12.2019.70
Compravendita - dolo- errore essenziale - ratifica
19 maggio 2020Italiano28 min
trasportato dall’acquirente presso il cantiere navale della __________ AG (__________).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.70
Lugano
19 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.20 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 11
maggio 2015 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo di vendita di
fr. 31'000.- “dietro simultanea consegna dell’imbarcazione __________) e
l’annesso rimorchio __________” e al pagamento di fr. 7'316.- a titolo di
risarcimento del danno, pretesa poi aumentata con le conclusioni a fr.
15'794.95;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con sentenza 25 febbraio 2019 ha integralmente accolto, ponendo a
carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di
complessivi fr. 5'412.50, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 10'000.- a
titolo di ripetibili;
appellante il
convenuto con appello 4 aprile 2019 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via
subordinata, di rinviare l’incarto all’istanza inferiore per nuova decisione,
mentre con “reclamo” di medesima data chiede la riduzione delle
ripetibili in ragione del 50%, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di
entrambi i gradi di giudizio;
preso atto della
risposta 20 agosto 2019 dell’attore con cui postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 19 luglio 2014 AO 1 ha
acquistato da AP 1 l’imbarcazione __________ e l’annesso
rimorchio __________ “come accordo e senza garanzia” per un importo
complessivo di fr. 31'000.- (doc. B). La barca è stata consegnata
all’acquirente lo stesso giorno.
Fatti
B. Il 23 luglio 2014 il
motore della barca non è più stato in grado di accendersi e il natante è stato
trasportato dall’acquirente presso il cantiere navale della __________ AG (__________).
Dal controllo effettuato al motore, collegato alla centralina tramite il
sistema di diagnosi “Diacom Marine Service Report”, è emerso che il
numero delle ore di moto dell’imbarcazione registrate nella centralina
ammontava a 2019.0, mentre il display del conta-ore del cruscotto ne indicava
1092.2 (doc. F).
C. Con e-mail del 29
luglio 2014 AO 1 ha comunicato al venditore che avrebbe tenuto la barca alla
condizione di vedersi rimborsare il 20% del prezzo d’acquisto, ritenuto che le
ore di moto percorse erano il doppio di quelle indicate sul display del
cruscotto. In caso contrario, egli ha invitato il venditore a volersi
riprendere la barca (doc. D). Quest’ultimo, con scritto 8 settembre 2014 ha
respinto qualsiasi rimprovero, adducendo in particolare che l’acquirente, prima
della vendita, aveva avuto tutto il tempo necessario per ispezionare e provare
la barca senza riscontrarvi alcun difetto (doc. G).
D. Con scritto 23
settembre 2014 AO 1, per il tramite del suo legale, ha invocato l’inefficacia
del contratto di compravendita per dolo e/o errore essenziale e ha chiesto la
restituzione del prezzo di acquisto di fr. 31'000.- dietro consegna del natante
e del rimorchio al venditore (doc. J). Per parte sua AP 1, con scritto 7
ottobre 2014, ha ribadito la validità del contratto di compravendita,
osservando come la stessa era avvenuta senza alcuna garanzia e l’acquirente
aveva avuto modo di esaminare la barca al momento della consegna. Egli ha in
ogni caso negato di essere stato a conoscenza del problema al conta-ore del
display della barca (doc. H).
E. Con petizione 11
maggio 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc.
richiamato CM.2014.223) ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendone la condanna alla rifusione
del prezzo di vendita di fr. 31'000.- “dietro simultanea consegna
dell’imbarcazione __________ e l’annesso rimorchio __________” e al
pagamento di fr. 7'316.- a titolo di risarcimento del danno. A suo dire, egli
sarebbe stato indotto dolosamente all’acquisto dell’imbarcazione. Il convenuto,
benché consapevole del fatto che il conta-ore sul cruscotto non era funzionante
e indicava meno ore di utilizzo di quelle in realtà percorse dal natante,
avrebbe intenzionalmente sottaciuto la circostanza. In via eventuale l’attore
ha argomentato di essere incorso in un errore essenziale ai sensi dell’art. 24
cpv. 1 cifra 4 CO, costituendo le ore percorse dall’imbarcazione un elemento
essenziale del contratto.
