12.2019.97
Azioni nominative vincolate non quotate in borsa, limitazione della trasferibilità; condizioni per cui la società può opporsi al trasferimento delle azioni; escape clause
3 giugno 2020Italiano25 min
stati vari avvicendamenti di azionisti e aumenti di capitale. A fine 2010, il suo
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.97
Lugano
3 giugno 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.259
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22
dicembre 2014 da
AP
1
PA 1
contro
AO
1
PA 2 Lugano
chiedente di riconoscere la societàAP 1, __________
quale azionista
di AO 1, __________, con tutti i diritti ivi connessi
(diritti di partecipazione e diritti
patrimoniali) anche con oggetto le 132 azioni
nominative incorporate nel certificato
azionario n. 7 e di fare ordine al Consiglio di amministrazione
di AO 1 di
iscrivere le 132 azioni nominative incorporate nel certificato
azionario n. 7 nel libro delle
azioni a nome della società AP 1, e nel seguito, a
fronte
della successiva cessione delle azioni tra questa e
la S__________
SA, __________, di riconoscere quest’ultima quale azionista
di
AO 1, con tutti i diritti ivi connessi (diritti di
partecipazione e diritti
patrimoniali) anche con oggetto le 132 azioni
nominative incorporate nel certificato
azionario n. 7 e di fare ordine al Consiglio di
amministrazione di AO 1 di
iscrivere le 132 azioni nominative incorporate nel
certificato azionario n. 7 nel libro delle
azioni a nome della S__________ SA;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha
respinto con decisione 26 aprile
2019;
appellante l’attrice, che
con atto di appello 4 giugno 2019 ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 2 settembre 2019 ha postulato la
reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
viste la replica spontanea 16 settembre 2019 dell’appellante e la
duplica spontanea 3
ottobre 2019 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
La società AO 1, costituita nel __________, ha quale
scopo l’esercizio di un portale di informazioni (__________) dirette in
particolare a utenti __________ (doc. A e 3). Nel corso degli anni vi sono
stati vari avvicendamenti di azionisti e aumenti di capitale. A fine 2010, il suo
capitale azionario ammontava a fr. 1'100'000.-, composto da 1'100 azioni
nominative dal valore nominale di fr. 1'000.- ciascuna, e gli azionisti erano R__________
SA con 415 azioni (certificato azionario n. 2 di 296 azioni e certificato
azionario n. 5 di 119 azioni), AP 1 (facente parte del gruppo __________) con
356 azioni (certificato azionario n. 1), P__________ SA con 296 azioni
(certificato azionario n. 3) e N__________ SA con 33 azioni (certificato
azionario n. 4).
B.
Il 18 gennaio 2011 P__________ SA (qui di seguito anche “P__________”)
ha offerto in vendita alle altre tre azioniste, in proporzione alle loro
rispettive quote di capitale, il suo intero pacchetto azionario di 296 azioni. A
seguito dell’accettazione della proposta da parte di tutte e tre le azioniste,
il certificato azionario n. 3 è stato suddiviso in tre nuovi certificati: il n.
6 (154 azioni) è stato attribuito a R__________ SA (qui di seguito anche “R__________”),
il n. 7 (132 azioni) a AP 1, e il n. 8 (10 azioni) alla N__________ SA (qui di
seguito anche “__________”). R__________ SA ha poi ceduto 284.5
azioni a __________ AG.
C.
Essendo tali azioni nominative sottoposte a limitazioni di
trasferibilità secondo l’art. 5 dello statuto societario (doc. 3), secondo il
quale il trasferimento delle azioni è subordinato all’approvazione del
consiglio d’amministrazione e può essere rifiutato per gravi motivi (art. 5 cpv.
2 dello statuto), oppure se il consiglio di amministrazione offre all’alienante
l’acquisto delle azioni al loro valore reale (art. 5 cpv. 3 dello statuto), il
6 giugno 2013 AP 1 ha comunicato a quest’ultimo l’acquisto delle azioni di cui
al certificato n. 7 e la successiva cessione di questo e del certificato n. 1 alla
S__________ SA (pure facente parte del gruppo __________, o gruppo “__________”),
postulando l’iscrizione dei trapassi azionari e infine della nuova azionista S__________
SA (doc. I).
D.
