12.2020.100
Assegnazione di posteggi in una futura autorimessa successivamente non costruita; impossibilità; restituzione dell'indebito arricchimento; contratto di natura mista o società semplice; determinazione degli obblighi delle parti e sopportazione dei costi
22 aprile 2021Italiano39 min
unità di PPP (dal n. __________ al n. __________), di cui una di proprietà di AP
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.100
Lugano
22 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.19 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 12
settembre 2018 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi
patrocinati dall’avv.PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 40'000.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2018 e il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’UE
di __________ e da AP 2 al PE n. __________ dell’UE di __________;
domande avversate dai
convenuti, che con azione riconvenzionale hanno chiesto di condannare la
controparte al pagamento in loro favore di fr. 31'458.70 oltre
interessi del 5% dal 5 maggio 2018 e di farle ordine di ritirare entro 10
giorni dalla crescita in giudicato della decisione le esecuzioni di cui ai PE n. __________ e n. __________;
vista la decisione 3
luglio 2020 del Pretore aggiunto, che ha accolto l’azione principale e respinto
quella riconvenzionale;
appellanti i
convenuti con atto di appello del 7 settembre 2020, con cui hanno chiesto
la riforma del querelato giudizio, postulando in via preliminare la
congiunzione del presente inc. 12.2020.100 con l’inc. 12.2020.101, in via
principale di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale e
in via subordinata di accogliere la petizione limitatamente a fr. 9'678.65
oltre interessi e rigettare in via definitiva l’opposizione ai predetti PE in
tale misura, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni
(recte: risposta) 25 settembre 2020 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Sul fondo part. n. __________ RFD di __________, suddiviso in 13
unità di PPP (dal n. __________ al n. __________), di cui una di proprietà di AP
1 e le altre dodici di proprietà della moglie AP 2, sorgono due edifici e un’autorimessa
interrata. Il fondo confina a nord con la part. n. __________ RFD di __________,
ove pure sorge un edificio suddiviso in due unità PPP, di cui la prima (n. __________)
di spettanza di AO 1 e la seconda (n. __________) originariamente di spettanza
di M__________, che l’ha successivamente donata a E__________ (doc. A-D inc. CM.2018.50).
B.
A fronte di un progetto volto alla ristrutturazione e ampliamento di
uno degli stabili siti sul fondo part. n. __________ e alla realizzazione di
una nuova autorimessa interrata con 15 posteggi a cavallo fra questo fondo e la
part. n. __________, il 13 luglio 2011 AO 1, M__________, AP 1 e AP
2 hanno concluso una convenzione per cui, previa costituzione di un diritto di
superficie in favore dei coniugi AP 1, le prime due si impegnavano ad
acquistare sei, rispettivamente due dei prospettati posteggi nel senso che alle
medesime sarebbero stati concessi una servitù d’uso e un diritto di passo per
l’accesso all’autorimessa (doc. E
inc. CM.2018.50). AO 1, per i suoi sei posteggi, avrebbe
dovuto pagare un prezzo di fr. 365'500.- e un acconto di fr. 36'550.- (poi
effettivamente versato per l’importo di fr. 40'000.-, cfr. doc. I inc.
CM.2018.50). Per i suoi due posteggi, M__________ avrebbe dovuto pagare un
corrispettivo di fr. 120'500.- e un acconto di fr. 12'050.-. Avendo la medesima
nel 2014 alienato la sua quota PPP a E__________, quest’ultimo è subentrato
nella convenzione (doc. F inc. CM.2018.50). L’incarico della progettazione
dell’autorimessa è stato affidato allo studio d’ingegneria A__________ SA.
C.
Il 23 marzo 2012 ha inoltrato al Municipio di __________
la relativa domanda di costruzione, che ha incontrato l’opposizione
della R__________ SA. La medesima società, dopo il rilascio della licenza
edilizia (doc. P, p. 6 inc. CM.2018.50), ha inoltrato un ricorso innanzi al
Consiglio di Stato. Dopo una lunga procedura amministrativa quest’ultima
Autorità ha infine parzialmente accolto il ricorso, annullando la licenza edilizia
limitatamente all’autorimessa. Con decisione 17 marzo 2017 il Tribunale
cantonale amministrativo ha respinto il ricorso 2 novembre 2015 inoltrato da AP
1 (inc. 52.2015.499, doc. L inc. CM.2018.50 e doc. rich. I°). La decisione non
è stata impugnata innanzi al Tribunale federale ed è passata in giudicato.
D.
Visto il naufragare del progetto, AO 1 ed E__________ hanno preteso
la restituzione degli acconti versati (fr. 40'000.-, rispettivamente fr.
12'050.-). I coniugi AP 1 hanno contestato la richiesta, sostenendo che le
spese causate dal progetto fallito dovessero essere sopportate dalle parti in
ragione di 1/3 ciascuna e allestendo una relativa liquidazione (non
comprendente i costi delle prestazioni da loro personalmente fornite), secondo
cui AO 1 avrebbe avuto diritto alla restituzione di soli fr. 9'678.65,
mentre E__________ avrebbe dovuto conguagliare, in aggiunta all’acconto già
versato, ulteriori fr. 13'385.75 (doc. O e P inc.
CM.2018.50). Successivamente i coniugi AP 1 hanno quantificato in
fr. 94'376.- il costo del loro operato, pretendendo da ciascuna controparte 1/3
del suddetto importo e dunque il versamento di aggiuntivi fr. 31'458.70 (doc. S
e T inc. inc. CM.2018.50).
E.
Con PE n. __________ e n. __________ dell’UE di __________,
notificati il 9 marzo 2018 (doc. U e V inc. CM.2018.50) AO 1 ha escusso separatamente
ciascun coniuge per l’importo di fr. 40'000.-. Entrambi gli escussi hanno
sollevato opposizione.
F.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. A1), con
petizione 12 settembre 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2
postulando la loro condanna al pagamento di fr. 40'000.- oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 2018 (a titolo di restituzione dell’indebito
arricchimento) nonché in tale misura il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dal primo al PE n. __________ dell’UE di __________
e dalla seconda al PE n. __________ dell’UE di __________, con protesta di
spese e ripetibili e rimborso delle spese di conciliazione (inc. OR.2018.19).