F. Con risposta 17
giugno 2015 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, contestando
sia il dolo sia l’errore essenziale. Il venditore ha osservato che
l’imbarcazione al momento dell’acquisto era in perfetto stato e sottolineato
come la stessa era stata oggetto di attenta valutazione da parte dell’acquirente
prima della vendita. In relazione alle ore di moto percorse dal natante, egli
si sarebbe limitato a garantire quanto visibile dal display situato sul
cruscotto, negando in particolare di essere stato a conoscenza della problematica
concernente la trasmissione dei dati dalla centralina al conta-ore.
G. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con cui
l’attore ha aumentato la pretesa a titolo di risarcimento del danno a fr.
15'794.95, il Pretore aggiunto, con decisione 25 febbraio 2019 qui impugnata,
ha accolto la petizione, ordinando al convenuto la restituzione del prezzo di
vendita di fr. 31'000.- all’attore dietro consegna da parte di quest’ultimo
dell’imbarcazione e del rimorchio, e condannando altresì AP 1 al pagamento di
fr. 15'794.95 a titolo di risarcimento del danno. Il primo giudice, ritenuta la
totale soccombenza del convenuto e la complessità della causa, ha posto la
tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di complessivi fr. 5'412.50 a
carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere all’attore
fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
H. Con appello e
“reclamo” contro il dispositivo sulle ripetibili il convenuto ha chiesto la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la
petizione, e, in via subordinata, di rinviare la causa all’istanza inferiore
per nuova decisione, nonché di ridurre le ripetibili di almeno il 50%, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 20 agosto 2019
l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili
di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 4 aprile 2019, introdotto
nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è
tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine
assegnato da questa Camera.
2. Con la decisione
impugnata il Pretore aggiunto, premesso che in concreto erano applicabili gli
artt. 187 seg. CO sulla compravendita di cose mobili, ha accertato che l’imbarcazione
presentava un’anomalia tecnica al software del dispositivo indicante le ore di
navigazione percorse, caratterizzato dall’interruzione della trasmissione dei
dati dalla centralina del motore al conta-ore del cockpit della barca, che ha
determinato una discrepanza, al momento della vendita nel 2014, tra le ore
memorizzate sulla prima (2019.0) e quelle indicate sul secondo (fermo a 1092.2)
di 926.8 ore. Il primo giudice, escludendo una ratifica del contratto da parte
dell’attore, sulla base delle circostanze emerse dall’istruttoria ha ritenuto
adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di un dolo giusta l’art. 28
CO e invalidato il contratto di compravendita con effetto ex tunc. A
titolo abbondanziale il Pretore aggiunto ha concluso che il contratto era
comunque da ritenere viziato da errore essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1
cifra 4 CO di modo che le reciproche prestazioni sarebbero state da ripetere
anche per questo motivo. Egli ha da ultimo riconosciuto all’attore il diritto
al risarcimento delle spese generate dal controllo effettuato sull’imbarcazione
presso la __________ AG, i costi per la locazione di un posto barca e i costi
legali preprocessuali per un importo complessivo di fr. 15'794.95. Ritenuta la
totale soccombenza del convenuto e la complessità della causa, il primo giudice
ha posto gli oneri processuali a carico di quest’ultimo, obbligandolo altresì a
rifondere all’attore fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
3. L’appellante
contesta in primo luogo l’accertamento pretorile secondo cui la centralina in
uso sul natante era quella originale e non era stata sostituita. Egli ribadisce
la tesi, già sostenuta in prima sede, secondo cui la centralina originariamente
installata sul natante sarebbe stata cambiata con quella di un’altra
imbarcazione.
