12.2019.48
Società anonima - scioglimento e ammenda per assenza di domicilio legale - ricorso - ripristino della situazione legale
10 maggio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2019.48
Lugano
10 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato
il 22 febbraio 2019 da
RI
1
rappr. da PA 1
contro la decisione 14
febbraio 2019 (inc. n. __________ - __________) con cui l'Ufficio del registro
di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in
applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;
vista la risposta 4 marzo
2019 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a far tempo dal 13
ottobre 2015 il recapito (o domicilio legale) iscritto nel registro di
commercio della società RI 1 risulta essere in __________ a __________;
che l’Ufficio del registro
di commercio, informato da un terzo che la società non aveva più il domicilio
legale nel luogo della sua sede statutaria, con raccomandata 19 novembre 2018,
in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, ha assegnato alla stessa un
termine di 30 giorni per procedere alla notificazione del nuovo domicilio
legale o per comunicare la validità di quello attualmente iscritto a registro,
con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di scioglimento e
dell’applicazione di un’ammenda;
che, preso atto che
l’invio raccomandato è stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “non
ritirato”, con pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 alla società, in
applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un ultimo termine di
30 giorni per ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per
notificare all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione, con la
comminatoria dello scioglimento della società e dell’applicazione di
un’ammenda;
che, rilevato come anche
quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 14 febbraio
2019 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1
e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quale
liquidatrice la sua amministratrice unica (dispositivo n. 1), ha ordinato
l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n.
2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 495.-
(dispositivo n. 3), a carico della società e della sua amministratrice unica in
solido (dispositivo n. 5) ed ha posto l’ammenda, di fr. 500.- (dispositivo n.
4), a carico dell’amministratrice unica (dispositivo n. 5);
che con il ricorso 22
febbraio 2019, che qui ci occupa, la società ha chiesto di revocare il suo
scioglimento e la nomina della liquidatrice, rilevando come avesse provveduto a
notificare un nuovo recapito presso PA 1 in __________ a __________, comunicato
frattanto anche all’Ufficio del registro di commercio (doc. E), di annullare
rispettivamente porre unicamente a carico della società le tasse di iscrizione,
di diffida e le spese, nonché di annullare o almeno ridurre a un importo
imprecisato l’ammenda a carico della sua amministratrice unica;
che con risposta 4 marzo
2019 l’Ufficio del registro di commercio ha confermato che a seguito della
comunicazione ricevuta dalla società, corredata dei documenti necessari, “l’iscrizione
Considerandi
della modifica del domicilio legale della ricorrente può … essere validamente
effettuata” per cui “la situazione legale è … stata ripristinata e il
ricorso è … divenuto privo d’oggetto”, aggiungendo però che il fatto che la
situazione fosse stata ripristinata solo durante la fase ricorsuale giustificava
di confermare la decisione impugnata in merito alle tasse, mentre che per
quanto riguardava invece l’ammontare dell’ammenda si è rimessa al giudizio
dell’autorità giudiziaria;
che il ricorso in esame,
presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro
di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;
che nel caso di specie è
incontestabile, e per altro neppure è stato contestato dalla società, che
l’Ufficio del registro di commercio abbia provveduto a ragione ad applicare nei
suoi confronti la procedura di cui agli art. 153a e 153b ORC ed abbia deciso
altrettanto a ragione per il suo scioglimento;
che nel gravame la società
ha nondimeno evidenziato di aver nel frattempo ripristinato la situazione
legale, come da sua comunicazione all’Ufficio del registro di commercio, e quest’ultimo
ha dato atto che i documenti a lui inviati erano senz’altro idonei a tale scopo;
che giusta l’art. 153b
cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi dall’iscrizione dello scioglimento della società le
condizioni legali sono ripristinate mediante la notifica per l’iscrizione del
nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di
commercio può revocare lo scioglimento; nel caso di specie, ritenuto che lo
stesso Ufficio ha già dato atto che tali condizioni erano state adempiute, è
evidente che l’eventuale conferma da parte di questa Camera dello scioglimento
della società, quando è sin d’ora chiaro che l’iscrizione dello stesso nel
registro sarebbe poi revocata dall’Ufficio del registro di commercio in
considerazione di una già implicitamente inoltrata domanda di revoca dello scioglimento
per l’intervenuto ripristino della situazione legale da parte della società, costituirebbe
un inutile esercizio formale contrario al principio di proporzionalità e allo
spirito della norma, tale oltretutto da causare ulteriori inutili procedure e spese
(oltre alle tasse di iscrizione e di diffida e alle spese relative allo
scioglimento, che vanno qui confermate, come se lo stesso fosse però stato
ordinato);
che la società ha altresì
chiesto di annullare e almeno ridurre a un importo imprecisato l’ammenda di fr.
