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Decisione

12.2019.9

Contratto di lavoro - assegni familiari - giurisdizione civile

30 marzo 2020Italiano23 min

Berner Kommentar, ZPO 1 – 149 ZPO, Vol. I, n. 14 ad art. 59 ZPO; Trezzini, in: Commentario pratico al

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.9

Lugano

30 marzo 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.9 della Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio - Sud - promossa con petizione 8 marzo 2018 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto, previa ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio,

la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 26'749.50 oltre interessi al 5% dal 6

novembre 2017 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

domande avversate dalla

convenuta e sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 3

dicembre 2018, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la

convenuta al pagamento di fr. 7'376.65 oltre interessi e respingendo per tale

importo l’opposizione interposta al PE menzionato, mentre ha respinto l’istanza

di concessione del gratuito patrocinio;

appellante la

convenuta con appello 21 gennaio 2019 con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.

4'976.65, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo

grado di giudizio;

mentre con un allegato

datato 25 febbraio 2019 l’attrice postula in risposta la reiezione del

gravame di controparte mentre con appello incidentale la riforma del

giudizio impugnato, nel senso del parziale accoglimento della petizione per

l’importo di fr. 11'783.15, e chiede la concessione dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio per la procedura di appello, il tutto con protesta di

spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;

preso atto delle

osservazioni all’appello incidentale (recte: risposta) 28 marzo 2019 della

convenuta, con cui si è opposta integralmente al gravame di controparte;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro 1°luglio

2016 AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di onicotecnica. Per quanto in questa sede

di interesse, il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un orario di

lavoro massimo di 43 ore settimanali per un salario orario lordo di fr. 17.87,

oltre un’indennità di vacanza e per giorni festivi e, al punto 4, una clausola

di “obbligo di fedeltà e di discrezione: segreto professionale e divieto di

concorrenza” dal seguente tenore: (doc. C, 9)

“ 4.1. Il dipendente, nella ambito dell’esecuzione del

suo lavoro, avrà accesso a informazioni che devono restare confidenziali.

Questo vale segnatamente per tutte le informazioni concernenti i dati dei

clienti, gli indirizzi degli stessi…la corrispondenza,…i progetti e gli

sviluppi, le prove, il know-how…e più in generale per tutte quelle informazioni

apprese oralmente o per iscritto, anche se non designate quali segrete o

confidenziali. Il dipendente si impegna a rispettare il segreto professionale a

ad attenersi all’obbligo della confidenzialità relativamente a tutto quello che

egli è venuto a sapere sia prima della conclusione del presente contratto, sia

durante la sua durata, presso e dal datore di lavoro…Il dipendente non solo ha

l’obbligo di fedeltà, di discrezione e di osservanza del segreto professionale

verso il datore di lavoro, ma anche verso tutti i clienti….4.3. L’obbligo di

fedeltà, di discrezione e di rispetto del segreto ha validità anche oltre la

durata del rapporto di lavoro…4.4 Il dipendente si impegna a non rivelare o a

non sfruttare in nessuna circostanza le informazioni elencate al superiore 4.1”.

B. Con scritto 3 maggio

2017 AP 1 ha richiamato una prima volta AO 1 (doc. I e 1), ricordandole in

particolare il suo obbligo di diligenza e fedeltà di cui all’art. 4 del

contratto di lavoro. La datrice di lavoro ha in particolare ribadito alla

dipendente che le informazioni relative alle clienti del centro estetico erano

di sua esclusiva proprietà, invitandola, sotto comminatoria del licenziamento

immediato, a volere interrompere immediatamente qualsiasi relazione diretta con

loro, e ad astenersi dal fotografare e pubblicare sul suo profilo personale

facebook i lavori svolti sulle clienti.

C. Con scritto

raccomandato

24 maggio 2017 (non ritirato dalla dipendente) la datrice

di lavoro ha nuovamente ammonito AO 1. Rilevando come sulla pagina personale di

facebook di quest’ultima sarebbero stati aggiunti nuovi nominativi di clienti

appartenenti alla sua banca dati, AP 1 ha ribadito che tali dati erano dati

sensibili di sua proprietà coperti dall’obbligo di riservatezza e discrezione e

che un uso inappropriato avrebbe comportato la disdetta immediata del contratto

di lavoro (doc. 1 e 2).

