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Decisione

12.2019.66

Contratto di lavoro, pretese salariali, eccezione di carente autorizzazione ad agire, mutazione dell'azione

20 gennaio 2020Italiano21 min

120'000.- oltre interessi e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.66

Lugano

20 gennaio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.6 della Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 17 aprile 2018 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna di AP

1 al pagamento di fr. 256'977.70 oltre interessi a titolo di

provvigioni/salario in suo favore e al pagamento di fr. 28'060.85 alla Cassa di

compensazione competente quali contributi sociali (importi ridotti in sede di

replica a fr. 239'861.40 e fr. 24'803.05), postulando altresì il rigetto

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________

(quest’ultima richiesta in seguito ritirata);

pretese avversate dalla

convenuta, che ha in particolare sollevato l’eccezione di mancanza di una

valida autorizzazione ad agire;

eccezione che il Pretore ha

respinto con decisione incidentale 27 febbraio 2019;

appellante la convenuta,

che con appello 29 marzo 2019 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso

di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con

risposta 23 maggio 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto di lavoro 24 settembre 2014 AP 1 ha assunto AO 1 alle sue

dipendenze quale consulente immobiliare incaricato della gestione di “tutta

l’attività di vendita e/o locazione” dietro pagamento di provvigioni pari

all’1.5% del prezzo di ogni compravendita conclusa, rispettivamente pari a un

canone di locazione per ogni relativo contratto concluso (doc. B inc.

CM.2017.87). Il contratto nel frattempo ha avuto termine.

B.

Il 25 luglio 2017, con PE n. __________

emesso dall’UE di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr.

120'000.- oltre interessi a titolo di commissioni e provvigioni impagate come

da contratto 24 settembre 2014 (doc. F).

C.

Con istanza di conciliazione

26 settembre 2017 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.

120'000.- oltre interessi e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________, riservandosi il diritto di modificare l’istanza

nell’ambito consentito dall’art. 227 CPC, rispettivamente l’adeguamento dell’importo.

Con l’istanza, egli ha indicato che tali pretese riguardavano il pagamento del

salario, rispettivamente delle commissioni a lui spettanti per la sua attività di

consulente immobiliare.

D.

Fallito il tentativo di

conciliazione e ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 17 aprile

2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi al Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 256'977.70 oltre

interessi in suo favore a titolo di provvigioni/salario e al pagamento di fr.

28'060.85 alla Cassa di compensazione competente per i contributi sociali

AVS/AI/IPG e AD, come pure il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________. Nello specifico, per quanto riguarda gli importi

direttamente da versare in suo favore, l’attore ha quantificato il salario

maturato dalle compravendite e dalle locazioni concluse dalla convenuta in fr.

343'200.- (1.5% del prezzo di ciascuna compravendita) e in fr. 12'580.- (e

meglio, per ciascuna locazione, un importo pari alla relativa pigione mensile),

per un totale lordo di fr. 355'780.- e un totale al netto dei contributi

sociali di fr. 333'632.70, da cui ha ulteriormente dedotto il salario già

percepito (fr. 95'751.65) e vi ha aggiunto fr. 19'096.65 per contributi LPP,

per un importo complessivo di fr. 256'977.70.

E.

Con risposta 28 giugno 2018 AP

1 si è opposta alla petizione, sollevando preliminarmente l’eccezione della

mancanza di una valida autorizzazione ad agire e conseguentemente

l’irricevibilità della petizione. In sintesi, la convenuta ha osservato che le

pretese di cui alla petizione erano diverse, rispettivamente molto più estese

di quelle avanzate in sede di conciliazione (in particolare: modifica della

base giuridica e aggiunta di tematiche mai trattate in precedenza), e dunque

non coperte dalla relativa autorizzazione ad agire. La convenuta ha altresì

contestato la domanda di rigetto dell’opposizione contenuta nella petizione,

avendo l’attore dichiarato di ritirarla in sede di udienza di conciliazione.

F.

