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Decisione

12.2019.95

Mandato di mediazione immobiliare, dimostrazione della stipulazione del contratto

3 aprile 2020Italiano22 min

compravendita 24 ottobre 2014 (doc. 4), i coniugi AO 1 e AO 2 hanno venduto a __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.95

Lugano

3 aprile 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.152

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26

aprile 2016 da

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO 1

AO 2

entrambi patrocinati dall’avv.

PA 2

chiedente

la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 16'200.- oltre interessi del 5% dal 28 aprile 2015

a titolo di provvigione nell’ambito di una compravendita immobiliare e il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________ e n. __________

dell’UE di __________;

pretesa avversata dai convenuti, e che

il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 30

aprile 2019;

appellante l’attrice con appello 3 giugno 2019, con cui ha chiesto la riforma

del

querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con risposta 26

luglio 2019 hanno postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili, nonché l’ammissione all’assistenza

giudiziaria per la procedura di seconda

sede, istanza completata il 9 settembre 2019;

viste la replica spontanea 22 agosto

2019 dell’appellante e la duplica spontanea 20

settembre 2019 degli appellati;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con atto di

compravendita 24 ottobre 2014 (doc. 4), i coniugi AO 1 e AO 2 hanno venduto a __________

G__________ il loro appartamento di cui alla PPP n. __________, fondo base n. __________

RFD di __________, per un prezzo pari a complessivi fr. 725'000.-, da cui in

particolare è stata dedotta una commissione dovuta alla società I__________

(fr. 15'660.-, v. doc. 5) a fronte del mandato di intermediazione immobiliare

sottoscritto fra questa e i venditori il 18 luglio 2014 (v. doc. 2 e 3).

B.

Con la fattura n.

2015-024 AP 1, società pure attiva nell’ambito della mediazione immobiliare

(doc. C), ha chiesto a AO 1 e AO 2 il pagamento di fr. 16'200.- quale

provvigione sul prezzo di vendita dell’appartamento (ovvero il 2% di un

asserito prezzo di vendita pari a fr. 750'000.-, oltre IVA all’8%, v. doc. G),

escutendoli poi per il suddetto importo con i PE n. __________ e n. __________

dell’UE di __________ del 17 agosto 2015, mentre questi ultimi hanno sollevato

opposizione (doc. H).

C.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 26 aprile 2016 AP 1 ha convenuto i

coniugi AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la loro

condanna al pagamento di fr. 16'200.- (IVA inclusa) oltre interessi del 5% dal

28 aprile 2015 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai

suddetti PE. In sintesi, l’attrice ha rilevato di avere diritto alla suddetta

provvigione per avere procurato ai convenuti l’acquirente del loro appartamento.

D.

Con osservazioni 23

giugno 2016 i convenuti si sono opposti alla petizione, negando l’esistenza di

qualsivoglia contratto di intermediazione con la controparte e lo svolgimento

di relative prestazioni, rilevando in particolare di avere già sottoscritto un

contratto di mediazione immobiliare in esclusiva con I__________ e di avere

condotto personalmente e in maniera indipendente le trattative con __________ G__________,

loro conoscente e vicina di casa.

E.

In occasione

dell’udienza di dibattimento 16 settembre 2016 le parti hanno formulato replica

e duplica, riconfermandosi nelle rispettive antitetiche posizioni. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, con

decisione 30 aprile 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo

le spese processuali, di complessivi fr. 800.-, a carico dell’attrice e

condannandola altresì a versare a AO 1 e AO 2, uniti da vincolo di solidarietà

attiva, fr. 3'000.- per ripetibili.

F.

Con appello 3 giugno

2019 l’attrice è insorta contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso

di accogliere la petizione. Con risposta 26 luglio 2019 i convenuti hanno

postulato la reiezione del gravame, nonché l’ammissione all’assistenza

giudiziaria per la procedura di seconda sede, istanza completata il 9 settembre

2019. Con replica spontanea 22 agosto 2019 e duplica spontanea 20 settembre

2019 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi e posizioni.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé

menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 3 giugno 2019 contro la

decisione 30 aprile 2019 e la risposta 26 luglio 2019 degli appellati sono

tempestivi, tenuto conto delle ferie giudiziarie. Parimenti ammissibili, in

virtù dell’art. 29 cpv. 2 Cost., sono la replica spontanea 22 agosto 2019

dell’appellante e la duplica spontanea 20 settembre 2019 degli appellati (v.

