12.2019.72
Contratto di lavoro, disdetta immediata per cause gravi (mancato pagamento del salario) e per insolvenza del datore di lavoro
14 maggio 2020Italiano21 min
11 marzo 2019 ha statuito, respingendo la petizione con accollo all’attore delle
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2019.72
Lugano
14 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2014.16 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 22 gennaio
2014 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 56'032.90 lordi a titolo di crediti salariali e fr.
32'206.30 netti per risarcimento del danno, oltre interessi al 5%, oltre fr.
500.- per i costi della procedura di conciliazione, nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione al PE __________ per fr. 88'239.20;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e che ha chiesto, in via riconvenzionale, di
condannare AP 1 all’indennizzo a suo favore di fr. 1’400.- per ingiustificato
abbandono dell’impiego;
pretese sulle quali il Pretore aggiunto, con sentenza
11 marzo 2019 ha statuito, respingendo la petizione con accollo all’attore delle
spese processuali di fr. 3'000.- e la sua condanna a corrispondere alla
convenuta fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, nonché dichiarando la domanda
riconvenzionale inammissibile e caricando le relative spese processuali alla
convenuta, prescindendo dall’assegnare ripetibili per la riconvenzionale;
appellante l'attore con appello 11 aprile 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 3 giugno 2019 ha
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 ha lavorato per AO 1 (qui di seguito “AO 1”) dal
1. agosto 2006 sino al 31 maggio 2013 in qualità di direttore del controllo
della qualità, con un salario mensile lordo di fr. 7'000.- per tredici
mensilità.
Il rapporto di lavoro ha avuto termine poiché il 27 marzo
2013 la convenuta l’ha disdetto con effetto, appunto, al 31 maggio 2013
giustificando la decisione con l’esistenza di gravi motivi economici che
avrebbero portato al fallimento se non avesse proceduto a un radicale
abbattimento dei costi.
Con lettera del 4 aprile 2013 l’attore ha diffidato
formalmente il datore di lavoro, mettendolo così in mora, a versargli gli
stipendi arretrati e meglio il saldo di quello di dicembre 2012 e della
tredicesima 2012, per fr. 6'000.- netti, oltre ai salari di febbraio e marzo
2013, fissandogli per le ore 12:00 del giorno seguente un termine perentorio
per il pagamento, 5 aprile 2013, preannunciando che in caso di mancato saldo
degli scoperti entro tale scadenza egli si sarebbe sentito libero di adire le
vie giudiziarie ed esecutive, nonché di recedere immediatamente dal rapporto di
lavoro ai sensi dell’art. 337a CO.
Con scritto del 6 aprile 2013, decaduto infruttuoso il
temine, AP 1 ha comunicato alla controparte la cessazione immediata del
contratto per motivi gravi. Il 17 maggio 2013 egli ha notificato a AO 1 la
richiesta di indennizzo di fr. 57'500.50 lordi oltre a fr. 51'566.70 netti, a
titolo di arretrati salariali e risarcimento del danno.
Nel giugno 2013 l’attore ha poi fondato una propria
ditta attiva nel medesimo settore chimico farmaceutico, la E__________ __________.
Con
istanza 22 agosto 2013 AP 1 ha dato avvio alla procedura di conciliazione
(CM.2013.491), mentre il 23 settembre 2013 ha fatto spiccare dall’UE di Lugano
un precetto esecutivo (PE n. 1647635) nei confronti della convenuta per fr.
57'500.50 + fr. 39'768.90, oltre interessi di mora.
Considerandi
2.
Con petizione 22 gennaio 2014, AP 1, al beneficio
dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 2, AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento di
fr. 56'032.90 lordi (fr. 1'495.90 lordi per salario dal 1. al 6 aprile 2013 +
fr. 45'500.- lordi per l’indennizzo di 6 mensilità salariali come da contratto
+ fr. 1'922.- lordi per indennizzo di 5.5. giorni di vacanza non goduti dal 1.
agosto 2006 al 31 agosto 2009 + fr. 2'572.- lordi per 9.2 giorni di vacanza non
goduti dal 1. settembre 2009 al 31 dicembre 2010 + fr. 4'543.- lordi per 13
giorni di vacanza non goduti dal 1. gennaio 2011 al 6 aprile 2013), oltre a fr.
