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Decisione

12.2019.48

Società anonima - scioglimento e ammenda per assenza di domicilio legale - ricorso - ripristino della situazione legale

10 maggio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2019.48

Lugano

10 maggio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato

il 22 febbraio 2019 da

RI

1

rappr. da PA 1

contro la decisione 14

febbraio 2019 (inc. n. __________ - __________) con cui l'Ufficio del registro

di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in

applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;

vista la risposta 4 marzo

2019 dell’Ufficio del registro di commercio;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che a far tempo dal 13

ottobre 2015 il recapito (o domicilio legale) iscritto nel registro di

commercio della società RI 1 risulta essere in __________ a __________;

che l’Ufficio del registro

di commercio, informato da un terzo che la società non aveva più il domicilio

legale nel luogo della sua sede statutaria, con raccomandata 19 novembre 2018,

in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, ha assegnato alla stessa un

termine di 30 giorni per procedere alla notificazione del nuovo domicilio

legale o per comunicare la validità di quello attualmente iscritto a registro,

con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di scioglimento e

dell’applicazione di un’ammenda;

che, preso atto che

l’invio raccomandato è stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “non

ritirato”, con pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 alla società, in

applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un ultimo termine di

30 giorni per ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per

notificare all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione, con la

comminatoria dello scioglimento della società e dell’applicazione di

un’ammenda;

che, rilevato come anche

quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 14 febbraio

2019 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1

e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quale

liquidatrice la sua amministratrice unica (dispositivo n. 1), ha ordinato

l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n.

2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 495.-

(dispositivo n. 3), a carico della società e della sua amministratrice unica in

solido (dispositivo n. 5) ed ha posto l’ammenda, di fr. 500.- (dispositivo n.

4), a carico dell’amministratrice unica (dispositivo n. 5);

che con il ricorso 22

febbraio 2019, che qui ci occupa, la società ha chiesto di revocare il suo

scioglimento e la nomina della liquidatrice, rilevando come avesse provveduto a

notificare un nuovo recapito presso PA 1 in __________ a __________, comunicato

frattanto anche all’Ufficio del registro di commercio (doc. E), di annullare

rispettivamente porre unicamente a carico della società le tasse di iscrizione,

di diffida e le spese, nonché di annullare o almeno ridurre a un importo

imprecisato l’ammenda a carico della sua amministratrice unica;

che con risposta 4 marzo

2019 l’Ufficio del registro di commercio ha confermato che a seguito della

comunicazione ricevuta dalla società, corredata dei documenti necessari, “l’iscrizione

Considerandi

della modifica del domicilio legale della ricorrente può … essere validamente

effettuata” per cui “la situazione legale è … stata ripristinata e il

ricorso è … divenuto privo d’oggetto”, aggiungendo però che il fatto che la

situazione fosse stata ripristinata solo durante la fase ricorsuale giustificava

di confermare la decisione impugnata in merito alle tasse, mentre che per

quanto riguardava invece l’ammontare dell’ammenda si è rimessa al giudizio

dell’autorità giudiziaria;

che il ricorso in esame,

presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro

di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

che nel caso di specie è

incontestabile, e per altro neppure è stato contestato dalla società, che

l’Ufficio del registro di commercio abbia provveduto a ragione ad applicare nei

suoi confronti la procedura di cui agli art. 153a e 153b ORC ed abbia deciso

altrettanto a ragione per il suo scioglimento;

che nel gravame la società

ha nondimeno evidenziato di aver nel frattempo ripristinato la situazione

legale, come da sua comunicazione all’Ufficio del registro di commercio, e quest’ultimo

ha dato atto che i documenti a lui inviati erano senz’altro idonei a tale scopo;

che giusta l’art. 153b

cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi dall’iscrizione dello scioglimento della società le

