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Decisione

12.2020.102

Riconoscimento di debito - disconoscimento di debito

16 marzo 2021Italiano19 min

I. L’appello 8

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.102

Lugano

16 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.20 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 10 agosto 2017 da

AP

1

rappr. da PA 1PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto

il disconoscimento del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona

e l’annullamento dell’esecuzione, domanda avversata dalla convenuta, che ha

postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione

6 agosto 2020 ha respinto;

appellante l'attore con

appello 8 settembre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta

23 ottobre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 22 ottobre 2011

(doc. 4) i coniugi AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto un documento, che, con

riferimento alla questione del “prestito di fr. 120'000.-” concesso

dalla prima al secondo,

era

del seguente tenore: “in data 22

ottobre 2011, … confermo che io AP 1 … devo restituire alla mia moglie, AO 1 …,

la somma complessiva di fr. 120'000.- (…). Confermo di sottoscrivere questo

documento per mia libera volontà, in grado pienamente di intendere e volere. La

restituzione della somma avverrà entro i prossimi sei anni e meglio entro il

31.12.2017. Mi impegnerò a restituire alla mia moglie fr. 20'000.- (…) all’anno

sino all’estinzione del debito entro il termine indicato qui sopra”.

2. Il 2 agosto 2017 (cfr. inc. n. SO.2017.281 rich.) AO 1,

che in forza del riconoscimento di debito di cui sopra e a fronte dei rimborsi

di complessivi fr. 5'000.- da lei già percepiti nel corso del 2013 (doc. 6 inc.

n. SO.2017.281 rich.) il 22 febbraio 2017 aveva provveduto ad escutere AP 1 con

il PE n. __________ dell’UE di Bellinzona per fr. 115'000.- oltre interessi al

5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2013 su fr. 20'000.-,

dal 1° gennaio 2014 su fr. 15'000.-, dal 1° gennaio 2015 su fr. 20'000.-, dal

1° gennaio 2016 su fr. 20'000.- e dal 1° gennaio 2017 su fr. 20'000.- (doc. C

inc. n. SO.2017.281 rich.), ha ottenuto dal Pretore del Distretto di Bellinzona,

secondo cui le sarebbero pure stati rimborsati altri fr. 1'000.- nel corso del

2014 (doc. 7 inc. n. SO.2017.281 rich.), il rigetto in via provvisoria dell’opposizione

interposta al PE per fr. 114'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012 su

fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2013 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2014 su fr.

14'000.-, dal 1° gennaio 2015 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2016 su fr.

20'000.- e dal 1° gennaio 2017 su fr. 20'000.-.

3. Con tempestiva petizione

10 agosto 2017 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Bellinzona, chiedendo di disconoscere il debito di cui

al menzionato PE e di annullare la relativa esecuzione.

La convenuta si è integralmente

opposta alla petizione.

4. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore

aggiunto, con decisione 6 agosto 2020, ha respinto la petizione (dispositivo n.

1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese (comprese quelle

peritali) per complessivi fr. 2’600.- a carico dell’attore, tenuto altresì a

rifondere alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).

5. Con l’appello 8

settembre 2020, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 23

ottobre 2020, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso

di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

6. Nell’azione di disconoscimento del debito

il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il

fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali

non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova

a danno del debitore attore (cfr. Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,

Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep.

1986 p. 89). È quindi ancora al creditore convenuto che incombe di allegare e

di dimostrare l’esistenza della pretesa litigiosa (cfr. DTF 131 III 268 consid.

3.1).

Qualora però il creditore convenuto derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 17 CO sottoscritto

dal debitore attore, spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa

dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di

provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è

inesistente, nullo (art. 19 e 20 CO), simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o invalidato

(art. 31 CO), rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni

(esecuzione, remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione,

ecc.) dirette contro la pretesa da lui riconosciuta (cfr. DTF 131 III 268

consid. 3.2; cfr. pure TF 4A_69/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 5.1 e 5.2,

riferite a un presunto errore sulle somme da restituire). Il creditore

convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in

assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito,

la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa

e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (cfr. TF 4C.34/1999

del 30 giugno 1998 consid. 3b).

