12.2019.47
Exequatur indipendente, motivi di diniego, ordine pubblico procedurale
23 maggio 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.47
Lugano
23 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.193
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 11
gennaio 2019 da
CO
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
RE
1
con cui l’istante ha chiesto
di riconoscere e di dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto
ingiuntivo del Giudice di
Pace di __________ n. __________ del 27 marzo 2018;
istanza che il Pretore con
decisione 22 gennaio 2019 ha accolto inaudita altera parte;
ed ora sul reclamo 21 febbraio
2019 con cui il convenuto ha chiesto
di annullare la
querelata decisione nel senso
di respingere l’istanza;
mentre l’istante con risposta
15 marzo 2019 si è opposto al reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, con
protesta di spese e ripetibili;
considerate la replica
spontanea 20 marzo 2019 del reclamante, la duplica spontanea 26 marzo 2019
della controparte e le ulteriori osservazioni 2 aprile 2019 del reclamante;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. A seguito
del ricorso per decreto ingiuntivo 13 febbraio 2018 inoltrato dall’avv. CO 1
nei confronti di RE 1, il Giudice di Pace di __________ ha emanato il decreto
ingiuntivo n. __________ del 27 marzo 2018, intimando a quest’ultimo di pagare
all’avv. CO 1
€ 1'675.07 oltre accessori per l’attività da lui prestata e € 576.- per spese e
compensi relativi alla suddetta procedura, avvisandolo della possibilità di
proporre opposizione nel termine di 60 giorni (doc. B).
2. Il decreto
ingiuntivo è stato notificato a RE 1 il 14 maggio 2018 (doc. B). Il 7 settembre
2018, lo stesso è stato munito di formula esecutiva (doc. B).
3. Con istanza 11
gennaio 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, postulando il riconoscimento e la dichiarazione di
esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo summenzionato nella procedura di
exequatur unilaterale e indipendente prevista dalla Convenzione di Lugano.
4. Con decisione 22 gennaio
2019 il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese,
di complessivi fr. 150.-, a carico del convenuto.
5. Con reclamo 21
febbraio 2019 RE 1 si è aggravato contro tale decisione chiedendone l’annullamento
nel senso di respingere l’istanza 11 gennaio 2019. Egli sostiene di avere
tempestivamente inoltrato opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo,
scritto che il giudice italiano avrebbe omesso di considerare, ciò che avrebbe
violato il suo diritto di essere sentito e comportato l’inefficacia del decreto
ingiuntivo. Produce inoltre copia di tale opposizione e il relativo avviso di
ricevimento, che certifica la consegna dello scritto alla posta il 6 luglio
2018 e la sua ricezione da parte dell’Ufficio del Giudice di pace, __________,
il 12 luglio 2018.
6. Con risposta 15
marzo 2019, CO 1 ha contestato integralmente il reclamo, chiedendone la
reiezione e sottolineando in sintesi che l’escusso non ha compiuto i passi
legali necessari per insinuare una valida opposizione, dato che essa avrebbe
dovuto essere proposta obbligatoriamente per mezzo di un patrocinatore mediante
atto di citazione redatto nelle forme di cui all’art. 163 CPC-it. L’opposizione
in questione sarebbe dunque un atto nullo e inesistente che il giudice italiano
correttamente non ha considerato.
7. Con replica
spontanea 20 marzo 2019 il reclamante ha lamentato il fatto che il decreto
ingiuntivo non riportasse debitamente le condizioni di ammissibilità di
un’opposizione, dettagli di cui egli non era e non poteva essere a conoscenza.
Egli ha pure sottolineato di avere formulato la sua opposizione nella forma
corretta e che l’obbligo di patrocinio nel caso concreto non era una condizione
inderogabile. Qualora necessario, il giudice italiano avrebbe ad ogni modo
dovuto avvisarlo di eventuali vizi o errori formali per permettergli un nuovo
inoltro dell’opposizione. Con duplica spontanea 26 marzo 2019, la controparte
ha ribadito la correttezza del decreto ingiuntivo e l’inefficacia della
relativa opposizione, osservando che sarebbe spettato al reclamante di informarsi
sulle modalità di inoltro della stessa, se del caso facendo capo a un avvocato,
non incombendo al giudice di fornirgli tutti i relativi dettagli. Con ulteriori
osservazioni 2 aprile 2019 il reclamante si è riconfermato nelle proprie
posizioni specificando i motivi della sua opposizione al credito rivendicato
dalla controparte, che non sono tuttavia rilevanti ai fini del presente giudizio.
