12.2019.64
Lavoro - contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers (CNLCC)
20 marzo 2020Italiano20 min
essere stata diffidata a munirsi di un legale. Ne segue che l'operato del Pretore, che non ha
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.64
Lugano
20 marzo 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.18 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 18
aprile 2018 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 27'141.87 lordi, pari a fr. 25'672.96 netti,
oltre interessi al 5% dal momento in cui i singoli crediti erano divenuti
esigibili;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 22 febbraio 2019 ha (parzialmente)
accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 25'672.96 netti oltre
interessi al 5% dal 30 aprile 2017;
appellante la convenuta con appello 27 marzo 2019, con
cui ha chiesto in via principale l’annullamento del querelato giudizio con
rinvio dell’incarto al primo giudice per la continuazione della causa e in via
subordinata la sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione o
quanto meno di accoglierla limitatamente a fr. 21'670.- lordi, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 13 maggio 2019 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO
1 ha lavorato per AP 1 in qualità di “segretaria” dal 7 luglio 2015 al 30
aprile 2017, dapprima al 100% e successivamente all’80%. Il suo contratto
prevedeva, per un impiego settimanale di 40 ore (al 100%), una retribuzione
mensile di fr. 2'000.- lordi per 12 mensilità.
2. Con
petizione 18 aprile 2018 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 27'141.87 lordi,
pari a fr. 25'672.96 netti, oltre interessi al 5% dal momento in cui i singoli
crediti erano divenuti esigibili. Essa, in sintesi, ha sostenuto che la retribuzione
da lei percepita era inferiore al minimo salariale previsto dal Contratto
normale di lavoro per gli operatori dei call centers (CNLCC) e ha pertanto
rivendicato le differenze salariali di sua spettanza, calcolate sulla base dei
conteggi di cui ai doc. G, H e I (al lordo: fr. 64'272.52./. fr. 37'130.65; al
netto: fr. 59'246.82 ./. fr. 33'573.86, cfr. doc. L).
La
convenuta si è opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria e effettuata l’udienza conclusiva, il Pretore, con decisione 22 febbraio
2019, ha (parzialmente) accolto la petizione nel senso che ha condannato la
convenuta al pagamento di fr. 25'672.96 netti oltre interessi al 5%, dovuti
però solo dal 30 aprile 2017, il tutto senza prelevare tassa e spese e ponendo
le ripetibili di fr. 2'000.- a carico della convenuta.
4. Con
l’appello 27 marzo 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 13
maggio 2019, la convenuta, lamentando la mancata applicazione da parte del
Pretore dell’art. 69 cpv. 1 CPC, ha chiesto in via principale l’annullamento
del querelato giudizio con rinvio dell’incarto allo stesso per la continuazione
della causa. In via subordinata, ritenendo inapplicabile il CNLCC e ritenendo
comunque eccessive le somme riconosciute alla controparte, ha postulato la
riforma della decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la
petizione o quanto meno di accoglierla solo limitatamente a fr. 21'670.- lordi
(fr. 58'800 ./. fr. 37'130.-), protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
5. La convenuta, che in
prima sede era stata rappresentata dal suo
socio e gerente __________ F__________, ha evidenziato che quest’ultimo non
aveva notificato alcuna prova allorché aveva redatto
la sua risposta scritta “sicuramente meno che amatoriale” e, dopo
l’assunzione di alcuni testi, tra i quali uno da lui proposto in occasione
dell’udienza preliminare, non aveva presentato un allegato conclusivo scritto
ma solo delle osservazioni verbali in occasione dell’udienza finale (appello n.
17 e 19). Ne ha pertanto dedotto che, nelle particolari circostanze, il Pretore
avrebbe dovuto invitarla a farsi rappresentare da un patrocinatore oppure
nominarle un difensore d'ufficio e, non avendolo fatto, sarebbe incorso in una
violazione del suo diritto di essere sentito, tale da imporre l’annullamento
della sua decisione.
5.1. L'art. 69 cpv. 1 CPC
prevede che il giudice, se una parte non è
manifestamente in grado di condurre la propria causa, può ingiungerle di far
capo a un rappresentante, ritenuto che, se la parte non ottempera a tale
ingiunzione entro il termine impartito, le designa poi un rappresentante d'ufficio.
