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Decisione

12.2019.73

Licenziamento in tronco, grave violazione dell'obbligo di fedeltà e del divieto di concorrenza

8 aprile 2020Italiano29 min

L’ulteriore azionista della società, per il restante 20%, era M__________ L__________.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.73

Lugano

8 aprile 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.26 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° febbraio

2018 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'687.25 oltre interessi a

titolo di salario e tredicesima per il periodo

ordinario di disdetta e di fr. 52'273.05 oltre

interessi a titolo di indennità per

licenziamento in tronco ingiustificato;

richieste avversate dalla convenuta, che con risposta 8 marzo 2018 ha

altresì postulato

in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento

di complessivi fr.

164'297.85 oltre interessi, e in tale misura il

rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;

considerato che con decisione 15 marzo 2019 il Pretore ha respinto

la petizione e ha

parzialmente accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr.

76'755.- oltre interessi,

disponendo il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________

per tale importo;

appellante l’attrice, che con appello 17 aprile 2019 ha chiesto

la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere

integralmente l’azione

riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre la convenuta con risposta 6 giugno 2019 ha postulato la

reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AP 1 è stata assunta presso AO 1 nel 2002. Dal 31 marzo 2014 essa è

stata impiegata in qualità di direttrice a tempo pieno della società, con uno

stipendio mensile lordo di fr. 13'000.-, oltre ad aggiuntive provvigioni e alla

tredicesima mensilità. Il punto 9 del contratto prevedeva altresì un divieto di

concorrenza di due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel

territorio dei Cantoni Ticino e Grigioni, e una pena convenzionale, in caso di

violazione, pari a 12 mensilità lorde di salario (doc. B e C).

B.

Il Consiglio di amministrazione (CdA) della società, fino all’estate

del 2017, era composto da Z__________ S__________ (pure azionista della società

nella misura del 40%) in qualità di presidente con diritto di firma collettiva

a due, da A__________ S__________ (azionista nella misura del 40%) in qualità

di membro con diritto di firma collettiva a due, e da L__________ N__________,

in qualità di amministratore delegato con diritto di firma collettiva a due.

L’ulteriore azionista della società, per il restante 20%, era M__________ L__________.

In occasione dell’Assemblea generale del 22 giugno 2017, quest’ultima è stata

nominata all’unanimità quale ulteriore membro del CdA senza diritto di firma

(doc. 3), mentre L__________ N__________, a inizio luglio 2017, ha rassegnato

le sue dimissioni.

C.

Il 3 ottobre 2017 AO 1 ha licenziato AP 1 con effetto immediato,

invocando quali motivi delle gravi violazioni del dovere di fedeltà da parte

della sua direttrice, appresi solo pochi giorni prima (doc. E e 14). La

direttrice ha immediatamente riconsegnato le chiavi e ha abbandonato il posto

di lavoro, senza farvi più ritorno. Essa si è poi opposta al licenziamento con

scritto 5 ottobre 2017 (doc. F), mentre la società, con comunicazione 16

ottobre 2017 (doc. H), ha specificato che il licenziamento era da ricondurre al

comportamento tenuto dalla direttrice, che avrebbe prospettato al personale la

possibilità di creare una società concorrente. L’ultimo stipendio da lei percepito

è quello relativo al mese di ottobre 2017, versatole integralmente (doc. D).

D.

Dopo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con

petizione 1° febbraio 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano, Sezione 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 68'687.25 oltre interessi a titolo di salario e tredicesima per

il periodo ordinario di disdetta e di fr. 52'273.05 oltre

interessi a titolo di indennità per licenziamento in tronco

ingiustificato. L’attrice ha in sintesi rilevato di non aver mai violato i suoi

doveri di diligenza e fedeltà nei confronti dell’azienda, rispettivamente che

il licenziamento immediato non era fondato su validi motivi ed era altresì

intempestivo. In particolare, ha osservato che il 22 giugno 2017, subito dopo

l’assemblea degli azionisti (v. consid. B), essa ha convocato tutti i

dipendenti per una riunione. Ciò tuttavia sarebbe unicamente avvenuto su

incarico di Z__________ S__________, rimasto insoddisfatto dell’esito dell’assemblea,

e semplicemente allo scopo di spiegare ai dipendenti le modifiche avvenute in

seno alla società e di rassicurarli sulla loro posizione.

