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Decisione

12.2019.77

Risarcimento del danno per violazione contrattuale

30 giugno 2020Italiano14 min

I. Con appello 8

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.77

Lugano

30 giugno 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2013.3 della Pretura

del Distretto di Blenio promossa con petizione 8 febbraio 2013 da

AP

1

patrocinata dall’ avv. PA

1

contro

AO

1

patrocinato dall’ avv. PA

2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 462’198.05 oltre

interessi al 5% dal 7 settembre 2008 a titolo di risarcimento del danno per

violazione contrattuale, riservata una diversa quantificazione a dipendenza

delle risultanze istruttorie;

domanda avversata da

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che

il Pretore supplente,

con sentenza 22 marzo 2019, ha integralmente respinto;

appellante l’attrice con

appello 8 maggio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel

senso di accogliere integralmente la petizione, e l’ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e

secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 25

novembre 2019 il convenuto postula la reiezione del gravame, con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

richiamata la decisione

22 luglio 2019 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione

all’assistenza giudiziaria dell’appellante per la presente procedura (inc. n.

12.2019.78);

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Nel corso del mese di

gennaio 2004 AP 1 e AO 1 hanno concluso un contratto di affitto avente per

oggetto la cava di ghiaia sita sul fondo n. __________ RFD del Comune di A__________

(sezione di C__________), di proprietà della prima. Il contratto è stato

stipulato per una durata minima di cinque anni (dal 1° gennaio 2004 al 31

dicembre 2008), rinnovabile successivamente di anno in anno alle stesse

condizioni salvo disdetta entro il 30 giugno, e prevedeva un canone di affitto

di fr. 7'000.- annui (doc. D).

B. Nel frattempo, il 4

giugno 2003, a AO 1 era stata rilasciata dall’allora Comune di C__________ una

licenza edilizia concernente il fondo menzionato e avente per oggetto la “sistemazione

cava e zona di deposito materiale inerte” (doc. 3a).

C. A seguito

dell’alluvione del 7 settembre 2008 il fiume B__________ e il suo affluente U__________

(riale di C__________) sono esondati. Quest’ultimo è fuoriuscito all’altezza

della cava affittata da AO 1, trascinando materiale inerte sul resto del fondo

n. __________ RFD del Comune di A__________ di proprietà di AP 1 e provocando

danni sia alle infrastrutture presenti sia al terreno medesimo.

D. Con scritto 22

settembre 2008 AP 1, per il tramite del suo patrocinatore, ritenendo che

l’esondazione e, di riflesso, i danni alla sua proprietà fossero stati

provocati dagli scavi eseguiti da AO 1 “eccessivamente vicino” agli

argini del fiume B__________, lo ha sollecitato a comunicarle il nominativo del

suo assicuratore responsabilità civile (doc. H). Dando seguito alla richiesta

con lettera 25 settembre 2008, AO 1 si è offerto di ripulire il terreno dai

detriti portati dal riale C__________/U__________, unico corso d’acqua nei

pressi della cava, precisando che la causa dei danni era dovuta all’esondazione

del fiume B__________ e contestando qualsiasi sua responsabilità (doc. I).

E. A seguito di un

sopralluogo esperito l’8 ottobre 2008 alla presenza, tra altri, del

responsabile dell’Ufficio della gestione dei rifiuti, le parti hanno concordato

il ripristino del terreno da parte di AO 1 (doc. 1). Con scritto 10 aprile 2009

l’Ufficio menzionato ha confermato a AO 1, dopo avere esperito un sopralluogo

di collaudo, che i lavori di ripristino del terreno erano “stati eseguiti e

portati a termine conformemente agli accordi presi” (doc. 3).

F. Con petizione 8

febbraio 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Blenio,

per ottenere la sua condanna al pagamento di

fr. 462'198.05

oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2008 a titolo di risarcimento del danno

per violazione contrattuale. A suo dire, il convenuto sarebbe responsabile del

danno da lei subito sul fondo n. __________ RFD A__________ a seguito

dell’esondazione del fiume B__________. Egli, in qualità di affittuario del

terreno sul quale ha esercitato un’attività di estrazione e deposito di

materiale, avrebbe violato i suoi doveri contrattuali scavando oltre il consentito

e indebolendo gli argini naturali, poi ceduti sotto la pressione dell’acqua.

G. Con risposta 2

dicembre 2013 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione,

contestando ogni sua responsabilità per quanto avvenuto a seguito di un evento

naturale straordinario che ha portato all’esondazione del fiume B__________ e

del riale C__________/U__________. Egli ha rilevato, da una parte, di avere

sempre rispettato gli obblighi contrattuali, esercitando l’attività

conformemente alle autorizzazioni amministrative, e, dall’altra, che il

contratto di affitto stipulato tra le parti non prevedeva alcun obbligo di

sfruttamento, sottolineando infine come l’attrice non avesse fornito adeguate

indicazioni e prove in merito al preteso danno e alla sua quantificazione.

