12.2019.52
Società a garanzia limitata - cessione di azioni - società mantello
26 agosto 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.52
Lugano
26 agosto 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire sul ricorso (erroneamente denominato appello) 1. marzo 2019 di
RI
1
RA 1
contro
la decisione 4 febbraio 2019 con cui l'Ufficio del
registro di commercio, Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della cessione di
quote sociali,
ritenuto
Fatti
A. RI 1 è stata iscritta
a registro di commercio il 10 dicembre 1998 con un capitale sociale di fr.
20'000.-.
Il suo scopo sociale è
“la consulenza tecnica in campo audiovisivo e la produzione ed il commercio di
prodotti in ambito discografico ed audiovisivo. Import-Export di automobili e
generi alimentari. Autonoleggio, servizio taxi e garage”.
Socio e gerente della società
è RA 1, titolare di tutte e 200 le quote da fr. 100.- ciascuna.
B.
a. Con istanza 1.
febbraio 2019 la ricorrente ha notificato all'Ufficio del registro di commercio
(URC) il verbale di assemblea generale straordinaria di medesima data ed il
contratto di cessione quote del 23 gennaio 2019, con i quali è stato deciso e
concordato che RA 1 avrebbe ceduto le sue 200 quote sociali da fr. 100.-
cadauna della RI 1 a __________ D__________ che ne sarebbe divenuto pure unico
socio gerente con diritto di firma individuale. Con gli stessi atti sono pure
state decise una revisione parziale degli statuti, la modifica della ragione
sociale in __________ Sagl, la modifica dello scopo sociale in “La gestione
di carrozzerie, di autoconcessionarie e di auto officine. L’importazione,
l’esportazione, il commercio ed il noleggio di veicoli di ogni genere, di parti
di essi e di pezzi di ricambio ed accessori. La società può partecipare a
società con scopo analogo. La società potrà svolgere ogni attività atta, sia
direttamente che indirettamente, al conseguimento dello scopo sociale e potrà
acquistare immobili, segnatamente per l’esercizio della propria attività”.
Con la sua istanza RI
1 ha di conseguenza chiesto all’URC l’iscrizione del nuovo socio, con radiazione
di quello precedente, la modifica della ragione sociale e dello scopo, nonché
la revisione totale degli statuti con i menzionati emendamenti.
b. Con scritto 4
febbraio 2019 l’URC ha informato la RI 1 d’aver rilevato che dall’ultimo
bilancio della società risulta come il capitale consista interamente in
liquidità e non sussistano posizioni legate ad un’attività commerciale. Il
conto economico presenta unicamente delle spese amministrative e nessun ricavo,
fatto che a suo dire dimostra come non sia stata più svolta un’attività
economica. Di riflesso, la cessione dell’intero pacchetto di quote societarie a
terze persone e il genere di modifiche d’iscrizione richieste (in particolare
quella dello scopo) lasciano intendere che i precedenti soci hanno
definitivamente abbandonato la società, per cui non vi è alcuna identità tra la
precedente società e quella che esisterebbe dopo le mutazioni. Questo genere di
operazioni costituisce per l’URC un tentativo di aggiramento delle norme sullo
scioglimento delle società di capitali e di quelle sulla loro costituzione.
Pertanto il contratto in oggetto è stato considerato contrario alla legge (art.
28 ORC) e dunque nullo e la relativa istanza di iscrizione della cessione delle
quote è stata così respinta, con addebito alla procedente della tassa di fr.
100.-.
C.
a. Con ricorso,
erroneamente denominato “appello”, 1. marzo 2019 la RI 1 ha impugnato la
suddetta decisione dinanzi a questa Camera. L'insorgente ha sostenuto che la
modifica dello scopo sociale riprende quella già formalizzata con rogito n. __________
dell’avv. __________ __________ che già prevedeva, oltre all’attività in ambito
di prodotti audiovisivi, anche quella di commercio di automobili e di
autonoleggio, rispettivamente servizio taxi e garage (doc. B). In pratica, a
suo dire, di una restrizione dello stesso, considerato che il nuovo gerente
intende concentrare l’attività unicamente nel settore delle carrozzerie e auto
officine, nonché del commercio di veicoli. Inoltre, la società è attiva nel
settore, ha ripreso un inventario, ha assunto personale, ha emesso fatture ed
ha aperto un conto bancario. Pertanto la decisione impugnata è errata e va
annullata con ordine all’URC di procedere alle iscrizioni postulate con
l’istanza che ha dato il via alla procedura.
b. Con risposta 2 maggio
2019 l'URC ha contestato in dettaglio le tesi dell'insorgente e confermato la
bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
c. Con replica, erroneamente
denominata “risposta”, 29 maggio 2019 e duplica 13 giugno 2019 le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni.
