12.2019.71
Società priva di liquidatore, scioglimento per lacune organizzative. Appello inammissibile in quanto inoltrato da persona non legittimata. Appello irricevibile ai sensi degli art. 310 e 311 CPC
29 ottobre 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.71
Lugano
29 ottobre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1048 della Pretura di Lugano,
sezione 3 - promossa con istanza 26 febbraio 2019 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva del liquidatore (art. 826
cpv. 2 e 740 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 27 marzo 2019, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante __________ con
atto denominato “ricorso” (recte: appello) di data 8 aprile 2019, con cui chiede
di annullare il querelato giudizio e di riscrivere El__________ quale liquidatrice
della convenuta;
mentre l’istante e la convenuta
non hanno presentato osservazioni al gravame;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza del 26
febbraio 2019 l’Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, la società AP
1 chiedendo che nei confronti della stessa, priva di liquidatore a seguito delle
dimissioni e conseguente cancellazione della liquidatrice El__________, pure
socia unica, (doc. A) e invano diffidata con raccomandata del 2 ottobre 2018, a
ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC),
fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e
941a cpv. 1 CO);
che il 27 febbraio 2019 il Pretore ha assegnato alla
convenuta un termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale
(convocare un’assemblea generale, ai sensi dell’art. 699 cpv. 1 CO, allo scopo
di nominare un liquidatore e richiedere la pertinente iscrizione a registro di
commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che, preso atto che la convenuta aveva lasciato
trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 27 marzo 2019 il
Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo
scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento; la decisione è stata notificata alla
convenuta presso __________ Cl__________ a __________, dove la stessa risultava
essere domiciliata;
che, con l’appello 8
aprile 2019 che qui ci occupa, Cl__________, già titolare della precitata ditta
individuale __________ (nel frattempo cancellata per cessazione di attività), chiede
l’annullamento della decisione pretorile e che El__________ venga reiscritta
quale liquidatrice della società e che venga fatto ordine alla stessa di
portare a termine la liquidazione di AP 1;
che la convenuta non ha
ritirato la raccomandata con cui le è stata notificata la copia dell’appello
mentre che AO 1 ha presentato le proprie osservazioni in data 23 settembre 2019
con le quali si è rimesso al giudizio della Corte;
che
l’appello è d’acchito inammissibile in quanto inoltrato da una persona, Cl__________,
che non è legittimato in tal senso, ciò che peraltro egli neppure sostiene nel
proprio gravame. Legittimato a impugnare la decisione di primo grado è in
effetti solo chi ha partecipato alla procedura o avrebbe dovuto parteciparvi (TF
8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 5), ritenuto che in una simile causa tale
qualità va riconosciuta ai soci, ai creditori come pure all’Ufficio del
registro di commercio (a cui andava riconosciuta la legittimazione attiva) e
alla società medesima nei confronti della quale era stato ordinato il
provvedimento (a cui spettava la legittimazione passiva, cfr. TF 5 agosto 2010
4A_321/2008 consid.2, 2 ottobre 2015 4A_215/2015 consid. 3.3);
che, comunque, l’appello
dev’essere dichiarato irricevibile in quanto Cl__________ omette di
confrontarsi in maniera puntuale con le motivazioni della sentenza di primo
grado e non spiega per quali motivi di fatto e di diritto la
stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (art. 310 e 311 CPC). L’appello qui in esame non contiene, infatti, una critica precisa al
giudizio di prima istanza ma si limita a esporre considerazioni di ordine
generale sulle ragioni per cui l’Ufficio del registro di commercio non avrebbe
dovuto iscrivere le dimissioni della liquidatrice e a fornire una propria tesi e
una propria lettura dei fatti; con ogni evidenza il gravame non rispetta i
requisiti di motivazione posti dalla legge;
che
in definitiva l’appello in esame dev’essere dichiarato irricevibile;
che
le spese giudiziarie della procedura di secondo grado sono di principio
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale
sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8
luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132
Fatti
I p. 541; ZSR 2011 p. 86) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che
Considerandi
all’istante, per altro rimessosi al giudizio del tribunale, non si
attribuiscono ripetibili. Tenuto conto dell’esito del gravame le spese vengono
tuttavia contenute in fr. 200.-.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 106 CPC nonché la LTG
decide:
I. L’appello 8 aprile 2019 di Cl__________ è irricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
- __________, Viganello
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).