12.2019.61
Contratto d'architetto, assenza di un accordo sull'ammontare dell'onorario; carente esecuzione, pretese compensatorie
9 giugno 2020Italiano22 min
2012 l’architetto ha allestito lo studio di fattibilità e il progetto preliminare,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.61
Lugano
9 giugno 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.11 della
Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 11 settembre 2013 da:
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 39'584.60
oltre interessi del
5% dal 17 dicembre 2012 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE n. __________
dell’UE di __________;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto con
decisione 15 febbraio
2019;
appellante il convenuto con appello 20 marzo 2019, con cui
ha chiesto in via
principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, e in via
subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo
giudice per nuova
decisione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con risposta 22 maggio 2019 ha postulato la
reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
A partire dal mese di marzo 2012 AP 1 ha avviato con l’arch. AO 1
delle discussioni volte a definire il conferimento della progettazione relativa
all’edificazione di uno stabile di appartamenti sul fondo part. n. __________
RFD di __________ (__________) di cui prospettava l’acquisto, da suddividere in
proprietà per piani (PPP). Dopo un sopralluogo sul fondo, fra luglio e agosto
2012 l’architetto ha allestito lo studio di fattibilità e il progetto preliminare,
alcune varianti, la documentazione relativa alla presentazione del progetto per
la ricerca di acquirenti e il preventivo di massima, attestante un costo
presumibile complessivo di fr. 1'900'000.-, fra cui l’onorario dell’architetto
pari a fr. 140'000.- (doc. B-E, doc. P). Egli ha altresì chiesto verbalmente ad
AP 1 il versamento di un acconto di fr. 10'000.-, da questi solo parzialmente
soluto nella misura di fr. 5'000.- (v. doc. Q). Malgrado ciò, l’architetto ha
proseguito nei suoi incarichi, allestendo fra settembre e ottobre 2012 il
progetto definitivo e la necessaria documentazione per l’inoltro della domanda
di costruzione (doc. F), laddove l’Ufficio tecnico del Comune di __________ ha
richiesto delle aggiunte e delle correzioni al progetto (doc. H e I). Il 9
novembre 2012 l’architetto ha allestito un nuovo preventivo attestante un suo modificato
onorario pari a fr. 130'000.- (doc. J). In tale periodo, egli ha pure preparato
i moduli d’offerta relativi a vari lavori da eseguire sul fondo, comprese le opere
da impresario-costruttore (doc. K e M). Quale impresa generale è stata scelta
la __________ SA, e nel relativo contratto di appalto l’arch. AO 1 risultava
rappresentante del committente e direttore dei lavori (doc. L). Quest’ultimo il
21 novembre 2012 ha poi predisposto un “Contratto per le prestazioni nell’architettura”,
che tuttavia non è mai stato sottoscritto dalla controparte (doc. N).
B.
Con scritto 28 novembre 2012 AP 1 ha comunicato all’architetto una
serie di lamentele riguardanti i lavori da questi svolti e la sua intenzione di
non proseguire il rapporto di collaborazione, ritenendo di non dovergli versare
alcunché in aggiunta ai fr. 5'000.- già pagati a titolo di acconto (doc. Q). Con
scritto 17 dicembre 2012, l’architetto ha contestato la comunicazione della
controparte, evidenziando tutti i lavori già svolti e la relativa nota d’onorario
a saldo, per un totale di fr. 39'584.60 (doc. R). Dopo l’invio di ulteriori
richiami e uno scambio di corrispondenza fra le parti (doc. S, T, U e V), con
PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare il 20 marzo 2013 l’arch. AO
1 ha escusso AP 1 per il suddetto ammontare oltre interessi del 5% dal 17
dicembre 2012 (doc. W). Quest’ultimo da parte sua ha sollevato opposizione. Alcuni
mesi più tardi, e meglio il 26 aprile 2013, il Comune di __________ ha
rilasciato ad AP 1 la licenza edilizia per la prospettata edificazione (doc.
O).
C.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 11
settembre 2013 l’arch. AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Riviera, postulandone la condanna al pagamento di fr. 39'584.60
oltre interessi del 5% dal 17 dicembre 2012 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.
D.
Il 24 ottobre 2013 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti dell’arch. AO
1 il PE n. __________ dell’UE di __________, escutendolo per l’importo di fr.
