Lexipedia

Decisione

12.2019.53

Autorizzazione ad agire - mutazione dell'azione - domande di causa

27 maggio 2020Italiano24 min

descritti e quantificati nel corso della espletanda perizia, condannare Studio AO

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.53

Lugano

27 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2017.225

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7

dicembre 2017 da

AP 1

AP 2

entrambe

patrocinate dall’ PA 1

contro

AO 1

patrocinata

dall’ PA 2

AO 2

patrocinata

dall’ PA 3

con cui le attrici hanno chiesto la condanna delle

convenute a pagare loro “in via solidale, ovvero gradata tra loro”

complessivi fr. 997'000.-, riservata una diversa quantificazione dell’importo

in base alle risultanze del procedimento, e di nominare un perito con

l’indicazione in dettaglio degli aspetti e dei fatti che egli avrebbe dovuto

verificare e descrivere, richiesta poi rettificata nel senso di condannare le convenute

“ciascuna per le responsabilità che le compete per tutti i vizi e difetti,

progettuali e/o costruttivi che affliggono l’immobile in via __________, __________”

a risarcire loro fr. 997'000.-, riservato un diverso importo in base alle

risultanze del procedimento;

domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato

la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 5 febbraio 2019 ha

dichiarato irricevibile, caricando la tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 15'500.- alle attrici e condannandole a rifondere a ciascuna

delle parti convenute fr. 20'000.- a titolo di ripetibili;

appellanti le attrici con appello 6 marzo 2019, con cui hanno chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di annullare la sentenza e restituire

gli atti al giudice di prime cure per l’emissione della decisione sulle prove e

per l’istruttoria di causa, chiedendo di porre a carico delle convenute, in

solido, la tassa di giustizia e le spese della procedura di primo grado di

complessivi fr. 15'550.-, e che queste siano condannate a rifondere a ciascuna

parte attrice fr. 20'000.- a titolo di ripetibili, con protesta di tasse, spese

e ripetibili d’appello;

mentre la convenuta AO 1 con risposta 9 maggio 2019 e

la convenuta AO 2 con risposta 9 maggio 2019 hanno postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 2 e AP 1

(dati ufficiali MOVPOP, mentre in primo grado è stata indicata come M__________ __________) sono comproprietarie in ragione di ½

ciascuna del fondo part. n. __________ RFD del Comune di __________ (__________).

In data 13 aprile 2012

hanno sottoscritto con AO 1 un “contratto per le prestazioni degli architetti”

avente per oggetto la progettazione e la direzione lavori di un nuovo stabile

plurifamiliare.

Il 31 marzo 2013 le

proprietarie, rappresentate dalla direzione lavori, hanno concluso un contratto

d’impresa generale con AO 2.

Fatti

I lavori di edificazione

dell’immobile si sono conclusi il 7 febbraio 2015.

2. Con istanza

3 febbraio 2017 AP 2 e AP 1 hanno promosso una procedura di conciliazione nei

confronti di AO 1 e AO 2 chiedendo, previa nomina di un perito incaricato di

appurare l’esistenza di difetti dell’opera e di indicarne i possibili rimedi e

costi, “accertata e dichiarata la responsabilità, solidale ovvero gradata,

di , nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, e di AO 2, nella

sua qualità di impresa generale, per i vizi ed i difetti costruttivi

riscontrati ed attestati e nei conseguenti danni patiti e patendi dalle signore

AP 2 e AP 1, anche per il minor valore della costruzione, e come saranno meglio

descritti e quantificati nel corso della espletanda perizia, condannare Studio AO

1, nella sua qualità di progettista e direttore lavori, e , nella sua qualità

di impresa generale in via solidale ovvero gradata tra loro a risarcire tutti i

danni patiti e patendi, dalle signore AP 2 e AP 1 nella misura che verrà

accertata e ritenuta di giustizia in corso di causa non essendo, allo stato,

possibile determinare e quantificare con esattezza l’entità delle opere da

eseguirsi ovvero l’eventuale minor valore dell’edificio”.

Non indicando l’istanza il

valore litigioso, il Segretario assessore ha fissato alle parti attrici un

termine per notificarlo alla Pretura, al quale esse hanno dato seguito con

scritto del 17 febbraio 2017 quantificandolo in fr. 997'000.-.