DTF 5A_155/2013 del 17 aprile 2013, consid. 1.4 e 1.5; DTF 4A_170/2015 del 28

ottobre 2015, consid. 1; IICCA del 28 febbraio 2019, inc. 12.2017.105, consid.

2).

2.

Con l’impugnata decisione il

Pretore aggiunto, dopo aver esposto i principi dottrinali e giurisprudenziali

relativi al contratto di mediazione ai sensi dell’art. 412 CO e alle condizioni

per ammettere una stipulazione del contratto per atti concludenti (v. p. 2

della decisione), ha accertato che l’attrice, nel periodo in esame, si stava

occupando dell’imminente vendita dell’abitazione di __________ G__________, la

quale pertanto necessitava di una nuova sistemazione. Conseguentemente N__________

__________, dipendente dell’attrice, apprendendo della messa in vendita

dell’appartamento dei coniugi AO 1, nel mese di settembre 2014 si è presentata

presso la loro abitazione. Quanto al contenuto di tale visita e ai successivi

avvenimenti, il primo giudice ha valutato in particolare le testimonianze di N__________

__________ e di __________ M__________, nuora dei convenuti.

2.1

Secondo la testimonianza di N__________ __________, la sua prima

visita è avvenuta senza previo appuntamento, alla sola presenza di AO 2. Ella

si sarebbe presentata quale agente immobiliare disponibile a trovare un

acquirente per il loro appartamento, lasciando il suo biglietto da visita

affinché AO 1 (che si occupava personalmente della questione), potesse

richiamarla, ciò che a suo dire sarebbe avvenuto. La teste ha altresì riferito

di essere stata informata dai coniugi AO 1 dell’esistenza di un mandato

esclusivo fra i medesimi e un’altra agenzia immobiliare e di trattative già in

corso con terzi interessati. Sempre secondo la testimone vi sarebbe stato un

secondo incontro presso l’abitazione dei convenuti, presenti lei e una sua collega,

in occasione del quale ella avrebbe informato i coniugi AO 1 che in caso di

vendita avrebbero dovuto corrispondere all’attrice una provvigione del 3%, per

poi chiamare __________ G__________ allo scopo di visitare l’appartamento.

2.2

Dalla testimonianza di __________ M__________ è invece emersa una

diversa versione dei fatti. Secondo questa teste, presente al momento della

visita di N__________ __________ nell’abitazione dei suoceri, quest’ultima le

sarebbe stata presentata come l’amica di una persona interessata all’acquisto

dell’appartamento. In quell’occasione N__________ __________ avrebbe telefonato

all’amica, che li avrebbe raggiunti per visitare l’immobile, rivelandosi essere

__________ G__________, loro conoscente e vicina di casa (v. anche audizione di

__________ G__________, verbale del 7 dicembre 2016). __________ M__________ ha

altresì riferito di avere appreso solo in un secondo momento che N__________ __________

rappresentava in realtà un’agenzia immobiliare, e che successivamente ella l’ha

incaricata di cercare un acquirente per un diverso appartamento nel medesimo

stabile, di proprietà del marito, formalizzando il mandato con la comunicazione

doc. F.

2.3

Il Pretore aggiunto ha poi osservato che sia la teste __________ M__________,

sia la teste N__________ __________, sono vicine a una delle parti, seppure per

motivi diversi (affinità con i convenuti la prima, rapporto di dipendenza con

l’attrice, coinvolgimento nella fattispecie e ricezione di una provvigione la seconda),

per cui tali mezzi di prova hanno entrambi un analogo attenuato valore

probatorio. Ha poi concluso che l’unica prova agli atti relativa alla presunta

stipulazione di un contratto di mediazione, ovvero la testimonianza di N__________

__________, si scontra decisamente con quella di __________ M__________ e non è

supportata da ulteriori prove, e in particolare né dalla testimonianza di __________

G__________, né da quella di __________ L__________ (agente immobiliare di __________

SA), né dalle telefonate effettuate da N__________ __________o al recapito

telefonico dei coniugi AO 1 (il cui contenuto è impossibile da stabilire),

considerata pure l’inspiegabile decisione dell’attrice di non citare quale

testimone la collega di N__________ __________, che a suo dire avrebbe seguito

parte dell’affare. Il giudice di prima sede ne ha dunque dedotto che l’attrice,

gravata dell’onere probatorio, non aveva dimostrato che i coniugi AO 1, in

occasione dell’incontro con la loro futura acquirente, sapessero che N__________

__________ fosse un agente immobiliare alle dipendenze dell’attrice (fatto che

questa ha piuttosto dissimulato), né che essi avessero accettato la sua

mediazione e concordato una provvigione, di qui l’assenza di prova circa

l’esistenza di un contratto di mediazione.

