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Decisione

12.2020.107

Responsabilità per atto illecito - responsabilità del proprietario dell'opera

1 febbraio 2021Italiano24 min

ridotte a fr. 15'000.- (e meglio fr. 5'000.- per ciascun gruppo di convenuti), protestando

Source ti.ch

AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1

Incarto n.

12.2020.107

Lugano

1 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.80 (già

inc. n. OR.2012.161) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 -

promossa con petizione 26 luglio 2012 da

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

tutti rappr. da PA 1

contro

AO 1

AO 2

AO 1

tutti rappr. da PA 2

AO 6

rappr. da PA 4

con cui gli attori hanno

chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 1'523'717.10,

somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 1'596'331.98, oltre interessi

al 5% dal 29 aprile 2009;

domanda avversata dai

convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 4 agosto 2020 ha respinto, ponendo a carico degli attori in

solido le spese processuali di fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr.

135'000.- (e meglio fr. 45'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5, fr. 45'000.- per

Fatti

i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la convenuta AO 6);

appellanti gli attori con

appello 14 settembre 2020, con cui hanno chiesto l’annullamento del querelato

giudizio, con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per completazione

dell’istruttoria e nuova decisione, o almeno del dispositivo sulle spese

giudiziarie, con conseguente rinvio dell’incarto al primo giudice per

l’attribuzione di spese processuali ridotte a fr. 9’500.- e di ripetibili

ridotte a fr. 15'000.- (e meglio fr. 5'000.- per ciascun gruppo di convenuti), protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti AO 4 e AO

5 con risposta 15 ottobre 2020, la convenuta AO 6 con risposta 28 ottobre 2020

e i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 con risposta 30 ottobre 2020 hanno postulato la

reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 11 novembre 2020 degli attori, della duplica spontanea 17 novembre

2020 dei convenuti AO 4 e AO 5 e della duplica spontanea 30 novembre 2020 dei

convenuti AO 3, AO 2 e AO 1;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Il 29 aprile 2009,

verso le 01.30, un evento piovoso ha scatenato un’importante colata detritica,

che, rovinando a valle dalla zona della part. n. __________ RFD di __________,

ove nel maggio 2005 era stato depositato, trattenuto da un nuovo muro

ciclopico, del materiale di risulta, ha infine raggiunto l’abitato di __________

ed in particolare l’immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________.

2. Esperito il

necessario tentativo di conciliazione, con petizione 26 luglio 2012 AP 1, AP 2,

AP 3 e AP 4, rispettivamente proprietaria di quest’ultimo immobile la prima,

suo padre il secondo, sua madre la terza e sua sorella la quarta, hanno

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO

4, AO 5, AO 3, AO 2, AO 1 e AO 6, rispettivamente comproprietari del fondo da

cui era partita la colata detritica i primi due, comproprietaria del fondo da

cui era stato estratto il materiale necessario all’edificazione del manufatto

la terza, comproprietario di quel medesimo fondo nonché committente - tramite

la quinta - e direttore dei lavori di costruzione del muro ciclopico il quarto

ed esecutrice materiale del muro ciclopico la sesta, al fine di ottenerne la

condanna in solido al pagamento di una somma poi aumentata in sede

conclusionale dagli originari fr. 1'523'717.10 a fr. 1'596'331.98 oltre

interessi al 5% dal 29 aprile 2009. Per quanto riguardava il danno, essi hanno

allora riprodotto la tabella di cui al doc. P, da cui emergeva che lo stesso

era costituito dalle “differenze fra danni riconosciuti e danni liquidati

dalla assicuratrice __________”, suddivise tra A

stabile (fr.

35'400.- = perizia fr. 645'400.- ./. pagamento fr. 610'000.-, cfr. doc. FF), B

giardino (fr. 18'900.- = perizia fr. 38’900.- ./. pagamento fr.

20'000.-, cfr. doc. FF), C

franchigia assicurativa (fr. 10'000.-

= perizia fr. 10'000.- ./. pagamento fr. 0.-, cfr. doc. FF) e D

economia

domestica (fr. 80'000.- = perizia fr. 310'000.- ./. pagamento fr.

230'000.-, cfr. doc. FF), dai “costi non rimborsati dall’assicuratrice __________”,

suddivisi in E __________ per allacciamento temporaneo (fr.

