12.2020.1
Disconoscimento del debito - mercede dell'avvocato
24 marzo 2021Italiano54 min
coniugato senza prole con la cittadina italiana __________ L__________ S__________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.1
Lugano
24 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2015.95 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 7 maggio
2015 da
AP
1
rappr. dall’ PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 3
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento
dell’inesistenza del debito per almeno fr. 200'000.- a seguito del rigetto in
via provvisoria, limitatamente al citato importo, dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano fatto spiccare nei suoi confronti dallo studio
legale AO 1 in ragione di fr. 365'640.95 quale saldo della nota professionale
per un mandato in ambito successorio, con la conseguente conferma
dell’opposizione interposta a tale precetto esecutivo;
domande avversate dalla convenuta che, con risposta 30
novembre 2015, ha postulato la reiezione della petizione e quindi il rigetto
definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente
a fr. 200'000.- e che, contestualmente a tale atto, ha presentato una domanda
riconvenzionale con la quale ha chiesto di fare ordine a AP 1, rappresentata
dalla madre __________ Pi__________, di versare l’importo di fr. 165'640.95,
pari al saldo dell’onorario richiesto, nonché di rigettare in via definitiva
l’opposizione al medesimo PE anche per questa somma;
esperita l’istruttoria di causa e raccolti i memoriali
conclusivi di attrice/convenuta riconvenzionale e di convenuta/attrice
riconvenzionale - che nel frattempo, in data 30 agosto 2017, è stata radiata
dal registro di commercio ed è diventata AO 1 - con i quali entrambe le parti
si sono confermate nelle rispettive richieste, il Pretore, con sentenza 18
novembre 2019, ha respinto la petizione e rigettato in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a fr.
200'000.- oltre interessi, caricando la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 5'000.- all’attrice principale e condannandola a pagare alla
convenuta principale fr. 12'000.- a titolo di ripetibili, e ha accolto la
domanda riconvenzionale, condannando la convenuta riconvenzionale a pagare
all’attrice riconvenzionale fr. 165'640.95 oltre interessi con contestuale
rigetto in via definitiva dell’opposizione al predetto PE n. __________ dell’UE
di Lugano, caricando la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr.
5'000.-, alla convenuta riconvenzionale e condannandola a pagare alla
controparte fr. 10'000.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attrice, che con atto di appello 7 gennaio 2020 ha postulato la riforma del
primo giudizio nel senso di accogliere la sua petizione 7 maggio 2015 e di
respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di spese
processuali e ripetibili di prima e seconda istanza;
rilevato che, con risposta all’appello del 26 febbraio
2020, AO 1 ne ha chiesto la reiezione integrale con conseguente conferma della
decisione pretorile, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
ricordato che con decisione 22 giugno 2020 il presidente
di questa Camera ha accolto l’istanza di cauzione processuale 26 febbraio 2020
introdotta da AO 1 (art. 99 CPC) contestualmente alla risposta d’appello,
condannando AP 1 a versare una cauzione di fr. 10'000.- a titolo di garanzia
per eventuali spese ripetibili in favore della controparte per la procedura
d’appello;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. __________ S__________,
cittadino svizzero e italiano, cresciuto a Lugano e con residenza a __________,
coniugato senza prole con la cittadina italiana __________ L__________ S__________,
da cui era però separato e nei cui confronti era pendente presso i tribunali
inglesi una pratica di divorzio ormai giunta alle battute finali ma non ancora
conclusa definitivamente, ha avuto una relazione con __________ Pi__________,
dalla quale il 29 agosto 2011 è nata AP 1, riconosciuta dal padre la settimana
precedente, il 23 agosto 2011.
L’11 novembre 2011
egli è deceduto a seguito di un incidente di elicottero verificatosi a __________,
nei pressi di __________ (Italia). In assenza di testamento, sue uniche eredi
legali sono risultate essere la vedova e la figlia, come attestato dal
certificato ereditario emesso dal Pretore di Lugano al termine della procedura
di beneficio d’inventario (art. 580 segg. CC) avviata dalla prima.
La massa ereditaria di
__________ S__________ - amministratore delegato dell’omonimo Gruppo a quel
tempo proprietario di due cliniche private in Ticino (__________ e __________)
e tre in Italia - è stata valutata in fr. 65'756'086.89, cui si aggiungevano i
fr. 20'000'000.- circa della Fondazione __________ con sede a __________, della
quale erano beneficiarie al 50% la madre e la sorella nubile del defunto, al
30% AP 1 e al 20% __________ Pi__________.
B. In data 24
novembre 2011 __________ Pi__________, tramite i consulenti del compagno
deceduto (doc. 4), ha incaricato AO 1 di assistere la figlia AP 1 nell’ambito
della successione del di lei padre.
In quel periodo si
stava tra le altre cose concludendo la vendita da parte di So__________ SA
Lussemburgo (veicolo societario facente capo al defunto) delle azioni delle
società proprietarie delle cliniche __________ e __________, negoziata e
conclusa personalmente da __________ S__________.
Il 29 dicembre 2011 __________
Pi__________ ha sottoscritto una procura a favore di Pe__________ SA, agente
tramite gli stessi legali di AO 1, per “Consulenza varia” (doc. E).
Il 4 gennaio 2012 AP 1,
rappresentata dalla madre __________ Pi__________, ha conferito procura a AO 1
nella pratica specificata come “Successione __________ S__________” e “Procedura
di beneficio d’inventario davanti alla Pretura di Lugano” (doc. F).
In data 15 maggio 2013
__________ Pi__________, agente quale rappresentante della figlia AP 1, ha
firmato un contratto di mandato con AO 1 (doc. H) per la pratica “Successione
__________ S__________”, fissando le modalità di retribuzione dell’attività
processuale ed extraprocessuale dei singoli legali che l’avrebbero assistita con
effetto retroattivo “già alla data di inizio esecuzione del mandato (24
novembre 2011)” (fr. 450.- per gli avv.ti __________ Pa__________ e __________
Ro__________).
Il mandato è stato
revocato da __________ P__________ il 5 settembre 2013 (doc. 29) dopo che
l’avv. __________ Pa__________, visto il degenerare dei loro rapporti a seguito
di divergenze sorte in particolare in merito alla possibilità di trovare un
accordo bonale con la vedova, le aveva chiesto di determinarsi in merito alla
rescissione. Qualche giorno dopo, il 10 settembre 2013, AO 1 ha inviato a AP 1
una “proposta di fatturazione” con l’elenco dettagliato delle prestazioni.
Il 18 settembre 2013 AO
1 ha trasmesso a AP 1, presso la madre, la “Nota 17 settembre 2013 onorari e
spese concernente la successione fu __________ S__________ per il periodo dal
24 novembre 2011 al 5 settembre 2013” (doc. 31), fatturante un onorario di
fr. 658'598.- ridotto a fr. 526'878.60 dopo l’applicazione di uno sconto del
20%, oltre spese per fr. 50'597.95 e IVA di fr. 46'164.60, per complessivi fr.
623'640.95.
Tenuto conto degli
acconti sino a quel momento versati, per totali fr. 258'000.-, il saldo ancora
a carico della mandante è stato calcolato in fr. 365'640.95.
C. Dopo messa
in mora del 12 novembre 2013 (doc. 32), con precetto esecutivo (PE) n. __________
dell’UE di Lugano (doc. 34), AO 1 ha, in data 2 gennaio 2014, escusso AP 1 per
l’incasso di fr. 365'640.95 oltre interessi, indicando quale titolo di credito
il “Contratto di mandato AO 1 del 15 maggio 2013/fattura AO 1 del 17
settembre 2013”.
A fronte
dell’opposizione dell’escussa, con istanza 3 marzo 2014 AO 1 ha avviato di
fronte alla Pretura di Lugano, sezione 5, una procedura di rigetto provvisorio
della stessa limitatamente a fr. 210'865.50 oltre interessi, sulla quale il
Pretore, con decisione 19 dicembre 2014, si è determinato, respingendo
l’istanza e caricando all’escutente gli oneri processuali.
Statuendo sul reclamo
presentato dallo studio legale il 30 dicembre 2014 contro questa sentenza, la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, con decisione 13
aprile 2015, ha riformato il querelato giudizio, accogliendo parzialmente
l’istanza e rigettando provvisoriamente l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano limitatamente a fr. 200'000.- oltre interessi al 5% su fr.