E.

Con risposta e domanda riconvenzionale 8 marzo 2018 la convenuta si

è opposta alla petizione, postulando altresì la condanna della controparte al

pagamento di complessivi fr. 164'297.85 oltre interessi e

il rigetto in via definitiva, relativamente a tale importo, dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. Nello specifico, essa ha osservato

che la controparte ha partecipato attivamente alla riunione del 22 giugno 2017,

rivolgendo pesanti insulti a M__________ L__________ e a A__________ S__________,

seminando insicurezza e paure fra i dipendenti e proponendo loro di

licenziarsi, ventilando la possibilità di costituire una società concorrente

con l’appoggio di Z__________ S__________, di L__________ N__________ e del

consulente N__________ C__________, e inviando loro nel seguito l’e-mail 23

giugno 2017 di cui al doc. 5, ove tali propositi venivano rievocati, di qui la

fondatezza del licenziamento in tronco, pure tempestivo. Quanto alla

riconvenzionale, la società ha chiesto la condanna della controparte al

versamento di fr. 156'000.- quale pena convenzionale derivante dalla violazione,

da parte dell’ex direttrice, del divieto contrattuale di concorrenza (tramite

la costituzione e attività nella società __________ SA), di fr. 6'600.- complessivi

quale risarcimento del danno cagionatole (pagamento di multe a causa

dell’illecito impiego di alcuni dipendenti per svolgere lavori edili, v. doc.

17 e 18) e fr. 1'697.85 quale restituzione del maggior stipendio versatole in

eccesso nel mese di ottobre 2017 (tenuto pure conto della tredicesima pro-rata

fino al giorno del licenziamento).

F.

Con replica e risposta riconvenzionale 29 marzo 2018, duplica e

replica riconvenzionale 7 giugno 2018 e duplica riconvenzionale 19 giugno 2018

le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando

le pretese avverse. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con

decisione 15 marzo 2019 il Pretore ha respinto la petizione e ha parzialmente

accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 76'755.- oltre interessi,

disponendo il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ per tale

importo. In relazione all’azione principale, la tassa di giustizia e le spese,

di complessivi fr. 5'500.-, sono state poste a carico dell’attrice, pure

condannata a versare alla controparte fr. 8'400.- per ripetibili. Quanto

all’azione riconvenzionale, la tassa di giustizia e le spese, pari a fr.

5'500.-, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili.

G. Con

appello 17 aprile 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio postulandone la

riforma nel senso di accogliere la petizione e respingere integralmente

l’azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Con risposta 6 giugno 2019 AO 1 ha

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei

considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore

ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro

il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello 17

aprile 2019, sia la risposta all’appello 6 giugno 2019 sono tempestivi.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello

in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza,

bensì si limita a critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo

apoditticamente tesi già esposte in prima sede. Ciò deve in particolare valere

per i punti 1-16 del gravame, contenenti unicamente un riassunto dei fatti,

l’esposizione delle proprie tesi e di quelle della parte avversa e dunque privi

del necessario confronto con gli accertamenti pretorili. L’appello viene

pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi

sopraindicati.

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto accertato che

il licenziamento in tronco dell’attrice era pienamente giustificato, avendo

essa gravemente violato il suo obbligo di fedeltà verso la datrice di lavoro.

Essa difatti, a fronte di un conflitto societario fra l’azionista minoritario Z__________

S__________ e il fronte unito composto da M__________ L__________ e A__________

S__________ (che insieme costituivano la maggioranza), e malgrado il suo ruolo

di direttrice (ossia di persona con il grado gerarchico più elevato all’interno

della società) si è illegittimamente schierata con il primo assumendo un

atteggiamento oppositivo verso i secondi, in particolare concretizzato

nell’incontro del 22 giugno 2017, ove ha utilizzato termini offensivi, generato

un clima di sfiducia, incitato i dipendenti a licenziarsi e manifestato il

proprio intendimento di spostarsi con tutto il team presso un altro datore di

lavoro concorrente, come emerge non solo dal doc. 5, ma anche dai testimoni

presenti all’incontro (K__________ B__________, L__________ S____________________,

S__________ M__________, G__________ M__________).

4.

L’appellante si oppone, rilevando di non aver violato alcun obbligo

di fedeltà.

