12.2019.66
Contratto di lavoro, pretese salariali, eccezione di carente autorizzazione ad agire, mutazione dell'azione
20 gennaio 2020Italiano21 min
120'000.- oltre interessi e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.66
Lugano
20 gennaio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.6 della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 17 aprile 2018 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna di AP
1 al pagamento di fr. 256'977.70 oltre interessi a titolo di
provvigioni/salario in suo favore e al pagamento di fr. 28'060.85 alla Cassa di
compensazione competente quali contributi sociali (importi ridotti in sede di
replica a fr. 239'861.40 e fr. 24'803.05), postulando altresì il rigetto
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________
(quest’ultima richiesta in seguito ritirata);
pretese avversate dalla
convenuta, che ha in particolare sollevato l’eccezione di mancanza di una
valida autorizzazione ad agire;
eccezione che il Pretore ha
respinto con decisione incidentale 27 febbraio 2019;
appellante la convenuta,
che con appello 29 marzo 2019 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con
risposta 23 maggio 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto di lavoro 24 settembre 2014 AP 1 ha assunto AO 1 alle sue
dipendenze quale consulente immobiliare incaricato della gestione di “tutta
l’attività di vendita e/o locazione” dietro pagamento di provvigioni pari
all’1.5% del prezzo di ogni compravendita conclusa, rispettivamente pari a un
canone di locazione per ogni relativo contratto concluso (doc. B inc.
CM.2017.87). Il contratto nel frattempo ha avuto termine.
B.
Il 25 luglio 2017, con PE n. __________
emesso dall’UE di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr.
120'000.- oltre interessi a titolo di commissioni e provvigioni impagate come
da contratto 24 settembre 2014 (doc. F).
C.
Con istanza di conciliazione
26 settembre 2017 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
120'000.- oltre interessi e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________, riservandosi il diritto di modificare l’istanza
nell’ambito consentito dall’art. 227 CPC, rispettivamente l’adeguamento dell’importo.
Con l’istanza, egli ha indicato che tali pretese riguardavano il pagamento del
salario, rispettivamente delle commissioni a lui spettanti per la sua attività di
consulente immobiliare.
D.
Fallito il tentativo di
conciliazione e ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 17 aprile
2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi al Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 256'977.70 oltre
interessi in suo favore a titolo di provvigioni/salario e al pagamento di fr.
28'060.85 alla Cassa di compensazione competente per i contributi sociali
AVS/AI/IPG e AD, come pure il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________. Nello specifico, per quanto riguarda gli importi
direttamente da versare in suo favore, l’attore ha quantificato il salario
maturato dalle compravendite e dalle locazioni concluse dalla convenuta in fr.
343'200.- (1.5% del prezzo di ciascuna compravendita) e in fr. 12'580.- (e
meglio, per ciascuna locazione, un importo pari alla relativa pigione mensile),
per un totale lordo di fr. 355'780.- e un totale al netto dei contributi
sociali di fr. 333'632.70, da cui ha ulteriormente dedotto il salario già
percepito (fr. 95'751.65) e vi ha aggiunto fr. 19'096.65 per contributi LPP,
per un importo complessivo di fr. 256'977.70.
E.
Con risposta 28 giugno 2018 AP
1 si è opposta alla petizione, sollevando preliminarmente l’eccezione della
mancanza di una valida autorizzazione ad agire e conseguentemente
l’irricevibilità della petizione. In sintesi, la convenuta ha osservato che le
pretese di cui alla petizione erano diverse, rispettivamente molto più estese
di quelle avanzate in sede di conciliazione (in particolare: modifica della
base giuridica e aggiunta di tematiche mai trattate in precedenza), e dunque
non coperte dalla relativa autorizzazione ad agire. La convenuta ha altresì
contestato la domanda di rigetto dell’opposizione contenuta nella petizione,
avendo l’attore dichiarato di ritirarla in sede di udienza di conciliazione.
F.
