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Decisione

12.2019.70

Compravendita - dolo- errore essenziale - ratifica

19 maggio 2020Italiano28 min

trasportato dall’acquirente presso il cantiere navale della __________ AG (__________).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.70

Lugano

19 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.20 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 11

maggio 2015 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo di vendita di

fr. 31'000.- “dietro simultanea consegna dell’imbarcazione __________) e

l’annesso rimorchio __________” e al pagamento di fr. 7'316.- a titolo di

risarcimento del danno, pretesa poi aumentata con le conclusioni a fr.

15'794.95;

domande avversate dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

aggiunto con sentenza 25 febbraio 2019 ha integralmente accolto, ponendo a

carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di

complessivi fr. 5'412.50, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 10'000.- a

titolo di ripetibili;

appellante il

convenuto con appello 4 aprile 2019 con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via

subordinata, di rinviare l’incarto all’istanza inferiore per nuova decisione,

mentre con “reclamo” di medesima data chiede la riduzione delle

ripetibili in ragione del 50%, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di

entrambi i gradi di giudizio;

preso atto della

risposta 20 agosto 2019 dell’attore con cui postula la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 19 luglio 2014 AO 1 ha

acquistato da AP 1 l’imbarcazione __________ e l’annesso

rimorchio __________ “come accordo e senza garanzia” per un importo

complessivo di fr. 31'000.- (doc. B). La barca è stata consegnata

all’acquirente lo stesso giorno.

Fatti

B. Il 23 luglio 2014 il

motore della barca non è più stato in grado di accendersi e il natante è stato

trasportato dall’acquirente presso il cantiere navale della __________ AG (__________).

Dal controllo effettuato al motore, collegato alla centralina tramite il

sistema di diagnosi “Diacom Marine Service Report”, è emerso che il

numero delle ore di moto dell’imbarcazione registrate nella centralina

ammontava a 2019.0, mentre il display del conta-ore del cruscotto ne indicava

1092.2 (doc. F).

C. Con e-mail del 29

luglio 2014 AO 1 ha comunicato al venditore che avrebbe tenuto la barca alla

condizione di vedersi rimborsare il 20% del prezzo d’acquisto, ritenuto che le

ore di moto percorse erano il doppio di quelle indicate sul display del

cruscotto. In caso contrario, egli ha invitato il venditore a volersi

riprendere la barca (doc. D). Quest’ultimo, con scritto 8 settembre 2014 ha

respinto qualsiasi rimprovero, adducendo in particolare che l’acquirente, prima

della vendita, aveva avuto tutto il tempo necessario per ispezionare e provare

la barca senza riscontrarvi alcun difetto (doc. G).

D. Con scritto 23

settembre 2014 AO 1, per il tramite del suo legale, ha invocato l’inefficacia

del contratto di compravendita per dolo e/o errore essenziale e ha chiesto la

restituzione del prezzo di acquisto di fr. 31'000.- dietro consegna del natante

e del rimorchio al venditore (doc. J). Per parte sua AP 1, con scritto 7

ottobre 2014, ha ribadito la validità del contratto di compravendita,

osservando come la stessa era avvenuta senza alcuna garanzia e l’acquirente

aveva avuto modo di esaminare la barca al momento della consegna. Egli ha in

ogni caso negato di essere stato a conoscenza del problema al conta-ore del

display della barca (doc. H).

E. Con petizione 11

maggio 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc.

richiamato CM.2014.223) ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendone la condanna alla rifusione

del prezzo di vendita di fr. 31'000.- “dietro simultanea consegna

dell’imbarcazione __________ e l’annesso rimorchio __________” e al

pagamento di fr. 7'316.- a titolo di risarcimento del danno. A suo dire, egli

sarebbe stato indotto dolosamente all’acquisto dell’imbarcazione. Il convenuto,

benché consapevole del fatto che il conta-ore sul cruscotto non era funzionante

e indicava meno ore di utilizzo di quelle in realtà percorse dal natante,

avrebbe intenzionalmente sottaciuto la circostanza. In via eventuale l’attore

ha argomentato di essere incorso in un errore essenziale ai sensi dell’art. 24

cpv. 1 cifra 4 CO, costituendo le ore percorse dall’imbarcazione un elemento

essenziale del contratto.

