12.2019.77
Risarcimento del danno per violazione contrattuale
30 giugno 2020Italiano14 min
I. Con appello 8
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.77
Lugano
30 giugno 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.3 della Pretura
del Distretto di Blenio promossa con petizione 8 febbraio 2013 da
AP
1
patrocinata dall’ avv. PA
1
contro
AO
1
patrocinato dall’ avv. PA
2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 462’198.05 oltre
interessi al 5% dal 7 settembre 2008 a titolo di risarcimento del danno per
violazione contrattuale, riservata una diversa quantificazione a dipendenza
delle risultanze istruttorie;
domanda avversata da
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore supplente,
con sentenza 22 marzo 2019, ha integralmente respinto;
appellante l’attrice con
appello 8 maggio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel
senso di accogliere integralmente la petizione, e l’ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e
secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 25
novembre 2019 il convenuto postula la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
richiamata la decisione
22 luglio 2019 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria dell’appellante per la presente procedura (inc. n.
12.2019.78);
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del mese di
gennaio 2004 AP 1 e AO 1 hanno concluso un contratto di affitto avente per
oggetto la cava di ghiaia sita sul fondo n. __________ RFD del Comune di A__________
(sezione di C__________), di proprietà della prima. Il contratto è stato
stipulato per una durata minima di cinque anni (dal 1° gennaio 2004 al 31
dicembre 2008), rinnovabile successivamente di anno in anno alle stesse
condizioni salvo disdetta entro il 30 giugno, e prevedeva un canone di affitto
di fr. 7'000.- annui (doc. D).
B. Nel frattempo, il 4
giugno 2003, a AO 1 era stata rilasciata dall’allora Comune di C__________ una
licenza edilizia concernente il fondo menzionato e avente per oggetto la “sistemazione
cava e zona di deposito materiale inerte” (doc. 3a).
C. A seguito
dell’alluvione del 7 settembre 2008 il fiume B__________ e il suo affluente U__________
(riale di C__________) sono esondati. Quest’ultimo è fuoriuscito all’altezza
della cava affittata da AO 1, trascinando materiale inerte sul resto del fondo
n. __________ RFD del Comune di A__________ di proprietà di AP 1 e provocando
danni sia alle infrastrutture presenti sia al terreno medesimo.
D. Con scritto 22
settembre 2008 AP 1, per il tramite del suo patrocinatore, ritenendo che
l’esondazione e, di riflesso, i danni alla sua proprietà fossero stati
provocati dagli scavi eseguiti da AO 1 “eccessivamente vicino” agli
argini del fiume B__________, lo ha sollecitato a comunicarle il nominativo del
suo assicuratore responsabilità civile (doc. H). Dando seguito alla richiesta
con lettera 25 settembre 2008, AO 1 si è offerto di ripulire il terreno dai
detriti portati dal riale C__________/U__________, unico corso d’acqua nei
pressi della cava, precisando che la causa dei danni era dovuta all’esondazione
del fiume B__________ e contestando qualsiasi sua responsabilità (doc. I).
E. A seguito di un
sopralluogo esperito l’8 ottobre 2008 alla presenza, tra altri, del
responsabile dell’Ufficio della gestione dei rifiuti, le parti hanno concordato
il ripristino del terreno da parte di AO 1 (doc. 1). Con scritto 10 aprile 2009
l’Ufficio menzionato ha confermato a AO 1, dopo avere esperito un sopralluogo
di collaudo, che i lavori di ripristino del terreno erano “stati eseguiti e
portati a termine conformemente agli accordi presi” (doc. 3).
F. Con petizione 8
febbraio 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Blenio,
per ottenere la sua condanna al pagamento di
fr. 462'198.05
oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2008 a titolo di risarcimento del danno
per violazione contrattuale. A suo dire, il convenuto sarebbe responsabile del
danno da lei subito sul fondo n. __________ RFD A__________ a seguito
dell’esondazione del fiume B__________. Egli, in qualità di affittuario del
terreno sul quale ha esercitato un’attività di estrazione e deposito di
materiale, avrebbe violato i suoi doveri contrattuali scavando oltre il consentito
e indebolendo gli argini naturali, poi ceduti sotto la pressione dell’acqua.
G. Con risposta 2
dicembre 2013 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione,
contestando ogni sua responsabilità per quanto avvenuto a seguito di un evento
naturale straordinario che ha portato all’esondazione del fiume B__________ e
del riale C__________/U__________. Egli ha rilevato, da una parte, di avere
sempre rispettato gli obblighi contrattuali, esercitando l’attività
conformemente alle autorizzazioni amministrative, e, dall’altra, che il
contratto di affitto stipulato tra le parti non prevedeva alcun obbligo di
sfruttamento, sottolineando infine come l’attrice non avesse fornito adeguate
indicazioni e prove in merito al preteso danno e alla sua quantificazione.
