12.2019.53
Autorizzazione ad agire - mutazione dell'azione - domande di causa
27 maggio 2020Italiano24 min
descritti e quantificati nel corso della espletanda perizia, condannare Studio AO
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.53
Lugano
27 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.225
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7
dicembre 2017 da
AP 1
AP 2
entrambe
patrocinate dall’ PA 1
contro
AO 1
patrocinata
dall’ PA 2
AO 2
patrocinata
dall’ PA 3
con cui le attrici hanno chiesto la condanna delle
convenute a pagare loro “in via solidale, ovvero gradata tra loro”
complessivi fr. 997'000.-, riservata una diversa quantificazione dell’importo
in base alle risultanze del procedimento, e di nominare un perito con
l’indicazione in dettaglio degli aspetti e dei fatti che egli avrebbe dovuto
verificare e descrivere, richiesta poi rettificata nel senso di condannare le convenute
“ciascuna per le responsabilità che le compete per tutti i vizi e difetti,
progettuali e/o costruttivi che affliggono l’immobile in via __________, __________”
a risarcire loro fr. 997'000.-, riservato un diverso importo in base alle
risultanze del procedimento;
domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 5 febbraio 2019 ha
dichiarato irricevibile, caricando la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 15'500.- alle attrici e condannandole a rifondere a ciascuna
delle parti convenute fr. 20'000.- a titolo di ripetibili;
appellanti le attrici con appello 6 marzo 2019, con cui hanno chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di annullare la sentenza e restituire
gli atti al giudice di prime cure per l’emissione della decisione sulle prove e
per l’istruttoria di causa, chiedendo di porre a carico delle convenute, in
solido, la tassa di giustizia e le spese della procedura di primo grado di
complessivi fr. 15'550.-, e che queste siano condannate a rifondere a ciascuna
parte attrice fr. 20'000.- a titolo di ripetibili, con protesta di tasse, spese
e ripetibili d’appello;
mentre la convenuta AO 1 con risposta 9 maggio 2019 e
la convenuta AO 2 con risposta 9 maggio 2019 hanno postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 2 e AP 1
(dati ufficiali MOVPOP, mentre in primo grado è stata indicata come M__________ __________) sono comproprietarie in ragione di ½
ciascuna del fondo part. n. __________ RFD del Comune di __________ (__________).
In data 13 aprile 2012
hanno sottoscritto con AO 1 un “contratto per le prestazioni degli architetti”
avente per oggetto la progettazione e la direzione lavori di un nuovo stabile
plurifamiliare.
Il 31 marzo 2013 le
proprietarie, rappresentate dalla direzione lavori, hanno concluso un contratto
d’impresa generale con AO 2.
Fatti
I lavori di edificazione
dell’immobile si sono conclusi il 7 febbraio 2015.
2. Con istanza
3 febbraio 2017 AP 2 e AP 1 hanno promosso una procedura di conciliazione nei
confronti di AO 1 e AO 2 chiedendo, previa nomina di un perito incaricato di
appurare l’esistenza di difetti dell’opera e di indicarne i possibili rimedi e
costi, “accertata e dichiarata la responsabilità, solidale ovvero gradata,
di , nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, e di AO 2, nella
sua qualità di impresa generale, per i vizi ed i difetti costruttivi
riscontrati ed attestati e nei conseguenti danni patiti e patendi dalle signore
AP 2 e AP 1, anche per il minor valore della costruzione, e come saranno meglio
descritti e quantificati nel corso della espletanda perizia, condannare Studio AO
1, nella sua qualità di progettista e direttore lavori, e , nella sua qualità
di impresa generale in via solidale ovvero gradata tra loro a risarcire tutti i
danni patiti e patendi, dalle signore AP 2 e AP 1 nella misura che verrà
accertata e ritenuta di giustizia in corso di causa non essendo, allo stato,
possibile determinare e quantificare con esattezza l’entità delle opere da
eseguirsi ovvero l’eventuale minor valore dell’edificio”.
Non indicando l’istanza il
valore litigioso, il Segretario assessore ha fissato alle parti attrici un
termine per notificarlo alla Pretura, al quale esse hanno dato seguito con
scritto del 17 febbraio 2017 quantificandolo in fr. 997'000.-.