32'206.30 netti a titolo di risarcimento del danno derivante dalla disdetta in
tronco.
La
convenuta si è opposta alla petizione con risposta 31 marzo 2014 e ha formulato
parallelamente domanda riconvenzionale chiedendo di accertare la fondatezza
della deduzione di fr. 1'400.-, pari a ¼ del salario di fr. 5'600.-, operata
per i mesi di aprile e maggio 2013 ai sensi dell’art. 337d CO.
3.
Esperita l’istruttoria e
raccolto l’allegato conclusivo della sola convenuta, avendo le parti rinunciato
all’udienza per le arringhe finali e non avendo l’attore trasmesso alcun
allegato entro i termini fissati, con decisione 11 marzo 2019 il Pretore
aggiunto ha respinto la petizione, avendo accertato che il totale dei crediti
vantati dal procedente effettivamente maturati ammontava a fr. 10'532.90,
coperti abbondantemente con il versamento di fr. 11'797.80 a suo favore (incontestato).
Sull’altro fronte, la domanda riconvenzionale è stata
dichiarata inammissibile per carenza di interesse degno di protezione, non
essendo necessario per la convenuta ricorrere a tale istituto per far valere la
fondatezza della compensazione operata, potendolo fare nell’ambito della
contestazione della domanda principale (art. 59 cpv. 2 let. a CPC).
4.
Con
atto di appello 11 aprile 2019 AP 1 ha postulato l’annullamento della decisione
11.
marzo 2019 e la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la
petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con
risposta 3 giugno 2019 la convenuta chiesto la reiezione dell’impugnativa, pure
con protesta di spese e ripetibili.
5.
Con la sua prima censura,
l’attore sostiene che il Pretore aggiunto avrebbe sbagliato nell’applicazione
dell’art. 337 e dell’art. 337a CO alla presente fattispecie, in particolare
ritenendo che egli avrebbe dovuto fissare al datore di lavoro un termine
congruo per effettuare il pagamento delle spettanze scoperte o per farsele
garantire, e che, non avendolo fatto, è venuto a cadere il motivo alla base della
rescissione immediata del rapporto di lavoro da parte del dipendente. In
effetti, a suo avviso, la fissazione di un termine congruo è prevista solo per
l’adeguata fornitura di garanzie per il salario futuro e non per la diffida
tendente al pagamento dei salari arretrati già scaduti, per i quali è
sufficiente un breve e ultimo termine, peraltro superfluo nei casi dove
d’acchito è evidente che non servirà a nulla, come nel caso concreto.
5.1
Il
Pretore aggiunto ha ricordato che l’applicazione dell’art. 337a CO presuppone
l’insolvenza del datore di lavoro, che deve derivare da un’eccedenza di debiti,
mentre la semplice mancanza di liquidità non è sufficiente ad ammetterla, ha
accertato che nel caso concreto le difficoltà economiche della convenuta erano
dovute proprio a una carenza di liquidità, mentre che il sovraindebitamento non
era stato provato. Inoltre, per il giudice, l’attore conosceva da tempo la
situazione economica della società, dovendo essere considerato alla stregua di
un direttore che sostituiva regolarmente il suo amministratore, per cui non poteva
avvalersi della presunzione d’insolvenza derivante dal ripetuto mancato
pagamento del salario entro i termini contrattuali.
