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Decisione

12.2019.90

Contratto di assicurazione - modifica contrattuale - nullità per incapacità di discernimento

4 giugno 2020Italiano17 min

I. L’appello 29 maggio

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.90

Lugano

4 giugno 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.27 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 21

novembre 2014 da

AP

1

rappr. RA 2

contro

AO

1

rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto di accertare la nullità

del doc. E e delle modifiche (doc. F e L) alla polizza assicurativa sulla vita

n. __________ (doc. C) nonché di accertare la validità di quella polizza con

prestazioni assicurate pari a € 127'500.-, domanda avversata dalla convenuta,

che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha

chiesto di accertare la validità della polizza assicurativa sulla vita n. __________

(doc. 15) con prestazioni assicurate pari a € 2'316.-, domanda avversata dalla

controparte;

sulle

quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 26 aprile 2019, con cui ha respinto

la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale;

appellante

l’attore, con appello

29 maggio 2019, con cui ha chiesto, previa assunzione di alcune nuove prove, la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere

la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la

convenuta, con risposta

16 settembre 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 30 settembre 2019 dell’attore e

della duplica spontanea 21 ottobre 2019 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 19 dicembre 2005

il fiduciario AO 1, allora quarantaduenne, e AO 1, hanno concluso un contratto

di assicurazione denominato __________ (pilastro 3b), poi formalizzato nella

polizza sulla vita n. __________ (doc. C). Il contratto, della durata di 15

anni e meglio dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2020, prevedeva, oltre alla

partecipazione alle eccedenze, il pagamento di € 150'000.- in caso di vita

dello stipulante alla scadenza o in caso di suo decesso tra il 1° dicembre 2005

e il 30 novembre 2020 e, in caso di una sua incapacità di guadagno, la

liberazione dal pagamento dei premi per l’intero contratto dopo un termine

d’attesa di 12 mesi, ritenuto che quest’ultima prestazione era assicurata fino

al 30 novembre 2019; il premio dovuto ammontava annualmente a € 9'412.60, somma

ridotta per l’ultimo anno a € 9'065.-.

2. In esito allo

scritto 25 novembre 2008 (doc. E), con cui AP 1 le aveva chiesto “la

liberazione dal pagamento dei premi della polizza … a decorrere dal 31 dicembre

2008”, AO 1, il 7 gennaio 2009, gli ha trasmesso una nuova polizza liberata

dal pagamento dei premi, recante sempre il n. __________ (doc. F), che

prevedeva, dal 1° gennaio 2009, oltre alla partecipazione alle eccedenze, il

pagamento di € 28’944.- in caso di vita dello stipulante alla scadenza o in

caso di suo decesso tra il 1° gennaio 2009 e il 30 novembre 2020. Questa nuova

polizza ha in seguito fatto oggetto di due ulteriori modifiche: il 23 ottobre

2013, a seguito della richiesta dello stipulante volta al versamento anticipato

di € 12'000.-, accettata dalla controparte, essa è stata sostituita da un’altra

polizza liberata dal pagamento dei premi (doc. L), che prevedeva, dal 1°

novembre 2013, oltre alla partecipazione alle eccedenze, il pagamento di €

14’593.- in caso di vita dello stipulante alla scadenza o in caso di suo

decesso tra il 1° novembre 2013 e il 30 novembre 2020; l’8 ottobre 2014, a

seguito di una nuova richiesta dello stipulante volta al versamento anticipato

di altri € 10'500.-, poi pure accettata, la stessa è quindi stata sostituita da

un’ulteriore polizza liberata dal pagamento dei premi (doc. 15), che prevedeva,

dal 1° ottobre 2014, oltre alla partecipazione alle eccedenze, il pagamento di

€ 2’316.- in caso di vita dello stipulante alla scadenza o in caso di suo

decesso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 novembre 2020.