Nel medesimo periodo, anche E__________ ha avviato un’analoga causa nei confronti
dei convenuti (inc. OR. 2019.6), vertente sulla stessa fattispecie e su simili
domande di giudizio.
G. Con
risposta 5 novembre 2018 i convenuti si sono opposti alla petizione
postulandone l’integrale reiezione, e hanno chiesto, con domanda
riconvenzionale, di condannare la controparte al pagamento di fr. 31'458.70 oltre interessi del 5% dal 5 maggio 2018 e di farle ordine di
ritirare entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della decisione le
esecuzioni di cui ai PE n. __________ e n. __________, pure con protesta di
spese e ripetibili. In sintesi, i convenuti hanno preteso l’esistenza di una
società semplice volta alla realizzazione dei posteggi in questione,
comportante l’obbligo di tutte le parti coinvolte di sostenere i relativi
costi.
H.
Con replica e risposta riconvenzionale 3 dicembre 2018, duplica e
replica riconvenzionale 30 gennaio 2019 e duplica riconvenzionale 11 febbraio
2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando
le pretese avverse.
I.
Dopo l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente per gli
inc. OR.2018.19 e OR.2019.6) e la produzione degli allegati conclusivi scritti,
con decisione 3 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'850.-, a carico
dei convenuti in solido fra loro, pure condannati, con uguale vincolo di
solidarietà, a versare alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.
Contestualmente il Pretore aggiunto ha respinto l’azione riconvenzionale, con
relativo aggravio delle spese processuali (fr. 1'150.-) e delle ripetibili (fr.
4'000.-) a carico dei convenuti e attori riconvenzionali in solido fra loro.
J.
La parallela causa introdotta da E__________ nei confronti dei
coniugi AP 1 (inc. OR.2019.6) ha avuto analoga sorte, ritenuto che con
decisione 3 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la sua pretesa di
restituzione dell’acconto di fr. 12'050.- e respinto l’azione riconvenzionale
dei convenuti.
K.
Con separati appelli 7 settembre 2020 i convenuti si sono aggravati
contro entrambi i giudizi (inc. n. 12.2020.100 e 12.2020.101). Per quanto
riguarda il presente incarto n. 12.2020.100, essi hanno postulato in via
preliminare la sua congiunzione con l’inc. 12.2020.101, in via principale la
riforma della querelata decisione nel senso di respingere la petizione e
accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi, e subordinatamente la riforma del giudizio nel senso di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 9'678.65 oltre interessi e
rigettare in via definitiva l’opposizione ai PE summenzionati in tale misura,
con aggravio a loro carico di fr. 934.- a titolo di spese processuali e di fr.
1'000.- a titolo di ripetibili di prima sede e protesta di spese e ripetibili
di seconda sede.
L.
Con osservazioni (recte: risposta) 25 settembre 2020
l’attrice si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione, pure con
protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata (art. 94 cpv. 1 CPC). I termini di impugnazione e risposta
sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 7 settembre
2020.
contro la decisione 3 luglio
2020, notificata agli appellanti il 6
luglio 2020, è tempestivo (tenuto conto
delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta 25 settembre 2020
dell’appellata.
2.
Quale domanda preliminare, gli
appellanti postulano la congiunzione ex art. 125 lett. c CPC degli inc.12.2020.100
e 12.2020.101 in quanto aventi per oggetto delle decisioni pressoché identiche
e riguardanti le medesime parti convenute e la medesima fattispecie. Tenuto
conto in particolare dell’esistenza di diverse parti attrici e delle (seppur
minime) divergenze fra l’una e l’altra procedura verranno emesse separate
decisioni, laddove invece la comunanza di fattispecie, tematiche e
argomentazioni verrà considerata al momento della quantificazione delle spese
giudiziarie.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. Le argomentazioni degli appellanti verranno
pertanto esaminate solamente nella misura in cui rispettano i principi summenzionati.
Si può comunque già qui precisare che, laddove essi rilevano che verosimilmente
il Pretore aggiunto non ha tenuto conto delle loro conclusioni scritte del 30
giugno 2020, poiché ha emesso la sentenza solamente pochi giorni dopo, ovvero
il 3 luglio 2020, la censura, oltre che speculativa, è pure irricevibile nella
misura in cui essi non indicano quali elementi ivi contenuti sarebbero stati a
torto trascurati.
4.
In sintesi il Pretore aggiunto
ha stabilito, sulla base del contenuto della convenzione doc. E, del modo in
cui è stata implementata e delle prove agli atti, che il rapporto fra le parti
è qualificabile quale contratto sinallagmatico di natura mista e non quale società
semplice. L’attrice non è dunque tenuta a sopportare una parte delle spese
sostenute dai convenuti, e ha il diritto di ottenere la restituzione dell’acconto
versato vista l’impossibilità oggettiva e definitiva di realizzare l’oggetto
contrattuale (art. 119 e 62 CO). Gli appellanti invece sostengono che il primo
giudice abbia errato nella qualifica giuridica della convenzione e abbia trascurato
le prove agli atti che permetterebbero di concludere per l’esistenza di una
società semplice. Le argomentazioni pretorili e le relative contestazioni
verranno analizzate nel dettaglio nei considerandi che seguiranno. In ogni
caso, la censura appellatoria secondo la quale il giudice di primo grado
avrebbe qualificato la convenzione quale contratto d’acquisto già nei fatti, anticipando
in maniera inammissibile la sua valutazione giuridica e l’esame delle prove
agli atti ex art. 157 CPC, è destituita di fondamento: il consid. A della
sentenza impugnata (come del resto il consid. B della presente decisione)
dev’essere letto quale semplice riassunto del contenuto della convenzione (che
menziona esplicitamente termini quali “acquistare” e “posteggi
acquistati”), impregiudicata ogni analisi probatoria e giuridica, che è
invece ampiamente illustrata nei considerandi di diritto.
5.
Con l’impugnata decisione, il
primo giudice ha innanzitutto osservato che i convenuti e attori
riconvenzionali, avendo invocato l’esistenza di una società semplice, devono
portarne la prova (art. 8 CC).
