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Decisione

12.2019.63

Contratto di assicurazione RC/Casco totale, incidente stradale su un circuito di gara; determinazione della polizza in vigore, nullità della nuova polizza conclusa quando il sinistro si era già verificato; interpretazione delle CGA, esclusione della copertura

4 maggio 2020Italiano22 min

automobilistico organizzato dal __________ per i suoi affiliati e tenutosi in __________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.63

Lugano

4 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.5 della Pretura

del Distretto di Leventina - promossa con petizione 11 luglio 2017 da

AP

1 )

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. dott.

PA 2

chiedente la condanna

della convenuta al pagamento di fr. 143’300.- oltre interessi del 5% dal 12

settembre 2016, pretesa poi ridotta a fr. 123'940.-;

pretesa avversata dalla convenuta, e che il Pretore con Decisione 21

febbraio 2019 ha

respinto;

appellante l’attrice con ricorso (recte: appello) 26 marzo 2019,

con cui ha chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso

di accogliere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 20

maggio 2019 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 12 settembre 2016 __________

R__________, amministratore unico di AP 1, ha partecipato a un evento

automobilistico organizzato dal __________ per i suoi affiliati e tenutosi in __________,

sul circuito di __________ (doc. E e F). In tale occasione, egli è incorso in

un incidente stradale, perdendo il controllo del veicolo e urtando contro il

guardavia. A seguito dell’urto, ha riportato alcuni traumi e ha dovuto essere

ricoverato per alcuni giorni in ospedale (doc. M). Il veicolo da lui guidato,

una __________ intestato allo studio d’ingegneria, ha subito danni importanti.

Esso era assicurato presso la AO 1 (qui di seguito anche “AO 1”), con una

copertura assicurativa RC, casco totale e infortuni secondo la polizza “__________”

n. __________ del 23 febbraio 2016 con scadenza al 31 dicembre 2021 (doc. C) e

le relative CGA “__________”, edizione aprile 2012.

L’art. 11 lett. c delle suddette CGA escludeva dalla

copertura:

“danni in occasione di partecipazione a gare di

velocità, rally e simili competizioni. Inoltre le corse su percorsi di gara, su

terreni di allenamento, corse su circuiti, nonché in seguito a tutti i concorsi

sul terreno. Le corse in occasione di allenamenti, manifestazioni e corsi di

sicurezza di guida sono assicurate – indipendentemente dai luoghi sopra

indicati – se esse:

- servono esclusivamente alla formazione di sicurezza

alla guida nella normale circolazione stradale e

- non rivestono carattere di competizione e

- avvengono senza cronometraggio e

- sono dirette e sorvegliate da istruttori.

Non sono assicurati in generale i danni che si

verificano durante parti del corso che prevedono corse di guida libera.” (doc. D).

B.

Lo stesso giorno

dell’incidente, lo studio di ingegneria ha sottoscritto e trasmesso

all’assicurazione l’“offerta/proposta n. __________” per la stipulazione

di una nuova assicurazione veicoli con inizio al 2 settembre 2016 relativa alla

__________ in questione e a un ulteriore veicolo. La compagnia assicurativa ha

conseguentemente redatto una nuova polizza n. __________ sottoposta alle CGA “__________”,

edizione aprile 2016 (doc. 3, 6 e 7). L’art. 11 lett. c delle nuove CGA

escludeva dalla copertura assicurativa “danni in occasione di partecipazione

a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre sono escluse

dall’assicurazione tutte le corse su percorsi di gara, su circuiti e altre

superfici di circolazione utilizzate a scopo simile. Questa regolamentazione

vale per la Svizzera e per l’estero”.

C.

Il 10 ottobre 2016 la AO 1ha

preso posizione sull’annuncio di sinistro dello studio d’ingegneria, negando

ogni prestazione in quanto l’evento realizzatosi non rientrerebbe nella

copertura assicurativa, poiché escluso dall’art. 11 lett. c delle CGA (doc. G,

v. anche doc. H e I).

