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Decisione

12.2019.88

Contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) - responsabilità - legittimazione attiva - concolpa

9 giugno 2020Italiano27 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.88

Lugano

9 giugno 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2014.14 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 11 aprile

2014 da

AO

1

patrocinata dall’avv. dott.

PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di Euro 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno

2013 su Euro 130'036.- e a partire dal 17 aprile 2013 su Euro 8'833.01, con

protesta di tasse, spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta che, con risposta 24

giugno 2014, ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con

sentenza 12 aprile 2019 ha parzialmente accolto, condannando AP 1 al pagamento

di fr. 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2013 su Euro 130'036.- e

dal 25 luglio 2013 su Euro 8'833.01 con accollo alla convenuta delle spese

processuali di fr. 18'000.- e delle spese di conciliazione di fr. 1'000.-,

nonché la sua condanna a corrispondere alla controparte fr. 12'000.- a titolo

di ripetibili;

appellante la convenuta con appello 28 maggio 2019, con cui ha chiesto in via

principale l’annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di

respingere la petizione e, in via subordinata, il suo annullamento e il ritorno

degli atti all’istanza inferiore affinché proceda a emettere una nuova

decisione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre l’attrice con risposta 5 novembre 2019 ha

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nella primavera 2012 la A__________ SA di __________

ha concluso un contratto con AP 1 SA (di seguito __________) avente per oggetto

il trasporto da __________ alla sede marocchina di A__________ della sua

omologa A__________ di casseri TLC denominati “colli machine pour le ciment,

__________ TLC”.

AP 1 ha poi incaricato del trasporto

fisico degli imponenti oggetti V__________, con sede operativa a __________ e

sede legale a __________, ditta specializzata proprio nel trasporto di merci

industriali in Europa e nel Magreb.

La copertura assicurativa della merce trasportata

è stata garantita sulla scorta di un contratto d’”Assicurazione trasporto di

merci” stipulato da A__________ SA con la C__________ SA, assorbita in

corso di causa da AO 1.

Per il trasporto in oggetto, in data 16

luglio 2012, AP 1 ha inviato a A__________ SA una fattura di Euro 44'950.- con

l’indicazione “Anticipo __________ su fattura globale a seguire”.

Tra i vari viaggi previsti, caricato il

24 luglio 2012 con una gru noleggiata presso V__________, un camion di V__________

è partito da __________ il 25 luglio 2012 diretto ad A__________ con uno dei

casseri __________. Due giorni dopo l’automezzo e il suo carico sono stati

fatti salire a bordo della nave __________ con cui hanno raggiunto il porto di __________

il 31 luglio 2012, per poi giungere, transitando dalla dogana di __________, ad

__________ il 7 agosto 2012, ove il cassero è stato scaricato dai dipendenti di

A__________ e A__________ SA, che al termine dell’operazione hanno allestito il

relativo bollettino di consegna senza annotare alcunché.

Nel frattempo, il 30 luglio 2012, AP 1

ha emesso una seconda fattura nei confronti di A__________ SA di Euro 39'500.-

a saldo della mercede dovuta per il trasporto, recante la dicitura: “Saldo __________

spedizione __________ nr. 7 mezzi di cui 5 telonati + 2 ribassati”.

In data 13 agosto 2012 A__________ SA ha

segnalato per posta elettronica a AP 1 la scoperta di un danno alla parte

superiore del cassero e il rinvenimento di resti di calcestruzzo che rendevano

a suo dire evidente che lo stesso era stato causato dal passaggio dell’automezzo

sotto a un ponte senza tener conto delle rispettive altezze.

La notifica del difetto è stata ripetuta

con scritto del 5 ottobre 2012 indirizzato alla compagnia d’assicurazione __________

AG, suo broker assicurativo, con il quale sono stati lamentati ulteriori danni

occulti scoperti durante la fase di riparazione di quello rilevato per primo,

consistenti in diverse fessure su circa ¼ delle fusioni complessive (la

cosiddetta semi-pelle o semi-fiancata).

In precedenza, il 28 agosto 2012, A__________ SA ha

saldato l’ultima tranche delle due fatture emesse a suo carico da AP 1.

