12.2019.63
Contratto di assicurazione RC/Casco totale, incidente stradale su un circuito di gara; determinazione della polizza in vigore, nullità della nuova polizza conclusa quando il sinistro si era già verificato; interpretazione delle CGA, esclusione della copertura
4 maggio 2020Italiano22 min
automobilistico organizzato dal __________ per i suoi affiliati e tenutosi in __________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.63
Lugano
4 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.5 della Pretura
del Distretto di Leventina - promossa con petizione 11 luglio 2017 da
AP
1 )
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. dott.
PA 2
chiedente la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 143’300.- oltre interessi del 5% dal 12
settembre 2016, pretesa poi ridotta a fr. 123'940.-;
pretesa avversata dalla convenuta, e che il Pretore con Decisione 21
febbraio 2019 ha
respinto;
appellante l’attrice con ricorso (recte: appello) 26 marzo 2019,
con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 20
maggio 2019 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 12 settembre 2016 __________
R__________, amministratore unico di AP 1, ha partecipato a un evento
automobilistico organizzato dal __________ per i suoi affiliati e tenutosi in __________,
sul circuito di __________ (doc. E e F). In tale occasione, egli è incorso in
un incidente stradale, perdendo il controllo del veicolo e urtando contro il
guardavia. A seguito dell’urto, ha riportato alcuni traumi e ha dovuto essere
ricoverato per alcuni giorni in ospedale (doc. M). Il veicolo da lui guidato,
una __________ intestato allo studio d’ingegneria, ha subito danni importanti.
Esso era assicurato presso la AO 1 (qui di seguito anche “AO 1”), con una
copertura assicurativa RC, casco totale e infortuni secondo la polizza “__________”
n. __________ del 23 febbraio 2016 con scadenza al 31 dicembre 2021 (doc. C) e
le relative CGA “__________”, edizione aprile 2012.
L’art. 11 lett. c delle suddette CGA escludeva dalla
copertura:
“danni in occasione di partecipazione a gare di
velocità, rally e simili competizioni. Inoltre le corse su percorsi di gara, su
terreni di allenamento, corse su circuiti, nonché in seguito a tutti i concorsi
sul terreno. Le corse in occasione di allenamenti, manifestazioni e corsi di
sicurezza di guida sono assicurate – indipendentemente dai luoghi sopra
indicati – se esse:
- servono esclusivamente alla formazione di sicurezza
alla guida nella normale circolazione stradale e
- non rivestono carattere di competizione e
- avvengono senza cronometraggio e
- sono dirette e sorvegliate da istruttori.
Non sono assicurati in generale i danni che si
verificano durante parti del corso che prevedono corse di guida libera.” (doc. D).
B.
Lo stesso giorno
dell’incidente, lo studio di ingegneria ha sottoscritto e trasmesso
all’assicurazione l’“offerta/proposta n. __________” per la stipulazione
di una nuova assicurazione veicoli con inizio al 2 settembre 2016 relativa alla
__________ in questione e a un ulteriore veicolo. La compagnia assicurativa ha
conseguentemente redatto una nuova polizza n. __________ sottoposta alle CGA “__________”,
edizione aprile 2016 (doc. 3, 6 e 7). L’art. 11 lett. c delle nuove CGA
escludeva dalla copertura assicurativa “danni in occasione di partecipazione
a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre sono escluse
dall’assicurazione tutte le corse su percorsi di gara, su circuiti e altre
superfici di circolazione utilizzate a scopo simile. Questa regolamentazione
vale per la Svizzera e per l’estero”.
C.
Il 10 ottobre 2016 la AO 1ha
preso posizione sull’annuncio di sinistro dello studio d’ingegneria, negando
ogni prestazione in quanto l’evento realizzatosi non rientrerebbe nella
copertura assicurativa, poiché escluso dall’art. 11 lett. c delle CGA (doc. G,
v. anche doc. H e I).
D.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 11 luglio 2017 la AP 1 ha convenuto
in giudizio la AO 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 143’300.- oltre interessi del 5% dal 12
settembre 2016, e meglio fr. 221'600.- (valore dell’auto), fr. 2'760.- (valore
accessori) e fr. 1'140.- (danno al guardavia), dedotti il ricavato della
vendita della vettura incidentata (fr. 79'200.-) e la franchigia (fr. 3'000.-).
