12.2019.91
Esecuzione di una decisione di espulsione - atto illecito
17 giugno 2020Italiano16 min
I. L’appello 28 maggio
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.91
Lugano
17 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.223
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6
dicembre 2017 da
AP
1
patrocinato dagli e PA
1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 66'647.-, oltre
interessi di mora, a titolo di risarcimento dei danni;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione;
richiesta sulla quale il
Pretore ha statuito con sentenza 15 aprile 2019, respingendo integralmente la
petizione e ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore con
l’obbligo per quest’ultimo di versare alla convenuta fr. 7'000.- di ripetibili;
appellante l’attore
con appello 28 maggio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di accogliere la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 24
giugno 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 6 dicembre
2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto
in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua
condanna al pagamento di fr. 66'647.-, oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015,
a titolo di risarcimento del danno per atto illecito (art. 41 e segg. CO). A
suo dire, AO 1 avrebbe illecitamente venduto a terzi beni mobili del valore
commerciale di fr. 66'647.- di sua proprietà. A sostegno della propria pretesa AP
1 ha addotto che il 17 aprile 2014 avrebbe concluso un contratto di trasporto e
deposito con la __________ Sagl, __________ (ora in liquidazione), avente per
oggetto i beni menzionati nell’elenco doc. E, che sarebbero dapprima stati
trasferiti dal Lussemburgo a __________ e in seguito depositati “in un
deposito o container di sua scelta”. Nonostante egli avesse pagato
regolarmente il corrispettivo mensile per il deposito alla __________ Sagl, nel
mese di novembre/dicembre 2016 sarebbe venuto a conoscenza che i suoi beni
sarebbero stati custoditi in un container di proprietà della convenuta, da
quest’ultima locato alla __________ Sagl e oggetto di sfratto. A seguito della relativa
decisione 25 marzo 2015 della Pretura di Lugano contro la __________ Sagl, la
convenuta avrebbe alienato gli oggetti di sua proprietà elencati nel doc. E senza
essere stata autorizzata dall’Ufficio esecuzione di Lugano. L’acquirente,
contattato da AP 1 al fine di recuperare i suoi beni, non ne sarebbe tuttavia
più stato in possesso.
B. Con risposta 26
febbraio 2018 AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando, da un lato, di avere
dato seguito correttamente alla decisione di sfratto 25 marzo 2015 contro la __________
Sagl. I rapporti tra l’attore e quest’ultima non le sarebbero stati noti e non
sapeva e non poteva sapere che i beni contenuti nel container appartenessero
all’attore. Ad ogni modo il disinteresse della __________ Sagl, che non aveva
più pagato la pigione e si era resa irreperibile, le avrebbe permesso di
disporre dei beni liberamente. Dall’altro la convenuta ha contestato
l’effettivo deposito dei beni oggetto della vertenza così come il loro valore e
sollevato l’eccezione di tardività della procedura, contestando il pagamento
regolare del canone mensile di deposito da parte dell’attore e che egli sarebbe
venuto a conoscenza dell’assenza dei beni solo nel corso del mese di novembre
2016. A fronte del disinteresse dell’attore verso gli oggetti in discussione,
gli stessi sarebbero da considerare beni derelitti e senza padrone, di cui lei
avrebbe potuto comunque liberamente disporre.
C. In replica e duplica
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche tesi e
argomentazioni. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati
conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 15 aprile 2015 qui impugnata,
ha respinto integralmente la petizione e posto la tassa di giustizia e le spese
di
fr. 4'000.- a carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere a
controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili.
