12.2019.90
Contratto di assicurazione - modifica contrattuale - nullità per incapacità di discernimento
4 giugno 2020Italiano17 min
I. L’appello 29 maggio
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.90
Lugano
4 giugno 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.27 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 21
novembre 2014 da
AP
1
rappr. RA 2
contro
AO
1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto di accertare la nullità
del doc. E e delle modifiche (doc. F e L) alla polizza assicurativa sulla vita
n. __________ (doc. C) nonché di accertare la validità di quella polizza con
prestazioni assicurate pari a € 127'500.-, domanda avversata dalla convenuta,
che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha
chiesto di accertare la validità della polizza assicurativa sulla vita n. __________
(doc. 15) con prestazioni assicurate pari a € 2'316.-, domanda avversata dalla
controparte;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 26 aprile 2019, con cui ha respinto
la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale;
appellante
l’attore, con appello
29 maggio 2019, con cui ha chiesto, previa assunzione di alcune nuove prove, la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere
la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con risposta
16 settembre 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 30 settembre 2019 dell’attore e
della duplica spontanea 21 ottobre 2019 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 19 dicembre 2005
il fiduciario AO 1, allora quarantaduenne, e AO 1, hanno concluso un contratto
di assicurazione denominato __________ (pilastro 3b), poi formalizzato nella
polizza sulla vita n. __________ (doc. C). Il contratto, della durata di 15
anni e meglio dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2020, prevedeva, oltre alla
partecipazione alle eccedenze, il pagamento di € 150'000.- in caso di vita
dello stipulante alla scadenza o in caso di suo decesso tra il 1° dicembre 2005
e il 30 novembre 2020 e, in caso di una sua incapacità di guadagno, la
liberazione dal pagamento dei premi per l’intero contratto dopo un termine
d’attesa di 12 mesi, ritenuto che quest’ultima prestazione era assicurata fino
al 30 novembre 2019; il premio dovuto ammontava annualmente a € 9'412.60, somma
ridotta per l’ultimo anno a € 9'065.-.
2. In esito allo
scritto 25 novembre 2008 (doc. E), con cui AP 1 le aveva chiesto “la
liberazione dal pagamento dei premi della polizza … a decorrere dal 31 dicembre
2008”, AO 1, il 7 gennaio 2009, gli ha trasmesso una nuova polizza liberata
dal pagamento dei premi, recante sempre il n. __________ (doc. F), che
prevedeva, dal 1° gennaio 2009, oltre alla partecipazione alle eccedenze, il
pagamento di € 28’944.- in caso di vita dello stipulante alla scadenza o in
caso di suo decesso tra il 1° gennaio 2009 e il 30 novembre 2020. Questa nuova
polizza ha in seguito fatto oggetto di due ulteriori modifiche: il 23 ottobre
2013, a seguito della richiesta dello stipulante volta al versamento anticipato
di € 12'000.-, accettata dalla controparte, essa è stata sostituita da un’altra
polizza liberata dal pagamento dei premi (doc. L), che prevedeva, dal 1°
novembre 2013, oltre alla partecipazione alle eccedenze, il pagamento di €
14’593.- in caso di vita dello stipulante alla scadenza o in caso di suo
decesso tra il 1° novembre 2013 e il 30 novembre 2020; l’8 ottobre 2014, a
seguito di una nuova richiesta dello stipulante volta al versamento anticipato
di altri € 10'500.-, poi pure accettata, la stessa è quindi stata sostituita da
un’ulteriore polizza liberata dal pagamento dei premi (doc. 15), che prevedeva,
dal 1° ottobre 2014, oltre alla partecipazione alle eccedenze, il pagamento di
€ 2’316.- in caso di vita dello stipulante alla scadenza o in caso di suo
decesso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 novembre 2020.
