12.2019.93
Contratto di lavoro - risarcimento del danno - compensazione
8 marzo 2021Italiano35 min
cose egli era incaricato di trasmettere per tempo all’Agenzia delle Dogane e dei
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.93
Lugano
8 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.51 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1. marzo
2017 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto, in via principale, la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 58'249.45 oltre interessi al 5%
dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 8'000.- e dal 6 ottobre 2016 su fr. 58'249.45
e, in via subordinata, la sua condanna al pagamento di fr. 7'000.- oltre
interessi del 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 1'400.- e dal 6 ottobre 2016
su fr. 7'000.-, e al pagamento di Euro 46'590.40 oltre interessi del 5% dal 1.
al 5 ottobre 2016 su Euro 6'000.- e dal 6 ottobre 2016 su Euro 46'590.40;
domanda avversata
dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili, e che il Pretore con decisione 25 aprile 2019 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta a
versare gli oneri sociali di legge sull’importo di fr. 15'101.10;
appellante l’attore con appello 29 maggio 2019, con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e
condannare la convenuta a versargli l’importo di Euro 20'000.- oltre a fr.
4'200.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa
disoccupazione __________, __________, da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12)
oltre all’interesse del 5% dal 27 settembre 2016 ritenuto che l’importo di fr.
7'369.90 (al suddetto cambio) è di pertinenza e quindi da versare direttamente
nelle mani della Cassa disoccupazione __________, __________ e ritenuto che la
convenuta deve essere condannata pure a pagare gli oneri sociali di legge e le
imposte alla fonte sull’importo di Euro 20'000.- e fr. 4'200.-; in via
subordinata ha postulato la condanna della convenuta a versargli l’importo di
fr. 26'600.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa
disoccupazione __________, __________, da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12)
oltre all’interesse del 5% dal 27 settembre 2016 ritenuto che l’importo di fr.
7'369.90 (al suddetto cambio) è di pertinenza e quindi da versare direttamente
nelle mani della Cassa disoccupazione __________, __________ e ritenuto che la
convenuta deve essere condannata pure a pagare gli oneri sociali di legge e le
imposte alla fonte sull’importo di fr. 26'600.-, protestando tasse e spese di
primo grado, con compensazione delle ripetibili, nonché protestando tasse,
spese e ripetibili di seconda sede;
mentre la convenuta con risposta 26 settembre 2019 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. In data 1. marzo 2014, AP 1 ha sottoscritto un
contratto di lavoro con AO 1 con il quale è stato assunto al 100% a far tempo
dal 1. marzo 2014 stesso (doc. A) con un salario mensile lordo di fr. 4'800.-.
In precedenza, dal 2010 e sino a quel momento, egli
era stato alle dipendenze di E__________ Srl, società di proprietà dei titolari
di quella elvetica qui parte e meglio __________ P__________ e la di lui moglie
nonché amministratore unico __________ B__________, amica quest’ultima della
madre di AP 1.
Nel contratto di lavoro non sono state indicate le
mansioni affidate al dipendente, ma dall’istruttoria è emerso che tra le varie
cose egli era incaricato di trasmettere per tempo all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli italiana la dichiarazione per conto di E__________ Srl del consumo di
gas naturale e energia elettrica relativa all’anno 2015, per la quale AO 1
fungeva da supporto gestionale. Tale dichiarazione era indispensabile allo
Stato Italiano per calcolare l’ammontare delle accise (imposte dirette) sul
consumo di gas ed energia elettrica a carico di E__________ Srl, ritenuto il
sistema in vigore nella vicina penisola in base al quale l’imposta a carico del
cliente finale viene incassata dalla società fornitrice per conto dello Stato e
deve poi essere rifusa a quest’ultimo a scadenza annuale. Il relativo obbligo
di notifica grava anche sulla società distributrice, di modo che l’ente
pubblico possa effettuare un controllo incrociato dei dati.
B. Nonostante AP 1 avesse già pronti tutti i dati per trasmettere
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le dichiarazioni delle accise per E__________
Srl il 29 aprile 2016, esse sono state consegnate di persona - e quindi nemmeno
trasmesse per via telematica come dovuto - solo il 5 settembre 2016 (doc. 9),
in palese infrazione del relativo termine di legge scadente a fine marzo, che
per quell’anno era stato prorogato per la società italiana sino alla fine di
aprile.
AP 1 ha sempre sottaciuto al datore di
lavoro questa omissione, anche dopo che questi era stato informato che, con
scritto 9 agosto 2016 (doc. 10), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva
comunicato a E__________ Srl che erano state riscontrate “irregolarità sia
riguardo i versamenti dovuti quali rate d’acconto d’accisa dovute sia riguardo
la presentazione della dichiarazione di consumo per l’anno 2015”. Anzi,
oltre a non dire nulla, egli ha addirittura chiesto a AO 1 l’autorizzazione -
ottenuta - di recarsi a Roma il 5 settembre 2016 (quando ha poi consegnato
effettivamente i documenti) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lasciando
intendere che quanto lamentato era frutto di un malinteso e che era necessario
presentarsi ai funzionari competenti per chiudere formalmente le pratiche (doc.
