12.2019.83
Accertamento dell'inesistenza del debito, sospensione provvisoria dell'esecuzione, assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede, assenza di probabilità di esito positivo dell’appello
19 agosto 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.83
Lugano
19 agosto 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.15 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 10
luglio 2018 da
IS
1
rappr. dall’ PA 1
contro
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
tutti
rappr. dall’ PA 2
con cui l'attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del
debito di fr. 740'000.- di cui
al PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare dai
convenuti (art. 85a cpv. 1 LEF)
come pure, in via cautelare, la sospensione provvisoria di tale
esecuzione (art. 85a cpv.
2 LEF);
domanda cautelare integralmente avversata dai convenuti e che il
Pretore, con
sentenza 23 aprile 2019, ha respinto;
appellante l’attore con atto di appello 6 maggio 2019 con
cui chiede in via preliminare
la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e nel merito la
riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la domanda cautelare;
e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
procedura di appello
presentata dall’appellante in data 24 maggio 2019, cui hanno fatto
seguito le
osservazioni 6 giugno 2019 dei convenuti, che ne hanno chiesto
l’integrale reiezione;
visti gli ulteriori scritti 3 luglio 2019 dell’insorgente e 9
luglio 2019 della controparte;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che con convenzione
9 marzo 2007 la __________ reg. (qui di seguito: “trust”), facente capo a J__________
(deceduto il 29 gennaio 2013), si è impegnata ad acquisire da IS 1 un quadro
attribuito dalle parti ad __________ __________ e a rivenderlo, pagandogli €
3'000'000.- nella misura in cui il ricavato netto della rivendita lo
permettesse, oltre alla metà dell’eventuale eccedenza (doc. D1);
che il punto 5
della convenzione accertava altresì l’esistenza di un mutuo di fr. 740'000.- concesso
in favore di IS 1 per diversi investimenti ed esborsi (“für diverse Investitionen und
Aufwendungen”, cfr.
doc. D1);
che tramite cessione 9
maggio 2017, quest’ultimo credito è stato poi trasferito a CO 2, CO 1, CO 3, CO
4 e CO 5 (doc. D), i quali hanno chiesto la restituzione del mutuo;
che con PE n__________ dell’UE
di __________, notificato il 18 luglio 2017 (doc. C1), i cessionari hanno
escusso IS 1 per l’incasso di fr. 740'000.- oltre interessi;
che avendo quest’ultimo
sollevato opposizione, con istanza 24 luglio 2017 gli escutenti ne hanno
chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna il rigetto provvisorio,
istanza accolta con decisione 3 novembre 2017 sulla
base del riconoscimento di debito di cui alla già citata convenzione (inc.
SO.2017.641, v. anche doc. B);
che con decisione 4 giugno
2018, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha confermato
il rigetto provvisorio (inc. 14.2017.214, v. anche doc. A);
che in assenza di un’azione
di disconoscimento di debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, gli escutenti
hanno in seguito postulato la continuazione dell’esecuzione;
che
con petizione 10 luglio 2018, IS 1 ha convenuto CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 innanzi
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna postulando l’accertamento
dell’inesistenza del debito di fr. 740'000.- di cui al citato PE, come pure, in
via cautelare, la sospensione provvisoria di tale esecuzione;
che con decisione 23
aprile 2019, il Pretore ha respinto la domanda cautelare siccome l’attore non
ne aveva dimostrato la fondatezza con il sufficiente grado di verosimiglianza
richiesto dall’art. 85a cpv. 2 LEF;
che l’attore è
insorto contro il giudizio pretorile con appello 6 maggio 2019 (inc. n. 12.2019.75),
con cui ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al
gravame e nel merito la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
la domanda cautelare;
che con istanza 24 maggio
2019 egli ha pure postulato l’ammissione al gratuito patrocinio completo per la
procedura di appello, comprendente pure l’esenzione dal prestare un’eventuale
cauzione per le ripetibili, richiesta integralmente avversata dagli appellati
con osservazioni 6 giugno 2019;
che il 3 luglio 2019
l’insorgente ha presentato un ulteriore scritto spontaneo, corredato da nuovi
documenti (doc. 2-9), a cui è seguito lo scritto 9 luglio 2019 della
controparte, che ne ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza;
che, ai sensi
dell’art. 117 CPC, è ammesso al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo;
che il requisito
dell’indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con
mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza
intaccare il fabbisogno suo e quello della sua famiglia (IICCA del 2 ottobre
2013, inc. 12.2013.12, consid. 8.1; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1);
che la situazione
di indigenza non è sufficiente per la concessione del gratuito patrocinio e
occorre cumulativamente che la domanda del richiedente non appaia priva di
possibilità di successo;
che una domanda giudiziale
è priva di possibilità di esito favorevole quando le probabilità di successo
sono significativamente minori rispetto al pericolo di insuccesso, mentre non
lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso pressappoco
si equivalgono oppure le prospettive di successo sono leggermente inferiori
(IICCA del 2 ottobre 2013, inc. 12.2013.12, consid. 8.1; DTF 133 III 614,
consid. 5; DTF 129 I 129, consid. 2.3.1);
che in sede di ricorso si
tratta di effettuare un pronostico quanto all’esito del gravame, formulato
sulla base di un esame sommario e di mera apparenza (art. 119 cpv. 3 CPC) e
fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza
di gratuito patrocinio (IICCA del 6 agosto 2018, inc. 12.2018.23, consid. 6.1;
IICCA del 11 marzo 2019, inc. 12.2018.10; DTF 133 III 614, consid. 5);
che, come già osservato dal Pretore, per
ammettere una sospensione provvisoria dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85a cpv.
