12.2019.89
Mediazione - legittimazione attiva
5 giugno 2020Italiano11 min
Per tale somma è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
Source ti.ch
PA 2
Incarto n.
12.2019.89
Lugano
5 giugno 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.47 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 febbraio
2014 da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
AP
1
rappr. dallo studio legale PA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 51'284.40 oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2012
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 24 aprile
2019 ha accolto;
appellante la convenuta con appello 27 maggio 2019,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 13 agosto 2019 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 28 agosto 2019 della convenuta
e della duplica spontanea 9 settembre 2019 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con rogito 12
dicembre 2011 G__________ __________ ha venduto ad Ar__________ __________ l’appartamento
n. __________ di cui al foglio PPP n. __________ RFD di __________, corrispondente
alla quota di __________ del fondo base n. __________ RFD di __________.
2. Dopo aver ottenuto
la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 26 febbraio 2014 AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 51'284.40 oltre
interessi al 5% dal 7 marzo 2012 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa, in
estrema sintesi, ha preteso di essere intervenuta nella vendita dell’immobile
quale mediatrice ed ha così rivendicato il versamento della relativa mercede,
pari al 3% dell’affare, del valore di fr. 2'000'000.- (fr. 60'000.-), da cui
andava dedotta la mercede già anticipata dalla controparte al submediatore __________
SA (fr. 8'715.60).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore
aggiunto, con decisione 24 aprile 2019, ha accolto la petizione, ponendo le
spese processuali di fr. 2’500.- e le spese della procedura di conciliazione di
fr. 500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte
fr. 5’000.- per ripetibili. Per quanto qui interessa, egli, dopo aver accertato
che tra le parti era venuto in essere un contratto di mediazione in forma orale,
ha ritenuto che l’attrice potesse senz’altro pretendere la mercede da lei fatta
valere in causa, che in effetti risultava inferiore alla percentuale del 3% dell’affare
mediato, concluso ad un prezzo di fr. 1’740'000.- (fr. 52'200.-).
4. Con l’appello 27
maggio 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 13 agosto
2019 (alla quale hanno fatto seguito la replica
spontanea 28 agosto 2019 e la duplica spontanea 9 settembre 2019, con cui le
parti hanno dibattuto sull’ammissibilità ex art. 317 cpv. 1 CPC - che in realtà
può rimanere indecisa - della produzione in questa sede da parte dell’attrice
dello scambio di corrispondenza e-mail avvenuto a fine agosto 2012 tra F__________
__________ e Gi__________ __________ di cui al doc. DD), la convenuta ha
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa si è in sostanza limitata
a contestare la legittimazione attiva dell’attrice.
5. La legittimazione delle parti - attiva
dell'attore, passiva del convenuto - è una premessa sostanziale dell'esistenza
della pretesa dedotta in giudizio (cfr. Walder-Richli,
Zivilprozessrecht, 4ª ed., § 25 n. 4). Si tratta di una questione di diritto
materiale (cfr. DTF 130 III 417 consid. 3.1) che deve essere esaminata
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (cfr. Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation,
in: SJZ 1982 p. 17 segg.; cfr. pure DTF 118 Ia 129 consid. 1). Laddove la
procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare
il proprio esame sui fatti allegati dalle parti ed accertati (cfr. DTF 118 Ia
129 consid. 1), senza andare d'ufficio alla ricerca di fatti atti a
mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di
allegare (cfr. Ott, op. cit., p.
23). Incombe alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le
loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare
alla legittimazione attiva, cfr. DTF 130 III 417 consid. 3.1).
In
tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un
determinato contratto, la legittimazione attiva è di regola data qualora
l’attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (per
tante: cfr. II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.70).