12).
Le irregolarità nella notifica delle
accise hanno comportato l’irrogazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di sanzioni pecuniarie a carico di E__________ Srl, quantificate da AO
1 in almeno Euro 182'148.87.
Quest’ultima, a sua volta, ha poi avanzato
una pretesa di risarcimento danni nei confronti della società elvetica,
dapprima per iscritto e poi dando avvio in Italia a una procedura giudiziaria.
C. Con
scritto raccomandato 27 settembre 2016 AO 1 ha comunicato a AP 1 la disdetta
con effetto immediato del rapporto di lavoro con la motivazione “in seguito
a controlli intervenuti presso la nostra società abbiamo constatato danni
economici ingenti dovuti al suo modo di agire negligente, comportamento che non
è cambiato nel tempo malgrado diversi richiami. Questi comportamenti hanno
minato il rapporto di fiducia necessario per continuare il rapporto di lavoro
per cui vi sono i motivi per il licenziamento in tronco” (doc. D).
D. Con petizione 1. marzo 2017 AO 1, al beneficio
dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento in via principale di fr. 58'249.45 oltre interessi al
5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 8'000.- e dal 6 ottobre 2016 su fr.
58'249.45 e, in via subordinata, la condanna al pagamento di fr. 7'000.- oltre
interessi del 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 1'400.- e dal 6 ottobre 2016
su fr. 7'000.-, e al pagamento di Euro 46'590.40 oltre interessi del 5% dal 1.
al 5 ottobre 2016 su Euro 6'000.- e dal 6 ottobre 2016 su Euro 46'590.40.
L’attore, in sintesi, ha sostenuto che
la disdetta fosse ingiustificata e ha chiesto che gli fossero risarciti i danni
che questa ha cagionato. A suo dire, non essendogli stato versato il salario di
settembre 2016 ed essendo che, sino al 5 ottobre 2016, giorno in cui gli è
stato recapitato lo scritto raccomandato del 27 settembre 2016, la disdetta non
ha esplicato effetti, per quel mese e 5 giorni gli sarebbero dovuti fr.
9'333.35 netti (calcolati su una base di fr. 8'000.- mensili netti comprendenti
stipendio, bonus e affitto dell’appartamento). A questi andava aggiunta la
quota parte di tredicesima, ammontante a fr. 2'519.85 (su un salario mensile di
fr. 3'300.-). Oltre a tale importo di fr. 11'854.20 dovuto indipendentemente
dalla fondatezza della disdetta in tronco, egli ha preteso, a titolo di
indennizzo per licenziamento ingiustificato, fr. 30'933.35 netti + fr. 1'062.90
di quota parte di tredicesima per 3 mesi e 26/30 dal 6 ottobre 2016 al 31
gennaio 2017, ritenuto che il rapporto di lavoro avrebbe potuto al più presto
terminare per quella data, nonché fr. 14'400.- a titolo di penalità ex art.
337d CO, per complessivi fr. 58'249.45. In via subordinata ha postulato il
riconoscimento di Euro 45'105.55 e fr. 7'000.- (di pigione).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione,
sostenendo che il licenziamento in tronco era del tutto giustificato. In ogni
caso, per la denegata ipotesi in cui la pretesa attorea fosse stata
riconosciuta, ha formulato dichiarazione di compensazione con il suo credito
nei confronti dell’attore di almeno Euro 182'148.87, per il danno da lui
provocato.
E. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati
conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 25 aprile 2019, ha
parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento degli
oneri sociali di legge sull’importo di fr. 15'101.10. Egli, dopo aver appurato
che la disdetta con effetto immediato poteva essere considerata come fondata su
un motivo grave avendo l’attore con il suo comportamento (in particolare in
relazione alla gestione della ritardata notifica dei dati delle accise, ma non
solo) intaccato massicciamente la fiducia in lui riposta, ha tuttavia stabilito
che era stata pronunciata con ritardo eccessivo sicché poteva trovare
applicazione l’art. 337c CO. Ciò posto, partendo da un salario mensile di Euro
3'000.- fissi + Euro 2'000.- (media) di parte variabile, per totali Euro
5'000.-, ha stabilito che l’ammontare del debito della convenuta per salari
scoperti per i 3 mesi del periodo di disdetta ordinaria e il mese di settembre
2016, ammontava a Euro 20'000.-. Per contro egli ha respinto la richiesta di
riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO, preso atto
che AP 1 aveva intenzionalmente omesso di trasmettere la dichiarazione delle
accise sottacendolo al datore di lavoro, causando così a E__________ Srl,
prima, e a quest’ultimo, poi, un danno rilevante.
