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Decisione

12.2020.1

Disconoscimento del debito - mercede dell'avvocato

24 marzo 2021Italiano54 min

coniugato senza prole con la cittadina italiana __________ L__________ S__________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.1

Lugano

24 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2015.95 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 7 maggio

2015 da

AP

1

rappr. dall’ PA 1

contro

AO

1

rappr. dall’ PA 3

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento

dell’inesistenza del debito per almeno fr. 200'000.- a seguito del rigetto in

via provvisoria, limitatamente al citato importo, dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Lugano fatto spiccare nei suoi confronti dallo studio

legale AO 1 in ragione di fr. 365'640.95 quale saldo della nota professionale

per un mandato in ambito successorio, con la conseguente conferma

dell’opposizione interposta a tale precetto esecutivo;

domande avversate dalla convenuta che, con risposta 30

novembre 2015, ha postulato la reiezione della petizione e quindi il rigetto

definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente

a fr. 200'000.- e che, contestualmente a tale atto, ha presentato una domanda

riconvenzionale con la quale ha chiesto di fare ordine a AP 1, rappresentata

dalla madre __________ Pi__________, di versare l’importo di fr. 165'640.95,

pari al saldo dell’onorario richiesto, nonché di rigettare in via definitiva

l’opposizione al medesimo PE anche per questa somma;

esperita l’istruttoria di causa e raccolti i memoriali

conclusivi di attrice/convenuta riconvenzionale e di convenuta/attrice

riconvenzionale - che nel frattempo, in data 30 agosto 2017, è stata radiata

dal registro di commercio ed è diventata AO 1 - con i quali entrambe le parti

si sono confermate nelle rispettive richieste, il Pretore, con sentenza 18

novembre 2019, ha respinto la petizione e rigettato in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a fr.

200'000.- oltre interessi, caricando la tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 5'000.- all’attrice principale e condannandola a pagare alla

convenuta principale fr. 12'000.- a titolo di ripetibili, e ha accolto la

domanda riconvenzionale, condannando la convenuta riconvenzionale a pagare

all’attrice riconvenzionale fr. 165'640.95 oltre interessi con contestuale

rigetto in via definitiva dell’opposizione al predetto PE n. __________ dell’UE

di Lugano, caricando la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr.

5'000.-, alla convenuta riconvenzionale e condannandola a pagare alla

controparte fr. 10'000.- a titolo di ripetibili;

appellante l’attrice, che con atto di appello 7 gennaio 2020 ha postulato la riforma del

primo giudizio nel senso di accogliere la sua petizione 7 maggio 2015 e di

respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di spese

processuali e ripetibili di prima e seconda istanza;

rilevato che, con risposta all’appello del 26 febbraio

2020, AO 1 ne ha chiesto la reiezione integrale con conseguente conferma della

decisione pretorile, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

ricordato che con decisione 22 giugno 2020 il presidente

di questa Camera ha accolto l’istanza di cauzione processuale 26 febbraio 2020

introdotta da AO 1 (art. 99 CPC) contestualmente alla risposta d’appello,

condannando AP 1 a versare una cauzione di fr. 10'000.- a titolo di garanzia

per eventuali spese ripetibili in favore della controparte per la procedura

d’appello;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. __________ S__________,

cittadino svizzero e italiano, cresciuto a Lugano e con residenza a __________,

coniugato senza prole con la cittadina italiana __________ L__________ S__________,

da cui era però separato e nei cui confronti era pendente presso i tribunali

inglesi una pratica di divorzio ormai giunta alle battute finali ma non ancora

conclusa definitivamente, ha avuto una relazione con __________ Pi__________,

dalla quale il 29 agosto 2011 è nata AP 1, riconosciuta dal padre la settimana

precedente, il 23 agosto 2011.

L’11 novembre 2011

egli è deceduto a seguito di un incidente di elicottero verificatosi a __________,

nei pressi di __________ (Italia). In assenza di testamento, sue uniche eredi

legali sono risultate essere la vedova e la figlia, come attestato dal

certificato ereditario emesso dal Pretore di Lugano al termine della procedura

di beneficio d’inventario (art. 580 segg. CC) avviata dalla prima.

La massa ereditaria di

__________ S__________ - amministratore delegato dell’omonimo Gruppo a quel

tempo proprietario di due cliniche private in Ticino (__________ e __________)

e tre in Italia - è stata valutata in fr. 65'756'086.89, cui si aggiungevano i

fr. 20'000'000.- circa della Fondazione __________ con sede a __________, della

quale erano beneficiarie al 50% la madre e la sorella nubile del defunto, al

30% AP 1 e al 20% __________ Pi__________.

B. In data 24

novembre 2011 __________ Pi__________, tramite i consulenti del compagno

deceduto (doc. 4), ha incaricato AO 1 di assistere la figlia AP 1 nell’ambito

della successione del di lei padre.

In quel periodo si

stava tra le altre cose concludendo la vendita da parte di So__________ SA

Lussemburgo (veicolo societario facente capo al defunto) delle azioni delle

società proprietarie delle cliniche __________ e __________, negoziata e

conclusa personalmente da __________ S__________.

Il 29 dicembre 2011 __________

Pi__________ ha sottoscritto una procura a favore di Pe__________ SA, agente

tramite gli stessi legali di AO 1, per “Consulenza varia” (doc. E).

Il 4 gennaio 2012 AP 1,

rappresentata dalla madre __________ Pi__________, ha conferito procura a AO 1

nella pratica specificata come “Successione __________ S__________” e “Procedura

di beneficio d’inventario davanti alla Pretura di Lugano” (doc. F).

In data 15 maggio 2013

__________ Pi__________, agente quale rappresentante della figlia AP 1, ha

firmato un contratto di mandato con AO 1 (doc. H) per la pratica “Successione

__________ S__________”, fissando le modalità di retribuzione dell’attività

processuale ed extraprocessuale dei singoli legali che l’avrebbero assistita con

effetto retroattivo “già alla data di inizio esecuzione del mandato (24

novembre 2011)” (fr. 450.- per gli avv.ti __________ Pa__________ e __________

Ro__________).

Il mandato è stato

revocato da __________ P__________ il 5 settembre 2013 (doc. 29) dopo che

l’avv. __________ Pa__________, visto il degenerare dei loro rapporti a seguito

di divergenze sorte in particolare in merito alla possibilità di trovare un

accordo bonale con la vedova, le aveva chiesto di determinarsi in merito alla

rescissione. Qualche giorno dopo, il 10 settembre 2013, AO 1 ha inviato a AP 1

una “proposta di fatturazione” con l’elenco dettagliato delle prestazioni.

Il 18 settembre 2013 AO

1 ha trasmesso a AP 1, presso la madre, la “Nota 17 settembre 2013 onorari e

spese concernente la successione fu __________ S__________ per il periodo dal

24 novembre 2011 al 5 settembre 2013” (doc. 31), fatturante un onorario di

fr. 658'598.- ridotto a fr. 526'878.60 dopo l’applicazione di uno sconto del

20%, oltre spese per fr. 50'597.95 e IVA di fr. 46'164.60, per complessivi fr.

623'640.95.

Tenuto conto degli

acconti sino a quel momento versati, per totali fr. 258'000.-, il saldo ancora

a carico della mandante è stato calcolato in fr. 365'640.95.

C. Dopo messa

in mora del 12 novembre 2013 (doc. 32), con precetto esecutivo (PE) n. __________

dell’UE di Lugano (doc. 34), AO 1 ha, in data 2 gennaio 2014, escusso AP 1 per

l’incasso di fr. 365'640.95 oltre interessi, indicando quale titolo di credito

il “Contratto di mandato AO 1 del 15 maggio 2013/fattura AO 1 del 17

settembre 2013”.

A fronte

dell’opposizione dell’escussa, con istanza 3 marzo 2014 AO 1 ha avviato di

fronte alla Pretura di Lugano, sezione 5, una procedura di rigetto provvisorio

della stessa limitatamente a fr. 210'865.50 oltre interessi, sulla quale il

Pretore, con decisione 19 dicembre 2014, si è determinato, respingendo

l’istanza e caricando all’escutente gli oneri processuali.

Statuendo sul reclamo

presentato dallo studio legale il 30 dicembre 2014 contro questa sentenza, la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, con decisione 13

aprile 2015, ha riformato il querelato giudizio, accogliendo parzialmente

l’istanza e rigettando provvisoriamente l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano limitatamente a fr. 200'000.- oltre interessi al 5% su fr.