8. Secondo l’art. 319
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il
riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze
estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Il termine di ricorso contro le decisioni del
giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è di trenta giorni se il
convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC).
Nella fattispecie, sia il reclamo 21 febbraio 2019, sia la risposta 15 marzo
2019 sono tempestivi, come lo sono pure gli ulteriori scritti delle parti.
9. Quanto alla
competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che concerne solo il
riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la
decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni,
spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
10. Il reclamo deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 321 cpv. 1 CPC). Giusta l’art. 320 CPC, con esso possono essere
censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove però il
reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur emessa in via principale,
come nella fattispecie, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di
diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC e art. 326 cpv. 2
CPC). Avendo il debitore nella procedura unilaterale di exequatur l’opportunità
Fatti
di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la possibilità
di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III 82, consid.
3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a
CPC).
11. Ai sensi dell'art. 45
cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi
dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno
dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun
caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art.
36 CLug e art. 45 cpv. 2 CLug). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art.
45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente
tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur
(applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva
ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53
seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in
primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali
commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz
in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler
Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.],
Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; DTF
5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; DTF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010,
consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).
Riservate tali questioni,
il giudice dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato
correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e
applicato correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano
Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).
12. Il reclamante contesta
la violazione del suo diritto di essere sentito (diritto al contraddittorio)
nella procedura estera, la necessità di farsi patrocinare e la validità del
decreto ingiuntivo, come pure l’insufficiente informazione ricevuta
dall’autorità italiana, ragioni che impedirebbero il riconoscimento del decreto
ingiuntivo in questione.
12.1 La giurisprudenza
considera che il decreto ingiuntivo italiano, munito della dichiarazione di
esecutività, sia una decisione nel senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed
eseguibile in Svizzera. La norma presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto
di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti. È
l'istituzione in sé di una procedura che dia la possibilità di esercitare tale
diritto a essere condizione necessaria per accertare l'esistenza di una
decisione nel senso dell'art. 32 CLug (DTF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015,
consid. 2.4.1; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 11; CEF del
18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 5.2). Per ammettere la qualità di
decisione poco importa dunque se la parte convenuta abbia fatto uso del suo
diritto, o se tale diritto sia stato nel caso concreto effettivamente
rispettato dall’autorità estera (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid.
4.2). La questione sarà affrontata più in avanti nell’ambito dell’esame dei
motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
12.2 Nella fattispecie il
decreto ingiuntivo è stato notificato all'escusso per via rogatoriale in data 14
maggio 2018 con l’assegnazione di un termine di 60 giorni per sollevare
opposizione, ed è stato dichiarato esecutivo solo a scadenza di detto termine
(doc. B). La procedura civile italiana in esame gli ha dunque garantito il
diritto di opporsi e di attuare il contraddittorio. Tant'è che nel caso
specifico egli ha esercitato tale diritto trasmettendo al Giudice di Pace di __________
la sua opposizione. Ne consegue che il decreto ingiuntivo in questione,
dichiarato esecutivo, costituisce una decisione nel senso convenzionale. Al suo
riconoscimento in Svizzera possono ostare soltanto i motivi di rifiuto degli
art. 34 e 35 CLug.
13. Lamentando il
reclamante una violazione del suo diritto di essere sentito e una carente
informazione da parte dell’autorità estera, rientra in considerazione il motivo
di diniego previsto dall’art. 34 cifra 1 CLug. Secondo tale norma, le decisioni
emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute né sono dichiarate
esecutive se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico
dello Stato richiesto. La riserva dell’ordine pubblico deve trovare
applicazione soltanto in casi eccezionali, ciò che l’avverbio "manifestamente"
sottolinea ulteriormente (CEF del 21 dicembre 2016, inc. 14.2016.108, consid. 6.1).
Il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con i principi
dell’ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla
base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in quest’ottica,
il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (DTF 5A_248/2015 del 6 aprile
2016, consid. 3.3.1). L’ordine pubblico si manifesta in due forme, quello
materiale e quello procedurale (o formale), ovvero quello che qui deve essere
esaminato.
13.1 L’ordine pubblico procedurale
garantisce alle parti il diritto a un giudizio indipendente sulle domande e sui
fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile.