In sostanza, l’attrice ha sostenuto che le CGA applicabili alla fattispecie
fossero quelle del 2012 e che esse non escludessero la copertura per l’evento, ovvero
un corso di guida avente lo scopo di migliorare le capacità dei partecipanti,
seguito e monitorato da istruttori professionisti in tutta sicurezza. Le
successive CGA del 2016, più restrittive, non sarebbero invece applicabili.
Peraltro, la proposta assicurativa trasmessa alla AO 1 poche ore dopo
l’incidente sarebbe il frutto di un’indicazione impartita telefonicamente da __________
R__________ alla sua segretaria mentre il primo si trovava in ospedale, in
evidente stato confusionale e impaurito dall’eventualità di non essere
assicurato.
E.
Con risposta 13 settembre 2017
la convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione.
Essa ha in particolare rilevato la necessità di sostituire la vecchia polizza,
che oltre al veicolo incidentato comprendeva pure un’__________ nel frattempo
rimpiazzata da una __________, per poi evidenziare l’applicabilità delle CGA
del 2016, che escluderebbero chiaramente l’evento in questione. Nella denegata
ipotesi di un’applicabilità delle CGA del 2012, la convenuta ha osservato che
la controparte non avrebbe comunque alcun diritto a prestazioni, non
riguardando l’evento un’attività formativa avente quale oggetto la normale
capacità di guida su strade aperte al pubblico nel senso inteso dalle suddette
CGA, bensì la capacità di conduzione di veicoli di una certa potenza e
dimensione su circuiti di gara. La convenuta ha altresì contestato il prezzo
originario del veicolo incidentato (corrispondente a fr. 205'000.- e non a fr.
221'600.-) e il conseguente calcolo del danno effettuato dalla controparte.
F.
Con replica 17 ottobre 2017 e
duplica 14 novembre 2017 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie
antitetiche posizioni, ritenuto che l’attrice ha ridotto la propria pretesa a
fr. 123'940.-, indicando quale valore della vettura il prezzo effettivamente
pagato.
G.
Esperita l’istruttoria e
raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 21 febbraio 2019 il
Pretore ha respinto la petizione, ponendo
le spese processuali, di complessivi fr. 8’000.-, a carico dell’attrice, pure
condannata a versare alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili.
H.
Con ricorso (recte: appello)
26 marzo 2019 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la
riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 20 maggio 2019, la convenuta ha
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 26 marzo 2019 contro la decisione 21
febbraio 2019, notificata il 25 febbraio 2019, è tempestiva, così come è
tempestiva la risposta 20 maggio 2019 dell’appellata, tenuto conto delle ferie
pasquali.
2.
Con la decisione impugnata, il
Pretore ha innanzitutto esaminato quale polizza e quali CGA si applicassero
alla fattispecie. Rilevando come, ai sensi dell’art. 1 LCA, il contratto viene
concluso quando al contraente perviene l’accettazione della sua proposta da
parte dell’assicuratore, ha osservato che nella fattispecie non solo la
conclusione del contratto, ma anche la trasmissione, in data 12 settembre 2016,
della proposta da parte dello studio d’ingegneria sono avvenute in un momento
in cui il sinistro si era già verificato, di qui la nullità del contratto (polizza
16.
settembre 2016) ai sensi dell’art. 9 LCA, di carattere imperativo (art. 97
LCA). Secondo quanto accertato dal primo giudice, nemmeno risulta dagli atti
che al momento della sottoscrizione della proposta del 12 settembre 2016, la
contraente fosse in possesso delle nuove CGA (edizione aprile 2016), dovesse
conoscerle o fosse stata informata dei cambiamenti ivi apportati,
rispettivamente che queste fossero ragionevolmente accessibili. Ne discende
l’applicabilità alla fattispecie della polizza 23 febbraio 2016 e delle
relative CGA, edizione aprile 2012. Detti accertamenti non sono più
controversi. Nemmeno è contestata in seconda sede l’irrilevanza, nel caso
concreto, delle circostanze esposte in prima sede dall’attrice in relazione a
un incidente analogo subito da un altro assicurato della convenuta, __________
V__________i, e della liquidazione da questi ottenuta (v impugnata decisione,
p. 11, consid. 3.4.3.1). Non occorre pertanto ritornare su tali aspetti.
3.
Il Pretore ha nel seguito
esaminato se il sinistro occorso rientrasse nella copertura assicurativa
prevista dalle CGA, rispondendo negativamente al quesito.
