12.2019.51
Riconoscimento - Exequatur
1 luglio 2019Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.51
Lugano
1° luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.310
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di
sequestro e di exequatur 21 gennaio 2019 da
CO 1
rappr. da PA 2
contro
RE
1
rappr. dagli PA 1
volta a
riconoscere e a dichiarare esecutivi in Svizzera il dispositivo della sentenza (n.
__________) resa il 29 gennaio 2018 dal Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (F)
che condannava la convenuta a rimborsare all’istante (già __________ C__________)
€ 700'000.- oltre interessi legali e il dispositivo dell’ordinanza (n. RG __________
- n. __________) resa il 14 settembre 2018 dalla Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
che respingeva la richiesta di sospensione dell’esecutività di quella sentenza,
nonché ad ordinare il sequestro, sino a concorrenza della somma di fr. 791'393.-
oltre interessi al 1.01% dal 15 giugno 2016 al 15 agosto 2016 e al 6.01% dal 16
agosto 2016, di tutti i beni mobili, immobili e i crediti della convenuta,
segnatamente della relazione bancaria presso __________ IBAN __________, del
credito di almeno fr. 325'000.- oltre interessi nei confronti di M__________ __________
a titolo di restituzioni di dividendi illecitamente riscossi ex art. 678 CO,
del credito per restituzione imposta preventiva di fr. 113'750.- nei confronti
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del credito di almeno fr.
275'714.70 oltre interessi nei confronti di M__________ __________ a titolo di
restituzioni di dividendi distribuiti (nascosti - presunto “credito azionista”)
illecitamente riscossi ex art. 678 CO, di tutti i beni mobili (comprese le
cartevalori) presenti presso gli uffici della convenuta in __________ a __________,
di tutti i crediti di cui la convenuta disponeva nei confronti di terzi ed in
particolare ma non esclusivamente nei confronti di __________ nonché di ogni
altro attivo, domanda che il Pretore con decisione 24 gennaio 2019 ha sostanzialmente
accolto;
ed ora sul reclamo 28 febbraio
2019 con cui la convenuta ha chiesto, previa sospensione del procedimento ricorsuale
sino alla definitiva crescita in giudicato della sentenza del Tribunal de
commerce __________, di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur di
quella sentenza e dell’ordinanza della Cour d’Appel __________ con conseguente
annullamento del sequestro e in via subordinata di condizionare la decisione di
riconoscimento e di exequatur al versamento di una garanzia di € 700'000.-, al
quale l’istante si è opposta con risposta 19 aprile 2019;
preso atto della replica
spontanea 9 maggio 2019 della convenuta e della duplica spontanea 23 maggio
2019 dell’istante;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito della
causa civile rubricata con il n. __________ e promossa il 9/13 dicembre 2016,
il Tribunal de commerce __________ (F), con sentenza 29 gennaio 2018 (doc. C),
ha tra le altre cose pronunciato l’annullamento per errore della compravendita
del pacchetto azionario della società U__________ __________ e ha condannato il
cittadino francese M__________ __________ e la società svizzera RE 1 a
rimborsare in solido alla società monegasca __________ C__________ (in seguito:
C__________) il prezzo di vendita di € 700'000.- oltre interessi al tasso
legale dalla data dell’avvenuto pagamento, ordinando nel contempo l’esecuzione
provvisoria del giudizio. Con attestazione 14 marzo 2018 (allegata al doc. C) il
tribunale ha confermato l’esecutività della sua decisione in forza degli art.
54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(Convenzione di Lugano [CLug]).
Con ordinanza 14 settembre
2018 (doc. D), rubricata con il n. RG __________ - __________, la Cour d’Appel __________
adita da M__________ __________ e RE 1, ha respinto la richiesta di sospensione
dell’esecutività della sentenza del Tribunal de commerce __________ formulata da
questi ultimi nell’ambito del loro appello 21 febbraio 2018. Con attestazione 29
novembre 2018 (allegata al doc. D) il tribunale ha confermato l’esecutività della
sua decisione in forza degli art. 54 e 58 CLug.