Fallito il tentativo di

conciliazione, con decisione 8 settembre 2017 è stata rilasciata ad AP 2 e AP 1

l’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC).

3. Con

petizione 7 dicembre 2017 AP 2 e AP 1 hanno convenuto in giudizio di fronte

alla Pretura di Lugano, sezione 3, AO 1 e AO 2, riprendendo letteralmente nel petitum

quello dell’istanza di conciliazione, con l’unica differenza che la richiesta

di nomina del perito giudiziario e la relativa indicazione in dettaglio dei

compiti da affidargli (lunga oltre una pagina e che qui non occorre riportare)

è stata posta alla fine.

Con decisione ordinatoria

7 dicembre 2017 il Pretore, avendo preso atto che tale petitum

configurava “una inaccettabile mescolanza di domande di causa (richiesta di

condanna al pagamento) e di richieste di prova (“… previa nomina di un

perito” e allestimento di un referto)”, ha fissato alle attrici un termine

per emendare la petizione e inoltrare un allegato conforme al CPC.

Il 19 dicembre 2017 le

attrici hanno così presentato una versione rettificata della petizione con la

seguente richiesta di giudizio: “La petizione è accolta. Di conseguenza

Studio AO 1 (nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori), e AO 2

(nella sua qualità di impresa generale e costruttore), sono condannate, ciascuna

per la responsabilità che le compete per tutti i vizi e per i difetti,

progettuali e/o costruttivi che affliggono l’immobile in via __________, __________,

e gli impianti a servizio dello stesso immobile (come denunciati e che verranno

accertati anche a seguito di perizia), a risarcire alle signore AP 2 e AP 1

tutti i danni che le stesse hanno subito, sia per la sistemazione dei vizi e/o

dei difetti che affliggono l’edificio e i suoi impianti, sia per la minor

redditività dell’edificio e sia per il minor valore della costruzione, nella

misura di fr. 997'000.-, riservato un diverso importo, maggiore o minore, in

base alle risultanze del procedimento”, il tutto con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

4. Per quanto

qui di rilievo, con la sua risposta 19 febbraio 2018, AO 1 ha chiesto di

respingere già in ordine la petizione preso atto che la domanda di causa non

corrisponderebbe all’oggetto della conciliazione e il petitum non

adempirebbe ai requisiti minimi di chiarezza sanciti dalla legge, mescolando le

pretese risarcitorie con quelle condannatorie e facendole dipendere da fattori

indeterminati quali una responsabilità ancora da accertare, dei vizi e difetti non

ancora individuati e una redditività asseritamente ridimensionata in maniera

non precisata, cosa che ne impedirebbe l’esecuzione in caso di accoglimento.

Sulla stessa linea, con

la sua risposta 28 febbraio 2018, pure AO 2 si è opposta in ordine alla petizione,

oltre che nel merito, chiedendo di dichiararla irricevibile già per l’assenza

di conformità con l’autorizzazione ad agire rilasciata nell’ambito della

procedura di conciliazione e perché le attrici non avrebbero fatto fronte al

loro obbligo di allegazione, non essendo nemmeno stato precisato nella

petizione quando i problemi lamentati sarebbero insorti e si sarebbero

palesati, così come non essendo stati indicati i motivi per i quali le due

convenute sono state chiamate in causa e non essendo nemmeno stati specificati

la composizione e l’ammontare del danno lamentato.

Con la loro replica, in relazione

alle eccezioni di diritto procedurale sollevate dalle controparti, le attrici

hanno argomentato che la domanda dell’istanza di conciliazione, a prescindere

dalla formulazione leggermente modificata, sarebbe nella sostanza identica a

quella della petizione e che l’importo della pretesa era già stato definito in

sede di conciliazione su richiesta del Segretario assessore. Riguardo alla

quantificazione del danno e del minor valore subito (art. 84 CPC) esse hanno

puntualizzato di aver indicato che si tratterebbe del danno patrimoniale patito

per eliminare le diffuse criticità e problematiche che affliggono l’immobile,

da un lato, e, dall’altro, di quello conseguente all’evidente minor valore e

alla perdita di reddittività dell’immobile, con la precisazione che spetterà

poi al perito giudiziario quantificarlo nel dettaglio.