2. Sulla scorta delle notifiche, il 30 ottobre 2012, la C__________

SA ora AO 1, ha demandato a R__________ GmbH di D-Bremen l’allestimento di una

perizia volta ad accertare la causa dei danni riscontrati alla merce

trasportata ad A__________ e la loro entità. Il referto, reso il 4 aprile 2013,

ha concluso che a cagionare il danneggiamento dei casseri era stato l’impatto

della parte superiore del carico contro un sottopassaggio dell’autostrada su

via __________ a __________ (denominato nel rapporto B__________), risultato

essere troppo basso, avvenuto al momento del transito in uscita dal

sottopassaggio mentre il camion iniziava a risalire la strada in pendenza,

essendo emerso che l’altezza complessiva di rimorchio e carico era di cm 424.5,

cioè cm 24.5 in più dell’altezza massima consentita per il traffico stradale in

Europa senza autorizzazione particolare.

Accertate le cause, il perito di parte -

che ha esposto per il proprio lavoro una fattura di Euro 8'833.01 - ha stimato

il valore del danno in Euro 130'450.-.

Il 18 maggio 2013 la compagnia

assicurativa ha così versato ad A__________ SA un risarcimento dell’importo di

Euro 130'036.-.

Il 18 giugno 2013 R__________ GmbH,

incaricata del recovery relativo al caso specifico da C__________ SA ora

AO 1, ha chiesto a AP 1 il pagamento di Euro 139'697.01 relativi all’indennizzo

del danno patito da A__________ SA e dei costi di perizia. Con scritto 1.

luglio 2013 AP 1 ha respinto ogni pretesa negando qualsiasi responsabilità per

quanto accaduto, da addebitare a suo dire unicamente alla ditta italiana di

trasporti.

Con accordo sottoscritto il 7 e 9 aprile 2014, A__________

SA e A__________ SA hanno ceduto alla C__________ SA, ora AO 1, il credito di

Euro 130'036.- da loro vantato nei confronti di AP 1 per il danno al cassero.

3. Con petizione 11 aprile 2014 la C__________ SA, ora AO

1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1

innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenerne la

condanna al pagamento di Euro 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno

2013 su Euro 130'036.- e dal 17 aprile 2013 su Euro 8'833.01 a titolo di

risarcimento del danno subito nel corso del trasporto del cassero da __________

al __________. In estrema sintesi, la responsabilità della convenuta si

fonderebbe sulle norme della Convenzione concernente il contratto di trasporto

internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 (CMR, RS 0.741.611),

applicabile alla fattispecie, ma anche se ciò non fosse, lo sarebbe pure sulla

scorta delle disposizioni sul contratto di spedizione di cui all’art. 439 CO,

mentre la legittimazione attiva della compagnia assicurativa si fonderebbe

sull’art. 72 LCA o, subordinatamente, sulla cessione del credito.

La

convenuta si è opposta alla petizione con risposta 24 giugno 2014, asserendo

che la CMR non sarebbe stata applicabile, avendo essa agito solo in veste di

spedizioniere e non avendo quindi alcuna responsabilità per il danno causato al

cassero. Oltre a ciò, la merce sarebbe stata accettata dal mittente e la

notifica dei difetti sarebbe stata da considerare tardiva. Ma anche se così non

fosse stato, il danno sarebbe stato causato dal committente, essendosi la ditta

A__________ SA occupata di caricare il cassero sul rimorchio.

4. Esperita l’istruttoria e raccolto l’allegato

conclusivo delle parti, avendo esse rinunciato all’udienza per le arringhe

finali, con decisione 12 aprile 2019 il

Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento di

fr. 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2013 su Euro 130'036.- e dal

25 luglio 2013 su Euro 8'833.01, oltre che al pagamento delle spese processuali

e delle ripetibili. Egli ha in particolare stabilito che il contratto che

legava la convenuta ad A__________ era un contratto di trasporto internazionale

soggetto alla CMR e non un contratto di spedizione. Sempre in base a tale

Convenzione, la legittimazione attiva dell’attrice era da considerarsi

assodata, avendo ella validamente acquisito i diritti del mittente del

trasporto nei confronti del vetturale, sia in base all’art. 72 LCA applicabile

anche in caso di responsabilità causale come lo è quella del vetturale, sia in

base alla cessione di credito.