4.1

Laddove essa

sostiene che la richiesta di convocare i dipendenti alla riunione del 22 giugno

2017.

è giunta da Z__________ S__________, che essa si è limitata ad aderire

alle istruzioni del suddetto presidente del CdA, ovvero della persona a cui era

dovuta in primis la sua fedeltà, e che in tale occasione la decisione

adottata dall’assemblea generale non era ancora iscritta nel Registro di

commercio (per cui non vi era alcun dovere di fedeltà verso A__________ S__________

e M__________ L__________), la censura è irricevibile per carente confronto con

la decisione pretorile, del tutto pretestuosa e priva di fondamento.

Innanzitutto, l’appellante non contesta di essere stata al corrente del nuovo

assetto societario concretizzato con l’assemblea generale, né di essersi

schierata contro gli azionisti di maggioranza, entrambi membri del CdA, ciò che

non può essere evidentemente considerato conforme agli interessi societari. In

tali circostanze, come a ragione evidenzia l’appellata nella sua risposta, la

solo successiva iscrizione a RC di tali modifiche è irrilevante, avendo essa

scopo dichiaratorio e di pubblicità verso terzi, e non costitutivo. Peraltro,

l’appellante nemmeno può essere seguita quando sostiene di essersi limitata a

seguire le istruzioni di Z__________ S__________. Numerosi testimoni hanno

difatti rilevato che è stata la stessa direttrice a gestire l’incontro,

formulare invettive e manifestare le sue intenzioni, mentre il presidente del

CdA si è limitato a poche parole (v. teste L__________ S____________________, verbale del 15 ottobre 2018, p. 3; teste G__________

M__________, verbale 7 dicembre 2018, p. 12; testi

G__________ R____________________ e K__________ B__________, verbale del 7

dicembre 2018, p. 2-3 e 6).

4.2

L’appellante

sostiene altresì che l’incontro è avvenuto alla luce del sole, che il primo

giudice ha enfatizzato a torto la portata degli “insulti” da lei profferiti

(nemmeno riportati da tutti i testi, né riferiti a AO 1 e alla sua operatività),

che il suo comportamento (di cui si è scusata) era da ricondurre a un momento

di particolare agitazione, e che non vi era alcun reale intento di creare una

ditta concorrente o di spostarsi con il personale presso un altro datore di

lavoro, essendo tali accenni (in parte formulati da una terza persona, ovvero da

N__________ C__________) da ricondurre a un semplice sfogo. A suo dire, il

primo giudice avrebbe pure omesso di considerare quanto riferito dal teste Z__________

S__________, il quale ha evidenziato che il licenziamento della direttrice è

avvenuto in assenza di motivi (essendo lei sempre rimasta fedele alla società),

che fra quest’ultima e A__________ S__________ vi erano da tempo dei dissidi e che

nella riunione, semplicemente mirata a spiegare ai dipendenti quanto successo, non

è mai stata evocata la possibilità di aprire una nuova società.

4.3

Le suddette

censure sono tuttavia inadatte a sovvertire gli accertamenti pretorili. In

primo luogo, l’appellante trascura il ruolo di responsabilità che ricopriva, circostanza

già menzionata dal primo giudice. Essa rivestiva difatti un ruolo dirigenziale,

per cui le incombevano obblighi di fedeltà e diligenza accresciuti. Eventuali sue

violazioni o inadempienze devono pertanto essere giudicate con maggiore

severità (v. ad esempio IICCA del 28 giugno 2019, inc. 12.2018.33, consid. 5.2;

DTF 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018, consid. 3.2.1; DTF 127 III 86, consid. 2c;

Streiff/Von Känel/Rudolph,

Arbeitsvertrag, 7ª ed. 2012,

n. 2 ad art. 321a CO e n. 8 ad art. 337 CO;

Staehelin in: Zürcher Kommentar,

Der Arbeitsvertrag, 4a ed. 2006, n. 8 ad art. 321a CO). In secondo luogo,

l’appellante cita l’audizione di Z__________ S__________, ovvero di una persona

che si è espressamente dichiarata interessata all’esito della vertenza (v.