Ciò posto, il Pretore ha tuttavia accolto la richiesta
di compensazione del dovuto con il pregiudizio di Euro 182'148.87 allegato
dalla convenuta e non contestato dall’attore, essendo esso insorto prima
dell’esigibilità della pretesa di quest’ultimo, e ha di conseguenza respinto la
petizione, fatto salvo l’obbligo a carico di AO 1 di versare gli oneri sociali
di legge sull’importo di pertinenza dell’attore, che ha calcolato essere di fr.
22'471.- (Euro 20'000.- al cambio di 1.12 EUR/CHF), dedotto l’importo
riconosciuto alla Cassa disoccupazione di fr. 7'369.90, per una somma residua
di fr. 15'101.10.
F.
Con l’appello 29 maggio 2019
che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 26 settembre 2019,
l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio e accogliere
parzialmente la petizione condannando la convenuta a versargli l’importo di
Euro 20'000.- oltre a fr. 4'200.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da
versare alla Cassa disoccupazione __________, __________, da conteggiare al
cambio CHF/EUR 1.12) oltre interessi e al pagamento degli oneri sociali di
legge e delle imposte alla fonte su entrambi gli importi, oppure, in via
subordinata, di condannarla a versargli l’importo di fr. 26'600.- (da dedurre
l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa disoccupazione __________, __________,
da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12) oltre interessi e al pagamento degli
oneri sociali di legge e delle imposte alla fonte su fr. 26'600.-, il tutto con
protesta di tasse e spese di primo grado, con compensazione delle ripetibili,
nonché protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
In sostanza, l’attore contesta che sia possibile
compensare il suo credito con quello rivendicato nei suoi confronti dalla
convenuta, così come la correttezza del calcolo dell’ammontare del salario
mensile effettuato dal Pretore, e, infine, eccepisce l’erroneità della
decisione di non condannare AO 1 anche al pagamento degli oneri sociali per gli
importi dovuti alla Cassa disoccupazione di __________.
considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in
caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia
dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, l’appello 29 maggio 2019 contro la decisione 25 aprile
2019.
del Pretore è tempestivo, ritenuto che la stessa è stata notificata
all’interessato il 29 aprile 2019, così come è tempestiva la risposta.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può
dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,
bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché
l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente
le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Sulla
compensazione
3.
La prima problematica sollevata con l’appello concerne
la compensazione delle pretese attoree con le pretese di risarcimento danni
vantate dalla parte convenuta.
A tal proposito il Pretore ha statuito
che il credito di Euro 20'000.- netti, da lui riconosciuto all’attore, doveva
essere dichiarato estinto per effetto dell’obiezione di compensazione formulata
dalla convenuta “che va ritenuto senz’altro fondata a fronte del danno
allegato, provato e non contestato di min. Euro 182'148.87 come da doc. 15 e
18.
Anche la pretesa dell’interveniente principale __________ Cassa
Disoccupazione, di principio da accogliersi parzialmente (…) segue la medesima
sorte per via della cessione legale (art. 169 cpv. 2 CO). Il danno posto in
compensazione come da doc. 15 è sorto infatti prima dell’esigibilità della
pretesa di cui è chiesta la compensazione (doc. E ed F dell’istanza di
intervento in lite).” (sentenza impugnata pag. 15).
4.
Con l’impugnativa, dopo una
prima parte introduttiva, AP 1 ha criticato il Pretore per avere erroneamente
considerato il danno di Euro 182'148.87 fatto valere dalla convenuta in
compensazione come “provato e non contestato”.
In realtà questo non sarebbe vero,
poiché la pretesa era stata debitamente e tempestivamente contestata già con la
replica 29 giugno 2017, nella quale egli aveva obiettato: “Per quanto ne è dei danni quantificati
da G__________ al doc. 14, le diverse poste si riferiscono ad omessi pagamenti
ed errata presentazione della dichiarazione di consumo. Si tratta di mere
affermazioni di parte, create alla bisogna, che sono contestate sia nell’esposizione
che nelle conclusioni, per quanto sopra riferito. In tutti i casi è contestato
che quanto contenutovi e le conclusioni cui giungerebbe l’Agenzia italiana, sia
addebitabile a AP 1” (pag. 9) e “la compensazione con il danno è
contestata e neppure avanzata ed è improponibile nel merito anche limitatamente
a una compensazione parziale con la posta in questione; trattasi di un aspetto
giuridico” (pag. 10).
A suo dire, il danno così come quantificato dalla controparte
non poteva essere riconosciuto in quanto si componeva per buona parte di somme
riferite a sanzioni per mancati pagamenti delle imposte e non per mancanze in
relazione alla presentazione delle dichiarazioni di consumo necessaria per il
calcolo delle accise. Non essendo compito suo effettuare i pagamenti, non
essendo stato chiarito il contesto che l’ha portato a commettere errori ed
essendo tutti a conoscenza dei ritardi delle dichiarazioni, le multe non
avrebbero potuto essere imputate a sue colpe.
