12.2019.57
Lavoro - indennità per licenziamento abusivo - tempestività della domanda
10 marzo 2020Italiano10 min
I.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.57
Lugano
10 marzo 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.14 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 24
aprile 2017 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 22'872.- oltre interessi al 5%, domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’eccezione di perenzione della petizione
sollevata dalla convenuta, che il Pretore con decisione 8 febbraio 2019 ha accolto,
respingendo così la petizione;
appellante l'attore con appello 12 marzo 2019, con cui
ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al
Pretore per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 6 maggio 2019 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
novembre 1973 AP 1 è stato assunto dall’attuale AO 1, presso la quale ha svolto
l’attività di tecnico riparatore e di operatore di collaudi.
Il
27 gennaio 2015 (doc. E) egli è stato licenziato per il 30 aprile 2015, termine
che è poi stato prorogato, a seguito di una sua malattia e di un suo ulteriore
infortunio, al 31 maggio 2016.
2. Con
petizione 24 aprile 2017 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio
nord AO 1, che nelle more della causa ha mutato la sua ragione sociale in AO 1,
per ottenerne la condanna al pagamento di un’indennità per licenziamento
abusivo ex art. 336a CO di fr. 22'872.- oltre interessi al 5%.
La
convenuta si è opposta alla petizione.
3. Limitato
il procedimento all’esame dell’eccezione di perenzione dell’azione (art. 125
lett. a CPC), il Pretore, con decisione 8 febbraio 2019, ha respinto la
petizione, senza prelevare tassa e spese e ponendo le ripetibili di fr. 1'800.-
a carico dell’attore. Egli ha in sostanza ritenuto che l’attore non avesse
rispettato il termine di perenzione previsto dall’art. 336b cpv. 1 CO -
disposizione secondo cui la parte che intende chiedere un’indennità in virtù
degli articoli 336 e 336a CO deve fare opposizione per scritto alla disdetta
presso l’altra, il più tardi alla scadenza del termine di disdetta - non essendosi
opposto per scritto al licenziamento entro il 31 maggio 2016: l’opposizione
verbale da lui asseritamente formulata al momento della consegna della disdetta
(doc. E) non era in effetti idonea allo scopo, non essendo avvenuta per scritto;
la sua opposizione formulata con lo scritto del 30 maggio 2016 (doc. F, che -
si aggiunga qui - riportava l’indicazione “raccomandata”, mai contestata
dalla controparte), inviato quello stesso giorno, risultava invece essere stata
ricevuta dalla convenuta solo il 1° giugno 2016, cioè dopo la scadenza del
termine.
4. Con
l’appello 12 marzo 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 6 maggio 2019 (con cui è pure stata versata agli atti, sub doc. 2, una
copia della busta, munita dell’adesivo “Recommandé Suisse”, che aveva
contenuto lo scritto del 30 maggio 2016), l’attore ha chiesto di annullare il
querelato giudizio e di rinviare l’incarto al primo giudice per la
continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli
ha ribadito di aver rispettato il termine previsto dall’art. 336b cpv. 1 CO,
che per altro nemmeno costituirebbe un termine di perenzione: la sua
opposizione verbale, senz’altro tempestiva, era in effetti già idonea allo
scopo, tanto più alla luce del fatto che egli era stato esonerato dall’obbligo
di presentarsi sul posto di lavoro (doc. E); ma anche la sua successiva opposizione
scritta era tempestiva, non essendo provato che fosse stata ricevuta dalla
convenuta solo il 1° giugno 2016 ed essendo comunque stata da lui consegnata
alla Posta Svizzera prima della scadenza del termine.
5. La
censura dell’attore, secondo cui il termine previsto dall’art. 336b cpv. 1 CO
non costituirebbe un termine di perenzione, è priva di fondamento. Dai
materiali legislativi è in effetti risultato che la norma istituiva un vero e
proprio termine di perenzione (Bollettino Ufficiale dell’Assemblea federale
1987 II p. 347). Anche la giurisprudenza ha poi confermato, in tal senso, che il
destinatario della disdetta, qualora l’opposizione al licenziamento fosse stata
tardiva, non poteva pretendere un’indennità ex art. 336a CO (DTF 136 III 96
consid. 2, 2.1, 2.2 e 4.4).
6. Parimenti
infondata è la censura dell’attore, secondo cui la sua opposizione verbale, formulata
allorché gli era stata consegnata la disdetta con contestuale liberazione dall’obbligo
di presentarsi sul posto di lavoro, sarebbe stata sufficiente. A parte il fatto
che neppure è stato provato che a quel momento l’attore si sia verbalmente
opposto al licenziamento, si osserva in effetti che in base alla giurisprudenza,
per potersi ammettere l’esistenza di una valida opposizione al licenziamento ai
sensi dell’art. 336b cpv. 1 CO è sufficiente, ma anche necessario, che il destinatario
della disdetta esprima alla controparte, per iscritto, di non essere d’accordo
con quel provvedimento (DTF 136 III 96 consid. 2 e 2.2; TF 4A_320/2014 dell’8
settembre 2014 consid. 3.1). Una semplice opposizione verbale non è dunque sufficiente,
fatto salvo il caso - che qui manifestamente non ricorre - in cui alla
controparte possa essere rimproverato un abuso di diritto, per aver segnatamente
indotto il destinatario della disdetta a non formulare l’opposizione per
scritto (cfr. TF del 5 dicembre 1995 in: SJ 1996 p. 330 consid. 2a).