L'incapacità
manifesta non va ammessa facilmente, poiché la disposizione citata, che ha
carattere potestativo, limita la libertà che hanno di principio le parti nel processo
civile di agire personalmente senza l’assistenza di un patrocinatore (TF
4A_369/2017 del 29 gennaio 2018). Il giudice dispone di un ampio margine
d’apprezzamento sull'opportunità di applicare o meno tale norma (sentenza TF citata), dovendo valutare, in particolare, la
fattispecie in esame, la tipologia della lite, la formazione professionale delle
parti, la loro personalità e il loro comportamento (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, 2ª ed., n. 16 seg. ad art. 69 CPC; TF 5A_541/2015 del 14
gennaio 2016 consid. 4.1 in: RSPC 3/2016 p. 223; CCR 24 luglio 2017 inc. n.
16.2017.17; II CCA 14 novembre 2018 inc. n. 12.2017.85).
5.2. Nel caso di specie le
circostanze addotte dalla convenuta non erano e non sono tali da far ritenere
che essa, tramite il suo socio e gerente __________ F__________, non fosse
manifestamente in grado di condurre la propria causa, ossia di sostanziare la
sua contestazione alla pretesa attorea e di offrire i necessari mezzi di prova. Da una parte la convenuta, che per altro non ha spiegato le ragioni
per cui la risposta allestita da quest’ultimo sarebbe risultata “sicuramente
meno che amatoriale”, ha dato atto
che in quel memoriale il suo rappresentante aveva contestato “quanto
sostenuto da controparte”, ossia di essere un call center e di ritenere
applicabile il CNLCC (appello n. 17). Dall’altra si osserva che, contrariamente
a quanto da lei ora sostenuto, costui, producendo allora tre documenti, aveva regolarmente
notificato le prove a sostegno della sua contestazione, fermo restando che
un’ulteriore prova testimoniale era comunque stata da lui offerta anche in occasione dell’udienza
preliminare. Privo di rilevanza è invece il
fatto che egli non
avesse poi inoltrato un allegato conclusivo scritto e avesse optato per la
presentazione di semplici osservazioni verbali in occasione dell’udienza finale.
In definitiva, la convenuta, che
in prima istanza aveva scelto di stare in giudizio senza alcun patrocinatore, non
può ora rimproverare al primo giudice di averle lasciato esercitare in tal modo
Fatti
i suoi diritti di parte, tanto più che è per la prima volta solo in questa sede
e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che essa si è lamentata di non
essere stata diffidata a munirsi di un legale. Ne segue che l'operato del Pretore, che non ha
ritenuto necessario ingiungere alla convenuta di far capo a un avvocato, non
presta il fianco ad alcuna critica.
6. Nella
sua decisione il Pretore ha accertato che la convenuta aveva realizzato un software
denominato “Inkasso” (memoria 31 luglio 2017 di __________ F__________
allegata allo scritto 16 agosto 2017 dell’avv. __________ nell’incarto penale
rich. II°; verbale __________ 3 novembre 2016 p. 1 seg. nell’incarto penale
rich. II°) e che l’attrice si occupava prevalentemente della ricerca e della
presa di contatto, da effettuarsi telefonicamente mediante cuffiette e grazie a
un database messo a sua disposizione, di potenziali clienti interessati
a usufruire di quel prodotto (risposta 18 maggio 2018 p. 3; memoria 31 luglio
2017 di __________ F__________ allegata allo scritto 16 agosto 2017 dell’avv. __________
nell’incarto penale rich. II°; teste __________, verbale 23 ottobre 2018 p. 4;
verbale __________ 29 novembre 2018 p. 2 nell’incarto penale rich. II°; teste __________,
verbale 23 ottobre 2018 p. 1 seg.; deposizione dell’attrice, verbale 27
novembre 2018 p. 2). Preso atto che dal 1° gennaio 2014, in base all’art. 1 CNLCC
(che aveva carattere obbligatorio), il campo di applicazione del CNLCC era
definito nel senso che “il contratto è applicabile a tutti i call centers
(compresi i call centers «inhouse»), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane
specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace
ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e
outbound (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a
tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la
struttura o l’azienda dove sono impiegati” (BU 57/2013 p. 449 segg. e doc. D), egli ha ritenuto che l’attrice
svolgesse l’attività di operatore di call center ai sensi del CNLCC, poco
importando invece se la convenuta non fosse un call center.
6.1. La
convenuta ha censurato, in fatto, l’accertamento pretorile secondo cui
l’attrice si sarebbe occupata prevalentemente della ricerca e della presa di
contatto, da effettuarsi telefonicamente mediante cuffiette e grazie a un database
messo a sua disposizione, di potenziali clienti interessati ad usufruire del software
realizzato dalla convenuta.
6.1.1. La
sua censura è innanzitutto irricevibile, visto che essa, in violazione del suo
obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata puntualmente
con l’assunto del giudice di prime cure, spiegando per quali ragioni le molteplici
risultanze istruttorie da lui menzionate, per altro del tutto pertinenti e
dimostrate, non fossero in realtà idonee a confermarlo.
