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Decisione

12.2019.91

Esecuzione di una decisione di espulsione - atto illecito

17 giugno 2020Italiano16 min

I. L’appello 28 maggio

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.91

Lugano

17 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.223

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6

dicembre 2017 da

AP

1

patrocinato dagli e PA

1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 66'647.-, oltre

interessi di mora, a titolo di risarcimento dei danni;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione;

richiesta sulla quale il

Pretore ha statuito con sentenza 15 aprile 2019, respingendo integralmente la

petizione e ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore con

l’obbligo per quest’ultimo di versare alla convenuta fr. 7'000.- di ripetibili;

appellante l’attore

con appello 28 maggio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,

nel senso di accogliere la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e

ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 24

giugno 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta delle

spese giudiziarie di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 6 dicembre

2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto

in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua

condanna al pagamento di fr. 66'647.-, oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015,

a titolo di risarcimento del danno per atto illecito (art. 41 e segg. CO). A

suo dire, AO 1 avrebbe illecitamente venduto a terzi beni mobili del valore

commerciale di fr. 66'647.- di sua proprietà. A sostegno della propria pretesa AP

1 ha addotto che il 17 aprile 2014 avrebbe concluso un contratto di trasporto e

deposito con la __________ Sagl, __________ (ora in liquidazione), avente per

oggetto i beni menzionati nell’elenco doc. E, che sarebbero dapprima stati

trasferiti dal Lussemburgo a __________ e in seguito depositati “in un

deposito o container di sua scelta”. Nonostante egli avesse pagato

regolarmente il corrispettivo mensile per il deposito alla __________ Sagl, nel

mese di novembre/dicembre 2016 sarebbe venuto a conoscenza che i suoi beni

sarebbero stati custoditi in un container di proprietà della convenuta, da

quest’ultima locato alla __________ Sagl e oggetto di sfratto. A seguito della relativa

decisione 25 marzo 2015 della Pretura di Lugano contro la __________ Sagl, la

convenuta avrebbe alienato gli oggetti di sua proprietà elencati nel doc. E senza

essere stata autorizzata dall’Ufficio esecuzione di Lugano. L’acquirente,

contattato da AP 1 al fine di recuperare i suoi beni, non ne sarebbe tuttavia

più stato in possesso.

B. Con risposta 26

febbraio 2018 AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando, da un lato, di avere

dato seguito correttamente alla decisione di sfratto 25 marzo 2015 contro la __________

Sagl. I rapporti tra l’attore e quest’ultima non le sarebbero stati noti e non

sapeva e non poteva sapere che i beni contenuti nel container appartenessero

all’attore. Ad ogni modo il disinteresse della __________ Sagl, che non aveva

più pagato la pigione e si era resa irreperibile, le avrebbe permesso di

disporre dei beni liberamente. Dall’altro la convenuta ha contestato

l’effettivo deposito dei beni oggetto della vertenza così come il loro valore e

sollevato l’eccezione di tardività della procedura, contestando il pagamento

regolare del canone mensile di deposito da parte dell’attore e che egli sarebbe

venuto a conoscenza dell’assenza dei beni solo nel corso del mese di novembre

2016. A fronte del disinteresse dell’attore verso gli oggetti in discussione,

gli stessi sarebbero da considerare beni derelitti e senza padrone, di cui lei

avrebbe potuto comunque liberamente disporre.

C. In replica e duplica

le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche tesi e

argomentazioni. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati

conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 15 aprile 2015 qui impugnata,

ha respinto integralmente la petizione e posto la tassa di giustizia e le spese

di

fr. 4'000.- a carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere a

controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili.