7'159.55, cfr. doc. GG), F

trasporto e immagazzinaggio e (recte: dei)

beni danneggiati (fr. 32'750.82, con pure una stima magazzino fr.

36'504.- e una stima trasporto fr. 31'000.-, cfr. doc. GG), G

restauri

(fr. 21'048.-, cfr. doc. GG), H

mancato godimento (perizia __________)

(fr. 340'129.83 [poi aumentato con le conclusioni a fr. 383'736.23], cfr. doc.

HH), I

svalutazione per danno (perizia __________) (fr.

493'000.-, cfr. doc. II), L

costo

perizia (__________)

(fr. 3’402.-, cfr. doc. OO), nonché dalle posizioni M danni professionali

di AP 2 (fr. 90'000.-, cfr. doc. NN), di AP 3 (fr. 200'000.-, cfr. doc. LL) e

di AP 4 (fr. 50'000.-, cfr. doc. MM), N

danni morali (fr. 1.-), O

spese legali - sopralluoghi (fr. 74'421.- [poi aumentati con le

conclusioni a fr. 103'429.40], cfr. doc. OO) e P

perdita di valore

opere restaurate (da quantificare [ma poi mai quantificata]).

I convenuti si sono

integralmente opposti alla petizione.

3. Respinti, con

disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014, tutti i mezzi di prova

ulteriormente offerti dalle parti e raccolti gli allegati conclusivi di costoro,

il Pretore, con decisione 5 dicembre 2016, ha respinto la petizione, ponendo a

carico degli attori in solido le spese processuali di fr. 32'000.- e le

ripetibili di complessivi fr. 135'000.- (e meglio fr. 45'000.- per i convenuti AO

4 e AO 5, fr. 45'000.- per i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la

convenuta AO 6). Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che gli

attori non avessero sostanziato in modo sufficiente le loro pretese, in parte

(si pensi alle posizioni E, H e O) neppure risarcibili, e

che le uniche pretese per cui avrebbe potuto essere riconosciuta la

legittimazione attiva a AP 2, a AP 3 e a AP 4, quelle indicate alla posizione M,

fossero pure prescritte.

4. Con giudizio 27

febbraio 2019 (inc. n. 12.2017.11) la scrivente Camera, in parziale

accoglimento dell’appello 23 gennaio 2017 degli attori, ha annullato tale

pronuncia e ha ritornato al Pretore gli atti per la continuazione della causa

ai sensi dei considerandi, ponendo le spese processuali di fr. 30'000.- per

1/15 a carico dei convenuti in solido e per 14/15 a carico degli attori in

solido, tenuti altresì a rifondere ai convenuti, sempre in solido, complessivi

fr. 45'000.- per ripetibili (e meglio fr. 20'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5,

fr. 20'000.- per i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 5'000.- per la convenuta AO

6). Non essendo stato possibile confermare che gli attori avessero sostanziato

in modo insufficiente tutte le loro pretese ed in particolare quelle di cui alle

posizioni C, E e L, essa ha concluso che la sentenza pretorile

doveva essere annullata (senza che fosse necessario verificare se le uniche pretese

fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M,

fossero pure prescritte, rispettivamente ancora se le spese processuali e le

ripetibili attribuite in prima sede fossero effettivamente corrette) con rinvio

dell’incarto al Pretore affinché, se del caso previa modifica della disposizione

ordinatoria processuale 23 luglio 2014 con riferimento alle posizioni C, E

e L, come detto sostanziate in modo sufficiente dagli attori, provvedesse

alla completazione dell’istruttoria e all’emanazione di una nuova decisione.

Il successivo

ricorso in materia civile interposto dagli attori contro tale decisione è stato

dichiarato inammissibile siccome prematuro dalla Prima Corte di diritto civile

del Tribunale federale con sentenza 16 aprile 2019 (inc. n. 4A_153/2019).