H. Esperita

l’istruttoria di causa, limitata all’espletamento di una perizia giudiziaria

volta all’accertamento delle cause dei danni e alla determinazione del loro

valore, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore supplente,

con sentenza 22 marzo 2019 qui impugnata, ha respinto la petizione. In merito

alla pretesa violazione contrattuale, il primo giudice ha dapprima rilevato

come l’attrice fosse venuta meno al suo obbligo di motivazione, non avendone

mai sostanziato il relativo contenuto, e ha concluso che comunque

dall’istruttoria non fosse emersa alcuna prova che il convenuto avesse

effettivamente scavato “eccessivamente vicino agli argini”, come

allegato (in maniera insufficiente) dall’attrice. Al riguardo il Pretore

supplente ha in particolare fatto propria la conclusione del perito

giudiziario, il quale ha concluso che dall’esame della documentazione

disponibile non poteva dedurre circostanze atte a provare una violazione

contrattuale da parte del convenuto. Accertata la mancanza del requisito della

responsabilità, il primo giudice ha “per completezza” osservato come

difettassero pure le ulteriori condizioni di applicazione poste dall’art. 97

CO, segnatamente un nesso di causalità naturale e adeguato e la dimostrazione

di un danno eccedente quello già riparato dal convenuto con l’intervento di

ripristino avvenuto conformemente a quanto pattuito con l’attrice.

Fatti

I. Con appello 8

maggio 2019, avversato dalla controparte con risposta 25 novembre 2019,

l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

la petizione, e, subordinatamente, di rinviare la causa all’autorità inferiore

affinché completi l’accertamento dei fatti e pronunci una nuova decisione,

nonché l’ammissione al gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con decisione 22 luglio 2019, questa Camera ha

respinto la richiesta dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria

(inc. 12.2019.78).

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente

superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la

decisione 22 marzo 2019 è stata notificata all’appellante il medesimo giorno ed

è stata ritirata da quest’ultima il 25 marzo 2019. L’appello 8 maggio 2019,

tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la

risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.

2.

Con l’appello

l’attrice ha prodotto degli estratti fotografici del fondo n. __________ RFD di

A__________ concernenti gli anni 1999, 2005 e 2009, a comprova che “la cava e

gli scavi erano fin troppo vicini al riale e che il bosco, quale protezione

dell’acqua, è stato man mano sfoltito” (appello, ad 19, pag. 5). Questi

documenti non possono tuttavia essere considerati per il giudizio, siccome si

tratta di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova),

che con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle

circostanze, avrebbero potuto essere prodotti già in prima sede (art. 317 cpv.

1.

CPC). L’appellante inoltre, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), non ha per altro spiegato per quali ragioni non le sarebbe

stato ragionevolmente possibile produrli in precedenza (TF 16 ottobre 2012

4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo 2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1), di modo che

la richiesta è pure irricevibile.

3.

In merito al mancato

accertamento della violazione contrattuale,

l’appellante rimprovera al

Pretore supplente un errato apprezzamento delle prove per avere fatto proprie

le conclusioni del perito giudiziario, il cui referto sarebbe “incompleto e

insufficiente”, criticandolo per non avere chiesto “un’ulteriore opinione” o

per non avere assunto ulteriori mezzi di prova attestanti la situazione del

fondo nel corso degli anni e le relative modifiche apportate allo stesso dalle

attività di scavo effettuate dal convenuto.

Nella decisione

impugnata il Pretore supplente, con riferimento all’invocata violazione

contrattuale da parte del convenuto, ha dapprima rilevato come l’attrice fosse

venuta meno al suo obbligo di motivazione, non avendone mai sostanziato il

relativo contenuto, in particolare non avendo mai specificato in che misura il

convenuto avrebbe ignorato l’obbligo di arretramento dal corso d’acqua,

scavando più vicino agli argini del riale. Il primo giudice ha al riguardo

osservato che comunque dall’istruttoria non era emersa alcuna prova che il

convenuto aveva effettivamente scavato “eccessivamente vicino agli argini”,

come allegato (in maniera insufficiente) dall’attrice, osservando, a titolo

abbondanziale, che le risultanze peritali tendevano per altro a escludere una

simile ipotesi.

3.1

L’appellante non si confronta

con il rimprovero del primo giudice relativo alla carente allegazione e alla

mancanza di prove in merito all’invocata violazione contrattuale. Ignorando del

tutto questo passaggio e limitandosi a criticare il giudizio solo sulle altre

argomentazioni formulate dal primo giudice a titolo abbondanziale concernenti

l’apprezzamento della perizia giudiziaria, l’attrice si scontra con la

consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la

sentenza impugnata si fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti

occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame

(DTF 142 III 364 consid.

2.4; 138 III 728 consid.

3.4).

Ne discende che l’appello

già solo per questo motivo è irricevibile ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC.

3.2

È pertanto solo in via

abbondanziale che di seguito viene esaminata la censura dell’appellante.

