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Decisione

12.2019.97

Azioni nominative vincolate non quotate in borsa, limitazione della trasferibilità; condizioni per cui la società può opporsi al trasferimento delle azioni; escape clause

3 giugno 2020Italiano25 min

stati vari avvicendamenti di azionisti e aumenti di capitale. A fine 2010, il suo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.97

Lugano

3 giugno 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.259

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22

dicembre 2014 da

AP

1

PA 1

contro

AO

1

PA 2 Lugano

chiedente di riconoscere la societàAP 1, __________

quale azionista

di AO 1, __________, con tutti i diritti ivi connessi

(diritti di partecipazione e diritti

patrimoniali) anche con oggetto le 132 azioni

nominative incorporate nel certificato

azionario n. 7 e di fare ordine al Consiglio di amministrazione

di AO 1 di

iscrivere le 132 azioni nominative incorporate nel certificato

azionario n. 7 nel libro delle

azioni a nome della società AP 1, e nel seguito, a

fronte

della successiva cessione delle azioni tra questa e

la S__________

SA, __________, di riconoscere quest’ultima quale azionista

di

AO 1, con tutti i diritti ivi connessi (diritti di

partecipazione e diritti

patrimoniali) anche con oggetto le 132 azioni

nominative incorporate nel certificato

azionario n. 7 e di fare ordine al Consiglio di

amministrazione di AO 1 di

iscrivere le 132 azioni nominative incorporate nel

certificato azionario n. 7 nel libro delle

azioni a nome della S__________ SA;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha

respinto con decisione 26 aprile

2019;

appellante l’attrice, che

con atto di appello 4 giugno 2019 ha chiesto la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la

petizione, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 2 settembre 2019 ha postulato la

reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

viste la replica spontanea 16 settembre 2019 dell’appellante e la

duplica spontanea 3

ottobre 2019 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

La società AO 1, costituita nel __________, ha quale

scopo l’esercizio di un portale di informazioni (__________) dirette in

particolare a utenti __________ (doc. A e 3). Nel corso degli anni vi sono

stati vari avvicendamenti di azionisti e aumenti di capitale. A fine 2010, il suo

capitale azionario ammontava a fr. 1'100'000.-, composto da 1'100 azioni

nominative dal valore nominale di fr. 1'000.- ciascuna, e gli azionisti erano R__________

SA con 415 azioni (certificato azionario n. 2 di 296 azioni e certificato

azionario n. 5 di 119 azioni), AP 1 (facente parte del gruppo __________) con

356 azioni (certificato azionario n. 1), P__________ SA con 296 azioni

(certificato azionario n. 3) e N__________ SA con 33 azioni (certificato

azionario n. 4).

B.

Il 18 gennaio 2011 P__________ SA (qui di seguito anche “P__________”)

ha offerto in vendita alle altre tre azioniste, in proporzione alle loro

rispettive quote di capitale, il suo intero pacchetto azionario di 296 azioni. A

seguito dell’accettazione della proposta da parte di tutte e tre le azioniste,

il certificato azionario n. 3 è stato suddiviso in tre nuovi certificati: il n.

6 (154 azioni) è stato attribuito a R__________ SA (qui di seguito anche “R__________”),

il n. 7 (132 azioni) a AP 1, e il n. 8 (10 azioni) alla N__________ SA (qui di

seguito anche “__________”). R__________ SA ha poi ceduto 284.5

azioni a __________ AG.

C.

Essendo tali azioni nominative sottoposte a limitazioni di

trasferibilità secondo l’art. 5 dello statuto societario (doc. 3), secondo il

quale il trasferimento delle azioni è subordinato all’approvazione del

consiglio d’amministrazione e può essere rifiutato per gravi motivi (art. 5 cpv.

2 dello statuto), oppure se il consiglio di amministrazione offre all’alienante

l’acquisto delle azioni al loro valore reale (art. 5 cpv. 3 dello statuto), il

6 giugno 2013 AP 1 ha comunicato a quest’ultimo l’acquisto delle azioni di cui

al certificato n. 7 e la successiva cessione di questo e del certificato n. 1 alla

S__________ SA (pure facente parte del gruppo __________, o gruppo “__________”),

postulando l’iscrizione dei trapassi azionari e infine della nuova azionista S__________

SA (doc. I).

D.

