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Decisione

12.2019.72

Contratto di lavoro, disdetta immediata per cause gravi (mancato pagamento del salario) e per insolvenza del datore di lavoro

14 maggio 2020Italiano21 min

11 marzo 2019 ha statuito, respingendo la petizione con accollo all’attore delle

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2019.72

Lugano

14 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2014.16 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 22 gennaio

2014 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di fr. 56'032.90 lordi a titolo di crediti salariali e fr.

32'206.30 netti per risarcimento del danno, oltre interessi al 5%, oltre fr.

500.- per i costi della procedura di conciliazione, nonché il rigetto in via

definitiva dell’opposizione al PE __________ per fr. 88'239.20;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione e che ha chiesto, in via riconvenzionale, di

condannare AP 1 all’indennizzo a suo favore di fr. 1’400.- per ingiustificato

abbandono dell’impiego;

pretese sulle quali il Pretore aggiunto, con sentenza

11 marzo 2019 ha statuito, respingendo la petizione con accollo all’attore delle

spese processuali di fr. 3'000.- e la sua condanna a corrispondere alla

convenuta fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, nonché dichiarando la domanda

riconvenzionale inammissibile e caricando le relative spese processuali alla

convenuta, prescindendo dall’assegnare ripetibili per la riconvenzionale;

appellante l'attore con appello 11 aprile 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 3 giugno 2019 ha

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1 ha lavorato per AO 1 (qui di seguito “AO 1”) dal

1. agosto 2006 sino al 31 maggio 2013 in qualità di direttore del controllo

della qualità, con un salario mensile lordo di fr. 7'000.- per tredici

mensilità.

Il rapporto di lavoro ha avuto termine poiché il 27 marzo

2013 la convenuta l’ha disdetto con effetto, appunto, al 31 maggio 2013

giustificando la decisione con l’esistenza di gravi motivi economici che

avrebbero portato al fallimento se non avesse proceduto a un radicale

abbattimento dei costi.

Con lettera del 4 aprile 2013 l’attore ha diffidato

formalmente il datore di lavoro, mettendolo così in mora, a versargli gli

stipendi arretrati e meglio il saldo di quello di dicembre 2012 e della

tredicesima 2012, per fr. 6'000.- netti, oltre ai salari di febbraio e marzo

2013, fissandogli per le ore 12:00 del giorno seguente un termine perentorio

per il pagamento, 5 aprile 2013, preannunciando che in caso di mancato saldo

degli scoperti entro tale scadenza egli si sarebbe sentito libero di adire le

vie giudiziarie ed esecutive, nonché di recedere immediatamente dal rapporto di

lavoro ai sensi dell’art. 337a CO.

Con scritto del 6 aprile 2013, decaduto infruttuoso il

temine, AP 1 ha comunicato alla controparte la cessazione immediata del

contratto per motivi gravi. Il 17 maggio 2013 egli ha notificato a AO 1 la

richiesta di indennizzo di fr. 57'500.50 lordi oltre a fr. 51'566.70 netti, a

titolo di arretrati salariali e risarcimento del danno.

Nel giugno 2013 l’attore ha poi fondato una propria

ditta attiva nel medesimo settore chimico farmaceutico, la E__________ __________.

Con

istanza 22 agosto 2013 AP 1 ha dato avvio alla procedura di conciliazione

(CM.2013.491), mentre il 23 settembre 2013 ha fatto spiccare dall’UE di Lugano

un precetto esecutivo (PE n. 1647635) nei confronti della convenuta per fr.

57'500.50 + fr. 39'768.90, oltre interessi di mora.

Considerandi

2.

Con petizione 22 gennaio 2014, AP 1, al beneficio

dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 2, AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento di

fr. 56'032.90 lordi (fr. 1'495.90 lordi per salario dal 1. al 6 aprile 2013 +

fr. 45'500.- lordi per l’indennizzo di 6 mensilità salariali come da contratto

+ fr. 1'922.- lordi per indennizzo di 5.5. giorni di vacanza non goduti dal 1.

agosto 2006 al 31 agosto 2009 + fr. 2'572.- lordi per 9.2 giorni di vacanza non

goduti dal 1. settembre 2009 al 31 dicembre 2010 + fr. 4'543.- lordi per 13

giorni di vacanza non goduti dal 1. gennaio 2011 al 6 aprile 2013), oltre a fr.