D. Con appello 28 maggio

2019 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Con risposta 24 giugno 2019 la convenuta si è opposta integralmente al

gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto:

1. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 28 maggio 2019, introdotto

nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, tenuto

conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta

introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore, ricordati i presupposti per riconoscere una pretesa di

risarcimento del danno ai sensi dell’art. 41 CO e rilevato che l’onere della

prova della loro esistenza incombeva all’attore, ha ritenuto comprovata

l’esistenza di un danno limitatamente all’importo di fr. 500.-. Il primo

giudice ha in particolare considerato che dall’istruttoria non fosse emerso con

precisione quali oggetti fossero ancora presenti nel container al momento della

sua apertura, né se gli stessi corrispondessero a quelli inventariati

dall’attore nell’elenco di cui al doc. E, rispettivamente di cui ai docc. G e V,

né erano stati forniti indizi idonei e sufficienti a stimare il valore dei

beni, ad eccezione del prezzo di fr. 500.- pattuito tra la convenuta e __________

H__________ per il ritiro della merce contenuta nel container. Il Pretore, pur

ritenendo illecito l’agire della convenuta, ha concluso che non poteva esserle

imputata alcuna colpa per avere alienato i beni dell’attore a seguito della

decisione di sfratto e ha pertanto respinto la petizione.

3. In questa sede

l’attore rimprovera al giudice di prime cure di avere ritenuto non provata

l’entità del danno da lui subito a seguito della vendita dei suoi beni da parte

della convenuta. Il Pretore, sulla base degli atti e delle testimonianze

raccolte, ha concluso che non era stato dimostrato con precisione quali beni

mobili fossero ancora presenti nel container al momento della sua apertura, né

se gli stessi corrispondessero a quelli di cui all’inventario doc. E,

rispettivamente di cui ai doc. G e V. Egli ha altresì rilevato che non erano

nemmeno stati forniti indizi idonei e sufficienti a stimare il valore di tali

beni.

3.1 L’appellante ribadisce la

tesi secondo cui i beni venduti dalla convenuta sarebbero esattamente quelli

originariamente traslocati dal Lussemburgo e inventariati nel doc. E e ritiene

l’affermazione del teste __________ __________ G__________, secondo cui egli

avrebbe nel corso del tempo prelevato degli oggetti dal container, “falsa,

contraddittoria e inverosimile”.

La censura è irricevibile

in ordine (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appellante non spiegando i motivi per cui la

dichiarazione del teste __________ __________ G__________ sarebbe “falsa,

contraddittoria e inverosimile”. La stessa è comunque infondata, la

circostanza addotta dall’attore in questa sede, secondo cui egli non era in

possesso della chiave del container e pertanto non avrebbe potuto prelevare

degli oggetti non essendo comunque idonea a fare dubitare della credibilità

delle dichiarazioni del teste, tanto più che egli ha precisato che “quando AP

1 è andato a ritirare gli oggetti dal container lui mi ha chiamato e ci siamo

recati assieme” (verbale 28 agosto 2018, pag. 3). Nemmeno la dichiarazione

del teste, secondo cui l’attore si sarebbe disinteressato per mesi degli

oggetti depositati presso la AO 1, è idonea per ritenere la deposizione

contraddittoria, ritenuto che ciò non esclude la possibilità che l’attore abbia

prelevato degli oggetti dal container per lo meno nei primi mesi del deposito.

Sia come sia, la censura non è atta a riformare la conclusione del Pretore,

secondo cui in concreto “non è stato dimostrato con precisione quali beni

mobili fossero ancora presenti nel container al momento della sua apertura”

(sentenza impugnata, pag. 8). Al riguardo giova rilevare che dall’istruttoria

non è emerso alcun riscontro oggettivo atto a confermare la tesi attorea,

secondo cui gli oggetti alienati da AO 1 sarebbero esattamente quelli

risultanti dall’elenco di cui al doc. E. In particolare nessuno dei testi

sentiti nel corso dell’istruttoria ha potuto confermare che i beni presenti al

momento dell’apertura del container corrispondevano per numero, genere e

qualità a quelli dell’inventario allestito dall’attore di cui al doc. E,

rispettivamente doc. G e V (teste __________ G__________, verbale 28 agosto

2018, pag. 4; teste __________ A__________, verbale 20 novembre 2018, pag. 2 e

3).

3.2 L’appellante rimprovera poi

al Pretore di non avere stimato il danno concernente il valore dei beni

illecitamente venduti da AO 1 in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO,

sostenendo di avere fornito sufficienti elementi, in particolare con la

produzione dei doc. G, da cui emerge il valore degli oggetti d’antiquariato

menzionati nella lista doc. E, e doc. V, in cui è riportato il valore di “acquisto

di nuovi oggetti di rimpiazzo”.

