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Decisione

12.2019.94

Lavoro: disdetta abusiva

24 aprile 2020Italiano16 min

B. Tra la fine del 2012

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.94

Lugano

24 aprile 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.1 della Pretura

del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 8 gennaio 2016 da

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 66'020.50 oltre

interessi al 5% dal 1° maggio 2015 a titolo di indennità per disdetta abusiva,

protestando le spese giudiziarie;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il

Pretore aggiunto con sentenza 29 aprile 2019 ha integralmente respinto;

appellante l’attore

con appello 31 maggio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,

nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 13 settembre 2019 postula la reiezione del gravame, pure con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Dal 1° dicembre 2001 AP

1 è stato assunto da AO 1 con la funzione di consulente di vendita (“Sales

Consultant”), corrispondente alla classe di funzione 11, con un grado di

occupazione del 100%. Il contratto di lavoro (doc. 15), di durata

indeterminata, prevedeva tra altro un salario annuo di base di fr. 96’000.-

oltre una “quota massima di successo annua” di fr. 10'560.- (pari a un salario

complessivo previsto di fr. 101'280.-), aumentato nel corso degli anni fino a

fr. 132'041.-, di cui fr. 125'158.- quale salario di base e fr. 6'883.- quale

“quota di successo target annuale in caso di completo raggiungimento degli

obiettivi” (doc. C). Il contratto di lavoro individuale, sottoposto al

Contratto collettivo di lavoro sottoscritto da AO 1 (in seguito CCL AO 1), con

il passare degli anni ha subito diverse modifiche concernenti in particolare le

competenze e il salario, perfezionate attraverso la sottoscrizione di nuovi

contratti di lavoro. Dal 1° gennaio 2006 la funzione di AP 1 è stata modificata

in “Senior Solution Designer” secondo i compiti definiti nella

valutazione dei collaboratori (“VAC, Job Objectives”), mentre a partire

dal 1° aprile 2009 il settore di attività a cui è stato attribuito il

dipendente sulla base dei compiti principali definiti nella valutazione dei

collaboratori e dalla descrizione del posto è stato quello di “Solution

Designer” (doc. 15). Dal 1° gennaio 2010 AP 1 è stato attribuito alla

classe di funzione 12 (doc. 6).

Fatti

B. Tra la fine del 2012

e i primi mesi del 2013 AO 1 ha avviato un programma di ristrutturazione

aziendale a livello svizzero, denominato “Architettura delle funzioni”,

che ha comportato una ridefinizione dei settori di attività e un adattamento

della scala delle funzioni con conseguente modifica dei salari.

Il 28 maggio 2013 la

datrice di lavoro ha comunicato a AP 1 il nuovo posizionamento, corrispondente

alla funzione di “Solution Designer Professional” con conseguente

assegnazione alla classe di funzione 11 (doc. 5). Dopo un periodo di

discussioni con la datrice di lavoro a seguito delle contestazioni del

dipendente sulle conseguenze della prospettata modifica, il 20 giugno 2013 AP 1

ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, con effetto retroattivo al 1°

aprile 2013, in base al quale gli è stata riconosciuta la funzione di “Solution

Designer Professional” corrispondente alla classe 11, senza modifica del

salario complessivo annuo percepito precedentemente (di fr. 131'600.-; doc. C,

doc. 7 e 8).

C. Il 20 ottobre 2014 AO

1 ha significato a AP 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro con

effetto al 31 gennaio 2015, a causa della rottura del rapporto di fiducia,

rimproverandogli in particolare una serie di mancanze comportamentali e

relazionali (doc. I).

Con il medesimo scritto la

datrice di lavoro ha dispensato il dipendente con effetto immediato dal fornire

la prestazione lavorativa.

L’ 11 novembre 2014 AP 1,

per il tramite del sindacato __________, ha contestato la disdetta asserendone

la sua abusività sia per i motivi addotti sia per le modalità di notifica (doc.

J).

D. Dal 21 gennaio 2015

al 5 giugno 2015 AP 1 è risultato completamente inabile al lavoro (doc. L, M,

W). Nonostante la contestazione dell’incapacità lavorativa da parte della

datrice di lavoro, quest’ultima ha versato il salario al dipendente fino al 30

aprile 2015. Dal 1° maggio 2015 AP 1 ha iniziato una nuova attività lavorativa.