L’ordine pubblico procedurale è violato quando principi di procedura
fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile
con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132
III 389, consid. 2.2.1). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il
rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione
federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto a un
processo equo e il diritto di essere sentito (DTF 126 III 327, consid. 2b; CEF
del 21 dicembre 2016, inc. 14.2016.108, consid. 6.1b). L’ordine pubblico procedurale
svizzero, tuttavia, è leso non già in presenza di una violazione del diritto
processuale, bensì soltanto qualora si debba ammettere che il procedimento si
sia svolto in maniera talmente contraria ai principi del diritto processuale
svizzero da non più potersi ritenere conforme alle regole di uno stato di
diritto, oppure sia stato inficiato da atti truffaldini (DTF 5A_248/2015 del 6
aprile 2016, consid. 3.3.1). Ai fini del giudizio sulla violazione dell’ordine
pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali
esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente
offerte. La questione va esaminata sulla scorta dell'ordinamento processuale
dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione
vigente nello Stato richiesto (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.2).
13.2 Lo scopo delle norme
sul riconoscimento e sull'esecuzione è di agevolare la circolazione delle
sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo a un trattato internazionale
che prevede il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni
pronunciate all'estero, il legislatore ha dunque accettato l'eventualità che
certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state
adottate da un giudice svizzero (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid.
5.1). Non ci si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni
qualvolta la legge straniera diverga, quand'anche in misura importante, nel
merito o per la procedura seguita, dal diritto svizzero (DTF 126 III 101, consid.
3b; DTF 126 III 534, consid. 3c). Detta riserva va dunque interpretata
restrittivamente. Ad esempio, in Svizzera vige il principio di garantire al
cittadino un facile accesso alla giustizia e permettergli di difendersi da
solo, qualora lo desideri. L’obbligo di patrocinio sancito da uno Stato estero
non costituisce tuttavia una violazione dell’ordine pubblico procedurale, in
quanto non impedisce l’accesso alla giustizia e può essere funzionale a un
ordinato decorso della procedura (Walther
in: Dasser/Oberhammer [ed.],
Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 9 ad art. 34 CLug; Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n.
9 ad art. 34 CLug; DTF 5A_758/2010 del 14 marzo 2011, consid. 5; DTF
5A_812/2013 dell’11 febbraio 2014, consid. 2.3).
La verifica della riserva
di ordine pubblico implica dunque necessariamente l'esame del diritto
procedurale italiano (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5).
13.3 Il reclamante sostiene
innanzitutto di avere sollevato opposizione nelle forme corrette e che il
patrocinio di un avvocato non era indispensabile, prevedendo la legge italiana
Considerandi
una relativa deroga. Del resto, lo stesso decreto ingiuntivo si limitava a
indicare la possibilità di formulare opposizione entro 60 giorni, senza citare
condizioni procedurali specifiche, di cui non poteva essere a conoscenza. L’opposizione
avrebbe dunque dovuto essere tenuta in debita considerazione, ciò che il
Giudice di Pace di __________ a torto non avrebbe fatto, omettendo di prendere
posizione sulla stessa e negandogli il diritto al contraddittorio.
13.4
Come giustamente
sottolineato dall’avv.CO 1 nella risposta e nella duplica spontanea al reclamo,
secondo l'art. 645 CPC-it l'opposizione si propone davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto
di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 CPC-it.
Giusta l’art. 163 CPC-it l’atto di citazione deve in particolare contenere il
nome e il cognome del proprio procuratore, l'indicazione del giorno
dell’udienza di comparizione e l’invito al convenuto a costituirsi entro un
dato termine e comparire all’udienza indicata. In mancanza di determinati
contenuti, l’art. 164 CPC-it prevede la nullità della citazione e che il
giudice, se il convenuto non si costituisce in giudizio, ne dispone d'ufficio
la rinnovazione entro un termine perentorio. Pertanto, per determinati vizi
formali e contenutistici dell’opposizione, il codice processuale italiano
prevede la possibilità di una sanatoria.