D.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 11 luglio 2017 la AP 1 ha convenuto

in giudizio la AO 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 143’300.- oltre interessi del 5% dal 12

settembre 2016, e meglio fr. 221'600.- (valore dell’auto), fr. 2'760.- (valore

accessori) e fr. 1'140.- (danno al guardavia), dedotti il ricavato della

vendita della vettura incidentata (fr. 79'200.-) e la franchigia (fr. 3'000.-).

In sostanza, l’attrice ha sostenuto che le CGA applicabili alla fattispecie

fossero quelle del 2012 e che esse non escludessero la copertura per l’evento, ovvero

un corso di guida avente lo scopo di migliorare le capacità dei partecipanti,

seguito e monitorato da istruttori professionisti in tutta sicurezza. Le

successive CGA del 2016, più restrittive, non sarebbero invece applicabili.

Peraltro, la proposta assicurativa trasmessa alla AO 1 poche ore dopo

l’incidente sarebbe il frutto di un’indicazione impartita telefonicamente da __________

R__________ alla sua segretaria mentre il primo si trovava in ospedale, in

evidente stato confusionale e impaurito dall’eventualità di non essere

assicurato.

E.

Con risposta 13 settembre 2017

la convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione.

Essa ha in particolare rilevato la necessità di sostituire la vecchia polizza,

che oltre al veicolo incidentato comprendeva pure un’__________ nel frattempo

rimpiazzata da una __________, per poi evidenziare l’applicabilità delle CGA

del 2016, che escluderebbero chiaramente l’evento in questione. Nella denegata

ipotesi di un’applicabilità delle CGA del 2012, la convenuta ha osservato che

la controparte non avrebbe comunque alcun diritto a prestazioni, non

riguardando l’evento un’attività formativa avente quale oggetto la normale

capacità di guida su strade aperte al pubblico nel senso inteso dalle suddette

CGA, bensì la capacità di conduzione di veicoli di una certa potenza e

dimensione su circuiti di gara. La convenuta ha altresì contestato il prezzo

originario del veicolo incidentato (corrispondente a fr. 205'000.- e non a fr.

221'600.-) e il conseguente calcolo del danno effettuato dalla controparte.

F.

Con replica 17 ottobre 2017 e

duplica 14 novembre 2017 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

antitetiche posizioni, ritenuto che l’attrice ha ridotto la propria pretesa a

fr. 123'940.-, indicando quale valore della vettura il prezzo effettivamente

pagato.

G.

Esperita l’istruttoria e

raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 21 febbraio 2019 il

Pretore ha respinto la petizione, ponendo

le spese processuali, di complessivi fr. 8’000.-, a carico dell’attrice, pure

condannata a versare alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili.

H.

Con ricorso (recte: appello)

26 marzo 2019 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la

riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 20 maggio 2019, la convenuta ha

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 26 marzo 2019 contro la decisione 21

febbraio 2019, notificata il 25 febbraio 2019, è tempestiva, così come è

tempestiva la risposta 20 maggio 2019 dell’appellata, tenuto conto delle ferie

pasquali.

2.

Con la decisione impugnata, il

Pretore ha innanzitutto esaminato quale polizza e quali CGA si applicassero

alla fattispecie. Rilevando come, ai sensi dell’art. 1 LCA, il contratto viene

concluso quando al contraente perviene l’accettazione della sua proposta da

parte dell’assicuratore, ha osservato che nella fattispecie non solo la

conclusione del contratto, ma anche la trasmissione, in data 12 settembre 2016,

della proposta da parte dello studio d’ingegneria sono avvenute in un momento

in cui il sinistro si era già verificato, di qui la nullità del contratto (polizza

16.