3. Con petizione 21
novembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
M), ha convenuto in giudizio AO 1, innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud, per far accertare la nullità ex art. 18 CC dello scritto 25
novembre 2008 di cui al doc. E, da lui asseritamente firmato in un momento in
cui era incapace di intendere e di volere (art. 16 vCC), e la conseguente nullità
delle modifiche apportate dalla convenuta nelle polizze di cui ai doc. F e L
nonché per far accertare la validità della polizza di cui al doc. C, che
avrebbe dunque dovuto prevedere prestazioni assicurate pari a € 127'500.- (€
150'000.- ./. versamenti anticipati di € 12'000.- e di € 10'500.-).
La convenuta si è
opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare la
validità della polizza di cui al doc. 15, che invece prevedeva prestazioni
assicurate pari a € 2'316.-.
4. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, con
decisione 26 aprile 2019 il Pretore ha respinto
la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale, ponendo le
spese processuali di fr. 10'000.- e le spese della procedura di conciliazione
di fr. 2’000.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla
controparte fr. 13'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha escluso,
alla luce delle risultanze della perizia giudiziaria resa dallo psichiatra dr.
A__________ __________, da cui non vi era ragione di dipartirsi, che l’attore
fosse stato incapace di discernimento al momento della sottoscrizione del doc.
E.
5. Con
l’appello 29 maggio 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 16 settembre 2019 (a
cui hanno fatto seguito la replica spontanea 30 settembre 2019 e la duplica
spontanea 21 ottobre 2019), l’attore, previa assunzione di alcune nuove
prove ed in particolare di una nuova perizia
giudiziaria, ha chiesto
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di
respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. A suo dire, quand’anche
si volesse tener conto della perizia giudiziaria resa dallo psichiatra dr. A__________
__________, dalla quale si doveva in realtà far astrazione, si sarebbe in ogni
caso dovuto concludere per l’esistenza di una sua incapacità di discernimento al
momento della sottoscrizione dello scritto di rinuncia delle prestazioni
assicurative di cui al doc. E, che nelle particolari circostanze costituiva un atto
del tutto incomprensibile e inopportuno: da quanto esposto nei certificati
medici allestiti dal suo psichiatra dr. P__________ __________ (doc. D e G), che
in base alla perizia giudiziaria era stato confermato e compatibile con le
risultanze delle cartelle cliniche, si evinceva in effetti che nel momento
topico egli era facilmente influenzabile e non era in grado di comprendere le
conseguenze di tutti i suoi atti.
6. Ritenendo
assai probabile,
sulla base delle nuove prove documentali da lui asseritamente reperite dopo
l’emanazione della decisione (e meglio i doc. 2-4 prodotti con l’appello e il
doc. 6 prodotto con la replica spontanea), che
il perito giudiziario
dr. A__________ __________ fosse lo “psichiatra __________ __________enne”
arrestato verso __________ per abusi sessuali nei confronti di alcune sue pazienti
e per truffa a danno di alcune casse malati, di cui aveva riferito la stampa,
l’attore, in questa sede, previa assunzione di ulteriori nuove prove atte a
confermare l’effettivo coinvolgimento di costui in questi e in altri, non
meglio precisati ma fors’anche ancor più gravi, fatti (e meglio i richiami dal
Dipartimento della Sanità e della Socialità e dal Ministero Pubblico), ha preliminarmente instato per l’annullamento della perizia
giudiziaria e per l’allestimento di
una nuova prova peritale (art. 316 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC), evidenziando che, se così fosse
effettivamente risultato, l’esperto designato, al momento dello svolgimento
dell’incarico peritale, il 28 maggio rispettivamente il 10 dicembre 2018, non era
in grado di svolgere la sua funzione, fors’anche per una sua scemata
responsabilità, rispettivamente non l’aveva svolta con tutta la professionalità
e la serenità di giudizio che si sarebbe imposta.
