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Decisione

12.2020.100

Assegnazione di posteggi in una futura autorimessa successivamente non costruita; impossibilità; restituzione dell'indebito arricchimento; contratto di natura mista o società semplice; determinazione degli obblighi delle parti e sopportazione dei costi

22 aprile 2021Italiano39 min

unità di PPP (dal n. __________ al n. __________), di cui una di proprietà di AP

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.100

Lugano

22 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.19 della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 12

settembre 2018 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP 1

AP 2

entrambi

patrocinati dall’avv.PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 40'000.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2018 e il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’UE

di __________ e da AP 2 al PE n. __________ dell’UE di __________;

domande avversate dai

convenuti, che con azione riconvenzionale hanno chiesto di condannare la

controparte al pagamento in loro favore di fr. 31'458.70 oltre

interessi del 5% dal 5 maggio 2018 e di farle ordine di ritirare entro 10

giorni dalla crescita in giudicato della decisione le esecuzioni di cui ai PE n. __________ e n. __________;

vista la decisione 3

luglio 2020 del Pretore aggiunto, che ha accolto l’azione principale e respinto

quella riconvenzionale;

appellanti i

convenuti con atto di appello del 7 settembre 2020, con cui hanno chiesto

la riforma del querelato giudizio, postulando in via preliminare la

congiunzione del presente inc. 12.2020.100 con l’inc. 12.2020.101, in via

principale di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale e

in via subordinata di accogliere la petizione limitatamente a fr. 9'678.65

oltre interessi e rigettare in via definitiva l’opposizione ai predetti PE in

tale misura, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con osservazioni

(recte: risposta) 25 settembre 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Sul fondo part. n. __________ RFD di __________, suddiviso in 13

unità di PPP (dal n. __________ al n. __________), di cui una di proprietà di AP

1 e le altre dodici di proprietà della moglie AP 2, sorgono due edifici e un’autorimessa

interrata. Il fondo confina a nord con la part. n. __________ RFD di __________,

ove pure sorge un edificio suddiviso in due unità PPP, di cui la prima (n. __________)

di spettanza di AO 1 e la seconda (n. __________) originariamente di spettanza

di M__________, che l’ha successivamente donata a E__________ (doc. A-D inc. CM.2018.50).

B.

A fronte di un progetto volto alla ristrutturazione e ampliamento di

uno degli stabili siti sul fondo part. n. __________ e alla realizzazione di

una nuova autorimessa interrata con 15 posteggi a cavallo fra questo fondo e la

part. n. __________, il 13 luglio 2011 AO 1, M__________, AP 1 e AP

2 hanno concluso una convenzione per cui, previa costituzione di un diritto di

superficie in favore dei coniugi AP 1, le prime due si impegnavano ad

acquistare sei, rispettivamente due dei prospettati posteggi nel senso che alle

medesime sarebbero stati concessi una servitù d’uso e un diritto di passo per

l’accesso all’autorimessa (doc. E

inc. CM.2018.50). AO 1, per i suoi sei posteggi, avrebbe

dovuto pagare un prezzo di fr. 365'500.- e un acconto di fr. 36'550.- (poi

effettivamente versato per l’importo di fr. 40'000.-, cfr. doc. I inc.

CM.2018.50). Per i suoi due posteggi, M__________ avrebbe dovuto pagare un

corrispettivo di fr. 120'500.- e un acconto di fr. 12'050.-. Avendo la medesima

nel 2014 alienato la sua quota PPP a E__________, quest’ultimo è subentrato

nella convenzione (doc. F inc. CM.2018.50). L’incarico della progettazione

dell’autorimessa è stato affidato allo studio d’ingegneria A__________ SA.

C.

Il 23 marzo 2012 ha inoltrato al Municipio di __________

la relativa domanda di costruzione, che ha incontrato l’opposizione

della R__________ SA. La medesima società, dopo il rilascio della licenza

edilizia (doc. P, p. 6 inc. CM.2018.50), ha inoltrato un ricorso innanzi al

Consiglio di Stato. Dopo una lunga procedura amministrativa quest’ultima

Autorità ha infine parzialmente accolto il ricorso, annullando la licenza edilizia

limitatamente all’autorimessa. Con decisione 17 marzo 2017 il Tribunale

cantonale amministrativo ha respinto il ricorso 2 novembre 2015 inoltrato da AP

1 (inc. 52.2015.499, doc. L inc. CM.2018.50 e doc. rich. I°). La decisione non

è stata impugnata innanzi al Tribunale federale ed è passata in giudicato.

D.

Visto il naufragare del progetto, AO 1 ed E__________ hanno preteso

la restituzione degli acconti versati (fr. 40'000.-, rispettivamente fr.

12'050.-). I coniugi AP 1 hanno contestato la richiesta, sostenendo che le

spese causate dal progetto fallito dovessero essere sopportate dalle parti in

ragione di 1/3 ciascuna e allestendo una relativa liquidazione (non

comprendente i costi delle prestazioni da loro personalmente fornite), secondo

cui AO 1 avrebbe avuto diritto alla restituzione di soli fr. 9'678.65,

mentre E__________ avrebbe dovuto conguagliare, in aggiunta all’acconto già

versato, ulteriori fr. 13'385.75 (doc. O e P inc.

CM.2018.50). Successivamente i coniugi AP 1 hanno quantificato in

fr. 94'376.- il costo del loro operato, pretendendo da ciascuna controparte 1/3

del suddetto importo e dunque il versamento di aggiuntivi fr. 31'458.70 (doc. S

e T inc. inc. CM.2018.50).

E.

Con PE n. __________ e n. __________ dell’UE di __________,

notificati il 9 marzo 2018 (doc. U e V inc. CM.2018.50) AO 1 ha escusso separatamente

ciascun coniuge per l’importo di fr. 40'000.-. Entrambi gli escussi hanno

sollevato opposizione.

F.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. A1), con

petizione 12 settembre 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2

postulando la loro condanna al pagamento di fr. 40'000.- oltre

interessi al 5% dal 1° aprile 2018 (a titolo di restituzione dell’indebito

arricchimento) nonché in tale misura il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta dal primo al PE n. __________ dell’UE di __________

e dalla seconda al PE n. __________ dell’UE di __________, con protesta di

spese e ripetibili e rimborso delle spese di conciliazione (inc. OR.2018.19).

