12.2020.101
Assegnazione di posteggi in una futura autorimessa successivamente non costruita; impossibilità; restituzione dell'indebito arricchimento; contratto di natura mista o società semplice; determinazione degli obblighi delle parti e sopportazione dei costi; ammissibilità della riconvenzionale
22 aprile 2021Italiano40 min
unità di PPP (dal n. __________ al n. __________), di cui una di proprietà di AP
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.101
Lugano
22 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.6 della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 18 settembre 2018 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi patrocinati dall’avv.
__________ e dall’avv. __________,
con cui l’attore ha
chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 12'050.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2018 e il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’UE
di __________ e da AP 2 al PE n. __________ dell’UE di __________;
domande avversate dai
convenuti, che con azione riconvenzionale hanno chiesto di condannare l’attore al
pagamento in loro favore di fr. 44'844.45 oltre interessi del 5%
dal 5 maggio 2018 e di fargli ordine di ritirare entro 10 giorni dalla crescita
in giudicato della decisione le esecuzioni di cui ai PE n. __________ e n. __________;
vista la decisione 3
luglio 2020 del Pretore aggiunto, che ha accolto l’azione principale e respinto
quella riconvenzionale;
appellanti i
convenuti con atto di appello del 7 settembre 2020, con cui hanno chiesto
la riforma del querelato giudizio, postulando in via preliminare la congiunzione
del presente inc. 12.2020.101 con l’inc. 12.2020.100, in via principale di respingere
la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale e in via subordinata di perlomeno
respingere la petizione e accertare che essi non devono restituire alcun
importo alla controparte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre l’attore con osservazioni
(recte: risposta) 25 settembre 2020 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Sul fondo part. n. __________ RFD di __________, suddiviso in 13
unità di PPP (dal n. __________ al n. __________), di cui una di proprietà di AP
1 e le altre dodici di proprietà della moglie AP 2, sorgono due edifici e
un’autorimessa interrata. Il fondo confina a nord con la part. n. __________
RFD di __________, ove pure sorge un edificio suddiviso in due unità PPP, di
cui la prima (n. __________) di spettanza di E__________ e la seconda (n. __________)
originariamente di spettanza di M__________, che l’ha successivamente donata a AO
1 (doc. A-D inc. CM.2018.51).
B.
A fronte di un progetto volto alla ristrutturazione e ampliamento di
uno degli stabili siti sul fondo part. n. __________ e alla realizzazione di
una nuova autorimessa con 15 posteggi a cavallo fra questo fondo e la part. n. __________,
il 13 luglio 2011 E__________, M__________, AP 1 e AP 2 hanno
concluso una convenzione per cui, previa costituzione di un diritto di
superficie in favore dei coniugi AP 1, le prime due si impegnavano ad
acquistare sei, rispettivamente due dei prospettati posteggi nel senso che alle
medesime sarebbero stati concessi una servitù d’uso e un diritto di passo per
l’accesso all’autorimessa (doc. E inc. CM.2018.51). E__________, per i suoi sei
posteggi, avrebbe dovuto pagare un prezzo di fr. 365'500.- e un acconto di fr.
36'550.- (poi effettivamente versato per l’importo di fr. 40'000.-, cfr. doc. I inc. CM.2018.51). Per i
suoi due posteggi, M__________ avrebbe dovuto pagare un corrispettivo di fr.
120'500.- e un acconto di fr. 12'050.-. Avendo la medesima nel 2014 alienato la
sua quota PPP a AO 1, quest’ultimo è subentrato nella convenzione (doc. F inc.
CM.2018.51). L’incarico della progettazione dell’autorimessa è stato affidato allo
studio d’ingegneria A__________ SA.
C.
Il 23 marzo 2012 AP 1 ha inoltrato al Municipio di __________
la relativa domanda di costruzione, che ha incontrato l’opposizione
della R__________ SA. La medesima società, dopo il rilascio della licenza
edilizia (doc. P, p. 6 inc. CM.2018.51),
ha inoltrato un ricorso innanzi al Consiglio di Stato. Dopo una lunga procedura
amministrativa quest’ultima Autorità ha infine parzialmente accolto il ricorso,
annullando la licenza edilizia limitatamente all’autorimessa. Con decisione 17
marzo 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso 2
novembre 2015 inoltrato da AP 1 (inc. 52.2015.499, doc. L inc. CM.2018.51 e
doc. rich. I°). La decisione non è stata impugnata innanzi al Tribunale
federale ed è passata in giudicato.
D.
Visto il naufragare del progetto, E__________ ed AO 1 hanno preteso
la restituzione degli acconti versati (fr. 40'000.-, rispettivamente fr.
12'050.-). I coniugi AP 1 hanno contestato la richiesta, sostenendo che le
spese causate dal progetto fallito dovessero essere sopportate dalle parti in
ragione di 1/3 ciascuna e allestendo una relativa liquidazione (non
comprendente i costi delle prestazioni da loro personalmente fornite), secondo
cui E__________ avrebbe avuto diritto alla restituzione di soli fr. 9'678.65, mentre AO 1 avrebbe dovuto conguagliare, in aggiunta
all’acconto già versato, ulteriori fr. 13'385.75 (doc. O e P inc. CM.2018.51). Successivamente i coniugiAP 1 hanno quantificato in fr. 94'376.- il
costo del loro operato, pretendendo da ciascuna controparte 1/3 del suddetto
importo e dunque il versamento di aggiuntivi fr. 31'458.70 (doc. S e T inc. CM.2018.51).
E.
Con PE n. __________ e n. __________ dell’UE di __________,
notificati il 9 marzo 2018 (doc. U e V inc. CM.2018.51), AO 1 ha escusso
separatamente ciascun coniuge per l’importo di fr. 12'050.-. Entrambi gli
escussi hanno sollevato opposizione.
F.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. A1), con
petizione 18 settembre 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2
postulando la loro condanna al pagamento di fr. 12'050.- oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 2018 (a titolo di restituzione dell’indebito
arricchimento) nonché in tale misura il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal primo al PE n. __________ dell’UE di __________ e dalla seconda al
PE n. __________ dell’UE di __________, con protesta di spese e ripetibili e rimborso
delle spese di conciliazione (inc. SE.2018.34 e successivamente inc. OR.2019.6).