3. Con petizione 21

novembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

M), ha convenuto in giudizio AO 1, innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud, per far accertare la nullità ex art. 18 CC dello scritto 25

novembre 2008 di cui al doc. E, da lui asseritamente firmato in un momento in

cui era incapace di intendere e di volere (art. 16 vCC), e la conseguente nullità

delle modifiche apportate dalla convenuta nelle polizze di cui ai doc. F e L

nonché per far accertare la validità della polizza di cui al doc. C, che

avrebbe dunque dovuto prevedere prestazioni assicurate pari a € 127'500.- (€

150'000.- ./. versamenti anticipati di € 12'000.- e di € 10'500.-).

La convenuta si è

opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare la

validità della polizza di cui al doc. 15, che invece prevedeva prestazioni

assicurate pari a € 2'316.-.

4. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, con

decisione 26 aprile 2019 il Pretore ha respinto

la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale, ponendo le

spese processuali di fr. 10'000.- e le spese della procedura di conciliazione

di fr. 2’000.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla

controparte fr. 13'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha escluso,

alla luce delle risultanze della perizia giudiziaria resa dallo psichiatra dr.

A__________ __________, da cui non vi era ragione di dipartirsi, che l’attore

fosse stato incapace di discernimento al momento della sottoscrizione del doc.

E.

5. Con

l’appello 29 maggio 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con

risposta 16 settembre 2019 (a

cui hanno fatto seguito la replica spontanea 30 settembre 2019 e la duplica

spontanea 21 ottobre 2019), l’attore, previa assunzione di alcune nuove

prove ed in particolare di una nuova perizia

giudiziaria, ha chiesto

la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di

respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi. A suo dire, quand’anche

si volesse tener conto della perizia giudiziaria resa dallo psichiatra dr. A__________

__________, dalla quale si doveva in realtà far astrazione, si sarebbe in ogni

caso dovuto concludere per l’esistenza di una sua incapacità di discernimento al

momento della sottoscrizione dello scritto di rinuncia delle prestazioni

assicurative di cui al doc. E, che nelle particolari circostanze costituiva un atto

del tutto incomprensibile e inopportuno: da quanto esposto nei certificati

medici allestiti dal suo psichiatra dr. P__________ __________ (doc. D e G), che

in base alla perizia giudiziaria era stato confermato e compatibile con le

risultanze delle cartelle cliniche, si evinceva in effetti che nel momento

topico egli era facilmente influenzabile e non era in grado di comprendere le

conseguenze di tutti i suoi atti.

6. Ritenendo

assai probabile,

sulla base delle nuove prove documentali da lui asseritamente reperite dopo

l’emanazione della decisione (e meglio i doc. 2-4 prodotti con l’appello e il

doc. 6 prodotto con la replica spontanea), che

il perito giudiziario

dr. A__________ __________ fosse lo “psichiatra __________ __________enne”

arrestato verso __________ per abusi sessuali nei confronti di alcune sue pazienti

e per truffa a danno di alcune casse malati, di cui aveva riferito la stampa,

l’attore, in questa sede, previa assunzione di ulteriori nuove prove atte a

confermare l’effettivo coinvolgimento di costui in questi e in altri, non

meglio precisati ma fors’anche ancor più gravi, fatti (e meglio i richiami dal

Dipartimento della Sanità e della Socialità e dal Ministero Pubblico), ha preliminarmente instato per l’annullamento della perizia

giudiziaria e per l’allestimento di

una nuova prova peritale (art. 316 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC), evidenziando che, se così fosse

effettivamente risultato, l’esperto designato, al momento dello svolgimento

dell’incarico peritale, il 28 maggio rispettivamente il 10 dicembre 2018, non era

in grado di svolgere la sua funzione, fors’anche per una sua scemata

responsabilità, rispettivamente non l’aveva svolta con tutta la professionalità

e la serenità di giudizio che si sarebbe imposta.