Fallito il tentativo di
conciliazione, con decisione 8 settembre 2017 è stata rilasciata ad AP 2 e AP 1
l’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC).
3. Con
petizione 7 dicembre 2017 AP 2 e AP 1 hanno convenuto in giudizio di fronte
alla Pretura di Lugano, sezione 3, AO 1 e AO 2, riprendendo letteralmente nel petitum
quello dell’istanza di conciliazione, con l’unica differenza che la richiesta
di nomina del perito giudiziario e la relativa indicazione in dettaglio dei
compiti da affidargli (lunga oltre una pagina e che qui non occorre riportare)
è stata posta alla fine.
Con decisione ordinatoria
7 dicembre 2017 il Pretore, avendo preso atto che tale petitum
configurava “una inaccettabile mescolanza di domande di causa (richiesta di
condanna al pagamento) e di richieste di prova (“… previa nomina di un
perito” e allestimento di un referto)”, ha fissato alle attrici un termine
per emendare la petizione e inoltrare un allegato conforme al CPC.
Il 19 dicembre 2017 le
attrici hanno così presentato una versione rettificata della petizione con la
seguente richiesta di giudizio: “La petizione è accolta. Di conseguenza
Studio AO 1 (nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori), e AO 2
(nella sua qualità di impresa generale e costruttore), sono condannate, ciascuna
per la responsabilità che le compete per tutti i vizi e per i difetti,
progettuali e/o costruttivi che affliggono l’immobile in via __________, __________,
e gli impianti a servizio dello stesso immobile (come denunciati e che verranno
accertati anche a seguito di perizia), a risarcire alle signore AP 2 e AP 1
tutti i danni che le stesse hanno subito, sia per la sistemazione dei vizi e/o
dei difetti che affliggono l’edificio e i suoi impianti, sia per la minor
redditività dell’edificio e sia per il minor valore della costruzione, nella
misura di fr. 997'000.-, riservato un diverso importo, maggiore o minore, in
base alle risultanze del procedimento”, il tutto con protesta di tasse,
spese e ripetibili.
4. Per quanto
qui di rilievo, con la sua risposta 19 febbraio 2018, AO 1 ha chiesto di
respingere già in ordine la petizione preso atto che la domanda di causa non
corrisponderebbe all’oggetto della conciliazione e il petitum non
adempirebbe ai requisiti minimi di chiarezza sanciti dalla legge, mescolando le
pretese risarcitorie con quelle condannatorie e facendole dipendere da fattori
indeterminati quali una responsabilità ancora da accertare, dei vizi e difetti non
ancora individuati e una redditività asseritamente ridimensionata in maniera
non precisata, cosa che ne impedirebbe l’esecuzione in caso di accoglimento.
Sulla stessa linea, con
la sua risposta 28 febbraio 2018, pure AO 2 si è opposta in ordine alla petizione,
oltre che nel merito, chiedendo di dichiararla irricevibile già per l’assenza
di conformità con l’autorizzazione ad agire rilasciata nell’ambito della
procedura di conciliazione e perché le attrici non avrebbero fatto fronte al
loro obbligo di allegazione, non essendo nemmeno stato precisato nella
petizione quando i problemi lamentati sarebbero insorti e si sarebbero
palesati, così come non essendo stati indicati i motivi per i quali le due
convenute sono state chiamate in causa e non essendo nemmeno stati specificati
la composizione e l’ammontare del danno lamentato.
Con la loro replica, in relazione
alle eccezioni di diritto procedurale sollevate dalle controparti, le attrici
hanno argomentato che la domanda dell’istanza di conciliazione, a prescindere
dalla formulazione leggermente modificata, sarebbe nella sostanza identica a
quella della petizione e che l’importo della pretesa era già stato definito in
sede di conciliazione su richiesta del Segretario assessore. Riguardo alla
quantificazione del danno e del minor valore subito (art. 84 CPC) esse hanno
puntualizzato di aver indicato che si tratterebbe del danno patrimoniale patito
per eliminare le diffuse criticità e problematiche che affliggono l’immobile,
da un lato, e, dall’altro, di quello conseguente all’evidente minor valore e
alla perdita di reddittività dell’immobile, con la precisazione che spetterà
poi al perito giudiziario quantificarlo nel dettaglio.