D. Con appello 28 maggio
2019 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Con risposta 24 giugno 2019 la convenuta si è opposta integralmente al
gravame, protestando spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto:
1. L’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 28 maggio 2019, introdotto
nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, tenuto
conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta
introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore, ricordati i presupposti per riconoscere una pretesa di
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 41 CO e rilevato che l’onere della
prova della loro esistenza incombeva all’attore, ha ritenuto comprovata
l’esistenza di un danno limitatamente all’importo di fr. 500.-. Il primo
giudice ha in particolare considerato che dall’istruttoria non fosse emerso con
precisione quali oggetti fossero ancora presenti nel container al momento della
sua apertura, né se gli stessi corrispondessero a quelli inventariati
dall’attore nell’elenco di cui al doc. E, rispettivamente di cui ai docc. G e V,
né erano stati forniti indizi idonei e sufficienti a stimare il valore dei
beni, ad eccezione del prezzo di fr. 500.- pattuito tra la convenuta e __________
H__________ per il ritiro della merce contenuta nel container. Il Pretore, pur
ritenendo illecito l’agire della convenuta, ha concluso che non poteva esserle
imputata alcuna colpa per avere alienato i beni dell’attore a seguito della
decisione di sfratto e ha pertanto respinto la petizione.
3. In questa sede
l’attore rimprovera al giudice di prime cure di avere ritenuto non provata
l’entità del danno da lui subito a seguito della vendita dei suoi beni da parte
della convenuta. Il Pretore, sulla base degli atti e delle testimonianze
raccolte, ha concluso che non era stato dimostrato con precisione quali beni
mobili fossero ancora presenti nel container al momento della sua apertura, né
se gli stessi corrispondessero a quelli di cui all’inventario doc. E,
rispettivamente di cui ai doc. G e V. Egli ha altresì rilevato che non erano
nemmeno stati forniti indizi idonei e sufficienti a stimare il valore di tali
beni.
3.1 L’appellante ribadisce la
tesi secondo cui i beni venduti dalla convenuta sarebbero esattamente quelli
originariamente traslocati dal Lussemburgo e inventariati nel doc. E e ritiene
l’affermazione del teste __________ __________ G__________, secondo cui egli
avrebbe nel corso del tempo prelevato degli oggetti dal container, “falsa,
contraddittoria e inverosimile”.
La censura è irricevibile
in ordine (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appellante non spiegando i motivi per cui la
dichiarazione del teste __________ __________ G__________ sarebbe “falsa,
contraddittoria e inverosimile”. La stessa è comunque infondata, la
circostanza addotta dall’attore in questa sede, secondo cui egli non era in
possesso della chiave del container e pertanto non avrebbe potuto prelevare
degli oggetti non essendo comunque idonea a fare dubitare della credibilità
delle dichiarazioni del teste, tanto più che egli ha precisato che “quando AP
1 è andato a ritirare gli oggetti dal container lui mi ha chiamato e ci siamo
recati assieme” (verbale 28 agosto 2018, pag. 3). Nemmeno la dichiarazione
del teste, secondo cui l’attore si sarebbe disinteressato per mesi degli
oggetti depositati presso la AO 1, è idonea per ritenere la deposizione
contraddittoria, ritenuto che ciò non esclude la possibilità che l’attore abbia
prelevato degli oggetti dal container per lo meno nei primi mesi del deposito.
Sia come sia, la censura non è atta a riformare la conclusione del Pretore,
secondo cui in concreto “non è stato dimostrato con precisione quali beni
mobili fossero ancora presenti nel container al momento della sua apertura”
(sentenza impugnata, pag. 8). Al riguardo giova rilevare che dall’istruttoria
non è emerso alcun riscontro oggettivo atto a confermare la tesi attorea,
secondo cui gli oggetti alienati da AO 1 sarebbero esattamente quelli
risultanti dall’elenco di cui al doc. E. In particolare nessuno dei testi
sentiti nel corso dell’istruttoria ha potuto confermare che i beni presenti al
momento dell’apertura del container corrispondevano per numero, genere e
qualità a quelli dell’inventario allestito dall’attore di cui al doc. E,
rispettivamente doc. G e V (teste __________ G__________, verbale 28 agosto
2018, pag. 4; teste __________ A__________, verbale 20 novembre 2018, pag. 2 e
3).
3.2 L’appellante rimprovera poi
al Pretore di non avere stimato il danno concernente il valore dei beni
illecitamente venduti da AO 1 in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO,
sostenendo di avere fornito sufficienti elementi, in particolare con la
produzione dei doc. G, da cui emerge il valore degli oggetti d’antiquariato
menzionati nella lista doc. E, e doc. V, in cui è riportato il valore di “acquisto
di nuovi oggetti di rimpiazzo”.