Nel medesimo periodo, anche E__________ ha avviato un’analoga causa nei confronti

dei convenuti (inc. OR. 2019.6), vertente sulla stessa fattispecie e su simili

domande di giudizio.

G. Con

risposta 5 novembre 2018 i convenuti si sono opposti alla petizione

postulandone l’integrale reiezione, e hanno chiesto, con domanda

riconvenzionale, di condannare la controparte al pagamento di fr. 31'458.70 oltre interessi del 5% dal 5 maggio 2018 e di farle ordine di

ritirare entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della decisione le

esecuzioni di cui ai PE n. __________ e n. __________, pure con protesta di

spese e ripetibili. In sintesi, i convenuti hanno preteso l’esistenza di una

società semplice volta alla realizzazione dei posteggi in questione,

comportante l’obbligo di tutte le parti coinvolte di sostenere i relativi

costi.

H.

Con replica e risposta riconvenzionale 3 dicembre 2018, duplica e

replica riconvenzionale 30 gennaio 2019 e duplica riconvenzionale 11 febbraio

2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando

le pretese avverse.

I.

Dopo l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente per gli

inc. OR.2018.19 e OR.2019.6) e la produzione degli allegati conclusivi scritti,

con decisione 3 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione,

ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'850.-, a carico

dei convenuti in solido fra loro, pure condannati, con uguale vincolo di

solidarietà, a versare alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.

Contestualmente il Pretore aggiunto ha respinto l’azione riconvenzionale, con

relativo aggravio delle spese processuali (fr. 1'150.-) e delle ripetibili (fr.

4'000.-) a carico dei convenuti e attori riconvenzionali in solido fra loro.

J.

La parallela causa introdotta da E__________ nei confronti dei

coniugi AP 1 (inc. OR.2019.6) ha avuto analoga sorte, ritenuto che con

decisione 3 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la sua pretesa di

restituzione dell’acconto di fr. 12'050.- e respinto l’azione riconvenzionale

dei convenuti.

K.

Con separati appelli 7 settembre 2020 i convenuti si sono aggravati

contro entrambi i giudizi (inc. n. 12.2020.100 e 12.2020.101). Per quanto

riguarda il presente incarto n. 12.2020.100, essi hanno postulato in via

preliminare la sua congiunzione con l’inc. 12.2020.101, in via principale la

riforma della querelata decisione nel senso di respingere la petizione e

accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi, e subordinatamente la riforma del giudizio nel senso di

accogliere la petizione limitatamente a fr. 9'678.65 oltre interessi e

rigettare in via definitiva l’opposizione ai PE summenzionati in tale misura,

con aggravio a loro carico di fr. 934.- a titolo di spese processuali e di fr.

1'000.- a titolo di ripetibili di prima sede e protesta di spese e ripetibili

di seconda sede.

L.

Con osservazioni (recte: risposta) 25 settembre 2020

l’attrice si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione, pure con

protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata (art. 94 cpv. 1 CPC). I termini di impugnazione e risposta

sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 7 settembre

2020.

contro la decisione 3 luglio

2020, notificata agli appellanti il 6

luglio 2020, è tempestivo (tenuto conto

delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta 25 settembre 2020

dell’appellata.

2.

Quale domanda preliminare, gli

appellanti postulano la congiunzione ex art. 125 lett. c CPC degli inc.12.2020.100

e 12.2020.101 in quanto aventi per oggetto delle decisioni pressoché identiche

e riguardanti le medesime parti convenute e la medesima fattispecie. Tenuto

conto in particolare dell’esistenza di diverse parti attrici e delle (seppur

minime) divergenze fra l’una e l’altra procedura verranno emesse separate

decisioni, laddove invece la comunanza di fattispecie, tematiche e

argomentazioni verrà considerata al momento della quantificazione delle spese

giudiziarie.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. Le argomentazioni degli appellanti verranno

pertanto esaminate solamente nella misura in cui rispettano i principi summenzionati.

Si può comunque già qui precisare che, laddove essi rilevano che verosimilmente

il Pretore aggiunto non ha tenuto conto delle loro conclusioni scritte del 30

giugno 2020, poiché ha emesso la sentenza solamente pochi giorni dopo, ovvero

il 3 luglio 2020, la censura, oltre che speculativa, è pure irricevibile nella

misura in cui essi non indicano quali elementi ivi contenuti sarebbero stati a

torto trascurati.

4.

In sintesi il Pretore aggiunto

ha stabilito, sulla base del contenuto della convenzione doc. E, del modo in

cui è stata implementata e delle prove agli atti, che il rapporto fra le parti

è qualificabile quale contratto sinallagmatico di natura mista e non quale società

semplice. L’attrice non è dunque tenuta a sopportare una parte delle spese

sostenute dai convenuti, e ha il diritto di ottenere la restituzione dell’acconto

versato vista l’impossibilità oggettiva e definitiva di realizzare l’oggetto

contrattuale (art. 119 e 62 CO). Gli appellanti invece sostengono che il primo

giudice abbia errato nella qualifica giuridica della convenzione e abbia trascurato

le prove agli atti che permetterebbero di concludere per l’esistenza di una

società semplice. Le argomentazioni pretorili e le relative contestazioni

verranno analizzate nel dettaglio nei considerandi che seguiranno. In ogni

caso, la censura appellatoria secondo la quale il giudice di primo grado

avrebbe qualificato la convenzione quale contratto d’acquisto già nei fatti, anticipando

in maniera inammissibile la sua valutazione giuridica e l’esame delle prove

agli atti ex art. 157 CPC, è destituita di fondamento: il consid. A della

sentenza impugnata (come del resto il consid. B della presente decisione)

dev’essere letto quale semplice riassunto del contenuto della convenzione (che

menziona esplicitamente termini quali “acquistare” e “posteggi

acquistati”), impregiudicata ogni analisi probatoria e giuridica, che è

invece ampiamente illustrata nei considerandi di diritto.

5.

Con l’impugnata decisione, il

primo giudice ha innanzitutto osservato che i convenuti e attori

riconvenzionali, avendo invocato l’esistenza di una società semplice, devono

portarne la prova (art. 8 CC).