100'000.- dal 1° ottobre 2013 e su fr. 100'000.- dal 1° dicembre 2013 (inc.

14.2014.257).

D. Con

petizione 7 maggio 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 con un’azione di

disconoscimento di debito, postulando l’accertamento dell’inesistenza del

debito di cui al menzionato precetto esecutivo per un importo di almeno fr.

200'000.- con l’aggiunta di ogni interesse e la conseguente conferma

dell’opposizione ad esso interposta, il tutto con protesta di spese e

ripetibili.

In breve, la

procedente ha avantutto sollevato la problematica del conflitto d’interessi

scaturente dal doppio patrocinio di madre e figlia che avrebbe imposto a un

professionista esperto e avveduto di non assumere iniziative che sarebbero

state viziate perché non conformi ai doveri del mandatario, per poi contestare

di dover remunerare le prestazioni fornite prima della procura professionale

del 4 gennaio 2012, le prestazioni che esulano dalla procedura di beneficio di

inventario, le prestazioni connesse con la Fondazione __________ e le

prestazioni fatturate ma che in realtà riguardano terze persone, le prestazioni

per asserite attività di artigiani presso l’appartamento di __________ a Lugano

(dove vivevano l’attrice e la madre) nonché quelle connesse con procedure

all’estero e con l’intervento di legali stranieri.

Con risposta e domanda

riconvenzionale 30 novembre 2015, AO 1 ha postulato il rigetto integrale

dell’azione di disconoscimento e il rigetto in via definitiva dell’opposizione

al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a fr. 200'000.- più

relativi interessi e nel contempo ha chiesto l’accoglimento dell’azione

riconvenzionale e la condanna di AP 1 al versamento a suo favore di fr.

165'640.95 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2013 con il conseguente

rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Lugano.

Con replica e risposta

alla domanda riconvenzionale del 17 febbraio 2016, AP 1 ha ribadito le proprie

richieste di petizione e invocato la reiezione della domanda riconvenzionale.

Nella duplica con replica riconvenzionale del 20 giugno 2016 la convenuta, dal

canto suo, si è riconfermata nelle proprie pretese, cosa che ha fatto anche

l’attrice con la duplica riconvenzionale del 23 agosto 2016.

In

occasione del dibattimento del 7 febbraio 2017 le parti hanno mantenuto

inalterate le proprie antitetiche allegazioni e domande, proponendo i

rispettivi mezzi di prova, che il Pretore ha in gran parte respinto con

decisione del 20 luglio 2017.

E. Raccolti gli allegati

conclusivi delle parti del 27 settembre 2018 e 1° ottobre 2018, senza che vi

siano state modifiche delle rispettive richieste di giudizio ma con il

cambiamento intervenuto nel frattempo della ragione sociale della convenuta

mutata in AO 1, il Pretore, con sentenza 18 novembre 2019 ha respinto la

petizione, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano limitatamente a fr. 200'000.- più interessi al 5% su fr.

100'000.- dal 1° ottobre 2013 e sugli ulteriori fr. 100'000.- dal 1° dicembre

2013, caricando la tassa di giustizia e le spese di fr. 5'000.- all’attrice,

condannandola pure a versare alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili. Con

il giudizio, il primo giudice ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale e

condannato AP 1 a pagare a AO 1 fr. 165'640.95 oltre interessi al 5% dal 1°

dicembre 2013, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al

menzionato precetto esecutivo, caricando alla convenuta riconvenzionale la

tassa di giustizia e le spese per fr. 5'000.- complessivi e condannandola a

versare all’attrice riconvenzionale fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

Il Pretore ha

innanzitutto accertato, elencandole nel dettaglio, che le attività svolte da AO

1 a favore di AP 1 sono state numerose e variegate, come giustificato dal fatto

che l’asse successorio era assai consistente, che era caratterizzato da aspetti

commerciali e internazionali e che vi erano due sole eredi perfettamente

contrapposte e meglio una moglie in fase di divorzio da un lato e una figlia

nata da una relazione extra coniugale dall’altro. In un simile contesto, che

rendeva l’attività dello studio legale ben più complessa e ampia di un mero e

ordinario patrocinio di carattere successorio, egli non ha ritenuto per nulla

sorprendente che l’impegno di rappresentanza del suddetto studio legale avesse

raggiunto le 1'167.4 ore lavorative.

Tenuto conto del fatto

che __________ Pi__________, quale titolare dell’autorità parentale sulla

figlia, era stata regolarmente informata da AO 1 di quanto fatto, che aveva

firmato il doc. 7 (sentenza impugnata, pag. 12: in realtà il doc. 7 non è

siglato e il Pretore intendeva verosimilmente scrivere doc. 24, n.d.r.) e che

in causa la parte attrice ha contestato qualità, entità e rispetto del

contratto da parte della convenuta, ma non ha mai sostenuto che siano state

fatturate prestazioni fasulle, il primo giudice ha giudicato essere il tema

saliente della causa la conoscenza in capo all’attrice delle prestazioni di

patrocinio svolte dalla convenuta.

A tal proposito, egli

ha rilevato come la questione degli onorari di AO 1 fosse stata discussa anche

di fronte alla ARP 4 di Paradiso il 22 luglio 2013, alla presenza di __________

Pi__________ e come la stessa autorità tutoria fosse stata informata del

mandato conferito da quest’ultima alla convenuta e non avesse sollevato alcuna

obiezione, né tanto meno avesse nominato un curatore alla minorenne, fatto che

a suo dire dimostrava che non sussisteva un conflitto di interesse tra madre e

figlia.

In seguito, il Pretore

ha giudicato che lo scritto di contestazione 2 settembre 2013 di __________ Pi__________,

incentrato soprattutto sull’onorario della convenuta e che aveva preceduto la

disdetta del mandato, così come le sue prese di posizione successive, non

avessero alcun valore poiché tardivamente proposte in un contesto nel quale la

madre dell’attrice, regolarmente informata dalla mandataria ogni due settimane,

aveva concesso il proprio accordo in maniera dinamica.

Ciò chiarito, il primo

giudice ha preso posizione sulle singole argomentazioni esposte dall’attrice

con le conclusioni stabilendo (sentenza impugnata pag. 7 segg.): i) che

determinante per la definizione del contenuto del mandato era quanto

effettivamente svolto dallo studio legale in accordo con la rappresentante

legale della mandante, per cui l’unico aspetto da esaminare era l’avvenuta

esecuzione o meno da parte di AO 1 SA dell’attività indicata nei rapporti

quindicinali, quesito al quale ha risposto affermativamente; ii) che la convenuta

e attrice riconvenzionale aveva fatto fronte al proprio onere probatorio

producendo la documentazione di cui ai doc. 22 e 24, mentre l’attrice

principale e convenuta riconvenzionale, contrariamente ai suoi doveri, non

aveva contestato specificatamente la pretesa, quando avrebbe invece dovuto per

ogni singola voce confutata allegarne e specificarne le ragioni,

rispettivamente allegare e specificare l’attuale fondamento omnicontestativo di

causa di fronte agli accordi impliciti e pregressi, confortando il tutto con i

dovuti mezzi di prova, altrettanto specifici, cosa che non ha fatto preferendo

la via della contestazione generica e non specifica; iii) che in merito al

preteso conflitto d’interessi madre/figlia l’attrice si era limitata nuovamente

a generiche argomentazioni su quello che ha chiamato, errando, “rapporto di

tre persone”, ma non aveva specificato episodi concreti in cui si sarebbe

realizzato e questi nemmeno risultavano dagli atti, che inducevano invece a

concludere che __________ Pi__________ si era occupata correttamente di

salvaguardare gli interessi milionari della figlia: non bastava paventare

rischi astratti ma il suo dovere di allegazione imponeva all’attrice di

specificare dove e come i suoi interessi collidevano frontalmente con quelli

della madre tanto che il patrocinio di AO 1 SA non la tutelava a dovere; iv)

che le critiche giuridiche con cui l’attrice aveva bollato di insensato e

contrario all’art. 572 cpv. 2 CC lo svolgimento del mandato di patrocinio da

parte della convenuta, costituivano una mera visione soggettiva di quello che

avrebbe fatto l’attuale patrocinatore dell’attrice ed erano dunque irrilevanti,

essendo insito nella natura liberale della professione d’avvocato di adottare

le strategie che l’incaricato ritiene più adeguate, contestabili solo se

assurgono a violazioni contrattuali generatrici di danno, cosa non realizzata

nel caso di specie; v) che determinante non era l’esperienza personale

dell’attuale patrocinatore ma l’esperienza generale della vita; vi) che in merito