La richiesta dell’attore è pretestuosa. Quand’anche si

volesse ammettere che la persona menzionata dalla stampa fosse effettivamente

stata il dr. A__________

__________, non si vede in effetti come la sola circostanza che egli abbia

abusato sessualmente di alcune sue pazienti donne, fatti per i quali, dopo

essere stato riconosciuto pienamente capace di intendere e volere (doc. H prodotto

con la duplica spontanea), è poi stato condannato penalmente (mentre è stato

prosciolto dal reato di truffa a danno di alcune casse malati, l’unico altro

reato a lui ipotizzato, cfr. doc. G prodotto con la duplica spontanea), possa

ragionevolmente essere idonea a mettere in dubbio la sua professionalità e

serenità di giudizio nell’allestimento di un incarico peritale, oltretutto di

carattere meramente documentale e riferito a un uomo, come quello da lui svolto

nella presente causa. Per il resto, nulla agli atti permette di ritenere che la

revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di medico psichiatra

decretata nei suoi confronti nel 2019 (doc. 2 prodotto con l’appello) non fosse

da ricondurre proprio a questi suoi comportamenti penalmente reprensibili (come

sembrerebbe per altro essergli stato prospettato, cfr. doc. D1 e D2 prodotti

con la risposta), ma ad eventuali altre irregolarità da lui commesse.

7. Giusta

l’art. 16 vCC (nella versione in vigore al momento dei fatti, cioè quella

precedente alla modifica legislativa intervenuta dal 1° gennaio 2013) è capace

di discernimento, nel senso di quella legge, qualunque persona che non sia

priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età

infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato

consimile.

Il

discernimento così definito comporta due elementi: un elemento intellettuale,

la capacità di apprezzare il senso, l’opportunità e gli effetti di un

determinato atto, e un elemento volontario, ossia la capacità d’agire in

funzione di tale ragionevole comprensione, secondo la libera volontà. La

capacità di discernimento è inoltre relativa: non deve cioè essere apprezzata

in astratto ma in concreto, in relazione quindi ad un atto determinato, in

funzione della sua natura e della sua importanza, ritenuto che le richieste

facoltà devono sussistere al momento dell’atto stesso (DTF 144 III 264 consid. 6.1.1).

Dal

punto di vista processuale la capacità di discernimento costituisce la regola

ed è presunta, per cui l’onere della prova circa la sua mancanza incombe di

principio a colui che allega tale circostanza (DTF 124 III 5 consid. 1b). Tale

presunzione tuttavia decade, e l’onere della prova subisce così un’inversione, in

presenza di una persona in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue facoltà mentali

legato a una infermità o

debolezza mentale (DTF 144 III 264 consid. 6.1.3; TF 5A_465/2019 del 4 ottobre 2019 consid.

4.2.1), ciò che può essere ammesso solo in casi manifestamente gravi, ossia quando

dalle constatazioni di medici o anche di profani emerge che la persona

soffriva, nel momento in questione, di una malattia mentale così grave che la

sua capacità di discernimento sembrava d'acchito assente o in ogni caso molto

poco verosimile (TF 5P.181/2002

del 1° luglio 2002 consid. 3b). In entrambi i casi, il grado probatorio

richiesto alla parte gravata dell’onere della prova è almeno quello della

verosimiglianza preponderante (TF 5A_748/2008 del 16 marzo 2009 consid. 5.2,

5A_727/2009 del 5 febbraio 2010 consid. 2.1).

8. Nel

caso di specie l’attore, pur avendo certo accennato di essere stato degente presso

la Clinica __________, durante un periodo di circa due mesi e mezzo (dal 5

novembre 2008 al 26 gennaio 2009) e dunque anche alla data topica del 25

novembre 2008, per una “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle

emozioni e della condotta (ICD 10: F43.25) sviluppatosi a seguito di problemi

professionali in un disturbo della personalità ansioso da evitamento (ICD-10:

F60.6)” (doc. G), diagnosi in larga misura confermata anche dal perito

giudiziario (perizia p. 2 e 4), non ha giustamente più preteso, in questa sede,

di essersi allora trovato in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue

facoltà legato a una infermità o

debolezza mentale, tale da far presumere, ai sensi della giurisprudenza, una

sua incapacità di discernimento e con ciò da comportare un’inversione

dell’onere della prova (cfr. anzi appello p. 18, in cui aveva di fatto condiviso,

riproponendola, la ripartizione dell’onere della prova concretamente adottata

nella decisione pretorile).