7. Il Pretore aggiunto

ha innanzitutto concluso per la validità del riconoscimento di debito di cui al

doc. 4, stabilendo che la firma appostavi dall’attore, da questi eccepita di

falso, era stata considerata autentica dal perito giudiziario e aggiungendo che

in ogni caso l’attore aveva ammesso di aver personalmente firmato il 29 gennaio

2013 un ulteriore riconoscimento di debito (doc. D), nel quale, sempre con

riferimento alla questione del “prestito di fr. 120'000.-”, era stato

riprodotto testualmente il primo capoverso del doc. 4 ed era poi stato

specificato che “la valenza di questo documento / scritto, si rinnova

automaticamente di anno in anno. Fin allorché la cifra sopramenzionata non

muti. In tal caso, verrà stilato un documento analogo ma con un importo

aggiornato. Questa prassi verrà applicata fino all’estinzione dell’importo

totale a favore di mia moglie AO 1”.

Ciò premesso, il giudice

di prime cure ha accertato che la convenuta aveva effettivamente mutuato

all’attore la somma di fr. 120'000.-, ciò essendo stato confermato da lui

stesso nella sua petizione (p. 3) e in occasione della sua deposizione (verbale

2 febbraio 2018 p. 4), poco importando invece se con la replica e con le

conclusioni egli avesse poi preteso che le somme mutuate sarebbero state

unicamente di fr. 102'400.-.

Egli ha infine concluso

che la questione di sapere se gli importi mutuati fossero già stati rimborsati

dall’attore al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito di cui

al doc. D, segnatamente con l’accredito di fr. 800.- mensili da gennaio 2007 ad

agosto 2016 (fr. 92'800.-), con la cessione di due polizze assicurative giunte

a scadenza nel giugno 2006 rispettivamente nel febbraio 2009 (fr. 26’437.-) e

con il bonifico di fr. 113.- mensili da gennaio 2007 e per 10 anni da parte di

un suo debitore (fr. 13'560.-), tutti avvenuti senza l’indicazione della

relativa causale, doveva essere risolta negativamente: alla testimonianza della

commercialista dell’attore F__________ __________, a favore dell’avvenuto

rimborso (verbale 10 aprile 2018 p. 9 seg.), si contrapponevano in effetti

varie circostanze che inducevano a decidere nel senso che, come invece deposto

dalla convenuta (verbale 2 febbraio 2018 p. 4 [recte: 5]), quelle somme non

erano state imputate al rimborso del mutuo siccome corrisposte per il mantenimento

della famiglia: si pensi al fatto che l’attore in occasione della sua

deposizione avesse confermato “che … al momento della firma del documento

l’importo indicato come dovuto a mia moglie era corretto” (verbale 2

febbraio 2018 p. 4); al fatto che egli, pur essendo stato informato il 30

gennaio 2013 dalla sua commercialista che verosimilmente le somme sarebbero già

state rimborsate (verbale 2 febbraio 2018 p. 4), non avesse mai ritenuto di

notificare alla convenuta l’intenzione di impugnare per vizio di volontà

l’impegno allora ribadito di cui al doc. D; ed alla circostanza che tutte le

somme destinate al rimborso del mutuo, quelle di complessivi fr. 6'000.-

corrisposti nel corso del 2014 (recte: 2013) e nel corso del 2015 (recte:

2014), menzionavano invece la dicitura “rimborso parziale prestito AP 1”

(doc. 6 e 7 inc. n. SO.2017.281 rich.).

8. In questa sede

l’attore ha nuovamente evidenziato, nella parte dedicata al riassunto dei fatti

(cfr. appello p. 3), che in realtà le somme a lui mutuate sarebbero state solo

di fr. 102'400.-.

Il rilievo, sempre che sia

costitutivo di una censura d’appello, è irricevibile per carenza di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che l’attore, oltre a non aver

esposto i fatti e le prove a favore della sua tesi, nemmeno si è confrontato

con le ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a concludere che il

mutuo era stato proprio di fr. 120'000.-.