Gli appellanti si oppongono, sostenendo che il Pretore

aggiunto non avrebbe tenuto conto che è stata la controparte ad avanzare le

pretese in questione e che la convenzione doc. E non può essere un contratto

preliminare di compravendita immobiliare. Perlomeno, il primo giudice ha osservato

che la stessa non è chiara e non ha potuto indicare con certezza di quale tipologia

di accordo si tratti. In tali circostanze spettava dunque all’attrice dimostrare

le circostanze suscettibili di fondare la propria pretesa, mentre ai convenuti

quelle idonee a neutralizzarla.

La censura non è tuttavia atta

a mutare la conclusione pretorile. Nel caso concreto, l’attrice ha avanzato la

sua pretesa di restituzione dell’acconto versato sulla base dell’impossibilità

dell’adempimento di un contratto sinallagmatico (doc. E) e del conseguente

indebito arricchimento della controparte. Sono stati i convenuti invece a

sostenere, per contrastare le pretese attoree e fondare la propria domanda

riconvenzionale, che il doc. E non è un contratto sinallagmatico e che fra le

parti si è instaurata una società semplice comportante una serie di diritti e

doveri: ne dovevano pertanto portare la dimostrazione, come correttamente

stabilito dal primo giudice.

6.

Giusta gli accertamenti

pretorili, vi sono prove contrastati in relazione a chi abbia originariamente

maturato l’idea di realizzare i posteggi in questione. Inoltre, secondo AP 2,

la convenzione doc. E è il

risultato di una modifica del progetto originario discussa e approvata da tutte

le parti (verbale del 9 novembre 2019, p. 2 seg.). Tuttavia, le ragioni che hanno condotto o accompagnato la genesi

del progetto non bastano per

limitare la libertà contrattuale delle parti e per impedire loro di optare per

lo strumento operativo (e di riflesso giuridico) più consono per realizzare i

loro intendimenti.

A tal riguardo, gli appellanti non avanzano

censure debitamente motivate e atte a sovvertire il giudizio di primo grado,

bensì si limitano a riproporre una propria visione soggettiva. Essi, rinviando

pure al proprio interrogatorio, sostengono che sono state le controparti (che

avrebbero avuto necessità di posteggi) ad avviare le discussioni per l’edificazione congiunta, ma ignorano

la testimonianza di segno opposto di M__________ (verbale del 2 luglio 2019, p.

3), già citata dal primo giudice, nonché quella di H__________ (amministratore

del condominio sito sulla part. n. __________ e persona di fiducia di AO 1,

cfr. verbale del 2 luglio 2019, p. 7-8), oltre che l’interrogatorio dell’attrice

(verbale del 9 dicembre 2019, p. 5), né pretendono che l’idea avrebbe potuto

essere implementata unicamente mediante la costituzione di una società

semplice. Una simile conclusione non può essere nemmeno dedotta dal fatto che

il progetto trovasse l’accordo dell’attrice e di M__________, o che il doc. E

sia stato allestito sull’impulso di tutte le parti coinvolte con il sostegno

dei rispettivi legali (l’avv. A__________, patrocinatore dei convenuti, e l’avv.

P__________, patrocinatore di M__________): come già rilevato dal primo giudice

e non debitamente contestato nell’impugnativa, stava alle parti scegliere lo

strumento più opportuno per raggiungere i loro obiettivi. Peraltro, come già

rilevato al consid. B, il progetto edilizio comprendeva altresì l’ampliamento

di uno stabile di proprietà dei coniugi AP 1.

7.

Il primo giudice ha già

riassunto dottrina e giurisprudenza in relazione alla società semplice. Si può

comunque qui ricordare che giusta l’art. 530 cpv. 1 CO, la società è un

contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze

e mezzi comuni uno scopo comune. I soci devono contribuire alla creazione della

società semplice tramite un proprio apporto (o quota) e avere la volontà di

mettere in comune i propri beni e le proprie risorse al fine di raggiungere uno

scopo comune, partecipando alla gestione e alle responsabilità della società (animus

societatis).

8.

Con l’impugnata decisione, il

primo giudice ha esaminato la convenzione doc. E, rimarcando che il suo

contenuto letterale

sembra escludere l’ipotesi di un contratto di

società semplice. Il relativo pto. 1, secondo cui “le parti intendono

procedere alla costruzione di un garage sotterraneo…” dev’essere

considerato quale semplice preambolo che ancora non comporta degli obblighi né

li specifica. Per il resto, i pti. 1.2 e 1.4 chiariscono che l’incarico di

edificazione è stato conferito ai convenuti, che sarebbero diventati i soli proprietari

dell’autorimessa. Essi, definiti anche “committenti”, si sono assunti

formalmente l’impegno di finanziare l’opera nonché il rischio di eventuali discrepanze tra il

preventivo e il consuntivo della ditta incaricata dell’edificazione (pti. 1.3 e 6). Per contro, AO 1 e M__________ si sono unicamente impegnate a

rilevare alcuni posteggi (nella forma della servitù) pagando un corrispettivo

fisso e indipendente dagli sviluppi futuri del progetto (pti. 2 e 3) e a

sostenere determinate spese, ben delimitate ai pti. 8 e 9.2. Non prevedendo

inoltre la convenzione una ripartizione degli utili e delle perdite ai sensi

dell’art. 533 CC né contenendo alcun accenno a un consorziamento delle parti

nella forma della società semplice, la stessa difetta pertanto dei relativi capisaldi

ed è piuttosto qualificabile come contratto sinallagmatico (scambio di

prestazioni), ove malgrado la convergenza di interessi, le parti avevano

separati ruoli. Tale conclusione è

rafforzata dal fatto che la convenzione è stata voluta da M__________, giudice

del Tribunale penale federale e pertanto persona cognita di diritto, nonché

assistita da un suo legale di fiducia. Se ne può difatti concludere che

l’impiego o il mancato impiego di determinati termini e formulazioni voglia

descrivere la reale natura del

contratto. La medesima in sede di audizione ha d’altronde precisato di non aver

mai voluto istituire una società semplice (verbale

del 2 luglio 2019, p. 5). Il Pretore aggiunto ha concluso che la convenzione è

qualificabile come contratto

misto

in cui convivono elementi dell’appalto e di un precontratto per la

costituzione di servitù, economicamente parificabile a una compravendita o a un

contratto “chiavi in mano” (v. anche teste P__________, verbale del 15

ottobre 2019, p. 4). Ciò tenuto conto che prima del 1° gennaio 2012 l’art. 732

vCC imponeva per le servitù prediali unicamente la forma scritta e che, al

momento della sottoscrizione del doc. E, il contratto principale non poteva

ancora essere sottoscritto, difettando la possibilità di una rappresentazione

grafica secondo l’art. 732 cpv. 2 CC.

