12.2019.73
Licenziamento in tronco, grave violazione dell'obbligo di fedeltà e del divieto di concorrenza
8 aprile 2020Italiano29 min
L’ulteriore azionista della società, per il restante 20%, era M__________ L__________.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.73
Lugano
8 aprile 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.26 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° febbraio
2018 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'687.25 oltre interessi a
titolo di salario e tredicesima per il periodo
ordinario di disdetta e di fr. 52'273.05 oltre
interessi a titolo di indennità per
licenziamento in tronco ingiustificato;
richieste avversate dalla convenuta, che con risposta 8 marzo 2018 ha
altresì postulato
in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento
di complessivi fr.
164'297.85 oltre interessi, e in tale misura il
rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
considerato che con decisione 15 marzo 2019 il Pretore ha respinto
la petizione e ha
parzialmente accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr.
76'755.- oltre interessi,
disponendo il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________
per tale importo;
appellante l’attrice, che con appello 17 aprile 2019 ha chiesto
la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere
integralmente l’azione
riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la convenuta con risposta 6 giugno 2019 ha postulato la
reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AP 1 è stata assunta presso AO 1 nel 2002. Dal 31 marzo 2014 essa è
stata impiegata in qualità di direttrice a tempo pieno della società, con uno
stipendio mensile lordo di fr. 13'000.-, oltre ad aggiuntive provvigioni e alla
tredicesima mensilità. Il punto 9 del contratto prevedeva altresì un divieto di
concorrenza di due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel
territorio dei Cantoni Ticino e Grigioni, e una pena convenzionale, in caso di
violazione, pari a 12 mensilità lorde di salario (doc. B e C).
B.
Il Consiglio di amministrazione (CdA) della società, fino all’estate
del 2017, era composto da Z__________ S__________ (pure azionista della società
nella misura del 40%) in qualità di presidente con diritto di firma collettiva
a due, da A__________ S__________ (azionista nella misura del 40%) in qualità
di membro con diritto di firma collettiva a due, e da L__________ N__________,
in qualità di amministratore delegato con diritto di firma collettiva a due.
L’ulteriore azionista della società, per il restante 20%, era M__________ L__________.
In occasione dell’Assemblea generale del 22 giugno 2017, quest’ultima è stata
nominata all’unanimità quale ulteriore membro del CdA senza diritto di firma
(doc. 3), mentre L__________ N__________, a inizio luglio 2017, ha rassegnato
le sue dimissioni.
C.
Il 3 ottobre 2017 AO 1 ha licenziato AP 1 con effetto immediato,
invocando quali motivi delle gravi violazioni del dovere di fedeltà da parte
della sua direttrice, appresi solo pochi giorni prima (doc. E e 14). La
direttrice ha immediatamente riconsegnato le chiavi e ha abbandonato il posto
di lavoro, senza farvi più ritorno. Essa si è poi opposta al licenziamento con
scritto 5 ottobre 2017 (doc. F), mentre la società, con comunicazione 16
ottobre 2017 (doc. H), ha specificato che il licenziamento era da ricondurre al
comportamento tenuto dalla direttrice, che avrebbe prospettato al personale la
possibilità di creare una società concorrente. L’ultimo stipendio da lei percepito
è quello relativo al mese di ottobre 2017, versatole integralmente (doc. D).
D.
Dopo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con
petizione 1° febbraio 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 68'687.25 oltre interessi a titolo di salario e tredicesima per
il periodo ordinario di disdetta e di fr. 52'273.05 oltre
interessi a titolo di indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato. L’attrice ha in sintesi rilevato di non aver mai violato i suoi
doveri di diligenza e fedeltà nei confronti dell’azienda, rispettivamente che
il licenziamento immediato non era fondato su validi motivi ed era altresì
intempestivo. In particolare, ha osservato che il 22 giugno 2017, subito dopo
l’assemblea degli azionisti (v. consid. B), essa ha convocato tutti i
dipendenti per una riunione. Ciò tuttavia sarebbe unicamente avvenuto su
incarico di Z__________ S__________, rimasto insoddisfatto dell’esito dell’assemblea,
e semplicemente allo scopo di spiegare ai dipendenti le modifiche avvenute in
seno alla società e di rassicurarli sulla loro posizione.
E.
