12.2019.62
Società anonima - scioglimento per mancanza di recapito
10 luglio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2019.62
Lugano
10 luglio 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato
il 24/25 marzo 2019 da
RI
1
contro la decisione 25 febbraio
2019 (inc. n. ____________________ - __________) con cui l'Ufficio del registro
di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in
applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;
vista la risposta 15 aprile
2019 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a far tempo dal 26 gennaio
2015 il recapito (o domicilio legale) iscritto nel registro di commercio della
società RI 1, __________, risulta essere presso A__________ __________, ____________________,
__________;
che, rilevato che dal 29
agosto 2018 RI 1 era ormai priva di domicilio legale (doc. A), l’Ufficio del
registro di commercio, con pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 (doc. B),
ha assegnato ai suoi organi, in applicazione dell’art. 153 cpv. 1 ORC, un
termine di 30 giorni, scadente dunque il 4 febbraio 2019, per ristabilire la
situazione legale del proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del
registro di commercio la relativa iscrizione;
che, preso atto come il
termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 25 febbraio 2019
l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2
ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quali
liquidatori il suo presidente __________ e il suo vicepresidente __________
Considerandi
(dispositivo n. 1), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della
relativa decisione (dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di
diffida e le spese, di complessivi fr. 395.- (dispositivo n. 3), a carico della
società nonché del suo presidente e del suo vicepresidente in solido
(dispositivo n. 5) ed ha posto l’ammenda, di fr. 500.- (dispositivo n. 4), sempre
a carico del suo presidente e del suo vicepresidente (dispositivo n. 5);
che con il ricorso 24/25
marzo 2019 che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio
con risposta 15 aprile 2019 (ritenuto che la società, ancorché formalmente
richiesta di prendere posizione su quest’ultimo memoriale con disposizione
ordinatoria 17 aprile 2019, non ha provveduto a ritirare il relativo invio
postale raccomandato - ritornato al tribunale con la menzione “non ritirato”
- e con ciò ad introdurre l’allegato di replica), la società, rappresentata nell’occasione
dal suo presidente, ha chiesto di annullare il querelato giudizio, evidenziando
unicamente che “l’amministrazione precedente signore __________ dell’A__________
__________ __________ a __________ si è dimesso dalla sua carica senza
avvisarmi tempestivamente” e che “io non ero al corrente della
pubblicazione in merito del FUSC del 13 dicembre 2018 per cui non ho potuto intervenire”;
che il ricorso in esame,
presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro
di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è tempestivo e, da questo punto di vista,
ricevibile;
che esso deve nondimeno
essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 69 e 70 LPAmm, applicabili
nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), atteso
che la società, con la laconica motivazione da lei qui addotta e di cui si è
detto, non ha assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la
decisione dell’Ufficio del registro di commercio sarebbe errata e con ciò da
annullare;
che ad ogni buon conto lo
stesso sarebbe stato destinato all’insuccesso anche nel merito, essendo incontestabile
che l’Ufficio del registro di commercio ha provveduto a ragione ad applicare nei
suoi confronti la procedura di cui all’art. 153 ORC e che la società non ha
provveduto a ripristinare la situazione legale nemmeno nelle more della causa;
che le spese giudiziarie
della procedura ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
100'000.-, pari al capitale nominale della società (doc. A; TF 19 agosto 2010
4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010
4A_106/2010 consid. 6), seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile
nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC),
ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite
ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in
virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC);
che, come già indicato nell’ambito
della pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 (doc. B), alla società va
nondimeno rammentato che, in applicazione dell’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3
mesi dall’iscrizione del suo scioglimento le condizioni legali sono ripristinate
mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente
alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento;
che non ponendo la causa
questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può
essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm
decide:
1. Il ricorso 24/25 marzo 2019 di RI 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 200.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).