2. Con istanza 21
gennaio 2019 la società monegasca CO 1 (in seguito anche: FCO 1) ha convenuto
in giudizio RE 1 (in seguito anche: RE 1) innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare esecutivi in
Svizzera il dispositivo della sentenza del Tribunal de commerce __________ che
condannava la convenuta a rimborsarle, in qualità di successore in diritto di C__________,
€ 700'000.- oltre interessi legali e il dispositivo dell’ordinanza della Cour
d’Appel __________ che respingeva la richiesta di sospensione dell’esecutività
di quella sentenza, nonché di ordinare il sequestro, sino a concorrenza della
somma di fr. 791'393.- oltre interessi al 1.01% dal 15 giugno 2016 al 15 agosto
2016 e al 6.01% dal 16 agosto 2016, di tutta una serie di averi, crediti e
pretese di spettanza della convenuta che qui non è necessario indicare.
3. Con decisione 24
gennaio 2019 il Pretore ha sostanzialmente accolto l’istanza, salvo aver
parzialmente ridotto l’elenco dei beni della convenuta da sottoporre al
sequestro.
4. Con il reclamo 28 febbraio
2019 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 19 aprile 2019 (a
cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 9 maggio 2019 e la duplica
spontanea 23 maggio 2019), la convenuta ha chiesto, previa sospensione del
procedimento ricorsuale sino alla definitiva crescita in giudicato della
sentenza del Tribunal de commerce __________, da lei frattanto appellata, di
respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur di quella sentenza e
dell’ordinanza della Cour d’Appel __________ con conseguente annullamento del
sequestro e in via subordinata di condizionare la decisione di riconoscimento e
di exequatur al versamento di una garanzia di € 700'000.-.
5. Preliminarmente va
esaminata la domanda dell’istante volta a dichiarare irricevibile la replica
spontanea 9 maggio 2019 della controparte, a suo dire inoltrata ben oltre il
termine di 10 giorni dalla notificazione della risposta al reclamo stabilito
dalla giurisprudenza. La richiesta dev’essere disattesa. Il Tribunale federale
ha in effetti già avuto modo di stabilire che un tale termine ha per scopo
d'indicare alla parte fino a quando, per rispettare l'incondizionato diritto di
replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il tribunale è
disposto ad attendere prima di trattare il ricorso, ritenuto che la sua mancata
osservanza non ha però per conseguenza l'esclusione dall'incartamento di atti
giunti dopo tale termine ma prima dell'emanazione della decisione (TF 17 aprile
2013 5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1; II
CCA 26 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218-219,
28 febbraio 2019 inc. n. 12.2017.105).
6. Confrontata con una
decisione estera suscettibile di essere dichiarata esecutiva in Svizzera e
oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto
ordinario, qual è l’atto di appello del diritto francese (Donzallaz, La Convention de Lugano, n.
4028; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.20), questa Camera, competente a
statuire sul ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in
Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria
preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art.
48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309
lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC)
e previa possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell’ambito
di una procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove
(DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27
luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1; II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167) - può, sulla base del suo potere di apprezzamento (Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad
art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 49 ad art. 46 CLug; DTF
129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1),
decidere in tre modi (cfr. Staehelin/Bopp,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 5 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46
CLug): sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 37 cpv. 1
e 46 cpv. 1 CLug), dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni
oppure subordinarne l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da parte del
creditore istante (art. 46 cpv. 3 CLug; cfr. sull’intera problematica II CCA 8
luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n.
12.2012.30, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196, 16 febbraio 2016 inc. n.
12.2015.69, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc. n.
12.2016.147).
7. La sospensione del
riconoscimento e dell’exequatur (art. 37 cpv. 1 e 46 cpv. 2 CLug), che per
altro costituisce una misura eccezionale, può essere decretata dal tribunale
adito solo sulla base di motivi che non erano stati sottoposti o non avevano
potuto essere sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la decisione
oggetto di riconoscimento e d’exequatur (NJW 1994 p. 2156;
Hofmann/Kunz, op. cit., n. 60 ad
art. 46 CLug; Plutschow, in:
Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht
Kommentar, n. 8 ad art. 46 CLug; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3), ritenuto che tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente
nello Stato d’origine, siccome è
precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che
giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in
attesa della crescita in giudicato della decisione estera: occorre in
definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa
all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia
riconoscibilmente carente (PKG 2005 p. 72; II CCA 31 luglio 2012 inc. n.
12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n.
12.2013.196, 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.73, 16 febbraio 2016 inc. n.
12.2015.69, 27 marzo 2017 inc. n. 12.2016.147).
