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Decisione

12.2020.108

Versamento di una somma di denaro: contratto di mutuo o estinzione/compensazione di un pregresso debito

10 maggio 2021Italiano37 min

contratto 5/14 maggio 2009, la Banca __________ (qui di seguito anche solo “__________”)

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.108

Lugano

10 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.25 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 18 settembre 2017

da

AO

1

rappr. da RA 1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

__________,

__________

entrambi patrocinati dall’

PA 1

chiedente la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 225'620.- oltre

interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 e il rigetto in

via definitiva dell’opposizione

interposta dai medesimi ai PE n. __________ e n. __________

dell’UE di __________;

petizione avversata dai convenuti e che il Pretore aggiunto con

decisione 13 agosto

2020 ha respinto in quanto promossa contro I__________ e

parzialmente accolto in

quanto rivolta nei confronti di AP 1;

appellante AP 1 con atto di appello del 14 settembre 2020, con cui ha

postulato in via principale la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la

petizione anche in quanto rivolta nei

suoi confronti, con contestuale obbligo per la

controparte di sostenere integralmente

le relative tasse e spese e versare a lui e a I__________

fr. 2'000.- per ripetibili, e in via

subordinata di annullare la decisione di primo

grado e rinviare l’incarto alla Pretura

affinché completi l’istruttoria ai sensi dei

considerandi, procedendo al suo interrogatorio,

con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede;

mentre l’attrice con risposta 8 febbraio 2021 ha postulato la

reiezione del gravame

(nella misura in cui è ricevibile), pure con protesta di spese e

ripetibili;

richiamata la decisione 18 novembre 2020 con cui il Presidente di

questa Camera ha

fatto ordine all’appellante di prestare una cauzione processuale di

fr. 8'000.- per la

procedura di secondo grado, poi tempestivamente fornita;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con

contratto 5/14 maggio 2009, la Banca __________ (qui di seguito anche solo “__________”)

e R__________ hanno sottoscritto il “Contratto di credito base ipoteca” di cui

al doc. A, volto all’erogazione di un prestito ipotecario di fr. 200'000.- sul

conto n. __________. Le parti hanno convenuto che gli interessi ipotecari e gli

ammortamenti sarebbero stati addebitati sul conto n. __________ intestato a R__________.

Scopo dell’operazione era finanziare l’acquisto, da parte del fratello AP 1,

dell’appartamento di cui alla PPP n. __________, fondo base part. n. __________

RFD di __________ (doc. A, A1 e B).

B.

Il prestito

è stato garantito mediante l’emissione e il trasferimento alla banca di una

cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.- in 1° rango gravante la quota

B di 1/2 della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di R__________,

nonché per il residuo sui margini delle due cartelle ipotecarie al portatore di

nuova emissione per gli importi di fr. 630'000.- e fr. 200'000.- gravanti il

foglio PPP n. __________, acquistato da AP 1 e I__________ in ragione di ½

ciascuno (cfr. doc. B e C).

C.

Il 26

maggio 2009 l’importo di fr. 200'000.- bonificato sul conto n. __________

intestato a R__________ è stato girato in favore di __________ e __________

quale acconto del prezzo di compravendita della PPP n. __________ (doc. D).

D.

A

partire dal giugno 2009, R__________ ha conseguentemente iniziato a far fronte

agli interessi ipotecari, agli ammortamenti e alle spese relative al prestito

in questione (doc. F). Egli è poi deceduto il 20 aprile 2011. La figlia AO 1,

nata il 21 gennaio 2006 dall’unione di quest’ultimo con M__________, ne è divenuta

l’erede universale (doc. K), e si è dunque assunta i suddetti oneri ipotecari

(doc. E, F e G).

E.

Il 7

luglio 2014 AO 1 ha venduto ad __________ T__________ la quota B di 1/2 della

part. n. __________ RFD di __________, estinguendo con il ricavato il relativo

debito ipotecario (doc. G, H, M, N e O).

F.