Con decisione 25 giugno 2013 il consiglio di
amministrazione di AO 1 ha approvato la cessione del certificato azionario n. 1
da AP 1 alla S__________ SA, mentre ha rifiutato il trapasso del
certificato azionario n. 7 da P__________ SA a AP 1 e l’iscrizione della nuova
azionista, offrendo all’alienante l’acquisto delle relative azioni al loro
valore reale secondo quanto previsto dall’art. 5 cpv. 3 dello statuto (v. doc. L).
Con decisione 19 settembre 2012 il consiglio di
amministrazione aveva già approvato la cessione delle azioni di
cui al certificato n. 6 a R__________ SA e il trapasso di 284.5 azioni da
quest’ultima a __________ AG, mentre con successiva decisione 13 dicembre 2013
ha pure approvato la cessione delle azioni di cui al certificato n. 8 alla N__________
SA (doc. 4).
E.
Con scritto 19 luglio 2013 AP 1 ha contestato
tale mancata approvazione e l’offerta di acquisto al valore reale (doc. M). Con
comunicazione 5 agosto 2013 AO 1 ha rilevato che il rifiuto dell’approvazione
era volto a impedire che l’azionista “__________”, diretto concorrente del
portale __________, acquisisse una quota di minoranza qualificata nella società
(doc. N). Con scritto 13 settembre 2013, anche P__________ SA si è opposta alla
decisione del CdA, pretendendo il trapasso delle azioni a favore di AP 1 (doc.
O).
F.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. P), con
petizione 22 dicembre 2014 P__________ SA e AP 1 hanno
convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando che le
fosse fatto ordine di iscrivere il trapasso delle azioni di cui al certificato
n. 7 da P__________ SA a AP 1 e da questa alla S__________
SA, nuova azionista delle 132 azioni ivi incorporate. In particolare, le
attrici hanno rilevato l’assenza di gravi motivi per impedire il trasferimento,
non potendo il gruppo __________, nemmeno con le ulteriori 132 azioni, disporre
di una quota determinante nella gestione della società, né trovandosi in una
situazione di conflitto di interesse per il suo coinvolgimento
nel sito di informazioni __________, ritenuto pure che il membro del CdA della
controparte, G__________, aveva assicurato che non si sarebbe opposto al
trapasso delle azioni. Le attrici hanno poi lamentato una disparità di
trattamento nei confronti delle altre azioniste, e hanno sottolineato come la
proposta di acquisto delle azioni al loro valore reale fosse stata da loro
rifiutata.
G. Con
risposta 7 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando in
special modo l’assenza di disparità di trattamento, trovandosi le altre
azioniste in situazioni ben diverse. La controparte avrebbe difatti violato
crassamente gli intenti originari di AO 1, distanziandosene, assumendo
comportamenti sleali e avviando un’attività concorrenziale, segnatamente
tramite il sito __________, ritenuto che con il contestato acquisto il gruppo __________
disporrebbe del 44.36% del capitale azionario, ovvero di una quota di minoranza
qualificata che le conferirebbe ampi poteri ai sensi dell’art. 704 CO. La
convenuta ha altresì osservato che l’impegno espresso da G__________ non era
vincolante per il CdA e che l’offerta di acquisto delle azioni al loro valore
reale era tutt’ora valida.
H.
Con replica 13 maggio 2016 e duplica 24 agosto 2016 le parti hanno
approfondito ulteriormente le proprie antitetiche posizioni, ritenuto altresì
che il 5 maggio 2017 P__________ SA ha ritirato l’azione, e la
lite è dunque continuata con la sola AP 1 quale parte attrice.
I.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle
parti, con decisione 26 aprile 2019 il Pretore ha respinto la petizione,
ponendo le spese processuali, pari a complessivi fr. 7'300.-, a carico
dell’attrice, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per
ripetibili.
J.
Con appello 4 giugno 2019 AP 1 si è aggravata contro
tale giudizio postulandone la riforma nel senso di accogliere la
petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta
2 settembre 2019 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili. Con replica spontanea 16 settembre 2019 e duplica
spontanea 3 ottobre 2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi,
contestando quelle avverse.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale
valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di
impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso
concreto, l’appello 4 giugno 2019 contro la decisione 26
aprile 2019 (notificata il 6 maggio 2019) è tempestivo, così come sono
tempestive la risposta 2 settembre 2019 dell’appellata (tenuto conto delle
ferie giudiziarie), la replica spontanea 16 settembre 2019 e la duplica
spontanea 3 ottobre 2019.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può dunque
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel presente caso si può
dunque precisare preliminarmente che, laddove l’appellante si limita a
contestare genericamente le tesi della controparte senza spiegare perché ciò
avrebbe un influsso sul giudizio impugnato, tali censure sono irricevibili.