settembre 2016) ai sensi dell’art. 9 LCA, di carattere imperativo (art. 97

LCA). Secondo quanto accertato dal primo giudice, nemmeno risulta dagli atti

che al momento della sottoscrizione della proposta del 12 settembre 2016, la

contraente fosse in possesso delle nuove CGA (edizione aprile 2016), dovesse

conoscerle o fosse stata informata dei cambiamenti ivi apportati,

rispettivamente che queste fossero ragionevolmente accessibili. Ne discende

l’applicabilità alla fattispecie della polizza 23 febbraio 2016 e delle

relative CGA, edizione aprile 2012. Detti accertamenti non sono più

controversi. Nemmeno è contestata in seconda sede l’irrilevanza, nel caso

concreto, delle circostanze esposte in prima sede dall’attrice in relazione a

un incidente analogo subito da un altro assicurato della convenuta, __________

V__________i, e della liquidazione da questi ottenuta (v impugnata decisione,

p. 11, consid. 3.4.3.1). Non occorre pertanto ritornare su tali aspetti.

3.

Il Pretore ha nel seguito

esaminato se il sinistro occorso rientrasse nella copertura assicurativa

prevista dalle CGA, rispondendo negativamente al quesito.

3.1

Dopo aver ricordato i principi che reggono l’interpretazione dei

contratti di assicurazione e delle CGA (v. sentenza, p. 6.7, consid. 3.2 seg.,

ai quali si rinvia), il giudice di prime cure ha esaminato se il sinistro in

questione, causato da una corsa su un tracciato di gara, fosse escluso dalla

copertura assicurativa giusta l’art. 11 lett. c delle CGA (v. sopra, consid.

A), oppure adempisse le condizioni ivi menzionate e fosse dunque assicurato. A

tal proposito, ha citato le testimonianze di __________ F__________, __________

R__________ e __________ , persone partecipanti all’evento e peraltro non

estranee all’amministratore unico dell’attrice, dalle quali si evince che lo

scopo dell’evento automobilistico non fosse né esclusivamente, né in maniera

preponderante quello della sicurezza alla guida nella normale circolazione

stradale, osservando che quest’ultimo concetto è evidentemente riferito alle

norme vigenti in Svizzera, essendo l’assicurazione, secondo le CGA (doc. D, p.

7, punto 2), prevista essenzialmente per persone domiciliate in Svizzera,

laddove entrambe le parti contraenti sono società svizzere con sede in

Svizzera.

Il Pretore ha altresì

evidenziato che sulle piste come quella di __________ si circola a velocità ben

superiori al massimo consentito in Svizzera (ciò che è avvenuto anche nel caso

concreto, ove secondo i testi sono state raggiunte velocità oscillanti fra i

150.

e i 250 km/h), e sono permessi i sorpassi a destra, per cui la partecipazione

a queste corse non può servire esclusivamente alla formazione di sicurezza alla

guida nella normale circolazione stradale. Giusta quanto osservato dal primo

giudice, l’estraneità dell’evento alla normale circolazione stradale è peraltro

deducibile dall’abbigliamento dei partecipanti, i quali oltre al casco

obbligatorio indossavano ad esempio guanti, tute ignifughe o scarpe da pilota.

3.2

Indipendentemente da tali questioni, il Pretore ha parimenti

osservato che il sinistro sarebbe comunque escluso dalla copertura assicurativa,

in quanto verificatosi in occasione di una corsa di guida libera (ovvero nella

fase “open pit lane”, quando __________ R__________ si trovava solo al

volante, ognuno poteva entrare e uscire liberamente dal circuito senza vincoli

e gli istruttori erano nei box, pronti a intervenire su richiesta), attività

espressamente esclusa dalle CGA anche se svolta in occasione di un corso.