Nel
caso di specie i motivi addotti dalla convenuta a sostegno della richiesta
preliminare di sospensione del procedimento ricorsuale fino ad
evasione dell’appello pendente presso la Cour d’Appel __________ - che sono poi quelli che a suo dire avrebbero pure impedito il riconoscimento
e l’exequatur (e di cui meglio si dirà nel prossimo considerando) - “si
fondano sulle censure proposte in appello, ma si estendono anche a circostanze
derivanti dalla procedura stessa di exequatur (sia formali che materiali)”
ed in particolare sul fatto che “il dispositivo di cui viene postulato il riconoscimento
in Svizzera … risulta insostenibile per una serie di motivi che verranno
approfonditi in seguito, ed è provvisorio, in quanto non ancora cresciuto in
giudicato” (reclamo p. 3). Nella misura in cui sono ricevibili (il semplice
rinvio al contenuto dell’appello promosso in Francia di cui ai doc. 3 e 5,
segnatamente sul tema dell’inesistenza dell’errore e dell’impossibilità
della controparte di restituirle il pacchetto azionario acquistato, non costituendo ancora una motivazione sufficiente giusta l’art. 321
cpv. 1 CPC), essi non sono in realtà idonei a giustificare l’adozione di un
tale provvedimento: alcuni di quei motivi (l’inattuabilità della
condanna al rimborso del prezzo di vendita a seguito dell’impossibilità della
controparte di restituire il pacchetto azionario acquistato o il carattere
manifestamente svantaggioso della condanna alla sua restituzione)
avrebbero in effetti già potuto essere sollevati a suo tempo innanzi al
giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto di riconoscimento e di
exequatur, per cui non possono essere presi in considerazione; altri (la non comprovata esecutività delle decisioni francesi) non sono
idonei a ribaltare la decisione straniera per cui non sono rilevanti per il
tema; altri ancora (la mancata corrispondenza tra l’istante nei procedimenti
francesi e l’istante nella procedura di riconoscimento e di exequatur, e
l’incompatibilità di quel giudizio con l’ordine pubblico svizzero per l’inattuabilità della sua condanna al rimborso del prezzo
di vendita a seguito dell’impossibilità della controparte di restituirle il
pacchetto azionario acquistato) non attengono alla procedura
pendente nello Stato d’origine, ma alla procedura di riconoscimento e di
exequatur, per cui non possono a loro volta essere
considerati.
8. Ciò premesso, si
tratta di stabilire se le decisioni francesi oggetto di riconoscimento e di
exequatur possano essere riconosciute e rese esecutive in Svizzera senza
condizioni, come stabilito dal Pretore, ritenuto che giusta l’art. 45 cpv. 1
CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art.
43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività
solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo
restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un
riesame nel merito (cpv. 2). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45
cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op.
cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente
tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i
presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le
eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice
dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA
7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14
agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n.
12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n.
12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc.
n. 12.2016.147, 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167).
8.1. La convenuta ha
innanzitutto lamentato la mancata corrispondenza tra l’istante nei
procedimenti francesi (indicata con la denominazione C__________, risultante anche dalle attestazioni rese dai tribunali negli allegati ai
doc. C e D) e l’istante nella procedura di riconoscimento e di exequatur (indicata
con la denominazione FCO 1), contestando in sostanza la legittimazione attiva. Pur
trattandosi di una censura ricevibile in questa sede (cfr. supra consid.
8; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 41 ad art. 38 CLug; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 186 ad art. 38 CLug; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid.
5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 19 febbraio 2016
inc. n. 12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127), la stessa
dev’essere disattesa, siccome priva di fondamento.
Nella decisione il
Pretore ha in effetti stabilito, senza per altro che in questa sede la
convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC),
abbia avuto da ridire, che con “arreté ministériel” n. __________ del 6
settembre 2018 era stata autorizzata la modifica della denominazione sociale
della società C__________ in FCO 1 (doc. A2), come del resto risultava anche dal
certificato ufficiale “extrait sociétés modèle E BIS” del 25 ottobre
2018 inerente la società FCO 1 sempre prodotto in primo grado (doc. A2), per
cui non è necessario esaminare se in questa sede l’istante possa pure
prevalersi dei certificati ufficiali “extrait sociétés modèle E BIS” del
7 febbraio 2017 inerente la società C__________ e del 7 marzo 2019 inerente la
società FCO 1 (doc. C allegati alla risposta al reclamo, entrambi riferiti alla
società rubricata con il n. __________), rispettivamente del verbale del 28
maggio 2018 dell’assemblea di C__________ depositato il 27 settembre 2018 (doc.