F. Con risposta 17

giugno 2015 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, contestando

sia il dolo sia l’errore essenziale. Il venditore ha osservato che

l’imbarcazione al momento dell’acquisto era in perfetto stato e sottolineato

come la stessa era stata oggetto di attenta valutazione da parte dell’acquirente

prima della vendita. In relazione alle ore di moto percorse dal natante, egli

si sarebbe limitato a garantire quanto visibile dal display situato sul

cruscotto, negando in particolare di essere stato a conoscenza della problematica

concernente la trasmissione dei dati dalla centralina al conta-ore.

G. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con cui

l’attore ha aumentato la pretesa a titolo di risarcimento del danno a fr.

15'794.95, il Pretore aggiunto, con decisione 25 febbraio 2019 qui impugnata,

ha accolto la petizione, ordinando al convenuto la restituzione del prezzo di

vendita di fr. 31'000.- all’attore dietro consegna da parte di quest’ultimo

dell’imbarcazione e del rimorchio, e condannando altresì AP 1 al pagamento di

fr. 15'794.95 a titolo di risarcimento del danno. Il primo giudice, ritenuta la

totale soccombenza del convenuto e la complessità della causa, ha posto la

tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di complessivi fr. 5'412.50 a

carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere all’attore

fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

H. Con appello e

“reclamo” contro il dispositivo sulle ripetibili il convenuto ha chiesto la

riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la

petizione, e, in via subordinata, di rinviare la causa all’istanza inferiore

per nuova decisione, nonché di ridurre le ripetibili di almeno il 50%, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 20 agosto 2019

l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili

di appello.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 4 aprile 2019, introdotto

nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è

tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine

assegnato da questa Camera.

2. Con la decisione

impugnata il Pretore aggiunto, premesso che in concreto erano applicabili gli

artt. 187 seg. CO sulla compravendita di cose mobili, ha accertato che l’imbarcazione

presentava un’anomalia tecnica al software del dispositivo indicante le ore di

navigazione percorse, caratterizzato dall’interruzione della trasmissione dei

dati dalla centralina del motore al conta-ore del cockpit della barca, che ha

determinato una discrepanza, al momento della vendita nel 2014, tra le ore

memorizzate sulla prima (2019.0) e quelle indicate sul secondo (fermo a 1092.2)

di 926.8 ore. Il primo giudice, escludendo una ratifica del contratto da parte

dell’attore, sulla base delle circostanze emerse dall’istruttoria ha ritenuto

adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di un dolo giusta l’art. 28

CO e invalidato il contratto di compravendita con effetto ex tunc. A

titolo abbondanziale il Pretore aggiunto ha concluso che il contratto era

comunque da ritenere viziato da errore essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1

cifra 4 CO di modo che le reciproche prestazioni sarebbero state da ripetere

anche per questo motivo. Egli ha da ultimo riconosciuto all’attore il diritto

al risarcimento delle spese generate dal controllo effettuato sull’imbarcazione

presso la __________ AG, i costi per la locazione di un posto barca e i costi

legali preprocessuali per un importo complessivo di fr. 15'794.95. Ritenuta la

totale soccombenza del convenuto e la complessità della causa, il primo giudice

ha posto gli oneri processuali a carico di quest’ultimo, obbligandolo altresì a

rifondere all’attore fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

3. L’appellante

contesta in primo luogo l’accertamento pretorile secondo cui la centralina in

uso sul natante era quella originale e non era stata sostituita. Egli ribadisce

la tesi, già sostenuta in prima sede, secondo cui la centralina originariamente

installata sul natante sarebbe stata cambiata con quella di un’altra

imbarcazione.