Inoltre esse hanno
ricordato d’aver tempestivamente notificato i difetti alle convenute e che
questi sarebbero da ricondurre a mancanze nella progettazione o a una carente
esecuzione e supervisione dei lavori.
5. Dopo aver
ricevuto le dupliche delle convenute, con le quali esse si sono riconfermate
nelle proprie allegazioni e domande, nonché aver proceduto all’udienza di prime
arringhe, con sentenza 5 febbraio 2019, il Pretore ha respinto la petizione in
quanto irricevibile.
L’irricevibilità
dell’azione era, per il primo giudice, giustificata dall’assenza di una valida
autorizzazione ad agire, non sussistendo identità tra la domanda formulata
dalle attrici di fronte all’autorità di conciliazione e la domanda oggetto
della petizione. In effetti, con l’istanza di conciliazione le attrici hanno
chiesto la “condanna in via solidale ovvero gradata tra loro” delle
convenute al risarcimento di tutti i danni da loro patiti e patendi, nemmeno
quantificati se non dopo la fissazione del termine da parte del Segretario
assessore. Con la petizione esse hanno invece chiesto la condanna delle
convenute al pagamento di fr. 997'000.- “ciascuna per la responsabilità che
le compete”, a titolo di risarcimento danni e minor valore della
costruzione. Nonostante l’opinione contraria di AP 2 e AP 1, queste locuzioni
avevano per il Pretore un significato diametralmente opposto: “la condanna
delle convenute “in via solidale” avrebbe infatti quale conseguenza
l’obbligo di ciascuna di esse di pagare l’intero importo dovuto alle parti
attrici (art. 143 e 144 CO) − incomprensibile risulta poi l’aggiunta “ovvero
gradata tra loro”, se non eventualmente nell’ottica della definizione di un
diritto di regresso interno; la condanna “ciascuna per la responsabilità che
le compete” obbligherebbe invece ogni convenuta a pagare soltanto la parte
da essa dovuta sulla base della propria responsabilità. Nemmeno la legge
permette di interpretare in modo univoco i petita delle parti attrici.
Anche in presenza di un rapporto di solidarietà tra più debitori - peraltro
nemmeno preteso dalle attrici - il creditore può infatti scegliere se esigere
da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte
soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Di conseguenza, la parte danneggiata che vuole
trarre profitto dal rapporto di solidarietà previsto dagli art. 50 e 51 CO - e
cioè quando più persone siano responsabili per lo stesso danno - deve formulare
la sua domanda in tal senso e chiedere esplicitamente la condanna in solido
delle parti convenute; in caso contrario, ogni parte convenuta può essere
condannata soltanto proporzionalmente alla propria responsabilità” (sentenza
impugnata consid. 11 pag. 7).
Inoltre il Pretore ha
giudicato non sufficientemente chiara la domanda formulata con la petizione,
non potendo essa, in caso di accoglimento, assurgere a dispositivo della
sentenza, non specificando quale importo ciascuna delle convenute avrebbe
dovuto pagare alle attrici, cosa che nemmeno emergeva dalle motivazioni della
petizione stessa. Né le allegazioni attoree consentivano di identificare le
singole pretese oggetto della causa, essendo l’importo di fr. 997'000.-
comprensivo di tutti i danni subiti dalle attrici “sia per la sistemazione
dei vizi e/o dei difetti che affliggono l’edificio di loro proprietà ed i suoi
impianti, sia per la minor redditività dell’edificio e sia per il minor valore
della costruzione”, senza tuttavia quantificare e circostanziare le singole
poste di danno e senza precisare in che misura le convenute erano chiamate
singolarmente a risponderne.
6. Con
l’appello 6 marzo 2019 le attrici hanno contestato l’errato riconoscimento
della mancata identità tra la richiesta di giudizio contenuta nella petizione e
quella della procedura di conciliazione effettuato dal primo giudice. A loro dire,
in effetti, solo in apparenza le locuzioni utilizzate nelle due sedi hanno un
significato diametralmente opposto: l’uso del termine solidale effettuato nella
procedura conciliativa avrebbe dovuto essere interpretato come riferito a una
situazione di solidarietà imperfetta ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 CO, non
applicandosi la solidarietà perfetta dell’art. 50 CO ai casi in cui persone
diverse hanno agito in base a contratti differenti come avviene per progettisti
e artigiani. L’uso del termine “gradata” nell’istanza di conciliazione
era riferito proprio alla solidarietà imperfetta, a fronte della quale ogni
corresponsabile può sollevare le proprie eccezioni personali e ha trovato
conferma nell’emendamento della petizione, nel cui nuovo petitum è stato
sostituito dalla frase “ciascuna per la responsabilità che le compete”.