D. Con lettera 27 maggio

2017 la dipendente ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno

2017 (doc. D). Con scritto 22 giugno 2017 la datrice di lavoro ha notificato a AO

1 la disdetta con effetto immediato del contratto, rimproverandole di avere

perseverato nel comportamento anticontrattuale malgrado i diversi richiami, in

particolare per avere violato “l’obbligo di fedeltà e di discrezione:

segreto professionale e divieto di concorrenza” di cui al punto 4 del

contratto (doc. E).

E. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha escusso la datrice di

lavoro per l’incasso di fr. 17'146.40 a titolo di pretese salariali, ore

straordinarie, indennità per licenziamento ingiustificato e assegni familiari.

L’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. G).

F. Con petizione 8 marzo

2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (CM.2017.147),

ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio - Sud per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 26'749.50

oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2017 e il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________ nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’attrice, ritenendo ingiustificato il

suo licenziamento in tronco, ha chiesto il pagamento di fr. 13'185.35 a titolo

di pretese salariali, di fr. 1'025.- pari a 41 ore straordinarie asseritamente

svolte nei mesi di febbraio e marzo 2017, di fr. 2'400.- a titolo di assegni

familiari non corrisposti, e il riconoscimento di un’indennità per

licenziamento ingiustificato pari a tre mensilità (fr. 10'139.15).

Con la risposta 2

maggio 2015 la convenuta si è integralmente opposta alle pretese dell’attrice.

G. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore aggiunto, con la sentenza 3 dicembre 2018 qui impugnata, ha accolto

parzialmente la petizione, condannando la datrice di lavoro al pagamento di fr.

7'376.65 e rigettando limitatamente a tale importo l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________. Il primo giudice ha

altresì respinto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, senza prelevare spese processuali, con

l’obbligo per l’attrice di versare fr. 650.- alla datrice di lavoro a titolo di

ripetibili.

H. Con l’appello 21

gennaio 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 4'976.65, ovvero di non

riconoscere fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari, il tutto con protesta di

tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 25

febbraio 2019 la dipendente si è opposta integralmente al gravame e con appello

incidentale di medesima data ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere parzialmente la petizione per l’importo di fr. 11'783.15;

con il medesimo allegato la convenuta ha chiesto altresì la concessione

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di

appello, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di

giudizio. La datrice di lavoro si è opposta integralmente al gravame della

dipendente.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). Entro il medesimo termine deve essere inoltrata la risposta

(art. 312 cpv. 2 CPC). L’appello 21 gennaio 2019, introdotto nel termine di 30

giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti

tempestivi sono la risposta, l’appello incidentale e la risposta all’appello

incidentale introdotti entro il termine assegnato da questa Camera.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era sorto un contratto

di lavoro ai sensi degli artt. 319 segg. CO e riassunto dottrina e

giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento immediato e di obbligo

di diligenza e fedeltà del lavoratore, ha ritenuto, sulla base degli atti e

delle deposizioni testimoniali, che la dipendente aveva ripetutamente e

intenzionalmente violato tale obbligo nei confronti della datrice di lavoro,

ignorando le sue istruzioni nonostante i reiterati e chiari richiami orali e

scritti, e ha pertanto considerato giustificato, oltre che tempestivo, il

licenziamento con effetto immediato del 22 giugno 2017, negando pertanto il

riconoscimento di un’indennità a tale titolo. Il primo giudice ha in seguito

riconosciuto alla dipendente l’importo di fr. 4'976.65 netti a titolo di

differenze salariali non ancora percepite e fr. 2'400.- (fr. 200.- x 12 mesi) a

titolo di assegni familiari. Malgrado la violazione contrattuale della

dipendente, il Pretore aggiunto ha tuttavia negato il diritto alla datrice di

lavoro di trattenere l’importo di fr. 4'469.45 da lei riconosciuto alla

dipendente come salario residuo a titolo di parziale risarcimento del danno,

siccome non provato. In assenza della necessaria documentazione attestante

l’effettiva situazione reddituale e patrimoniale dell’attrice, malgrado

l’esplicita richiesta del primo giudice in tal senso (disposizione ordinatoria

18 giugno 2018), egli ha respinto la sua domanda di ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio.

Fatti

I.