8.1

Gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto

un’errata interpretazione e qualifica giuridica della convenzione (art. 18 CO).

Essi premettono che l’interpretazione soggettiva è prevalente rispetto a quella

oggettiva, ma trattasi di un’argomentazione irricevibile per carenza di

motivazione, poiché non spiegano che conclusioni se ne dovrebbero trarre.

8.2

Secondo gli appellanti il contratto, redatto nella

semplice forma scritta, non può costituire una compravendita o un relativo

contratto preliminare vista l’assenza dell’indispensabile atto pubblico

previsto dall’art. 216 CO (pure mancante nella successiva dichiarazione di

subentro di E__________ di cui al doc. F). Difatti quest’ultimo e M__________, entrambi assistiti da un legale, dovevano esserne

evidentemente consapevoli, non potendo in ogni caso l’ignoranza di un principio

cardine del diritto materiale svizzero giustificarli. A loro dire, il Pretore aggiunto

avrebbe attribuito un eccessivo peso alle dichiarazioni dei medesimi, mentre il

teste A__________ ha osservato che nessuno gli aveva menzionato una

compravendita di posteggi. Così facendo però, essi non si confrontano

sufficientemente con la decisione pretorile: il giudice di prime cure ha

soltanto osservato che il contratto è economicamente parificabile a una

compravendita, ma non l’ha qualificato come tale, bensì come contratto misto

avente elementi del precontratto

per la costituzione di servitù prediali (oltre che dell’appalto), il quale in forza

alla regolamentazione vigente all’epoca (art. 732 vCC) non necessitava l’atto

pubblico. Non criticando debitamente tale considerazione, la censura è pertanto

irricevibile (art. 311 CPC).

Comunque sia, la convenzione è caratterizzata

da diritti e doveri di varia natura. Essa è stata redatta in collaborazione

dall’avv. A__________ e dall’avv. P__________.

Il primo ha osservato di

non aver mai parlato con il collega o con i coniugiAP 1 di una compravendita di

posteggi, di non essersi mai intromesso nella questione della ripartizione dei

costi legati all’operazione e che il criterio della suddivisione in terzi delle

spese gli è stato comunicato da AP 1 (verbale del 15 ottobre 2019, p. 7-8), mentre il secondo ha specificato che gli oneri di M__________

si esaurivano nel pagamento del corrispettivo per l’ottenimento di una servitù

prediale e nella concessione del diritto di superficie, precisando che per lui

si trattava di un’operazione parificabile a un acquisto “chiavi in mano” e che

“L’atto pubblico sarebbe stato sottoscritto al momento della costituzione

effettiva del diritto di superficie. Il doc. E fu redatto come scrittura

privata trattandosi di una convenzione preliminare che regolava diritti e

doveri delle parti in vista di tale costituzione” (verbale del 15 ottobre

2019, p. 3-4). È innegabile che

la convenzione abbia natura preliminare, non solo non esistendo ancora i

posteggi in questione, ma non essendo nemmeno il progetto edilizio stato ancora

approvato dalla competente autorità. È pur vero che, giusta l’art. 22 CO, se la legge

sottopone la validità di un contratto a una data forma, questa è richiesta

anche per la promessa di contrattare. Il contratto di costituzione di una

società semplice non ha alcuna esigenza di forma. Anche le servitù prediali

però, al momento della sottoscrizione della convenzione, potevano essere

costituite in semplice forma scritta (art. 732 vCC), ritenuto che nella

fattispecie l’assegnazione dei posteggi doveva avvenire mediante la concessione

di una servitù d’uso e una di passo. Ciò in effetti non valeva per la

costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente, per il quale

vigeva già allora l’obbligo dell’atto pubblico (art. 779a vCC). Tuttavia, in

tale caso il vizio di forma graverebbe la convenzione (e il relativo subentro

di E__________) sia che venga qualificata come contratto sinallagmatico, sia

quale contratto di costituzione di una società semplice. In altre parole,

l’eventuale esistenza di un vizio di forma, rispettivamente la presenza di un

contratto redatto nella semplice forma scritta, non portano ad ammettere

l’esistenza di una società semplice, essendo piuttosto determinante verificarne

il contenuto e tutte le ulteriori circostanze del caso concreto. Pure

ininfluente ai fini del giudizio è l’osservazione degli appellanti secondo la

quale, all’epoca della sottoscrizione del contratto, l’art. 732 vCC non

prevedeva la necessità di rappresentazioni grafiche, non ostando la svista

pretorile alla qualifica della convenzione quale contratto sinallagmatico. Per

lo stesso motivo, poco importa che la convenzione non possa essere qualificata

come appalto in assenza delle relative caratteristiche basilari, o che il

termine “committente” fosse stato inteso non in senso giuridico, ma soltanto

per indicare che i coniugiAP 1 avrebbero provveduto personalmente a incaricare

chi di dovere. A tal proposito, la decisione di prima sede resiste alla critica.

8.3

Secondo gli appellanti, già dalla convenzione

emergerebbe che la volontà della

controparte non era quella di acquistare dei posteggi o d’incaricare i coniugi AP

1.

di realizzare un’opera in cambio di una mercede, bensì di collaborare per la

realizzazione di un progetto comune. Ciò sarebbe innanzitutto deducibile dal

pto. 1 della convenzione, che non può essere considerato un semplice preambolo

ma una premessa della convenzione, da cui trarre le successive conclusioni e da

considerare nell’ambito di un “tutt’uno logico” con i successivi pti. 1.2, 1.3

e 1.4: le parti si sarebbero quindi impegnate a costruire congiuntamente

l’autorimessa, definendo lo scopo societario della loro collaborazione.