32'206.30 netti a titolo di risarcimento del danno derivante dalla disdetta in

tronco.

La

convenuta si è opposta alla petizione con risposta 31 marzo 2014 e ha formulato

parallelamente domanda riconvenzionale chiedendo di accertare la fondatezza

della deduzione di fr. 1'400.-, pari a ¼ del salario di fr. 5'600.-, operata

per i mesi di aprile e maggio 2013 ai sensi dell’art. 337d CO.

3.

Esperita l’istruttoria e

raccolto l’allegato conclusivo della sola convenuta, avendo le parti rinunciato

all’udienza per le arringhe finali e non avendo l’attore trasmesso alcun

allegato entro i termini fissati, con decisione 11 marzo 2019 il Pretore

aggiunto ha respinto la petizione, avendo accertato che il totale dei crediti

vantati dal procedente effettivamente maturati ammontava a fr. 10'532.90,

coperti abbondantemente con il versamento di fr. 11'797.80 a suo favore (incontestato).

Sull’altro fronte, la domanda riconvenzionale è stata

dichiarata inammissibile per carenza di interesse degno di protezione, non

essendo necessario per la convenuta ricorrere a tale istituto per far valere la

fondatezza della compensazione operata, potendolo fare nell’ambito della

contestazione della domanda principale (art. 59 cpv. 2 let. a CPC).

4.

Con

atto di appello 11 aprile 2019 AP 1 ha postulato l’annullamento della decisione

11.

marzo 2019 e la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la

petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con

risposta 3 giugno 2019 la convenuta chiesto la reiezione dell’impugnativa, pure

con protesta di spese e ripetibili.

5.

Con la sua prima censura,

l’attore sostiene che il Pretore aggiunto avrebbe sbagliato nell’applicazione

dell’art. 337 e dell’art. 337a CO alla presente fattispecie, in particolare

ritenendo che egli avrebbe dovuto fissare al datore di lavoro un termine

congruo per effettuare il pagamento delle spettanze scoperte o per farsele

garantire, e che, non avendolo fatto, è venuto a cadere il motivo alla base della

rescissione immediata del rapporto di lavoro da parte del dipendente. In

effetti, a suo avviso, la fissazione di un termine congruo è prevista solo per

l’adeguata fornitura di garanzie per il salario futuro e non per la diffida

tendente al pagamento dei salari arretrati già scaduti, per i quali è

sufficiente un breve e ultimo termine, peraltro superfluo nei casi dove

d’acchito è evidente che non servirà a nulla, come nel caso concreto.

5.1

Il

Pretore aggiunto ha ricordato che l’applicazione dell’art. 337a CO presuppone

l’insolvenza del datore di lavoro, che deve derivare da un’eccedenza di debiti,

mentre la semplice mancanza di liquidità non è sufficiente ad ammetterla, ha

accertato che nel caso concreto le difficoltà economiche della convenuta erano

dovute proprio a una carenza di liquidità, mentre che il sovraindebitamento non

era stato provato. Inoltre, per il giudice, l’attore conosceva da tempo la

situazione economica della società, dovendo essere considerato alla stregua di

un direttore che sostituiva regolarmente il suo amministratore, per cui non poteva

avvalersi della presunzione d’insolvenza derivante dal ripetuto mancato

pagamento del salario entro i termini contrattuali.