D allegato alla risposta al reclamo), ad ulteriore comprova del fatto di essere
la nuova ragione sociale di C__________ a far tempo dal 6 settembre 2018. Poco
importa a tale proposito se l’ordinanza con cui la Cour d’Appel __________
aveva respinto la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza del
Tribunal de commerce __________ (doc. D) e l’attestazione con cui aveva
confermato l’esecutività della sua decisione in forza degli art. 54 e 58 CLug
(allegata al doc. D), entrambe rese dopo quella data, continuavano a indicare C__________.
come parte della procedura d’appello (al momento dell’inoltro dell’appello, il
21 febbraio 2018, la sua denominazione era per altro ancora quella).
8.2. La convenuta ha in
seguito sostenuto che la controparte non aveva dimostrato l’esecutività
delle decisioni oggetto di riconoscimento e di exequatur, rilevando da una
parte che la decisione, dichiarata esecutiva, con cui la Cour d’Appel __________
aveva respinto la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunal
de commerce __________ era stata rilasciata in favore di C__________ e non di FCO 1 (doc. D e allegato) ed evidenziando comunque come la predetta
decisione del Tribunal de commerce __________ non le fosse
mai stata notificata.
Mentre la prima censura
dev’essere disattesa per le ragioni già esposte al considerando precedente, a
cui si può senz’altro rinviare, la seconda merita di essere approfondita.
Rilevando che la sentenza
del Tribunal de commerce __________ non le era stata notificata dalla
controparte e che la circostanza ostava alla sua esecutività, la convenuta ha di
fatto lamentato l’assenza di uno dei presupposti per l’exequatur.
Pur trattandosi anche in
questo caso di una censura ricevibile in questa sede (cfr. supra consid.
8; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 20 ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II
CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138), la stessa dev’essere respinta.
Una
decisione straniera può essere dichiarata esecutiva in un altro Stato
contraente se è esecutiva nello Stato d’origine in base al proprio diritto
nazionale (Nägeli, Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen [LugÜ],
n. 6 e 8 ad art. 47 CL;
Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 38
CLug; DTF 126 III 156 consid. 2a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1),
per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva al
giudizio (Staehelin, Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen [LugÜ],
n. 22 ad art. 31 CL; Nägeli, op.
cit., n. 9 seg. ad art. 47
CL;
DTF 135 III 670 consid. 3.1.3, 127 III
186 consid. 4a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1). Non è per contro
necessario che essa possa effettivamente essere o sia già stata oggetto di
esecuzione nel suo Paese, bastando al proposito che sia giuridicamente e
astrattamente, ovvero teoricamente, eseguibile (Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 31 CL; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 117 segg. ad art. 38 CLug).
Nel
caso di specie, alla luce di quanto è stato accertato in
precedenza, è incontestabile che la
sentenza del Tribunal de commerce __________ e l’ordinanza della Cour d’Appel __________
siano esecutive in quel Paese e con ciò siano
passibili di essere eseguite all’estero, beninteso se risultano adempiute anche
le altre condizioni per l’exequatur.
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, il fatto che l’istante non abbia sino ad oggi provveduto a notificarle la
sentenza del Tribunal de commerce __________, come invece stabilito dall’art. 503
cpv. 1 CPC-F (secondo cui “les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés …”)
rispettivamente dalla dottrina e giurisprudenza (cfr. Cadiet, Code de procédure civile 2001, 14ª ed., n. 1 e 3
ad art. 503, secondo cui “la partie civile qui poursuit l’exécution d’une
condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le Code de
procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui
à l’encontre duquel elle l’exécute”, ritenuto che “l’exécution d’une
décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de celle-ci”),
non inficia in alcun modo il suo carattere esecutivo nello Stato di origine. La
norma in questione si riferisce in effetti all’esecuzione di un giudizio o
decisione in quel Paese, che, come detto, non è però una condizione, ma semmai
una possibile conseguenza, del suo carattere esecutivo; essa non ha pertanto
nulla a che fare con la sua esecutività giuridica, astratta e con ciò teorica,
che resta per contro intatta (cfr. per analogia II CCA 7 novembre 2011 inc. n.