Con scritto 19 luglio 2018 l’attore ha osservato che la presenza
della richiesta di rigetto dell’opposizione nella sua petizione era oggetto di
una svista, dichiarando di ritirarla. Con replica 25 ottobre 2018 egli ha
ridotto le proprie pretese a fr. 239'861.40 oltre accessori (pagamento direttamente
in suo favore) e a fr. 24'803.05 (pagamento alla Cassa di compensazione). Per
quanto riguarda l’eccezione sollevata dalla parte avversa, l’attore si è
riconfermato nelle proprie posizioni, sottolineando l’ammissibilità di una
mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC e osservando che il complesso
di fatti e la base giuridica delle sue pretese sono rimasti immutati,
rispettivamente che le pretese di cui alla petizione hanno un palese nesso
causale con quelle dell’istanza di conciliazione. L’attore ha pure precisato
che gli importi fatti valere in sede di conciliazione erano al lordo dei contributi
sociali, mentre con la petizione egli, oltre ad aumentare la propria pretesa,
si è limitato a separare i contributi sociali dalle pretese salariali nette.
G. Con
duplica 11 gennaio 2019 AP 1 ha nuovamente ribadito l’irricevibilità della
petizione, riconfermandosi nelle proprie tesi. Con “triplica” spontanea 24
gennaio 2019 AO 1 ha esposto ulteriori considerazioni relative al merito con
annessa nuova documentazione, contestate dalla controparte con scritto 6
febbraio 2019, con il quale essa ha chiesto di dichiarare irricevibile la
“triplica” ed escludere dagli atti i nuovi documenti in quanto inammissibili.
H.
Al dibattimento del 18
febbraio 2019, limitato dal Pretore ai sensi dell’art. 125 lett. a CPC all’eccezione
di irricevibilità sollevata dalla convenuta, le parti si sono riconfermate
nelle proprie posizioni. La parte convenuta ha prodotto la lista dei mezzi di
prova richiesti, e meglio il richiamo dell’inc. CM.2017.87 (procedura di
conciliazione) e l’interrogatorio/ deposizione dell’attore. All’interno del
medesimo verbale di udienza 18 febbraio 2019 il Pretore ha accolto la prima
prova richiesta (richiamo), ma non la seconda (interrogatorio), ritenuto il
tema puramente giuridico da esaminare in seguito alla limitazione della
procedura. Con decisione incidentale 27 febbraio 2019 il Pretore ha respinto l’eccezione
di irricevibilità della petizione, dichiarando le domande ivi contenute
sorrette da una valida autorizzazione ad agire, rispettivamente la presenza di
una valida mutazione dell’azione ex art. 227 CPC. La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 400.-, sono state poste a carico di AP 1, pure
condannata a versare alla controparte fr. 600.- per ripetibili.
I.
Con appello 29 marzo 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, postulandone
la riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi. Con risposta 23 maggio 2019 AO 1 si è opposto all’appello,
postulandone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto di rilievo, nei
considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni incidentali di
prima istanza sono impugnabili con appello, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione incidentale in una controversia dal valore ampiamente
superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio
impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie sia
l’appello 29 marzo 2019, sia la risposta all’appello 23 maggio 2019 sono
tempestivi.
2.
Con la decisione impugnata, il primo giudice ha già menzionato il
principio dell’identità fra la domanda di causa e l’autorizzazione ad agire e
le sue eccezioni, fra cui la mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC e
i relativi presupposti. Si può qui ricordare che la validità di
un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un
presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio senza necessità di una
richiesta di parte (DTF 139 III 273, consid. 2.1; DTF 140 III 227, consid. 3),
così come è un presupposto processuale l’ammissibilità di una mutazione
dell’azione.
Secondo costante dottrina
e giurisprudenza le domande di causa, pur dovendo in principio corrispondere a
quelle indicate nell’autorizzazione ad agire, possono differire da queste
ultime nell’ipotesi in cui siano adempiuti i presupposti per una mutazione
dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC (DTF 5A_588/2015 del 9 febbraio 2016,
consid. 4.3.1). Una mutazione dell’azione avviene in caso di estensione o
modifica della richiesta di giudizio oppure dei fondamenti fattuali
dell’azione, ma non in caso di nuove argomentazioni giuridiche, in
considerazione dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice ai
sensi dell’art. 57 CPC (Leuenberger,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger
[ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 1, 7 e 12
ad art. 227; v. anche DTF 139 III 126, consid. 3.2.3; DTF 142 III 210, consid.