Considerato
Considerandi
1.
1.1
La competenza di
questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165 cpv. 2 e 3
ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12
marzo 1997.
1.2
La legittimazione
della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, per il quale il
diritto a ricorrere è dato alle persone ed enti giuridici la cui notificazione
è stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale)
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), che regge la
procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge
cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm).
Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine.
2.
2.1
Giusta l'art. 82 cpv.
1.
ORC, la società a garanzia limitata notifica per l'iscrizione all'ufficio del
registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente
dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti
dalla legge.
Per ottenere
l’iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio un documento
giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio e, se
lo statuto non rinuncia all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, un documento
giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale
(art. 82 cpv. 2 ORC).
L'acquirente può essere
iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente
della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune (art. 82 cpv.
3.
ORC).
2.2
L’URC ha rifiutato
l’iscrizione della cessione ritenendo il relativo atto nullo poiché la società
era ormai stata, al momento della conclusione del contratto, interamente
liquidata de facto, per cui costituiva un semplice mantello di quote,
cioè una mera cornice giuridica (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).
2.3
Per costante
giurisprudenza, sussiste una società mantello quando una società è stata
completamente liquidata dal punto di vista economico e abbandonata dai suoi
azionisti/soci (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a e cit.). Una simile
società deve essere radiata dal registro di commercio (DTF 123 III 473 consid.
5c e cit.). Si parla di società mantello, tuttavia, solo a fronte di una
società che è stata definitivamente abbandonata, non essendo sufficiente una
semplice inattività temporanea (DTF 94 I 562 consid. 1; 80 I 60 consid. 2; TF
4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).
Giusta
l’art. 938 CO, qualora un'impresa iscritta nel registro di commercio cessi di
esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi
devono far cancellare l'iscrizione. Se una società non esercita più alcuna
attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di
commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive
rimaste infruttuose (art. 938a CO). La procedura di cancellazione in caso di
cessazione di attività e assenza di attivi realizzabili è retta dall’art. 155
ORC.
2.4
Il trasferimento di
società mantello, o società dormienti, non è regolato né dal diritto
societario, né da quello contrattuale, non trovandosi norme specifiche né nel Codice
delle obbligazioni, né nelle leggi connesse. Si tratta di un silenzio
qualificato del legislatore, quindi voluto (Messaggio del Consiglio federale
del 21 febbraio 1928 relativo alla modifica del CO, in FF 1928 I 290 seg.).
Il Tribunale federale ha
da lungo tempo (dalla fine degli anni ’30) sviluppato una giurisprudenza chiara
in materia di trasferimento di mantelli di azioni (e di riflesso di quote di
Sagl) che, seppur criticata dalla dottrina, anche recente, non è mai stata
modificata. Esso ha stabilito che i contratti di acquisto di mantelli azionari,
concernenti sia la totalità che anche solo la maggioranza delle azioni di una
società, liquidata de facto e abbandonata dagli azionisti/soci, è nullo,
dovendo tale società essere radiata dal registro di commercio (DTF 64 II 361
consid. 1; confermata poi con decisione del TF del 4 settembre 1989 in SJ 1990,
108.
e DTF 97 IV 10 nonché 80 I 60).
La nullità si giustifica,
secondo l’Alta Corte, per il fatto che l’operazione è illecita e costituisce un
abuso di diritto (art. 20 CO), poiché il trasferimento mira solamente a eludere
le disposizioni legali, imperative, relative alla liquidazione e alla
fondazione di società. D’altronde, una società liquidata ha e non può che
avere, quale scopo, che la sua radiazione dal registro di commercio.
Tra le conseguenze della
nullità del contratto, per quanto qui concerne, vi è quella che, se si accorge
della natura della transazione, la persona preposta dell’Ufficio del registro
di commercio deve rifiutare l’iscrizione di qualsiasi domanda di modifica
dell’iscrizione della società (G. COUCHEPIN, Le transfert d’actions d’une
société dormante (manteau d’actions): situation actuelle et perspectives, SJ
2014, p. 197 segg.). Simili casi sono tuttavia molto rari poiché per l’Ufficio
del registro di commercio è molto difficile individuarli (DTF 97 IV 10); solo
in situazioni manifeste è possibile venirne a conoscenza. Questo avviene, ad
esempio, quando vengono messi a disposizione i conti della società a seguito di
una rinuncia a una revisione limitata ai sensi dell’art. 62 ORC e il
funzionario incaricato può vedere che la società è vuota, come accaduto nella
fattispecie (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 211).