3.1 L’asserita circostanza
secondo cui la centralina sarebbe stata rimpiazzata con quella di un’altra
imbarcazione, di modo che essa avrebbe registrato non solo le ore di
navigazione del natante oggetto della compravendita ma pure quelle effettuate
della barca precedente, è, a ben vedere, irricevibile in ordine poiché tardiva
(art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 26
luglio 2019 inc. n. 12.2017.178 con riferimenti), avendo il convenuto
sollevato tale circostanza solo contestualmente alla formulazione dei
controquesiti peritali, riprendendola poi con le conclusioni, mentre negli
allegati preliminari egli si è limitato a sostenere genericamente che la
centralina sarebbe stata manipolata e non già sostituita (vedi risposta ad 10,
pag. 6; duplica ad 10, pag. 4).
3.2 A prescindere dalla sua
ricevibilità la tesi del convenuto deve essere disattesa, l’asserita
sostituzione della centralina non essendo stata confermata dagli atti di causa.
Nulla si evince dalla deposizione del teste __________ R__________, primo
proprietario dell’imbarcazione, il quale, premesso che la barca in questione
veniva usata nella scuola di wakeboard che egli gestiva e che essa non aveva
avuto problemi particolari, ha dichiarato di non potere escludere una
sostituzione della centralina, salvo poi precisare che “potrebbe anche
essere quella di un’altra barca”, indicando che chiarimenti al riguardo
avrebbero potuto essere dati da __________ M__________, “referente e
importatore della __________” e titolare della __________ SA, (verbale 27
aprile 2017, pag. 2), il quale tuttavia al riguardo nulla ha riferito (verbale
rogatoria 28 aprile 2016 e 17 ottobre 2016). Nemmeno il perito giudiziario,
contrariamente a quanto pretende l’appellante, ha potuto confermare la
sostituzione della centralina. Egli si è infatti limitato ad affermare di non
avere avuto “modo di riscontrare elementi utili a tale accertamento”
(perizia, risposta n. 2, pag. 15), dal che non si può ancora dedurre che la
stessa sia stata sostituita contrariamente a quanto pretende l’appellante,
ritenuto che le altre asserite circostanze da lui addotte in questa sede non
hanno trovato alcun riscontro agli atti. In particolare non corrisponde al vero
che l’imbarcazione avrebbe potuto avere al massimo 1000 ore di navigazione e
che “dopo il sinistro del 2010” e fino alla nuova immatricolazione nel 2013
la stessa non avrebbe più navigato (appello, pag. 5 e 6). Dall’istruttoria è
infatti emerso che già nel mese di settembre 2012 le ore di navigazione
rilevate dalla centralina ammontavano a 1987 e che già allora vi era una
discrepanza con quelle indicate dal display (teste __________ M__________, rogatoria
del 28 aprile 2016, risposta n. 6). Ne discende che il convenuto, a cui
incombeva l’onere della prova, non è riuscito a dimostrare l’asserita
sostituzione della centralina e la conclusione del Pretore aggiunto, secondo
cui al momento della stipulazione del contratto di compravendita l’imbarcazione
era stata impiegata per circa il doppio delle ore rispetto a quelle indicate
dal display di comando e comunicate all’acquirente, merita conferma.
4. L’appellante
contesta che l’acquirente possa invocare l’inefficacia del contratto di
compravendita. A suo dire, quest’ultimo avrebbe al contrario manifestato la
volontà di mantenere il contratto optando per la riduzione del prezzo in
ragione del 20% attraverso la comunicazione e-mail del 29 luglio 2014 (doc. D),
da cui si dedurrebbe inoltre che il numero delle ore nautiche non sarebbe stato
determinante per l’attore, in caso contrario quest’ultimo avrebbe da subito
optato per la ripetizione delle prestazioni.