3.2.1 Per l'art. 42

cpv. 2 CO se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice lo

determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario

andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Tale norma instaura

una prova facilitata in favore del leso, ma non lo esonera tuttavia dall'onere

di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile,

tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del

pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima, non accordandogli la

facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 131 III 360 consid. 5.1, con rinvii). Di conseguenza, se egli non adempie

interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla stima, una delle

condizioni da cui dipende l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non è

soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un danno sia

certa (sentenza del Tribunale federale 4A_431/2015 del 19 aprile 2016 consid.

5.1.2).

3.2.2 In concreto, la

censura è infondata già solo per il fatto che l’appellante ha fallito nel suo

onere di dimostrare quali beni mobili di quelli elencati nell’inventario doc. E

fossero ancora presenti al momento dell’apertura del container e fossero stati

oggetto della vendita. Ma anche se si volesse ritenere, per mera ipotesi, che

tutti i beni elencati nell’inventario di cui al doc. E sarebbero stati

illecitamente alienati dalla convenuta, nulla può essere rimproverato al

Pretore per avere ritenuto insufficienti gli elementi per procedere a una stima

del loro valore. Per quanto concerne il valore dei beni inventariati come “antiquité”

nel doc. E, l’istruttoria non ha permesso di confermare che si trattasse

effettivamente di mobili antichi e pregiati. Il teste __________ G__________ ha

confermato di avere firmato l’inventario doc. E e avere apposto la frase “certificato

vero e giusto”, precisando tuttavia che la lista era stata allestita dallo

stesso attore in una lingua che egli non parlava, di modo che al doc. E non può

essere riconosciuto alcun valore probatorio. Nessuno dei testi sentiti nel

corso dell’istruttoria ha riconosciuto il “genere” dei mobili raffigurati sulle

foto prodotte agli atti sub. doc. G dall’attore. In merito agli altri oggetti

di cui l’attore ha indicato l’attuale prezzo di mercato nel plico doc. V, l’inventario

doc. E da lui allestito contiene un generico elenco di mobili, oggetti e

suppellettili, privo di qualsiasi specificazione sul tipo e/o genere e/o sulla

qualità degli stessi, in parte pure sulla quantità. Anche per quanto concerne

il quadro, l’inventario di cui al doc. E è privo di qualsiasi indicazione circa

il soggetto, il titolo, le dimensioni o altro. Nemmeno in sede di scambio degli

allegati l’appellante ha soddisfatto il suo onere di allegazione e

specificazione (art. 55 cpv. 1 CPC), di modo che il valore degli stessi non può

essere né dedotto né stimato sulla base del valore di mercato di cui al doc. V

o sulla base del valore dichiarato nel doc. U di Euro 10'000.- per un olio su

tela di __________ intitolato “__________”. In queste circostanze e in assenza

di altri riscontri istruttori la conclusione del Pretore di ritenere il prezzo

di vendita di fr. 500.- pattuito tra la convenuta e l’acquirente al momento in

cui hanno preso visione dei beni unico elemento utile per stimare il danno deve

essere confermata.

4. L’appellante

rimprovera infine il Pretore per avere ritenuto che alla convenuta non poteva

essere imputata alcuna colpa.

4.1

Il primo giudice, premesso che la convenuta aveva

stipulato il contratto di locazione del container con la __________ Sagl, ha

concluso che non poteva esserle imputata alcuna colpa per avere proceduto con

l’esecuzione della decisione di sfratto, avvenuta in presenza della polizia

comunale. Egli, data l’irreperibilità della conduttrice, ha ritenuto che

un’ulteriore diffida a ritirare il contenuto del container non avrebbe avuto

alcun riscontro e pure il deposito provvisorio dei beni in un altro luogo

sarebbe risultato inutile. Considerati la morosità della conduttrice, che non

si era opposta alla disdetta né aveva partecipato alla procedura di sfratto, e

l’esiguo valore commerciale dei beni, il Pretore ha rilevato che la convenuta

poteva in buona fede credere che essa avesse rinunciato ai suoi diritti di

proprietà e che non si poteva da lei pretendere l’anticipo di ulteriori costi

per il deposito degli oggetti in altro luogo, ritenendo infine legittima la

vendita privata del contenuto del container a copertura dei costi legati alla

procedura di sfratto e di esecuzione della relativa decisione. Al

riguardo l’appellante osserva che la convenuta, rinvenuti i beni mobili

all’interno del container al momento dell’esecuzione della decisione di

sfratto, avrebbe dovuto farli depositare altrove o perlomeno inventariarli,

come previsto dal relativo dispositivo, indipendentemente dal fatto che la __________

