12.2019.60
Appello - restituzione dei termini
9 aprile 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.60
Lugano
9 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto
l'appello 15/20 marzo 2019 presentato da
AP
1
contro
la
Decisione di sfratto 15 febbraio 2019,
inc. SO.2019.502, del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa promossa con istanza 29 gennaio
2019 da
AO
1
rappr. dal curatore
patrocinata dall’ PA 1
Ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con decisione 15 febbraio 2019 il Pretore ha
accolto l’istanza di AO 1 e fatto ordine alla AP 1, e per essa
all’amministratore unico __________ __________, di mettere a libera
disposizione dell’istante la superficie commerciale nello stabile di cui al
mappale 261 RFD __________ entro 10 giorni dalla notificazione, con le
comminatorie di rito; ha altresì condannato la convenuta a versare all’istante
fr. 29'000.- oltre interessi a titolo di pigioni arretrate nonché fr. 1'000.- a
far tempo dal mese di gennaio 2019 a titolo di indennità per occupazione
illecita fino alla completa liberazione delle superfici locate;
che la predetta decisione è stata recapitata lunedì 18
febbraio 2019;
che con atto di appello datato 15 marzo 2019,
consegnato alla Posta il 20 successivo, AP 1 ha impugnato il primo giudizio
chiedendo in sostanza che “la struttura sita in via ceresio 49 fosse sottoposta
controlli di tecnici di riscaldamenti e elettrici da voi nominati per evincere
che i lavori da me fatti sono stati a regola d’arte.”;
che contro decisioni rese in procedura sommaria il
termine per proporre l’appello è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), come
peraltro indicato in calce alla decisione impugnata;
che, a fronte di una notificazione avvenuta il 18
febbraio 2019, l’appello consegnato alla posta svizzera in data 20 marzo 2019
(art. 143 CPC) è irrimediabilmente tardivo e dev’essere dichiarato
irricevibile;
che l’amministratore unico dell’appellante giustifica
il ritardo nell’inoltro dell’impugnativa con un intervento chirurgico urgente
al quale ha dovuto sottoporsi proprio durante i termini d’appello;
che l’art. 148 cpv. 1 CPC prevede che, ad istanza
della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine
suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa
dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura, mentre il cpv. 2 della
norma precisa che la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla
cessazione del motivo di inosservanza;
che l’insorgente ha prodotto un certificato medico dal
quale emerge che il suo amministratore unico __________ __________ è stato
sottoposto a intervento chirurgico oftalmologico il 19 febbraio 2019 e che “Si
consiglia nell’immediato postoperatorio l’applicazione di terapia antibiotica
locale e di evitare l’esposizione ad ambienti polverosi”;
che, in difetto di più precise informazioni che
incombeva all’appellante di fornire, non è così dato sapere quanto tempo sono
durate le conseguenze della predetta operazione, di modo che non risulta
possibile verificare se il termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC risulta o
meno rispettato, con conseguente reiezione della domanda di restituzione;
che l’obbligo di motivazione previsto all’art. 311 cpv.
1 CPC comporta che l’atto di appello deve criticare compiutamente la
motivazione del giudizio di prima istanza spiegando per quali ragioni sarebbe
errato e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, art. 311, n.
21);
che, in concreto, anche volendo prescindere dalla
tardività dell’appello, lo stesso andrebbe dichiarato irricevibile per carenza
di motivazione;
che l’appellante si limita in effetti a ribadire di avere
dei crediti nei confronti della locatrice ma omette di pronunciarsi
sull’argomentazione del primo giudizio, in particolare sul fatto che,
contrariamente al credito delle pigioni, quello da essa vantato non è liquido o
immediatamente comprovabile (v. ad es. doc. G e H), pertanto non può al momento
essere posto in compensazione, ciò che è peraltro corretto;
che il credito vantato dalla società appellante è
oggetto di una separata procedura (v. doc. K), di modo che i suoi diritti
procedurali risultano salvaguardati;
che occorre ancora precisare che questo giudice non
può procedere alla nomina di “controlli di tecnici di riscaldamenti e
elettrici” per la verifica dei lavori effettuati dall’amministratore
dell’appellante, come da questi auspicato;
che le spese processuali vanno di principio a carico
di chi le ha provocate ma nel presente caso si può prescindere da qualsiasi
prelievo; non si assegnano altresì ripetibili, l’appello non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che il presente giudizio può essere deciso dalla
Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b
cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG;
che il valore litigioso ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello 20 marzo
2019 di AP 1 __________, é irricevibile.
2. Non si prelevano
tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il
presidente
A.
Fiscalini
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art.
74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).