Gli appellanti si oppongono, sostenendo che il Pretore
aggiunto non avrebbe tenuto conto che è stata la controparte ad avanzare le
pretese in questione e che la convenzione doc. E non può essere un contratto
preliminare di compravendita immobiliare. Perlomeno, il primo giudice ha osservato
che la stessa non è chiara e non ha potuto indicare con certezza di quale tipologia
di accordo si tratti. In tali circostanze spettava dunque all’attrice dimostrare
le circostanze suscettibili di fondare la propria pretesa, mentre ai convenuti
quelle idonee a neutralizzarla.
La censura non è tuttavia atta
a mutare la conclusione pretorile. Nel caso concreto, l’attrice ha avanzato la
sua pretesa di restituzione dell’acconto versato sulla base dell’impossibilità
dell’adempimento di un contratto sinallagmatico (doc. E) e del conseguente
indebito arricchimento della controparte. Sono stati i convenuti invece a
sostenere, per contrastare le pretese attoree e fondare la propria domanda
riconvenzionale, che il doc. E non è un contratto sinallagmatico e che fra le
parti si è instaurata una società semplice comportante una serie di diritti e
doveri: ne dovevano pertanto portare la dimostrazione, come correttamente
stabilito dal primo giudice.
6.
Giusta gli accertamenti
pretorili, vi sono prove contrastati in relazione a chi abbia originariamente
maturato l’idea di realizzare i posteggi in questione. Inoltre, secondo AP 2,
la convenzione doc. E è il
risultato di una modifica del progetto originario discussa e approvata da tutte
le parti (verbale del 9 novembre 2019, p. 2 seg.). Tuttavia, le ragioni che hanno condotto o accompagnato la genesi
del progetto non bastano per
limitare la libertà contrattuale delle parti e per impedire loro di optare per
lo strumento operativo (e di riflesso giuridico) più consono per realizzare i
loro intendimenti.
A tal riguardo, gli appellanti non avanzano
censure debitamente motivate e atte a sovvertire il giudizio di primo grado,
bensì si limitano a riproporre una propria visione soggettiva. Essi, rinviando
pure al proprio interrogatorio, sostengono che sono state le controparti (che
avrebbero avuto necessità di posteggi) ad avviare le discussioni per l’edificazione congiunta, ma ignorano
la testimonianza di segno opposto di M__________ (verbale del 2 luglio 2019, p.
3), già citata dal primo giudice, nonché quella di H__________ (amministratore
del condominio sito sulla part. n. __________ e persona di fiducia di AO 1,
cfr. verbale del 2 luglio 2019, p. 7-8), oltre che l’interrogatorio dell’attrice
(verbale del 9 dicembre 2019, p. 5), né pretendono che l’idea avrebbe potuto
essere implementata unicamente mediante la costituzione di una società
semplice. Una simile conclusione non può essere nemmeno dedotta dal fatto che
il progetto trovasse l’accordo dell’attrice e di M__________, o che il doc. E
sia stato allestito sull’impulso di tutte le parti coinvolte con il sostegno
dei rispettivi legali (l’avv. A__________, patrocinatore dei convenuti, e l’avv.
P__________, patrocinatore di M__________): come già rilevato dal primo giudice
e non debitamente contestato nell’impugnativa, stava alle parti scegliere lo
strumento più opportuno per raggiungere i loro obiettivi. Peraltro, come già
rilevato al consid. B, il progetto edilizio comprendeva altresì l’ampliamento
di uno stabile di proprietà dei coniugi AP 1.
7.
Il primo giudice ha già
riassunto dottrina e giurisprudenza in relazione alla società semplice. Si può
comunque qui ricordare che giusta l’art. 530 cpv. 1 CO, la società è un
contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze
e mezzi comuni uno scopo comune. I soci devono contribuire alla creazione della
società semplice tramite un proprio apporto (o quota) e avere la volontà di
mettere in comune i propri beni e le proprie risorse al fine di raggiungere uno
scopo comune, partecipando alla gestione e alle responsabilità della società (animus
societatis).
8.
Con l’impugnata decisione, il
primo giudice ha esaminato la convenzione doc. E, rimarcando che il suo
contenuto letterale
sembra escludere l’ipotesi di un contratto di
società semplice. Il relativo pto. 1, secondo cui “le parti intendono
procedere alla costruzione di un garage sotterraneo…” dev’essere
considerato quale semplice preambolo che ancora non comporta degli obblighi né
li specifica. Per il resto, i pti. 1.2 e 1.4 chiariscono che l’incarico di
edificazione è stato conferito ai convenuti, che sarebbero diventati i soli proprietari
dell’autorimessa. Essi, definiti anche “committenti”, si sono assunti
formalmente l’impegno di finanziare l’opera nonché il rischio di eventuali discrepanze tra il
preventivo e il consuntivo della ditta incaricata dell’edificazione (pti. 1.3 e 6). Per contro, AO 1 e M__________ si sono unicamente impegnate a
rilevare alcuni posteggi (nella forma della servitù) pagando un corrispettivo
fisso e indipendente dagli sviluppi futuri del progetto (pti. 2 e 3) e a
sostenere determinate spese, ben delimitate ai pti. 8 e 9.2. Non prevedendo
inoltre la convenzione una ripartizione degli utili e delle perdite ai sensi
dell’art. 533 CC né contenendo alcun accenno a un consorziamento delle parti
nella forma della società semplice, la stessa difetta pertanto dei relativi capisaldi
ed è piuttosto qualificabile come contratto sinallagmatico (scambio di
prestazioni), ove malgrado la convergenza di interessi, le parti avevano
separati ruoli. Tale conclusione è
rafforzata dal fatto che la convenzione è stata voluta da M__________, giudice
del Tribunale penale federale e pertanto persona cognita di diritto, nonché
assistita da un suo legale di fiducia. Se ne può difatti concludere che
l’impiego o il mancato impiego di determinati termini e formulazioni voglia
descrivere la reale natura del
contratto. La medesima in sede di audizione ha d’altronde precisato di non aver
mai voluto istituire una società semplice (verbale
del 2 luglio 2019, p. 5). Il Pretore aggiunto ha concluso che la convenzione è
qualificabile come contratto
misto
in cui convivono elementi dell’appalto e di un precontratto per la
costituzione di servitù, economicamente parificabile a una compravendita o a un
contratto “chiavi in mano” (v. anche teste P__________, verbale del 15
ottobre 2019, p. 4). Ciò tenuto conto che prima del 1° gennaio 2012 l’art. 732
vCC imponeva per le servitù prediali unicamente la forma scritta e che, al
momento della sottoscrizione del doc. E, il contratto principale non poteva
ancora essere sottoscritto, difettando la possibilità di una rappresentazione
grafica secondo l’art. 732 cpv. 2 CC.
