12.2019.88
Contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) - responsabilità - legittimazione attiva - concolpa
9 giugno 2020Italiano27 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.88
Lugano
9 giugno 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2014.14 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 11 aprile
2014 da
AO
1
patrocinata dall’avv. dott.
PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di Euro 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno
2013 su Euro 130'036.- e a partire dal 17 aprile 2013 su Euro 8'833.01, con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta che, con risposta 24
giugno 2014, ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 12 aprile 2019 ha parzialmente accolto, condannando AP 1 al pagamento
di fr. 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2013 su Euro 130'036.- e
dal 25 luglio 2013 su Euro 8'833.01 con accollo alla convenuta delle spese
processuali di fr. 18'000.- e delle spese di conciliazione di fr. 1'000.-,
nonché la sua condanna a corrispondere alla controparte fr. 12'000.- a titolo
di ripetibili;
appellante la convenuta con appello 28 maggio 2019, con cui ha chiesto in via
principale l’annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di
respingere la petizione e, in via subordinata, il suo annullamento e il ritorno
degli atti all’istanza inferiore affinché proceda a emettere una nuova
decisione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attrice con risposta 5 novembre 2019 ha
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera 2012 la A__________ SA di __________
ha concluso un contratto con AP 1 SA (di seguito __________) avente per oggetto
il trasporto da __________ alla sede marocchina di A__________ della sua
omologa A__________ di casseri TLC denominati “colli machine pour le ciment,
__________ TLC”.
AP 1 ha poi incaricato del trasporto
fisico degli imponenti oggetti V__________, con sede operativa a __________ e
sede legale a __________, ditta specializzata proprio nel trasporto di merci
industriali in Europa e nel Magreb.
La copertura assicurativa della merce trasportata
è stata garantita sulla scorta di un contratto d’”Assicurazione trasporto di
merci” stipulato da A__________ SA con la C__________ SA, assorbita in
corso di causa da AO 1.
Per il trasporto in oggetto, in data 16
luglio 2012, AP 1 ha inviato a A__________ SA una fattura di Euro 44'950.- con
l’indicazione “Anticipo __________ su fattura globale a seguire”.
Tra i vari viaggi previsti, caricato il
24 luglio 2012 con una gru noleggiata presso V__________, un camion di V__________
è partito da __________ il 25 luglio 2012 diretto ad A__________ con uno dei
casseri __________. Due giorni dopo l’automezzo e il suo carico sono stati
fatti salire a bordo della nave __________ con cui hanno raggiunto il porto di __________
il 31 luglio 2012, per poi giungere, transitando dalla dogana di __________, ad
__________ il 7 agosto 2012, ove il cassero è stato scaricato dai dipendenti di
A__________ e A__________ SA, che al termine dell’operazione hanno allestito il
relativo bollettino di consegna senza annotare alcunché.
Nel frattempo, il 30 luglio 2012, AP 1
ha emesso una seconda fattura nei confronti di A__________ SA di Euro 39'500.-
a saldo della mercede dovuta per il trasporto, recante la dicitura: “Saldo __________
spedizione __________ nr. 7 mezzi di cui 5 telonati + 2 ribassati”.
In data 13 agosto 2012 A__________ SA ha
segnalato per posta elettronica a AP 1 la scoperta di un danno alla parte
superiore del cassero e il rinvenimento di resti di calcestruzzo che rendevano
a suo dire evidente che lo stesso era stato causato dal passaggio dell’automezzo
sotto a un ponte senza tener conto delle rispettive altezze.
La notifica del difetto è stata ripetuta
con scritto del 5 ottobre 2012 indirizzato alla compagnia d’assicurazione __________
AG, suo broker assicurativo, con il quale sono stati lamentati ulteriori danni
occulti scoperti durante la fase di riparazione di quello rilevato per primo,
consistenti in diverse fessure su circa ¼ delle fusioni complessive (la
cosiddetta semi-pelle o semi-fiancata).
In precedenza, il 28 agosto 2012, A__________ SA ha
saldato l’ultima tranche delle due fatture emesse a suo carico da AP 1.
