12.2019.84
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 agosto 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.84
Lugano
19 agosto 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.15 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 10
luglio 2018 da
IS
1
rappr. dall’ PA 1
contro
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
tutti
rappr. dall’ PA 2
con cui l'attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del
debito di fr. 740'000.- di cui
al PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare dai
convenuti (art. 85a cpv. 1 LEF)
come pure, in via cautelare, la sospensione provvisoria di tale
esecuzione (art. 85a cpv.
2 LEF);
ritenuto che l’attore con istanza 25 settembre 2018 ha pure chiesto
l’ammissione al
gratuito patrocinio per la procedura di prima sede, istanza che il
Pretore ha respinto
con decisione 23 aprile 2019;
visto l’appello 6 maggio 2019 dell’attore, che ha postulato, previa
conferma dell’effetto
sospensivo, la riforma dell’impugnata decisione nel senso di
ammetterlo al gratuito
patrocinio per la procedura di prima sede, protestando spese e
ripetibili;
considerata la comunicazione 10 maggio 2019 con cui l’appellante ha
chiesto al
Presidente di questa Camera di correggere il titolo del gravame,
erroneamente
denominato “appello” invece che “reclamo”;
e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
procedura ricorsuale
presentata da IS 1 in data 24 maggio 2019, cui hanno fatto seguito
le
osservazioni 6 giugno 2019 dei convenuti, che ne hanno chiesto
l’integrale reiezione;
visti gli ulteriori scritti 3 luglio 2019 dell’insorgente e 9
luglio 2019 della controparte;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che con convenzione 9
marzo 2007 la __________ reg. (qui di seguito: “trust”), facente capo a J__________
(deceduto il 29 gennaio 2013), si è impegnata ad acquisire da IS 1 un quadro
attribuito dalle parti ad __________ __________ e a rivenderlo, pagandogli €
3'000'000.- nella misura in cui il ricavato netto della rivendita lo
permettesse, oltre alla metà dell’eventuale eccedenza (doc. D1);
che il punto 5
della convenzione accertava altresì l’esistenza di un mutuo di fr. 740'000.- concesso
in favore di IS 1 per diversi investimenti ed esborsi (“für diverse Investitionen und
Aufwendungen”, cfr.
doc. D1);
che tramite cessione 9
maggio 2017, quest’ultimo credito è stato poi trasferito a CO 2, CO 1, CO 3, CO
4 e CO 5 (doc. D), i quali hanno chiesto la restituzione del mutuo;
che con PE n__________ dell’UE
di __________, notificato il 18 luglio 2017 (doc. C1), i suddetti cessionari hanno
escusso IS 1 per l’incasso di fr. 740'000.- oltre interessi;
che avendo quest’ultimo
sollevato opposizione, con istanza 24 luglio 2017 gli escutenti ne hanno
chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna il rigetto
provvisorio, istanza accolta con decisione 3 novembre 2017
sulla base del riconoscimento di debito di cui alla già citata
convenzione (inc. SO.2017.641, v. anche doc. B);
che con decisione 4 giugno
2018, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha
confermato il rigetto provvisorio (inc. 14.2017.214, v. anche doc. A);
che in assenza di un’azione
di disconoscimento di debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, gli escutenti in
seguito hanno postulato la continuazione dell’esecuzione;
che
con petizione 10 luglio 2018, IS 1 ha convenuto CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 innanzi
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna postulando l’accertamento
dell’inesistenza del debito di fr. 740'000.- di cui al citato PE, come pure, in
via cautelare, la sospensione provvisoria di tale esecuzione;
che con istanza 27 agosto
2018 i convenuti hanno chiesto di fare ordine all’attore di prestare una cauzione
per le spese ripetibili (art. 99 CPC);
che con istanza 25
settembre 2018 l’attore ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio completo
per la procedura di prima sede, comprendente pure l’esenzione dal prestare la
cauzione per le ripetibili, richiesta integralmente avversata dai convenuti con