8.1
Gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto
un’errata interpretazione e qualifica giuridica della convenzione (art. 18 CO).
Essi premettono che l’interpretazione soggettiva è prevalente rispetto a quella
oggettiva, ma trattasi di un’argomentazione irricevibile per carenza di
motivazione, poiché non spiegano che conclusioni se ne dovrebbero trarre.
8.2
Secondo gli appellanti il contratto, redatto nella
semplice forma scritta, non può costituire una compravendita o un relativo
contratto preliminare vista l’assenza dell’indispensabile atto pubblico
previsto dall’art. 216 CO (pure mancante nella successiva dichiarazione di
subentro di E__________ di cui al doc. F). Difatti quest’ultimo e M__________, entrambi assistiti da un legale, dovevano esserne
evidentemente consapevoli, non potendo in ogni caso l’ignoranza di un principio
cardine del diritto materiale svizzero giustificarli. A loro dire, il Pretore aggiunto
avrebbe attribuito un eccessivo peso alle dichiarazioni dei medesimi, mentre il
teste A__________ ha osservato che nessuno gli aveva menzionato una
compravendita di posteggi. Così facendo però, essi non si confrontano
sufficientemente con la decisione pretorile: il giudice di prime cure ha
soltanto osservato che il contratto è economicamente parificabile a una
compravendita, ma non l’ha qualificato come tale, bensì come contratto misto
avente elementi del precontratto
per la costituzione di servitù prediali (oltre che dell’appalto), il quale in forza
alla regolamentazione vigente all’epoca (art. 732 vCC) non necessitava l’atto
pubblico. Non criticando debitamente tale considerazione, la censura è pertanto
irricevibile (art. 311 CPC).
Comunque sia, la convenzione è caratterizzata
da diritti e doveri di varia natura. Essa è stata redatta in collaborazione
dall’avv. A__________ e dall’avv. P__________.
Il primo ha osservato di
non aver mai parlato con il collega o con i coniugiAP 1 di una compravendita di
posteggi, di non essersi mai intromesso nella questione della ripartizione dei
costi legati all’operazione e che il criterio della suddivisione in terzi delle
spese gli è stato comunicato da AP 1 (verbale del 15 ottobre 2019, p. 7-8), mentre il secondo ha specificato che gli oneri di M__________
si esaurivano nel pagamento del corrispettivo per l’ottenimento di una servitù
prediale e nella concessione del diritto di superficie, precisando che per lui
si trattava di un’operazione parificabile a un acquisto “chiavi in mano” e che
“L’atto pubblico sarebbe stato sottoscritto al momento della costituzione
effettiva del diritto di superficie. Il doc. E fu redatto come scrittura
privata trattandosi di una convenzione preliminare che regolava diritti e
doveri delle parti in vista di tale costituzione” (verbale del 15 ottobre
2019, p. 3-4). È innegabile che
la convenzione abbia natura preliminare, non solo non esistendo ancora i
posteggi in questione, ma non essendo nemmeno il progetto edilizio stato ancora
approvato dalla competente autorità. È pur vero che, giusta l’art. 22 CO, se la legge
sottopone la validità di un contratto a una data forma, questa è richiesta
anche per la promessa di contrattare. Il contratto di costituzione di una
società semplice non ha alcuna esigenza di forma. Anche le servitù prediali
però, al momento della sottoscrizione della convenzione, potevano essere
costituite in semplice forma scritta (art. 732 vCC), ritenuto che nella
fattispecie l’assegnazione dei posteggi doveva avvenire mediante la concessione
di una servitù d’uso e una di passo. Ciò in effetti non valeva per la
costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente, per il quale
vigeva già allora l’obbligo dell’atto pubblico (art. 779a vCC). Tuttavia, in
tale caso il vizio di forma graverebbe la convenzione (e il relativo subentro
di E__________) sia che venga qualificata come contratto sinallagmatico, sia
quale contratto di costituzione di una società semplice. In altre parole,
l’eventuale esistenza di un vizio di forma, rispettivamente la presenza di un
contratto redatto nella semplice forma scritta, non portano ad ammettere
l’esistenza di una società semplice, essendo piuttosto determinante verificarne
il contenuto e tutte le ulteriori circostanze del caso concreto. Pure
ininfluente ai fini del giudizio è l’osservazione degli appellanti secondo la
quale, all’epoca della sottoscrizione del contratto, l’art. 732 vCC non
prevedeva la necessità di rappresentazioni grafiche, non ostando la svista
pretorile alla qualifica della convenzione quale contratto sinallagmatico. Per
lo stesso motivo, poco importa che la convenzione non possa essere qualificata
come appalto in assenza delle relative caratteristiche basilari, o che il
termine “committente” fosse stato inteso non in senso giuridico, ma soltanto
per indicare che i coniugiAP 1 avrebbero provveduto personalmente a incaricare
chi di dovere. A tal proposito, la decisione di prima sede resiste alla critica.
8.3
Secondo gli appellanti, già dalla convenzione
emergerebbe che la volontà della
controparte non era quella di acquistare dei posteggi o d’incaricare i coniugi AP
1.
di realizzare un’opera in cambio di una mercede, bensì di collaborare per la
realizzazione di un progetto comune. Ciò sarebbe innanzitutto deducibile dal
pto. 1 della convenzione, che non può essere considerato un semplice preambolo
ma una premessa della convenzione, da cui trarre le successive conclusioni e da
considerare nell’ambito di un “tutt’uno logico” con i successivi pti. 1.2, 1.3
e 1.4: le parti si sarebbero quindi impegnate a costruire congiuntamente
l’autorimessa, definendo lo scopo societario della loro collaborazione.