E. Ottenuta la

necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), AP 1, con petizione 8 gennaio

2016, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona

AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 66'020.50 (pari a 6

mensilità), oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015, a titolo di indennità per

licenziamento abusivo. In breve, l’attore ha sostenuto che le motivazioni

addotte dalla datrice di lavoro a fondamento della disdetta sarebbero

inveritiere e pretestuose. Il suo licenziamento sarebbe da ricondurre alle

contestazioni da lui espresse contestualmente alla proposta di modifica del

contratto di lavoro nei primi mesi del 2013. La disdetta costituirebbe infatti

il punto finale di una progressiva ostilità messa in atto nei suoi confronti

dai suoi superiori a seguito delle discussioni sorte a fronte di tali proposte

di modifica, che costituivano un peggioramento delle condizioni di lavoro, e

che egli sarebbe stato obbligato ad accettare, pena il licenziamento. L’attore

ha altresì addotto che le modalità con cui è avvenuta la disdetta sarebbero

irrispettose della sua personalità e non conformi a quanto previsto dal CCL AO

1.

Con risposta 19

febbraio 2016 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, ritenendo

infondate le argomentazioni della controparte. Con replica 25 aprile 2016 e

duplica 3 giugno 2016 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche

posizioni.

F. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore aggiunto, con sentenza 29 aprile 2019 qui impugnata, ha respinto

integralmente la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le

spese di fr. 200.- a carico dell’ attore, condannandolo altresì a rifondere

alla controparte fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.

H. Con appello 31 maggio

2019, avversato dalla convenuta con risposta 13 settembre 2019, l’attore ha

chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione,

con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni

delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto: 1. Secondo

l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente

superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie,

l’appello 31 maggio 2019, introdotto nel termine di 30 giorni

dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestiva è

la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.

Considerandi

2.

Con la decisione

impugnata il Pretore aggiunto, riassunte dottrina e giurisprudenza sul tema

della disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336 CO, ha concluso che in concreto la

disdetta ordinaria del contratto di lavoro non poteva essere considerata

abusiva, né per i motivi né per le modalità della sua notifica. Il primo

giudice ha in particolare osservato che dalle tavole processuali non risultava

dimostrata la tesi addotta dall’attore, secondo cui il licenziamento sarebbe

avvenuto per rappresaglia a seguito del suo rifiuto di accettare la modifica

delle condizioni contrattuali nel 2013 né che contestualmente alle trattative

che ne seguirono egli sarebbe stato minacciato di licenziamento. Il Pretore

aggiunto ha al contrario ritenuto fondati e provati i motivi addotti dalla

datrice di lavoro a sostegno della disdetta, in particolare le lacune nelle

competenze comportamentali del dipendente, che avevano fatto venir meno il

rapporto di fiducia necessario per la prosecuzione del contratto di lavoro, e

ha di conseguenza respinto la richiesta avanzata dall’attore.

3.

Con l’appello

l’attore ritiene che il carattere abusivo del suo licenziamento doveva essere

ammesso. Egli censura dapprima la conclusione pretorile che dà per provata

l’esistenza di un fondato motivo di disdetta da ricondurre alle sue carenze

comportamentali. A suo dire, tali mancanze non sarebbero mai state

circostanziate dalla datrice di lavoro né nelle discussioni che hanno preceduto

la modifica del contratto nel 2013 né in quelle precedenti la disdetta del

rapporto di lavoro. Anzi, pure la datrice di lavoro non le avrebbe mai

considerate fondate e attendibili, come emergerebbe dal doc. E. L’appellante

contesta inoltre la portata probatoria delle dichiarazioni rese dai testi __________

F__________ e __________ R__________, mettendone in dubbio l’attendibilità,

poiché vicini alla datrice di lavoro e implicati nella vicenda, l’abusività

della disdetta essendo loro attribuibile.