3.2.1 Per l'art. 42
cpv. 2 CO se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice lo
determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario
andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Tale norma instaura
una prova facilitata in favore del leso, ma non lo esonera tuttavia dall'onere
di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile,
tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del
pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima, non accordandogli la
facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 131 III 360 consid. 5.1, con rinvii). Di conseguenza, se egli non adempie
interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla stima, una delle
condizioni da cui dipende l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non è
soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un danno sia
certa (sentenza del Tribunale federale 4A_431/2015 del 19 aprile 2016 consid.
5.1.2).
3.2.2 In concreto, la
censura è infondata già solo per il fatto che l’appellante ha fallito nel suo
onere di dimostrare quali beni mobili di quelli elencati nell’inventario doc. E
fossero ancora presenti al momento dell’apertura del container e fossero stati
oggetto della vendita. Ma anche se si volesse ritenere, per mera ipotesi, che
tutti i beni elencati nell’inventario di cui al doc. E sarebbero stati
illecitamente alienati dalla convenuta, nulla può essere rimproverato al
Pretore per avere ritenuto insufficienti gli elementi per procedere a una stima
del loro valore. Per quanto concerne il valore dei beni inventariati come “antiquité”
nel doc. E, l’istruttoria non ha permesso di confermare che si trattasse
effettivamente di mobili antichi e pregiati. Il teste __________ G__________ ha
confermato di avere firmato l’inventario doc. E e avere apposto la frase “certificato
vero e giusto”, precisando tuttavia che la lista era stata allestita dallo
stesso attore in una lingua che egli non parlava, di modo che al doc. E non può
essere riconosciuto alcun valore probatorio. Nessuno dei testi sentiti nel
corso dell’istruttoria ha riconosciuto il “genere” dei mobili raffigurati sulle
foto prodotte agli atti sub. doc. G dall’attore. In merito agli altri oggetti
di cui l’attore ha indicato l’attuale prezzo di mercato nel plico doc. V, l’inventario
doc. E da lui allestito contiene un generico elenco di mobili, oggetti e
suppellettili, privo di qualsiasi specificazione sul tipo e/o genere e/o sulla
qualità degli stessi, in parte pure sulla quantità. Anche per quanto concerne
il quadro, l’inventario di cui al doc. E è privo di qualsiasi indicazione circa
il soggetto, il titolo, le dimensioni o altro. Nemmeno in sede di scambio degli
allegati l’appellante ha soddisfatto il suo onere di allegazione e
specificazione (art. 55 cpv. 1 CPC), di modo che il valore degli stessi non può
essere né dedotto né stimato sulla base del valore di mercato di cui al doc. V
o sulla base del valore dichiarato nel doc. U di Euro 10'000.- per un olio su
tela di __________ intitolato “__________”. In queste circostanze e in assenza
di altri riscontri istruttori la conclusione del Pretore di ritenere il prezzo
di vendita di fr. 500.- pattuito tra la convenuta e l’acquirente al momento in
cui hanno preso visione dei beni unico elemento utile per stimare il danno deve
essere confermata.
4. L’appellante
rimprovera infine il Pretore per avere ritenuto che alla convenuta non poteva
essere imputata alcuna colpa.
