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Decisione

12.2019.93

Contratto di lavoro - risarcimento del danno - compensazione

8 marzo 2021Italiano35 min

cose egli era incaricato di trasmettere per tempo all’Agenzia delle Dogane e dei

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.93

Lugano

8 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2017.51 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1. marzo

2017 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto, in via principale, la

condanna della convenuta al pagamento di fr. 58'249.45 oltre interessi al 5%

dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 8'000.- e dal 6 ottobre 2016 su fr. 58'249.45

e, in via subordinata, la sua condanna al pagamento di fr. 7'000.- oltre

interessi del 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 1'400.- e dal 6 ottobre 2016

su fr. 7'000.-, e al pagamento di Euro 46'590.40 oltre interessi del 5% dal 1.

al 5 ottobre 2016 su Euro 6'000.- e dal 6 ottobre 2016 su Euro 46'590.40;

domanda avversata

dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione con protesta di

tasse, spese e ripetibili, e che il Pretore con decisione 25 aprile 2019 ha parzialmente

accolto, condannando la convenuta a

versare gli oneri sociali di legge sull’importo di fr. 15'101.10;

appellante l’attore con appello 29 maggio 2019, con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e

condannare la convenuta a versargli l’importo di Euro 20'000.- oltre a fr.

4'200.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa

disoccupazione __________, __________, da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12)

oltre all’interesse del 5% dal 27 settembre 2016 ritenuto che l’importo di fr.

7'369.90 (al suddetto cambio) è di pertinenza e quindi da versare direttamente

nelle mani della Cassa disoccupazione __________, __________ e ritenuto che la

convenuta deve essere condannata pure a pagare gli oneri sociali di legge e le

imposte alla fonte sull’importo di Euro 20'000.- e fr. 4'200.-; in via

subordinata ha postulato la condanna della convenuta a versargli l’importo di

fr. 26'600.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa

disoccupazione __________, __________, da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12)

oltre all’interesse del 5% dal 27 settembre 2016 ritenuto che l’importo di fr.

7'369.90 (al suddetto cambio) è di pertinenza e quindi da versare direttamente

nelle mani della Cassa disoccupazione __________, __________ e ritenuto che la

convenuta deve essere condannata pure a pagare gli oneri sociali di legge e le

imposte alla fonte sull’importo di fr. 26'600.-, protestando tasse e spese di

primo grado, con compensazione delle ripetibili, nonché protestando tasse,

spese e ripetibili di seconda sede;

mentre la convenuta con risposta 26 settembre 2019 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. In data 1. marzo 2014, AP 1 ha sottoscritto un

contratto di lavoro con AO 1 con il quale è stato assunto al 100% a far tempo

dal 1. marzo 2014 stesso (doc. A) con un salario mensile lordo di fr. 4'800.-.

In precedenza, dal 2010 e sino a quel momento, egli

era stato alle dipendenze di E__________ Srl, società di proprietà dei titolari

di quella elvetica qui parte e meglio __________ P__________ e la di lui moglie

nonché amministratore unico __________ B__________, amica quest’ultima della

madre di AP 1.

Nel contratto di lavoro non sono state indicate le

mansioni affidate al dipendente, ma dall’istruttoria è emerso che tra le varie

cose egli era incaricato di trasmettere per tempo all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli italiana la dichiarazione per conto di E__________ Srl del consumo di

gas naturale e energia elettrica relativa all’anno 2015, per la quale AO 1

fungeva da supporto gestionale. Tale dichiarazione era indispensabile allo

Stato Italiano per calcolare l’ammontare delle accise (imposte dirette) sul

consumo di gas ed energia elettrica a carico di E__________ Srl, ritenuto il

sistema in vigore nella vicina penisola in base al quale l’imposta a carico del

cliente finale viene incassata dalla società fornitrice per conto dello Stato e

deve poi essere rifusa a quest’ultimo a scadenza annuale. Il relativo obbligo

di notifica grava anche sulla società distributrice, di modo che l’ente

pubblico possa effettuare un controllo incrociato dei dati.

B. Nonostante AP 1 avesse già pronti tutti i dati per trasmettere

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le dichiarazioni delle accise per E__________

Srl il 29 aprile 2016, esse sono state consegnate di persona - e quindi nemmeno

trasmesse per via telematica come dovuto - solo il 5 settembre 2016 (doc. 9),

in palese infrazione del relativo termine di legge scadente a fine marzo, che

per quell’anno era stato prorogato per la società italiana sino alla fine di

aprile.

AP 1 ha sempre sottaciuto al datore di

lavoro questa omissione, anche dopo che questi era stato informato che, con

scritto 9 agosto 2016 (doc. 10), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva

comunicato a E__________ Srl che erano state riscontrate “irregolarità sia

riguardo i versamenti dovuti quali rate d’acconto d’accisa dovute sia riguardo

la presentazione della dichiarazione di consumo per l’anno 2015”. Anzi,

oltre a non dire nulla, egli ha addirittura chiesto a AO 1 l’autorizzazione -

ottenuta - di recarsi a Roma il 5 settembre 2016 (quando ha poi consegnato

effettivamente i documenti) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lasciando

intendere che quanto lamentato era frutto di un malinteso e che era necessario

presentarsi ai funzionari competenti per chiudere formalmente le pratiche (doc.

