12.2019.95
Mandato di mediazione immobiliare, dimostrazione della stipulazione del contratto
3 aprile 2020Italiano22 min
compravendita 24 ottobre 2014 (doc. 4), i coniugi AO 1 e AO 2 hanno venduto a __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.95
Lugano
3 aprile 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.152
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26
aprile 2016 da
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambi patrocinati dall’avv.
PA 2
chiedente
la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 16'200.- oltre interessi del 5% dal 28 aprile 2015
a titolo di provvigione nell’ambito di una compravendita immobiliare e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________ e n. __________
dell’UE di __________;
pretesa avversata dai convenuti, e che
il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 30
aprile 2019;
appellante l’attrice con appello 3 giugno 2019, con cui ha chiesto la riforma
del
querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con risposta 26
luglio 2019 hanno postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili, nonché l’ammissione all’assistenza
giudiziaria per la procedura di seconda
sede, istanza completata il 9 settembre 2019;
viste la replica spontanea 22 agosto
2019 dell’appellante e la duplica spontanea 20
settembre 2019 degli appellati;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con atto di
compravendita 24 ottobre 2014 (doc. 4), i coniugi AO 1 e AO 2 hanno venduto a __________
G__________ il loro appartamento di cui alla PPP n. __________, fondo base n. __________
RFD di __________, per un prezzo pari a complessivi fr. 725'000.-, da cui in
particolare è stata dedotta una commissione dovuta alla società I__________
(fr. 15'660.-, v. doc. 5) a fronte del mandato di intermediazione immobiliare
sottoscritto fra questa e i venditori il 18 luglio 2014 (v. doc. 2 e 3).
B.
Con la fattura n.
2015-024 AP 1, società pure attiva nell’ambito della mediazione immobiliare
(doc. C), ha chiesto a AO 1 e AO 2 il pagamento di fr. 16'200.- quale
provvigione sul prezzo di vendita dell’appartamento (ovvero il 2% di un
asserito prezzo di vendita pari a fr. 750'000.-, oltre IVA all’8%, v. doc. G),
escutendoli poi per il suddetto importo con i PE n. __________ e n. __________
dell’UE di __________ del 17 agosto 2015, mentre questi ultimi hanno sollevato
opposizione (doc. H).
C.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 26 aprile 2016 AP 1 ha convenuto i
coniugi AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la loro
condanna al pagamento di fr. 16'200.- (IVA inclusa) oltre interessi del 5% dal
28 aprile 2015 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai
suddetti PE. In sintesi, l’attrice ha rilevato di avere diritto alla suddetta
provvigione per avere procurato ai convenuti l’acquirente del loro appartamento.
D.
Con osservazioni 23
giugno 2016 i convenuti si sono opposti alla petizione, negando l’esistenza di
qualsivoglia contratto di intermediazione con la controparte e lo svolgimento
di relative prestazioni, rilevando in particolare di avere già sottoscritto un
contratto di mediazione immobiliare in esclusiva con I__________ e di avere
condotto personalmente e in maniera indipendente le trattative con __________ G__________,
loro conoscente e vicina di casa.
E.
In occasione
dell’udienza di dibattimento 16 settembre 2016 le parti hanno formulato replica
e duplica, riconfermandosi nelle rispettive antitetiche posizioni. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, con
decisione 30 aprile 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo
le spese processuali, di complessivi fr. 800.-, a carico dell’attrice e
condannandola altresì a versare a AO 1 e AO 2, uniti da vincolo di solidarietà
attiva, fr. 3'000.- per ripetibili.
F.
Con appello 3 giugno
2019 l’attrice è insorta contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso
di accogliere la petizione. Con risposta 26 luglio 2019 i convenuti hanno
postulato la reiezione del gravame, nonché l’ammissione all’assistenza
giudiziaria per la procedura di seconda sede, istanza completata il 9 settembre
2019. Con replica spontanea 22 agosto 2019 e duplica spontanea 20 settembre
2019 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi e posizioni.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé
menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 3 giugno 2019 contro la
decisione 30 aprile 2019 e la risposta 26 luglio 2019 degli appellati sono
tempestivi, tenuto conto delle ferie giudiziarie. Parimenti ammissibili, in
virtù dell’art. 29 cpv. 2 Cost., sono la replica spontanea 22 agosto 2019
dell’appellante e la duplica spontanea 20 settembre 2019 degli appellati (v.
