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Decisione

12.2019.64

Lavoro - contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers (CNLCC)

20 marzo 2020Italiano20 min

essere stata diffidata a munirsi di un legale. Ne segue che l'operato del Pretore, che non ha

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.64

Lugano

20 marzo 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.18 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 18

aprile 2018 da

AO

1

rappr. da RA 1

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 27'141.87 lordi, pari a fr. 25'672.96 netti,

oltre interessi al 5% dal momento in cui i singoli crediti erano divenuti

esigibili;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 22 febbraio 2019 ha (parzialmente)

accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 25'672.96 netti oltre

interessi al 5% dal 30 aprile 2017;

appellante la convenuta con appello 27 marzo 2019, con

cui ha chiesto in via principale l’annullamento del querelato giudizio con

rinvio dell’incarto al primo giudice per la continuazione della causa e in via

subordinata la sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione o

quanto meno di accoglierla limitatamente a fr. 21'670.- lordi, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 13 maggio 2019 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO

1 ha lavorato per AP 1 in qualità di “segretaria” dal 7 luglio 2015 al 30

aprile 2017, dapprima al 100% e successivamente all’80%. Il suo contratto

prevedeva, per un impiego settimanale di 40 ore (al 100%), una retribuzione

mensile di fr. 2'000.- lordi per 12 mensilità.

2. Con

petizione 18 aprile 2018 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 27'141.87 lordi,

pari a fr. 25'672.96 netti, oltre interessi al 5% dal momento in cui i singoli

crediti erano divenuti esigibili. Essa, in sintesi, ha sostenuto che la retribuzione

da lei percepita era inferiore al minimo salariale previsto dal Contratto

normale di lavoro per gli operatori dei call centers (CNLCC) e ha pertanto

rivendicato le differenze salariali di sua spettanza, calcolate sulla base dei

conteggi di cui ai doc. G, H e I (al lordo: fr. 64'272.52./. fr. 37'130.65; al

netto: fr. 59'246.82 ./. fr. 33'573.86, cfr. doc. L).

La

convenuta si è opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria e effettuata l’udienza conclusiva, il Pretore, con decisione 22 febbraio

2019, ha (parzialmente) accolto la petizione nel senso che ha condannato la

convenuta al pagamento di fr. 25'672.96 netti oltre interessi al 5%, dovuti

però solo dal 30 aprile 2017, il tutto senza prelevare tassa e spese e ponendo

le ripetibili di fr. 2'000.- a carico della convenuta.

4. Con

l’appello 27 marzo 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 13

maggio 2019, la convenuta, lamentando la mancata applicazione da parte del

Pretore dell’art. 69 cpv. 1 CPC, ha chiesto in via principale l’annullamento

del querelato giudizio con rinvio dell’incarto allo stesso per la continuazione

della causa. In via subordinata, ritenendo inapplicabile il CNLCC e ritenendo

comunque eccessive le somme riconosciute alla controparte, ha postulato la

riforma della decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la

petizione o quanto meno di accoglierla solo limitatamente a fr. 21'670.- lordi

(fr. 58'800 ./. fr. 37'130.-), protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

5. La convenuta, che in

prima sede era stata rappresentata dal suo

socio e gerente __________ F__________, ha evidenziato che quest’ultimo non

aveva notificato alcuna prova allorché aveva redatto

la sua risposta scritta “sicuramente meno che amatoriale” e, dopo

l’assunzione di alcuni testi, tra i quali uno da lui proposto in occasione

dell’udienza preliminare, non aveva presentato un allegato conclusivo scritto

ma solo delle osservazioni verbali in occasione dell’udienza finale (appello n.

17 e 19). Ne ha pertanto dedotto che, nelle particolari circostanze, il Pretore

avrebbe dovuto invitarla a farsi rappresentare da un patrocinatore oppure

nominarle un difensore d'ufficio e, non avendolo fatto, sarebbe incorso in una

violazione del suo diritto di essere sentito, tale da imporre l’annullamento

della sua decisione.