Con risposta e domanda riconvenzionale 8 marzo 2018 la convenuta si
è opposta alla petizione, postulando altresì la condanna della controparte al
pagamento di complessivi fr. 164'297.85 oltre interessi e
il rigetto in via definitiva, relativamente a tale importo, dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. Nello specifico, essa ha osservato
che la controparte ha partecipato attivamente alla riunione del 22 giugno 2017,
rivolgendo pesanti insulti a M__________ L__________ e a A__________ S__________,
seminando insicurezza e paure fra i dipendenti e proponendo loro di
licenziarsi, ventilando la possibilità di costituire una società concorrente
con l’appoggio di Z__________ S__________, di L__________ N__________ e del
consulente N__________ C__________, e inviando loro nel seguito l’e-mail 23
giugno 2017 di cui al doc. 5, ove tali propositi venivano rievocati, di qui la
fondatezza del licenziamento in tronco, pure tempestivo. Quanto alla
riconvenzionale, la società ha chiesto la condanna della controparte al
versamento di fr. 156'000.- quale pena convenzionale derivante dalla violazione,
da parte dell’ex direttrice, del divieto contrattuale di concorrenza (tramite
la costituzione e attività nella società __________ SA), di fr. 6'600.- complessivi
quale risarcimento del danno cagionatole (pagamento di multe a causa
dell’illecito impiego di alcuni dipendenti per svolgere lavori edili, v. doc.
17 e 18) e fr. 1'697.85 quale restituzione del maggior stipendio versatole in
eccesso nel mese di ottobre 2017 (tenuto pure conto della tredicesima pro-rata
fino al giorno del licenziamento).
F.
Con replica e risposta riconvenzionale 29 marzo 2018, duplica e
replica riconvenzionale 7 giugno 2018 e duplica riconvenzionale 19 giugno 2018
le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando
le pretese avverse. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con
decisione 15 marzo 2019 il Pretore ha respinto la petizione e ha parzialmente
accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 76'755.- oltre interessi,
disponendo il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ per tale
importo. In relazione all’azione principale, la tassa di giustizia e le spese,
di complessivi fr. 5'500.-, sono state poste a carico dell’attrice, pure
condannata a versare alla controparte fr. 8'400.- per ripetibili. Quanto
all’azione riconvenzionale, la tassa di giustizia e le spese, pari a fr.
5'500.-, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
G. Con
appello 17 aprile 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio postulandone la
riforma nel senso di accogliere la petizione e respingere integralmente
l’azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Con risposta 6 giugno 2019 AO 1 ha
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei
considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore
ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro
il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello 17
aprile 2019, sia la risposta all’appello 6 giugno 2019 sono tempestivi.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello
in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza,
bensì si limita a critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo
apoditticamente tesi già esposte in prima sede. Ciò deve in particolare valere
per i punti 1-16 del gravame, contenenti unicamente un riassunto dei fatti,
l’esposizione delle proprie tesi e di quelle della parte avversa e dunque privi
del necessario confronto con gli accertamenti pretorili. L’appello viene
pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi
sopraindicati.
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto accertato che
il licenziamento in tronco dell’attrice era pienamente giustificato, avendo
essa gravemente violato il suo obbligo di fedeltà verso la datrice di lavoro.
Essa difatti, a fronte di un conflitto societario fra l’azionista minoritario Z__________
S__________ e il fronte unito composto da M__________ L__________ e A__________
S__________ (che insieme costituivano la maggioranza), e malgrado il suo ruolo
di direttrice (ossia di persona con il grado gerarchico più elevato all’interno
della società) si è illegittimamente schierata con il primo assumendo un
atteggiamento oppositivo verso i secondi, in particolare concretizzato
nell’incontro del 22 giugno 2017, ove ha utilizzato termini offensivi, generato
un clima di sfiducia, incitato i dipendenti a licenziarsi e manifestato il
proprio intendimento di spostarsi con tutto il team presso un altro datore di
lavoro concorrente, come emerge non solo dal doc. 5, ma anche dai testimoni
presenti all’incontro (K__________ B__________, L__________ S____________________,
S__________ M__________, G__________ M__________).
4.
L’appellante si oppone, rilevando di non aver violato alcun obbligo
di fedeltà.
4.1
Laddove essa
sostiene che la richiesta di convocare i dipendenti alla riunione del 22 giugno
2017.