3.1 L’asserita circostanza

secondo cui la centralina sarebbe stata rimpiazzata con quella di un’altra

imbarcazione, di modo che essa avrebbe registrato non solo le ore di

navigazione del natante oggetto della compravendita ma pure quelle effettuate

della barca precedente, è, a ben vedere, irricevibile in ordine poiché tardiva

(art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 26

luglio 2019 inc. n. 12.2017.178 con riferimenti), avendo il convenuto

sollevato tale circostanza solo contestualmente alla formulazione dei

controquesiti peritali, riprendendola poi con le conclusioni, mentre negli

allegati preliminari egli si è limitato a sostenere genericamente che la

centralina sarebbe stata manipolata e non già sostituita (vedi risposta ad 10,

pag. 6; duplica ad 10, pag. 4).

3.2 A prescindere dalla sua

ricevibilità la tesi del convenuto deve essere disattesa, l’asserita

sostituzione della centralina non essendo stata confermata dagli atti di causa.

Nulla si evince dalla deposizione del teste __________ R__________, primo

proprietario dell’imbarcazione, il quale, premesso che la barca in questione

veniva usata nella scuola di wakeboard che egli gestiva e che essa non aveva

avuto problemi particolari, ha dichiarato di non potere escludere una

sostituzione della centralina, salvo poi precisare che “potrebbe anche

essere quella di un’altra barca”, indicando che chiarimenti al riguardo

avrebbero potuto essere dati da __________ M__________, “referente e

importatore della __________” e titolare della __________ SA, (verbale 27

aprile 2017, pag. 2), il quale tuttavia al riguardo nulla ha riferito (verbale

rogatoria 28 aprile 2016 e 17 ottobre 2016). Nemmeno il perito giudiziario,

contrariamente a quanto pretende l’appellante, ha potuto confermare la

sostituzione della centralina. Egli si è infatti limitato ad affermare di non

avere avuto “modo di riscontrare elementi utili a tale accertamento”

(perizia, risposta n. 2, pag. 15), dal che non si può ancora dedurre che la

stessa sia stata sostituita contrariamente a quanto pretende l’appellante,

ritenuto che le altre asserite circostanze da lui addotte in questa sede non

hanno trovato alcun riscontro agli atti. In particolare non corrisponde al vero

che l’imbarcazione avrebbe potuto avere al massimo 1000 ore di navigazione e

che “dopo il sinistro del 2010” e fino alla nuova immatricolazione nel 2013

la stessa non avrebbe più navigato (appello, pag. 5 e 6). Dall’istruttoria è

infatti emerso che già nel mese di settembre 2012 le ore di navigazione

rilevate dalla centralina ammontavano a 1987 e che già allora vi era una

discrepanza con quelle indicate dal display (teste __________ M__________, rogatoria

del 28 aprile 2016, risposta n. 6). Ne discende che il convenuto, a cui

incombeva l’onere della prova, non è riuscito a dimostrare l’asserita

sostituzione della centralina e la conclusione del Pretore aggiunto, secondo

cui al momento della stipulazione del contratto di compravendita l’imbarcazione

era stata impiegata per circa il doppio delle ore rispetto a quelle indicate

dal display di comando e comunicate all’acquirente, merita conferma.

4. L’appellante

contesta che l’acquirente possa invocare l’inefficacia del contratto di

compravendita. A suo dire, quest’ultimo avrebbe al contrario manifestato la

volontà di mantenere il contratto optando per la riduzione del prezzo in

ragione del 20% attraverso la comunicazione e-mail del 29 luglio 2014 (doc. D),

da cui si dedurrebbe inoltre che il numero delle ore nautiche non sarebbe stato

determinante per l’attore, in caso contrario quest’ultimo avrebbe da subito

optato per la ripetizione delle prestazioni.