3.1
Dopo aver ricordato i principi che reggono l’interpretazione dei
contratti di assicurazione e delle CGA (v. sentenza, p. 6.7, consid. 3.2 seg.,
ai quali si rinvia), il giudice di prime cure ha esaminato se il sinistro in
questione, causato da una corsa su un tracciato di gara, fosse escluso dalla
copertura assicurativa giusta l’art. 11 lett. c delle CGA (v. sopra, consid.
A), oppure adempisse le condizioni ivi menzionate e fosse dunque assicurato. A
tal proposito, ha citato le testimonianze di __________ F__________, __________
R__________ e __________ , persone partecipanti all’evento e peraltro non
estranee all’amministratore unico dell’attrice, dalle quali si evince che lo
scopo dell’evento automobilistico non fosse né esclusivamente, né in maniera
preponderante quello della sicurezza alla guida nella normale circolazione
stradale, osservando che quest’ultimo concetto è evidentemente riferito alle
norme vigenti in Svizzera, essendo l’assicurazione, secondo le CGA (doc. D, p.
7, punto 2), prevista essenzialmente per persone domiciliate in Svizzera,
laddove entrambe le parti contraenti sono società svizzere con sede in
Svizzera.
Il Pretore ha altresì
evidenziato che sulle piste come quella di __________ si circola a velocità ben
superiori al massimo consentito in Svizzera (ciò che è avvenuto anche nel caso
concreto, ove secondo i testi sono state raggiunte velocità oscillanti fra i
150.
e i 250 km/h), e sono permessi i sorpassi a destra, per cui la partecipazione
a queste corse non può servire esclusivamente alla formazione di sicurezza alla
guida nella normale circolazione stradale. Giusta quanto osservato dal primo
giudice, l’estraneità dell’evento alla normale circolazione stradale è peraltro
deducibile dall’abbigliamento dei partecipanti, i quali oltre al casco
obbligatorio indossavano ad esempio guanti, tute ignifughe o scarpe da pilota.
3.2
Indipendentemente da tali questioni, il Pretore ha parimenti
osservato che il sinistro sarebbe comunque escluso dalla copertura assicurativa,
in quanto verificatosi in occasione di una corsa di guida libera (ovvero nella
fase “open pit lane”, quando __________ R__________ si trovava solo al
volante, ognuno poteva entrare e uscire liberamente dal circuito senza vincoli
e gli istruttori erano nei box, pronti a intervenire su richiesta), attività
espressamente esclusa dalle CGA anche se svolta in occasione di un corso.
3.3
Infine, il giudice di prima sede ha rilevato che __________
P__________, consulente assicurativo della convenuta, era al corrente della
partecipazione di __________ R__________ a eventi del genere, ma che ciò non dimostra
l’esistenza di una copertura per i suddetti eventi, non avendo nessuna delle
parti mai allegato che detta copertura eccezionale derogante dalle CGA fosse stata
concordata. Anzi, la stessa attrice ha ammesso il contrario nelle sue
conclusioni, osservando che la convenuta avrebbe dovuto proporgli una polizza
speciale.
4.
Con il gravame, l’appellante
critica il Pretore per aver osservato che i testi presenti sul circuito al
momento dell’incidente, segnatamente __________ F__________, __________ R__________
e __________ T__________, fossero conoscenti di __________ R__________,
sostenendo piuttosto che le loro audizioni avrebbero la stessa valenza
probatoria di quella di un estraneo. La censura è palesemente inadatta a
sovvertire il giudizio pretorile, a fronte del potere di apprezzamento del
primo giudice di cui all’art. 157 CPC e del suo dovere di considerare,
nell’ambito della valutazione delle prove, anche la vicinanza dei testi a una
delle parti (nemmeno contestata con l’impugnativa), ritenuto che nella
fattispecie l’audizione di conoscenti di lunga data di __________ R__________
dev’essere evidentemente valutata con prudenza.
5.
L’appellante sostiene che lo
scopo dell’art. 11 lett. c CGA sarebbe quello si escludere gli eventi
caratterizzati da agonismo e assenza di istruttori, e quindi a rischio
accresciuto, mentre i restanti eventi sarebbero compresi nella copertura
assicurativa, considerato altresì che le CGA del 2016 hanno voluto escludere
completamente la copertura assicurativa per eventi su circuito. Trattasi
tuttavia di un’interpretazione di parte che estende eccessivamente la portata
della copertura assicurativa e che non è conforme al tenore e al senso
dell’art. 11 lett. c CGA. Detta norma prevede condizioni molto precise affinché
le corse su circuiti, e meglio anche quelle avvenute nel contesto di eventi
formativi, rientrino nella copertura assicurativa.
6.