6.1.2. Come
si dirà di seguito, le circostanze da lei addotte in questa sede non sono in
ogni caso tali da smentire quell’accertamento.
Il
fatto che l’attrice, a p. 5 della sua deposizione del 27 novembre 2018, abbia
affermato che “personalmente ritengo che per l’attività concreta che
svolgevo la descrizione più corretta era la prima (sales manager)” è privo
di rilevanza, quell’affermazione essendo stata da lei resa unicamente per
escludere, con riferimento alla dicitura riportata sui suoi biglietti da visita,
dove era stata indicata inizialmente quale “sales manager” e in seguito quale
“assistente del signor F__________”, che essa fosse in realtà stata l’assistente
personale di quest’ultimo.
La
circostanza, per altro non provata, che i consulenti della convenuta, un non
meglio precisato avvocato e __________, avessero indicato ad __________ F__________
che l’attrice non sarebbe stata sottoposta al CNLCC, è nuova e con ciò irricevibile
(art. 317 cpv. 1 CPC), e comunque non sarebbe bastata, trattandosi di una loro
opinione soggettiva, a far ritenere errata la diversa conclusione del primo
giudice.
Il
fatto che l’Ufficio della migrazione non abbia mai preteso che l’attrice fosse sottoposta
al CNLCC e che l’Ispettorato del lavoro, pur avendo raccolto delle informazioni
già nell’agosto 2015, sia poi intervenuto solo nel marzo 2017, è irrilevante,
non essendo atto a modificare l’attività svolta dall’attrice, rispettivamente a
“sanare” l’agire della convenuta. Oltretutto la presunta, e nemmeno provata,
inazione dell’Ufficio della migrazione è stata evocata per la prima volta solo
in questa sede e non può pertanto essere presa in considerazione, essendo irricevibile
(art. 317 cpv.1 CPC). Quanto al mancato intervento dell’Ispettorato del lavoro
nell’agosto 2015, lo stesso è da ricondurre al fatto che dai dati fornitigli a
quel momento dalla convenuta nell’ambito del formulario “MDL - Dati
dell’azienda” (secondo cui, “l’unica dipendente (AO 1) si occupa di
assistenza clienti sul sistema informatico. In sostanza deve imparare il
sistema informatico al fine di accompagnare ed assistere i nuovi clienti una
volta istallato il sistema”, cfr. doc. 5 d’appello, già presente
nell’incarto penale rich. I°) non era possibile desumere che l’attrice
svolgesse in realtà un’attività rientrante nel campo di applicazione del CNLCC.
Il
fatto che da alcune testimonianze raccolte il 27 novembre 2018, per altro non
meglio precisate, fosse risultato che l’attrice, alla quale sarebbe per altro
mancata una preparazione e una competenza professionale specifica al call
center, svolgeva anche altre attività oltre a quella delle telefonate non è a
sua volta tale da far ritenere erroneo l’accertamento pretorile, tanto più che
in questa sede la convenuta ha poi pacificamente ammesso che il fatto che
l’attrice gestisse un numero ridotto di telefonate (4-5 all’ora per il 60% del
suo tempo lavorativo) e la sua funzione fosse quella di spiegare al suo
interlocutore telefonico qual era la natura del software da lei prodotto
era una ”circostanza purtroppo insufficientemente accertata nella procedura”
(appello n. 22F).
6.2. In
diritto, la convenuta ha contestato che l’attività dell’attrice rientrerebbe
nel campo di applicazione del CNLCC, aggiungendo che dal 1° settembre 2015 quest’ultimo
sarebbe comunque stato superato dal Contratto collettivo di lavoro per il
settore dei contact center e call center.
6.2.1. Essa,
dopo aver rilevato la poca chiarezza dell’art. 1 CNLCC pubblicato a suo tempo
nel FU 56/2007 (doc. 8 d’appello), ha sostenuto che il CNLCC non era
applicabile nella fattispecie, visto che essa non era un call center e che l’attività
dell’attrice di cui si è detto non rientrava nel campo d’applicazione dello stesso
già per il fatto che quest’ultima non aveva cumulativamente svolto l’attività “outbound”
e “inbound”. A torto.
La
convenuta finge in realtà di non sapere che il campo di applicazione del CNLCC era
stato esteso negli anni e, come si dirà di seguito, attualmente copriva,
nonostante la sua attività preponderante non fosse quella di un call center,
anche la sola attività “outbound” prevalentemente svolta per lei
dall’attrice.
Nella
normativa in vigore dal 1° agosto 2007, pubblicata nel FU 56/2007 p. 5725 segg.