6. Il Pretore aggiunto,
fondandosi su una serie di risultanze istruttorie perlopiù di carattere
indiziario (ed in particolare sui doc. R1 e U2 nonché sui testi __________ p. 1
seg., avv. Fr__________ __________ p. 3, Gi__________ __________ p. 1 seg. e A__________
__________ p. 1 seg.), ha ritenuto che nel caso di specie il contratto di
mediazione fosse stato concluso proprio con l’attrice, che mai in seguito aveva
ceduto la sua pretesa a I__________ __________, società appartenente all’avv.
Fr__________ __________, marito dell’acquirente A__________ __________, un’eventuale
cessione in tal senso essendo per altro nulla per vizio di forma.
6.1. In questa sede la
convenuta, contestando l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di
prime cure e prevalendosi di altre circostanze di carattere indiziario, ha
ribadito che l’attrice non era legittimata a far valere alcuna pretesa nei suoi
confronti. Il contratto di mediazione non era in effetti venuto in essere con
lei, che per altro nemmeno disponeva della necessaria autorizzazione a tale
scopo, ma con il marito T__________ __________, che nell’occasione aveva de
facto agito per conto di I__________ __________, oppure ancora con entrambi
congiuntamente. E comunque, in occasione di una cena con l’avv. Fr__________ __________
e A__________ __________, i coniugi __________ si sarebbero impegnati singolarmente
o congiuntamente a cedere la relativa pretesa a quella società, che dunque
risultava esserne divenuta la sola creditrice, tanto da averla a sua volta ceduta
alla sua dipendente A__________ __________, che in seguito aveva provveduto a
farsela pagare dalla convenuta.
6.2. Contrariamente a
quanto preteso dalla convenuta, è indubbio che l’attrice sia legittimata
attivamente a rivendicare la mercede mediatoria (poco importando invece se essa,
che oltretutto non aveva agito a titolo professionale, non fosse iscritta
all’albo dei fiduciari e dunque non disponesse delle necessarie autorizzazioni
federali o cantonali a tale scopo, cfr. DTF 62 II 108 consid. 2b, 117 II 286
consid. 4a e 4b).
6.2.1. L’istruttoria ha chiaramente
dimostrato che l’attrice era effettivamente la controparte della convenuta nel
contratto di mediazione in parola, per altro concluso in un momento, nel giugno
2009, in cui essa non era ancora alle dipendenze dello studio legale dell’avv.
Fr__________ __________ (ciò che è poi avvenuto nel settembre 2009, cfr.
duplica p. 3 e conclusioni p. 6) e prima che il marito T__________ __________
fosse assunto da I__________ __________ (ciò che risultava essere poi avvenuto tra
il novembre 2009 e il gennaio 2010, cfr. doc. 10 e 12 e i testi avv. Fr__________
__________ p. 3, A__________ __________ p. 2 e T__________ __________ p. 3 seg.)
e potesse agire per quest’ultima.
Presente al momento della
conclusione del contratto, il teste Gi__________ __________, del tutto indifferente
all’esito della lite siccome si trattava unicamente del socio della società __________
SA che era intervenuta quale submediatore e alla quale era stato riconosciuto il
diritto a 1/3 della mediazione da tutte le parti coinvolte (dall’attrice, che
si riteneva titolare della mercede complessiva, rispettivamente dalla convenuta
e da I__________ __________, che ritenevano invece che la mercede complessiva
spettasse a quest’ultima), ha in effetti confermato, facendo in sostanza
proprio quanto deposto dall’attrice (interrogatorio p. 2), il tenore del doc.
C, in cui aveva dichiarato che nel giugno 2009 “tra il presidente [N.d.R.
del consiglio di amministrazione della convenuta] F__________ __________ e la
signora AO 1 veniva stretto un contratto verbale di mediazione con il quale la AP
1 riconosceva a quest’ultima una percentuale del 3% (tre per cento) sul prezzo
degli appartamenti compravenduti su rispettiva segnalazione della signora AO 1”
(p. 2,) segnatamente di quello in discussione (p. 2), aggiungendo in seguito che
“l’accordo tra le parti … è quello di cui ho riferito sopra” (p. 2).