Appurato
ciò, egli ha poi esaminato l’esistenza di estremi per giustificare una
risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro da parte del dipendente,
considerato che indubbiamente i ritardi persistenti nel versamento del salario
costituivano una causa grave che la giustificava, concludendo che, non avendo
l’attore fissato alla convenuta un congruo termine per saldare i debiti
scoperti, non sussistevano le basi per l’applicazione dell’art. 337 CO. In
effetti, il termine di un giorno fissato con lo scritto del 4 aprile 2013 non era
a suo giudizio affatto congruo, oltre che a non sussistere, a fronte della
puntuale contestazione in merito, prova alcuna che la comunicazione fosse
giunta alla società (e per essa al suo amministratore) entro la scadenza. Per
di più era emerso che l’attore comunicava regolarmente con il direttore della
convenuta e che lo aveva fatto anche il giorno seguente l’invio della lettera
in questione, senza tuttavia accennare nulla in merito; pur avendone la
possibilità egli non aveva fatto nulla per raggiungerlo entro lo scadere del
termine e questo era da considerare, a detta del giudice di prime cure,
attestazione di una certa malafede. Essendo stato pertanto il motivo alla base
della rescissione immediata da parte del dipendente pretestuoso, esso non
meritava tutela, sicché l’unica disdetta del contratto di lavoro valida, pur
con un preavviso scorretto, era stata quella notificata dalla convenuta il 27
marzo 2013.
5.2
Con
queste argomentazioni, AP 1 non si confronta puntualmente con la sentenza
impugnata, per cui su questo punto l’appello è in gran parte irricevibile per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In particolare egli non spiega
perché il primo giudice avrebbe sbagliato nel considerare che il presupposto
per il riconoscimento dell’insolvenza del datore di lavoro è l’indebitamento e
non la mancanza di liquidità, così come non spende una parola sul fatto che
essendo un organo di fatto, l’attore era pienamente cosciente dei motivi dei
ritardi nei pagamenti. Inoltre, nulla dice sulla mancata prova della tempestiva
ricezione della disdetta, rispettivamente sul fatto che egli abbia agito in
malafede.
A
ogni buon conto, nemmeno nel merito le contestazioni dell’appellante avrebbero
avuto miglior successo.
5.3
Giusta
l’art. 337 CO il datore di
lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di
lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in
buona fede, non può più essere pretesa, cioè quando il rapporto di fiducia tra
le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva,
di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile.
La disdetta con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28
consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). Solo una violazione particolarmente grave dei
doveri contrattuali giustifica il licenziamento immediato del lavoratore o il
brusco abbandono del posto di lavoro da parte di quest'ultimo; in caso di
violazione meno grave, il licenziamento immediato è giustificato solo se questa
è stata ripetuta nonostante un avvertimento.
La rescissione immediata è legittima in caso di
ripetuti e prolungati ritardi nel pagamento del salario dovuto e se tale
ritardo persiste nonostante la diffida al datore di lavoro da parte del
dipendente (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 consid. 2). Il mancato pagamento del salario,
specialmente se prolungato e ripetuto, può quindi rappresentare un giusto
motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del
lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar,
3ª ed., n. 31 ad art. 337 CO).
In
caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere
immediatamente dal rapporto di lavoro in quanto non gli sia prestata entro un
congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto di
lavoro (art. 337a CO).
ll presupposto per la
disdetta senza preavviso da parte del lavoratore ai sensi dell’art. 337a CO è
l'insolvenza del datore di lavoro, che si considera data se questi non è più in
grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Ciò non avviene solo dopo
l'apertura di una procedura fallimentare o l’ordine di pignoramenti, ma anche
quando è stata presentata una domanda di moratoria concordataria (provvisoria)
per la ristrutturazione del debito oppure anche se il dipendente fornisce le prove
di un sovraindebitamento o di un massiccio ritardo nel pagamento da parte del
datore di lavoro. Sono per contro insufficienti temporanee carenze di liquidità
che comportano difficoltà di far fronte ai propri impegni al datore di lavoro (Milani, OR Kommentar, 3 ed., 2016, n. 2
ad art. 337a).
Il dipendente che intende
recedere immediatamente dal contratto deve fissare un congruo termine entro il
quale il datore di lavoro deve fornire la garanzia per il pagamento di quanto
gli sarà dovuto (di norma: garanzia bancaria, blocco del conto, fideiussione,
messa a pegno di beni facilmente realizzabili), così da evitare che insorgano
crediti a tempo indeterminato e che egli si assuma il rischio di non ricevere
il corrispettivo (Milani, op.
cit., n. 3 ad art. 337a.). Solo i crediti futuri possono essere garantiti, ma
non quelli già dovuti (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 consid. 2).