è giunta da Z__________ S__________, che essa si è limitata ad aderire
alle istruzioni del suddetto presidente del CdA, ovvero della persona a cui era
dovuta in primis la sua fedeltà, e che in tale occasione la decisione
adottata dall’assemblea generale non era ancora iscritta nel Registro di
commercio (per cui non vi era alcun dovere di fedeltà verso A__________ S__________
e M__________ L__________), la censura è irricevibile per carente confronto con
la decisione pretorile, del tutto pretestuosa e priva di fondamento.
Innanzitutto, l’appellante non contesta di essere stata al corrente del nuovo
assetto societario concretizzato con l’assemblea generale, né di essersi
schierata contro gli azionisti di maggioranza, entrambi membri del CdA, ciò che
non può essere evidentemente considerato conforme agli interessi societari. In
tali circostanze, come a ragione evidenzia l’appellata nella sua risposta, la
solo successiva iscrizione a RC di tali modifiche è irrilevante, avendo essa
scopo dichiaratorio e di pubblicità verso terzi, e non costitutivo. Peraltro,
l’appellante nemmeno può essere seguita quando sostiene di essersi limitata a
seguire le istruzioni di Z__________ S__________. Numerosi testimoni hanno
difatti rilevato che è stata la stessa direttrice a gestire l’incontro,
formulare invettive e manifestare le sue intenzioni, mentre il presidente del
CdA si è limitato a poche parole (v. teste L__________ S____________________, verbale del 15 ottobre 2018, p. 3; teste G__________
M__________, verbale 7 dicembre 2018, p. 12; testi
G__________ R____________________ e K__________ B__________, verbale del 7
dicembre 2018, p. 2-3 e 6).
4.2
L’appellante
sostiene altresì che l’incontro è avvenuto alla luce del sole, che il primo
giudice ha enfatizzato a torto la portata degli “insulti” da lei profferiti
(nemmeno riportati da tutti i testi, né riferiti a AO 1 e alla sua operatività),
che il suo comportamento (di cui si è scusata) era da ricondurre a un momento
di particolare agitazione, e che non vi era alcun reale intento di creare una
ditta concorrente o di spostarsi con il personale presso un altro datore di
lavoro, essendo tali accenni (in parte formulati da una terza persona, ovvero da
N__________ C__________) da ricondurre a un semplice sfogo. A suo dire, il
primo giudice avrebbe pure omesso di considerare quanto riferito dal teste Z__________
S__________, il quale ha evidenziato che il licenziamento della direttrice è
avvenuto in assenza di motivi (essendo lei sempre rimasta fedele alla società),
che fra quest’ultima e A__________ S__________ vi erano da tempo dei dissidi e che
nella riunione, semplicemente mirata a spiegare ai dipendenti quanto successo, non
è mai stata evocata la possibilità di aprire una nuova società.
4.3
Le suddette
censure sono tuttavia inadatte a sovvertire gli accertamenti pretorili. In
primo luogo, l’appellante trascura il ruolo di responsabilità che ricopriva, circostanza
già menzionata dal primo giudice. Essa rivestiva difatti un ruolo dirigenziale,
per cui le incombevano obblighi di fedeltà e diligenza accresciuti. Eventuali sue
violazioni o inadempienze devono pertanto essere giudicate con maggiore
severità (v. ad esempio IICCA del 28 giugno 2019, inc. 12.2018.33, consid. 5.2;
DTF 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018, consid. 3.2.1; DTF 127 III 86, consid. 2c;
Streiff/Von Känel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7ª ed. 2012,
n. 2 ad art. 321a CO e n. 8 ad art. 337 CO;
Staehelin in: Zürcher Kommentar,
Der Arbeitsvertrag, 4a ed. 2006, n. 8 ad art. 321a CO). In secondo luogo,
l’appellante cita l’audizione di Z__________ S__________, ovvero di una persona
che si è espressamente dichiarata interessata all’esito della vertenza (v.