Sull’appello

principale

3. L’appellante rimprovera

al primo giudice di avergli imputato il mancato pagamento degli assegni

familiari per l’importo complessivo di fr. 2'400.- (fr. 200.- x 12 mesi). A suo

dire, l’obbligo del datore di lavoro di versare gli assegni familiari

presuppone una decisione da parte della Cassa di compensazione per gli assegni

familiari, previa richiesta da inoltrare dal dipendente. Il Pretore aggiunto,

inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’attrice, a cui incombeva per

legge l’obbligo di presentare i documenti necessari per valutare il diritto

all’ottenimento degli assegni, malgrado sollecitata dalla datrice di lavoro,

non avrebbe dato seguito alla sua richiesta. La mancata corresponsione degli

assegni deriverebbe pertanto unicamente dall’inerzia della dipendente.

4. In concreto agli

atti non vi è alcuna decisione della Cassa di compensazione assegni familiari

attestante il diritto della dipendente. Pacifico che l’attrice, per il tramite

del suo rappresentante legale, ha inviato alla datrice di lavoro, con scritto

16 ottobre 2017 successivamente alla disdetta del contratto (doc. F), il

formulario per l’ottenimento degli assegni. A dire della datrice di lavoro, lo

stesso non sarebbe stato completo e necessitava di ulteriori informazioni e di

altra documentazione. Essa avrebbe pertanto informato il rappresentante legale

tramite messaggio di posta elettronica, invitandolo a volere procedere in tal

senso (doc. 11), ciò che egli avrebbe tuttavia omesso di fare.

5. La giurisdizione,

ossia il potere del giudice di applicare una determinata legge a una

fattispecie, è un presupposto processuale che il giudice esamina

d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC; Zingg,

Berner Kommentar, ZPO 1 – 149 ZPO, Vol. I, n. 14 ad art. 59 ZPO; Trezzini, in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 30

e 31 ad art. 1 CPC; Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 60 CPC). Tale

verifica avviene anche senza specifica contestazione delle parti (Oberhammer in: Kurzkommentar ZPO, 2ª

ed., n. 1 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., n. 3 ad art. 60 CPC), in ogni

stadio della lite (DTF 130 III 430 consid. 3.1), e ciò anche davanti al

tribunale adito in seconda istanza (Müller,

in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, n. 22 ad art. 59 CPC). I giudici della giurisdizione civile devono

esaminare se la vertenza o le domande a loro sottoposte siano o no di natura

civile, essendo loro sottratti i giudizi che riguardano i rapporti di diritto

pubblico (IICCA 12.2011.6 del 17 settembre 2012 con riferimenti).

5.1 In concreto,

sebbene gli assegni familiari siano considerati parte del salario ai sensi

dell’art. 322 CO (Streiff/Kaenel/Rudolph,

Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, n. 9 ad art. 322 CO), il

diritto dei dipendenti a ottenere gli assegni familiari quale parziale compenso

dei costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli è regolato dal

diritto pubblico. I presupposti per l’ottenimento degli assegni sono valutati,

sulla base delle disposizioni della Legge federale sugli assegni familiari

del 24 marzo 2006 (LAFam) dalla competente Cassa di

compensazione, la quale determina pure la loro entità, emanando una decisione

formale in applicazione delle norme della LPGA (v. in particolare gli

art. 1, 13 e 15 LAFam). L’obbligo di versamento degli assegni familiari

presuppone pertanto una decisione formale dell’organo competente secondo la

LAFam, la valutazione dei presupposti e dell’entità essendo sottratta alla

disposizione delle parti. L’attrice con la petizione in esame ha chiesto, a non

averne dubbio, il riconoscimento degli assegni familiari ai sensi delle disposizioni

della LAFam (fr. 200.- mensili per 12 mesi). In assenza di una

formale decisione attestante il diritto della dipendente a ricevere gli assegni

familiari, il Pretore adito avrebbe pertanto dovuto constatare il difetto di

giurisdizione civile e dichiarare irricevibile la domanda volta al

riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Müller, op. cit., n. 38 ad art. 59 CPC;

Considerandi

II CCA 5 novembre 2013 inc. n. 12.2013.132, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.81).

5.2

Ne discende che

su questo punto la decisione va riformata nel senso che la pretesa concernente

il riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari deve essere

dichiarata irricevibile.

6.

