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Decisione

12.2019.57

Lavoro - indennità per licenziamento abusivo - tempestività della domanda

10 marzo 2020Italiano10 min

I.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.57

Lugano

10 marzo 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.14 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 24

aprile 2017 da

AP

1

rappr. da RA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di fr. 22'872.- oltre interessi al 5%, domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’eccezione di perenzione della petizione

sollevata dalla convenuta, che il Pretore con decisione 8 febbraio 2019 ha accolto,

respingendo così la petizione;

appellante l'attore con appello 12 marzo 2019, con cui

ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al

Pretore per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 6 maggio 2019 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nel

novembre 1973 AP 1 è stato assunto dall’attuale AO 1, presso la quale ha svolto

l’attività di tecnico riparatore e di operatore di collaudi.

Il

27 gennaio 2015 (doc. E) egli è stato licenziato per il 30 aprile 2015, termine

che è poi stato prorogato, a seguito di una sua malattia e di un suo ulteriore

infortunio, al 31 maggio 2016.

2. Con

petizione 24 aprile 2017 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio

nord AO 1, che nelle more della causa ha mutato la sua ragione sociale in AO 1,

per ottenerne la condanna al pagamento di un’indennità per licenziamento

abusivo ex art. 336a CO di fr. 22'872.- oltre interessi al 5%.

La

convenuta si è opposta alla petizione.

3. Limitato

il procedimento all’esame dell’eccezione di perenzione dell’azione (art. 125

lett. a CPC), il Pretore, con decisione 8 febbraio 2019, ha respinto la

petizione, senza prelevare tassa e spese e ponendo le ripetibili di fr. 1'800.-

a carico dell’attore. Egli ha in sostanza ritenuto che l’attore non avesse

rispettato il termine di perenzione previsto dall’art. 336b cpv. 1 CO -

disposizione secondo cui la parte che intende chiedere un’indennità in virtù

degli articoli 336 e 336a CO deve fare opposizione per scritto alla disdetta

presso l’altra, il più tardi alla scadenza del termine di disdetta - non essendosi

opposto per scritto al licenziamento entro il 31 maggio 2016: l’opposizione

verbale da lui asseritamente formulata al momento della consegna della disdetta

(doc. E) non era in effetti idonea allo scopo, non essendo avvenuta per scritto;

la sua opposizione formulata con lo scritto del 30 maggio 2016 (doc. F, che -

si aggiunga qui - riportava l’indicazione “raccomandata”, mai contestata

dalla controparte), inviato quello stesso giorno, risultava invece essere stata

ricevuta dalla convenuta solo il 1° giugno 2016, cioè dopo la scadenza del

termine.

4. Con

l’appello 12 marzo 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con

risposta 6 maggio 2019 (con cui è pure stata versata agli atti, sub doc. 2, una

copia della busta, munita dell’adesivo “Recommandé Suisse”, che aveva

contenuto lo scritto del 30 maggio 2016), l’attore ha chiesto di annullare il

querelato giudizio e di rinviare l’incarto al primo giudice per la

continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli

ha ribadito di aver rispettato il termine previsto dall’art. 336b cpv. 1 CO,

che per altro nemmeno costituirebbe un termine di perenzione: la sua

opposizione verbale, senz’altro tempestiva, era in effetti già idonea allo

scopo, tanto più alla luce del fatto che egli era stato esonerato dall’obbligo

di presentarsi sul posto di lavoro (doc. E); ma anche la sua successiva opposizione

scritta era tempestiva, non essendo provato che fosse stata ricevuta dalla

convenuta solo il 1° giugno 2016 ed essendo comunque stata da lui consegnata

alla Posta Svizzera prima della scadenza del termine.

5. La

censura dell’attore, secondo cui il termine previsto dall’art. 336b cpv. 1 CO

non costituirebbe un termine di perenzione, è priva di fondamento. Dai

materiali legislativi è in effetti risultato che la norma istituiva un vero e

proprio termine di perenzione (Bollettino Ufficiale dell’Assemblea federale

1987 II p. 347). Anche la giurisprudenza ha poi confermato, in tal senso, che il

destinatario della disdetta, qualora l’opposizione al licenziamento fosse stata

tardiva, non poteva pretendere un’indennità ex art. 336a CO (DTF 136 III 96

consid. 2, 2.1, 2.2 e 4.4).

6. Parimenti

infondata è la censura dell’attore, secondo cui la sua opposizione verbale, formulata

allorché gli era stata consegnata la disdetta con contestuale liberazione dall’obbligo

di presentarsi sul posto di lavoro, sarebbe stata sufficiente. A parte il fatto

che neppure è stato provato che a quel momento l’attore si sia verbalmente

opposto al licenziamento, si osserva in effetti che in base alla giurisprudenza,

per potersi ammettere l’esistenza di una valida opposizione al licenziamento ai

sensi dell’art. 336b cpv. 1 CO è sufficiente, ma anche necessario, che il destinatario

della disdetta esprima alla controparte, per iscritto, di non essere d’accordo

con quel provvedimento (DTF 136 III 96 consid. 2 e 2.2; TF 4A_320/2014 dell’8

settembre 2014 consid. 3.1). Una semplice opposizione verbale non è dunque sufficiente,

fatto salvo il caso - che qui manifestamente non ricorre - in cui alla

controparte possa essere rimproverato un abuso di diritto, per aver segnatamente

indotto il destinatario della disdetta a non formulare l’opposizione per

scritto (cfr. TF del 5 dicembre 1995 in: SJ 1996 p. 330 consid. 2a).