Inoltre esse hanno

ricordato d’aver tempestivamente notificato i difetti alle convenute e che

questi sarebbero da ricondurre a mancanze nella progettazione o a una carente

esecuzione e supervisione dei lavori.

5. Dopo aver

ricevuto le dupliche delle convenute, con le quali esse si sono riconfermate

nelle proprie allegazioni e domande, nonché aver proceduto all’udienza di prime

arringhe, con sentenza 5 febbraio 2019, il Pretore ha respinto la petizione in

quanto irricevibile.

L’irricevibilità

dell’azione era, per il primo giudice, giustificata dall’assenza di una valida

autorizzazione ad agire, non sussistendo identità tra la domanda formulata

dalle attrici di fronte all’autorità di conciliazione e la domanda oggetto

della petizione. In effetti, con l’istanza di conciliazione le attrici hanno

chiesto la “condanna in via solidale ovvero gradata tra loro” delle

convenute al risarcimento di tutti i danni da loro patiti e patendi, nemmeno

quantificati se non dopo la fissazione del termine da parte del Segretario

assessore. Con la petizione esse hanno invece chiesto la condanna delle

convenute al pagamento di fr. 997'000.- “ciascuna per la responsabilità che

le compete”, a titolo di risarcimento danni e minor valore della

costruzione. Nonostante l’opinione contraria di AP 2 e AP 1, queste locuzioni

avevano per il Pretore un significato diametralmente opposto: “la condanna

delle convenute “in via solidale” avrebbe infatti quale conseguenza

l’obbligo di ciascuna di esse di pagare l’intero importo dovuto alle parti

attrici (art. 143 e 144 CO) − incomprensibile risulta poi l’aggiunta “ovvero

gradata tra loro”, se non eventualmente nell’ottica della definizione di un

diritto di regresso interno; la condanna “ciascuna per la responsabilità che

le compete” obbligherebbe invece ogni convenuta a pagare soltanto la parte

da essa dovuta sulla base della propria responsabilità. Nemmeno la legge

permette di interpretare in modo univoco i petita delle parti attrici.

Anche in presenza di un rapporto di solidarietà tra più debitori - peraltro

nemmeno preteso dalle attrici - il creditore può infatti scegliere se esigere

da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte

soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Di conseguenza, la parte danneggiata che vuole

trarre profitto dal rapporto di solidarietà previsto dagli art. 50 e 51 CO - e

cioè quando più persone siano responsabili per lo stesso danno - deve formulare

la sua domanda in tal senso e chiedere esplicitamente la condanna in solido

delle parti convenute; in caso contrario, ogni parte convenuta può essere

condannata soltanto proporzionalmente alla propria responsabilità” (sentenza

impugnata consid. 11 pag. 7).

Inoltre il Pretore ha

giudicato non sufficientemente chiara la domanda formulata con la petizione,

non potendo essa, in caso di accoglimento, assurgere a dispositivo della

sentenza, non specificando quale importo ciascuna delle convenute avrebbe

dovuto pagare alle attrici, cosa che nemmeno emergeva dalle motivazioni della

petizione stessa. Né le allegazioni attoree consentivano di identificare le

singole pretese oggetto della causa, essendo l’importo di fr. 997'000.-

comprensivo di tutti i danni subiti dalle attrici “sia per la sistemazione

dei vizi e/o dei difetti che affliggono l’edificio di loro proprietà ed i suoi

impianti, sia per la minor redditività dell’edificio e sia per il minor valore

della costruzione”, senza tuttavia quantificare e circostanziare le singole

poste di danno e senza precisare in che misura le convenute erano chiamate

singolarmente a risponderne.

6. Con

l’appello 6 marzo 2019 le attrici hanno contestato l’errato riconoscimento

della mancata identità tra la richiesta di giudizio contenuta nella petizione e

quella della procedura di conciliazione effettuato dal primo giudice. A loro dire,

in effetti, solo in apparenza le locuzioni utilizzate nelle due sedi hanno un

significato diametralmente opposto: l’uso del termine solidale effettuato nella

procedura conciliativa avrebbe dovuto essere interpretato come riferito a una

situazione di solidarietà imperfetta ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 CO, non

applicandosi la solidarietà perfetta dell’art. 50 CO ai casi in cui persone

diverse hanno agito in base a contratti differenti come avviene per progettisti

e artigiani. L’uso del termine “gradata” nell’istanza di conciliazione

era riferito proprio alla solidarietà imperfetta, a fronte della quale ogni

corresponsabile può sollevare le proprie eccezioni personali e ha trovato

conferma nell’emendamento della petizione, nel cui nuovo petitum è stato

sostituito dalla frase “ciascuna per la responsabilità che le compete”.