2 LEF, le possibilità del richiedente di ottenere ragione nella causa di merito
devono apparire chiaramente migliori di quelle del presunto creditore, ciò che
presuppone un rigoroso esame da parte del giudice;
che nella fattispecie vi è un chiaro
riconoscimento di debito da parte dell’attore per l’importo di fr. 740'000.-,
giusta il punto 5 della convenzione doc. D1;
che secondo quanto sostenuto dall’attore in
prima sede, detto importo non sarebbe dovuto, siccome al momento della
sottoscrizione della convenzione i rapporti di dare e avere fra le parti erano
già stati integralmente tacitati;
che
per spiegare l’asserita tacitazione egli ha esposto i
dettagli di un’intricata operazione di
acquisto, edificazione e rivendita di un fondo, che ha comportato una serie di
transazioni e prestiti fra le parti rispettivamente fra società a loro connesse
per nulla trasparenti, comprendenti pure un contratto simulato e volte ad
aggirare le restrizioni imposte dalla LAFE per l’acquisto di fondi da parte di
persone residenti all’estero;
che egli in prima sede ha sostenuto che l’importo
di fr. 740'000.- di cui al riconoscimento di debito derivava da tali
transazioni ed è stato inserito nella convenzione al mero scopo di ottenere un
pareggio contabile per un prestito di fr. 765'000.- a lui concesso dal trust
per l’acquisto del fondo in questione, prestito camuffato quale acconto
nell’ambito di un contratto di compravendita simulato;
che il primo giudice ha ritenuto dette tesi
prive di riscontri oggettivi sufficienti per ammettere una molto verosimile
fondatezza della posizione attorea;
che in questa sede l’appellante ripropone
essenzialmente le proprie tesi già sottoposte al giudizio del Pretore, con
ampie citazioni tratte dall’allegato di petizione, ciò che già non risulta conforme
ai dettami dell’art. 311 cpv. 1 CPC (onere di motivazione);
che nonostante l’appellante contesti
l’accertamento pretorile relativo all’assenza di riscontri probatori sull’inesistenza
del debito e sostenga di avere fornito chiare evidenze documentali, egli si
riferisce a documenti inerenti un suo interrogatorio presso il Ministero
pubblico (doc. E) – e dunque a una propria versione dei fatti – rispettivamente
a documenti inerenti la già citata concessione di un prestito di fr. 765'000.- e
la successiva operazione immobiliare del 2003-2005 (cfr. doc. F, AA, CC, DD,
EE, EE1), che nulla dicono riguardo alla sottoscrizione della convenzione qui
in esame, risalente al 9 marzo 2007;
che l’assenza, nel doc. U (ricapitolazione al
Fatti
31 gennaio 2013 e al 17 giugno 2011 dei debiti dell’attore verso J__________ e
il trust, allestita da L__________, dipendente dapprima di una società facente
capo all’attore e in seguito di una facente capo a J__________), dell’importo
di fr. 740'000 non rende certamente evidente l’inesistenza del debito
riconosciuto nel doc. D1;
che per il resto, l’appellante ripropone in
questa sede una propria interpretazione soggettiva del punto 5 della
convenzione priva di riscontri concreti e che a ben vedere mal si concilia con
il suo chiaro testo, privo di riferimenti relativi alla citata operazione
immobiliare;
che nell’istanza di conferimento del
gratuito patrocinio l’appellante menziona future deposizioni testimoniali a
sostegno della sua tesi, che sono tuttavia estranee alla procedura cautelare
oggetto dell’appello e delle quali tutto si ignora;
che per i suesposti motivi, a questo stadio
della procedura, fondata su un giudizio sommario, non si può certamente ammettere
che la posizione dell’appellante sia molto verosimilmente fondata ai sensi
dell’art. 85a cpv. 2 LEF e che dunque l’appello possa sovvertire i relativi
accertamenti pretorili;
che essendo dunque la
possibilità di un esito positivo dell’appello decisamente inferiore a quella
della sua reiezione, la prognosi conduce a un risultato sfavorevole all’appellante;
che non essendo adempiuta
la seconda condizione cumulativa per l’ottenimento del gratuito patrocinio, posta
dall’art. 117 lett. b CPC, non è necessario esaminare l’ulteriore requisito
Considerandi
relativo all’indigenza del richiedente;
che riguardando lo scritto
spontaneo 3 luglio 2019 dell’insorgente e i relativi doc. 3-4 e 6-9 la sua situazione
economica e patrimoniale, essi sono dunque ininfluenti ai fini della presente
decisione;
che gli ulteriori doc. 2 e
5.
ivi allegati sono già agli atti e non possono mutare il presente giudizio;
che
l’istanza deve dunque essere respinta;
che
all’appellante sarà assegnato, con decisione separata, un termine per versare
alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 1'000.-, a
passaggio in giudicato della presente decisione;
che
nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese
processuali, tranne che in caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC),
in concreto non date;
che
avendo l’istante chiesto l’estensione del gratuito patrocinio anche
all’esenzione dal prestare una cauzione per le ripetibili, la controparte
doveva essere sentita (art. 119 cpv. 3 CPC), per cui essa ha diritto a
ripetibili (Rüegg/Rüegg in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler
Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 119 CPC; 119 N 9; Bühler
in: Hauseer/Walter [ed.], Berner
Kommentar ZPO, n. 153 ad art. 119 CPC);
che
la presente decisione è di natura incidentale e i rimedi di diritto seguono i
dettami dell’art. 93 LTF;
che
non ponendo il presente giudizio, adottato in procedura sommaria, questioni di
principio, esso viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 24
maggio 2019 di IS 1 per la procedura di appello avverso la Decisione cautelare
23 aprile 2019 (inc. OR.2018.15) del Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna è respinta.
2. Non
si prelevano spese processuali. IS 1 è tenuto a rifondere agli appellati fr. 300.-
a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).
In
presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile
solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).