4.1 In merito alla rilevanza
delle ore nautiche la critica deve essere disattesa. L’appellante non può in
buona fede ritenere che le ore di navigazione dell’imbarcazione non
costituissero un elemento determinante per il perfezionamento del contratto,
ritenuto che il loro numero influisce direttamente sul valore commerciale e
quindi sul prezzo di vendita. Il perito giudiziario al riguardo ha infatti
confermato che a parità di anni di vita e di conservazione un’imbarcazione con
il doppio delle ore di utilizzo vede il suo valore ridursi del 30% (perizia,
pag. 13). L’istruttoria ha inoltre confermato che contestualmente alle
trattative precontrattuali, le ore di navigazione del natante sono state
oggetto di discussione tra le parti (teste __________ O__________, verbale del
20 giugno 2016, pag. 2; teste __________ S__________, verbale del 23 maggio
2016, pag. 2), ciò che è del resto ammesso dallo stesso convenuto (risposta, ad
6, pag. 3) di modo che egli è malvenuto a pretendere ora che il numero delle
ore di utilizzo dell’imbarcazione non sarebbe mai stato argomento di
discussione tra le parti e per tale ragione non costituiva un elemento
rilevante per l’attore (v. al proposito quanto esposto al considerando 5.1).
4.2 Dalla comunicazione e-mail
del 29 luglio 2014 (doc. D) l’appellante vorrebbe inoltre dedurre la ratifica
del contratto di compravendita.
4.2.1 Dottrina e
giurisprudenza, pur avendo ritenuto possibile la ratifica per atti concludenti
di un contratto viziato ai sensi degli art. 23 segg. CO (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 119 ad
art. 31 CO), hanno precisato che una tale conseguenza va ammessa con riserbo (Schmidlin, op. cit., n. 119 segg., ad
art. 31 CO; Schwenzer, Basler
Kommentar, n. 17 segg. ad art. 31 CO;
DTF 109 II 319 consid. 4c) ed è
anzi esclusa nel caso di dolo giusta l’art. 28 CO, a meno che la parte
interessata non esprima chiaramente l’intenzione di mantenere il contratto (Schwenzer, op. cit., n. 17 segg. ad art.
31 CO; Schmidlin, op. cit., n. 122
ad art. 31 CO e n. 30 ad art. 28 CO; DTF 108 II 102 consid. 2a; IICCA
12.2006.18). Se un determinato comportamento costituisca una ratifica va deciso
secondo il principio dell’affidamento. L’onere della prova dell’avvenuta
ratifica incombe a chi se ne prevale (DTF 108 II 102; sentenza del TF del 27
settembre 2004 4C.197/2004 consid. 3).
4.2.2 In concreto, è a
giusta ragione che il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’acquirente nell’e-mail
del 29 luglio 2014 non aveva espresso in modo inequivocabile l’intenzione di
ottenere solo ed esclusivamente una riduzione di prezzo. Nel messaggio l’attore
ha infatti proposto la riduzione del prezzo di vendita in ragione del 20%,
aggiungendo tuttavia che se tale offerta non fosse stata immediatamente
accettata dal venditore, quest’ultimo avrebbe dovuto riprendersi la barca,
poiché il numero delle ore di navigazione non corrispondeva a quello effettivo
(doc. D). L’attore ha pertanto invitato il venditore a scegliere fra due
opzioni (la riduzione del prezzo o la ripetizione delle prestazioni). Questa
manifestazione di volontà non poteva pertanto in buona fede essere intensa dal
venditore come una ratifica del contratto di compravendita rispettivamente una
Considerandi
rinuncia alla possibilità di invocare l’inefficacia della vendita per vizio del
consenso.
5.
Nel proseguio
dell’appello il venditore contesta la conclusione del Pretore aggiunto che ha
ritenuto adempiuti i presupposti per ammettere il dolo ai sensi dell’art. 28
CO, rimproverandogli un errato accertamento dei fatti e una violazione del
diritto.
.
5.1
L’appellante è malvenuto a
criticare in questa sede la circostanza, ritenuta pacifica dal primo giudice,
secondo cui le parti nel corso delle trattative precontrattuali avevano
discusso in merito alle ore di navigazione del natante, ritenuto come il
venditore nei suoi allegati preliminari non aveva mai contestato di avere
assicurato all’acquirente che le ore percorse dall’imbarcazione erano quelle
visibili dal display del cruscotto, quindi 1092.2. In sede di risposta
l’appellante ha infatti ammesso che le ore nautiche “erano ben visibili
dalla plancia del natante. Il venditore si è limitato ad assicurare ciò che
risultava dal natante stesso” (risposta, ad. 6 pag. 3), circostanza questa
ripresa dall’appellante pure in questa sede (appello, pag. 11, secondo paragrafo).