2.1).
3.
Preliminarmente occorre sottolineare che il gravame presenta alcune
carenze formali. Innanzitutto, l’appellante ribadisce l’eccezione di assenza di
una valida autorizzazione ad agire e l’inammissibilità della mutazione
dell’azione della controparte, chiedendo tuttavia di respingere la petizione,
quando in tale caso avrebbe semmai dovuto postulare un giudizio di
irricevibilità. Tenuto conto del divieto di formalismo eccessivo e del fatto
che tale irricevibilità è stata comunque invocata in prima sede e menzionata
nelle motivazioni di appello (v. p. 4), la richiesta di giudizio
dell’appellante va considerata in tal senso. Per lo stesso principio, possono
essere esaminate pure la sua richiesta subordinata di annullare la decisione
impugnata e rinviare l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, previa
assunzione di un mezzo di prova da questi respinto, e la richiesta ancora più
subordinata di modificare perlomeno la ripartizione di tasse, spese e
ripetibili, sebbene esse siano contenute soltanto nelle motivazioni del gravame
e non nel petitum.
4.
Con l’impugnato
giudizio, il Pretore ha osservato in merito all’ammissibilità della mutazione
dell’azione che una tale richiesta non deve essere oggetto di una particolare
motivazione, potendo bastare la modifica del petitum oppure del suo
fondamento o del suo motivo. L’appellante si oppone. Essa tuttavia si limita a
criticare genericamente il Pretore per avere ingiustamente concesso alla
controparte di non motivare la mutazione dell’azione “sebbene in concreto le
circostanze lo avrebbero certamente imposto” (p. 9 del gravame), opponendo
all’argomentazione pretorile una propria tesi senza ulteriori specificazioni,
ciò che non adempie all’onere di motivazione a lei incombente (art. 310 e 311
CPC). Del resto, come già detto (v. sopra consid. 2), il giudice esamina
d’ufficio se sono date le condizioni di una mutazione dell’azione. L’attore
peraltro già nell’istanza di conciliazione si era riservato un adeguamento
degli importi ai sensi dell’art. 227 CPC. Nella sua petizione egli ha poi esposto
i fondamenti delle proprie modificate richieste, e nelle successive comparse
scritte, come pure in occasione dell’udienza dibattimentale, la questione
dell’applicabilità dell’art. 227 CPC è stata discussa fra le parti, per cui la
convenuta ha potuto esercitare il suo diritto di essere sentita.
5.
Nell’esame
dell’eccezione processuale, il Pretore ha osservato che l’attore ha aumentato
le proprie pretese, ciò che costituisce una mutazione dell’azione ex art. 227
CPC. In particolare, anche la richiesta dell’attore di condannare la
controparte al versamento di fr. 28'060.85 direttamente alla Cassa di
compensazione competente a titolo di contributi sociali riguarda il suo diritto
al pagamento del salario e può essere considerata un aumento della pretesa
originaria, siccome giusta quanto spiegato dall’attore (replica, p. 4), la
domanda presentata innanzi all’Ufficio di conciliazione di fr. 120'000.- era al
lordo delle prestazioni sociali e quindi già le conteneva, mentre con la
petizione egli le ha separate, aumentando la pretesa salariale netta a fr.