Gli appellanti tuttavia si limitano a opporre una

propria opinione alle considerazioni del primo giudice, il quale ha già

osservato che la clausola, avente la valenza di una premessa, è eccessivamente

generica per ammettere la volontà di costituire una società semplice, ritenuto

che non specifica alcun dovere delle parti e che i successivi pti. 1.3 e 1.4

attribuiscono ai coniugi AP 1 il compito di finanziare e realizzare

l’autorimessa. Questi accertamenti, insufficientemente contestati, devono

essere confermati.

8.4

Gli appellanti sottolineano che tutte le persone

coinvolte hanno conferito alla presunta società una propria quota: ciascuna ha

messo a disposizione una porzione del proprio fondo e del denaro, mentre AP 1 vi

ha anche aggiunto la sua esperienza in ambito edilizio per la gestione del

progetto. E meglio, le parti hanno approvato il progetto e hanno nel seguito

concordato, per comodità e praticità, che esso sarebbe stato finanziato in via

anticipata dai convenuti e gestito dagli stessi, e in particolare da AP 1,

quale persona dotata di esperienza in materia (interrogatorio di AP 1, verbale

9.

dicembre 2019, p. 8; teste A__________, verbale del 15 ottobre 2019, p. 6).AO

1.

l’avrebbe confermato, dichiarando di avere riposto la propria fiducia nel

medesimo anche in considerazione della sua

età avanzata (verbale del 9 dicembre 2019, p. 6), per cui si tratterebbe di una

deresponsabilizzazione solo dal punto di vista tecnico. A mente degli

appellanti, non vi sarebbe dunque divergenza di interessi fra le parti (tipica

di un contratto sinallagmatico), rispettivamente il primo giudice non avrebbe

spiegato perché ciò dovrebbe essere il caso.

Anche queste considerazioni,

ai limiti della ricevibilità, non possono mutare il giudizio di primo grado.

Ancora una volta, gli appellanti si limitano a proporre una propria

interpretazione della fattispecie che tuttavia non fa apparire errate le

riflessioni del Pretore aggiunto e non contrasta l’esistenza di un sinallagma. Comunque

sia, come rettamente evidenziato dal primo giudice, la convenzione lascia

emergere una dicotomia fra la posizione di AP 1 e AP 2 e quella di AO 1 e M__________

piuttosto che la volontà di mettere in comune le proprie risorse: i primi (anche

definiti “committenti”) si sono impegnati a finanziare e realizzare autonomamente

il progetto, sopportando i rischi di un eventuale superamento del preventivo,

ottenendo un diritto di superficie e diventando esclusivi proprietari del

derivante nuovo fondo iscritto nel Registro fondiario (pti. 1.2 e 1.3) nonché

dell’intera autorimessa. Le seconde si sono impegnate a rilevare un certo

numero di posteggi (mediante costituzione di servitù d’uso e di passo) in

cambio della concessione del diritto di superficie e di un aggiuntivo corrispettivo

prefissato e invariabile, nonché a sostenere delle spese ben delimitate. Non vi

sono per contro nella convenzione delle formulazioni indicanti una loro volontà

di vincolarsi ulteriormente o assumersi delle responsabilità nella

realizzazione del progetto (che peraltro era connesso al parallelo ampliamento

dello stabile dei convenuti, cfr. consid. B). Esse erano evidentemente

interessate al suo buon esito per l’ottenimento dei posteggi desiderati al

prezzo pattuito, ma non alle ditte incaricate, alla loro mercede o alla sorte

dei restanti posteggi. AO 1 ha espressamente dichiarato che non intendeva

assumersi ulteriori responsabilità (verbale del 9 dicembre 2019, p. 5-7). Inoltre

i testi M__________, P__________, H__________ e O__________ (vicino di casa e

pure interessato ai posteggi) hanno osservato che, a loro modo di vedere, i

coniugi AP 1 erano gli unici promotori del progetto, rispettivamente che gli

obblighi dei comproprietari della part. __________ si esaurivano nel pagamento

di quanto dovuto (cfr. verbale del 2 luglio 2019, p. 3-5 e 7-8; verbale del 15

ottobre 2019, p. 3; verbale del 13 gennaio 2020, p. 3).

8.5

Sempre con riferimento alla questione della

convergenza degli interessi delle parti, a mente degli appellanti il primo

giudice avrebbe trascurato che lo scopo del progetto non era il guadagno, bensì

la condivisione dei relativi costi e

oneri per permettere a tutti di usufruire di posteggi aggiuntivi, ritenuto che nulla impediva loro di

costruire i posteggi unicamente sul loro fondo. Sarebbe a tal proposito

emblematico che i previsti posteggi sono

stati concessi alle controparti al prezzo di costo, senza il sovrapprezzo

tipico del contratto sinallagmatico. Come si evincerebbe difatti dal doc. H e

dalla testimonianza dell’ing. __________ R__________, co-titolare dello studio

d’ingegneria A__________ SA (verbale del 13 gennaio 2020, p. 6), gli otto

posteggi da costruire sulla part. n. __________ avrebbero avuto un costo

oscillante fra i fr. 60'250.- e i fr. 62'250.-, importi a cui andrebbe ancora

aggiunto “il costo per l’accesso diretto alla part. __________ di cui al

doc. H e doc. L1”.

Ora, premesso che secondo il teste __________ R__________ il costo totale di

base per i 15 posteggi sarebbe stato minore di quanto indicato nel doc. H,

ovvero fr. 700'000.- invece che fr. 750'000.- (verbale del 13 gennaio 2020, p.

6), che gli importi esposti nella pagina a retro del doc. H già comprendono i

costi per l’accesso diretto (fr. 32'000.-) come pure un’ulteriore indennità di

fr. 50'000.- per “indennizzo a mappale __________ per mancato posteggio su

entrata” (che dunque non corrisponde a una spesa) ma non tengono conto del

diritto di superficie concesso dalle proprietarie della part. __________, sulla

base delle argomentazioni e delle prove menzionate dagli appellanti non si può

concludere che l’operazione non avrebbe generato un profitto, in assenza di

indicazioni più specifiche e tutto ignorandosi sulla sorte degli altri sette

posteggi (e meglio se gli stessi sarebbero stati venduti o locati e per quale

prezzo, ritenuto altresì che sulla part. __________ già esisteva un’autorimessa).