Non spettando né al richiedente né al giudice determinarsi sul regresso interno

in caso di solidarietà perfetta, esse non avrebbero avuto alcuna ragione di

riferirsi a tale aspetto se avessero davvero voluto evocarlo.

Un’interpretazione diversa del petitum non sarebbe quindi corretta.

6.1. L'esistenza di una valida autorizzazione

ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un presupposto processuale

che il tribunale deve esaminare d'ufficio in virtù dell’art. 60 CPC, nonostante

non sia esplicitamente indicata nell’elenco (appunto non esaustivo) delle

condizioni di ricevibilità dell’art. 59 cpv. 2 CPC (DTF 140 III 227 consid. 3.1

e soprattutto DTF 139 III 273 consid. 2.1 e cit.).

Questo comporta, tra le altre cose, che

venga appurata l’identità dell’oggetto delle due procedure (art. 209 cpv. 2

lett. b CPC): l'autorizzazione deve corrispondere nel suo oggetto alla

richiesta di giudizio della petizione (v. sentenza 4A_266/2016 del 25 luglio 2016 consid. 3 con rinvii), riservata un'eventuale mutazione

dell'azione giusta l'art. 227 CPC (STF 5A_347/2018 del 26 ottobre 2018

consid. 2; 5A_588/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 4.3.1).

I

presupposti affinché possa essere ammessa una mutazione dell’azione sono che la

nuova o ulteriore pretesa possa essere giudicata secondo la stessa procedura e,

alternativamente, abbia un nesso materiale con la pretesa precedente oppure la

controparte vi acconsenta (art. 227 cpv. 1 CPC). Inoltre, una limitazione dell’azione

è sempre possibile (art. 227 cpv. 3 CPC).

Esiste ad

Considerandi

esempio un nesso materiale tra le domande di causa nelle seguenti situazioni:

richieste di risarcimento danni che aumentano o sorgono solo nel corso del

procedimento; richiesta di risarcimento danni per intervenuta impossibilità di

adempimento del contratto in luogo dell'esecuzione del contratto; inclusione di

un'ulteriore richiesta di penale contrattuale a seguito di una nuova violazione

del divieto di concorrenza; pretesa di rescissione del contratto d’acquisto al

posto di una riduzione del prezzo d’acquisto; richiesta di utilizzo di un bene

di terzi di natura reale in luogo di un diritto obbligatorio (Killias, in Berner Kommentar, ZPO, Band

I, 2012, art. 227, n. 39).

6.2

È

innegabile che l’istanza di conciliazione e la petizione in disamina non

costituiscono, eufemisticamente, un modello di chiarezza e precisione.

Ciò posto,

a prescindere dall’interpretazione delle locuzioni oggetto di discussione

proposta con l’appello, nemmeno nell’ipotesi più sfavorevole alle attrici

(sostenuta dalle convenute e fatta propria dal Pretore) per la quale non

sussisterebbe identità tra la domanda di causa formulata nella procedura di

conciliazione e quella della petizione, sussistono gli estremi per giudicare

irricevibile la causa per mancanza di una valida autorizzazione ad agire. In

effetti, l’aver postulato la condanna delle convenute al pagamento di fr.

997'000.- “ciascuna per la responsabilità che le compete”, a titolo di

risarcimento danni e minor valore della costruzione dopo averne chiesto nella

procedura conciliativa la “condanna in via solidale ovvero gradata tra loro”

al risarcimento di tutti i danni da loro patiti e patendi e per la minor

redditività dell’immobile, se anche fossero realmente due domande di causa

diverse - cioè se anche vi fosse stato un passaggio da pretese fatte valere

sulla base di una responsabilità solidale tra le ditte convenute a una causa

nella quale esse sono chiamate a rispondere unicamente del danno loro

imputabile - rappresenterebbe di fatto una mutazione dell’azione fondata sullo

stesso complesso di fatti. Entrambe le domande di causa riguardano infatti

pretese scaturenti dall’asserito cattivo adempimento dei contratti per le

prestazioni di architetti del 13 aprile 2012 (doc. B) e di impresa generale del

31.

marzo 2013 (doc. C) relativi all’edificazione dello stabile plurifamiliare

sul mappale n. __________ RFD di __________ (__________). Non comportando una

simile trasformazione dell’azione alcun cambiamento di procedura, la mutazione

deve essere considerata ammissibile ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 CPC.