100'000.- dal 1° ottobre 2013 e su fr. 100'000.- dal 1° dicembre 2013 (inc.
14.2014.257).
D. Con
petizione 7 maggio 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 con un’azione di
disconoscimento di debito, postulando l’accertamento dell’inesistenza del
debito di cui al menzionato precetto esecutivo per un importo di almeno fr.
200'000.- con l’aggiunta di ogni interesse e la conseguente conferma
dell’opposizione ad esso interposta, il tutto con protesta di spese e
ripetibili.
In breve, la
procedente ha avantutto sollevato la problematica del conflitto d’interessi
scaturente dal doppio patrocinio di madre e figlia che avrebbe imposto a un
professionista esperto e avveduto di non assumere iniziative che sarebbero
state viziate perché non conformi ai doveri del mandatario, per poi contestare
di dover remunerare le prestazioni fornite prima della procura professionale
del 4 gennaio 2012, le prestazioni che esulano dalla procedura di beneficio di
inventario, le prestazioni connesse con la Fondazione __________ e le
prestazioni fatturate ma che in realtà riguardano terze persone, le prestazioni
per asserite attività di artigiani presso l’appartamento di __________ a Lugano
(dove vivevano l’attrice e la madre) nonché quelle connesse con procedure
all’estero e con l’intervento di legali stranieri.
Con risposta e domanda
riconvenzionale 30 novembre 2015, AO 1 ha postulato il rigetto integrale
dell’azione di disconoscimento e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a fr. 200'000.- più
relativi interessi e nel contempo ha chiesto l’accoglimento dell’azione
riconvenzionale e la condanna di AP 1 al versamento a suo favore di fr.
165'640.95 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2013 con il conseguente
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Lugano.
Con replica e risposta
alla domanda riconvenzionale del 17 febbraio 2016, AP 1 ha ribadito le proprie
richieste di petizione e invocato la reiezione della domanda riconvenzionale.
Nella duplica con replica riconvenzionale del 20 giugno 2016 la convenuta, dal
canto suo, si è riconfermata nelle proprie pretese, cosa che ha fatto anche
l’attrice con la duplica riconvenzionale del 23 agosto 2016.
In
occasione del dibattimento del 7 febbraio 2017 le parti hanno mantenuto
inalterate le proprie antitetiche allegazioni e domande, proponendo i
rispettivi mezzi di prova, che il Pretore ha in gran parte respinto con
decisione del 20 luglio 2017.
E. Raccolti gli allegati
conclusivi delle parti del 27 settembre 2018 e 1° ottobre 2018, senza che vi
siano state modifiche delle rispettive richieste di giudizio ma con il
cambiamento intervenuto nel frattempo della ragione sociale della convenuta
mutata in AO 1, il Pretore, con sentenza 18 novembre 2019 ha respinto la
petizione, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano limitatamente a fr. 200'000.- più interessi al 5% su fr.
100'000.- dal 1° ottobre 2013 e sugli ulteriori fr. 100'000.- dal 1° dicembre
2013, caricando la tassa di giustizia e le spese di fr. 5'000.- all’attrice,
condannandola pure a versare alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili. Con
il giudizio, il primo giudice ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale e
condannato AP 1 a pagare a AO 1 fr. 165'640.95 oltre interessi al 5% dal 1°
dicembre 2013, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al
menzionato precetto esecutivo, caricando alla convenuta riconvenzionale la
tassa di giustizia e le spese per fr. 5'000.- complessivi e condannandola a
versare all’attrice riconvenzionale fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
Il Pretore ha
innanzitutto accertato, elencandole nel dettaglio, che le attività svolte da AO
1 a favore di AP 1 sono state numerose e variegate, come giustificato dal fatto
che l’asse successorio era assai consistente, che era caratterizzato da aspetti
commerciali e internazionali e che vi erano due sole eredi perfettamente
contrapposte e meglio una moglie in fase di divorzio da un lato e una figlia
nata da una relazione extra coniugale dall’altro. In un simile contesto, che
rendeva l’attività dello studio legale ben più complessa e ampia di un mero e
ordinario patrocinio di carattere successorio, egli non ha ritenuto per nulla
sorprendente che l’impegno di rappresentanza del suddetto studio legale avesse
raggiunto le 1'167.4 ore lavorative.
Tenuto conto del fatto
che __________ Pi__________, quale titolare dell’autorità parentale sulla
figlia, era stata regolarmente informata da AO 1 di quanto fatto, che aveva
firmato il doc. 7 (sentenza impugnata, pag. 12: in realtà il doc. 7 non è
siglato e il Pretore intendeva verosimilmente scrivere doc. 24, n.d.r.) e che
in causa la parte attrice ha contestato qualità, entità e rispetto del
contratto da parte della convenuta, ma non ha mai sostenuto che siano state
fatturate prestazioni fasulle, il primo giudice ha giudicato essere il tema
saliente della causa la conoscenza in capo all’attrice delle prestazioni di
patrocinio svolte dalla convenuta.
A tal proposito, egli
ha rilevato come la questione degli onorari di AO 1 fosse stata discussa anche
di fronte alla ARP 4 di Paradiso il 22 luglio 2013, alla presenza di __________
Pi__________ e come la stessa autorità tutoria fosse stata informata del
mandato conferito da quest’ultima alla convenuta e non avesse sollevato alcuna
obiezione, né tanto meno avesse nominato un curatore alla minorenne, fatto che
a suo dire dimostrava che non sussisteva un conflitto di interesse tra madre e
figlia.
In seguito, il Pretore
ha giudicato che lo scritto di contestazione 2 settembre 2013 di __________ Pi__________,
incentrato soprattutto sull’onorario della convenuta e che aveva preceduto la
disdetta del mandato, così come le sue prese di posizione successive, non
avessero alcun valore poiché tardivamente proposte in un contesto nel quale la
madre dell’attrice, regolarmente informata dalla mandataria ogni due settimane,
aveva concesso il proprio accordo in maniera dinamica.