2. Sulla scorta delle notifiche, il 30 ottobre 2012, la C__________
SA ora AO 1, ha demandato a R__________ GmbH di D-Bremen l’allestimento di una
perizia volta ad accertare la causa dei danni riscontrati alla merce
trasportata ad A__________ e la loro entità. Il referto, reso il 4 aprile 2013,
ha concluso che a cagionare il danneggiamento dei casseri era stato l’impatto
della parte superiore del carico contro un sottopassaggio dell’autostrada su
via __________ a __________ (denominato nel rapporto B__________), risultato
essere troppo basso, avvenuto al momento del transito in uscita dal
sottopassaggio mentre il camion iniziava a risalire la strada in pendenza,
essendo emerso che l’altezza complessiva di rimorchio e carico era di cm 424.5,
cioè cm 24.5 in più dell’altezza massima consentita per il traffico stradale in
Europa senza autorizzazione particolare.
Accertate le cause, il perito di parte -
che ha esposto per il proprio lavoro una fattura di Euro 8'833.01 - ha stimato
il valore del danno in Euro 130'450.-.
Il 18 maggio 2013 la compagnia
assicurativa ha così versato ad A__________ SA un risarcimento dell’importo di
Euro 130'036.-.
Il 18 giugno 2013 R__________ GmbH,
incaricata del recovery relativo al caso specifico da C__________ SA ora
AO 1, ha chiesto a AP 1 il pagamento di Euro 139'697.01 relativi all’indennizzo
del danno patito da A__________ SA e dei costi di perizia. Con scritto 1.
luglio 2013 AP 1 ha respinto ogni pretesa negando qualsiasi responsabilità per
quanto accaduto, da addebitare a suo dire unicamente alla ditta italiana di
trasporti.
Con accordo sottoscritto il 7 e 9 aprile 2014, A__________
SA e A__________ SA hanno ceduto alla C__________ SA, ora AO 1, il credito di
Euro 130'036.- da loro vantato nei confronti di AP 1 per il danno al cassero.
3. Con petizione 11 aprile 2014 la C__________ SA, ora AO
1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1
innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenerne la
condanna al pagamento di Euro 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno
2013 su Euro 130'036.- e dal 17 aprile 2013 su Euro 8'833.01 a titolo di
risarcimento del danno subito nel corso del trasporto del cassero da __________
al __________. In estrema sintesi, la responsabilità della convenuta si
fonderebbe sulle norme della Convenzione concernente il contratto di trasporto
internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 (CMR, RS 0.741.611),
applicabile alla fattispecie, ma anche se ciò non fosse, lo sarebbe pure sulla
scorta delle disposizioni sul contratto di spedizione di cui all’art. 439 CO,
mentre la legittimazione attiva della compagnia assicurativa si fonderebbe
sull’art. 72 LCA o, subordinatamente, sulla cessione del credito.
La
convenuta si è opposta alla petizione con risposta 24 giugno 2014, asserendo
che la CMR non sarebbe stata applicabile, avendo essa agito solo in veste di
spedizioniere e non avendo quindi alcuna responsabilità per il danno causato al
cassero. Oltre a ciò, la merce sarebbe stata accettata dal mittente e la
notifica dei difetti sarebbe stata da considerare tardiva. Ma anche se così non
fosse stato, il danno sarebbe stato causato dal committente, essendosi la ditta
A__________ SA occupata di caricare il cassero sul rimorchio.
4. Esperita l’istruttoria e raccolto l’allegato
conclusivo delle parti, avendo esse rinunciato all’udienza per le arringhe
finali, con decisione 12 aprile 2019 il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento di
fr. 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2013 su Euro 130'036.- e dal
25 luglio 2013 su Euro 8'833.01, oltre che al pagamento delle spese processuali
e delle ripetibili. Egli ha in particolare stabilito che il contratto che
legava la convenuta ad A__________ era un contratto di trasporto internazionale
soggetto alla CMR e non un contratto di spedizione. Sempre in base a tale
Convenzione, la legittimazione attiva dell’attrice era da considerarsi
assodata, avendo ella validamente acquisito i diritti del mittente del
trasporto nei confronti del vetturale, sia in base all’art. 72 LCA applicabile
anche in caso di responsabilità causale come lo è quella del vetturale, sia in
base alla cessione di credito.