50'000.- oltre accessori a fronte di asseriti ritardi nell’esecuzione
dell’incarico, danni morali e perdite finanziarie dovute a impedimento
lavorativo, ritenuto che l’escusso ha interposto opposizione (doc. Y).
E.
Con risposta 3 dicembre 2013 AP 1 si è poi opposto alla petizione
postulandone l’integrale reiezione, rilevando in particolare di aver confidato,
in assenza di esplicite pattuizioni contrattuali, che l’onorario dell’architetto
ammontasse a complessivi fr. 15'000.- conformemente al costo di precedenti servizi
da questi forniti, lamentando carenze nel lavoro svolto (ritardi, errori
progettuali, mancato rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni della
committenza) e contestando di avere richiesto l’allestimento di nuove varianti,
brochure di vendita e moduli d’offerta. Il convenuto ha altresì
osservato che i fr. 5'000.- già versati sarebbero sufficienti per retribuire il
lavoro svolto, che il preventivo doc. J sarebbe stato redatto a posteriori
dall’architetto e non rispecchierebbe gli accordi raggiunti fra le parti, come
pure che i ritardi, i ripetuti solleciti e le problematiche emerse, oltre a imporgli
di fare capo a un diverso studio d’architettura per concludere il progetto e
ottenere la licenza di costruzione, gli avrebbero causato ripercussioni psicofisiche
(v. certificato medico di cui al doc. 1).
F.
Con replica 24 gennaio 2014 l’attore si è riconfermato nelle proprie
pretese, osservando di avere svolto diligentemente i lavori richiesti, contestando
i presunti malesseri psicofisici e le asserite perdite di guadagno della parte
avversa (non sostanziate, né dimostrate, né aventi nesso causale con la
fattispecie) e postulando aggiuntivamente l’annullamento del PE n. __________
dell’UE di __________ fatto spiccare nei suoi confronti, in quanto nemmeno
menzionato dalla controparte nella risposta (che neppure ha formulato una
domanda riconvenzionale) e destituito di ogni fondamento.
G. Con
duplica 26 febbraio 2014 il convenuto, oltre a riconfermarsi nelle proprie
posizioni, ha rilevato i problemi di salute (esaurimento nervoso) e il mancato
guadagno a suo dire causatigli dalla controparte (inabilità al lavoro, perdita di
opportunità di lavoro e di opportunità di vendita degli appartamenti), come
pure asserite perdite derivanti dal pagamento degli interessi ipotecari relativi
al fondo per un periodo più lungo di quanto previsto a causa dei ritardi nel
progetto (doc. 6), quantificando il danno (da accertare mediante l’acquisizione
agli atti delle sue notifiche di tassazione dal 2012 e l’allestimento di una
perizia) in fr. 50'000.- (v. anche doc. T), e ponendolo in compensazione con le
pretese avverse. Contestualmente, il convenuto ha postulato il rigetto
definitivo dell’opposizione al citato PE n. __________ e l’ammissione
all’assistenza giudiziaria (quest’ultima domanda poi ritirata).
H.
Esperita l’istruttoria (compreso l’allestimento della perizia
giudiziaria 21 settembre 2015 dell’ing. __________) e raccolti gli allegati
conclusivi scritti (ove in particolare il convenuto non ha più postulato il rigetto
definitivo dell’opposizione al PE n. __________ e ha limitato l’eccezione di
compensazione a fr. 20'000.-), con decisione 15 febbraio 2019 il Pretore ha
accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese
di fr. 1'360.- a carico del convenuto, pure condannato a versare alla
controparte fr. 6'413.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il Pretore ha
accertato il buon fondamento della pretesa attorea e la mancata dimostrazione
sia della carente esecuzione del contratto e del relativo minor valore, sia
delle pretese compensatorie del convenuto.
I.
Con appello 20 marzo 2019 il convenuto si è aggravato contro tale
giudizio, chiedendo in via principale la sua riforma nel senso di respingere la
petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al
primo giudice per una nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
Con risposta 22 maggio
2019 l’attore si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 20 marzo 2019 contro la decisione
15.
febbraio 2019 (notificata il 18 febbraio 2019) è tempestivo, così come è
tempestiva la risposta 22 maggio 2019 dell’appellato (tenuto conto delle ferie
giudiziarie).