Non spettando né al richiedente né al giudice determinarsi sul regresso interno
in caso di solidarietà perfetta, esse non avrebbero avuto alcuna ragione di
riferirsi a tale aspetto se avessero davvero voluto evocarlo.
Un’interpretazione diversa del petitum non sarebbe quindi corretta.
6.1. L'esistenza di una valida autorizzazione
ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un presupposto processuale
che il tribunale deve esaminare d'ufficio in virtù dell’art. 60 CPC, nonostante
non sia esplicitamente indicata nell’elenco (appunto non esaustivo) delle
condizioni di ricevibilità dell’art. 59 cpv. 2 CPC (DTF 140 III 227 consid. 3.1
e soprattutto DTF 139 III 273 consid. 2.1 e cit.).
Questo comporta, tra le altre cose, che
venga appurata l’identità dell’oggetto delle due procedure (art. 209 cpv. 2
lett. b CPC): l'autorizzazione deve corrispondere nel suo oggetto alla
richiesta di giudizio della petizione (v. sentenza 4A_266/2016 del 25 luglio 2016 consid. 3 con rinvii), riservata un'eventuale mutazione
dell'azione giusta l'art. 227 CPC (STF 5A_347/2018 del 26 ottobre 2018
consid. 2; 5A_588/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 4.3.1).
I
presupposti affinché possa essere ammessa una mutazione dell’azione sono che la
nuova o ulteriore pretesa possa essere giudicata secondo la stessa procedura e,
alternativamente, abbia un nesso materiale con la pretesa precedente oppure la
controparte vi acconsenta (art. 227 cpv. 1 CPC). Inoltre, una limitazione dell’azione
è sempre possibile (art. 227 cpv. 3 CPC).
Esiste ad
Considerandi
esempio un nesso materiale tra le domande di causa nelle seguenti situazioni:
richieste di risarcimento danni che aumentano o sorgono solo nel corso del
procedimento; richiesta di risarcimento danni per intervenuta impossibilità di
adempimento del contratto in luogo dell'esecuzione del contratto; inclusione di
un'ulteriore richiesta di penale contrattuale a seguito di una nuova violazione
del divieto di concorrenza; pretesa di rescissione del contratto d’acquisto al
posto di una riduzione del prezzo d’acquisto; richiesta di utilizzo di un bene
di terzi di natura reale in luogo di un diritto obbligatorio (Killias, in Berner Kommentar, ZPO, Band
I, 2012, art. 227, n. 39).
6.2
È
innegabile che l’istanza di conciliazione e la petizione in disamina non
costituiscono, eufemisticamente, un modello di chiarezza e precisione.
Ciò posto,
a prescindere dall’interpretazione delle locuzioni oggetto di discussione
proposta con l’appello, nemmeno nell’ipotesi più sfavorevole alle attrici
(sostenuta dalle convenute e fatta propria dal Pretore) per la quale non
sussisterebbe identità tra la domanda di causa formulata nella procedura di
conciliazione e quella della petizione, sussistono gli estremi per giudicare
irricevibile la causa per mancanza di una valida autorizzazione ad agire. In
effetti, l’aver postulato la condanna delle convenute al pagamento di fr.
997'000.- “ciascuna per la responsabilità che le compete”, a titolo di
risarcimento danni e minor valore della costruzione dopo averne chiesto nella
procedura conciliativa la “condanna in via solidale ovvero gradata tra loro”
al risarcimento di tutti i danni da loro patiti e patendi e per la minor
redditività dell’immobile, se anche fossero realmente due domande di causa
diverse - cioè se anche vi fosse stato un passaggio da pretese fatte valere
sulla base di una responsabilità solidale tra le ditte convenute a una causa
nella quale esse sono chiamate a rispondere unicamente del danno loro
imputabile - rappresenterebbe di fatto una mutazione dell’azione fondata sullo
stesso complesso di fatti. Entrambe le domande di causa riguardano infatti
pretese scaturenti dall’asserito cattivo adempimento dei contratti per le
prestazioni di architetti del 13 aprile 2012 (doc. B) e di impresa generale del
31.
marzo 2013 (doc. C) relativi all’edificazione dello stabile plurifamiliare
sul mappale n. __________ RFD di __________ (__________). Non comportando una
simile trasformazione dell’azione alcun cambiamento di procedura, la mutazione
deve essere considerata ammissibile ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 CPC.
