12.2019.9
Contratto di lavoro - assegni familiari - giurisdizione civile
30 marzo 2020Italiano23 min
Berner Kommentar, ZPO 1 – 149 ZPO, Vol. I, n. 14 ad art. 59 ZPO; Trezzini, in: Commentario pratico al
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.9
Lugano
30 marzo 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.9 della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio - Sud - promossa con petizione 8 marzo 2018 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto, previa ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio,
la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 26'749.50 oltre interessi al 5% dal 6
novembre 2017 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________;
domande avversate dalla
convenuta e sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 3
dicembre 2018, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la
convenuta al pagamento di fr. 7'376.65 oltre interessi e respingendo per tale
importo l’opposizione interposta al PE menzionato, mentre ha respinto l’istanza
di concessione del gratuito patrocinio;
appellante la
convenuta con appello 21 gennaio 2019 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.
4'976.65, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo
grado di giudizio;
mentre con un allegato
datato 25 febbraio 2019 l’attrice postula in risposta la reiezione del
gravame di controparte mentre con appello incidentale la riforma del
giudizio impugnato, nel senso del parziale accoglimento della petizione per
l’importo di fr. 11'783.15, e chiede la concessione dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio per la procedura di appello, il tutto con protesta di
spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;
preso atto delle
osservazioni all’appello incidentale (recte: risposta) 28 marzo 2019 della
convenuta, con cui si è opposta integralmente al gravame di controparte;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 1°luglio
2016 AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di onicotecnica. Per quanto in questa sede
di interesse, il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un orario di
lavoro massimo di 43 ore settimanali per un salario orario lordo di fr. 17.87,
oltre un’indennità di vacanza e per giorni festivi e, al punto 4, una clausola
di “obbligo di fedeltà e di discrezione: segreto professionale e divieto di
concorrenza” dal seguente tenore: (doc. C, 9)
“ 4.1. Il dipendente, nella ambito dell’esecuzione del
suo lavoro, avrà accesso a informazioni che devono restare confidenziali.
Questo vale segnatamente per tutte le informazioni concernenti i dati dei
clienti, gli indirizzi degli stessi…la corrispondenza,…i progetti e gli
sviluppi, le prove, il know-how…e più in generale per tutte quelle informazioni
apprese oralmente o per iscritto, anche se non designate quali segrete o
confidenziali. Il dipendente si impegna a rispettare il segreto professionale a
ad attenersi all’obbligo della confidenzialità relativamente a tutto quello che
egli è venuto a sapere sia prima della conclusione del presente contratto, sia
durante la sua durata, presso e dal datore di lavoro…Il dipendente non solo ha
l’obbligo di fedeltà, di discrezione e di osservanza del segreto professionale
verso il datore di lavoro, ma anche verso tutti i clienti….4.3. L’obbligo di
fedeltà, di discrezione e di rispetto del segreto ha validità anche oltre la
durata del rapporto di lavoro…4.4 Il dipendente si impegna a non rivelare o a
non sfruttare in nessuna circostanza le informazioni elencate al superiore 4.1”.
B. Con scritto 3 maggio
2017 AP 1 ha richiamato una prima volta AO 1 (doc. I e 1), ricordandole in
particolare il suo obbligo di diligenza e fedeltà di cui all’art. 4 del
contratto di lavoro. La datrice di lavoro ha in particolare ribadito alla
dipendente che le informazioni relative alle clienti del centro estetico erano
di sua esclusiva proprietà, invitandola, sotto comminatoria del licenziamento
immediato, a volere interrompere immediatamente qualsiasi relazione diretta con
loro, e ad astenersi dal fotografare e pubblicare sul suo profilo personale
facebook i lavori svolti sulle clienti.
C. Con scritto
raccomandato
24 maggio 2017 (non ritirato dalla dipendente) la datrice
di lavoro ha nuovamente ammonito AO 1. Rilevando come sulla pagina personale di
facebook di quest’ultima sarebbero stati aggiunti nuovi nominativi di clienti
appartenenti alla sua banca dati, AP 1 ha ribadito che tali dati erano dati
sensibili di sua proprietà coperti dall’obbligo di riservatezza e discrezione e
che un uso inappropriato avrebbe comportato la disdetta immediata del contratto
di lavoro (doc. 1 e 2).