verbale del 10 ottobre 2018, p. 1), palesemente schierata in suo favore e

direttamente coinvolta nello scontro contro i due azionisti di maggioranza, e

trascura del tutto le numerose testimonianze dei dipendenti della società, già

citate nella decisione impugnata, dettagliate, convincenti e congruenti fra

loro. Difatti, dai riscontri agli atti ciò che l’appellante minimizza come

sfogo assume dei contorni assolutamente riprovevoli. Non solo per quanto

riguarda i gravi insulti profferiti nei confronti dei due azionisti di

maggioranza e membri del CdA (che qui non occorre riportare), ma anche per

quanto detto e proposto in relazione alla società, atto non solo a creare un

clima di profonda confusione e instabilità, ma anche a minacciarne la sua stessa

esistenza. Svariati testi hanno osservato che la direttrice, vicina a Z__________

S__________ e dunque minacciata dalla sua perdita di potere all’interno della

società, pur manifestando a parole l’intenzione di rassicurare i dipendenti, mirava

in realtà a tutelare sé stessa e il suddetto presidente del CdA. È pure emerso

che la medesima, agendo all’insaputa di A__________ S__________ e ____________________

L__________, e per contro in concordanza con Z__________ S__________, con N__________

C__________, e da quanto da lei stessa dichiarato pure con L__________ N__________,

rispettivamente con il supporto di alcuni dipendenti (segnatamente del suo

compagno A__________ B__________ e di suo nipote A__________ P__________, appena

assunti, e della sua assistente F__________ Z__________), ha generato tensione

fra i dipendenti paventando in maniera del tutto infondata ipotetici

licenziamenti da parte della società, ha proposto loro di licenziarsi e

addirittura firmare lettere di disdetta da lei stessa allestite e portate con

sé alla riunione al fine di dare vita a una nuova società concorrente,

contattando telefonicamente N__________ C__________ per dimostrare la

disponibilità di uffici a __________ e la fattibilità della creazione di una

nuova entità (v. doc. 5; testi L__________ S__________, S__________ M__________

e G__________ M__________, verbale del 15 ottobre 2018, p. 2-3, 6, 10, 12;

testi G__________ R__________ e K__________ B__________, verbale del 7 dicembre

2018, p. 1 seg. e 5-6). L’appellante infine non può essere seguita nemmeno quando

rileva che dopo tali avvenimenti non è più successo niente ed essa ha

continuato a svolgere regolarmente le sue funzioni di direttrice. Ciò nulla

toglie alla gravità di quanto appena descritto, considerato che, come già

osservato dal primo giudice, i dipendenti non erano assolutamente intenzionati

a raccogliere i suggerimenti della direttrice, e che la tensione e le

incertezze generate da quell’incontro hanno continuato a gravare su di loro (v.

testi S__________ M__________ e G__________ M__________, verbale 7 dicembre

2018, p. 7, 11-12; teste K__________ B__________, verbale del 7 dicembre 2018,

p. 6).

4.4

Dovendosi

ammettere la presenza di gravi motivi tali da giustificare un licenziamento in

tronco, la decisione pretorile dev’essere confermata su questo punto.

5.

L’appellante critica altresì il primo giudice per avere accertato la

tempestività della disdetta.

5.1

A tal

proposito, il Pretore ha evidenziato che le segnalazioni ad A__________ S__________

di quanto avvenuto in occasione della riunione del personale e l’esibizione del

doc. 5, giusta quanto riferito dai testi, sono avvenute a inizio settembre. Da

tale data alla seduta del CdA del 3 ottobre 2017 (doc. 14), che ha condotto al

licenziamento della direttrice, è ancora trascorso quasi un mese, ma il

licenziamento non può essere considerato tardivo. Difatti, come confermato da A__________

S__________, M__________ L__________ e dallo stesso Z__________ S__________,

quest’ultimo in quel periodo si trovava in __________ ed è rientrato solo a

inizio ottobre, ritenuto che per organizzare una riunione del CdA occorreva la

presenza del presidente (pure necessaria a fronte dell’importante decisione da

prendere, ovvero il licenziamento della direttrice) e che gli ulteriori due

membri del CdA avevano solo un diritto di firma a due (A__________ S__________)

o nessun diritto di firma (M__________ L__________). In assenza di prove di

segno contrario, da tale attesa non può dunque essere desunto alcunché, e la

disdetta del 3 ottobre 2017 è da ritenere tempestiva. Essendo l’art. 337c CO inapplicabile,

il Pretore ha infine respinto tutte le pretese attoree, fondate su tale norma

di legge.

