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Decisione

12.2019.96

Contratto di lavoro - licenziamento immediato - mora del datore di lavoro nel pagamento del salario

25 maggio 2020Italiano10 min

giugno 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, limitatamente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.96

Lugano

25 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2015.71 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 aprile 2015

da

AO

1

patrocinato da PA 2

contro

AP

1

patrocinata da PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi,

corrispondenti a fr. 60'279.82 netti, a titolo di salario, tredicesima,

provvigione, indennità per ferie non godute, rimborso spese e indennità per

licenziamento abusivo, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2014 e il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di Lugano;

domande avversate dalla

convenuta che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al

pagamento di fr. 85'000.-, a titolo di risarcimento danni, e sulle quali il

Pretore aggiunto ha statuito con decisione 29 aprile 2019, con cui ha accolto

la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi,

pari a fr. 62'654.82 netti, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2015

rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE menzionato, mentre

ha respinto la domanda riconvenzionale, ponendo tasse, spese e ripetibili a

carico della parte soccombente;

appellante la convenuta

con appello 3 giugno 2019 con il quale chiede la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 è stato alle

dipendenze di AP 1 (in seguito AP 1) dal 18 marzo 2013 in qualità di

responsabile commerciale. Il contratto a tempo indeterminato prevedeva un

salario mensile lordo di fr. 4'400.- per tredici mensilità, una provvigione

dell’1% sul fatturato e un bonus aggiuntivo del 3% sul fatturato dei nuovi

clienti e altri benefici, tra i quali l’uso di un’autovettura aziendale, oltre

alla rifusione delle spese (doc. C).

Fatti

B. Con lettera 26

settembre 2014 (Doc. I) AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta con effetto

immediato del contratto di lavoro. Con scritto del 22 ottobre 2014 la datrice

di lavoro ha indicato quale motivo del licenziamento l’abbandono ingiustificato

del posto di lavoro il 19 settembre 2014 da parte del dipendente, partito per

le vacanze e che, in quel frangente, avrebbe indebitamente utilizzato l’auto e

il telefono aziendali, rifiutandosi altresì di riprendere l’attività lavorativa

nonostante i numerosi solleciti.

C. Con precetto

esecutivo n. dell’UE di Lugano del 27 novembre 2014 AO 1 ha escusso la datrice

di lavoro per l’incasso di fr. 68'577.23 oltre interessi, a titolo di “pretese

di liquidazione del rapporto di lavoro”, al quale l’escussa ha interposto

tempestiva opposizione (doc. L).

.

D. Con petizione 15

aprile 2015 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 68'577.23

lordi, corrispondenti a fr. 60'279.82 netti, a titolo di salario, tredicesima,

provvigioni, indennità per ferie non godute, rimborso spese e indennità per

licenziamento abusivo, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2014 e il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. dell’UE di

Lugano.

Con la risposta 15

giugno 2015 la convenuta si è integralmente opposta alle pretese postulando, in

via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di fr. 85'000.-, a

titolo di risarcimento danni causati dalle inadempienze contrattuali del

dipendente, ovvero la perdita del guadagno e i costi per il ripristino e la

riorganizzazione amministrativa aziendale.

Con replica e risposta riconvenzionale 24 agosto 2015 e con replica

riconvenzionale 9 novembre 2015 le parti si sono riconfermate nelle rispettive

tesi, contestazioni e domande.

E. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore aggiunto, con la sentenza 29 aprile 2019 qui impugnata, ha accolto la

petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi, pari a

fr. 62'654.82 netti, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2015, rigettando per

tale importo l’opposizione interposta al PE fattole spiccare, e ha nel contempo

respinto la domanda riconvenzionale, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico

della parte soccombente.

F. Con l’appello 3

giugno 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, limitatamente

al dispositivo n. 1, nel senso di respingere la petizione, con protesta di

tasse, spese e ripetibili. L’appellante non contesta invece il dispositivo n. 2

con il quale il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale.

L’atto di appello non è stato notificato alla controparte per la risposta.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). L’appello 3 giugno 2019, introdotto nel termine di 30 giorni

dall’avvenuta notifica del primo giudizio (Doc. 15), è tempestivo.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era sorto un contratto

di lavoro ai sensi degli art. 319 seg. CO e riassunto dottrina e giurisprudenza

applicabile in materia di licenziamento immediato e di obbligo di diligenza e

fedeltà del lavoratore, ha dapprima rilevato che il ritardo accumulato dalla

datrice di lavoro nel pagamento del dovuto a titolo di salario, provvigioni e

Considerandi

rimborso spese conferiva al dipendente il diritto di rifiutarsi di lavorare già

ai primi di settembre. Per lo stesso motivo anche l’assenza del lavoratore per

vacanza non poteva essere considerata, contrariamente a quanto preteso dalla

convenuta, quale illecito abbandono del posto di lavoro e ancor meno quale

valido motivo per una disdetta straordinaria.