333'632.70 e conseguentemente anche la quota riferita alle prestazioni sociali
a fr. 28'060.85. Il Pretore ha inoltre osservato che, contrariamente alla tesi
espressa dalla convenuta, l’attore non ha modificato la base giuridica della
propria pretesa, avendo egli specificato sia nell’istanza di conciliazione, sia
nella petizione che essa riguardava “tutte le compravendite
andate a buon fine durante la durata del contratto o successivamente se le
trattative erano state iniziate prima della fine del contratto.” (v.
impugnata decisione, p. 3). Rimanendo immutata la procedura
applicabile e mantenendo le nuove pretese il nesso materiale con quelle
precedenti (entrambe basate sul contratto di lavoro e riguardanti il diritto al
salario), il primo giudice ha concluso che la mutazione dell’azione operata
dall’attore adempie i presupposti dell’art. 227 CPC ed è dunque ricevibile, di
qui la reiezione dell’eccezione.
6.
L’appellante rileva
innanzitutto che, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, non è
possibile che la controparte già in prima sede rivendicasse provvigioni per tutte
le compravendite concluse da AP 1, poiché altrimenti non si comprenderebbe
perché la pretesa indicata nella petizione è stata più che raddoppiata. A suo
dire, causa di tale aumento possono solo essere una malafede processuale della
controparte o una differente concezione delle nuove pretese rispetto a quelle
originarie. L’appellante sostiene inoltre che la pretesa contenuta nell’istanza
di conciliazione verteva su provvigioni dovute a una serie di contratti di
compravendita portati alla conclusione dalla controparte (provvigione per
affari procacciati, derivante dunque da un’attività effettiva e proattiva, cfr.
istanza di conciliazione, p. 3), mentre quella contenuta nella petizione
riguarda provvigioni calcolate sull’intero volume di affari, a prescindere da
qualsivoglia attività del dipendente. Trattasi dunque, a suo modo di vedere, di
due pretese del tutto diverse non aventi una sufficiente connessione, pur
derivando dal medesimo contratto.
7.
Ora, come già accennato (v.
sopra, consid. 2), una mutazione dell’azione si verifica in caso di modifica
delle richieste di giudizio o dei fondamenti fattuali dell’azione (“Lebenssachverhalt”
/ “Tatsachenfundament”). Un aumento della pretesa non comporta forzatamente
una modifica del suddetto sostrato fattuale (l’attore potendo ad esempio
decidere di far valere inizialmente solo una parte delle proprie pretese, per
poi completarle rimanendo all’interno del medesimo complesso di fatti). In ogni
caso, una tale modifica non è inammissibile, qualora vi sia una connessione
sufficientemente stretta con la pretesa originaria.
Nel caso concreto, malgrado l’attore abbia in effetti specificato, nella sua istanza di
conciliazione, che la pretesa di fr. 120'000.- derivava da una serie di
compravendite da lui portate alla conclusione, egli non ha mai effettuato alcuna
distinzione fra procacciamento di clientela e volume d’affari. Come già
osservato dal primo giudice, egli ha indicato, quale oggetto litigioso, le
pretese salariali derivanti dal contratto (le cui caratteristiche sono già
state riassunte al consid. A), rilevando che in base a esso egli aveva il
compito di occuparsi, quale unico consulente immobiliare, di tutta l’attività
di vendita e locazione della convenuta, percependo in particolare provvigioni
per tutte le compravendite andate a buon fine (p. 2, punto 4.1 e p. 3, punto
5). Le pretese salariali avanzate con la petizione, più estese di quelle
originarie ma comunque fondate sul contratto, sono pertanto sufficientemente
connesse con l’oggetto litigioso indicato in sede di conciliazione. Su questo
punto, l’appello deve dunque essere respinto, mentre la questione della buona
fede processuale verrà approfondita nel seguito della presente decisione.
8.
L’appellante sostiene
altresì che la pretesa accessoria contenuta nella petizione, volta alla sua
condanna al pagamento di fr. 28'060.85 alla Cassa di compensazione, non
figurava nell’istanza di conciliazione né è stata trascritta
nell’autorizzazione ad agire, osservando che l’impugnata decisione non prende
posizione a tal riguardo. La censura è già di per sé irricevibile per assenza
di confronto con la sentenza pretorile, la quale come già detto (v. sopra,
consid. 5), ha accertato che tale pretesa deriva dal diritto al pagamento del
salario e può essere considerata un aumento della richiesta originaria
(quantificata al lordo dei contributi sociali).
