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Decisione

12.2019.61

Contratto d'architetto, assenza di un accordo sull'ammontare dell'onorario; carente esecuzione, pretese compensatorie

9 giugno 2020Italiano22 min

2012 l’architetto ha allestito lo studio di fattibilità e il progetto preliminare,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.61

Lugano

9 giugno 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.11 della

Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 11 settembre 2013 da:

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 2

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 39'584.60

oltre interessi del

5% dal 17 dicembre 2012 e il rigetto in via definitiva

dell’opposizione al PE n. __________

dell’UE di __________;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto con

decisione 15 febbraio

2019;

appellante il convenuto con appello 20 marzo 2019, con cui

ha chiesto in via

principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere

la petizione, e in via

subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo

giudice per nuova

decisione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con risposta 22 maggio 2019 ha postulato la

reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

A partire dal mese di marzo 2012 AP 1 ha avviato con l’arch. AO 1

delle discussioni volte a definire il conferimento della progettazione relativa

all’edificazione di uno stabile di appartamenti sul fondo part. n. __________

RFD di __________ (__________) di cui prospettava l’acquisto, da suddividere in

proprietà per piani (PPP). Dopo un sopralluogo sul fondo, fra luglio e agosto

2012 l’architetto ha allestito lo studio di fattibilità e il progetto preliminare,

alcune varianti, la documentazione relativa alla presentazione del progetto per

la ricerca di acquirenti e il preventivo di massima, attestante un costo

presumibile complessivo di fr. 1'900'000.-, fra cui l’onorario dell’architetto

pari a fr. 140'000.- (doc. B-E, doc. P). Egli ha altresì chiesto verbalmente ad

AP 1 il versamento di un acconto di fr. 10'000.-, da questi solo parzialmente

soluto nella misura di fr. 5'000.- (v. doc. Q). Malgrado ciò, l’architetto ha

proseguito nei suoi incarichi, allestendo fra settembre e ottobre 2012 il

progetto definitivo e la necessaria documentazione per l’inoltro della domanda

di costruzione (doc. F), laddove l’Ufficio tecnico del Comune di __________ ha

richiesto delle aggiunte e delle correzioni al progetto (doc. H e I). Il 9

novembre 2012 l’architetto ha allestito un nuovo preventivo attestante un suo modificato

onorario pari a fr. 130'000.- (doc. J). In tale periodo, egli ha pure preparato

i moduli d’offerta relativi a vari lavori da eseguire sul fondo, comprese le opere

da impresario-costruttore (doc. K e M). Quale impresa generale è stata scelta

la __________ SA, e nel relativo contratto di appalto l’arch. AO 1 risultava

rappresentante del committente e direttore dei lavori (doc. L). Quest’ultimo il

21 novembre 2012 ha poi predisposto un “Contratto per le prestazioni nell’architettura”,

che tuttavia non è mai stato sottoscritto dalla controparte (doc. N).

B.

Con scritto 28 novembre 2012 AP 1 ha comunicato all’architetto una

serie di lamentele riguardanti i lavori da questi svolti e la sua intenzione di

non proseguire il rapporto di collaborazione, ritenendo di non dovergli versare

alcunché in aggiunta ai fr. 5'000.- già pagati a titolo di acconto (doc. Q). Con

scritto 17 dicembre 2012, l’architetto ha contestato la comunicazione della

controparte, evidenziando tutti i lavori già svolti e la relativa nota d’onorario

a saldo, per un totale di fr. 39'584.60 (doc. R). Dopo l’invio di ulteriori

richiami e uno scambio di corrispondenza fra le parti (doc. S, T, U e V), con

PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare il 20 marzo 2013 l’arch. AO

1 ha escusso AP 1 per il suddetto ammontare oltre interessi del 5% dal 17

dicembre 2012 (doc. W). Quest’ultimo da parte sua ha sollevato opposizione. Alcuni

mesi più tardi, e meglio il 26 aprile 2013, il Comune di __________ ha

rilasciato ad AP 1 la licenza edilizia per la prospettata edificazione (doc.

O).

C.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 11

settembre 2013 l’arch. AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Riviera, postulandone la condanna al pagamento di fr. 39'584.60

oltre interessi del 5% dal 17 dicembre 2012 e il rigetto in via definitiva

dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.

D.