Con scritto 19 luglio 2018 l’attore ha osservato che la presenza

della richiesta di rigetto dell’opposizione nella sua petizione era oggetto di

una svista, dichiarando di ritirarla. Con replica 25 ottobre 2018 egli ha

ridotto le proprie pretese a fr. 239'861.40 oltre accessori (pagamento direttamente

in suo favore) e a fr. 24'803.05 (pagamento alla Cassa di compensazione). Per

quanto riguarda l’eccezione sollevata dalla parte avversa, l’attore si è

riconfermato nelle proprie posizioni, sottolineando l’ammissibilità di una

mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC e osservando che il complesso

di fatti e la base giuridica delle sue pretese sono rimasti immutati,

rispettivamente che le pretese di cui alla petizione hanno un palese nesso

causale con quelle dell’istanza di conciliazione. L’attore ha pure precisato

che gli importi fatti valere in sede di conciliazione erano al lordo dei contributi

sociali, mentre con la petizione egli, oltre ad aumentare la propria pretesa,

si è limitato a separare i contributi sociali dalle pretese salariali nette.

G. Con

duplica 11 gennaio 2019 AP 1 ha nuovamente ribadito l’irricevibilità della

petizione, riconfermandosi nelle proprie tesi. Con “triplica” spontanea 24

gennaio 2019 AO 1 ha esposto ulteriori considerazioni relative al merito con

annessa nuova documentazione, contestate dalla controparte con scritto 6

febbraio 2019, con il quale essa ha chiesto di dichiarare irricevibile la

“triplica” ed escludere dagli atti i nuovi documenti in quanto inammissibili.

H.

Al dibattimento del 18

febbraio 2019, limitato dal Pretore ai sensi dell’art. 125 lett. a CPC all’eccezione

di irricevibilità sollevata dalla convenuta, le parti si sono riconfermate

nelle proprie posizioni. La parte convenuta ha prodotto la lista dei mezzi di

prova richiesti, e meglio il richiamo dell’inc. CM.2017.87 (procedura di

conciliazione) e l’interrogatorio/ deposizione dell’attore. All’interno del

medesimo verbale di udienza 18 febbraio 2019 il Pretore ha accolto la prima

prova richiesta (richiamo), ma non la seconda (interrogatorio), ritenuto il

tema puramente giuridico da esaminare in seguito alla limitazione della

procedura. Con decisione incidentale 27 febbraio 2019 il Pretore ha respinto l’eccezione

di irricevibilità della petizione, dichiarando le domande ivi contenute

sorrette da una valida autorizzazione ad agire, rispettivamente la presenza di

una valida mutazione dell’azione ex art. 227 CPC. La tassa di giustizia e le

spese, di complessivi fr. 400.-, sono state poste a carico di AP 1, pure

condannata a versare alla controparte fr. 600.- per ripetibili.

I.

Con appello 29 marzo 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, postulandone

la riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi. Con risposta 23 maggio 2019 AO 1 si è opposto all’appello,

postulandone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto di rilievo, nei

considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni incidentali di

prima istanza sono impugnabili con appello, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione incidentale in una controversia dal valore ampiamente

superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie sia

l’appello 29 marzo 2019, sia la risposta all’appello 23 maggio 2019 sono

tempestivi.

2.

Con la decisione impugnata, il primo giudice ha già menzionato il

principio dell’identità fra la domanda di causa e l’autorizzazione ad agire e

le sue eccezioni, fra cui la mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC e

i relativi presupposti. Si può qui ricordare che la validità di

un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un

presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio senza necessità di una

richiesta di parte (DTF 139 III 273, consid. 2.1; DTF 140 III 227, consid. 3),

così come è un presupposto processuale l’ammissibilità di una mutazione

dell’azione.