La giurisprudenza del
Tribunale federale è tutt’ora valida, nonostante le critiche da vari fronti
dottrinali che vorrebbero rendere lecito il trasferimento di mantelli di
azioni/quote (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 215 e citazioni).
3.
Nel caso di specie, la
RI 1 è stata costituita il 10 dicembre 1998 da __________ A__________ (socio e
gerente) e __________ __________ M__________ (socia).
Con istanza 24 maggio 2018
all’attenzione dell’URC è stata richiesta l’iscrizione a registro di commercio
di varie modifiche societarie, tra cui il trasferimento della sede da __________
a __________, una parziale riforma dello scopo, la rinuncia alla revisione
limitata, il cambiamento del valore e del numero delle quote e la cessione
integrale delle stesse da __________ P__________ (nome dopo il divorzio di __________
__________ M__________) e __________ A__________ a RA 1, che ne sarebbe
divenuto socio gerente con diritto di firma individuale (doc. B e C).
Poco meno di un anno dopo
è stata introdotta l’istanza di modifiche ora in disamina.
Dalla documentazione
contabile degli anni 2016 e 2018 in atti (doc. C), emerge chiaramente come la
sostanza fissa della società al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016
ammontasse a soli fr. 10’100.- e fosse costituita da macchine (per fr.
10'000.-) e mobili/macchine d’ufficio (per fr. 100.-). Per contro nel bilancio
2018.
la sostanza fissa risulta azzerata completamente.
Nel 2015 la società aveva
tra gli attivi un saldo negativo di fr. 11'785.03 a favore delle banche e un
prestito attivo di fr. 2'045.30, passati poi nel 2016 a un saldo negativo di
fr. 12'887.68 rispettivamente a un prestito di fr. 2'259.45. Nel 2017 l’attivo
era costituito unicamente da un prestito attivo negativo di fr. 949.53, mentre
nel 2018 vi erano fr. 7'300.- in cassa e il prestito attivo era stato azzerato.
Il conto economico 2015
presenta costi del personale per fr. 0.- e spese generali per fr. 809.- a
fronte di ricavi pari a zero, per una perdita d’esercizio di fr. 809.-. Quelli
del 2016 e 2017 sono identici, ad eccezione dell’ammontare delle spese, passate
a fr. 888.50, rispettivamente fr. 421.30, con riflesso speculare sulla perdita
d’esercizio. Quello del 2018 presenta costi e ricavi pari a zero.
Come ben illustrato
dall’URC nella sua risposta, negli anni precedenti la cessione delle quote
sociali ora in discussione, la società non ha avuto alcun tipo di attività, non
ha generato alcun ricavo, nemmeno minimo, ed ha contabilizzato solo spese
minime imputabili con ogni probabilità al mantenimento del mantello societario
(quali spese bancarie, interessi passivi e via dicendo).
La sparizione dalla voce
contabile della sostanza fissa, e meglio dei macchinari e attrezzi è
espressione di uno svuotamento sostanziale della ditta a seguito di mancata
attività. Pure in tal senso va interpretata la voce “salari e stipendi”, mai
mossasi da fr. 0.-.
Conferma inoltre che la
società fosse a quel momento vuota, quindi priva di attivi e di attività, il
prezzo concordato dai contraenti per l’intero pacchetto delle quote, dal valore
nominale complessivo di fr. 20'000.-, fissato in soli fr. 2'000.- (punto n. 1
del contratto).
4.
Il doppio
cambiamento dello scopo sociale nell’arco di un anno ha portato de facto
il passaggio dello stesso da “la consulenza tecnica in campo audiovisivo e
la produzione ed il commercio di prodotti in ambito discografico ed
audiovisivo” a “La gestione di carrozzerie, di autoconcessionarie e di
auto officine. L’importazione, l’esportazione, il commercio ed il noleggio di
veicoli di ogni genere, di parti di essi e di pezzi di ricambio ed accessori.
La società può partecipare a società con scopo analogo. La società potrà
svolgere ogni attività atta, sia direttamente che indirettamente, al
conseguimento dello scopo sociale e potrà acquistare immobili, segnatamente per
l’esercizio della propria attività”. E’ del tutto evidente che il campo di
attività della RI 1 si è completamente modificato in meno di 12 mesi, nei quali
non ne è stata esercitata alcuna, e che si collocano dopo almeno ulteriori tre
anni di inattività totale.