Per tener conto degli
interessi del dipendente in pericolo, il termine può essere mantenuto molto
breve, da pochi giorni a una settimana. Di solito è di 3-5 giorni, in
circostanze particolari fino a 10 giorni (CAPH GE, JAR 2002, 301 E 2: 3 giorni;
OGer ZH, JAR 1983, 187 E 1: 6 giorni). Se il datore di lavoro non è in grado di
fornire garanzie entro questo periodo, si avvalora l'ipotesi di insolvenza.
5.4
Nel
caso concreto, nonostante la lettera inviata per posta elettronica e corrispondenza
normale il 4 aprile 2013 a __________ B__________, AU della convenuta, abbia
fatto esplicito riferimento alla possibilità di recesso immediato ai sensi
dell’art. 337a CO (doc. F), l’attore non ha in alcuna maniera reclamato la
fornitura di garanzie, ma si è limitato a rivendicare il saldo degli arretrati.
Una rescissione con effetto immediato ai sensi dell’art. 337a CO non entra
pertanto in considerazione già per ciò solo (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008
consid. 2).
Prima di questo scritto non risulta che
l’attore abbia mai sollecitato un saldo dei salari rimasti scoperti. In un
simile contesto è indiscutibile che la fissazione di un termine scadente alle
ore 12:00 del giorno seguente l’invio di una lettera trasmessa semplicemente
per fax e posta elettronica, non rispetti i requisiti minimi di legge. In
effetti, non vi era motivo (e comunque sia non è stato dimostrato) per avere la
certezza che la fissazione di un termine per il saldo dello scoperto sarebbe
caduta certamente nel vuoto, trattandosi del primo sollecito di pagamento.
Inoltre, i ritardi nel pagamento del salario non erano talmente prolungati da
consentire di escludere che non si sarebbe potuto rimediare come era sempre
avvenuto sino ad allora (verbale di interrogatorio di __________ B__________
dell’11 giugno 2015, pag. 3), concernendo una parte del salario e della
tredicesima di dicembre e le due prime mensilità dell’anno. A questo va
aggiunto che nemmeno vi è la prova che la diffida del 4 aprile 2013 sia stata
ricevuta e letta per tempo da __________ B__________, responsabile della ditta
per il Ticino. Anzi, lo stesso AP 1 ha affermato che egli era pienamente
cosciente che in quel periodo __________ B__________ era in viaggio di lavoro,
sicché vi era la certezza che non avrebbe letto il fax inviato in sede: “In
quei giorni in azienda ero presente solamente io.” (verbale 11 giugno 2015,
pag. 2). Sull’altro fronte, __________ B__________ ha asserito di aver preso
conoscenza della missiva solo una volta rientrato in ufficio, l’8 o il 9 aprile
2013.
e di non aver ricevuto alcuna email (verbale di interrogatorio 11 giugno
2015, pag. 3).
La disdetta con effetto immediato da
parte del lavoratore è quindi, come rettamente stabilito dal primo giudice, priva
d’effetto.
A questo si aggiunge il fatto, non
debitamente contestato con l’appello, che come ben indicato nella sentenza
impugnata (pag. 4), il motivo alla base della rescissione immediata da parte di
AP 1 è risultato essere pretestuoso e non meritorio di tutela.
Su questo punto l’appello, nei limiti della sua
ricevibilità, è respinto.
6.
Parimenti infondata è la censura sollevata dall’attore
per la quale il giudice di prime cure avrebbe erroneamente stabilito che egli
si era trovato in mora con la sua prestazione lavorativa sino alla scadenza del
contratto, venuta a cadere il 30 settembre 2013.
A sua detta, infatti, egli non si sarebbe in alcun
modo trovato in mora a fronte del giustificato licenziamento in tronco da lui
notificato nelle dovute maniere. Inoltre, sostiene, vista la mora incontestata
del datore di lavoro, egli avrebbe comunque potuto sospendere l’esecuzione
della prestazione lavorativa secondo l’exceptio non adimpleti contractus
dell’art. 82 CO.