Per quanto riguarda la normale
circolazione stradale, l’appellante rileva che questo concetto è menzionato
nelle CGA per quattro volte (doc. D, p. 9, 12, 15 e 18), mentre non compare alla
relativa p. 16, e sostiene che, nel dubbio, tale aggiunta dovrebbe avere un
valore molto ridotto, anche in considerazione del principio “in dubio contra
stipulatorem”. Peraltro, a suo dire il giudice di prime cure avrebbe
attribuito un peso eccessivo alle norme svizzere della circolazione stradale, e
in particolare ai limiti di velocità svizzeri, omettendo a torto di considerare
che su strade estere (ad esempio sulle autostrade tedesche) possono sussistere regole
diverse, che un automobilista assicurato in Svizzera ha diritto di percorrerle
(essendo dunque nel suo interesse essere preparato ad affrontarle), e di venire
risarcito in caso di incidente. L’appellante osserva altresì che le CGA
permettono corsi di guida su circuiti e non impongono limiti di velocità o il
rispetto di altre norme svizzere della circolazione stradale (come il divieto
di sorpasso a destra). Del resto, in queste occasioni non vigono le normali
regole della circolazione, essendo piuttosto il loro scopo la sicurezza e la padronanza
del veicolo, rispettivamente la sperimentazione dei limiti che nella normale
circolazione sarebbero proibiti. Lo dimostrerebbe il fatto che altri corsi di
guida sicura, come quelli organizzati a __________, oppure per il tramite dell’__________
o del __________, prevedano testacoda voluti, circolazione su superfici
ghiacciate e scivolose o il raggiungimento di velocità elevate per imparare a
gestire in modo sicuro il proprio veicolo. Anche l’evento in questione,
malgrado il raggiungimento di velocità elevate, non sarebbe dunque escluso
dall’art. 11 lett. c CGA.
7.
Tali censure sono infondate.
In primo luogo, come osservato dal Pretore e non
contestato con il gravame, il principio “in dubio contra stipulatorem”
trova applicazione solamente se i dubbi relativi al significato di una o più
clausole permangono anche dopo il tentativo d’interpretazione, che nel giudizio
di prima sede ha invece condotto a un esito ben preciso. La stessa appellante
evidenzia inoltre come il concetto di “normale circolazione stradale”
ricorra frequentemente in tutte le CGA in questione. Esso è in particolare
espressamente indicato nella sezione che disciplina l’assicurazione casco
totale qui in oggetto, e meglio dal già menzionato art. 11 lett. c (doc. D, p.
12). In secondo luogo, le considerazioni dell’appellante non conducono alle
conclusioni che essa pretende. Non può essere difatti decisivo che i corsi di
guida contemplino deroghe alla circolazione stradale (in un ambiente
controllato), o che un conducente possa circolare anche all’estero, oppure
ancora che le CGA non menzionino esplicitamente le norme svizzere di
circolazione, né può l’esistenza dei corsi nominati dall’appellante dimostrare
che l’evento concretamente in esame sia coperto dall’assicurazione, dipendendo
la copertura dal loro scopo e dalle loro caratteristiche. Determinante, ai fini
del giudizio, è sapere se il corso in questione mirasse esclusivamente alla
formazione dei conducenti nella normale circolazione stradale. Ora, la decisione
del Pretore di esaminare la questione alla luce delle norme svizzere, in
considerazione del contratto e della sede delle parti contraenti, è del tutto condivisibile,
ed è del resto evidente che la guida ad alta velocità su tracciati di gara non
corrisponda a una normale circolazione in ambito stradale.
8.