9. Nel gravame l’attore

si è invece e perlopiù limitato a censurare il giudizio pretorile sulla

questione di sapere se e in quale misura gli importi mutuati fossero stati

rimborsati. Dopo aver lamentato una carente motivazione della decisione

pretorile a proposito di alcuni suoi presunti rimborsi, ha sostenuto che al

momento della firma del riconoscimento di debito di cui al doc. D “ignorava

in che misura lo stesso era nel frattempo stato ammortizzato, dato che la

gestione di tutta la contabilità familiare ed aziendale era da tempo

completamente delegata alla sua fiduciaria, signora F__________ __________”

(cfr. appello p. 6), aggiungendo poi che le circostanze addotte dal giudice di

prime cure per far astrazione dalla testimonianza di quest’ultima, per altro

parzialmente interpretate in modo erroneo (si pensi alla risultanze della sua

deposizione), non sarebbero state sufficienti. A torto.

9.1. Il rimprovero di

carente motivazione della pronuncia pretorile per il fatto che il giudice di

prime cure non si sarebbe assolutamente espresso sugli accrediti di fr. 800.-

mensili da gennaio 2007 ad agosto 2016 (fr. 92'800.-), sulla cessione delle due

polizze assicurative giunte a scadenza nel giugno 2006 rispettivamente nel

febbraio 2009 (fr. 26’437.-) e sul bonifico di fr. 113.- mensili da gennaio

2007 per 10 anni (fr. 13'560.-), è infondato.

Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal

diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia

minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett.

g CPC. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in

maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto

che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la

portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con

cognizione di causa (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3).

Esso non obbliga però l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su

tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi

rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid.

5.2).

Nel caso concreto, il

Pretore aggiunto ha in realtà spiegato chiaramente le ragioni per cui la tesi

dell’attore, secondo cui al momento della sottoscrizione del riconoscimento di

debito di cui al doc. D gli importi mutuatigli sarebbero già stati rimborsati,

specialmente con l’accredito di fr. 800.- mensili da gennaio 2007 ad agosto

2016 (fr. 92'800.-), con la cessione di due polizze assicurative giunte a

scadenza nel giugno 2006 rispettivamente nel febbraio 2009 (fr. 26’437.-) e con

il bonifico di fr. 113.- mensili da gennaio 2007 per 10 anni (fr. 13'560.-),

non poteva essere condivisa. La motivazione pretorile permetteva dunque alle parti

di capire la portata della sua decisione

e di proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione di causa.

9.2. Passando

ora ad esaminare il merito della

lite, si osserva che dalle risultanze istruttorie addotte in questa sede

dall’attore non è in realtà possibile

concludere che quest’ultimo, al momento in cui aveva sottoscritto il

riconoscimento di debito di cui al doc. D (e dunque anche in precedenza), ignorasse se e in quale misura le

somme a lui mutuate fossero già state rimborsate: il fatto che egli avesse

sostenuto quella tesi nel suo allegato petizionale (p. 3) e il fatto che la

teste F__________ __________ avesse dichiarato che “gestisco i pagamenti e

la contabilità del signor AP 1 privata e aziendale” (verbale 10 aprile 2018

p. 9) sono in effetti ben lungi dal dimostrare quella circostanza, che neppure

può essere ritenuta provata dal fatto che egli possa in seguito aver aggiunto,

in modo generico e senza addurre alcuna prova a sostegno di quel suo assunto,

che “il Pretore aggiunto” sapeva “come

il signor AP 1, nelle tre

procedure sopra indicate [N.d.R.: nell’azione di protezione dell’unione

coniugale di cui all’inc. n. SO.2016.788 rich., nell’azione di rigetto

dell’opposizione di cui all’inc. n. SO.2017.281 rich. e nella presente azione

di disconoscimento di debito], ha sempre indicato la propria totale ignoranza

in merito alla sua situazione finanziaria” e che “tale evidenza risulta

chiaramente anche dalle procedure dei coniugi __________ pendenti presso la Pretura

del Distretto di Bellinzona e delegate al Pretore aggiunto” (cfr. appello

p. 6).

9.3. L’attore,

gravato dell’onere della prova (cfr. consid. 6), nemmeno ha provato di aver

provveduto a rimborsare alla convenuta, se non in misura di fr. 6'000.-, le

somme mutuategli a suo tempo.

9.3.1. L’attore

non ha in realtà preteso né tanto meno provato di aver detto alla convenuta,

nel periodo intercorso tra il momento in cui aveva iniziato ad effettuare i tre

già menzionati pagamenti e fino al 22 ottobre 2011 (doc. 4), che gli stessi, e

meglio l’accredito di fr. 800.- mensili da gennaio 2007 (nel frattempo di fr.