E’ quindi
innegabile che la società di cui ora è gerente __________ __________ D__________
è un’altra società rispetto a quella iscritta a RC. La prova del nove, semmai
fosse necessaria, è costituita dalla scelta di modificare la ragione sociale in
__________ Sagl.
5.
Che RI 1 fosse stata
ormai liquidata di fatto in tutte le sue posizioni di dare e avere lo
attestano, oltre a quanto precede, pure i contenuti del “Contratto di
cessione di quote sociali” del 23 gennaio 2019 sotto la voce “Garanzie
del cedente”, ove è stato specificato che “l’attività concretamente sin
qui svolta dalla Società è consistita nella consulenza tecnica in campo
audiovisivo”, “le quote sociali cedute sono libere da pegni od oneri di
qualsiasi natura e specie”, “contro la società non pendono procedimenti
esecutivi, né sono stati rilasciati ACB”, “la società non è vincolata
coi terzi”, “ad oggi la società non ha debiti di sorta esigibili o di
futura esigibilità né verso i propri organi né verso gli azionisti né verso
terzi”, “la società è in regola con tutte le disposizioni in materia di
salari ed orari di lavoro, con la previdenza professionale nonché con ogni
altra normativa inerente al rapporto di lavoro”, “la società non ha
oneri di imposte o di pubblici tributi pendenti (sono in particolare
interamente tacitate le voci debitori IVA + imposte alla fonte)”.
6.
La ricorrente ha
tenuto a sottolineare nel suo allegato che al momento la società sta svolgendo
un’attività proprio nel settore del commercio di veicoli, delle carrozzerie e
dei garages, ha ripreso un inventario da una ditta terza, ha assunto personale,
ha emesso fatture e aperto un conto bancario.
A prescindere dal fatto
che proprio quest’ultima frase conferma che la società in oggetto nemmeno aveva
più un conto bancario prima della ripresa da parte del nuovo gestore, quanto da
essa evidenziato non fa altro che dimostrare come egli, sotto il mantello di
una società da tempo vuota, abbia avviato una nuova attività professionale, in
tutto e per tutto diversa da quella un tempo esercitata dalla stessa. In tal
modo egli ha costituito una nuova società facendo capo a una ditta esistente
solo sulla carta e aggirando così tutte le procedure per la creazione di una
nuova Sagl e nel contempo quelle per la liquidazione di quella precedente.
Che l’attività di __________
__________ D__________ sotto il cappello della società di RA 1 sia iniziata già
a dicembre 2018 o meno, è ininfluente. A tal proposito va comunque osservato
come le due fatture prodotte siano in chiaro contrasto con il bilancio e il
conto economico 2018 che si trovano agli atti e che, nonostante un accenno
dell’URC al fatto che sia stato già prodotto a metà 2018, non porta alcun riferimento
alla sua valenza solo per parte del 2018, ma anzi fa riferimento al 31 dicembre
2018, inducendo a pensare che comprende tutto l’anno contabile.
La reazione della
ricorrente con la sua replica del 29 maggio 2019 non fa che attestare la
correttezza di quanto qui precede, essendosi essa limitata a dire, a fronte di
puntuali e dettagliate argomentazioni dell’URC, che “la società oggi lavora,
ha contratti firmati, ha dipendenti (…), ha crediti da incassare, esegue
un’attività già prevista nello scopo sociale, ecc.”, senza tuttavia in
alcun modo prendere posizione sulla contestazione che prima dell’arrivo
dell’attuale gestore essa era da tempo inattiva e de facto liquidata.
7.
RI 1 è quindi stata
rettamente considerata dall’Ufficio del registro di commercio una società
vuota, liquidata de facto, ossia una società mantello.
Ne segue che l’atto di
trasferimento delle quote è effettivamente nullo. A ragione, pertanto,
l’autorità in questione ha rifiutato l’iscrizione della cessione di tutte le
200.
quote e delle altre modifiche.
8.
Sulla scorta
di quanto precede, nei limiti della sua ricevibilità, il ricorso dev'essere respinto.
9.
La tassa di giudizio
è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1.
In quanto ricevibile, il
ricorso 1. marzo 2019 di RI 1 è respinto.
2.
La tassa di giudizio di fr. 600.-,
già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio di Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).