5. Respinte, con

disposizione ordinatoria processuale 20 aprile 2020, tutte le ulteriori prove

offerte dalle parti salvo quelle documentali già versate agli atti e raccolti

gli allegati conclusivi di costoro, il Pretore, con decisione 4 agosto 2020, ha

nuovamente respinto la petizione, ponendo a carico degli attori in solido le

spese processuali di fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 135'000.-

(e meglio fr. 45'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5, fr. 45'000.- per i

convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la convenuta AO 6). Il giudice

di prime cure ha ritenuto che gli attori non avessero sufficientemente sostanziato

le poste di danno di cui alle posizioni A-B, D, F-I

e M-P, mentre che le pretese esposte alle posizioni C, E e

L, sostanziate in modo sufficiente, non erano state adeguatamente provate. Ed

ha aggiunto che le uniche pretese per cui avrebbe potuto essere riconosciuta la

legittimazione attiva a AP 2, a AP 3 e a AP 4, quelle indicate alla posizione M,

sarebbero state pure prescritte, e ciò diversamente da tutte le altre,

rivendicabili dalla sola AP 1, che invece non lo sarebbero state.

6. Con l’appello 14 settembre

2020 che qui ci occupa, avversato dai convenuti AO 4 e AO 5 con risposta 15

ottobre 2020, dalla convenuta AO 6 con risposta 28 ottobre 2020 e dai convenuti

AO 3, AO 2 e AO 1 con risposta 30 ottobre 2020 (a cui hanno fatto seguito la

replica spontanea 11 novembre 2020 degli attori, la duplica spontanea 17

novembre 2020 dei convenuti AO 4 e AO 5 e la duplica spontanea 30 novembre 2020

dei convenuti AO 3, AO 2 e AO 1), gli attori hanno chiesto di annullare il

querelato giudizio, con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per

completazione dell’istruttoria e nuova decisione, o almeno il dispositivo sulle

spese giudiziarie, con conseguente rinvio dell’incarto al primo giudice per

l’attribuzione di spese processuali ridotte a fr. 9’500.- e di ripetibili

ridotte a fr. 15'000.- (e meglio fr. 5'000.- per ciascun gruppo di convenuti),

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno ribadito di aver

sostanziato in modo sufficiente tutte le loro pretese, aggiungendo che in ogni

caso le pretese già ritenute

debitamente

sostanziate da

questa

Camera, quelle

esposte alle posizioni C, E e L, erano senz’altro

state dimostrate o quanto meno avrebbero potuto esserlo tramite le prove

offerte dalle parti in occasione dell’udienza di dibattimento del 19 aprile

2013 e arbitrariamente rifiutate dal giudice di prime cure. Ed hanno nuovamente

contestato che le uniche pretese azionate da AP 2, AP 3 e AP 4 potessero essere

prescritte.

7. Alla luce della

sentenza 27 febbraio 2019 della scrivente Camera, che si dà per integralmente riprodotta

ed è qui riconfermata, non è più possibile, quanto meno a quest’ultima autorità

giudiziaria, che aveva reso quella pronunzia, rimettere in discussione quanto

era stato allora deciso (cfr. per analogia DTF 128 III 191 consid. 4a; TF 4A_114/2009

dell’8 giugno 2009 consid. 5.4; II CCA 18 maggio 2017 inc. n. 12.2016.13, 29

novembre 2018 inc. n. 12.2016.166), ossia che gli attori avevano sostanziato in

modo insufficiente tutte le loro pretese tranne quelle di cui alle posizioni

C, E e L (con l’evidente conseguenza che tutte le loro pretese salvo

queste ultime tre erano da respingere già per quella sola ragione), senza che occorresse

esaminare se le uniche pretese fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle

indicate alla posizione M, fossero pure prescritte.

Gli attori non possono

pertanto essere seguiti laddove, con il loro attuale gravame, hanno di nuovo sostenuto,

sulla base di argomentazioni che avevano già addotto nell’appello da loro

presentato contro la decisione pretorile 5 dicembre 2016 (le considerazioni

esposte sul tema in quell’allegato da p. 10 a p. 18 sono in effetti pressoché identiche

a quelle formulate da p. 20 a p. 26 nell’impugnativa qui in esame) e comunque avrebbero

già potuto addurre a quel momento, di aver invece sostanziato in modo sufficiente

tutte le loro pretese ed in particolare anche quelle di cui alle posizioni A-B,

D, F-I e M-P, nonché che le uniche pretese azionate

da AP 2, AP 3i e AP 4 non fossero prescritte.