Il 24 ottobre 2013 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti dell’arch. AO

1 il PE n. __________ dell’UE di __________, escutendolo per l’importo di fr.

50'000.- oltre accessori a fronte di asseriti ritardi nell’esecuzione

dell’incarico, danni morali e perdite finanziarie dovute a impedimento

lavorativo, ritenuto che l’escusso ha interposto opposizione (doc. Y).

E.

Con risposta 3 dicembre 2013 AP 1 si è poi opposto alla petizione

postulandone l’integrale reiezione, rilevando in particolare di aver confidato,

in assenza di esplicite pattuizioni contrattuali, che l’onorario dell’architetto

ammontasse a complessivi fr. 15'000.- conformemente al costo di precedenti servizi

da questi forniti, lamentando carenze nel lavoro svolto (ritardi, errori

progettuali, mancato rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni della

committenza) e contestando di avere richiesto l’allestimento di nuove varianti,

brochure di vendita e moduli d’offerta. Il convenuto ha altresì

osservato che i fr. 5'000.- già versati sarebbero sufficienti per retribuire il

lavoro svolto, che il preventivo doc. J sarebbe stato redatto a posteriori

dall’architetto e non rispecchierebbe gli accordi raggiunti fra le parti, come

pure che i ritardi, i ripetuti solleciti e le problematiche emerse, oltre a imporgli

di fare capo a un diverso studio d’architettura per concludere il progetto e

ottenere la licenza di costruzione, gli avrebbero causato ripercussioni psicofisiche

(v. certificato medico di cui al doc. 1).

F.

Con replica 24 gennaio 2014 l’attore si è riconfermato nelle proprie

pretese, osservando di avere svolto diligentemente i lavori richiesti, contestando

i presunti malesseri psicofisici e le asserite perdite di guadagno della parte

avversa (non sostanziate, né dimostrate, né aventi nesso causale con la

fattispecie) e postulando aggiuntivamente l’annullamento del PE n. __________

dell’UE di __________ fatto spiccare nei suoi confronti, in quanto nemmeno

menzionato dalla controparte nella risposta (che neppure ha formulato una

domanda riconvenzionale) e destituito di ogni fondamento.

G. Con

duplica 26 febbraio 2014 il convenuto, oltre a riconfermarsi nelle proprie

posizioni, ha rilevato i problemi di salute (esaurimento nervoso) e il mancato

guadagno a suo dire causatigli dalla controparte (inabilità al lavoro, perdita di

opportunità di lavoro e di opportunità di vendita degli appartamenti), come

pure asserite perdite derivanti dal pagamento degli interessi ipotecari relativi

al fondo per un periodo più lungo di quanto previsto a causa dei ritardi nel

progetto (doc. 6), quantificando il danno (da accertare mediante l’acquisizione

agli atti delle sue notifiche di tassazione dal 2012 e l’allestimento di una

perizia) in fr. 50'000.- (v. anche doc. T), e ponendolo in compensazione con le

pretese avverse. Contestualmente, il convenuto ha postulato il rigetto

definitivo dell’opposizione al citato PE n. __________ e l’ammissione

all’assistenza giudiziaria (quest’ultima domanda poi ritirata).

H.

Esperita l’istruttoria (compreso l’allestimento della perizia

giudiziaria 21 settembre 2015 dell’ing. __________) e raccolti gli allegati

conclusivi scritti (ove in particolare il convenuto non ha più postulato il rigetto

definitivo dell’opposizione al PE n. __________ e ha limitato l’eccezione di

compensazione a fr. 20'000.-), con decisione 15 febbraio 2019 il Pretore ha

accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese

di fr. 1'360.- a carico del convenuto, pure condannato a versare alla

controparte fr. 6'413.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il Pretore ha

accertato il buon fondamento della pretesa attorea e la mancata dimostrazione

sia della carente esecuzione del contratto e del relativo minor valore, sia

delle pretese compensatorie del convenuto.

I.

Con appello 20 marzo 2019 il convenuto si è aggravato contro tale

giudizio, chiedendo in via principale la sua riforma nel senso di respingere la

petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al

primo giudice per una nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

Con risposta 22 maggio

2019 l’attore si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 20 marzo 2019 contro la decisione

15.

febbraio 2019 (notificata il 18 febbraio 2019) è tempestivo, così come è

tempestiva la risposta 22 maggio 2019 dell’appellato (tenuto conto delle ferie

giudiziarie).