Già

per ciò solo la decisione impugnata si rivela sotto questo aspetto errata.

Giova

aggiungere che chiamare in giudizio due convenute pretendendone dapprima la

responsabilità solidale per l’ammontare globale del danno e poi, in un secondo

tempo, auspicandone la condanna al pagamento delle voci di danno per il cui

insorgere saranno reputate colpevoli, costituisce una limitazione dell’azione

sempre possibile ai sensi dell’art. 227 cpv. 3 CPC

A questo

va aggiunto che il ricorso all’ossimoro “via solidale ovvero gradata fra

loro” (laddove “ovvero” è usato con nella sua accezione di “ossia”)

indebolisce, contrariamente a ciò che è stato ritenuto dal primo giudice, la

tesi del riferimento alla responsabilità solidale ai sensi degli art. 51 cpv. 1

e 50 CO, lasciando piuttosto intendere che già in quella sede era postulata la

condanna di ognuna delle parti al pagamento della quota di danno a lei

imputabile in base alle risultanze della perizia.

Su questo

aspetto, le richieste formulate con l’appello devono pertanto essere accolte,

seppur con un'altra argomentazione di diritto.

7.

Le

appellanti hanno in seguito criticato la conclusione pretorile per la quale la

domanda della petizione non risultava essere stata sufficientemente chiara

poiché non avrebbe potuto, in caso di accoglimento, assurgere a dispositivo

della sentenza, non specificando quale importo ciascuna delle convenute avrebbe

dovuto pagare alle attrici, cosa che nemmeno emergeva dalle motivazioni

contenute nell’allegato stesso. Inoltre il primo giudice avrebbe sbagliato a

concludere che le allegazioni attoree non permettevano di identificare le

singole pretese oggetto della causa visto che l’importo di fr. 997'000.-

comprendeva tutte le richieste di risarcimento danni per vizi e difetti, per il

minor valore dello stabile e per la sua mancata redditività. A loro dire, la

cifra di fr. 997'000.- rappresentava la domanda di causa nei confronti di

ambedue le convenute: la gradazione della responsabilità che dovrà effettuare

il giudice porterà poi per finire a una verosimile ripartizione del totale tra

loro. Questo non significa che il petitum sia stato formulato in maniera

errata perché nella “più denegata delle ipotesi” la petizione potrebbe anche

essere accolta solo nei confronti di una convenuta e respinta in quelli

dell’altra. Essa era quindi da considerare conforme all’art. 85 CPC che

consente di promuovere un’azione creditoria senza specificare il valore

litigioso, indicandone uno minimo provvisorio, se non è possibile o non può

essere ragionevolmente preteso che l’entità della pretesa sia precisata già

all’inizio del processo. Esattamente quanto avvenuto nella fattispecie, non

essendo stato possibile, nonostante i numerosi contatti tra le parti, giungere

a una quantificazione dei danni. Inoltre, sia nell’istanza di conciliazione che

nella petizione, che nella replica, esse hanno fatto fronte al loro onere di

allegazione indicando singolarmente i difetti lamentati, ma senza potere ancora

quantificare l’ammontare delle singole posizioni, possibile solo dopo

l’accertamento peritale.

7.1

Di

principio la domanda di causa deve essere formulata in maniera tale da poter

essere, in caso di suo accoglimento, ripresa dal tribunale nel dispositivo

della sentenza senza modifiche nel contenuto ed eseguita senza ulteriori

chiarimenti (Killias, op. cit.,

art. 221 n. 8). Domande di causa non chiare devono essere interpretate secondo

il loro significato oggettivo e in base al principio della buona fede (art. 52

CPC; DTF 105 II 149 consid. 2a). A tal fine il giudice può fondarsi sulle

motivazioni della petizione.