(doc. 8 d’appello), era stato unicamente stabilito che “il contratto è
applicabile ai call centers la cui attività preponderante comprende i servizi
di intermediazione tecnica per la relazione con il cliente o di servizio al
cliente per conto terzi (NOGA), limitatamente ai call center in uscita
(outbound), che si occupano di attività di vendita e commercializzazione
indirizzate ai clienti: ricerche di mercato, commercializzazione diretta e
verifica di indirizzi” e che “sono pertanto esclusi i call center in
Considerandi
entrata (inbound), che rispondono alle chiamate dei clienti utilizzando sistemi
di distribuzione automatica delle chiamate, sistemi di integrazione di computer
e telefono o sistemi di risposta automatica: piazzamento di ordinazioni, fornitura
di informazioni sui prodotti e gestione dei reclami”. Ritenuto che, come
risulta nella relativa “premessa”, gli abusi erano poi stati riscontrati anche
nei call centers “inbound”, ragione per cui appariva giustificata
l’estensione del CNLCC anche a questi operatori ad esclusione dei call centers «inhouse»,
nella normativa in vigore dal 28
agosto 2009, pubblicata nel FU 68/2009 p. 6257 segg., è stato stabilito che “il
contratto è applicabile ai call centers la cui attività preponderante comprende
i servizi di intermediazione tecnica per la relazione con il cliente o di
servizio al cliente per conto terzi (NOGA), che si occupano di attività di
vendita e commercializzazione indirizzate ai clienti: ricerche di mercato,
commercializzazione diretta e verifica di indirizzi,
e a quelli
che
rispondono alle chiamate dei clienti utilizzando sistemi di distribuzione
automatica delle chiamate, sistemi di integrazione di computer e telefono o
sistemi di risposta automatica: piazzamento di ordinazioni, fornitura di
informazioni sui prodotti e gestione dei reclami”. Ritenuto che, come
risulta nella relativa “premessa”, da una parte gli abusi erano poi stati
riscontrati, durante gli ultimi controlli, anche nei call centers «inhouse» (fino
ad ora esclusi dal campo di applicazione
del CNLCC), ragione per cui appariva giustificata l’estensione del CNLCC anche
a queste strutture e al personale da esse impiegato,
e visto dall’altra che pertanto il CNLCC si applicava ora a tutti i tipi di call center con sede
nel Canton Ticino, dove per call center aveva
da intendersi ogni struttura organizzata
con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestiva
in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali “inbound”
(in entrata) e “outbound” (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi
clienti o utenti,
nella normativa in vigore dal 1° gennaio 2012,
pubblicata nel FU 102/2011 p. 9781 segg., è stato stabilito che “il
contratto è applicabile a tutti i call centers (compresi i call center «inhouse»),
ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse
tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi
elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita)
tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti”. Rilevato che, come risulta nella relativa premessa,
molti operatori per la comunicazione con la clientela sfuggivano tuttavia
ancora all’applicazione del CNLCC in vigore in quanto impiegati in strutture o
aziende la cui attività preponderante non era quella di call center, e considerata
la necessità di estendere l’applicabilità del CNLCC a tutti gli operatori per
la comunicazione con la clientela qualsiasi fosse la struttura o l’azienda dove
erano impiegati,
nella normativa in vigore dal 1° gennaio 2013,
pubblicata nel BU 48/2012 p. 491 segg., è stato stabilito che “il contratto
è applicabile a tutti i call centers (compresi i call centers «inhouse»),
ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse
tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi
elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita)
tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per
la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove
sono impiegati”, formulazione questa
che è poi stata confermata nella normativa in vigore dal 1° gennaio 2014,
pubblicata nel BU 57/2013 p. 449 seg. (e poi prorogata per altri 3 anni dal 1°
gennaio 2017, cfr. BU 48/2016 p. 471 segg. = doc. D), rilevante nella presente
fattispecie.
6.2.2
Manifestamente
infondata è l’altra tesi della convenuta secondo cui dal 1° settembre 2015 il
CNLCC sarebbe comunque stato superato dal Contratto collettivo di lavoro per il
settore dei contact center e call center (doc. 11 d’appello). In effetti, in base
all’art. 2.1 di quest’ultimo (che aveva carattere obbligatorio), il campo di
applicazione del CCL era definito nel senso che “il CCL vale per tutta la
Svizzera” (n. 1), che “le disposizioni del CCL valgono direttamente per
tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore dei contact
center e call center con più di 20 lavoratori, compreso impiegati non
sottoposti. Quel settore comprende imprese o parti di imprese che offrono
prestazioni contact center (inbound, outbound; back-office, e-Mail, chat, altri
canali di comunicazione) per terzi” (n. 2)
e
che “le
disposizioni valgono per lavoratori da imprese e parti di imprese secondo il
paragrafo 2. Sono esclusi: membri della direzione generale, quadri, teamleader
e supervisori” (n. 3); sennonché l’applicabilità del CCL al caso di specie,
già esclusa siccome in base al suo art. 6 esso era stato dichiarato di
obbligatorietà generale solo a far tempo dal 1° luglio 2018, sarebbe stata pure
da escludere per il fatto che la convenuta, piccola azienda che per sua stessa
ammissione oltre ai due soci e alla moglie di uno di loro occupava solo uno (risposta
18.