In ogni caso, il
ragionamento pretorile è perfettamente condivisibile, avendo AO 1 peraltro già nell’istanza
di conciliazione (p. 2) osservato che il salario previsto dal contratto era
calcolato al lordo dei contributi sociali, per cui si può senz’altro ammettere
che tale pretesa, poi aumentata, fosse già contenuta nella pretesa originaria,
quale parte del salario.
9.
In definitiva, costituendo le nuove pretese un aumento della
richiesta di giudizio, rispettivamente elementi del salario scaturenti dal
medesimo contratto e dal medesimo complesso di fatti delineato con l’istanza di
conciliazione, esse hanno una sufficiente connessione con le pretese
originarie. Essendo inoltre esse da giudicare secondo la medesima procedura
(procedura ordinaria, circostanza che l’appellante non contesta), i requisiti
di cui all’art. 227 CPC risultano adempiuti, essendo pure data la competenza
materiale del primo giudice a trattare le pretese azionate.
10.
L’appellante
critica il Pretore per non avere considerato il tema della buona fede
processuale, già sollevato con gli allegati preliminari. Essa sottolinea che lo
scopo della procedura di conciliazione è quello di identificare l’oggetto del
litigio e tentare di raggiungere un accordo, ciò che presuppone una trasparente
collaborazione fra le parti e la chiara esposizione delle proprie pretese,
ritenuto che l’applicazione dell’art. 227 CPC deve avvenire solo
eccezionalmente e con riserbo per non snaturare tali principi, come sarebbe
invece avvenuto nel caso concreto: la controparte avrebbe difatti presentato
un’istanza di conciliazione del tutto asettica e priva di indicazioni puntuali,
per poi esporre le proprie vere pretese solo con la petizione, stravolgendole,
svuotando di senso la precedente procedura conciliativa e abusando delle sue
facoltà procedurali (art. 2 CC e 52 CPC). Il primo giudice avrebbe inoltre a
torto respinto un mezzo di prova da lei offerto, ovvero l’interrogatorio/deposizione
della controparte, ritenendolo ininfluente ai fini del giudizio, vertente su un
tema prettamente giuridico, quando invece tale prova avrebbe potuto
approfondire la questione della malafede della controparte.
10.1
Per
quanto riguarda il suddetto mezzo di prova, l’appellante non ne chiede
l’ammissione in questa sede, ma solamente in caso di rinvio dell’incarto al Pretore.
Ricordata la facoltà del giudice di rinunciare a esperire mezzi istruttori il
cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo
(“apprezzamento anticipato delle prove”), l’appellante avrebbe tuttavia dovuto
spiegare quali elementi di rilievo il mezzo di prova respinto avrebbe potuto
apportare e perché esso sarebbe stato determinante ai fini del giudizio. Osservando
che l’interrogatorio/deposizione della controparte avrebbe potuto fornire
elementi relativi alla sua asserita malafede processuale, e meglio “approfondire
le ragioni poste alla base del comportamento avversario” e “indagare le
circostanze indicate in occasione della notifica delle prove di cui all’udienza
del 18 febbraio 2019” (appello, p. 8, 10, 12), l’appellante non concretizza
sufficientemente le sue critiche, ciò che è inammissibile (art. 310 e 311 CPC).
Ad ogni modo, in riferimento alla questione della buona fede processuale si
possono fare le seguenti considerazioni.