Queste
argomentazioni, proposte in maniera confusa, sono da respingere già solo per il
fatto che non vi è stata alcuna valida messa in mora del datore di lavoro.
Sull’altro
fronte, l’allegazione relativa all’applicazione dell’art. 82 CO è nuova e di
conseguenza irricevibile (art. 317 CO). La tesi sarebbe comunque anche da
rigettare in quanto, se da un lato è vero che a fronte di un ritardo nel
pagamento dei salari, il lavoratore può astenersi dal fornire la sua
prestazione ai sensi dell’art. 82 CO, dall’altro egli, per poterlo fare, deve diffidare
preliminarmente il datore di lavoro a far fronte ai suoi doveri avvertendolo
che in caso contrario è sua intenzione rifiutarsi di lavorare (Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 3
ad art. 323 CO). Nella fattispecie, la lettera del 4 aprile 2013 ha unicamente
fatto riferimento all’intenzione di recedere immediatamente dal contratto, così
come confermato con quella del 6 aprile seguente (doc. F e G).
7.
Con
l’appello AP 1 contesta poi la decisione, a suo dire errata, del Pretore
aggiunto di respingere la richiesta di riconoscimento dell’indennità di 6 mesi
pattuita con il contratto di lavoro per i casi di disdetta per motivi
economici.
In particolare egli ritiene che il primo giudice
avrebbe dovuto considerare che il chiaro accordo contrattuale e la richiesta ai
sensi dell’art. 337b CO erano due cose indipendenti: l’indennizzo di 6 mesi di
salario costituiva una sorta di pena convenzionale, divenuta esigibile al
momento in cui, il 27 marzo 2013, la convenuta ha disdetto in via ordinaria il
contratto di lavoro, di modo che il corrispettivo importo avrebbe dovuto
aggiungersi alle mensilità salariali che la ditta avrebbe dovuto pagare nel
periodo di preavviso, da aprile a settembre 2013. Il fatto che poi il contratto
sia stato disdetto con effetto immediato in ragione del mancato pagamento dei
salari scaduti ai sensi dell’art. 337 CO non ha avuto alcuna influenza
sull’esigibilità di queste 6 mensilità di pena convenzionale. È dal suo punto
di vista surreale, oltre che non previsto dagli art. 361 e 362 CO, che il primo
giudice abbia considerato nulla una clausola contrattuale più favorevole al
lavoratore.
7.1
Il Pretore aggiunto ha negato il riconoscimento delle
6.
mensilità di cui al punto n. 6 lett. b del contratto rilevando avantutto che
avendo l’attore invocato, al momento della disdetta in tronco, dei motivi gravi
ai sensi dell’art. 337 CO e il risarcimento in base all’art. 337b CO, la
clausola contrattuale non trovava applicazione al caso di specie. A questo si
sommava il fatto che una simile clausola era da ritenere nulla in quanto
introduceva la possibilità di rescindere il contratto per motivi di natura
economica dell’azienda, che però non dovevano essere gravi e prevedeva altresì
l’indennizzo di sei mesi a favore del lavoratore, per cui, se un tale tipo di
disdetta fosse stata data dal datore di lavoro il dipendente sarebbe stato tutelato
dall’indennità prevista che corrispondeva al salario per il periodo di
disdetta, mentre che se fosse stato il lavoratore a troncare il contratto per
motivi economici, ancorché non gravi, si sarebbe realizzata la fattispecie
disciplinata dall’art. 337d CO (abbandono ingiustificato dell’impiego) che
prevedeva un’indennità a favore del datore di lavoro e non del lavoratore.
Trattandosi di una norma imperativa che giusta l’art. 361 CO non poteva essere
modificata a sfavore del datore di lavoro, quanto stabilito dalle parti era
contrario alla legge e quindi nullo.
7.2
Con la petizione AP 1 ha esplicitamente chiesto il
pagamento di fr. 44'004.10 netti “a titolo di risarcimento del danno derivante
dalla disdetta in tronco giustificata del lavoratore, che corrisponde a quanto
avrebbe guadagnato col decorso del termine contrattuale di disdetta” (pag. 3 in
fine e seg.).