verbale del 10 ottobre 2018, p. 1), palesemente schierata in suo favore e
direttamente coinvolta nello scontro contro i due azionisti di maggioranza, e
trascura del tutto le numerose testimonianze dei dipendenti della società, già
citate nella decisione impugnata, dettagliate, convincenti e congruenti fra
loro. Difatti, dai riscontri agli atti ciò che l’appellante minimizza come
sfogo assume dei contorni assolutamente riprovevoli. Non solo per quanto
riguarda i gravi insulti profferiti nei confronti dei due azionisti di
maggioranza e membri del CdA (che qui non occorre riportare), ma anche per
quanto detto e proposto in relazione alla società, atto non solo a creare un
clima di profonda confusione e instabilità, ma anche a minacciarne la sua stessa
esistenza. Svariati testi hanno osservato che la direttrice, vicina a Z__________
S__________ e dunque minacciata dalla sua perdita di potere all’interno della
società, pur manifestando a parole l’intenzione di rassicurare i dipendenti, mirava
in realtà a tutelare sé stessa e il suddetto presidente del CdA. È pure emerso
che la medesima, agendo all’insaputa di A__________ S__________ e ____________________
L__________, e per contro in concordanza con Z__________ S__________, con N__________
C__________, e da quanto da lei stessa dichiarato pure con L__________ N__________,
rispettivamente con il supporto di alcuni dipendenti (segnatamente del suo
compagno A__________ B__________ e di suo nipote A__________ P__________, appena
assunti, e della sua assistente F__________ Z__________), ha generato tensione
fra i dipendenti paventando in maniera del tutto infondata ipotetici
licenziamenti da parte della società, ha proposto loro di licenziarsi e
addirittura firmare lettere di disdetta da lei stessa allestite e portate con
sé alla riunione al fine di dare vita a una nuova società concorrente,
contattando telefonicamente N__________ C__________ per dimostrare la
disponibilità di uffici a __________ e la fattibilità della creazione di una
nuova entità (v. doc. 5; testi L__________ S__________, S__________ M__________
e G__________ M__________, verbale del 15 ottobre 2018, p. 2-3, 6, 10, 12;
testi G__________ R__________ e K__________ B__________, verbale del 7 dicembre
2018, p. 1 seg. e 5-6). L’appellante infine non può essere seguita nemmeno quando
rileva che dopo tali avvenimenti non è più successo niente ed essa ha
continuato a svolgere regolarmente le sue funzioni di direttrice. Ciò nulla
toglie alla gravità di quanto appena descritto, considerato che, come già
osservato dal primo giudice, i dipendenti non erano assolutamente intenzionati
a raccogliere i suggerimenti della direttrice, e che la tensione e le
incertezze generate da quell’incontro hanno continuato a gravare su di loro (v.
testi S__________ M__________ e G__________ M__________, verbale 7 dicembre
2018, p. 7, 11-12; teste K__________ B__________, verbale del 7 dicembre 2018,
p. 6).
4.4
Dovendosi
ammettere la presenza di gravi motivi tali da giustificare un licenziamento in
tronco, la decisione pretorile dev’essere confermata su questo punto.
5.
L’appellante critica altresì il primo giudice per avere accertato la
tempestività della disdetta.
5.1
A tal
proposito, il Pretore ha evidenziato che le segnalazioni ad A__________ S__________
di quanto avvenuto in occasione della riunione del personale e l’esibizione del
doc. 5, giusta quanto riferito dai testi, sono avvenute a inizio settembre. Da
tale data alla seduta del CdA del 3 ottobre 2017 (doc. 14), che ha condotto al
licenziamento della direttrice, è ancora trascorso quasi un mese, ma il
licenziamento non può essere considerato tardivo. Difatti, come confermato da A__________
S__________, M__________ L__________ e dallo stesso Z__________ S__________,
quest’ultimo in quel periodo si trovava in __________ ed è rientrato solo a
inizio ottobre, ritenuto che per organizzare una riunione del CdA occorreva la
presenza del presidente (pure necessaria a fronte dell’importante decisione da
prendere, ovvero il licenziamento della direttrice) e che gli ulteriori due
membri del CdA avevano solo un diritto di firma a due (A__________ S__________)
o nessun diritto di firma (M__________ L__________). In assenza di prove di
segno contrario, da tale attesa non può dunque essere desunto alcunché, e la
disdetta del 3 ottobre 2017 è da ritenere tempestiva. Essendo l’art. 337c CO inapplicabile,
il Pretore ha infine respinto tutte le pretese attoree, fondate su tale norma
di legge.