3.3

Infine, il giudice di prima sede ha rilevato che __________

P__________, consulente assicurativo della convenuta, era al corrente della

partecipazione di __________ R__________ a eventi del genere, ma che ciò non dimostra

l’esistenza di una copertura per i suddetti eventi, non avendo nessuna delle

parti mai allegato che detta copertura eccezionale derogante dalle CGA fosse stata

concordata. Anzi, la stessa attrice ha ammesso il contrario nelle sue

conclusioni, osservando che la convenuta avrebbe dovuto proporgli una polizza

speciale.

4.

Con il gravame, l’appellante

critica il Pretore per aver osservato che i testi presenti sul circuito al

momento dell’incidente, segnatamente __________ F__________, __________ R__________

e __________ T__________, fossero conoscenti di __________ R__________,

sostenendo piuttosto che le loro audizioni avrebbero la stessa valenza

probatoria di quella di un estraneo. La censura è palesemente inadatta a

sovvertire il giudizio pretorile, a fronte del potere di apprezzamento del

primo giudice di cui all’art. 157 CPC e del suo dovere di considerare,

nell’ambito della valutazione delle prove, anche la vicinanza dei testi a una

delle parti (nemmeno contestata con l’impugnativa), ritenuto che nella

fattispecie l’audizione di conoscenti di lunga data di __________ R__________

dev’essere evidentemente valutata con prudenza.

5.

L’appellante sostiene che lo

scopo dell’art. 11 lett. c CGA sarebbe quello si escludere gli eventi

caratterizzati da agonismo e assenza di istruttori, e quindi a rischio

accresciuto, mentre i restanti eventi sarebbero compresi nella copertura

assicurativa, considerato altresì che le CGA del 2016 hanno voluto escludere

completamente la copertura assicurativa per eventi su circuito. Trattasi

tuttavia di un’interpretazione di parte che estende eccessivamente la portata

della copertura assicurativa e che non è conforme al tenore e al senso

dell’art. 11 lett. c CGA. Detta norma prevede condizioni molto precise affinché

le corse su circuiti, e meglio anche quelle avvenute nel contesto di eventi

formativi, rientrino nella copertura assicurativa.

6.

Per quanto riguarda la normale

circolazione stradale, l’appellante rileva che questo concetto è menzionato

nelle CGA per quattro volte (doc. D, p. 9, 12, 15 e 18), mentre non compare alla

relativa p. 16, e sostiene che, nel dubbio, tale aggiunta dovrebbe avere un

valore molto ridotto, anche in considerazione del principio “in dubio contra

stipulatorem”. Peraltro, a suo dire il giudice di prime cure avrebbe

attribuito un peso eccessivo alle norme svizzere della circolazione stradale, e

in particolare ai limiti di velocità svizzeri, omettendo a torto di considerare

che su strade estere (ad esempio sulle autostrade tedesche) possono sussistere regole

diverse, che un automobilista assicurato in Svizzera ha diritto di percorrerle

(essendo dunque nel suo interesse essere preparato ad affrontarle), e di venire

risarcito in caso di incidente. L’appellante osserva altresì che le CGA

permettono corsi di guida su circuiti e non impongono limiti di velocità o il

rispetto di altre norme svizzere della circolazione stradale (come il divieto

di sorpasso a destra). Del resto, in queste occasioni non vigono le normali

regole della circolazione, essendo piuttosto il loro scopo la sicurezza e la padronanza

del veicolo, rispettivamente la sperimentazione dei limiti che nella normale

circolazione sarebbero proibiti. Lo dimostrerebbe il fatto che altri corsi di

guida sicura, come quelli organizzati a __________, oppure per il tramite dell’__________

o del __________, prevedano testacoda voluti, circolazione su superfici

ghiacciate e scivolose o il raggiungimento di velocità elevate per imparare a

gestire in modo sicuro il proprio veicolo. Anche l’evento in questione,

malgrado il raggiungimento di velocità elevate, non sarebbe dunque escluso

dall’art. 11 lett. c CGA.

7.

Tali censure sono infondate.