maggio 2018 p. 2 seg.), due (duplica p. 2) o quattro (appello n. 2) dipendenti,
non era un’impresa o una parte di impresa del settore dei contact center e call
center “con più di 20 lavoratori”.
6.3
Per
completezza di motivazione, si aggiunga che con la decisione 29 novembre 2018
(inc. n. 91.2018.133), menzionata in questa sede dalla stessa convenuta (e
comunque nota alle parti e a questa Camera), nel frattempo cresciuta in
giudicato a seguito dello stralcio dai ruoli, decretato l’11 febbraio 2019
dalla Corte di appello e di revisione penale, dell’appello inoltrato contro la
stessa (inc. n. 17.2018.235 e 17.2019.13), pure menzionato in questa sede dalla
medesima, il presidente della Pretura penale, fondandosi su considerazioni del
tutto analoghe a quelle rese in sede civile dal Pretore e che possono così
essere condivise anche da questa Camera (DTF 108 II 422 consid. 2b; TF
5P.326/2004 del 13 ottobre 2004 consid. 2.2, 4A_319/2012 del 28 gennaio 2013
consid. 4.1), aveva ritenuto Adriano
Filippi autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati
per avere, quale socio e gerente della convenuta, impiegato in Svizzera,
violando sistematicamente e per fine di lucro le disposizioni sui salari minimi
di cui al CNLCC nel periodo dal luglio 2015 all’ottobre 2016, proprio l’attrice,
con il che, di fatto, aveva a sua volta
già accertato l’applicabilità del
CNLCC a quest’ultima.
7.
Nella
sua decisione il Pretore, premessa l’applicabilità alla fattispecie del CNLCC,
ha infine confermato il buon fondamento delle pretese fatte valere in causa
dall’attrice. A suo giudizio, sebbene dalle allegazioni e dalle tabelle da lei
allestite fossero chiaramente evincibili non solo l’ammontare della differenza
salariale dovuta ma anche tutti gli elementi di calcolo per giungere
all’importo richiesto, la convenuta non aveva formulato contestazioni al
riguardo, ammettendone quindi la correttezza.
7.1
In
questa sede la convenuta ha censurato siccome eccessive le somme riconosciute
alla controparte nella decisione pretorile, che a suo dire dovrebbero essere
ridotte da fr. 25'676.96 netti (pari a fr. 27'141.87 lordi) a fr. 21'670.-
lordi.
7.2
La
censura è innanzitutto irricevibile in ordine, ritenuto che la convenuta, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente
confrontata con l’assunto del giudice di prime cure, spiegando per quali
ragioni di fatto o di diritto lo stesso sarebbe stato errato e con ciò da
riformare.
Essa
sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito atteso che la convenuta,
oltre a non aver spiegato perché avrebbe dovuto pagare alla controparte eventuali
somme al lordo anziché al netto, si era nell’occasione fondata sul salario (di
fr. 2'600.- mensili [corrispondenti a fr.
15.- all’ora] nel periodo di prova e di
fr. 3'000.- mensili [corrispondenti a fr.
17.50
all’ora] dopo il periodo di prova)
che sarebbe stato dovuto in virtù del CNLCC pubblicato nel FU 56/2007 (doc. 8
d’appello), quando invece nella normativa in vigore al momento dei fatti, ossia
quella pubblicata nel BU 57/2013 p. 449 seg. e nel BU 48/2016 p. 471 segg.
(doc. D), correttamente applicata dall’attrice e dal giudice di prime cure, era
previsto un salario di gran lunga maggiore (di fr. 16.95 all’ora nel periodo di
prova e di fr. 19.50 all’ora dopo il periodo di prova).
8.
Ne discende che l’appello della convenuta, del tutto
infondato, dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Per
il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto
di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano
spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate sul valore
litigioso di
fr. 25'672.96, vengono invece attribuite in base alla soccombenza delle parti
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’appello 27 marzo 2019 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Non
si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’200.-
per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).