9. Incontestabile e

incontestato che nella presente fattispecie l’onere della prova

circa la mancanza discernimento dell’attore al momento della sottoscrizione

dello scritto di cui al doc. E, il 25 novembre 2008, era dunque a carico di quest’ultimo, si tratta ora di stabile se lo stesso, con una

verosimiglianza preponderante, sia effettivamente stato adempiuto. Come si dirà,

non è così.

9.1. Contrariamente

a quanto preteso dall’attore, va innanzitutto evidenziato che il fatto che nelle

particolari circostanze, e meglio a fronte di una sua incapacità al guadagno in

corso che dopo un termine d’attesa di 12 mesi avrebbe comportato la liberazione

dal pagamento dei premi, lo scritto di rinuncia delle prestazioni assicurative

di cui al doc. E potesse essere considerato un atto del tutto incomprensibile e

inopportuno, non sarebbe in sé ancora sufficiente per ammettere l’esistenza di

una sua mancanza di discernimento (TF 5P.39/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 7.3,

secondo cui ciò costituirebbe tutt’al più un indizio in tal senso). Si aggiunga

per altro che è con pertinenza che il giudice di prime cure ha ritenuto che la

sottoscrizione di quello scritto fosse finanche sensata, rilevando come la

situazione venutasi a creare, che oltretutto avrebbe dovuto perdurare 12 mesi, avrebbe

comunque imposto, nel periodo d’attesa, il pagamento del premio annuale di €

9'412.60, che però il datore di lavoro dell’attore, debitore della pretesa, non

intendeva più versare (teste M__________ __________ p. 2), senza che l’attore

si fosse mai offerto di corrisponderlo in sua vece.

9.2. L’attore

ha in seguito sostenuto che la

sua mancanza discernimento al momento dei fatti sarebbe stata dimostrata dai

due certificati medici, allestiti a

distanza di tre anni e mezzo dai fatti e previo esame della sola cartella

clinica dell’attore (doc. rich. II°), il

26 aprile 2012 (doc. D) e il 30 luglio 2012 (doc. G) dal suo

psichiatra dr. P__________ __________. Sennonché quest’ultimo, nel suo primo certificato (doc. D),

riferendosi alla dichiarazione dell’attore “di non ricordare di aver firmato

alcuni documenti nel periodo intercorso dall’ammissione al 12 dicembre”, si

era limitato a ritenere “tale dichiarazione compatibile con lo stato clinico

oggettivato nel periodo descritto”, ma non aveva assolutamente concluso che

la dichiarazione in quel senso dell’attore fosse verosimile o molto verosimile.

Oltretutto, relativizzando quanto indicato nel suo primo certificato, secondo

cui “il paziente non è stato in grado di valutare adeguatamente gli stimoli

esterni e fare fronte correttamente alle richieste ambientali, sia in ambito

professionale che familiare” (doc. D), nel secondo certificato aveva

evidenziato che solo “frequentemente” (ma non “sempre”) “gli

accessi parossistici, che culminavano in crisi di panico, ne potevano

temporaneamente compromettere” (ma non “avevano compromesso in modo

persistente”) “l’attenzione, la concentrazione, la capacità di

discernimento e di giudizio” e che “nelle situazioni acute di panico il

paziente poteva compiere” (ma non necessariamente “aveva compiuto”)

“atti senza valutarne né prevederne le conseguenze” (doc. G). In altre

parole, egli si era espresso unicamente in termini possibilistici.