Ciò chiarito, il primo
giudice ha preso posizione sulle singole argomentazioni esposte dall’attrice
con le conclusioni stabilendo (sentenza impugnata pag. 7 segg.): i) che
determinante per la definizione del contenuto del mandato era quanto
effettivamente svolto dallo studio legale in accordo con la rappresentante
legale della mandante, per cui l’unico aspetto da esaminare era l’avvenuta
esecuzione o meno da parte di AO 1 SA dell’attività indicata nei rapporti
quindicinali, quesito al quale ha risposto affermativamente; ii) che la convenuta
e attrice riconvenzionale aveva fatto fronte al proprio onere probatorio
producendo la documentazione di cui ai doc. 22 e 24, mentre l’attrice
principale e convenuta riconvenzionale, contrariamente ai suoi doveri, non
aveva contestato specificatamente la pretesa, quando avrebbe invece dovuto per
ogni singola voce confutata allegarne e specificarne le ragioni,
rispettivamente allegare e specificare l’attuale fondamento omnicontestativo di
causa di fronte agli accordi impliciti e pregressi, confortando il tutto con i
dovuti mezzi di prova, altrettanto specifici, cosa che non ha fatto preferendo
la via della contestazione generica e non specifica; iii) che in merito al
preteso conflitto d’interessi madre/figlia l’attrice si era limitata nuovamente
a generiche argomentazioni su quello che ha chiamato, errando, “rapporto di
tre persone”, ma non aveva specificato episodi concreti in cui si sarebbe
realizzato e questi nemmeno risultavano dagli atti, che inducevano invece a
concludere che __________ Pi__________ si era occupata correttamente di
salvaguardare gli interessi milionari della figlia: non bastava paventare
rischi astratti ma il suo dovere di allegazione imponeva all’attrice di
specificare dove e come i suoi interessi collidevano frontalmente con quelli
della madre tanto che il patrocinio di AO 1 SA non la tutelava a dovere; iv)
che le critiche giuridiche con cui l’attrice aveva bollato di insensato e
contrario all’art. 572 cpv. 2 CC lo svolgimento del mandato di patrocinio da
parte della convenuta, costituivano una mera visione soggettiva di quello che
avrebbe fatto l’attuale patrocinatore dell’attrice ed erano dunque irrilevanti,
essendo insito nella natura liberale della professione d’avvocato di adottare
le strategie che l’incaricato ritiene più adeguate, contestabili solo se
assurgono a violazioni contrattuali generatrici di danno, cosa non realizzata
nel caso di specie; v) che determinante non era l’esperienza personale
dell’attuale patrocinatore ma l’esperienza generale della vita; vi) che in merito
al consenso vi erano tre aspetti risolutivi e meglio che __________ Pi__________
non contestava, come sempre, di avere dato i consensi in oggetto, che non aveva
allegato né dimostrato il preteso vizio delle sue plurime dichiarazioni di
volontà e che il solo fatto di non essere giurista e di essere addolorata per
la scomparsa di __________ S__________ non aveva portata alcuna; vii) che non
era vero, contrariamente a quanto asseriva l’attrice, che “la
contrapposizione tra eredi esigeva una figura terza di garante incaricato dal
pretore”, poiché nel diritto svizzero vige la logica dell’adempimento
volontario, nei confronti del quale la risorsa giurisdizionale ha portata
sussidiaria, proprio come avvenuto nella fattispecie visto che l’intervento
della convenuta ha permesso di evitare quello del giudice; viii) che sostenere
che le ore esposte dalla convenuta fossero esorbitanti a fronte di un problema
giuridico non complicato costituiva nuovamente un’affermazione soggettiva
esulante dall’art. 394 CO; ix) che la critica alla strategia di patrocinio in
merito alla Fondazione __________ non era stata sostanziata, non risultando la
dicotomia degli interessi divergenti tra AP 1 e __________ Pi__________ evocata
dagli atti processuali e non avendo l’attrice provato di essere stata
svantaggiata dal suo legale di AO 1 a favore della madre __________, così come
non aveva provato che “quanto svolto dalla convenuta sarebbe incompatibile
con il mandato professionale di cui si sta discutendo”; x) che le citate e
contestate attività che riguardavano terze persone e non l’attrice non
concernevano chiunque ma piuttosto la madre dell’attrice, sua rappresentante
legale, che le aveva approvate, per cui non era dato a vedere perché la
convenuta, in buona fede, dovesse patire le conseguenze di un eventuale ma non
provato eccesso di zelo nell’esercizio del potere di rappresentanza della
madre; xi) che evocare un solo elemento, ovvero quello relativo alla “vicenda
francese” per concludere che la convenuta aveva posto in essere una serie
di iniziative che si erano dimostrate inutili, costose e improponibili, era un
errore, poiché l’art. 55 cpv. 1 CPC imponeva che ogni atteggiamento contestato
dalla mandante fosse oggetto di debita allegazione e dimostrazione con la
specificazione di dove fosse la sua erroneità contraria alla professionalità e
diligenza richiesta all’avvocato e perché l’accordo della mandante non avesse
valore.
F. Con appello 7 gennaio
2020 AP 1 ha domandato la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione e di respingere integralmente la domanda
riconvenzionale, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e
seconda istanza. Delle argomentazioni si dirà in seguito.
Con “risposta con
istanza di cauzione processuale” all’appello del 26 febbraio 2020, AO 1 ha
postulato di respingere l’impugnativa di controparte, pure con protesta di
spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi, nonché di ordinare
all’appellante il versamento di una cauzione processuale di fr. 19'744.50 ex
art. 99 CPC, domanda quest’ultima accolta parzialmente, limitatamente a fr.
10'000.-, dal presidente della scrivente Camera.
e considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1
lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
I termini di impugnazione e risposta sono
di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).
Nella fattispecie, né l’appellabilità
della sentenza 18 novembre 2019, né la tempestività degli allegati di seconda
sede possono essere messi in dubbio.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura
dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere
agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso
concreto, l’appello in vari punti non si confronta rigorosamente con il
giudizio di prima istanza. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella
misura in cui rispetta i principi sopraindicati.
Detto ciò, in
sostanza, chiedendo la riforma e l’accoglimento della petizione 7 maggio 2015,
l’appellante contesta gli accertamenti pretorili dei fatti che sono stati
all’origine della decisione e l’applicazione errata del diritto effettuata dal
primo giudice.
Sostanzialmente,
nonostante il corposo allegato ricorsuale, le sue argomentazioni possono essere
sinteticamente riassunte nei seguenti punti: i) il Pretore ha erroneamente
riconosciuto da un lato una violazione da parte di AP 1 dell’art. 55 CPC e,
dall’altro, l’ossequio dell’onere della prova gravante la mandataria; ii) il
Pretore non ha tenuto conto, nella valutazione della fattispecie, del conflitto
di interessi generato dalla conclusione con la convenuta di due contratti di
mandato paralleli, uno da parte dell’attrice e uno da parte di sua madre; iii)
non è corretto intravvedere nel comportamento assunto da __________ Pi__________
un accordo per atti concludenti a quanto fatto dallo studio legale,
rispettivamente alle modalità di quantificazione e fatturazione delle
prestazioni, tale da comportare la perdita del diritto di contestare la
mercede; iv) il Pretore ha commesso un errore nel riconoscere come debita la
fatturazione di prestazioni in realtà effettuate per terze persone, nonché di
quelle risultate essere premature, inutili o superflue; v) il Pretore ha leso
il suo diritto di essere sentita rifiutando di assumere le prove testimoniali
richieste e considerando sufficiente la documentazione prodotta agli atti; vi)
la sentenza pretorile è inaccettabilmente spiccia e insufficientemente motivata.
Violazione dell’onere
di contestazione (art. 55 CPC)
3.
Con
l’appello, AP 1 si oppone alla conclusione pretorile in base alla quale ella si
sarebbe limitata a delle contestazioni generiche e non precise delle pretese
attoree, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza, che le
imponeva invece, a fronte della documentazione prodotta da AO 1, in particolare
dei doc. 22 e 24, di allegare le proprie contestazioni per ogni singola voce
rifiutata e specificarne le ragioni.
A suo dire, in
effetti, le sue allegazioni di contestazione e le relative prove richieste sono
perfettamente conformi ai dettami di legge e alla giurisprudenza in materia:
oltre a contestare qualsiasi pretesa di controparte che supera i fr. 258'000.-
degli acconti versati, ella avrebbe quantificato al centesimo già con la
petizione 7 maggio 2015 sia gli importi da lei non riconosciuti che quelli
riconosciuti.
Nello specifico, ha
avantutto respinto le richieste di pagamento delle prestazioni di controparte
che non si riconducono alla procedura di beneficio d’inventario conclusasi con
l’emissione del certificato ereditario 11 dicembre 2012.
La proposta di
fatturazione di cui al doc. S non avrebbe a suo avviso inoltre alcun valore
probatorio in relazione alle pretese della controparte, già solo perché si
presenta generica e non individuabile nelle prestazioni, per di più mescolate
tra loro a dipendenza del duplice mandato svolto dalla controparte anche a
favore della madre, nell’ambito del quale sono state effettuate varie prestazioni
ingiustamente fatturatele.
A questo ha aggiunto
di aver contestato le prestazioni effettuate prima del 4 gennaio 2012 per fr.
26'058.25, non giustificate essendo l’attrice a quel momento già rappresentata
dall’avv. __________ Sc__________, così come ha contestato di dover pagare fr.
58'912.50 relativi a prestazioni di esclusivo interesse di __________ Pi__________
e ha indicato essere esorbitante e incomprensibile l’importo di fr. 270'326.20
fatturato per le prestazioni concernenti la Fondazione __________, tenuto anche
conto del conflitto di interessi con la madre. Pure contestati già nella
petizione erano stati l’importo di fr. 20'344.- per pretese riconducibili agli
artigiani presso l’appartamento di __________, che a quel momento non era
ancora di proprietà dell’attrice, e la fatturazione di fr. 78'671.20 per
prestazioni legate ad attività estere per le quali neppure sarebbe stato
rispettato l’obbligo di rendiconto dell’art. 400 CO.
4.
Ove trova spazio
la massima dispositiva di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC, è compito delle parti
addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di
allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle
prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione).
Di principio i fatti devono essere
allegati nella petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), rispettivamente nella
risposta (art. 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo in occasione del
secondo scambio di scritti (in replica e in duplica) oppure, se questo non è
ordinato, in occasione dell’udienza istruttoria (art. 226 cpv. 2 CPC) o
all’apertura dei dibattimenti principali, prima delle prime arringhe (DTF 144
III 67 consid. 2). Le parti hanno quindi diritto di esprimersi due volte senza
limiti (ibidem).
I fatti pertinenti devono essere
sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché la
controparte sia messa nella condizione di poter indicare quali riconosce e
quali contesta e, sull’altro fronte, per permettere al giudice di stabilire
quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150
CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1).