7. Come

si vedrà, l’attore può invece essere seguito laddove ha sostenuto che l’opposizione

da lui successivamente formulata per scritto, ossia quella di cui al doc. F, era

tempestiva.

7.1. Entrambe le parti hanno censurato l’accertamento

fattuale del giudice di prime cure secondo cui

la raccomandata

contenente l’opposizione era stata inviata dall’attore il 30 maggio 2016 ed era

stata ricevuta dalla convenuta il 1° giugno 2016. A torto. L’assunto

dell’attore secondo cui quella raccomandata sarebbe stata ricevuta dalla

convenuta già il 31 maggio 2016 è in effetti irricevibile, atteso che in questa

sede egli, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non si è confrontato con le ragioni (e meglio la mancata contestazione da parte

sua nella replica e nell’allegato conclusivo dell’assunto in tal senso

contenuto nella risposta), per altro ineccepibili, che avevano indotto il

giudice di prime cure a decidere in tal modo.

Ma anche l’assunto della convenuta secondo cui

quella

raccomandata, nonostante la presunzione che la data riportata nello scritto

corrispondeva alla data di invio, sarebbe stata consegnata alla posta solo il

31 maggio 2016 è irricevibile, atteso che lo stesso, oltre ad essere stato

addotto

per la prima volta solo in questa sede, è fondato su

un documento mai

versato agli atti in precedenza (il già menzionato doc. 2 allegato alla

risposta all’appello), quando invece la relativa circostanza e la relativa prova

avrebbero potuto ragionevolmente essere esposte e prodotte già in prima sede (cfr.

art. 317 cpv. 1 CPC).

7.2. In diritto

è a torto che le parti hanno

ritenuto che, per l’esito del giudizio, sarebbe stata decisiva la data in cui

la raccomandata era stata inviata (l’attore), rispettivamente la data in cui la

stessa era stata effettivamente ricevuta (la convenuta e il Pretore).

Dalla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF

136 III 96 consid. 2.3 - in base alla quale, per la dottrina maggioritaria, il

momento determinante per stabilire se il termine previsto dall’art. 336b cpv. 1

CO sia stato rispettato è quello della “possibilità di ricevimento” (“Zugang”)

dell’opposizione, che, costituendo una dichiarazione di volontà soggetta a

ricezione, deve pertanto avvenire prima della scadenza del termine - si deve in

effetti concludere che determinante è il momento in cui la relativa manifestazione

di volontà entra nella “sfera d’influenza” del destinatario o del suo rappresentante,

in modo tale che egli, organizzando normalmente i suoi affari, ne possa

prendere conoscenza, ritenuto che nel caso particolare di una manifestazione di

volontà comunicata con un invio postale raccomandato si presume che quest’ultimo,

laddove il postino non abbia potuto già consegnarlo al destinatario o a un suo

rappresentante e abbia lasciato un avviso di ritiro, è reputato consegnato dal

momento che il destinatario è in grado di prenderne conoscenza all’ufficio

postale secondo le indicazioni dell’avviso di ritiro, e meglio il giorno stesso

del deposito dell’avviso oppure, se non si può pretendere dal destinatario un

ritiro già quel giorno, l’indomani (DTF 137 III 208 consid. 3.1.2, 140 III 244

consid. 5.1).

Alla

luce di questi principi, non essendovi ragione per ritenere che la convenuta, importante

società con uffici propri (cfr. doc. U), non si fosse organizzata per ricevere una

raccomandata già il primo giorno feriale successivo al suo invio (art. 29 cpv.

1 lett. a n. 1 OPO) e non avendo essa preteso o provato un eventuale ritardo

nel servizio postale, si deve concludere che nel caso concreto l’invio raccomandato

del 30 maggio 2016 contenente l’opposizione al licenziamento doveva in realtà essere

considerato recapitato già il 31 maggio 2016, con la conseguenza che l’opposizione

era tempestiva (a mo’ di controprova, si osserva che l’opposizione sarebbe stata

invece tardiva se l’assunto della convenuta, corredato della prova necessaria,

secondo cui la raccomandata, pacificamente ricevuta il 1° giugno 2016, sarebbe

stata inviata solo il 31 maggio 2016, fosse stato ricevibile, ciò che però non era

il caso).

8. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere accolto.

Trattandosi

di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c

CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sul valore litigioso di fr. 22'872.-,

seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

Fatti

I.

L’appello 12 marzo 2019 di AP

1 è accolto.

Di conseguenza la decisione 8 febbraio 2019

del Pretore della giurisdizione di

Mendrisio nord è così riformata:

1.

L’eccezione di perenzione della petizione è respinta

e la causa è ritornata al Pretore per la continuazione della procedura.

2.

Non si prelevano tassa e spese di giustizia. La convenuta

rifonderà all’attore fr. 1’800.- per ripetibili.

Considerandi

II. Non

si prelevano spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 1’000.-

per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente

e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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