Con decisione 25 giugno 2013 il consiglio di

amministrazione di AO 1 ha approvato la cessione del certificato azionario n. 1

da AP 1 alla S__________ SA, mentre ha rifiutato il trapasso del

certificato azionario n. 7 da P__________ SA a AP 1 e l’iscrizione della nuova

azionista, offrendo all’alienante l’acquisto delle relative azioni al loro

valore reale secondo quanto previsto dall’art. 5 cpv. 3 dello statuto (v. doc. L).

Con decisione 19 settembre 2012 il consiglio di

amministrazione aveva già approvato la cessione delle azioni di

cui al certificato n. 6 a R__________ SA e il trapasso di 284.5 azioni da

quest’ultima a __________ AG, mentre con successiva decisione 13 dicembre 2013

ha pure approvato la cessione delle azioni di cui al certificato n. 8 alla N__________

SA (doc. 4).

E.

Con scritto 19 luglio 2013 AP 1 ha contestato

tale mancata approvazione e l’offerta di acquisto al valore reale (doc. M). Con

comunicazione 5 agosto 2013 AO 1 ha rilevato che il rifiuto dell’approvazione

era volto a impedire che l’azionista “__________”, diretto concorrente del

portale __________, acquisisse una quota di minoranza qualificata nella società

(doc. N). Con scritto 13 settembre 2013, anche P__________ SA si è opposta alla

decisione del CdA, pretendendo il trapasso delle azioni a favore di AP 1 (doc.

O).

F.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. P), con

petizione 22 dicembre 2014 P__________ SA e AP 1 hanno

convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando che le

fosse fatto ordine di iscrivere il trapasso delle azioni di cui al certificato

n. 7 da P__________ SA a AP 1 e da questa alla S__________

SA, nuova azionista delle 132 azioni ivi incorporate. In particolare, le

attrici hanno rilevato l’assenza di gravi motivi per impedire il trasferimento,

non potendo il gruppo __________, nemmeno con le ulteriori 132 azioni, disporre

di una quota determinante nella gestione della società, né trovandosi in una

situazione di conflitto di interesse per il suo coinvolgimento

nel sito di informazioni __________, ritenuto pure che il membro del CdA della

controparte, G__________, aveva assicurato che non si sarebbe opposto al

trapasso delle azioni. Le attrici hanno poi lamentato una disparità di

trattamento nei confronti delle altre azioniste, e hanno sottolineato come la

proposta di acquisto delle azioni al loro valore reale fosse stata da loro

rifiutata.

G. Con

risposta 7 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando in

special modo l’assenza di disparità di trattamento, trovandosi le altre

azioniste in situazioni ben diverse. La controparte avrebbe difatti violato

crassamente gli intenti originari di AO 1, distanziandosene, assumendo

comportamenti sleali e avviando un’attività concorrenziale, segnatamente

tramite il sito __________, ritenuto che con il contestato acquisto il gruppo __________

disporrebbe del 44.36% del capitale azionario, ovvero di una quota di minoranza

qualificata che le conferirebbe ampi poteri ai sensi dell’art. 704 CO. La

convenuta ha altresì osservato che l’impegno espresso da G__________ non era

vincolante per il CdA e che l’offerta di acquisto delle azioni al loro valore

reale era tutt’ora valida.

H.

Con replica 13 maggio 2016 e duplica 24 agosto 2016 le parti hanno

approfondito ulteriormente le proprie antitetiche posizioni, ritenuto altresì

che il 5 maggio 2017 P__________ SA ha ritirato l’azione, e la

lite è dunque continuata con la sola AP 1 quale parte attrice.

I.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle

parti, con decisione 26 aprile 2019 il Pretore ha respinto la petizione,

ponendo le spese processuali, pari a complessivi fr. 7'300.-, a carico

dell’attrice, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per

ripetibili.

J.

Con appello 4 giugno 2019 AP 1 si è aggravata contro

tale giudizio postulandone la riforma nel senso di accogliere la

petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta

2 settembre 2019 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta

di spese e ripetibili. Con replica spontanea 16 settembre 2019 e duplica

spontanea 3 ottobre 2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi,

contestando quelle avverse.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale

valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di

impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso

concreto, l’appello 4 giugno 2019 contro la decisione 26

aprile 2019 (notificata il 6 maggio 2019) è tempestivo, così come sono

tempestive la risposta 2 settembre 2019 dell’appellata (tenuto conto delle

ferie giudiziarie), la replica spontanea 16 settembre 2019 e la duplica

spontanea 3 ottobre 2019.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può dunque

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel presente caso si può

dunque precisare preliminarmente che, laddove l’appellante si limita a

contestare genericamente le tesi della controparte senza spiegare perché ciò

avrebbe un influsso sul giudizio impugnato, tali censure sono irricevibili.