Nel medesimo periodo, anche E__________ ha avviato un’analoga causa nei confronti
dei convenuti (inc. OR. 2018.19), vertente sulla stessa fattispecie e su simili
domande di giudizio.
G. Con
risposta 5 novembre 2018 i convenuti si sono opposti alla petizione
postulandone l’integrale reiezione, e hanno chiesto, con domanda
riconvenzionale, di condannare la controparte al pagamento di fr. 44'844.45 oltre interessi del 5% dal 5 maggio 2018 (fr.
13'385.75 + fr. 31'458.70) e di farle ordine di ritirare entro 10
giorni dalla crescita in giudicato della decisione le esecuzioni di cui ai PE
n. __________ e n. __________, pure con protesta di spese e ripetibili. In
sintesi, i convenuti hanno preteso l’esistenza di una società semplice volta
alla realizzazione dei posteggi in questione, comportante l’obbligo di tutte le
parti coinvolte di sostenere i relativi costi.
H.
Con replica e risposta riconvenzionale 3 dicembre 2018, duplica e
replica riconvenzionale 30 gennaio 2019 e duplica riconvenzionale 11 febbraio
2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni,
contestando le pretese avverse.
I.
Dopo l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente per gli
inc. OR.2018.19 e OR.2019.6) e la produzione degli allegati conclusivi scritti,
con decisione 3 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'900.-, a carico
dei convenuti in solido fra loro, pure condannati, con uguale vincolo di
solidarietà, a versare alla controparte fr. 2’250.- per ripetibili.
Contestualmente il Pretore aggiunto ha respinto l’azione riconvenzionale, con
relativo aggravio delle spese processuali (fr. 2'100.-) e delle ripetibili (fr.
5'750.-) a carico dei convenuti e attori riconvenzionali in solido fra loro.
J.
La parallela causa introdotta da E__________ nei confronti dei
coniugi AP 1 (inc. OR.2018.19) ha avuto analoga sorte, ritenuto che con
decisione 3 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la sua pretesa di
restituzione dell’acconto di fr. 40’000.- e respinto l’azione riconvenzionale
dei convenuti.
K.
Con separati appelli 7 settembre 2020 i convenuti si sono aggravati
contro entrambi i giudizi (inc. n. 12.2020.100 e 12.2020.101). Per quanto
riguarda il presente incarto n. 12.2020.101, essi hanno postulato in via
preliminare la sua congiunzione con l’inc. 12.2020.100, in via principale di respingere
la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata di perlomeno respingere la
petizione e accertare che essi non devono restituire alcun importo alla
controparte, con conseguente mantenimento delle opposizioni interposte ai PE n.
__________ e __________, aggravio a carico dell’attore delle relative spese
giudiziarie e protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
L.
Con osservazioni (recte: risposta) 25 settembre 2020 l’attore
si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione, pure con protesta
di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé
menzionata (art. 94 cpv. 1 CPC). I termini di impugnazione e risposta sono di
30.
giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 7 settembre 2020 contro
la decisione 3 luglio 2020, notificata agli appellanti il 6 luglio 2020, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie),
così come è tempestiva la risposta 25 settembre 2020 dell’appellato.
2.
Quale domanda preliminare, gli
appellanti postulano la congiunzione ex art. 125 lett. c CPC degli inc.12.2020.100
e 12.2020.101 in quanto aventi per oggetto delle decisioni pressoché identiche
e riguardanti le medesime parti convenute e la medesima fattispecie. Tenuto
conto in particolare dell’esistenza di diverse parti attrici e delle (seppur
minime) divergenze fra l’una e l’altra procedura verranno emesse separate
decisioni, laddove invece la comunanza di fattispecie, tematiche e
argomentazioni verrà considerata al momento della quantificazione delle spese
giudiziarie.
3.
Preliminarmente è opportuno
rilevare che, secondo l'art. 224 cpv. 1 CPC, il convenuto può proporre con la
sua risposta una domanda riconvenzionale in particolare se la pretesa addotta è
giudicabile secondo la stessa procedura applicabile all’azione principale. Di
principio, se l'azione principale sottostà alla procedura semplificata (art.
243.
seg. CPC), non può essere presentata una domanda riconvenzionale
giudicabile secondo la procedura ordinaria (DTF 145 III 299, consid. 2; DTF 143
III 506, consid. 3.2.4; IICCA del
25.
agosto 2020, inc. 12.2019.127/133, consid. 6; Messaggio concernente il
Codice processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, p. 6712). Ne discende che nella fattispecie la pretesa
riconvenzionale dei convenuti, superiore ai fr. 30'000.- e introdotta nell’ambito
di una causa retta dalla procedura semplificata a fronte del valore litigioso
della pretesa attorea (inferiore a fr. 30'000.-, cfr. art. 243 cpv. 1 CPC,
tant’è che la medesima è stata inizialmente rubricata nell’incarto SE.2018.34),
doveva essere dichiarata irricevibile. La questione non ha rilevanza sull’esito
della causa per i motivi che seguiranno, considerato altresì che il tema focale
proposto dagli appellanti, relativo all’esistenza di una società semplice, deve
comunque essere esaminato, poiché posto non solo a fondamento della domanda
riconvenzionale, ma anche in opposizione alla domanda principale.
4.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. Le argomentazioni degli appellanti verranno
pertanto esaminate solamente nella misura in cui rispettano i principi
summenzionati. Si può comunque già qui precisare che, laddove essi rilevano che
verosimilmente il Pretore aggiunto non ha tenuto conto delle loro conclusioni
scritte del 30 giugno 2020, poiché ha emesso la sentenza solamente pochi giorni
dopo, ovvero il 3 luglio 2020, la censura, oltre che speculativa, è pure
irricevibile nella misura in cui essi non indicano quali elementi ivi contenuti
sarebbero stati a torto trascurati.
5.