La richiesta dell’attore è pretestuosa. Quand’anche si
volesse ammettere che la persona menzionata dalla stampa fosse effettivamente
stata il dr. A__________
__________, non si vede in effetti come la sola circostanza che egli abbia
abusato sessualmente di alcune sue pazienti donne, fatti per i quali, dopo
essere stato riconosciuto pienamente capace di intendere e volere (doc. H prodotto
con la duplica spontanea), è poi stato condannato penalmente (mentre è stato
prosciolto dal reato di truffa a danno di alcune casse malati, l’unico altro
reato a lui ipotizzato, cfr. doc. G prodotto con la duplica spontanea), possa
ragionevolmente essere idonea a mettere in dubbio la sua professionalità e
serenità di giudizio nell’allestimento di un incarico peritale, oltretutto di
carattere meramente documentale e riferito a un uomo, come quello da lui svolto
nella presente causa. Per il resto, nulla agli atti permette di ritenere che la
revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di medico psichiatra
decretata nei suoi confronti nel 2019 (doc. 2 prodotto con l’appello) non fosse
da ricondurre proprio a questi suoi comportamenti penalmente reprensibili (come
sembrerebbe per altro essergli stato prospettato, cfr. doc. D1 e D2 prodotti
con la risposta), ma ad eventuali altre irregolarità da lui commesse.
7. Giusta
l’art. 16 vCC (nella versione in vigore al momento dei fatti, cioè quella
precedente alla modifica legislativa intervenuta dal 1° gennaio 2013) è capace
di discernimento, nel senso di quella legge, qualunque persona che non sia
priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età
infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato
consimile.
Il
discernimento così definito comporta due elementi: un elemento intellettuale,
la capacità di apprezzare il senso, l’opportunità e gli effetti di un
determinato atto, e un elemento volontario, ossia la capacità d’agire in
funzione di tale ragionevole comprensione, secondo la libera volontà. La
capacità di discernimento è inoltre relativa: non deve cioè essere apprezzata
in astratto ma in concreto, in relazione quindi ad un atto determinato, in
funzione della sua natura e della sua importanza, ritenuto che le richieste
facoltà devono sussistere al momento dell’atto stesso (DTF 144 III 264 consid. 6.1.1).
Dal
punto di vista processuale la capacità di discernimento costituisce la regola
ed è presunta, per cui l’onere della prova circa la sua mancanza incombe di
principio a colui che allega tale circostanza (DTF 124 III 5 consid. 1b). Tale
presunzione tuttavia decade, e l’onere della prova subisce così un’inversione, in
presenza di una persona in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue facoltà mentali
legato a una infermità o
debolezza mentale (DTF 144 III 264 consid. 6.1.3; TF 5A_465/2019 del 4 ottobre 2019 consid.
4.2.1), ciò che può essere ammesso solo in casi manifestamente gravi, ossia quando
dalle constatazioni di medici o anche di profani emerge che la persona
soffriva, nel momento in questione, di una malattia mentale così grave che la
sua capacità di discernimento sembrava d'acchito assente o in ogni caso molto
poco verosimile (TF 5P.181/2002
del 1° luglio 2002 consid. 3b). In entrambi i casi, il grado probatorio
richiesto alla parte gravata dell’onere della prova è almeno quello della
verosimiglianza preponderante (TF 5A_748/2008 del 16 marzo 2009 consid. 5.2,
5A_727/2009 del 5 febbraio 2010 consid. 2.1).
8. Nel
caso di specie l’attore, pur avendo certo accennato di essere stato degente presso
la Clinica __________, durante un periodo di circa due mesi e mezzo (dal 5
novembre 2008 al 26 gennaio 2009) e dunque anche alla data topica del 25
novembre 2008, per una “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle
emozioni e della condotta (ICD 10: F43.25) sviluppatosi a seguito di problemi
professionali in un disturbo della personalità ansioso da evitamento (ICD-10:
F60.6)” (doc. G), diagnosi in larga misura confermata anche dal perito
giudiziario (perizia p. 2 e 4), non ha giustamente più preteso, in questa sede,
di essersi allora trovato in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue
facoltà legato a una infermità o
debolezza mentale, tale da far presumere, ai sensi della giurisprudenza, una
sua incapacità di discernimento e con ciò da comportare un’inversione
dell’onere della prova (cfr. anzi appello p. 18, in cui aveva di fatto condiviso,
riproponendola, la ripartizione dell’onere della prova concretamente adottata
nella decisione pretorile).