9.3. Quanto alla perizia

giudiziaria, allestita a distanza di oltre nove anni dai fatti e previo esame -

anche in questo caso - della sola cartella clinica dell’attore (doc. rich. II°)

dallo psichiatra dr. A__________ __________, è pacifico che nella stessa,

nonostante l’iniziale accertamento secondo cui l’attore “era in grado di

comprendere le conseguenze della maggior parte di suoi atti” anche se era “piuttosto

incline a accogliere consigli che potessero sostenerlo nel prospettargli una

visione almeno parzialmente risolutiva” (perizia p. 3), sia poi stato affermato

che ragionevolmente egli nei giorni dal 25 novembre 2008 e seguenti non si trovava

in uno stato di incapacità temporanea di discernimento e ciò alla luce del fatto

che si trovava in una fase subacuta della sua degenza, che aveva ridotto la

posologia del trattamento farmacologico e che proprio quel giorno gli era stata

concessa la facoltà di andare in congedo per recarsi in banca guidando la

propria auto (perizia p. 3 e 6 segg. e complemento peritale p. 1 seg.).

9.3.1. In questa sede l’attore

ha rilevato che la perizia giudiziaria non poteva essere tenuta in

considerazione, siccome i quesiti a cui il perito giudiziario aveva dovuto

rispondere sconfinavano nell’ambito giuridico, siccome le sue risposte in

merito alle diagnosi poste all’attore e alla sua capacità di discernimento erano

contraddittorie, ipotetiche e imprecise (“dobbiamo presumere …” perizia

p. 3, “è difficile pensare …” perizia p. 8, “se … il signor AP 1 non

avrebbe potuto avere …” perizia p. 8), e siccome egli aveva tratto le sue

conclusioni solo in astratto, ossia con riferimento al fatto che egli era in grado

di guidare, ma senza riferirsi all’attività, complessa e fuori dall’ordinario,

relativa alla sottoscrizione dello scritto di cui al doc. E.

9.3.2. A parte il fatto che le

censure mosse alla perizia giudiziaria, pretestuose, sono inammissibili o

comunque infondate (non essendo stato spiegato in che modo alcuni, per altro

non meglio precisati, quesiti sottoposti al perito giudiziario sconfinassero

nell’ambito giuridico e neppure risultando un tale effettivo sconfinamento; non

essendo mai stato preteso nella sede pretorile e neppure risultando che le sue

risposte peritali in merito alle diagnosi poste all’attore e in merito alla sua

capacità di discernimento fossero contraddittorie; non risultando che le sue

risposte, nella misura in cui si fondavano sulle presunzioni o ipotesi menzionate

nel gravame, fossero insostenibili; e non risultando che egli, laddove aveva affermato,

sia pure senza riferirsi esplicitamente alla sottoscrizione del doc. E da lui

comunque menzionata a p. 2 del suo referto e dunque considerata, che ragionevolmente

l’attore nei giorni dal 25 novembre 2008 e seguenti non si trovava in uno stato

di incapacità temporanea di discernimento siccome si trovava in una fase

subacuta della sua degenza, aveva ridotto la posologia del trattamento farmacologico

ed era stato ritenuto in grado di svolgere le sue attività bancarie e di

guidare, avesse reso una risposta erronea, fondata solo su considerazioni

astratte), si osserva che nella migliore - per l’attore - delle ipotesi, ossia

di accoglimento delle stesse, ciò avrebbe comportato solo la mancata presa in

considerazione della perizia giudiziaria (in sede conclusionale non era in

effetti stato postulato l’allestimento di una nuova perizia, nella quale per

altro, come in quella già assunta, all’esperto non sarebbe stato esplicitamente

chiesto di tener conto dell’eventuale complessità e straordinarietà dello

scritto di cui al doc. E), il che non implicava ancora che egli avesse

adempiuto, in modo concreto, al suo onere probatorio.

10. Ne discende che

l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di

€ 125'284.- (€ 127'500.- ./. € 2'316.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 29 maggio

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese

processuali di fr. 7'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 5’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).