In sintesi il Pretore aggiunto
ha stabilito, sulla base del contenuto della convenzione doc. E, del modo in
cui è stata implementata e delle prove agli atti, che il rapporto fra le parti
è qualificabile quale contratto sinallagmatico di natura mista e non quale
società semplice. L’attore non è dunque tenuto a sopportare una parte delle
spese sostenute dai convenuti, e ha il diritto di ottenere la restituzione
dell’acconto versato vista l’impossibilità oggettiva e definitiva di realizzare
l’oggetto contrattuale (art. 119 e 62 CO). Gli appellanti invece sostengono che
il primo giudice abbia errato nella qualifica giuridica della convenzione e
abbia trascurato le prove agli atti che permetterebbero di concludere per
l’esistenza di una società semplice. Le argomentazioni pretorili e le relative
contestazioni verranno analizzate nel dettaglio nei considerandi che
seguiranno. In ogni caso, la censura appellatoria secondo la quale il giudice
di primo grado avrebbe qualificato la convenzione quale contratto d’acquisto
già nei fatti, anticipando in maniera inammissibile la sua valutazione
giuridica e l’esame delle prove agli atti ex art. 157 CPC, è destituita di
fondamento: il consid. A della sentenza impugnata (come del resto il consid. B
della presente decisione) dev’essere letto quale semplice riassunto del
contenuto della convenzione (che menziona esplicitamente termini quali “acquistare”
e “posteggi acquistati”), impregiudicata ogni analisi probatoria e
giuridica, che è invece ampiamente illustrata nei considerandi di diritto.
6.
Con l’impugnata decisione, il
primo giudice ha innanzitutto osservato che i convenuti e attori
riconvenzionali, avendo invocato l’esistenza di una società semplice, devono
portarne la prova (art. 8 CC).
Gli appellanti si oppongono, sostenendo che il Pretore
aggiunto non avrebbe tenuto conto che è stata la controparte ad avanzare le
pretese in questione e che la convenzione doc. E non può essere un contratto
preliminare di compravendita immobiliare. Perlomeno, il primo giudice ha
osservato che la stessa non è chiara e non ha potuto indicare con certezza di
quale tipologia di accordo si tratti. In tali circostanze spettava dunque all’attore
dimostrare le circostanze suscettibili di fondare la propria pretesa, mentre ai
convenuti quelle idonee a neutralizzarla.
La censura non è tuttavia atta a mutare la conclusione
pretorile. Nel caso concreto, l’attore ha avanzato la sua pretesa di
restituzione dell’acconto versato sulla base dell’impossibilità
dell’adempimento di un contratto sinallagmatico (doc. E) e del conseguente
indebito arricchimento della controparte. Sono stati i convenuti invece a
sostenere, per contrastare le pretese attoree e fondare la propria domanda
riconvenzionale, che il doc. E non è un contratto sinallagmatico e che fra le
parti si è instaurata una società semplice comportante una serie di diritti e
doveri: ne dovevano pertanto portare la dimostrazione, come correttamente
stabilito dal primo giudice.
7.
Giusta gli accertamenti
pretorili, vi sono prove contrastati in relazione a chi abbia originariamente
maturato l’idea di realizzare i posteggi in questione. Inoltre, secondo AP 2,
la convenzione doc. E è il
risultato di una modifica del progetto originario discussa e approvata da tutte
le parti (verbale del 9 novembre 2019, p. 2 seg.). Tuttavia, le ragioni che hanno condotto o accompagnato la genesi
del progetto non bastano per
limitare la libertà contrattuale delle parti e per impedire loro di optare per
lo strumento operativo (e di riflesso giuridico) più consono per realizzare i
loro intendimenti.
A tal riguardo, gli appellanti non avanzano
censure debitamente motivate e atte a sovvertire il giudizio di primo grado,
bensì si limitano a riproporre una propria visione soggettiva. Essi, rinviando
pure al proprio interrogatorio, sostengono che sono state le controparti (che
avrebbero avuto necessità di posteggi) ad avviare le discussioni per l’edificazione congiunta, ma ignorano
la testimonianza di segno opposto di M__________ (verbale del 2 luglio 2019, p.
3), già citata dal primo giudice, nonché quella di H__________, amministratore
del condominio sito sulla part. n. __________ e persona di fiducia di E__________
(cfr. verbale del 2 luglio 2019, p. 7-8), oltre che l’interrogatorio di
quest’ultima (verbale del 9 dicembre 2019, p. 5), né pretendono che l’idea
avrebbe potuto essere implementata unicamente mediante la costituzione di una
società semplice. Una simile conclusione non può essere nemmeno dedotta dal
fatto che il progetto trovasse l’accordo di E__________ e di M__________, o che
il doc. E sia stato allestito sull’impulso di tutte le parti coinvolte con il
sostegno dei rispettivi legali (l’avv. A__________, patrocinatore dei
convenuti, e l’avv. P__________, patrocinatore di M__________): come già
rilevato dal primo giudice e non debitamente contestato nell’impugnativa, stava
alle parti scegliere lo strumento più opportuno per raggiungere i loro
obiettivi. Peraltro, come già rilevato al consid. B, il progetto edilizio
comprendeva altresì l’ampliamento di uno stabile di proprietà dei coniugi AP 1.
8.
Il primo giudice ha già
riassunto dottrina e giurisprudenza in relazione alla società semplice. Si può
comunque qui ricordare che giusta l’art. 530 cpv. 1 CO, la società è un
contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze
e mezzi comuni uno scopo comune. I soci devono contribuire alla creazione della
società semplice tramite un proprio apporto (o quota) e avere la volontà di
mettere in comune i propri beni e le proprie risorse al fine di raggiungere uno
scopo comune, partecipando alla gestione e alle responsabilità della società (animus
societatis).
9.