5.2

L’appellante

si oppone, osservando che Z__________ S__________ e L__________ N__________ già

conoscevano i fatti rilevanti il 22/23 giugno 2017. La censura è però in parte

irricevibile, infondata e finanche temeraria. In relazione a L__________ N__________,

l’appellante non effettua alcuna specificazione o riferimento a risultanze

istruttorie, né spiega perché la sua conoscenza della fattispecie avrebbe

dovuto condurre a un licenziamento più anticipato, ciò che non ossequia al suo

onere di motivazione. Essendo le azioni della direttrice, come detto contrarie

agli interessi societari, apertamente supportate dal suddetto presidente del

CdA, e apparentemente appoggiate anche da L__________ N__________ (come da lei

stessa dichiarato, v. doc. 5 e testi L__________ S__________ e G__________ M__________,

verbale del 15 ottobre 2018, p. 2 e 12), la loro conoscenza anticipata della

situazione non può essere nel concreto rilevante, né di pregiudizio alla

società. Del resto, la stessa attrice nemmeno l’ha preteso negli allegati

introduttivi di causa (ove si è piuttosto concentrata sulle conoscenze di A__________

S__________ e di M__________ L__________), ciò che rende la censura pure

inammissibile alla luce dell’art. 317 CPC. Si può comunque precisare, in

relazione a L__________ N__________, che il medesimo ha dichiarato di non aver

partecipato alla riunione del personale, di aver semplicemente archiviato il

doc. 5 per poi partire per le vacanze (il giorno stesso o quello successivo),

di non essersi più occupato della società e di avere dato le dimissioni al suo

ritorno senza che vi fossero discussioni in relazione alla direttrice, per poi

entrare, seppur per un breve periodo, nel CdA della nuova società concorrente __________

SA (teste L__________ N__________, verbale del 26 ottobre 2018, p. 2-3).

5.3

L’appellante

sostiene che i rapporti di potere all’interno della società e la disponibilità

delle firme necessarie non siano rilevanti, come irrilevante sarebbe l’assenza di

Z__________ S__________. A suo dire, egli era comunque reperibile (essendo noto

il luogo dove trascorreva le vacanze) e non è stato assente per l’intero mese

di settembre. Sostiene altresì che gli altri due membri del CdA non avrebbero

dovuto attendere, bensì indire un’assemblea straordinaria, avendo già a

disposizione copia del doc. 5 e non necessitando dunque ulteriori chiarimenti.

Peraltro, il Pretore avrebbe errato nel definire quali “testi” A__________ S__________

e M__________ L__________, che in qualità di organi sono invece stati sentiti

nella forma dell’interrogatorio, avendo conseguentemente le loro dichiarazioni

di parte un minor valore probatorio.

Ora, tali censure sono

irricevibili per carente motivazione e carente confronto con il giudizio

impugnato. L’appellante si limita difatti a opporvi una propria tesi

soggettiva, senza debitamente contestare l’assenza di Z__________ S__________ nel

mese di settembre con opportuni riferimenti agli atti, o che i due organi siano

venuti a conoscenza del comportamento della direttrice nel suddetto mese (non

confrontandosi il punto 9 del gravame in alcun modo con quanto osservato dal

Pretore), senza indicare concretamente quali dichiarazioni di tali organi (effettivamente

sentiti nella forma dell’interrogatorio) sono contestate e in che modo esse

abbiano contribuito all’esito del giudizio, o spiegare come i medesimi

avrebbero potuto stabilire il licenziamento della direttrice in assenza dei

necessari poteri di firma, rispettivamente come avrebbero potuto organizzare

una riunione del CdA senza il presidente. Peraltro, come opportunamente rileva

la parte appellata, è a quest’ultimo che incombe l’onere di convocare le sedute

(art. 715 CO), ricordato altresì che gravi violazioni nella convocazione e nello

svolgimento di una seduta conducono alla nullità delle relative decisioni (art.

714.

CO; v. anche DTF 4A_288/2011/4A_290/2011 del 13 febbraio 2012, consid. 4.2; Bühler in: Zürcher

Kommentar, Die Aktiengesellschaft, 3. ed. 2018, n. 16 ad art. 714 CO). La

decisione pretorile resiste pertanto alla critica su questo punto.