Già
per ciò solo la decisione impugnata si rivela sotto questo aspetto errata.
Giova
aggiungere che chiamare in giudizio due convenute pretendendone dapprima la
responsabilità solidale per l’ammontare globale del danno e poi, in un secondo
tempo, auspicandone la condanna al pagamento delle voci di danno per il cui
insorgere saranno reputate colpevoli, costituisce una limitazione dell’azione
sempre possibile ai sensi dell’art. 227 cpv. 3 CPC
A questo
va aggiunto che il ricorso all’ossimoro “via solidale ovvero gradata fra
loro” (laddove “ovvero” è usato con nella sua accezione di “ossia”)
indebolisce, contrariamente a ciò che è stato ritenuto dal primo giudice, la
tesi del riferimento alla responsabilità solidale ai sensi degli art. 51 cpv. 1
e 50 CO, lasciando piuttosto intendere che già in quella sede era postulata la
condanna di ognuna delle parti al pagamento della quota di danno a lei
imputabile in base alle risultanze della perizia.
Su questo
aspetto, le richieste formulate con l’appello devono pertanto essere accolte,
seppur con un'altra argomentazione di diritto.
7.
Le
appellanti hanno in seguito criticato la conclusione pretorile per la quale la
domanda della petizione non risultava essere stata sufficientemente chiara
poiché non avrebbe potuto, in caso di accoglimento, assurgere a dispositivo
della sentenza, non specificando quale importo ciascuna delle convenute avrebbe
dovuto pagare alle attrici, cosa che nemmeno emergeva dalle motivazioni
contenute nell’allegato stesso. Inoltre il primo giudice avrebbe sbagliato a
concludere che le allegazioni attoree non permettevano di identificare le
singole pretese oggetto della causa visto che l’importo di fr. 997'000.-
comprendeva tutte le richieste di risarcimento danni per vizi e difetti, per il
minor valore dello stabile e per la sua mancata redditività. A loro dire, la
cifra di fr. 997'000.- rappresentava la domanda di causa nei confronti di
ambedue le convenute: la gradazione della responsabilità che dovrà effettuare
il giudice porterà poi per finire a una verosimile ripartizione del totale tra
loro. Questo non significa che il petitum sia stato formulato in maniera
errata perché nella “più denegata delle ipotesi” la petizione potrebbe anche
essere accolta solo nei confronti di una convenuta e respinta in quelli
dell’altra. Essa era quindi da considerare conforme all’art. 85 CPC che
consente di promuovere un’azione creditoria senza specificare il valore
litigioso, indicandone uno minimo provvisorio, se non è possibile o non può
essere ragionevolmente preteso che l’entità della pretesa sia precisata già
all’inizio del processo. Esattamente quanto avvenuto nella fattispecie, non
essendo stato possibile, nonostante i numerosi contatti tra le parti, giungere
a una quantificazione dei danni. Inoltre, sia nell’istanza di conciliazione che
nella petizione, che nella replica, esse hanno fatto fronte al loro onere di
allegazione indicando singolarmente i difetti lamentati, ma senza potere ancora
quantificare l’ammontare delle singole posizioni, possibile solo dopo
l’accertamento peritale.
7.1
Di
principio la domanda di causa deve essere formulata in maniera tale da poter
essere, in caso di suo accoglimento, ripresa dal tribunale nel dispositivo
della sentenza senza modifiche nel contenuto ed eseguita senza ulteriori
chiarimenti (Killias, op. cit.,
art. 221 n. 8). Domande di causa non chiare devono essere interpretate secondo
il loro significato oggettivo e in base al principio della buona fede (art. 52
CPC; DTF 105 II 149 consid. 2a). A tal fine il giudice può fondarsi sulle
motivazioni della petizione.