12).

Le irregolarità nella notifica delle

accise hanno comportato l’irrogazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli di sanzioni pecuniarie a carico di E__________ Srl, quantificate da AO

1 in almeno Euro 182'148.87.

Quest’ultima, a sua volta, ha poi avanzato

una pretesa di risarcimento danni nei confronti della società elvetica,

dapprima per iscritto e poi dando avvio in Italia a una procedura giudiziaria.

C. Con

scritto raccomandato 27 settembre 2016 AO 1 ha comunicato a AP 1 la disdetta

con effetto immediato del rapporto di lavoro con la motivazione “in seguito

a controlli intervenuti presso la nostra società abbiamo constatato danni

economici ingenti dovuti al suo modo di agire negligente, comportamento che non

è cambiato nel tempo malgrado diversi richiami. Questi comportamenti hanno

minato il rapporto di fiducia necessario per continuare il rapporto di lavoro

per cui vi sono i motivi per il licenziamento in tronco” (doc. D).

D. Con petizione 1. marzo 2017 AO 1, al beneficio

dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento in via principale di fr. 58'249.45 oltre interessi al

5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 8'000.- e dal 6 ottobre 2016 su fr.

58'249.45 e, in via subordinata, la condanna al pagamento di fr. 7'000.- oltre

interessi del 5% dal 1. al 5 ottobre 2016 su fr. 1'400.- e dal 6 ottobre 2016

su fr. 7'000.-, e al pagamento di Euro 46'590.40 oltre interessi del 5% dal 1.

al 5 ottobre 2016 su Euro 6'000.- e dal 6 ottobre 2016 su Euro 46'590.40.

L’attore, in sintesi, ha sostenuto che

la disdetta fosse ingiustificata e ha chiesto che gli fossero risarciti i danni

che questa ha cagionato. A suo dire, non essendogli stato versato il salario di

settembre 2016 ed essendo che, sino al 5 ottobre 2016, giorno in cui gli è

stato recapitato lo scritto raccomandato del 27 settembre 2016, la disdetta non

ha esplicato effetti, per quel mese e 5 giorni gli sarebbero dovuti fr.

9'333.35 netti (calcolati su una base di fr. 8'000.- mensili netti comprendenti

stipendio, bonus e affitto dell’appartamento). A questi andava aggiunta la

quota parte di tredicesima, ammontante a fr. 2'519.85 (su un salario mensile di

fr. 3'300.-). Oltre a tale importo di fr. 11'854.20 dovuto indipendentemente

dalla fondatezza della disdetta in tronco, egli ha preteso, a titolo di

indennizzo per licenziamento ingiustificato, fr. 30'933.35 netti + fr. 1'062.90

di quota parte di tredicesima per 3 mesi e 26/30 dal 6 ottobre 2016 al 31

gennaio 2017, ritenuto che il rapporto di lavoro avrebbe potuto al più presto

terminare per quella data, nonché fr. 14'400.- a titolo di penalità ex art.

337d CO, per complessivi fr. 58'249.45. In via subordinata ha postulato il

riconoscimento di Euro 45'105.55 e fr. 7'000.- (di pigione).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione,

sostenendo che il licenziamento in tronco era del tutto giustificato. In ogni

caso, per la denegata ipotesi in cui la pretesa attorea fosse stata

riconosciuta, ha formulato dichiarazione di compensazione con il suo credito

nei confronti dell’attore di almeno Euro 182'148.87, per il danno da lui

provocato.

E. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati

conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 25 aprile 2019, ha

parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento degli

oneri sociali di legge sull’importo di fr. 15'101.10. Egli, dopo aver appurato

che la disdetta con effetto immediato poteva essere considerata come fondata su

un motivo grave avendo l’attore con il suo comportamento (in particolare in

relazione alla gestione della ritardata notifica dei dati delle accise, ma non

solo) intaccato massicciamente la fiducia in lui riposta, ha tuttavia stabilito

che era stata pronunciata con ritardo eccessivo sicché poteva trovare

applicazione l’art. 337c CO. Ciò posto, partendo da un salario mensile di Euro

3'000.- fissi + Euro 2'000.- (media) di parte variabile, per totali Euro

5'000.-, ha stabilito che l’ammontare del debito della convenuta per salari

scoperti per i 3 mesi del periodo di disdetta ordinaria e il mese di settembre

2016, ammontava a Euro 20'000.-. Per contro egli ha respinto la richiesta di

riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO, preso atto

che AP 1 aveva intenzionalmente omesso di trasmettere la dichiarazione delle

accise sottacendolo al datore di lavoro, causando così a E__________ Srl,

prima, e a quest’ultimo, poi, un danno rilevante.