al consenso vi erano tre aspetti risolutivi e meglio che __________ Pi__________

non contestava, come sempre, di avere dato i consensi in oggetto, che non aveva

allegato né dimostrato il preteso vizio delle sue plurime dichiarazioni di

volontà e che il solo fatto di non essere giurista e di essere addolorata per

la scomparsa di __________ S__________ non aveva portata alcuna; vii) che non

era vero, contrariamente a quanto asseriva l’attrice, che “la

contrapposizione tra eredi esigeva una figura terza di garante incaricato dal

pretore”, poiché nel diritto svizzero vige la logica dell’adempimento

volontario, nei confronti del quale la risorsa giurisdizionale ha portata

sussidiaria, proprio come avvenuto nella fattispecie visto che l’intervento

della convenuta ha permesso di evitare quello del giudice; viii) che sostenere

che le ore esposte dalla convenuta fossero esorbitanti a fronte di un problema

giuridico non complicato costituiva nuovamente un’affermazione soggettiva

esulante dall’art. 394 CO; ix) che la critica alla strategia di patrocinio in

merito alla Fondazione __________ non era stata sostanziata, non risultando la

dicotomia degli interessi divergenti tra AP 1 e __________ Pi__________ evocata

dagli atti processuali e non avendo l’attrice provato di essere stata

svantaggiata dal suo legale di AO 1 a favore della madre __________, così come

non aveva provato che “quanto svolto dalla convenuta sarebbe incompatibile

con il mandato professionale di cui si sta discutendo”; x) che le citate e

contestate attività che riguardavano terze persone e non l’attrice non

concernevano chiunque ma piuttosto la madre dell’attrice, sua rappresentante

legale, che le aveva approvate, per cui non era dato a vedere perché la

convenuta, in buona fede, dovesse patire le conseguenze di un eventuale ma non

provato eccesso di zelo nell’esercizio del potere di rappresentanza della

madre; xi) che evocare un solo elemento, ovvero quello relativo alla “vicenda

francese” per concludere che la convenuta aveva posto in essere una serie

di iniziative che si erano dimostrate inutili, costose e improponibili, era un

errore, poiché l’art. 55 cpv. 1 CPC imponeva che ogni atteggiamento contestato

dalla mandante fosse oggetto di debita allegazione e dimostrazione con la

specificazione di dove fosse la sua erroneità contraria alla professionalità e

diligenza richiesta all’avvocato e perché l’accordo della mandante non avesse

valore.

F. Con appello 7 gennaio

2020 AP 1 ha domandato la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione e di respingere integralmente la domanda

riconvenzionale, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e

seconda istanza. Delle argomentazioni si dirà in seguito.

Con “risposta con

istanza di cauzione processuale” all’appello del 26 febbraio 2020, AO 1 ha

postulato di respingere l’impugnativa di controparte, pure con protesta di

spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi, nonché di ordinare

all’appellante il versamento di una cauzione processuale di fr. 19'744.50 ex

art. 99 CPC, domanda quest’ultima accolta parzialmente, limitatamente a fr.

10'000.-, dal presidente della scrivente Camera.

e considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

I termini di impugnazione e risposta sono

di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).

Nella fattispecie, né l’appellabilità

della sentenza 18 novembre 2019, né la tempestività degli allegati di seconda

sede possono essere messi in dubbio.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura

dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere

agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso

concreto, l’appello in vari punti non si confronta rigorosamente con il

giudizio di prima istanza. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella

misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

Detto ciò, in

sostanza, chiedendo la riforma e l’accoglimento della petizione 7 maggio 2015,

l’appellante contesta gli accertamenti pretorili dei fatti che sono stati

all’origine della decisione e l’applicazione errata del diritto effettuata dal

primo giudice.

Sostanzialmente,

nonostante il corposo allegato ricorsuale, le sue argomentazioni possono essere

sinteticamente riassunte nei seguenti punti: i) il Pretore ha erroneamente

riconosciuto da un lato una violazione da parte di AP 1 dell’art. 55 CPC e,

dall’altro, l’ossequio dell’onere della prova gravante la mandataria; ii) il

Pretore non ha tenuto conto, nella valutazione della fattispecie, del conflitto

di interessi generato dalla conclusione con la convenuta di due contratti di

mandato paralleli, uno da parte dell’attrice e uno da parte di sua madre; iii)

non è corretto intravvedere nel comportamento assunto da __________ Pi__________

un accordo per atti concludenti a quanto fatto dallo studio legale,

rispettivamente alle modalità di quantificazione e fatturazione delle

prestazioni, tale da comportare la perdita del diritto di contestare la

mercede; iv) il Pretore ha commesso un errore nel riconoscere come debita la

fatturazione di prestazioni in realtà effettuate per terze persone, nonché di

quelle risultate essere premature, inutili o superflue; v) il Pretore ha leso

il suo diritto di essere sentita rifiutando di assumere le prove testimoniali

richieste e considerando sufficiente la documentazione prodotta agli atti; vi)

la sentenza pretorile è inaccettabilmente spiccia e insufficientemente motivata.

Violazione dell’onere

di contestazione (art. 55 CPC)

3.

Con

l’appello, AP 1 si oppone alla conclusione pretorile in base alla quale ella si

sarebbe limitata a delle contestazioni generiche e non precise delle pretese

attoree, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza, che le

imponeva invece, a fronte della documentazione prodotta da AO 1, in particolare

dei doc. 22 e 24, di allegare le proprie contestazioni per ogni singola voce

rifiutata e specificarne le ragioni.

A suo dire, in

effetti, le sue allegazioni di contestazione e le relative prove richieste sono

perfettamente conformi ai dettami di legge e alla giurisprudenza in materia:

oltre a contestare qualsiasi pretesa di controparte che supera i fr. 258'000.-

degli acconti versati, ella avrebbe quantificato al centesimo già con la

petizione 7 maggio 2015 sia gli importi da lei non riconosciuti che quelli

riconosciuti.

Nello specifico, ha

avantutto respinto le richieste di pagamento delle prestazioni di controparte

che non si riconducono alla procedura di beneficio d’inventario conclusasi con

l’emissione del certificato ereditario 11 dicembre 2012.

La proposta di

fatturazione di cui al doc. S non avrebbe a suo avviso inoltre alcun valore

probatorio in relazione alle pretese della controparte, già solo perché si

presenta generica e non individuabile nelle prestazioni, per di più mescolate

tra loro a dipendenza del duplice mandato svolto dalla controparte anche a

favore della madre, nell’ambito del quale sono state effettuate varie prestazioni

ingiustamente fatturatele.

A questo ha aggiunto

di aver contestato le prestazioni effettuate prima del 4 gennaio 2012 per fr.

26'058.25, non giustificate essendo l’attrice a quel momento già rappresentata

dall’avv. __________ Sc__________, così come ha contestato di dover pagare fr.

58'912.50 relativi a prestazioni di esclusivo interesse di __________ Pi__________

e ha indicato essere esorbitante e incomprensibile l’importo di fr. 270'326.20

fatturato per le prestazioni concernenti la Fondazione __________, tenuto anche

conto del conflitto di interessi con la madre. Pure contestati già nella

petizione erano stati l’importo di fr. 20'344.- per pretese riconducibili agli

artigiani presso l’appartamento di __________, che a quel momento non era

ancora di proprietà dell’attrice, e la fatturazione di fr. 78'671.20 per

prestazioni legate ad attività estere per le quali neppure sarebbe stato

rispettato l’obbligo di rendiconto dell’art. 400 CO.

4.

Ove trova spazio

la massima dispositiva di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC, è compito delle parti

addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di

allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle

prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione).

Di principio i fatti devono essere

allegati nella petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), rispettivamente nella

risposta (art. 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo in occasione del

secondo scambio di scritti (in replica e in duplica) oppure, se questo non è

ordinato, in occasione dell’udienza istruttoria (art. 226 cpv. 2 CPC) o

all’apertura dei dibattimenti principali, prima delle prime arringhe (DTF 144

III 67 consid. 2). Le parti hanno quindi diritto di esprimersi due volte senza

limiti (ibidem).