Con

separati scritti 26 novembre 2015 (doc. I1 e I2) la medesima ha chiesto a AP 1

e I__________, per il tramite del suo legale, il pagamento entro 6 settimane di

complessivi fr. 225'620.- a titolo di restituzione del mutuo erogato dal padre

per finanziare l’acquisto della PPP n. __________ (fr. 200'000.-) oltre che

degli interessi ipotecari pagati (fr. 25'445.-) e delle spese bancarie

sostenute (fr. 175.-) ai sensi dell’art. 318 CO.

G.

Costatato

il mancato pagamento di quanto sopra, con PE n. __________ e n. __________,

emessi dall’UE di __________ in data 28 marzo 2017, ella li ha escussi per

l’importo di fr. 225'620.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 (doc. J1 e

J2). Entrambi hanno sollevato opposizione.

H.

Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 18 settembre 2017 AO 1, rappresentata dalla madre

M__________ __________, ha convenuto AP 1 e I__________ innanzi alla Pretura

del Distretto di Bellinzona postulando la loro condanna in solido al pagamento

di fr. 225'620.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 e il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ e da I__________

al PE n. __________.

I.

Con risposta 8

gennaio 2018 i convenuti hanno contestato le pretese avverse, in particolare

evidenziando l’estraneità di I__________ all’operazione descritta dalla

controparte e sostenendo che R__________ avrebbe stipulato il debito ipotecario

in questione e utilizzato la derivante somma di fr. 200'000.- in favore del

fratello AP 1 a parziale copertura di pregressi debiti che il primo aveva nei

confronti del secondo.

J.

Con replica 9

febbraio 2018 e duplica 30 aprile 2018 le parti hanno ulteriormente approfondito

le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento dell’istruttoria, le

stesse hanno rinunciato alle arringhe finali producendo dei memoriali

conclusivi scritti.

K.

Con decisione 13

agosto 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione in quanto promossa

contro I__________ e l’ha invece parzialmente accolta nella misura di fr.

225'445.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 in quanto rivolta nei

confronti di AP 1, ponendo le tasse e le spese di giustizia, di complessivi fr.

7’700.-, per ½ a carico di AO 1 e per ½ a carico di AP 1, compensate le

ripetibili.

L.

Con atto di

appello 14 settembre 2020 AP 1 si è aggravato contro tale decisione,

postulandone in via principale la riforma nel senso di respingere la petizione

anche nei suoi confronti, con contestuale obbligo per la controparte di

sostenere integralmente le relative tasse e spese e versare a lui e a I__________

fr. 2'000.- per ripetibili. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui

si dovesse ammettere l’esistenza di un mutuo ed esso non possa essere

considerato già completamente estinto per compensazione, l’appellante chiede di

annullare l’impugnato giudizio e rinviare l’incarto alla Pretura affinché

completi l’istruttoria procedendo al suo interrogatorio.

M.

Con decisione 18 novembre 2020 il

Presidente di questa Camera ha accolto l’istanza 18 settembre 2020

dell’appellata volta a imporre alla controparte il versamento di una cauzione

ex art. 99 CPC, ordinando all’appellante di versare un importo di fr. 8'000.- a

garanzia di eventuali ripetibili a favore della controparte per la procedura di

appello.

N.

Con ordinanza 29

gennaio 2021 il Presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello

sino al 10 febbraio 2021 su richiesta dell’appellata e con l’accordo

dell’appellante.

O.

Con risposta 8

febbraio 2021 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame (nella misura

in cui è ricevibile), pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 14 settembre 2020 contro la

decisione 13 agosto 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 8

febbraio 2021 dell’appellata, tenuto conto della sospensione della procedura di

cui si è già detto (v. sopra, consid. N).

2.

Con l’impugnata decisione il

Pretore aggiunto ha dapprima respinto la petizione in quanto rivolta nei confronti

di I__________ per carenza di legittimazione passiva. L’accertamento non è più

controverso in questa sede.