12.2011.138, 20 luglio 2015 inc. n. 12.2015.13, riferite a decisioni / atti
giudiziari esecutivi mai notificati in Olanda e Italia).
Nemmeno
il fatto che con ordinanza incidentale 14 marzo 2019, rubricata con il n. RG __________
- __________ (versata agli atti dalla convenuta quale doc. 6 nell’ambito della
replica spontanea 9 maggio 2019), la Cour d’Appel __________ abbia respinto la
richiesta dell’istante volta alla radiazione dell’appello ai sensi dell’art.
526 CPC-F (secondo cui “lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été
ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la
mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après
avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire
lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou
avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à
l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à
entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans
l'impossibilité d'exécuter la décision”)
siccome nel caso di specie “il apparaît que l’exécution du jugement
risquerait d’entraîner à l’égard des parties condamnées à restituer le prix de
cession des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 526 du
code de procédure civile”, migliora la posizione della convenuta, quel
giudizio non avendo in ogni caso comportato la revoca dell’esecutività delle
decisioni oggetto di riconoscimento e di exequatur.
8.3. La convenuta ha infine
evidenziato l’inattuabilità della sua condanna al rimborso del prezzo di
vendita a seguito dell’impossibilità della controparte di restituirle il
pacchetto azionario acquistato, ormai ceduto a terze persone, aggiungendo che “l’impossibilità
dell’esecuzione determina l’incompatibilità con i principi
dell’ordine pubblico svizzero, segnatamente con i principi fondamentali che
vietano l’abuso di diritto che si verificherebbe nel caso in cui si produrrebbe
l’insostenibile situazione per cui RE 1 sarebbe condannata a versare in
restituzione la somma d’acquisto, nella consapevolezza che la relativa controprestazione
non potrebbe mai essere adempiuta per impossibilità oggettiva” (reclamo p. 7).
L’argomentazione della
convenuta non può essere seguita già per il fatto che essa non ha versato agli
atti nessuna prova a sostegno della circostanza, non evincibile dalla sentenza del
Tribunal de commerce __________, secondo cui l’istante sarebbe ormai
impossibilitata a restituirle il pacchetto azionario acquistato in quanto lo
stesso sarebbe stato nel frattempo ceduto a una terza persona (non potendo
evidentemente bastare, a tale scopo, il solo implicito rinvio alle argomentazioni
da lei formulate nell’appello inoltrato in Francia di cui al doc. 3).
E comunque nella
menzionata ordinanza incidentale 14 marzo 2019 (doc. 6 annesso alla replica
spontanea 9 maggio 2019) la Cour d’Appel __________e, dopo aver preso atto “qu’il
est acquis aux débats que par le jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de
commerce de __________ a arrêté le plan de cession de la SARL U__________ à la
société J__________ __________, société de droit anglais”, ha al contrario
stabilito “que cette cession, en ce qu’elle porte sur les actifs de la
société U__________, ne fait pas théoriquement obstacle à la restitution des
parts, pour autant que la société n’ait pas été liquidée et dissoute depuis”.
La censura sarebbe stata in
ogni caso da respingere.
Nella misura in cui
la convenuta ha lamentato l’impossibile attuabilità della sentenza del Tribunal
de commerce __________ per le ragioni di cui si è detto, ritenendola in tale
evenienza contraria al diritto francese, si osserva in effetti che giusta
l’art. 36 e 45 cpv. 2 CLug in nessun caso la decisione straniera può fare
oggetto di un riesame nel merito da parte del giudice del riconoscimento e dell’exequatur.
Nella misura in cui la
convenuta risulta invece essersi prevalsa del motivo d’impedimento dell’art. 34
cpv. 1 CLug, secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono
riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine
pubblico dello Stato richiesto, si osserva che per ammettere l’incompatibilità
di una decisione con l’ordine pubblico materiale svizzero, riserva di carattere
eccezionale che va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101
consid. 3b, 126 III 327 consid. 2b, 126 III 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010
4A_145/2010 consid. 5.1), occorre che la decisione - e ciò sia nella
motivazione che nell’esito - misconosca quei valori essenziali e largamente
riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero
costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico (TF 13 novembre 2006
4P.154/2006 consid. 3.1), rispettivamente urti in maniera scioccante i principi
giuridici fondamentali dell’ordinamento giuridico così come concepito in
Svizzera (Schuler, Basler
Kommentar, n. 14 ad art. 34 CLug; DTF 125 III 443 consid. 3d, 126
III 534 consid. 2c; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1, pubbl.