46'400.-), la cessione delle due polizze assicurative giunte a scadenza nel

giugno 2006 rispettivamente nel febbraio 2009 (di complessivi fr. 26’437.-) e

il bonifico di fr. 113.- mensili da gennaio 2007 (nel frattempo di fr.

6’554.-), costituissero dei rimborsi delle somme mutuategli di fr. 120’000.-. E

del resto nemmeno ha preteso né tanto meno ha provato che in quel periodo la

convenuta gli avesse già chiesto di provvedere al loro rimborso.

Stando così le cose,

ritenuto oltretutto che la convenuta aveva smesso di lavorare alla fine del

2006, alla nascita del terzogenito (l’assunto d’appello dell’attore, secondo

cui essa avrebbe smesso di lavorare già a fine settembre 2005, è nuovo e con

ciò irricevibile giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC) e non disponeva di altri redditi

per poter mantenere sé stessa e i tre figli nati nel matrimonio, si può

senz’altro ammettere, come per altro deposto anche da quest’ultima (verbale 2

febbraio 2018 p. 5), che le parti si fossero allora accordate, almeno per atti

concludenti, nel senso che tutti quei pagamenti fossero dovuti quale contributo

- imposto dalla legge oppure volontario - per il mantenimento della famiglia.

L’imputazione di quei pagamenti alla pretesa relativa al mantenimento della

famiglia anziché a quella volta al rimborso del mutuo si sarebbe in ogni caso

imposta anche in base all’art. 87 cpv. 1 CO, visto e considerato che a quel

tempo la prima, diversamente dalla seconda, era già scaduta.

9.3.2. La situazione non è

sostanzialmente mutata dopo la sottoscrizione del riconoscimento di debito del

22 ottobre 2011 (doc. 4), nel quale l’attore, confermando per altro

implicitamente la correttezza di quanto si è detto nel considerando precedente,

aveva di fatto ammesso di non aver ancora rimborsato, nemmeno in parte, le

somme mutuategli, che pure gli erano allora state richieste dalla convenuta.

Egli non ha in effetti né preteso né tanto meno provato di aver detto alla

convenuta, nel periodo tra il 22 ottobre 2011 e il 29 gennaio 2013 (doc. D),

che gli ulteriori pagamenti mensili da lui effettuati e meglio l’accredito di

fr. 800.- mensili (nel frattempo di fr. 12'000.-) e il bonifico di fr. 113.-

mensili (nel frattempo di fr. 1'695.-), avvenuti nelle medesime modalità

adottate in precedenza (cioè mediante gli stessi ordini permanenti), servissero

a rimborsare il mutuo.

Nelle particolari

circostanze, alla luce di quanto si è detto al considerando 9.2 e ritenuto che

la situazione familiare non si era modificata (la convenuta continuando a non

lavorare e a non disporre di altri redditi per poter mantenere sé stessa e i

tre figli), si può senz’altro ritenere che le parti neppure avessero inteso

modificare l’accordo, precedentemente concluso almeno per atti concludenti,

secondo cui i due pagamenti mensili di cui agli ordini permanenti erano dovuti,

e andavano con ciò imputati, quale contributo per il mantenimento della

famiglia.