Ove vige la massima

dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), la parte attrice deve indicare nel suo

allegato i fatti giuridicamente rilevanti sui quali fonda la sua pretesa e i

relativi mezzi di prova. Se si tratta di un credito, deve quindi illustrare i

fatti che lo giustificano nella maniera più concreta possibile e scomposti nei

singoli eventi in modo da consentire alle controparti di contestarli e di

permettere che le relative prove vengano definite e poi assunte (DTF 127 III

365.

consid. 2b; STF 4C.166/2006 del 25 agosto 2006 consid. 3; Killias, op. cit. art. 221 n. 22).

Affermazioni generiche

con rinvio alla procedura probatoria non sono sufficienti.

Il dovere di sostanziare

i fatti si concretizza nel singolo caso in base alla fattispecie della norma

richiamata, da un lato, e al comportamento processuale assunto dalle

controparti, dall’altro, così come dalle richieste di sostanziare formulate dal

giudice (Killias, op. cit. art.

221.

n. 23). In generale è sufficiente che vengano presentati i fatti necessari

alla prova, cioè quelli componenti la fattispecie. Se la controparte contesta

la fondatezza delle argomentazioni dell’attore, questi è tenuto a illustrare i

fatti giuridicamente rilevanti non solo nei loro fondamenti ma in maniera

chiara e completa tale da consentire che vengano assunte le prove in merito

(DTF 127 III 365 consid. 2b).

I fatti devono essere

sostanziati nella petizione. Il semplice rinvio alla documentazione non è

sufficiente, non essendo compito del giudice reperire negli allegati le basi

delle pretese.

In merito ad

affermazioni circa fatti molto tecnici, per i quali è stata chiesta

l’assunzione di una perizia, la pretesa che essi vengano sufficientemente

sostanziati dalla parte gravata dell’onere della prova deve rimanere nei limiti

della ragionevolezza, non potendosi pretendere da essa che illustri una

fattispecie che non è in grado di presentare senza l’aiuto di un esperto.

Ciononostante, anche in una simile situazione, la parte in questione deve

proporre i fatti nella maniera più concreta che le è possibile, in modo da

consentire alla controparte di sostanziare le proprie contestazioni (Killias, op. cit., art. 221 n. 23).

7.2

Nel

caso concreto, la domanda di causa è stata effettivamente formulata in maniera

alquanto infelice. In base ai principi che precedono, tuttavia, la mancanza può

essere sanata con l’interpretazione da parte del giudice, poiché è evidente che

la richiesta avanzata è quella di condannare ciascuna delle parti al

risarcimento del danno a essa singolarmente attribuibile. Il fatto che il petitum

non possa essere letteralmente ripreso in un dispositivo di sentenza perché mal

scritto e confuso, non significa che da esso non ne possa nello specifico

essere dedotto uno formalmente valido senza dover ricorrere a particolari equilibrismi.

La formalizzazione, nell’eventualità di un accoglimento della petizione, di

un’eventuale condanna di ognuna delle convenute al pagamento di un risarcimento

alle attrici sulla scorta di quanto maldestramente postulato nella petizione

non risulta essere un compito particolarmente gravoso. Giungere a una

conclusione diversa costituirebbe un formalismo eccessivo. Nemmeno su questo

punto il Pretore può quindi essere seguito.

In merito

alla carente allegazione ravveduta dal Pretore nella mancata quantificazione e

nella carenza di dettagli circa le singole poste di danno, senza precisazione

della misura in cui le convenute sarebbero chiamate in prima persona a

risponderne, va innanzitutto rilevato che la petizione ha indicato che i

difetti riscontrati consistevano nell’eccessiva rumorosità degli ambienti,

nella problematicità del riscaldamento/raffrescamento e della ventilazione dei

locali, nella presenza di miasmi e cattivi odori, nella scarsa tenuta dei

serramenti con conseguenti spifferi d’aria e nello slittamento verso l’esterno

della pavimentazione dei terrazzi/balconi (pag. 3 seg.), nonché che queste

problematiche erano da ricondurre a vizi progettuali e/o costruttivi.