Con l’impugnata decisione, il
primo giudice ha esaminato la convenzione doc. E, rimarcando che il suo
contenuto letterale
sembra escludere l’ipotesi di un contratto di
società semplice. Il relativo pto. 1, secondo cui “le parti intendono
procedere alla costruzione di un garage sotterraneo…” dev’essere
considerato quale semplice preambolo che ancora non comporta degli obblighi né
li specifica. Per il resto, i pti. 1.2 e 1.4 chiariscono che l’incarico di
edificazione è stato conferito ai convenuti, che sarebbero diventati i soli
proprietari dell’autorimessa. Essi, definiti anche “committenti”, si sono
assunti formalmente l’impegno di finanziare l’opera nonché il rischio di eventuali discrepanze tra il
preventivo e il consuntivo della ditta incaricata dell’edificazione (pti. 1.3 e 6). Per contro, E__________ e M__________ si sono unicamente impegnate a
rilevare alcuni posteggi (nella forma della servitù) pagando un corrispettivo
fisso e indipendente dagli sviluppi futuri del progetto (pti. 2 e 3) e a
sostenere determinate spese, ben delimitate ai pti. 8 e 9.2. Non prevedendo
inoltre la convenzione una ripartizione degli utili e delle perdite ai sensi
dell’art. 533 CC né contenendo alcun accenno a un consorziamento delle parti
nella forma della società semplice, la stessa difetta pertanto dei relativi capisaldi
ed è piuttosto qualificabile come contratto sinallagmatico (scambio di
prestazioni), ove malgrado la convergenza di interessi, le parti avevano
separati ruoli. Tale conclusione è
rafforzata dal fatto che la convenzione è stata voluta da M__________, giudice
del Tribunale penale federale e pertanto persona cognita di diritto, nonché
assistita da un suo legale di fiducia. Se ne può difatti concludere che
l’impiego o il mancato impiego di determinati termini e formulazioni voglia
descrivere la reale natura del
contratto. La medesima in sede di audizione ha d’altronde precisato di non aver
mai voluto istituire una società semplice (verbale
del 2 luglio 2019, p. 5). Il Pretore aggiunto ha concluso che la convenzione è
qualificabile come contratto
misto
in cui convivono elementi dell’appalto e di un precontratto per la
costituzione di servitù, economicamente parificabile a una compravendita o a un
contratto “chiavi in mano” (v. anche teste P__________, verbale del 15
ottobre 2019, p. 4). Ciò tenuto conto che prima del 1° gennaio 2012 l’art. 732
vCC imponeva per le servitù prediali unicamente la forma scritta e che, al
momento della sottoscrizione del doc. E, il contratto principale non poteva
ancora essere sottoscritto, difettando la possibilità di una rappresentazione
grafica secondo l’art. 732 cpv. 2 CC.
9.1
Gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto
un’errata interpretazione e qualifica giuridica della convenzione (art. 18 CO).
Essi premettono che l’interpretazione soggettiva è prevalente rispetto a quella
oggettiva, ma trattasi di un’argomentazione irricevibile per carenza di
motivazione, poiché non spiegano che conclusioni se ne dovrebbero trarre.
9.2
Secondo gli appellanti il contratto, redatto nella
semplice forma scritta, non può costituire una compravendita o un relativo
contratto preliminare vista l’assenza dell’indispensabile atto pubblico
previsto dall’art. 216 CO (pure mancante nella successiva dichiarazione di
subentro di AO 1 di cui al doc. F). Difatti quest’ultimo e M__________, entrambi assistiti da un legale, dovevano esserne
evidentemente consapevoli, non potendo in ogni caso l’ignoranza di un principio
cardine del diritto materiale svizzero giustificarli. A loro dire, il Pretore
aggiunto avrebbe attribuito un eccessivo peso alle dichiarazioni dei medesimi,
mentre il teste A__________ ha osservato che nessuno gli aveva menzionato una
compravendita di posteggi. Così facendo però, essi non si confrontano
sufficientemente con la decisione pretorile: il giudice di prime cure ha
soltanto osservato che il contratto è economicamente parificabile a una
compravendita, ma non l’ha qualificato come tale, bensì come contratto misto
avente elementi del precontratto
per la costituzione di servitù prediali (oltre che dell’appalto), il quale in
forza alla regolamentazione vigente all’epoca (art. 732 vCC) non necessitava
l’atto pubblico. Non criticando debitamente tale considerazione, la censura è
pertanto irricevibile (art. 311 CPC).
Comunque sia, la convenzione è caratterizzata
da diritti e doveri di varia natura. Essa è stata redatta in collaborazione
dall’avv. A__________ e dall’avv. P__________.
Il primo ha osservato di non aver
mai parlato con il collega o con i coniugiAP 1 di una compravendita di
posteggi, di non essersi mai intromesso nella questione della ripartizione dei
costi legati all’operazione e che il criterio della suddivisione in terzi delle
spese gli è stato comunicato da AP 1 (verbale del 15 ottobre 2019, p. 7-8),
mentre il secondo ha specificato che gli
oneri di M__________ si esaurivano nel pagamento del corrispettivo per
l’ottenimento di una servitù prediale e nella concessione del diritto di
superficie, precisando che per lui si trattava di un’operazione parificabile a
un acquisto “chiavi in mano” e che “L’atto pubblico sarebbe stato
sottoscritto al momento della costituzione effettiva del diritto di superficie.
Il doc. E fu redatto come scrittura privata trattandosi di una convenzione preliminare
che regolava diritti e doveri delle parti in vista di tale costituzione”
(verbale del 15 ottobre 2019, p. 3-4). È innegabile che la convenzione abbia natura preliminare, non solo non
esistendo ancora i posteggi in questione, ma non essendo nemmeno il progetto
edilizio stato ancora approvato dalla competente autorità. È pur
vero che, giusta l’art. 22 CO, se la legge sottopone la validità di un
contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la promessa di
contrattare. Il contratto di costituzione di una società semplice non ha alcuna
esigenza di forma. Anche le servitù prediali però, al momento della
sottoscrizione della convenzione, potevano essere costituite in semplice forma
scritta (art. 732 vCC), ritenuto che nella fattispecie l’assegnazione dei
posteggi doveva avvenire mediante la concessione di una servitù d’uso e una di
passo. Ciò in effetti non valeva per la costituzione di un diritto di
superficie a sé stante e permanente, per il quale vigeva già allora l’obbligo
dell’atto pubblico (art. 779a vCC). Tuttavia, in tale caso il vizio di forma
graverebbe la convenzione (e il relativo subentro dell’attore) sia che venga
qualificata come contratto sinallagmatico, sia come contratto di costituzione
di una società semplice. In altre parole, l’eventuale esistenza di un vizio di
forma, rispettivamente la presenza di un contratto redatto nella semplice forma
scritta, non portano ad ammettere l’esistenza di una società semplice, essendo
piuttosto determinante verificarne il contenuto e tutte le ulteriori
circostanze del caso concreto. Pure ininfluente ai fini del giudizio è
l’osservazione degli appellanti secondo la quale, all’epoca della
sottoscrizione del contratto, l’art. 732 vCC non prevedeva la necessità di
rappresentazioni grafiche, non ostando la svista pretorile alla qualifica della
convenzione quale contratto sinallagmatico. Per lo stesso motivo, poco importa
che la convenzione non possa essere qualificata come appalto in assenza delle
relative caratteristiche basilari, o che il termine “committente” fosse stato
inteso non in senso giuridico, ma soltanto per indicare che i coniugiAP 1
avrebbero provveduto personalmente a incaricare chi di dovere. A tal proposito,
la decisione di prima sede resiste alla critica.