Per il Pretore, poi, era provato sia che
il camion con il suo carico aveva raggiunto un’altezza totale di cm 424.5, così
come che l’unico manufatto di beton al di sotto del quale era passato l’autocarro
risultato essere troppo basso era il ponte di via __________ a__________, alto
cm 421. Indipendentemente da chi aveva eseguito il carico della merce sul
camion, la responsabilità per il superamento delle misure massime previste
dalla LCStr di ben cm 24.5 era da attribuire al vetturale.
Non essendo i diritti del committente perenti,
costituendo quella dell’art. 30 cpv. 1 CMR una mera presunzione refragabile,
non essendo stata sollevata l’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 32
CMR, non essendo la quantificazione del danno stata contestata espressamente e
in modo sostanziato dalla convenuta ed essendo adempiti i criteri dell’art. 23
CMR, nonché essendo i costi della perizia privata risarcibili poiché utile e
necessaria, il primo giudice ha accolto le pretese formulate con la petizione,
con l’unica modifica del decorso degli interessi di mora su quest’ultima
pretesa, riconosciuta dal 25 luglio 2013.
5. Con atto di appello 28 maggio 2019 AP 1 ha postulato
in via principale l’annullamento della decisione 12 aprile 2019 e la sua
riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullarla e
ritornare gli atti all’istanza inferiore per l’emanazione di un nuovo giudizio,
con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
Con decisione 13 giugno 2019 la
procedura d’appello è stata sospesa su richiesta dell’appellante, avendo le
parti avviato trattative per il componimento bonale della vertenza. Il mancato
raggiungimento di un’intesa ha comportato la riattivazione della causa con
decisione 20 settembre 2019 e la fissazione di un nuovo termine per il
versamento dell’anticipo.
Con
risposta 5 novembre 2019 l’attrice ha chiesto la reiezione dell’impugnativa,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
6. Con la sua prima censura, l’attrice ha sostenuto che
il Pretore avrebbe sbagliato ad applicare al rapporto tra le parti la CMR
invece del CO fondandosi sulla, pure errata, costatazione che tra le parti era
stato concluso un contratto di trasporto internazionale di merci, mentre in
realtà si trattava di un contratto di trasporto.
Le stesse contraenti avrebbero
riconosciuto di avere concluso un contratto di spedizione della merce in
questione nel quale l’unico compito della convenuta spedizioniere era quello di
scegliere il vettore e istruirlo diligentemente, cosa che essa ha fatto
individuando nella V__________ Srl la ditta cui demandare il trasporto.
La lettera di vettura di cui al doc. L,
allegato 1, confermerebbe questa conclusione, indicando esplicitamente V__________
Srl come vettore e A__________ SA come mittente. Inoltre la scelta dei
contraenti di optare per la spedizione a costo fisso (Fixkostenspedition)
non deve automaticamente indurre a concludere a favore dell’esistenza di un
contratto di trasporto come fatto dal primo giudice. Anzi, secondo la dottrina
più autorevole questo deve piuttosto essere interpretato a favore
dell’esistenza di un contratto di spedizione nel quale le modalità di pagamento
sono state modificate dalle parti.
A questo va aggiunto che il CO trova applicazione al
contratto in oggetto anche per il fatto che si tratta di un trasporto
multimodale.
6.1. Il
Pretore ha evidenziato come, pur avendo le parti, nei rispettivi allegati, concordemente
qualificato il contratto con cui si sono vincolate A__________ SA e AP 1 quale contratto
di spedizione, avevano versioni diametralmente discordanti sulle norme
applicabili, di modo che sussisteva solo un’apparente sintonia in merito, che
rendeva indispensabile procedere a un’analisi approfondita della natura degli
accordi presi.
