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Decisione

12.2019.82

Contratto di lavoro - diritto ad adeguamenti salariali giusta l'art. 157 DPR 5.1.1967 - interpretazione

25 maggio 2020Italiano13 min

I. L’appello 11 giugno

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.82

Lugano

25 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.206

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13

novembre 2017 da

AP 1

rappr. dall’avv. PA

1

contro

AO

1

rappr. dall’avv. PA 2

con cui l’attrice

ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di EUR 54'761.42 oltre

interessi al 5% dal 31 dicembre 2011 su EUR 1'972.28, dal 31 dicembre 2012 su

EUR 11'833.69, dal 30 novembre 2013 su EUR 10'847.55, dal 31 dicembre 2013 su EUR

704.77, dal 31 dicembre 2014 su EUR 8'448.92, dal 31 gennaio 2015 su EUR

704.77, dal 31 dicembre 2015 su EUR 10'016.27, dal 31 marzo 2016 su EUR

2'731.71, dal 31 dicembre 2016 su EUR 3'376.27, dal 10 novembre 2017 su EUR

4'126.55 e dalla fine di ogni mese successivo fino alla decisione su EUR

375.14, e il riconoscimento di un aumento salariale dal giorno della decisione

in avanti pari a EUR 4'501.70 annui;

domanda

avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che

il Pretore con decisione 7 maggio 2019

ha respinto;

appellante

l’attrice, con appello

11 giugno 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

il convenuto, con risposta

26 luglio 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

preso

atto della replica spontanea 8 agosto 2019 dell’attrice e della duplica

spontanea 27 agosto 2019 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto 31

ottobre 2007 (doc. D), retto di principio dal diritto svizzero, AP 1 è stata

assunta dall’Ambasciata d’Italia a __________ a far tempo dal 15 gennaio 2008

quale assistente amministrativa nel settore segreteria-archivio, con una

retribuzione annua base di EUR 47'206.-. A seguito di quattro aumenti

retributivi, concordati in altrettanti “atti agguntivi” al contratto (cfr.

plico doc. F), la sua retribuzione annua base è passata a EUR 50'982.- dal 1°

luglio 2008, a EUR 55'000.- dal 1° dicembre 2013,

a EUR 60'500.- dal 1° febbraio 2015 e a EUR 65'340.- dal 1° aprile 2016.

2. Con petizione 13

novembre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

il AO 1, suo datore di lavoro, per ottenerne la condanna al pagamento EUR 54'761.42 oltre interessi e il

riconoscimento, dal giorno della decisione in avanti, di un aumento salariale

di EUR 4'501.70 annui. Essa, in

sintesi, ha preteso la compensazione della perdita salariale da lei subita,

dall’inizio del rapporto contrattuale e fino alla data della decisione, a

seguito dell’intervenuto deprezzamento dell’euro rispetto al franco svizzero,

nonché il riconoscimento, per il futuro, di una retribuzione annua base

aumentata a EUR 69'841.70.

Il convenuto si è integralmente

opposto alla petizione.

3. Con decisione 7

maggio 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia

e le spese di complessivi CHF 4’000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a

rifondere alla controparte CHF 6'500.- a titolo di ripetibili. Egli ha in

sostanza ritenuto che l’attrice non avesse dimostrato un automatismo o un

diritto giustiziabile a un adeguamento salariale e tanto meno a una

compensazione integrale dell’influenza della flessione del tasso di cambio euro

/ franco sul suo salario.

4. Con l’appello 11 giugno

2019 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 26 luglio 2019 (a

cui hanno poi fatto seguito la replica

spontanea 8 agosto 2019 e la duplica spontanea 27 agosto 2019),

l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha

ribadito che in realtà la dottrina e la giurisprudenza, italiana e svizzera,

avevano già ammesso, in casi del tutto analoghi, l’esistenza di un diritto

giustiziabile a un adeguamento salariale.

5. Nel contratto di

lavoro tra le parti (doc. D) è stato stabilito che “la retribuzione annua

base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma

dell’art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18”

(disposizione secondo cui “la retribuzione annua base è fissata dal

contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro

locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte

nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni

culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell’Unione Europea, nonché

da organizzazioni internazionali; si terrà altresì conto delle eventuali

indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS; la retribuzione deve

comunque essere congrua ed adeguata a garantire l’assunzione degli elementi più

qualificati”, cfr. plico doc. P) e in particolare, per quanto è qui di

rilievo, che “la retribuzione annua base è suscettibile di revisione a norma

del secondo comma dell’art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18” (disposizione secondo cui “la

retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle

variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e

all’andamento del costo della vita”, cfr. plico doc. P).