3.

Con il gravame, l’appellante

critica il Pretore aggiunto per avere erroneamente accertato i fatti e

apprezzato le prove. Essa rileva che, nel caso di testimonianze

contraddittorie, il giudice deve apprezzarle alla luce di tutti i mezzi di

prova raccolti per valutare se una sia preferibile all’altra, laddove nel caso

concreto la testimonianza di N__________ __________ sarebbe ben più credibile

di quella di __________ M__________.

4.

L’appellante contesta

innanzitutto il valore probatorio della testimonianza di __________ M__________.

4.1

A suo dire, il primo giudice non avrebbe considerato la stretta

vicinanza di __________ M__________ ai convenuti (essendone la figlia), per cui

la sua testimonianza è da apprezzare con assoluta prudenza. Precisato che ella

è in realtà la nuora dei convenuti, la censura non si confronta affatto con la

decisione pretorile, che ha tenuto conto di tale circostanza, per cui essa è

irricevibile (art. 310 e 311 CPC). Parimenti irricevibili sono le generiche

considerazioni dell’appellante riferite a un presunto “atteggiamento

prevenuto” (p. 5 gravame) e all’ “impressione generale” che

susciterebbe tale testimonianza (p. 6 gravame).

4.2

L’appellante sostiene che dall’audizione della nuora della

controparte sarebbero emerse delle incongruenze, laddove ella ha dichiarato che

non conosceva la ditta attrice, che N__________ __________ non si è presentata

quale rappresentante di un’agenzia immobiliare e che nell’incontro (l’unico

avvenuto) non sono stati menzionati mandati di mediazione, malgrado ella abbia altresì

riferito di avere contattato l’attrice pochi giorni più tardi e sottoscritto

con essa il doc. F, relativo all’intermediazione della vendita della propria

abitazione (e ciò proprio dietro consiglio dei suoceri). Le sue affermazioni

non sarebbero dunque credibili. Inoltre, come già dichiarato da N__________ __________,

è in occasione di tale unico incontro che quest’ultima può aver visitato l’appartamento

di __________ M__________, per cui è evidente che si sia presentata quale

agente immobiliare.

4.3

Tali censure sono tuttavia inadatte a sovvertire la decisione

pretorile. La visita di uno o più appartamenti messi in vendita non dimostra

che N__________ __________ avesse chiaramente palesato le proprie intenzioni. __________

M__________ ha riferito di non sapere, in occasione del suo incontro con N__________

__________, che ella fosse un’agente immobiliare e di avere appreso solo in

seguito del suo impiego presso un’agenzia di __________, venendo poi

consigliata dai suoceri di contattarla per valutare se potesse trovare persone

interessate al proprio appartamento, pure ubicato a __________ nel medesimo

stabile e messo in vendita tramite annunci, pubblicazioni e la mediazione di __________

SA. La teste del resto nemmeno ha indicato di avere effettivamente contattato

tale agenzia, bensì si è limitata a riferire di avere ricevuto una telefonata

da N__________ __________, e di avere disdetto il contratto di mediazione che

la legava a __________ SA prima di conferire quello di cui il doc. F (v.

verbale del 7 dicembre 2016, p. 3). Quanto a quest’ultimo documento, trattasi

di un’email in cui __________ M__________ si riferisce direttamente e

personalmente a N__________ __________, ritenuto che la prima ha altresì

spiegato che la vendita del suo appartamento è stata infine seguita e

realizzata da un’agenzia terza (v. verbale del 7 dicembre 2016, p. 3 e doc. F).

Il fatto che __________ M__________ non conoscesse, oppure non si ricordasse

della ditta dell’attrice non appare dunque in contrasto con le sue

dichiarazioni, né sufficiente per escluderne la credibilità. Nemmeno le

tempistiche indicate dall’appellante possono ritenersi convincenti. Riguardo ai

contatti fra le parti, l’appellante rileva che essi sono avvenuti alla fine di

settembre, laddove si può in effetti dedurre che la visita di __________ G__________

abbia avuto luogo il 24/25 settembre 2014 (doc. D ed E). Ad ogni modo, non si

può certamente ritenere che l’e-mail del 14 ottobre 2014 di cui al doc. F sia

stata inviata soltanto “pochi giorni” più tardi e che ciò possa dunque

supportare la tesi attorea. Anche su questo aspetto, la censura si rivela

infondata.