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
3.
Con il giudizio impugnato il
Pretore ha osservato che sia l’attore, sia il convenuto hanno rinunciato, nelle
loro conclusioni, alle loro aggiuntive richieste formulate in sede di replica e
duplica, e meglio la richiesta dell’attore di annullare il PE n. __________
dell’UE di __________, rispettivamente quella del convenuto di rigettare
definitivamente l’opposizione interposta dalla controparte al citato PE. In
questa sede, tali questioni non sono controverse.
4.
Il primo giudice ha anche
accertato la stipulazione fra le parti di un contratto di progettazione a
titolo oneroso, e che le prestazioni concretamente fatturate dall’attore (doc.
R) e dunque da analizzare sono l’allestimento del progetto preliminare, del
progetto definitivo e dei relativi preventivi, stime e dettagli, la procedura
relativa alla domanda di costruzione e la preparazione dei moduli d’offerta per
i vari appalti, e non l’allestimento dell’opuscolo informativo o la direzione
lavori (non oggetto di fatturazione). Anche queste considerazioni non sono
contestate con il gravame.
5.
Nel seguito, il Pretore ha
qualificato il contratto di architetto in questione quale negozio giuridico
misto, ritenuto che tutte le prestazioni fatturate sono di principio
assoggettate alle norme sull’appalto a eccezione di quelle relative all’allestimento
dei moduli d’offerta per l’aggiudicazione delle opere agli artigiani,
sottoposte alle norme del mandato, per poi esporre considerazioni
giurisprudenziali e dottrinali riferite alla remunerazione, alla carente
esecuzione e al risarcimento dei danni in connessione con i due tipi di
contratto che qui non occorre ripetere (v. consid. 3, 6 e 7 della decisione
impugnata). In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
l’allestimento dei preventivi è pure una mansione retta dalle regole sul
mandato, e più in generale il contratto dell'architetto che allestisce piani e
preventivi e pertanto svolge più mansioni di natura diversa è da sottoporre
alle regole del mandato (DTF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2; DTF
134.
III 361, consid. 6.2). Ad ogni modo, ai fini della determinazione
dell’onorario per le prestazioni d’architetto in questione, qualora le parti
non si siano accordate a tal proposito, la qualifica giuridica dei rapporti tra
le parti non è in realtà decisiva. Difatti, a fronte della pacifica onerosità
delle prestazioni, nel contratto di appalto la mercede dev’essere determinata
secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (art. 374 CO). Quanto
al mandatario, egli ha diritto alla remunerazione usuale e, in assenza di un
siffatto uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i principi generali,
considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del
mandato, il lavoro svolto, l’importanza e la difficoltà dell’affare, le
responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa
corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente proporzionata agli
stessi (IICCA del 29 novembre 2018, inc. 12.2016.166, consid. 11; DTF
4C.158/2001 del 15 ottobre 2001, consid. 1b). In entrambi i casi, in virtù
dell’art. 8 CC, l’architetto che procede in giudizio per ottenere l’adempimento
della propria pretesa deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’esecuzione
delle prestazioni pattuite e la congruità della remunerazione richiesta, mentre
la sua controparte è gravata dall’onere di dimostrare eventuali carenze, la
corrispondente riduzione dell’onorario o pretese di risarcimento dei danni.
6.
Nella decisione impugnata il giudice
di prima sede ha accertato che, sulla base dei documenti agli atti e delle
ammissioni delle parti, le prestazioni fatturate dall’architetto sono state
effettivamente richieste ed eseguite, segnatamente le valutazioni preliminari (quali lo studio delle
possibili soluzioni), l’allestimento dei progetti, delle varianti, dei
preventivi, della domanda di costruzione e dei successivi complementi e dei
moduli d’offerta per la conclusione dei contratti di appalto (v. decisione
pretorile, consid. 4). Il giudice di prima sede ha pure accertato che le
prestazioni effettuate dall’architetto non sono state affatto inutilizzabili,
come pretendeva il convenuto, poiché è sulla base dei suoi progetti (con alcune
modifiche non significative) che è stata rilasciata la licenza edilizia (v.