8. Per quanto riguardava

la pretesa attorea esposta alla posizione C (franchigia assicurativa),

il Pretore ha osservato che dall’ “accordo di liquidazione AP 3” del 26 maggio

2010 (ultimo foglio del plico doc. FF) risultava che effettivamente l’assicuratrice

__________ aveva dedotto dall’importo da lei riconosciuto all’assicurata a

seguito del sinistro in esame (di fr. 620'000.-, recte: fr. 630'000.-) la

franchigia contrattuale (di fr. 10'000.-). Sennonché, non avendo a suo giudizio

gli attori dimostrato in causa l’entità del danno subito allo stabile

rispettivamente il fatto che lo stesso fosse stato almeno pari a fr. 620'000.-

(recte: fr. 630'000.-), si doveva concludere che neppure era stato

comprovato che l’importo dedotto a titolo di franchigia costituisse

effettivamente un danno giuridicamente riconoscibile, nel senso di una diminuzione

degli attivi rispetto alla situazione precedente al sinistro.

8.1. In questa sede gli

attori, oltre ad aver rilevato in generale che l’entità del loro pregiudizio,

tra cui implicitamente quello relativo alla pretesa in parola, avrebbe semmai potuto

essere dimostrato dalle prove offerte dalle parti in occasione dell’udienza di

dibattimento del 19 aprile 2013 e arbitrariamente rifiutate dal primo giudice, hanno

ritenuto arbitraria l’ultima affermazione del Pretore (quella secondo cui non

sarebbe stato comprovato che l’importo dedotto a titolo di franchigia

costituisse un danno giuridicamente riconoscibile, nel senso di una diminuzione

degli attivi rispetto alla situazione precedente al sinistro), evidenziando che

se l’assicuratrice __________ aveva dedotto dall’importo riconosciuto

all’assicurata a seguito del sinistro una franchigia di fr. 10'000.-, era ovvio

che tale importo costituisse un danno poiché non era stato versato alla parte

attrice (appello p. 27).

8.2. La censura dev’essere

disattesa, visto e considerato che gli attori, in violazione del loro obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono puntualmente confrontati con

l’argomentazione pretorile, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto

la stessa sarebbe stata errata e con ciò da modificare. Non è per altro dato di

comprendere per quale motivo dal solo fatto che l’assicuratrice __________, che

era una terza entità e nulla aveva a che fare con i convenuti, avesse provveduto

a dedurre dall’importo da lei sola riconosciuto all’assicurata a seguito del

sinistro la franchigia contrattuale di fr. 10'000.-, si dovesse senz’altro concludere

che gli attori avevano comprovato nei confronti dei convenuti l’esistenza di un

danno di quell’entità.

Per il resto, gli

attori, che pure avevano menzionato a p. 22 seg. dell’appello alcune delle

prove da loro offerte in occasione dell’udienza di dibattimento del 19 aprile

2013 illustrando per gran parte di esse le circostanze e/o le poste di danno

che avrebbero contribuito a provare (senza per contro aver mai menzionato

quelle offerte a quel momento dalle convenute), non hanno però indicato, fornendo

poi la necessaria spiegazione, quali di queste, rifiutate dal primo giudice, sarebbero

state concretamente idonee a dimostrare il danno relativo alla franchigia

contrattuale risultante dall’ultimo foglio del plico doc. FF. E comunque, non

essendo state versate agli atti le fatture e le offerte sulla base delle quali l’assicuratrice

__________ aveva accettato di versare un indennizzo assicurativo di fr.

620'000.- per i danni allo stabile, neppure si può ritenere che la menzionata

perizia sui danni esposti nel doc. P, laddove fosse stata allestita, avrebbe

permesso di comprovare la bontà della pretesa relativa alla franchigia.

9. Con riferimento alla

pretesa attorea esposta alla posizione E (__________ per

allacciamento temporaneo), il Pretore ha osservato che gli attori negli

allegati di causa avevano indicato un costo di fr. 7'159.55, precisando che si

trattava delle fatture “emesse e pagate nel periodo del cantiere e funzionali

ai lavori di ripristino”, in un periodo in cui la famiglia __________ non aveva

potuto utilizzare lo stabile rovinato dalla frana (petizione p. 35 e replica

alle parti convenute AO 3, AO 2 e AO 1 p. 25 ad 92), e a tale scopo avevano

offerto quale mezzo di prova unicamente le relative fatture prodotte nel plico

doc. GG (fogli 1-10). Atteso che tali fatture avevano per oggetto gli acconti richiesti

da __________ tra il 21 ottobre 2009 e il 20 aprile 2012, calcolati sulla base

del consumo di elettricità relativo all’anno precedente, per un totale di fr.