Secondo costante dottrina

e giurisprudenza le domande di causa, pur dovendo in principio corrispondere a

quelle indicate nell’autorizzazione ad agire, possono differire da queste

ultime nell’ipotesi in cui siano adempiuti i presupposti per una mutazione

dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC (DTF 5A_588/2015 del 9 febbraio 2016,

consid. 4.3.1). Una mutazione dell’azione avviene in caso di estensione o

modifica della richiesta di giudizio oppure dei fondamenti fattuali

dell’azione, ma non in caso di nuove argomentazioni giuridiche, in

considerazione dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice ai

sensi dell’art. 57 CPC (Leuenberger,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger

[ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 1, 7 e 12

ad art. 227; v. anche DTF 139 III 126, consid. 3.2.3; DTF 142 III 210, consid.

2.1).

3.

Preliminarmente occorre sottolineare che il gravame presenta alcune

carenze formali. Innanzitutto, l’appellante ribadisce l’eccezione di assenza di

una valida autorizzazione ad agire e l’inammissibilità della mutazione

dell’azione della controparte, chiedendo tuttavia di respingere la petizione,

quando in tale caso avrebbe semmai dovuto postulare un giudizio di

irricevibilità. Tenuto conto del divieto di formalismo eccessivo e del fatto

che tale irricevibilità è stata comunque invocata in prima sede e menzionata

nelle motivazioni di appello (v. p. 4), la richiesta di giudizio

dell’appellante va considerata in tal senso. Per lo stesso principio, possono

essere esaminate pure la sua richiesta subordinata di annullare la decisione

impugnata e rinviare l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, previa

assunzione di un mezzo di prova da questi respinto, e la richiesta ancora più

subordinata di modificare perlomeno la ripartizione di tasse, spese e

ripetibili, sebbene esse siano contenute soltanto nelle motivazioni del gravame

e non nel petitum.

4.

Con l’impugnato

giudizio, il Pretore ha osservato in merito all’ammissibilità della mutazione

dell’azione che una tale richiesta non deve essere oggetto di una particolare

motivazione, potendo bastare la modifica del petitum oppure del suo

fondamento o del suo motivo. L’appellante si oppone. Essa tuttavia si limita a

criticare genericamente il Pretore per avere ingiustamente concesso alla

controparte di non motivare la mutazione dell’azione “sebbene in concreto le

circostanze lo avrebbero certamente imposto” (p. 9 del gravame), opponendo

all’argomentazione pretorile una propria tesi senza ulteriori specificazioni,

ciò che non adempie all’onere di motivazione a lei incombente (art. 310 e 311

CPC). Del resto, come già detto (v. sopra consid. 2), il giudice esamina

d’ufficio se sono date le condizioni di una mutazione dell’azione. L’attore

peraltro già nell’istanza di conciliazione si era riservato un adeguamento

degli importi ai sensi dell’art. 227 CPC. Nella sua petizione egli ha poi esposto

i fondamenti delle proprie modificate richieste, e nelle successive comparse

scritte, come pure in occasione dell’udienza dibattimentale, la questione

dell’applicabilità dell’art. 227 CPC è stata discussa fra le parti, per cui la

convenuta ha potuto esercitare il suo diritto di essere sentita.

5.

Nell’esame

dell’eccezione processuale, il Pretore ha osservato che l’attore ha aumentato

le proprie pretese, ciò che costituisce una mutazione dell’azione ex art. 227

CPC. In particolare, anche la richiesta dell’attore di condannare la

controparte al versamento di fr. 28'060.85 direttamente alla Cassa di

compensazione competente a titolo di contributi sociali riguarda il suo diritto

al pagamento del salario e può essere considerata un aumento della pretesa

originaria, siccome giusta quanto spiegato dall’attore (replica, p. 4), la

domanda presentata innanzi all’Ufficio di conciliazione di fr. 120'000.- era al

lordo delle prestazioni sociali e quindi già le conteneva, mentre con la

petizione egli le ha separate, aumentando la pretesa salariale netta a fr.