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con il giudizio impugnato il

Pretore ha osservato che sia l’attore, sia il convenuto hanno rinunciato, nelle

loro conclusioni, alle loro aggiuntive richieste formulate in sede di replica e

duplica, e meglio la richiesta dell’attore di annullare il PE n. __________

dell’UE di __________, rispettivamente quella del convenuto di rigettare

definitivamente l’opposizione interposta dalla controparte al citato PE. In

questa sede, tali questioni non sono controverse.

4.

Il primo giudice ha anche

accertato la stipulazione fra le parti di un contratto di progettazione a

titolo oneroso, e che le prestazioni concretamente fatturate dall’attore (doc.

R) e dunque da analizzare sono l’allestimento del progetto preliminare, del

progetto definitivo e dei relativi preventivi, stime e dettagli, la procedura

relativa alla domanda di costruzione e la preparazione dei moduli d’offerta per

i vari appalti, e non l’allestimento dell’opuscolo informativo o la direzione

lavori (non oggetto di fatturazione). Anche queste considerazioni non sono

contestate con il gravame.

5.

Nel seguito, il Pretore ha

qualificato il contratto di architetto in questione quale negozio giuridico

misto, ritenuto che tutte le prestazioni fatturate sono di principio

assoggettate alle norme sull’appalto a eccezione di quelle relative all’allestimento

dei moduli d’offerta per l’aggiudicazione delle opere agli artigiani,

sottoposte alle norme del mandato, per poi esporre considerazioni

giurisprudenziali e dottrinali riferite alla remunerazione, alla carente

esecuzione e al risarcimento dei danni in connessione con i due tipi di

contratto che qui non occorre ripetere (v. consid. 3, 6 e 7 della decisione

impugnata). In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

l’allestimento dei preventivi è pure una mansione retta dalle regole sul

mandato, e più in generale il contratto dell'architetto che allestisce piani e

preventivi e pertanto svolge più mansioni di natura diversa è da sottoporre

alle regole del mandato (DTF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2; DTF

134.

III 361, consid. 6.2). Ad ogni modo, ai fini della determinazione

dell’onorario per le prestazioni d’architetto in questione, qualora le parti

non si siano accordate a tal proposito, la qualifica giuridica dei rapporti tra

le parti non è in realtà decisiva. Difatti, a fronte della pacifica onerosità

delle prestazioni, nel contratto di appalto la mercede dev’essere determinata

secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (art. 374 CO). Quanto

al mandatario, egli ha diritto alla remunerazione usuale e, in assenza di un

siffatto uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i principi generali,

considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del

mandato, il lavoro svolto, l’importanza e la difficoltà dell’affare, le

responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa

corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente proporzionata agli

stessi (IICCA del 29 novembre 2018, inc. 12.2016.166, consid. 11; DTF

4C.158/2001 del 15 ottobre 2001, consid. 1b). In entrambi i casi, in virtù

dell’art. 8 CC, l’architetto che procede in giudizio per ottenere l’adempimento

della propria pretesa deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’esecuzione

delle prestazioni pattuite e la congruità della remunerazione richiesta, mentre

la sua controparte è gravata dall’onere di dimostrare eventuali carenze, la

corrispondente riduzione dell’onorario o pretese di risarcimento dei danni.

6.

Nella decisione impugnata il giudice

di prima sede ha accertato che, sulla base dei documenti agli atti e delle

ammissioni delle parti, le prestazioni fatturate dall’architetto sono state

effettivamente richieste ed eseguite, segnatamente le valutazioni preliminari (quali lo studio delle

possibili soluzioni), l’allestimento dei progetti, delle varianti, dei

preventivi, della domanda di costruzione e dei successivi complementi e dei

moduli d’offerta per la conclusione dei contratti di appalto (v. decisione

pretorile, consid. 4). Il giudice di prima sede ha pure accertato che le

prestazioni effettuate dall’architetto non sono state affatto inutilizzabili,

come pretendeva il convenuto, poiché è sulla base dei suoi progetti (con alcune

modifiche non significative) che è stata rilasciata la licenza edilizia (v.