Ad ogni buon conto la circostanza è pure stata confermata dai testi __________
O__________ (verbale rogatoria 20 giugno 2016, risposta n. 6, pag. 2) e __________
S__________ (verbale rogatoria 23 maggio 2016, pag. 2), la cui credibilità non
è contestata e sulla quale non vi sono motivi per dubitarne. Gli stessi hanno
assistito personalmente ai due incontri avuti tra le parti prima della
compravendita e hanno riferito come il venditore durante le trattative aveva
sottolineato il fatto che il prezzo da lui richiesto dipendeva dalle poche ore
di navigazione del natante. Ne discende che anche su questo punto la sentenza
pretorile merita conferma.
5.2
L’appellante ribadisce in
questa sede di non essere stato a conoscenza della discrepanza tra le ore di
navigazione registrate dalla centralina e quelle indicate dal display del
cruscotto, rilevando che mai nessuno l’avrebbe informato della problematica. Egli
rimprovera il primo giudice per avere dedotto tale circostanza dalla
deposizione del teste __________ M__________, il quale, a suo dire, non avrebbe
riferito nulla in merito. La censura, che si limita ad un personale e
soggettivo apprezzamento della deposizione e risulta quindi irricevibile per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), è a ben vedere ininfluente ai fini
di causa. In concreto non è infatti rilevante la questione a sapere se il
convenuto fosse a conoscenza della causa per cui il conta-ore sul cruscotto era
bloccato a 1092.2 ore, bensì se egli fosse consapevole del fatto che il display
non funzionava e continuava a indicare il medesimo numero di ore di navigazione
malgrado l’utilizzo del natante da parte sua.
5.3
Il Pretore aggiunto nella
decisione impugnata ha ritenuto improbabile che il convenuto non si fosse reso
conto che il conta-ore rimaneva bloccato a 1092.2 ore. Egli ha accertato che il
venditore, dal 2012 al 2014, aveva utilizzato il natante per una trentina di
ore di navigazione e che il conta-ore era ben visibile al conducente poiché
posizionato sulla plancia di comando proprio di fronte al timone e vicino
all’indicatore dei giri del motore. Ritenuto che il consumo di carburante era
un aspetto che preoccupava molto il venditore, tanto da indurlo per tale
ragione a vendere il natante, il primo giudice ha ritenuto poco plausibile la
sua tesi, secondo cui il display non sarebbe stato oggetto della sua
attenzione, fosse anche solo per monitorare il consumo del carburante rispetto
alle ore di navigazione. Il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che
l’appellante era consapevole di mentire quando ha confermato all’acquirente che
il natante aveva percorso solo le ore indicate dal display. L’appellante si
limita a ribadire di avere utilizzato l’imbarcazione solo per “pochi mesi”,
ovvero solamente per 33 ore (appello, pag. 10), senza confrontarsi con le
argomentazioni del Pretore, ciò che rende la censura irricevibile per carente
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
5.4
Il convenuto critica altresì
il Pretore aggiunto per avere ammesso la causalità del dolo, osservando che il
numero delle ore di navigazione non era un elemento essenziale per la
conclusione del contratto di compravendita. La censura deve essere disattesa
già solo per il fatto che per ammettere l’esistenza del nesso causale tra
l’agire doloso e la conclusione del negozio giuridico è irrilevante se il
numero di ore di impiego della barca costituisca un elemento essenziale del
contratto, a tal fine essendo sufficiente che la circostanza abbia avuto
un’influenza sulla volontà dell’acquirente di sottoscrivere il contratto o di
concluderlo alle condizioni in esso previste (DTF 136 III 528 consid. 3.4.2; Schmidlin, op. cit., n. 1 ad art. 28 CO).