3.
Con la decisione impugnata, il Pretore ha dapprima esposto la
regolamentazione prevista dall’art. 685b CO riguardante le limitazioni della
trasferibilità delle azioni nominative non quotate in borsa (tali essendo le azioni
concretamente in esame) in presenza di gravi motivi e la relativa dottrina
(impugnato giudizio, consid. 4, al quale si rinvia). Giacché l’appellante
critica parzialmente le esposizioni dottrinali del primo giudice, si impongono
le seguenti considerazioni.
3.1
Giusta
l’art. 685a cpv. 1 CO, lo statuto può stabilire che il
trasferimento delle azioni nominative richieda l’approvazione della società.
Nel caso di azioni nominative di società non quotate in borsa, la società può
in particolare respingere la domanda di approvazione se invoca un grave motivo
previsto dallo statuto (art. 685b cpv. 1 CO). Sono considerati gravi motivi le
disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le
quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o
dell’indipendenza economica dell’impresa (art. 685b cpv. 2 CO). Affinché un rifiuto sia
legittimo, la dottrina ne ha estrapolato i seguenti requisiti. Occorre
innanzitutto che i gravi motivi siano sufficientemente concretizzati negli
statuti (non potendo bastare il semplice rinvio alle pertinenti disposizioni di
legge), affinché le suddette limitazioni al trasferimento delle azioni siano
chiaramente riconoscibili e trasparenti sia per gli azionisti, sia per i
potenziali acquirenti. Il caso concreto in esame deve poi rientrare in una
delle casistiche previste dagli statuti. È altresì necessario che vi sia
un pericolo concreto e attuale per lo scopo sociale o per
l’indipendenza economica della società (Böckli,
Schweizer Aktienrecht, 4a ed. 2009, Teil II, § 6, n. 247
seg.; Lüscher, Statutarische Konkurrenzklauseln - Voraussetzungen und Schranken der
Ablehnung von Konkurrenten als Erwerber von nicht kotierten Namenaktien, in:
SZW 1997, p. 142). Il rifiuto non deve poi costituire un abuso di diritto,
essere arbitrario o violare il principio della parità di trattamento degli
azionisti (art. 717 cpv. 2 CO), violazione che emerge quando la decisione di
rifiuto favorisce un azionista a discapito di un altro e non si fonda su motivi
obiettivi nell’interesse della società (DTF 4C.242/2001 del 5 marzo
2003, consid. 3.3; Böckli,
op. cit., Teil II, § 6, n. 281a).
L’esame relativo all’adempimento di queste condizioni si effettua al momento
dell’inoltro della richiesta di approvazione del trapasso azionario (Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 262; Lüscher, op. cit., p. 146).
3.2
Un
grave motivo può essere in particolare l’acquisto di azioni da parte di un acquirente
che persegue interessi divergenti da quelli della società o che è coinvolto in
attività concorrenziali, fattispecie che può mettere in pericolo sia il
raggiungimento dello scopo sociale, sia l’indipendenza economica della società
(du Pasquier/Wolf/Oertle in: Honsell/Vogt/Watter [ed.]., Basler
Kommentar OR II, 5a ed. 2016, n. 4 seg. ad art. 685b CO; Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,
1996, 9. Kapitel, § 44, n. 141 seg.; Nagel, Die statutarische Vinkulierung nicht kotierter
Namenaktien in: AJP 2015, p. 197-200). La questione a sapere quando si
può ammettere un pericolo concreto e attuale è ampiamente dibattuta nella
dottrina, che propone varie soglie di partecipazione oltre le quali un
pacchetto azionario assume un’importanza tale da poter effettivamente
esercitare un influsso negativo sulla società, laddove l’acquisto di un’unica
azione non può essere sufficiente. Taluni autori osservano ad esempio come una
partecipazione del 5% o del 10% possa già
mettere in pericolo l’indipendenza economica o il perseguimento dello scopo
sociale (Böckli, op. cit., Teil
II, § 6, n. 259 e 267; Du
Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 6 ad art. 685b CO). Lüscher sostiene per contro che l’indipendenza
economica è concretamente messa in pericolo se la partecipazione raggiunge il
50% in una società di piccole dimensioni e il 20% in società più grandi, e che
tali soglie devono valere anche per minacce indirette allo scopo societario
tramite l’esercizio di diritti d’informazione. Quanto a minacce dirette allo
scopo sociale tramite l’esercizio dei propri diritti di partecipazione e di
voto (nella misura in cui tali diritti possono ostacolare o impedire le
delibere dell’assemblea degli azionisti), esse presuppongono perlomeno il
possesso di una minoranza qualificata (“Sperrminorität”), ritenuto che quest’ultima
assume una particolare rilevanza quando gli statuti societari estendono oltre a
quanto previsto dalla legge le delibere sottoposte a maggioranza qualificata (Lüscher, op. cit., p. 144-146). Una
simile estensione statutaria non è tuttavia per Lüscher
una condizione imprescindibile, contrariamente a quanto suggerisce l’appellante.