9.3
Secondo gli appellanti, già dalla convenzione
emergerebbe che la volontà della
controparte non era quella di acquistare dei posteggi o d’incaricare i coniugi AP
1.
di realizzare un’opera in cambio di una mercede, bensì di collaborare per la
realizzazione di un progetto comune. Ciò sarebbe innanzitutto deducibile dal
pto. 1 della convenzione, che non può essere considerato un semplice preambolo
ma una premessa della convenzione, da cui trarre le successive conclusioni e da
considerare nell’ambito di un “tutt’uno logico” con i successivi pti. 1.2, 1.3
e 1.4: le parti si sarebbero quindi impegnate a costruire congiuntamente
l’autorimessa, definendo lo scopo societario della loro collaborazione.
Gli appellanti tuttavia si limitano a opporre una
propria opinione alle considerazioni del primo giudice, il quale ha già
osservato che la clausola, avente la valenza di una premessa, è eccessivamente
generica per ammettere la volontà di costituire una società semplice, ritenuto
che non specifica alcun dovere delle parti e che i successivi pti. 1.3 e 1.4
attribuiscono ai coniugi AP 1 il compito di finanziare e realizzare
l’autorimessa. Questi accertamenti, insufficientemente contestati, devono
essere confermati.
9.4
Gli
appellanti sottolineano che tutte le persone coinvolte hanno conferito alla
presunta società una propria quota: ciascuna ha messo a disposizione una
porzione del proprio fondo e del denaro, mentre AP 1 vi ha anche aggiunto la
sua esperienza in ambito edilizio per la gestione del progetto. E meglio, le
parti hanno approvato il progetto e hanno nel seguito concordato, per comodità
e praticità, che esso sarebbe stato finanziato in via anticipata dai convenuti
e gestito dagli stessi, e in particolare da AP 1, quale persona dotata di
esperienza in materia (interrogatorio di AP 1, verbale 9 dicembre 2019, p. 8;
teste A__________, verbale del 15 ottobre 2019, p. 6). E__________ l’avrebbe
confermato, dichiarando di avere riposto la propria fiducia nel medesimo anche
in considerazione della sua età avanzata
(verbale del 9 dicembre 2019, p. 6), per cui si tratterebbe di una
deresponsabilizzazione solo dal punto di vista tecnico. A mente degli
appellanti, non vi sarebbe dunque divergenza di interessi fra le parti (tipica
di un contratto sinallagmatico), rispettivamente il primo giudice non avrebbe
spiegato perché ciò dovrebbe essere il caso.
Anche queste considerazioni,
ai limiti della ricevibilità, non possono mutare il giudizio di primo grado.
Ancora una volta, gli appellanti si limitano a proporre una propria interpretazione
della fattispecie che tuttavia non fa apparire errate le riflessioni del Pretore
aggiunto e non contrasta l’esistenza di un sinallagma. Comunque sia, come
rettamente evidenziato dal primo giudice, la convenzione lascia emergere una
dicotomia fra la posizione di AP 1 e AP 2 e quella di E__________ e M__________
piuttosto che la volontà di mettere in comune le proprie risorse: i primi
(anche definiti “committenti”) si sono impegnati a finanziare e realizzare
autonomamente il progetto, sopportando i rischi di un eventuale superamento del
preventivo, ottenendo un diritto di superficie e diventando esclusivi
proprietari del derivante nuovo fondo iscritto nel Registro fondiario (pti. 1.2
e 1.3) nonché dell’intera autorimessa. Le seconde si sono impegnate a rilevare
un certo numero di posteggi (mediante costituzione di servitù d’uso e di passo)
in cambio della concessione del diritto di superficie e di un aggiuntivo
corrispettivo prefissato e invariabile, nonché a sostenere delle spese ben
delimitate. Non vi sono per contro nella convenzione delle formulazioni
indicanti una loro volontà di vincolarsi ulteriormente o assumersi delle
responsabilità nella realizzazione del progetto (che peraltro era connesso al
parallelo ampliamento dello stabile dei convenuti, cfr. consid. B). Esse erano
evidentemente interessate al suo buon esito per l’ottenimento dei posteggi
desiderati al prezzo pattuito, ma non alle ditte incaricate, alla loro mercede
o alla sorte dei restanti posteggi. E__________ ha espressamente dichiarato che
non intendeva assumersi ulteriori responsabilità (verbale del 9 dicembre 2019,
p. 5-7). Inoltre i testi M__________, P__________, H__________ e O__________
(vicino di casa e pure interessato ai posteggi) hanno osservato che, a loro
modo di vedere, i coniugi AP 1 erano gli unici promotori del progetto,
rispettivamente che gli obblighi dei comproprietari della part. __________ si
esaurivano nel pagamento di quanto dovuto (cfr. verbale del 2 luglio 2019, p.
3-5 e 7-8; verbale del 15 ottobre 2019, p. 3; verbale del 13 gennaio 2020, p.
3).
9.5
Sempre con riferimento alla questione della
convergenza degli interessi delle parti, a mente degli appellanti il primo
giudice avrebbe trascurato che lo scopo del progetto non era il guadagno, bensì
la condivisione dei relativi costi e
oneri per permettere a tutti di usufruire di posteggi aggiuntivi, ritenuto che nulla impediva loro di
costruire i posteggi unicamente sul loro fondo. Sarebbe a tal proposito
emblematico che i previsti posteggi sono
stati concessi alle controparti al prezzo di costo, senza il sovrapprezzo
tipico del contratto sinallagmatico. Come si evincerebbe difatti dal doc. H e
dalla testimonianza dell’ing. __________ R__________, co-titolare dello studio
d’ingegneria A__________ SA (verbale del 13 gennaio 2020, p. 6), gli otto
posteggi da costruire sulla part. n. __________ avrebbero avuto un costo
oscillante fra i fr. 60'250.- e i fr. 62'250.-, importi a cui andrebbe ancora
aggiunto “il costo per l’accesso diretto alla part. __________ di cui al
doc. H e doc. L1”.
Ora, premesso che secondo il teste __________ R__________ il costo totale di
base per i 15 posteggi sarebbe stato minore di quanto indicato nel doc. H,
ovvero fr. 700'000.- invece che fr. 750'000.- (verbale del 13 gennaio 2020, p.