3.

Quanto all’esistenza di un

contratto di mutuo ex art. 312 seg. CO, rispettivamente di un accordo fra i

fratelli R__________ e AP 1 circa l’obbligo di restituzione della somma di fr.

200'000.-, il giudice di prima sede, dopo avere esposto pertinente

giurisprudenza in materia (consid. 1 e 2, ai quali si rinvia) ha rilevato che i

testi indicati dall’attrice non hanno saputo confermare alcunché. Nondimeno, il

teste Ti__________ (collaboratore banca __________) ha osservato che il

coinvolgimento di R__________, quale ulteriore garante, nell’operazione

immobiliare del fratello, è stato voluto dalla banca a fronte dell’ammontare

complessivo del finanziamento erogato (oltre 1 mio. di franchi). Ma

soprattutto, la somma è stata inserita da AP 1 nella sua dichiarazione

d’imposta per l’anno 2009 quale debito nei confronti di R__________ con la

dicitura “Ipoteca R__________ x appartamento” e figura nella relativa

decisione di tassazione alla voce “debiti privati” (cfr. incarto fiscale 2009

di AP 1 e allegata scheda riassuntiva richiamati dall’Ufficio di tassazione).

Malgrado tale posta di debito sia stata ammessa dall’Ufficio tassazioni senza

verifica, ovvero sulla base della semplice dichiarazione del contribuente, la

circostanza deve valere quale prova, e meglio quale riconoscimento di debito.

La stessa posizione è altresì contenuta quale credito nel calcolo

dell’imponibile per l’imposta cantonale 2009 di R__________ (doc. S). Inoltre,

malgrado nelle successive dichiarazioni fiscali AP 1 abbia progressivamente

modificato/ridotto tale posizione debitoria (infine non più inserita), non vi

sono agli atti giustificativi che comprovino il pagamento del debito. Giusta

gli accertamenti pretorili, il riconoscimento dell’esistenza del debito

sconfessa peraltro la tesi secondo la quale i fr. 200'000.- dovevano saldare

parzialmente dei pregressi crediti di AP 1 nei confronti di R__________,

ritenuto che il primo dopo l’operazione non solo non ha conseguentemente

ridotto le sue pretese creditorie (quantificate nelle sue dichiarazioni fiscali

2008-2009 in fr. 539'000.-), ma nel 2010 le ha addirittura aumentate (cfr.

richiamo UT). Peraltro tali presunti crediti nemmeno sono stati comprovati, e

l’obiezione di compensazione è stata sollevata dai convenuti in maniera tardiva

(e dunque inammissibile) solo con le conclusioni scritte. Di qui il diritto di AO

1.

a ottenere la restituzione di fr. 200'000.-.

Quanto alle pretese attoree volte al pagamento di

interessi e spese bancarie (poste invero nemmeno contestate dai convenuti), il

Pretore aggiunto ha stabilito che, essendo R__________ e AP 1 qualificabili

quali imprenditori, il prestito aveva natura commerciale e onerosa (art. 313

cpv. 2 CO). Ne ha pertanto concluso che l’attrice può altresì pretendere (sulla

base dell’art. 314 CO) il rimborso degli interessi ipotecari corrisposti da

lei, rispettivamente dal padre, negli anni 2009-2014, ovvero complessivi fr.

25'445.- (come correttamente rettificato dall’attrice nelle sue conclusioni

scritte), cifra evincibile dai giustificativi e dal conteggio di cui al doc. F,

pure confermato dal teste F__________ (collaboratore __________). Ella non ha

per contro diritto al rimborso di fr. 175.- per le spese bancarie sostenute,

non fondandosi la pretesa su alcuna base legale.

Infine, il giudice di primo grado ha confermato la

decorrenza degli interessi di mora del 5% dal 18 gennaio 2016, a fronte

dell’interpellanza di cui al doc. I1.

4.