Appurato

ciò, egli ha poi esaminato l’esistenza di estremi per giustificare una

risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro da parte del dipendente,

considerato che indubbiamente i ritardi persistenti nel versamento del salario

costituivano una causa grave che la giustificava, concludendo che, non avendo

l’attore fissato alla convenuta un congruo termine per saldare i debiti

scoperti, non sussistevano le basi per l’applicazione dell’art. 337 CO. In

effetti, il termine di un giorno fissato con lo scritto del 4 aprile 2013 non era

a suo giudizio affatto congruo, oltre che a non sussistere, a fronte della

puntuale contestazione in merito, prova alcuna che la comunicazione fosse

giunta alla società (e per essa al suo amministratore) entro la scadenza. Per

di più era emerso che l’attore comunicava regolarmente con il direttore della

convenuta e che lo aveva fatto anche il giorno seguente l’invio della lettera

in questione, senza tuttavia accennare nulla in merito; pur avendone la

possibilità egli non aveva fatto nulla per raggiungerlo entro lo scadere del

termine e questo era da considerare, a detta del giudice di prime cure,

attestazione di una certa malafede. Essendo stato pertanto il motivo alla base

della rescissione immediata da parte del dipendente pretestuoso, esso non

meritava tutela, sicché l’unica disdetta del contratto di lavoro valida, pur

con un preavviso scorretto, era stata quella notificata dalla convenuta il 27

marzo 2013.

5.2

Con

queste argomentazioni, AP 1 non si confronta puntualmente con la sentenza

impugnata, per cui su questo punto l’appello è in gran parte irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In particolare egli non spiega

perché il primo giudice avrebbe sbagliato nel considerare che il presupposto

per il riconoscimento dell’insolvenza del datore di lavoro è l’indebitamento e

non la mancanza di liquidità, così come non spende una parola sul fatto che

essendo un organo di fatto, l’attore era pienamente cosciente dei motivi dei

ritardi nei pagamenti. Inoltre, nulla dice sulla mancata prova della tempestiva

ricezione della disdetta, rispettivamente sul fatto che egli abbia agito in

malafede.

A

ogni buon conto, nemmeno nel merito le contestazioni dell’appellante avrebbero

avuto miglior successo.

5.3

Giusta

l’art. 337 CO il datore di

lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di

lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in

buona fede, non può più essere pretesa, cioè quando il rapporto di fiducia tra

le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva,

di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile.

La disdetta con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve

essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28

consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). Solo una violazione particolarmente grave dei

doveri contrattuali giustifica il licenziamento immediato del lavoratore o il

brusco abbandono del posto di lavoro da parte di quest'ultimo; in caso di

violazione meno grave, il licenziamento immediato è giustificato solo se questa

è stata ripetuta nonostante un avvertimento.

La rescissione immediata è legittima in caso di

ripetuti e prolungati ritardi nel pagamento del salario dovuto e se tale

ritardo persiste nonostante la diffida al datore di lavoro da parte del

dipendente (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 consid. 2). Il mancato pagamento del salario,

specialmente se prolungato e ripetuto, può quindi rappresentare un giusto

motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del

lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar,

3ª ed., n. 31 ad art. 337 CO).

In

caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere

immediatamente dal rapporto di lavoro in quanto non gli sia prestata entro un

congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto di

lavoro (art. 337a CO).

ll presupposto per la

disdetta senza preavviso da parte del lavoratore ai sensi dell’art. 337a CO è

l'insolvenza del datore di lavoro, che si considera data se questi non è più in

grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Ciò non avviene solo dopo

l'apertura di una procedura fallimentare o l’ordine di pignoramenti, ma anche

quando è stata presentata una domanda di moratoria concordataria (provvisoria)

per la ristrutturazione del debito oppure anche se il dipendente fornisce le prove

di un sovraindebitamento o di un massiccio ritardo nel pagamento da parte del

datore di lavoro. Sono per contro insufficienti temporanee carenze di liquidità

che comportano difficoltà di far fronte ai propri impegni al datore di lavoro (Milani, OR Kommentar, 3 ed., 2016, n. 2

ad art. 337a).

Il dipendente che intende

recedere immediatamente dal contratto deve fissare un congruo termine entro il

quale il datore di lavoro deve fornire la garanzia per il pagamento di quanto

gli sarà dovuto (di norma: garanzia bancaria, blocco del conto, fideiussione,

messa a pegno di beni facilmente realizzabili), così da evitare che insorgano

crediti a tempo indeterminato e che egli si assuma il rischio di non ricevere

il corrispettivo (Milani, op.

cit., n. 3 ad art. 337a.). Solo i crediti futuri possono essere garantiti, ma

non quelli già dovuti (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 consid. 2).

