Lexipedia

Decisione

12.2019.49

Validità dell'autorizzazione ad agire

22 ottobre 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

4. Con

appello datato 19 febbraio 2019, pervenuto via mail il giorno 21 e per posta il

giorno 25 febbraio successivo, AP 1 chiede di accertare la nullità della

sentenza impugnata, subordinatamente di annullarla con argomenti di cui si dirà

nei considerandi che seguono.

In data 26 febbraio 2019 è stato richiesto all’appellante il versamento di un

anticipo di fr. 500.- entro il 14 marzo seguente.

Con scritto 14 marzo 2019 la rappresentante dell’appellante ha postulato la

concessione dell’assistenza giudiziaria. Il Presidente di questa Camera ha

assegnato all’istante il termine del 29 aprile 2019 per produrre la

documentazione completa e aggiornata relativa alla situazione di reddito e di

sostanza. Il termine è stato poi prorogato al 20 maggio successivo. Con lettera

17 giugno 2019 l’avv. PA 1 ha ribadito la richiesta di assistenza giudiziaria a

favore della madre, subordinatamente ha chiesto di ridurre sensibilmente

l’importo richiesto o, in ulteriore subordine, di decidere con la sentenza;

allo scritto ha allegato il calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio

esecuzione di Lugano e 2 lettere di quest’ultimo.

5. Contro

una sentenza emanata nella procedura semplificata con un valore litigioso di

fr. 17'987,05 è dato il rimedio dell’appello da proporre entro il termine di 30

giorni (v. art. 308 e 311 CPC).

Nella concreta fattispecie l’appello andrebbe dichiarato irricevibile già

poiché tardivo. A fronte di una sentenza notificata il 22 gennaio 2019,

l’appello doveva essere consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di

questo, alla posta svizzera, il più tardi il 21 febbraio 2019 (v. art. 143 cpv.

1 CPC). Ora, l’appello datato 19 febbraio 2019 è pervenuto alla cancelleria del

Tribunale d’appello il giorno 25 successivo. Premesso che la comunicazione

e-mail del 21 febbraio 2019 ore 20.00 è priva di validità, lo è altrettanto la

dichiarazione manoscritta datata 21 febbraio 2019 ore 19.35, firmata da persona

di cui nemmeno risulta facilmente leggibile il nome, giunta a questo tribunale

sempre il 25 febbraio 2019 con un altro invio rispetto a quello dell’appello. È

evidente che una persona può aver visto l’avv. PA 1 imbucare una busta

indirizzata al Tribunale d’appello ma nulla dimostra che la stessa busta

contenesse proprio l’appello di AP 1.

In ogni modo, anche volendo prescindere dall’intempestività dell’appello,

questo è da respingere siccome manifestamente infondato per i motivi di cui si dirà

nei considerandi che seguono.

6. L’appellante

solleva avantutto la nullità del primo giudizio a causa dell’invalidità

dell’autorizzazione ad agire in quanto AO 1 non è comparsa personalmente

all’udienza di conciliazione, limitandosi a delegare il suo patrocinatore, in

contrasto con quanto prescrive l’art. 204 cpv. 1 CPC.

Ora, è vero che l’obbligo di comparsa personale all’udienza di conciliazione

vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (v. Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 9 ad

art. 204) e, come sopra indicato, all’udienza del 14 marzo 2018 per l’istante è

comparso il solo avv. PA 2. Vero anche che in quell’occasione il Segretario

assessore avrebbe dovuto rilevare il difetto. Occorre però rimarcare che l’avv.

PA 1 né in quell’occasione, ma neppure nel corso del procedimento di primo

grado - ossia con la comparsa scritta del 2 novembre 2019 o al dibattimento del

7 gennaio 2019 – ha sollevato quel vizio procedurale. Il principio della buona

fede processuale vieta quindi di esaminare un presupposto processuale fatto

valere per la prima volta solo in sede di appello (v. Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,

n. 68 ad art. 59; per un caso in cui il Tribunale federale ha esaminato la

validità dell’autorizzazione ad agire poiché già contestata in prima sede v.