Piuttosto, devono essere considerate le circostanze del caso specifico e
l’influenza che le azioni in questione possono comportare nella gestione
societaria.
3.3
Dottrina
e giurisprudenza ammettono pure la possibilità per la società, al fine di
preservare la propria indipendenza economica, di inserire nei propri statuti
una limitazione percentuale delle azioni che ciascun azionista può detenere,
ritenuto che il Tribunale federale ha ritenuto legittimo un limite del 10% (DTF
4C.35/2007 del 18 aprile 2007, consid. 3.1) e che le opinioni della dottrina
sull’ammissibilità di limiti più bassi sono contrastanti (Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 270
seg.; Lüscher, op. cit., p. 146; Nagel, op. cit., p. 197 e 200; von Büren/Stoffel/Weber, Grundriss des
Aktienrechts - Mit Berücksichtigung der laufenden Revision, 3a ed. 2011, 3. Kapitel,
n. 324 seg.). Trattasi di un’ulteriore possibilità a disposizione della società,
e non di una condizione necessaria affinché la medesima possa rifiutare
l’acquisizione di azioni da parte di un concorrente. L’appellante non può
dunque essere seguita neppure quando rimprovera al Pretore di non aver
considerato l’assenza di una clausola percentuale negli statuti.
3.4
Infine,
si può anche precisare che la decisione di rifiutare un trasferimento di azioni
può essere contestata non solo dall’alienante, ma anche dall’acquirente non iscritto quale azionista societario, così
come chiarito dal Tribunale federale ponendo fine a un’annosa controversia
dottrinale (DTF 4A_623/2018 vom 31. Juli 2019, consid. 2). La legittimazione
attiva di AP 1 era ed è dunque data.
4.
Il giudice di prima sede ha rilevato come AO 1 fondi il proprio
rifiuto al trasferimento delle azioni sull’art. 5 dello statuto
(doc. 3), secondo il quale vale quale grave motivo “l’impedimento di
trasferimenti ad acquirenti che esercitano un’attività in concorrenza con lo
scopo della società, vi partecipano o sono da essa impiegati”.
4.1
Il giudice di prime cure ha osservato
che l’assicurazione di G__________ di non opporsi all’approvazione del
trasferimento azionario è stata avanzata a titolo personale senza vincolare in
alcun modo la società e il consiglio di amministrazione, che si è espresso a
maggioranza in completa autonomia, per cui la derivante decisione non
costituisce un abuso di diritto. Questo accertamento non è contestato con
l’impugnativa, né può l’appellante dimostrare l’assenza di un pericolo attuale
e concreto osservando semplicemente che G__________, promettendo di non opporsi
all’approvazione del trapasso azionario, non lo aveva ravvisato.
4.2
Il Pretore ha altresì osservato cheAP 1,
con il gruppo “__________”, partecipa a un’attività in concorrenza con lo scopo
della società convenuta ai sensi dell’art. 5 dello statuto, ovvero un’attività
nel medesimo ambito e nella medesima area geografica. Tale gruppo difatti nel
2007.
ha dato vita quale azionista principale, con __________ e l’allora __________,
alla __________ SA, a sua volta proprietaria al 100% del sito d’informazioni __________,
rivolto al pubblico __________ e avente anche lo scopo di ottimizzare le
entrate pubblicitarie per gli azionisti, come la convenuta.