Le esigenze circa il contenuto e
l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli
elementi costitutivi della norma applicabile e, d’altro lato, dalla posizione
assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i
fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa
da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue
eventuali controprove; in seconda battuta, se quest’ultima ha contestato dei
fatti, l’attore è tenuto a esporre in maniera più dettagliata il contenuto
dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al
giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel
merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1).
Per quanto concerne l’onere di
contestazione, i fatti devono essere contestati con la risposta (o con la
replica quelli di risposta) poiché solo i fatti oggetto di contestazione devono
essere provati (art. 150 cpv. 1; DTF 141 III 433 consid. 2.6). In questo senso,
una contestazione in blocco, omnicomprensiva, non è sufficiente (ibidem).
In determinate situazioni si può esigere
che le contestazioni siano sostanziate in modo tale da consentire all’attore di
comprendere in maniera precisa quali fatti da lui allegati sono controversi e
permettergli di fare amministrare le prove in merito. Tanto più le allegazioni
dell’attore sono precise, tanto più devono essere precise le contestazioni
formulate dal convenuto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid.
2.6). In questo senso, quando il primo allega una pretesa per una determinata
somma fondandola su una fattura o un conteggio dettagliati che produce e che
contengono in maniera evidente ed esplicita le informazioni necessarie, si può
esigere dalla controparte che indichi con precisione le posizioni della fattura
o del conto che contesta, con la conseguenza che quanto non oggetto di una
simile presa di posizione deve essere considerato ammesso e non deve essere
provato (DTF144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 III 113 consid. 2).
Di conseguenza, per quanto qui concerne, l’avvocato
che procede in giudizio all’incasso della mercede per le sue prestazioni
nell’ambito di un contratto di mandato è gravato dall’onere di allegare e
provare la fondatezza delle sue pretese, in particolare l’esistenza di un
contratto e la sua portata, il suo corretto adempimento e quindi
l’effettuazione delle prestazioni, la loro conformità agli accordi e ai doveri
di diligenza del mandatario (RtiD I-2014 pag. 779 n. 24c consid. 5). Per
contro, quando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in
atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente
accettato la prestazione siccome conforme, l'onere della prova è rovesciato e
spetta al mandante dimostrare che il contratto non è stato adempiuto
correttamente (ibidem).
5.
Nella
fattispecie, la procedente ha ella stessa prodotto, con la petizione, la
fattura di cui al doc. S, contenente il dettaglio e la cronologia di ogni
singola prestazione che la mandataria ha sostenuto aver effettuato, con la
relativa quantificazione in denaro. Con la risposta AO 1 ha elencato per
tematiche le prestazioni che il patrocinio ha reso necessarie, rinviando per il
dettaglio all’allegato doc. 7 (copia del doc. S), accompagnato dalla
corrispondenza con __________ Pi__________ (doc. 9) e con altre persone (doc.
10-13), da documenti concernenti corrispondenza e attività particolari (doc.
14-20), nonché dalla copia delle e-mail quindicinali trasmesse a __________ Pi__________
con il dettaglio di quanto fatto, dal contratto di mandato del 15 maggio 2013 e
da copiosa ulteriore documentazione attestante i vari interventi effettuati dai
legali.
A fronte di una simile
precisione allegatoria, che consente indubitabilmente d’individuare ogni
singola prestazione fatturata, con i dettagli e la descrizione di quanto fatto,
AP 1 si è limitata a produrre varie copie della stessa fattura con
l’evidenziazione delle prestazioni non riconosciute ma senza spiegare a
sufficienza, almeno per buona parte di esse, per quale motivo erano contestate.
In effetti non è certamente sufficiente sostenere, in maniera generica, che tutto
quanto evidenziato esula dal mandato e risulta essere prematuro, inutile o
superfluo, ma è necessario spiegare perché ognuna di queste prestazioni lo
sarebbe. In mancanza di una simile particolareggiata allegazione, la
contestazione proposta non assume valenza alcuna.
Lo stesso dicasi per
la generica obiezione relativa alle prestazioni connesse con la Fondazione __________,
secondo la quale esse sarebbero lesive dei criteri di adeguatezza e pertinenza
(anche sotto il profilo temporale), rispettivamente sarebbero state eseguite
nel contesto di un rapporto poco chiaro con la mandante.
Parimenti non
sufficientemente precisa e motivata è la contestazione di tutto quanto sarebbe
viziato dal conflitto di interessi tra madre e figlia. Senza spiegare esattamente
in cosa sia consistito questo conflitto e quali conseguenze abbia avuto, non è
possibile ammettere una valida contestazione delle relative prestazioni, a
prescindere dalla fondatezza o meno dell’obiezione, sulla quale si tornerà in
seguito.
Di principio,
pertanto, il giudizio di primo grado ha rettamente preso atto del fatto che
questo tipo di contestazioni sono insufficienti e dunque non valide.
6.
Venendo alle
singole critiche elencate nell’appello - premesso che il rinvio agli atti
processuali di primo grado e alle allegazioni in essi esposte non costituisce
valido argomento d’appello (art. 311 cpv. 1 CPC), poiché non rappresenta un
confronto con la sentenza impugnata, a quel momento non ancora emessa, ma
semplicemente una riesposizione di tesi proprie della parte - l’appellante
sostiene di aver contestato, senza che il Pretore ne abbia debitamente tenuto
conto, tutte le prestazioni di controparte che non si riducono alla procedura
di beneficio di inventario, per la quale solo era stata incaricata con il
mandato del 4 gennaio 2012 di cui al doc. F e per la quale ha ritenuto che
possano al massimo essere riconosciuti fr. 30'000.- di onorario. Così facendo AP
1.
si limita a esporre la propria versione dei fatti senza confrontarsi con
l’argomentazione pretorile secondo cui per definire il contenuto del mandato è
determinante quanto è stato effettivamente svolto da AO 1 in accordo con la
mandante per il tramite della rappresentante legale, risultante espressamente
dal contratto di mandato del 15 maggio 2013 (doc. 24) e dalle e-mail
quindicinali del 17 giugno 2013, 3 luglio 2013, 17 luglio 2013, 5 ottobre 2013
e 3 settembre 2013 (doc. 22), alle quali l’attrice non ha tempestivamente
sollevato critiche, sicché ad essere centrale per l’evasione della causa è solo
la verifica dell’esecuzione o meno dell’attività descritta in quei documenti.
A questo va aggiunto,
ribadendolo, che le contestazioni sollevate sono comunque di carattere generale
e pertanto insufficienti a scalfire l’efficacia probatoria di questa documentazione
che contiene soprattutto, con riferimento alla proposta di fatturazione (doc. S
e doc. 7), un dettaglio tutt’altro che vago e impreciso, contrariamente a
quanto ancora sostiene in appello l’attrice, del lavoro svolto dai legali.
7.
Il secondo
appunto all’agire del primo giudice è relativo all’erroneo riconoscimento
dell’onorario per le prestazioni fornite prima del 4 gennaio 2012, ritenuto che
l’appellante era a quel momento assistita da un altro legale.
Anche questa critica
non si confronta con le argomentazioni del Pretore illustrate al paragrafo
precedente e risulta pertanto irricevibile, oltre che essere concettualmente
errata, considerato che non è certamente sufficiente l’esistenza di un mandato
parallelo per escludere la validità di quello in oggetto e per consentire alla
mandante, in malafede, di liberarsi dei propri obblighi.
8.
Con la terza
contestazione l’appellante critica il primo giudice per aver erroneamente
riconosciuto l’importo di fr. 59'912.50 relativo a prestazioni fornite
nell’esclusivo interesse della madre, ma di nessuno per lei. Senza nemmeno
menzionare la problematica, egli avrebbe accolto le relative pretese non
rilevando che si trattava di un credito nei confronti di un altro mandante che
non poteva certamente essere caricato sulle sue spalle.
Differentemente da
quanto sostenuto in appello, come visto in precedenza, il Pretore non ha
sorvolato la questione ma ha espressamente affrontato la problematica (punto xi
a pag. 10 della sentenza impugnata) precisando che la persona in questione era
la madre, non un terzo qualsiasi, che l’argomento processuale da lei sollevato
si limitava all’assioma per cui non intendeva pagare delle prestazioni legali
andate a profitto di __________ Pi__________ e non suo, che così facendo essa
dimenticava che quest’ultima era (è) anche la sua rappresentante legale e che
aveva approvato a suo nome anche le prestazioni qui in discussione, per cui mal
si vedeva perché la convenuta quale terzo in buona fede dovrebbe patire un
eventuale (ma non dimostrato) eccesso nell’esercizio del potere di
rappresentanza legale della madre.
