12.2020.105
Scioglimento e messa in liquidazione di una società priva del consiglio d'amministrazione, sanatoria
21 dicembre 2020Italiano6 min
di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.105
Lugano
21 dicembre 2020/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.451
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con istanza 15
luglio 2020 da
AO
1
contro
AP
1 __________
(ora
AP 1, __________ - __________)
patrocinata dall’ PA 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, priva
di una
persona domiciliata in Svizzera che potesse
rappresentarla;
domanda accolta dal
Pretore con decisione 3 settembre 2020, con la quale ha sciolto la
società convenuta e
ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
appellante la convenuta con appello 11 settembre 2020, con cui chiede di
annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento;
visto l’ulteriore scritto 7 ottobre 2020 dell’appellante;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 luglio
2020 l’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito anche “URC”) ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord la società AP 1 (doc. A), in quel momento avente sede a __________,
chiedendo che nei confronti della medesima fossero adottate le misure
necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC) poiché priva del consiglio di amministrazione e di una persona domiciliata in
Svizzera che potesse rappresentarla (art. 707 e 718 cpv. 4 CO) nonché
invano diffidata, tramite raccomandata (doc. B), a ripristinare la situazione
legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC);
che il 16 luglio 2020 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la
situazione legale e dunque nominare una persona domiciliata in Svizzera che
potesse rappresentarla, pena lo scioglimento della società e la sua messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che la raccomandata non essendo stata
ritirata, il Pretore ha notificato alla convenuta la suddetta assegnazione di
termine mediante comunicazione sul Foglio ufficiale del 31 luglio 2020;
che essendo il termine scaduto
infruttuosamente, con decisione 3 settembre 2020 (pure notificata alla convenuta
mediante comunicazione sul Foglio ufficiale), il Pretore, in applicazione
dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società
(dispositivi n. 1 e 2) e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento
(dispositivi n. 3 e 4), rinunciando al prelievo di tasse e spese di giustizia
(dispositivo n. 5);
che
con l’appello 11 settembre 2020 che qui ci occupa, la convenuta chiede di revocare il suo scioglimento e messa in
liquidazione e di conseguentemente annullare i dispositivi n. 1-4 del querelato
giudizio, rilevando che la decisione pretorile
è ineccepibile ma di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale,
notificando all’URC con istanza 8 settembre 2020 l’elezione di un nuovo
consiglio d’amministrazione composto da tre membri, di cui uno domiciliato in
Svizzera con diritto di firma individuale (doc. D ed E);
che l’appellante non si oppone all’aggravio a suo
carico delle spese processuali inutilmente causate;
che il 2 novembre 2020 la società è stata cancellata
d’ufficio dal registro di commercio per trasferimento della sede a __________ (__________)
con la nuova ragione sociale AP 1;
che giusta l’art. 317 cpv.
1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se
vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore
non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile
tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che secondo dottrina e
giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della
causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo
scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369, consid. 11.4.3; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. 12.2011.206;
IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54);
che
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), la convenuta
ha ripristinato la situazione legale nominando un nuovo consiglio
d’amministrazione in conformità alle pertinenti prescrizioni di legge;
che
in tali circostanze l’istanza 15 luglio 2020 dell’URC, non più attuale, deve
essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF
4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.1);
che le spese processuali
Fatti
di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,
pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010
del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6;
IICCA del 10 luglio 2019, inc. n. 12.2019.62) e quantificate secondo i dettami
degli art. 2, 7, 9, 11 e 13 LTG, sono poste a carico di quest’ultima;
che
la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto
Considerandi
essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di
fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale;
che
in definitiva l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei
considerandi che precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 e
108 CPC nonché la LTG,
decide:
1. L’appello 11
settembre 2020 di AP 1 è evaso
nel senso
che i dispositivi n.
1, 2, 3 e 4 della decisione 3 settembre 2020 del Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord sono annullati e la causa di cui all’istanza 15 luglio 2020 dell’Ufficio
del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le
spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).