L’art. 82 CPC-it
impone alle parti di stare in giudizio col ministero di un difensore. Ciò vale
anche innanzi al giudice di pace per le cause il cui valore eccede gli €
1'100.-, a meno che egli, in considerazione della natura ed entità della causa,
su istanza di una parte, la autorizzi a stare in giudizio personalmente. È
dunque il difensore che deve presentare e sottoscrivere l’atto di citazione
(art. 125 CPC-it). Come già il Tribunale federale ha avuto occasione di
sottolineare, nel processo civile italiano il procuratore ha un ruolo
essenziale, per cui l’atto di citazione non firmato da parte sua è privo di
qualsiasi efficacia. La giurisprudenza della Corte di cassazione italiana
esprime con chiarezza questi concetti: precisa che la sottoscrizione del
procuratore è un "elemento indispensabile per la formazione fenomenica
dell'atto stesso", definisce "inesistente" l'atto che
ne è privo e distingue espressamente questa situazione dalla "nullità"
prevista in caso di soli "vizi formali”, che a determinate
condizioni possono anche essere sanati (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010,
consid. 6.3 e riferimenti ivi citati).
13.5
Nel caso concreto, il
decreto ingiuntivo è stato notificato al ricorrente il 14 maggio 2018 e questi
in data 6 luglio 2018 ha consegnato alla posta la propria opposizione, che è
stata ricevuta dal Giudice di Pace italiano il 12 luglio 2018 (doc. B).
Pacifico è dunque il rispetto del termine di 60 giorni, ritenuto che nemmeno la
controparte contesta la tempestività dell’atto. Esso è tuttavia un semplice
scritto di contestazione della pretesa avversa redatto di proprio pugno, e
dunque non solo non sottoscritto, ma palesemente nemmeno proveniente da un
patrocinatore, malgrado la causa avesse un valore superiore a € 1'100.- (€ 1'675.07
oltre accessori quale credito rivendicato e € 576.- per spese procedurali).
Esso non rispetta dunque i requisiti di legge per quanto riguarda le formalità
dell’atto di citazione, e soprattutto quelli relativi alla rappresentanza. Peraltro,
non risulta nemmeno che il reclamante abbia chiesto al giudice italiano di
consentirgli di costituirsi personalmente in giudizio, né che questi l’abbia
autorizzato, anche solo implicitamente. Ne discende che la sua opposizione,
secondo il diritto procedurale italiano, poteva essere considerata nulla, e
meglio come non esistente.
13.6
Il Tribunale federale
ha già sottolineato che l'atto di citazione italiano si distanzia decisamente
dagli atti introduttivi del processo civile secondo il diritto svizzero, sia
per il ruolo fondamentale del procuratore e delle conseguenze del suo mancato
intervento, sia per la distinzione tra atto nullo e atto
"inesistente". La riserva di ordine pubblico va tuttavia ammessa con
molto riserbo, deve essere contestualizzata nell'ordinamento processuale dello
Stato in cui è stato emanato il giudizio e prescinde dalle divergenze col
diritto interno. Tenuto conto delle particolarità della procedura civile
italiana poc’anzi illustrate, e in particolare del fatto che l'opposizione al
decreto ingiuntivo sottostà a delle esigenze di forma precise e severe, non
urta il sentimento di giustizia ammettere che un tribunale italiano possa
considerare come non avvenuta un'opposizione sprovvista della firma di un
procuratore, ossia di un elemento che, nel sistema italiano, ne condiziona
l'esistenza stessa, e non si pronunci quindi su di essa (DTF 4A_145/2010 del 5
ottobre 2010, consid. 7.1). Ne consegue che l'operato del Giudice di Pace di __________
non appare inconciliabile con l'ordine pubblico procedurale svizzero.
13.7
Certo, il reclamante
sostiene che non poteva conoscere dette circostanze e che l’autorità italiana,
in occasione della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto debitamente
informarlo.
L’art. 641 CPC-it
stabilisce che il decreto ingiuntivo dev’essere motivato, contenere l'espresso
avvertimento che entro un dato termine può essere fatta opposizione e che, in
mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata, e chiarisce che il suddetto
termine, nel caso di un intimato residente in uno Stato extra-UE, è di 60
giorni.