5.1. L'art. 69 cpv. 1 CPC

prevede che il giudice, se una parte non è

manifestamente in grado di condurre la propria causa, può ingiungerle di far

capo a un rappresentante, ritenuto che, se la parte non ottempera a tale

ingiunzione entro il termine impartito, le designa poi un rappresentante d'ufficio.

L'incapacità

manifesta non va ammessa facilmente, poiché la disposizione citata, che ha

carattere potestativo, limita la libertà che hanno di principio le parti nel processo

civile di agire personalmente senza l’assistenza di un patrocinatore (TF

4A_369/2017 del 29 gennaio 2018). Il giudice dispone di un ampio margine

d’apprezzamento sull'opportunità di applicare o meno tale norma (sentenza TF citata), dovendo valutare, in particolare, la

fattispecie in esame, la tipologia della lite, la formazione professionale delle

parti, la loro personalità e il loro comportamento (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, 2ª ed., n. 16 seg. ad art. 69 CPC; TF 5A_541/2015 del 14

gennaio 2016 consid. 4.1 in: RSPC 3/2016 p. 223; CCR 24 luglio 2017 inc. n.

16.2017.17; II CCA 14 novembre 2018 inc. n. 12.2017.85).

5.2. Nel caso di specie le

circostanze addotte dalla convenuta non erano e non sono tali da far ritenere

che essa, tramite il suo socio e gerente __________ F__________, non fosse

manifestamente in grado di condurre la propria causa, ossia di sostanziare la

sua contestazione alla pretesa attorea e di offrire i necessari mezzi di prova. Da una parte la convenuta, che per altro non ha spiegato le ragioni

per cui la risposta allestita da quest’ultimo sarebbe risultata “sicuramente

meno che amatoriale”, ha dato atto

che in quel memoriale il suo rappresentante aveva contestato “quanto

sostenuto da controparte”, ossia di essere un call center e di ritenere

applicabile il CNLCC (appello n. 17). Dall’altra si osserva che, contrariamente

a quanto da lei ora sostenuto, costui, producendo allora tre documenti, aveva regolarmente

notificato le prove a sostegno della sua contestazione, fermo restando che

un’ulteriore prova testimoniale era comunque stata da lui offerta anche in occasione dell’udienza

preliminare. Privo di rilevanza è invece il

fatto che egli non

avesse poi inoltrato un allegato conclusivo scritto e avesse optato per la

presentazione di semplici osservazioni verbali in occasione dell’udienza finale.

In definitiva, la convenuta, che

in prima istanza aveva scelto di stare in giudizio senza alcun patrocinatore, non

può ora rimproverare al primo giudice di averle lasciato esercitare in tal modo

Fatti

i suoi diritti di parte, tanto più che è per la prima volta solo in questa sede

e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che essa si è lamentata di non

essere stata diffidata a munirsi di un legale. Ne segue che l'operato del Pretore, che non ha

ritenuto necessario ingiungere alla convenuta di far capo a un avvocato, non

presta il fianco ad alcuna critica.

6. Nella

sua decisione il Pretore ha accertato che la convenuta aveva realizzato un software

denominato “Inkasso” (memoria 31 luglio 2017 di __________ F__________

allegata allo scritto 16 agosto 2017 dell’avv. __________ nell’incarto penale

rich. II°; verbale __________ 3 novembre 2016 p. 1 seg. nell’incarto penale

rich. II°) e che l’attrice si occupava prevalentemente della ricerca e della

presa di contatto, da effettuarsi telefonicamente mediante cuffiette e grazie a

un database messo a sua disposizione, di potenziali clienti interessati

a usufruire di quel prodotto (risposta 18 maggio 2018 p. 3; memoria 31 luglio

2017 di __________ F__________ allegata allo scritto 16 agosto 2017 dell’avv. __________

nell’incarto penale rich. II°; teste __________, verbale 23 ottobre 2018 p. 4;

verbale __________ 29 novembre 2018 p. 2 nell’incarto penale rich. II°; teste __________,

verbale 23 ottobre 2018 p. 1 seg.; deposizione dell’attrice, verbale 27

novembre 2018 p. 2). Preso atto che dal 1° gennaio 2014, in base all’art. 1 CNLCC