Ma, soprattutto, a
confermare ulteriormente l’esistenza di un tale accordo con l’attrice e a sconfessare
la deposizione in senso opposto resa da F__________ __________ (interrogatorio
p. 4) è stato il teste avv. Fr__________ __________, che oltretutto sarebbe
stato interessato a far sì che la lite si potesse risolvere a favore della
convenuta, il quale ha dichiarato che quando ad un certo punto aveva chiesto
un’ulteriore riduzione del prezzo
“uno dei signori __________, non
ricordo se F__________ o G__________, mi disse che non poteva accordarmi un
ulteriore prezzo perché aveva promesso la provvigione alla signora AO 1” (p.
3).
6.2.2. È poi a ragione che il
giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta non potesse prevalersi del
fatto, per altro già inammissibile in ordine siccome addotto da quest’ultima
per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e
contrario e 232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre
2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), che, in occasione
di una cena con l’avv. Fr__________ __________ e A__________ __________, l’attrice,
presente anche il marito T__________ __________, si sarebbe impegnata a cedere (e
dunque non solo a rinunciarvi) la pretesa relativa alla mercede mediatoria a I__________
__________.
Innanzitutto si osserva
che l’esistenza di una tale cessione - che per la convenuta sarebbe dovuta
avvenire senza compenso, ciò che per altro non costituisce la regola specie poi
se come in concreto la cedente nulla ha a che fare con la cessionaria, che come
detto non era lo studio legale dell’avv. Fr__________ __________ -, non è stata
sufficientemente provata, atteso che alle uniche risultanze istruttorie in tal
senso, ossia alle testimonianze dell’avv. Fr__________ __________ (p. 3) e
della moglie A__________ __________ (p. 2), per altro entrambi interessati
all’esito della causa, andavano contrapposte la deposizione dell’attrice (p. 2)
e la testimonianza del marito T__________ __________ (p. 4), sia pure anch’essi
interessati all’esito della lite.
E in ogni caso una tale
cessione sarebbe stata nulla per vizio di forma, non essendo poi stata conclusa
nella forma scritta (art. 165 cpv. 1 CO), ciò che non avrebbe dovuto sfuggire
all’avv. F__________ __________.
7. La reiezione
dell’unica censura sollevata dalla convenuta, quella relativa alla carente
legittimazione attiva dell’attrice, non implica tuttavia ancora che l’appello
debba essere interamente respinto.
Alla luce dell’ineccepibile
accertamento del Pretore aggiunto secondo cui l’affare era stato concluso per
un prezzo di fr. 1'740'000.- (cfr. doc. T1) e della pacifica ammissione
dell’attrice secondo cui dalla mercede a suo favore, pari al 3% e dunque a fr.
52'200.-, doveva essere dedotta la mercede che la convenuta aveva già
anticipato a suo tempo al submediatore __________ SA, pari a fr. 8'715.60
(petizione p. 6, replica p. 8, conclusioni p. 12, risposta all’appello p. 6 segg.;
cfr. pure doc. F e G), è in effetti incontestabile che la sua pretesa possa
essere accolta unicamente per la differenza di fr. 43'484.40.
8. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che il
giudizio pretorile dev’essere riformato nel senso che quest’ultima è condannata
a pagare all’attrice fr. 43'484.40 oltre interessi ed accessori.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 51'284.40, seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 27 maggio
2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 24 aprile 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta. Di conseguenza:
1.1
AP 1 è condannata a pagare a AO 1 fr. 43'484.40
oltre
interessi al 5% dal 7 marzo 2012.
1.2
Per tale somma è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano.
2.
Le spese processuali di fr. 2’500.-, oltre a fr. 500.- della
procedura di conciliazione, da anticipare come di rito, sono poste per 1/6 a
carico dell’attrice e per 5/6 a carico della convenuta, che rifonderà alla
controparte fr. 3'500.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 3’000.- sono poste per 1/6 a carico dell’appellata e
per 5/6 a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'750.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).