Si rileva

abbondanzialmente che agli atti non vi è alcuna prova dell’asserita violazione

contrattuale della datrice di lavoro per avere omesso di richiedere gli assegni

familiari. La richiesta completa di tutte le informazioni e di tutte le pezze

giustificative per valutare il diritto va inoltrata dal dipendente alla Cassa

cui è affiliato il datore di lavoro (art. 6 cpv. 1 Legge cantonale sugli

assegni di famiglia). A quest’ultimo incombe verso il dipendente un dovere di

informazione sulla possibilità di richiedere gli assegni, di verifica della

completezza della richiesta e, se del caso, di trasmissione della richiesta

alla cassa competente, ciò che in concreto sembra essere avvenuto. La

contestazione della dipendente di non avere ricevuto l’e-mail (doc. 11) con cui

la datrice di lavoro le ha chiesto di completare il formulario e la

documentazione necessaria, formulata dalla dipendente per la prima volta in

questa sede è perciò irricevibile poiché tardiva (art. 317 CPC), oltre a non essere

dimostrata, l’indirizzo di posta elettronica riportato nell’e-mail di cui al

doc. 11 essendo peraltro il medesimo di quello del rappresentante legale

all’epoca dei fatti (doc. 11 e doc. F).

7.

Ne discende che

l’appello della datrice di lavoro è evaso nel senso che la pretesa concernente

il riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari è irricevibile. Di

conseguenza la petizione va accolta limitatamente all’importo di fr. 4'976.65

oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2017 e, limitatamente a tale importo, e

deve essere rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di __________.

II.

Sull’appello

incidentale

8.

Con l’appello

incidentale la dipendente rimprovera al Pretore di avere a torto considerato

come giustificato il licenziamento per motivi gravi ai sensi dell’art. 337 CO

sulla base di un erroneo accertamento dei fatti. A suo dire, non vi sarebbe

stata alcuna appropriazione e alcun sfruttamento di dati sensibili della

clientela della datrice di lavoro e la pubblicazione di foto sulla sua pagina

personale facebook contro la volontà di quest’ultima, da considerare come

violazione media degli obblighi contrattuali, non sarebbe più avvenuta dopo il

richiamo del 3 maggio 2017.

8.1

In merito all’argomento

secondo cui non vi sarebbe stata alcuna appropriazione e alcun sfruttamento di

dati sensibili, l’appellante rinvia alle deposizioni testimoniali di alcune

clienti della datrice di lavoro, dalle quali risulta come siano state esse

stesse a contattare direttamente la dipendente dopo la conclusione della sua

attività presso la convenuta. L’attrice contesta inoltre l’attendibilità della

teste __________ T__________, su cui si è basato il Pretore aggiunto per

giungere alla sua conclusione.

8.1.1

In primis va rilevato come

l’asserita mancata credibilità della teste __________ T__________ a motivo che

“il suo rapporto con la signora AO 1 si potrebbe identificare come un

rapporto tra datore di lavoro e dipendente” (appello incidentale, pag. 6) è

priva di fondamento.

8.1.1.1

Secondo l’art. 157

CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le

prove. In base al predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione

personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua

audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del

suo peso probatorio. Nel contempo egli deve però tener conto anche

dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato

all’esito della vertenza (cfr. Trezzini,

op. cit., n. 8 segg., n. 91 segg. e n. 95 segg. ad art. 157). Di regola

testimonianze tra loro contraddittorie non si elidono ma il giudice deve

apprezzarle entrambe per valutare se nelle circostanze concrete una sia

preferibile all’altra in quanto probatoriamente più convincente (cfr. Trezzini, op. cit., n. 104 ad art. 157).

Nell’apprezzamento delle prove testimoniali assume importanza anche

l’atteggiamento della parte al momento dell’offerta, rispettivamente

dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. Trezzini,

op. cit., n. 99 ad art. 157 CPC), tanto che il Tribunale federale è arrivato a

rimproverare a un appellante di non essersi opposto all’assunzione di un teste

proposto dalla controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano

giovato alla tesi di quest’ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004

consid. 3.3). A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate

alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Trezzini, op. cit., n. 89 segg. ad art. 157

CPC).