3.

Con la decisione impugnata, il Pretore ha dapprima esposto la

regolamentazione prevista dall’art. 685b CO riguardante le limitazioni della

trasferibilità delle azioni nominative non quotate in borsa (tali essendo le azioni

concretamente in esame) in presenza di gravi motivi e la relativa dottrina

(impugnato giudizio, consid. 4, al quale si rinvia). Giacché l’appellante

critica parzialmente le esposizioni dottrinali del primo giudice, si impongono

le seguenti considerazioni.

3.1

Giusta

l’art. 685a cpv. 1 CO, lo statuto può stabilire che il

trasferimento delle azioni nominative richieda l’approvazione della società.

Nel caso di azioni nominative di società non quotate in borsa, la società può

in particolare respingere la domanda di approvazione se invoca un grave motivo

previsto dallo statuto (art. 685b cpv. 1 CO). Sono considerati gravi motivi le

disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le

quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o

dell’indipendenza economica dell’impresa (art. 685b cpv. 2 CO). Affinché un rifiuto sia

legittimo, la dottrina ne ha estrapolato i seguenti requisiti. Occorre

innanzitutto che i gravi motivi siano sufficientemente concretizzati negli

statuti (non potendo bastare il semplice rinvio alle pertinenti disposizioni di

legge), affinché le suddette limitazioni al trasferimento delle azioni siano

chiaramente riconoscibili e trasparenti sia per gli azionisti, sia per i

potenziali acquirenti. Il caso concreto in esame deve poi rientrare in una

delle casistiche previste dagli statuti. È altresì necessario che vi sia

un pericolo concreto e attuale per lo scopo sociale o per

l’indipendenza economica della società (Böckli,

Schweizer Aktienrecht, 4a ed. 2009, Teil II, § 6, n. 247

seg.; Lüscher, Statutarische Konkurrenzklauseln - Voraussetzungen und Schranken der

Ablehnung von Konkurrenten als Erwerber von nicht kotierten Namenaktien, in:

SZW 1997, p. 142). Il rifiuto non deve poi costituire un abuso di diritto,

essere arbitrario o violare il principio della parità di trattamento degli

azionisti (art. 717 cpv. 2 CO), violazione che emerge quando la decisione di

rifiuto favorisce un azionista a discapito di un altro e non si fonda su motivi

obiettivi nell’interesse della società (DTF 4C.242/2001 del 5 marzo

2003, consid. 3.3; Böckli,

op. cit., Teil II, § 6, n. 281a).

L’esame relativo all’adempimento di queste condizioni si effettua al momento

dell’inoltro della richiesta di approvazione del trapasso azionario (Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 262; Lüscher, op. cit., p. 146).

3.2

Un

grave motivo può essere in particolare l’acquisto di azioni da parte di un acquirente

che persegue interessi divergenti da quelli della società o che è coinvolto in

attività concorrenziali, fattispecie che può mettere in pericolo sia il

raggiungimento dello scopo sociale, sia l’indipendenza economica della società

(du Pasquier/Wolf/Oertle in: Honsell/Vogt/Watter [ed.]., Basler

Kommentar OR II, 5a ed. 2016, n. 4 seg. ad art. 685b CO; Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,

1996, 9. Kapitel, § 44, n. 141 seg.; Nagel, Die statutarische Vinkulierung nicht kotierter

Namenaktien in: AJP 2015, p. 197-200). La questione a sapere quando si

può ammettere un pericolo concreto e attuale è ampiamente dibattuta nella

dottrina, che propone varie soglie di partecipazione oltre le quali un

pacchetto azionario assume un’importanza tale da poter effettivamente

esercitare un influsso negativo sulla società, laddove l’acquisto di un’unica

azione non può essere sufficiente. Taluni autori osservano ad esempio come una

partecipazione del 5% o del 10% possa già

mettere in pericolo l’indipendenza economica o il perseguimento dello scopo

sociale (Böckli, op. cit., Teil

II, § 6, n. 259 e 267; Du

Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 6 ad art. 685b CO). Lüscher sostiene per contro che l’indipendenza