consid. S, T, U, X e 4), per cui egli ha diritto alla remunerazione del lavoro

eseguito sino alla cessazione del contratto. Il Pretore ha poi osservato che le

parti non hanno raggiunto alcun accordo preventivo riguardo al relativo

ammontare, ai parametri di calcolo, a tariffe o all’applicazione delle norme

SIA 102 (ciò che nemmeno è stato preteso dall’attore), ma che il convenuto non

ha mosso la benché minima contestazione nei confronti della remunerazione

esposta prima nel preventivo di massima del 6 agosto 2012 (doc. E/P) e poi nel

preventivo del 9 novembre 2012 (doc. J). Il convenuto neppure ha accennato a

un’errata quantificazione dell’onorario nei suoi scritti doc. Q, T o V (per cui

l’attore poteva in buona fede ritenere che l’entità dell’onorario preventivato

fosse stata accettata per atti concludenti), né è ammissibile la sua tesi

secondo cui egli poteva confidare in una precedente fatturazione relativa a un

altro progetto. Il Pretore ha in seguito osservato di poter fare validamente

affidamento sulle norme SIA 102 quale punto di riferimento per analizzare la

richiesta attorea, non essendovi agli atti altri elementi per determinare la congruità

della mercede a favore del professionista. A tal proposito, il perito

giudiziario ing. __________ ha esaminato la fattura doc. R sulla base della

tariffa intera di cui alle norme SIA 102 (calcolo dell’onorario in percentuale

del costo dell’opera) sulla base di un costo dell’opera di fr. 1'281'000.-, un

dispendio orario di 680 ore fatturabili e una tariffa oraria di fr. 100.-/ora,

ritenendo corrette le percentuali attribuite dall’attore alle singole fasi e

quantificando l’onorario massimo per le prestazioni fatturate nel doc. R in fr.

68'000.- (IVA esclusa). Essendo l’importo preteso dall’attore nettamente

inferiore, esso deve dunque essere riconosciuto. Il giudice di prime cure ha

altresì accertato che il convenuto, gravato dall’onere della prova, non ha

dimostrato né l’esecuzione negligente del lavoro commissionato, né la

sussistenza di difetti dell’opera (v. giudizio impugnato, consid. 15).

7.

Con l’impugnativa, l’appellante

contesta il calcolo dell’onorario così come esposto dal perito e riconosciuto

dal Pretore, lamentando una violazione dell’art. 8 CC (onere della prova) e

dell’onere di allegazione in capo alla controparte (art. 55 CPC).

7.1

L’appellante contesta innanzitutto di avere accettato per atti

concludenti la remunerazione esposta nei preventivi e che la controparte vi

potesse fare affidamento. Il doc. P era un preventivo di massima destinato alla

banca nell’ambito della richiesta di un credito di costruzione, mentre il doc.

J è stato allestito a posteriori dalla parte avversa il 9 novembre 2012, quando

le prestazioni erano ormai state effettuate. I preventivi erano peraltro

palesemente sbagliati ove comprendevano la direzione lavori, incombenza che

egli intendeva assumersi personalmente. L’appellante rileva parimenti di avere

avuto quale base di riferimento l’onorario fatturato dalla stessa controparte per

un precedente e analogo lavoro di progettazione, ammontante a fr. 15'000.-, di

avere comunque esposto le proprie critiche nei confronti dell’architetto nel

doc. Q e di avere contestato l’onorario nel doc. V, ove egli ha evidenziato come

l’importo di fr. 5'000.- fosse più che sufficiente per remunerare il lavoro

svolto. Inoltre, il Tribunale federale ha già avuto modo di osservare che la

mancata contestazione, per alcuni mesi, della fattura di un appaltatore non può

essere considerata un’accettazione tacita della stessa (DTF 4C.348/2005 del 27

febbraio 2006; DTF 112 II 500), per cui analogo ragionamento deve valere nel

caso di mancata contestazione di un preventivo, tanto più che egli ha rifiutato

di firmare la proposta di contratto doc. N.

7.2

Ora, come già osservato dal primo giudice, il semplice fatto che in

un precedente progetto l’architetto avesse esposto un onorario di fr. 15'000.-

non dimostra alcunché con riferimento alla presente fattispecie (ritenuto

altresì che tutto si ignora di questo progetto e delle prestazioni

concretamente effettuate), né può una convinzione unilaterale del convenuto

costituire un valido criterio per determinare la congruità dell’onorario in

questione. Per il resto, il rilievo giurisprudenziale citato dall’appellante è

pertinente (v. anche

DTF 4a_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 4.2), ma la questione non necessita di

essere approfondita, per i motivi che seguiranno.