In tal senso, non vi sarebbero neppure
le basi per considerare verosimile ai sensi dell’art. 120 cpv. 2 CO l’esistenza
di un debito a carico di AP 1. Il credito di AO 1 nei suoi confronti, in
effetti, non esisterebbe e di certo non sarebbe esigibile e dunque compensabile
ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 CO, poiché prima che ciò possa avvenire sarebbe
necessario che AO 1 paghi E__________ srl: solo a quel momento la convenuta
disporrebbe di un’eventuale azione di regresso contro il dipendente, azione che
si fonderebbe sull’art. 321e CO. Norma che presenta “alcune particolarità”
sulle quali la sentenza avrebbe sorvolato.
Oltre a questo, secondo
l’appellante, una compensazione sarebbe pure da escludere in quanto non
sussisterebbe identità tra i creditori. Considerato che nella fattispecie, al
limite, sussisterebbe una solidarietà imperfetta, una surrogazione nei diritti
del creditore principale è fattibile solo in caso di pagamento da parte di
colui che si vuole avvalere del regresso, sicché prima di poter riconoscere
qualcosa, sarebbe stato indispensabile dimostrare che AO 1 ha pagato E__________
Srl, cosa che qui non è avvenuta.
Infine, su questo tema,
l’appellante ha pure sostenuto che un credito salariale non può mai essere
posto completamente in compensazione, dovendosi preservare almeno il minimo
vitale del debitore, che nella fattispecie ammonterebbe a fr. 4'250.- mensili,
come imposto dall’art. 323b cpv. 2 CO.
5.
L’art.
120.
CO prescrive che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme
di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può
compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano
scaduti (cpv. 1). Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo
credito sia contestato (cpv. 2).
La
compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e
debitrice dell'altra (Becker,
Berner Kommentar, n. 2 ad Vorbemerkungen artt. 120 - 126 e n. 5 ad art. 120 CO;
Peter, in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO).
La
giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della
compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole
compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra
parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012
consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità
concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato
sia eseguibile (Jeandin,
Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81
ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht,
Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO).
Giusta
l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore
la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto
unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e
che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o
risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht,
op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non
equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile.
L'art.
124.
cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo,
estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti
vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge
anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si
produce, non sono più dovuti interessi di mora (STF 4A_285/2011 del 1°
settembre 2011 consid. 3.1, 4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e
rif.).
Esistenza
e entità del credito posto in compensazione
6.
Giusta
l’art. 321e cpv. 1 CO, il lavoratore non è responsabile di ogni danno provocato
al datore di lavoro, ma unicamente di quello cagionatogli intenzionalmente o
per negligenza.
I
requisiti della responsabilità sono quelli dell'art. 97 cpv. 1 CO: il datore di
lavoro deve provare la violazione del contratto, il danno e il nesso di causalità
naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca quindi al
lavoratore dimostrare di esserne esente. Il grado di diligenza di cui il
dipendente è responsabile è determinato secondo la natura del singolo rapporto
di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o
alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e
attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto
conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; DTF 144 III 330 consid. 4.2.1).
Come
rettamente accertato dal Pretore, AP 1 ha commesso le omissioni con grave e
consapevole negligenza, che assume i contorni dell’intenzionalità (sentenza
impugnata, pag. 8). Quindi intenzionalmente, almeno nella forma del dolo
eventuale. Con l’appello, egli non si confronta debitamente con le
argomentazioni avanzate a questo proposito dal Pretore, spiegando come avrebbe
dovuto perché esse sono errate, ma si limita, in maniera irricevibile (art. 311
CPC), a proporre una propria lettura dei fatti. Ma anche se così non fosse,
risulta evidente che l’attore fosse perfettamente al corrente dei suoi doveri,
della necessità di produrre tempestivamente alle autorità italiane la
documentazione indispensabile per la fissazione delle accise, dell’obbligo di
pagare gli acconti, delle conseguenze dei ritardi e delle relative sanzioni,
così come che egli abbia procrastinato il tutto per colpa propria senza motivi
particolari.
7.
Anche un credito contestato, come quello in oggetto, è
opponibile in compensazione (art. 120 cpv. 2 CO), con la premessa che esso sia
esigibile e non gravato da eccezioni. In tal caso tuttavia il giudice deve statuire
sull'esistenza del credito invocato, per decidere se la compensazione è
possibile (Tercier/Pichonnaz,
Le droit des obligations, 5ª edizione, pag. 342 n. 1534 Jeandin in: op. cit., n. 18 ad
art. 120 CO; cfr. anche DTF 136 III 626 consid. 4.2.3).
A tal fine spetta al debitore dimostrare (rispettivamente
rendere verosimile, a dipendenza della procedura applicabile) non solo il suo
diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esigibilità e l’importo della
contropretesa.
Ove trova spazio la massima dispositiva di cui all’art. 55 cpv. 1
CPC, è compito delle parti addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive
pretese (onere di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di
deduzione delle prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte
avversa (onere di contestazione).