economica è concretamente messa in pericolo se la partecipazione raggiunge il

50% in una società di piccole dimensioni e il 20% in società più grandi, e che

tali soglie devono valere anche per minacce indirette allo scopo societario

tramite l’esercizio di diritti d’informazione. Quanto a minacce dirette allo

scopo sociale tramite l’esercizio dei propri diritti di partecipazione e di

voto (nella misura in cui tali diritti possono ostacolare o impedire le

delibere dell’assemblea degli azionisti), esse presuppongono perlomeno il

possesso di una minoranza qualificata (“Sperrminorität”), ritenuto che quest’ultima

assume una particolare rilevanza quando gli statuti societari estendono oltre a

quanto previsto dalla legge le delibere sottoposte a maggioranza qualificata (Lüscher, op. cit., p. 144-146). Una

simile estensione statutaria non è tuttavia per Lüscher

una condizione imprescindibile, contrariamente a quanto suggerisce l’appellante.

Piuttosto, devono essere considerate le circostanze del caso specifico e

l’influenza che le azioni in questione possono comportare nella gestione

societaria.

3.3

Dottrina

e giurisprudenza ammettono pure la possibilità per la società, al fine di

preservare la propria indipendenza economica, di inserire nei propri statuti

una limitazione percentuale delle azioni che ciascun azionista può detenere,

ritenuto che il Tribunale federale ha ritenuto legittimo un limite del 10% (DTF

4C.35/2007 del 18 aprile 2007, consid. 3.1) e che le opinioni della dottrina

sull’ammissibilità di limiti più bassi sono contrastanti (Böckli, op. cit., Teil II, § 6, n. 270

seg.; Lüscher, op. cit., p. 146; Nagel, op. cit., p. 197 e 200; von Büren/Stoffel/Weber, Grundriss des

Aktienrechts - Mit Berücksichtigung der laufenden Revision, 3a ed. 2011, 3. Kapitel,

n. 324 seg.). Trattasi di un’ulteriore possibilità a disposizione della società,

e non di una condizione necessaria affinché la medesima possa rifiutare

l’acquisizione di azioni da parte di un concorrente. L’appellante non può

dunque essere seguita neppure quando rimprovera al Pretore di non aver

considerato l’assenza di una clausola percentuale negli statuti.

3.4

Infine,

si può anche precisare che la decisione di rifiutare un trasferimento di azioni

può essere contestata non solo dall’alienante, ma anche dall’acquirente non iscritto quale azionista societario, così

come chiarito dal Tribunale federale ponendo fine a un’annosa controversia

dottrinale (DTF 4A_623/2018 vom 31. Juli 2019, consid. 2). La legittimazione

attiva di AP 1 era ed è dunque data.

4.

Il giudice di prima sede ha rilevato come AO 1 fondi il proprio

rifiuto al trasferimento delle azioni sull’art. 5 dello statuto

(doc. 3), secondo il quale vale quale grave motivo “l’impedimento di

trasferimenti ad acquirenti che esercitano un’attività in concorrenza con lo

scopo della società, vi partecipano o sono da essa impiegati”.

4.1

Il giudice di prime cure ha osservato

che l’assicurazione di G__________ di non opporsi all’approvazione del

trasferimento azionario è stata avanzata a titolo personale senza vincolare in

alcun modo la società e il consiglio di amministrazione, che si è espresso a

maggioranza in completa autonomia, per cui la derivante decisione non

costituisce un abuso di diritto. Questo accertamento non è contestato con

l’impugnativa, né può l’appellante dimostrare l’assenza di un pericolo attuale

e concreto osservando semplicemente che G__________, promettendo di non opporsi

all’approvazione del trapasso azionario, non lo aveva ravvisato.

4.2

Il Pretore ha altresì osservato cheAP 1,

con il gruppo “__________”, partecipa a un’attività in concorrenza con lo scopo

della società convenuta ai sensi dell’art. 5 dello statuto, ovvero un’attività

nel medesimo ambito e nella medesima area geografica. Tale gruppo difatti nel

2007.

ha dato vita quale azionista principale, con __________ e l’allora __________,

alla __________ SA, a sua volta proprietaria al 100% del sito d’informazioni __________,

rivolto al pubblico __________ e avente anche lo scopo di ottimizzare le

entrate pubblicitarie per gli azionisti, come la convenuta.