osservazioni 22 novembre 2018, cui sono seguite ulteriori prese di posizione
delle parti con scritti 11 dicembre 2018 e 12 dicembre 2018;
che il Pretore ha respinto
l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio con decisione 23 aprile 2019, per
difetto di probabilità di successo della domanda di accertamento
dell’inesistenza del debito promossa dall’attore;
che con appello 6 maggio
2019 (inc. 12.2019.76) l’attore ha impugnato la decisione, postulandone la
riforma nel senso di ammetterlo al gratuito patrocinio per la procedura di
prima sede, sottolineando in sintesi le possibilità di successo della sua
domanda di merito a fronte delle spiegazioni fornite e dei documenti allegati;
che
con comunicazione 10 maggio 2019 il ricorrente ha chiesto al Presidente di
questa Camera di correggere il titolo del gravame, erroneamente denominato
“appello” invece che “reclamo”, chiedendo dunque di considerarlo quale reclamo;
che con istanza 24 maggio
2019 il ricorrente ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio completo per
la procedura ricorsuale con dispensa dal prestare un’eventuale cauzione per le
ripetibili, cui hanno fatto seguito le osservazioni 6 giugno 2019 dei
convenuti, che ne hanno chiesto l’integrale reiezione;
che il 3 luglio 2019
l’insorgente ha presentato un ulteriore scritto spontaneo, corredato da nuovi documenti
(doc. 2-9), a cui è seguito lo scritto 9 luglio 2019 della controparte, che ne
ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza;
che, ai sensi dell’art.
117 CPC, è ammesso al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo;
che il requisito
dell’indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con
mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza
intaccare il fabbisogno suo e quello della sua famiglia (IICCA del 2 ottobre
2013, inc. 12.2013.12, consid. 8.1; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1);
che la situazione
di indigenza non è sufficiente per la concessione del gratuito patrocinio e
occorre cumulativamente che la domanda del richiedente non appaia priva di
possibilità di successo;
che una domanda giudiziale
è priva di possibilità di esito favorevole quando le probabilità di successo
sono significativamente minori rispetto al pericolo di insuccesso, mentre non
lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso pressappoco
si equivalgono oppure le prospettive di successo sono leggermente inferiori
(IICCA del 2 ottobre 2013, inc. 12.2013.12, consid. 8.1; DTF 133 III 614,
consid. 5; DTF 129 I 129, consid. 2.3.1);
che in sede di ricorso si
tratta di effettuare un pronostico quanto all’esito del gravame, formulato
sulla base di un esame sommario e di mera apparenza (art. 119 cpv. 3 CPC) e
fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza
di gratuito patrocinio (IICCA del 6 agosto 2018, inc. 12.2018.23, consid. 6.1;
IICCA del 11 marzo 2019, inc. 12.2018.10; DTF 133 III 614, consid. 5);
che contro le decisioni
che rifiutano il gratuito patrocinio è esperibile unicamente il rimedio del
reclamo (art. 121 CPC);
che nella fattispecie
l’istante invece del reclamo ha però presentato un appello, che dunque va di
principio dichiarato irricevibile;
che in circostanze
particolari è possibile all'autorità di secondo grado convertire un appello in
reclamo, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente
ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o
inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio
giuridico non fosse facilmente riconoscibile;
che la conversione è invece
esclusa ove un mandatario professionale inoltri scientemente un appello pur
dovendo sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è
erroneo (DTF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018, consid. 3 con richiami, pubblicato
in: RSPC 2018, p. 408; v. anche CCR del 21 dicembre 2018, inc. 16.2016.79,
consid. 2 e ICCA del 25 aprile 2019, inc. 11.2017.64, consid. 3);
che nel caso concreto, il
ricorrente è rappresentato da un avvocato iscritto nel Registro cantonale;