In primo luogo, come osservato dal Pretore e non

contestato con il gravame, il principio “in dubio contra stipulatorem”

trova applicazione solamente se i dubbi relativi al significato di una o più

clausole permangono anche dopo il tentativo d’interpretazione, che nel giudizio

di prima sede ha invece condotto a un esito ben preciso. La stessa appellante

evidenzia inoltre come il concetto di “normale circolazione stradale”

ricorra frequentemente in tutte le CGA in questione. Esso è in particolare

espressamente indicato nella sezione che disciplina l’assicurazione casco

totale qui in oggetto, e meglio dal già menzionato art. 11 lett. c (doc. D, p.

12). In secondo luogo, le considerazioni dell’appellante non conducono alle

conclusioni che essa pretende. Non può essere difatti decisivo che i corsi di

guida contemplino deroghe alla circolazione stradale (in un ambiente

controllato), o che un conducente possa circolare anche all’estero, oppure

ancora che le CGA non menzionino esplicitamente le norme svizzere di

circolazione, né può l’esistenza dei corsi nominati dall’appellante dimostrare

che l’evento concretamente in esame sia coperto dall’assicurazione, dipendendo

la copertura dal loro scopo e dalle loro caratteristiche. Determinante, ai fini

del giudizio, è sapere se il corso in questione mirasse esclusivamente alla

formazione dei conducenti nella normale circolazione stradale. Ora, la decisione

del Pretore di esaminare la questione alla luce delle norme svizzere, in

considerazione del contratto e della sede delle parti contraenti, è del tutto condivisibile,

ed è del resto evidente che la guida ad alta velocità su tracciati di gara non

corrisponda a una normale circolazione in ambito stradale.

8.

Quanto allo scopo dell’evento,

l’appellante rimprovera al primo giudice una considerazione eccessiva delle

dichiarazioni (peraltro di carattere soggettivo) dei testi a lei sfavorevoli, e

una trascuranza degli elementi oggettivi emersi dalle audizioni, che a suo dire

confermerebbero la propria tesi, ovvero l’importanza del corso per la

conoscenza del proprio veicolo e per l’apprendimento di tecniche di guida in

sicurezza, fondamentali per la guida quotidiana, come evidenziato dai testi __________

T__________ e __________ R__________. L’appellante sottolinea come i suddetti

testi abbiano rilevato che l’evento era essenzialmente un corso di guida sicura

senza elementi di agonismo che poneva l’accento sulla sicurezza, la moderazione

e la correttezza (pena l’allontanamento dal circuito), e vietava per contro i rilevamenti

cronometrici. In particolare all’evento erano presenti degli istruttori

professionisti (i quali frequentemente sedevano accanto al guidatore per consigliarlo

oppure guidavano loro stessi le vetture). La giornata prevedeva una prima parte

didattica e teorica, poi una ricognizione sul circuito (ove erano posati dei

coni per indicare le traiettorie) con le relative spiegazioni sul modo di

affrontare i vari tratti, giri della pista a velocità ridotta dietro alla

vettura dell’istruttore, e infine una fase libera ove gli istruttori si

trovavano nei box e intervenivano su richiesta. Tali sessioni erano d’altronde

pensate per permettere ai partecipanti di sperimentare la guida su tracciati

con aderenza normale, a differenza di altre piste per i corsi di guida spesso

rese artificialmente scivolose. L’appellante sottolinea inoltre come in nessun

corso di guida è prevista la presenza constante di un istruttore a bordo dei

veicoli, né le CGA in questione lo pretendono, stabilendo unicamente che esso

debba essere monitorato da istruttori. Ciò era il caso per l’evento in

questione, non mirato alla formazione di piloti professionisti, mentre

l’abbigliamento dei partecipanti sarebbe irrilevante e dimostrerebbe casomai

l’attenzione dei partecipanti per la sicurezza.

9.