4.3

Inoltre, secondo gli accertamenti

pretorili, la partecipazione azionaria dell’attrice (attualmente del 32.36%,

ovvero 356 azioni su 1100) con l’acquisto delle ulteriori 132 azioni di cui al

certificato n. 7 salirebbe al 44.36%. Ciò le conferirebbe una quota superiore a

1/3 (v. art. 704 CO), ovvero una minoranza qualificata (“Sperrminorität”),

e rappresenta dunque un pericolo concreto e attuale per lo scopo sociale. Pure

l’indipendenza economica della convenuta (dalle dimensioni ragguardevoli,

considerato il suo capitale azionario di fr. 1'100'000.-) è minacciata da un tale

pericolo concreto e attuale, poiché una partecipazione del 44.36% supererebbe

di oltre il doppio la soglia del 20% prevista da Lüscher per le società perlomeno di media grandezza.

4.4

Infine, il primo giudice ha evidenziato

come il rifiuto del trapasso azionario non costituisca una disparità di

trattamento con le altre azioniste, poiché le loro situazioni sono del tutto

diverse. Difatti, R__________ SA e __________ AG non muovono concorrenza alla

convenuta, e la loro partecipazione (pari a un rispettivo 25.8% del capitale

azionario) è nettamente inferiore a quella dell’attrice e non raggiunge una Sperrminorität.

4.5

In conclusione, il Pretore ha accertato

il diritto della convenuta di negare l’approvazione al trasferimento delle

azioni a AP 1, di qui la reiezione della petizione.

5.

Con il gravame, l’appellante non contesta che gli statuti della

controparte siano sufficientemente chiari, né che il sito __________ eserciti

un’attività concorrente. Essa sostiene piuttosto l’assenza di motivi gravi per

negare il trasferimento, non essendovi un pericolo attuale e concreto per il

raggiungimento dello scopo o per l’indipendenza economica di AO 1, questione da

valutare al momento dell’inoltro della formale richiesta di iscrizione 6 giugno

2013.

Tale circostanza sarebbe stata trascurata dal primo giudice e non

sufficientemente sostanziata dalla controparte, che si sarebbe peraltro

riferita a fatti del passato non più attuali. Ritenuto che quest’ultima censura

è evidentemente infondata, avendo AO 1 sin dall’inizio della controversia

evidenziato l’esistenza di un’attività in concorrenza e il raggiungimento di

una Sperrminorität, nei considerandi che seguiranno si esaminerà la

sussistenza di un pericolo concreto e attuale sulla base delle argomentazioni

appellatorie.

6.

In primo luogo, l’appellante sostiene di non essere una società

concorrente, o di esserlo solo indirettamente, ciò che a suo dire non sarebbe

sufficiente. Difatti nel giugno 2013 il sito __________ era gestito al 100%

tramite __________ SA, società non detenuta da AP 1, bensì

dalla S__________ SA, e solo nella misura del 46% (doc. 12), avendo il gruppo “__________”

assunto la maggioranza nella holding solo dopo il 6 giugno 2013.

7.

Ora, negli allegati introduttivi di prima sede l’attrice

non ha dettagliato e sostanziato i rapporti di proprietà relativi a __________

SA, per cui le sue specificazioni apportate solo in sede di appello sono

quantomeno di dubbia ricevibilità (art. 317 CPC). Del resto, nemmeno in questa

sede l’appellante dimostra mediante riscontri oggettivi quale società del

gruppo __________ possedesse concretamente le azioni della suddetta holding nel

giugno 2013, e in che misura. Dai doc. 12-14 si evince unicamente che il

gruppo, co-fondatore del progetto “__________” nel novembre 2008 possedeva già

il 46% delle azioni per il tramite della S__________ SA ed era l’azionista

principale, pur non disponendo della maggioranza assoluta. Da quanto dichiarato

nel gravame (v. p. 6) si evince peraltro che la sua partecipazione è nel

seguito aumentata e che AP 1 ha, per un certo periodo di cui non è dato sapere,

detenuto personalmente partecipazioni nella holding. La stessa appellante

riconosce inoltre di essere controllata al 100% dal gruppo __________, per cui

essa può essere considerata una sua emanazione, né si deve scordare che la

medesima pretende in definitiva l’iscrizione della S__________ SA quale

azionista titolare del certificato n. 7. In conclusione, la

decisione del Pretore di ammettere la partecipazione dell’attrice a un’attività

concorrente dev’essere condivisa.

8.