Il Pretore ha lasciato indecisa la questione a sapere se vi fosse stata

l’autorizzazione a usare il veicolo aziendale e portare il telefono cellulare della

ditta durante le vacanze, ritenuto che tale manchevolezza non sarebbe comunque

di gravità tale da giustificare un licenziamento immediato ai sensi dell’art.

337.

CO.

Il giudice di prime cure ha poi passato in rassegna le varie pretese

dell’attore ritenendole giustificate, riconoscendo altresì un’indennità per

licenziamento immediato ingiustificato pari a quattro mensilità, tenuto conto

della colpa particolarmente grave imputabile alla convenuta e delle circostanze

concrete rilevanti.

La domanda riconvenzionale è infine stata integralmente respinta già per il

fatto che l’asserito inadempimento contrattuale, il presunto danno subito e il

nesso causale adeguato non fossero stati adeguatamente sostanziati, oltre a

essere rimasti privi di riscontro probatorio.

3.

L’appellante espone

preliminarmente ampie considerazioni (da pag. 2 a pag. 5 dell’appello) per

riepilogare una serie di circostanze, insistendo sul rendimento insufficiente

del dipendente che non avrebbe apportato all’azienda nuovi clienti e avrebbe

gestito male e trascurato i rapporti con i clienti aziendali causando un

importante calo del fatturato, e accenna a questioni relative alla presenza

irregolare sul posto di lavoro e un continuo uso non autorizzato del veicolo

aziendale, per poi ripercorrere in dettaglio i fatti salienti che hanno

condotto al licenziamento immediato a causa dell’assenza ingiustificata per

vacanze.

Limitandosi a proporre una propria lettura dei fatti senza prendere posizione e

confrontarsi adeguatamente con le motivazioni del primo giudice, questa parte

dell’appello è senz’altro irricevibile (art. 311 CPC), potendo al più essere

considerata una sorta di premessa alle censure vere e proprie sviluppate in

seguito.

4.

In modo estremamente

succinto (pag. 6 dell’appello) l’insorgente espone considerazioni in diritto in

merito alle motivazioni della disdetta immediata da lei notificata al

dipendente, rilevando come l’abbandono immediato del posto di lavoro, ammesso

dal dipendente, già costituirebbe un grave comportamento, ancor più censurabile

nel caso concreto visto lo stato di necessità oggettiva nel quale versava la

datrice di lavoro, confrontata in quel momento con il blocco dei conti

societari ordinato dell’autorità inquirente penale a margine di un procedimento

promosso a carico del precedente amministratore unico.

La censura non merita accoglimento. Infatti, l’appellante incorre nell’errore

di ritenere che la partenza del dipendente per alcuni giorni di vacanza non

concordati possa essere qualificata come assenza ingiustificata dal posto di

lavoro e bastare quale motivo grave per una disdetta immediata.

L’insorgente non si avvede però che tale costellazione non si è potuta

verificare nel caso concreto siccome, come correttamente accertato dal primo

giudice, la datrice di lavoro era venuta a trovarsi in una situazione di mora

nel pagamento di salario, gratifica e rimborso spese. Ai sensi dell’art. 82 CO (applicabile

per analogia, v. DTF 120 II 209 consid. 6) il dipendente era pertanto legittimato

a astenersi e quindi ad assentarsi dal lavoro, la datrice di lavoro

inadempiente non potendo esigere la sua presenza e la prestazione di ulteriori ore

lavorative. Ininfluente diviene pertanto il motivo dell’assenza, senz’altro

legittima alla luce delle circostanze.

5.

L’appellante invoca

ulteriori rimproveri di inadempienza del dipendente, emersi a suo dire solo

dopo il licenziamento, quale in particolare il mancato controllo con la

conseguente vendita di merce sottocosto, che avrebbe provocato un danno di fr.

45'000.- ai quali si sarebbero aggiunti altri fr. 40'000.- per il ripristino e

la riorganizzazione amministrativa.

Senza esaminare oltre la ricevibilità della censura, che non si confronta in

dettaglio con il giudizio pretorile, la medesima è comunque infondata. Non sono

infatti state allegate e provate circostanze tali da permettere, a titolo

eccezionale, di prevalersi, a valida motivazione di una disdetta straordinaria

per motivi gravi, di una circostanza di fatto, ovvero determinate azioni o

omissioni del dipendente, ancora sconosciuta al momento del licenziamento,

siccome semmai constatata solo a posteriori (v. DTF 127 III 310 consid. 4a).

6.

Ne discende che

l’appello della datrice di lavoro è da respingere, nella misura in cui è

ricevibile. Le spese, calcolate su un valore di fr. 68'577.23, determinante

anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza.

Non si riconoscono ripetibili, l’atto di appello non essendo stato notificato

alla controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello 3 giugno

2019 di AP 1 SA è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 29 aprile 2019 della Pretura del Distratto di Lugano,

sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).