(che aveva carattere obbligatorio), il campo di applicazione del CNLCC era

definito nel senso che “il contratto è applicabile a tutti i call centers

(compresi i call centers «inhouse»), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane

specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace

ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e

outbound (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a

tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la

struttura o l’azienda dove sono impiegati” (BU 57/2013 p. 449 segg. e doc. D), egli ha ritenuto che l’attrice

svolgesse l’attività di operatore di call center ai sensi del CNLCC, poco

importando invece se la convenuta non fosse un call center.

6.1. La

convenuta ha censurato, in fatto, l’accertamento pretorile secondo cui

l’attrice si sarebbe occupata prevalentemente della ricerca e della presa di

contatto, da effettuarsi telefonicamente mediante cuffiette e grazie a un database

messo a sua disposizione, di potenziali clienti interessati ad usufruire del software

realizzato dalla convenuta.

6.1.1. La

sua censura è innanzitutto irricevibile, visto che essa, in violazione del suo

obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata puntualmente

con l’assunto del giudice di prime cure, spiegando per quali ragioni le molteplici

risultanze istruttorie da lui menzionate, per altro del tutto pertinenti e

dimostrate, non fossero in realtà idonee a confermarlo.

6.1.2. Come

si dirà di seguito, le circostanze da lei addotte in questa sede non sono in

ogni caso tali da smentire quell’accertamento.

Il

fatto che l’attrice, a p. 5 della sua deposizione del 27 novembre 2018, abbia

affermato che “personalmente ritengo che per l’attività concreta che

svolgevo la descrizione più corretta era la prima (sales manager)” è privo

di rilevanza, quell’affermazione essendo stata da lei resa unicamente per

escludere, con riferimento alla dicitura riportata sui suoi biglietti da visita,

dove era stata indicata inizialmente quale “sales manager” e in seguito quale

“assistente del signor F__________”, che essa fosse in realtà stata l’assistente

personale di quest’ultimo.

La

circostanza, per altro non provata, che i consulenti della convenuta, un non

meglio precisato avvocato e __________, avessero indicato ad __________ F__________

che l’attrice non sarebbe stata sottoposta al CNLCC, è nuova e con ciò irricevibile

(art. 317 cpv. 1 CPC), e comunque non sarebbe bastata, trattandosi di una loro

opinione soggettiva, a far ritenere errata la diversa conclusione del primo

giudice.

Il

fatto che l’Ufficio della migrazione non abbia mai preteso che l’attrice fosse sottoposta

al CNLCC e che l’Ispettorato del lavoro, pur avendo raccolto delle informazioni

già nell’agosto 2015, sia poi intervenuto solo nel marzo 2017, è irrilevante,

non essendo atto a modificare l’attività svolta dall’attrice, rispettivamente a

“sanare” l’agire della convenuta. Oltretutto la presunta, e nemmeno provata,

inazione dell’Ufficio della migrazione è stata evocata per la prima volta solo

in questa sede e non può pertanto essere presa in considerazione, essendo irricevibile

(art. 317 cpv.1 CPC). Quanto al mancato intervento dell’Ispettorato del lavoro

nell’agosto 2015, lo stesso è da ricondurre al fatto che dai dati fornitigli a

quel momento dalla convenuta nell’ambito del formulario “MDL - Dati

dell’azienda” (secondo cui, “l’unica dipendente (AO 1) si occupa di

assistenza clienti sul sistema informatico. In sostanza deve imparare il

sistema informatico al fine di accompagnare ed assistere i nuovi clienti una

volta istallato il sistema”, cfr. doc. 5 d’appello, già presente

nell’incarto penale rich. I°) non era possibile desumere che l’attrice

svolgesse in realtà un’attività rientrante nel campo di applicazione del CNLCC.