Con il gravame, l’appellante

lamenta in primo luogo delle irregolarità nell’assunzione e nell’apprezzamento

delle prove, e contesta in secondo luogo l’esistenza di un contratto di mutuo e

di un relativo obbligo di restituzione, a suo dire tutt’altro che dimostrati,

rilevando che il versamento della somma in questione (fr. 200'000.-) è da

considerare come la restituzione (parziale) di un prestito che l’appellante

medesimo aveva concesso al fratello R__________. In ogni caso, l’importo

sarebbe da compensare con i (maggiori) crediti di AP 1 nei confronti di

quest’ultimo. Le relative argomentazioni verranno trattate nei considerandi che

seguiranno. In via preliminare si può comunque precisare che colui che chiede

la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del

versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di

mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 144 III

93, consid. 5.1.1; DTF 83 II 209, consid. 2). La consegna di denaro da parte

del mutuante al mutuatario non sussiste solo nei casi in cui il mutuante

consegna fisicamente nelle mani del mutuatario una somma di denaro, bensì può

avvenire attraverso altre modalità, ad esempio allorché il mutuante esegue per

conto del mutuatario dei pagamenti in favore di terzi (IICCA dell’8 agosto

2008, inc. 12.2007.193, consid. 2.1;

Higi in: Zürcher Kommentar, Die

Leihe, Art. 305-318 OR, 3. ed., n. 53 ad art. 312 CO). Il fatto di ricevere una somma di denaro può, secondo

le circostanze, essere un elemento indiziante per configurare un contratto di

mutuo (con il relativo obbligo di restituire detta somma), che diventa una prova

piena se agli occhi del giudice la consegna del denaro non può ragionevolmente

spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93, consid.

5.1.1; STF 4A_639/2015 del 28 luglio 2016, consid. 5.1; DTF 83 II 209, consid.

2; IICCA dell’8 agosto 2008, inc. 12.2007.193, consid. 1 e 2.1; IICCA del 15

maggio 2020, inc. 12.2019.58, consid. 3).

D’altra parte, a fronte dell’onere probatorio che incombe

a chi vuole dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita

(art. 8 CC), il debitore che pretende di essere svincolato da un obbligo che

gli compete deve recare la prova dei fatti che consentono di stabilirlo.

5.

Con il gravame, l’appellante

critica innanzitutto il Pretore aggiunto per non avere assunto un mezzo di

prova da lui richiesto e ammesso con ordinanza sulle prove del 31 agosto 2018,

ovvero il suo interrogatorio, ritenuto che all’udienza del 3 dicembre 2019 il

primo giudice ha decretato la chiusura dell’istruttoria tralasciando

completamente la questione. Malgrado il patrocinatore dell’appellante abbia

successivamente segnalato la svista, postulando la riapertura dell’istruttoria

e l’assunzione della prova, il Pretore aggiunto avrebbe a torto respinto la

richiesta con decisione 18 febbraio 2020 a fronte di una presunta e contestata

rinuncia implicita alla prova da parte dei convenuti. Richiamato altresì il

dovere del giudice di assumere le prove ammesse o motivare una loro mancata

assunzione, l’appellante rimprovera al Pretore aggiunto anche di non essersi neppure

espresso sul merito della prova, e meglio spiegando perché la ritenesse

ininfluente ai fini del giudizio. A dire dell’appellante, essa sarebbe

rilevante poiché permetterebbe di meglio comprendere la documentazione fiscale

e ulteriormente sostanziare l’esistenza dei suoi crediti, e andrebbe pertanto

assunta (in questa sede oppure dal primo giudice dopo rinvio dell’incarto) nel

caso in cui la petizione non sia da respingere già sulla base degli atti.