DTF 139 III 273, consid. 2.3 a pag. 277 i.f.).

Giova aggiungere che l’appellante non ha sollevato alcun interesse degno di

protezione all’annullamento dell’autorizzazione ad agire e con esso della

decisione pretorile. Il comportamento processuale della convenuta, così come

sopra riassunto, dimostra che una nuova procedura di conciliazione non avrebbe

alcuna possibilità oggettiva di successo e quindi la censura sollevata si

riduce a una strategia volta a ritardare l’esito della causa (in questo senso

v. Trezzini, op. cit., n. 14 ad

art. 197), ciò che nuovamente contrasta con l’esigenza della buona fede

processuale (v. art. 52 CPC). Infine, non si vede quale senso avrebbe obbligare

AO 1 a riproporre un’istanza di conciliazione alla quale potrebbe ora

unilateralmente rinunciare essendo AP 1 domiciliata all’estero (v. art. 199

cpv. 2 lett. a CPC).

7. L’appellante

ripropone l’eccezione del difetto di competenza territoriale della Pretura di

Lugano a dipendenza del suo trasferimento in Croazia al 31 dicembre 2017.

Il Pretore ha considerato che la sua competenza territoriale era data dal fatto

che la litispendenza si era creata con l’inoltro dell’istanza di conciliazione

il 20 ottobre 2017, allorquando la convenuta aveva ancora il suo domicilio a

Lugano, aggiungendo che anche volendo applicare l’art. 32 CPC (come invocato dalla

convenuta nel corso del dibattimento del 7 gennaio 2019) nulla mutava al

riguardo.

La censura dell’appellante, sostanzialmente incentrata sull’importanza del foro

del consumatore, risulta invero di difficile comprensione. Rilevante ai fini

del giudizio è tuttavia il fatto che l’appellante non si confronta con quanto

riportato nel primo giudizio e su questo punto l’appello dev’essere dichiarato

irricevibile per difetto di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

non spiega infatti per quale motivo, a fronte di un tentativo di conciliazione

introdotto prima della sua partenza per la Crozia, non si sarebbe creata la

pendenza della causa (v. art. 62 cpv. 1 CPC) con conseguente fissazione del

foro (v. art. 64 cpv. 1 CPC), in concreto quello di Lugano. Ciò posto, l’invocata

applicazione dell’art. 32 CPC, che prevede sempre il foro del (consumatore)

convenuto, non consente certo di derogare alle regole sulla pendenza della

causa, come sembra intendere l’appellante.

8. Nel

prosieguo del suo appello AP 1 rimprovera al Pretore di aver negato alla sua

patrocinatrice il diritto di duplicare, come si evincerebbe dal verbale del

dibattimento del 7 gennaio 2019.

Ricevuta la petizione 20 agosto 2018 il Pretore l’ha notificata alla convenuta

assegnandole un termine per presentare osservazioni scritte. Queste sono state inviate

Considerandi

in data 2 novembre 2018 ancorché limitate all’eccezione del difetto della

competenza territoriale della Pretura di Lugano, non ritenendo invece la

convenuta di esprimersi su altri punti, in particolare sul merito della

petizione. All’udienza del 7 gennaio 2019 dopo che l’attrice si è limitata, in

replica, a confermare la propria posizione e a produrre un elenco dei mezzi di

prova, l’attrice ha riproposto l’eccezione sopra indicata e sollevato in

aggiunta quella del difetto della legittimazione passiva (di cui si dirà al

prossimo considerando), a quel punto la parte attrice ha contestato le due

eccezioni. Da quanto precede emerge che la convenuta ha effettivamente avuto la

possibilità di duplicare di modo che la sua censura riferita alla violazione

del diritto di essere sentita va respinta. In ogni modo la critica si esaurisce

in un’enunciazione teorica sulla violazione di quel diritto, senza spiegazione

da parte dell’appellante su quale argomento il primo giudice le avrebbe

impedito di prendere posizione, senza contare che dal suddetto verbale nulla

emerge al riguardo.