4.1 In merito alla rilevanza

delle ore nautiche la critica deve essere disattesa. L’appellante non può in

buona fede ritenere che le ore di navigazione dell’imbarcazione non

costituissero un elemento determinante per il perfezionamento del contratto,

ritenuto che il loro numero influisce direttamente sul valore commerciale e

quindi sul prezzo di vendita. Il perito giudiziario al riguardo ha infatti

confermato che a parità di anni di vita e di conservazione un’imbarcazione con

il doppio delle ore di utilizzo vede il suo valore ridursi del 30% (perizia,

pag. 13). L’istruttoria ha inoltre confermato che contestualmente alle

trattative precontrattuali, le ore di navigazione del natante sono state

oggetto di discussione tra le parti (teste __________ O__________, verbale del

20 giugno 2016, pag. 2; teste __________ S__________, verbale del 23 maggio

2016, pag. 2), ciò che è del resto ammesso dallo stesso convenuto (risposta, ad

6, pag. 3) di modo che egli è malvenuto a pretendere ora che il numero delle

ore di utilizzo dell’imbarcazione non sarebbe mai stato argomento di

discussione tra le parti e per tale ragione non costituiva un elemento

rilevante per l’attore (v. al proposito quanto esposto al considerando 5.1).

4.2 Dalla comunicazione e-mail

del 29 luglio 2014 (doc. D) l’appellante vorrebbe inoltre dedurre la ratifica

del contratto di compravendita.

4.2.1 Dottrina e

giurisprudenza, pur avendo ritenuto possibile la ratifica per atti concludenti

di un contratto viziato ai sensi degli art. 23 segg. CO (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 119 ad

art. 31 CO), hanno precisato che una tale conseguenza va ammessa con riserbo (Schmidlin, op. cit., n. 119 segg., ad

art. 31 CO; Schwenzer, Basler

Kommentar, n. 17 segg. ad art. 31 CO;

DTF 109 II 319 consid. 4c) ed è

anzi esclusa nel caso di dolo giusta l’art. 28 CO, a meno che la parte

interessata non esprima chiaramente l’intenzione di mantenere il contratto (Schwenzer, op. cit., n. 17 segg. ad art.

31 CO; Schmidlin, op. cit., n. 122

ad art. 31 CO e n. 30 ad art. 28 CO; DTF 108 II 102 consid. 2a; IICCA

12.2006.18). Se un determinato comportamento costituisca una ratifica va deciso

secondo il principio dell’affidamento. L’onere della prova dell’avvenuta

ratifica incombe a chi se ne prevale (DTF 108 II 102; sentenza del TF del 27

settembre 2004 4C.197/2004 consid. 3).

4.2.2 In concreto, è a

giusta ragione che il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’acquirente nell’e-mail

del 29 luglio 2014 non aveva espresso in modo inequivocabile l’intenzione di

ottenere solo ed esclusivamente una riduzione di prezzo. Nel messaggio l’attore

ha infatti proposto la riduzione del prezzo di vendita in ragione del 20%,

aggiungendo tuttavia che se tale offerta non fosse stata immediatamente

accettata dal venditore, quest’ultimo avrebbe dovuto riprendersi la barca,

poiché il numero delle ore di navigazione non corrispondeva a quello effettivo

(doc. D). L’attore ha pertanto invitato il venditore a scegliere fra due

opzioni (la riduzione del prezzo o la ripetizione delle prestazioni). Questa

manifestazione di volontà non poteva pertanto in buona fede essere intensa dal

venditore come una ratifica del contratto di compravendita rispettivamente una

Considerandi

rinuncia alla possibilità di invocare l’inefficacia della vendita per vizio del

consenso.

5.

Nel proseguio

dell’appello il venditore contesta la conclusione del Pretore aggiunto che ha

ritenuto adempiuti i presupposti per ammettere il dolo ai sensi dell’art. 28

CO, rimproverandogli un errato accertamento dei fatti e una violazione del

diritto.

.

5.1

L’appellante è malvenuto a

criticare in questa sede la circostanza, ritenuta pacifica dal primo giudice,

secondo cui le parti nel corso delle trattative precontrattuali avevano

discusso in merito alle ore di navigazione del natante, ritenuto come il

venditore nei suoi allegati preliminari non aveva mai contestato di avere

assicurato all’acquirente che le ore percorse dall’imbarcazione erano quelle

visibili dal display del cruscotto, quindi 1092.2. In sede di risposta

l’appellante ha infatti ammesso che le ore nautiche “erano ben visibili

dalla plancia del natante. Il venditore si è limitato ad assicurare ciò che

risultava dal natante stesso” (risposta, ad. 6 pag. 3), circostanza questa

ripresa dall’appellante pure in questa sede (appello, pag. 11, secondo paragrafo).