Il

fatto che da alcune testimonianze raccolte il 27 novembre 2018, per altro non

meglio precisate, fosse risultato che l’attrice, alla quale sarebbe per altro

mancata una preparazione e una competenza professionale specifica al call

center, svolgeva anche altre attività oltre a quella delle telefonate non è a

sua volta tale da far ritenere erroneo l’accertamento pretorile, tanto più che

in questa sede la convenuta ha poi pacificamente ammesso che il fatto che

l’attrice gestisse un numero ridotto di telefonate (4-5 all’ora per il 60% del

suo tempo lavorativo) e la sua funzione fosse quella di spiegare al suo

interlocutore telefonico qual era la natura del software da lei prodotto

era una ”circostanza purtroppo insufficientemente accertata nella procedura”

(appello n. 22F).

6.2. In

diritto, la convenuta ha contestato che l’attività dell’attrice rientrerebbe

nel campo di applicazione del CNLCC, aggiungendo che dal 1° settembre 2015 quest’ultimo

sarebbe comunque stato superato dal Contratto collettivo di lavoro per il

settore dei contact center e call center.

6.2.1. Essa,

dopo aver rilevato la poca chiarezza dell’art. 1 CNLCC pubblicato a suo tempo

nel FU 56/2007 (doc. 8 d’appello), ha sostenuto che il CNLCC non era

applicabile nella fattispecie, visto che essa non era un call center e che l’attività

dell’attrice di cui si è detto non rientrava nel campo d’applicazione dello stesso

già per il fatto che quest’ultima non aveva cumulativamente svolto l’attività “outbound”

e “inbound”. A torto.

La

convenuta finge in realtà di non sapere che il campo di applicazione del CNLCC era

stato esteso negli anni e, come si dirà di seguito, attualmente copriva,

nonostante la sua attività preponderante non fosse quella di un call center,

anche la sola attività “outbound” prevalentemente svolta per lei

dall’attrice.

Nella

normativa in vigore dal 1° agosto 2007, pubblicata nel FU 56/2007 p. 5725 segg.

(doc. 8 d’appello), era stato unicamente stabilito che “il contratto è

applicabile ai call centers la cui attività preponderante comprende i servizi

di intermediazione tecnica per la relazione con il cliente o di servizio al

cliente per conto terzi (NOGA), limitatamente ai call center in uscita

(outbound), che si occupano di attività di vendita e commercializzazione

indirizzate ai clienti: ricerche di mercato, commercializzazione diretta e

verifica di indirizzi” e che “sono pertanto esclusi i call center in

Considerandi

entrata (inbound), che rispondono alle chiamate dei clienti utilizzando sistemi

di distribuzione automatica delle chiamate, sistemi di integrazione di computer

e telefono o sistemi di risposta automatica: piazzamento di ordinazioni, fornitura

di informazioni sui prodotti e gestione dei reclami”. Ritenuto che, come

risulta nella relativa “premessa”, gli abusi erano poi stati riscontrati anche

nei call centers “inbound”, ragione per cui appariva giustificata

l’estensione del CNLCC anche a questi operatori ad esclusione dei call centers «inhouse»,