DTF 5A_155/2013 del 17 aprile 2013, consid. 1.4 e 1.5; DTF 4A_170/2015 del 28
ottobre 2015, consid. 1; IICCA del 28 febbraio 2019, inc. 12.2017.105, consid.
2).
2.
Con l’impugnata decisione il
Pretore aggiunto, dopo aver esposto i principi dottrinali e giurisprudenziali
relativi al contratto di mediazione ai sensi dell’art. 412 CO e alle condizioni
per ammettere una stipulazione del contratto per atti concludenti (v. p. 2
della decisione), ha accertato che l’attrice, nel periodo in esame, si stava
occupando dell’imminente vendita dell’abitazione di __________ G__________, la
quale pertanto necessitava di una nuova sistemazione. Conseguentemente N__________
__________, dipendente dell’attrice, apprendendo della messa in vendita
dell’appartamento dei coniugi AO 1, nel mese di settembre 2014 si è presentata
presso la loro abitazione. Quanto al contenuto di tale visita e ai successivi
avvenimenti, il primo giudice ha valutato in particolare le testimonianze di N__________
__________ e di __________ M__________, nuora dei convenuti.
2.1
Secondo la testimonianza di N__________ __________, la sua prima
visita è avvenuta senza previo appuntamento, alla sola presenza di AO 2. Ella
si sarebbe presentata quale agente immobiliare disponibile a trovare un
acquirente per il loro appartamento, lasciando il suo biglietto da visita
affinché AO 1 (che si occupava personalmente della questione), potesse
richiamarla, ciò che a suo dire sarebbe avvenuto. La teste ha altresì riferito
di essere stata informata dai coniugi AO 1 dell’esistenza di un mandato
esclusivo fra i medesimi e un’altra agenzia immobiliare e di trattative già in
corso con terzi interessati. Sempre secondo la testimone vi sarebbe stato un
secondo incontro presso l’abitazione dei convenuti, presenti lei e una sua collega,
in occasione del quale ella avrebbe informato i coniugi AO 1 che in caso di
vendita avrebbero dovuto corrispondere all’attrice una provvigione del 3%, per
poi chiamare __________ G__________ allo scopo di visitare l’appartamento.
2.2
Dalla testimonianza di __________ M__________ è invece emersa una
diversa versione dei fatti. Secondo questa teste, presente al momento della
visita di N__________ __________ nell’abitazione dei suoceri, quest’ultima le
sarebbe stata presentata come l’amica di una persona interessata all’acquisto
dell’appartamento. In quell’occasione N__________ __________ avrebbe telefonato
all’amica, che li avrebbe raggiunti per visitare l’immobile, rivelandosi essere
__________ G__________, loro conoscente e vicina di casa (v. anche audizione di
__________ G__________, verbale del 7 dicembre 2016). __________ M__________ ha
altresì riferito di avere appreso solo in un secondo momento che N__________ __________
rappresentava in realtà un’agenzia immobiliare, e che successivamente ella l’ha
incaricata di cercare un acquirente per un diverso appartamento nel medesimo
stabile, di proprietà del marito, formalizzando il mandato con la comunicazione
doc. F.
2.3
Il Pretore aggiunto ha poi osservato che sia la teste __________ M__________,
sia la teste N__________ __________, sono vicine a una delle parti, seppure per
motivi diversi (affinità con i convenuti la prima, rapporto di dipendenza con
l’attrice, coinvolgimento nella fattispecie e ricezione di una provvigione la seconda),
per cui tali mezzi di prova hanno entrambi un analogo attenuato valore
probatorio. Ha poi concluso che l’unica prova agli atti relativa alla presunta
stipulazione di un contratto di mediazione, ovvero la testimonianza di N__________
__________, si scontra decisamente con quella di __________ M__________ e non è
supportata da ulteriori prove, e in particolare né dalla testimonianza di __________
G__________, né da quella di __________ L__________ (agente immobiliare di __________
SA), né dalle telefonate effettuate da N__________ __________o al recapito
telefonico dei coniugi AO 1 (il cui contenuto è impossibile da stabilire),
considerata pure l’inspiegabile decisione dell’attrice di non citare quale
testimone la collega di N__________ __________, che a suo dire avrebbe seguito
parte dell’affare. Il giudice di prima sede ne ha dunque dedotto che l’attrice,
gravata dell’onere probatorio, non aveva dimostrato che i coniugi AO 1, in
occasione dell’incontro con la loro futura acquirente, sapessero che N__________
__________ fosse un agente immobiliare alle dipendenze dell’attrice (fatto che
questa ha piuttosto dissimulato), né che essi avessero accettato la sua
mediazione e concordato una provvigione, di qui l’assenza di prova circa
l’esistenza di un contratto di mediazione.