Per quanto concerne l’onere di
contestazione, i fatti devono essere contestati con la risposta (o con la
replica quelli di risposta) poiché solo i fatti oggetto di contestazione devono
essere provati (art. 150 cpv. 1; DTF 141 III 433 consid. 2.6). In questo senso,
una contestazione in blocco, omnicomprensiva, non è sufficiente (ibidem).
Tanto più le allegazioni dell’attore sono
precise, tanto più devono essere precise le contestazioni formulate dal
convenuto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). In questo
senso, quando il primo allega una pretesa per una determinata somma fondandola
su una fattura o un conteggio dettagliati che produce e che contengono in
maniera evidente ed esplicita le informazioni necessarie, si può esigere dalla
controparte che indichi con precisione le posizioni della fattura o del conto
che contesta, con la conseguenza che quanto non oggetto di una simile presa di
posizione deve essere considerato ammesso e non deve essere provato (DTF144 III
519.
consid. 5.2.2.3; 117 III 113 consid. 2). Contestazioni in blocco non
sono sufficienti (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6; STF
5A_29/2020 del 6 maggio 2020 consid. 3.3.1).
a. Nel caso in esame la
convenuta, gravata dall’onere di allegazione e da quello della prova in merito
all’esistenza e all’entità del vantato credito posto in compensazione, nella risposta
di causa, dopo aver illustrato i motivi alla base della sua rivendicazione
(pag. 21 seg. e pag. 26) lo ha quantificato in Euro 182'148.87 rinviando al
documento n. 14 intitolato “relazione quantificazione danni” e al plico
di documenti di cui al doc. 15.
Nel
primo il dott. __________ G__________, revisore diplomato incaricato da E__________
Srl di redigere una relazione per la quantificazione del danno accertato sino
al 31 gennaio 2017 subito dalla società a seguito di inadempienze, errori e
ritardi nella redazione e invio della dichiarazione annuale 2015 delle imposte
sull’energia elettrica, ha esposto nel dettaglio le sanzioni a quel momento
comunicate dalle Agenzie delle Dogane competenti per le varie regioni, 12 sulle
33.
coinvolte, che ammontavano all’importo totale summenzionato, con la
precisazione che verosimilmente sarebbe aumentato con le sanzioni delle
restanti 21 agenzie (doc. 14).
Il
doc. 15 concerne la richiesta scritta formulata il 20 febbraio 2017 da E__________
Srl nei confronti di AO 1 di farsi carico di tutte le sanzioni sino a quel
momento inflittele, ritenuto che la colpa di tutto quanto accaduto era della
società, avendo AP 1 ammesso loro “di non aver ottemperato ai dovuti inoltri
nei confronti dei circa 33 uffici”, alla quale sono state allegate le
decisioni delle singole agenzie.
Con la replica di causa l’attore ha sul tema scritto quanto
sopra riportato (consid. 4), mentre nelle sue conclusioni non ha speso una
parola sulla questione della compensazione e sul credito vantato dalla
convenuta nei suoi confronti, limitandosi a chiedere la conferma delle proprie
pretese di causa.
b. A
fronte di una chiara allegazione della pretesa compensatoria fondata su un
credito la cui composizione emerge in maniera evidente dai due documenti
richiamati nella risposta, la summenzionata presa di posizione contenuta nella
replica dell’attore risulta troppo generica e superficiale per poter essere
ritenuta ossequiosa del suo obbligo di contestazione. Definire delle decisioni
dell’Agenzia mere affermazioni di parte senza spiegarne il perché, in modo da
consentire alla convenuta e al giudice di comprendere quali fatti avrebbero
dovuto essere oggetto di approfondimenti istruttori è, oltre che concettualmente
errato, decisamente semplicistico e insufficiente.
Ancor più evidente, vista la totale assenza in primo
grado di critiche al proposito, è la mancanza di una valida contestazione della
valenza della richiesta di risarcimento danni avanzata da E__________ Srl nei
confronti di AO 1 quale origine del danno lamentato. Né con la replica, né in
seguito, AP 1 ha mai sostenuto, contrariamente a quanto fatto in appello, che
il credito vantato da E__________ Srl nei confronti di AO 1 per le sanzioni ricevute
non fosse fondato, rispettivamente che non sia stato o non debba essere
ossequiato dalla società convenuta.
Circa
l’imputabilità delle omissioni all’origine delle sanzioni pecuniarie all’attore
è sufficiente ricordare che egli stesso ha riconosciuto che tra i suoi compiti vi
erano quello di trasmettere le dichiarazioni doganali rispettivamente quello di
provvedere al versamento degli acconti (verbale di interrogatorio 23 maggio
2018.
pag. 2 e 3).
c. In
base al principio attitatorio (Verhandlungsgrundsatz, DTF 113 Ia 433
consid. 4)
i fatti non contestati debitamente comportano la presunzione
di fatto accertato (che si sostituisce all’apprezzamento delle prove per mezzo
del quale il giudice accerta normalmente i fatti) e valgono come ammessi, a
meno che gli atti del processo non provino fatti contrari (STF 4A_629/2009 del
10.
agosto 2010 consid. 3.3).