Gli appellanti tuttavia si limitano a opporre una
propria opinione alle considerazioni del primo giudice, il quale ha già
osservato che la clausola, avente la valenza di una premessa, è eccessivamente
generica per ammettere la volontà di costituire una società semplice, ritenuto
che non specifica alcun dovere delle parti e che i successivi pti. 1.3 e 1.4
attribuiscono ai coniugi AP 1 il compito di finanziare e realizzare
l’autorimessa. Questi accertamenti, insufficientemente contestati, devono
essere confermati.
8.4
Gli appellanti sottolineano che tutte le persone
coinvolte hanno conferito alla presunta società una propria quota: ciascuna ha
messo a disposizione una porzione del proprio fondo e del denaro, mentre AP 1 vi
ha anche aggiunto la sua esperienza in ambito edilizio per la gestione del
progetto. E meglio, le parti hanno approvato il progetto e hanno nel seguito
concordato, per comodità e praticità, che esso sarebbe stato finanziato in via
anticipata dai convenuti e gestito dagli stessi, e in particolare da AP 1,
quale persona dotata di esperienza in materia (interrogatorio di AP 1, verbale
9.
dicembre 2019, p. 8; teste A__________, verbale del 15 ottobre 2019, p. 6).AO
1.
l’avrebbe confermato, dichiarando di avere riposto la propria fiducia nel
medesimo anche in considerazione della sua
età avanzata (verbale del 9 dicembre 2019, p. 6), per cui si tratterebbe di una
deresponsabilizzazione solo dal punto di vista tecnico. A mente degli
appellanti, non vi sarebbe dunque divergenza di interessi fra le parti (tipica
di un contratto sinallagmatico), rispettivamente il primo giudice non avrebbe
spiegato perché ciò dovrebbe essere il caso.
Anche queste considerazioni,
ai limiti della ricevibilità, non possono mutare il giudizio di primo grado.
Ancora una volta, gli appellanti si limitano a proporre una propria
interpretazione della fattispecie che tuttavia non fa apparire errate le
riflessioni del Pretore aggiunto e non contrasta l’esistenza di un sinallagma. Comunque
sia, come rettamente evidenziato dal primo giudice, la convenzione lascia
emergere una dicotomia fra la posizione di AP 1 e AP 2 e quella di AO 1 e M__________
piuttosto che la volontà di mettere in comune le proprie risorse: i primi (anche
definiti “committenti”) si sono impegnati a finanziare e realizzare autonomamente
il progetto, sopportando i rischi di un eventuale superamento del preventivo,
ottenendo un diritto di superficie e diventando esclusivi proprietari del
derivante nuovo fondo iscritto nel Registro fondiario (pti. 1.2 e 1.3) nonché
dell’intera autorimessa. Le seconde si sono impegnate a rilevare un certo
numero di posteggi (mediante costituzione di servitù d’uso e di passo) in
cambio della concessione del diritto di superficie e di un aggiuntivo corrispettivo
prefissato e invariabile, nonché a sostenere delle spese ben delimitate. Non vi
sono per contro nella convenzione delle formulazioni indicanti una loro volontà
di vincolarsi ulteriormente o assumersi delle responsabilità nella
realizzazione del progetto (che peraltro era connesso al parallelo ampliamento
dello stabile dei convenuti, cfr. consid. B). Esse erano evidentemente
interessate al suo buon esito per l’ottenimento dei posteggi desiderati al
prezzo pattuito, ma non alle ditte incaricate, alla loro mercede o alla sorte
dei restanti posteggi. AO 1 ha espressamente dichiarato che non intendeva
assumersi ulteriori responsabilità (verbale del 9 dicembre 2019, p. 5-7). Inoltre
i testi M__________, P__________, H__________ e O__________ (vicino di casa e
pure interessato ai posteggi) hanno osservato che, a loro modo di vedere, i
coniugi AP 1 erano gli unici promotori del progetto, rispettivamente che gli
obblighi dei comproprietari della part. __________ si esaurivano nel pagamento
di quanto dovuto (cfr. verbale del 2 luglio 2019, p. 3-5 e 7-8; verbale del 15
ottobre 2019, p. 3; verbale del 13 gennaio 2020, p. 3).
8.5
Sempre con riferimento alla questione della
convergenza degli interessi delle parti, a mente degli appellanti il primo
giudice avrebbe trascurato che lo scopo del progetto non era il guadagno, bensì
la condivisione dei relativi costi e
oneri per permettere a tutti di usufruire di posteggi aggiuntivi, ritenuto che nulla impediva loro di
costruire i posteggi unicamente sul loro fondo. Sarebbe a tal proposito
emblematico che i previsti posteggi sono
stati concessi alle controparti al prezzo di costo, senza il sovrapprezzo
tipico del contratto sinallagmatico. Come si evincerebbe difatti dal doc. H e
dalla testimonianza dell’ing. __________ R__________, co-titolare dello studio
d’ingegneria A__________ SA (verbale del 13 gennaio 2020, p. 6), gli otto
posteggi da costruire sulla part. n. __________ avrebbero avuto un costo
oscillante fra i fr. 60'250.- e i fr. 62'250.-, importi a cui andrebbe ancora
aggiunto “il costo per l’accesso diretto alla part. __________ di cui al
doc. H e doc. L1”.
Ora, premesso che secondo il teste __________ R__________ il costo totale di
base per i 15 posteggi sarebbe stato minore di quanto indicato nel doc. H,
ovvero fr. 700'000.- invece che fr. 750'000.- (verbale del 13 gennaio 2020, p.
6), che gli importi esposti nella pagina a retro del doc. H già comprendono i
costi per l’accesso diretto (fr. 32'000.-) come pure un’ulteriore indennità di
fr. 50'000.- per “indennizzo a mappale __________ per mancato posteggio su
entrata” (che dunque non corrisponde a una spesa) ma non tengono conto del
diritto di superficie concesso dalle proprietarie della part. __________, sulla
base delle argomentazioni e delle prove menzionate dagli appellanti non si può
concludere che l’operazione non avrebbe generato un profitto, in assenza di
indicazioni più specifiche e tutto ignorandosi sulla sorte degli altri sette
posteggi (e meglio se gli stessi sarebbero stati venduti o locati e per quale
prezzo, ritenuto altresì che sulla part. __________ già esisteva un’autorimessa).