4.3
Inoltre, secondo gli accertamenti
pretorili, la partecipazione azionaria dell’attrice (attualmente del 32.36%,
ovvero 356 azioni su 1100) con l’acquisto delle ulteriori 132 azioni di cui al
certificato n. 7 salirebbe al 44.36%. Ciò le conferirebbe una quota superiore a
1/3 (v. art. 704 CO), ovvero una minoranza qualificata (“Sperrminorität”),
e rappresenta dunque un pericolo concreto e attuale per lo scopo sociale. Pure
l’indipendenza economica della convenuta (dalle dimensioni ragguardevoli,
considerato il suo capitale azionario di fr. 1'100'000.-) è minacciata da un tale
pericolo concreto e attuale, poiché una partecipazione del 44.36% supererebbe
di oltre il doppio la soglia del 20% prevista da Lüscher per le società perlomeno di media grandezza.
4.4
Infine, il primo giudice ha evidenziato
come il rifiuto del trapasso azionario non costituisca una disparità di
trattamento con le altre azioniste, poiché le loro situazioni sono del tutto
diverse. Difatti, R__________ SA e __________ AG non muovono concorrenza alla
convenuta, e la loro partecipazione (pari a un rispettivo 25.8% del capitale
azionario) è nettamente inferiore a quella dell’attrice e non raggiunge una Sperrminorität.
4.5
In conclusione, il Pretore ha accertato
il diritto della convenuta di negare l’approvazione al trasferimento delle
azioni a AP 1, di qui la reiezione della petizione.
5.
Con il gravame, l’appellante non contesta che gli statuti della
controparte siano sufficientemente chiari, né che il sito __________ eserciti
un’attività concorrente. Essa sostiene piuttosto l’assenza di motivi gravi per
negare il trasferimento, non essendovi un pericolo attuale e concreto per il
raggiungimento dello scopo o per l’indipendenza economica di AO 1, questione da
valutare al momento dell’inoltro della formale richiesta di iscrizione 6 giugno
2013.
Tale circostanza sarebbe stata trascurata dal primo giudice e non
sufficientemente sostanziata dalla controparte, che si sarebbe peraltro
riferita a fatti del passato non più attuali. Ritenuto che quest’ultima censura
è evidentemente infondata, avendo AO 1 sin dall’inizio della controversia
evidenziato l’esistenza di un’attività in concorrenza e il raggiungimento di
una Sperrminorität, nei considerandi che seguiranno si esaminerà la
sussistenza di un pericolo concreto e attuale sulla base delle argomentazioni
appellatorie.
6.
In primo luogo, l’appellante sostiene di non essere una società
concorrente, o di esserlo solo indirettamente, ciò che a suo dire non sarebbe
sufficiente. Difatti nel giugno 2013 il sito __________ era gestito al 100%
tramite __________ SA, società non detenuta da AP 1, bensì
dalla S__________ SA, e solo nella misura del 46% (doc. 12), avendo il gruppo “__________”
assunto la maggioranza nella holding solo dopo il 6 giugno 2013.
7.
Ora, negli allegati introduttivi di prima sede l’attrice
non ha dettagliato e sostanziato i rapporti di proprietà relativi a __________
SA, per cui le sue specificazioni apportate solo in sede di appello sono
quantomeno di dubbia ricevibilità (art. 317 CPC). Del resto, nemmeno in questa
sede l’appellante dimostra mediante riscontri oggettivi quale società del
gruppo __________ possedesse concretamente le azioni della suddetta holding nel
giugno 2013, e in che misura. Dai doc. 12-14 si evince unicamente che il
gruppo, co-fondatore del progetto “__________” nel novembre 2008 possedeva già
il 46% delle azioni per il tramite della S__________ SA ed era l’azionista
principale, pur non disponendo della maggioranza assoluta. Da quanto dichiarato
nel gravame (v. p. 6) si evince peraltro che la sua partecipazione è nel
seguito aumentata e che AP 1 ha, per un certo periodo di cui non è dato sapere,
detenuto personalmente partecipazioni nella holding. La stessa appellante
riconosce inoltre di essere controllata al 100% dal gruppo __________, per cui
essa può essere considerata una sua emanazione, né si deve scordare che la
medesima pretende in definitiva l’iscrizione della S__________ SA quale
azionista titolare del certificato n. 7. In conclusione, la
decisione del Pretore di ammettere la partecipazione dell’attrice a un’attività
concorrente dev’essere condivisa.
8.