Al proposito il Pretore aggiunto ha ritenuto che il numero delle ore di
navigazione del natante indicato dal venditore come quello risultante dal
display aveva giocato un ruolo determinante sulla decisione dell’acquirente di
concludere il contratto al prezzo di fr. 31'000.-, aspetto ben noto al
venditore, il quale durante le trattative aveva giustificato il costo più
elevato del motoscafo rispetto ad altri oggetti in vendita paragonabili,
proprio con il fatto che esso vantava meno ore di utilizzo. Il primo giudice ha
altresì fondato la sua conclusione sull’atteggiamento assunto dall’attore, il
quale, dopo avere scoperto la discrepanza tra il numero delle ore del cockpit e
quello rilevato dalla centralina, ha immediatamente contattato il convenuto
chiedendo spiegazioni al riguardo e chiarendo di non essere intenzionato a
conservare un’imbarcazione con il doppio delle ore rispetto a quanto creduto.
L’appellante si limita a ribadire che per l’acquirente l’unico aspetto
essenziale era il prezzo di vendita, poiché la sua prima reazione “è stata
quella di chiedere…una riduzione del prezzo”. La censura, del tutto
soggettiva, è irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC). La stessa non permette comunque di sovvertire la conclusione del Pretore
aggiunto. L’appellante, a cui incombeva l’onere di provare il contrario, non ha
né allegato né sostanziato elementi tali da fare perlomeno supporre che
l’attore, se avesse saputo la verità, avrebbe comunque concluso il contratto di
compravendita del motoscafo per il prezzo di fr. 31'000.-. Ne consegue che,
anche su questo punto, la decisione del primo giudice dev’essere confermata.
6.
L’appellante censura
altresì la conclusione del Pretore aggiunto, esaminata in via abbondanziale,
secondo cui il contratto di compravendita è da ritenere viziato da errore
essenziale. A suo dire, i presupposti dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO non
sarebbero in concreto adempiuti. L’acquirente non potrebbe a ogni modo invocare
un vizio di volontà, poiché il contratto prevedeva la vendita dell’imbarcazione
“senza garanzie”.
6.1
Il Pretore
aggiunto ha considerato che, secondo il principio della buona fede e della
lealtà negli affari, le ore di utilizzo del motore costituiscono un elemento
oggettivamente rilevante, ritenuto che da esse dipende il valore commerciale dell’imbarcazione.
Al riguardo il primo giudice, sulla base del referto peritale, ha osservato che
a parità di anni di vita e di conservazione lo stesso natante con il doppio
delle ore di navigazione vede il suo valore ridursi del 30%, concludendo che l’elemento
ore ha un’incidenza sul prezzo che l’acquirente può ragionevolmente essere
tenuto a pagare. Egli, sulla base del comportamento assunto dall’attore al
momento in cui è venuto a conoscenza della discrepanza del numero di ore di
navigazione e delle discussioni intercorse tra le parti nella fase di
negoziazione, ha ritenuto che per l’attore l’aspetto del numero di ore di
navigazione costituiva un elemento soggettivamente rilevante per la conclusione
del contratto.
6.1.1
L’appellante
contesta che il numero delle ore nautiche costituiva per l’acquirente un
elemento soggettivamente essenziale per la conclusione del contratto. A
sostegno della sua tesi, egli ribadisce che durante la fase precontrattuale tra
le parti non vi sarebbe stata alcuna discussione in merito e l’attore non ne
avrebbe mai fatto riferimento. L’appellante si limita a ripetere la sua
soggettiva e personale versione dei fatti, senza confrontarsi compiutamente con
le argomentazioni del primo giudice, in particolare per quanto concerne il
comportamento dell’acquirente una volta scoperta la problematica, ciò che rende
la censura irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC). La critica, soggettiva e priva di riscontri oggettivi agli atti, non è
comunque adatta a sovvertire la conclusione pretorile. Contrariamente a quanto
pretende l’appellante, il tema delle ore di navigazione è stato infatti
discusso dalle parti durante la fase delle trattative e proprio il numero delle
ore indicate dal display in 1092.2 ha influito sulla decisione dell’attore di
concludere il contratto al prezzo di fr. 31'000.-, ritenuto che l’importo più
elevato rispetto ad altre imbarcazioni simili era giustificato dal fatto che
queste ultime avevano un numero di ore di utilizzo maggiore, come del resto
precisato dal venditore durante le trattative (vedi sopra considerando 5.1).