Ove vige la massima
dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), la parte attrice deve indicare nel suo
allegato i fatti giuridicamente rilevanti sui quali fonda la sua pretesa e i
relativi mezzi di prova. Se si tratta di un credito, deve quindi illustrare i
fatti che lo giustificano nella maniera più concreta possibile e scomposti nei
singoli eventi in modo da consentire alle controparti di contestarli e di
permettere che le relative prove vengano definite e poi assunte (DTF 127 III
365.
consid. 2b; STF 4C.166/2006 del 25 agosto 2006 consid. 3; Killias, op. cit. art. 221 n. 22).
Affermazioni generiche
con rinvio alla procedura probatoria non sono sufficienti.
Il dovere di sostanziare
i fatti si concretizza nel singolo caso in base alla fattispecie della norma
richiamata, da un lato, e al comportamento processuale assunto dalle
controparti, dall’altro, così come dalle richieste di sostanziare formulate dal
giudice (Killias, op. cit. art.
221.
n. 23). In generale è sufficiente che vengano presentati i fatti necessari
alla prova, cioè quelli componenti la fattispecie. Se la controparte contesta
la fondatezza delle argomentazioni dell’attore, questi è tenuto a illustrare i
fatti giuridicamente rilevanti non solo nei loro fondamenti ma in maniera
chiara e completa tale da consentire che vengano assunte le prove in merito
(DTF 127 III 365 consid. 2b).
I fatti devono essere
sostanziati nella petizione. Il semplice rinvio alla documentazione non è
sufficiente, non essendo compito del giudice reperire negli allegati le basi
delle pretese.
In merito ad
affermazioni circa fatti molto tecnici, per i quali è stata chiesta
l’assunzione di una perizia, la pretesa che essi vengano sufficientemente
sostanziati dalla parte gravata dell’onere della prova deve rimanere nei limiti
della ragionevolezza, non potendosi pretendere da essa che illustri una
fattispecie che non è in grado di presentare senza l’aiuto di un esperto.
Ciononostante, anche in una simile situazione, la parte in questione deve
proporre i fatti nella maniera più concreta che le è possibile, in modo da
consentire alla controparte di sostanziare le proprie contestazioni (Killias, op. cit., art. 221 n. 23).
7.2
Nel
caso concreto, la domanda di causa è stata effettivamente formulata in maniera
alquanto infelice. In base ai principi che precedono, tuttavia, la mancanza può
essere sanata con l’interpretazione da parte del giudice, poiché è evidente che
la richiesta avanzata è quella di condannare ciascuna delle parti al
risarcimento del danno a essa singolarmente attribuibile. Il fatto che il petitum
non possa essere letteralmente ripreso in un dispositivo di sentenza perché mal
scritto e confuso, non significa che da esso non ne possa nello specifico
essere dedotto uno formalmente valido senza dover ricorrere a particolari equilibrismi.
La formalizzazione, nell’eventualità di un accoglimento della petizione, di
un’eventuale condanna di ognuna delle convenute al pagamento di un risarcimento
alle attrici sulla scorta di quanto maldestramente postulato nella petizione
non risulta essere un compito particolarmente gravoso. Giungere a una
conclusione diversa costituirebbe un formalismo eccessivo. Nemmeno su questo
punto il Pretore può quindi essere seguito.
In merito
alla carente allegazione ravveduta dal Pretore nella mancata quantificazione e
nella carenza di dettagli circa le singole poste di danno, senza precisazione
della misura in cui le convenute sarebbero chiamate in prima persona a
risponderne, va innanzitutto rilevato che la petizione ha indicato che i
difetti riscontrati consistevano nell’eccessiva rumorosità degli ambienti,
nella problematicità del riscaldamento/raffrescamento e della ventilazione dei
locali, nella presenza di miasmi e cattivi odori, nella scarsa tenuta dei
serramenti con conseguenti spifferi d’aria e nello slittamento verso l’esterno
della pavimentazione dei terrazzi/balconi (pag. 3 seg.), nonché che queste
problematiche erano da ricondurre a vizi progettuali e/o costruttivi.
