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Decisione

12.2019.47

Exequatur indipendente, motivi di diniego, ordine pubblico procedurale

23 maggio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la possibilità

di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III 82, consid.

3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a

CPC).

11. Ai sensi dell'art. 45

cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi

dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno

dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun

caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art.

36 CLug e art. 45 cpv. 2 CLug). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art.

45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente

tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur

(applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva

ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53

seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in

primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali

commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz

in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler

Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.],

Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; DTF

5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; DTF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010,

consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).

Riservate tali questioni,

il giudice dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato

correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e

applicato correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano

Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).

12. Il reclamante contesta

la violazione del suo diritto di essere sentito (diritto al contraddittorio)

nella procedura estera, la necessità di farsi patrocinare e la validità del

decreto ingiuntivo, come pure l’insufficiente informazione ricevuta

dall’autorità italiana, ragioni che impedirebbero il riconoscimento del decreto

ingiuntivo in questione.

12.1 La giurisprudenza

considera che il decreto ingiuntivo italiano, munito della dichiarazione di

esecutività, sia una decisione nel senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed

eseguibile in Svizzera. La norma presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto

di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti. È

l'istituzione in sé di una procedura che dia la possibilità di esercitare tale

diritto a essere condizione necessaria per accertare l'esistenza di una

decisione nel senso dell'art. 32 CLug (DTF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015,

consid. 2.4.1; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 11; CEF del

18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 5.2). Per ammettere la qualità di

decisione poco importa dunque se la parte convenuta abbia fatto uso del suo

diritto, o se tale diritto sia stato nel caso concreto effettivamente

rispettato dall’autorità estera (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid.

4.2). La questione sarà affrontata più in avanti nell’ambito dell’esame dei

motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.

12.2 Nella fattispecie il

decreto ingiuntivo è stato notificato all'escusso per via rogatoriale in data 14

maggio 2018 con l’assegnazione di un termine di 60 giorni per sollevare

opposizione, ed è stato dichiarato esecutivo solo a scadenza di detto termine

(doc. B). La procedura civile italiana in esame gli ha dunque garantito il

diritto di opporsi e di attuare il contraddittorio. Tant'è che nel caso

specifico egli ha esercitato tale diritto trasmettendo al Giudice di Pace di __________

la sua opposizione. Ne consegue che il decreto ingiuntivo in questione,

dichiarato esecutivo, costituisce una decisione nel senso convenzionale. Al suo

riconoscimento in Svizzera possono ostare soltanto i motivi di rifiuto degli

art. 34 e 35 CLug.

13. Lamentando il

reclamante una violazione del suo diritto di essere sentito e una carente

informazione da parte dell’autorità estera, rientra in considerazione il motivo

di diniego previsto dall’art. 34 cifra 1 CLug. Secondo tale norma, le decisioni

emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute né sono dichiarate

esecutive se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico

dello Stato richiesto. La riserva dell’ordine pubblico deve trovare

applicazione soltanto in casi eccezionali, ciò che l’avverbio "manifestamente"

sottolinea ulteriormente (CEF del 21 dicembre 2016, inc. 14.2016.108, consid. 6.1).

Il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con i principi

dell’ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla

base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in quest’ottica,

il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (DTF 5A_248/2015 del 6 aprile

2016, consid. 3.3.1). L’ordine pubblico si manifesta in due forme, quello

materiale e quello procedurale (o formale), ovvero quello che qui deve essere

esaminato.

13.1 L’ordine pubblico procedurale

garantisce alle parti il diritto a un giudizio indipendente sulle domande e sui

fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile.

L’ordine pubblico procedurale è violato quando principi di procedura

fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile

con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132

III 389, consid. 2.2.1). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il

rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione

federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto a un

processo equo e il diritto di essere sentito (DTF 126 III 327, consid. 2b; CEF

del 21 dicembre 2016, inc. 14.2016.108, consid. 6.1b). L’ordine pubblico procedurale

svizzero, tuttavia, è leso non già in presenza di una violazione del diritto

processuale, bensì soltanto qualora si debba ammettere che il procedimento si

sia svolto in maniera talmente contraria ai principi del diritto processuale

svizzero da non più potersi ritenere conforme alle regole di uno stato di

diritto, oppure sia stato inficiato da atti truffaldini (DTF 5A_248/2015 del 6

aprile 2016, consid. 3.3.1). Ai fini del giudizio sulla violazione dell’ordine

pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali

esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente

offerte. La questione va esaminata sulla scorta dell'ordinamento processuale

dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione

vigente nello Stato richiesto (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.2).