Dopo avere scoperto la problematica, l’attore ha immediatamente contattato il
venditore chiedendogli spiegazioni e mettendo in chiaro che il valore della
barca non corrispondeva più al prezzo pagato, concludendo quindi che nel caso
in cui il venditore non accettava una riduzione del prezzo del 20% avrebbe
potuto riprendersi la barca (doc. D). In queste circostanze e in assenza di
elementi oggettivi e sostanziati di segno opposto, la conclusione del Pretore
merita conferma.
6.1.2
L’appellante
evidenzia in seguito come il numero delle ore di navigazione non poteva nemmeno
essere considerato un elemento oggettivamente essenziale per la conclusione del
contratto, atteso che la differenza di prezzo tra un’imbarcazione con 1'000 ore
e una con 2'000 ore di utilizzo sarebbe irrilevante. La censura è
manifestamente infondata. Il perito giudiziario ha infatti confermato che a
parità di anni di vita e di conservazione un’imbarcazione con il doppio delle
ore di utilizzo vede il suo valore ridursi del 30% e stimato che nel 2015 il
valore del natante oggetto di causa (comprensivo del carrello) con 800 - 1'000
ore di utilizzo era compreso tra fr. 27'700.- e fr. 36'600.-,
contro un valore compreso tra fr. 20'140.- e fr. 26'520.- per un tempo di
impiego di circa 2’000 ore (perizia, pag. 13). L’appellante è pertanto
malvenuto a pretendere in questa sede che le ore nautiche non avrebbero alcun
influsso sul prezzo, tanto più che l’istruttoria ha confermato come lui stesso
durante le trattative aveva giustificato il fatto che l’imbarcazione aveva un prezzo
più elevato rispetto a altre imbarcazioni simili proprio con il fatto che aveva
poche ore nautiche (teste __________ O__________, verbale rogatoria 20 giugno
2016, risposta n. 6, pag. 2).
6.2
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha inoltre considerato che la “clausola di
garanzia” prevista dal contratto doc. B in concreto non si opponeva alla
possibilità dell’acquirente di appellarsi alle norme sull’errore essenziale,
ritenuto che al momento di concludere il contratto l’attore non poteva
oggettivamente ipotizzare l’esistenza di un’anomalia interna al software del
dispositivo conta-ore che ne impediva la corretta visualizzazione. Trattandosi
di una problematica non rilevabile a un semplice esame della barca e di natura
prettamente tecnica, l’acquirente non poteva ragionevolmente e in buona fede
aspettarsi che essa fosse esclusa da un’eventuale garanzia. L’appellante
critica la conclusione del Pretore aggiunto, limitandosi a evidenziare di non
essere stato a conoscenza del problema della centralina, senza spiegare i
motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe
errata e con ciò da riformare. L’appello su questo punto si rivela irricevibile
per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
7.
L’appellante
critica in seguito il Pretore aggiunto per avere riconosciuto la pretesa di fr.
15'794.95 a titolo di risarcimento del danno, ritenendo le differenti poste
ingiustificate. La contestazione, sollevata irritualmente solo in questa sede e
con ciò tardivamente (art. 317 CPC), è irricevibile. In prima sede l’appellante
non ha mai contestato né che i costi fatti valere dall’attore non sarebbero in
relazione con l’acquisto del natante né il loro ammontare. La decisione
pretorile va pertanto confermata anche su questo punto.
8.
Con il
“reclamo” il convenuto chiede infine di ridurre l’entità delle ripetibili di
“almeno il 50%”, contestando che la procedura sia stata complessa.
8.1
La decisione
sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1.