Anche queste censure sono

inadatte a sovvertire il giudizio impugnato. I riscontri istruttori e in

special modo le testimonianze agli atti non dimostrano difatti che la sicurezza

alla guida nella normale circolazione stradale fosse lo scopo esclusivo

dell’evento, quanto piuttosto una sua conseguenza o uno scopo concomitante. I

testi hanno riferito che le istruzioni tecnico-teoriche ricevute e le corse avevano

come obiettivo anche la sperimentazione dei propri limiti personali e di quelli

delle vetture (prevalentemente di tipo sportivo e altamente performanti) su un

circuito di gara, rispettivamente la guida in sicurezza ad alta velocità su

tali tracciati (guida sportiva su pista), ritenuto che gli istruttori

indicavano ai partecipanti il modo corretto di affrontare ogni tratta e il

momento per iniziare una frenata e impostare una curva evitando di sbandare o

uscire di pista. Inoltre, una rilevante parte della giornata era dedicata a

corse libere a velocità comprese fra i 150 e i 250 km/h su un circuito

utilizzato contemporaneamente da numerose vetture e con piena libertà di

sorpasso in ogni momento e da ogni parte. I medesimi testi hanno altresì

riferito i motivi per cui hanno organizzato o partecipato all’evento e le loro

aspettative, menzionando non solo il miglioramento delle proprie competenze, ma

anche il divertimento, il piacere della guida e la conduzione di vetture ad

alta velocità su un prestigioso tracciato di gara (v. teste __________ T__________,

verbale del 13 aprile 2018, p. 2; testi __________ F__________ e __________ R__________,

verbale del 23 febbraio 2018, p. 4-5), laddove tali considerazioni possono e devono

essere esaminate, come giustamente ha fatto il Pretore, per determinare quale

fosse lo scopo della giornata, così come può essere considerato, quale

ulteriore indizio, l’abbigliamento dei partecipanti all’evento. In tal senso,

il fatto che la giornata fosse seguita da istruttori non può essere

determinante, non bastando la loro presenza o l’attenzione alle regole della

sicurezza e della prudenza (peraltro ovvie in un simile contesto) per adempiere

alle condizioni poste dall’art. 11 lett. c CGA ed escludere il rischio

accresciuto insito in tali corse. Anche sotto tali aspetti, la decisione

pretorile resiste pertanto alla critica.

10.

L’appellante contesta pure che

l’incidente sia avvenuto in una fase di guida libera (“open pit lane”).

A suo dire, esso si è verificato nella fase mattutina (compresa fra le ore

10:00 e le ore 12:00). Dal doc. F (il cui contenuto è stato confermato dalla

testimonianza del suo estensore __________ R__________) si evince che in tale

fascia oraria era prevista la circolazione in gruppi sotto il controllo degli

istruttori. La circolazione in gruppi e le precedenti indicazioni teoriche sono

state altresì confermate dall’audizione di __________ T__________. L’appellante

sottolinea pure che anche nella fase “open pit lane” i partecipanti non

avevano assoluta libertà: gli istruttori erano sempre presenti nei punti di

raccolta e nei punti di controllo del tracciato e salivano e scendevano dalle

vetture, percorrendo dei giri a fianco dei conducenti o guidando loro stessi.

11.

La censura non può essere

seguita. Dalle informazioni presenti negli atti risulta che l’incidente è

avvenuto poco prima di mezzogiorno (v. teste __________ R__________, verbale del

23.

febbraio 2018, p. 6). In effetti, secondo il doc. F, la fascia oraria fra le

10:00 e le 12:00 era dedicata alla fase di guida in gruppi. Nessun riscontro

concreto permette tuttavia di confermare che l’incidente si sia concretamente verificato

durante una simile fase. Come già rilevato dal giudice di prima sede, secondo __________

T__________ esso è avvenuto durante una fase “open pit lane” (verbale del

13.

aprile 2018, p. 3). Ciò trova conferma anche nei doc. E e P/10 (p. 3),

ovvero dei prospetti del circuito di __________ relativi all’evento (“__________”),

attestanti lo svolgimento di una fase di guida libera anche nella suddetta

fascia oraria. Del resto, l’appellante non contesta l’accertamento pretorile

secondo cui __________ R__________, in quel frangente, fosse solo alla guida.