9.3.3. La situazione è

sostanzialmente rimasta immutata, salvo per quanto riguarda i rimborsi di

complessivi fr. 6'000.- avvenuti nel corso del 2013 e nel corso del 2014 di cui

si dirà più oltre, neanche dopo la sottoscrizione del riconoscimento di debito

del 29 gennaio 2013 (doc. D), nel quale l’attore, confermando per altro

implicitamente la correttezza di quanto si è detto nei due considerandi

precedenti, aveva di fatto nuovamente ammesso di non aver ancora rimborsato,

nemmeno in parte, le somme mutuategli, che gli erano già state richieste dalla

convenuta con il doc. 4 (a tale proposito è oltretutto assai significativo che

egli non abbia in seguito ritenuto di impugnare per vizio di volontà questa sua

ammissione, nonostante fosse poi stato informato dalla sua commercialista che,

per lei, da un punto di vista meramente contabile - ma senza però che essa

abbia mai dichiarato che ciò s’imponesse anche a seguito di eventuali accordi

intervenuti tra le parti o di eventuali comunicazioni fornite alla convenuta -

quelle somme risulterebbero essere già state rimborsate, cfr. verbale 10 aprile

2018 p. 9). Diversamente da quanto da lui fatto per i rimborsi di complessivi

fr. 5'000.- avvenuti nel corso del 2013 e di complessivi fr. 1'000.- avvenuti

nel corso del 2014, che riportavano tutti l’esplicita dicitura “rimborso

parziale prestito AP 1” (doc. 6 e 7 inc. n. SO.2017.281 rich.), egli non ha

in effetti né preteso né tanto meno provato di aver detto alla convenuta, nel

periodo tra il 29 gennaio 2013 e il 17 gennaio 2017 (doc. E inc. n. SO.2017.281

rich.), che gli ulteriori pagamenti mensili da lui effettuati e meglio

l’accredito di fr. 800.- mensili fino ad agosto 2016 (nel frattempo di fr.

34'400) e il bonifico di fr. 113.- mensili fino a gennaio 2017 (nel frattempo

di fr. 5’311.-), avvenuti sempre nelle medesime modalità adottate in precedenza

(cioè mediante gli stessi ordini permanenti), fossero finalizzati al rimborso

del mutuo.

Nelle particolari

circostanze, alla luce di quanto si è detto al considerando 9.2 e ritenuto che,

nonostante la separazione di fatto delle parti intervenuta a far tempo dal 15

giugno 2014, la situazione familiare non si era sostanzialmente modificata (la

convenuta continuando a non lavorare e a non disporre di altri redditi per

poter mantenere sé stessa e i tre figli), si può senz’altro ritenere che

neanche in questo caso le parti avessero inteso modificare l’accordo,

precedentemente concluso almeno per atti concludenti, secondo cui i due

pagamenti mensili di cui agli ordini permanenti erano dovuti, e andavano con

ciò imputati, quale contributo per il mantenimento della famiglia.

10. La

reiezione delle censure d’appello, che così ne risulta, non consente tuttavia

ancora di confermare il giudizio pretorile.

Preso

atto da una parte che in base al riconoscimento di debito di cui al doc. 4

l’attore si era impegnato a “restituire … la somma complessiva di fr.

120'000.- … La restituzione della somma avverrà entro i prossimi sei anni e

meglio entro il 31.12.2017. Mi impegnerò a restituire alla mia moglie fr.

20'000.- (…) all’anno sino all’estinzione del debito entro il termine indicato

qui sopra” (in altre parole a restituire in 6 rate fr. 20'000.-, la prima

entro il 31.12.2012, la seconda entro il 31.12.2013, la terza entro il

31.12.2014, la quarta entro il 31.12.2015, la quinta entro il 31.12.2016 e la

sesta entro il 31.12.2017) e accertato dall’altra che l’attore aveva provveduto

a restituire alla convenuta complessivi fr. 5'000.- nel corso del 2013 e

complessivi fr. 1'000.- nel corso del 2014, la soluzione corretta non può in

effetti essere quella, adottata nella decisione impugnata, di respingere

l’azione di disconoscimento del debito, dovendosi al contrario concludere per

il suo parziale accoglimento nel senso che l’opposizione al PE dev’essere

rigettata in via definitiva per fr. 114'000.- più interessi al 5% dal 1° gennaio

2013 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2014 su fr. 15'000.-, dal 1° gennaio 2015

su fr. 19'000.-, dal 1° gennaio 2016 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2017 su

fr. 20'000.- e dal 1° gennaio 2018 su fr. 20'000.-.

11. Ne

discende che l’appello dell’attore dev’essere parzialmente accolto come al

considerando precedente.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 114'000.-, seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che, visto l’esito della lite,

l’attore dev’essere considerato pressoché totalmente soccombente.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, il Rtar e la LTG

decide:

Fatti

I. L’appello 8

settembre 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. La

decisione 6 agosto 2020 della Pretura del Distretto

di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta nel senso che l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Bellinzona è rigettata in via definitiva per fr. 114'000.- oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2014 su fr.

15'000.-, dal 1° gennaio 2015 su fr. 19'000.-, dal 1° gennaio 2016 su fr.

20'000.-, dal 1° gennaio 2017 su fr. 20'000.- e dal 1° gennaio 2018 su fr.

20'000.-.

Considerandi

II. Le spese

processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 4'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).