13.2 Lo scopo delle norme

sul riconoscimento e sull'esecuzione è di agevolare la circolazione delle

sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo a un trattato internazionale

che prevede il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni

pronunciate all'estero, il legislatore ha dunque accettato l'eventualità che

certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state

adottate da un giudice svizzero (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid.

5.1). Non ci si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni

qualvolta la legge straniera diverga, quand'anche in misura importante, nel

merito o per la procedura seguita, dal diritto svizzero (DTF 126 III 101, consid.

3b; DTF 126 III 534, consid. 3c). Detta riserva va dunque interpretata

restrittivamente. Ad esempio, in Svizzera vige il principio di garantire al

cittadino un facile accesso alla giustizia e permettergli di difendersi da

solo, qualora lo desideri. L’obbligo di patrocinio sancito da uno Stato estero

non costituisce tuttavia una violazione dell’ordine pubblico procedurale, in

quanto non impedisce l’accesso alla giustizia e può essere funzionale a un

ordinato decorso della procedura (Walther

in: Dasser/Oberhammer [ed.],

Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 9 ad art. 34 CLug; Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n.

9 ad art. 34 CLug; DTF 5A_758/2010 del 14 marzo 2011, consid. 5; DTF

5A_812/2013 dell’11 febbraio 2014, consid. 2.3).

La verifica della riserva

di ordine pubblico implica dunque necessariamente l'esame del diritto

procedurale italiano (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5).

13.3 Il reclamante sostiene

innanzitutto di avere sollevato opposizione nelle forme corrette e che il

patrocinio di un avvocato non era indispensabile, prevedendo la legge italiana

Considerandi

una relativa deroga. Del resto, lo stesso decreto ingiuntivo si limitava a

indicare la possibilità di formulare opposizione entro 60 giorni, senza citare

condizioni procedurali specifiche, di cui non poteva essere a conoscenza. L’opposizione

avrebbe dunque dovuto essere tenuta in debita considerazione, ciò che il

Giudice di Pace di __________ a torto non avrebbe fatto, omettendo di prendere

posizione sulla stessa e negandogli il diritto al contraddittorio.

13.4

Come giustamente

sottolineato dall’avv.CO 1 nella risposta e nella duplica spontanea al reclamo,

secondo l'art. 645 CPC-it l'opposizione si propone davanti all'ufficio

giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto

di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 CPC-it.

Giusta l’art. 163 CPC-it l’atto di citazione deve in particolare contenere il

nome e il cognome del proprio procuratore, l'indicazione del giorno

dell’udienza di comparizione e l’invito al convenuto a costituirsi entro un

dato termine e comparire all’udienza indicata. In mancanza di determinati

contenuti, l’art. 164 CPC-it prevede la nullità della citazione e che il

giudice, se il convenuto non si costituisce in giudizio, ne dispone d'ufficio

la rinnovazione entro un termine perentorio. Pertanto, per determinati vizi

formali e contenutistici dell’opposizione, il codice processuale italiano

prevede la possibilità di una sanatoria.

L’art. 82 CPC-it

impone alle parti di stare in giudizio col ministero di un difensore. Ciò vale

anche innanzi al giudice di pace per le cause il cui valore eccede gli €

1'100.-, a meno che egli, in considerazione della natura ed entità della causa,

su istanza di una parte, la autorizzi a stare in giudizio personalmente. È

dunque il difensore che deve presentare e sottoscrivere l’atto di citazione

(art. 125 CPC-it). Come già il Tribunale federale ha avuto occasione di

sottolineare, nel processo civile italiano il procuratore ha un ruolo

essenziale, per cui l’atto di citazione non firmato da parte sua è privo di

qualsiasi efficacia. La giurisprudenza della Corte di cassazione italiana

esprime con chiarezza questi concetti: precisa che la sottoscrizione del

procuratore è un "elemento indispensabile per la formazione fenomenica

dell'atto stesso", definisce "inesistente" l'atto che

ne è privo e distingue espressamente questa situazione dalla "nullità"

prevista in caso di soli "vizi formali”, che a determinate

condizioni possono anche essere sanati (DTF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010,

consid. 6.3 e riferimenti ivi citati).