10.2
Prevedendo
il legislatore la possibilità dell’attore di mutare l’azione dopo il rilascio dell’autorizzazione
ad agire, egli ha esplicitamente accettato che la petizione, entro parametri ben
definiti, possa differirvi e dunque contenere elementi che non sono stati
oggetto di conciliazione. D’altronde, differentemente da quanto previsto
dall’art. 230 CPC, per una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC non
vi è necessità di fondarsi su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova, per cui
un’estensione o modifica delle domande di giudizio è ammissibile anche qualora
la situazione fattuale sia rimasta la medesima. Ne consegue che l’attore può
fondare la sua mutazione dell’azione anche su fatti che gli erano già noti al
momento della litispendenza. Inoltre, all’istanza di conciliazione non devono
essere posti requisiti di motivazione troppo elevati, potendo bastare che essa
circoscriva il litigio indicando la controparte, la domanda e l’oggetto
litigioso (art. 202 cpv. 2 CPC; v. anche Trezzini,
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 4 ad art. 202). Stanti questi principi, qualora i presupposti
di cui all’art. 227 CPC siano adempiuti, una violazione della buona fede può
essere ammessa solo in circostanze eccezionali.
10.3
Nella
fattispecie, l’appellante contesta la mancata considerazione che il Pretore ha
avuto dell’argomento della buona fede processuale, ma non lamenta una carente
motivazione della decisione. Come già evidenziato, in essa il primo giudice ha accertato
che le condizioni dell’art. 227 CPC risultavano adempiute, riconoscendo dunque
all’attore il diritto di mutare la propria azione ed escludendo conseguentemente
una malafede da parte sua. Ciò può essere confermato anche in questa sede. L’istanza
di conciliazione indicava chiaramente il complesso di fatti su cui si fondava
la pretesa (il contratto di consulenza immobiliare, i compiti ivi previsti, e
il derivante salario, v. anche sopra, consid. 7), per poi indicare che la
pretesa di fr. 120'000.- derivava da una serie di compravendite seguite dal
dipendente e riservandosi espressamente la facoltà di adeguare tale importo.
Nella petizione, il dipendente ha esteso tali pretese, elencando tutte le
operazioni (compravendite e locazioni) da cui rivendica il diritto a percepire
delle provvigioni ed esponendo i relativi calcoli, precisando per il resto di
non avere a disposizione conteggi (in quanto non venivano allestiti) e
postulando l’assunzione di vari mezzi di prova per verificare tutte le
operazioni concluse dalla datrice di lavoro nel periodo di riferimento (cfr.
petizione, p. 3 e 5). In considerazione di questi elementi, nel suo agire,
conforme a quanto permesso dalla legge, non è ravvisabile una malafede
processuale, né al Pretore può essere mosso un biasimo per aver deciso di non
ammettere quale prova l’interrogatorio dell’attore su questo tema. La relativa
censura appellatoria deve dunque essere respinta, e la decisione pretorile
confermata.
11.
Quale
ultima censura, l’appellante chiede di modificare la ripartizione delle spese
giudiziarie effettuata dal primo giudice, il quale a torto non avrebbe tenuto
conto della desistenza parziale della parte avversa, che ha ritirato la domanda
di rigetto definitivo dell’opposizione. Laddove l’appellante non indica quale
ripartizione sarebbe stata a suo dire corretta, la censura è irricevibile. Ad
ogni modo, il giudizio impugnato verte sull’esame dell’eccezione processuale,
ambito nel quale AP 1 è risultata soccombente, per cui si giustifica di
addossarle integralmente le spese giudiziarie, così come fatto dal Pretore. È
con il giudizio di merito, piuttosto, che incomberà al giudice di determinarsi
sulle pretese attoree, stabilendo se e in che misura vi è stata desistenza.
12.
Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui ricevibile. Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di seconda sede, calcolate
sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG e degli art. 11 e 13 RTar, seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), tenuto conto ai sensi
dell’art. 104 cpv. 2 CPC che a questo stadio la vertenza è limitata alla
contestazione della decisione incidentale del Pretore (art. 237 CPC).
13.
La
decisione che si esprime sull’esistenza di un presupposto processuale è una
decisione incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata
innanzi al Tribunale federale tramite il rimedio di diritto previsto per
l'azione di merito (DTF 2C_396/2015 del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 137
III 261, consid. 1.4). Nel concreto, il valore litigioso della presente
controversia raggiunge ampiamente la
soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
29 marzo 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali della procedura di appello, di
complessivi fr. 400.-, sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
In
presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile
solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).