Risulta evidente come
l’appello non contenga alcuna valida critica alla sentenza 18 novembre 2019,
sicché è anche sotto questo aspetto irricevibile. Ma non solo. In effetti la
motivazione del Pretore appare corretta: sottoscrivendo il doc. H dopo aver
ricevuto le regolari e dettagliate informazioni quindicinali circa le
prestazioni fornite dai legali senza sollevare tempestive e pertinenti
contestazioni se non quando era ormai troppo tardi, __________ Pi__________,
quale sua rappresentante legale, ha accettato in nome e per conto della figlia
anche quelle prestazioni non prettamente a favore di quest’ultima. Che a fare
ciò non fosse autorizzata non è mai stato debitamente allegato. Inoltre, anche
se l’argomento potrebbe essere di primo acchito considerato degno di
approfondimento, al momento in cui si scorre il dettaglio di quelle che
l’attrice ha definito “prestazioni in esclusivo interesse” della madre
evidenziate in verde sul doc. S 1, in realtà non è per nulla scontato ed
evidente che lo siano. Basti a questo proposito rinviare a quelle attività
legali connesse con la gestione della o delle collaboratrici domestiche, del
cui lavoro ha senz'altro beneficiato anche AP 1, convivendo ella con la madre.
9.
Quale quarta
critica al Pretore in questo ambito, l’attrice ha sollevato la questione delle
prestazioni per fr. 270'326.20 concernenti la Fondazione __________ di __________,
sostenendo di non comprendere come il Pretore possa aver riconosciuto come
dovuto un importo che si avvicina ai fr. 300'000.- in un ambito nemmeno oggetto
di contenzioso. Semmai la presenza come beneficiaria accanto a AP 1 della madre
__________ Pi__________ avrebbe dovuto suscitare nel prudente professionista il
problema del potenziale conflitto di interesse. Inoltre era compito della
mandataria giustificare queste enormi pretese e dimostrare che erano stati
rispettati i criteri di adeguatezza e pertinenza, così come illustrare i motivi
per i quali, a fronte di una quota del 20% a favore della madre, un simile
onorario è stato interamente a lei fatturato. Tutto questo sarebbe emerso con
chiarezza se il primo giudice avesse ammesso le prove testimoniali richieste.
Sul tema, il Pretore
ha come accennato chiarito (sentenza impugnata consid. x pag. 10) che la
critica soggettiva alla strategia di patrocinio formulata dall’attrice era
inutile ai fini della causa, per poi evidenziare come associare la convenuta
alla madre dell’attrice quasi a sostenere che quest’ultima avrebbe subito un
pregiudizio a seguito dell’agire di AO 1 a favore della madre __________, oltre
ad essere ingeneroso verso la genitrice, non trovava fondamento da nessuna
parte. Così come non dimostrato era il fatto che l’operato della convenuta
sarebbe stato incompatibile con il mandato professionale in discussione.
Come ben si può
rilevare, le argomentazioni d’appello risultano, una volta di più, generiche e
non specificamente volte a contrastare le argomentazioni della sentenza di
primo grado, tant’è che in gran parte sono riprese dagli allegati di causa,
inevitabilmente allestiti prima di sapere cosa avrebbe deciso il Pretore. Esse
sono anche insufficienti, in ogni caso e come già stabilito in prima sede, a
contestare debitamente le pretese della mandataria, poiché non è certamente
rispettoso dei requisiti fissati in materia dalla giurisprudenza sull’art. 55
CPC limitarsi ad asserire che “non si riesce veramente a comprendere (…)
come si possa pretendere (e accettare senza accertamenti) un importo che si
avvicina ai fr. 300'000.-“ né lo è affermare che “si fa veramente fatica
a capire quali prestazioni dovevano essere svolte per la tutela degli interessi
di AP 1”. La genericità di simili obiezioni vanifica qualsiasi possibilità
di comprendere quali esattamente delle singole azioni messe in atto dai legali
in tale ambito sono ritenute lesive del mandato e, soprattutto, perché.
A questo va aggiunto
che la richiesta di testi è motivata ora con il fatto che sarebbe volta a “fare
un po’ di chiarezza su questa fondazione nella quale aveva una quota anche la
madre di AP 1”, senza spiegazione alcuna su cosa questo dovrebbe dimostrare
al fine di sconfessare la decisione impugnata.
10.
La quinta
contestazione dell’appellante, sollevata a suo dire già in prima sede in
maniera ineccepibile ma non presa in considerazione, concerne l’importo di fr.
20'344.- per pretese riconducibili all’attività di artigiani presso
l’appartamento di __________ a Lugano, che non è stato rigettato come avrebbe
dovuto essere e in merito al quale nemmeno si comprende perché AP 1 dovrebbe
esserne debitrice, ritenuto che ella nemmeno era proprietaria di un immobile a
Lugano. La controparte non avrebbe provato, in lesione all’onere a suo carico,
chi era il mandante di questi interventi e quale interessi andavano tutelati.
Oltre al tema della doppia procura, andava valutata anche la posizione della
Comunione ereditaria, che nascerebbe solo dopo l’emissione del certificato
ereditario, così che quando è in atto una procedura di beneficio d’inventario
di natura successoria viene a mancare il ruolo di erede e si blocca qualsiasi
prospettiva debitoria o creditoria fintanto che le parti non divengono eredi.
Premesso che la
posizione dell’appellante si fonda, tra le altre cose su un concetto giuridico
completamente errato, nascendo imperativamente, per legge (art. 602 CC), la
comunione ereditaria immediatamente all’apertura della successione, vale a dire
il giorno della morte del de cuius, (Rouiller,
Commentaire du droit des successions, SHK, 2012, art. 602 n. 10), non è dunque
corretto sostenere che l’attrice non era proprietaria dell’appartamento di __________
a Lugano: con la morte del padre ella ne è infatti divenuta subito proprietaria
in comune con la di lui moglie (doc. K).
Tenuto conto di questo
e, fatto non irrilevante e non controverso, che nell’immobile sono andate a
vivere proprio AP 1 e __________ Pi__________, e che esso al momento del
decesso era in fase di ristrutturazione e si trovava allo stato grezzo, il
legame con l’attrice e con i suoi interessi non è così palesemente inesistente
come lei vorrebbe far credere. Al contrario: disporre di un’abitazione per lei
e la madre, prestigiosa o meno che fosse, era nel precipuo interesse della bambina.
In considerazione di
questi elementi e del fatto che la convenuta ha sufficientemente sostanziato e
motivato le proprie pretese, che le critiche sollevate in primo grado sono
state rettamente respinte dal Pretore con la motivazione che l’approvazione
delle stesse attraverso la rappresentante legale le ha rese legittime e che
l’impugnativa non si confronta debitamente con quest’ultima, rispettivamente
avanza argomenti (in maniera non propriamente chiara) errati in diritto, non
sostanziati e non in grado di destituire di fondamento il giudizio pretorile,
non si può che respingere l’appello anche su questo punto, sempre nei limiti
della sua ricevibilità.
11.
La sesta contestazione
riguarda infine i fr. 78'671.20 per le prestazioni legate ad attività estere,
messe in discussione già in prima sede in maniera a detta dell’appellante
corretta (doc. S e S5). La proposta di fatturazione avversaria non sarebbe di
facile comprensione, anzi addirittura il doc. S sarebbe indecifrabile. In un
simile contesto l’appellante sostiene di essere riuscita comunque a individuare
due versanti: il primo relativo a prestazioni connesse con una vertenza estera
tra la Comunione ereditaria e Banca S__________, mentre il secondo sarebbe
quello relativo alla fattura di fr. 24'920.- a favore di un legale francese.
