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Decisione

12.2020.105

Scioglimento e messa in liquidazione di una società priva del consiglio d'amministrazione, sanatoria

21 dicembre 2020Italiano6 min

di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.105

Lugano

21 dicembre 2020/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.451

della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con istanza 15

luglio 2020 da

AO

1

contro

AP

1 __________

(ora

AP 1, __________ - __________)

patrocinata dall’ PA 1

chiedente

l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, priva

di una

persona domiciliata in Svizzera che potesse

rappresentarla;

domanda accolta dal

Pretore con decisione 3 settembre 2020, con la quale ha sciolto la

società convenuta e

ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

appellante la convenuta con appello 11 settembre 2020, con cui chiede di

annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento;

visto l’ulteriore scritto 7 ottobre 2020 dell’appellante;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 15 luglio

2020 l’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito anche “URC”) ha

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord la società AP 1 (doc. A), in quel momento avente sede a __________,

chiedendo che nei confronti della medesima fossero adottate le misure

necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC) poiché priva del consiglio di amministrazione e di una persona domiciliata in

Svizzera che potesse rappresentarla (art. 707 e 718 cpv. 4 CO) nonché

invano diffidata, tramite raccomandata (doc. B), a ripristinare la situazione

legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC);

che il 16 luglio 2020 il Pretore ha

assegnato alla convenuta un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la

situazione legale e dunque nominare una persona domiciliata in Svizzera che

potesse rappresentarla, pena lo scioglimento della società e la sua messa in

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che la raccomandata non essendo stata

ritirata, il Pretore ha notificato alla convenuta la suddetta assegnazione di

termine mediante comunicazione sul Foglio ufficiale del 31 luglio 2020;

che essendo il termine scaduto

infruttuosamente, con decisione 3 settembre 2020 (pure notificata alla convenuta

mediante comunicazione sul Foglio ufficiale), il Pretore, in applicazione

dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società

(dispositivi n. 1 e 2) e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento

(dispositivi n. 3 e 4), rinunciando al prelievo di tasse e spese di giustizia

(dispositivo n. 5);

che

con l’appello 11 settembre 2020 che qui ci occupa, la convenuta chiede di revocare il suo scioglimento e messa in

liquidazione e di conseguentemente annullare i dispositivi n. 1-4 del querelato

giudizio, rilevando che la decisione pretorile

è ineccepibile ma di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale,

notificando all’URC con istanza 8 settembre 2020 l’elezione di un nuovo

consiglio d’amministrazione composto da tre membri, di cui uno domiciliato in

Svizzera con diritto di firma individuale (doc. D ed E);

che l’appellante non si oppone all’aggravio a suo

carico delle spese processuali inutilmente causate;

che il 2 novembre 2020 la società è stata cancellata

d’ufficio dal registro di commercio per trasferimento della sede a __________ (__________)

con la nuova ragione sociale AP 1;

che giusta l’art. 317 cpv.

1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se

vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore

non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile

tenuto conto delle circostanze (lett. b);

che secondo dottrina e

giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della

causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo

scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP

11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369, consid. 11.4.3; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. 12.2011.206;

IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54);

che

questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come

risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si

tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con

ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), la convenuta

ha ripristinato la situazione legale nominando un nuovo consiglio

d’amministrazione in conformità alle pertinenti prescrizioni di legge;

che

in tali circostanze l’istanza 15 luglio 2020 dell’URC, non più attuale, deve

essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF

4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.1);

che le spese processuali

Fatti

di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,

pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010

del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6;

IICCA del 10 luglio 2019, inc. n. 12.2019.62) e quantificate secondo i dettami

degli art. 2, 7, 9, 11 e 13 LTG, sono poste a carico di quest’ultima;

che

la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto

Considerandi

essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di

fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la

situazione legale;

che

in definitiva l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei

considerandi che precedono;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107 e

108 CPC nonché la LTG,

decide:

1. L’appello 11

settembre 2020 di AP 1 è evaso

nel senso

che i dispositivi n.

1, 2, 3 e 4 della decisione 3 settembre 2020 del Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord sono annullati e la causa di cui all’istanza 15 luglio 2020 dell’Ufficio

del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva

d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

2. Le

spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).