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Decisione

12.2019.80

Reclamo in relazione alla ripartizione di spese e ripetibili

4 novembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

reclamo 16 maggio 2019 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 3 aprile 2019 della Pretura di Mendrisio Nord, invariati gli altri dispositivi,

è così riformata:

4. La

tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 2'700.- (comprese la tassa e

le spese di giustizia della procedura di conciliazione), sono poste a carico

dell’attore in ragione del 95% e a carico della convenuta in ragione del 5%.

L’attore rifonderà inoltre alla convenuta fr. 6'800.- a titolo di parziali

ripetibili.

Considerandi

II. Non si prelevano spese

processuali. Non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio- Nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).