7'330.- (importo che per altro differiva da quello richiesto a questo titolo),

e che non era invece stato prodotto il relativo conguaglio, non era possibile

accertare la somma effettivamente fatturata per l’elettricità consumata durante

i lavori di ripristino, né gli eventuali costi di allacciamento superiori a

quelli che __________ avrebbe fatturato anche in assenza del sinistro, per cui

la relativa posta di danno non poteva essere riconosciuta. Del resto, in

mancanza dei giustificativi relativi alla posizione, nemmeno la perizia

giudiziaria avrebbe potuto comprovare l’entità di quella posta di danno.

9.1. In questa sede gli

attori, oltre ad aver rilevato in generale che anche in questo caso l’entità

del loro pregiudizio, tra cui implicitamente quello relativo alla pretesa in esame,

avrebbe semmai potuto essere dimostrato dalle prove offerte dalle parti in

occasione dell’udienza di dibattimento del 19 aprile 2013 e arbitrariamente

rifiutate dal primo giudice, hanno sostenuto che l’importo di fr. 7'159.55 indicato

in petizione corrispondeva al consumo di elettricità fatturato nel periodo

durante il quale la famiglia __________ non aveva potuto usufruire della casa

poiché inagibile e sprovvista di abitabilità, aggiungendo che si trattava in

definitiva di un danno comprovato e pacifico e che, trattandosi della

fatturazione relativa al periodo in questione, non serviva nessun conguaglio (appello

p. 27).

9.2. La censura dev’essere

disattesa anche in questo caso per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), atteso che gli attori non si sono puntualmente confrontati con

l’argomentazione resa dal Pretore, spiegando per quali ragioni di fatto o di

diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da modificare. Essi non hanno

oltretutto indicato e dimostrato sulla base di quali circostanze e prove

l’importo di fr. 7'159.55 doveva essere considerato un danno comprovato e

pacifico, rispettivamente non sarebbe stato necessario disporre dei conguagli.

Per il resto, neanche

in questo caso gli attori hanno indicato nell’appello, fornendo poi la

necessaria spiegazione, quali delle prove da loro offerte in occasione

dell’udienza di dibattimento del 19 aprile 2013 e menzionate nel gravame,

rifiutate dal primo giudice, sarebbero state concretamente idonee a dimostrare

il danno relativo all’allacciamento temporaneo da parte di __________ risultante

dai fogli 1-10 del plico doc. GG. E comunque, come del resto già rilevato dal

primo giudice e per altro da loro nemmeno censurato in questa sede, in mancanza

dei relativi giustificativi neppure si poteva e si può ritenere che la

menzionata perizia sui danni esposti nel doc. P, laddove fosse stata allestita,

avrebbe permesso di comprovare quella pretesa.

10. In merito alla pretesa

attorea esposta alla posizione L (costo

della

perizia __________

per mancato godimento e per svalutazione), quantificata dagli attori in fr.

3'402.- e anch’essa contestata dai convenuti, il Pretore ha rilevato che agli

atti vi erano due “perizie __________”, una relativa al “mancato godimento”

della proprietà (doc. HH) e una relativa alla “svalutazione per danno” (doc.

II). Considerato che il mancato godimento, in quanto tale, non era un danno

riconoscibile (cfr. DTF 126 III 388 consid. 11a), nemmeno il costo della relativa

perizia poteva essere riconosciuto tale. Analogo discorso valeva per i costi

relativi all’altra perizia, stante che non era stata dimostrata alcuna

svalutazione della part. n. __________ RFD di __________. Ad ogni modo gli attori

non avevano offerto alcun mezzo di prova atto a comprovare l’importo effettivamente

pagato a questo titolo, il plico doc. OO, a cui essi avevano rinviato, non

essendo sufficiente allo scopo, contenendo infatti un unico documento che

menzionava genericamente la “perizia __________”, ovvero l’avviso di addebito

del 3 dicembre 2011 (foglio 1), concernente però un pagamento di complessivi

fr. 9'402.- per “perizia __________ e anticipo spese legali”, senza alcuna

precisazione in merito alla suddivisione di tale importo. Del resto, in

mancanza dei giustificativi relativi alla posizione, nemmeno la perizia

giudiziaria avrebbe potuto comprovare l’entità di quella posta di danno.