Per tener conto degli

interessi del dipendente in pericolo, il termine può essere mantenuto molto

breve, da pochi giorni a una settimana. Di solito è di 3-5 giorni, in

circostanze particolari fino a 10 giorni (CAPH GE, JAR 2002, 301 E 2: 3 giorni;

OGer ZH, JAR 1983, 187 E 1: 6 giorni). Se il datore di lavoro non è in grado di

fornire garanzie entro questo periodo, si avvalora l'ipotesi di insolvenza.

5.4

Nel

caso concreto, nonostante la lettera inviata per posta elettronica e corrispondenza

normale il 4 aprile 2013 a __________ B__________, AU della convenuta, abbia

fatto esplicito riferimento alla possibilità di recesso immediato ai sensi

dell’art. 337a CO (doc. F), l’attore non ha in alcuna maniera reclamato la

fornitura di garanzie, ma si è limitato a rivendicare il saldo degli arretrati.

Una rescissione con effetto immediato ai sensi dell’art. 337a CO non entra

pertanto in considerazione già per ciò solo (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008

consid. 2).

Prima di questo scritto non risulta che

l’attore abbia mai sollecitato un saldo dei salari rimasti scoperti. In un

simile contesto è indiscutibile che la fissazione di un termine scadente alle

ore 12:00 del giorno seguente l’invio di una lettera trasmessa semplicemente

per fax e posta elettronica, non rispetti i requisiti minimi di legge. In

effetti, non vi era motivo (e comunque sia non è stato dimostrato) per avere la

certezza che la fissazione di un termine per il saldo dello scoperto sarebbe

caduta certamente nel vuoto, trattandosi del primo sollecito di pagamento.

Inoltre, i ritardi nel pagamento del salario non erano talmente prolungati da

consentire di escludere che non si sarebbe potuto rimediare come era sempre

avvenuto sino ad allora (verbale di interrogatorio di __________ B__________

dell’11 giugno 2015, pag. 3), concernendo una parte del salario e della

tredicesima di dicembre e le due prime mensilità dell’anno. A questo va

aggiunto che nemmeno vi è la prova che la diffida del 4 aprile 2013 sia stata

ricevuta e letta per tempo da __________ B__________, responsabile della ditta

per il Ticino. Anzi, lo stesso AP 1 ha affermato che egli era pienamente

cosciente che in quel periodo __________ B__________ era in viaggio di lavoro,

sicché vi era la certezza che non avrebbe letto il fax inviato in sede: “In

quei giorni in azienda ero presente solamente io.” (verbale 11 giugno 2015,

pag. 2). Sull’altro fronte, __________ B__________ ha asserito di aver preso

conoscenza della missiva solo una volta rientrato in ufficio, l’8 o il 9 aprile

2013.

e di non aver ricevuto alcuna email (verbale di interrogatorio 11 giugno

2015, pag. 3).

La disdetta con effetto immediato da

parte del lavoratore è quindi, come rettamente stabilito dal primo giudice, priva

d’effetto.

A questo si aggiunge il fatto, non

debitamente contestato con l’appello, che come ben indicato nella sentenza

impugnata (pag. 4), il motivo alla base della rescissione immediata da parte di

AP 1 è risultato essere pretestuoso e non meritorio di tutela.

Su questo punto l’appello, nei limiti della sua

ricevibilità, è respinto.

6.

Parimenti infondata è la censura sollevata dall’attore

per la quale il giudice di prime cure avrebbe erroneamente stabilito che egli

si era trovato in mora con la sua prestazione lavorativa sino alla scadenza del

contratto, venuta a cadere il 30 settembre 2013.

A sua detta, infatti, egli non si sarebbe in alcun

modo trovato in mora a fronte del giustificato licenziamento in tronco da lui

notificato nelle dovute maniere. Inoltre, sostiene, vista la mora incontestata

del datore di lavoro, egli avrebbe comunque potuto sospendere l’esecuzione

della prestazione lavorativa secondo l’exceptio non adimpleti contractus

dell’art. 82 CO.