8.1.1.2

Come emerge dalla stessa

deposizione della teste __________ T__________, quest’ultima, pur occupandosi

della gestione del personale, svolgeva per la datrice di lavoro unicamente

un’attività di consulenza esterna (verbale di udienza 3 ottobre 2018, pag. 3). Si rileva inoltre che l’attrice benché consapevole dell’asserito legame

tra la datrice di lavoro e la teste non si è opposta all’assunzione della sua

deposizione (cfr. verbale di udienza del 20 giugno 2018, pag. 2 e seg.),

circostanza che ella deve ora lasciarsi imputare. Ciò detto, nel caso

specifico, la deposizione resa dalla teste è credibile. La stessa oltre a

essere lineare e dettagliata ha trovato pure riscontro in altre risultanze

istruttorie (teste __________ __________ G__________, verbale di udienza 17

ottobre 2018, pag. 2; teste __________ M__________, verbale di udienza 22

agosto 2018, pag. 3; cfr. pure considerando seguente), di modo che non si

vedono motivi per mettere in discussione in questa sede la sua attendibilità.

8.1.2

Contrariamente a quanto

pretende l’appellante incidentale, il fatto che diverse clienti sentite come

testi abbiano confermato di avere contattato direttamente l’attrice quando

questa non era già più presente al centro estetico, e ciò in ragione della sua

bravura nello svolgere la propria attività, nulla ha a che fare con la

violazione dei suoi obblighi contrattuali, in particolare dell’obbligo di

diligenza e fedeltà, rimproveratagli dalla datrice di lavoro in costanza di

contratto. Da questa sola circostanza non si può infatti ancora dedurre che la dipendente,

durante il rapporto di lavoro, non abbia agevolato un rapporto personale e

diretto con le clienti della datrice di lavoro, sfruttando la sua posizione, in

maniera tale da indurle in seguito a contattarla per proseguire con lei i

trattamenti estetici. Del resto l’istruttoria ha permesso di confermare la

conclusione del Pretore aggiunto sul tema, secondo cui l’appellante

intratteneva un rapporto personale e diretto con le clienti, con le quali

scambiava il numero di telefono privato o con le quali condivideva l’amicizia

su facebook, dove pubblicava le foto dei lavori svolti scattate alle clienti di

AP 1 durante lo svolgimento dell’attività presso di lei (__________ T__________,

verbale d’udienza 3 ottobre 2018, pag. 3; teste __________ __________ G__________,

verbale d’udienza 17 ottobre 2018, pag. 2). Si rileva infine che la

contestazione dell’appellante incidentale è pure smentita dalla teste __________

M__________, cliente di AP 1, la quale ha confermato di essere stata al

domicilio privato dell’attrice a fare un trattamento estetico “a fine maggio

2017”, quindi ancora durante il rapporto di lavoro (verbale d’udienza 22

agosto 2018, pag. 3).

8.2

L’appellante ammette di avere

pubblicato sulla sua pagina facebook le foto dei lavori eseguiti sulle clienti

di AP 1 durante il rapporto di lavoro. A suo dire, ciò costituirebbe una

violazione media dei suoi obblighi contrattuali e non sarebbe più avvenuta dopo

il primo richiamo del 3 maggio 2017. La censura è infondata già solo per il

fatto che è chiaramente smentita dalle risultanze istruttorie. Dallo screenshot

della pagina facebook di un altro centro estetico concorrente (Istituto __________,

doc. 6) risulta che il 2 giugno 2017 è stato pubblicizzato l’inizio “di una

bella collaborazione con AO 1, NAIL ARTIST! Giovedì 8 giugno sarà presente nel

centro per qualsiasi domanda o prova direttamente sulle vostre unghie! Sconto

del 10% per chi prenota un appuntamento entro il 15 giugno”, con l’aggiunta

di 16 nuove foto di lavori svolti dall’attrice con le clienti della convenuta

(v. teste __________ __________ G__________, verbale d’udienza 17 ottobre 2018,

pag. 2, la quale ha confermato che parte delle foto pubblicate erano state

fatte sul bancone di iAP 1). La pubblicazione e la condivisione su facebook di

queste foto e della collaborazione con il nuovo centro estetico non solo è

avvenuta dopo il primo richiamo ma pure pochi giorni dopo il secondo

ammonimento del 24 maggio 2017 (doc. 1 e 2). La contestazione dell’appellante

incidentale di non avere ricevuto quest’ultimo scritto è smentita dal doc. 2 e

il fatto di non avere ritirato l’invio raccomandato non può in ogni caso giovarle.