In secondo luogo, l’appellante sostiene che il superamento della soglia

del 33% ancora non dimostri un influsso negativo sulla società. Innanzitutto,

essa con il suo 32.3% oltrepassa già da tempo sia la soglia del 20% indicata da

Lüscher per ammettere un pericolo

concreto per l’indipendenza economica societaria, sia le percentuali più basse

(5%-10%) indicate dalla dottrina come potenzialmente pericolose. Malgrado ciò,

essa in passato (e meglio in 20 anni di attività) non avrebbe mai creato un

pericolo concreto né avrebbe operato a sfavore di AO 1, ostacolando ad esempio le

deliberazioni dell’Assemblea Generale. Al contrario, AO 1 ha prosperato,

considerate pure le possibili sinergie raggiungibili fra ditte concorrenti. A

suo dire, la necessaria gravità e il conseguente pericolo non possono essere

raggiunti semplicemente perché si ha il potere di impedire le delibere di cui

all’art. 704 CO. Del resto, malgrado la controparte abbia allegato un

potenziale pericolo per la sua conduzione strategica futura, le strategie

societarie sono decise dal CdA e l’azionista a tal proposito ha solo un

limitato diritto d’informazione, potendo imporre la nomina di propri

rappresentanti nel CdA e dunque le proprie strategie solo con il raggiungimento

di una quota del 51%.

9.

La censura non è atta a sovvertire il giudizio pretorile. Alla

nascita di AO 1 e fino al 2007 il gruppo __________, malgrado disponesse già di

una quota azionaria di un certo rilievo (seppur bilanciata dalle partecipazioni

delle altre due società editrici R__________ e __________ e da quella di P__________),

non aveva ancora avviato il progetto “__________”. La situazione è radicalmente

mutata dopo il 2007, e la sua evoluzione secondo quanto auspicato

dall’appellante avrebbe portato il gruppo __________ (ora coinvolto in

un’attività concorrenziale) a detenere, nel 2013, il 44.36% delle azioni, a

fronte del 25.86% di R__________ SA, del 25.86% di __________ AG e del 3.91%

della N__________ SA. Tale percentuale è ben superiore alla soglia della Sperrminorität,

che è ritenuta sufficiente per costituire un pericolo concreto e attuale da

tutti gli autori sopracitati (v. consid. 3.2), laddove non si può pretendere

che un simile pericolo si sia già effettivamente realizzato o abbia già

danneggiato la società, non lasciandosi tale esito prevedere con certezza al

momento dell’acquisto delle azioni. Del resto, l’appellante non può essere

seguita quando sostiene di non avere mai operato a svantaggio della

controparte: la creazione stessa del sito concorrente lascia intuire

altrimenti, né essa specifica quali presunte sinergie tale situazione potrebbe

creare. Anche sotto questo aspetto, il giudizio impugnato resiste alla critica.

10.

L’appellante

rileva pure che i principi della parità di trattamento degli azionisti e del divieto

dell’abuso di diritto devono applicarsi alla presente fattispecie e che essi non

sarebbero stati rispettati dalla controparte, poiché il CdA nel rifiutare la

sua richiesta di iscrizione avrebbe badato soltanto agli interessi della

maggioranza senza essere guidato dagli interessi societari. In particolare, ha

approvato il trapasso di azioni a R__________ SA malgrado anche il quotidiano __________

abbia un portale di informazione online simile a __________ e __________.

11.

Che

il rifiuto dell’approvazione fosse giustificato dagli interessi societari è

stato confermato nei precedenti considerandi. Quanto all’asserita disparità di

trattamento, l’appellante non la lamenta né in relazione a __________ AG, né in

relazione alla N__________ SA, bensì soltanto per quanto riguarda R__________

SA. Il giudice di prime cure con l’impugnato giudizio ha tuttavia osservato

come l’attrice non abbia mai preteso che R__________ SA fosse in una situazione di concorrenza con la convenuta, e con il gravame

l’appellante non affronta né contesta tale assunto, sollevando per la prima

volta senza particolari specificazioni la questione del portale online del

quotidiano __________, per cui la sua censura dev’essere dichiarata

irricevibile per carenza di motivazione e tardività (art. 310, 311 e 317 CPC).

Inoltre, l’appellante nemmeno considera la quota di partecipazione ben

inferiore della citata azionista, ulteriore motivo che secondo il Pretore

giustifica un diverso trattamento delle acquisizioni azionarie. Anche sotto

questo aspetto, la censura appellatoria è irricevibile. Ne consegue che nella

fattispecie non possono essere ammessi né un’indebita disparità di trattamento,

né arbitrio o abuso di diritto da parte di AO 1, a conferma del relativo

accertamento pretorile.