13.5

Nel caso concreto, il

decreto ingiuntivo è stato notificato al ricorrente il 14 maggio 2018 e questi

in data 6 luglio 2018 ha consegnato alla posta la propria opposizione, che è

stata ricevuta dal Giudice di Pace italiano il 12 luglio 2018 (doc. B).

Pacifico è dunque il rispetto del termine di 60 giorni, ritenuto che nemmeno la

controparte contesta la tempestività dell’atto. Esso è tuttavia un semplice

scritto di contestazione della pretesa avversa redatto di proprio pugno, e

dunque non solo non sottoscritto, ma palesemente nemmeno proveniente da un

patrocinatore, malgrado la causa avesse un valore superiore a € 1'100.- (€ 1'675.07

oltre accessori quale credito rivendicato e € 576.- per spese procedurali).

Esso non rispetta dunque i requisiti di legge per quanto riguarda le formalità

dell’atto di citazione, e soprattutto quelli relativi alla rappresentanza. Peraltro,

non risulta nemmeno che il reclamante abbia chiesto al giudice italiano di

consentirgli di costituirsi personalmente in giudizio, né che questi l’abbia

autorizzato, anche solo implicitamente. Ne discende che la sua opposizione,

secondo il diritto procedurale italiano, poteva essere considerata nulla, e

meglio come non esistente.

13.6

Il Tribunale federale

ha già sottolineato che l'atto di citazione italiano si distanzia decisamente

dagli atti introduttivi del processo civile secondo il diritto svizzero, sia

per il ruolo fondamentale del procuratore e delle conseguenze del suo mancato

intervento, sia per la distinzione tra atto nullo e atto

"inesistente". La riserva di ordine pubblico va tuttavia ammessa con

molto riserbo, deve essere contestualizzata nell'ordinamento processuale dello

Stato in cui è stato emanato il giudizio e prescinde dalle divergenze col

diritto interno. Tenuto conto delle particolarità della procedura civile

italiana poc’anzi illustrate, e in particolare del fatto che l'opposizione al

decreto ingiuntivo sottostà a delle esigenze di forma precise e severe, non

urta il sentimento di giustizia ammettere che un tribunale italiano possa

considerare come non avvenuta un'opposizione sprovvista della firma di un

procuratore, ossia di un elemento che, nel sistema italiano, ne condiziona

l'esistenza stessa, e non si pronunci quindi su di essa (DTF 4A_145/2010 del 5

ottobre 2010, consid. 7.1). Ne consegue che l'operato del Giudice di Pace di __________

non appare inconciliabile con l'ordine pubblico procedurale svizzero.

13.7

Certo, il reclamante

sostiene che non poteva conoscere dette circostanze e che l’autorità italiana,

in occasione della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto debitamente

informarlo.

L’art. 641 CPC-it

stabilisce che il decreto ingiuntivo dev’essere motivato, contenere l'espresso

avvertimento che entro un dato termine può essere fatta opposizione e che, in

mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata, e chiarisce che il suddetto

termine, nel caso di un intimato residente in uno Stato extra-UE, è di 60

giorni.

