12.2019.82
Contratto di lavoro - diritto ad adeguamenti salariali giusta l'art. 157 DPR 5.1.1967 - interpretazione
25 maggio 2020Italiano13 min
I. L’appello 11 giugno
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.82
Lugano
25 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.206
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13
novembre 2017 da
AP 1
rappr. dall’avv. PA
1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
con cui l’attrice
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di EUR 54'761.42 oltre
interessi al 5% dal 31 dicembre 2011 su EUR 1'972.28, dal 31 dicembre 2012 su
EUR 11'833.69, dal 30 novembre 2013 su EUR 10'847.55, dal 31 dicembre 2013 su EUR
704.77, dal 31 dicembre 2014 su EUR 8'448.92, dal 31 gennaio 2015 su EUR
704.77, dal 31 dicembre 2015 su EUR 10'016.27, dal 31 marzo 2016 su EUR
2'731.71, dal 31 dicembre 2016 su EUR 3'376.27, dal 10 novembre 2017 su EUR
4'126.55 e dalla fine di ogni mese successivo fino alla decisione su EUR
375.14, e il riconoscimento di un aumento salariale dal giorno della decisione
in avanti pari a EUR 4'501.70 annui;
domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con decisione 7 maggio 2019
ha respinto;
appellante
l’attrice, con appello
11 giugno 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto, con risposta
26 luglio 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
preso
atto della replica spontanea 8 agosto 2019 dell’attrice e della duplica
spontanea 27 agosto 2019 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 31
ottobre 2007 (doc. D), retto di principio dal diritto svizzero, AP 1 è stata
assunta dall’Ambasciata d’Italia a __________ a far tempo dal 15 gennaio 2008
quale assistente amministrativa nel settore segreteria-archivio, con una
retribuzione annua base di EUR 47'206.-. A seguito di quattro aumenti
retributivi, concordati in altrettanti “atti agguntivi” al contratto (cfr.
plico doc. F), la sua retribuzione annua base è passata a EUR 50'982.- dal 1°
luglio 2008, a EUR 55'000.- dal 1° dicembre 2013,
a EUR 60'500.- dal 1° febbraio 2015 e a EUR 65'340.- dal 1° aprile 2016.
2. Con petizione 13
novembre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
il AO 1, suo datore di lavoro, per ottenerne la condanna al pagamento EUR 54'761.42 oltre interessi e il
riconoscimento, dal giorno della decisione in avanti, di un aumento salariale
di EUR 4'501.70 annui. Essa, in
sintesi, ha preteso la compensazione della perdita salariale da lei subita,
dall’inizio del rapporto contrattuale e fino alla data della decisione, a
seguito dell’intervenuto deprezzamento dell’euro rispetto al franco svizzero,
nonché il riconoscimento, per il futuro, di una retribuzione annua base
aumentata a EUR 69'841.70.
Il convenuto si è integralmente
opposto alla petizione.
3. Con decisione 7
maggio 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia
e le spese di complessivi CHF 4’000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a
rifondere alla controparte CHF 6'500.- a titolo di ripetibili. Egli ha in
sostanza ritenuto che l’attrice non avesse dimostrato un automatismo o un
diritto giustiziabile a un adeguamento salariale e tanto meno a una
compensazione integrale dell’influenza della flessione del tasso di cambio euro
/ franco sul suo salario.
4. Con l’appello 11 giugno
2019 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 26 luglio 2019 (a
cui hanno poi fatto seguito la replica
spontanea 8 agosto 2019 e la duplica spontanea 27 agosto 2019),
l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha
ribadito che in realtà la dottrina e la giurisprudenza, italiana e svizzera,
avevano già ammesso, in casi del tutto analoghi, l’esistenza di un diritto
giustiziabile a un adeguamento salariale.
5. Nel contratto di
lavoro tra le parti (doc. D) è stato stabilito che “la retribuzione annua
base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma
dell’art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18”
(disposizione secondo cui “la retribuzione annua base è fissata dal
contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro
locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte
nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni
culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell’Unione Europea, nonché
da organizzazioni internazionali; si terrà altresì conto delle eventuali
indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS; la retribuzione deve
comunque essere congrua ed adeguata a garantire l’assunzione degli elementi più
qualificati”, cfr. plico doc. P) e in particolare, per quanto è qui di
rilievo, che “la retribuzione annua base è suscettibile di revisione a norma
del secondo comma dell’art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18” (disposizione secondo cui “la
retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle
variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e
all’andamento del costo della vita”, cfr. plico doc. P).
In forza di questo rimando, la regolamentazione
retributiva specifica di cui all’art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18 (di diritto materiale italiano), è stata integrata nel contratto di lavoro, a
prescindere dal diritto applicabile al rapporto di base (DTF 132 III 285 consid.