333'632.70 e conseguentemente anche la quota riferita alle prestazioni sociali

a fr. 28'060.85. Il Pretore ha inoltre osservato che, contrariamente alla tesi

espressa dalla convenuta, l’attore non ha modificato la base giuridica della

propria pretesa, avendo egli specificato sia nell’istanza di conciliazione, sia

nella petizione che essa riguardava “tutte le compravendite

andate a buon fine durante la durata del contratto o successivamente se le

trattative erano state iniziate prima della fine del contratto.” (v.

impugnata decisione, p. 3). Rimanendo immutata la procedura

applicabile e mantenendo le nuove pretese il nesso materiale con quelle

precedenti (entrambe basate sul contratto di lavoro e riguardanti il diritto al

salario), il primo giudice ha concluso che la mutazione dell’azione operata

dall’attore adempie i presupposti dell’art. 227 CPC ed è dunque ricevibile, di

qui la reiezione dell’eccezione.

6.

L’appellante rileva

innanzitutto che, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, non è

possibile che la controparte già in prima sede rivendicasse provvigioni per tutte

le compravendite concluse da AP 1, poiché altrimenti non si comprenderebbe

perché la pretesa indicata nella petizione è stata più che raddoppiata. A suo

dire, causa di tale aumento possono solo essere una malafede processuale della

controparte o una differente concezione delle nuove pretese rispetto a quelle

originarie. L’appellante sostiene inoltre che la pretesa contenuta nell’istanza

di conciliazione verteva su provvigioni dovute a una serie di contratti di

compravendita portati alla conclusione dalla controparte (provvigione per

affari procacciati, derivante dunque da un’attività effettiva e proattiva, cfr.

istanza di conciliazione, p. 3), mentre quella contenuta nella petizione

riguarda provvigioni calcolate sull’intero volume di affari, a prescindere da

qualsivoglia attività del dipendente. Trattasi dunque, a suo modo di vedere, di

due pretese del tutto diverse non aventi una sufficiente connessione, pur

derivando dal medesimo contratto.

7.

Ora, come già accennato (v.

sopra, consid. 2), una mutazione dell’azione si verifica in caso di modifica

delle richieste di giudizio o dei fondamenti fattuali dell’azione (“Lebenssachverhalt”

/ “Tatsachenfundament”). Un aumento della pretesa non comporta forzatamente

una modifica del suddetto sostrato fattuale (l’attore potendo ad esempio

decidere di far valere inizialmente solo una parte delle proprie pretese, per

poi completarle rimanendo all’interno del medesimo complesso di fatti). In ogni

caso, una tale modifica non è inammissibile, qualora vi sia una connessione

sufficientemente stretta con la pretesa originaria.

Nel caso concreto, malgrado l’attore abbia in effetti specificato, nella sua istanza di

conciliazione, che la pretesa di fr. 120'000.- derivava da una serie di

compravendite da lui portate alla conclusione, egli non ha mai effettuato alcuna

distinzione fra procacciamento di clientela e volume d’affari. Come già

osservato dal primo giudice, egli ha indicato, quale oggetto litigioso, le

pretese salariali derivanti dal contratto (le cui caratteristiche sono già

state riassunte al consid. A), rilevando che in base a esso egli aveva il

compito di occuparsi, quale unico consulente immobiliare, di tutta l’attività

di vendita e locazione della convenuta, percependo in particolare provvigioni

per tutte le compravendite andate a buon fine (p. 2, punto 4.1 e p. 3, punto

5). Le pretese salariali avanzate con la petizione, più estese di quelle

originarie ma comunque fondate sul contratto, sono pertanto sufficientemente

connesse con l’oggetto litigioso indicato in sede di conciliazione. Su questo

punto, l’appello deve dunque essere respinto, mentre la questione della buona

fede processuale verrà approfondita nel seguito della presente decisione.

8.

L’appellante sostiene

altresì che la pretesa accessoria contenuta nella petizione, volta alla sua

condanna al pagamento di fr. 28'060.85 alla Cassa di compensazione, non

figurava nell’istanza di conciliazione né è stata trascritta

nell’autorizzazione ad agire, osservando che l’impugnata decisione non prende

posizione a tal riguardo. La censura è già di per sé irricevibile per assenza

di confronto con la sentenza pretorile, la quale come già detto (v. sopra,

consid. 5), ha accertato che tale pretesa deriva dal diritto al pagamento del

salario e può essere considerata un aumento della richiesta originaria

(quantificata al lordo dei contributi sociali).