Esaminata
in dettaglio la fattispecie, egli ha poi concluso che lo spedizioniere si era
qui assunto la responsabilità del trasporto e del suo successo (pur avendolo
affidato a terzi), sicché il contratto venuto in essere poteva venire
considerato un contratto di trasporto ai sensi della CMR. Convenzione che doveva
trovare applicazione anche per il fatto che si trattava di una spedizione a
costo fisso (Fixkostenspedition), essendo i costi complessivi stati
concordati prima del trasporto, senza prevedere una commissione separata per i
servizi di spedizioniere e nulla mutando il fatto che oltre a essi avrebbero
dovuto venire rimborsate le spese accessorie. Questa conclusione trovava per il
primo giudice conferma anche nel fatto che la lettera di vettura agli atti indicava
quale mittente __________acendo così decadere la condizione essenziale per la
spedizione, ossia l’agire dello spedizioniere in proprio nome per conto del
committente (sentenza impugnata consid. 1.4., pag. 5 seg.).
6.2. Come
appare evidente, con la sua impugnativa l’appellante contrappone una
interpretazione delle norme di legge esattamente all’opposto di quella
pretorile.
Con
un contratto di spedizione, lo spedizioniere si impegna a organizzare, su
incarico del mittente e a pagamento, il trasporto di merci che, di norma, egli
non effettua in proprio, ma demanda a terzi (vetturali o vettori).
In
linea di principio, un contratto di spedizione rappresenta un tipo particolare
di commissione, per cui a esso trovano applicazione sia le norme della commissione
(art. 425 e segg. CO) sia quelle del mandato (art. 425 cpv. 2 CO e art. 394 e
segg. CO). Per quanto riguarda l'effettivo trasporto della merce, devono essere
rispettate le disposizioni del contratto di trasporto (art. 440 e segg. CO e art.
439 CO), rispettivamente quelle specifiche degli art. 456 e 457 CO in caso di
ricorso a un'impresa di trasporto pubblico.
Se
si verifica un danno durante il trasporto, lo spedizioniere ne risponde quindi allo
stesso modo del vetturale ai sensi dell'art. 439 CO in relazione con gli art.
447 seg. CO. Questa sua responsabilità è di natura causale ed è dunque indipendente
da sue eventuali colpe (Von
Planta/Flegbo-Berney, Comm. Romand, 2a ed., n. 20 ad art. 439): in tal
modo la legge evita che il mittente sia costretto a rivolgersi al vetturale,
con il quale non ha avuto alcuna relazione contrattuale, per ottenere il
risarcimento di danni intercorsi durante il trasporto. Ciò non esclude ad ogni
buon conto che egli risponda del danno già in virtù delle regole sulla responsabilità
per colpa (DTF 102 II 256).
Se
lo spedizioniere utilizza uno spedizioniere intermedio, quest'ultimo (come
persona ausiliaria) viene trattato allo stesso modo di un vettore intermedio.
Lo spedizioniere risponde quindi di tutti i danni per i quali lo spedizioniere
intermedio è responsabile ai sensi dell'art. 449 CO, come se egli stesso avesse
agito al suo posto.
Le
norme settoriali SPEDLOGSWISS costituiscono una base normativa di natura
privata per i contratti di spedizione unicamente se i contraenti ne hanno
pattuito l’uso (Furrer,
Schweizerisches Fracht-, Speditions- un Lagerrecht, 2016, n. 1056).
6.3. La
CMR non trova di principio applicazione ai puri contratti di spedizione (Herber/Piper, CMR, Internationales
Strassentransportrecht, Kommentar, 1996, art. 1 n. 25; DTF 132 III 626 consid.
2.1), mentre è vincolante quando
lo spedizioniere soggiace giusta l’art. 439 CO alle disposizioni sul contratto
di trasporto (Klett, Haftung im
Strassengüterverkehr, in HAVE 2016, pag. 111-143, pag. 118) o quando egli esegue personalmente (anche per il tramite di una
ditta terza a valere quale ausiliaria ai sensi dell’art. 101 CO) il trasporto (Klett, Die Haftung im internationalen
Strassengüterverkehr nach CMR, in Strassenverkehr 1/2017, pag. 21).
La CMR non entra in linea di conto solo nel caso di
pura esecuzione personale del trasporto con autoveicoli propri, ma anche nei
casi di spedizione a costi fissi (Fixkostenspedition), che di regola
deve essere pattuita prima del viaggio, o di collettame (Sammelladungspedition),
nei quali lo spedizioniere agisce de facto come trasportatore per
proprio conto (Herber/Piper, op.
cit., n. 31 e n. 33 ad art. 1).