3.
Con il gravame, l’appellante
critica il Pretore aggiunto per avere erroneamente accertato i fatti e
apprezzato le prove. Essa rileva che, nel caso di testimonianze
contraddittorie, il giudice deve apprezzarle alla luce di tutti i mezzi di
prova raccolti per valutare se una sia preferibile all’altra, laddove nel caso
concreto la testimonianza di N__________ __________ sarebbe ben più credibile
di quella di __________ M__________.
4.
L’appellante contesta
innanzitutto il valore probatorio della testimonianza di __________ M__________.
4.1
A suo dire, il primo giudice non avrebbe considerato la stretta
vicinanza di __________ M__________ ai convenuti (essendone la figlia), per cui
la sua testimonianza è da apprezzare con assoluta prudenza. Precisato che ella
è in realtà la nuora dei convenuti, la censura non si confronta affatto con la
decisione pretorile, che ha tenuto conto di tale circostanza, per cui essa è
irricevibile (art. 310 e 311 CPC). Parimenti irricevibili sono le generiche
considerazioni dell’appellante riferite a un presunto “atteggiamento
prevenuto” (p. 5 gravame) e all’ “impressione generale” che
susciterebbe tale testimonianza (p. 6 gravame).
4.2
L’appellante sostiene che dall’audizione della nuora della
controparte sarebbero emerse delle incongruenze, laddove ella ha dichiarato che
non conosceva la ditta attrice, che N__________ __________ non si è presentata
quale rappresentante di un’agenzia immobiliare e che nell’incontro (l’unico
avvenuto) non sono stati menzionati mandati di mediazione, malgrado ella abbia altresì
riferito di avere contattato l’attrice pochi giorni più tardi e sottoscritto
con essa il doc. F, relativo all’intermediazione della vendita della propria
abitazione (e ciò proprio dietro consiglio dei suoceri). Le sue affermazioni
non sarebbero dunque credibili. Inoltre, come già dichiarato da N__________ __________,
è in occasione di tale unico incontro che quest’ultima può aver visitato l’appartamento
di __________ M__________, per cui è evidente che si sia presentata quale
agente immobiliare.
4.3
Tali censure sono tuttavia inadatte a sovvertire la decisione
pretorile. La visita di uno o più appartamenti messi in vendita non dimostra
che N__________ __________ avesse chiaramente palesato le proprie intenzioni. __________
M__________ ha riferito di non sapere, in occasione del suo incontro con N__________
__________, che ella fosse un’agente immobiliare e di avere appreso solo in
seguito del suo impiego presso un’agenzia di __________, venendo poi
consigliata dai suoceri di contattarla per valutare se potesse trovare persone
interessate al proprio appartamento, pure ubicato a __________ nel medesimo
stabile e messo in vendita tramite annunci, pubblicazioni e la mediazione di __________
SA. La teste del resto nemmeno ha indicato di avere effettivamente contattato
tale agenzia, bensì si è limitata a riferire di avere ricevuto una telefonata
da N__________ __________, e di avere disdetto il contratto di mediazione che
la legava a __________ SA prima di conferire quello di cui il doc. F (v.
verbale del 7 dicembre 2016, p. 3). Quanto a quest’ultimo documento, trattasi
di un’email in cui __________ M__________ si riferisce direttamente e
personalmente a N__________ __________, ritenuto che la prima ha altresì
spiegato che la vendita del suo appartamento è stata infine seguita e
realizzata da un’agenzia terza (v. verbale del 7 dicembre 2016, p. 3 e doc. F).
Il fatto che __________ M__________ non conoscesse, oppure non si ricordasse
della ditta dell’attrice non appare dunque in contrasto con le sue
dichiarazioni, né sufficiente per escluderne la credibilità. Nemmeno le
tempistiche indicate dall’appellante possono ritenersi convincenti. Riguardo ai
contatti fra le parti, l’appellante rileva che essi sono avvenuti alla fine di
settembre, laddove si può in effetti dedurre che la visita di __________ G__________
abbia avuto luogo il 24/25 settembre 2014 (doc. D ed E). Ad ogni modo, non si
può certamente ritenere che l’e-mail del 14 ottobre 2014 di cui al doc. F sia
stata inviata soltanto “pochi giorni” più tardi e che ciò possa dunque
supportare la tesi attorea. Anche su questo aspetto, la censura si rivela
infondata.