Nel caso concreto, il

decreto ingiuntivo 27 marzo 2018 contiene l’espressa indicazione della

possibilità di sollevare opposizione entro 60 giorni presso il medesimo Ufficio

e le conseguenze di una mancata presa di posizione, risultando dunque conforme

al citato disposto. Certamente, queste indicazioni non sono particolarmente

dettagliate e non rinviano alle pertinenti norme procedurali, ma non può essere

compito del giudice di istruire le parti in modo esaustivo su modalità e

formalità degli atti procedurali da compiere, né una relativa omissione può

essere ritenuta a tal punto grave da costituire una violazione dell’ordine

pubblico procedurale svizzero, ritenuto che anche il diritto svizzero, e meglio

l’art. 238 lett. f CPC, prevede che la decisione deve contenere l’”indicazione

dei mezzi di impugnazione” e meglio il tipo di rimedio, il termine per

inoltrarlo e l’autorità a cui rivolgerlo (Trezzini

in: Commentario pratico al CPC, op. cit., Vol. 2, n. 26 seg. ad art. 238 CPC) e

che anche in caso di mancanti indicazioni, nei limiti della buona fede, si può

esigere da una parte che essa si interessi a tal riguardo, se non condivide il

giudizio in questione (DTF 121 II 72, consid. 2a). Del resto l’Alta Corte,

seppure in una decisione datata, ha osservato che anche l’assenza totale, in un

giudizio straniero, di informazioni sui possibili rimedi giuridici non

contravviene all’ordine pubblico, nella misura in cui la ricorrente poteva

informarsi ed era in grado di prendere conoscenza dei possibili rimedi

esperibili (DTF 101 IA 154, consid. 3a). Ciò deve valere a maggior ragione

anche nel caso concreto, ove il reclamante ha comunque ottenuto le suesposte indicazioni,

siccome dallo stesso si poteva esigere di informarsi a tal riguardo, se del

caso rivolgendosi a un avvocato, e ciò soprattutto essendo egli consapevole che

la decisione giungeva da uno Stato estero, non potendo egli dunque confidare

che i pertinenti principi procedurali fossero analoghi a quelli svizzeri. Ne

consegue che egli è stato posto in condizione di esercitare i propri diritti di

difesa, e che l’ordine pubblico procedurale svizzero non è stato violato.

13.8

Il reclamante sostiene

infine che il giudice italiano, una volta ricevuta la sua opposizione, avrebbe

dovuto informarlo in merito a eventuali vizi procedurali e dargli l’opportunità

di rimediare con l’inoltro di una nuova opposizione.

Si è già detto tuttavia

che in considerazione del diritto italiano, il Giudice di Pace poteva considerare

l’atto inesistente senza incorrere in una violazione dell’ordine pubblico (cfr.

consid. 13.4-13.6). Ciò basta per negare la sussistenza di un motivo di diniego

ai sensi dell’art. 34 cifra 1 CLug.

A titolo puramente

abbondanziale vi è pure da considerare che, anche qualora si volesse ammettere

l’obbligo per un giudice, secondo le regole della buona fede e il divieto di

formalismo eccessivo, di avvertire una parte di un suo errore procedurale

facilmente riconoscibile e rimediabile, e l’appartenenza di tale principio

all’ordine pubblico procedurale svizzero (questione sulla quale il Tribunale

federale non si è espresso, cfr. DTF 5P.461/2000 del 12 gennaio 2001, consid. 4

seg.), ciò non troverebbe applicazione nella fattispecie: avendo il reclamante ricevuto

notifica del decreto ingiuntivo in data 14 maggio 2018, avendo egli consegnato

la sua opposizione alla posta in data 6 luglio 2018 e avendo il giudice

italiano ricevuto il suddetto scritto in data 12 luglio 2018, ovvero a ridosso

della scadenza del termine di 60 giorni senza che risultassero adempiute le

condizioni per l’ammissione di un’opposizione tardiva (ovvero la mancata

conoscenza del decreto ingiuntivo e del relativo termine, cfr. art. 650

CPC-it), non si può ammettere che la lacuna potesse essere sanata

tempestivamente e che dunque l’errore fosse rimediabile.

13.9

Per tutti questi

motivi, nell’operato del giudice italiano non è ravvisabile una violazione

dell’ordine pubblico svizzero, per cui non si può ammettere la sussistenza di

un motivo di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano, in particolare del

motivo di cui all’art. 34 cifra 1 CLug. La decisione del Pretore di riconoscere

e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo di cui trattasi

dev’essere dunque confermata.

14.

Ne discende che il

reclamo dev’essere integralmente respinto.

Le spese

processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di

quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del

reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle

ripetibili si è tenuto conto dell’art. 13 cpv. 1 RTar e dei criteri enunciati

all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue

difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale, il valore litigioso, di €

2'251.07, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- ai sensi dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Il reclamo 21

febbraio 2019 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di seconda sede, pari a fr. 200.-, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà

alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di riconoscimento ed esecuzione di

decisioni con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).