5.4

L’appellante

rileva che l’ordine del giorno della seduta del 3 ottobre 2017 non menzionava

il licenziamento, e critica A__________ S__________ e M__________ L__________

per avere, a suo modo di vedere, agito nell’ombra, senza notificare

preventivamente a lei o al presidente del CdA i loro intendimenti o chiedere

dei chiarimenti. Entrambe le censure sono irricevibili in quanto non

sufficientemente motivate e confrontate con il giudizio pretorile. L’appellante

non spiega infatti perché tali questioni sarebbero rilevanti e quali

conclusioni se ne dovrebbero trarre, essendo peraltro da parte sua contraddittorio

pretendere approfondimenti dai suddetti membri del CdA dopo avere osservato (v.

consid. 5.3 e p. 10 del gravame) che essi non necessitavano di ulteriori

informazioni, rispettivamente contrario alla buona fede rimproverare le

medesime persone di poca trasparenza dopo il comportamento tenuto nei loro

confronti. A fronte delle suesposte circostanze, la decisione del Pretore di

ritenere tempestivo il licenziamento del 3 ottobre 2017 resiste alla critica e

dev’essere confermata. Non occorre dunque esaminare le argomentazioni

dell’appellante relative alla mancata contestazione della tempestività della

disdetta prima dell’avvio della causa giudiziaria, questione comunque appena

accennata dal Pretore.

6.

L’appellante sostiene altresì di avere avuto buoni motivi per

ritenere che la disdetta in tronco si fosse trasformata in una disdetta

ordinaria, avendole la controparte versato il salario integrale per il mese di

ottobre 2017. Essa tuttavia non si confronta in alcun modo con il giudizio

impugnato, ove il Pretore ha osservato che tale versamento è stato un errore

(tant’è che i successivi salari non sono stati più versati) inadatto a mettere

in dubbio l’immediatezza del licenziamento, considerato che la direttrice ha

subito abbandonato i locali, riconsegnato le chiavi e non si è più presentata

sul posto di lavoro. La censura è pertanto irricevibile.

7.

Per tutti questi motivi, la decisione del Pretore di riconoscere la

validità del licenziamento in tronco dell’attrice e di respingere

conseguentemente tutte le sue pretese pecuniarie dev’essere confermata.

8.

Quanto alle pretese riconvenzionali, il primo giudice ha accolto

parzialmente, nella misura di fr. 68'457.-, la richiesta della convenuta di

imporre alla controparte il pagamento della pena convenzionale di fr. 156'000.- prevista contrattualmente per violazione del divieto

di concorrenza, e ha accolto integralmente le sue pretese di risarcimento del

danno, pari a fr. 6'600.-, e di restituzione di fr. 1'697.85 quale salario

versato in eccesso nel mese di ottobre 2017 (tenuto conto della quota parte di

tredicesima dal 1° gennaio al 3 ottobre 2017).

9.

Del salario versato in eccesso all’attrice si è appena detto

(consid. 6), e quest’ultima non muove con il gravame ulteriori contestazioni.

Relativamente a ciò, la decisione pretorile va dunque confermata.

10.

L’appellante

contesta di avere violato il divieto di concorrenza impostole contrattualmente.

A tal proposito il Pretore ha osservato che tali clausole di

divieto, anche laddove eccessive, mantengono la propria validità, con la sola

conseguenza che esse vanno interpretate restrittivamente. Dopo aver rilevato

che a livello territoriale la clausola non era eccessivamente estesa, ha

osservato che la durata temporale di un divieto di concorrenza derivante dalla

conoscenza della clientela può oscillare, secondo alcune decisioni del

Tribunale federale, fra 6 mesi e 18 mesi, e che nel caso concreto la durata del

divieto dev’essere limitata a un anno. Il primo giudice ha osservato che in data 22 novembre 2017 è stata iscritta a RC la società __________

SA, avente uno scopo sociale perfettamente coincidente con quello di AO 1 e

un’attività concretamente concorrente, con I__________ S__________ R__________

(moglie di Z__________ S__________), P__________ C__________ (figlio di N__________

C__________) e G__________ A__________ (fratello dell’attrice) quali azionisti

costitutori e Z__________ S__________, N__________ C__________ e L__________ N__________

quali membri del CdA. Il Pretore ha poi accertato che l’attrice è stata

formalmente assunta da tale società il 6 agosto 2018 (ovvero meno di un anno

dopo il licenziamento del 3 ottobre 2017), ciò che ha in ogni caso comportato

una violazione della clausola, ma che in realtà dalla testimonianza di I__________