Ad ogni modo, il fatto che gli appellanti fossero disposti a concedere alle

controparti i posteggi a un prezzo di favore ancora non basta a dimostrare

l’esistenza di una società semplice.

8.6

Quanto alla suddivisione delle eventuali

perdite del progetto, gli appellanti sostengono che la questione non è stata

tematizzata poiché le parti confidavano nella sua buona riuscita (v. testi M__________, P__________ e A__________). Trattasi tuttavia di una mera considerazione

soggettiva inadatta a sovvertire il primo giudizio, posto che nessuno dei testi

menzionati ha ritenuto l’omissione una dimenticanza. Anzi, i primi due hanno

osservato che per loro la condivisione generale delle spese e delle perdite era

esclusa (verbale del 2 luglio 2019, p.

3-5; verbale del 15 ottobre 2019, p. 3-4), mentre il terzo ha dichiarato di non

essersi mai occupato della questione e che quanto di sua conoscenza gli è stato

riferito dal solo AP 1 (verbale del 15 ottobre 2019, p. 7).

Pure il richiamo degli appellanti ai pti. 8 e

9.2

della convenzione è carente nella motivazione e infondato: dette clausole

non possono dimostrare una sistematica ripartizione di spese e perdite, essendo

puntualmente riferite alle spese derivanti dalle iscrizioni nel Registro

fondiario e alle spese legali (notarili) relative alla costituzione dei vari

diritti reali limitati (servitù e diritto di superficie), come già osservato

dal primo giudice (impugnato giudizio, consid. 7) e non validamente criticato

con il gravame.

9.

Nel seguito dell’impugnata

decisione il Pretore aggiunto ha rimarcato che, anche volendo esaminare il successivo comportamento delle

parti, rispettivamente il modo in cui è stata implementata la convenzione, tali

sviluppi non indicano una deviazione delle parti verso un rapporto di società

semplice. Gli acconti

dell’attrice e di M__________ sono stati versati su un conto bancario intestato

ai soli convenuti (doc. I). Sono stati questi ultimi, personalmente ed

esclusivamente, a incaricare della progettazione lo studio d’ingegneria A__________ SA, a versare il

primo acconto di fr. 20'000.- e a gestire il progetto, senza manifestare

l’intenzione di agire anche in rappresentanza

dei comproprietari della part. n. __________.

Anzi, questi ultimi hanno avuto un ruolo del tutto marginale a tal riguardo,

ritenuto che oltre a rilevare la loro presenza a qualche sopralluogo, il teste __________

R__________ non ricordava né i loro volti, né i loro nomi, né se fossero

intervenuti nelle discussioni sui dettagli tecnici del progetto. Inoltre, la

licenza edilizia è stata richiesta da AP 1 quale unico istante (doc. P, foglio

6), ed è stato il medesimo a partecipare nel seguito alle procedure ricorsuali

innanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). M__________,

E__________ ed AO 1 sono semplicemente stati informati e interpellati a tal

riguardo (verbale del 9 dicembre 2019, p. 6 e 10; verbale del 2 luglio 2019, p.

6). È pur vero che dopo la decisione negativa del TRAM (doc. L), l’attrice ed E__________

si sono incontrati con i convenuti per discutere della situazione, e che tutti

loro erano concordi nel rinunciare a un ricorso al Tribunale federale.

Nondimeno, in tale occasione i primi due si sono limitati a fornire un

consiglio o un parere piuttosto che un voto vincolante maturato nell’ambito di

una deliberazione sociale secondo l’art. 534 CO, ritenuto che un intervento di

supporto o un contributo d’opinione non è sufficiente per plasmare l’animus

societatis.

Per il resto, secondo gli accertamenti pretorili non

sono emersi altri avvenimenti da cui trapelasse la volontà o la prassi di

costituirsi anche solo organizzativamente come una società semplice. L’avv. A__________

ha dichiarato che per quanto di sua conoscenza, il suo onorario sarebbe stato

suddiviso fra le parti in ragione di 1/3 ciascuno e che le spese andavano fra

loro suddivise, ma il valore probatorio della sua testimonianza è stato

relativizzato dal primo giudice: in primo luogo poiché egli si è limitato a

riportare quanto riferitogli da AP 1 (“sentito dire”), e in secondo luogo

perché le sue dichiarazioni sono in contrasto con i pti. 2, 6 in fine e

9.1

della convenzione.

9.1

Laddove gli appellanti ribadiscono di non essere mai

stati intenzionati a sopportare tutti i rischi e tutte le spese dell’operazione,

e di aver sempre sottolineato, non solo nelle comparse scritte ma anche nel

loro interrogatorio, la loro piena convinzione di aver stipulato un contratto

di società semplice, l’argomentazione non può mutare l’esito del giudizio,

trattandosi della riproposizione di una propria tesi in opposizione a quella

dell’attrice, di E__________ e di M__________.

9.2

Anche quando gli appellanti sostengono che la

condivisione di tutte le spese (1/3 ciascuno) sarebbe stata confermata dal

teste A__________ nonché dal fatto che AP 1 avrebbe sempre puntualmente

informato le parti sulle spese da lui sostenute e avrebbe inoltre inviato a

tutti, al momento del subentro di E__________ dietro sua esplicita richiesta,

un sunto dei costi sino a quel momento sostenuti e comunque già noti (cfr. doc.

P e 9), le censure sono carenti nella motivazione e non possono essere seguite.

Gli appellanti difatti non si confrontano con quanto rilevato dal primo giudice

in relazione alla valenza probatoria dell’avv. A__________, né rinviano a

rilevanti prove a supporto del loro dire: il plico doc. P attesta una serie di

costi, il doc. 9 le categorie di retribuzione del personale coinvolto nella

progettazione; nessuno dei due documenti dimostra se e quando tali informazioni

siano state comunicate all’attrice. Più in generale, gli appellanti non

rinviano ad alcuna prova da cui emerga che quest’ultima, M__________ o E__________,

prima dell’insorgere della presente controversia, venissero aggiornati sui

costi maturati. Ciò è in particolare in contrasto con la testimonianza di H__________,

che oltre a negare la circostanza ha aggiunto di avere chiesto ai convenuti, a

tutela dell’attrice, cosa sarebbe successo nel caso della mancata realizzazione

del progetto, e che questi ultimi gli avrebbero garantito l’assunzione degli

oneri e degli utili dell’operazione e la restituzione integrale dell’acconto

versato (verbale del 2 luglio 2019, p. 8-9). Si può comunque aggiungere che

l’asserita paritaria suddivisione dei costi e dei rischi appare oltretutto poco

sensata (e in conflitto con l’art. 533 cpv. 2 CO) dal punto di vista di M__________

e poi di E__________, assegnatari di soli 2 posteggi su 15.