In forza di questo rimando, la regolamentazione

retributiva specifica di cui all’art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18 (di diritto materiale italiano), è stata integrata nel contratto di lavoro, a

prescindere dal diritto applicabile al rapporto di base (DTF 132 III 285 consid.

1.1; TF 4A_563/2016 del 15 febbraio 2017).

6. Il

Pretore ha dapprima evidenziato che dal tenore letterale del secondo

comma dell’art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18, non emergeva alcun diritto a un

automatismo o un diritto giustiziabile a un adeguamento corrispondente a ogni

singola variazione dei parametri considerati per fissare la retribuzione annua.

Egli ha quindi osservato

che l’attrice non aveva dimostrato che un tale diritto fosse stato riconosciuto

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, italiana e svizzera, da lei menzionata:

il parere n. 4184/2011 del 15.11.2011 del Consiglio di Stato (doc. I) si

limitava a precisare che per gli impiegati a contratto un meccanismo di

adeguamento periodico delle retribuzioni (scatti di anzianità, aumenti per lodevole

servizio, meccanismi di indicizzazione) era previsto unicamente nei Paesi in

cui ciò era stabilito da una norma locale imperativa, ciò che non era il caso

in Svizzera; la sentenza n. 2304/2013 del 12.2.2013 del Tribunale Ordinario di

Roma (doc. E), che, pur rinviando alla precedente sentenza parziale n.

17610/2012 del 30.10.2012 (non versata agli atti) in cui sarebbe stato

riconosciuto il diritto all’adeguamento del trattamento economico del

lavoratore, non aveva però ripreso i motivi alla base della stessa e si era poi

limitata a riconoscere la liquidazione non integrale di tale adeguamento in via

equitativa, non era ancora sufficiente a dimostrare l’esistenza di una prassi

consolidata né a giustificare l’accoglimento della pretesa attorea calcolata esclusivamente

sulla base della variazione del tasso di cambio euro / franco; nella sentenza

n. OR.2013.67 del 24 giugno 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1

(doc. Q), con cui era stato riconosciuto il diritto a un adeguamento salariale

automatico e giustiziabile - poi tutelata, sia pure senza esame della tematica,

dalle due istanze superiori (II CCA n. 12.2015.137 del 5 settembre 2016 [doc. R]

e TF 4A_563/2016 del 15 febbraio 2017) -

il giudice si era fondato su una sentenza italiana, non precisata né prodotta,

in cui in realtà il giudice italiano aveva negato l’esistenza di un automatismo

e non avrebbe aggiunto alcun elemento a suffragio della tesi attorea.

6.1. In questa sede

l’attrice ha ribadito che, oltre al chiaro tenore letterale della disposizione,

la dottrina e la giurisprudenza, italiana e svizzera, da lei già menzionate in

prima istanza e integrate dalla sentenza parziale n. 17610/2012 del 30.10.2012

del Tribunale Ordinario di Roma (la cui produzione, ora avvenuta con il doc. M

d’appello, avrebbe a suo dire potuto e dovuto esserle richiesta già dal primo

giudice mediante interpello), avevano dimostrato l’esistenza del suo buon

diritto.

6.2. Il giudizio con cui il

Pretore, richiamando implicitamente l’art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP, ha

ritenuto che l’attrice non avesse dimostrato, in base al diritto italiano, un

diritto a compensare l’influenza, sul suo salario, della flessione del tasso di

cambio euro / franco, può essere confermato.

6.2.1. Dal solo tenore della

disposizione, secondo cui “la retribuzione annua base è suscettibile di

revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al

precedente comma e all’andamento del costo della vita”, non è ancora

possibile concludere per il buon fondamento della tesi dell’attrice, visto e

considerato che da una parte l’espressione “la retribuzione … è suscettibile

di revisione” non significa altro che la stessa può essere rivista e non

che debba esserlo, e che dall’altra non risulta espressamente, in quest’ultima

eventualità, che la stessa debba poi tener conto delle variazioni del tasso di

cambio.

6.2.2. Riferendosi al parere

dottrinale n. 4184/2011 del 15.11.2011 del Consiglio di Stato (doc. I),

l’attrice in questa sede ha ammesso che oggetto dello stesso era in realtà “l’analisi

dell’applicazione … dell’art. 9 cpv. 1 L. 30 luglio 2010 n. 122” (che in

sostanza bloccava l’adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti dello Stato

al trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010) al personale a

contratto e che “tale fattispecie esula nel modo più assoluto dal presente

procedimento” (appello p. 17), aggiungendo che il parere era però stato da

lei prodotto siccome nello stesso era pure stato affermato che “il mancato

adeguamento delle retribuzioni … esporrebbe, di conseguenza, l’Amministrazione

al rischio di contenziosi, con oneri di gran lunga maggiori al pagamento degli

aumenti stessi” (doc. I p. 5). Sennonché la circostanza non migliora la

posizione dell’attrice, non dimostrando che in caso di flessione del tasso di

cambio tra la moneta italiana e quella locale un dipendente a contratto avesse

un diritto giustiziabile a un adeguamento salariale, con integrale

compensazione, sul suo salario, di quell’influenza.