D. Con lettera 27 maggio
2017 la dipendente ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno
2017 (doc. D). Con scritto 22 giugno 2017 la datrice di lavoro ha notificato a AO
1 la disdetta con effetto immediato del contratto, rimproverandole di avere
perseverato nel comportamento anticontrattuale malgrado i diversi richiami, in
particolare per avere violato “l’obbligo di fedeltà e di discrezione:
segreto professionale e divieto di concorrenza” di cui al punto 4 del
contratto (doc. E).
E. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha escusso la datrice di
lavoro per l’incasso di fr. 17'146.40 a titolo di pretese salariali, ore
straordinarie, indennità per licenziamento ingiustificato e assegni familiari.
L’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. G).
F. Con petizione 8 marzo
2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (CM.2017.147),
ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio - Sud per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 26'749.50
oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2017 e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’attrice, ritenendo ingiustificato il
suo licenziamento in tronco, ha chiesto il pagamento di fr. 13'185.35 a titolo
di pretese salariali, di fr. 1'025.- pari a 41 ore straordinarie asseritamente
svolte nei mesi di febbraio e marzo 2017, di fr. 2'400.- a titolo di assegni
familiari non corrisposti, e il riconoscimento di un’indennità per
licenziamento ingiustificato pari a tre mensilità (fr. 10'139.15).
Con la risposta 2
maggio 2015 la convenuta si è integralmente opposta alle pretese dell’attrice.
G. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore aggiunto, con la sentenza 3 dicembre 2018 qui impugnata, ha accolto
parzialmente la petizione, condannando la datrice di lavoro al pagamento di fr.
7'376.65 e rigettando limitatamente a tale importo l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________. Il primo giudice ha
altresì respinto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, senza prelevare spese processuali, con
l’obbligo per l’attrice di versare fr. 650.- alla datrice di lavoro a titolo di
ripetibili.
H. Con l’appello 21
gennaio 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 4'976.65, ovvero di non
riconoscere fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 25
febbraio 2019 la dipendente si è opposta integralmente al gravame e con appello
incidentale di medesima data ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere parzialmente la petizione per l’importo di fr. 11'783.15;
con il medesimo allegato la convenuta ha chiesto altresì la concessione
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di
appello, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di
giudizio. La datrice di lavoro si è opposta integralmente al gravame della
dipendente.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni
(art. 311 CPC). Entro il medesimo termine deve essere inoltrata la risposta
(art. 312 cpv. 2 CPC). L’appello 21 gennaio 2019, introdotto nel termine di 30
giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti
tempestivi sono la risposta, l’appello incidentale e la risposta all’appello
incidentale introdotti entro il termine assegnato da questa Camera.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era sorto un contratto
di lavoro ai sensi degli artt. 319 segg. CO e riassunto dottrina e
giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento immediato e di obbligo
di diligenza e fedeltà del lavoratore, ha ritenuto, sulla base degli atti e
delle deposizioni testimoniali, che la dipendente aveva ripetutamente e
intenzionalmente violato tale obbligo nei confronti della datrice di lavoro,
ignorando le sue istruzioni nonostante i reiterati e chiari richiami orali e
scritti, e ha pertanto considerato giustificato, oltre che tempestivo, il
licenziamento con effetto immediato del 22 giugno 2017, negando pertanto il
riconoscimento di un’indennità a tale titolo. Il primo giudice ha in seguito
riconosciuto alla dipendente l’importo di fr. 4'976.65 netti a titolo di
differenze salariali non ancora percepite e fr. 2'400.- (fr. 200.- x 12 mesi) a
titolo di assegni familiari. Malgrado la violazione contrattuale della
dipendente, il Pretore aggiunto ha tuttavia negato il diritto alla datrice di
lavoro di trattenere l’importo di fr. 4'469.45 da lei riconosciuto alla
dipendente come salario residuo a titolo di parziale risarcimento del danno,
siccome non provato. In assenza della necessaria documentazione attestante
l’effettiva situazione reddituale e patrimoniale dell’attrice, malgrado
l’esplicita richiesta del primo giudice in tal senso (disposizione ordinatoria
18 giugno 2018), egli ha respinto la sua domanda di ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio.
Fatti
I.