7. Come
si vedrà, l’attore può invece essere seguito laddove ha sostenuto che l’opposizione
da lui successivamente formulata per scritto, ossia quella di cui al doc. F, era
tempestiva.
7.1. Entrambe le parti hanno censurato l’accertamento
fattuale del giudice di prime cure secondo cui
la raccomandata
contenente l’opposizione era stata inviata dall’attore il 30 maggio 2016 ed era
stata ricevuta dalla convenuta il 1° giugno 2016. A torto. L’assunto
dell’attore secondo cui quella raccomandata sarebbe stata ricevuta dalla
convenuta già il 31 maggio 2016 è in effetti irricevibile, atteso che in questa
sede egli, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è confrontato con le ragioni (e meglio la mancata contestazione da parte
sua nella replica e nell’allegato conclusivo dell’assunto in tal senso
contenuto nella risposta), per altro ineccepibili, che avevano indotto il
giudice di prime cure a decidere in tal modo.
Ma anche l’assunto della convenuta secondo cui
quella
raccomandata, nonostante la presunzione che la data riportata nello scritto
corrispondeva alla data di invio, sarebbe stata consegnata alla posta solo il
31 maggio 2016 è irricevibile, atteso che lo stesso, oltre ad essere stato
addotto
per la prima volta solo in questa sede, è fondato su
un documento mai
versato agli atti in precedenza (il già menzionato doc. 2 allegato alla
risposta all’appello), quando invece la relativa circostanza e la relativa prova
avrebbero potuto ragionevolmente essere esposte e prodotte già in prima sede (cfr.
art. 317 cpv. 1 CPC).
7.2. In diritto
è a torto che le parti hanno
ritenuto che, per l’esito del giudizio, sarebbe stata decisiva la data in cui
la raccomandata era stata inviata (l’attore), rispettivamente la data in cui la
stessa era stata effettivamente ricevuta (la convenuta e il Pretore).
Dalla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF
136 III 96 consid. 2.3 - in base alla quale, per la dottrina maggioritaria, il
momento determinante per stabilire se il termine previsto dall’art. 336b cpv. 1
CO sia stato rispettato è quello della “possibilità di ricevimento” (“Zugang”)
dell’opposizione, che, costituendo una dichiarazione di volontà soggetta a
ricezione, deve pertanto avvenire prima della scadenza del termine - si deve in
effetti concludere che determinante è il momento in cui la relativa manifestazione
di volontà entra nella “sfera d’influenza” del destinatario o del suo rappresentante,
in modo tale che egli, organizzando normalmente i suoi affari, ne possa
prendere conoscenza, ritenuto che nel caso particolare di una manifestazione di
volontà comunicata con un invio postale raccomandato si presume che quest’ultimo,
laddove il postino non abbia potuto già consegnarlo al destinatario o a un suo
rappresentante e abbia lasciato un avviso di ritiro, è reputato consegnato dal
momento che il destinatario è in grado di prenderne conoscenza all’ufficio
postale secondo le indicazioni dell’avviso di ritiro, e meglio il giorno stesso
del deposito dell’avviso oppure, se non si può pretendere dal destinatario un
ritiro già quel giorno, l’indomani (DTF 137 III 208 consid. 3.1.2, 140 III 244
consid. 5.1).
Alla
luce di questi principi, non essendovi ragione per ritenere che la convenuta, importante
società con uffici propri (cfr. doc. U), non si fosse organizzata per ricevere una
raccomandata già il primo giorno feriale successivo al suo invio (art. 29 cpv.
1 lett. a n. 1 OPO) e non avendo essa preteso o provato un eventuale ritardo
nel servizio postale, si deve concludere che nel caso concreto l’invio raccomandato
del 30 maggio 2016 contenente l’opposizione al licenziamento doveva in realtà essere
considerato recapitato già il 31 maggio 2016, con la conseguenza che l’opposizione
era tempestiva (a mo’ di controprova, si osserva che l’opposizione sarebbe stata
invece tardiva se l’assunto della convenuta, corredato della prova necessaria,
secondo cui la raccomandata, pacificamente ricevuta il 1° giugno 2016, sarebbe
stata inviata solo il 31 maggio 2016, fosse stato ricevibile, ciò che però non era
il caso).
8. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere accolto.
Trattandosi
di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c
CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sul valore litigioso di fr. 22'872.-,
seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I.
L’appello 12 marzo 2019 di AP
1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 8 febbraio 2019
del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio nord è così riformata:
1.
L’eccezione di perenzione della petizione è respinta
e la causa è ritornata al Pretore per la continuazione della procedura.
2.
Non si prelevano tassa e spese di giustizia. La convenuta
rifonderà all’attore fr. 1’800.- per ripetibili.
Considerandi
II. Non
si prelevano spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 1’000.-
per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente
e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).