Inoltre, contrariamente a
quanto sostiene l’appellante, dal semplice fatto che i coniugi AO 1 abbiano a
un certo punto suggerito alla nuora di rivolgersi all’attrice non può essere
dedotta una loro consapevolezza del ruolo di N__________ __________ sin dai
primi contatti avuti con quest’ultima, né la loro volontà di concludere a loro
volta un nuovo contratto di mediazione, ritenuto pure che essi, a differenza
della nuora, non hanno disdetto il contratto che li legava a __________ SA.
Tale tesi peraltro, contenuta soltanto nella replica, è pure tardiva e dunque
irricevibile, siccome lo scopo della replica è quello di approfondire tesi già
contenute nell’appello, e non di formularne di aggiuntive che avrebbero potuto
essere già proposte con il gravame.
4.4
In sintesi, le argomentazioni contenute nel gravame non riescono a
destituire valenza probatoria alla testimonianza di __________ M__________, per
cui la decisione del primo giudice di tenerla in considerazione, nei limiti di
cui si è già detto, resiste alla critica. Ella d’altronde trova parziale
riscontro in quella di __________ G__________ (secondo la quale i coniugi AO 1 l’hanno
informata che N__________ __________ si è presentata loro come una sua amica e
di non aver sottoscritto con lei alcun contratto) ed è compatibile con quella
di __________ L__________ (che ha riferito di non aver mai sentito nominare
l’attrice, laddove quest’ultima, malgrado fosse a conoscenza del mandato in
esclusiva già in essere con __________ SA, non risulta averla contattata in
alcun modo). D’altronde l’appellante, sostenendo che la tesi avversa sarebbe
supportata unicamente dalla testimonianza di __________ M__________, omette di
considerare che incombeva a lei l’onere di dimostrare con la necessaria
chiarezza la conclusione di un contratto di mediazione per atti concludenti.
5.
Nel seguito del proprio
gravame, l’appellante critica il Pretore aggiunto per non avere
sufficientemente considerato la testimonianza di N__________ __________, che
avrebbe pieno valore probatorio.
5.1
A suo modo di vedere, il primo giudice avrebbe errato
nell’ammettere un possibile interessamento alla lite da parte della teste,
fondato su presunzioni né accertate né sostenute dai convenuti.
Ora, premesso che la censura è ai limiti
della ricevibilità in quanto scarsamente motivata e confrontata con il giudizio
pretorile, e ricordato che il giudice fonda il
proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC), è
indubbio che l’agente immobiliare, quale dipendente, avesse un rapporto di
subordinazione con l’attrice, e che ella, avendo gestito in prima persona i
contatti con la controparte, fosse pure direttamente coinvolta nella
fattispecie da dimostrare. Come peraltro osservato dal primo giudice, il suo
interessamento alla lite emerge chiaramente dalla sua stessa testimonianza, ove
ella ha riferito di ricevere dalla datrice di lavoro una provvigione per ogni
vendita portata a termine e di avere già ricevuto la sua parte di provvigione
relativamente alla presente vertenza. La decisione del Pretore di considerare
tale vicinanza alla parte attrice e di riconoscere dunque alla testimonianza un
valore probatorio attenuato resiste pertanto alla critica, malgrado
l’appellante sostenga che N__________ __________, in caso di soccombenza in
causa, non sarebbe tenuta a restituire l’importo ricevuto.
5.2
A mente dell’appellante, le dichiarazioni di N__________ __________
sarebbero lineari e coerenti e troverebbero riscontro negli atti istruttori.
Queste, e più in generale la tesi attorea, sarebbero innanzitutto conformi al
normale corso delle cose, ritenuto che la tesi avversa, secondo la quale
l’agente immobiliare avrebbe agito a titolo gratuito, sarebbe inspiegabile.
Difatti, era nell’interesse di N__________ __________ specificare di essere
un’agente immobiliare e convenire una provvigione. D’altronde, siccome ella
(rispettivamente l’attrice) era a conoscenza dell’esistenza di un mandato di
mediazione in esclusiva e di trattative già in corso con altri potenziali
acquirenti (e ciò sin dall’inizio, come si evincerebbe dalla corrispondenza fra
N__________ __________ e __________ G__________ di cui al doc. D), è evidente
che le parti abbiano discusso la stipulazione di un contratto di
intermediazione.