Nel
caso che ci occupa, il danno per il quale viene chiesto l’indennizzo si è
verificato proprio durante il trasporto, sicché, in base a quanto esposto in
precedenza, devono essere applicate le norme sulla responsabilità del vetturale
e, di riflesso, la CMR, valida non solo per i trasporti su strada puri ma anche
(fatto incontestato in questa sede) per quelli misti nella modalità Huckepack
che prevede che
l’automezzo venga caricato su un altro mezzo di
trasporto quale il treno o, come nella fattispecie, la nave.
La
stessa entra inoltre in considerazione pure per il fatto che, nonostante la
definizione comune fornita dalle parti in causa di contratto di spedizione, le
prove agli atti portano a concludere che sussista piuttosto un contratto di
trasporto. In effetti la lettera di vettura di cui al doc. L, all. 1, indica
quale mittente la ditta A__________ SA, fatto che, come ben indicato dal
Pretore, contrasta con uno dei presupposti fondamentali del contratto di
spedizione e cioè con la conclusione in nome proprio da parte dello
spedizioniere ma per conto del mittente dei vari contratti. Che vi sia pure
l’indicazione della V__________ Srl come trasportatore nulla muta poiché è
incontestato che tra quest’ultima e la ditta di __________ non vi è stato mai
alcun contatto diretto volto alla conclusione di un contratto.
A
supporto di tale conclusione contribuisce parimenti il fatto che le fatture di AP
1 che si trovano agli atti, emesse a carico di A__________ SA per il “Cassero
TLC” (doc. E) riportano unicamente la voce “NOLI” (anticipo e a saldo) senza
che risulti alcun tipo di mercede per i servizi di spedizione, il che induce a
concludere che i contraenti hanno concluso un contratto di trasporto a un costo
fisso. Fatto confermato pure, come rettamente evidenziato dal Pretore,
dall’emissione di entrambe le note già prima della consegna della merce alla
destinataria.
Inoltre,
non risulta essere mai stato sufficientemente allegato dalla convenuta quali
compiti e mansioni essa si sarebbe assunta per essere considerata nella
fattispecie uno spedizioniere e non un trasportatore.
7. In
seconda battuta, l’appellante ha contestato le conclusioni pretorili a favore
della legittimazione attiva dell’attrice, fondandosi sull’inapplicabilità della
CMR, sul fatto che la compagnia di assicurazione non era legittimata ad agire
poiché il contratto di spedizione non era un contratto a favore di terzi per
cui solo il mittente avrebbe potuto farlo, sul fatto che in ogni modo la CMR
non si esprime sul regresso, così che la lacuna avrebbe dovuto essere colmata
con il diritto interno elvetico che prevede tale possibilità solo in caso di
colpa grave (qui assente), sul fatto che anche applicando la CMR il diritto di
far valere la pretesa di risarcimento doveva essere diretto nei confronti del
vettore e non contro lo spedizioniere e, infine, sul fatto che la cessione di
credito non avrebbe permesso all’attrice di acquisire validamente la
legittimazione attiva a procedere essendo il termine di prescrizione annuale
per azionare le pretese ai sensi dell’art. 454 cpv. 1 CO e 32 cpv. 1 lit. a CMR
ampiamente scaduto.
7.1. Il
Pretore, appurato che la CMR non indica espressamente chi ha il diritto di far
valere pretese di risarcimento danni nei confronti del vetturale, ha concluso
che dalle singole disposizioni della convenzione è possibile desumere che tale
diritto derivante dal contratto di trasporto spetta al destinatario e al
mittente (sentenza impugnata consid. 2.1.). Inoltre egli ha chiarito che la
legittimazione era data anche sulla scorta dell’art. 72 LCA, applicabile anche
in caso di responsabilità causale, in assenza di colpa specifica.
Abbondanzialmente, la legittimazione sarebbe anche stata data, ha aggiunto, in
forza della cessione di credito, lecita e valida anche in una fattispecie retta
dalla CMR.