Per il Pretore, poi, era provato sia che

il camion con il suo carico aveva raggiunto un’altezza totale di cm 424.5, così

come che l’unico manufatto di beton al di sotto del quale era passato l’autocarro

risultato essere troppo basso era il ponte di via __________ a__________, alto

cm 421. Indipendentemente da chi aveva eseguito il carico della merce sul

camion, la responsabilità per il superamento delle misure massime previste

dalla LCStr di ben cm 24.5 era da attribuire al vetturale.

Non essendo i diritti del committente perenti,

costituendo quella dell’art. 30 cpv. 1 CMR una mera presunzione refragabile,

non essendo stata sollevata l’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 32

CMR, non essendo la quantificazione del danno stata contestata espressamente e

in modo sostanziato dalla convenuta ed essendo adempiti i criteri dell’art. 23

CMR, nonché essendo i costi della perizia privata risarcibili poiché utile e

necessaria, il primo giudice ha accolto le pretese formulate con la petizione,

con l’unica modifica del decorso degli interessi di mora su quest’ultima

pretesa, riconosciuta dal 25 luglio 2013.

5. Con atto di appello 28 maggio 2019 AP 1 ha postulato

in via principale l’annullamento della decisione 12 aprile 2019 e la sua

riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullarla e

ritornare gli atti all’istanza inferiore per l’emanazione di un nuovo giudizio,

con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

Con decisione 13 giugno 2019 la

procedura d’appello è stata sospesa su richiesta dell’appellante, avendo le

parti avviato trattative per il componimento bonale della vertenza. Il mancato

raggiungimento di un’intesa ha comportato la riattivazione della causa con

decisione 20 settembre 2019 e la fissazione di un nuovo termine per il

versamento dell’anticipo.

Con

risposta 5 novembre 2019 l’attrice ha chiesto la reiezione dell’impugnativa,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

6. Con la sua prima censura, l’attrice ha sostenuto che

il Pretore avrebbe sbagliato ad applicare al rapporto tra le parti la CMR

invece del CO fondandosi sulla, pure errata, costatazione che tra le parti era

stato concluso un contratto di trasporto internazionale di merci, mentre in

realtà si trattava di un contratto di trasporto.

Le stesse contraenti avrebbero

riconosciuto di avere concluso un contratto di spedizione della merce in

questione nel quale l’unico compito della convenuta spedizioniere era quello di

scegliere il vettore e istruirlo diligentemente, cosa che essa ha fatto

individuando nella V__________ Srl la ditta cui demandare il trasporto.

La lettera di vettura di cui al doc. L,

allegato 1, confermerebbe questa conclusione, indicando esplicitamente V__________

Srl come vettore e A__________ SA come mittente. Inoltre la scelta dei

contraenti di optare per la spedizione a costo fisso (Fixkostenspedition)

non deve automaticamente indurre a concludere a favore dell’esistenza di un

contratto di trasporto come fatto dal primo giudice. Anzi, secondo la dottrina

più autorevole questo deve piuttosto essere interpretato a favore

dell’esistenza di un contratto di spedizione nel quale le modalità di pagamento

sono state modificate dalle parti.

A questo va aggiunto che il CO trova applicazione al

contratto in oggetto anche per il fatto che si tratta di un trasporto

multimodale.

6.1. Il

Pretore ha evidenziato come, pur avendo le parti, nei rispettivi allegati, concordemente

qualificato il contratto con cui si sono vincolate A__________ SA e AP 1 quale contratto

di spedizione, avevano versioni diametralmente discordanti sulle norme

applicabili, di modo che sussisteva solo un’apparente sintonia in merito, che

rendeva indispensabile procedere a un’analisi approfondita della natura degli

accordi presi.