10.1. In questa sede gli

attori hanno ribadito che il costo della perizia __________ di cui alla

posizione L era assolutamente comprovato come danno. A loro dire, il

Pretore non avrebbe potuto limitarsi ad osservare che la pretesa doveva essere

respinta poiché la perizia sulla svalutazione per danno (doc. II) e per mancato

godimento (doc. HH) non era stata ammessa, poiché non sarebbe stata dimostrata

nessuna svalutazione dell’immobile e poiché il mancato godimento non era considerato

un danno riconoscibile. Anzitutto, essi erano stati messi nell’impossibilità di

dimostrare le loro pretese siccome il giudice di prime cure si era rifiutato di

avviare un’istruttoria, come invece previsto dal codice di rito. La perizia era

stata da loro offerta per comprovare il danno subito a seguito della frana (mancato

godimento e svalutazione per danno). La prova non era stata ammessa dal momento

che il Pretore aveva ritenuto, erroneamente, che non fosse stato sufficientemente

sostanziato e comprovato il danno. Il primo giudice dimenticava tuttavia che la

perizia giudiziaria era stata respinta con le due ordinanze sulle prove del 23

luglio 2014 e del 20 aprile 2020. Tale prova avrebbe permesso di confermare o smentire

le richieste risarcitorie degli attori. Considerare ora la perizia priva di fondamento

probatorio era arbitrario poiché non aveva potuto essere né confermata né

tantomeno smentita (appello p. 27 seg.).

10.2. La censura, esposta in

modo incomprensibile, dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che gli attori non si sono assolutamente

confrontati con la ben più circostanziata argomentazione resa dal Pretore,

spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa sarebbe stata errata

e con ciò da modificare. In particolare essi non si sono espressi sul fatto che

non era stato provato che la perizia __________ fosse costata proprio fr.

3'402.- e non hanno spiegato perché il suo costo non costituiva comunque un

danno risarcibile siccome riferita a pretese risarcitorie, quelle relative al

mancato godimento e alla svalutazione, a loro volta non risarcibili. È per

altro con pertinenza che i convenuti AO 4 e AO 5 hanno evidenziato che la

pretesa non poteva in ogni caso essere risarcita anche per il fatto che le questioni

trattate dalla stessa, come detto le pretese relative al mancato godimento e

alla svalutazione, non erano state sufficientemente sostanziate in causa e con

ciò erano state respinte, ciò che di fatto aveva comportato l’inutilità e l’inadeguatezza

di quella perizia di parte (TF 4C.22/2002 dell’8 luglio 2002 consid. 5.2.1 e

5.2.2; II CCA 12 giugno 2020 inc. n. 12.2019.32).

11. Non essendo in

definitiva possibile rimettere in discussione l’assunto con cui il Pretore, oltre

ad aver disatteso le poste di danno di cui alle posizioni A-B, D,

F-I e M-P (cfr. supra consid. 7), ha

concluso per l’infondatezza delle pretese esposte alle posizioni C, E e

L (cfr. supra consid. 8-10, e ciò senza che sia stato così necessario

esaminare le ulteriori obiezioni sollevate dai convenuti AO 4 e AO 5,

segnatamente quella relativa alla prescrizione di quelle pretese), il

giudizio pretorile che ha concluso per l’integrale reiezione della petizione

deve essere confermato.

12. Gli attori,

nell’ipotesi - qui realizzata - in cui la petizione dovesse effettivamente

essere respinta, hanno infine censurato le somme attribuite, a loro dire senza

alcuna giustificazione, motivazione o calcolo, a titolo di spese processuali e

di ripetibili, da loro ritenute spropositate, arbitrarie e vessatorie in

presenza di una causa la cui procedura era stata “limitata allo scambio di

allegati tra le parti e all’udienza di dibattimento” e nella quale il giudice

di prime cure aveva inoltre “deciso su alcune istanze probatorie delle attrici,

tutte respinte ed evase con decisioni fotocopia” (appello p. 40), e hanno

pertanto chiesto una riduzione a fr. 9’500.- delle prime rispettivamente a fr.