7.2. L’appellante
non spiega perché la cessione di credito non sarebbe valida nel caso in
disamina, per cui, già per ciò solo, le sue contestazioni cadono nel vuoto in
quanto irricevibili e la legittimazione dell’attrice deve essere considerata
data.
Ma
anche le restanti argomentazioni risultano essere fragili e non condivisibili.
È
indiscutibile che in caso di danni verificatisi durante il trasporto il diritto
di chiederne l’indennizzo al vetturale spetti al mittente o al destinatario
nonostante la CMR non si esprima esplicitamente in merito (Herber/Piper, op. cit., n. 30 seg. ad art.
13). D’altronde l’appellante nemmeno spiega a chi spetterebbe, se non a loro,
una tale facoltà.
A
questo si aggiunge che la legittimazione attiva dell’attrice è data anche in
applicazione del diritto di regresso dell’art. 72 LCA, che stabilisce che il
credito spettante all’avente diritto verso terzi per atti illeciti passa
all’assicuratore fino a concorrenza dell’indennità da lui pagata. La norma, in
effetti, risulta valida anche per i casi di responsabilità causale e in assenza
di colpa (DTF 144 III 209 consid. 2 con cui è stata modificata la
giurisprudenza), come lo è quello del vetturale (II CCA inc. 12.2002.119 del 1.
ottobre 2003 consid. 10) e di riflesso, giusta l’art. 439 CO, dello
spedizioniere in relazione al trasporto.
La
legittimazione attiva di AO 1 a procedere nei confronti della convenuta è
pertanto confermata.
8. Proseguendo
con l’appello, la ricorrente ha criticato il fatto che non sia stata accertata
dal Pretore la prescrizione delle pretese, essendo decorso il termine annuale
dalla consegna della merce al destinatario ai sensi degli art. 454 cpv. 1 CO e
32 cpv. 1 lit. a CMR.
A
suo dire, con il pagamento del risarcimento effettuato il 18 maggio 2013 da C__________
SA, ora AO 1, a A__________ SA, essa è subentrata nella posizione della seconda
in base alle disposizioni della LCA, ma non in quella della committente
rispettivamente quella della destinataria, così che il giorno del deposito
dell’istanza di conciliazione del 25 luglio 2013 l’attrice non era legittimata
a procedere al posto di A__________ SA. Tenuto conto che l’atto di cessione del
credito da parte di A__________ SA e A__________ SA a C__________ SA, ora H__________
SA, è stato sottoscritto il 7/9 aprile 2014, l’istanza di conciliazione non ha
interrotto il decorso del termine di prescrizione annuale.
Queste
argomentazioni sono nuove e risultano pertanto irricevibili (art. 317 CPC). Ma
sono anche errate, già solo per il fatto che l’art. 72 LCA, qui applicabile,
non presuppone un atto formale di cessione del diritto, sicché questo passa
automaticamente dall’avente diritto all’assicuratore.
Non
risulta dunque necessario addentrarsi nell’esame della struttura societaria del
gruppo A__________ e delle conseguenze di un pagamento alla holding.
9. Con
l’appello è stata in seguito contestata la conclusione pretorile per la quale
l’appellante avrebbe avuto una responsabilità per il danno occorso alla merce
per il fatto che il vettore avrebbe dovuto sapere e quindi evitare il presunto
superamento dell’altezza massima consentita per i trasporti esenti da
autorizzazione. A lei incombeva unicamente l’onere di istruire e scegliere con
diligenza il vettore conformemente alle norme sul mandato. Null’altro.
A tal proposito il primo giudice non avrebbe
debitamente considerato che le prove agli atti dimostravano che il carico della
merce è stato effettuato da A__________ SA - che ne doveva quindi essere
ritenuta responsabile - e non dall’autista del mezzo pesante. Peraltro, a suo
dire, dagli atti non risulterebbe dimostrato né il superamento dell’altezza di
4 m né che il danno fosse da ascrivere al passaggio sotto a un ponte e in
particolare sotto quello di __________ indicato dai periti.