condizioni legali sono ripristinate mediante la notifica per l’iscrizione del

nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di

commercio può revocare lo scioglimento; nel caso di specie, ritenuto che lo

stesso Ufficio ha già dato atto che tali condizioni erano state adempiute, è

evidente che l’eventuale conferma da parte di questa Camera dello scioglimento

della società, quando è sin d’ora chiaro che l’iscrizione dello stesso nel

registro sarebbe poi revocata dall’Ufficio del registro di commercio in

considerazione di una già implicitamente inoltrata domanda di revoca dello scioglimento

per l’intervenuto ripristino della situazione legale da parte della società, costituirebbe

un inutile esercizio formale contrario al principio di proporzionalità e allo

spirito della norma, tale oltretutto da causare ulteriori inutili procedure e spese

(oltre alle tasse di iscrizione e di diffida e alle spese relative allo

scioglimento, che vanno qui confermate, come se lo stesso fosse però stato

ordinato);

che la società ha altresì

chiesto di annullare e almeno ridurre a un importo imprecisato l’ammenda di fr.

500.

- posta a carico della sua amministratrice unica, corrispondente al massimo

previsto dalla legge (art. 943 cpv. 1 CO), rilevando che tale importo “risulta

essere sproporzionato e non tiene in considerazione che trattasi di lieve

infrazione dovuta all’avvicendamento sia dell’organo della società

(amministratore) sia dell’azionariato e che nel caso di esame risulta essere la

prima volta che si è verificato e quindi non vi è recidiva”;

che l'ammenda in oggetto

costituisce una multa (amministrativa) d'ordine e non ha carattere penale; essa

è in effetti volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni amministrative

del registro di commercio che prevedono l'obbligo di un'iscrizione nello stesso

e, più precisamente, punisce la disobbedienza a un'ingiunzione dell'Ufficio del

registro di commercio a procedere in tal senso; per questo motivo la sua

inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che prospetti questa

conseguenza (Eckert, Basler

Kommentar, 5ª ed., n. 1 segg. ad art. 943 CO; Vianin,

Commentaire Romand, n. 1 segg. ad art. 943 CO); la determinazione dell'importo

della multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di

commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della

gravità della violazione (Tagmann,

Handelsregisterverordnung (HRegV), n. 47 ad art. 152), ritenuto che la sanzione

e il suo importo devono inoltre essere brevemente motivati (II CCA 5 ottobre

2017.

inc. n. 12.2017.59);

che nel caso di specie la

giustificazione principale addotta dalla società non risulta pertinente, atteso

che gli avvicendamenti societari da lei menzionati precedevano di almeno un

mese la procedura avviata dall’Ufficio del registro di commercio (doc. B-D);

d’altro canto, però, nemmeno la motivazione esposta nella decisione, secondo

cui la persona obbligata alla notificazione non si era in alcun modo

manifestata durante tutta la procedura e aveva quindi dimostrato un totale

disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, appare sufficiente a giustificare

l’importo massimo di fr. 500.-: stando così le cose, un’ammenda di fr. 300.- appare

maggiormente consona alla situazione concreta;

che in tali circostanze il

ricorso deve in definitiva essere evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2

sono annullati e l’ammenda a carico dell’amministratrice della società, di cui

ai dispositivi n. 4 e 5, è ridotta a fr. 300.-;

che, vista la pressoché

integrale soccombenza della società, le spese processuali della procedura

ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 480'000.-, pari

al capitale nominale della stessa (doc. G; cfr. TF 19 agosto 2010 4A_315/2010

consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010

consid. 6), devono rimanere a suo carico (art. 47 LPAmm, applicabile in virtù

del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di

commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:

1. Il ricorso 22 febbraio 2019 di RI 1 è evaso nel

senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 14 febbraio 2019 dell’Ufficio

del registro di commercio sono annullati e l’ammenda a carico

dell’amministratrice della società, di cui ai dispositivi n. 4 e 5 della stessa

decisione, è ridotta a fr. 300.-.

2. Le spese processuali

di fr. 1’000.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione all’Ufficio federale

del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).