6), che gli importi esposti nella pagina a retro del doc. H già comprendono i
costi per l’accesso diretto (fr. 32'000.-) come pure un’ulteriore indennità di
fr. 50'000.- per “indennizzo a mappale __________ per mancato posteggio su
entrata” (che dunque non corrisponde a una spesa) ma non tengono conto del
diritto di superficie concesso dalle proprietarie della part. __________, sulla
base delle argomentazioni e delle prove menzionate dagli appellanti non si può
concludere che l’operazione non avrebbe generato un profitto, in assenza di
indicazioni più specifiche e tutto ignorandosi sulla sorte degli altri sette
posteggi (e meglio se gli stessi sarebbero stati venduti o locati e per quale
prezzo, ritenuto altresì che sulla part. __________ già esisteva un’autorimessa).
Ad ogni modo, il fatto che gli appellanti fossero disposti a concedere alle
controparti i posteggi a un prezzo di favore ancora non basta a dimostrare
l’esistenza di una società semplice.
9.6
Quanto alla suddivisione delle eventuali
perdite del progetto, gli appellanti sostengono che la questione non è stata
tematizzata poiché le parti confidavano nella sua buona riuscita (v. testi M__________, P__________ e A__________). Trattasi tuttavia di una mera considerazione
soggettiva inadatta a sovvertire il primo giudizio, posto che nessuno dei testi
menzionati ha ritenuto l’omissione una dimenticanza. Anzi, i primi due hanno
osservato che per loro la condivisione generale delle spese e delle perdite era
esclusa (verbale del 2 luglio 2019, p.
3-5; verbale del 15 ottobre 2019, p. 3-4), mentre il terzo ha dichiarato di non
essersi mai occupato della questione e che quanto di sua conoscenza gli è stato
riferito dal solo AP 1 (verbale del 15 ottobre 2019, p. 7).
Pure il richiamo degli appellanti ai pti. 8 e
9.2
della convenzione è carente nella motivazione e infondato: dette clausole
non possono dimostrare una sistematica ripartizione di spese e perdite, essendo
puntualmente riferite alle spese derivanti dalle iscrizioni nel Registro
fondiario e alle spese legali (notarili) relative alla costituzione dei vari
diritti reali limitati (servitù e diritto di superficie), come già osservato
dal primo giudice (impugnato giudizio, consid. 7) e non validamente criticato
con il gravame.
10.
Nel seguito dell’impugnata
decisione il Pretore aggiunto ha rimarcato che, anche volendo esaminare il successivo comportamento delle
parti, rispettivamente il modo in cui è stata implementata la convenzione, tali
sviluppi non indicano una deviazione delle parti verso un rapporto di società
semplice. Gli acconti di E__________
e di M__________ sono stati versati su un conto bancario intestato ai soli convenuti
(doc. I). Sono stati questi ultimi, personalmente ed esclusivamente, a incaricare
della progettazione lo studio
d’ingegneria A__________ SA, a versare il primo acconto di fr. 20'000.- e a
gestire il progetto, senza manifestare l’intenzione di agire anche in
rappresentanza
dei comproprietari della part. n. __________.
Anzi, questi ultimi hanno avuto un ruolo del tutto marginale a tal riguardo,
ritenuto che oltre a rilevare la loro presenza a qualche sopralluogo, il teste __________
R__________ non ricordava né i loro volti, né i loro nomi, né se fossero
intervenuti nelle discussioni sui dettagli tecnici del progetto. Inoltre, la
licenza edilizia è stata richiesta da AP 1 quale unico istante (doc. P, foglio
6), ed è stato il medesimo a partecipare nel seguito alle procedure ricorsuali
innanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). M__________,
AO 1 ed E__________ sono semplicemente stati informati e interpellati a tal
riguardo (verbale del 9 dicembre 2019, p. 6 e 10; verbale del 2 luglio 2019, p.
6). È pur vero che dopo la decisione negativa del TRAM (doc. L), l’attore ed E__________
si sono incontrati con i convenuti per discutere della situazione, e che tutti
loro erano concordi nel rinunciare a un ricorso al Tribunale federale.
Nondimeno, in tale occasione i primi due si sono limitati a fornire un consiglio
o un parere piuttosto che un voto vincolante maturato nell’ambito di una
deliberazione sociale secondo l’art. 534 CO, ritenuto che un intervento di
supporto o un contributo d’opinione non è sufficiente per plasmare l’animus
societatis.
Per il resto, secondo gli accertamenti pretorili non
sono emersi altri avvenimenti da cui trapelasse la volontà o la prassi di
costituirsi anche solo organizzativamente come una società semplice. L’avv. A__________
ha dichiarato che per quanto di sua conoscenza, il suo onorario sarebbe stato
suddiviso fra le parti in ragione di 1/3 ciascuno e che le spese andavano fra
loro suddivise, ma il valore probatorio della sua testimonianza è stato
relativizzato dal primo giudice: in primo luogo poiché egli si è limitato a
riportare quanto riferitogli da AP 1 (“sentito dire”), e in secondo luogo
perché le sue dichiarazioni sono in contrasto con i pti. 2, 6 in fine e
9.1
della convenzione.
10.1
Laddove gli appellanti ribadiscono di non essere mai
stati intenzionati a sopportare tutti i rischi e tutte le spese
dell’operazione, e di aver sempre sottolineato, non solo nelle comparse scritte
ma anche nel loro interrogatorio, la loro piena convinzione di aver stipulato
un contratto di società semplice, l’argomentazione non può mutare l’esito del
giudizio, trattandosi della riproposizione di una propria tesi in opposizione a
quella dell’attore, di M__________ e di E__________.
10.2
Anche quando gli appellanti sostengono che la
condivisione di tutte le spese (1/3 ciascuno) sarebbe stata confermata dal
teste A__________ nonché dal fatto che AP 1 avrebbe sempre puntualmente
informato le parti sulle spese da lui sostenute e avrebbe inoltre inviato a
tutti, al momento del subentro dell’attore dietro sua esplicita richiesta, un
sunto dei costi sino a quel momento sostenuti e comunque già noti (cfr. doc. P
e 9), le censure sono carenti nella motivazione e non possono essere seguite.