Sull’appello
principale
3. L’appellante rimprovera
al primo giudice di avergli imputato il mancato pagamento degli assegni
familiari per l’importo complessivo di fr. 2'400.- (fr. 200.- x 12 mesi). A suo
dire, l’obbligo del datore di lavoro di versare gli assegni familiari
presuppone una decisione da parte della Cassa di compensazione per gli assegni
familiari, previa richiesta da inoltrare dal dipendente. Il Pretore aggiunto,
inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’attrice, a cui incombeva per
legge l’obbligo di presentare i documenti necessari per valutare il diritto
all’ottenimento degli assegni, malgrado sollecitata dalla datrice di lavoro,
non avrebbe dato seguito alla sua richiesta. La mancata corresponsione degli
assegni deriverebbe pertanto unicamente dall’inerzia della dipendente.
4. In concreto agli
atti non vi è alcuna decisione della Cassa di compensazione assegni familiari
attestante il diritto della dipendente. Pacifico che l’attrice, per il tramite
del suo rappresentante legale, ha inviato alla datrice di lavoro, con scritto
16 ottobre 2017 successivamente alla disdetta del contratto (doc. F), il
formulario per l’ottenimento degli assegni. A dire della datrice di lavoro, lo
stesso non sarebbe stato completo e necessitava di ulteriori informazioni e di
altra documentazione. Essa avrebbe pertanto informato il rappresentante legale
tramite messaggio di posta elettronica, invitandolo a volere procedere in tal
senso (doc. 11), ciò che egli avrebbe tuttavia omesso di fare.
5. La giurisdizione,
ossia il potere del giudice di applicare una determinata legge a una
fattispecie, è un presupposto processuale che il giudice esamina
d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC; Zingg,
Berner Kommentar, ZPO 1 – 149 ZPO, Vol. I, n. 14 ad art. 59 ZPO; Trezzini, in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 30
e 31 ad art. 1 CPC; Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 60 CPC). Tale
verifica avviene anche senza specifica contestazione delle parti (Oberhammer in: Kurzkommentar ZPO, 2ª
ed., n. 1 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., n. 3 ad art. 60 CPC), in ogni
stadio della lite (DTF 130 III 430 consid. 3.1), e ciò anche davanti al
tribunale adito in seconda istanza (Müller,
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)
Kommentar, n. 22 ad art. 59 CPC). I giudici della giurisdizione civile devono
esaminare se la vertenza o le domande a loro sottoposte siano o no di natura
civile, essendo loro sottratti i giudizi che riguardano i rapporti di diritto
pubblico (IICCA 12.2011.6 del 17 settembre 2012 con riferimenti).
5.1 In concreto,
sebbene gli assegni familiari siano considerati parte del salario ai sensi
dell’art. 322 CO (Streiff/Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, n. 9 ad art. 322 CO), il
diritto dei dipendenti a ottenere gli assegni familiari quale parziale compenso
dei costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli è regolato dal
diritto pubblico. I presupposti per l’ottenimento degli assegni sono valutati,
sulla base delle disposizioni della Legge federale sugli assegni familiari
del 24 marzo 2006 (LAFam) dalla competente Cassa di
compensazione, la quale determina pure la loro entità, emanando una decisione
formale in applicazione delle norme della LPGA (v. in particolare gli
art. 1, 13 e 15 LAFam). L’obbligo di versamento degli assegni familiari
presuppone pertanto una decisione formale dell’organo competente secondo la
LAFam, la valutazione dei presupposti e dell’entità essendo sottratta alla
disposizione delle parti. L’attrice con la petizione in esame ha chiesto, a non
averne dubbio, il riconoscimento degli assegni familiari ai sensi delle disposizioni
della LAFam (fr. 200.- mensili per 12 mesi). In assenza di una
formale decisione attestante il diritto della dipendente a ricevere gli assegni
familiari, il Pretore adito avrebbe pertanto dovuto constatare il difetto di
giurisdizione civile e dichiarare irricevibile la domanda volta al
riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Müller, op. cit., n. 38 ad art. 59 CPC;
Considerandi
II CCA 5 novembre 2013 inc. n. 12.2013.132, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.81).
5.2
Ne discende che
su questo punto la decisione va riformata nel senso che la pretesa concernente
il riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari deve essere
dichiarata irricevibile.
6.