che nei rimedi giuridici
in calce alla sentenza impugnata, il Pretore ha indicato correttamente il
reclamo quale rimedio esperibile, come si può del resto verificare mediante
consultazione del Codice di procedura civile;
che nell’intero gravame,
ossia non solo nell’intestazione, è utilizzata la denominazione “appello”,
la parte ricorrente viene definita “appellante” e vengono richiamati gli
art. 308, 310, 314 e 315 CPC, disposizioni riferite a tale mezzo d'impugnazione
(cfr. p. 1-2 e 8-9);
che pertanto nella
fattispecie l’introduzione di un appello invece che di un reclamo non può dirsi
dovuta a svista o inavvertenza manifesta, rispettivamente non può ricondursi a
un semplice errore nella denominazione del rimedio, come sembra ritenere il
legale dell’insorgente;
che la prognosi sull’esito
del gravame non risulta pertanto favorevole;
che abbondanzialmente,
anche volendo addentrarsi nel merito del gravame, avendo il ricorrente in due
relativi passaggi (p. 2 e 8) contestato al primo giudice un accertamento
manifestamente errato dei fatti nell’ambito della prognosi sull’esito della
causa (pur non riferendosi in alcun modo al pertinente art. 320 CPC), la
censura non appare, a un sommario esame, sufficiente per sovvertire la decisione
pretorile;
che in effetti il
ricorrente si limita a contrapporre a un chiaro riconoscimento di debito le sue
interpretazioni soggettive già proposte in prima sede e insufficientemente
suffragate dai documenti agli atti, ciò che fa supporre un elevato rischio di
insuccesso della sua domanda di accertamento dell’inesistenza del debito;
che pertanto non risultando
che il primo giudice abbia valutato i fatti e i mezzi di prova disponibili in
maniera manifestamente errata, il suo apprezzamento della fattispecie e la
relativa prognosi non appaiono sufficientemente criticati;
che conseguentemente il
gravame di IS 1 contro la decisione di rifiuto del gratuito patrocinio appare comunque
destinato all’insuccesso;
che difettando la
condizione cumulativa di cui all’art. 117 lett. b CPC, non è necessario
esaminare l’ulteriore requisito relativo all’indigenza del richiedente;
che riguardando lo scritto
spontaneo 3 luglio 2019 dell’insorgente e i relativi doc. 3-4 e 6-9 la sua
situazione economica e patrimoniale, essi sono dunque ininfluenti ai fini della
presente decisione;
che gli ulteriori doc. 2 e
Fatti
5 ivi allegati sono già agli atti e non possono mutare il presente giudizio;
che l’istanza di gratuito
patrocinio per la procedura di secondo grado deve dunque essere respinta;
che all’insorgente sarà
assegnato, con decisione separata, un termine per versare alla cassa del
Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 100.-, a passaggio in
giudicato della presente decisione;
che
nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese
processuali, tranne che in caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC),
Considerandi
in concreto non date;
che
avendo l’istante chiesto l’estensione del gratuito patrocinio anche all’esenzione
dal prestare una cauzione per le ripetibili, la controparte doveva essere
sentita (art. 119 cpv. 3 CPC), per cui essa ha diritto a ripetibili (Rüegg/Rüegg in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art.
119.
CPC; 119 N 9; Bühler in: Hauseer/Walter [ed.], Berner Kommentar
ZPO, n. 153 ad art. 119 CPC);
che
la presente decisione è di natura incidentale e i rimedi di diritto seguono i
dettami dell’art. 93 LTF;
che
non ponendo il presente giudizio, adottato in procedura sommaria, questioni di
principio, esso viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 24
maggio 2019 di IS 1 per la procedura ricorsuale avverso la Decisione 23 aprile
2019 di diniego del gratuito patrocinio del Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna è respinta.
2. Non si prelevano
spese processuali. IS 1 è tenuto a rifondere ai resistenti fr. 200.- a titolo
di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).
In presenza
di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se
la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).