I fatti pertinenti devono essere

sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché la

controparte sia messa nella condizione di poter indicare quali riconosce e

quali contesta e, sull’altro fronte, per permettere al giudice di stabilire

quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150

CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1).

Le esigenze circa il contenuto e

l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli

elementi costitutivi della norma applicabile e, d’altro lato, dalla posizione

assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i

fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa

da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue

eventuali controprove; in seconda battuta, se quest’ultima ha contestato dei

fatti, l’attore è tenuto a esporre in maniera più dettagliata il contenuto

dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al

giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel

merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1).

Per quanto concerne l’onere di

contestazione, i fatti devono essere contestati con la risposta (o con la

replica quelli di risposta) poiché solo i fatti oggetto di contestazione devono

essere provati (art. 150 cpv. 1; DTF 141 III 433 consid. 2.6). In questo senso,

una contestazione in blocco, omnicomprensiva, non è sufficiente (ibidem).

In determinate situazioni si può esigere

che le contestazioni siano sostanziate in modo tale da consentire all’attore di

comprendere in maniera precisa quali fatti da lui allegati sono controversi e

permettergli di fare amministrare le prove in merito. Tanto più le allegazioni

dell’attore sono precise, tanto più devono essere precise le contestazioni

formulate dal convenuto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid.

2.6). In questo senso, quando il primo allega una pretesa per una determinata

somma fondandola su una fattura o un conteggio dettagliati che produce e che

contengono in maniera evidente ed esplicita le informazioni necessarie, si può

esigere dalla controparte che indichi con precisione le posizioni della fattura

o del conto che contesta, con la conseguenza che quanto non oggetto di una

simile presa di posizione deve essere considerato ammesso e non deve essere

provato (DTF144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 III 113 consid. 2).

Di conseguenza, per quanto qui concerne, l’avvocato

che procede in giudizio all’incasso della mercede per le sue prestazioni

nell’ambito di un contratto di mandato è gravato dall’onere di allegare e

provare la fondatezza delle sue pretese, in particolare l’esistenza di un

contratto e la sua portata, il suo corretto adempimento e quindi

l’effettuazione delle prestazioni, la loro conformità agli accordi e ai doveri

di diligenza del mandatario (RtiD I-2014 pag. 779 n. 24c consid. 5). Per

contro, quando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in

atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente

accettato la prestazione siccome conforme, l'onere della prova è rovesciato e

spetta al mandante dimostrare che il contratto non è stato adempiuto

correttamente (ibidem).

5.

Nella

fattispecie, la procedente ha ella stessa prodotto, con la petizione, la

fattura di cui al doc. S, contenente il dettaglio e la cronologia di ogni

singola prestazione che la mandataria ha sostenuto aver effettuato, con la

relativa quantificazione in denaro. Con la risposta AO 1 ha elencato per

tematiche le prestazioni che il patrocinio ha reso necessarie, rinviando per il

dettaglio all’allegato doc. 7 (copia del doc. S), accompagnato dalla

corrispondenza con __________ Pi__________ (doc. 9) e con altre persone (doc.

10-13), da documenti concernenti corrispondenza e attività particolari (doc.

14-20), nonché dalla copia delle e-mail quindicinali trasmesse a __________ Pi__________

con il dettaglio di quanto fatto, dal contratto di mandato del 15 maggio 2013 e

da copiosa ulteriore documentazione attestante i vari interventi effettuati dai

legali.

A fronte di una simile

precisione allegatoria, che consente indubitabilmente d’individuare ogni

singola prestazione fatturata, con i dettagli e la descrizione di quanto fatto,

AP 1 si è limitata a produrre varie copie della stessa fattura con

l’evidenziazione delle prestazioni non riconosciute ma senza spiegare a

sufficienza, almeno per buona parte di esse, per quale motivo erano contestate.

In effetti non è certamente sufficiente sostenere, in maniera generica, che tutto

quanto evidenziato esula dal mandato e risulta essere prematuro, inutile o

superfluo, ma è necessario spiegare perché ognuna di queste prestazioni lo

sarebbe. In mancanza di una simile particolareggiata allegazione, la

contestazione proposta non assume valenza alcuna.

Lo stesso dicasi per

la generica obiezione relativa alle prestazioni connesse con la Fondazione __________,

secondo la quale esse sarebbero lesive dei criteri di adeguatezza e pertinenza

(anche sotto il profilo temporale), rispettivamente sarebbero state eseguite

nel contesto di un rapporto poco chiaro con la mandante.

Parimenti non

sufficientemente precisa e motivata è la contestazione di tutto quanto sarebbe

viziato dal conflitto di interessi tra madre e figlia. Senza spiegare esattamente

in cosa sia consistito questo conflitto e quali conseguenze abbia avuto, non è

possibile ammettere una valida contestazione delle relative prestazioni, a

prescindere dalla fondatezza o meno dell’obiezione, sulla quale si tornerà in

seguito.

Di principio,

pertanto, il giudizio di primo grado ha rettamente preso atto del fatto che

questo tipo di contestazioni sono insufficienti e dunque non valide.

6.

Venendo alle

singole critiche elencate nell’appello - premesso che il rinvio agli atti

processuali di primo grado e alle allegazioni in essi esposte non costituisce

valido argomento d’appello (art. 311 cpv. 1 CPC), poiché non rappresenta un

confronto con la sentenza impugnata, a quel momento non ancora emessa, ma

semplicemente una riesposizione di tesi proprie della parte - l’appellante

sostiene di aver contestato, senza che il Pretore ne abbia debitamente tenuto

conto, tutte le prestazioni di controparte che non si riducono alla procedura

di beneficio di inventario, per la quale solo era stata incaricata con il

mandato del 4 gennaio 2012 di cui al doc. F e per la quale ha ritenuto che

possano al massimo essere riconosciuti fr. 30'000.- di onorario. Così facendo AP

1.

si limita a esporre la propria versione dei fatti senza confrontarsi con

l’argomentazione pretorile secondo cui per definire il contenuto del mandato è

determinante quanto è stato effettivamente svolto da AO 1 in accordo con la

mandante per il tramite della rappresentante legale, risultante espressamente

dal contratto di mandato del 15 maggio 2013 (doc. 24) e dalle e-mail

quindicinali del 17 giugno 2013, 3 luglio 2013, 17 luglio 2013, 5 ottobre 2013

e 3 settembre 2013 (doc. 22), alle quali l’attrice non ha tempestivamente

sollevato critiche, sicché ad essere centrale per l’evasione della causa è solo

la verifica dell’esecuzione o meno dell’attività descritta in quei documenti.

A questo va aggiunto,

ribadendolo, che le contestazioni sollevate sono comunque di carattere generale

e pertanto insufficienti a scalfire l’efficacia probatoria di questa documentazione

che contiene soprattutto, con riferimento alla proposta di fatturazione (doc. S

e doc. 7), un dettaglio tutt’altro che vago e impreciso, contrariamente a

quanto ancora sostiene in appello l’attrice, del lavoro svolto dai legali.

7.

Il secondo

appunto all’agire del primo giudice è relativo all’erroneo riconoscimento

dell’onorario per le prestazioni fornite prima del 4 gennaio 2012, ritenuto che

l’appellante era a quel momento assistita da un altro legale.

Anche questa critica

non si confronta con le argomentazioni del Pretore illustrate al paragrafo

precedente e risulta pertanto irricevibile, oltre che essere concettualmente

errata, considerato che non è certamente sufficiente l’esistenza di un mandato

parallelo per escludere la validità di quello in oggetto e per consentire alla

mandante, in malafede, di liberarsi dei propri obblighi.

8.

Con la terza

contestazione l’appellante critica il primo giudice per aver erroneamente

riconosciuto l’importo di fr. 59'912.50 relativo a prestazioni fornite

nell’esclusivo interesse della madre, ma di nessuno per lei. Senza nemmeno

menzionare la problematica, egli avrebbe accolto le relative pretese non

rilevando che si trattava di un credito nei confronti di un altro mandante che

non poteva certamente essere caricato sulle sue spalle.

Differentemente da

quanto sostenuto in appello, come visto in precedenza, il Pretore non ha

sorvolato la questione ma ha espressamente affrontato la problematica (punto xi

a pag. 10 della sentenza impugnata) precisando che la persona in questione era

la madre, non un terzo qualsiasi, che l’argomento processuale da lei sollevato

si limitava all’assioma per cui non intendeva pagare delle prestazioni legali

andate a profitto di __________ Pi__________ e non suo, che così facendo essa

dimenticava che quest’ultima era (è) anche la sua rappresentante legale e che

aveva approvato a suo nome anche le prestazioni qui in discussione, per cui mal

si vedeva perché la convenuta quale terzo in buona fede dovrebbe patire un

eventuale (ma non dimostrato) eccesso nell’esercizio del potere di

rappresentanza legale della madre.