In secondo luogo, l’appellante sostiene che il superamento della soglia
del 33% ancora non dimostri un influsso negativo sulla società. Innanzitutto,
essa con il suo 32.3% oltrepassa già da tempo sia la soglia del 20% indicata da
Lüscher per ammettere un pericolo
concreto per l’indipendenza economica societaria, sia le percentuali più basse
(5%-10%) indicate dalla dottrina come potenzialmente pericolose. Malgrado ciò,
essa in passato (e meglio in 20 anni di attività) non avrebbe mai creato un
pericolo concreto né avrebbe operato a sfavore di AO 1, ostacolando ad esempio le
deliberazioni dell’Assemblea Generale. Al contrario, AO 1 ha prosperato,
considerate pure le possibili sinergie raggiungibili fra ditte concorrenti. A
suo dire, la necessaria gravità e il conseguente pericolo non possono essere
raggiunti semplicemente perché si ha il potere di impedire le delibere di cui
all’art. 704 CO. Del resto, malgrado la controparte abbia allegato un
potenziale pericolo per la sua conduzione strategica futura, le strategie
societarie sono decise dal CdA e l’azionista a tal proposito ha solo un
limitato diritto d’informazione, potendo imporre la nomina di propri
rappresentanti nel CdA e dunque le proprie strategie solo con il raggiungimento
di una quota del 51%.
9.
La censura non è atta a sovvertire il giudizio pretorile. Alla
nascita di AO 1 e fino al 2007 il gruppo __________, malgrado disponesse già di
una quota azionaria di un certo rilievo (seppur bilanciata dalle partecipazioni
delle altre due società editrici R__________ e __________ e da quella di P__________),
non aveva ancora avviato il progetto “__________”. La situazione è radicalmente
mutata dopo il 2007, e la sua evoluzione secondo quanto auspicato
dall’appellante avrebbe portato il gruppo __________ (ora coinvolto in
un’attività concorrenziale) a detenere, nel 2013, il 44.36% delle azioni, a
fronte del 25.86% di R__________ SA, del 25.86% di __________ AG e del 3.91%
della N__________ SA. Tale percentuale è ben superiore alla soglia della Sperrminorität,
che è ritenuta sufficiente per costituire un pericolo concreto e attuale da
tutti gli autori sopracitati (v. consid. 3.2), laddove non si può pretendere
che un simile pericolo si sia già effettivamente realizzato o abbia già
danneggiato la società, non lasciandosi tale esito prevedere con certezza al
momento dell’acquisto delle azioni. Del resto, l’appellante non può essere
seguita quando sostiene di non avere mai operato a svantaggio della
controparte: la creazione stessa del sito concorrente lascia intuire
altrimenti, né essa specifica quali presunte sinergie tale situazione potrebbe
creare. Anche sotto questo aspetto, il giudizio impugnato resiste alla critica.
10.
L’appellante
rileva pure che i principi della parità di trattamento degli azionisti e del divieto
dell’abuso di diritto devono applicarsi alla presente fattispecie e che essi non
sarebbero stati rispettati dalla controparte, poiché il CdA nel rifiutare la
sua richiesta di iscrizione avrebbe badato soltanto agli interessi della
maggioranza senza essere guidato dagli interessi societari. In particolare, ha
approvato il trapasso di azioni a R__________ SA malgrado anche il quotidiano __________
abbia un portale di informazione online simile a __________ e __________.
11.
Che
il rifiuto dell’approvazione fosse giustificato dagli interessi societari è
stato confermato nei precedenti considerandi. Quanto all’asserita disparità di
trattamento, l’appellante non la lamenta né in relazione a __________ AG, né in
relazione alla N__________ SA, bensì soltanto per quanto riguarda R__________
SA. Il giudice di prime cure con l’impugnato giudizio ha tuttavia osservato
come l’attrice non abbia mai preteso che R__________ SA fosse in una situazione di concorrenza con la convenuta, e con il gravame
l’appellante non affronta né contesta tale assunto, sollevando per la prima
volta senza particolari specificazioni la questione del portale online del
quotidiano __________, per cui la sua censura dev’essere dichiarata
irricevibile per carenza di motivazione e tardività (art. 310, 311 e 317 CPC).
Inoltre, l’appellante nemmeno considera la quota di partecipazione ben
inferiore della citata azionista, ulteriore motivo che secondo il Pretore
giustifica un diverso trattamento delle acquisizioni azionarie. Anche sotto
questo aspetto, la censura appellatoria è irricevibile. Ne consegue che nella
fattispecie non possono essere ammessi né un’indebita disparità di trattamento,
né arbitrio o abuso di diritto da parte di AO 1, a conferma del relativo
accertamento pretorile.