Ad ogni modo, il fatto che gli appellanti fossero disposti a concedere alle
controparti i posteggi a un prezzo di favore ancora non basta a dimostrare
l’esistenza di una società semplice.
8.6
Quanto alla suddivisione delle eventuali
perdite del progetto, gli appellanti sostengono che la questione non è stata
tematizzata poiché le parti confidavano nella sua buona riuscita (v. testi M__________, P__________ e A__________). Trattasi tuttavia di una mera considerazione
soggettiva inadatta a sovvertire il primo giudizio, posto che nessuno dei testi
menzionati ha ritenuto l’omissione una dimenticanza. Anzi, i primi due hanno
osservato che per loro la condivisione generale delle spese e delle perdite era
esclusa (verbale del 2 luglio 2019, p.
3-5; verbale del 15 ottobre 2019, p. 3-4), mentre il terzo ha dichiarato di non
essersi mai occupato della questione e che quanto di sua conoscenza gli è stato
riferito dal solo AP 1 (verbale del 15 ottobre 2019, p. 7).
Pure il richiamo degli appellanti ai pti. 8 e
9.2
della convenzione è carente nella motivazione e infondato: dette clausole
non possono dimostrare una sistematica ripartizione di spese e perdite, essendo
puntualmente riferite alle spese derivanti dalle iscrizioni nel Registro
fondiario e alle spese legali (notarili) relative alla costituzione dei vari
diritti reali limitati (servitù e diritto di superficie), come già osservato
dal primo giudice (impugnato giudizio, consid. 7) e non validamente criticato
con il gravame.
9.
Nel seguito dell’impugnata
decisione il Pretore aggiunto ha rimarcato che, anche volendo esaminare il successivo comportamento delle
parti, rispettivamente il modo in cui è stata implementata la convenzione, tali
sviluppi non indicano una deviazione delle parti verso un rapporto di società
semplice. Gli acconti
dell’attrice e di M__________ sono stati versati su un conto bancario intestato
ai soli convenuti (doc. I). Sono stati questi ultimi, personalmente ed
esclusivamente, a incaricare della progettazione lo studio d’ingegneria A__________ SA, a versare il
primo acconto di fr. 20'000.- e a gestire il progetto, senza manifestare
l’intenzione di agire anche in rappresentanza
dei comproprietari della part. n. __________.
Anzi, questi ultimi hanno avuto un ruolo del tutto marginale a tal riguardo,
ritenuto che oltre a rilevare la loro presenza a qualche sopralluogo, il teste __________
R__________ non ricordava né i loro volti, né i loro nomi, né se fossero
intervenuti nelle discussioni sui dettagli tecnici del progetto. Inoltre, la
licenza edilizia è stata richiesta da AP 1 quale unico istante (doc. P, foglio
6), ed è stato il medesimo a partecipare nel seguito alle procedure ricorsuali
innanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). M__________,
E__________ ed AO 1 sono semplicemente stati informati e interpellati a tal
riguardo (verbale del 9 dicembre 2019, p. 6 e 10; verbale del 2 luglio 2019, p.
6). È pur vero che dopo la decisione negativa del TRAM (doc. L), l’attrice ed E__________
si sono incontrati con i convenuti per discutere della situazione, e che tutti
loro erano concordi nel rinunciare a un ricorso al Tribunale federale.
Nondimeno, in tale occasione i primi due si sono limitati a fornire un
consiglio o un parere piuttosto che un voto vincolante maturato nell’ambito di
una deliberazione sociale secondo l’art. 534 CO, ritenuto che un intervento di
supporto o un contributo d’opinione non è sufficiente per plasmare l’animus
societatis.
Per il resto, secondo gli accertamenti pretorili non
sono emersi altri avvenimenti da cui trapelasse la volontà o la prassi di
costituirsi anche solo organizzativamente come una società semplice. L’avv. A__________
ha dichiarato che per quanto di sua conoscenza, il suo onorario sarebbe stato
suddiviso fra le parti in ragione di 1/3 ciascuno e che le spese andavano fra
loro suddivise, ma il valore probatorio della sua testimonianza è stato
relativizzato dal primo giudice: in primo luogo poiché egli si è limitato a
riportare quanto riferitogli da AP 1 (“sentito dire”), e in secondo luogo
perché le sue dichiarazioni sono in contrasto con i pti. 2, 6 in fine e
9.1
della convenzione.
9.1
Laddove gli appellanti ribadiscono di non essere mai
stati intenzionati a sopportare tutti i rischi e tutte le spese dell’operazione,
e di aver sempre sottolineato, non solo nelle comparse scritte ma anche nel
loro interrogatorio, la loro piena convinzione di aver stipulato un contratto
di società semplice, l’argomentazione non può mutare l’esito del giudizio,
trattandosi della riproposizione di una propria tesi in opposizione a quella
dell’attrice, di E__________ e di M__________.
9.2
Anche quando gli appellanti sostengono che la
condivisione di tutte le spese (1/3 ciascuno) sarebbe stata confermata dal
teste A__________ nonché dal fatto che AP 1 avrebbe sempre puntualmente
informato le parti sulle spese da lui sostenute e avrebbe inoltre inviato a
tutti, al momento del subentro di E__________ dietro sua esplicita richiesta,
un sunto dei costi sino a quel momento sostenuti e comunque già noti (cfr. doc.
P e 9), le censure sono carenti nella motivazione e non possono essere seguite.
Gli appellanti difatti non si confrontano con quanto rilevato dal primo giudice
in relazione alla valenza probatoria dell’avv. A__________, né rinviano a
rilevanti prove a supporto del loro dire: il plico doc. P attesta una serie di
costi, il doc. 9 le categorie di retribuzione del personale coinvolto nella
progettazione; nessuno dei due documenti dimostra se e quando tali informazioni
siano state comunicate all’attrice. Più in generale, gli appellanti non
rinviano ad alcuna prova da cui emerga che quest’ultima, M__________ o E__________,
prima dell’insorgere della presente controversia, venissero aggiornati sui
costi maturati. Ciò è in particolare in contrasto con la testimonianza di H__________,
che oltre a negare la circostanza ha aggiunto di avere chiesto ai convenuti, a
tutela dell’attrice, cosa sarebbe successo nel caso della mancata realizzazione
del progetto, e che questi ultimi gli avrebbero garantito l’assunzione degli
oneri e degli utili dell’operazione e la restituzione integrale dell’acconto
versato (verbale del 2 luglio 2019, p. 8-9). Si può comunque aggiungere che
l’asserita paritaria suddivisione dei costi e dei rischi appare oltretutto poco
sensata (e in conflitto con l’art. 533 cpv. 2 CO) dal punto di vista di M__________
e poi di E__________, assegnatari di soli 2 posteggi su 15.