Queste

argomentazioni, proposte in maniera confusa, sono da respingere già solo per il

fatto che non vi è stata alcuna valida messa in mora del datore di lavoro.

Sull’altro

fronte, l’allegazione relativa all’applicazione dell’art. 82 CO è nuova e di

conseguenza irricevibile (art. 317 CO). La tesi sarebbe comunque anche da

rigettare in quanto, se da un lato è vero che a fronte di un ritardo nel

pagamento dei salari, il lavoratore può astenersi dal fornire la sua

prestazione ai sensi dell’art. 82 CO, dall’altro egli, per poterlo fare, deve diffidare

preliminarmente il datore di lavoro a far fronte ai suoi doveri avvertendolo

che in caso contrario è sua intenzione rifiutarsi di lavorare (Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 3

ad art. 323 CO). Nella fattispecie, la lettera del 4 aprile 2013 ha unicamente

fatto riferimento all’intenzione di recedere immediatamente dal contratto, così

come confermato con quella del 6 aprile seguente (doc. F e G).

7.

Con

l’appello AP 1 contesta poi la decisione, a suo dire errata, del Pretore

aggiunto di respingere la richiesta di riconoscimento dell’indennità di 6 mesi

pattuita con il contratto di lavoro per i casi di disdetta per motivi

economici.

In particolare egli ritiene che il primo giudice

avrebbe dovuto considerare che il chiaro accordo contrattuale e la richiesta ai

sensi dell’art. 337b CO erano due cose indipendenti: l’indennizzo di 6 mesi di

salario costituiva una sorta di pena convenzionale, divenuta esigibile al

momento in cui, il 27 marzo 2013, la convenuta ha disdetto in via ordinaria il

contratto di lavoro, di modo che il corrispettivo importo avrebbe dovuto

aggiungersi alle mensilità salariali che la ditta avrebbe dovuto pagare nel

periodo di preavviso, da aprile a settembre 2013. Il fatto che poi il contratto

sia stato disdetto con effetto immediato in ragione del mancato pagamento dei

salari scaduti ai sensi dell’art. 337 CO non ha avuto alcuna influenza

sull’esigibilità di queste 6 mensilità di pena convenzionale. È dal suo punto

di vista surreale, oltre che non previsto dagli art. 361 e 362 CO, che il primo

giudice abbia considerato nulla una clausola contrattuale più favorevole al

lavoratore.

7.1

Il Pretore aggiunto ha negato il riconoscimento delle

6.

mensilità di cui al punto n. 6 lett. b del contratto rilevando avantutto che

avendo l’attore invocato, al momento della disdetta in tronco, dei motivi gravi

ai sensi dell’art. 337 CO e il risarcimento in base all’art. 337b CO, la

clausola contrattuale non trovava applicazione al caso di specie. A questo si

sommava il fatto che una simile clausola era da ritenere nulla in quanto

introduceva la possibilità di rescindere il contratto per motivi di natura

economica dell’azienda, che però non dovevano essere gravi e prevedeva altresì

l’indennizzo di sei mesi a favore del lavoratore, per cui, se un tale tipo di

disdetta fosse stata data dal datore di lavoro il dipendente sarebbe stato tutelato

dall’indennità prevista che corrispondeva al salario per il periodo di

disdetta, mentre che se fosse stato il lavoratore a troncare il contratto per

motivi economici, ancorché non gravi, si sarebbe realizzata la fattispecie

disciplinata dall’art. 337d CO (abbandono ingiustificato dell’impiego) che

prevedeva un’indennità a favore del datore di lavoro e non del lavoratore.

Trattandosi di una norma imperativa che giusta l’art. 361 CO non poteva essere

modificata a sfavore del datore di lavoro, quanto stabilito dalle parti era

contrario alla legge e quindi nullo.

7.2

Con la petizione AP 1 ha esplicitamente chiesto il

pagamento di fr. 44'004.10 netti “a titolo di risarcimento del danno derivante

dalla disdetta in tronco giustificata del lavoratore, che corrisponde a quanto

avrebbe guadagnato col decorso del termine contrattuale di disdetta” (pag. 3 in

fine e seg.).