Ad ogni buon conto la circostanza è pure stata confermata dai testi __________

O__________ (verbale rogatoria 20 giugno 2016, risposta n. 6, pag. 2) e __________

S__________ (verbale rogatoria 23 maggio 2016, pag. 2), la cui credibilità non

è contestata e sulla quale non vi sono motivi per dubitarne. Gli stessi hanno

assistito personalmente ai due incontri avuti tra le parti prima della

compravendita e hanno riferito come il venditore durante le trattative aveva

sottolineato il fatto che il prezzo da lui richiesto dipendeva dalle poche ore

di navigazione del natante. Ne discende che anche su questo punto la sentenza

pretorile merita conferma.

5.2

L’appellante ribadisce in

questa sede di non essere stato a conoscenza della discrepanza tra le ore di

navigazione registrate dalla centralina e quelle indicate dal display del

cruscotto, rilevando che mai nessuno l’avrebbe informato della problematica. Egli

rimprovera il primo giudice per avere dedotto tale circostanza dalla

deposizione del teste __________ M__________, il quale, a suo dire, non avrebbe

riferito nulla in merito. La censura, che si limita ad un personale e

soggettivo apprezzamento della deposizione e risulta quindi irricevibile per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), è a ben vedere ininfluente ai fini

di causa. In concreto non è infatti rilevante la questione a sapere se il

convenuto fosse a conoscenza della causa per cui il conta-ore sul cruscotto era

bloccato a 1092.2 ore, bensì se egli fosse consapevole del fatto che il display

non funzionava e continuava a indicare il medesimo numero di ore di navigazione

malgrado l’utilizzo del natante da parte sua.

5.3

Il Pretore aggiunto nella

decisione impugnata ha ritenuto improbabile che il convenuto non si fosse reso

conto che il conta-ore rimaneva bloccato a 1092.2 ore. Egli ha accertato che il

venditore, dal 2012 al 2014, aveva utilizzato il natante per una trentina di

ore di navigazione e che il conta-ore era ben visibile al conducente poiché

posizionato sulla plancia di comando proprio di fronte al timone e vicino

all’indicatore dei giri del motore. Ritenuto che il consumo di carburante era

un aspetto che preoccupava molto il venditore, tanto da indurlo per tale

ragione a vendere il natante, il primo giudice ha ritenuto poco plausibile la

sua tesi, secondo cui il display non sarebbe stato oggetto della sua

attenzione, fosse anche solo per monitorare il consumo del carburante rispetto

alle ore di navigazione. Il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che

l’appellante era consapevole di mentire quando ha confermato all’acquirente che

il natante aveva percorso solo le ore indicate dal display. L’appellante si

limita a ribadire di avere utilizzato l’imbarcazione solo per “pochi mesi”,

ovvero solamente per 33 ore (appello, pag. 10), senza confrontarsi con le

argomentazioni del Pretore, ciò che rende la censura irricevibile per carente

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

5.4

Il convenuto critica altresì

il Pretore aggiunto per avere ammesso la causalità del dolo, osservando che il

numero delle ore di navigazione non era un elemento essenziale per la

conclusione del contratto di compravendita. La censura deve essere disattesa

già solo per il fatto che per ammettere l’esistenza del nesso causale tra

l’agire doloso e la conclusione del negozio giuridico è irrilevante se il

numero di ore di impiego della barca costituisca un elemento essenziale del

contratto, a tal fine essendo sufficiente che la circostanza abbia avuto

un’influenza sulla volontà dell’acquirente di sottoscrivere il contratto o di

concluderlo alle condizioni in esso previste (DTF 136 III 528 consid. 3.4.2; Schmidlin, op. cit., n. 1 ad art. 28 CO).