5.2
L’appellante
si oppone, osservando che Z__________ S__________ e L__________ N__________ già
conoscevano i fatti rilevanti il 22/23 giugno 2017. La censura è però in parte
irricevibile, infondata e finanche temeraria. In relazione a L__________ N__________,
l’appellante non effettua alcuna specificazione o riferimento a risultanze
istruttorie, né spiega perché la sua conoscenza della fattispecie avrebbe
dovuto condurre a un licenziamento più anticipato, ciò che non ossequia al suo
onere di motivazione. Essendo le azioni della direttrice, come detto contrarie
agli interessi societari, apertamente supportate dal suddetto presidente del
CdA, e apparentemente appoggiate anche da L__________ N__________ (come da lei
stessa dichiarato, v. doc. 5 e testi L__________ S__________ e G__________ M__________,
verbale del 15 ottobre 2018, p. 2 e 12), la loro conoscenza anticipata della
situazione non può essere nel concreto rilevante, né di pregiudizio alla
società. Del resto, la stessa attrice nemmeno l’ha preteso negli allegati
introduttivi di causa (ove si è piuttosto concentrata sulle conoscenze di A__________
S__________ e di M__________ L__________), ciò che rende la censura pure
inammissibile alla luce dell’art. 317 CPC. Si può comunque precisare, in
relazione a L__________ N__________, che il medesimo ha dichiarato di non aver
partecipato alla riunione del personale, di aver semplicemente archiviato il
doc. 5 per poi partire per le vacanze (il giorno stesso o quello successivo),
di non essersi più occupato della società e di avere dato le dimissioni al suo
ritorno senza che vi fossero discussioni in relazione alla direttrice, per poi
entrare, seppur per un breve periodo, nel CdA della nuova società concorrente __________
SA (teste L__________ N__________, verbale del 26 ottobre 2018, p. 2-3).
5.3
L’appellante
sostiene che i rapporti di potere all’interno della società e la disponibilità
delle firme necessarie non siano rilevanti, come irrilevante sarebbe l’assenza di
Z__________ S__________. A suo dire, egli era comunque reperibile (essendo noto
il luogo dove trascorreva le vacanze) e non è stato assente per l’intero mese
di settembre. Sostiene altresì che gli altri due membri del CdA non avrebbero
dovuto attendere, bensì indire un’assemblea straordinaria, avendo già a
disposizione copia del doc. 5 e non necessitando dunque ulteriori chiarimenti.
Peraltro, il Pretore avrebbe errato nel definire quali “testi” A__________ S__________
e M__________ L__________, che in qualità di organi sono invece stati sentiti
nella forma dell’interrogatorio, avendo conseguentemente le loro dichiarazioni
di parte un minor valore probatorio.
Ora, tali censure sono
irricevibili per carente motivazione e carente confronto con il giudizio
impugnato. L’appellante si limita difatti a opporvi una propria tesi
soggettiva, senza debitamente contestare l’assenza di Z__________ S__________ nel
mese di settembre con opportuni riferimenti agli atti, o che i due organi siano
venuti a conoscenza del comportamento della direttrice nel suddetto mese (non
confrontandosi il punto 9 del gravame in alcun modo con quanto osservato dal
Pretore), senza indicare concretamente quali dichiarazioni di tali organi (effettivamente
sentiti nella forma dell’interrogatorio) sono contestate e in che modo esse
abbiano contribuito all’esito del giudizio, o spiegare come i medesimi
avrebbero potuto stabilire il licenziamento della direttrice in assenza dei
necessari poteri di firma, rispettivamente come avrebbero potuto organizzare
una riunione del CdA senza il presidente. Peraltro, come opportunamente rileva
la parte appellata, è a quest’ultimo che incombe l’onere di convocare le sedute
(art. 715 CO), ricordato altresì che gravi violazioni nella convocazione e nello
svolgimento di una seduta conducono alla nullità delle relative decisioni (art.
714.
CO; v. anche DTF 4A_288/2011/4A_290/2011 del 13 febbraio 2012, consid. 4.2; Bühler in: Zürcher
Kommentar, Die Aktiengesellschaft, 3. ed. 2018, n. 16 ad art. 714 CO). La
decisione pretorile resiste pertanto alla critica su questo punto.