Ciò posto, il Pretore ha tuttavia accolto la richiesta

di compensazione del dovuto con il pregiudizio di Euro 182'148.87 allegato

dalla convenuta e non contestato dall’attore, essendo esso insorto prima

dell’esigibilità della pretesa di quest’ultimo, e ha di conseguenza respinto la

petizione, fatto salvo l’obbligo a carico di AO 1 di versare gli oneri sociali

di legge sull’importo di pertinenza dell’attore, che ha calcolato essere di fr.

22'471.- (Euro 20'000.- al cambio di 1.12 EUR/CHF), dedotto l’importo

riconosciuto alla Cassa disoccupazione di fr. 7'369.90, per una somma residua

di fr. 15'101.10.

F.

Con l’appello 29 maggio 2019

che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 26 settembre 2019,

l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio e accogliere

parzialmente la petizione condannando la convenuta a versargli l’importo di

Euro 20'000.- oltre a fr. 4'200.- (da dedurre l’importo di fr. 7'369.90 da

versare alla Cassa disoccupazione __________, __________, da conteggiare al

cambio CHF/EUR 1.12) oltre interessi e al pagamento degli oneri sociali di

legge e delle imposte alla fonte su entrambi gli importi, oppure, in via

subordinata, di condannarla a versargli l’importo di fr. 26'600.- (da dedurre

l’importo di fr. 7'369.90 da versare alla Cassa disoccupazione __________, __________,

da conteggiare al cambio CHF/EUR 1.12) oltre interessi e al pagamento degli

oneri sociali di legge e delle imposte alla fonte su fr. 26'600.-, il tutto con

protesta di tasse e spese di primo grado, con compensazione delle ripetibili,

nonché protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

In sostanza, l’attore contesta che sia possibile

compensare il suo credito con quello rivendicato nei suoi confronti dalla

convenuta, così come la correttezza del calcolo dell’ammontare del salario

mensile effettuato dal Pretore, e, infine, eccepisce l’erroneità della

decisione di non condannare AO 1 anche al pagamento degli oneri sociali per gli

importi dovuti alla Cassa disoccupazione di __________.

considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in

caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia

dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’appello 29 maggio 2019 contro la decisione 25 aprile

2019.

del Pretore è tempestivo, ritenuto che la stessa è stata notificata

all’interessato il 29 aprile 2019, così come è tempestiva la risposta.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può

dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,

bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché

l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente

le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Sulla

compensazione

3.

La prima problematica sollevata con l’appello concerne

la compensazione delle pretese attoree con le pretese di risarcimento danni

vantate dalla parte convenuta.

A tal proposito il Pretore ha statuito

che il credito di Euro 20'000.- netti, da lui riconosciuto all’attore, doveva

essere dichiarato estinto per effetto dell’obiezione di compensazione formulata

dalla convenuta “che va ritenuto senz’altro fondata a fronte del danno

allegato, provato e non contestato di min. Euro 182'148.87 come da doc. 15 e

18.

Anche la pretesa dell’interveniente principale __________ Cassa

Disoccupazione, di principio da accogliersi parzialmente (…) segue la medesima

sorte per via della cessione legale (art. 169 cpv. 2 CO). Il danno posto in

compensazione come da doc. 15 è sorto infatti prima dell’esigibilità della

pretesa di cui è chiesta la compensazione (doc. E ed F dell’istanza di

intervento in lite).” (sentenza impugnata pag. 15).

4.

Con l’impugnativa, dopo una

prima parte introduttiva, AP 1 ha criticato il Pretore per avere erroneamente

considerato il danno di Euro 182'148.87 fatto valere dalla convenuta in

compensazione come “provato e non contestato”.

In realtà questo non sarebbe vero,

poiché la pretesa era stata debitamente e tempestivamente contestata già con la

replica 29 giugno 2017, nella quale egli aveva obiettato: “Per quanto ne è dei danni quantificati

da G__________ al doc. 14, le diverse poste si riferiscono ad omessi pagamenti

ed errata presentazione della dichiarazione di consumo. Si tratta di mere

affermazioni di parte, create alla bisogna, che sono contestate sia nell’esposizione

che nelle conclusioni, per quanto sopra riferito. In tutti i casi è contestato

che quanto contenutovi e le conclusioni cui giungerebbe l’Agenzia italiana, sia

addebitabile a AP 1” (pag. 9) e “la compensazione con il danno è

contestata e neppure avanzata ed è improponibile nel merito anche limitatamente

a una compensazione parziale con la posta in questione; trattasi di un aspetto

giuridico” (pag. 10).

A suo dire, il danno così come quantificato dalla controparte

non poteva essere riconosciuto in quanto si componeva per buona parte di somme

riferite a sanzioni per mancati pagamenti delle imposte e non per mancanze in

relazione alla presentazione delle dichiarazioni di consumo necessaria per il

calcolo delle accise. Non essendo compito suo effettuare i pagamenti, non

essendo stato chiarito il contesto che l’ha portato a commettere errori ed

essendo tutti a conoscenza dei ritardi delle dichiarazioni, le multe non

avrebbero potuto essere imputate a sue colpe.