Esaminata

in dettaglio la fattispecie, egli ha poi concluso che lo spedizioniere si era

qui assunto la responsabilità del trasporto e del suo successo (pur avendolo

affidato a terzi), sicché il contratto venuto in essere poteva venire

considerato un contratto di trasporto ai sensi della CMR. Convenzione che doveva

trovare applicazione anche per il fatto che si trattava di una spedizione a

costo fisso (Fixkostenspedition), essendo i costi complessivi stati

concordati prima del trasporto, senza prevedere una commissione separata per i

servizi di spedizioniere e nulla mutando il fatto che oltre a essi avrebbero

dovuto venire rimborsate le spese accessorie. Questa conclusione trovava per il

primo giudice conferma anche nel fatto che la lettera di vettura agli atti indicava

quale mittente __________acendo così decadere la condizione essenziale per la

spedizione, ossia l’agire dello spedizioniere in proprio nome per conto del

committente (sentenza impugnata consid. 1.4., pag. 5 seg.).

6.2. Come

appare evidente, con la sua impugnativa l’appellante contrappone una

interpretazione delle norme di legge esattamente all’opposto di quella

pretorile.

Con

un contratto di spedizione, lo spedizioniere si impegna a organizzare, su

incarico del mittente e a pagamento, il trasporto di merci che, di norma, egli

non effettua in proprio, ma demanda a terzi (vetturali o vettori).

In

linea di principio, un contratto di spedizione rappresenta un tipo particolare

di commissione, per cui a esso trovano applicazione sia le norme della commissione

(art. 425 e segg. CO) sia quelle del mandato (art. 425 cpv. 2 CO e art. 394 e

segg. CO). Per quanto riguarda l'effettivo trasporto della merce, devono essere

rispettate le disposizioni del contratto di trasporto (art. 440 e segg. CO e art.

439 CO), rispettivamente quelle specifiche degli art. 456 e 457 CO in caso di

ricorso a un'impresa di trasporto pubblico.

Se

si verifica un danno durante il trasporto, lo spedizioniere ne risponde quindi allo

stesso modo del vetturale ai sensi dell'art. 439 CO in relazione con gli art.

447 seg. CO. Questa sua responsabilità è di natura causale ed è dunque indipendente

da sue eventuali colpe (Von

Planta/Flegbo-Berney, Comm. Romand, 2a ed., n. 20 ad art. 439): in tal

modo la legge evita che il mittente sia costretto a rivolgersi al vetturale,

con il quale non ha avuto alcuna relazione contrattuale, per ottenere il

risarcimento di danni intercorsi durante il trasporto. Ciò non esclude ad ogni

buon conto che egli risponda del danno già in virtù delle regole sulla responsabilità

per colpa (DTF 102 II 256).

Se

lo spedizioniere utilizza uno spedizioniere intermedio, quest'ultimo (come

persona ausiliaria) viene trattato allo stesso modo di un vettore intermedio.

Lo spedizioniere risponde quindi di tutti i danni per i quali lo spedizioniere

intermedio è responsabile ai sensi dell'art. 449 CO, come se egli stesso avesse

agito al suo posto.

Le

norme settoriali SPEDLOGSWISS costituiscono una base normativa di natura

privata per i contratti di spedizione unicamente se i contraenti ne hanno

pattuito l’uso (Furrer,

Schweizerisches Fracht-, Speditions- un Lagerrecht, 2016, n. 1056).

6.3. La

CMR non trova di principio applicazione ai puri contratti di spedizione (Herber/Piper, CMR, Internationales

Strassentransportrecht, Kommentar, 1996, art. 1 n. 25; DTF 132 III 626 consid.

2.1), mentre è vincolante quando

lo spedizioniere soggiace giusta l’art. 439 CO alle disposizioni sul contratto

di trasporto (Klett, Haftung im

Strassengüterverkehr, in HAVE 2016, pag. 111-143, pag. 118) o quando egli esegue personalmente (anche per il tramite di una

ditta terza a valere quale ausiliaria ai sensi dell’art. 101 CO) il trasporto (Klett, Die Haftung im internationalen

Strassengüterverkehr nach CMR, in Strassenverkehr 1/2017, pag. 21).

La CMR non entra in linea di conto solo nel caso di

pura esecuzione personale del trasporto con autoveicoli propri, ma anche nei

casi di spedizione a costi fissi (Fixkostenspedition), che di regola

deve essere pattuita prima del viaggio, o di collettame (Sammelladungspedition),

nei quali lo spedizioniere agisce de facto come trasportatore per

proprio conto (Herber/Piper, op.

cit., n. 31 e n. 33 ad art. 1).