Inoltre, contrariamente a

quanto sostiene l’appellante, dal semplice fatto che i coniugi AO 1 abbiano a

un certo punto suggerito alla nuora di rivolgersi all’attrice non può essere

dedotta una loro consapevolezza del ruolo di N__________ __________ sin dai

primi contatti avuti con quest’ultima, né la loro volontà di concludere a loro

volta un nuovo contratto di mediazione, ritenuto pure che essi, a differenza

della nuora, non hanno disdetto il contratto che li legava a __________ SA.

Tale tesi peraltro, contenuta soltanto nella replica, è pure tardiva e dunque

irricevibile, siccome lo scopo della replica è quello di approfondire tesi già

contenute nell’appello, e non di formularne di aggiuntive che avrebbero potuto

essere già proposte con il gravame.

4.4

In sintesi, le argomentazioni contenute nel gravame non riescono a

destituire valenza probatoria alla testimonianza di __________ M__________, per

cui la decisione del primo giudice di tenerla in considerazione, nei limiti di

cui si è già detto, resiste alla critica. Ella d’altronde trova parziale

riscontro in quella di __________ G__________ (secondo la quale i coniugi AO 1 l’hanno

informata che N__________ __________ si è presentata loro come una sua amica e

di non aver sottoscritto con lei alcun contratto) ed è compatibile con quella

di __________ L__________ (che ha riferito di non aver mai sentito nominare

l’attrice, laddove quest’ultima, malgrado fosse a conoscenza del mandato in

esclusiva già in essere con __________ SA, non risulta averla contattata in

alcun modo). D’altronde l’appellante, sostenendo che la tesi avversa sarebbe

supportata unicamente dalla testimonianza di __________ M__________, omette di

considerare che incombeva a lei l’onere di dimostrare con la necessaria

chiarezza la conclusione di un contratto di mediazione per atti concludenti.

5.

Nel seguito del proprio

gravame, l’appellante critica il Pretore aggiunto per non avere

sufficientemente considerato la testimonianza di N__________ __________, che

avrebbe pieno valore probatorio.

5.1

A suo modo di vedere, il primo giudice avrebbe errato

nell’ammettere un possibile interessamento alla lite da parte della teste,

fondato su presunzioni né accertate né sostenute dai convenuti.

Ora, premesso che la censura è ai limiti

della ricevibilità in quanto scarsamente motivata e confrontata con il giudizio

pretorile, e ricordato che il giudice fonda il

proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC), è

indubbio che l’agente immobiliare, quale dipendente, avesse un rapporto di

subordinazione con l’attrice, e che ella, avendo gestito in prima persona i

contatti con la controparte, fosse pure direttamente coinvolta nella

fattispecie da dimostrare. Come peraltro osservato dal primo giudice, il suo

interessamento alla lite emerge chiaramente dalla sua stessa testimonianza, ove

ella ha riferito di ricevere dalla datrice di lavoro una provvigione per ogni

vendita portata a termine e di avere già ricevuto la sua parte di provvigione

relativamente alla presente vertenza. La decisione del Pretore di considerare

tale vicinanza alla parte attrice e di riconoscere dunque alla testimonianza un

valore probatorio attenuato resiste pertanto alla critica, malgrado

l’appellante sostenga che N__________ __________, in caso di soccombenza in

causa, non sarebbe tenuta a restituire l’importo ricevuto.

5.2

A mente dell’appellante, le dichiarazioni di N__________ __________

sarebbero lineari e coerenti e troverebbero riscontro negli atti istruttori.

Queste, e più in generale la tesi attorea, sarebbero innanzitutto conformi al

normale corso delle cose, ritenuto che la tesi avversa, secondo la quale

l’agente immobiliare avrebbe agito a titolo gratuito, sarebbe inspiegabile.

Difatti, era nell’interesse di N__________ __________ specificare di essere

un’agente immobiliare e convenire una provvigione. D’altronde, siccome ella

(rispettivamente l’attrice) era a conoscenza dell’esistenza di un mandato di

mediazione in esclusiva e di trattative già in corso con altri potenziali

acquirenti (e ciò sin dall’inizio, come si evincerebbe dalla corrispondenza fra

N__________ __________ e __________ G__________ di cui al doc. D), è evidente

che le parti abbiano discusso la stipulazione di un contratto di

intermediazione.