Essendo
quindi arbitrario pretendere che una parte provi dei fatti non validamente
contestati dalla controparte (STF 4A_18/2012 del 2 maggio 2012 consid. 4.3), la
decisione di ammettere la compensazione è già per ciò solo corretta.
Ma
lo è pure in base alle risultanze istruttorie, poiché le prove in atti consentono, in mancanza di debita
contestazione dei fatti, di poter concludere per l’esistenza di un credito a
favore di AO 1 nei confronti dell’attore per un importo superiore a quello
rivendicato con la petizione (e quindi anche a quello chiesto in appello,
rispettivamente quello riconosciutogli in primo grado).
Esigibilità
del credito posto in compensazione
8.
Nella
fattispecie, l’eccezione di compensazione delle pretese del lavoratore con
quelle di risarcimento danni a suo carico è stata sollevata da AO 1 nei
confronti dell’attore, senza indicazione degli importi, il 4 novembre 2016
(doc. L), per poi essere riproposta nell’ambito della presente causa con la
risposta 17 maggio 2017, con la precisazione che le contropretese potevano
essere quantificate in almeno Euro 182'148.87 sulla scorta del rapporto 31
gennaio 2017 del dott. __________ G__________ e della richiesta di risarcimento
inviata da E__________ Srl a AO 1 (doc. 14 e 15).
Tenuto
conto che una pretesa di risarcimento danni diviene esigibile dal momento in
cui il danno si è verificato, la dichiarazione di compensazione in quanto tale
è da considerare valida.
Reciprocità
dei crediti/debiti
9.
La
questione del requisito della reciprocità tra creditore e debitore, cioè
dell’identità tra le parti, non pone particolari problemi, avendo le omissioni
imputate a AP 1 causato un danno diretto a AO 1 consistente nel suo dovere di
risarcire la cliente E__________ Srl per le sanzioni inflittele dalle autorità
italiane. Potendone a sua volta richiedere la copertura al dipendente, questi
risulta essere, contrariamente a quanto da lui sostenuto con l’appello,
debitore nei suoi confronti.
Divieto
di compensazione con salario impignorabile
10.
Giusta l’art. 323b cpv. 2
CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il
lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile, con
l’eccezione che i crediti per danno cagionato intenzionalmente (ai sensi
dell’art. 41 CO, sicché entra in linea di conto anche il dolo eventuale, AGer. ZH ZR 2001
n. 71) possono
essere compensati senza restrizione.
Il
credito del datore di lavoro comprende tutte le sue pretese, siano esse
scaturenti dal contratto di lavoro o non lo siano (come per esempio pretese
legate a un contratto di locazione o di mutuo), mentre sotto la definizione di
salario, per questa norma, entrano in considerazione tutte le componenti con
carattere salariale, cioè il salario base, la remunerazione delle ore
suppletive, la partecipazione al risultato d’esercizio, le provvigioni, le
gratificazioni, mentre non lo sono l’indennizzo spese, la compensazione per
vacanze e tempo libero e l’indennizzo per licenziamento in tronco
ingiustificato (trezzini,
Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 11 ad art. 323b CO).
Nella
fattispecie la compensazione è quindi di per sé possibile già solo per il fatto
che, come testé visto, AP 1 ha agito intenzionalmente, per dolo eventuale.
Ma
anche se così non fosse, lo sarebbe in assenza di valida allegazione e
dimostrazione del carattere impignorabile del salario di AP 1. In effetti, su
tale aspetto l’onere della prova incombe al lavoratore in base ai principi
dell’art. 8 CC, trattandosi di un fatto dirimente e non di uno generatore del
diritto alla compensazione (la cui dimostrazione incomberebbe al datore di
lavoro; STF 4A_624/2018 del 2 settembre 2019 consid. 5.3).
Nel
nostro caso, già solo il fatto che la questione dell’impignorabilità del
salario sia stata sollevata per la prima volta in appello comporta che in
precedenza non sia mai stato allegato in quale misura e in base a quali
elementi il minimo vitale dell’attore avrebbe dovuto essere calcolato per poter
concludere che non vi sarebbe stato, né vi è, spazio per procedere alla
compensazione. A fronte di questa lacuna in prima sede, il calcolo proposto con
l’impugnativa per la determinazione del minimo vitale non pignorabile e le
relative voci di spesa risultano essere fatti nuovi e dunque irricevibili (art.
317.
CPC).
Mancando
la dimostrazione che il salario di AP 1 non potesse essere oggetto di
pignoramento, la compensazione risulta senz’altro attuabile anche sotto questo
punto di vista.
Rinuncia
al credito verso il lavoratore
11.