In ogni caso, il

ragionamento pretorile è perfettamente condivisibile, avendo AO 1 peraltro già nell’istanza

di conciliazione (p. 2) osservato che il salario previsto dal contratto era

calcolato al lordo dei contributi sociali, per cui si può senz’altro ammettere

che tale pretesa, poi aumentata, fosse già contenuta nella pretesa originaria,

quale parte del salario.

9.

In definitiva, costituendo le nuove pretese un aumento della

richiesta di giudizio, rispettivamente elementi del salario scaturenti dal

medesimo contratto e dal medesimo complesso di fatti delineato con l’istanza di

conciliazione, esse hanno una sufficiente connessione con le pretese

originarie. Essendo inoltre esse da giudicare secondo la medesima procedura

(procedura ordinaria, circostanza che l’appellante non contesta), i requisiti

di cui all’art. 227 CPC risultano adempiuti, essendo pure data la competenza

materiale del primo giudice a trattare le pretese azionate.

10.

L’appellante

critica il Pretore per non avere considerato il tema della buona fede

processuale, già sollevato con gli allegati preliminari. Essa sottolinea che lo

scopo della procedura di conciliazione è quello di identificare l’oggetto del

litigio e tentare di raggiungere un accordo, ciò che presuppone una trasparente

collaborazione fra le parti e la chiara esposizione delle proprie pretese,

ritenuto che l’applicazione dell’art. 227 CPC deve avvenire solo

eccezionalmente e con riserbo per non snaturare tali principi, come sarebbe

invece avvenuto nel caso concreto: la controparte avrebbe difatti presentato

un’istanza di conciliazione del tutto asettica e priva di indicazioni puntuali,

per poi esporre le proprie vere pretese solo con la petizione, stravolgendole,

svuotando di senso la precedente procedura conciliativa e abusando delle sue

facoltà procedurali (art. 2 CC e 52 CPC). Il primo giudice avrebbe inoltre a

torto respinto un mezzo di prova da lei offerto, ovvero l’interrogatorio/deposizione

della controparte, ritenendolo ininfluente ai fini del giudizio, vertente su un

tema prettamente giuridico, quando invece tale prova avrebbe potuto

approfondire la questione della malafede della controparte.

10.1

Per

quanto riguarda il suddetto mezzo di prova, l’appellante non ne chiede

l’ammissione in questa sede, ma solamente in caso di rinvio dell’incarto al Pretore.

Ricordata la facoltà del giudice di rinunciare a esperire mezzi istruttori il

cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo

(“apprezzamento anticipato delle prove”), l’appellante avrebbe tuttavia dovuto

spiegare quali elementi di rilievo il mezzo di prova respinto avrebbe potuto

apportare e perché esso sarebbe stato determinante ai fini del giudizio. Osservando

che l’interrogatorio/deposizione della controparte avrebbe potuto fornire

elementi relativi alla sua asserita malafede processuale, e meglio “approfondire

le ragioni poste alla base del comportamento avversario” e “indagare le

circostanze indicate in occasione della notifica delle prove di cui all’udienza

del 18 febbraio 2019” (appello, p. 8, 10, 12), l’appellante non concretizza

sufficientemente le sue critiche, ciò che è inammissibile (art. 310 e 311 CPC).

Ad ogni modo, in riferimento alla questione della buona fede processuale si

possono fare le seguenti considerazioni.