Nel

caso che ci occupa, il danno per il quale viene chiesto l’indennizzo si è

verificato proprio durante il trasporto, sicché, in base a quanto esposto in

precedenza, devono essere applicate le norme sulla responsabilità del vetturale

e, di riflesso, la CMR, valida non solo per i trasporti su strada puri ma anche

(fatto incontestato in questa sede) per quelli misti nella modalità Huckepack

che prevede che

l’automezzo venga caricato su un altro mezzo di

trasporto quale il treno o, come nella fattispecie, la nave.

La

stessa entra inoltre in considerazione pure per il fatto che, nonostante la

definizione comune fornita dalle parti in causa di contratto di spedizione, le

prove agli atti portano a concludere che sussista piuttosto un contratto di

trasporto. In effetti la lettera di vettura di cui al doc. L, all. 1, indica

quale mittente la ditta A__________ SA, fatto che, come ben indicato dal

Pretore, contrasta con uno dei presupposti fondamentali del contratto di

spedizione e cioè con la conclusione in nome proprio da parte dello

spedizioniere ma per conto del mittente dei vari contratti. Che vi sia pure

l’indicazione della V__________ Srl come trasportatore nulla muta poiché è

incontestato che tra quest’ultima e la ditta di __________ non vi è stato mai

alcun contatto diretto volto alla conclusione di un contratto.

A

supporto di tale conclusione contribuisce parimenti il fatto che le fatture di AP

1 che si trovano agli atti, emesse a carico di A__________ SA per il “Cassero

TLC” (doc. E) riportano unicamente la voce “NOLI” (anticipo e a saldo) senza

che risulti alcun tipo di mercede per i servizi di spedizione, il che induce a

concludere che i contraenti hanno concluso un contratto di trasporto a un costo

fisso. Fatto confermato pure, come rettamente evidenziato dal Pretore,

dall’emissione di entrambe le note già prima della consegna della merce alla

destinataria.

Inoltre,

non risulta essere mai stato sufficientemente allegato dalla convenuta quali

compiti e mansioni essa si sarebbe assunta per essere considerata nella

fattispecie uno spedizioniere e non un trasportatore.

7. In

seconda battuta, l’appellante ha contestato le conclusioni pretorili a favore

della legittimazione attiva dell’attrice, fondandosi sull’inapplicabilità della

CMR, sul fatto che la compagnia di assicurazione non era legittimata ad agire

poiché il contratto di spedizione non era un contratto a favore di terzi per

cui solo il mittente avrebbe potuto farlo, sul fatto che in ogni modo la CMR

non si esprime sul regresso, così che la lacuna avrebbe dovuto essere colmata

con il diritto interno elvetico che prevede tale possibilità solo in caso di

colpa grave (qui assente), sul fatto che anche applicando la CMR il diritto di

far valere la pretesa di risarcimento doveva essere diretto nei confronti del

vettore e non contro lo spedizioniere e, infine, sul fatto che la cessione di

credito non avrebbe permesso all’attrice di acquisire validamente la

legittimazione attiva a procedere essendo il termine di prescrizione annuale

per azionare le pretese ai sensi dell’art. 454 cpv. 1 CO e 32 cpv. 1 lit. a CMR

ampiamente scaduto.

7.1. Il

Pretore, appurato che la CMR non indica espressamente chi ha il diritto di far

valere pretese di risarcimento danni nei confronti del vetturale, ha concluso

che dalle singole disposizioni della convenzione è possibile desumere che tale

diritto derivante dal contratto di trasporto spetta al destinatario e al

mittente (sentenza impugnata consid. 2.1.). Inoltre egli ha chiarito che la

legittimazione era data anche sulla scorta dell’art. 72 LCA, applicabile anche

in caso di responsabilità causale, in assenza di colpa specifica.

Abbondanzialmente, la legittimazione sarebbe anche stata data, ha aggiunto, in

forza della cessione di credito, lecita e valida anche in una fattispecie retta

dalla CMR.

