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Decisione

12.2019.78

Appello - gratuito patrocinio

22 luglio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

8. Il giudizio

pretorile ha anzitutto esaminato l’esistenza di una violazione contrattuale da

parte del convenuto, concludendo che l’attrice sarebbe venuta meno all’obbligo

di motivazione che le incombeva al tal proposito, non avendo sostanziato il

rimprovero mosso (sentenza impugnata pag. 5 consid. 3.1).

Abbondanzialmente il Pretore ha pure fatto propria la conclusione del referto

peritale che ha rilevato di non poter dedurre dall’esame della documentazione

disponibile circostanze atte a provare da parte dell’affittuario una violazione

degli accordi o delle prescrizioni applicabili (sentenza impugnata pag. 5

consid. 3.2).

Accertata la mancanza del requisito della responsablità, il primo giudice ha “per

completezza” osservato come difettassero pure le restanti condizioni di

applicazione dell’art. 97 CO, segnatamente un nesso di causalità naturale e

adeguata tra l’ipotetica violazione contrattuale e il preteso danno (a fronte

dell’evento naturale straordinario quale l’alluvione) e la dimostrazione di un

danno eccedente quello già riparato con l’allontanamento del materiale inerte depositato

con l’esondazione del fiume su una parte dei pascoli, ripristinati dal

convenuto conformemente ad un accordo raggiunto con l’attrice.

9. L’appellante

formula, peraltro in modo disorganico all’interno delle argomentazioni

d’appello, generici rimproveri al Pretore per non aver assunto alcune prove, non

meglio specificate, lamentandosi del fatto che il primo giudice abbia fatto

proprie le conclusioni del referto peritale, che sarebbe incompleto.

La censura, così come formulata, risulta irricevibile per carente motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC) e pertanto, su questo punto, l’appello appare destituito

di possibilità di esito favorevole.

10. L’appellante non si

confronta con il rimprovero del primo giudice relativo alla carente allegazione

e alla mancanza di prove al riguardo, con riferimento all’invocata violazione

contrattuale.

Ignorando del tutto questo passaggio del giudizio pretorile, l’appellante si

limita infatti a insistere nel riproporre le sue tesi in merito ad altri

Considerandi

aspetti, ovvero agli elementi del giudizio affrontati dal Pretore a titolo

meramente abbondanziale.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di una decisione pretorile

fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a

dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto

(Reetz, in: Sutter-Somm Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar,

3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,

DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.

4.

, secondo cui in effetti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni

delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della

decisione dell'autorità inferiore).

Nel caso di specie

l’attrice ha disatteso questo suo obbligo. Già per questo motivo, a fronte di

questa problematica di ricevibilità ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC su un

elemento cardine del giudizio, l’appello appare senz’altro destituito di

possibilità di esito positivo.

11.

A ben vedere non appaiono

ricevibili, a loro volta per carente motivazione, neppure le censure relative

alla prova del danno e alla mancanza del nesso di causalità adeguata.

Infatti, anche a questo riguardo l’appellante si limita a riproporre nuovamente

le argomentazioni sostenute con le comparse in prima sede, senza confrontarsi

adeguatamente con il giudizio impugnato. Tale modo di procedere fa apparire le

sue censure, a questo esame sommario, come irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC) e

l’impugnazione di conseguenza destinata all’insuccesso.

12.

Risultando l’appello

privo di probabilità di successo, l’istanza di ammissione al gratuito

patrocinio deve dunque essere respinta.

All’appellante sarà assegnato, con decisione separata, un termine per versare

alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 8’000.-, a

passaggio in giudicato della presente decisione.

13.

Nella procedura di

gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne

nel caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC). Non vengono inoltre di

principio attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata ad

esprimersi, ha presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In

concreto, le osservazioni si sono peraltro limitate a poche righe per una semplice

comunicazione dell’opposizione.

14.

L'impugnabilità

di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza

giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012

5A_565/2011 consid. 1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 segg. CPC,

decide:

1. L'istanza di

ammissione al gratuito patrocinio 8 maggio 2019 di IS 1 è respinta.

2. Non si preleva una

tassa di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).