L’appellante sembra poi rimproverare al primo giudice di aver considerato non

contestati i fatti della petizione ma non spiega per quale motivo ciò sarebbe

errato. È peraltro evidente che, a fronte di una petizione di 11 pagine,

affermare semplicemente che la medesima “viene comunque contestata in toto e se

ne chiede la reiezione” (v. verbale citato, pag. 2, terzo periodo i.f.) non

adempie l’onere di contestazione previsto all’art. 222 cpv. 2 seconda frase CPC

(in concreto applicabile in virtù di quanto prevede l’art. 219 CPC). Sul tema

basterà ricordare che più le allegazioni sono motivate, più sono elevate le

esigenze della contestazione (v. DTF 144 III 519, consid. 5.2.2.3).

9.

Nell’ultimo

punto del suo appello AP 1 rimprovera al Pretore di non essersi pronunciato

sull’eccezione del difetto di legittimazione passiva e sull’istanza di denuncia

di lite, commettendo così un diniego di giustizia formale.

L’obbligo di motivazione non significa che il giudice deve pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su ogni tema sollevato dalle parti ma può limitarsi a

dare riscontro delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, ossia quelle

atte a influire sulla decisione (per molte v. II CCA 16 agosto 2016, inc.

12.2015

, consid. 6.2. con rinvii alla giurisprudenza federale).

In concreto la

petizione è stata introdotta nei confronti di AP 1, quale contraente

dell’assicurazione casco totale per l’autoveicolo Audi __________, targato TI __________,

quale detentore del veicolo indicato e quale conducente principale (v. doc. A e

B). Alla luce di questi dati non si vede chi altri che AP 1 avrebbe dovuto

essere convenuto. Non può così essere rimproverato al primo giudice di aver dato

per implicita la legittimazione passiva della convenuta. Il fatto che

l’incidente all’origine della vertenza assicurativa sia stato causato dalla

figlia PA 1 nulla muta in tema di legittimazione passiva. È ancora una volta evidente

che l’assicurazione può rimproverare la reticenza e disdire il contratto

concluso con il contraente, non certo con la persona che si trovava alla guida

del veicolo al momento dell’incidente. In altri termini, la reticenza e la conseguente

rescissione del contratto, che sono il fondamento della pretesa risarcitoria,

non potevano certo essere fatte valere nei confronti della conducente.

Nello scenario qui descritto non si vede pertanto quale spazio vi sia per una

denuncia di lite, né la convenuta lo spiega, e ciò a prescindere da problemi

deontologici dal momento che non possono certo convivere la posizione di

rappresentante legale della convenuta litisdenunciante e quella di litisdenunciata.

In ogni modo, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, una denuncia

di lite non ha quale conseguenza la reintroduzione dell’azione nei confronti

del(la) litisdenunciato(a) (v. art. 79 cpv. 1 CPC).

Ne deriva che il fatto che il primo giudice non si sia espresso sulla denuncia

di lite, così come formulata nel corso dell’udienza del 7 gennaio 2019, non

configura in alcun modo un diniego di giustizia.

10.

In

conclusione l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela

manifestamente infondato, con conseguente sua reiezione e relativa conferma del

giudizio impugnato. Per questa ragione, in base a quanto prevede l’art. 312

cpv. 1 CPC la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni.

11.

La

parte appellante ha presentato un’istanza di concessione dell’assistenza

giudiziaria che dev’essere respinta già per l’assenza di probabilità di

successo dell’appello (v. art 117 lett. b CPC), come emerge dai considerandi

che precedono.

La domanda di gratuito patrocinio è comunque da respingere anche per i seguenti

motivi.