1.1; TF 4A_563/2016 del 15 febbraio 2017).
6. Il
Pretore ha dapprima evidenziato che dal tenore letterale del secondo
comma dell’art. 157 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18, non emergeva alcun diritto a un
automatismo o un diritto giustiziabile a un adeguamento corrispondente a ogni
singola variazione dei parametri considerati per fissare la retribuzione annua.
Egli ha quindi osservato
che l’attrice non aveva dimostrato che un tale diritto fosse stato riconosciuto
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, italiana e svizzera, da lei menzionata:
il parere n. 4184/2011 del 15.11.2011 del Consiglio di Stato (doc. I) si
limitava a precisare che per gli impiegati a contratto un meccanismo di
adeguamento periodico delle retribuzioni (scatti di anzianità, aumenti per lodevole
servizio, meccanismi di indicizzazione) era previsto unicamente nei Paesi in
cui ciò era stabilito da una norma locale imperativa, ciò che non era il caso
in Svizzera; la sentenza n. 2304/2013 del 12.2.2013 del Tribunale Ordinario di
Roma (doc. E), che, pur rinviando alla precedente sentenza parziale n.
17610/2012 del 30.10.2012 (non versata agli atti) in cui sarebbe stato
riconosciuto il diritto all’adeguamento del trattamento economico del
lavoratore, non aveva però ripreso i motivi alla base della stessa e si era poi
limitata a riconoscere la liquidazione non integrale di tale adeguamento in via
equitativa, non era ancora sufficiente a dimostrare l’esistenza di una prassi
consolidata né a giustificare l’accoglimento della pretesa attorea calcolata esclusivamente
sulla base della variazione del tasso di cambio euro / franco; nella sentenza
n. OR.2013.67 del 24 giugno 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1
(doc. Q), con cui era stato riconosciuto il diritto a un adeguamento salariale
automatico e giustiziabile - poi tutelata, sia pure senza esame della tematica,
dalle due istanze superiori (II CCA n. 12.2015.137 del 5 settembre 2016 [doc. R]
e TF 4A_563/2016 del 15 febbraio 2017) -
il giudice si era fondato su una sentenza italiana, non precisata né prodotta,
in cui in realtà il giudice italiano aveva negato l’esistenza di un automatismo
e non avrebbe aggiunto alcun elemento a suffragio della tesi attorea.
6.1. In questa sede
l’attrice ha ribadito che, oltre al chiaro tenore letterale della disposizione,
la dottrina e la giurisprudenza, italiana e svizzera, da lei già menzionate in
prima istanza e integrate dalla sentenza parziale n. 17610/2012 del 30.10.2012
del Tribunale Ordinario di Roma (la cui produzione, ora avvenuta con il doc. M
d’appello, avrebbe a suo dire potuto e dovuto esserle richiesta già dal primo
giudice mediante interpello), avevano dimostrato l’esistenza del suo buon
diritto.
6.2. Il giudizio con cui il
Pretore, richiamando implicitamente l’art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP, ha
ritenuto che l’attrice non avesse dimostrato, in base al diritto italiano, un
diritto a compensare l’influenza, sul suo salario, della flessione del tasso di
cambio euro / franco, può essere confermato.
6.2.1. Dal solo tenore della
disposizione, secondo cui “la retribuzione annua base è suscettibile di
revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al
precedente comma e all’andamento del costo della vita”, non è ancora
possibile concludere per il buon fondamento della tesi dell’attrice, visto e
considerato che da una parte l’espressione “la retribuzione … è suscettibile
di revisione” non significa altro che la stessa può essere rivista e non
che debba esserlo, e che dall’altra non risulta espressamente, in quest’ultima
eventualità, che la stessa debba poi tener conto delle variazioni del tasso di
cambio.
6.2.2. Riferendosi al parere
dottrinale n. 4184/2011 del 15.11.2011 del Consiglio di Stato (doc. I),
l’attrice in questa sede ha ammesso che oggetto dello stesso era in realtà “l’analisi
dell’applicazione … dell’art. 9 cpv. 1 L. 30 luglio 2010 n. 122” (che in
sostanza bloccava l’adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti dello Stato
al trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010) al personale a
contratto e che “tale fattispecie esula nel modo più assoluto dal presente
procedimento” (appello p. 17), aggiungendo che il parere era però stato da
lei prodotto siccome nello stesso era pure stato affermato che “il mancato
adeguamento delle retribuzioni … esporrebbe, di conseguenza, l’Amministrazione
al rischio di contenziosi, con oneri di gran lunga maggiori al pagamento degli
aumenti stessi” (doc. I p. 5). Sennonché la circostanza non migliora la
posizione dell’attrice, non dimostrando che in caso di flessione del tasso di
cambio tra la moneta italiana e quella locale un dipendente a contratto avesse
un diritto giustiziabile a un adeguamento salariale, con integrale
compensazione, sul suo salario, di quell’influenza.