7.2. L’appellante

non spiega perché la cessione di credito non sarebbe valida nel caso in

disamina, per cui, già per ciò solo, le sue contestazioni cadono nel vuoto in

quanto irricevibili e la legittimazione dell’attrice deve essere considerata

data.

Ma

anche le restanti argomentazioni risultano essere fragili e non condivisibili.

È

indiscutibile che in caso di danni verificatisi durante il trasporto il diritto

di chiederne l’indennizzo al vetturale spetti al mittente o al destinatario

nonostante la CMR non si esprima esplicitamente in merito (Herber/Piper, op. cit., n. 30 seg. ad art.

13). D’altronde l’appellante nemmeno spiega a chi spetterebbe, se non a loro,

una tale facoltà.

A

questo si aggiunge che la legittimazione attiva dell’attrice è data anche in

applicazione del diritto di regresso dell’art. 72 LCA, che stabilisce che il

credito spettante all’avente diritto verso terzi per atti illeciti passa

all’assicuratore fino a concorrenza dell’indennità da lui pagata. La norma, in

effetti, risulta valida anche per i casi di responsabilità causale e in assenza

di colpa (DTF 144 III 209 consid. 2 con cui è stata modificata la

giurisprudenza), come lo è quello del vetturale (II CCA inc. 12.2002.119 del 1.

ottobre 2003 consid. 10) e di riflesso, giusta l’art. 439 CO, dello

spedizioniere in relazione al trasporto.

La

legittimazione attiva di AO 1 a procedere nei confronti della convenuta è

pertanto confermata.

8. Proseguendo

con l’appello, la ricorrente ha criticato il fatto che non sia stata accertata

dal Pretore la prescrizione delle pretese, essendo decorso il termine annuale

dalla consegna della merce al destinatario ai sensi degli art. 454 cpv. 1 CO e

32 cpv. 1 lit. a CMR.

A

suo dire, con il pagamento del risarcimento effettuato il 18 maggio 2013 da C__________

SA, ora AO 1, a A__________ SA, essa è subentrata nella posizione della seconda

in base alle disposizioni della LCA, ma non in quella della committente

rispettivamente quella della destinataria, così che il giorno del deposito

dell’istanza di conciliazione del 25 luglio 2013 l’attrice non era legittimata

a procedere al posto di A__________ SA. Tenuto conto che l’atto di cessione del

credito da parte di A__________ SA e A__________ SA a C__________ SA, ora H__________

SA, è stato sottoscritto il 7/9 aprile 2014, l’istanza di conciliazione non ha

interrotto il decorso del termine di prescrizione annuale.

Queste

argomentazioni sono nuove e risultano pertanto irricevibili (art. 317 CPC). Ma

sono anche errate, già solo per il fatto che l’art. 72 LCA, qui applicabile,

non presuppone un atto formale di cessione del diritto, sicché questo passa

automaticamente dall’avente diritto all’assicuratore.

Non

risulta dunque necessario addentrarsi nell’esame della struttura societaria del

gruppo A__________ e delle conseguenze di un pagamento alla holding.

9. Con

l’appello è stata in seguito contestata la conclusione pretorile per la quale

l’appellante avrebbe avuto una responsabilità per il danno occorso alla merce

per il fatto che il vettore avrebbe dovuto sapere e quindi evitare il presunto

superamento dell’altezza massima consentita per i trasporti esenti da

autorizzazione. A lei incombeva unicamente l’onere di istruire e scegliere con

diligenza il vettore conformemente alle norme sul mandato. Null’altro.

A tal proposito il primo giudice non avrebbe

debitamente considerato che le prove agli atti dimostravano che il carico della

merce è stato effettuato da A__________ SA - che ne doveva quindi essere

ritenuta responsabile - e non dall’autista del mezzo pesante. Peraltro, a suo

dire, dagli atti non risulterebbe dimostrato né il superamento dell’altezza di

4 m né che il danno fosse da ascrivere al passaggio sotto a un ponte e in

particolare sotto quello di __________ indicato dai periti.