9.3
Secondo gli appellanti, il fatto che non sia stato
creato un conto intestato a tutti i membri della società semplice non può essere
determinante, siccome essi non agivano come professionisti e la relazione,
aperta a loro nome per semplicità, era comunque riferita esclusivamente al
progetto. In ogni modo, le parti condividevano le spese nel senso che gli
acconti versati servivano a dare l’avvio al progetto. La censura si esaurisce però in una personale e
soggettiva lettura dei fatti inadatta a rimettere in discussione
l’argomentazione pretorile secondo cui l’assenza di un conto co-intestato
depone a sfavore dell’esistenza di una società semplice, la quale deve essere
confermata.
9.4
Gli appellanti rilevano poi che nell’ambito del
progetto, i proprietari della part. n. __________ godevano di un diritto di partecipazione
e controllo sull’attività espletata, ciò che è caratteristico della società
semplice, mentre il contratto bilaterale esclude una relazione paritaria fra le
parti. Innanzitutto, AO 1 e M__________ hanno contribuito alla definizione del
progetto (sia quello originario, sia quello modificato poi oggetto della
domanda di costruzione). Le stesse hanno potuto visionarlo e godevano di potere
decisionale, determinando insieme ai coniugi AP 1 quanti posteggi assegnare a
ciascuno nonché la loro grandezza e ottenendo la loro modifica secondo i propri
desideri (cfr. le testimonianze di __________ R__________ e M__________, nonché
gli interrogatori di AP 1, AP 2 e AO 1). Inoltre tutte le parti coinvolte hanno
deciso di comune accordo di sottoscrivere la domanda di costruzione e si
incontravano al fine di decidere insieme i passi da intraprendere. In
particolare, AO 1 e M__________ venivano regolarmente interpellate e hanno pure
partecipato ad alcuni sopralluoghi.
Tali censure, parzialmente irricevibili, non possono essere
seguite. Premesso che gli appellanti non si confrontano con quanto osservato
dal Pretore aggiunto in relazione ai sopralluoghi e alla testimonianza di __________
R__________, e richiamato quanto già osservato ai precedenti consid. 6 e 8.4, è
evidente che il progetto, che prevedeva la costruzione di un’autorimessa a
cavallo fra i due fondi, necessitava il coinvolgimento e l’accordo di tutti i
comproprietari, in particolare per quanto concerne la costituzione delle
necessarie servitù. È parimenti pacifico che l’attrice e M__________, quali
comproprietarie della part. n. __________, dovessero sottoscrivere la domanda
di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE) e che le medesime, dovendo pagare un
corrispettivo e un acconto ancor prima della partenza del progetto, avessero il
diritto di essere informate sui relativi sviluppi e avanzare delle richieste
relative alle caratteristiche dei posteggi a loro assegnati. In altre parole,
l’esercizio di diritti di informazione, sorveglianza o istruzione ancora non
dimostra la costituzione di una società semplice. Per il resto, il teste O__________
ha osservato che a suo modo di vedere, AO 1 disponeva di meno informazioni di
lui in relazione al progetto (verbale del 13 gennaio 2020, p. 3-4). Il teste ha
anche rilevato che la medesima non aveva la possibilità di intervenire se non
scegliendo la tipologia di parcheggio desiderata. Ciò è stato altresì
confermato da H__________ (verbale del 2 luglio 2019, p. 8). Anche M__________
ha dichiarato di non aver avuto poteri decisionali a tal riguardo, di essersi
limitata a visionare il progetto, esprimendo delle richieste laddove questo la
interessava, di non aver mai parlato con i progettisti, scelti esclusivamente
dai coniugi AP 1 unitamente ai restanti professionisti e di non aver
addirittura mai interagito con AO 1 (verbale del 2 luglio 2019, p. 4-6). L’ing.
__________ R__________ ha confermato che i suoi interlocutori e mandanti erano
esclusivamente i coniugi AP 1, e neppure ricorda chi fossero i proprietari
confinanti (verbale del 13 gennaio 2020, p. 5), non sussistendo alcun elemento
atto ad accertare una rappresentanza dei primi in favore dei secondi. Anche su
questo punto, la decisione di prima sede resiste alla critica.
9.5
Gli appellanti rilevano che anche la controversia di diritto
amministrativo concernente la licenza edilizia è stata seguita da AP 1 per
ragioni di praticità, ma in rappresentanza, nell’interesse e con l’accordo di
tutte le parti coinvolte, ritenuto che né AO 1, né M__________ o E__________ si
sono mai lamentati ed erano anzi perfettamente informati al riguardo. I passi
da intraprendere venivano stabiliti congiuntamente, ivi compresa la scelta di
presentare un ricorso al TRAM, rispettivamente di non impugnare al Tribunale
federale la decisione di quel tribunale (doc. L). Quest’ultima rinuncia è stata
il risultato di un’attiva discussione e di una conseguente votazione, ove i
pareri dell’attrice e di E__________ non sono stati ancillari o di mero
supporto, bensì determinanti. Difatti, se quest’ultimo fosse stato propenso
all’impugnazione, il ricorso sarebbe stato inoltrato.