9.3

Secondo gli appellanti, il fatto che non sia stato

creato un conto intestato a tutti i membri della società semplice non può essere

determinante, siccome essi non agivano come professionisti e la relazione,

aperta a loro nome per semplicità, era comunque riferita esclusivamente al

progetto. In ogni modo, le parti condividevano le spese nel senso che gli

acconti versati servivano a dare l’avvio al progetto. La censura si esaurisce però in una personale e

soggettiva lettura dei fatti inadatta a rimettere in discussione

l’argomentazione pretorile secondo cui l’assenza di un conto co-intestato

depone a sfavore dell’esistenza di una società semplice, la quale deve essere

confermata.

9.4

Gli appellanti rilevano poi che nell’ambito del

progetto, i proprietari della part. n. __________ godevano di un diritto di partecipazione

e controllo sull’attività espletata, ciò che è caratteristico della società

semplice, mentre il contratto bilaterale esclude una relazione paritaria fra le

parti. Innanzitutto, AO 1 e M__________ hanno contribuito alla definizione del

progetto (sia quello originario, sia quello modificato poi oggetto della

domanda di costruzione). Le stesse hanno potuto visionarlo e godevano di potere

decisionale, determinando insieme ai coniugi AP 1 quanti posteggi assegnare a

ciascuno nonché la loro grandezza e ottenendo la loro modifica secondo i propri

desideri (cfr. le testimonianze di __________ R__________ e M__________, nonché

gli interrogatori di AP 1, AP 2 e AO 1). Inoltre tutte le parti coinvolte hanno

deciso di comune accordo di sottoscrivere la domanda di costruzione e si

incontravano al fine di decidere insieme i passi da intraprendere. In

particolare, AO 1 e M__________ venivano regolarmente interpellate e hanno pure

partecipato ad alcuni sopralluoghi.

Tali censure, parzialmente irricevibili, non possono essere

seguite. Premesso che gli appellanti non si confrontano con quanto osservato

dal Pretore aggiunto in relazione ai sopralluoghi e alla testimonianza di __________

R__________, e richiamato quanto già osservato ai precedenti consid. 6 e 8.4, è

evidente che il progetto, che prevedeva la costruzione di un’autorimessa a

cavallo fra i due fondi, necessitava il coinvolgimento e l’accordo di tutti i

comproprietari, in particolare per quanto concerne la costituzione delle

necessarie servitù. È parimenti pacifico che l’attrice e M__________, quali

comproprietarie della part. n. __________, dovessero sottoscrivere la domanda

di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE) e che le medesime, dovendo pagare un

corrispettivo e un acconto ancor prima della partenza del progetto, avessero il

diritto di essere informate sui relativi sviluppi e avanzare delle richieste

relative alle caratteristiche dei posteggi a loro assegnati. In altre parole,

l’esercizio di diritti di informazione, sorveglianza o istruzione ancora non

dimostra la costituzione di una società semplice. Per il resto, il teste O__________

ha osservato che a suo modo di vedere, AO 1 disponeva di meno informazioni di

lui in relazione al progetto (verbale del 13 gennaio 2020, p. 3-4). Il teste ha

anche rilevato che la medesima non aveva la possibilità di intervenire se non

scegliendo la tipologia di parcheggio desiderata. Ciò è stato altresì

confermato da H__________ (verbale del 2 luglio 2019, p. 8). Anche M__________

ha dichiarato di non aver avuto poteri decisionali a tal riguardo, di essersi

limitata a visionare il progetto, esprimendo delle richieste laddove questo la

interessava, di non aver mai parlato con i progettisti, scelti esclusivamente

dai coniugi AP 1 unitamente ai restanti professionisti e di non aver

addirittura mai interagito con AO 1 (verbale del 2 luglio 2019, p. 4-6). L’ing.

__________ R__________ ha confermato che i suoi interlocutori e mandanti erano

esclusivamente i coniugi AP 1, e neppure ricorda chi fossero i proprietari

confinanti (verbale del 13 gennaio 2020, p. 5), non sussistendo alcun elemento

atto ad accertare una rappresentanza dei primi in favore dei secondi. Anche su

questo punto, la decisione di prima sede resiste alla critica.

9.5

Gli appellanti rilevano che anche la controversia di diritto

amministrativo concernente la licenza edilizia è stata seguita da AP 1 per

ragioni di praticità, ma in rappresentanza, nell’interesse e con l’accordo di

tutte le parti coinvolte, ritenuto che né AO 1, né M__________ o E__________ si

sono mai lamentati ed erano anzi perfettamente informati al riguardo. I passi

da intraprendere venivano stabiliti congiuntamente, ivi compresa la scelta di

presentare un ricorso al TRAM, rispettivamente di non impugnare al Tribunale

federale la decisione di quel tribunale (doc. L). Quest’ultima rinuncia è stata

il risultato di un’attiva discussione e di una conseguente votazione, ove i

pareri dell’attrice e di E__________ non sono stati ancillari o di mero

supporto, bensì determinanti. Difatti, se quest’ultimo fosse stato propenso

all’impugnazione, il ricorso sarebbe stato inoltrato.