consid. S, T, U, X e 4), per cui egli ha diritto alla remunerazione del lavoro
eseguito sino alla cessazione del contratto. Il Pretore ha poi osservato che le
parti non hanno raggiunto alcun accordo preventivo riguardo al relativo
ammontare, ai parametri di calcolo, a tariffe o all’applicazione delle norme
SIA 102 (ciò che nemmeno è stato preteso dall’attore), ma che il convenuto non
ha mosso la benché minima contestazione nei confronti della remunerazione
esposta prima nel preventivo di massima del 6 agosto 2012 (doc. E/P) e poi nel
preventivo del 9 novembre 2012 (doc. J). Il convenuto neppure ha accennato a
un’errata quantificazione dell’onorario nei suoi scritti doc. Q, T o V (per cui
l’attore poteva in buona fede ritenere che l’entità dell’onorario preventivato
fosse stata accettata per atti concludenti), né è ammissibile la sua tesi
secondo cui egli poteva confidare in una precedente fatturazione relativa a un
altro progetto. Il Pretore ha in seguito osservato di poter fare validamente
affidamento sulle norme SIA 102 quale punto di riferimento per analizzare la
richiesta attorea, non essendovi agli atti altri elementi per determinare la congruità
della mercede a favore del professionista. A tal proposito, il perito
giudiziario ing. __________ ha esaminato la fattura doc. R sulla base della
tariffa intera di cui alle norme SIA 102 (calcolo dell’onorario in percentuale
del costo dell’opera) sulla base di un costo dell’opera di fr. 1'281'000.-, un
dispendio orario di 680 ore fatturabili e una tariffa oraria di fr. 100.-/ora,
ritenendo corrette le percentuali attribuite dall’attore alle singole fasi e
quantificando l’onorario massimo per le prestazioni fatturate nel doc. R in fr.
68'000.- (IVA esclusa). Essendo l’importo preteso dall’attore nettamente
inferiore, esso deve dunque essere riconosciuto. Il giudice di prime cure ha
altresì accertato che il convenuto, gravato dall’onere della prova, non ha
dimostrato né l’esecuzione negligente del lavoro commissionato, né la
sussistenza di difetti dell’opera (v. giudizio impugnato, consid. 15).
7.
Con l’impugnativa, l’appellante
contesta il calcolo dell’onorario così come esposto dal perito e riconosciuto
dal Pretore, lamentando una violazione dell’art. 8 CC (onere della prova) e
dell’onere di allegazione in capo alla controparte (art. 55 CPC).
7.1
L’appellante contesta innanzitutto di avere accettato per atti
concludenti la remunerazione esposta nei preventivi e che la controparte vi
potesse fare affidamento. Il doc. P era un preventivo di massima destinato alla
banca nell’ambito della richiesta di un credito di costruzione, mentre il doc.
J è stato allestito a posteriori dalla parte avversa il 9 novembre 2012, quando
le prestazioni erano ormai state effettuate. I preventivi erano peraltro
palesemente sbagliati ove comprendevano la direzione lavori, incombenza che
egli intendeva assumersi personalmente. L’appellante rileva parimenti di avere
avuto quale base di riferimento l’onorario fatturato dalla stessa controparte per
un precedente e analogo lavoro di progettazione, ammontante a fr. 15'000.-, di
avere comunque esposto le proprie critiche nei confronti dell’architetto nel
doc. Q e di avere contestato l’onorario nel doc. V, ove egli ha evidenziato come
l’importo di fr. 5'000.- fosse più che sufficiente per remunerare il lavoro
svolto. Inoltre, il Tribunale federale ha già avuto modo di osservare che la
mancata contestazione, per alcuni mesi, della fattura di un appaltatore non può
essere considerata un’accettazione tacita della stessa (DTF 4C.348/2005 del 27
febbraio 2006; DTF 112 II 500), per cui analogo ragionamento deve valere nel
caso di mancata contestazione di un preventivo, tanto più che egli ha rifiutato
di firmare la proposta di contratto doc. N.
7.2
Ora, come già osservato dal primo giudice, il semplice fatto che in
un precedente progetto l’architetto avesse esposto un onorario di fr. 15'000.-
non dimostra alcunché con riferimento alla presente fattispecie (ritenuto
altresì che tutto si ignora di questo progetto e delle prestazioni
concretamente effettuate), né può una convinzione unilaterale del convenuto
costituire un valido criterio per determinare la congruità dell’onorario in
questione. Per il resto, il rilievo giurisprudenziale citato dall’appellante è
pertinente (v. anche
DTF 4a_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 4.2), ma la questione non necessita di
essere approfondita, per i motivi che seguiranno.