Per il primo caso nulla sarebbe dimostrato: il Pretore avrebbe rifiutato in
maniera arbitraria le prove testimoniali chieste da AP 1 con la conseguenza che
non si sarebbe realizzato alcun accertamento processuale e controparte, d’altro
canto, non avrebbe dimostrato la corretta esecuzione del mandato che a suo dire
avrebbe visto i legali ticinesi al massimo attivi nel ruolo di passa carte, senza
condurre personalmente una procedura giudiziaria o di consulenza all’estero. Per
il secondo, l’intervento dell’avvocato francese concerneva il trattamento
fiscale per un appartamento a Cannes di pertinenza della Comunione ereditaria e
la verifica delle conseguenze fiscali per l’attrice nel caso in cui il bene le
fosse stato attribuito nella procedura di divisione e sarebbe stato quindi a
dir poco prematuro, come avrebbero potuto dimostrare i testi non ammessi dal
primo giudice.
Sulla questione il
Pretore ha ribadito come l’atteggiamento processuale dell’attrice sia stato
contrario ai dettami dell’art. 55 cpv. 1 CPC, non avendo essa fornito la dovuta
allegazione e spiegazione con riguardo a ciascun atteggiamento contestato, per
il quale avrebbe dovuto specificare in cosa sarebbe consistita la sua
contrarietà alla professionalità e diligenza esatta dalla giurisprudenza e
perché il suo accordo (esplicito per la maggior parte e implicito per i mesi da
metà maggio a settembre 2013) non avrebbe avuto valore, limitandosi, in maniera
inammissibile, a prendere come esempio una singola vicenda (quella
dell’appartamento di Cannes) per proporre uno schema efficace per l’intera
attività della convenuta in una sorta di “logica del riverbero”. In
assenza quindi di valida contestazione a fronte di una corretta allegazione e
dimostrazione delle pretese, anche queste sono state riconosciute dal primo
giudice.
Di nuovo le
motivazioni d’appello sono insufficienti e non adempiono i requisiti imposti
dall’art. 311 cpv. 1 CPC, non confrontandosi con la sentenza ma limitandosi a
proporre una propria versione della vicenda. Inoltre sostenendo che al limite
l’avvocato ticinese avrebbe potuto assumere il ruolo di passa carte, AP 1
nemmeno si esprime sull’attività svolta da AO 1 con riferimenti e contestazioni
concreti e precisi, ma tenta di avvalorare le proprie tesi, in maniera irrita,
con considerazioni soggettive e basate su una teorica esperienza professionale.
Sull’intervento
dell’avvocato francese va poi rilevato, come fatto dall’appellata, che
l’insorgente non contesta la necessità del suo intervento ma semplicemente la
tempistica, che definisce prematura: in base a simili motivazioni non è dato a
sapere perché il lavoro del consulente straniero non debba essere retribuito
solo perché effettuato con anticipo rispetto al momento della divisione.
Anche su questo punto
l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto.
Onere
della prova
12.
Sotto questo capitolo,
pur avendone già invaso il campo con le critiche trattate in precedenza,
l’appellante contesta che AO 1 abbia adempiuto l’onere della prova a suo
carico. In effetti, a maggior ragione se si considera che la mandante al
momento del conferimento dell’incarico non aveva che tre mesi di vita, l’onere
probatorio compete alla mandataria. Questo vale a suo dire anche in base al
diritto materiale (art. 400 CO): chi contesta in modo processualmente valido e
coerente una nota professionale, in ragione di un adempimento non corretto,
deve aspettarsi dal mandatario particolare chiarezza e trasparenza in ordine
alle prestazioni svolte non da ultimo per un’esigenza di costante controllo,
cosa che nel caso concreto non è avvenuta. Proprio nei confronti di una
mandante minorenne, sostiene, i requisiti di diligenza, informazione e
trasparenza devono uscire rafforzati dall’inizio del rapporto contrattuale fino
alla sua conclusione. Nella fattispecie, il giudice non avrebbe mai considerato
i due mandati di madre, 29 dicembre 2011, e figlia, 4 gennaio 2012 (doc. E e
F), in rapporto ai quali il doc. M (recte: H) rappresenterebbe una “correzione
in volo”. La mescolanza delle prestazioni a favore di madre e figlia non
poteva essere risolta con un travaso a posteriori del peso economico su un solo
mandante.
L’esistenza di un
duplice mandato che poneva problemi di potenziale conflitto di interessi con
quello concluso con __________ Pi__________ per “consulenze varie”,
sicuramente più ampio rispetto a quello per la mera procedura di beneficio di
inventario, avrebbe comportato l’insorgere di situazioni “di non chiarezza e
insicurezza giuridica”, nonché criticità in relazione al tempismo delle
attività legali svolte. Controparte, in un simile contesto, avrebbe violato tre
condizioni base dell’art. 400 CO, e meglio quella di non mescolare le
prestazioni dei mandanti, quella di rispettare il dovere di informazione,
chiarezza e trasparenza in ordine all’attribuzione delle prestazioni e quella
di non far valere pretese concernenti un mandate nei confronti dell’altro mandante.
Così facendo ci si trova confrontati con una palese violazione del mandato nei
confronti dell’attrice.
Potendo il mandatario,
in base agli art. 394 e segg. e 398 CO ricevere la propria retribuzione solo
per quelle prestazioni necessarie ed eseguite in modo accurato, che anche un
diligente e attento legale avrebbe svolto in un preciso momento se avesse agito
al posto dell’interessato, incombe all’avvocato provare un accordo riguardante
l’onorario, il genere di retribuzione e la sua congruità. Una diversa
ripartizione dell’onere della prova è possibile solo quando il mandante ha
accettato incondizionatamente l’operato del mandatario, ciò che non si è in
concreto mai realizzato. Anzi, l’appellante ha sollevato a più riprese, al più
tardi dal maggio 2013, i suoi dubbi e le sue contestazioni circa l’esecuzione
del mandato. Di conseguenza era obbligo di AO 1 provare il conferimento del
mandato, la sua estensione, le attività svolte a favore dell’attrice, la
necessità e l’adeguatezza delle prestazioni e la congruità della retribuzione,
oltre che l’accettazione del suo operato.
Il Pretore, elencando
senza alcun accertamento le attività asseritamente svolte dalla convenuta, ha
commesso un palese errore dando per scontata l’esecuzione di quelle prestazioni.
La sottoscrizione del
“contratto di mandato” del 15 maggio 2013 da parte di __________ Pi__________,
continua l’appellante, sarebbe ininfluente. A tal proposito va a suo avviso
rilevato che il contratto, nemmeno siglato dalla mandataria, non è stato
firmato da AP 1 ma, appunto, solo dalla madre, cosa che non comporta la sua
rinuncia alla contestazione di non conforme adempimento e alla contestazione
della nota d’onorario. In tale atto nemmeno vi sarebbe un riferimento alla
qualità delle prestazioni per cui non sarebbe possibile desumerne un consenso
al lavoro svolto. D’altronde l’impatto economico si è palesato solo in un
secondo tempo. L’unico impegno assunto con tale contratto sarebbe a suo dire
stato quello del pagamento degli acconti.
In questo senso
andrebbero a suo dire censurate le affermazioni esposte dal Pretore a pag. 7
della sentenza impugnata, con cui ha definito tardiva e contraddittoria la
contestazione delle pretese del settembre 2013.
In relazione al
doppio mandato, escludendo dottrina e giurisprudenza un potere di
rappresentanza dei genitori quando si trovano in una posizione di conflitto di
interessi nei confronti dei figli, anche solo ipotetico, un negozio giuridico
concluso per quest’ultimi non sarebbe vincolante per loro.
13.
Le argomentazioni che
precedono, esposte invero in maniera poco sistematica e ripetitiva (anche in
relazione a quelle concernenti l’onere di contestazione), si confrontano solo
in minima parte con quelle contenute nel querelato giudizio, risultando così
essere, una volta di più, per la maggior parte irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC).
Ciò posto, esse si
rivelano anche nel merito del tutto inefficaci.
In effetti
l’appellante parte dal presupposto che tutta la documentazione agli atti sia
completamente priva di valore. A torto. Con la risposta 30 novembre 2015 AO 1
ha illustrato, con un elenco da lei stessa definito non esaustivo vista
l’estensione dell’attività (pag. 7 seg.), delle tematiche e problematiche
affrontate e ha prodotto le relative prove documentali; in particolare le
fatture dettagliate con l’indicazione di ogni singolo atto, la corrispondenza
con __________ P__________ (vale la pena ribadirlo: madre e rappresentante
legale dell’attrice), quella con terzi e quella con la controparte, tutti i
documenti in suo possesso e tutta la corrispondenza elettronica relativa ai
rendiconti bisettimanali inviati a __________ Pi__________. In base a questi
atti il Pretore, tenuto anche conto che lo svolgimento di queste attività non è
mai stato debitamente contestato da AP 1, ha a sua volta riassunto, a titolo
esemplificativo, le problematiche affrontate dai legali della convenuta in 11
punti ben dettagliati (sentenza impugnata, pag. 2-4, che questa Camera fa
propri e a cui si rimanda per non appesantire ulteriormente la presente
decisione), che rendono perfettamente l’idea del dedalo in cui si è trovata a
muoversi la convenuta.