Si rileva
abbondanzialmente che agli atti non vi è alcuna prova dell’asserita violazione
contrattuale della datrice di lavoro per avere omesso di richiedere gli assegni
familiari. La richiesta completa di tutte le informazioni e di tutte le pezze
giustificative per valutare il diritto va inoltrata dal dipendente alla Cassa
cui è affiliato il datore di lavoro (art. 6 cpv. 1 Legge cantonale sugli
assegni di famiglia). A quest’ultimo incombe verso il dipendente un dovere di
informazione sulla possibilità di richiedere gli assegni, di verifica della
completezza della richiesta e, se del caso, di trasmissione della richiesta
alla cassa competente, ciò che in concreto sembra essere avvenuto. La
contestazione della dipendente di non avere ricevuto l’e-mail (doc. 11) con cui
la datrice di lavoro le ha chiesto di completare il formulario e la
documentazione necessaria, formulata dalla dipendente per la prima volta in
questa sede è perciò irricevibile poiché tardiva (art. 317 CPC), oltre a non essere
dimostrata, l’indirizzo di posta elettronica riportato nell’e-mail di cui al
doc. 11 essendo peraltro il medesimo di quello del rappresentante legale
all’epoca dei fatti (doc. 11 e doc. F).
7.
Ne discende che
l’appello della datrice di lavoro è evaso nel senso che la pretesa concernente
il riconoscimento di fr. 2'400.- a titolo di assegni familiari è irricevibile. Di
conseguenza la petizione va accolta limitatamente all’importo di fr. 4'976.65
oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2017 e, limitatamente a tale importo, e
deve essere rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
II.
Sull’appello
incidentale
8.
Con l’appello
incidentale la dipendente rimprovera al Pretore di avere a torto considerato
come giustificato il licenziamento per motivi gravi ai sensi dell’art. 337 CO
sulla base di un erroneo accertamento dei fatti. A suo dire, non vi sarebbe
stata alcuna appropriazione e alcun sfruttamento di dati sensibili della
clientela della datrice di lavoro e la pubblicazione di foto sulla sua pagina
personale facebook contro la volontà di quest’ultima, da considerare come
violazione media degli obblighi contrattuali, non sarebbe più avvenuta dopo il
richiamo del 3 maggio 2017.
8.1
In merito all’argomento
secondo cui non vi sarebbe stata alcuna appropriazione e alcun sfruttamento di
dati sensibili, l’appellante rinvia alle deposizioni testimoniali di alcune
clienti della datrice di lavoro, dalle quali risulta come siano state esse
stesse a contattare direttamente la dipendente dopo la conclusione della sua
attività presso la convenuta. L’attrice contesta inoltre l’attendibilità della
teste __________ T__________, su cui si è basato il Pretore aggiunto per
giungere alla sua conclusione.
8.1.1
In primis va rilevato come
l’asserita mancata credibilità della teste __________ T__________ a motivo che
“il suo rapporto con la signora AO 1 si potrebbe identificare come un
rapporto tra datore di lavoro e dipendente” (appello incidentale, pag. 6) è
priva di fondamento.
8.1.1.1
Secondo l’art. 157
CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le
prove. In base al predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione
personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua
audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del
suo peso probatorio. Nel contempo egli deve però tener conto anche
dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato
all’esito della vertenza (cfr. Trezzini,
op. cit., n. 8 segg., n. 91 segg. e n. 95 segg. ad art. 157). Di regola
testimonianze tra loro contraddittorie non si elidono ma il giudice deve
apprezzarle entrambe per valutare se nelle circostanze concrete una sia
preferibile all’altra in quanto probatoriamente più convincente (cfr. Trezzini, op. cit., n. 104 ad art. 157).
Nell’apprezzamento delle prove testimoniali assume importanza anche
l’atteggiamento della parte al momento dell’offerta, rispettivamente
dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. Trezzini,
op. cit., n. 99 ad art. 157 CPC), tanto che il Tribunale federale è arrivato a
rimproverare a un appellante di non essersi opposto all’assunzione di un teste
proposto dalla controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano
giovato alla tesi di quest’ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004
consid. 3.3). A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate
alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Trezzini, op. cit., n. 89 segg. ad art. 157
CPC).