Come esposto nei fatti l’appellante, rappresentata dalla figlia avvocato, ha inoltrato

la domanda in data 14 marzo 2019 senza illustrare la sua situazione

finanziaria. Il Presidente di questa Camera le ha assegnato un termine per

produrre la documentazione completa e aggiornata relativa alla sua situazione

di reddito e di sostanza. L’appellante ha prodotto alcuni documenti il 17

giugno 2019, a fronte di un termine prorogato che scadeva il 20 maggio

precedente, ciò che già avrebbe quale conseguenza la reiezione dell’istanza. Ma

soprattutto, i documenti prodotti si riferiscono al minimo d’esistenza

calcolato dall’UE di Lugano e non alla situazione aggiornata, ossia successiva

al trasferimento in Croazia. Anche questo difetto conduce alla reiezione

dell’istanza. Questa non avrebbe avuto miglior sorte anche se si volessero

considerare i dati citati dell’UE: in effetti, non può validamente rivendicare

una situazione di indigenza, e quindi richiedere l’aiuto dello Stato per non

dar seguito a una richiesta di anticipo di fr. 500.-, la persona sola che

dispone di fr. 4'536,10 mensili. In particolare si osserva che non può

pretendersi indigente chi, nelle attuali condizioni di mercato, paga un affitto

di fr. 1'800.- mensili e si permette un leasing auto di fr. 777,65 (sul

concetto di indigenza e la sua inconciliabilità con oneri personali eccessivi

v. II CCA 20 aprile 2018, inc. 12.2018.2).

12.

Le

spese giudiziarie della procedura di appello, limitate alle sole spese

processuali, seguono la soccombenza e sono fissate in fr. 700.- in applicazione

dell’art. 7 cpv. 1 LTG, importo che l’appellante è perfettamente in grado di

sopportare per i motivi esposti al considerando che precede. Non si assegnano

ripetibili, l’appello non essendo stato notificato per osservazioni. Il valore

litigioso, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale

ammonta a

fr. 17'987,05.

Per la procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese

processuali, salvo in caso di malafede o temerarietà (v. art. 119 cpv. 6 CPC).

Nel presente caso la temerarietà è palese per tutti i motivi illustrati al

considerando che precede e che dimostrano come quell’iniziativa sia stata

promossa soltanto per ritardare il procedimento (v. Messaggio concernente il

Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 6675; Rüegg/Rüegg in Basler Kommentar ZPO, 3. ed.,

n. 10 ad art. 119). Ciò premesso, si impone di porre la tassa di giustizia per

la procedura di gratuito patrocinio a carico dell’avv. PA 1 in applicazione

dell’art. 108 CPC, disposizione secondo cui le spese giudiziarie inutili devono

essere poste a carico di chi le ha causate (sull’attribuzione di spese

giudiziarie a carico di rappresentanti di una parte v. sentenze TF 13 dicembre

2016, inc.4A_ 370/2016, consid. 4.3; 3 marzo 2015, inc.4A_612/2014, consid.

1.

; v. anche II CCA 2 marzo 2018, inc. 12.2015.215/216). Causa senza dubbio

spese giudiziarie inutili l’avvocato che, oltre a presentare un’istanza del

tutto carente, inoltra una documentazione nuovamente carente, in quanto non

completa e non aggiornata, oltre 20 giorni dalla scadenza del termine prorogato

dal giudice, e ciò anche senza considerare la manifesta infondatezza di

quell’iniziativa processuale.

L’impugnabilità del giudizio incidentale in materia di gratuito patrocinio

segue la via dell’azione principale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 106, 108, 119 CPC

e la LTG

decide:

1.

L’appello 19 febbraio 2019 di AP

1 nella misura in cui è ricevibile è respinto.

§ Di conseguenza è confermata la decisione 11 gennaio

2019, inc. SE.2018.303, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.

2.

Le spese processuali della

procedura di appello, pari a fr. 700.-, sono poste a carico di AP 1. Non si

assegnano ripetibili.

3.

L’istanza 14 marzo/17 giugno

2019 di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è

respinta.

4.

Le spese processuali della

procedura di gratuito patrocinio, pari a fr. 300.-, sono poste a carico

dell’avv. PA 1.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).