Gli appellanti difatti non si confrontano con quanto rilevato dal primo giudice
in relazione alla valenza probatoria dell’avv. A__________, né rinviano a
rilevanti prove a supporto del loro dire: il plico doc. P attesta una serie di
costi, il doc. 9 le categorie di retribuzione del personale coinvolto nella
progettazione; nessuno dei due documenti dimostra se e quando tali informazioni
siano state comunicate all’attore. Più in generale, gli appellanti non rinviano
ad alcuna prova da cui emerga che quest’ultimo, M__________ o E__________,
prima dell’insorgere della presente controversia, venissero aggiornati sui
costi maturati. Ciò è in particolare in contrasto con la testimonianza di H__________,
che oltre a negare la circostanza ha aggiunto di avere chiesto ai convenuti, a
tutela di E__________, cosa sarebbe successo nel caso della mancata
realizzazione del progetto, e che questi ultimi gli avrebbero garantito
l’assunzione degli oneri e degli utili dell’operazione e la restituzione
integrale dell’acconto versato (verbale del 2 luglio 2019, p. 8-9). Si può
comunque aggiungere che l’asserita paritaria suddivisione dei costi e dei
rischi appare oltretutto poco sensata (e in conflitto con l’art. 533 cpv. 2 CO)
dal punto di vista di M__________ e poi di AO 1, assegnatari di soli 2 posteggi
su 15.
10.3
Secondo gli appellanti, il fatto che non sia stato
creato un conto intestato a tutti i membri della società semplice non può essere
determinante, siccome essi non agivano come professionisti e la relazione,
aperta a loro nome per semplicità, era comunque riferita esclusivamente al
progetto. In ogni modo, le parti condividevano le spese nel senso che gli
acconti versati servivano a dare l’avvio al progetto. La censura si esaurisce però in una personale e
soggettiva lettura dei fatti inadatta a rimettere in discussione
l’argomentazione pretorile secondo cui l’assenza di un conto co-intestato
depone a sfavore dell’esistenza di una società semplice, la quale deve essere
confermata.
10.4
Gli appellanti rilevano poi che nell’ambito del
progetto, i proprietari della part. n. __________ godevano di un diritto di partecipazione
e controllo sull’attività espletata, ciò che è caratteristico della società
semplice, mentre il contratto bilaterale esclude una relazione paritaria fra le
parti. Innanzitutto, E__________ e M__________ hanno contribuito alla
definizione del progetto (sia quello originario, sia quello modificato poi
oggetto della domanda di costruzione). Le stesse hanno potuto visionarlo e
godevano di potere decisionale, determinando insieme ai coniugi AP 1 quanti posteggi
assegnare a ciascuno nonché la loro grandezza e ottenendo la loro modifica
secondo i propri desideri (cfr. le testimonianze di __________ R__________ e M__________,
nonché gli interrogatori di AP 1, AP 2 ed E__________). Inoltre tutte le parti
coinvolte hanno deciso di comune accordo di sottoscrivere la domanda di
costruzione e si incontravano al fine di decidere insieme i passi da
intraprendere. In particolare, E__________ e M__________ venivano regolarmente
interpellate e hanno pure partecipato ad alcuni sopralluoghi.
Tali censure, parzialmente irricevibili, non possono essere
seguite. Premesso che gli appellanti non si confrontano con quanto osservato
dal Pretore aggiunto in relazione ai sopralluoghi e alla testimonianza di __________
R__________, e richiamato quanto già osservato ai precedenti consid. 7 e 9.4, è
evidente che il progetto, che prevedeva la costruzione di un’autorimessa a
cavallo fra i due fondi, necessitava il coinvolgimento e l’accordo di tutti i
comproprietari, in particolare per quanto concerne la costituzione delle
necessarie servitù. È parimenti pacifico che E__________ e M__________, quali
comproprietarie della part. n. __________, dovessero sottoscrivere la domanda
di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE) e che le medesime, dovendo pagare un
corrispettivo e un acconto ancor prima della partenza del progetto, avessero il
diritto di essere informate sui relativi sviluppi e avanzare delle richieste
relative alle caratteristiche dei posteggi a loro assegnati. In altre parole, l’esercizio
di diritti di informazione, sorveglianza o istruzione ancora non dimostra la
costituzione di una società semplice. Per il resto, il teste O__________ ha
osservato che a suo modo di vedere, E__________ disponeva di meno informazioni
di lui in relazione al progetto (verbale del 13 gennaio 2020, p. 3-4). Il teste
ha anche rilevato che la medesima non aveva la possibilità di intervenire se
non scegliendo la tipologia di parcheggio desiderata. Ciò è stato altresì
confermato da H__________ (verbale del 2 luglio 2019, p. 8). Anche M__________
ha dichiarato di non aver avuto poteri decisionali a tal riguardo, di essersi
limitata a visionare il progetto, esprimendo delle richieste laddove questo la
interessava, di non aver mai parlato con i progettisti, scelti esclusivamente
dai coniugi AP 1 unitamente ai restanti professionisti e di non aver
addirittura mai interagito con E__________ (verbale del 2 luglio 2019, p. 4-6).
L’ing. __________ R__________ ha confermato che i suoi interlocutori e mandanti
erano esclusivamente i coniugi AP 1, e neppure ricorda chi fossero i
proprietari confinanti (verbale del 13 gennaio 2020, p. 5), non sussistendo
alcun elemento atto ad accertare una rappresentanza dei primi in favore dei
secondi. Anche su questo punto, la decisione di prima sede resiste alla
critica.
10.5
Gli appellanti rilevano che anche la controversia di
diritto amministrativo concernente la licenza edilizia è stata seguita da AP 1
per ragioni di praticità, ma in rappresentanza, nell’interesse e con l’accordo
di tutte le parti coinvolte, ritenuto che né E__________, né M__________ o l’attore
si sono mai lamentati ed erano anzi perfettamente informati al riguardo. I
passi da intraprendere venivano stabiliti congiuntamente, ivi compresa la scelta
di presentare un ricorso al TRAM, rispettivamente di non impugnare al Tribunale
federale la decisione di quel tribunale (doc. L). Quest’ultima rinuncia è stata
il risultato di un’attiva discussione e di una conseguente votazione, ove i
pareri di E__________ e dell’attore non sono stati ancillari o di mero
supporto, bensì determinanti. Difatti, se quest’ultimo fosse stato propenso
all’impugnazione, il ricorso sarebbe stato inoltrato.
