12.2019.80
Reclamo in relazione alla ripartizione di spese e ripetibili
4 novembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.80
Lugano
4 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.24 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord - promossa con petizione del 31
ottobre 2017 da
CO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
RE
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di fr. 55'418.90, oltre interessi,
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio,
domande avversate dalla convenuta
e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione del 3 aprile 2019
condannando RE 1 al pagamento di
fr. 2'289.40 nonché ordinando il rigetto del precitato PE per pari importo, e
ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'700.- a carico dell’attore in ragione di
95% e a carico della convenuta in ragione del 5%; l’attore è stato altresì condannato
a rifondere alla controparte fr. 1'800.- a titolo di parziali ripetibili,
reclamante la convenuta
con reclamo di data 16 maggio 2019 con cui chiede la riforma del dispositivo n.
4 della precitata sentenza e che le vengano rifusi fr. 7'897.20 a titolo di
ripetibili, fr. 316.- a titolo di spese nonché fr. 300.- per spese di
trasferta, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
l’attore non ha presentato
alcuna risposta,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con petizione del 31 ottobre 2017 CO 1 ha chiesto la condanna della controparte
al pagamento di complessivi fr. 55'418.90, oltre interessi, per pretese
salariali e rimborsi spese, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, sostenendo
tra l’altro che, a ogni cambio di datore di lavoro, la nuova società aveva
ripreso, ai sensi dell’art. 333 CO, il contratto di lavoro con il datore di
lavoro precedente;
che
in sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione contestando
l’asserita ripresa del contratto e la cessione d’azienda ex art. 333 CO, invocata
dall’attore;
che in sede di replica e
duplica le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni; al termine
dell’istruttoria hanno rinunciato alle arringhe finali e hanno presentato dei
memoriali conclusivi con cui hanno confermato le rispettive domande di causa;
che con decisione del 3
aprile 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando RE 1 al
pagamento di fr. 2'289.40 nonché ordinando il rigetto del precitato PE per pari
importo e ponendo la tassa di giustizia di
fr. 2'700.- a carico dell’attore in ragione di 95% e a carico della convenuta
in ragione del 5%; l’attore è stato altresì condannato a rifondere alla
controparte fr. 1'800.- a titolo di ripetibili parziali;
che con il reclamo che qui ci occupa, avverso
il quale l’attore non ha presentato alcuna risposta, RE 1 chiede la riforma del
dispositivo n. 4 della decisione impugnata e che le vengano rifusi fr. 7'897.20
a titolo di ripetibili, fr. 316.- a titolo di spese nonché fr. 300.- per spese
di trasferta, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
che
la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le
spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione
finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza
finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il
valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore
litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110
CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo
indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a
prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante
appello o reclamo (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, IIª ed., vol. 1,
p. 565);
che,
in concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo
pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un
valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato tempestivamente
dalla convenuta è senz’altro ricevibile;
che,
per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle
spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento,
censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso
se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe
applicabili (per tutte, cfr. II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 14
maggio 2013 inc. 12.2012.181);
che
con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 320 e 321 cpv. 1 CPC);
che,
in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere
stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in
base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che
l’art. 11 cpv. 1 RTar dispone che in una causa con un valore tra i fr. 50'000.-
e i fr. 100’000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 8% e il 15%
del valore litigioso;
che,
su queste basi, l’importo minimo riconoscibile a titolo di ripetibili alla
parte vincente in una causa come quella in esame con un valore litigioso di fr. 55'418.60 ammonterebbe a
fr. 4'433.50 (8% di fr. 55'418.60) mentre l’importo massimo assommerebbe a fr.
8’132.80 (15% di fr. 55'418.90);
che, nel concreto caso, pur
tenendo conto del grado di soccombenza accertato dal Pretore nel proprio
giudizio (sentenza cit., pag. 9), la riduzione, a meno della metà dell’importo
minimo riconoscibile a titolo di ripetibili, operata dal Pretore - oltretutto
non supportata da alcuna motivazione - non pare giustificata e non tiene
adeguatamente conto del lavoro svolto dal legale della convenuta il quale oltre
a redigere gli allegati di causa (risposta, duplica e conclusioni scritte) ha
dovuto presenziare anche a quattro udienze e a un’ispezione presso l’ufficio
esecuzioni di Mendrisio;
che
in tali circostanze, la somma attribuita dal Pretore si rivela manifestamente
insufficiente e non può essere confermata, non rispettando le tariffe
applicabili;
che,
applicando i criteri previsti dall’art. 11 cpv. 5 Rtar alla concreta
fattispecie, si giustifica di attribuire a titolo di ripetibili
fr. 5'700.-, importo che corrisponde al valore medio tra l’importo minimo e
quello massimo sopraindicati e che tiene conto della parziale soccombenza;
che
le spese, di complessivi fr. 616.-, possono essere riconosciute, rientrando nei
parametri dell’art. 6 cpv. 1 e 2 Rtar, di modo che l’importo complessivo a
favore di RE 1 per le ripetibili di prima sede, comprensive dell’IVA (art. 14
cpv. 1 Rtar), ammonta a fr. 6'800.-;
che,
in considerazione di quanto sovraesposto, il reclamo viene parzialmente
accolto;
che,
viste la particolarità del caso e l’assenza di una risposta non si prelevano spese
processuali e non si assegnano ripetibili per la procedura di reclamo.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG
e il RTar,
decide:
Fatti
I. Il
reclamo 16 maggio 2019 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 3 aprile 2019 della Pretura di Mendrisio Nord, invariati gli altri dispositivi,
è così riformata:
4. La
tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 2'700.- (comprese la tassa e
le spese di giustizia della procedura di conciliazione), sono poste a carico
dell’attore in ragione del 95% e a carico della convenuta in ragione del 5%.
L’attore rifonderà inoltre alla convenuta fr. 6'800.- a titolo di parziali
ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano spese
processuali. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio- Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).