9.1. Partendo

dal presupposto che quella a carico della convenuta è una responsabilità di tipo

causale (art. 17 CMR), il Pretore ha accertato che non sussistevano nel caso

specifico circostanze in grado di consentire l’esonero del vetturale da tale

responsabilità. In particolare ha considerato dimostrato, sulla scorta delle

risultanze della perizia giudiziaria, che i danni erano stati provocati dal

passaggio dell’automezzo, la cui altezza superava di 24.5 cm quella massima di

400 cm (art. 9 LCStr) consentita per la circolazione senza autorizzazione

specifica, sotto al sottopassaggio di __________ identificato dall’esperto che

presentava un’altezza di 421 cm. Ciò posto, egli ha poi appurato che

l’insorgere del danno era evitabile poiché il vetturale non avrebbe potuto

misconoscere il divieto di circolare senza un permesso apposito e, in ogni

caso, avrebbe dovuto prestare particolare prudenza prima di attraversare un

sottopassaggio. Infine, il Pretore ha escluso una colpa dell’avente diritto o

di terzi poiché, indipendentemente da chi avesse effettuato il carico, la responsabilità

per tale operazione era da attribuire al vetturale, essendo solo lui in grado

di individuare sul posto le circostanze determinanti per il carico e non potendo

egli scaricarne la responsabilità su terzi e perché, nella fattispecie, era provato

che le istruzioni per il carico erano state date dall’autista stesso. Senza

considerare che, ad ogni modo, il problema non era risultato consistere nella

modalità di carico ma nell’altezza complessiva raggiunta.

9.2. Le

obiezioni dell’appellante sono in buona parte irricevibili, avendo ella omesso

di confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza (art. 311 CPC).

Esse sono nondimeno infondate anche nel merito. In

effetti, il richiamo alle norme sul mandato e al mero dovere a carico della

convenuta di ossequiare i principi della cura in eligendo e della cura

in istruendo, non tiene conto del fatto che, come illustrato in precedenza,

al caso specifico devono essere applicate le disposizioni del contratto di

trasporto che prevedono, appunto, una responsabilità causale del vettore.

In

base all’art. 17 cpv. 1 CMR quest’ultimo è responsabile della perdita totale o

parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e

quello della sua riconsegna. Egli è liberato da tale responsabilità se i danni

sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un suo ordine non dipendente dalla

colpa del vettore, a un vizio improprio della merce o a circostanze che il

vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare (art. 17

cpv. 2 CMR).

Gli

stessi principi si ritrovano nelle norme sul contratto di trasporto,

applicabili in virtù dell’art. 439 CO allo spedizioniere, e in particolare

all’art. 447 CO.

9.2.1. Appare

del tutto pretestuosa l’obiezione sollevata in merito alla mancanza della prova

che il carico fosse troppo alto, rispettivamente che il danno si sia verificato

a seguito dell’impatto dell’automezzo con il sottopassaggio su via __________ all’uscita

di __________.

Questi

fatti sono stati accertati - oltre che con la perizia di parte (che vale come

tale) - dal perito giudiziario ing. __________ D__________ che, esaminati i

dati disponibili, ha concluso per un’altezza totale del trasporto di 424.5 cm

(relazione peritale 29 maggio 2018, pag. 4). L’appellante non spiega in maniera

alcuna perché ci si dovrebbe discostare da questa risultanza (DTF 136 II 539

consid. 3.2; 133 II 384 consid. 4.2.3), basata su elementi ben precisi esposti

in maniera dettagliata, coerente e lineare, per cui non vi è ragione per farlo.

Allo

stesso modo, AP 1 non spiega perché non sarebbe corretto l’accertamento con il

quale il perito ha appurato che dei 157 sottopassi e 35 gallerie presenti lungo

il tragitto da __________ a __________, l’unico punto in cui sarebbe potuto

avvenire l’impatto perché troppo basso di 3-4 cm rispetto all’altezza

complessiva del camion è proprio quello del sottopassaggio al di sotto

dell’autostrada, su via __________ a __________, sul quale in occasione del

sopralluogo sono stati rilevati chiari segni di contatto dovuti a collisioni di

carichi verosimilmente troppo alti (perizia, pag. 14) che hanno trovato un

riscontro sul cassero danneggiato, ove sono stati rinvenuti residui di cemento

compatibili e il cui telo di protezione presentava delle levigature in

corrispondenza delle maniglie rotte (verbale di interrogatorio 5 marzo 2015 del

teste __________ G__________, pag. 2).