Attiene all’ambito probatorio anche un’ulteriore

censura dell’appellante, ovvero il rimprovero mosso al primo giudice di avere

inammissibilmente considerato la documentazione fiscale agli atti quale valido

e principale mezzo di prova a supporto delle tesi attoree. Richiamato il

principio attitatorio applicabile alla fattispecie (art. 55 CPC), che imponeva fra

l’altro all’attrice di associare i fatti allegati con i pertinenti mezzi di

prova, l’appellante sottolinea che quest’ultima ha fondato la propria pretesa esclusivamente

sulla documentazione bancaria prodotta. Ella non ha mai allegato l’esistenza di

un riconoscimento di debito di AP 1, né tantomeno che l’esistenza del debito si

evincerebbe dagli atti fiscali. Anzi, la medesima ha più volte negato la

rilevanza delle dichiarazioni d’imposta dei fratelli __________, contestandone

la valenza probatoria in quanto allestite con leggerezza e non attendibili (v.

replica, p. 4 e conclusioni attoree, p. 15). Il primo giudice non avrebbe

pertanto potuto porle alla base dell’accoglimento della petizione. In ogni

caso, qualora le avesse ritenute rilevanti, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto esaminarne

il contenuto (in particolare interrogando AP 1) anche alla luce del contesto in

cui sono state allestite, rispettivamente considerare l’inserimento nelle

tassazioni non solo del debito in questione, ma anche dei maggiori crediti da

lui vantati. Invece, quest’ultimo aspetto non è stata approfondito in sede

istruttoria.

6.

L’appellante ha ragione nel

sostenere che la controparte non si è avvalsa dei documenti fiscali per

supportare la propria tesi. Si è

in effetti creata la situazione per la quale l’attrice, che li aveva in primo

grado contestati, trova ora in essi un determinante appoggio per la sua

pretesa, mentre la convenuta, che li aveva presentati quale mezzo di prova, ne

contesta in seconda sede l’attendibilità. Al riguardo si può nondimeno

osservare quanto segue.

I convenuti non

hanno mai sostenuto che R__________ abbia inteso l’importo di fr. 200'000.-

quale donazione in favore del fratello. Essi hanno piuttosto contestato

l’esistenza di un mutuo rilevando che la somma è stata versata quale

restituzione di un prestito, rispettivamente a estinzione parziale di crediti

pregressi di AP 1 nei confronti del fratello, ciò che sarebbe evincibile dai

documenti fiscali. Il fatto che tale tesi difensiva vi trovi riscontro e appaia

pertanto fondata o infondata è sicuramente rilevante ai fini del giudizio. La richiesta

probatoria aveva lo scopo di dimostrare l’esistenza dei crediti suddetti, segnatamente quelli derivanti da un’operazione

immobiliare a __________ avvenuta negli anni ’90. Di riflesso, l’attrice ne ha

contestato la valenza probatoria non tanto in relazione al credito da lei

azionato, ma piuttosto in relazione a quelli fatti valere dalla controparte.

Non senza motivo. In effetti, le dichiarazioni d’imposta dei due fratelli dal

2007.

in avanti sono state presentate solo nel 2012, in un momento in cui R__________

era già deceduto. Nelle relative decisioni di tassazione, l’autorità fiscale ha

esplicitato che, a eccezione di un pre-esistente e già accertato credito di AP

1.

pari a fr. 160'000.-, gli ulteriori crediti fatti valere dal medesimo nei

confronti del fratello non hanno potuto essere verificati: essi sono stati

inseriti nelle tassazioni sulla base delle sole dichiarazioni del contribuente (cfr.

richiamo UT, doc. S; teste G__________, verbale 3 dicembre 2019, p. 26-27;

teste A__________, verbale dell’11 ottobre 2019, p. 18-19). Aggiungasi che,

come già rilevato dal primo giudice (consid. 4.3, p. 7 della decisione di primo

grado), l’affermazione di un preteso credito non ha la stessa valenza di un

riconoscimento di debito. E meglio, AP 1 si è occupato personalmente

dell’allestimento e della presentazione delle sue dichiarazioni d’imposta dal

2007.

in avanti (cfr. conclusioni 2 marzo

2020.