nella normativa in vigore dal 28

agosto 2009, pubblicata nel FU 68/2009 p. 6257 segg., è stato stabilito che “il

contratto è applicabile ai call centers la cui attività preponderante comprende

i servizi di intermediazione tecnica per la relazione con il cliente o di

servizio al cliente per conto terzi (NOGA), che si occupano di attività di

vendita e commercializzazione indirizzate ai clienti: ricerche di mercato,

commercializzazione diretta e verifica di indirizzi,

e a quelli

che

rispondono alle chiamate dei clienti utilizzando sistemi di distribuzione

automatica delle chiamate, sistemi di integrazione di computer e telefono o

sistemi di risposta automatica: piazzamento di ordinazioni, fornitura di

informazioni sui prodotti e gestione dei reclami”. Ritenuto che, come

risulta nella relativa “premessa”, da una parte gli abusi erano poi stati

riscontrati, durante gli ultimi controlli, anche nei call centers «inhouse» (fino

ad ora esclusi dal campo di applicazione

del CNLCC), ragione per cui appariva giustificata l’estensione del CNLCC anche

a queste strutture e al personale da esse impiegato,

e visto dall’altra che pertanto il CNLCC si applicava ora a tutti i tipi di call center con sede

nel Canton Ticino, dove per call center aveva

da intendersi ogni struttura organizzata

con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestiva

in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali “inbound”

(in entrata) e “outbound” (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi

clienti o utenti,

nella normativa in vigore dal 1° gennaio 2012,

pubblicata nel FU 102/2011 p. 9781 segg., è stato stabilito che “il

contratto è applicabile a tutti i call centers (compresi i call center «inhouse»),

ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse

tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi

elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita)

tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti”. Rilevato che, come risulta nella relativa premessa,

molti operatori per la comunicazione con la clientela sfuggivano tuttavia

ancora all’applicazione del CNLCC in vigore in quanto impiegati in strutture o

aziende la cui attività preponderante non era quella di call center, e considerata

la necessità di estendere l’applicabilità del CNLCC a tutti gli operatori per

la comunicazione con la clientela qualsiasi fosse la struttura o l’azienda dove

erano impiegati,

nella normativa in vigore dal 1° gennaio 2013,

pubblicata nel BU 48/2012 p. 491 segg., è stato stabilito che “il contratto

è applicabile a tutti i call centers (compresi i call centers «inhouse»),

ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse

tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi

elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita)

tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per

la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove

sono impiegati”, formulazione questa

che è poi stata confermata nella normativa in vigore dal 1° gennaio 2014,

pubblicata nel BU 57/2013 p. 449 seg. (e poi prorogata per altri 3 anni dal 1°

gennaio 2017, cfr. BU 48/2016 p. 471 segg. = doc. D), rilevante nella presente

fattispecie.

6.2.2

Manifestamente

infondata è l’altra tesi della convenuta secondo cui dal 1° settembre 2015 il

CNLCC sarebbe comunque stato superato dal Contratto collettivo di lavoro per il

settore dei contact center e call center (doc. 11 d’appello). In effetti, in base

all’art. 2.1 di quest’ultimo (che aveva carattere obbligatorio), il campo di

applicazione del CCL era definito nel senso che “il CCL vale per tutta la

Svizzera” (n. 1), che “le disposizioni del CCL valgono direttamente per

tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore dei contact

center e call center con più di 20 lavoratori, compreso impiegati non

sottoposti. Quel settore comprende imprese o parti di imprese che offrono

prestazioni contact center (inbound, outbound; back-office, e-Mail, chat, altri

canali di comunicazione) per terzi” (n. 2)

e

che “le

disposizioni valgono per lavoratori da imprese e parti di imprese secondo il

paragrafo 2. Sono esclusi: membri della direzione generale, quadri, teamleader

e supervisori” (n. 3); sennonché l’applicabilità del CCL al caso di specie,

già esclusa siccome in base al suo art. 6 esso era stato dichiarato di

obbligatorietà generale solo a far tempo dal 1° luglio 2018, sarebbe stata pure

da escludere per il fatto che la convenuta, piccola azienda che per sua stessa

ammissione oltre ai due soci e alla moglie di uno di loro occupava solo uno (risposta

18.

maggio 2018 p. 2 seg.), due (duplica p. 2) o quattro (appello n. 2) dipendenti,

non era un’impresa o una parte di impresa del settore dei contact center e call

center “con più di 20 lavoratori”.