Risulta evidente come

l’appello non contenga alcuna valida critica alla sentenza 18 novembre 2019,

sicché è anche sotto questo aspetto irricevibile. Ma non solo. In effetti la

motivazione del Pretore appare corretta: sottoscrivendo il doc. H dopo aver

ricevuto le regolari e dettagliate informazioni quindicinali circa le

prestazioni fornite dai legali senza sollevare tempestive e pertinenti

contestazioni se non quando era ormai troppo tardi, __________ Pi__________,

quale sua rappresentante legale, ha accettato in nome e per conto della figlia

anche quelle prestazioni non prettamente a favore di quest’ultima. Che a fare

ciò non fosse autorizzata non è mai stato debitamente allegato. Inoltre, anche

se l’argomento potrebbe essere di primo acchito considerato degno di

approfondimento, al momento in cui si scorre il dettaglio di quelle che

l’attrice ha definito “prestazioni in esclusivo interesse” della madre

evidenziate in verde sul doc. S 1, in realtà non è per nulla scontato ed

evidente che lo siano. Basti a questo proposito rinviare a quelle attività

legali connesse con la gestione della o delle collaboratrici domestiche, del

cui lavoro ha senz'altro beneficiato anche AP 1, convivendo ella con la madre.

9.

Quale quarta

critica al Pretore in questo ambito, l’attrice ha sollevato la questione delle

prestazioni per fr. 270'326.20 concernenti la Fondazione __________ di __________,

sostenendo di non comprendere come il Pretore possa aver riconosciuto come

dovuto un importo che si avvicina ai fr. 300'000.- in un ambito nemmeno oggetto

di contenzioso. Semmai la presenza come beneficiaria accanto a AP 1 della madre

__________ Pi__________ avrebbe dovuto suscitare nel prudente professionista il

problema del potenziale conflitto di interesse. Inoltre era compito della

mandataria giustificare queste enormi pretese e dimostrare che erano stati

rispettati i criteri di adeguatezza e pertinenza, così come illustrare i motivi

per i quali, a fronte di una quota del 20% a favore della madre, un simile

onorario è stato interamente a lei fatturato. Tutto questo sarebbe emerso con

chiarezza se il primo giudice avesse ammesso le prove testimoniali richieste.

Sul tema, il Pretore

ha come accennato chiarito (sentenza impugnata consid. x pag. 10) che la

critica soggettiva alla strategia di patrocinio formulata dall’attrice era

inutile ai fini della causa, per poi evidenziare come associare la convenuta

alla madre dell’attrice quasi a sostenere che quest’ultima avrebbe subito un

pregiudizio a seguito dell’agire di AO 1 a favore della madre __________, oltre

ad essere ingeneroso verso la genitrice, non trovava fondamento da nessuna

parte. Così come non dimostrato era il fatto che l’operato della convenuta

sarebbe stato incompatibile con il mandato professionale in discussione.

Come ben si può

rilevare, le argomentazioni d’appello risultano, una volta di più, generiche e

non specificamente volte a contrastare le argomentazioni della sentenza di

primo grado, tant’è che in gran parte sono riprese dagli allegati di causa,

inevitabilmente allestiti prima di sapere cosa avrebbe deciso il Pretore. Esse

sono anche insufficienti, in ogni caso e come già stabilito in prima sede, a

contestare debitamente le pretese della mandataria, poiché non è certamente

rispettoso dei requisiti fissati in materia dalla giurisprudenza sull’art. 55

CPC limitarsi ad asserire che “non si riesce veramente a comprendere (…)

come si possa pretendere (e accettare senza accertamenti) un importo che si

avvicina ai fr. 300'000.-“ né lo è affermare che “si fa veramente fatica

a capire quali prestazioni dovevano essere svolte per la tutela degli interessi

di AP 1”. La genericità di simili obiezioni vanifica qualsiasi possibilità

di comprendere quali esattamente delle singole azioni messe in atto dai legali

in tale ambito sono ritenute lesive del mandato e, soprattutto, perché.

A questo va aggiunto

che la richiesta di testi è motivata ora con il fatto che sarebbe volta a “fare

un po’ di chiarezza su questa fondazione nella quale aveva una quota anche la

madre di AP 1”, senza spiegazione alcuna su cosa questo dovrebbe dimostrare

al fine di sconfessare la decisione impugnata.

10.

La quinta

contestazione dell’appellante, sollevata a suo dire già in prima sede in

maniera ineccepibile ma non presa in considerazione, concerne l’importo di fr.

20'344.- per pretese riconducibili all’attività di artigiani presso

l’appartamento di __________ a Lugano, che non è stato rigettato come avrebbe

dovuto essere e in merito al quale nemmeno si comprende perché AP 1 dovrebbe

esserne debitrice, ritenuto che ella nemmeno era proprietaria di un immobile a

Lugano. La controparte non avrebbe provato, in lesione all’onere a suo carico,

chi era il mandante di questi interventi e quale interessi andavano tutelati.

Oltre al tema della doppia procura, andava valutata anche la posizione della

Comunione ereditaria, che nascerebbe solo dopo l’emissione del certificato

ereditario, così che quando è in atto una procedura di beneficio d’inventario

di natura successoria viene a mancare il ruolo di erede e si blocca qualsiasi

prospettiva debitoria o creditoria fintanto che le parti non divengono eredi.

Premesso che la

posizione dell’appellante si fonda, tra le altre cose su un concetto giuridico

completamente errato, nascendo imperativamente, per legge (art. 602 CC), la

comunione ereditaria immediatamente all’apertura della successione, vale a dire

il giorno della morte del de cuius, (Rouiller,

Commentaire du droit des successions, SHK, 2012, art. 602 n. 10), non è dunque

corretto sostenere che l’attrice non era proprietaria dell’appartamento di __________

a Lugano: con la morte del padre ella ne è infatti divenuta subito proprietaria

in comune con la di lui moglie (doc. K).

Tenuto conto di questo

e, fatto non irrilevante e non controverso, che nell’immobile sono andate a

vivere proprio AP 1 e __________ Pi__________, e che esso al momento del

decesso era in fase di ristrutturazione e si trovava allo stato grezzo, il

legame con l’attrice e con i suoi interessi non è così palesemente inesistente

come lei vorrebbe far credere. Al contrario: disporre di un’abitazione per lei

e la madre, prestigiosa o meno che fosse, era nel precipuo interesse della bambina.

In considerazione di

questi elementi e del fatto che la convenuta ha sufficientemente sostanziato e

motivato le proprie pretese, che le critiche sollevate in primo grado sono

state rettamente respinte dal Pretore con la motivazione che l’approvazione

delle stesse attraverso la rappresentante legale le ha rese legittime e che

l’impugnativa non si confronta debitamente con quest’ultima, rispettivamente

avanza argomenti (in maniera non propriamente chiara) errati in diritto, non

sostanziati e non in grado di destituire di fondamento il giudizio pretorile,

non si può che respingere l’appello anche su questo punto, sempre nei limiti

della sua ricevibilità.

11.

La sesta contestazione

riguarda infine i fr. 78'671.20 per le prestazioni legate ad attività estere,

messe in discussione già in prima sede in maniera a detta dell’appellante

corretta (doc. S e S5). La proposta di fatturazione avversaria non sarebbe di

facile comprensione, anzi addirittura il doc. S sarebbe indecifrabile. In un

simile contesto l’appellante sostiene di essere riuscita comunque a individuare

due versanti: il primo relativo a prestazioni connesse con una vertenza estera

tra la Comunione ereditaria e Banca S__________, mentre il secondo sarebbe

quello relativo alla fattura di fr. 24'920.- a favore di un legale francese.