3.2.1

Giusta l’art. 188 cpv. 2 CPC

il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la

delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente

motivata oppure può far capo a un nuovo perito. Il giudice, nell’ambito

dell’apprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 157 CPC, deve verificare

d’ufficio che la perizia realizzi i presupposti qualitativi richiesti, ossia

sia completa, comprensibile e convincente. Ciò non è in particolare il caso se e

nella misura in cui l'esperto non ha risposto alle domande, le sue conclusioni

sono manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure

il referto è viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire

nemmeno all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. pure DTF 138 III 198 consid.

4.3.1; DTF 132 II 257 consid. 4.4.1, 133 II 384 consid. 4.2.3,

136.

II 539 consid. 3.2; TF 31 maggio 2012 5A_647/2011 consid. 4.4.6; II CCA 14

luglio 2015 inc. n. 12.2014.3, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188).

3.2.2

In concreto, l’appellante

contesta la forza probatoria della perizia giudiziaria, che ritiene “incompleta

e insufficiente, fin troppo limitata”, formulando rimproveri generici e

limitandosi a proporre un personale apprezzamento del referto peritale, senza

indicare e specificare i motivi per cui lo stesso non sarebbe completo,

concludente o attendibile. La censura è pertanto irricevibile per carente

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Le confuse e generiche argomentazioni

dell’appellante non sono ad ogni modo atte a scalfire la conclusione pretorile.

Nessun rimprovero può essere mosso al perito per non avere indagato l’asserito

inquinamento del suolo. La questione esulava infatti dall’indagine peritale,

essendo la circostanza stata sollevata dall’attrice tardivamente (vedi

decisione del Pretore del 18 marzo 2018). La censura è infondata anche nella

misura in cui l’appellante critica il perito per non avere verificato con

l’ausilio di “fotografie con prospettiva a volo di uccello” lo stato del

fondo nel corso degli anni, dalle quali sarebbe emerso come “la cava e gli

scavi erano fin troppo vicini al riale e che il bosco, quale protezione

dell’acqua, è stato man mano sfoltito” (appello, ad 19, pag. 5, ad 20 pag.

6; ad 21, pag. 7). Il perito giudiziario, oltre ad avere esperito un

sopralluogo e eseguito dei rilievi sul terreno, ha infatti esaminato tale

aspetto consultando diversa documentazione allegata sub. B al referto (diverse

planimetrie del fondo in questione, estratti PR e piani del paesaggio nei

diversi anni), oltre ai documenti prodotti alle parti. Egli ha concluso che la

causa principale dell’esondazione era da imputare “ad una piena improvvisa e

straordinaria del torrente __________, provocata dalla situazione meteo

sfavorevole e straordinaria” (perizia, risposta quesito 1.2, pag. 13). Egli

ha stimato “per motivi prudenziali” nel 5% la possibile incidenza

dell’attività del convenuto nel verificarsi dell’esondazione, non potendo “escludere

una minima percentuale di probabilità che l’attività del convenuto abbia potuto

incidere in qualche modo sulla situazione” (perizia, risposta quesito 1.3,

pag. 15). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’esperto ha pure

tenuto conto dello stato del terreno e dello sfoltimento del bosco. In merito al

primo aspetto, il perito ha spiegato che la conca sul terreno che ha favorito

il deflusso dell’acqua era dovuta all’attività estrattiva del passato “prima

che il convenuto agisse sul posto”. Per quanto attiene alla diminuzione del

bosco, egli ne ha attribuito la causa alla “pascolazione intensiva con

troppi animali, soprattutto cavalli e capre” (perizia, risposta quesiti 1.2

e 1.3, pag. 14). Ne discende che a giusta ragione il Pretore supplente,

nell’ambito dell’apprezzamento della perizia, ha ritenuto la stessa completa,

chiara e conclusiva. Si rileva infine che l’appellante in prima sede non ha

ritenuto né necessario né opportuno richiedere un completamento o una

delucidazione del referto peritale, rispettivamente l’esperimento di una nuova

perizia (se non limitatamente all’aspetto dell’inquinamento ma in modo irrito e

tardivo), di modo che essa è malvenuta a sollevare ora dubbi sulla sua

attendibilità.

4.

Giova infine

rilevare che l’atto di appello non si esprime, se non in maniera ancora una

volta generica e con ciò irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), sulle altre

considerazioni formulate per completezza dal Pretore supplente in merito alla

prova del danno e alla mancanza del nesso di causalità naturale e adeguato.

5.

Ne discende la

reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base

di un valore litigioso complessivo di fr. 462'198.05, sono poste interamente a

carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve

inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95

cpv. 1 lett. b), ritenuto che nella determinazione della loro entità si è

tenuto conto dell’estrema stringatezza della risposta all’appello (di sole 5

righe), ciò che giustifica di derogare dai minimi tariffali (art. 13 cpv. 1

Rtar).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr.

30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 8 maggio

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 22 marzo 2019 della Pretura del Distretto di Blenio, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 8'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 300.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- avv. ;

- avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Blenio.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).