5.4
L’appellante
rileva che l’ordine del giorno della seduta del 3 ottobre 2017 non menzionava
il licenziamento, e critica A__________ S__________ e M__________ L__________
per avere, a suo modo di vedere, agito nell’ombra, senza notificare
preventivamente a lei o al presidente del CdA i loro intendimenti o chiedere
dei chiarimenti. Entrambe le censure sono irricevibili in quanto non
sufficientemente motivate e confrontate con il giudizio pretorile. L’appellante
non spiega infatti perché tali questioni sarebbero rilevanti e quali
conclusioni se ne dovrebbero trarre, essendo peraltro da parte sua contraddittorio
pretendere approfondimenti dai suddetti membri del CdA dopo avere osservato (v.
consid. 5.3 e p. 10 del gravame) che essi non necessitavano di ulteriori
informazioni, rispettivamente contrario alla buona fede rimproverare le
medesime persone di poca trasparenza dopo il comportamento tenuto nei loro
confronti. A fronte delle suesposte circostanze, la decisione del Pretore di
ritenere tempestivo il licenziamento del 3 ottobre 2017 resiste alla critica e
dev’essere confermata. Non occorre dunque esaminare le argomentazioni
dell’appellante relative alla mancata contestazione della tempestività della
disdetta prima dell’avvio della causa giudiziaria, questione comunque appena
accennata dal Pretore.
6.
L’appellante sostiene altresì di avere avuto buoni motivi per
ritenere che la disdetta in tronco si fosse trasformata in una disdetta
ordinaria, avendole la controparte versato il salario integrale per il mese di
ottobre 2017. Essa tuttavia non si confronta in alcun modo con il giudizio
impugnato, ove il Pretore ha osservato che tale versamento è stato un errore
(tant’è che i successivi salari non sono stati più versati) inadatto a mettere
in dubbio l’immediatezza del licenziamento, considerato che la direttrice ha
subito abbandonato i locali, riconsegnato le chiavi e non si è più presentata
sul posto di lavoro. La censura è pertanto irricevibile.
7.
Per tutti questi motivi, la decisione del Pretore di riconoscere la
validità del licenziamento in tronco dell’attrice e di respingere
conseguentemente tutte le sue pretese pecuniarie dev’essere confermata.
8.
Quanto alle pretese riconvenzionali, il primo giudice ha accolto
parzialmente, nella misura di fr. 68'457.-, la richiesta della convenuta di
imporre alla controparte il pagamento della pena convenzionale di fr. 156'000.- prevista contrattualmente per violazione del divieto
di concorrenza, e ha accolto integralmente le sue pretese di risarcimento del
danno, pari a fr. 6'600.-, e di restituzione di fr. 1'697.85 quale salario
versato in eccesso nel mese di ottobre 2017 (tenuto conto della quota parte di
tredicesima dal 1° gennaio al 3 ottobre 2017).
9.
Del salario versato in eccesso all’attrice si è appena detto
(consid. 6), e quest’ultima non muove con il gravame ulteriori contestazioni.
Relativamente a ciò, la decisione pretorile va dunque confermata.
10.
L’appellante
contesta di avere violato il divieto di concorrenza impostole contrattualmente.
A tal proposito il Pretore ha osservato che tali clausole di
divieto, anche laddove eccessive, mantengono la propria validità, con la sola
conseguenza che esse vanno interpretate restrittivamente. Dopo aver rilevato
che a livello territoriale la clausola non era eccessivamente estesa, ha
osservato che la durata temporale di un divieto di concorrenza derivante dalla
conoscenza della clientela può oscillare, secondo alcune decisioni del
Tribunale federale, fra 6 mesi e 18 mesi, e che nel caso concreto la durata del
divieto dev’essere limitata a un anno. Il primo giudice ha osservato che in data 22 novembre 2017 è stata iscritta a RC la società __________
SA, avente uno scopo sociale perfettamente coincidente con quello di AO 1 e
un’attività concretamente concorrente, con I__________ S__________ R__________
(moglie di Z__________ S__________), P__________ C__________ (figlio di N__________
C__________) e G__________ A__________ (fratello dell’attrice) quali azionisti
costitutori e Z__________ S__________, N__________ C__________ e L__________ N__________
quali membri del CdA. Il Pretore ha poi accertato che l’attrice è stata
formalmente assunta da tale società il 6 agosto 2018 (ovvero meno di un anno
dopo il licenziamento del 3 ottobre 2017), ciò che ha in ogni caso comportato
una violazione della clausola, ma che in realtà dalla testimonianza di I__________
S__________ R__________ è emersa una sua partecipazione già precedente alla
costituzione della società. Ha altresì accertato che AP 1, avendo lavorato per
tanti anni per AO 1, infine quale direttrice, aveva perfetta conoscenza e
contatti giornalieri con la relativa clientela, dovendosi senz’altro ammettere
il rischio di un danno considerevole in capo alla datrice di lavoro e un rapporto di causalità
naturale e adeguata fra tale conoscenza e il rischio di danno. Quanto all’ammontare
della pena convenzionale, il primo giudice, in applicazione dell’art. 163 cpv.