3.1

Nella

valutazione delle prove il giudice deve tener conto dell’eventuale vicinanza

del testimone a una parte, se questi è interessato all’esito della vertenza o

se è direttamente coinvolto nella fattispecie da provare. A ogni buon conto le

dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze

istruttorie nonché dell’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal

testimone in occasione della sua audizione (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 91 segg. ad art. 157 CPC). Nell’apprezzamento delle prove

testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al momento

dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (Trezzini, op. cit., n. 99 ad art. 157

CPC), tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare a un appellante

di non essersi opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le

cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima

(sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004 consid. 3.3).

In relazione

alla questione della vicinanza dei testi alla convenuta, poiché suoi

collaboratori dirigenti, si rileva che l’attore, benché consapevole di

questo legame, non si è opposto all’assunzione della loro deposizione (cfr.

verbale di udienza del 18 agosto 2016 pag. 1), circostanza che egli deve ora

lasciarsi imputare. Ciò detto, nel caso specifico, occorre dapprima precisare

che, contrariamente a quanto adduce l’appellante, il Pretore aggiunto in

relazione all’accertamento delle mancanze comportamentali non si è fondato

sulla deposizione testimoniale di __________ F__________ (responsabile delle

risorse umane) ma su quella di __________ R__________, diretto superiore

dell’attore, sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare, la deposizione,

lineare e dettagliata, ha infatti trovato riscontro anche in altre risultanze istruttorie.

Ciò vale in particolare in merito alla circostanza della lamentela di un

cliente per una discussione “sopra le righe”, confermata dalla teste __________

D__________ (verbale di audizione 16 novembre 2018, pag. 35), o alla questione

delle vacanze durante il mese di agosto 2014, autorizzate dal suo superiore, il

quale gli aveva tuttavia chiesto di essere reperibile, circostanza confermata

dallo stesso appellante (verbale di audizione 19 gennaio 2017, pag. 11). Le

criticità comportamentali riferite dal teste risultano pure confermate dal

dossier personale dell’attore prodotto sub. doc. 15, da cui si evince che nel

corso degli anni, in occasione delle valutazioni annuali le difficoltà

comportamentali dell’attore sono state a più riprese tema di discussione, come

dichiarato anche dal teste __________ R__________.

3.2

La critica, secondo cui le

mancanze comportamentali e relazionali non sarebbero mai state circostanziate

dalla datrice di lavoro, deve essere disattesa. Dagli atti emerge infatti che

in occasione di un colloquio avvenuto il 16 aprile 2013 tra l’attore e il suo

superiore, quest’ultimo ha spiegato al dipendente i motivi che avevano

giustificato il suo inquadramento nella funzione “Solution designer” con

la qualifica “Professional” invece di quella “Senior”. Tali

motivi, riportati nel protocollo prodotto sub. doc. 7 inviato all’attore e da

lui riconosciuto in causa (verbale 19 gennaio 2017, pag. 11), sono stati

riassunti in due ambiti principali: “difficoltà nel lavoro di squadra” e

“mancanza di affidabilità”, e contestualizzati con l’allestimento di un

elenco di 15 punti (doc. 7, pag. 3), che riprendeva peraltro i problemi

comportamentali e relazionali già emersi negli anni precedenti e più volte

discussi con l’attore (doc. 3, doc. Q), che risultano poi ancora essere quelli

menzionati nella disdetta. Pure nella successiva valutazione delle prestazioni

del 2013 (“Myperformance”, allegato al doc. Q inviato all’attore),

avvenuta a inizio febbraio 2014, negli obiettivi concernenti le competenze personali,

pur riconoscendo un miglioramento nell’atteggiamento dell’attore, è stato

tuttavia ancora indicato come “la percezione dei colleghi della vendita non

è però ancora sempre positiva. Nelle situazioni di stress a volte traspare

ancora una mancanza di assertività proattiva”, da cui la necessità di miglioramento,

valutazione peraltro condivisa dallo stesso attore. Ne discende che la critica

di genericità delle lamentele comportamentali è destituita di fondamento e

nemmeno il riferimento al doc. E giova all’appellante, ritenuto che la

circostanza cui si riferisce riguarda un unico episodio dei molti punti critici

elencati e discussi durante il colloquio del 16 aprile 2013 tra l’attore e il

suo superiore (doc. 7).

4.