Al proposito il Pretore aggiunto ha ritenuto che il numero delle ore di

navigazione del natante indicato dal venditore come quello risultante dal

display aveva giocato un ruolo determinante sulla decisione dell’acquirente di

concludere il contratto al prezzo di fr. 31'000.-, aspetto ben noto al

venditore, il quale durante le trattative aveva giustificato il costo più

elevato del motoscafo rispetto ad altri oggetti in vendita paragonabili,

proprio con il fatto che esso vantava meno ore di utilizzo. Il primo giudice ha

altresì fondato la sua conclusione sull’atteggiamento assunto dall’attore, il

quale, dopo avere scoperto la discrepanza tra il numero delle ore del cockpit e

quello rilevato dalla centralina, ha immediatamente contattato il convenuto

chiedendo spiegazioni al riguardo e chiarendo di non essere intenzionato a

conservare un’imbarcazione con il doppio delle ore rispetto a quanto creduto.

L’appellante si limita a ribadire che per l’acquirente l’unico aspetto

essenziale era il prezzo di vendita, poiché la sua prima reazione “è stata

quella di chiedere…una riduzione del prezzo”. La censura, del tutto

soggettiva, è irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC). La stessa non permette comunque di sovvertire la conclusione del Pretore

aggiunto. L’appellante, a cui incombeva l’onere di provare il contrario, non ha

né allegato né sostanziato elementi tali da fare perlomeno supporre che

l’attore, se avesse saputo la verità, avrebbe comunque concluso il contratto di

compravendita del motoscafo per il prezzo di fr. 31'000.-. Ne consegue che,

anche su questo punto, la decisione del primo giudice dev’essere confermata.

6.

L’appellante censura

altresì la conclusione del Pretore aggiunto, esaminata in via abbondanziale,

secondo cui il contratto di compravendita è da ritenere viziato da errore

essenziale. A suo dire, i presupposti dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO non

sarebbero in concreto adempiuti. L’acquirente non potrebbe a ogni modo invocare

un vizio di volontà, poiché il contratto prevedeva la vendita dell’imbarcazione

“senza garanzie”.

6.1

Il Pretore

aggiunto ha considerato che, secondo il principio della buona fede e della

lealtà negli affari, le ore di utilizzo del motore costituiscono un elemento

oggettivamente rilevante, ritenuto che da esse dipende il valore commerciale dell’imbarcazione.

Al riguardo il primo giudice, sulla base del referto peritale, ha osservato che

a parità di anni di vita e di conservazione lo stesso natante con il doppio

delle ore di navigazione vede il suo valore ridursi del 30%, concludendo che l’elemento

ore ha un’incidenza sul prezzo che l’acquirente può ragionevolmente essere

tenuto a pagare. Egli, sulla base del comportamento assunto dall’attore al

momento in cui è venuto a conoscenza della discrepanza del numero di ore di

navigazione e delle discussioni intercorse tra le parti nella fase di

negoziazione, ha ritenuto che per l’attore l’aspetto del numero di ore di

navigazione costituiva un elemento soggettivamente rilevante per la conclusione

del contratto.

6.1.1

L’appellante

contesta che il numero delle ore nautiche costituiva per l’acquirente un

elemento soggettivamente essenziale per la conclusione del contratto. A

sostegno della sua tesi, egli ribadisce che durante la fase precontrattuale tra

le parti non vi sarebbe stata alcuna discussione in merito e l’attore non ne

avrebbe mai fatto riferimento. L’appellante si limita a ripetere la sua

soggettiva e personale versione dei fatti, senza confrontarsi compiutamente con

le argomentazioni del primo giudice, in particolare per quanto concerne il

comportamento dell’acquirente una volta scoperta la problematica, ciò che rende

la censura irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC). La critica, soggettiva e priva di riscontri oggettivi agli atti, non è

comunque adatta a sovvertire la conclusione pretorile. Contrariamente a quanto

pretende l’appellante, il tema delle ore di navigazione è stato infatti

discusso dalle parti durante la fase delle trattative e proprio il numero delle

ore indicate dal display in 1092.2 ha influito sulla decisione dell’attore di

concludere il contratto al prezzo di fr. 31'000.-, ritenuto che l’importo più

elevato rispetto ad altre imbarcazioni simili era giustificato dal fatto che

queste ultime avevano un numero di ore di utilizzo maggiore, come del resto

precisato dal venditore durante le trattative (vedi sopra considerando 5.1).