È indubbio che una
simile struttura allegatoria e probatoria è di per sé sufficiente a dimostrare
le pretese di AO 1 se non debitamente messa in discussione dalle contestazioni
della mandante. Contestazioni che come detto avrebbero dovuto essere puntuali,
precise e dettagliate e che AP 1 non ha mai proposto nelle dovute maniere.
Pertanto, a fronte di
una, de facto, mancata contestazione delle sue pretese, sufficientemente
comprovate e allegate, è corretto ritenere, come fatto dal primo giudice, che
le stesse possano essere riconosciute.
A questo va aggiunto
che le critiche d’appello sono talmente prive di valore, poiché non si
confrontano compiutamente con il giudizio impugnato (se non per reagire in
maniera piccata nei confronti del Pretore), da non lasciare spazio a un riesame
dello stesso. Si pensi che nemmeno sono state spese parole per mettere in
dubbio l’affermazione del primo giudice “In sintesi, non sorprende per nulla
che l’impegno di rappresentanza di AO 1 abbia avuto quell’estensione esposta
nel doc. 7 (pari a 1'167.40 ore) e il costo conseguente” (sentenza
impugnata pag. 4), l’imprecisione della quale avrebbe potuto facilmente essere
scorta con la lettura del documento in questione, che indica un monte ore di
1'475.23 e non di 1'167.40.
14.
Asserire che il
Pretore non abbia considerato l’esistenza di due distinti rapporti contrattuali
con l’attrice, da un lato, e la madre, dall’altro, e il conseguente miscuglio
delle prestazioni fornite dalla convenuta che avrebbe comportato l’insorgenza
di una situazione di confusione fattuale e giuridica, risoltasi a sfavore di AP
1.
con il caricamento integrale di tutti i costi su di lei, non è corretto e non
tiene conto di quanto risulta dal giudizio di primo grado, nei confronti del
quale non assume dunque il ruolo di valida contestazione.
In effetti, la
problematica è stata esplicitamente affrontata dal primo giudice, che l’ha
considerata di scarsa rilevanza e liquidata con la frase, corretta nella
sostanza: “(…) __________ Pi__________ si è correttamente occupata di
salvaguardare gli interessi milionari della figlia nella successione paterna,
ha dato mandato a AO 1 a questo fine specifico, la quale si è ovviamente
concentrata a salvaguardare gli interessi della figlia e, assai marginalmente,
ha pure svolto delle attività anche a favore della madre” (sentenza
impugnata, consid. iii pag. 8), così come ne ha tenuto conto in seguito nel già
menzionato considerando in cui ha ricordato che le prestazioni a favore di
terze persone che l’attrice non vuole sobbarcarsi sono in realtà a favore della
madre (sentenza impugnata consid. xi, pag. 10).
Ciò posto, va poi
rilevato che l’appellante, pur parlando in forma generica di “mescolanza dei
mandati” che non ha permesso una corretta identificazione delle prestazioni
a favore dell’una o dell’altra mandante, non si spinge, nuovamente, oltre le
mere riflessioni di parte e, soprattutto, non motiva perché questo, anche se
corrispondesse al vero, dovrebbe avere un’incidenza tale sulla valutazione
della fattispecie da sovvertire l’esito di quella effettuata dal Pretore.
Non è sufficiente
affermare che i dettagliati rendiconti quindicinali, tra l’altro intestati “incarti
P __________ Pi__________” (e non AP 1), inviati alla rappresentante legale
dell’attrice non esponessero le prestazioni e i relativi onorari suddividendoli
tra le due mandanti, per sostanziare una violazione dei doveri del mandatario
(art. 400 CO): non avendo mai sollevato obiezioni a questo modo di procedere,
attuato sin dall’inizio, la convenuta poteva legittimamente desumere che fosse
stato accettato e finanche apprezzato da entrambe e che l’elenco dettagliato
contenesse informazioni a sufficienza. Tant’è che la stessa attrice non ha
avuto difficoltà a individuare l’oggetto di ogni singolo intervento fatturato e
a stabilire, secondo il suo criterio, quale fosse a suo favore e quale no (vedi
doc. S1-S5). Quelle proposte con l’appello sono pertanto semplicemente delle
tesi soggettive, delle interpretazioni personali di come devono essere
concretizzati i doveri del mandatario.
Inoltre l’appellante
nemmeno illustra perché le prestazioni a favore della madre non sarebbero così
trascurabili come stabilito dal Pretore e che conseguenze questo fatto dovrebbe
avere.
15.
Su questa linea, anche
l’obiezione in merito alla mancata debita considerazione del conflitto di
interessi e del fatto che qualsiasi atto concluso dal genitore per il figlio in
una simile situazione non sarebbe vincolante per quest’ultimo, così come
proposta, non lascia spazio a una riconsiderazione del primo giudizio, con le
cui argomentazioni nemmeno si confronta. AP 1 non spiega infatti perché sarebbe
errata la posizione del Pretore che ha escluso la possibilità di respingere le
pretese della mandataria sulla base dell’esistenza di un conflitto di
interessi, non essendo questo conflitto stato allegato e dimostrato, non
essendo sufficiente paventare rischi astratti “siccome l’onere di
allegazione imponeva all’attrice di specificare dove e come i suoi interessi
collidevano frontalmente con quelli della madre, ossia della sua rappresentante
legale, tanto che il patrocinio di AO 1 non la tutelava a dovere. Allegazione /
specificazione che difetta del tutto” (sentenza impugnata consid. iii pag.
8.
seg.) e perché non sarebbe corretta la sua conclusione per la quale nemmeno
in relazione alla Fondazione __________ ella ha portato la prova dell’esistenza
di un conflitto di interessi per il quale il patrocinio da parte della
convenuta di madre e figlia avrebbe danneggiato quest’ultima a favore della
prima (sentenza impugnata consid. x pag. 10).
Con l’impugnativa, AP
1.
non va oltre le argomentazioni già esposte in prima sede, non spiegando in
cosa consista il conflitto di interessi più volte evocato: pur essendo, in base
all’art. 306 CC, effettivamente sufficiente che esso sia dato in maniera
astratta (quindi se è data la possibilità di interessi divergenti senza che
debba essere dimostrata la reale affidabilità del rappresentante legale, Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, ZGB
I, 6 ed., n. 4 ad art. 306; DTF 118 II 104 consid. 4c), ella non sostanzia
neppure in quale modo il fatto che __________ Pi__________ fosse beneficiaria
della fondazione per una quota del 20% potesse comportare un potenziale
conflitto di interessi con la figlia, beneficiaria per una quota del 30%, non
bastando questo semplice fatto a fondare l’esistenza teorica di possibili
interessi contrapposti, come invece la giurisprudenza ha per esempio
riconosciuto in situazioni particolari nelle quali genitore e figlio sono
membri di una comunione ereditaria come la procedura di inventario, la
divisione, la rinuncia, il diritto alla legittima (Schwenzer/Cottier, op. cit., 6 ed., n. 5 ad art. 306), cosa
che le persone qui coinvolte non sono.
In questo senso, come
ben ricordato dal Pretore, non va trascurato che la questione era stata a suo
tempo sottoposta all’ARP che, non ravvisando potenziali conflitti d’interesse,
non aveva ritenuto necessario intervenire e nominare un curatore.
Anche su questi
aspetti, pertanto, l’appello deve essere respinto nei limiti della sua
ricevibilità.
16.