in: RtiD II-2006 n. 34c, 27 febbraio 2007 4P.304/2006 consid. 5.1, 31 agosto
2007 4A_80/2007 consid. 5.1), rispettivamente ancora li violi al punto da non
risultare più compatibile con l’ordinamento giuridico e il sistema di valori
determinanti svizzeri (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 7.2.1, pubbl. in:
RtiD II-2006 n. 34c, 10 marzo 2010 4A_4/2010 consid. 3.1), ritenuto che tra i principi fondamentali tutelati vi sono in particolare quelli della
lealtà contrattuale (pacta sunt servanda) e della buona fede, il divieto
dell’abuso di diritto e di discriminazione, il divieto dell’espropriazione
senza indennità, la protezione di una persona incapace di discernimento, la culpa
in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives
damages esorbitanti (Walther, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 26 seg. ad art. 34 CLug; Schuler, op. cit., n. 15 seg. ad art. 34
CLug; cfr. pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1; II CCA 8 luglio
2011 inc. n. 12.2009.216, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011
inc. n. 12.2011.120, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). Sennonché, nel
caso di specie nulla permette di ritenere che la soluzione adottata
nell’occasione dal tribunale francese possa essere costitutiva di un abuso di
diritto o possa aver violato uno di questi principi fondamentali al punto da
non risultare più compatibile con l’ordinamento giuridico e il sistema di
valori determinanti svizzeri. In tali circostanze la decisione con cui la
convenuta è stata condannata al rimborso del prezzo di vendita del pacchetto
azionario non può essere considerata contraria all’ordine pubblico materiale
svizzero.
9. Resta ancora da
esaminare se, giusta l’art. 46 cpv. 3 CLug, la convenuta possa subordinare
l’esecuzione delle due decisioni in Svizzera alla costituzione di una garanzia
di € 700'000.-.
Le
condizioni per poter subordinare l'esecuzione
della decisione straniera alla
costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono invero meno restrittive di quelle per la
sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 10 ad art. 46
CLug;
Kropholler/Von Hein, op. cit., n.
7 ad art. 46 EuGVO), ritenuto che in tale evenienza il tribunale adito deve
apprezzare tutte le circostanze rilevanti del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Plutschow,
op. cit., ibidem;
Geimer/Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug) e in particolare le
probabilità di accoglimento del rimedio di diritto all'estero (senza la
limitazione dei motivi che giustificherebbero la sospensione del procedimento;
cfr. NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler/Von Hein, op.
cit., ibidem), la capacità
finanziaria e la solvibilità del creditore nonché gli eventuali altri
impedimenti che potrebbero opporsi alla restituzione della somma nel frattempo
posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht
Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/Schütze, op. cit., ibidem; BlSchK 2009 p. 120; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n.
12.2012.55, 31 luglio 2012 inc.
n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n.
12.2013.196, 16 febbraio 2016 inc. n.
12.2015.69, 27 marzo 2017 inc. n. 12.2016.147).
Nella
fattispecie, a prescindere dalla probabilità o meno di esito favorevole dell’appello
presentato in Francia - che oltretutto nemmeno è possibile valutare già per il
fatto che in questa sede, come detto, le relative ragioni sono state
sostanziate solo in modo parziale e comunque non sono state suffragate dalle
necessarie prove -, le condizioni per subordinare l’esecuzione delle due decisioni
in Svizzera alla costituzione di una garanzia non sono date, non essendo stato
provato che il rimborso della somma risultante dalla sentenza del Tribunal de
commerce __________ possa essere dubbio a seguito dell’insufficiente capacità finanziaria e solvibilità dell’istante, che anzi è già stata chiaramente
smentita nell’ordinanza della Cour d’Appel __________ (doc. D),
rispettivamente che la procedura per il recupero di quella somma possa essere “dispendiosa
e onerosa” già per la sola ragione che l’istante era domiciliata in uno
Stato non firmatario della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile,
della CLug o di un altro accordo bilaterale speciale con la Svizzera (reclamo
p. 8).
10. Ne discende che il reclamo
della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito
dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta (art. 106
CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto
conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle
ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e
dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale
impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di € 700'000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il reclamo 28 febbraio
2019 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 3’000.- sono poste a carico della reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).