5.3

Dette tesi appellatorie sono tuttavia frutto di speculazioni e

ipotesi. Il fatto che l’interesse dell’agente immobiliare fosse quello di

stipulare un contratto e pattuire una provvigione ancora non dimostra che i

coniugi AO 1 fossero stati chiaramente informati di ciò e che lo volessero,

considerato pure il mandato in esclusiva da loro conferito a una società terza

e quanto dichiarato da __________ M__________, ovvero che “sia a me che a

mia suocera suonavano il campanello, vedendo l’inserzione di vendita dei nostri

appartamenti e quando si presentavano come agenzie non li accoglievamo in casa

perché avevamo già un contratto in esclusiva con ____________________ e questo

entrambe. Quando suonò N__________ ci disse solo che voleva un appartamento per

un’amica, non si presentò come agenzia ed è per questo che mia suocera l’ha

fatta salire in casa” (verbale del 7 dicembre 2016, p. 3). Inoltre, dagli

atti non risulta tanto che N__________ __________ si fosse attivata

nell’interesse dei coniugi AO 1 per reperire loro un acquirente, quanto

piuttosto che ella era legata a __________ G__________ da rapporti di affari e

si era impegnata a cercare per conto di quest’ultima un immobile da acquistare,

venendo poi a conoscenza dell’annuncio di vendita dei coniugi AO 1 e

presentandosi spontaneamente presso la loro abitazione per valutare tale

possibilità. Quanto alla conoscenza dell’esistenza di un mandato in esclusiva

con __________ SA, la circostanza non può essere risolutiva, siccome N__________

__________ l’avrebbe potuta apprendere in svariate maniere e in diversi

frangenti anche senza specificare chiaramente e sin dal principio ai coniugi AO

1.

le vesti in cui si presentava e quali fossero le sue intenzioni. Del resto,

il doc. D neppure menziona tale questione, bensì semplicemente l’esistenza di

trattative dei coniugi AO 1 con persone terze, ciò che è pacifico ed è stato

prontamente comunicato a N__________ __________ e __________ G__________ non

appena queste hanno manifestato interesse per l’appartamento.

5.4

L’appellante rileva come non possa costituire una casualità il

fatto che la provvigione da lei richiesta corrisponda al 2% del prezzo di

compravendita, rilevando che ciò è avvenuto per tenere conto dell’ulteriore 2%

che i coniugi AO 1 avrebbero dovuto pagare a __________ SA in caso di vendita

in proprio dell’immobile (ritenuto che la provvigione integrale dovuta alla

suddetta società sarebbe invece stata del 4%), e che difatti tale pattuizione

corrisponde alla provvigione concordata con __________ M__________ per il

mandato doc. F. Trattasi tuttavia ancora una volta di un’ipotesi soggettiva,

siccome che la provvigione pretesa sia eventualmente adatta alle circostanze

del caso o identica a quella pattuita con la nuora dei convenuti ancora non

significa che sia stata effettivamente concordata fra le parti in causa o che

sia dovuta. Peraltro, giusta quanto riferito da __________ M__________ (v.

sopra, consid. 4.3), nel momento in cui ha stipulato il suo mandato di

mediazione e la relativa provvigione del 2%, ella aveva già disdetto il mandato

con __________ SA, questione che il gravame non affronta.

5.5

L’appellante rileva che la sua tesi e le dichiarazioni di N__________

__________ sarebbero supportate da 13 comunicazioni telefoniche fra questa e i

coniugi AO 1, che dimostrerebbero la consapevolezza dei convenuti circa il

ruolo dell’agente immobiliare, le trattative intercorse e l’intervenuta

intermediazione. L’appellante tuttavia non si confronta debitamente con

l’accertamento pretorile secondo cui le telefonate che attestano un effettivo

colloquio fra le parti sono soltanto 2, per un totale di 9 minuti, ciò che deve

dunque essere confermato. Il primo giudice ha peraltro osservato che, non

potendosi stabilire il contenuto delle telefonate, tali contatti (indubbiamente

avvenuti) sono insufficienti per dimostrare prestazioni di mediazione

immobiliare, rispettivamente che i coniugi AO 1 fossero consapevoli di ciò e

abbiano tacitamente accettato un tale rapporto contrattuale dietro provvigione,

per cui la censura appellatoria, che si limita a opporvi una propria tesi

soggettiva, non è idonea a sovvertire il giudizio impugnato. Quanto alle

suddette prestazioni, l’appellante nemmeno può essere seguita laddove osserva che

esse non sono state contestate. I convenuti hanno sin dall’inizio rilevato di

non doverle alcunché, avendo trattato direttamente con __________ G__________,

che già conoscevano. Per il resto, dagli atti si evince con chiarezza

unicamente che N__________ __________ ha avuto alcuni contatti con i coniugi AO

1.