S__________ R__________ è emersa una sua partecipazione già precedente alla

costituzione della società. Ha altresì accertato che AP 1, avendo lavorato per

tanti anni per AO 1, infine quale direttrice, aveva perfetta conoscenza e

contatti giornalieri con la relativa clientela, dovendosi senz’altro ammettere

il rischio di un danno considerevole in capo alla datrice di lavoro e un rapporto di causalità

naturale e adeguata fra tale conoscenza e il rischio di danno. Quanto all’ammontare

della pena convenzionale, il primo giudice, in applicazione dell’art. 163 cpv.

3.

CO, l’ha ridotta e fissata in fr. 68'457.-.

10.1

L’appellante contesta solo genericamente in questa sede la validità

della clausola in questione, asserendo senza alcun approfondimento con quanto

osservato dal Pretore e appena riportato che essa costituirebbe un’eccessiva

limitazione della sua libertà economica senza che sia prevista un’adeguata

retribuzione, ricordato in ogni caso che la presenza di una retribuzione non

condiziona la validità della clausola e che nel caso concreto il salario da lei

percepito, quale quadro aziendale, era già considerevole. La censura è dunque

irricevibile. Della fondatezza del licenziamento si è già detto, per cui

l’appellante nemmeno può invocare l’inefficacia della clausola alla luce

dell’art. 340c cpv. 2 CO.

10.2

Per quanto riguarda la durata del divieto, l’appellante sostiene che

il Pretore avrebbe dovuto limitarla a 6 mesi in applicazione della DTF 4A_62/2011

del 20 maggio 2019 da lui stesso citata, ma non considera le altre decisioni e le

possibilità menzionate nella decisione impugnata nonché l’apprezzamento effettuato

dal primo giudice, di qui l’irricevibilità pure di tale censura.

10.3

L’appellante sostiene altresì di avere svolto per __________ SA solamente

attività di tipo amministrativo, e soltanto a partire dall’agosto 2018, di non

avere contatti con la clientela, di non essere azionista della società e

di non avere utilizzato le sue conoscenze ai danni di AO 1. Del resto, gli atti

non dimostrerebbero una tale concreta attività concorrenziale da parte sua, non

potendo bastare il suo semplice impiego per una ditta concorrente.

10.4

Come già

osservato dal primo giudice, l’impiego dell’appellante nella nuova società a

partire dall’agosto 2018 ricade nel periodo di validità del divieto di

concorrenza. L’appellante inoltre misconosce la portata del suddetto divieto.

Come già si evince dal tenore dell’art. 340 cpv. 1 CO, un dipendente può

obbligarsi per iscritto verso il datore di lavoro a non esercitare per proprio

conto un’azienda concorrente, a non lavorare in una tale azienda e a non

parteciparvi. È pertanto espressamente ammesso non solo un divieto riferito

all’attività concreta, ma anche un divieto riferito all’azienda, nel senso che al

lavoratore può essere vietata qualsiasi attività in un’azienda concorrente.

Tale è evidentemente il senso del divieto previsto al punto 9 del contratto

doc. B, che impedisce alla dipendente di lavorare e interessarsi direttamente o

indirettamente, in qualsiasi forma, in un’azienda concorrente. Nella

fattispecie è pertanto irrilevante la concreta attività dell’appellante nella

nuova società, purché essa possa utilizzare le sue conoscenze e tale uso possa

cagionare al datore di lavoro un danno considerevole ai sensi dell’art. 340

cpv. 2 CO (v. DTF 4C.298/2001 del 12 febbraio 2002, consid. 2b seg.). Ora,

l’appellante non contesta che __________ SA svolga un’attività concorrente

rispetto a AO 1, né contesta di avere una considerevole conoscenza della

clientela di quest’ultima, né che tali conoscenze possano potenzialmente

danneggiarla, laddove non risulta che vi siano ostacoli che impediscano a tali

informazioni di giungere alla gerenza di __________ SA, per poi essere

utilizzate. È dunque solo di transenna che si ricorda come il Pretore abbia

altresì sottolineato la partecipazione dell’appellante alla creazione medesima

della nuova società. La stessa, oltre a non confrontarsi sufficientemente con

tale accertamento, a p. 7 del gravame si limita a riportare alcuni estratti

della testimonianza di I__________ S__________ R__________, omettendo di

considerare le ulteriori risultanze, che attestano il suo coinvolgimento

nell’organizzazione della società già prima dell’agosto 2018 (v. testi I__________

S__________ R__________ e A__________ B__________, verbale del 7 dicembre 2018,

p. 9 in fondo e 11, interrogatorio di AP 1, verbale del 17 dicembre 2018, p. 3).