H. Esperita
l’istruttoria di causa, limitata all’espletamento di una perizia giudiziaria
volta all’accertamento delle cause dei danni e alla determinazione del loro
valore, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore supplente,
con sentenza 22 marzo 2019 qui impugnata, ha respinto la petizione. In merito
alla pretesa violazione contrattuale, il primo giudice ha dapprima rilevato
come l’attrice fosse venuta meno al suo obbligo di motivazione, non avendone
mai sostanziato il relativo contenuto, e ha concluso che comunque
dall’istruttoria non fosse emersa alcuna prova che il convenuto avesse
effettivamente scavato “eccessivamente vicino agli argini”, come
allegato (in maniera insufficiente) dall’attrice. Al riguardo il Pretore
supplente ha in particolare fatto propria la conclusione del perito
giudiziario, il quale ha concluso che dall’esame della documentazione
disponibile non poteva dedurre circostanze atte a provare una violazione
contrattuale da parte del convenuto. Accertata la mancanza del requisito della
responsabilità, il primo giudice ha “per completezza” osservato come
difettassero pure le ulteriori condizioni di applicazione poste dall’art. 97
CO, segnatamente un nesso di causalità naturale e adeguato e la dimostrazione
di un danno eccedente quello già riparato dal convenuto con l’intervento di
ripristino avvenuto conformemente a quanto pattuito con l’attrice.
Fatti
I. Con appello 8
maggio 2019, avversato dalla controparte con risposta 25 novembre 2019,
l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
la petizione, e, subordinatamente, di rinviare la causa all’autorità inferiore
affinché completi l’accertamento dei fatti e pronunci una nuova decisione,
nonché l’ammissione al gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con decisione 22 luglio 2019, questa Camera ha
respinto la richiesta dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria
(inc. 12.2019.78).
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente
superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio
impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la
decisione 22 marzo 2019 è stata notificata all’appellante il medesimo giorno ed
è stata ritirata da quest’ultima il 25 marzo 2019. L’appello 8 maggio 2019,
tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la
risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.
2.
Con l’appello
l’attrice ha prodotto degli estratti fotografici del fondo n. __________ RFD di
A__________ concernenti gli anni 1999, 2005 e 2009, a comprova che “la cava e
gli scavi erano fin troppo vicini al riale e che il bosco, quale protezione
dell’acqua, è stato man mano sfoltito” (appello, ad 19, pag. 5). Questi
documenti non possono tuttavia essere considerati per il giudizio, siccome si
tratta di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova),
che con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle
circostanze, avrebbero potuto essere prodotti già in prima sede (art. 317 cpv.
1.
CPC). L’appellante inoltre, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), non ha per altro spiegato per quali ragioni non le sarebbe
stato ragionevolmente possibile produrli in precedenza (TF 16 ottobre 2012
4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo 2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1), di modo che
la richiesta è pure irricevibile.
3.
In merito al mancato
accertamento della violazione contrattuale,
l’appellante rimprovera al
Pretore supplente un errato apprezzamento delle prove per avere fatto proprie
le conclusioni del perito giudiziario, il cui referto sarebbe “incompleto e
insufficiente”, criticandolo per non avere chiesto “un’ulteriore opinione” o
per non avere assunto ulteriori mezzi di prova attestanti la situazione del
fondo nel corso degli anni e le relative modifiche apportate allo stesso dalle
attività di scavo effettuate dal convenuto.
Nella decisione
impugnata il Pretore supplente, con riferimento all’invocata violazione
contrattuale da parte del convenuto, ha dapprima rilevato come l’attrice fosse
venuta meno al suo obbligo di motivazione, non avendone mai sostanziato il
relativo contenuto, in particolare non avendo mai specificato in che misura il
convenuto avrebbe ignorato l’obbligo di arretramento dal corso d’acqua,
scavando più vicino agli argini del riale. Il primo giudice ha al riguardo
osservato che comunque dall’istruttoria non era emersa alcuna prova che il
convenuto aveva effettivamente scavato “eccessivamente vicino agli argini”,
come allegato (in maniera insufficiente) dall’attrice, osservando, a titolo
abbondanziale, che le risultanze peritali tendevano per altro a escludere una
simile ipotesi.
3.1
L’appellante non si confronta
con il rimprovero del primo giudice relativo alla carente allegazione e alla
mancanza di prove in merito all’invocata violazione contrattuale. Ignorando del
tutto questo passaggio e limitandosi a criticare il giudizio solo sulle altre
argomentazioni formulate dal primo giudice a titolo abbondanziale concernenti
l’apprezzamento della perizia giudiziaria, l’attrice si scontra con la
consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la
sentenza impugnata si fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti
occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame
(DTF 142 III 364 consid.
2.4; 138 III 728 consid.
3.4).
Ne discende che l’appello
già solo per questo motivo è irricevibile ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC.
3.2
È pertanto solo in via
abbondanziale che di seguito viene esaminata la censura dell’appellante.