12.

Con la risposta all’appello (v. p. 5),

l’appellata solleva con pertinenza un ulteriore aspetto, già emerso dagli

allegati introduttivi ma che il primo giudice non ha ritenuto necessario

esaminare: l’offerta avanzata da AO 1 di acquistare le azioni di cui al

certificato n. 7 al loro valore reale.

12.1

Secondo i combinati art. 685b cpv. 1 e 685c cpv. 3

CO, nel caso di azioni nominative vincolate tramite statuto la società può

respingere la domanda di approvazione anche se entro tre mesi dalla domanda di

iscrizione del trapasso azionario offre all’alienante di assumere le azioni per

proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore

reale al momento della domanda (cosiddetta “escape clause”), e ciò senza

invocare gravi motivi e senza la necessità di indicare espressamente tale

possibilità negli statuti (DTF 4C.242/2001, consid. 2.2; Du

Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 9 seg. ad Art. 685b CO). Questa scelta è unicamente soggetta ai vincoli imposti

dalla buona fede, dal divieto dell’abuso di diritto e dell’arbitrio e dal

principio della parità di trattamento degli azionisti, laddove per contro la

sua adeguatezza non viene esaminata (Böckli,

op. cit., Teil II, § 6, n. 215 e 219; DTF 4A_623/2018 del 31 luglio 2019,

consid. 3.2.1; DTF 4C.242/2001 del 5 marzo 2003, consid. 3.3 e 5.1). In ambito

obbligazionale, l’offerta d’assunzione si considera accettata se l’alienante

non la respinge nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del citato

valore reale (art. 685b cpv. 6 CO). Difatti, differentemente da quanto sancito

nel suddetto cpv. 6, che menziona impropriamente soltanto “l’acquirente” (riferendosi

alla costellazione dell’art. 685b cpv. 4 CO), in ambito contrattuale è

l’alienante che deve decidere se accettare o respingere l’offerta (DTF

4C.242/2001, consid. 2.2; Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, op. cit.,

9.

Kapitel, § 44, n. 166; Du

Pasquier/Wolf/Oertle, op. cit., n. 13 e 14 ad art. 685b CO). Affinché il rifiuto di iscrizione del nuovo azionista

sia valido non è necessario che l’offerta sia accettata e che la società

acquisti effettivamente le azioni, né è necessario che quest’ultima indichi

concretamente un prezzo già al momento dell’offerta, bastando che essa abbia

validamente formulato la proposta di acquisto delle azioni al loro valore reale.

Se l’alienante rifiuta la proposta, egli rimane proprietario delle azioni in

questione (v. Böckli, op. cit.,

Teil II, § 6, n. 237 e 238).

12.2

Nella presente fattispecie, sin dalla petizione (v. p.

5) l’attrice ha riconosciuto che la controparte ha formulato sia nei suoi

confronti, sia nei confronti di P__________ SA un’offerta di acquisto delle

azioni al loro valore reale (possibilità espressamente prevista nello statuto, v.

doc. 3, art. 5 come pure i doc. L e N), né lo contesta in questa sede, ciò che

è sufficiente per rifiutare il trapasso azionario indipendentemente dalla

presenza di gravi motivi. L’argomentazione (v. replica spontanea 16 settembre

2019, p. 1-2) secondo cui la controparte avrebbe formulato l’offerta d’acquisto

proprio a causa della presenza di gravi motivi (invero di difficile

comprensione) non può dunque soccorrere l’appellante. Già in prima sede

d’altronde la convenuta ha ribadito di essersi avvalsa dell’escape clause,

sottolineando come l’offerta fosse ancora valida (v. risposta, p. 9 e 12).

Ritenuto che, come già detto (v. consid. 11), la decisione del CdA di AO 1 non

può essere considerata arbitraria, essendo il differente trattamento degli

azionisti fondato su validi motivi, la decisione pretorile deve dunque essere

confermata anche sotto questo aspetto.

13.

In

conclusione, l’appello 4 giugno 2019 deve essere respinto, nella misura in cui

è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate

sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 132’000.- (pari al valore

nominale delle azioni incorporate nel certificato n. 7), determinante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base

agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate

sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle

spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.

L’appello

4.

giugno 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui ricevibile

2.

Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.

3.

Notificazione:

-

- __________

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).