Per
completezza va osservato che in casu non trova applicazione il principio
da tempo sancito dalla giurisprudenza (DTF 110 II 344 consid. 2b) per il quale
si deve riconoscere una rinuncia del datore di lavoro a chiedere un
risarcimento danni al lavoratore se il comportamento delle parti, interpretato
secondo il principio dell’affidamento, consente di stabilire che esse hanno convenzionalmente
annullato il debito ai sensi dell’art. 115 CO. Situazione che si verifica
quando il datore di lavoro che vanta delle pretese risarcitorie nei confronti
del dipendente, di cui conosce la portata o il principio, non gliele ha
notificate - anche solo nella forma della semplice riserva non quantificata -
prima di compiere quegli atti che accompagnano la fine delle relazioni fondate
sul contratto di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze salariali, il
regolamento delle prestazioni di previdenza e l’allestimento del certificato di
lavoro (DTF 110 II 344 consid. 2; STF
4A_351/2011 del 5 settembre 2011 consid. 2.2). Di principio, in caso di silenzio, il
lavoratore può ritenere che il datore di lavoro abbia rinunciato per atti
concludenti a far valere le sue eventuali pretese e la sua accettazione a tale
offerta può ritenersi presunta (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 14 ad art. 321e CO).
In
effetti se al momento del licenziamento in tronco del 27 settembre 2016 già era
noto il fatto che la società aveva subito dei danni ingenti dovuti al modo di
agire di AP 1, come emerge dal testo della disdetta (doc. D): “In seguito a
controlli intervenuti presso la nostra società abbiamo constatato danni
economici ingenti dovuti al suo modo di agire negligente (…)”, ma non è
stata avanzata alcuna pretesa di indennizzo né paventata la possibilità che la
società potesse rivalersi sul lavoratore, va rilevato che a quello stadio AO 1
non aveva assolutamente ancora liquidato le pratiche connesse al contratto, non
avendo, tra l’altro, nemmeno pagato il salario del mese di settembre. In buona
fede, quindi, AP 1 non poteva pensare che il debito gli fosse stato condonato.
In
seguito, la questione è stata ben presto chiarita senza possibilità di
equivoci, avendo il legale della ditta convenuta subito dichiarato, con scritto
25.
ottobre 2016 in risposta alla contestazione 14 ottobre 2016 della
legittimità della disdetta e alle rivendicazioni salariali avanzate da AP 1
(doc. E), di riservarsi “espressamente il diritto di adire le competenti
autorità, al fine di ottenere il risarcimento del danno causatole” (doc. H,
pag. 3), per poi sollevare l’eccezione di compensazione con il credito
salariale in data 4 novembre 2016 (doc. L).
12.
In
definitiva, non sussistono ostacoli alla compensazione e la sentenza di prime
cure, su questo aspetto, può essere confermata.
Calcolo del salario mensile
13.
Nella
seconda parte della sua impugnativa,
l’appellante ha poi criticato la
sentenza pretorile per non aver incluso nel suo salario mensile il canone di
locazione di fr. 1'400.- dell’appartamento nel quale egli viveva, sempre pagato
dal datore di lavoro, come comprovato dagli estratti bancari e come attestato
dal doc. H pag. 3.
AP
1.
ha rilevato che __________ B__________, che sul contratto di locazione
risulta come co-conduttrice, non sarebbe stata credibile quando ha sostenuto
che, avendo ottenuto il permesso B nel 2014, aveva trasferito il suo domicilio
presso l’appartamento di AP 1 dove aveva a sua detta dormito pochissime volte.
Trattandosi di un monolocale era improbabile che la signora vivesse con lui.
Ulteriore
conferma della natura salariale dell’alloggio quale prestazione in natura
sarebbe a suo dire data dal fatto che dal certificato di salario di cui al doc.
B risulta un reddito annuale di fr. 92'567.- che corrisponde, con buona
approssimazione, a quello ritenuto dal Pretore aumentato dell’onere locativo di
__________, degli oneri sociali e delle imposte.
Di
conseguenza l’attore chiede che la sentenza venga riformata riconoscendogli un
salario di Euro 5'000.- + fr. 1'400.-, così che il salario dovutogli per il
periodo di disdetta (ottobre-dicembre 2016) e per il mese di settembre 2016
deve essere aumentato a Euro 20'000.- e fr. 4'200.- (o in via subordinata a fr.
26'600.- al cambio ritenuto dal primo giudice), dal quale vanno dedotti fr.
7'369.90 dovuti alla Cassa disoccupazione.
14.
Innanzitutto
potrebbe sorgere qualche dubbio sull’esistenza di un interesse attuale
all’appello su questo aspetto, cadute le critiche contro la compensazione e
considerato che il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell’attore
supera ampiamente anche le cifre indicate dall’appellante, sicché l’appello
diverrebbe su questo aspetto irricevibile. La questione deve comunque essere risolta
per la negativa, considerato che la determinazione del salario ha un influsso
sugli importi degli oneri sociali posti a carico della convenuta.
15.