In tal senso, non vi sarebbero neppure

le basi per considerare verosimile ai sensi dell’art. 120 cpv. 2 CO l’esistenza

di un debito a carico di AP 1. Il credito di AO 1 nei suoi confronti, in

effetti, non esisterebbe e di certo non sarebbe esigibile e dunque compensabile

ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 CO, poiché prima che ciò possa avvenire sarebbe

necessario che AO 1 paghi E__________ srl: solo a quel momento la convenuta

disporrebbe di un’eventuale azione di regresso contro il dipendente, azione che

si fonderebbe sull’art. 321e CO. Norma che presenta “alcune particolarità”

sulle quali la sentenza avrebbe sorvolato.

Oltre a questo, secondo

l’appellante, una compensazione sarebbe pure da escludere in quanto non

sussisterebbe identità tra i creditori. Considerato che nella fattispecie, al

limite, sussisterebbe una solidarietà imperfetta, una surrogazione nei diritti

del creditore principale è fattibile solo in caso di pagamento da parte di

colui che si vuole avvalere del regresso, sicché prima di poter riconoscere

qualcosa, sarebbe stato indispensabile dimostrare che AO 1 ha pagato E__________

Srl, cosa che qui non è avvenuta.

Infine, su questo tema,

l’appellante ha pure sostenuto che un credito salariale non può mai essere

posto completamente in compensazione, dovendosi preservare almeno il minimo

vitale del debitore, che nella fattispecie ammonterebbe a fr. 4'250.- mensili,

come imposto dall’art. 323b cpv. 2 CO.

5.

L’art.

120.

CO prescrive che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme

di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può

compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano

scaduti (cpv. 1). Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo

credito sia contestato (cpv. 2).

La

compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e

debitrice dell'altra (Becker,

Berner Kommentar, n. 2 ad Vorbemerkungen artt. 120 - 126 e n. 5 ad art. 120 CO;

Peter, in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO).

La

giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della

compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole

compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra

parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012

consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità

concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato

sia eseguibile (Jeandin,

Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81

ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht,

Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO).

Giusta

l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore

la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto

unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e

che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o

risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht,

op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non

equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile.

L'art.

124.

cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo,

estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti

vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge

anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si

produce, non sono più dovuti interessi di mora (STF 4A_285/2011 del 1°

settembre 2011 consid. 3.1, 4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e

rif.).

Esistenza

e entità del credito posto in compensazione

6.

Giusta

l’art. 321e cpv. 1 CO, il lavoratore non è responsabile di ogni danno provocato

al datore di lavoro, ma unicamente di quello cagionatogli intenzionalmente o

per negligenza.

I

requisiti della responsabilità sono quelli dell'art. 97 cpv. 1 CO: il datore di

lavoro deve provare la violazione del contratto, il danno e il nesso di causalità

naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca quindi al

lavoratore dimostrare di esserne esente. Il grado di diligenza di cui il

dipendente è responsabile è determinato secondo la natura del singolo rapporto

di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o

alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e

attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto

conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; DTF 144 III 330 consid. 4.2.1).

Come

rettamente accertato dal Pretore, AP 1 ha commesso le omissioni con grave e

consapevole negligenza, che assume i contorni dell’intenzionalità (sentenza

impugnata, pag. 8). Quindi intenzionalmente, almeno nella forma del dolo

eventuale. Con l’appello, egli non si confronta debitamente con le

argomentazioni avanzate a questo proposito dal Pretore, spiegando come avrebbe

dovuto perché esse sono errate, ma si limita, in maniera irricevibile (art. 311

CPC), a proporre una propria lettura dei fatti. Ma anche se così non fosse,

risulta evidente che l’attore fosse perfettamente al corrente dei suoi doveri,

della necessità di produrre tempestivamente alle autorità italiane la

documentazione indispensabile per la fissazione delle accise, dell’obbligo di

pagare gli acconti, delle conseguenze dei ritardi e delle relative sanzioni,

così come che egli abbia procrastinato il tutto per colpa propria senza motivi

particolari.

7.

Anche un credito contestato, come quello in oggetto, è

opponibile in compensazione (art. 120 cpv. 2 CO), con la premessa che esso sia

esigibile e non gravato da eccezioni. In tal caso tuttavia il giudice deve statuire

sull'esistenza del credito invocato, per decidere se la compensazione è

possibile (Tercier/Pichonnaz,

Le droit des obligations, 5ª edizione, pag. 342 n. 1534 Jeandin in: op. cit., n. 18 ad

art. 120 CO; cfr. anche DTF 136 III 626 consid. 4.2.3).

A tal fine spetta al debitore dimostrare (rispettivamente

rendere verosimile, a dipendenza della procedura applicabile) non solo il suo

diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esigibilità e l’importo della

contropretesa.