7.3

L’appellante critica il primo giudice e la perizia giudiziaria per

aver utilizzato, quale metro di paragone nel determinare la remunerazione

dell’architetto, le tariffe e i metodi di calcolo di cui alle norme SIA 102. La

decisione del Tribunale federale citata dal primo giudice (DTF 4C.336/2001) non

stabilirebbe difatti l’utilizzo delle norme SIA 102 nell’ambito dell’art. 374

CO. Inoltre, dottrina e giurisprudenza evidenziano come tali norme siano

condizioni generali che si applicano solo se le parti le integrano nei loro

rapporti contrattuali e non costituiscano un fatto notorio, dovendo la parte

che intende prevalersene allegarne il contenuto e non potendo il giudice applicarle

d’ufficio sulla base del principio iura novit curia. Nel caso concreto,

come già osservato dal Pretore, l’attore non ne ha preteso l’applicazione né le

ha prodotte agli atti. Inoltre, a mente dell’appellante, le parti non hanno

voluto integrarle nei propri accordi, tant’è che egli non ha controfirmato la

proposta di contratto doc. N che vi faceva riferimento. La perizia giudiziaria,

fondata esclusivamente sulle norme SIA 102, sarebbe pertanto completamente sbagliata

e inutilizzabile. Anche i quesiti posti dall’attore al perito sarebbero sbagliati

e fuorvianti laddove chiedevano la verifica della fatturazione di cui al doc. R

sulla base delle norme SIA.

7.4

Per prima cosa, occorre precisare che l’appellante in prima sede

non ha contestato i quesiti peritali proposti dall’attore, né ha presentato dei

propri contro-quesiti (v. ordinanza 10 giugno 2015), e neppure ha

successivamente richiesto complementi o delucidazioni (v. ordinanza 4 maggio

2016). In tal senso, le sue contestazioni sull’impostazione della perizia sono

tardive e irricevibili. Peraltro, dalla decisione dell’Alta Corte citata

dall’appellante non si deduce quanto egli pretende: la stessa si limita a osservare

che le norme SIA non sono necessariamente determinanti, ma stabilisce pure che

esse possono essere prese in considerazione per la determinazione della

remunerazione usuale dell’architetto (DTF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002,

consid. 3a), ciò che è conforme anche alla giurisprudenza di questa Camera, secondo

la quale il giudice, una volta stabilito il principio dell’onerosità delle

prestazioni, in caso di mancato accordo tra le parti su un determinato importo,

determina la mercede secondo il suo prudente criterio (v. IICCA del 3 giugno

2013, inc. 12.2011.194, consid. 10.3). L’appellante nemmeno può essere seguito

quando sostiene che le parti hanno voluto escludere l’applicazione delle norme SIA

102, non equivalendo l’assenza di qualsivoglia accordo al rifiuto di tali

norme. Peraltro, già in prima sede l’appellante ha osservato come la mancata

sottoscrizione della proposta di contratto doc. N fosse riconducibile non tanto

ai criteri di remunerazione ivi previsti, bensì alla già intervenuta rottura

del rapporto di fiducia fra le parti che avrebbe condotto, pochi giorni più

tardi, all’interruzione del rapporto contrattuale (v. anche appello, p. 5 in

fondo). Ne discende che, in assenza di ulteriori legittimi criteri di

valutazione, usi o accordi, le norme SIA 102, pur non direttamente applicabili

alla fattispecie ma rispecchianti ormai da anni una prassi consolidata

nell’ambito dei contratti d’architetto, potevano e possono senz’altro essere

considerate per determinare la congruità dell’importo preteso dall’attore.

7.5

Con il gravame, l’appellante osserva che la perizia giudiziaria ha

effettuato un esame teorico e astratto e non riferito ai fatti di causa, siccome

non ha verificato se l’architetto avesse effettivamente svolto, in modo più o

meno corretto, il proprio incarico e le prestazioni indicate nella fattura, per

cui essa non può essere determinante, accertando peraltro un dispendio orario

di ben 680 ore. La controparte da parte sua non avrebbe fornito né dimostrato

le ore di lavoro svolte, né la tariffa oraria applicabile, né i costi da lei

sostenuti, e non avrebbe nemmeno prodotto documenti o prove atti a dimostrare

il suo credito.