Dopo avere scoperto la problematica, l’attore ha immediatamente contattato il

venditore chiedendogli spiegazioni e mettendo in chiaro che il valore della

barca non corrispondeva più al prezzo pagato, concludendo quindi che nel caso

in cui il venditore non accettava una riduzione del prezzo del 20% avrebbe

potuto riprendersi la barca (doc. D). In queste circostanze e in assenza di

elementi oggettivi e sostanziati di segno opposto, la conclusione del Pretore

merita conferma.

6.1.2

L’appellante

evidenzia in seguito come il numero delle ore di navigazione non poteva nemmeno

essere considerato un elemento oggettivamente essenziale per la conclusione del

contratto, atteso che la differenza di prezzo tra un’imbarcazione con 1'000 ore

e una con 2'000 ore di utilizzo sarebbe irrilevante. La censura è

manifestamente infondata. Il perito giudiziario ha infatti confermato che a

parità di anni di vita e di conservazione un’imbarcazione con il doppio delle

ore di utilizzo vede il suo valore ridursi del 30% e stimato che nel 2015 il

valore del natante oggetto di causa (comprensivo del carrello) con 800 - 1'000

ore di utilizzo era compreso tra fr. 27'700.- e fr. 36'600.-,

contro un valore compreso tra fr. 20'140.- e fr. 26'520.- per un tempo di

impiego di circa 2’000 ore (perizia, pag. 13). L’appellante è pertanto

malvenuto a pretendere in questa sede che le ore nautiche non avrebbero alcun

influsso sul prezzo, tanto più che l’istruttoria ha confermato come lui stesso

durante le trattative aveva giustificato il fatto che l’imbarcazione aveva un prezzo

più elevato rispetto a altre imbarcazioni simili proprio con il fatto che aveva

poche ore nautiche (teste __________ O__________, verbale rogatoria 20 giugno

2016, risposta n. 6, pag. 2).

6.2

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha inoltre considerato che la “clausola di

garanzia” prevista dal contratto doc. B in concreto non si opponeva alla

possibilità dell’acquirente di appellarsi alle norme sull’errore essenziale,

ritenuto che al momento di concludere il contratto l’attore non poteva

oggettivamente ipotizzare l’esistenza di un’anomalia interna al software del

dispositivo conta-ore che ne impediva la corretta visualizzazione. Trattandosi

di una problematica non rilevabile a un semplice esame della barca e di natura

prettamente tecnica, l’acquirente non poteva ragionevolmente e in buona fede

aspettarsi che essa fosse esclusa da un’eventuale garanzia. L’appellante

critica la conclusione del Pretore aggiunto, limitandosi a evidenziare di non

essere stato a conoscenza del problema della centralina, senza spiegare i

motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe

errata e con ciò da riformare. L’appello su questo punto si rivela irricevibile

per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

7.

L’appellante

critica in seguito il Pretore aggiunto per avere riconosciuto la pretesa di fr.

15'794.95 a titolo di risarcimento del danno, ritenendo le differenti poste

ingiustificate. La contestazione, sollevata irritualmente solo in questa sede e

con ciò tardivamente (art. 317 CPC), è irricevibile. In prima sede l’appellante

non ha mai contestato né che i costi fatti valere dall’attore non sarebbero in

relazione con l’acquisto del natante né il loro ammontare. La decisione

pretorile va pertanto confermata anche su questo punto.

8.

Con il

“reclamo” il convenuto chiede infine di ridurre l’entità delle ripetibili di

“almeno il 50%”, contestando che la procedura sia stata complessa.

8.1

La decisione

sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali ed

assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.

1.

