12.2019.96
Contratto di lavoro - licenziamento immediato - mora del datore di lavoro nel pagamento del salario
25 maggio 2020Italiano10 min
giugno 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, limitatamente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.96
Lugano
25 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2015.71 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 aprile 2015
da
AO
1
patrocinato da PA 2
contro
AP
1
patrocinata da PA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi,
corrispondenti a fr. 60'279.82 netti, a titolo di salario, tredicesima,
provvigione, indennità per ferie non godute, rimborso spese e indennità per
licenziamento abusivo, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2014 e il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di Lugano;
domande avversate dalla
convenuta che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al
pagamento di fr. 85'000.-, a titolo di risarcimento danni, e sulle quali il
Pretore aggiunto ha statuito con decisione 29 aprile 2019, con cui ha accolto
la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi,
pari a fr. 62'654.82 netti, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2015
rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE menzionato, mentre
ha respinto la domanda riconvenzionale, ponendo tasse, spese e ripetibili a
carico della parte soccombente;
appellante la convenuta
con appello 3 giugno 2019 con il quale chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stato alle
dipendenze di AP 1 (in seguito AP 1) dal 18 marzo 2013 in qualità di
responsabile commerciale. Il contratto a tempo indeterminato prevedeva un
salario mensile lordo di fr. 4'400.- per tredici mensilità, una provvigione
dell’1% sul fatturato e un bonus aggiuntivo del 3% sul fatturato dei nuovi
clienti e altri benefici, tra i quali l’uso di un’autovettura aziendale, oltre
alla rifusione delle spese (doc. C).
Fatti
B. Con lettera 26
settembre 2014 (Doc. I) AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta con effetto
immediato del contratto di lavoro. Con scritto del 22 ottobre 2014 la datrice
di lavoro ha indicato quale motivo del licenziamento l’abbandono ingiustificato
del posto di lavoro il 19 settembre 2014 da parte del dipendente, partito per
le vacanze e che, in quel frangente, avrebbe indebitamente utilizzato l’auto e
il telefono aziendali, rifiutandosi altresì di riprendere l’attività lavorativa
nonostante i numerosi solleciti.
C. Con precetto
esecutivo n. dell’UE di Lugano del 27 novembre 2014 AO 1 ha escusso la datrice
di lavoro per l’incasso di fr. 68'577.23 oltre interessi, a titolo di “pretese
di liquidazione del rapporto di lavoro”, al quale l’escussa ha interposto
tempestiva opposizione (doc. L).
.
D. Con petizione 15
aprile 2015 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 68'577.23
lordi, corrispondenti a fr. 60'279.82 netti, a titolo di salario, tredicesima,
provvigioni, indennità per ferie non godute, rimborso spese e indennità per
licenziamento abusivo, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2014 e il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. dell’UE di
Lugano.
Con la risposta 15
giugno 2015 la convenuta si è integralmente opposta alle pretese postulando, in
via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di fr. 85'000.-, a
titolo di risarcimento danni causati dalle inadempienze contrattuali del
dipendente, ovvero la perdita del guadagno e i costi per il ripristino e la
riorganizzazione amministrativa aziendale.
Con replica e risposta riconvenzionale 24 agosto 2015 e con replica
riconvenzionale 9 novembre 2015 le parti si sono riconfermate nelle rispettive
tesi, contestazioni e domande.
E. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore aggiunto, con la sentenza 29 aprile 2019 qui impugnata, ha accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi, pari a
fr. 62'654.82 netti, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2015, rigettando per
tale importo l’opposizione interposta al PE fattole spiccare, e ha nel contempo
respinto la domanda riconvenzionale, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico
della parte soccombente.
F. Con l’appello 3
giugno 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, limitatamente
al dispositivo n. 1, nel senso di respingere la petizione, con protesta di
tasse, spese e ripetibili. L’appellante non contesta invece il dispositivo n. 2
con il quale il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale.
L’atto di appello non è stato notificato alla controparte per la risposta.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni
(art. 311 CPC). L’appello 3 giugno 2019, introdotto nel termine di 30 giorni
dall’avvenuta notifica del primo giudizio (Doc. 15), è tempestivo.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era sorto un contratto
di lavoro ai sensi degli art. 319 seg. CO e riassunto dottrina e giurisprudenza
applicabile in materia di licenziamento immediato e di obbligo di diligenza e
fedeltà del lavoratore, ha dapprima rilevato che il ritardo accumulato dalla
datrice di lavoro nel pagamento del dovuto a titolo di salario, provvigioni e
Considerandi
rimborso spese conferiva al dipendente il diritto di rifiutarsi di lavorare già
ai primi di settembre. Per lo stesso motivo anche l’assenza del lavoratore per
vacanza non poteva essere considerata, contrariamente a quanto preteso dalla
convenuta, quale illecito abbandono del posto di lavoro e ancor meno quale
valido motivo per una disdetta straordinaria.