Ora, gli appellanti non
evidenziano elementi oggettivi che permettano di concludere che AP 1, nelle
varie procedure amministrative, agisse anche in rappresentanza dei proprietari
della part. __________. Certo, nella fattispecie è pacifico che dopo la
decisione del TRAM ha avuto luogo una discussione fra le parti onde valutare
l’opportunità di un ricorso al Tribunale federale. Lo hanno confermato sia E__________
(il cui legale avv. F__________ aveva evidenziato le scarse probabilità di
successo di un ricorso, cfr. doc. 6), sia AO 1, la quale ha pure precisato: “Per
quanto riguarda invece il ricorso al TRAM contro la decisione del CdS, ho dato
retta agli altri non opponendomi ad effettuare questo passo” (verbale del 9
dicembre 2019, p. 6 e 10). Ciononostante, ritenuto che era nell’interesse di
entrambi potersi esprimere al riguardo, essendo i ricorsi in questione
determinanti per la riuscita del progetto, l’adempimento della convenzione e la
conseguente edificazione dei posteggi, ciò non è sufficiente per qualificare
l’incontro come un’indispensabile deliberazione sociale (art. 534 CO) piuttosto
che uno scambio di informazioni e pareri nell’ambito del rapporto contrattuale.
Del resto, l’avv. A__________ (a quel tempo legale dei convenuti) ha rilevato:
“Da parte mia ho sconsigliato i signoriAP 1 dal presentare un ricorso al TF.
Ho in ogni caso consigliato loro di comunicare la decisione alle signore __________
e AO 1 e di chiedere loro un parere, se del caso rivolgendosi ai loro
rispettivi patrocinatori, circa l’opportunità di insorgere al TF” (verbale
del 15 ottobre 2019, p. 6). Come correttamente evidenziato dal primo giudice,
il dubbio deve andare a sfavore dei convenuti, gravati dell’onere della prova.
10.
A fronte di tutti questi
elementi e risultanze, che non possono essere contrastati dagli interrogatori
dei convenuti o dal prezzo dei posteggi, se ne deve concludere che il
coinvolgimento nel progetto da parte di AO 1, di M__________ e di E__________
non permette di accertare una loro volontà di partecipare alla gestione e alle
responsabilità di una società semplice, assumendosi gli oneri societari
derivanti dagli art. 530 seg. CO. Il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente
costatato la mancata dimostrazione dell’esistenza di una società semplice. Gli appellanti
non possono pertanto pretendere la refusione delle spese da loro sostenute e
quantificate nei doc. P e S-T, di qui la reiezione dell’azione riconvenzionale,
a conferma del giudizio di prima sede. Ancorché ininfluenti ai fini del
giudizio, si possono comunque fare le seguenti considerazioni. Innanzitutto, il
calcolo effettuato dai medesimi risulta errato: avendo essi riconosciuto, nel
doc. P, l’esistenza di un saldo in favore dell’attrice pari a fr. 9'678.65, e nel seguito preteso l’aggiuntivo
pagamento di fr. 31'458.70 (importo ad ogni modo non comprovato), essi
avrebbero al massimo potuto pretendere la restituzione di fr. 21'780.05. Ci si
potrebbe inoltre chiedere se la pretesa riconvenzionale dei medesimi sia
compatibile con i principi relativi allo scioglimento della società semplice e
in particolare con quello dell’unità della liquidazione, per cui nella medesima
procedura devono essere considerati nel
loro insieme tutti i rapporti giuridici, tutti gli attivi e i passivi, tutti i
diritti e i doveri e le reciproche pretese dei soci (STF 4A_509/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 6.2). Visti i considerandi che precedono, la questione non
necessita di essere approfondita.
11.
Accertata l’esistenza di un
contratto sinallagmatico impossibile da adempiere a causa della decisione del TRAM
del 17 marzo 2017 (art. 119 CO), il giudice di prime cure ha concluso per il
buon fondamento dell’azione principale dell’attrice, tendente alla restituzione
dell’indebito arricchimento (art. 62 CO) e promossa tempestivamente entro i
termini della prescrizione (ritenuto che i convenuti non hanno neppure
sollevato una relativa eccezione), ovvero fr. 40'000.- oltre
interessi del 5% dal 1° aprile 2018, valendo i precetti esecutivi di cui ai
doc. U e V quale valida prima interpellazione (art. 102 e 104 CO).
11.1
A tal riguardo, gli appellanti criticano il primo
giudice per averli considerati tutt’ora arricchiti senza spiegarne il motivo. A
loro modo di vedere, essi non si sono arricchiti, poiché hanno usato gli acconti
per realizzare il progetto, che ha comportato varie spese, sostenute in buona
fede (v. doc. P). Da tale documento emerge un saldo in favore dell’attrice di soli
fr. 9'678.65, per cui la restituzione dovrebbe essere al massimo limitata al
suddetto effettivo arricchimento.
11.2
Siccome gli appellanti non spiegano dove, negli
allegati di prima sede, avessero esposto queste considerazioni e la conseguente
eccezione del cessato
arricchimento (art. 64 CO), e ritenuto che gli allegati introduttivi paiono
silenti a tal riguardo, la censura è irricevibile (art. 317 CPC). Essa deve
comunque essere respinta nel merito, poiché l’arricchimento può consistere non
solo in un aumento degli attivi o in una diminuzione dei passivi, ma anche in
una mancata diminuzione di patrimonio o in un mancato aumento dei passivi (cosiddetta
“Ersparnisbereicherung”, cfr.
DTF 129 III 646, consid. 4.2). In altre parole, è arricchito (e non può avvalersi
dell’eccezione di cui all’art. 64 CO) anche chi utilizza quanto indebitamente
percepito per soddisfare il proprio fabbisogno, pagare dei propri debiti o
coprire delle spese che avrebbe in ogni caso sostenuto (STF 2C_534/2013 del 17 ottobre 2013, consid. 5.4).
12.
Visto quanto sopra, l’appello
deve essere integralmente respinto, nella misura della sua ricevibilità. Le
spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 71'458.70 (fr. 40'000.- + fr. 31'458.70) seguono la soccombenza degli
appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base agli art. 2, 7 e
13.
LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Esse vanno nondimeno
opportunamente ridotte per tener conto del parallelo inc. 12.2020.101 (dall’analogo
contenuto) e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle due
procedure. Le spese processuali ammontano dunque a fr. 4000.-; le ripetibili possono
essere quantificate in fr. 3’000.-.
13.
Nella fattispecie sia il
valore litigioso della domanda principale che quello della domanda
riconvenzionale (art. 51 e 53 LTF) superano i fr. 30'000.- di cui all’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello
7 settembre 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico degli appellanti
in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di
solidarietà, fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).