CPC) ed è così impugnabile con la sentenza finale mediante appello se,
pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima - com’è pacificamente il caso nella fattispecie - è di almeno fr.
10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il suo valore
litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta l’art. 110
CPC, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo
indipendente è tuttavia dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere
dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata con appello o reclamo
(cfr. Trezzini, Commentario
pratico al CPC, 2ª ed., Vol. I, n. 2 ad art. 110).
Nel caso di specie,
visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili è stato
impugnato dal convenuto assieme al dispositivo sul merito e non a titolo
indipendente, egli non aveva la necessità di inoltrare sul tema un “reclamo”,
potendo senz’altro far valere le sue rimostranze nell’ambito dell’appello. Ciò
non comporta tuttavia alcun pregiudizio per la controparte, nulla ostando in
effetti a che quel “reclamo” sia convertito in appello, di cui per il resto
adempie tutte le condizioni formali (cfr. fra le tante II CCA 5 marzo 2018 inc.
n. 12.2015.215/216).
8.2
La censura dell’appellante è
irricevibile in ordine già solo per il fatto che egli non si è confrontato con
la motivazione alternativa e indipendente esposta dal Pretore aggiunto, secondo
cui l’importo riconosciuto a titolo di indennità ripetibile di fr. 10'000.-
appariva giustificato anche considerando il dispendio di tempo che la causa ha
verosimilmente occasionato al legale dell’attore, stimato in circa 30 ore, per
un onorario complessivo di circa fr. 8'400.- in applicazione dell’art. 12 RTar,
arrotondato a fr. 10'000.- per tenere conto delle spese e dell’IVA (sulla questione vedi Reetz,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
43.
ad art. 308-318; Hungerbühler/ Bucher,
DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.
4.3). Nel caso concreto il convenuto era pertanto tenuto a spiegare per
quali motivi di fatto o di diritto la motivazione resa dal Pretore aggiunto in
relazione al tema dell’indennità ripetibile secondo il dispendio orario fosse
errata e con ciò da riformare.
8.3
L’appellante, limitandosi a
osservare che la causa “si è dilungata molto nel tempo, ma senza mai
presentare aspetti complessi o altro” (appello, pag. 15), non si confronta
adeguatamente con i parametri di calcolo e con i precisi motivi
contenuti nel giudizio impugnato e considerati dal primo giudice per
giustificare l’applicazione di una percentuale del 18%, di modo che la critica
si rileva irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
La censura formulata in questa
sede dal convenuto in relazione all’entità dell’indennità ripetibile deve in
ogni caso essere respinta. Per giurisprudenza invalsa, nella
fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di
un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di
abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i
minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, cfr. II CCA del 10
settembre 2018 inc. n. 12.2017.25; 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57 e
riferimenti). L’art. 11 cpv. 1 RTar dispone che in una causa con un
valore tra i fr. 20’000.- e i fr. 50'000.- le ripetibili devono essere
determinate tra il 10% e il 20% del valore litigioso. In concreto il Pretore,
sulla base di un valore litigioso di fr. 46'794.95, ha applicato una
percentuale del 18%, senza eccedere i limiti della tariffa applicabile, per cui
il suo giudizio sul tema sfugge di principio a ogni critica. Vale la pena
aggiungere che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, in concreto la
causa è risultata impegnativa sia per quanto concerne lo svolgimento delle
varie fasi processuali (doppio scambio di scritti con la necessità di
approfondire diverse questioni giuridiche) sia per quanto concerne
l’istruttoria (assunzione di diversi testi in via rogatoriale e esperimento di
una perizia tecnica), di modo che non si ravvisano motivi per ridurre l’importo
attribuito dal primo giudice, che deve essere confermato.
9.
Ne discende la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1
lett. a CPC). Le tasse e le spese per la procedura d’appello, calcolate sulla
base di un valore litigioso complessivo di fr. 46'794.95 sono poste interamente
a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve
inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95
cpv. 1 lett. b).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 4 aprile
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 25 febbraio 2019 della Pretura di Locarno-Campagna è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).