Per il primo caso nulla sarebbe dimostrato: il Pretore avrebbe rifiutato in

maniera arbitraria le prove testimoniali chieste da AP 1 con la conseguenza che

non si sarebbe realizzato alcun accertamento processuale e controparte, d’altro

canto, non avrebbe dimostrato la corretta esecuzione del mandato che a suo dire

avrebbe visto i legali ticinesi al massimo attivi nel ruolo di passa carte, senza

condurre personalmente una procedura giudiziaria o di consulenza all’estero. Per

il secondo, l’intervento dell’avvocato francese concerneva il trattamento

fiscale per un appartamento a Cannes di pertinenza della Comunione ereditaria e

la verifica delle conseguenze fiscali per l’attrice nel caso in cui il bene le

fosse stato attribuito nella procedura di divisione e sarebbe stato quindi a

dir poco prematuro, come avrebbero potuto dimostrare i testi non ammessi dal

primo giudice.

Sulla questione il

Pretore ha ribadito come l’atteggiamento processuale dell’attrice sia stato

contrario ai dettami dell’art. 55 cpv. 1 CPC, non avendo essa fornito la dovuta

allegazione e spiegazione con riguardo a ciascun atteggiamento contestato, per

il quale avrebbe dovuto specificare in cosa sarebbe consistita la sua

contrarietà alla professionalità e diligenza esatta dalla giurisprudenza e

perché il suo accordo (esplicito per la maggior parte e implicito per i mesi da

metà maggio a settembre 2013) non avrebbe avuto valore, limitandosi, in maniera

inammissibile, a prendere come esempio una singola vicenda (quella

dell’appartamento di Cannes) per proporre uno schema efficace per l’intera

attività della convenuta in una sorta di “logica del riverbero”. In

assenza quindi di valida contestazione a fronte di una corretta allegazione e

dimostrazione delle pretese, anche queste sono state riconosciute dal primo

giudice.

Di nuovo le

motivazioni d’appello sono insufficienti e non adempiono i requisiti imposti

dall’art. 311 cpv. 1 CPC, non confrontandosi con la sentenza ma limitandosi a

proporre una propria versione della vicenda. Inoltre sostenendo che al limite

l’avvocato ticinese avrebbe potuto assumere il ruolo di passa carte, AP 1

nemmeno si esprime sull’attività svolta da AO 1 con riferimenti e contestazioni

concreti e precisi, ma tenta di avvalorare le proprie tesi, in maniera irrita,

con considerazioni soggettive e basate su una teorica esperienza professionale.

Sull’intervento

dell’avvocato francese va poi rilevato, come fatto dall’appellata, che

l’insorgente non contesta la necessità del suo intervento ma semplicemente la

tempistica, che definisce prematura: in base a simili motivazioni non è dato a

sapere perché il lavoro del consulente straniero non debba essere retribuito

solo perché effettuato con anticipo rispetto al momento della divisione.

Anche su questo punto

l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto.

Onere

della prova

12.

Sotto questo capitolo,

pur avendone già invaso il campo con le critiche trattate in precedenza,

l’appellante contesta che AO 1 abbia adempiuto l’onere della prova a suo

carico. In effetti, a maggior ragione se si considera che la mandante al

momento del conferimento dell’incarico non aveva che tre mesi di vita, l’onere

probatorio compete alla mandataria. Questo vale a suo dire anche in base al

diritto materiale (art. 400 CO): chi contesta in modo processualmente valido e

coerente una nota professionale, in ragione di un adempimento non corretto,

deve aspettarsi dal mandatario particolare chiarezza e trasparenza in ordine

alle prestazioni svolte non da ultimo per un’esigenza di costante controllo,

cosa che nel caso concreto non è avvenuta. Proprio nei confronti di una

mandante minorenne, sostiene, i requisiti di diligenza, informazione e

trasparenza devono uscire rafforzati dall’inizio del rapporto contrattuale fino

alla sua conclusione. Nella fattispecie, il giudice non avrebbe mai considerato

i due mandati di madre, 29 dicembre 2011, e figlia, 4 gennaio 2012 (doc. E e

F), in rapporto ai quali il doc. M (recte: H) rappresenterebbe una “correzione

in volo”. La mescolanza delle prestazioni a favore di madre e figlia non

poteva essere risolta con un travaso a posteriori del peso economico su un solo

mandante.

L’esistenza di un

duplice mandato che poneva problemi di potenziale conflitto di interessi con

quello concluso con __________ Pi__________ per “consulenze varie”,

sicuramente più ampio rispetto a quello per la mera procedura di beneficio di

inventario, avrebbe comportato l’insorgere di situazioni “di non chiarezza e

insicurezza giuridica”, nonché criticità in relazione al tempismo delle

attività legali svolte. Controparte, in un simile contesto, avrebbe violato tre

condizioni base dell’art. 400 CO, e meglio quella di non mescolare le

prestazioni dei mandanti, quella di rispettare il dovere di informazione,

chiarezza e trasparenza in ordine all’attribuzione delle prestazioni e quella

di non far valere pretese concernenti un mandate nei confronti dell’altro mandante.

Così facendo ci si trova confrontati con una palese violazione del mandato nei

confronti dell’attrice.

Potendo il mandatario,

in base agli art. 394 e segg. e 398 CO ricevere la propria retribuzione solo

per quelle prestazioni necessarie ed eseguite in modo accurato, che anche un

diligente e attento legale avrebbe svolto in un preciso momento se avesse agito

al posto dell’interessato, incombe all’avvocato provare un accordo riguardante

l’onorario, il genere di retribuzione e la sua congruità. Una diversa

ripartizione dell’onere della prova è possibile solo quando il mandante ha

accettato incondizionatamente l’operato del mandatario, ciò che non si è in

concreto mai realizzato. Anzi, l’appellante ha sollevato a più riprese, al più

tardi dal maggio 2013, i suoi dubbi e le sue contestazioni circa l’esecuzione

del mandato. Di conseguenza era obbligo di AO 1 provare il conferimento del

mandato, la sua estensione, le attività svolte a favore dell’attrice, la

necessità e l’adeguatezza delle prestazioni e la congruità della retribuzione,

oltre che l’accettazione del suo operato.

Il Pretore, elencando

senza alcun accertamento le attività asseritamente svolte dalla convenuta, ha

commesso un palese errore dando per scontata l’esecuzione di quelle prestazioni.

La sottoscrizione del

“contratto di mandato” del 15 maggio 2013 da parte di __________ Pi__________,

continua l’appellante, sarebbe ininfluente. A tal proposito va a suo avviso

rilevato che il contratto, nemmeno siglato dalla mandataria, non è stato

firmato da AP 1 ma, appunto, solo dalla madre, cosa che non comporta la sua

rinuncia alla contestazione di non conforme adempimento e alla contestazione

della nota d’onorario. In tale atto nemmeno vi sarebbe un riferimento alla

qualità delle prestazioni per cui non sarebbe possibile desumerne un consenso

al lavoro svolto. D’altronde l’impatto economico si è palesato solo in un

secondo tempo. L’unico impegno assunto con tale contratto sarebbe a suo dire

stato quello del pagamento degli acconti.

In questo senso

andrebbero a suo dire censurate le affermazioni esposte dal Pretore a pag. 7

della sentenza impugnata, con cui ha definito tardiva e contraddittoria la

contestazione delle pretese del settembre 2013.

In relazione al

doppio mandato, escludendo dottrina e giurisprudenza un potere di

rappresentanza dei genitori quando si trovano in una posizione di conflitto di

interessi nei confronti dei figli, anche solo ipotetico, un negozio giuridico

concluso per quest’ultimi non sarebbe vincolante per loro.

13.

Le argomentazioni che

precedono, esposte invero in maniera poco sistematica e ripetitiva (anche in

relazione a quelle concernenti l’onere di contestazione), si confrontano solo

in minima parte con quelle contenute nel querelato giudizio, risultando così

essere, una volta di più, per la maggior parte irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC).

Ciò posto, esse si

rivelano anche nel merito del tutto inefficaci.

In effetti

l’appellante parte dal presupposto che tutta la documentazione agli atti sia

completamente priva di valore. A torto. Con la risposta 30 novembre 2015 AO 1

ha illustrato, con un elenco da lei stessa definito non esaustivo vista

l’estensione dell’attività (pag. 7 seg.), delle tematiche e problematiche

affrontate e ha prodotto le relative prove documentali; in particolare le

fatture dettagliate con l’indicazione di ogni singolo atto, la corrispondenza

con __________ P__________ (vale la pena ribadirlo: madre e rappresentante

legale dell’attrice), quella con terzi e quella con la controparte, tutti i

documenti in suo possesso e tutta la corrispondenza elettronica relativa ai

rendiconti bisettimanali inviati a __________ Pi__________. In base a questi

atti il Pretore, tenuto anche conto che lo svolgimento di queste attività non è

mai stato debitamente contestato da AP 1, ha a sua volta riassunto, a titolo

esemplificativo, le problematiche affrontate dai legali della convenuta in 11

punti ben dettagliati (sentenza impugnata, pag. 2-4, che questa Camera fa

propri e a cui si rimanda per non appesantire ulteriormente la presente

decisione), che rendono perfettamente l’idea del dedalo in cui si è trovata a

muoversi la convenuta.