500.
- posta a carico della sua amministratrice unica, corrispondente al massimo
previsto dalla legge (art. 943 cpv. 1 CO), rilevando che tale importo “risulta
essere sproporzionato e non tiene in considerazione che trattasi di lieve
infrazione dovuta all’avvicendamento sia dell’organo della società
(amministratore) sia dell’azionariato e che nel caso di esame risulta essere la
prima volta che si è verificato e quindi non vi è recidiva”;
che l'ammenda in oggetto
costituisce una multa (amministrativa) d'ordine e non ha carattere penale; essa
è in effetti volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni amministrative
del registro di commercio che prevedono l'obbligo di un'iscrizione nello stesso
e, più precisamente, punisce la disobbedienza a un'ingiunzione dell'Ufficio del
registro di commercio a procedere in tal senso; per questo motivo la sua
inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che prospetti questa
conseguenza (Eckert, Basler
Kommentar, 5ª ed., n. 1 segg. ad art. 943 CO; Vianin,
Commentaire Romand, n. 1 segg. ad art. 943 CO); la determinazione dell'importo
della multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di
commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della
gravità della violazione (Tagmann,
Handelsregisterverordnung (HRegV), n. 47 ad art. 152), ritenuto che la sanzione
e il suo importo devono inoltre essere brevemente motivati (II CCA 5 ottobre
2017.
inc. n. 12.2017.59);
che nel caso di specie la
giustificazione principale addotta dalla società non risulta pertinente, atteso
che gli avvicendamenti societari da lei menzionati precedevano di almeno un
mese la procedura avviata dall’Ufficio del registro di commercio (doc. B-D);
d’altro canto, però, nemmeno la motivazione esposta nella decisione, secondo
cui la persona obbligata alla notificazione non si era in alcun modo
manifestata durante tutta la procedura e aveva quindi dimostrato un totale
disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, appare sufficiente a giustificare
l’importo massimo di fr. 500.-: stando così le cose, un’ammenda di fr. 300.- appare
maggiormente consona alla situazione concreta;
che in tali circostanze il
ricorso deve in definitiva essere evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2
sono annullati e l’ammenda a carico dell’amministratrice della società, di cui
ai dispositivi n. 4 e 5, è ridotta a fr. 300.-;
che, vista la pressoché
integrale soccombenza della società, le spese processuali della procedura
ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 480'000.-, pari
al capitale nominale della stessa (doc. G; cfr. TF 19 agosto 2010 4A_315/2010
consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010
consid. 6), devono rimanere a suo carico (art. 47 LPAmm, applicabile in virtù
del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di
commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);
che non ponendo la causa
questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può
essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm
decide:
1. Il ricorso 22 febbraio 2019 di RI 1 è evaso nel
senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 14 febbraio 2019 dell’Ufficio
del registro di commercio sono annullati e l’ammenda a carico
dell’amministratrice della società, di cui ai dispositivi n. 4 e 5 della stessa
decisione, è ridotta a fr. 300.-.
2. Le spese processuali
di fr. 1’000.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio federale
del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).