8.1.1.2
Come emerge dalla stessa
deposizione della teste __________ T__________, quest’ultima, pur occupandosi
della gestione del personale, svolgeva per la datrice di lavoro unicamente
un’attività di consulenza esterna (verbale di udienza 3 ottobre 2018, pag. 3). Si rileva inoltre che l’attrice benché consapevole dell’asserito legame
tra la datrice di lavoro e la teste non si è opposta all’assunzione della sua
deposizione (cfr. verbale di udienza del 20 giugno 2018, pag. 2 e seg.),
circostanza che ella deve ora lasciarsi imputare. Ciò detto, nel caso
specifico, la deposizione resa dalla teste è credibile. La stessa oltre a
essere lineare e dettagliata ha trovato pure riscontro in altre risultanze
istruttorie (teste __________ __________ G__________, verbale di udienza 17
ottobre 2018, pag. 2; teste __________ M__________, verbale di udienza 22
agosto 2018, pag. 3; cfr. pure considerando seguente), di modo che non si
vedono motivi per mettere in discussione in questa sede la sua attendibilità.
8.1.2
Contrariamente a quanto
pretende l’appellante incidentale, il fatto che diverse clienti sentite come
testi abbiano confermato di avere contattato direttamente l’attrice quando
questa non era già più presente al centro estetico, e ciò in ragione della sua
bravura nello svolgere la propria attività, nulla ha a che fare con la
violazione dei suoi obblighi contrattuali, in particolare dell’obbligo di
diligenza e fedeltà, rimproveratagli dalla datrice di lavoro in costanza di
contratto. Da questa sola circostanza non si può infatti ancora dedurre che la dipendente,
durante il rapporto di lavoro, non abbia agevolato un rapporto personale e
diretto con le clienti della datrice di lavoro, sfruttando la sua posizione, in
maniera tale da indurle in seguito a contattarla per proseguire con lei i
trattamenti estetici. Del resto l’istruttoria ha permesso di confermare la
conclusione del Pretore aggiunto sul tema, secondo cui l’appellante
intratteneva un rapporto personale e diretto con le clienti, con le quali
scambiava il numero di telefono privato o con le quali condivideva l’amicizia
su facebook, dove pubblicava le foto dei lavori svolti scattate alle clienti di
AP 1 durante lo svolgimento dell’attività presso di lei (__________ T__________,
verbale d’udienza 3 ottobre 2018, pag. 3; teste __________ __________ G__________,
verbale d’udienza 17 ottobre 2018, pag. 2). Si rileva infine che la
contestazione dell’appellante incidentale è pure smentita dalla teste __________
M__________, cliente di AP 1, la quale ha confermato di essere stata al
domicilio privato dell’attrice a fare un trattamento estetico “a fine maggio
2017”, quindi ancora durante il rapporto di lavoro (verbale d’udienza 22
agosto 2018, pag. 3).
8.2
L’appellante ammette di avere
pubblicato sulla sua pagina facebook le foto dei lavori eseguiti sulle clienti
di AP 1 durante il rapporto di lavoro. A suo dire, ciò costituirebbe una
violazione media dei suoi obblighi contrattuali e non sarebbe più avvenuta dopo
il primo richiamo del 3 maggio 2017. La censura è infondata già solo per il
fatto che è chiaramente smentita dalle risultanze istruttorie. Dallo screenshot
della pagina facebook di un altro centro estetico concorrente (Istituto __________,
doc. 6) risulta che il 2 giugno 2017 è stato pubblicizzato l’inizio “di una
bella collaborazione con AO 1, NAIL ARTIST! Giovedì 8 giugno sarà presente nel
centro per qualsiasi domanda o prova direttamente sulle vostre unghie! Sconto
del 10% per chi prenota un appuntamento entro il 15 giugno”, con l’aggiunta
di 16 nuove foto di lavori svolti dall’attrice con le clienti della convenuta
(v. teste __________ __________ G__________, verbale d’udienza 17 ottobre 2018,
pag. 2, la quale ha confermato che parte delle foto pubblicate erano state
fatte sul bancone di iAP 1). La pubblicazione e la condivisione su facebook di
queste foto e della collaborazione con il nuovo centro estetico non solo è
avvenuta dopo il primo richiamo ma pure pochi giorni dopo il secondo
ammonimento del 24 maggio 2017 (doc. 1 e 2). La contestazione dell’appellante
incidentale di non avere ricevuto quest’ultimo scritto è smentita dal doc. 2 e
il fatto di non avere ritirato l’invio raccomandato non può in ogni caso giovarle.