7.3
L’appellante critica il primo giudice e la perizia giudiziaria per
aver utilizzato, quale metro di paragone nel determinare la remunerazione
dell’architetto, le tariffe e i metodi di calcolo di cui alle norme SIA 102. La
decisione del Tribunale federale citata dal primo giudice (DTF 4C.336/2001) non
stabilirebbe difatti l’utilizzo delle norme SIA 102 nell’ambito dell’art. 374
CO. Inoltre, dottrina e giurisprudenza evidenziano come tali norme siano
condizioni generali che si applicano solo se le parti le integrano nei loro
rapporti contrattuali e non costituiscano un fatto notorio, dovendo la parte
che intende prevalersene allegarne il contenuto e non potendo il giudice applicarle
d’ufficio sulla base del principio iura novit curia. Nel caso concreto,
come già osservato dal Pretore, l’attore non ne ha preteso l’applicazione né le
ha prodotte agli atti. Inoltre, a mente dell’appellante, le parti non hanno
voluto integrarle nei propri accordi, tant’è che egli non ha controfirmato la
proposta di contratto doc. N che vi faceva riferimento. La perizia giudiziaria,
fondata esclusivamente sulle norme SIA 102, sarebbe pertanto completamente sbagliata
e inutilizzabile. Anche i quesiti posti dall’attore al perito sarebbero sbagliati
e fuorvianti laddove chiedevano la verifica della fatturazione di cui al doc. R
sulla base delle norme SIA.
7.4
Per prima cosa, occorre precisare che l’appellante in prima sede
non ha contestato i quesiti peritali proposti dall’attore, né ha presentato dei
propri contro-quesiti (v. ordinanza 10 giugno 2015), e neppure ha
successivamente richiesto complementi o delucidazioni (v. ordinanza 4 maggio
2016). In tal senso, le sue contestazioni sull’impostazione della perizia sono
tardive e irricevibili. Peraltro, dalla decisione dell’Alta Corte citata
dall’appellante non si deduce quanto egli pretende: la stessa si limita a osservare
che le norme SIA non sono necessariamente determinanti, ma stabilisce pure che
esse possono essere prese in considerazione per la determinazione della
remunerazione usuale dell’architetto (DTF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002,
consid. 3a), ciò che è conforme anche alla giurisprudenza di questa Camera, secondo
la quale il giudice, una volta stabilito il principio dell’onerosità delle
prestazioni, in caso di mancato accordo tra le parti su un determinato importo,
determina la mercede secondo il suo prudente criterio (v. IICCA del 3 giugno
2013, inc. 12.2011.194, consid. 10.3). L’appellante nemmeno può essere seguito
quando sostiene che le parti hanno voluto escludere l’applicazione delle norme SIA
102, non equivalendo l’assenza di qualsivoglia accordo al rifiuto di tali
norme. Peraltro, già in prima sede l’appellante ha osservato come la mancata
sottoscrizione della proposta di contratto doc. N fosse riconducibile non tanto
ai criteri di remunerazione ivi previsti, bensì alla già intervenuta rottura
del rapporto di fiducia fra le parti che avrebbe condotto, pochi giorni più
tardi, all’interruzione del rapporto contrattuale (v. anche appello, p. 5 in
fondo). Ne discende che, in assenza di ulteriori legittimi criteri di
valutazione, usi o accordi, le norme SIA 102, pur non direttamente applicabili
alla fattispecie ma rispecchianti ormai da anni una prassi consolidata
nell’ambito dei contratti d’architetto, potevano e possono senz’altro essere
considerate per determinare la congruità dell’importo preteso dall’attore.
7.5
Con il gravame, l’appellante osserva che la perizia giudiziaria ha
effettuato un esame teorico e astratto e non riferito ai fatti di causa, siccome
non ha verificato se l’architetto avesse effettivamente svolto, in modo più o
meno corretto, il proprio incarico e le prestazioni indicate nella fattura, per
cui essa non può essere determinante, accertando peraltro un dispendio orario
di ben 680 ore. La controparte da parte sua non avrebbe fornito né dimostrato
le ore di lavoro svolte, né la tariffa oraria applicabile, né i costi da lei
sostenuti, e non avrebbe nemmeno prodotto documenti o prove atti a dimostrare
il suo credito.