9.

In queste

circostanze è a giusta ragione che il Pretore aggiunto ha ravvisato nel caso in

questione una violazione del dovere di diligenza e lealtà da parte della

dipendente, la quale, in spregio ai ripetuti ed espliciti richiami della

datrice di lavoro, senza alcun motivo plausibile ha ignorato le istruzioni

ricevute, ciò che, a non averne dubbio, ha irrimediabilmente compromesso il

necessario rapporto di fiducia. Non da ultimo anche a fronte dell’accertata (e

non contestata) perdita di clienti, non era in buona fede più possibile per la

datrice di lavoro la continuazione del contratto fino alla fine dell’ordinario

periodo di disdetta. Secondo costante giurisprudenza, infatti, un atteggiamento

che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto

essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la

prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più

pensabile, costituisce una “mancanza grave”: ciò è di regola ammesso nel caso

di violazione di un obbligo contrattuale, in particolare del dovere di

diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono inoltre giustificare

un licenziamento immediato se vengono reiterate nonostante un avvertimento

circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 142

III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_225/2018 del 6 giugno

2019.

consid. 4.1), come avvenuto in concreto.

III. Domanda di ammissione

al gratuito patrocinio per la procedura di appello e appello incidentale

10.

Con la risposta

all’appello e con appello incidentale AO 1 ha chiesto di essere posta al

beneficio del gratuito patrocinio, senza esporre i motivi alla base della sua

domanda, limitandosi a rinviare, a dimostrazione della sua situazione di

indigenza, al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato

dall’autorità comunale e prodotto in prima istanza (doc. M). Tale modo di

procedere non è conforme alle esigenze di motivazione poste dall’art. 119 cpv.

2.

CPC, a maggior ragione in concreto, atteso che l’istante, patrocinata da un

legale, neppure in prima sede, malgrado l’esplicita domanda del Pretore

aggiunto di precisare e dimostrare la sua situazione finanziaria con ulteriori

documenti, ha dato seguito alla richiesta (Trezzini,

op. cit., n. 19 ad art. 119 CPC e riferimenti). In queste circostanze la

domanda deve essere respinta.

IV. Sulle spese giudiziarie

11.

In definitiva quindi l’appello

principale di AP 1 è evaso ai sensi dei considerandi mentre l’appello

incidentale di AO 1 va respinto. L’esito del presente giudizio comporta una

riforma delle spese ripetibili di prima sede (non contestate nel loro

ammontare), che seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1

CPC).

Vertendo la

presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un

valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili della procedura dell’appello

principale e dell’appello incidentale seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106

cpv. 1 CPC) e

sono stabilite in funzione delle domande, ovvero fr. 2'400.-

per l’appello principale e fr. 4'406.50 (fr. 11'783.15 ./. fr. 7'376.65) per

quello incidentale.

Il valore litigioso

determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale non supera la

soglia di fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 21

gennaio 2019 di AP 1 è evaso nel senso dei considerandi. Di conseguenza

la sentenza 3 dicembre 2018 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio –

Sud è così riformata:

1.

La pretesa di fr. 2'400.-

concernente il riconoscimento del diritto agli assegni familiari è

irricevibile.

2.

La petizione è parzialmente

accolta.

2.1 AP 1 è condannata a pagare a AO 1 l’importo di fr.

4'976.65 oltre interessi del 5% dal 6 novembre 2017.

2.2 L’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo

n. __________ del 20 novembre 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è

respinta in via definitiva limitatamente a fr. 4'976.65 oltre interessi del 5%

dal 6 novembre 2017.

3.

L’istanza di concessione del

gratuito patrocinio di AO 1 è respinta.

4.

Non si prelevano spese

processuali. AO 1 verserà a AP 1 l’importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili.

5.

Notificazione alle parti.

II. Non si prelevano

spese processuali per la procedura d’appello; AO 1 rifonderà fr. 200.- alla

controparte a titolo di ripetibili.

III. L’appello incidentale

di AO 1 del 25 febbraio 2019 è respinto.

IV. Non si prelevano oneri

processuali per la procedura di appello incidentale; AO 1 verserà alla

controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili.

V. La domanda di ammissione

al gratuito patrocinio per la procedura di appello di AO 1 è respinta.

VI. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).