5.3
Dette tesi appellatorie sono tuttavia frutto di speculazioni e
ipotesi. Il fatto che l’interesse dell’agente immobiliare fosse quello di
stipulare un contratto e pattuire una provvigione ancora non dimostra che i
coniugi AO 1 fossero stati chiaramente informati di ciò e che lo volessero,
considerato pure il mandato in esclusiva da loro conferito a una società terza
e quanto dichiarato da __________ M__________, ovvero che “sia a me che a
mia suocera suonavano il campanello, vedendo l’inserzione di vendita dei nostri
appartamenti e quando si presentavano come agenzie non li accoglievamo in casa
perché avevamo già un contratto in esclusiva con ____________________ e questo
entrambe. Quando suonò N__________ ci disse solo che voleva un appartamento per
un’amica, non si presentò come agenzia ed è per questo che mia suocera l’ha
fatta salire in casa” (verbale del 7 dicembre 2016, p. 3). Inoltre, dagli
atti non risulta tanto che N__________ __________ si fosse attivata
nell’interesse dei coniugi AO 1 per reperire loro un acquirente, quanto
piuttosto che ella era legata a __________ G__________ da rapporti di affari e
si era impegnata a cercare per conto di quest’ultima un immobile da acquistare,
venendo poi a conoscenza dell’annuncio di vendita dei coniugi AO 1 e
presentandosi spontaneamente presso la loro abitazione per valutare tale
possibilità. Quanto alla conoscenza dell’esistenza di un mandato in esclusiva
con __________ SA, la circostanza non può essere risolutiva, siccome N__________
__________ l’avrebbe potuta apprendere in svariate maniere e in diversi
frangenti anche senza specificare chiaramente e sin dal principio ai coniugi AO
1.
le vesti in cui si presentava e quali fossero le sue intenzioni. Del resto,
il doc. D neppure menziona tale questione, bensì semplicemente l’esistenza di
trattative dei coniugi AO 1 con persone terze, ciò che è pacifico ed è stato
prontamente comunicato a N__________ __________ e __________ G__________ non
appena queste hanno manifestato interesse per l’appartamento.
5.4
L’appellante rileva come non possa costituire una casualità il
fatto che la provvigione da lei richiesta corrisponda al 2% del prezzo di
compravendita, rilevando che ciò è avvenuto per tenere conto dell’ulteriore 2%
che i coniugi AO 1 avrebbero dovuto pagare a __________ SA in caso di vendita
in proprio dell’immobile (ritenuto che la provvigione integrale dovuta alla
suddetta società sarebbe invece stata del 4%), e che difatti tale pattuizione
corrisponde alla provvigione concordata con __________ M__________ per il
mandato doc. F. Trattasi tuttavia ancora una volta di un’ipotesi soggettiva,
siccome che la provvigione pretesa sia eventualmente adatta alle circostanze
del caso o identica a quella pattuita con la nuora dei convenuti ancora non
significa che sia stata effettivamente concordata fra le parti in causa o che
sia dovuta. Peraltro, giusta quanto riferito da __________ M__________ (v.
sopra, consid. 4.3), nel momento in cui ha stipulato il suo mandato di
mediazione e la relativa provvigione del 2%, ella aveva già disdetto il mandato
con __________ SA, questione che il gravame non affronta.
5.5
L’appellante rileva che la sua tesi e le dichiarazioni di N__________
__________ sarebbero supportate da 13 comunicazioni telefoniche fra questa e i
coniugi AO 1, che dimostrerebbero la consapevolezza dei convenuti circa il
ruolo dell’agente immobiliare, le trattative intercorse e l’intervenuta
intermediazione. L’appellante tuttavia non si confronta debitamente con
l’accertamento pretorile secondo cui le telefonate che attestano un effettivo
colloquio fra le parti sono soltanto 2, per un totale di 9 minuti, ciò che deve
dunque essere confermato. Il primo giudice ha peraltro osservato che, non
potendosi stabilire il contenuto delle telefonate, tali contatti (indubbiamente
avvenuti) sono insufficienti per dimostrare prestazioni di mediazione
immobiliare, rispettivamente che i coniugi AO 1 fossero consapevoli di ciò e
abbiano tacitamente accettato un tale rapporto contrattuale dietro provvigione,
per cui la censura appellatoria, che si limita a opporvi una propria tesi
soggettiva, non è idonea a sovvertire il giudizio impugnato. Quanto alle
suddette prestazioni, l’appellante nemmeno può essere seguita laddove osserva che
esse non sono state contestate. I convenuti hanno sin dall’inizio rilevato di
non doverle alcunché, avendo trattato direttamente con __________ G__________,
che già conoscevano. Per il resto, dagli atti si evince con chiarezza
unicamente che N__________ __________ ha avuto alcuni contatti con i coniugi AO
1.
per conto di __________ G__________ (in particolare per sapere se fossero
stati disposti a vendere a quest’ultima e a quale prezzo, v. anche doc. D)
mentre dalle audizioni di __________ G__________ e di __________ L__________
emerge che la compravendita è stata infine finalizzata direttamente dai coniugi
AO 1 e tramite la __________ SA (teste __________ G__________, verbale del 28
ottobre 2016, p. 4 e teste __________ L__________, verbale del 7 dicembre 2016,
p. 1).