Con la
replica del 19 aprile 2018, esse hanno poi precisato, a fronte delle contestazioni
delle convenute, che la rumorosità degli ambienti consisteva nella percezione
costante all’interno dei locali dei rumori dei passi delle persone presenti
negli appartamenti soprastanti, così come di quelli degli scarichi dei bagni e
quelli provocati dallo scorrimento delle porte-finestre, indicandone come causa
la struttura interna dell’edificio e l’uso del bambù per le pavimentazioni,
nonché spiegando che questi rumori diminuivano sensibilmente il comfort
abitativo (pag. 8 seg.). In merito ai cattivi odori, AP 2 e AP 1 hanno
puntualizzato che essi continuavano a sussistere e che non erano imputabili
all’errato montaggio dei sifoni. Sullo slittamento dei listelli del terrazzo e
sulle infiltrazioni hanno dichiarato che il problema pareva essere stato
risolto ma che il perito avrebbe dovuto verificare se lo era stato in maniera
definitiva. Con riferimento ai problemi di riscaldamento/raffrescamento hanno
sottolineato che il sistema di ventilazione non funzionava ancora e che gli
inquilini continuavano a lamentarsi che si moriva dal freddo o si scoppiava dal
caldo, senza che vi fosse alcuna possibilità di regolazione delle temperature e
senza che nessuna delle due convenute sapesse come risolvere il problema.
In tal
modo le attrici hanno sufficientemente descritto quelli che essi ritenevano
rappresentare dei difetti e indicato le loro probabili cause.
In merito
al danno hanno spiegato che questo era sicuramente da intravvedere nella minor
redditività dell’immobile che, progettato per assicurare pigioni di fr.
3'000.-/fr. 3'500.- al mese per singolo appartamento, a quel momento fruttava
una media di fr. 2'300.- al mese per appartamento (pag. 12 replica). A ciò
hanno aggiunto che un’altra posta di danno era rappresentata dal minor valore
che l’edificio avrebbe poiché, a seguito di tutti i difetti elencati, non
adempirebbe le condizioni per ottenere la certificazione “Minergie P” (pag. 12
replica).
Meno
evidente è l’allegazione degli altri danni che esse hanno definito con il
termine generico “tutti i danni patiti e che verosimilmente patiranno”.
Nel petitum compare tuttavia la precisazione che tra questi sono
compresi anche i danni economici “derivanti dalla sistemazione dei vizi e/o
difetti che affliggono l’edificio”. In tal modo, incrociando motivazioni e
richiesta di giudizio, l’allegazione può essere considerata accettabile e tale
da consentire alle controparti di prendere posizione in merito, rispettivamente
assumere prove.
Pertanto,
le tre tipologie di danno essendo state allegate in maniera sufficiente, almeno
in relazione a esse la decisione di irricevibilità non può trovare conferma.
8.
Per tutto
quanto precede, l’appello deve essere accolto e la decisione impugnata deve
essere annullata con rinvio dell’incarto alla Pretura affinché continui la causa
e proceda a emanare un giudizio di merito.
L’annullamento
della sentenza 5 febbraio 2019 comprende indubbiamente anche quello del
dispositivo relativo all’attribuzione delle spese processuali e
all’assegnazione delle ripetibili, sulle quali il Pretore dovrà pronunciarsi
con la sentenza di merito.
La
richiesta formulata dalle appellanti - in completa contraddizione con quella di
annullamento e rinvio della causa alla prima sede - di caricare la tassa di
giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 15'500.- alle convenute,
in solido e di condannare queste ultime al pagamento a loro favore delle
ripetibili per fr. 20'000.- ciascuna, deve essere respinta.
Le spese
giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
997'000.-, tenuto comunque sia conto che la presente procedura non concerne che
l’esistenza di un presupposto processuale, seguono la soccombenza e devono
essere attribuite per 9/10 alle appellate, in solido, e per 1/10 alle
appellanti, pure in solido. Le appellate, di nuovo solidalmente, dovranno
corrispondere alle appellanti fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 6 marzo
2019 di AP 1 è parzialmente accolto nel senso che la decisione 5
febbraio 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, per la continuazione della causa e l’emanazione
del giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 5'000.-, sono a carico delle appellate,
solidalmente, per 9/10 e delle appellanti, solidalmente, per 1/10. Le prime,
pure solidalmente, rifonderanno alle appellanti, creditrici solidali,
complessivi fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).