Nel caso concreto, il
decreto ingiuntivo 27 marzo 2018 contiene l’espressa indicazione della
possibilità di sollevare opposizione entro 60 giorni presso il medesimo Ufficio
e le conseguenze di una mancata presa di posizione, risultando dunque conforme
al citato disposto. Certamente, queste indicazioni non sono particolarmente
dettagliate e non rinviano alle pertinenti norme procedurali, ma non può essere
compito del giudice di istruire le parti in modo esaustivo su modalità e
formalità degli atti procedurali da compiere, né una relativa omissione può
essere ritenuta a tal punto grave da costituire una violazione dell’ordine
pubblico procedurale svizzero, ritenuto che anche il diritto svizzero, e meglio
l’art. 238 lett. f CPC, prevede che la decisione deve contenere l’”indicazione
dei mezzi di impugnazione” e meglio il tipo di rimedio, il termine per
inoltrarlo e l’autorità a cui rivolgerlo (Trezzini
in: Commentario pratico al CPC, op. cit., Vol. 2, n. 26 seg. ad art. 238 CPC) e
che anche in caso di mancanti indicazioni, nei limiti della buona fede, si può
esigere da una parte che essa si interessi a tal riguardo, se non condivide il
giudizio in questione (DTF 121 II 72, consid. 2a). Del resto l’Alta Corte,
seppure in una decisione datata, ha osservato che anche l’assenza totale, in un
giudizio straniero, di informazioni sui possibili rimedi giuridici non
contravviene all’ordine pubblico, nella misura in cui la ricorrente poteva
informarsi ed era in grado di prendere conoscenza dei possibili rimedi
esperibili (DTF 101 IA 154, consid. 3a). Ciò deve valere a maggior ragione
anche nel caso concreto, ove il reclamante ha comunque ottenuto le suesposte indicazioni,
siccome dallo stesso si poteva esigere di informarsi a tal riguardo, se del
caso rivolgendosi a un avvocato, e ciò soprattutto essendo egli consapevole che
la decisione giungeva da uno Stato estero, non potendo egli dunque confidare
che i pertinenti principi procedurali fossero analoghi a quelli svizzeri. Ne
consegue che egli è stato posto in condizione di esercitare i propri diritti di
difesa, e che l’ordine pubblico procedurale svizzero non è stato violato.
13.8
Il reclamante sostiene
infine che il giudice italiano, una volta ricevuta la sua opposizione, avrebbe
dovuto informarlo in merito a eventuali vizi procedurali e dargli l’opportunità
di rimediare con l’inoltro di una nuova opposizione.
Si è già detto tuttavia
che in considerazione del diritto italiano, il Giudice di Pace poteva considerare
l’atto inesistente senza incorrere in una violazione dell’ordine pubblico (cfr.
consid. 13.4-13.6). Ciò basta per negare la sussistenza di un motivo di diniego
ai sensi dell’art. 34 cifra 1 CLug.
A titolo puramente
abbondanziale vi è pure da considerare che, anche qualora si volesse ammettere
l’obbligo per un giudice, secondo le regole della buona fede e il divieto di
formalismo eccessivo, di avvertire una parte di un suo errore procedurale
facilmente riconoscibile e rimediabile, e l’appartenenza di tale principio
all’ordine pubblico procedurale svizzero (questione sulla quale il Tribunale
federale non si è espresso, cfr. DTF 5P.461/2000 del 12 gennaio 2001, consid. 4
seg.), ciò non troverebbe applicazione nella fattispecie: avendo il reclamante ricevuto
notifica del decreto ingiuntivo in data 14 maggio 2018, avendo egli consegnato
la sua opposizione alla posta in data 6 luglio 2018 e avendo il giudice
italiano ricevuto il suddetto scritto in data 12 luglio 2018, ovvero a ridosso
della scadenza del termine di 60 giorni senza che risultassero adempiute le
condizioni per l’ammissione di un’opposizione tardiva (ovvero la mancata
conoscenza del decreto ingiuntivo e del relativo termine, cfr. art. 650
CPC-it), non si può ammettere che la lacuna potesse essere sanata
tempestivamente e che dunque l’errore fosse rimediabile.
13.9
Per tutti questi
motivi, nell’operato del giudice italiano non è ravvisabile una violazione
dell’ordine pubblico svizzero, per cui non si può ammettere la sussistenza di
un motivo di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano, in particolare del
motivo di cui all’art. 34 cifra 1 CLug. La decisione del Pretore di riconoscere
e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo di cui trattasi
dev’essere dunque confermata.
14.
Ne discende che il
reclamo dev’essere integralmente respinto.
Le spese
processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di
quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del
reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle
ripetibili si è tenuto conto dell’art. 13 cpv. 1 RTar e dei criteri enunciati
all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue
difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale, il valore litigioso, di €
2'251.07, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- ai sensi dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 21
febbraio 2019 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di seconda sede, pari a fr. 200.-, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà
alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di riconoscimento ed esecuzione di
decisioni con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).