9. Incontestabile e
incontestato che nella presente fattispecie l’onere della prova
circa la mancanza discernimento dell’attore al momento della sottoscrizione
dello scritto di cui al doc. E, il 25 novembre 2008, era dunque a carico di quest’ultimo, si tratta ora di stabile se lo stesso, con una
verosimiglianza preponderante, sia effettivamente stato adempiuto. Come si dirà,
non è così.
9.1. Contrariamente
a quanto preteso dall’attore, va innanzitutto evidenziato che il fatto che nelle
particolari circostanze, e meglio a fronte di una sua incapacità al guadagno in
corso che dopo un termine d’attesa di 12 mesi avrebbe comportato la liberazione
dal pagamento dei premi, lo scritto di rinuncia delle prestazioni assicurative
di cui al doc. E potesse essere considerato un atto del tutto incomprensibile e
inopportuno, non sarebbe in sé ancora sufficiente per ammettere l’esistenza di
una sua mancanza di discernimento (TF 5P.39/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 7.3,
secondo cui ciò costituirebbe tutt’al più un indizio in tal senso). Si aggiunga
per altro che è con pertinenza che il giudice di prime cure ha ritenuto che la
sottoscrizione di quello scritto fosse finanche sensata, rilevando come la
situazione venutasi a creare, che oltretutto avrebbe dovuto perdurare 12 mesi, avrebbe
comunque imposto, nel periodo d’attesa, il pagamento del premio annuale di €
9'412.60, che però il datore di lavoro dell’attore, debitore della pretesa, non
intendeva più versare (teste M__________ __________ p. 2), senza che l’attore
si fosse mai offerto di corrisponderlo in sua vece.
9.2. L’attore
ha in seguito sostenuto che la
sua mancanza discernimento al momento dei fatti sarebbe stata dimostrata dai
due certificati medici, allestiti a
distanza di tre anni e mezzo dai fatti e previo esame della sola cartella
clinica dell’attore (doc. rich. II°), il
26 aprile 2012 (doc. D) e il 30 luglio 2012 (doc. G) dal suo
psichiatra dr. P__________ __________. Sennonché quest’ultimo, nel suo primo certificato (doc. D),
riferendosi alla dichiarazione dell’attore “di non ricordare di aver firmato
alcuni documenti nel periodo intercorso dall’ammissione al 12 dicembre”, si
era limitato a ritenere “tale dichiarazione compatibile con lo stato clinico
oggettivato nel periodo descritto”, ma non aveva assolutamente concluso che
la dichiarazione in quel senso dell’attore fosse verosimile o molto verosimile.
Oltretutto, relativizzando quanto indicato nel suo primo certificato, secondo
cui “il paziente non è stato in grado di valutare adeguatamente gli stimoli
esterni e fare fronte correttamente alle richieste ambientali, sia in ambito
professionale che familiare” (doc. D), nel secondo certificato aveva
evidenziato che solo “frequentemente” (ma non “sempre”) “gli
accessi parossistici, che culminavano in crisi di panico, ne potevano
temporaneamente compromettere” (ma non “avevano compromesso in modo
persistente”) “l’attenzione, la concentrazione, la capacità di
discernimento e di giudizio” e che “nelle situazioni acute di panico il
paziente poteva compiere” (ma non necessariamente “aveva compiuto”)
“atti senza valutarne né prevederne le conseguenze” (doc. G). In altre
parole, egli si era espresso unicamente in termini possibilistici.