In merito alla
tematica della conoscenza del procedere di AO 1 e del consenso concesso da
parte di __________ Pi__________, quale rappresentante legale della figlia AP 1,
alle proposte di fatturazione trasmessele a scadenza quindicinale, nonché con
la sottoscrizione del contratto di mandato del maggio 2013 (doc. H), che
imponeva all’attrice un’allegazione ancor più approfondita e puntuale delle
proprie contestazioni che ella ha omesso, va evidenziato come il Pretore ha
accertato che innanzitutto __________ Pi__________ non ha contestato di aver
dato i consensi in questione, che la giustificazione che quest’ultima non era
giurista ed era stata traumatizzata dalla morte di __________ S__________ non
poteva essere ritenuta valido motivo per riconoscere un vizio delle sue plurime
dichiarazioni di volontà (sentenza impugnata, consid. vii pag. 9) e ha
stabilito che lo scritto di contestazione del 2 settembre 2013 e le prese di
posizione successive non godevano di alcun pregio giuridico perché
s’innestavano tardivamente e contraddittoriamente rispetto a una situazione
pregressa di accordo recente e dinamico fondato proprio sul comportamento
assunto dalla rappresentante legale (sentenza impugnata pag. 7).
Una volta di più
l’appellante si limita ad asserire che non vi è mai stato consenso da parte sua
all’operato della resistente e agli importi chiesti e di aver sollevato in
diverse occasioni e in diverse forme, al più tardi dal maggio 2013, i suoi
dubbi e le sue contestazioni, senza affrontare concretamente il querelato
giudizio, fatto che rende irricevibile l’impugnativa anche sotto questo
aspetto.
Ciò detto, la
genericità con cui sono state proposte queste argomentazioni non consente di
comprendere su quali basi AP 1 sostenga di aver mosso critiche, tramite sua
madre, al più tardi dal maggio 2013 all’operato della mandataria e non, come
stabilito dal Pretore, solo a partire dal 2 settembre 2013, quindi
tardivamente.
Sostenere poi che il
contratto del 15 maggio 2013 (doc. H e doc. 24) non sia stato controfirmato da AO
1, oltre che essere un’argomentazione nuova (e dunque irricevibile, art. 317
CPC) e proposta in maniera astratta, fine a sé stessa, senza trarne delle
conclusioni concrete, è finanche contrario alla buona fede. In ogni caso è pure
inutile, poiché per il riconoscimento di un debito non è necessaria la ratifica
del creditore.
Errato nella sostanza
è poi voler dedurre da tale documento il mero impegno a versare gli acconti
come vorrebbe l’insorgente, e non anche il riconoscimento di quanto sino a quel
momento fatto dai legali, preso semplicemente atto che a pag. 2 si può leggere:
“L’importo degli onorari al 2 maggio 2013 ammonta a ca. fr. 521'796.50, che
sarà oggetto a sconto del 20%”. In questo senso risulta anche difficile
seguire l’appellante quando sostiene che il peso economico del contratto si è
palesato solo alla fine. A maggior ragione se si considera che i numerosi
rendiconti quindicinali da lei ricevuti senza che abbia mai obiettato alcunché
nonostante fossero perfettamente comprensibili - a lei in special modo, tenuto
conto che cifre e fatture non erano estranee al suo mondo professionale, avendo
lavorato alle dipendenze di una banca, la __________ di Lugano (doc. 25) -
riportavano esattamente il costo singolo e totale delle prestazioni fatturate.
In questo substrato,
se si può convenire con AP 1 laddove sostiene che la sottoscrizione del mandato
del maggio 2013 e il ricevimento senza reazione dei rendiconti non costituivano
una cambiale in bianco per il pagamento di prestazioni non conformi al mandato
o lesive dei doveri del mandatario (sulla tematica della non applicabilità
dell’art. 6 CO ai casi di mancata contestazione di una fattura e sulle
eccezioni in base al principio della buona fede v. DTF 112 II 500, STF
4A_287/2015 del 22 luglio 2015 consid. 3.1, 4A_144/2012 dell’11 settembre 2012
consid. 4.2 e 4D_116/2010 del 22 marzo 2011 consid. 4.2), non si può seguirla
quando sostiene che la sua posizione critica assunta dal settembre 2013 fosse
sufficiente per annichilire le conseguenze di questi atti e obbligare la
controparte a dimostrare che le prestazioni fatturate erano necessarie,
adeguate e conformi ai doveri contrattuali. Come già scritto, era suo compito
confutare in maniera puntuale le pretese avanzate da AO 1 e illustrare per ogni
singola posta della fattura (o a gruppi ben precisi) perché non poteva più
essere riconosciuta nonostante lo fosse di principio stata (per atti
concludenti e/o con la firma del doc. H) sino a quel momento. Cosa che non ha
mai fatto.
A questo va aggiunto
che a indebolire ulteriormente le tesi attoree contribuisce il fatto che sin
dalla morte di __________ S__________ l’autorità tutoria chiamata a tutelare la
minorenne era stata coinvolta senza che abbia mai sollevato dubbi o critiche
nei confronti della convenuta e della posizione di __________ Pi__________ e
che il 22 luglio 2013 proprio la questione dell’onorario è stata affrontata
davanti alla ARP 4 di Paradiso senza che la rappresentante legale dell’attrice
avesse sollevato alcun tipo di contestazione (doc. 25).
Mezzi di prova
17.
Con l’appello, AP 1 ha
criticato il primo giudice anche per aver respinto con ordinanza 20 luglio 2017
tutte le prove testimoniali da lei richieste e limitato l’istruttoria
all’acquisizione agli atti di incarti e documenti cartacei, ritenendo che la
prova documentale era sufficiente e che la produzione verbale di quei mezzi di
prova non era conforme agli art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. e CPC perché
l’associazione tra fatti e finalità del mezzo di prova richiesto non era stata
specificata a sufficienza.
A suo dire, con
l’azione di disconoscimento di debito ella avrebbe invece esposto
dettagliatamente le circostanze determinanti ai fini del giudizio e indicato i
mezzi di prova con riferimento ai fatti di petizione, per poi, in sede di
replica e risposta riconvenzionale, completare l’indicazione con la richiesta
di interrogare dei ben definiti testimoni e la sua rappresentante legale,
precisando infine in occasione delle prime arringhe che quest’ultima avrebbe
potuto essere anche sentita come testimone. Inoltre contesta che la
documentazione agli atti basti per decidere la vertenza, in particolare con
riferimento alla questione del conflitto di interessi e al doppio mandato.
Come risulta da quanto
precede, la documentazione agli atti si è rivelata sufficiente per decidere la
causa, senza che vi fosse la necessità di procedere all’interrogatorio di
testimoni, motivo per il quale la richiesta formulata con l’appello non può
trovare accoglimento.
La stessa andrebbe poi
anche respinta perché non sufficientemente sostanziata, non avendo AP 1
spiegato per quale motivo le prove già presenti non sarebbero sufficienti e
dovrebbero essere integrate con quelle non ammesse in prima sede.
Sull’altro fronte, se
si può convenire che l’obbligo di specificazione delle prove, che impone alla
parte richiedente di precisare quale mezzo di prova indica per provare quale
fatto e per quale ragione (art. 55 cpv. 1 CPC, Prinzip der Beweisverbindung),
non deve essere portato a un estremo tale da risultare un ostacolo
all’accertamento della verità e un incentivo alla superficialità della
decisione, va rilevato che per buona parte dei testi indicati l’attrice non ha
precisato quali fatti esattamente avrebbero dovuto chiarire, non bastando il
loro coinvolgimento nella fattispecie a rendere la loro deposizione degna di
interesse e necessaria al giudizio, rispettivamente non essendo il rimando per
numero a singoli paragrafi degli allegati (cfr. verbale 7 febbraio 2017, ma
anche appello, pag. 19) una modalità accettabile, poiché poco trasparente e
facile origine di confusione.
Di conseguenza, anche
la richiesta di annullamento della sentenza e rinvio della causa al primo
giudice affinché proceda all’audizione dei testi indicati deve essere
disattesa.
18.
Ne
discende che l’appello di AP 1, ampiamente infondato, deve essere respinto
nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di
secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di ca. fr. 365'640.-,
seguono la soccombenza.
Le spese processuali
dell’appello, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’500.-.
Le relative ripetibili, tenuto conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate
in fr. 10'000.-.
L’importo di fr. 10’000.- versato dall’appellante a titolo di
cauzione per le ripetibili a seguito della decisione 22 giugno 2020 del presidente
della Camera sarà riversato all’appellata ad avvenuta crescita in giudicato di
questa sentenza.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.
L’appello
7.
gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2.
Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a fr. 14’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 10’000.- per ripetibili di seconda sede.
§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione,
la cauzione processuale di fr. 10’000.- prestata dall’appellante a seguito
della decisione 22 giugno 2020 del presidente di questa Camera sarà liberata a favore
della controparte a copertura delle ripetibili riconosciutele.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).