6.2.3. Con riferimento alla
giurisprudenza italiana, a suo dire costituita dalla sentenza finale n.
2304/2013 del 12.2.2013 del Tribunale Ordinario di Roma (doc. E), completata
ora anche dalla precedente sentenza parziale n. 17610/2012 del 30.10.2012 di
quel medesimo Tribunale (doc. M d’appello, la cui produzione è ammissibile
trattandosi di un aspetto di diritto), l’attrice in questa sede ne ha ribadito
la valenza evidenziando come in quest’ultima decisione sia stato stabilito che
“l’art. 157 D.P.R 18/1967 deve essere interpretato - in conformità
dell’art. 36 Cost. - nel senso che il personale che rientra nel campo di
applicazione della disposizione citata, pur in assenza di automatismi, ha
diritto alla revisione della retribuzione base annua in relazione alle variazioni
dell’andamento del costo della vita nel paese di servizio” e che “qualora
si interpretasse la disposizione citata nel senso di lasciare all’apprezzamento
discrezionale del Ministero resistente la valutazione in merito all’an ed al
quantum della revisione della retribuzione annua base, degradando così la
posizione del ricorrente a mero interesse legittimo, l’art. 157 cit. si
porrebbe in contrasto con il principio costituzionale del diritto soggettivo
perfetto (ed inviolabile anche da parte della P.A.) ad una retribuzione
proporzionata, ex art. 36 Cost.”. Sennonché, a parte il fatto che essa, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha
spiegato per quale ragione il Pretore avrebbe sbagliato nel ritenere che le due
sole sentenze, parziale e finale, menzionate dall’attrice non fossero ancora
sufficienti a dimostrare l’esistenza di una prassi consolidata né a
giustificare, avendo di fatto riconosciuto in via equitativa solo una
liquidazione non integrale dell’adeguamento, l’accoglimento della pretesa
attorea calcolata esclusivamente sulla base della variazione del tasso di
cambio euro / franco, si osserva che le stesse, per altro non suffragate da
riferimenti dottrinali o giurisprudenziali aventi per oggetto proprio la
particolare questione, nemmeno erano atte a costituire una valida prassi in
materia, già per il solo fatto che la sentenza finale n. 2304/2013 del
12.2.2013 del Tribunale Ordinario di Roma (doc. E) è stata in seguito
integralmente annullata e riformata, con sentenza n. 5640/2016 della Corte
d’appello di Roma (sia pure nel frattempo impugnata in Cassazione), a favore
del convenuto (come si evince anche dalla sentenza n. 4573/2019 del 13.12.2019
della Corte d’appello di Roma, consultata nel sito internet www.lesentenze.it,
che costituisce un fatto notorio ai sensi dell’art. 151 CPC risultando da una
pubblicazione liberamente accessibile a chiunque e allestita da una fonte non
controversa, cfr. per analogia DTF 143 IV 380 consid. 1.1.1 e 1.2).
6.2.4. Atteso che in questa
sede l’attrice ha dato atto che la sentenza italiana, da lei non precisata né
prodotta in prima istanza, su cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1, si era fondato per rendere la sua sentenza n. OR.2013.67 del 24 giugno 2015
(doc. Q) “altro non è che la decisione del Tribunale di Roma del 20 (N.d.R.,
recte: 30) ottobre 2012 (doc. M” d’appello) (appello p. 20), è evidente,
alla luce di quanto si è appena detto, che quella decisione pretorile non possa
a sua volta costituire un precedente giurisprudenziale svizzero a favore della
sua tesi. Poco importa dunque, nell’ambito del rimprovero di una presunta
mancanza di parità di trattamento lamentato per la prima volta - e con ciò
irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) - solo in questa sede dall’attrice, se
quella pronuncia abbia poi resistito alle impugnative formulate a suo tempo dal
convenuto innanzi alle due istanze superiori, cantonale (II CCA n. 12.2015.137
del 5 settembre 2016, doc. R) e federale (TF
4A_563/2016 del 15 febbraio 2017), che del resto, come si evince dai
rispettivi considerandi, non si erano dovute chinare su quella tematica.
7. Ne discende che
l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di EUR
144'795.42 (EUR 54'761.42 + 20 volte EUR
4'501.70), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 11 giugno
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di CHF 5'000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà
alla controparte CHF 3'500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a CHF 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).