9.3. Quanto alla perizia
giudiziaria, allestita a distanza di oltre nove anni dai fatti e previo esame -
anche in questo caso - della sola cartella clinica dell’attore (doc. rich. II°)
dallo psichiatra dr. A__________ __________, è pacifico che nella stessa,
nonostante l’iniziale accertamento secondo cui l’attore “era in grado di
comprendere le conseguenze della maggior parte di suoi atti” anche se era “piuttosto
incline a accogliere consigli che potessero sostenerlo nel prospettargli una
visione almeno parzialmente risolutiva” (perizia p. 3), sia poi stato affermato
che ragionevolmente egli nei giorni dal 25 novembre 2008 e seguenti non si trovava
in uno stato di incapacità temporanea di discernimento e ciò alla luce del fatto
che si trovava in una fase subacuta della sua degenza, che aveva ridotto la
posologia del trattamento farmacologico e che proprio quel giorno gli era stata
concessa la facoltà di andare in congedo per recarsi in banca guidando la
propria auto (perizia p. 3 e 6 segg. e complemento peritale p. 1 seg.).
9.3.1. In questa sede l’attore
ha rilevato che la perizia giudiziaria non poteva essere tenuta in
considerazione, siccome i quesiti a cui il perito giudiziario aveva dovuto
rispondere sconfinavano nell’ambito giuridico, siccome le sue risposte in
merito alle diagnosi poste all’attore e alla sua capacità di discernimento erano
contraddittorie, ipotetiche e imprecise (“dobbiamo presumere …” perizia
p. 3, “è difficile pensare …” perizia p. 8, “se … il signor AP 1 non
avrebbe potuto avere …” perizia p. 8), e siccome egli aveva tratto le sue
conclusioni solo in astratto, ossia con riferimento al fatto che egli era in grado
di guidare, ma senza riferirsi all’attività, complessa e fuori dall’ordinario,
relativa alla sottoscrizione dello scritto di cui al doc. E.
9.3.2. A parte il fatto che le
censure mosse alla perizia giudiziaria, pretestuose, sono inammissibili o
comunque infondate (non essendo stato spiegato in che modo alcuni, per altro
non meglio precisati, quesiti sottoposti al perito giudiziario sconfinassero
nell’ambito giuridico e neppure risultando un tale effettivo sconfinamento; non
essendo mai stato preteso nella sede pretorile e neppure risultando che le sue
risposte peritali in merito alle diagnosi poste all’attore e in merito alla sua
capacità di discernimento fossero contraddittorie; non risultando che le sue
risposte, nella misura in cui si fondavano sulle presunzioni o ipotesi menzionate
nel gravame, fossero insostenibili; e non risultando che egli, laddove aveva affermato,
sia pure senza riferirsi esplicitamente alla sottoscrizione del doc. E da lui
comunque menzionata a p. 2 del suo referto e dunque considerata, che ragionevolmente
l’attore nei giorni dal 25 novembre 2008 e seguenti non si trovava in uno stato
di incapacità temporanea di discernimento siccome si trovava in una fase
subacuta della sua degenza, aveva ridotto la posologia del trattamento farmacologico
ed era stato ritenuto in grado di svolgere le sue attività bancarie e di
guidare, avesse reso una risposta erronea, fondata solo su considerazioni
astratte), si osserva che nella migliore - per l’attore - delle ipotesi, ossia
di accoglimento delle stesse, ciò avrebbe comportato solo la mancata presa in
considerazione della perizia giudiziaria (in sede conclusionale non era in
effetti stato postulato l’allestimento di una nuova perizia, nella quale per
altro, come in quella già assunta, all’esperto non sarebbe stato esplicitamente
chiesto di tener conto dell’eventuale complessità e straordinarietà dello
scritto di cui al doc. E), il che non implicava ancora che egli avesse
adempiuto, in modo concreto, al suo onere probatorio.
10. Ne discende che
l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di
€ 125'284.- (€ 127'500.- ./. € 2'316.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 29 maggio
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 7'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).