Con

l’appello egli invece postula che tale importo gli venga riconosciuto perché “è

divenuto esigibile nel momento in cui AO 1 ha disdetto in via ordinaria il

contratto con la sua comunicazione del 27 marzo 2013. Tale importo si sarebbe

comunque aggiunto alle mensilità salariali che la ditta avrebbe dovuto pagare

durante il periodo di preavviso, tra aprile e settembre del 2013. Che

successivamente, in ragione del mancato pagamento dei salari scaduti, il

contratto sia stato rescisso dal Signor AP 1 con effetto immediato ex art. 337

CO, non ha alcuna influenza sull’esigibilità dell’importo previsto al punto 6/b

del contratto di lavoro (doc. C). Tale importo, dovuto a seguito della disdetta

di AO1 per motivi economici, è in ogni caso dovuto.” (pag. 10).

Le

due pretese sono in contraddizione tra loro. Quella avanzata per la prima volta

con l’appello costituisce quindi un fatto nuovo ed è, di riflesso, irricevibile

(art. 317 CPC).

7.3

Ciò

posto, l’appello non avrebbe esito migliore neppure se per ipotesi potesse

essere esaminato nel merito.

Innanzitutto

AP 1 non spiega perché, ritenuto che egli si fonda su una disdetta ordinaria da

parte del datore di lavoro, troverebbe applicazione la clausola 6b del

contratto, concernendo questa, come emerge dal suo chiaro tenore, tutt’altra

fattispecie e meglio la disdetta immediata (straordinaria) del contratto senza

motivi gravi: “Trascorso il periodo di prova, il presente contratto potrà

essere rescisso, da entrambe le parti, mediante un periodo di preavviso di sei

mesi, con termini decorrenti dalla fine del mese. In caso di risoluzione

immediata del contratto senza motivi gravi e pertanto in urto con il termine di

cui sopra, si procederà come segue: a) disdetta data dal datore di lavoro:

Quest’ultimo è tenuto al pagamento della mercede sino alla prossima scadenza

legale (art. 337c CO); b) In caso di risoluzione del contratto per problemi di

natura economica dell’azienda, la AO 1 riconoscerà al sig. AP 1 un indennizzo

pari a 6 mensilità” (doc. C).

Inoltre,

essendo la rescissione immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi

notificata

da AP 1

(doc. F) nulla, essa non esplica alcuno dei suoi effetti.

Nemmeno lo fa quale disdetta ordinaria, che comunque in quanto tale non

lascerebbe spazio all’indennizzo delle 6 mensilità di “penale”, poiché è stata

preceduta di circa una settimana da quella del 27 marzo 2013 del datore di

lavoro.

Ma

anche se ciò non fosse, la clausola 6b non potrebbe essere applicata perché

nulla. In effetti essa regolava anche il caso in cui il lavoratore avesse rescisso

il contratto senza grave motivo, prevedendo che egli potesse ciononostante

ottenere un indennizzo a carico del datore di lavoro. In tal modo essa si

rivela contraria all’art. 337d CO, norma imperativa ai sensi dell’art. 361 cpv.

1.

CO, che prescrive che se il lavoratore senza una causa grave (come rivelatosi

essere nella fattispecie) abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di

lavoro ha diritto a un’indennità corrispondente a un quarto del salario

mensile, oltre che al risarcimento del danno suppletivo (cpv. 1).

Nulla

la clausola nel suo insieme (non è stata avanzata alcuna richiesta di trattare

un’eventuale nullità parziale, sicché non è necessario approfondire la

questione), non sussistono quindi le basi per riconoscere all’appellante la

“penale” reclamata.

Anche

su questo punto l’appello è dunque respinto.

8.

Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere

respinto integralmente.

Le

spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 88'239.20, seguono la soccombenza. L’appellante dovrà versare

all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello 11 aprile

2019 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a complessivi fr. 4'000.-, sono poste a carico

dell’appellante, che dovrà pure versare all’appellata fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).