6.3

Per

completezza di motivazione, si aggiunga che con la decisione 29 novembre 2018

(inc. n. 91.2018.133), menzionata in questa sede dalla stessa convenuta (e

comunque nota alle parti e a questa Camera), nel frattempo cresciuta in

giudicato a seguito dello stralcio dai ruoli, decretato l’11 febbraio 2019

dalla Corte di appello e di revisione penale, dell’appello inoltrato contro la

stessa (inc. n. 17.2018.235 e 17.2019.13), pure menzionato in questa sede dalla

medesima, il presidente della Pretura penale, fondandosi su considerazioni del

tutto analoghe a quelle rese in sede civile dal Pretore e che possono così

essere condivise anche da questa Camera (DTF 108 II 422 consid. 2b; TF

5P.326/2004 del 13 ottobre 2004 consid. 2.2, 4A_319/2012 del 28 gennaio 2013

consid. 4.1), aveva ritenuto Adriano

Filippi autore colpevole di contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati

per avere, quale socio e gerente della convenuta, impiegato in Svizzera,

violando sistematicamente e per fine di lucro le disposizioni sui salari minimi

di cui al CNLCC nel periodo dal luglio 2015 all’ottobre 2016, proprio l’attrice,

con il che, di fatto, aveva a sua volta

già accertato l’applicabilità del

CNLCC a quest’ultima.

7.

Nella

sua decisione il Pretore, premessa l’applicabilità alla fattispecie del CNLCC,

ha infine confermato il buon fondamento delle pretese fatte valere in causa

dall’attrice. A suo giudizio, sebbene dalle allegazioni e dalle tabelle da lei

allestite fossero chiaramente evincibili non solo l’ammontare della differenza

salariale dovuta ma anche tutti gli elementi di calcolo per giungere

all’importo richiesto, la convenuta non aveva formulato contestazioni al

riguardo, ammettendone quindi la correttezza.

7.1

In

questa sede la convenuta ha censurato siccome eccessive le somme riconosciute

alla controparte nella decisione pretorile, che a suo dire dovrebbero essere

ridotte da fr. 25'676.96 netti (pari a fr. 27'141.87 lordi) a fr. 21'670.-

lordi.

7.2

La

censura è innanzitutto irricevibile in ordine, ritenuto che la convenuta, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente

confrontata con l’assunto del giudice di prime cure, spiegando per quali

ragioni di fatto o di diritto lo stesso sarebbe stato errato e con ciò da

riformare.

Essa

sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito atteso che la convenuta,

oltre a non aver spiegato perché avrebbe dovuto pagare alla controparte eventuali

somme al lordo anziché al netto, si era nell’occasione fondata sul salario (di

fr. 2'600.- mensili [corrispondenti a fr.

15.- all’ora] nel periodo di prova e di

fr. 3'000.- mensili [corrispondenti a fr.

17.50

all’ora] dopo il periodo di prova)

che sarebbe stato dovuto in virtù del CNLCC pubblicato nel FU 56/2007 (doc. 8

d’appello), quando invece nella normativa in vigore al momento dei fatti, ossia

quella pubblicata nel BU 57/2013 p. 449 seg. e nel BU 48/2016 p. 471 segg.

(doc. D), correttamente applicata dall’attrice e dal giudice di prime cure, era

previsto un salario di gran lunga maggiore (di fr. 16.95 all’ora nel periodo di

prova e di fr. 19.50 all’ora dopo il periodo di prova).

8.

Ne discende che l’appello della convenuta, del tutto

infondato, dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Per

il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto

di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano

spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate sul valore

litigioso di

fr. 25'672.96, vengono invece attribuite in base alla soccombenza delle parti

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello 27 marzo 2019 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Non

si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’200.-

per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).