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Decisione

12.2019.86

Società a garanzia limitata - assenza di domicilio legale - scioglimento d'ufficio - ricorso - ripristino della situazione legale

22 luglio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2019.86

Lugano

22 luglio 2019/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato

il 27 maggio 2019 da

RI

1

rappr. da RA 1

contro la decisione 7 maggio

2019 (inc. n. __________ - __________) con cui l'Ufficio del registro di

commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in

applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;

vista la risposta 7 giugno

2019 dell’Ufficio del registro di commercio nonché le successive prese di

posizione 18 giugno 2019 dello stesso e 1° luglio 2019 della società;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che sin dalla sua

costituzione il recapito (o domicilio legale) iscritto nel registro di

commercio della società RI 1 risulta essere in __________ a __________;

che l’Ufficio del registro

di commercio, informato da un terzo che la società non aveva più il domicilio

legale nel luogo della sua sede statutaria, con raccomandata 14 febbraio 2019,

in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, ha assegnato alla stessa un

termine di 30 giorni per procedere alla notificazione del nuovo domicilio

legale o per comunicare la validità di quello attualmente iscritto a registro,

con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di scioglimento e

dell’applicazione di un’ammenda;

che, preso atto che

l’invio raccomandato è stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il

destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul

FUSC del 18 marzo 2019 alla società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC,

è stato assegnato un ultimo termine di 30 giorni per ristabilire la situazione

legale del proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del registro di commercio

la relativa iscrizione, sempre con la comminatoria dello scioglimento della

società e dell’applicazione di un’ammenda;

che, rilevato come anche

quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 7 maggio

2019 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1

e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quale

liquidatore il suo socio e gerente (dispositivo n. 1), ha ordinato l’iscrizione

nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 2), ha posto

le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 465.-

(dispositivo n. 3), a carico della società e del suo socio e gerente in solido

(dispositivo n. 5) ed ha posto l’ammenda, di fr. 350.- (dispositivo n. 4), a

Considerandi

carico del suo socio e gerente (dispositivo n. 5);

che con il ricorso 27 maggio

2019, che qui ci occupa, la società, che nel frattempo ha mutato la sua ragione

sociale in __________, ha chiesto di revocare il suo scioglimento d’ufficio,

ritenendo non date le condizioni per un tale provvedimento e rilevando di aver comunque

provveduto a ripristinare la situazione legale con il trasferimento della sua

sede e la costituzione di un nuovo recapito in __________ a __________; essa ha

pure chiesto di ridurre a un importo imprecisato l’ammenda posta a carico del suo

socio e gerente, al quale poteva essere imputata solo una lieve negligenza nell’adempimento

dei suoi obblighi legali;

che, con risposta 7 giugno

2019, l’Ufficio del registro di commercio ha ribadito che la procedura per lo

scioglimento era stata svolta correttamente e ha rilevato che il prospettato

trasferimento della sede e la costituzione del nuovo recapito non erano ancora

stati attuati; esso ha pure confermato che al socio e gerente poteva essere

imputata una negligenza per la mancata informazione del nuovo domicilio sociale;

che con scritto 18 giugno

2019.

l’Ufficio del registro di commercio ha confermato che la società aveva

provveduto a regolarizzare la situazione relativa al suo domicilio legale, con

il prospettato trasferimento della sede e del recapito a __________;

che con scritto 1° luglio

2019.

la società ha a sua volta ribadito la richiesta di revocare lo scioglimento

d’ufficio, dichiarando tuttavia di poter accettare l’ammenda inflitta al suo

socio e gerente;

che il ricorso in esame,

presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro

di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

che nel caso di specie è

incontestabile che l’Ufficio del registro di commercio abbia provveduto a

ragione ad applicare nei suoi confronti la procedura di cui agli art. 153a e

153b ORC ed abbia deciso altrettanto a ragione per il suo scioglimento

d’ufficio: contrariamente a quanto preteso nel gravame, nessuna disposizione

impone in effetti all’Ufficio del registro di commercio, laddove sia stato

informato da un terzo che la società non ha più il domicilio legale nel luogo

della sua sede statutaria, di diffidare i suoi amministratori personalmente al

loro indirizzo privato, anziché al domicilio sociale iscritto nel registro di

commercio (cfr. anzi art. 153a cpv. 2 lett. a ORC);

che nel ricorso la società

ha nondimeno evidenziato di aver nel frattempo regolarizzato la situazione

legale e l’Ufficio del registro di commercio ha pacificamente dato atto della

circostanza: in tali circostanze è evidente che la conferma da parte di questa

Camera dello scioglimento d’ufficio della società, quando poi a seguito dell’intervenuto

ripristino della situazione legale entro 3 mesi dall’iscrizione dello stesso

l’Ufficio del registro di commercio avrebbe potuto revocarlo giusta l’art. 153b

cpv. 3 ORC, costituirebbe un inutile esercizio formale fine a sé stesso, che

non ha così ragione di essere attuata; appare per contro giustificato

confermare la condanna della società al pagamento delle tasse di iscrizione e

di diffida come pure delle spese relative allo scioglimento, come se lo stesso

fosse stato ordinato, siccome da lei a suo tempo inutilmente occasionate;

che la società, la quale

aveva inizialmente pure chiesto di ridurre a un importo imprecisato l’ammenda

di fr. 350.- posta a carico del socio e gerente, ha tuttavia dichiarato in

seguito di accettare l’importo della sanzione, di modo che, su questo punto, il

gravame dev’essere stralciato dai ruoli per desistenza;

che in definitiva il

ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 del

giudizio impugnato sono annullati;

che, viste le circostanze del

caso e ritenuto che la situazione di legalità è stata ripristinata solo in sede

ricorsuale, le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale nominale

della società (cfr. TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010

4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6), devono rimanere a

suo carico (art. 47 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2

LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono

attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile in virtù del rimando

dell’art. 6 cpv. 2 LCRC);

che non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:

1. Il ricorso 27 maggio 2019 di RI

1 è parzialmente accolto, nel senso che i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione 7 maggio 2019 dell’Ufficio del registro di

commercio sono annullati, mentre che gli altri dispositivi

della decisione impugnata rimangono invariati.

2. Le spese processuali

di fr. 200.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).