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Decisione

12.2019.62

Società anonima - scioglimento per mancanza di recapito

10 luglio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2019.62

Lugano

10 luglio 2019/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato

il 24/25 marzo 2019 da

RI

1

contro la decisione 25 febbraio

2019 (inc. n. ____________________ - __________) con cui l'Ufficio del registro

di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in

applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;

vista la risposta 15 aprile

2019 dell’Ufficio del registro di commercio;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che a far tempo dal 26 gennaio

2015 il recapito (o domicilio legale) iscritto nel registro di commercio della

società RI 1, __________, risulta essere presso A__________ __________, ____________________,

__________;

che, rilevato che dal 29

agosto 2018 RI 1 era ormai priva di domicilio legale (doc. A), l’Ufficio del

registro di commercio, con pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 (doc. B),

ha assegnato ai suoi organi, in applicazione dell’art. 153 cpv. 1 ORC, un

termine di 30 giorni, scadente dunque il 4 febbraio 2019, per ristabilire la

situazione legale del proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del

registro di commercio la relativa iscrizione;

che, preso atto come il

termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 25 febbraio 2019

l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2

ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quali

liquidatori il suo presidente __________ e il suo vicepresidente __________

Considerandi

(dispositivo n. 1), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della

relativa decisione (dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di

diffida e le spese, di complessivi fr. 395.- (dispositivo n. 3), a carico della

società nonché del suo presidente e del suo vicepresidente in solido

(dispositivo n. 5) ed ha posto l’ammenda, di fr. 500.- (dispositivo n. 4), sempre

a carico del suo presidente e del suo vicepresidente (dispositivo n. 5);

che con il ricorso 24/25

marzo 2019 che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio

con risposta 15 aprile 2019 (ritenuto che la società, ancorché formalmente

richiesta di prendere posizione su quest’ultimo memoriale con disposizione

ordinatoria 17 aprile 2019, non ha provveduto a ritirare il relativo invio

postale raccomandato - ritornato al tribunale con la menzione “non ritirato”

- e con ciò ad introdurre l’allegato di replica), la società, rappresentata nell’occasione

dal suo presidente, ha chiesto di annullare il querelato giudizio, evidenziando

unicamente che “l’amministrazione precedente signore __________ dell’A__________

__________ __________ a __________ si è dimesso dalla sua carica senza

avvisarmi tempestivamente” e che “io non ero al corrente della

pubblicazione in merito del FUSC del 13 dicembre 2018 per cui non ho potuto intervenire”;

che il ricorso in esame,

presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro

di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è tempestivo e, da questo punto di vista,

ricevibile;

che esso deve nondimeno

essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 69 e 70 LPAmm, applicabili

nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), atteso

che la società, con la laconica motivazione da lei qui addotta e di cui si è

detto, non ha assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la

decisione dell’Ufficio del registro di commercio sarebbe errata e con ciò da

annullare;

che ad ogni buon conto lo

stesso sarebbe stato destinato all’insuccesso anche nel merito, essendo incontestabile

che l’Ufficio del registro di commercio ha provveduto a ragione ad applicare nei

suoi confronti la procedura di cui all’art. 153 ORC e che la società non ha

provveduto a ripristinare la situazione legale nemmeno nelle more della causa;

che le spese giudiziarie

della procedura ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

100'000.-, pari al capitale nominale della società (doc. A; TF 19 agosto 2010

4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010

4A_106/2010 consid. 6), seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile

nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC),

ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite

ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in

virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC);

che, come già indicato nell’ambito

della pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 (doc. B), alla società va

nondimeno rammentato che, in applicazione dell’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3

mesi dall’iscrizione del suo scioglimento le condizioni legali sono ripristinate

mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente

alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento;

che non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:

1. Il ricorso 24/25 marzo 2019 di RI 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 200.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).