3.
CO, l’ha ridotta e fissata in fr. 68'457.-.
10.1
L’appellante contesta solo genericamente in questa sede la validità
della clausola in questione, asserendo senza alcun approfondimento con quanto
osservato dal Pretore e appena riportato che essa costituirebbe un’eccessiva
limitazione della sua libertà economica senza che sia prevista un’adeguata
retribuzione, ricordato in ogni caso che la presenza di una retribuzione non
condiziona la validità della clausola e che nel caso concreto il salario da lei
percepito, quale quadro aziendale, era già considerevole. La censura è dunque
irricevibile. Della fondatezza del licenziamento si è già detto, per cui
l’appellante nemmeno può invocare l’inefficacia della clausola alla luce
dell’art. 340c cpv. 2 CO.
10.2
Per quanto riguarda la durata del divieto, l’appellante sostiene che
il Pretore avrebbe dovuto limitarla a 6 mesi in applicazione della DTF 4A_62/2011
del 20 maggio 2019 da lui stesso citata, ma non considera le altre decisioni e le
possibilità menzionate nella decisione impugnata nonché l’apprezzamento effettuato
dal primo giudice, di qui l’irricevibilità pure di tale censura.
10.3
L’appellante sostiene altresì di avere svolto per __________ SA solamente
attività di tipo amministrativo, e soltanto a partire dall’agosto 2018, di non
avere contatti con la clientela, di non essere azionista della società e
di non avere utilizzato le sue conoscenze ai danni di AO 1. Del resto, gli atti
non dimostrerebbero una tale concreta attività concorrenziale da parte sua, non
potendo bastare il suo semplice impiego per una ditta concorrente.
10.4
Come già
osservato dal primo giudice, l’impiego dell’appellante nella nuova società a
partire dall’agosto 2018 ricade nel periodo di validità del divieto di
concorrenza. L’appellante inoltre misconosce la portata del suddetto divieto.
Come già si evince dal tenore dell’art. 340 cpv. 1 CO, un dipendente può
obbligarsi per iscritto verso il datore di lavoro a non esercitare per proprio
conto un’azienda concorrente, a non lavorare in una tale azienda e a non
parteciparvi. È pertanto espressamente ammesso non solo un divieto riferito
all’attività concreta, ma anche un divieto riferito all’azienda, nel senso che al
lavoratore può essere vietata qualsiasi attività in un’azienda concorrente.
Tale è evidentemente il senso del divieto previsto al punto 9 del contratto
doc. B, che impedisce alla dipendente di lavorare e interessarsi direttamente o
indirettamente, in qualsiasi forma, in un’azienda concorrente. Nella
fattispecie è pertanto irrilevante la concreta attività dell’appellante nella
nuova società, purché essa possa utilizzare le sue conoscenze e tale uso possa
cagionare al datore di lavoro un danno considerevole ai sensi dell’art. 340
cpv. 2 CO (v. DTF 4C.298/2001 del 12 febbraio 2002, consid. 2b seg.). Ora,
l’appellante non contesta che __________ SA svolga un’attività concorrente
rispetto a AO 1, né contesta di avere una considerevole conoscenza della
clientela di quest’ultima, né che tali conoscenze possano potenzialmente
danneggiarla, laddove non risulta che vi siano ostacoli che impediscano a tali
informazioni di giungere alla gerenza di __________ SA, per poi essere
utilizzate. È dunque solo di transenna che si ricorda come il Pretore abbia
altresì sottolineato la partecipazione dell’appellante alla creazione medesima
della nuova società. La stessa, oltre a non confrontarsi sufficientemente con
tale accertamento, a p. 7 del gravame si limita a riportare alcuni estratti
della testimonianza di I__________ S__________ R__________, omettendo di
considerare le ulteriori risultanze, che attestano il suo coinvolgimento
nell’organizzazione della società già prima dell’agosto 2018 (v. testi I__________
S__________ R__________ e A__________ B__________, verbale del 7 dicembre 2018,
p. 9 in fondo e 11, interrogatorio di AP 1, verbale del 17 dicembre 2018, p. 3).