Quanto allo scopo dell’evento,
l’appellante rimprovera al primo giudice una considerazione eccessiva delle
dichiarazioni (peraltro di carattere soggettivo) dei testi a lei sfavorevoli, e
una trascuranza degli elementi oggettivi emersi dalle audizioni, che a suo dire
confermerebbero la propria tesi, ovvero l’importanza del corso per la
conoscenza del proprio veicolo e per l’apprendimento di tecniche di guida in
sicurezza, fondamentali per la guida quotidiana, come evidenziato dai testi __________
T__________ e __________ R__________. L’appellante sottolinea come i suddetti
testi abbiano rilevato che l’evento era essenzialmente un corso di guida sicura
senza elementi di agonismo che poneva l’accento sulla sicurezza, la moderazione
e la correttezza (pena l’allontanamento dal circuito), e vietava per contro i rilevamenti
cronometrici. In particolare all’evento erano presenti degli istruttori
professionisti (i quali frequentemente sedevano accanto al guidatore per consigliarlo
oppure guidavano loro stessi le vetture). La giornata prevedeva una prima parte
didattica e teorica, poi una ricognizione sul circuito (ove erano posati dei
coni per indicare le traiettorie) con le relative spiegazioni sul modo di
affrontare i vari tratti, giri della pista a velocità ridotta dietro alla
vettura dell’istruttore, e infine una fase libera ove gli istruttori si
trovavano nei box e intervenivano su richiesta. Tali sessioni erano d’altronde
pensate per permettere ai partecipanti di sperimentare la guida su tracciati
con aderenza normale, a differenza di altre piste per i corsi di guida spesso
rese artificialmente scivolose. L’appellante sottolinea inoltre come in nessun
corso di guida è prevista la presenza constante di un istruttore a bordo dei
veicoli, né le CGA in questione lo pretendono, stabilendo unicamente che esso
debba essere monitorato da istruttori. Ciò era il caso per l’evento in
questione, non mirato alla formazione di piloti professionisti, mentre
l’abbigliamento dei partecipanti sarebbe irrilevante e dimostrerebbe casomai
l’attenzione dei partecipanti per la sicurezza.
9.
Anche queste censure sono
inadatte a sovvertire il giudizio impugnato. I riscontri istruttori e in
special modo le testimonianze agli atti non dimostrano difatti che la sicurezza
alla guida nella normale circolazione stradale fosse lo scopo esclusivo
dell’evento, quanto piuttosto una sua conseguenza o uno scopo concomitante. I
testi hanno riferito che le istruzioni tecnico-teoriche ricevute e le corse avevano
come obiettivo anche la sperimentazione dei propri limiti personali e di quelli
delle vetture (prevalentemente di tipo sportivo e altamente performanti) su un
circuito di gara, rispettivamente la guida in sicurezza ad alta velocità su
tali tracciati (guida sportiva su pista), ritenuto che gli istruttori
indicavano ai partecipanti il modo corretto di affrontare ogni tratta e il
momento per iniziare una frenata e impostare una curva evitando di sbandare o
uscire di pista. Inoltre, una rilevante parte della giornata era dedicata a
corse libere a velocità comprese fra i 150 e i 250 km/h su un circuito
utilizzato contemporaneamente da numerose vetture e con piena libertà di
sorpasso in ogni momento e da ogni parte. I medesimi testi hanno altresì
riferito i motivi per cui hanno organizzato o partecipato all’evento e le loro
aspettative, menzionando non solo il miglioramento delle proprie competenze, ma
anche il divertimento, il piacere della guida e la conduzione di vetture ad
alta velocità su un prestigioso tracciato di gara (v. teste __________ T__________,
verbale del 13 aprile 2018, p. 2; testi __________ F__________ e __________ R__________,
verbale del 23 febbraio 2018, p. 4-5), laddove tali considerazioni possono e devono
essere esaminate, come giustamente ha fatto il Pretore, per determinare quale
fosse lo scopo della giornata, così come può essere considerato, quale
ulteriore indizio, l’abbigliamento dei partecipanti all’evento. In tal senso,
il fatto che la giornata fosse seguita da istruttori non può essere
determinante, non bastando la loro presenza o l’attenzione alle regole della
sicurezza e della prudenza (peraltro ovvie in un simile contesto) per adempiere
alle condizioni poste dall’art. 11 lett. c CGA ed escludere il rischio
accresciuto insito in tali corse. Anche sotto tali aspetti, la decisione
pretorile resiste pertanto alla critica.
10.
L’appellante contesta pure che
l’incidente sia avvenuto in una fase di guida libera (“open pit lane”).
A suo dire, esso si è verificato nella fase mattutina (compresa fra le ore
10:00 e le ore 12:00). Dal doc. F (il cui contenuto è stato confermato dalla
testimonianza del suo estensore __________ R__________) si evince che in tale
fascia oraria era prevista la circolazione in gruppi sotto il controllo degli
istruttori. La circolazione in gruppi e le precedenti indicazioni teoriche sono
state altresì confermate dall’audizione di __________ T__________. L’appellante
sottolinea pure che anche nella fase “open pit lane” i partecipanti non
avevano assoluta libertà: gli istruttori erano sempre presenti nei punti di
raccolta e nei punti di controllo del tracciato e salivano e scendevano dalle
vetture, percorrendo dei giri a fianco dei conducenti o guidando loro stessi.
11.