Sagl si fosse disinteressata della relativa procedura. Il fatto che la

convenuta avrebbe dovuto anticipare i relativi costi non l’autorizzava a

procedere alla vendita privata dei beni mobili né a procedere in tal senso per

ottenere il rimborso delle spese della procedura di espulsione e di esecuzione

o dei canoni di locazione. A fronte del fatto che la conduttrice, sua partner

contrattuale, si occupava di traslochi, la convenuta avrebbe perlomeno dovuto

presumere che i beni rinvenuti all’interno del container potessero essere di

proprietà d’una terza persona.

4.2 In concreto, la

convenuta ha dato seguito correttamente all’esecuzione della decisione di

sfratto, facendo intervenire la polizia comunale (doc. O), incaricata dal

giudice dello sfratto, in applicazione degli artt. 343 CPC e 13 LACPC, di

provvedere al deposito degli oggetti nel caso in cui la __________ Sagl non

avesse dato seguito all’ordine di liberare i container da lei locati entro 10

giorni (doc. N dispositivo n. 4). L’istruttoria non ha tuttavia permesso di

chiarire le ragioni e i motivi che hanno condotto in seguito alla vendita “al

buio” dei beni dell’attore al posto del loro deposito in altro luogo, come

ordinato dal giudice dello sfratto nella relativa decisione. Contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto che la __________ Sagl si

fosse resa irreperibile e non avesse partecipato alla procedura di espulsione

non autorizzava la convenuta a procedere con la vendita privata degli oggetti

rinvenuti nel container per evitare, da una parte, l’assunzione di ulteriori

costi di deposito e, dall’altra, per coprire quelli già assunti in relazione

alle spese della procedura di sfratto e di esecuzione della relativa decisione

nonché per coprire i canoni di locazione rimasti insoluti. Contrariamente a

quanto considerato dal Pretore, il fatto che l’attore in causa non sia riuscito

a dimostrare il valore degli oggetti depositati nel container, non significa

che essi fossero di valore esiguo tanto da non giustificare l’assunzione di

ulteriori costi di deposito da parte della convenuta. Prima di procedere con

l’alienazione “al buio” di tali oggetti, al fine di verificare se la __________

Sagl poteva avere rinunciato alla loro proprietà, la convenuta avrebbe

perlomeno dovuto esaminare il contenuto del container per verificare il tipo e

il genere degli oggetti, rispettivamente se tra di essi ve ne fossero alcuni di

terzi, ciò a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che la conduttrice

era una ditta di traslochi e la convenuta non poteva a priori e in buona fede ritenere

che ci fosse depositata solo merce appartenente alla sua controparte

contrattuale. Se non con intenzione, alla convenuta può quindi quantomeno

essere imputata una colpa per negligenza o imprudenza (art. 41 cpv. 1 in fine

CO). L’appello su questo punto deve pertanto essere accolto riconoscendo la

rifusione del danno, limitatamente a quanto l’attore è riuscito a dimostrare.

5. Ne discende che, in

parziale accoglimento dell’appello, la decisione impugnata deve essere

riformata nel senso che la petizione è accolta limitatamente all’importo di fr.

500.- oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015. Le spese giudiziarie sono

calcolate su un valore litigioso di fr. 66'647, fermo restando che l’attore,

risultato vincente solo in minima parte (meno dell’1%), va considerato

integralmente soccombente. Per il medesimo motivo non si giustifica la modifica

del dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede.

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

Fatti

I. L’appello 28 maggio

2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 15

aprile 2019 della Pretura di Lugano, sezione 3, invariati gli altri

dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AO 1 è condannata a versare a AP 1

fr. 500.- oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015.

Considerandi

II. Gli oneri

processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).