10.2

Prevedendo

il legislatore la possibilità dell’attore di mutare l’azione dopo il rilascio dell’autorizzazione

ad agire, egli ha esplicitamente accettato che la petizione, entro parametri ben

definiti, possa differirvi e dunque contenere elementi che non sono stati

oggetto di conciliazione. D’altronde, differentemente da quanto previsto

dall’art. 230 CPC, per una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC non

vi è necessità di fondarsi su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova, per cui

un’estensione o modifica delle domande di giudizio è ammissibile anche qualora

la situazione fattuale sia rimasta la medesima. Ne consegue che l’attore può

fondare la sua mutazione dell’azione anche su fatti che gli erano già noti al

momento della litispendenza. Inoltre, all’istanza di conciliazione non devono

essere posti requisiti di motivazione troppo elevati, potendo bastare che essa

circoscriva il litigio indicando la controparte, la domanda e l’oggetto

litigioso (art. 202 cpv. 2 CPC; v. anche Trezzini,

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 4 ad art. 202). Stanti questi principi, qualora i presupposti

di cui all’art. 227 CPC siano adempiuti, una violazione della buona fede può

essere ammessa solo in circostanze eccezionali.

10.3

Nella

fattispecie, l’appellante contesta la mancata considerazione che il Pretore ha

avuto dell’argomento della buona fede processuale, ma non lamenta una carente

motivazione della decisione. Come già evidenziato, in essa il primo giudice ha accertato

che le condizioni dell’art. 227 CPC risultavano adempiute, riconoscendo dunque

all’attore il diritto di mutare la propria azione ed escludendo conseguentemente

una malafede da parte sua. Ciò può essere confermato anche in questa sede. L’istanza

di conciliazione indicava chiaramente il complesso di fatti su cui si fondava

la pretesa (il contratto di consulenza immobiliare, i compiti ivi previsti, e

il derivante salario, v. anche sopra, consid. 7), per poi indicare che la

pretesa di fr. 120'000.- derivava da una serie di compravendite seguite dal

dipendente e riservandosi espressamente la facoltà di adeguare tale importo.

Nella petizione, il dipendente ha esteso tali pretese, elencando tutte le

operazioni (compravendite e locazioni) da cui rivendica il diritto a percepire

delle provvigioni ed esponendo i relativi calcoli, precisando per il resto di

non avere a disposizione conteggi (in quanto non venivano allestiti) e

postulando l’assunzione di vari mezzi di prova per verificare tutte le

operazioni concluse dalla datrice di lavoro nel periodo di riferimento (cfr.

petizione, p. 3 e 5). In considerazione di questi elementi, nel suo agire,

conforme a quanto permesso dalla legge, non è ravvisabile una malafede

processuale, né al Pretore può essere mosso un biasimo per aver deciso di non

ammettere quale prova l’interrogatorio dell’attore su questo tema. La relativa

censura appellatoria deve dunque essere respinta, e la decisione pretorile

confermata.

11.

Quale

ultima censura, l’appellante chiede di modificare la ripartizione delle spese

giudiziarie effettuata dal primo giudice, il quale a torto non avrebbe tenuto

conto della desistenza parziale della parte avversa, che ha ritirato la domanda

di rigetto definitivo dell’opposizione. Laddove l’appellante non indica quale

ripartizione sarebbe stata a suo dire corretta, la censura è irricevibile. Ad

ogni modo, il giudizio impugnato verte sull’esame dell’eccezione processuale,

ambito nel quale AP 1 è risultata soccombente, per cui si giustifica di

addossarle integralmente le spese giudiziarie, così come fatto dal Pretore. È

con il giudizio di merito, piuttosto, che incomberà al giudice di determinarsi

sulle pretese attoree, stabilendo se e in che misura vi è stata desistenza.

12.

Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui ricevibile. Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di seconda sede, calcolate

sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG e degli art. 11 e 13 RTar, seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), tenuto conto ai sensi

dell’art. 104 cpv. 2 CPC che a questo stadio la vertenza è limitata alla

contestazione della decisione incidentale del Pretore (art. 237 CPC).

13.

La

decisione che si esprime sull’esistenza di un presupposto processuale è una

decisione incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata

innanzi al Tribunale federale tramite il rimedio di diritto previsto per

l'azione di merito (DTF 2C_396/2015 del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 137

III 261, consid. 1.4). Nel concreto, il valore litigioso della presente

controversia raggiunge ampiamente la

soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

29 marzo 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli oneri processuali della procedura di appello, di

complessivi fr. 400.-, sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

In

presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile

solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).