12.2019.5
Reclamo in materia di spese, indennità ripetibile, diritto di essere sentito e di ottenere una decisione motivata
26 luglio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.5
Lugano
26 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 11 gennaio 2018 da
CO
1
rappr. dall’RA 1
contro
RE
1
con cui l’attrice ha
chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione
affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr.
10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta,
domanda avversata dalla
convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una
domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;
preso atto della replica
e osservazioni alla riconvenzionale presentate il 13 marzo dall’attrice, nonché
della duplica e replica alla risposta riconvenzionale di data 27 aprile 2018
della convenuta;
su cui il Pretore
aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo
la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto
irricevibile la domanda riconvenzionale;
statuendo ora sul
reclamo 10 gennaio 2019 dell’avv. RE 1 con cui chiede l’accertamento della
nullità, subordinatamente l’annullamento del dispositivo n. 2 della predetta
decisione in merito al riconoscimento dell’importo di fr. 500.- a titolo di
indennità a suo favore;
mentre CO 1 ha comunicato
il 13 febbraio 2019 di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 11
gennaio 2018 CO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il
conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo
favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di
fr. 332.- a favore dell’avv. RE 1, tenuto conto della conclusione di un
rapporto di sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo
di causa;
che in data 5 marzo 2018
la convenuta ha presentato una risposta con cui ha fatto valere una serie di
eccezioni preliminari e quindi si è opposta alla domanda di causa, e con il
medesimo allegato ha formulato una domanda riconvenzionale di almeno fr.
50'000.- a titolo di risarcimento danni nei confronti della sua ex
(sub)conduttrice;
che con replica e
osservazioni alla riconvenzionale l’attrice principale ha chiesto di accogliere
la sua petizione e di dichiarare la domanda riconvenzionale irricevibile,
subordinatamente di respingerla;
che in sede di duplica la
convenuta ha sostanzialmente confermato la sua risposta mentre con la replica
riconvenzionale ha chiesto, in applicazione dell’art. 224 cpv. 2 CPC, di
rimettere l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice
competente per il maggior valore;
che con scritto 6
novembre 2018 l’attrice ha comunicato di aver ottenuto dal nuovo locatore la
liberazione integrale della cauzione, ha ritirato la petizione e chiesto lo
stralcio della causa principale e di quella riconvenzionale;
che con decisione 16
novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la petizione di CO 1 per
ritiro, ha posto la tassa e le spese a carico di quest’ultima condannandola
altresì a rifondere alla parte convenuta fr. 500.- a titolo di indennità;
parallelamente ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale
con seguito di tassa di giustizia, spese e indennità a carico dell’attrice
riconvenzionale;
che avverso la predetta
decisione è insorta l’__________ RE 1 con un reclamo e un appello del 10
gennaio 2019;
che per quanto attiene al
reclamo (ex art. 110 e 321 CPC) l’__________. RE 1 rimprovera avantutto al
Pretore aggiunto di aver omesso di notificarle la decisione della controparte
di ritirare la petizione, impedendole di formulare una pretesa a titolo di
indennità, in seguito evidenzia come la decisione di attribuirle fr. 500.- sia
priva di motivazione con riferimento alle normative in concreto applicabili;
che sia sul diritto di
essere sentiti che sul diritto di una parte a ottenere una decisone motivata
non occorre esprimersi trattandosi di principi ben noti, sia alle parti che al
primo giudice, bastando qui rinviare agli art. 29 cpv. 2 Cost., 53 e 238 let. g
CPC;
che è evidente che la
dichiarazione di ritiro della petizione doveva essere notificata alla
controparte per raccogliere le sue osservazioni sulle spese giudiziarie (v. Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 39 ad art. 241);
che è inoltre opportuno
rammentare che la dichiarazione di ritiro di un’azione già notificata andava in
ogni caso trasmessa alla parte convenuta (sul tema v. Trezzini, op. cit., Vol. 2, n. 36 ad art. 241; Vol. 1, n. 1
seg., in particolare n. 6 ad art. 65);
che già per i suesposti
motivi, attinenti al diritto di essere sentiti, il reclamo dev’essere accolto
con conseguente annullamento del dispositivo n. 2 della decisione impugnata e
rinvio degli atti al primo giudice affinché si pronunci nuovamente dopo aver
raccolto le osservazioni della convenuta sul tema delle spese giudiziarie;
che la reclamante lamenta
altresì a ragione un’assenza di motivazione in relazione alla fissazione
dell’indennità d’inconvenienza, fissata dal primo giudice a fr. 500.-;
che questo difetto di
motivazione è invero la diretta conseguenza della mancata notifica della
dichiarazione 6 novembre 2018 della parte attrice: è in effetti evidente che il
Pretore aggiunto non poteva motivare la fissazione dell’indennità d’inconvenienza
in assenza di una richiesta della convenuta;
che il punto 1 del
dispositivo rimane invece invariato: da un lato la reclamante non ne ha
postulato né la nullità né l’annullamento, d’altro lato ella non spiega per
quale motivo il Pretore aggiunto avrebbe dovuto liberare l’importo della
cauzione a suo favore;
che non essendosi opposta
al reclamo CO 1 non può essere considerata soccombente e pertanto astretta al
pagamento di spese processuali, rispettivamente di indennità;
che nel presente caso non
si giustifica di porre le spese processuali a carico dello Stato del Cantone
Ticino (v. DTF 5A_737/2016 del 27 marzo 2017, consid. 2.3);
che allo Stato del Cantone
Ticino non possono essere addebitate ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC) e il
diritto cantonale non prevede una diversa regolamentazione;
che la presente decisione
può essere presa dalla Camera nella composizione a giudice unico in
applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
1. Il
reclamo 10 gennaio 2019 dell’__________ RE 1 contro il dispositivo n. 2 della
decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7, del Pretore aggiunto del Distretto
di Lugano, sezione 4, è accolto.
§. Di conseguenza
il punto 2 della predetta decisione è annullato e gli atti rinviati al Pretore
aggiunto affinché proceda come indicato nei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
Considerandi
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.