5.6
Ne discende che l’accertamento pretorile secondo cui la
testimonianza di N__________ __________ non può prevalere rispetto ad altre
prove agli atti e non è sufficiente per dimostrare la tesi attorea resiste alla
critica e deve pertanto essere confermato, per cui le pagine del gravame (p.
7-8) in cui l’appellante riporta le affermazioni della suddetta teste non
possono sovvertire tale esito. Del resto, il Pretore aggiunto ha pure
considerato, per motivare la propria conclusione, la mancata audizione della
collega di N__________ __________, e l’appellante non affronta in alcun modo
questo argomento. In conclusione il primo giudice, nella valutazione delle
prove, è rimasto entro i limiti del potere di apprezzamento a sua disposizione,
traendone una decisione del tutto condivisibile, alla luce dell’onere
probatorio e dell’assenza della necessaria trasparenza e chiarezza per poter
ammettere la stipulazione di un contratto di mediazione per atti concludenti.
6.
A titolo abbondanziale si può
comunque aggiungere che, giusta quanto emerso dalla testimonianza di __________
G__________ e dal doc. D, N__________ __________ si è attivata per trovarle un’abitazione
e trattare il prezzo di acquisto, al fine di ottenere quello più basso
possibile. Indipendentemente dall’esistenza di un mandato, ella dunque agiva
nel suo interesse, per cui mal si comprende come la medesima potesse
rappresentare al meglio anche gli interessi dei coniugi AO 1, trovandosi in
un’evidente situazione di conflitto d’interesse (cfr. ad esempio DTF 141 III 64,
consid. 4.1 - 4.3).
7.
Da tutto ciò ne discende che
l’appello 3 giugno 2019 dev’essere respinto, nella misura in cui ricevibile,
con conseguente conferma della decisione pretorile 30 aprile 2019. Le spese
giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
16'200.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale),
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali,
calcolate in base agli art. 2, 7, 8 e 13 LTG, ammontano a fr. 1’500.-. Le
ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,
tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 2’200.-.
8.
Contestualmente alla risposta
all’appello 26 luglio 2019, AO 1AO 2 hanno postulato l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, producendo i doc. 1-5 e completando la loro istanza
con la documentazione trasmessa il 9 settembre 2019 (doc. 7-11). Evidentemente,
quale parte vincente in prima istanza, la loro resistenza in lite non poteva
dirsi priva di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Quanto al requisito
cumulativo dell’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC, ovvero alla
capacità dei richiedenti di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza)
alle spese giudiziarie e legali presumibili, si rileva innanzitutto che essi,
vincenti in questa sede, non dovranno pagare alcuna spesa processuale, mentre
la remunerazione del loro patrocinatore, avv. __________, è di principio già
coperta dall’indennità ripetibile di fr. 2'200.- posta a carico dell’appellante
(v. sopra consid. 7). Ciò detto, il presupposto dell’indigenza non risulta
adempiuto con la sufficiente chiarezza, siccome i richiedenti non hanno
prodotto dichiarazioni d’imposta o decisioni di tassazione recenti, e tutto si
ignora sul destino dell’ingente somma da loro percepita dalla compravendita qui
in esame (complessivi fr.
725'000.-), rispettivamente, qualora essi l’abbiano impiegata per acquistare un
altro bene immobile in proprietà, se vi sia margine per aumentare un relativo
aggravio ipotecario per far fronte ai (contenuti)
costi di patrocinio. La richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria
degli appellati deve dunque essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
3 giugno 2019 di AP 1, __________, è respinto, nella misura in cui è
ricevibile.
II. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono a carico
dell’appellante, che rifonderà agli appellati, legati da vincolo di
solidarietà, fr. 2’200.- per ripetibili di seconda sede.
III. La
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 26 luglio 2019 di AO 1 e AO 2 è
respinta.
IV. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).