4.1
Il primo giudice, premesso che la convenuta aveva
stipulato il contratto di locazione del container con la __________ Sagl, ha
concluso che non poteva esserle imputata alcuna colpa per avere proceduto con
l’esecuzione della decisione di sfratto, avvenuta in presenza della polizia
comunale. Egli, data l’irreperibilità della conduttrice, ha ritenuto che
un’ulteriore diffida a ritirare il contenuto del container non avrebbe avuto
alcun riscontro e pure il deposito provvisorio dei beni in un altro luogo
sarebbe risultato inutile. Considerati la morosità della conduttrice, che non
si era opposta alla disdetta né aveva partecipato alla procedura di sfratto, e
l’esiguo valore commerciale dei beni, il Pretore ha rilevato che la convenuta
poteva in buona fede credere che essa avesse rinunciato ai suoi diritti di
proprietà e che non si poteva da lei pretendere l’anticipo di ulteriori costi
per il deposito degli oggetti in altro luogo, ritenendo infine legittima la
vendita privata del contenuto del container a copertura dei costi legati alla
procedura di sfratto e di esecuzione della relativa decisione. Al
riguardo l’appellante osserva che la convenuta, rinvenuti i beni mobili
all’interno del container al momento dell’esecuzione della decisione di
sfratto, avrebbe dovuto farli depositare altrove o perlomeno inventariarli,
come previsto dal relativo dispositivo, indipendentemente dal fatto che la __________
Sagl si fosse disinteressata della relativa procedura. Il fatto che la
convenuta avrebbe dovuto anticipare i relativi costi non l’autorizzava a
procedere alla vendita privata dei beni mobili né a procedere in tal senso per
ottenere il rimborso delle spese della procedura di espulsione e di esecuzione
o dei canoni di locazione. A fronte del fatto che la conduttrice, sua partner
contrattuale, si occupava di traslochi, la convenuta avrebbe perlomeno dovuto
presumere che i beni rinvenuti all’interno del container potessero essere di
proprietà d’una terza persona.
4.2 In concreto, la
convenuta ha dato seguito correttamente all’esecuzione della decisione di
sfratto, facendo intervenire la polizia comunale (doc. O), incaricata dal
giudice dello sfratto, in applicazione degli artt. 343 CPC e 13 LACPC, di
provvedere al deposito degli oggetti nel caso in cui la __________ Sagl non
avesse dato seguito all’ordine di liberare i container da lei locati entro 10
giorni (doc. N dispositivo n. 4). L’istruttoria non ha tuttavia permesso di
chiarire le ragioni e i motivi che hanno condotto in seguito alla vendita “al
buio” dei beni dell’attore al posto del loro deposito in altro luogo, come
ordinato dal giudice dello sfratto nella relativa decisione. Contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto che la __________ Sagl si
fosse resa irreperibile e non avesse partecipato alla procedura di espulsione
non autorizzava la convenuta a procedere con la vendita privata degli oggetti
rinvenuti nel container per evitare, da una parte, l’assunzione di ulteriori
costi di deposito e, dall’altra, per coprire quelli già assunti in relazione
alle spese della procedura di sfratto e di esecuzione della relativa decisione
nonché per coprire i canoni di locazione rimasti insoluti. Contrariamente a
quanto considerato dal Pretore, il fatto che l’attore in causa non sia riuscito
a dimostrare il valore degli oggetti depositati nel container, non significa
che essi fossero di valore esiguo tanto da non giustificare l’assunzione di
ulteriori costi di deposito da parte della convenuta. Prima di procedere con
l’alienazione “al buio” di tali oggetti, al fine di verificare se la __________
Sagl poteva avere rinunciato alla loro proprietà, la convenuta avrebbe
perlomeno dovuto esaminare il contenuto del container per verificare il tipo e
il genere degli oggetti, rispettivamente se tra di essi ve ne fossero alcuni di
terzi, ciò a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che la conduttrice
era una ditta di traslochi e la convenuta non poteva a priori e in buona fede ritenere
che ci fosse depositata solo merce appartenente alla sua controparte
contrattuale. Se non con intenzione, alla convenuta può quindi quantomeno
essere imputata una colpa per negligenza o imprudenza (art. 41 cpv. 1 in fine
CO). L’appello su questo punto deve pertanto essere accolto riconoscendo la
rifusione del danno, limitatamente a quanto l’attore è riuscito a dimostrare.
5. Ne discende che, in
parziale accoglimento dell’appello, la decisione impugnata deve essere
riformata nel senso che la petizione è accolta limitatamente all’importo di fr.
500.- oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015. Le spese giudiziarie sono
calcolate su un valore litigioso di fr. 66'647, fermo restando che l’attore,
risultato vincente solo in minima parte (meno dell’1%), va considerato
integralmente soccombente. Per il medesimo motivo non si giustifica la modifica
del dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede.
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
Fatti
I. L’appello 28 maggio
2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 15
aprile 2019 della Pretura di Lugano, sezione 3, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AO 1 è condannata a versare a AP 1
fr. 500.- oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015.
Considerandi
II. Gli oneri
processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).