Ora, gli appellanti non
evidenziano elementi oggettivi che permettano di concludere che AP 1, nelle
varie procedure amministrative, agisse anche in rappresentanza dei proprietari
della part. __________. Certo, nella fattispecie è pacifico che dopo la
decisione del TRAM ha avuto luogo una discussione fra le parti onde valutare l’opportunità
di un ricorso al Tribunale federale. Lo hanno confermato sia l’attore (il cui
legale avv. F__________ aveva evidenziato le scarse probabilità di successo di
un ricorso, cfr. doc. 6), sia E__________, la quale ha pure precisato: “Per
quanto riguarda invece il ricorso al TRAM contro la decisione del CdS, ho dato
retta agli altri non opponendomi ad effettuare questo passo” (verbale del 9
dicembre 2019, p. 6 e 10). Ciononostante, ritenuto che era nell’interesse di
entrambi potersi esprimere al riguardo, essendo i ricorsi in questione
determinanti per la riuscita del progetto, l’adempimento della convenzione e la
conseguente edificazione dei posteggi, ciò non è sufficiente per qualificare
l’incontro come un’indispensabile deliberazione sociale (art. 534 CO) piuttosto
che uno scambio di informazioni e pareri nell’ambito del rapporto contrattuale.
Del resto, l’avv. A__________ (a quel tempo legale dei convenuti) ha rilevato:
“Da parte mia ho sconsigliato i signoriAP 1 dal presentare un ricorso al TF.
Ho in ogni caso consigliato loro di comunicare la decisione alle signore __________
e __________ e di chiedere loro un parere, se del caso rivolgendosi ai loro
rispettivi patrocinatori, circa l’opportunità di insorgere al TF” (verbale
del 15 ottobre 2019, p. 6). Come correttamente evidenziato dal primo giudice,
il dubbio deve andare a sfavore dei convenuti, gravati dell’onere della prova.
11.
A fronte di tutti questi
elementi e risultanze, che non possono essere contrastati dagli interrogatori
dei convenuti o dal prezzo dei posteggi, se ne deve concludere che il coinvolgimento
nel progetto da parte dell’attore, di M__________ e di E__________ non permette
di accertare una loro volontà di partecipare alla gestione e alle
responsabilità di una società semplice, assumendosi gli oneri societari
derivanti dagli art. 530 seg. CO. Il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente
costatato la mancata dimostrazione dell’esistenza di una società semplice. Gli appellanti
non possono pertanto pretendere la refusione delle spese da loro sostenute e
quantificate nei doc. P e S-T, di qui la reiezione dell’azione riconvenzionale,
a conferma del giudizio di prima sede. Ancorché ininfluente ai fini del
giudizio, ci si potrebbe chiedere
se la pretesa riconvenzionale dei medesimi sia compatibile con i principi
relativi allo scioglimento della società semplice e in particolare con quello
dell’unità della liquidazione, per cui nella medesima procedura devono essere considerati nel loro insieme tutti i
rapporti giuridici, tutti gli attivi e i passivi, tutti i diritti e i doveri e
le reciproche pretese dei soci
(STF 4A_509/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 6.2). Visti i considerandi che precedono, la questione non necessita di
essere approfondita.
12.
Accertata l’esistenza di un
contratto sinallagmatico impossibile da adempiere a causa della decisione del
TRAM del 17 marzo 2017 (art. 119 CO), il giudice di prime cure ha concluso per
il buon fondamento dell’azione principale dell’attore, tendente alla
restituzione dell’indebito arricchimento (art. 62 CO) e promossa
tempestivamente entro i termini della prescrizione (ritenuto che i convenuti
non hanno neppure sollevato una relativa eccezione), ovvero fr. 12'050.- oltre
interessi del 5% dal 1° aprile 2018, valendo i precetti esecutivi di cui ai
doc. U e V quale valida prima interpellazione (art. 102 e 104 CO).
12.1
A tal riguardo, gli appellanti criticano il primo
giudice per averli considerati tutt’ora arricchiti senza spiegarne il motivo. A
loro modo di vedere, essi non si sono arricchiti, poiché hanno usato gli acconti
per realizzare il progetto, che ha comportato varie spese, sostenute in buona
fede (v. doc. P). Da tale documento emerge difatti un residuo in loro favore di
fr. 13'385.75, per cui non dovrebbero restituire alcunché.
12.2
Siccome gli appellanti non spiegano dove, negli
allegati di prima sede, avessero esposto queste considerazioni e la conseguente
eccezione del cessato
arricchimento (art. 64 CO), e ritenuto che gli allegati introduttivi paiono
silenti a tal riguardo, la censura è irricevibile (art. 317 CPC). Essa deve
comunque essere respinta nel merito, poiché l’arricchimento può consistere non
solo in un aumento degli attivi o in una diminuzione dei passivi, ma anche in
una mancata diminuzione di patrimonio o in un mancato aumento dei passivi
(cosiddetta “Ersparnisbereicherung”, cfr.
DTF 129 III 646, consid. 4.2). In altre parole, è arricchito (e non può avvalersi
dell’eccezione di cui all’art. 64 CO) anche chi utilizza quanto indebitamente
percepito per soddisfare il proprio fabbisogno, pagare dei propri debiti o
coprire delle spese che avrebbe in ogni caso sostenuto (STF 2C_534/2013 del 17 ottobre 2013, consid. 5.4).
13.
Visto quanto sopra, l’appello
deve essere integralmente respinto, nella misura della sua ricevibilità. Le
spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 56'894.45 (fr. 12’050.- + fr. 44'844.45) seguono la soccombenza
degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base agli art.
2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Esse vanno
nondimeno opportunamente ridotte per tener conto del parallelo inc. 12.2020.100
(dall’analogo contenuto) e del relativo dispendio complessivo per la
trattazione delle due procedure. Le spese processuali ammontano pertanto a fr. 3’000.-;
le ripetibili possono essere quantificate in fr. 2’500.-.
14.
Nella fattispecie il valore
litigioso della domanda riconvenzionale supera i fr. 30'000.- di cui all’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, a differenza di quello dell’azione principale (art. 51 e
53.
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello 7 settembre 2020 di AP 1 e AP 2 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 3'000.-, sono a carico degli appellanti
in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di
solidarietà, fr. 2'500.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).