9.
In queste
circostanze è a giusta ragione che il Pretore aggiunto ha ravvisato nel caso in
questione una violazione del dovere di diligenza e lealtà da parte della
dipendente, la quale, in spregio ai ripetuti ed espliciti richiami della
datrice di lavoro, senza alcun motivo plausibile ha ignorato le istruzioni
ricevute, ciò che, a non averne dubbio, ha irrimediabilmente compromesso il
necessario rapporto di fiducia. Non da ultimo anche a fronte dell’accertata (e
non contestata) perdita di clienti, non era in buona fede più possibile per la
datrice di lavoro la continuazione del contratto fino alla fine dell’ordinario
periodo di disdetta. Secondo costante giurisprudenza, infatti, un atteggiamento
che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto
essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la
prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più
pensabile, costituisce una “mancanza grave”: ciò è di regola ammesso nel caso
di violazione di un obbligo contrattuale, in particolare del dovere di
diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono inoltre giustificare
un licenziamento immediato se vengono reiterate nonostante un avvertimento
circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 142
III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_225/2018 del 6 giugno
2019.
consid. 4.1), come avvenuto in concreto.
III. Domanda di ammissione
al gratuito patrocinio per la procedura di appello e appello incidentale
10.
Con la risposta
all’appello e con appello incidentale AO 1 ha chiesto di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio, senza esporre i motivi alla base della sua
domanda, limitandosi a rinviare, a dimostrazione della sua situazione di
indigenza, al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato
dall’autorità comunale e prodotto in prima istanza (doc. M). Tale modo di
procedere non è conforme alle esigenze di motivazione poste dall’art. 119 cpv.
2.
CPC, a maggior ragione in concreto, atteso che l’istante, patrocinata da un
legale, neppure in prima sede, malgrado l’esplicita domanda del Pretore
aggiunto di precisare e dimostrare la sua situazione finanziaria con ulteriori
documenti, ha dato seguito alla richiesta (Trezzini,
op. cit., n. 19 ad art. 119 CPC e riferimenti). In queste circostanze la
domanda deve essere respinta.
IV. Sulle spese giudiziarie
11.
In definitiva quindi l’appello
principale di AP 1 è evaso ai sensi dei considerandi mentre l’appello
incidentale di AO 1 va respinto. L’esito del presente giudizio comporta una
riforma delle spese ripetibili di prima sede (non contestate nel loro
ammontare), che seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1
CPC).
Vertendo la
presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC).
Le ripetibili della procedura dell’appello
principale e dell’appello incidentale seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106
cpv. 1 CPC) e
sono stabilite in funzione delle domande, ovvero fr. 2'400.-
per l’appello principale e fr. 4'406.50 (fr. 11'783.15 ./. fr. 7'376.65) per
quello incidentale.
Il valore litigioso
determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale non supera la
soglia di fr. 15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 21
gennaio 2019 di AP 1 è evaso nel senso dei considerandi. Di conseguenza
la sentenza 3 dicembre 2018 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio –
Sud è così riformata:
1.
La pretesa di fr. 2'400.-
concernente il riconoscimento del diritto agli assegni familiari è
irricevibile.
2.
La petizione è parzialmente
accolta.
2.1 AP 1 è condannata a pagare a AO 1 l’importo di fr.
4'976.65 oltre interessi del 5% dal 6 novembre 2017.
2.2 L’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo
n. __________ del 20 novembre 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è
respinta in via definitiva limitatamente a fr. 4'976.65 oltre interessi del 5%
dal 6 novembre 2017.
3.
L’istanza di concessione del
gratuito patrocinio di AO 1 è respinta.
4.
Non si prelevano spese
processuali. AO 1 verserà a AP 1 l’importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili.
5.
Notificazione alle parti.
II. Non si prelevano
spese processuali per la procedura d’appello; AO 1 rifonderà fr. 200.- alla
controparte a titolo di ripetibili.
III. L’appello incidentale
di AO 1 del 25 febbraio 2019 è respinto.
IV. Non si prelevano oneri
processuali per la procedura di appello incidentale; AO 1 verserà alla
controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili.
V. La domanda di ammissione
al gratuito patrocinio per la procedura di appello di AO 1 è respinta.
VI. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).