Con
l’appello egli invece postula che tale importo gli venga riconosciuto perché “è
divenuto esigibile nel momento in cui AO 1 ha disdetto in via ordinaria il
contratto con la sua comunicazione del 27 marzo 2013. Tale importo si sarebbe
comunque aggiunto alle mensilità salariali che la ditta avrebbe dovuto pagare
durante il periodo di preavviso, tra aprile e settembre del 2013. Che
successivamente, in ragione del mancato pagamento dei salari scaduti, il
contratto sia stato rescisso dal Signor AP 1 con effetto immediato ex art. 337
CO, non ha alcuna influenza sull’esigibilità dell’importo previsto al punto 6/b
del contratto di lavoro (doc. C). Tale importo, dovuto a seguito della disdetta
di AO1 per motivi economici, è in ogni caso dovuto.” (pag. 10).
Le
due pretese sono in contraddizione tra loro. Quella avanzata per la prima volta
con l’appello costituisce quindi un fatto nuovo ed è, di riflesso, irricevibile
(art. 317 CPC).
7.3
Ciò
posto, l’appello non avrebbe esito migliore neppure se per ipotesi potesse
essere esaminato nel merito.
Innanzitutto
AP 1 non spiega perché, ritenuto che egli si fonda su una disdetta ordinaria da
parte del datore di lavoro, troverebbe applicazione la clausola 6b del
contratto, concernendo questa, come emerge dal suo chiaro tenore, tutt’altra
fattispecie e meglio la disdetta immediata (straordinaria) del contratto senza
motivi gravi: “Trascorso il periodo di prova, il presente contratto potrà
essere rescisso, da entrambe le parti, mediante un periodo di preavviso di sei
mesi, con termini decorrenti dalla fine del mese. In caso di risoluzione
immediata del contratto senza motivi gravi e pertanto in urto con il termine di
cui sopra, si procederà come segue: a) disdetta data dal datore di lavoro:
Quest’ultimo è tenuto al pagamento della mercede sino alla prossima scadenza
legale (art. 337c CO); b) In caso di risoluzione del contratto per problemi di
natura economica dell’azienda, la AO 1 riconoscerà al sig. AP 1 un indennizzo
pari a 6 mensilità” (doc. C).
Inoltre,
essendo la rescissione immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi
notificata
da AP 1
(doc. F) nulla, essa non esplica alcuno dei suoi effetti.
Nemmeno lo fa quale disdetta ordinaria, che comunque in quanto tale non
lascerebbe spazio all’indennizzo delle 6 mensilità di “penale”, poiché è stata
preceduta di circa una settimana da quella del 27 marzo 2013 del datore di
lavoro.
Ma
anche se ciò non fosse, la clausola 6b non potrebbe essere applicata perché
nulla. In effetti essa regolava anche il caso in cui il lavoratore avesse rescisso
il contratto senza grave motivo, prevedendo che egli potesse ciononostante
ottenere un indennizzo a carico del datore di lavoro. In tal modo essa si
rivela contraria all’art. 337d CO, norma imperativa ai sensi dell’art. 361 cpv.
1.
CO, che prescrive che se il lavoratore senza una causa grave (come rivelatosi
essere nella fattispecie) abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di
lavoro ha diritto a un’indennità corrispondente a un quarto del salario
mensile, oltre che al risarcimento del danno suppletivo (cpv. 1).
Nulla
la clausola nel suo insieme (non è stata avanzata alcuna richiesta di trattare
un’eventuale nullità parziale, sicché non è necessario approfondire la
questione), non sussistono quindi le basi per riconoscere all’appellante la
“penale” reclamata.
Anche
su questo punto l’appello è dunque respinto.
8.
Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere
respinto integralmente.
Le
spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 88'239.20, seguono la soccombenza. L’appellante dovrà versare
all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 11 aprile
2019 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a complessivi fr. 4'000.-, sono poste a carico
dell’appellante, che dovrà pure versare all’appellata fr. 2'000.- a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (v. pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).