Ove trova spazio la massima dispositiva di cui all’art. 55 cpv. 1

CPC, è compito delle parti addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive

pretese (onere di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di

deduzione delle prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte

avversa (onere di contestazione).

Per quanto concerne l’onere di

contestazione, i fatti devono essere contestati con la risposta (o con la

replica quelli di risposta) poiché solo i fatti oggetto di contestazione devono

essere provati (art. 150 cpv. 1; DTF 141 III 433 consid. 2.6). In questo senso,

una contestazione in blocco, omnicomprensiva, non è sufficiente (ibidem).

Tanto più le allegazioni dell’attore sono

precise, tanto più devono essere precise le contestazioni formulate dal

convenuto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). In questo

senso, quando il primo allega una pretesa per una determinata somma fondandola

su una fattura o un conteggio dettagliati che produce e che contengono in

maniera evidente ed esplicita le informazioni necessarie, si può esigere dalla

controparte che indichi con precisione le posizioni della fattura o del conto

che contesta, con la conseguenza che quanto non oggetto di una simile presa di

posizione deve essere considerato ammesso e non deve essere provato (DTF144 III

519.

consid. 5.2.2.3; 117 III 113 consid. 2). Contestazioni in blocco non

sono sufficienti (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6; STF

5A_29/2020 del 6 maggio 2020 consid. 3.3.1).

a. Nel caso in esame la

convenuta, gravata dall’onere di allegazione e da quello della prova in merito

all’esistenza e all’entità del vantato credito posto in compensazione, nella risposta

di causa, dopo aver illustrato i motivi alla base della sua rivendicazione

(pag. 21 seg. e pag. 26) lo ha quantificato in Euro 182'148.87 rinviando al

documento n. 14 intitolato “relazione quantificazione danni” e al plico

di documenti di cui al doc. 15.

Nel

primo il dott. __________ G__________, revisore diplomato incaricato da E__________

Srl di redigere una relazione per la quantificazione del danno accertato sino

al 31 gennaio 2017 subito dalla società a seguito di inadempienze, errori e

ritardi nella redazione e invio della dichiarazione annuale 2015 delle imposte

sull’energia elettrica, ha esposto nel dettaglio le sanzioni a quel momento

comunicate dalle Agenzie delle Dogane competenti per le varie regioni, 12 sulle

33.

coinvolte, che ammontavano all’importo totale summenzionato, con la

precisazione che verosimilmente sarebbe aumentato con le sanzioni delle

restanti 21 agenzie (doc. 14).

Il

doc. 15 concerne la richiesta scritta formulata il 20 febbraio 2017 da E__________

Srl nei confronti di AO 1 di farsi carico di tutte le sanzioni sino a quel

momento inflittele, ritenuto che la colpa di tutto quanto accaduto era della

società, avendo AP 1 ammesso loro “di non aver ottemperato ai dovuti inoltri

nei confronti dei circa 33 uffici”, alla quale sono state allegate le

decisioni delle singole agenzie.

Con la replica di causa l’attore ha sul tema scritto quanto

sopra riportato (consid. 4), mentre nelle sue conclusioni non ha speso una

parola sulla questione della compensazione e sul credito vantato dalla

convenuta nei suoi confronti, limitandosi a chiedere la conferma delle proprie

pretese di causa.

b. A

fronte di una chiara allegazione della pretesa compensatoria fondata su un

credito la cui composizione emerge in maniera evidente dai due documenti

richiamati nella risposta, la summenzionata presa di posizione contenuta nella

replica dell’attore risulta troppo generica e superficiale per poter essere

ritenuta ossequiosa del suo obbligo di contestazione. Definire delle decisioni

dell’Agenzia mere affermazioni di parte senza spiegarne il perché, in modo da

consentire alla convenuta e al giudice di comprendere quali fatti avrebbero

dovuto essere oggetto di approfondimenti istruttori è, oltre che concettualmente

errato, decisamente semplicistico e insufficiente.

Ancor più evidente, vista la totale assenza in primo

grado di critiche al proposito, è la mancanza di una valida contestazione della

valenza della richiesta di risarcimento danni avanzata da E__________ Srl nei

confronti di AO 1 quale origine del danno lamentato. Né con la replica, né in

seguito, AP 1 ha mai sostenuto, contrariamente a quanto fatto in appello, che

il credito vantato da E__________ Srl nei confronti di AO 1 per le sanzioni ricevute

non fosse fondato, rispettivamente che non sia stato o non debba essere

ossequiato dalla società convenuta.

Circa

l’imputabilità delle omissioni all’origine delle sanzioni pecuniarie all’attore

è sufficiente ricordare che egli stesso ha riconosciuto che tra i suoi compiti vi

erano quello di trasmettere le dichiarazioni doganali rispettivamente quello di

provvedere al versamento degli acconti (verbale di interrogatorio 23 maggio

2018.

pag. 2 e 3).

c. In

base al principio attitatorio (Verhandlungsgrundsatz, DTF 113 Ia 433

consid. 4)

i fatti non contestati debitamente comportano la presunzione

di fatto accertato (che si sostituisce all’apprezzamento delle prove per mezzo

del quale il giudice accerta normalmente i fatti) e valgono come ammessi, a

meno che gli atti del processo non provino fatti contrari (STF 4A_629/2009 del

10.

agosto 2010 consid. 3.3).