È indubbio che una

simile struttura allegatoria e probatoria è di per sé sufficiente a dimostrare

le pretese di AO 1 se non debitamente messa in discussione dalle contestazioni

della mandante. Contestazioni che come detto avrebbero dovuto essere puntuali,

precise e dettagliate e che AP 1 non ha mai proposto nelle dovute maniere.

Pertanto, a fronte di

una, de facto, mancata contestazione delle sue pretese, sufficientemente

comprovate e allegate, è corretto ritenere, come fatto dal primo giudice, che

le stesse possano essere riconosciute.

A questo va aggiunto

che le critiche d’appello sono talmente prive di valore, poiché non si

confrontano compiutamente con il giudizio impugnato (se non per reagire in

maniera piccata nei confronti del Pretore), da non lasciare spazio a un riesame

dello stesso. Si pensi che nemmeno sono state spese parole per mettere in

dubbio l’affermazione del primo giudice “In sintesi, non sorprende per nulla

che l’impegno di rappresentanza di AO 1 abbia avuto quell’estensione esposta

nel doc. 7 (pari a 1'167.40 ore) e il costo conseguente” (sentenza

impugnata pag. 4), l’imprecisione della quale avrebbe potuto facilmente essere

scorta con la lettura del documento in questione, che indica un monte ore di

1'475.23 e non di 1'167.40.

14.

Asserire che il

Pretore non abbia considerato l’esistenza di due distinti rapporti contrattuali

con l’attrice, da un lato, e la madre, dall’altro, e il conseguente miscuglio

delle prestazioni fornite dalla convenuta che avrebbe comportato l’insorgenza

di una situazione di confusione fattuale e giuridica, risoltasi a sfavore di AP

1.

con il caricamento integrale di tutti i costi su di lei, non è corretto e non

tiene conto di quanto risulta dal giudizio di primo grado, nei confronti del

quale non assume dunque il ruolo di valida contestazione.

In effetti, la

problematica è stata esplicitamente affrontata dal primo giudice, che l’ha

considerata di scarsa rilevanza e liquidata con la frase, corretta nella

sostanza: “(…) __________ Pi__________ si è correttamente occupata di

salvaguardare gli interessi milionari della figlia nella successione paterna,

ha dato mandato a AO 1 a questo fine specifico, la quale si è ovviamente

concentrata a salvaguardare gli interessi della figlia e, assai marginalmente,

ha pure svolto delle attività anche a favore della madre” (sentenza

impugnata, consid. iii pag. 8), così come ne ha tenuto conto in seguito nel già

menzionato considerando in cui ha ricordato che le prestazioni a favore di

terze persone che l’attrice non vuole sobbarcarsi sono in realtà a favore della

madre (sentenza impugnata consid. xi, pag. 10).

Ciò posto, va poi

rilevato che l’appellante, pur parlando in forma generica di “mescolanza dei

mandati” che non ha permesso una corretta identificazione delle prestazioni

a favore dell’una o dell’altra mandante, non si spinge, nuovamente, oltre le

mere riflessioni di parte e, soprattutto, non motiva perché questo, anche se

corrispondesse al vero, dovrebbe avere un’incidenza tale sulla valutazione

della fattispecie da sovvertire l’esito di quella effettuata dal Pretore.

Non è sufficiente

affermare che i dettagliati rendiconti quindicinali, tra l’altro intestati “incarti

P __________ Pi__________” (e non AP 1), inviati alla rappresentante legale

dell’attrice non esponessero le prestazioni e i relativi onorari suddividendoli

tra le due mandanti, per sostanziare una violazione dei doveri del mandatario

(art. 400 CO): non avendo mai sollevato obiezioni a questo modo di procedere,

attuato sin dall’inizio, la convenuta poteva legittimamente desumere che fosse

stato accettato e finanche apprezzato da entrambe e che l’elenco dettagliato

contenesse informazioni a sufficienza. Tant’è che la stessa attrice non ha

avuto difficoltà a individuare l’oggetto di ogni singolo intervento fatturato e

a stabilire, secondo il suo criterio, quale fosse a suo favore e quale no (vedi

doc. S1-S5). Quelle proposte con l’appello sono pertanto semplicemente delle

tesi soggettive, delle interpretazioni personali di come devono essere

concretizzati i doveri del mandatario.

Inoltre l’appellante

nemmeno illustra perché le prestazioni a favore della madre non sarebbero così

trascurabili come stabilito dal Pretore e che conseguenze questo fatto dovrebbe

avere.

15.

Su questa linea, anche

l’obiezione in merito alla mancata debita considerazione del conflitto di

interessi e del fatto che qualsiasi atto concluso dal genitore per il figlio in

una simile situazione non sarebbe vincolante per quest’ultimo, così come

proposta, non lascia spazio a una riconsiderazione del primo giudizio, con le

cui argomentazioni nemmeno si confronta. AP 1 non spiega infatti perché sarebbe

errata la posizione del Pretore che ha escluso la possibilità di respingere le

pretese della mandataria sulla base dell’esistenza di un conflitto di

interessi, non essendo questo conflitto stato allegato e dimostrato, non

essendo sufficiente paventare rischi astratti “siccome l’onere di

allegazione imponeva all’attrice di specificare dove e come i suoi interessi

collidevano frontalmente con quelli della madre, ossia della sua rappresentante

legale, tanto che il patrocinio di AO 1 non la tutelava a dovere. Allegazione /

specificazione che difetta del tutto” (sentenza impugnata consid. iii pag.

8.

seg.) e perché non sarebbe corretta la sua conclusione per la quale nemmeno

in relazione alla Fondazione __________ ella ha portato la prova dell’esistenza

di un conflitto di interessi per il quale il patrocinio da parte della

convenuta di madre e figlia avrebbe danneggiato quest’ultima a favore della

prima (sentenza impugnata consid. x pag. 10).

Con l’impugnativa, AP

1.

non va oltre le argomentazioni già esposte in prima sede, non spiegando in

cosa consista il conflitto di interessi più volte evocato: pur essendo, in base

all’art. 306 CC, effettivamente sufficiente che esso sia dato in maniera

astratta (quindi se è data la possibilità di interessi divergenti senza che

debba essere dimostrata la reale affidabilità del rappresentante legale, Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, ZGB

I, 6 ed., n. 4 ad art. 306; DTF 118 II 104 consid. 4c), ella non sostanzia

neppure in quale modo il fatto che __________ Pi__________ fosse beneficiaria

della fondazione per una quota del 20% potesse comportare un potenziale

conflitto di interessi con la figlia, beneficiaria per una quota del 30%, non

bastando questo semplice fatto a fondare l’esistenza teorica di possibili

interessi contrapposti, come invece la giurisprudenza ha per esempio

riconosciuto in situazioni particolari nelle quali genitore e figlio sono

membri di una comunione ereditaria come la procedura di inventario, la

divisione, la rinuncia, il diritto alla legittima (Schwenzer/Cottier, op. cit., 6 ed., n. 5 ad art. 306), cosa

che le persone qui coinvolte non sono.

In questo senso, come

ben ricordato dal Pretore, non va trascurato che la questione era stata a suo

tempo sottoposta all’ARP che, non ravvisando potenziali conflitti d’interesse,

non aveva ritenuto necessario intervenire e nominare un curatore.

Anche su questi

aspetti, pertanto, l’appello deve essere respinto nei limiti della sua

ricevibilità.

16.