6.2.3. Con riferimento alla

giurisprudenza italiana, a suo dire costituita dalla sentenza finale n.

2304/2013 del 12.2.2013 del Tribunale Ordinario di Roma (doc. E), completata

ora anche dalla precedente sentenza parziale n. 17610/2012 del 30.10.2012 di

quel medesimo Tribunale (doc. M d’appello, la cui produzione è ammissibile

trattandosi di un aspetto di diritto), l’attrice in questa sede ne ha ribadito

la valenza evidenziando come in quest’ultima decisione sia stato stabilito che

“l’art. 157 D.P.R 18/1967 deve essere interpretato - in conformità

dell’art. 36 Cost. - nel senso che il personale che rientra nel campo di

applicazione della disposizione citata, pur in assenza di automatismi, ha

diritto alla revisione della retribuzione base annua in relazione alle variazioni

dell’andamento del costo della vita nel paese di servizio” e che “qualora

si interpretasse la disposizione citata nel senso di lasciare all’apprezzamento

discrezionale del Ministero resistente la valutazione in merito all’an ed al

quantum della revisione della retribuzione annua base, degradando così la

posizione del ricorrente a mero interesse legittimo, l’art. 157 cit. si

porrebbe in contrasto con il principio costituzionale del diritto soggettivo

perfetto (ed inviolabile anche da parte della P.A.) ad una retribuzione

proporzionata, ex art. 36 Cost.”. Sennonché, a parte il fatto che essa, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha

spiegato per quale ragione il Pretore avrebbe sbagliato nel ritenere che le due

sole sentenze, parziale e finale, menzionate dall’attrice non fossero ancora

sufficienti a dimostrare l’esistenza di una prassi consolidata né a

giustificare, avendo di fatto riconosciuto in via equitativa solo una

liquidazione non integrale dell’adeguamento, l’accoglimento della pretesa

attorea calcolata esclusivamente sulla base della variazione del tasso di

cambio euro / franco, si osserva che le stesse, per altro non suffragate da

riferimenti dottrinali o giurisprudenziali aventi per oggetto proprio la

particolare questione, nemmeno erano atte a costituire una valida prassi in

materia, già per il solo fatto che la sentenza finale n. 2304/2013 del

12.2.2013 del Tribunale Ordinario di Roma (doc. E) è stata in seguito

integralmente annullata e riformata, con sentenza n. 5640/2016 della Corte

d’appello di Roma (sia pure nel frattempo impugnata in Cassazione), a favore

del convenuto (come si evince anche dalla sentenza n. 4573/2019 del 13.12.2019

della Corte d’appello di Roma, consultata nel sito internet www.lesentenze.it,

che costituisce un fatto notorio ai sensi dell’art. 151 CPC risultando da una

pubblicazione liberamente accessibile a chiunque e allestita da una fonte non

controversa, cfr. per analogia DTF 143 IV 380 consid. 1.1.1 e 1.2).

6.2.4. Atteso che in questa

sede l’attrice ha dato atto che la sentenza italiana, da lei non precisata né

prodotta in prima istanza, su cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

1, si era fondato per rendere la sua sentenza n. OR.2013.67 del 24 giugno 2015

(doc. Q) “altro non è che la decisione del Tribunale di Roma del 20 (N.d.R.,

recte: 30) ottobre 2012 (doc. M” d’appello) (appello p. 20), è evidente,

alla luce di quanto si è appena detto, che quella decisione pretorile non possa

a sua volta costituire un precedente giurisprudenziale svizzero a favore della

sua tesi. Poco importa dunque, nell’ambito del rimprovero di una presunta

mancanza di parità di trattamento lamentato per la prima volta - e con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) - solo in questa sede dall’attrice, se

quella pronuncia abbia poi resistito alle impugnative formulate a suo tempo dal

convenuto innanzi alle due istanze superiori, cantonale (II CCA n. 12.2015.137

del 5 settembre 2016, doc. R) e federale (TF

4A_563/2016 del 15 febbraio 2017), che del resto, come si evince dai

rispettivi considerandi, non si erano dovute chinare su quella tematica.

7. Ne discende che

l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di EUR

144'795.42 (EUR 54'761.42 + 20 volte EUR

4'501.70), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 11 giugno

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese

processuali di CHF 5'000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà

alla controparte CHF 3'500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a CHF 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).