Con la

replica del 19 aprile 2018, esse hanno poi precisato, a fronte delle contestazioni

delle convenute, che la rumorosità degli ambienti consisteva nella percezione

costante all’interno dei locali dei rumori dei passi delle persone presenti

negli appartamenti soprastanti, così come di quelli degli scarichi dei bagni e

quelli provocati dallo scorrimento delle porte-finestre, indicandone come causa

la struttura interna dell’edificio e l’uso del bambù per le pavimentazioni,

nonché spiegando che questi rumori diminuivano sensibilmente il comfort

abitativo (pag. 8 seg.). In merito ai cattivi odori, AP 2 e AP 1 hanno

puntualizzato che essi continuavano a sussistere e che non erano imputabili

all’errato montaggio dei sifoni. Sullo slittamento dei listelli del terrazzo e

sulle infiltrazioni hanno dichiarato che il problema pareva essere stato

risolto ma che il perito avrebbe dovuto verificare se lo era stato in maniera

definitiva. Con riferimento ai problemi di riscaldamento/raffrescamento hanno

sottolineato che il sistema di ventilazione non funzionava ancora e che gli

inquilini continuavano a lamentarsi che si moriva dal freddo o si scoppiava dal

caldo, senza che vi fosse alcuna possibilità di regolazione delle temperature e

senza che nessuna delle due convenute sapesse come risolvere il problema.

In tal

modo le attrici hanno sufficientemente descritto quelli che essi ritenevano

rappresentare dei difetti e indicato le loro probabili cause.

In merito

al danno hanno spiegato che questo era sicuramente da intravvedere nella minor

redditività dell’immobile che, progettato per assicurare pigioni di fr.

3'000.-/fr. 3'500.- al mese per singolo appartamento, a quel momento fruttava

una media di fr. 2'300.- al mese per appartamento (pag. 12 replica). A ciò

hanno aggiunto che un’altra posta di danno era rappresentata dal minor valore

che l’edificio avrebbe poiché, a seguito di tutti i difetti elencati, non

adempirebbe le condizioni per ottenere la certificazione “Minergie P” (pag. 12

replica).

Meno

evidente è l’allegazione degli altri danni che esse hanno definito con il

termine generico “tutti i danni patiti e che verosimilmente patiranno”.

Nel petitum compare tuttavia la precisazione che tra questi sono

compresi anche i danni economici “derivanti dalla sistemazione dei vizi e/o

difetti che affliggono l’edificio”. In tal modo, incrociando motivazioni e

richiesta di giudizio, l’allegazione può essere considerata accettabile e tale

da consentire alle controparti di prendere posizione in merito, rispettivamente

assumere prove.

Pertanto,

le tre tipologie di danno essendo state allegate in maniera sufficiente, almeno

in relazione a esse la decisione di irricevibilità non può trovare conferma.

8.

Per tutto

quanto precede, l’appello deve essere accolto e la decisione impugnata deve

essere annullata con rinvio dell’incarto alla Pretura affinché continui la causa

e proceda a emanare un giudizio di merito.

L’annullamento

della sentenza 5 febbraio 2019 comprende indubbiamente anche quello del

dispositivo relativo all’attribuzione delle spese processuali e

all’assegnazione delle ripetibili, sulle quali il Pretore dovrà pronunciarsi

con la sentenza di merito.

La

richiesta formulata dalle appellanti - in completa contraddizione con quella di

annullamento e rinvio della causa alla prima sede - di caricare la tassa di

giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 15'500.- alle convenute,

in solido e di condannare queste ultime al pagamento a loro favore delle

ripetibili per fr. 20'000.- ciascuna, deve essere respinta.

Le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

997'000.-, tenuto comunque sia conto che la presente procedura non concerne che

l’esistenza di un presupposto processuale, seguono la soccombenza e devono

essere attribuite per 9/10 alle appellate, in solido, e per 1/10 alle

appellanti, pure in solido. Le appellate, di nuovo solidalmente, dovranno

corrispondere alle appellanti fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 6 marzo

2019 di AP 1 è parzialmente accolto nel senso che la decisione 5

febbraio 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, per la continuazione della causa e l’emanazione

del giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 5'000.-, sono a carico delle appellate,

solidalmente, per 9/10 e delle appellanti, solidalmente, per 1/10. Le prime,

pure solidalmente, rifonderanno alle appellanti, creditrici solidali,

complessivi fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).