Il Pretore ha lasciato indecisa la questione a sapere se vi fosse stata
l’autorizzazione a usare il veicolo aziendale e portare il telefono cellulare della
ditta durante le vacanze, ritenuto che tale manchevolezza non sarebbe comunque
di gravità tale da giustificare un licenziamento immediato ai sensi dell’art.
337.
CO.
Il giudice di prime cure ha poi passato in rassegna le varie pretese
dell’attore ritenendole giustificate, riconoscendo altresì un’indennità per
licenziamento immediato ingiustificato pari a quattro mensilità, tenuto conto
della colpa particolarmente grave imputabile alla convenuta e delle circostanze
concrete rilevanti.
La domanda riconvenzionale è infine stata integralmente respinta già per il
fatto che l’asserito inadempimento contrattuale, il presunto danno subito e il
nesso causale adeguato non fossero stati adeguatamente sostanziati, oltre a
essere rimasti privi di riscontro probatorio.
3.
L’appellante espone
preliminarmente ampie considerazioni (da pag. 2 a pag. 5 dell’appello) per
riepilogare una serie di circostanze, insistendo sul rendimento insufficiente
del dipendente che non avrebbe apportato all’azienda nuovi clienti e avrebbe
gestito male e trascurato i rapporti con i clienti aziendali causando un
importante calo del fatturato, e accenna a questioni relative alla presenza
irregolare sul posto di lavoro e un continuo uso non autorizzato del veicolo
aziendale, per poi ripercorrere in dettaglio i fatti salienti che hanno
condotto al licenziamento immediato a causa dell’assenza ingiustificata per
vacanze.
Limitandosi a proporre una propria lettura dei fatti senza prendere posizione e
confrontarsi adeguatamente con le motivazioni del primo giudice, questa parte
dell’appello è senz’altro irricevibile (art. 311 CPC), potendo al più essere
considerata una sorta di premessa alle censure vere e proprie sviluppate in
seguito.
4.
In modo estremamente
succinto (pag. 6 dell’appello) l’insorgente espone considerazioni in diritto in
merito alle motivazioni della disdetta immediata da lei notificata al
dipendente, rilevando come l’abbandono immediato del posto di lavoro, ammesso
dal dipendente, già costituirebbe un grave comportamento, ancor più censurabile
nel caso concreto visto lo stato di necessità oggettiva nel quale versava la
datrice di lavoro, confrontata in quel momento con il blocco dei conti
societari ordinato dell’autorità inquirente penale a margine di un procedimento
promosso a carico del precedente amministratore unico.
La censura non merita accoglimento. Infatti, l’appellante incorre nell’errore
di ritenere che la partenza del dipendente per alcuni giorni di vacanza non
concordati possa essere qualificata come assenza ingiustificata dal posto di
lavoro e bastare quale motivo grave per una disdetta immediata.
L’insorgente non si avvede però che tale costellazione non si è potuta
verificare nel caso concreto siccome, come correttamente accertato dal primo
giudice, la datrice di lavoro era venuta a trovarsi in una situazione di mora
nel pagamento di salario, gratifica e rimborso spese. Ai sensi dell’art. 82 CO (applicabile
per analogia, v. DTF 120 II 209 consid. 6) il dipendente era pertanto legittimato
a astenersi e quindi ad assentarsi dal lavoro, la datrice di lavoro
inadempiente non potendo esigere la sua presenza e la prestazione di ulteriori ore
lavorative. Ininfluente diviene pertanto il motivo dell’assenza, senz’altro
legittima alla luce delle circostanze.
5.
L’appellante invoca
ulteriori rimproveri di inadempienza del dipendente, emersi a suo dire solo
dopo il licenziamento, quale in particolare il mancato controllo con la
conseguente vendita di merce sottocosto, che avrebbe provocato un danno di fr.
45'000.- ai quali si sarebbero aggiunti altri fr. 40'000.- per il ripristino e
la riorganizzazione amministrativa.
Senza esaminare oltre la ricevibilità della censura, che non si confronta in
dettaglio con il giudizio pretorile, la medesima è comunque infondata. Non sono
infatti state allegate e provate circostanze tali da permettere, a titolo
eccezionale, di prevalersi, a valida motivazione di una disdetta straordinaria
per motivi gravi, di una circostanza di fatto, ovvero determinate azioni o
omissioni del dipendente, ancora sconosciuta al momento del licenziamento,
siccome semmai constatata solo a posteriori (v. DTF 127 III 310 consid. 4a).
6.
Ne discende che
l’appello della datrice di lavoro è da respingere, nella misura in cui è
ricevibile. Le spese, calcolate su un valore di fr. 68'577.23, determinante
anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza.
Non si riconoscono ripetibili, l’atto di appello non essendo stato notificato
alla controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello 3 giugno
2019 di AP 1 SA è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 29 aprile 2019 della Pretura del Distratto di Lugano,
sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).