7.6

L’argomentazione appellatoria secondo cui il perito non ha

verificato l’effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate nel doc. R non

può mutare l’esito del giudizio, ritenuto che la questione è stata esaminata

dal Pretore (v. sopra, consid. 6) e che l’appellante non muove a tal proposito

alcuna valida censura. Aggiungasi che l’attore in prima sede ha evidenziato gli

incarichi da lui assunti, ha prodotto svariati documenti attestanti il loro

effettivo svolgimento (v. doc. da C a M, doc. P), come pure l’elenco delle

prestazioni e la relativa fattura di cui al doc. R (che espone l’onorario in

percentuale secondo i costi dell’opera sulla base di un metodo di calcolo

riconosciuto dalle norme SIA 102) e ha poi chiesto l’assunzione di una perizia

per determinare i tempi di esecuzione e l’ammontare delle prestazioni in

questione, per cui egli ha sufficientemente allegato e sostanziato la propria

pretesa. Quanto alla relativa dimostrazione, essa trova primario riscontro

nella perizia giudiziaria. Già si è detto che quest’ultima poteva fondare la

quantificazione della remunerazione usuale sui criteri e i metodi di calcolo

stabiliti dalle norme SIA 102. Nella misura in cui l’appellante rileva

l’eccessività del dispendio orario determinato dal perito, la censura è troppo

generica e carente di motivazione, ed è pertanto irricevibile. Il perito ha poi

esposto le ulteriori basi di calcolo ritenute congrue (costo dell’opera di fr.

1'281'000.-, tariffa oraria di fr. 100.-/ora, frazione percentuale della

totalità delle prestazioni del 34.5%), come già evidenziato dal primo giudice

(v. decisione impugnata, consid. AA e 9, e sopra, consid. 6) e l’onorario

massimo esigibile per le prestazioni di cui al doc. R (fr. 68'000.- IVA esclusa),

ben inferiore all’onorario calcolato dall’attore (fr. 41'292.- IVA esclusa), e l’appellante

non si confronta con questi accertamenti né li contesta opportunamente. Incombeva

d’altronde a quest’ultimo dimostrare eventuali riduzioni dell’onorario per

asseriti difetti o carenze, presentando i relativi mezzi di prova o ponendo se

del caso pertinenti domande al perito, ciò che non ha fatto, né l’appello

contiene argomentazioni a tal proposito. Mancando ogni riscontro oggettivo

sulla fondatezza e l’ampiezza di un’eventuale riduzione dell’onorario, ne

discende che la decisione pretorile relativa al buon fondamento della pretesa

attorea resiste alla critica e dev’essere confermata.

8.

Infine, l’appellante ribadisce

la pretesa da lui posta in compensazione, ammontante a fr. 20'000.- e derivante

da un presunto mancato guadagno, a suo dire sufficientemente dimostrato dal

certificato medico doc. 1 e dalle decisioni di tassazione agli atti. La censura

è tuttavia irricevibile (art. 310 e 311 CPC) in quanto non si confronta con il

giudizio pretorile, che ha negato il nesso di causalità fra l’agire

dell’architetto e la malattia (rispettivamente l’incapacità al lavoro) del

committente, che peraltro nemmeno emerge dal certificato medico prodotto.

Risultano pertanto ininfluenti le lunghe citazioni dottrinali e

giurisprudenziali dell’appellante relative alla quantificazione di una perdita

di guadagno, come pure il suo riferimento all’art. 42 cpv. 2 CO. Per il resto,

l’appellante in questa sede non rivendica più il risarcimento di ulteriori

danni, rispettivamente di ulteriori perdite di guadagno derivanti dalla perdita

di clienti o di opportunità di vendita degli appartamenti, già liquidate dal

primo giudice (v. impugnato giudizio, consid. 14).

9.

In conclusione, l’appello deve

essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma

della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda

sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 39'584.60

(determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale),

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese

processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3’500.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,

tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3'000.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.

L’appello

20.

marzo 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a fr. 3’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.

3.

Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).