Essendo

quindi arbitrario pretendere che una parte provi dei fatti non validamente

contestati dalla controparte (STF 4A_18/2012 del 2 maggio 2012 consid. 4.3), la

decisione di ammettere la compensazione è già per ciò solo corretta.

Ma

lo è pure in base alle risultanze istruttorie, poiché le prove in atti consentono, in mancanza di debita

contestazione dei fatti, di poter concludere per l’esistenza di un credito a

favore di AO 1 nei confronti dell’attore per un importo superiore a quello

rivendicato con la petizione (e quindi anche a quello chiesto in appello,

rispettivamente quello riconosciutogli in primo grado).

Esigibilità

del credito posto in compensazione

8.

Nella

fattispecie, l’eccezione di compensazione delle pretese del lavoratore con

quelle di risarcimento danni a suo carico è stata sollevata da AO 1 nei

confronti dell’attore, senza indicazione degli importi, il 4 novembre 2016

(doc. L), per poi essere riproposta nell’ambito della presente causa con la

risposta 17 maggio 2017, con la precisazione che le contropretese potevano

essere quantificate in almeno Euro 182'148.87 sulla scorta del rapporto 31

gennaio 2017 del dott. __________ G__________ e della richiesta di risarcimento

inviata da E__________ Srl a AO 1 (doc. 14 e 15).

Tenuto

conto che una pretesa di risarcimento danni diviene esigibile dal momento in

cui il danno si è verificato, la dichiarazione di compensazione in quanto tale

è da considerare valida.

Reciprocità

dei crediti/debiti

9.

La

questione del requisito della reciprocità tra creditore e debitore, cioè

dell’identità tra le parti, non pone particolari problemi, avendo le omissioni

imputate a AP 1 causato un danno diretto a AO 1 consistente nel suo dovere di

risarcire la cliente E__________ Srl per le sanzioni inflittele dalle autorità

italiane. Potendone a sua volta richiedere la copertura al dipendente, questi

risulta essere, contrariamente a quanto da lui sostenuto con l’appello,

debitore nei suoi confronti.

Divieto

di compensazione con salario impignorabile

10.

Giusta l’art. 323b cpv. 2

CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il

lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile, con

l’eccezione che i crediti per danno cagionato intenzionalmente (ai sensi

dell’art. 41 CO, sicché entra in linea di conto anche il dolo eventuale, AGer. ZH ZR 2001

n. 71) possono

essere compensati senza restrizione.

Il

credito del datore di lavoro comprende tutte le sue pretese, siano esse

scaturenti dal contratto di lavoro o non lo siano (come per esempio pretese

legate a un contratto di locazione o di mutuo), mentre sotto la definizione di

salario, per questa norma, entrano in considerazione tutte le componenti con

carattere salariale, cioè il salario base, la remunerazione delle ore

suppletive, la partecipazione al risultato d’esercizio, le provvigioni, le

gratificazioni, mentre non lo sono l’indennizzo spese, la compensazione per

vacanze e tempo libero e l’indennizzo per licenziamento in tronco

ingiustificato (trezzini,

Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 11 ad art. 323b CO).

Nella

fattispecie la compensazione è quindi di per sé possibile già solo per il fatto

che, come testé visto, AP 1 ha agito intenzionalmente, per dolo eventuale.

Ma

anche se così non fosse, lo sarebbe in assenza di valida allegazione e

dimostrazione del carattere impignorabile del salario di AP 1. In effetti, su

tale aspetto l’onere della prova incombe al lavoratore in base ai principi

dell’art. 8 CC, trattandosi di un fatto dirimente e non di uno generatore del

diritto alla compensazione (la cui dimostrazione incomberebbe al datore di

lavoro; STF 4A_624/2018 del 2 settembre 2019 consid. 5.3).

Nel

nostro caso, già solo il fatto che la questione dell’impignorabilità del

salario sia stata sollevata per la prima volta in appello comporta che in

precedenza non sia mai stato allegato in quale misura e in base a quali

elementi il minimo vitale dell’attore avrebbe dovuto essere calcolato per poter

concludere che non vi sarebbe stato, né vi è, spazio per procedere alla

compensazione. A fronte di questa lacuna in prima sede, il calcolo proposto con

l’impugnativa per la determinazione del minimo vitale non pignorabile e le

relative voci di spesa risultano essere fatti nuovi e dunque irricevibili (art.

317.

CPC).

Mancando

la dimostrazione che il salario di AP 1 non potesse essere oggetto di

pignoramento, la compensazione risulta senz’altro attuabile anche sotto questo

punto di vista.

Rinuncia

al credito verso il lavoratore

11.