Ora, gli appellanti non

evidenziano elementi oggettivi che permettano di concludere che AP 1, nelle

varie procedure amministrative, agisse anche in rappresentanza dei proprietari

della part. __________. Certo, nella fattispecie è pacifico che dopo la

decisione del TRAM ha avuto luogo una discussione fra le parti onde valutare

l’opportunità di un ricorso al Tribunale federale. Lo hanno confermato sia E__________

(il cui legale avv. F__________ aveva evidenziato le scarse probabilità di

successo di un ricorso, cfr. doc. 6), sia AO 1, la quale ha pure precisato: “Per

quanto riguarda invece il ricorso al TRAM contro la decisione del CdS, ho dato

retta agli altri non opponendomi ad effettuare questo passo” (verbale del 9

dicembre 2019, p. 6 e 10). Ciononostante, ritenuto che era nell’interesse di

entrambi potersi esprimere al riguardo, essendo i ricorsi in questione

determinanti per la riuscita del progetto, l’adempimento della convenzione e la

conseguente edificazione dei posteggi, ciò non è sufficiente per qualificare

l’incontro come un’indispensabile deliberazione sociale (art. 534 CO) piuttosto

che uno scambio di informazioni e pareri nell’ambito del rapporto contrattuale.

Del resto, l’avv. A__________ (a quel tempo legale dei convenuti) ha rilevato:

“Da parte mia ho sconsigliato i signoriAP 1 dal presentare un ricorso al TF.

Ho in ogni caso consigliato loro di comunicare la decisione alle signore __________

e AO 1 e di chiedere loro un parere, se del caso rivolgendosi ai loro

rispettivi patrocinatori, circa l’opportunità di insorgere al TF” (verbale

del 15 ottobre 2019, p. 6). Come correttamente evidenziato dal primo giudice,

il dubbio deve andare a sfavore dei convenuti, gravati dell’onere della prova.

10.

A fronte di tutti questi

elementi e risultanze, che non possono essere contrastati dagli interrogatori

dei convenuti o dal prezzo dei posteggi, se ne deve concludere che il

coinvolgimento nel progetto da parte di AO 1, di M__________ e di E__________

non permette di accertare una loro volontà di partecipare alla gestione e alle

responsabilità di una società semplice, assumendosi gli oneri societari

derivanti dagli art. 530 seg. CO. Il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente

costatato la mancata dimostrazione dell’esistenza di una società semplice. Gli appellanti

non possono pertanto pretendere la refusione delle spese da loro sostenute e

quantificate nei doc. P e S-T, di qui la reiezione dell’azione riconvenzionale,

a conferma del giudizio di prima sede. Ancorché ininfluenti ai fini del

giudizio, si possono comunque fare le seguenti considerazioni. Innanzitutto, il

calcolo effettuato dai medesimi risulta errato: avendo essi riconosciuto, nel

doc. P, l’esistenza di un saldo in favore dell’attrice pari a fr. 9'678.65, e nel seguito preteso l’aggiuntivo

pagamento di fr. 31'458.70 (importo ad ogni modo non comprovato), essi

avrebbero al massimo potuto pretendere la restituzione di fr. 21'780.05. Ci si

potrebbe inoltre chiedere se la pretesa riconvenzionale dei medesimi sia

compatibile con i principi relativi allo scioglimento della società semplice e

in particolare con quello dell’unità della liquidazione, per cui nella medesima

procedura devono essere considerati nel

loro insieme tutti i rapporti giuridici, tutti gli attivi e i passivi, tutti i

diritti e i doveri e le reciproche pretese dei soci (STF 4A_509/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 6.2). Visti i considerandi che precedono, la questione non

necessita di essere approfondita.

11.

Accertata l’esistenza di un

contratto sinallagmatico impossibile da adempiere a causa della decisione del TRAM

del 17 marzo 2017 (art. 119 CO), il giudice di prime cure ha concluso per il

buon fondamento dell’azione principale dell’attrice, tendente alla restituzione

dell’indebito arricchimento (art. 62 CO) e promossa tempestivamente entro i

termini della prescrizione (ritenuto che i convenuti non hanno neppure

sollevato una relativa eccezione), ovvero fr. 40'000.- oltre

interessi del 5% dal 1° aprile 2018, valendo i precetti esecutivi di cui ai

doc. U e V quale valida prima interpellazione (art. 102 e 104 CO).

11.1

A tal riguardo, gli appellanti criticano il primo

giudice per averli considerati tutt’ora arricchiti senza spiegarne il motivo. A

loro modo di vedere, essi non si sono arricchiti, poiché hanno usato gli acconti

per realizzare il progetto, che ha comportato varie spese, sostenute in buona

fede (v. doc. P). Da tale documento emerge un saldo in favore dell’attrice di soli

fr. 9'678.65, per cui la restituzione dovrebbe essere al massimo limitata al

suddetto effettivo arricchimento.

11.2

Siccome gli appellanti non spiegano dove, negli

allegati di prima sede, avessero esposto queste considerazioni e la conseguente

eccezione del cessato

arricchimento (art. 64 CO), e ritenuto che gli allegati introduttivi paiono

silenti a tal riguardo, la censura è irricevibile (art. 317 CPC). Essa deve

comunque essere respinta nel merito, poiché l’arricchimento può consistere non

solo in un aumento degli attivi o in una diminuzione dei passivi, ma anche in

una mancata diminuzione di patrimonio o in un mancato aumento dei passivi (cosiddetta

“Ersparnisbereicherung”, cfr.

DTF 129 III 646, consid. 4.2). In altre parole, è arricchito (e non può avvalersi

dell’eccezione di cui all’art. 64 CO) anche chi utilizza quanto indebitamente

percepito per soddisfare il proprio fabbisogno, pagare dei propri debiti o

coprire delle spese che avrebbe in ogni caso sostenuto (STF 2C_534/2013 del 17 ottobre 2013, consid. 5.4).

12.

Visto quanto sopra, l’appello

deve essere integralmente respinto, nella misura della sua ricevibilità. Le

spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso

di fr. 71'458.70 (fr. 40'000.- + fr. 31'458.70) seguono la soccombenza degli

appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base agli art. 2, 7 e

13.

LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Esse vanno nondimeno

opportunamente ridotte per tener conto del parallelo inc. 12.2020.101 (dall’analogo

contenuto) e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle due

procedure. Le spese processuali ammontano dunque a fr. 4000.-; le ripetibili possono

essere quantificate in fr. 3’000.-.

13.

Nella fattispecie sia il

valore litigioso della domanda principale che quello della domanda

riconvenzionale (art. 51 e 53 LTF) superano i fr. 30'000.- di cui all’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello

7 settembre 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico degli appellanti

in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di

solidarietà, fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).