La censura non può essere
seguita. Dalle informazioni presenti negli atti risulta che l’incidente è
avvenuto poco prima di mezzogiorno (v. teste __________ R__________, verbale del
23.
febbraio 2018, p. 6). In effetti, secondo il doc. F, la fascia oraria fra le
10:00 e le 12:00 era dedicata alla fase di guida in gruppi. Nessun riscontro
concreto permette tuttavia di confermare che l’incidente si sia concretamente verificato
durante una simile fase. Come già rilevato dal giudice di prima sede, secondo __________
T__________ esso è avvenuto durante una fase “open pit lane” (verbale del
13.
aprile 2018, p. 3). Ciò trova conferma anche nei doc. E e P/10 (p. 3),
ovvero dei prospetti del circuito di __________ relativi all’evento (“__________”),
attestanti lo svolgimento di una fase di guida libera anche nella suddetta
fascia oraria. Del resto, l’appellante non contesta l’accertamento pretorile
secondo cui __________ R__________, in quel frangente, fosse solo alla guida.
Il sinistro, secondo la petizione (p. 2), è avvenuto nell’affrontare una curva,
come confermato da __________ F__________ (verbale del 23 febbraio 2018, p. 3),
secondo il quale vi erano numerose macchine in pista ed era possibile superarsi
a vicenda. Infine, il doc. M indica che l’incidente si è verificato mentre __________
R__________ circolava a una velocità di 130-150 km/h. Ricordato che l’art. 11
lett. c CGA esclude dalla copertura anche i danni che si verificano durante parti
del corso che prevedono sessioni di guida libera, e dunque indipendentemente
dal fatto che in occasione di tali eventi vi siano istruttori e parti dedicate
all’insegnamento, le circostanze del caso concreto e le caratteristiche della
fase “open pit”, risultanti dal doc. 10, dall’audizione di __________ T__________
e già esposte dal primo giudice (impugnato giudizio, p. 10, consid. 3.4.2, al
quale si rinvia), permettono di ritenere che il sinistro si sia verificato in
una corsa di guida libera esclusa dalle CGA, per cui il relativo accertamento
pretorile dev’essere confermato.
12.
Con l’impugnativa l’appellante,
dopo aver rilevato che la conclusione e la modifica di un contratto
d’assicurazione non prevedano una forma particolare e possano avvenire anche in
modo tacito, rispettivamente per atti concludenti, sostiene che ciò sia nel
caso concreto avvenuto. Difatti, malgrado l’assicurazione (per il tramite del
suo consulente __________ P__________) fosse a conoscenza della partecipazione
di __________ R__________ a simili eventi, essa non ha reagito, ciò che
comporterebbe un’estensione tacita della copertura. Ad ogni modo, a mente
dell’appellante la controparte non avrebbe dimostrato che l’evento in questione
rientrasse nella clausola di esclusione.
13.
Negli allegati introduttivi di
prima sede, l’attrice ha unicamente evidenziato come l’assicurazione fosse al
corrente della passione di __________ R__________ per le corse su circuito
(affermazione che già di per sé contraddice le altre tesi da essa avanzate),
senza mai sostenere che un’estensione della polizza per atti concludenti sia
mai intervenuta. Trattasi dunque di un irricevibile fatto nuovo ai sensi
dell’art. 317 CPC. Comunque sia, secondo quanto appena accertato, l’art. 11
lett. c delle CGA esclude il sinistro in questione dalla copertura
assicurativa, per cui incombeva all’attrice dimostrare la successiva estensione
della polizza, ciò che non ha fatto. Come già accertato dal Pretore, e nemmeno
opportunamente contestato nell’appello, la conoscenza da parte
dell’assicuratore ancora non dimostra la sua volontà o il suo accordo a
estendere la copertura, ritenuto che l’attrice sapeva dell’esistenza di un’apposita
polizza addizionale, ma non ha mai dimostrato la sua stipulazione, limitandosi
a osservare che la controparte non gliel’ha mai proposta. Del resto, che una
persona abbia una notoria passione per le corse ancora nulla significa in
merito al tipo di veicolo utilizzato per questo scopo. Anche su questo punto,
il gravame si rivela dunque privo di fondamento.
14.
In definitiva, l’appello 26
marzo 2019 di AP 1 dev’essere integralmente respinto, nella misura in cui è
ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 123'940.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale
federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG,
ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv.
1.
e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 4’500.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.
L’appello 26 marzo
2019.
di AP 1
è respinto, nella misura in cui è
ricevibile.
2.
Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a fr. 8’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).