Per

completezza va osservato che in casu non trova applicazione il principio

da tempo sancito dalla giurisprudenza (DTF 110 II 344 consid. 2b) per il quale

si deve riconoscere una rinuncia del datore di lavoro a chiedere un

risarcimento danni al lavoratore se il comportamento delle parti, interpretato

secondo il principio dell’affidamento, consente di stabilire che esse hanno convenzionalmente

annullato il debito ai sensi dell’art. 115 CO. Situazione che si verifica

quando il datore di lavoro che vanta delle pretese risarcitorie nei confronti

del dipendente, di cui conosce la portata o il principio, non gliele ha

notificate - anche solo nella forma della semplice riserva non quantificata -

prima di compiere quegli atti che accompagnano la fine delle relazioni fondate

sul contratto di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze salariali, il

regolamento delle prestazioni di previdenza e l’allestimento del certificato di

lavoro (DTF 110 II 344 consid. 2; STF

4A_351/2011 del 5 settembre 2011 consid. 2.2). Di principio, in caso di silenzio, il

lavoratore può ritenere che il datore di lavoro abbia rinunciato per atti

concludenti a far valere le sue eventuali pretese e la sua accettazione a tale

offerta può ritenersi presunta (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 14 ad art. 321e CO).

In

effetti se al momento del licenziamento in tronco del 27 settembre 2016 già era

noto il fatto che la società aveva subito dei danni ingenti dovuti al modo di

agire di AP 1, come emerge dal testo della disdetta (doc. D): “In seguito a

controlli intervenuti presso la nostra società abbiamo constatato danni

economici ingenti dovuti al suo modo di agire negligente (…)”, ma non è

stata avanzata alcuna pretesa di indennizzo né paventata la possibilità che la

società potesse rivalersi sul lavoratore, va rilevato che a quello stadio AO 1

non aveva assolutamente ancora liquidato le pratiche connesse al contratto, non

avendo, tra l’altro, nemmeno pagato il salario del mese di settembre. In buona

fede, quindi, AP 1 non poteva pensare che il debito gli fosse stato condonato.

In

seguito, la questione è stata ben presto chiarita senza possibilità di

equivoci, avendo il legale della ditta convenuta subito dichiarato, con scritto

25.

ottobre 2016 in risposta alla contestazione 14 ottobre 2016 della

legittimità della disdetta e alle rivendicazioni salariali avanzate da AP 1

(doc. E), di riservarsi “espressamente il diritto di adire le competenti

autorità, al fine di ottenere il risarcimento del danno causatole” (doc. H,

pag. 3), per poi sollevare l’eccezione di compensazione con il credito

salariale in data 4 novembre 2016 (doc. L).

12.

In

definitiva, non sussistono ostacoli alla compensazione e la sentenza di prime

cure, su questo aspetto, può essere confermata.

Calcolo del salario mensile

13.

Nella

seconda parte della sua impugnativa,

l’appellante ha poi criticato la

sentenza pretorile per non aver incluso nel suo salario mensile il canone di

locazione di fr. 1'400.- dell’appartamento nel quale egli viveva, sempre pagato

dal datore di lavoro, come comprovato dagli estratti bancari e come attestato

dal doc. H pag. 3.

AP

1.

ha rilevato che __________ B__________, che sul contratto di locazione

risulta come co-conduttrice, non sarebbe stata credibile quando ha sostenuto

che, avendo ottenuto il permesso B nel 2014, aveva trasferito il suo domicilio

presso l’appartamento di AP 1 dove aveva a sua detta dormito pochissime volte.

Trattandosi di un monolocale era improbabile che la signora vivesse con lui.

Ulteriore

conferma della natura salariale dell’alloggio quale prestazione in natura

sarebbe a suo dire data dal fatto che dal certificato di salario di cui al doc.

B risulta un reddito annuale di fr. 92'567.- che corrisponde, con buona

approssimazione, a quello ritenuto dal Pretore aumentato dell’onere locativo di

__________, degli oneri sociali e delle imposte.

Di

conseguenza l’attore chiede che la sentenza venga riformata riconoscendogli un

salario di Euro 5'000.- + fr. 1'400.-, così che il salario dovutogli per il

periodo di disdetta (ottobre-dicembre 2016) e per il mese di settembre 2016

deve essere aumentato a Euro 20'000.- e fr. 4'200.- (o in via subordinata a fr.

26'600.- al cambio ritenuto dal primo giudice), dal quale vanno dedotti fr.

7'369.90 dovuti alla Cassa disoccupazione.

14.

Innanzitutto

potrebbe sorgere qualche dubbio sull’esistenza di un interesse attuale

all’appello su questo aspetto, cadute le critiche contro la compensazione e

considerato che il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell’attore

supera ampiamente anche le cifre indicate dall’appellante, sicché l’appello

diverrebbe su questo aspetto irricevibile. La questione deve comunque essere risolta

per la negativa, considerato che la determinazione del salario ha un influsso

sugli importi degli oneri sociali posti a carico della convenuta.

15.