Dalla
lettura della decisione impugnata risulta che il Pretore ha tralasciato
completamente di esprimersi esplicitamente sulla richiesta attorea di includere
anche l’affitto nel salario mensile, limitandosi a farlo implicitamente
(respingendola) accertando che quest’ultimo si componeva di una parte fissa di
Euro 3'000.- e una parte variabile denominata “gratifica discrezionale”,
per un ammontare complessivo (calcolato sulla media dell’ultimo anno) di Euro
5'000.- al mese (pag. 13 seg. della sentenza).
16.
Nonostante
il contratto di locazione per l’appartamento di 1.5 locali a __________ sia
stato sottoscritto, in qualità di co-conduttori, sia da AP 1 che da __________
B__________ (doc. P e Q), risulta che il canone di locazione è sempre stato
versato dalla ditta appellata (doc. AA) che procedeva parallelamente a dedurlo
dal salario mensile di quest’ultima (doc. 17, 20, BB-FF).
Dai documenti contrattuali non è possibile desumere
che la donna abbia agito nella sua qualità di amministratore unico di , non
essendovi alcun riferimento alla società e avendo ella indicato, quale
indirizzo, proprio l’appartamento in questione ove risultava domiciliata
(verosimilmente solo formalmente).
In
tal modo appare evidente che a farsi carico del pagamento della pigione del
monolocale fosse, a titolo personale, __________ B__________, fatto che può
effettivamente trovare spiegazione negli stretti legami pregressi tra la sua
famiglia e il giovane ragazzo, assunto proprio per motivi di amicizia.
Che
i pagamenti siano da connotare come semplice anticipo e abbiano così dato
origine a un debito dell’attore nei confronti della donna, o come donazione,
non necessita di essere approfondito in questa sede, essendo la questione stata
portata all’attenzione della magistratura con una parallela causa civile che un
malinteso tra i due Pretori luganesi coinvolti (quello della sezione 1 non ha
infatti dato seguito alla dichiarata disponibilità di quello della sezione 3 di
trasmettere l’incarto) ha ostacolato venisse accorpata alla presente.
Non
essendo, quindi, la locazione stata presa a carico dalla società appellata, il
relativo importo non può venire considerato una componente in natura del
salario dell’attore (art. 322 cpv. 1 CO). La sentenza di primo grado si rivela
dunque corretta e l’appello deve essere respinto anche su questo aspetto.
Oneri
sociali sull’importo riconosciuto alla cassa disoccupazione
17.
L’appellante
ha infine criticato il Pretore per la modalità di calcolo degli oneri sociali a
carico della convenuta, sostenendo che essi devono essere corrisposti
sull’intero importo spettantegli a titolo di salario per il mese di settembre
2016.
e il periodo di disdetta trimestrale, sino a dicembre 2016, e non
solamente sull’importo che spetterebbe al dipendente al netto della cessione
legale a favore della cassa disoccupazione e quindi, in definitiva, su fr.
26'600.-, rispettivamente Euro 20'000.- + fr. 4'200.-, comprese le pretese
relative all’appartamento.
Delle
rivendicazioni per il canone di locazione già si è detto.
Il
Pretore ha stabilito che, fissato in Euro 20'000.- il salario ancora dovuto
all’attore, e ritenuto estinto il debito per compensazione, la convenuta è
comunque sia tenuta a ossequiare il suo obbligo di versare gli oneri sociali
sull’importo di pertinenza dell’attore e quindi su fr. 15'101.10,
corrispondenti a fr. 22'471.- (pari a Euro 20'000.- al cambio EUR/CHF 1.12)
dedotti i fr. 7'369.90 riconosciuti alla Cassa disoccupazione.
In
base all’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante per il calcolo
degli oneri sociali comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza
d’altri per un tempo determinato o indeterminato (cfr. Direttiva dell’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali sul salario determinante nell’AVS/AI e
nelle IPG, versione gennaio 2019, https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944/download).
Di conseguenza fa stato l’intero importo dovuto dalla
convenuta all’attore, compreso quello che poi è stato ceduto alla cassa
disoccupazione dell’__________, e quindi fr. 22'471.-. Su questo punto
l’appello può quindi trovare accoglimento e la sentenza deve essere riformata
di conseguenza.
18.
Ne discende che l’appello dell’attore può essere
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Le spese processuali e le
ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
26'600.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nonostante in questa sede sia
in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore
inferiore a fr. 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere
considerata gratuita ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, essendo determinante
il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia
(DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre
2012.
inc. n. 12.2011.172, 7 luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015
inc. n. 12.2014.102, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66).
19.
Non ponendo la causa
questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può
essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 29 maggio 2019 di AP 1 è parzialmente
accolto nella misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza la decisione 25 aprile 2019 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza,
la convenuta AO 1 è condannata a versare gli oneri sociali di legge
sull’importo di fr. 22'471.-.
2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato
II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico
dell’appellante in ragione di 9/10 e dell’appellata per il restante 1/10.
L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili d’appello
ridotte.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).