L’ipotesi

avanzata dall’appellante che il danno potesse essersi verificato solo dopo la

consegna della merce al destinatario è stata formulata in maniera talmente

generica e priva di riscontri oggettivi da risultare del tutto inconsistente.

9.2.2. Il

carico della merce sul camion è avvenuto con la collaborazione dei dipendenti

di A__________ SA (e non poteva essere altrimenti), ma seguendo le indicazioni

dell’autista (verbale d’interrogatorio 5 marzo 2015 del teste __________ B__________,

pag. 4), che ne ha assunto dunque la responsabilità. Responsabilità che è ad

ogni buon conto data per legge, in quanto l’autista deve sempre verificare,

prima di mettersi in marcia, la conformità del veicolo alle norme della

circolazione; anche qualora il carico della merce venga effettuato da terzi,

egli non può esimersi da questo compito e scaricarsi dalle sue responsabilità

(art. 57 ONC e STF 1C_169/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 5).

10. L’appellante

ha rimproverato in seguito il Pretore per aver ammesso che l’attrice fosse

riuscita a rovesciare la presunzione di cui all’art. 30 cpv. 1 CMR, poiché con

la firma della lettera di vettura dopo la consegna e il pagamento del dovuto

senza alcuna riserva, la merce andava considerata priva di difetto al momento

del suo raggiungimento della destinazione per cui ogni possibilità d’azione era

estinta ai sensi dell’art. 452 cpv. 1 CO. I difetti ai ganci erano

perfettamente visibili e facilmente individuabili, sicché i termine di 8 giorni

fissato dall’art. 452 CO era ampiamente decorso.

Inoltre

la notifica era stata fatta dal mittente e non dal destinatario della merce,

nonché alla compagnia d’assicurazione, e non allo spedizioniere/vettore come

avrebbe dovuto, risultando dunque inefficace per entrambi i motivi.

In

questo modo, AP 1 non si confronta con la sentenza impugnata (art. 311 CPC) e

in particolare con la motivazione pretorile per la quale l’art. 30 cpv. 1 CMR

istaura unicamente una presunzione refragabile di conformità della merce nel

caso in cui il destinatario l’ha ricevuta senza accertarne lo stato in

contraddittorio con il vettore o senza comunicare le sue riserve in merito al

più tardi al momento della consegna ove si tratti di perdite o avarie apparenti

o entro sette giorni dalla consegna per quelle non apparenti, per cui, essendo

stato provato nel caso di specie che la merce era stata danneggiata, la

presunzione è stata ribaltata.

La

mancata verifica della conformità del carico alle norme di legge, in

particolare, per quanto qui d’interesse, a quelle sulle altezze massime,

costituisce a non averne dubbio una colpa grave del trasportatore. Di

conseguenza l’art. 452 cpv. 1 CO non trova applicazione, così come non ha alcun

influsso il decorso del termine di 8 giorni dalla consegna di cui ai cpv. 2 e 3

della stessa norma.

La

censura dell’inefficacia della notifica dei danni sia perché proveniente dal

mittente sia perché fatta alla compagnia assicurativa al posto che allo

spedizioniere è un fatto nuovo proposto per la prima volta in questa sede e,

come tale, irricevibile ai sensi dell’art. 317 CPC. Ciò posto, essa è pure da

respingere in quanto errata, essendovi agli atti uno scritto email indirizzato

ai referenti di AP 1 del 13 agosto 2012 con il quale erano stati resi attenti

del danno incorso e delle possibili cause (doc. G).

11. Per

tutto quanto precede, l’appello deve essere integralmente respinto, nei limiti

della sua ricevibilità, e la sentenza di primo grado confermata. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. Euro 138'869.01

(determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale),

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7

e 13 LTG, ammontano a fr. 8’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art.

11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono

quantificate in fr. 4’000.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 28 maggio

2019 di AP 1 è

respinto

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a fr. 8’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).