5’000.- delle seconde.

La censura è manifestamente infondata. Per

giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle

ripetibili il Pretore, che per altro non è di principio tenuto a motivare il

suo giudizio a meno che non si attenga ai limiti delle tariffe applicabili o le

parti non abbiano invocato elementi straordinari (DTF 139 V 496 consid. 5.1),

gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello

solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli

importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe (II CCA 11

marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14

febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ritenuto che in presenza di un valore litigioso

di fr. 1'596'331.98, l’art. 7 cpv. 1 LTG prevedeva - nella versione

precedente alla modifica legislativa entrata in vigore dal 10 febbraio 2015,

che ha poi comportato un aumento delle somme dovute dai giustiziabili - una

tassa di giustizia da fr. 15'000.- a fr. 60'000.-, mentre che l’art. 11 cpv. 1

RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 3%

al 5% del valore litigioso, il giudice di prime cure, attribuendo una tassa di

giustizia, per altro già comprensiva delle spese, di fr. 32’000.- (ossia un

importo tutto sommato medio-basso) e un’indennità per ripetibili a favore di

ciascun gruppo di convenuti di fr. 45’000.- (pari a circa il 2.81% del valore

litigioso), non ha in effetti oltrepassato i limiti delle tariffe applicabili,

per cui, nonostante non sia poi stata esperita una vera e propria istruttoria

di causa, il suo giudizio sul tema, del tutto congruo alle particolarità della

lite (che aveva pur sempre comportato, per i patrocinatori di ciascun gruppo di

convenuti, l’esame della petizione e della replica, l’allestimento della risposta

e della duplica, la partecipazione all’udienza di dibattimento, la

presentazione di cinque osservazioni ad altrettante istanze di assunzione di

nuove prove e l’allestimento di due allegati conclusivi, rispettivamente, per

il giudice, l’esame di tutti gli atti di causa, la partecipazione a

quell’udienza, l’evasione di un’istanza di assunzione di prove e di altre cinque

istanze di assunzione di nuove prove, l’allestimento di due decisioni

processuali ordinatorie sulle prove e soprattutto, dopo l’annullamento della

prima decisione di merito, l’emanazione di una nuova decisione), sfugge di

principio ad ogni critica.

13. L’appello degli attori deve pertanto essere respinto

nella limitata misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado,

che seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC), andrebbero

calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 1'596'331.98. Sennonché,

ritenuto che a seguito della sentenza 27 febbraio 2019 della scrivente Camera (che,

pur avendo formalmente annullato la decisione pretorile 5 dicembre 2016, aveva di

fatto confermato la reiezione delle poste di danno di cui alle posizioni A-B,

D, F-I e M-P, che “pesavano” in ragione di fr. 1'575'770.43, dandone per altro già atto

nel relativo giudizio sulle spese e sulle ripetibili), rimanevano

sostanzialmente ancora da evadere solo le tre pretese di cui alle posizioni

C, E e L, che invece “valevano” ancora complessivamente fr.

20'561.55 (rispettivamente fr. 10'000.- la prima, fr. 7'159.55 la seconda e fr.

3'402.- la terza), appare giustificato calcolare le spese giudiziarie di questo

giudizio solo sulla base di quest’ultimo importo. Le ripetibili a favore della

convenuta AO 6 sono state ridotte, per tener conto della relativa stringatezza

della sua risposta all’appello.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.

L’appello 14 settembre 2020 di AP 1,

AP 2, AP 3 e AP 4 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II.

Le spese processuali della procedura

d’appello di fr. 2'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno

agli appellati, sempre in solido, complessivi fr. 4'500.- per ripetibili (e

meglio fr. 2'000.- per gli appellati AO 4 e AO 5, fr. 2'000.- per gli appellati

AO 3, AO 2 e AO 1 e

fr. 500.- per l’appellata AO 6).

III. Notificazione:

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).