La censura deve conseguentemente essere respinta, ritenuto che l’appellante non

contesta la quantificazione della pena convenzionale stabilita dal primo

giudice, per cui la decisione impugnata dev’essere confermata anche su questo

punto.

11.

Infine,

quanto alla pretesa di AO 1 di risarcimento del danno, il Pretore ha

evidenziato che la medesima è stata costretta a pagare una multa di fr. 5'000.-

dalla Commissione professionale Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT) per

il settore del prestito di personale e un’ulteriore multa di fr. 1'500.- (più

fr. 100.- di spese) dalla Commissione di vigilanza per l’applicazione della

legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore

specialista (LEPICOSC), e ciò per il medesimo motivo, ovvero l’impiego di

alcuni dipendenti per svolgere dei lavori edili sulla particella n. __________

RFD di __________, di proprietà dell’attrice. Il primo giudice ha accertato la

responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art.

321e cpv. 1 CO, osservando che essa ha violato il suo

obbligo di diligenza, disponendo l’impiego di tali dipendenti malgrado dovesse sapere

che i lavori soggiacessero alla LEPICOSC e che AO 1 non è un’impresa di

costruzione, rispettivamente rifiutandosi di fornire le informazioni richieste

dalla CPRT nonostante la ricezione di due diffide. Peraltro, essa in qualità di

direttrice era responsabile del buon funzionamento dell’azienda e della supervisione di tutte le

attività aziendali, per cui l’esistenza di consulenti esterni non può bastare

nel dimostrare una sua mancata colpa, che dev’essere dunque presunta.

11.1

Con il gravame, l’appellante non contesta l’ammontare del

danno, né l’impiego di dipendenti da parte sua per i lavori in questione, né il

rapporto di causalità naturale e adeguata fra il suo comportamento e il danno,

né la presunzione della sua colpa ai sensi dell’art. 321e cpv. 1

CO. Essa contesta unicamente la sua responsabilità, a suo dire piuttosto

attribuibile a N__________ C__________ quale consulente esterno (esperto

del settore dei contratti collettivi e dei rapporti con le commissioni

paritetiche) e incaricato proprio per tale motivo, non potendo essa sapere che

i lavori edili soggiacessero alla LEPICOSC, essendo la sfera di attività di AO

1.

riferita a vari campi lavorativi.

11.2

Ora,

l’appellante si limita a opporre agli accertamenti pretorili una propria tesi,

ciò che non ossequia al suo onere di motivazione. In particolare, non contesta

il suo onere di supervisione delle attività aziendali, né la natura

dell’azienda, né di avere negligentemente ignorato due diverse diffide della

CPRT (ciò che è stata la causa della multa di fr. 5'000.- di cui al doc. 17,

come rettamente evidenzia l’appellata nella sua risposta). Il rimborso di

quest’ultima multa all’ex datrice di lavoro è pertanto senz’altro dovuto. Del

resto, l’attrice era direttrice di una ditta attiva proprio nell’ambito

dell’impiego di personale interinale nei vari settori economici, ed essa con il

gravame nemmeno sostiene di avere preventivamente consultato N__________ C__________

prima di impiegare i dipendenti in questione, né che questi le abbia fornito indicazioni

errate. Ne discende che le argomentazioni contenute nell’appello non bastano a

rovesciare la presunzione della sua colpa, e la decisione impugnata resiste

alla critica anche su questo punto.

12.

Per tutti questi motivi, l’appello deve essere respinto, nella misura

in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le

spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso

di fr. 197'715.30 (fr. 68'687.25 + fr. 52'273.05 + fr. 76'755.-,

v. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza dell’appellante. Le

spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a

fr. 8'500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar,

tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 6'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 17 aprile

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 8’500.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellata fr. 6’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).