9.1. Partendo
dal presupposto che quella a carico della convenuta è una responsabilità di tipo
causale (art. 17 CMR), il Pretore ha accertato che non sussistevano nel caso
specifico circostanze in grado di consentire l’esonero del vetturale da tale
responsabilità. In particolare ha considerato dimostrato, sulla scorta delle
risultanze della perizia giudiziaria, che i danni erano stati provocati dal
passaggio dell’automezzo, la cui altezza superava di 24.5 cm quella massima di
400 cm (art. 9 LCStr) consentita per la circolazione senza autorizzazione
specifica, sotto al sottopassaggio di __________ identificato dall’esperto che
presentava un’altezza di 421 cm. Ciò posto, egli ha poi appurato che
l’insorgere del danno era evitabile poiché il vetturale non avrebbe potuto
misconoscere il divieto di circolare senza un permesso apposito e, in ogni
caso, avrebbe dovuto prestare particolare prudenza prima di attraversare un
sottopassaggio. Infine, il Pretore ha escluso una colpa dell’avente diritto o
di terzi poiché, indipendentemente da chi avesse effettuato il carico, la responsabilità
per tale operazione era da attribuire al vetturale, essendo solo lui in grado
di individuare sul posto le circostanze determinanti per il carico e non potendo
egli scaricarne la responsabilità su terzi e perché, nella fattispecie, era provato
che le istruzioni per il carico erano state date dall’autista stesso. Senza
considerare che, ad ogni modo, il problema non era risultato consistere nella
modalità di carico ma nell’altezza complessiva raggiunta.
9.2. Le
obiezioni dell’appellante sono in buona parte irricevibili, avendo ella omesso
di confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza (art. 311 CPC).
Esse sono nondimeno infondate anche nel merito. In
effetti, il richiamo alle norme sul mandato e al mero dovere a carico della
convenuta di ossequiare i principi della cura in eligendo e della cura
in istruendo, non tiene conto del fatto che, come illustrato in precedenza,
al caso specifico devono essere applicate le disposizioni del contratto di
trasporto che prevedono, appunto, una responsabilità causale del vettore.
In
base all’art. 17 cpv. 1 CMR quest’ultimo è responsabile della perdita totale o
parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e
quello della sua riconsegna. Egli è liberato da tale responsabilità se i danni
sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un suo ordine non dipendente dalla
colpa del vettore, a un vizio improprio della merce o a circostanze che il
vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare (art. 17
cpv. 2 CMR).
Gli
stessi principi si ritrovano nelle norme sul contratto di trasporto,
applicabili in virtù dell’art. 439 CO allo spedizioniere, e in particolare
all’art. 447 CO.
9.2.1. Appare
del tutto pretestuosa l’obiezione sollevata in merito alla mancanza della prova
che il carico fosse troppo alto, rispettivamente che il danno si sia verificato
a seguito dell’impatto dell’automezzo con il sottopassaggio su via __________ all’uscita
di __________.
Questi
fatti sono stati accertati - oltre che con la perizia di parte (che vale come
tale) - dal perito giudiziario ing. __________ D__________ che, esaminati i
dati disponibili, ha concluso per un’altezza totale del trasporto di 424.5 cm
(relazione peritale 29 maggio 2018, pag. 4). L’appellante non spiega in maniera
alcuna perché ci si dovrebbe discostare da questa risultanza (DTF 136 II 539
consid. 3.2; 133 II 384 consid. 4.2.3), basata su elementi ben precisi esposti
in maniera dettagliata, coerente e lineare, per cui non vi è ragione per farlo.
Allo
stesso modo, AP 1 non spiega perché non sarebbe corretto l’accertamento con il
quale il perito ha appurato che dei 157 sottopassi e 35 gallerie presenti lungo
il tragitto da __________ a __________, l’unico punto in cui sarebbe potuto
avvenire l’impatto perché troppo basso di 3-4 cm rispetto all’altezza
complessiva del camion è proprio quello del sottopassaggio al di sotto
dell’autostrada, su via __________ a __________, sul quale in occasione del
sopralluogo sono stati rilevati chiari segni di contatto dovuti a collisioni di
carichi verosimilmente troppo alti (perizia, pag. 14) che hanno trovato un
riscontro sul cassero danneggiato, ove sono stati rinvenuti residui di cemento
compatibili e il cui telo di protezione presentava delle levigature in
corrispondenza delle maniglie rotte (verbale di interrogatorio 5 marzo 2015 del
teste __________ G__________, pag. 2).