per conto di __________ G__________ (in particolare per sapere se fossero

stati disposti a vendere a quest’ultima e a quale prezzo, v. anche doc. D)

mentre dalle audizioni di __________ G__________ e di __________ L__________

emerge che la compravendita è stata infine finalizzata direttamente dai coniugi

AO 1 e tramite la __________ SA (teste __________ G__________, verbale del 28

ottobre 2016, p. 4 e teste __________ L__________, verbale del 7 dicembre 2016,

p. 1).

5.6

Ne discende che l’accertamento pretorile secondo cui la

testimonianza di N__________ __________ non può prevalere rispetto ad altre

prove agli atti e non è sufficiente per dimostrare la tesi attorea resiste alla

critica e deve pertanto essere confermato, per cui le pagine del gravame (p.

7-8) in cui l’appellante riporta le affermazioni della suddetta teste non

possono sovvertire tale esito. Del resto, il Pretore aggiunto ha pure

considerato, per motivare la propria conclusione, la mancata audizione della

collega di N__________ __________, e l’appellante non affronta in alcun modo

questo argomento. In conclusione il primo giudice, nella valutazione delle

prove, è rimasto entro i limiti del potere di apprezzamento a sua disposizione,

traendone una decisione del tutto condivisibile, alla luce dell’onere

probatorio e dell’assenza della necessaria trasparenza e chiarezza per poter

ammettere la stipulazione di un contratto di mediazione per atti concludenti.

6.

A titolo abbondanziale si può

comunque aggiungere che, giusta quanto emerso dalla testimonianza di __________

G__________ e dal doc. D, N__________ __________ si è attivata per trovarle un’abitazione

e trattare il prezzo di acquisto, al fine di ottenere quello più basso

possibile. Indipendentemente dall’esistenza di un mandato, ella dunque agiva

nel suo interesse, per cui mal si comprende come la medesima potesse

rappresentare al meglio anche gli interessi dei coniugi AO 1, trovandosi in

un’evidente situazione di conflitto d’interesse (cfr. ad esempio DTF 141 III 64,

consid. 4.1 - 4.3).

7.

Da tutto ciò ne discende che

l’appello 3 giugno 2019 dev’essere respinto, nella misura in cui ricevibile,

con conseguente conferma della decisione pretorile 30 aprile 2019. Le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

16'200.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale),

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali,

calcolate in base agli art. 2, 7, 8 e 13 LTG, ammontano a fr. 1’500.-. Le

ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,

tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 2’200.-.

8.

Contestualmente alla risposta

all’appello 26 luglio 2019, AO 1AO 2 hanno postulato l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, producendo i doc. 1-5 e completando la loro istanza

con la documentazione trasmessa il 9 settembre 2019 (doc. 7-11). Evidentemente,

quale parte vincente in prima istanza, la loro resistenza in lite non poteva

dirsi priva di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Quanto al requisito

cumulativo dell’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC, ovvero alla

capacità dei richiedenti di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza)

alle spese giudiziarie e legali presumibili, si rileva innanzitutto che essi,

vincenti in questa sede, non dovranno pagare alcuna spesa processuale, mentre

la remunerazione del loro patrocinatore, avv. __________, è di principio già

coperta dall’indennità ripetibile di fr. 2'200.- posta a carico dell’appellante

(v. sopra consid. 7). Ciò detto, il presupposto dell’indigenza non risulta

adempiuto con la sufficiente chiarezza, siccome i richiedenti non hanno

prodotto dichiarazioni d’imposta o decisioni di tassazione recenti, e tutto si

ignora sul destino dell’ingente somma da loro percepita dalla compravendita qui

in esame (complessivi fr.

725'000.-), rispettivamente, qualora essi l’abbiano impiegata per acquistare un

altro bene immobile in proprietà, se vi sia margine per aumentare un relativo

aggravio ipotecario per far fronte ai (contenuti)

costi di patrocinio. La richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

degli appellati deve dunque essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

3 giugno 2019 di AP 1, __________, è respinto, nella misura in cui è

ricevibile.

II. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà agli appellati, legati da vincolo di

solidarietà, fr. 2’200.- per ripetibili di seconda sede.

III. La

domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 26 luglio 2019 di AO 1 e AO 2 è

respinta.

IV. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).