Sempre in merito ai

motivi che avevano indotto la datrice di lavoro a rescindere il contratto di

lavoro, il Pretore aggiunto ha ritenuto che quest’ultima nel mese di agosto

2014.

aveva autorizzato l’attore, in deroga a una prassi interna che vietava

l’assenza contemporanea di collaboratori attivi nel medesimo settore, a

usufruire di una settimana di vacanza, contro l’impegno da parte del dipendente

di essere sempre reperibile e la garanzia che non vi fossero lavori sospesi da

evadere. Sulla base della deposizione del teste __________ R__________, il

primo giudice ha concluso che l’attore aveva disatteso le assicurazioni date

prima di partire in vacanza, ciò che giustificava una perdita di fiducia da

parte della datrice di lavoro. In questa sede l’appellante ribadisce che le

vacanze erano state autorizzate dal suo superiore e che non vi erano lavori in

sospeso concernenti i progetti che lo riguardavano, ritenendo “illecito”

imputare al dipendente “eventuali problemi sorti dopo la sua partenza che

non erano preventivabili” (appello ad 11, pag. 7). La censura è

irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi

l’appellante a contrapporre una propria tesi senza nemmeno indicare le

risultanze istruttorie sulle quali essa si fonda (DTF 138 III 374 consid.

4.3.1; Verda Chiocchetti in: CPC-Com,

IIa ed., Vol. 2, n. 23 ad art. 311 CPC; Bohnet/Droese,

ZPO Zivilprozessordnung, n. 5 ad art. 311 CPC). La stessa deve essere ad ogni

modo disattesa, dai dossier concernenti i clienti H__________ e A__________

versati agli atti (doc. 17 e 18) risulta invece l’esistenza di lavori sospesi

che necessitavano l’intervento dell’attore e che, nonostante l’impegno a essere

raggiungibile vista la contemporanea assenza di altri collaboratori, egli è

risultato più volte irreperibile, malgrado le sollecitazioni del superiore a

volersi mettere in contatto (vedi e-mails del 19 agosto 2014 e 20 agosto 2019,

doc. 18) rispettivamente i vari tentativi di contatto telefonico (e-mail 21

agosto 2019, doc. 17).

Anche su questo punto

l’appello, per quanto ricevibile, risulta pertanto infondato.

5.

Con l’ultima censura

l’appellante critica il Pretore per non avere riconosciuto il carattere abusivo

della disdetta. A suo dire, il licenziamento costituirebbe il punto finale di

una progressiva ostilità nei suoi confronti messa in atto dalla primavera del

2013.

a seguito delle discussioni sorte a margine delle proposte di modifica

contrattuale, che rappresentavano un peggioramento delle sue condizioni di

lavoro, ciò che il Pretore aggiunto non avrebbe considerato. A sostegno della

sua tesi egli rinvia inoltre al “poco tempo” trascorso tra l’imposizione

del peggioramento delle condizioni di lavoro e la disdetta. L’appellante si

limita ancora una volta a contrapporre una propria interpretazione dei fatti

senza spiegare i motivi per cui la conclusione del Pretore aggiunto, che ha

ritenuto non provata la tesi dell’attore, sarebbe errata, di modo che la

censura è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). La critica deve comunque essere

disattesa. Pur ammettendo che l’attribuzione in una classe di funzione

inferiore possa costituire un peggioramento delle condizioni contrattuali, la

questione è in concreto irrilevante ai fini di causa già solo per il fatto che

tra le discussioni sorte a seguito della proposta di nuova classificazione, avvenute

nel corso dei primi mesi del 2013, e la data della disdetta è trascorso oltre

un anno e dagli atti non è emerso alcun indizio atto a confermare né

l’esistenza di un clima vessatorio messo in atto nei confronti dell’appellante

dal suo superiore allo scopo di allontanarlo dall’azienda né che l’accettazione

delle modifiche gli sarebbe stata imposta sotto minaccia di licenziamento. Alla

luce di quanto precede la decisione del Pretore aggiunto resiste alla critica e

merita conferma anche su questo punto.

6.

Ne discende che

l’appello dell’attore deve essere integralmente respinto nella misura in cui è

ricevibile, con conseguente conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv.

1.

lett. a CPC). Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello,

calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 66'020.50, sono

poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per

ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 31 maggio

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 29 aprile 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona, è

confermata.

2. Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).