7.6
L’argomentazione appellatoria secondo cui il perito non ha
verificato l’effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate nel doc. R non
può mutare l’esito del giudizio, ritenuto che la questione è stata esaminata
dal Pretore (v. sopra, consid. 6) e che l’appellante non muove a tal proposito
alcuna valida censura. Aggiungasi che l’attore in prima sede ha evidenziato gli
incarichi da lui assunti, ha prodotto svariati documenti attestanti il loro
effettivo svolgimento (v. doc. da C a M, doc. P), come pure l’elenco delle
prestazioni e la relativa fattura di cui al doc. R (che espone l’onorario in
percentuale secondo i costi dell’opera sulla base di un metodo di calcolo
riconosciuto dalle norme SIA 102) e ha poi chiesto l’assunzione di una perizia
per determinare i tempi di esecuzione e l’ammontare delle prestazioni in
questione, per cui egli ha sufficientemente allegato e sostanziato la propria
pretesa. Quanto alla relativa dimostrazione, essa trova primario riscontro
nella perizia giudiziaria. Già si è detto che quest’ultima poteva fondare la
quantificazione della remunerazione usuale sui criteri e i metodi di calcolo
stabiliti dalle norme SIA 102. Nella misura in cui l’appellante rileva
l’eccessività del dispendio orario determinato dal perito, la censura è troppo
generica e carente di motivazione, ed è pertanto irricevibile. Il perito ha poi
esposto le ulteriori basi di calcolo ritenute congrue (costo dell’opera di fr.
1'281'000.-, tariffa oraria di fr. 100.-/ora, frazione percentuale della
totalità delle prestazioni del 34.5%), come già evidenziato dal primo giudice
(v. decisione impugnata, consid. AA e 9, e sopra, consid. 6) e l’onorario
massimo esigibile per le prestazioni di cui al doc. R (fr. 68'000.- IVA esclusa),
ben inferiore all’onorario calcolato dall’attore (fr. 41'292.- IVA esclusa), e l’appellante
non si confronta con questi accertamenti né li contesta opportunamente. Incombeva
d’altronde a quest’ultimo dimostrare eventuali riduzioni dell’onorario per
asseriti difetti o carenze, presentando i relativi mezzi di prova o ponendo se
del caso pertinenti domande al perito, ciò che non ha fatto, né l’appello
contiene argomentazioni a tal proposito. Mancando ogni riscontro oggettivo
sulla fondatezza e l’ampiezza di un’eventuale riduzione dell’onorario, ne
discende che la decisione pretorile relativa al buon fondamento della pretesa
attorea resiste alla critica e dev’essere confermata.
8.
Infine, l’appellante ribadisce
la pretesa da lui posta in compensazione, ammontante a fr. 20'000.- e derivante
da un presunto mancato guadagno, a suo dire sufficientemente dimostrato dal
certificato medico doc. 1 e dalle decisioni di tassazione agli atti. La censura
è tuttavia irricevibile (art. 310 e 311 CPC) in quanto non si confronta con il
giudizio pretorile, che ha negato il nesso di causalità fra l’agire
dell’architetto e la malattia (rispettivamente l’incapacità al lavoro) del
committente, che peraltro nemmeno emerge dal certificato medico prodotto.
Risultano pertanto ininfluenti le lunghe citazioni dottrinali e
giurisprudenziali dell’appellante relative alla quantificazione di una perdita
di guadagno, come pure il suo riferimento all’art. 42 cpv. 2 CO. Per il resto,
l’appellante in questa sede non rivendica più il risarcimento di ulteriori
danni, rispettivamente di ulteriori perdite di guadagno derivanti dalla perdita
di clienti o di opportunità di vendita degli appartamenti, già liquidate dal
primo giudice (v. impugnato giudizio, consid. 14).
9.
In conclusione, l’appello deve
essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma
della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda
sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 39'584.60
(determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale),
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese
processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3’500.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,
tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3'000.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.
L’appello
20.
marzo 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2.
Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a fr. 3’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
3.
Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).