Il sinistro, secondo la petizione (p. 2), è avvenuto nell’affrontare una curva,

come confermato da __________ F__________ (verbale del 23 febbraio 2018, p. 3),

secondo il quale vi erano numerose macchine in pista ed era possibile superarsi

a vicenda. Infine, il doc. M indica che l’incidente si è verificato mentre __________

R__________ circolava a una velocità di 130-150 km/h. Ricordato che l’art. 11

lett. c CGA esclude dalla copertura anche i danni che si verificano durante parti

del corso che prevedono sessioni di guida libera, e dunque indipendentemente

dal fatto che in occasione di tali eventi vi siano istruttori e parti dedicate

all’insegnamento, le circostanze del caso concreto e le caratteristiche della

fase “open pit”, risultanti dal doc. 10, dall’audizione di __________ T__________

e già esposte dal primo giudice (impugnato giudizio, p. 10, consid. 3.4.2, al

quale si rinvia), permettono di ritenere che il sinistro si sia verificato in

una corsa di guida libera esclusa dalle CGA, per cui il relativo accertamento

pretorile dev’essere confermato.

12.

Con l’impugnativa l’appellante,

dopo aver rilevato che la conclusione e la modifica di un contratto

d’assicurazione non prevedano una forma particolare e possano avvenire anche in

modo tacito, rispettivamente per atti concludenti, sostiene che ciò sia nel

caso concreto avvenuto. Difatti, malgrado l’assicurazione (per il tramite del

suo consulente __________ P__________) fosse a conoscenza della partecipazione

di __________ R__________ a simili eventi, essa non ha reagito, ciò che

comporterebbe un’estensione tacita della copertura. Ad ogni modo, a mente

dell’appellante la controparte non avrebbe dimostrato che l’evento in questione

rientrasse nella clausola di esclusione.

13.

Negli allegati introduttivi di

prima sede, l’attrice ha unicamente evidenziato come l’assicurazione fosse al

corrente della passione di __________ R__________ per le corse su circuito

(affermazione che già di per sé contraddice le altre tesi da essa avanzate),

senza mai sostenere che un’estensione della polizza per atti concludenti sia

mai intervenuta. Trattasi dunque di un irricevibile fatto nuovo ai sensi

dell’art. 317 CPC. Comunque sia, secondo quanto appena accertato, l’art. 11

lett. c delle CGA esclude il sinistro in questione dalla copertura

assicurativa, per cui incombeva all’attrice dimostrare la successiva estensione

della polizza, ciò che non ha fatto. Come già accertato dal Pretore, e nemmeno

opportunamente contestato nell’appello, la conoscenza da parte

dell’assicuratore ancora non dimostra la sua volontà o il suo accordo a

estendere la copertura, ritenuto che l’attrice sapeva dell’esistenza di un’apposita

polizza addizionale, ma non ha mai dimostrato la sua stipulazione, limitandosi

a osservare che la controparte non gliel’ha mai proposta. Del resto, che una

persona abbia una notoria passione per le corse ancora nulla significa in

merito al tipo di veicolo utilizzato per questo scopo. Anche su questo punto,

il gravame si rivela dunque privo di fondamento.

14.

In definitiva, l’appello 26

marzo 2019 di AP 1 dev’essere integralmente respinto, nella misura in cui è

ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di

fr. 123'940.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale

federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG,

ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv.

1.

e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono

quantificate in fr. 4’500.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.

L’appello 26 marzo

2019.

di AP 1

è respinto, nella misura in cui è

ricevibile.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a fr. 8’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).