La censura deve conseguentemente essere respinta, ritenuto che l’appellante non
contesta la quantificazione della pena convenzionale stabilita dal primo
giudice, per cui la decisione impugnata dev’essere confermata anche su questo
punto.
11.
Infine,
quanto alla pretesa di AO 1 di risarcimento del danno, il Pretore ha
evidenziato che la medesima è stata costretta a pagare una multa di fr. 5'000.-
dalla Commissione professionale Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT) per
il settore del prestito di personale e un’ulteriore multa di fr. 1'500.- (più
fr. 100.- di spese) dalla Commissione di vigilanza per l’applicazione della
legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore
specialista (LEPICOSC), e ciò per il medesimo motivo, ovvero l’impiego di
alcuni dipendenti per svolgere dei lavori edili sulla particella n. __________
RFD di __________, di proprietà dell’attrice. Il primo giudice ha accertato la
responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art.
321e cpv. 1 CO, osservando che essa ha violato il suo
obbligo di diligenza, disponendo l’impiego di tali dipendenti malgrado dovesse sapere
che i lavori soggiacessero alla LEPICOSC e che AO 1 non è un’impresa di
costruzione, rispettivamente rifiutandosi di fornire le informazioni richieste
dalla CPRT nonostante la ricezione di due diffide. Peraltro, essa in qualità di
direttrice era responsabile del buon funzionamento dell’azienda e della supervisione di tutte le
attività aziendali, per cui l’esistenza di consulenti esterni non può bastare
nel dimostrare una sua mancata colpa, che dev’essere dunque presunta.
11.1
Con il gravame, l’appellante non contesta l’ammontare del
danno, né l’impiego di dipendenti da parte sua per i lavori in questione, né il
rapporto di causalità naturale e adeguata fra il suo comportamento e il danno,
né la presunzione della sua colpa ai sensi dell’art. 321e cpv. 1
CO. Essa contesta unicamente la sua responsabilità, a suo dire piuttosto
attribuibile a N__________ C__________ quale consulente esterno (esperto
del settore dei contratti collettivi e dei rapporti con le commissioni
paritetiche) e incaricato proprio per tale motivo, non potendo essa sapere che
i lavori edili soggiacessero alla LEPICOSC, essendo la sfera di attività di AO
1.
riferita a vari campi lavorativi.
11.2
Ora,
l’appellante si limita a opporre agli accertamenti pretorili una propria tesi,
ciò che non ossequia al suo onere di motivazione. In particolare, non contesta
il suo onere di supervisione delle attività aziendali, né la natura
dell’azienda, né di avere negligentemente ignorato due diverse diffide della
CPRT (ciò che è stata la causa della multa di fr. 5'000.- di cui al doc. 17,
come rettamente evidenzia l’appellata nella sua risposta). Il rimborso di
quest’ultima multa all’ex datrice di lavoro è pertanto senz’altro dovuto. Del
resto, l’attrice era direttrice di una ditta attiva proprio nell’ambito
dell’impiego di personale interinale nei vari settori economici, ed essa con il
gravame nemmeno sostiene di avere preventivamente consultato N__________ C__________
prima di impiegare i dipendenti in questione, né che questi le abbia fornito indicazioni
errate. Ne discende che le argomentazioni contenute nell’appello non bastano a
rovesciare la presunzione della sua colpa, e la decisione impugnata resiste
alla critica anche su questo punto.
12.
Per tutti questi motivi, l’appello deve essere respinto, nella misura
in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le
spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 197'715.30 (fr. 68'687.25 + fr. 52'273.05 + fr. 76'755.-,
v. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza dell’appellante. Le
spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a
fr. 8'500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar,
tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 6'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 17 aprile
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 8’500.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà all’appellata fr. 6’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).