CPC) ed è così impugnabile con la sentenza finale mediante appello se,

pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di

quest’ultima - com’è pacificamente il caso nella fattispecie - è di almeno fr.

10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il suo valore

litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta l’art. 110

CPC, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo

indipendente è tuttavia dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere

dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata con appello o reclamo

(cfr. Trezzini, Commentario

pratico al CPC, 2ª ed., Vol. I, n. 2 ad art. 110).

Nel caso di specie,

visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili è stato

impugnato dal convenuto assieme al dispositivo sul merito e non a titolo

indipendente, egli non aveva la necessità di inoltrare sul tema un “reclamo”,

potendo senz’altro far valere le sue rimostranze nell’ambito dell’appello. Ciò

non comporta tuttavia alcun pregiudizio per la controparte, nulla ostando in

effetti a che quel “reclamo” sia convertito in appello, di cui per il resto

adempie tutte le condizioni formali (cfr. fra le tante II CCA 5 marzo 2018 inc.

n. 12.2015.215/216).

8.2

La censura dell’appellante è

irricevibile in ordine già solo per il fatto che egli non si è confrontato con

la motivazione alternativa e indipendente esposta dal Pretore aggiunto, secondo

cui l’importo riconosciuto a titolo di indennità ripetibile di fr. 10'000.-

appariva giustificato anche considerando il dispendio di tempo che la causa ha

verosimilmente occasionato al legale dell’attore, stimato in circa 30 ore, per

un onorario complessivo di circa fr. 8'400.- in applicazione dell’art. 12 RTar,

arrotondato a fr. 10'000.- per tenere conto delle spese e dell’IVA (sulla questione vedi Reetz,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.

43.

ad art. 308-318; Hungerbühler/ Bucher,

DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.

4.3). Nel caso concreto il convenuto era pertanto tenuto a spiegare per

quali motivi di fatto o di diritto la motivazione resa dal Pretore aggiunto in

relazione al tema dell’indennità ripetibile secondo il dispendio orario fosse

errata e con ciò da riformare.

8.3

L’appellante, limitandosi a

osservare che la causa “si è dilungata molto nel tempo, ma senza mai

presentare aspetti complessi o altro” (appello, pag. 15), non si confronta

adeguatamente con i parametri di calcolo e con i precisi motivi

contenuti nel giudizio impugnato e considerati dal primo giudice per

giustificare l’applicazione di una percentuale del 18%, di modo che la critica

si rileva irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

La censura formulata in questa

sede dal convenuto in relazione all’entità dell’indennità ripetibile deve in

ogni caso essere respinta. Per giurisprudenza invalsa, nella

fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di

un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di

abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i

minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, cfr. II CCA del 10

settembre 2018 inc. n. 12.2017.25; 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57 e

riferimenti). L’art. 11 cpv. 1 RTar dispone che in una causa con un

valore tra i fr. 20’000.- e i fr. 50'000.- le ripetibili devono essere

determinate tra il 10% e il 20% del valore litigioso. In concreto il Pretore,

sulla base di un valore litigioso di fr. 46'794.95, ha applicato una

percentuale del 18%, senza eccedere i limiti della tariffa applicabile, per cui

il suo giudizio sul tema sfugge di principio a ogni critica. Vale la pena

aggiungere che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, in concreto la

causa è risultata impegnativa sia per quanto concerne lo svolgimento delle

varie fasi processuali (doppio scambio di scritti con la necessità di

approfondire diverse questioni giuridiche) sia per quanto concerne

l’istruttoria (assunzione di diversi testi in via rogatoriale e esperimento di

una perizia tecnica), di modo che non si ravvisano motivi per ridurre l’importo

attribuito dal primo giudice, che deve essere confermato.

9.

Ne discende la

reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC). Le tasse e le spese per la procedura d’appello, calcolate sulla

base di un valore litigioso complessivo di fr. 46'794.95 sono poste interamente

a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve

inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95

cpv. 1 lett. b).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 4 aprile

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 25 febbraio 2019 della Pretura di Locarno-Campagna è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).