Dalla

lettura della decisione impugnata risulta che il Pretore ha tralasciato

completamente di esprimersi esplicitamente sulla richiesta attorea di includere

anche l’affitto nel salario mensile, limitandosi a farlo implicitamente

(respingendola) accertando che quest’ultimo si componeva di una parte fissa di

Euro 3'000.- e una parte variabile denominata “gratifica discrezionale”,

per un ammontare complessivo (calcolato sulla media dell’ultimo anno) di Euro

5'000.- al mese (pag. 13 seg. della sentenza).

16.

Nonostante

il contratto di locazione per l’appartamento di 1.5 locali a __________ sia

stato sottoscritto, in qualità di co-conduttori, sia da AP 1 che da __________

B__________ (doc. P e Q), risulta che il canone di locazione è sempre stato

versato dalla ditta appellata (doc. AA) che procedeva parallelamente a dedurlo

dal salario mensile di quest’ultima (doc. 17, 20, BB-FF).

Dai documenti contrattuali non è possibile desumere

che la donna abbia agito nella sua qualità di amministratore unico di , non

essendovi alcun riferimento alla società e avendo ella indicato, quale

indirizzo, proprio l’appartamento in questione ove risultava domiciliata

(verosimilmente solo formalmente).

In

tal modo appare evidente che a farsi carico del pagamento della pigione del

monolocale fosse, a titolo personale, __________ B__________, fatto che può

effettivamente trovare spiegazione negli stretti legami pregressi tra la sua

famiglia e il giovane ragazzo, assunto proprio per motivi di amicizia.

Che

i pagamenti siano da connotare come semplice anticipo e abbiano così dato

origine a un debito dell’attore nei confronti della donna, o come donazione,

non necessita di essere approfondito in questa sede, essendo la questione stata

portata all’attenzione della magistratura con una parallela causa civile che un

malinteso tra i due Pretori luganesi coinvolti (quello della sezione 1 non ha

infatti dato seguito alla dichiarata disponibilità di quello della sezione 3 di

trasmettere l’incarto) ha ostacolato venisse accorpata alla presente.

Non

essendo, quindi, la locazione stata presa a carico dalla società appellata, il

relativo importo non può venire considerato una componente in natura del

salario dell’attore (art. 322 cpv. 1 CO). La sentenza di primo grado si rivela

dunque corretta e l’appello deve essere respinto anche su questo aspetto.

Oneri

sociali sull’importo riconosciuto alla cassa disoccupazione

17.

L’appellante

ha infine criticato il Pretore per la modalità di calcolo degli oneri sociali a

carico della convenuta, sostenendo che essi devono essere corrisposti

sull’intero importo spettantegli a titolo di salario per il mese di settembre

2016.

e il periodo di disdetta trimestrale, sino a dicembre 2016, e non

solamente sull’importo che spetterebbe al dipendente al netto della cessione

legale a favore della cassa disoccupazione e quindi, in definitiva, su fr.

26'600.-, rispettivamente Euro 20'000.- + fr. 4'200.-, comprese le pretese

relative all’appartamento.

Delle

rivendicazioni per il canone di locazione già si è detto.

Il

Pretore ha stabilito che, fissato in Euro 20'000.- il salario ancora dovuto

all’attore, e ritenuto estinto il debito per compensazione, la convenuta è

comunque sia tenuta a ossequiare il suo obbligo di versare gli oneri sociali

sull’importo di pertinenza dell’attore e quindi su fr. 15'101.10,

corrispondenti a fr. 22'471.- (pari a Euro 20'000.- al cambio EUR/CHF 1.12)

dedotti i fr. 7'369.90 riconosciuti alla Cassa disoccupazione.

In

base all’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante per il calcolo

degli oneri sociali comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza

d’altri per un tempo determinato o indeterminato (cfr. Direttiva dell’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali sul salario determinante nell’AVS/AI e

nelle IPG, versione gennaio 2019, https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944/download).

Di conseguenza fa stato l’intero importo dovuto dalla

convenuta all’attore, compreso quello che poi è stato ceduto alla cassa

disoccupazione dell’__________, e quindi fr. 22'471.-. Su questo punto

l’appello può quindi trovare accoglimento e la sentenza deve essere riformata

di conseguenza.

18.

Ne discende che l’appello dell’attore può essere

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

Le spese processuali e le

ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

26'600.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nonostante in questa sede sia

in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore

inferiore a fr. 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere

considerata gratuita ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, essendo determinante

il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia

(DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre

2012.

inc. n. 12.2011.172, 7 luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015

inc. n. 12.2014.102, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66).

19.

Non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 29 maggio 2019 di AP 1 è parzialmente

accolto nella misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza la decisione 25 aprile 2019 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza,

la convenuta AO 1 è condannata a versare gli oneri sociali di legge

sull’importo di fr. 22'471.-.

2. Invariato

3. Invariato

4. Invariato

II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico

dell’appellante in ragione di 9/10 e dell’appellata per il restante 1/10.

L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili d’appello

ridotte.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).