3.2.1
Giusta l’art. 188 cpv. 2 CPC
il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la
delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente
motivata oppure può far capo a un nuovo perito. Il giudice, nell’ambito
dell’apprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 157 CPC, deve verificare
d’ufficio che la perizia realizzi i presupposti qualitativi richiesti, ossia
sia completa, comprensibile e convincente. Ciò non è in particolare il caso se e
nella misura in cui l'esperto non ha risposto alle domande, le sue conclusioni
sono manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure
il referto è viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire
nemmeno all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. pure DTF 138 III 198 consid.
4.3.1; DTF 132 II 257 consid. 4.4.1, 133 II 384 consid. 4.2.3,
136.
II 539 consid. 3.2; TF 31 maggio 2012 5A_647/2011 consid. 4.4.6; II CCA 14
luglio 2015 inc. n. 12.2014.3, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188).
3.2.2
In concreto, l’appellante
contesta la forza probatoria della perizia giudiziaria, che ritiene “incompleta
e insufficiente, fin troppo limitata”, formulando rimproveri generici e
limitandosi a proporre un personale apprezzamento del referto peritale, senza
indicare e specificare i motivi per cui lo stesso non sarebbe completo,
concludente o attendibile. La censura è pertanto irricevibile per carente
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Le confuse e generiche argomentazioni
dell’appellante non sono ad ogni modo atte a scalfire la conclusione pretorile.
Nessun rimprovero può essere mosso al perito per non avere indagato l’asserito
inquinamento del suolo. La questione esulava infatti dall’indagine peritale,
essendo la circostanza stata sollevata dall’attrice tardivamente (vedi
decisione del Pretore del 18 marzo 2018). La censura è infondata anche nella
misura in cui l’appellante critica il perito per non avere verificato con
l’ausilio di “fotografie con prospettiva a volo di uccello” lo stato del
fondo nel corso degli anni, dalle quali sarebbe emerso come “la cava e gli
scavi erano fin troppo vicini al riale e che il bosco, quale protezione
dell’acqua, è stato man mano sfoltito” (appello, ad 19, pag. 5, ad 20 pag.
6; ad 21, pag. 7). Il perito giudiziario, oltre ad avere esperito un
sopralluogo e eseguito dei rilievi sul terreno, ha infatti esaminato tale
aspetto consultando diversa documentazione allegata sub. B al referto (diverse
planimetrie del fondo in questione, estratti PR e piani del paesaggio nei
diversi anni), oltre ai documenti prodotti alle parti. Egli ha concluso che la
causa principale dell’esondazione era da imputare “ad una piena improvvisa e
straordinaria del torrente __________, provocata dalla situazione meteo
sfavorevole e straordinaria” (perizia, risposta quesito 1.2, pag. 13). Egli
ha stimato “per motivi prudenziali” nel 5% la possibile incidenza
dell’attività del convenuto nel verificarsi dell’esondazione, non potendo “escludere
una minima percentuale di probabilità che l’attività del convenuto abbia potuto
incidere in qualche modo sulla situazione” (perizia, risposta quesito 1.3,
pag. 15). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’esperto ha pure
tenuto conto dello stato del terreno e dello sfoltimento del bosco. In merito al
primo aspetto, il perito ha spiegato che la conca sul terreno che ha favorito
il deflusso dell’acqua era dovuta all’attività estrattiva del passato “prima
che il convenuto agisse sul posto”. Per quanto attiene alla diminuzione del
bosco, egli ne ha attribuito la causa alla “pascolazione intensiva con
troppi animali, soprattutto cavalli e capre” (perizia, risposta quesiti 1.2
e 1.3, pag. 14). Ne discende che a giusta ragione il Pretore supplente,
nell’ambito dell’apprezzamento della perizia, ha ritenuto la stessa completa,
chiara e conclusiva. Si rileva infine che l’appellante in prima sede non ha
ritenuto né necessario né opportuno richiedere un completamento o una
delucidazione del referto peritale, rispettivamente l’esperimento di una nuova
perizia (se non limitatamente all’aspetto dell’inquinamento ma in modo irrito e
tardivo), di modo che essa è malvenuta a sollevare ora dubbi sulla sua
attendibilità.
4.
Giova infine
rilevare che l’atto di appello non si esprime, se non in maniera ancora una
volta generica e con ciò irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), sulle altre
considerazioni formulate per completezza dal Pretore supplente in merito alla
prova del danno e alla mancanza del nesso di causalità naturale e adeguato.
5.
Ne discende la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1
lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base
di un valore litigioso complessivo di fr. 462'198.05, sono poste interamente a
carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve
inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95
cpv. 1 lett. b), ritenuto che nella determinazione della loro entità si è
tenuto conto dell’estrema stringatezza della risposta all’appello (di sole 5
righe), ciò che giustifica di derogare dai minimi tariffali (art. 13 cpv. 1
Rtar).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr.
30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 8 maggio
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 22 marzo 2019 della Pretura del Distretto di Blenio, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 8'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 300.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- avv. ;
- avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).