12.
Con la risposta all’appello (v. p. 5),
l’appellata solleva con pertinenza un ulteriore aspetto, già emerso dagli
allegati introduttivi ma che il primo giudice non ha ritenuto necessario
esaminare: l’offerta avanzata da AO 1 di acquistare le azioni di cui al
certificato n. 7 al loro valore reale.
12.1
Secondo i combinati art. 685b cpv. 1 e 685c cpv. 3
CO, nel caso di azioni nominative vincolate tramite statuto la società può
respingere la domanda di approvazione anche se entro tre mesi dalla domanda di
iscrizione del trapasso azionario offre all’alienante di assumere le azioni per
proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore
reale al momento della domanda (cosiddetta “escape clause”), e ciò senza
invocare gravi motivi e senza la necessità di indicare espressamente tale
possibilità negli statuti (DTF 4C.242/2001, consid. 2.2; Du
Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 9 seg. ad Art. 685b CO). Questa scelta è unicamente soggetta ai vincoli imposti
dalla buona fede, dal divieto dell’abuso di diritto e dell’arbitrio e dal
principio della parità di trattamento degli azionisti, laddove per contro la
sua adeguatezza non viene esaminata (Böckli,
op. cit., Teil II, § 6, n. 215 e 219; DTF 4A_623/2018 del 31 luglio 2019,
consid. 3.2.1; DTF 4C.242/2001 del 5 marzo 2003, consid. 3.3 e 5.1). In ambito
obbligazionale, l’offerta d’assunzione si considera accettata se l’alienante
non la respinge nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del citato
valore reale (art. 685b cpv. 6 CO). Difatti, differentemente da quanto sancito
nel suddetto cpv. 6, che menziona impropriamente soltanto “l’acquirente” (riferendosi
alla costellazione dell’art. 685b cpv. 4 CO), in ambito contrattuale è
l’alienante che deve decidere se accettare o respingere l’offerta (DTF
4C.242/2001, consid. 2.2; Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, op. cit.,
9.
Kapitel, § 44, n. 166; Du
Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 13 e 14 ad art. 685b CO). Affinché il rifiuto di iscrizione del nuovo azionista
sia valido non è necessario che l’offerta sia accettata e che la società
acquisti effettivamente le azioni, né è necessario che quest’ultima indichi
concretamente un prezzo già al momento dell’offerta, bastando che essa abbia
validamente formulato la proposta di acquisto delle azioni al loro valore reale.
Se l’alienante rifiuta la proposta, egli rimane proprietario delle azioni in
questione (v. Böckli, op. cit.,
Teil II, § 6, n. 237 e 238).
12.2
Nella presente fattispecie, sin dalla petizione (v. p.
5) l’attrice ha riconosciuto che la controparte ha formulato sia nei suoi
confronti, sia nei confronti di P__________ SA un’offerta di acquisto delle
azioni al loro valore reale (possibilità espressamente prevista nello statuto, v.
doc. 3, art. 5 come pure i doc. L e N), né lo contesta in questa sede, ciò che
è sufficiente per rifiutare il trapasso azionario indipendentemente dalla
presenza di gravi motivi. L’argomentazione (v. replica spontanea 16 settembre
2019, p. 1-2) secondo cui la controparte avrebbe formulato l’offerta d’acquisto
proprio a causa della presenza di gravi motivi (invero di difficile
comprensione) non può dunque soccorrere l’appellante. Già in prima sede
d’altronde la convenuta ha ribadito di essersi avvalsa dell’escape clause,
sottolineando come l’offerta fosse ancora valida (v. risposta, p. 9 e 12).
Ritenuto che, come già detto (v. consid. 11), la decisione del CdA di AO 1 non
può essere considerata arbitraria, essendo il differente trattamento degli
azionisti fondato su validi motivi, la decisione pretorile deve dunque essere
confermata anche sotto questo aspetto.
13.
In
conclusione, l’appello 4 giugno 2019 deve essere respinto, nella misura in cui
è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate
sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 132’000.- (pari al valore
nominale delle azioni incorporate nel certificato n. 7), determinante anche ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base
agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate
sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle
spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.
L’appello
4.
giugno 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui ricevibile
2.
Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.
3.
Notificazione:
-
- __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).