L’ipotesi
avanzata dall’appellante che il danno potesse essersi verificato solo dopo la
consegna della merce al destinatario è stata formulata in maniera talmente
generica e priva di riscontri oggettivi da risultare del tutto inconsistente.
9.2.2. Il
carico della merce sul camion è avvenuto con la collaborazione dei dipendenti
di A__________ SA (e non poteva essere altrimenti), ma seguendo le indicazioni
dell’autista (verbale d’interrogatorio 5 marzo 2015 del teste __________ B__________,
pag. 4), che ne ha assunto dunque la responsabilità. Responsabilità che è ad
ogni buon conto data per legge, in quanto l’autista deve sempre verificare,
prima di mettersi in marcia, la conformità del veicolo alle norme della
circolazione; anche qualora il carico della merce venga effettuato da terzi,
egli non può esimersi da questo compito e scaricarsi dalle sue responsabilità
(art. 57 ONC e STF 1C_169/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 5).
10. L’appellante
ha rimproverato in seguito il Pretore per aver ammesso che l’attrice fosse
riuscita a rovesciare la presunzione di cui all’art. 30 cpv. 1 CMR, poiché con
la firma della lettera di vettura dopo la consegna e il pagamento del dovuto
senza alcuna riserva, la merce andava considerata priva di difetto al momento
del suo raggiungimento della destinazione per cui ogni possibilità d’azione era
estinta ai sensi dell’art. 452 cpv. 1 CO. I difetti ai ganci erano
perfettamente visibili e facilmente individuabili, sicché i termine di 8 giorni
fissato dall’art. 452 CO era ampiamente decorso.
Inoltre
la notifica era stata fatta dal mittente e non dal destinatario della merce,
nonché alla compagnia d’assicurazione, e non allo spedizioniere/vettore come
avrebbe dovuto, risultando dunque inefficace per entrambi i motivi.
In
questo modo, AP 1 non si confronta con la sentenza impugnata (art. 311 CPC) e
in particolare con la motivazione pretorile per la quale l’art. 30 cpv. 1 CMR
istaura unicamente una presunzione refragabile di conformità della merce nel
caso in cui il destinatario l’ha ricevuta senza accertarne lo stato in
contraddittorio con il vettore o senza comunicare le sue riserve in merito al
più tardi al momento della consegna ove si tratti di perdite o avarie apparenti
o entro sette giorni dalla consegna per quelle non apparenti, per cui, essendo
stato provato nel caso di specie che la merce era stata danneggiata, la
presunzione è stata ribaltata.
La
mancata verifica della conformità del carico alle norme di legge, in
particolare, per quanto qui d’interesse, a quelle sulle altezze massime,
costituisce a non averne dubbio una colpa grave del trasportatore. Di
conseguenza l’art. 452 cpv. 1 CO non trova applicazione, così come non ha alcun
influsso il decorso del termine di 8 giorni dalla consegna di cui ai cpv. 2 e 3
della stessa norma.
La
censura dell’inefficacia della notifica dei danni sia perché proveniente dal
mittente sia perché fatta alla compagnia assicurativa al posto che allo
spedizioniere è un fatto nuovo proposto per la prima volta in questa sede e,
come tale, irricevibile ai sensi dell’art. 317 CPC. Ciò posto, essa è pure da
respingere in quanto errata, essendovi agli atti uno scritto email indirizzato
ai referenti di AP 1 del 13 agosto 2012 con il quale erano stati resi attenti
del danno incorso e delle possibili cause (doc. G).
11. Per
tutto quanto precede, l’appello deve essere integralmente respinto, nei limiti
della sua ricevibilità, e la sentenza di primo grado confermata. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. Euro 138'869.01
(determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale),
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7
e 13 LTG, ammontano a fr. 8’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art.
11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 4’000.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 28 maggio
2019 di AP 1 è
respinto
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a fr. 8’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).