In merito alla

tematica della conoscenza del procedere di AO 1 e del consenso concesso da

parte di __________ Pi__________, quale rappresentante legale della figlia AP 1,

alle proposte di fatturazione trasmessele a scadenza quindicinale, nonché con

la sottoscrizione del contratto di mandato del maggio 2013 (doc. H), che

imponeva all’attrice un’allegazione ancor più approfondita e puntuale delle

proprie contestazioni che ella ha omesso, va evidenziato come il Pretore ha

accertato che innanzitutto __________ Pi__________ non ha contestato di aver

dato i consensi in questione, che la giustificazione che quest’ultima non era

giurista ed era stata traumatizzata dalla morte di __________ S__________ non

poteva essere ritenuta valido motivo per riconoscere un vizio delle sue plurime

dichiarazioni di volontà (sentenza impugnata, consid. vii pag. 9) e ha

stabilito che lo scritto di contestazione del 2 settembre 2013 e le prese di

posizione successive non godevano di alcun pregio giuridico perché

s’innestavano tardivamente e contraddittoriamente rispetto a una situazione

pregressa di accordo recente e dinamico fondato proprio sul comportamento

assunto dalla rappresentante legale (sentenza impugnata pag. 7).

Una volta di più

l’appellante si limita ad asserire che non vi è mai stato consenso da parte sua

all’operato della resistente e agli importi chiesti e di aver sollevato in

diverse occasioni e in diverse forme, al più tardi dal maggio 2013, i suoi

dubbi e le sue contestazioni, senza affrontare concretamente il querelato

giudizio, fatto che rende irricevibile l’impugnativa anche sotto questo

aspetto.

Ciò detto, la

genericità con cui sono state proposte queste argomentazioni non consente di

comprendere su quali basi AP 1 sostenga di aver mosso critiche, tramite sua

madre, al più tardi dal maggio 2013 all’operato della mandataria e non, come

stabilito dal Pretore, solo a partire dal 2 settembre 2013, quindi

tardivamente.

Sostenere poi che il

contratto del 15 maggio 2013 (doc. H e doc. 24) non sia stato controfirmato da AO

1, oltre che essere un’argomentazione nuova (e dunque irricevibile, art. 317

CPC) e proposta in maniera astratta, fine a sé stessa, senza trarne delle

conclusioni concrete, è finanche contrario alla buona fede. In ogni caso è pure

inutile, poiché per il riconoscimento di un debito non è necessaria la ratifica

del creditore.

Errato nella sostanza

è poi voler dedurre da tale documento il mero impegno a versare gli acconti

come vorrebbe l’insorgente, e non anche il riconoscimento di quanto sino a quel

momento fatto dai legali, preso semplicemente atto che a pag. 2 si può leggere:

“L’importo degli onorari al 2 maggio 2013 ammonta a ca. fr. 521'796.50, che

sarà oggetto a sconto del 20%”. In questo senso risulta anche difficile

seguire l’appellante quando sostiene che il peso economico del contratto si è

palesato solo alla fine. A maggior ragione se si considera che i numerosi

rendiconti quindicinali da lei ricevuti senza che abbia mai obiettato alcunché

nonostante fossero perfettamente comprensibili - a lei in special modo, tenuto

conto che cifre e fatture non erano estranee al suo mondo professionale, avendo

lavorato alle dipendenze di una banca, la __________ di Lugano (doc. 25) -

riportavano esattamente il costo singolo e totale delle prestazioni fatturate.

In questo substrato,

se si può convenire con AP 1 laddove sostiene che la sottoscrizione del mandato

del maggio 2013 e il ricevimento senza reazione dei rendiconti non costituivano

una cambiale in bianco per il pagamento di prestazioni non conformi al mandato

o lesive dei doveri del mandatario (sulla tematica della non applicabilità

dell’art. 6 CO ai casi di mancata contestazione di una fattura e sulle

eccezioni in base al principio della buona fede v. DTF 112 II 500, STF

4A_287/2015 del 22 luglio 2015 consid. 3.1, 4A_144/2012 dell’11 settembre 2012

consid. 4.2 e 4D_116/2010 del 22 marzo 2011 consid. 4.2), non si può seguirla

quando sostiene che la sua posizione critica assunta dal settembre 2013 fosse

sufficiente per annichilire le conseguenze di questi atti e obbligare la

controparte a dimostrare che le prestazioni fatturate erano necessarie,

adeguate e conformi ai doveri contrattuali. Come già scritto, era suo compito

confutare in maniera puntuale le pretese avanzate da AO 1 e illustrare per ogni

singola posta della fattura (o a gruppi ben precisi) perché non poteva più

essere riconosciuta nonostante lo fosse di principio stata (per atti

concludenti e/o con la firma del doc. H) sino a quel momento. Cosa che non ha

mai fatto.

A questo va aggiunto

che a indebolire ulteriormente le tesi attoree contribuisce il fatto che sin

dalla morte di __________ S__________ l’autorità tutoria chiamata a tutelare la

minorenne era stata coinvolta senza che abbia mai sollevato dubbi o critiche

nei confronti della convenuta e della posizione di __________ Pi__________ e

che il 22 luglio 2013 proprio la questione dell’onorario è stata affrontata

davanti alla ARP 4 di Paradiso senza che la rappresentante legale dell’attrice

avesse sollevato alcun tipo di contestazione (doc. 25).

Mezzi di prova

17.

Con l’appello, AP 1 ha

criticato il primo giudice anche per aver respinto con ordinanza 20 luglio 2017

tutte le prove testimoniali da lei richieste e limitato l’istruttoria

all’acquisizione agli atti di incarti e documenti cartacei, ritenendo che la

prova documentale era sufficiente e che la produzione verbale di quei mezzi di

prova non era conforme agli art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. e CPC perché

l’associazione tra fatti e finalità del mezzo di prova richiesto non era stata

specificata a sufficienza.

A suo dire, con

l’azione di disconoscimento di debito ella avrebbe invece esposto

dettagliatamente le circostanze determinanti ai fini del giudizio e indicato i

mezzi di prova con riferimento ai fatti di petizione, per poi, in sede di

replica e risposta riconvenzionale, completare l’indicazione con la richiesta

di interrogare dei ben definiti testimoni e la sua rappresentante legale,

precisando infine in occasione delle prime arringhe che quest’ultima avrebbe

potuto essere anche sentita come testimone. Inoltre contesta che la

documentazione agli atti basti per decidere la vertenza, in particolare con

riferimento alla questione del conflitto di interessi e al doppio mandato.

Come risulta da quanto

precede, la documentazione agli atti si è rivelata sufficiente per decidere la

causa, senza che vi fosse la necessità di procedere all’interrogatorio di

testimoni, motivo per il quale la richiesta formulata con l’appello non può

trovare accoglimento.

La stessa andrebbe poi

anche respinta perché non sufficientemente sostanziata, non avendo AP 1

spiegato per quale motivo le prove già presenti non sarebbero sufficienti e

dovrebbero essere integrate con quelle non ammesse in prima sede.

Sull’altro fronte, se

si può convenire che l’obbligo di specificazione delle prove, che impone alla

parte richiedente di precisare quale mezzo di prova indica per provare quale

fatto e per quale ragione (art. 55 cpv. 1 CPC, Prinzip der Beweisverbindung),

non deve essere portato a un estremo tale da risultare un ostacolo

all’accertamento della verità e un incentivo alla superficialità della

decisione, va rilevato che per buona parte dei testi indicati l’attrice non ha

precisato quali fatti esattamente avrebbero dovuto chiarire, non bastando il

loro coinvolgimento nella fattispecie a rendere la loro deposizione degna di

interesse e necessaria al giudizio, rispettivamente non essendo il rimando per

numero a singoli paragrafi degli allegati (cfr. verbale 7 febbraio 2017, ma

anche appello, pag. 19) una modalità accettabile, poiché poco trasparente e

facile origine di confusione.

Di conseguenza, anche

la richiesta di annullamento della sentenza e rinvio della causa al primo

giudice affinché proceda all’audizione dei testi indicati deve essere

disattesa.

18.

Ne

discende che l’appello di AP 1, ampiamente infondato, deve essere respinto

nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di

secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di ca. fr. 365'640.-,

seguono la soccombenza.

Le spese processuali

dell’appello, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’500.-.

Le relative ripetibili, tenuto conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate

in fr. 10'000.-.

L’importo di fr. 10’000.- versato dall’appellante a titolo di

cauzione per le ripetibili a seguito della decisione 22 giugno 2020 del presidente

della Camera sarà riversato all’appellata ad avvenuta crescita in giudicato di

questa sentenza.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.

L’appello

7.

gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a fr. 14’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 10’000.- per ripetibili di seconda sede.

§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione,

la cauzione processuale di fr. 10’000.- prestata dall’appellante a seguito

della decisione 22 giugno 2020 del presidente di questa Camera sarà liberata a favore

della controparte a copertura delle ripetibili riconosciutele.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).