dei convenuti, p. 13) esponendovi non solo dei crediti ma, a partire dal

2009, anche un debito nei confronti di R__________ derivante dall’operazione

descritta dall’attrice. Anche volendo ammettere che i rapporti di dare e avere

fra i due fratelli fossero intricati e raramente formalizzati nonché

ipotizzare, come alluso dalla stessa attrice nei suoi allegati di prima sede, che

le dichiarazioni d’imposta siano state allestite con una certa leggerezza (ciò

che impone prudenza nel loro apprezzamento), trattasi pur sempre di

dichiarazioni effettuate da AP 1 nei confronti dell’Autorità fiscale. Tenuto

altresì conto del dovere del contribuente di esporre in modo veritiero la sua

situazione finanziaria, fornendo al fisco gli opportuni chiarimenti e

correggendo eventuali errori, esse devono pertanto essere tenute in

considerazione, tanto più che sono sfociate in decisioni di tassazione cresciute

in giudicato.

7.

Per l’appellante, la sua situazione fiscale e creditoria necessitava

quantomeno di essere approfondita mediante il suo interrogatorio. Tale prova,

ammessa dal primo giudice in occasione del verbale di udienza del 31 agosto

2018, non è successivamente stata esperita, e al termine dell’udienza del 3

dicembre 2019 il Pretore aggiunto, con l’accordo delle parti, ha chiuso

l’istruttoria, assegnando loro il termine del 31 gennaio 2020 per produrre

delle conclusioni scritte. Con comunicazione 29 gennaio 2020 i convenuti hanno

rilevato che la chiusura dell’istruttoria è stata il frutto di una svista,

chiedendo di procedere all’interrogatorio diAP 1. Sentita anche la controparte,

il giudice di primo grado con decisione 18 febbraio 2020 ha respinto la richiesta, non solo in quanto tardiva

ma anche poiché qualora le parti non si oppongano alla chiusura della procedura

probatoria, esse rinunciano tacitamente ai mezzi di prova rimasti indecisi o

ancora da assumere. Ciò trova un riscontro nella giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 138 III 374, consid. 4.3.2; STF 5A_906/2012 del 18 aprile 2013,

consid. 5.1.2), il quale ha altresì più volte precisato che le parti devono

rispettare il principio della buona fede (art. 52 CPC) e sollevare

tempestivamente le proprie contestazioni, non potendo ad esempio attendere

l’esito del giudizio e dolersi di irregolarità della procedura probatoria nel

caso in cui esso sia per loro sfavorevole (STF 5A_597/2007 del 17 aprile 2008,

consid. 2.3; STF 5A_113/2018 del 12 settembre 2018, consid. 4.2.1.2; STF

4A_587/2017 del 4 dicembre 2017, consid. 2;

STF 4D_5/2015 del 2 ottobre 2015, consid. 2.2). Nel caso specifico, ritenuto

che la prova in questione, ammessa dal primo giudice, non è mai stata

formalmente revocata, e che comunque i convenuti non hanno atteso l’emanazione

del giudizio per ribadire la loro richiesta di assumerla, ci si potrebbe

chiedere se qualificare la loro mancata opposizione alla chiusura

dell’istruttoria come una rinuncia implicita e definitiva alla prova, piuttosto

che come una svista, sia eccessivamente severo. Vi è tuttavia altresì da

considerare che essi, invece che diligentemente sollevare immediatamente la

loro contestazione (manifestando così il loro interesse al mantenimento della

prova e la rilevanza della medesima), abbiano atteso quasi due mesi per

presentare l’istanza del 29 gennaio 2020, a soli due giorni dallo scadere del

termine per presentare le conclusioni. Un simile agire deve essere giudicato

effettivamente tardivo, per cui la decisione del primo giudice di ammettere una

rinuncia implicita alla prova da parte dei convenuti dev’essere tutelata. È in

ogni caso inverosimile che l’interrogatorio di AP 1 potesse mutare l’esito del

giudizio, per i motivi che saranno esposti nel prosieguo della presente

decisione.

8.

L’appellante ritiene che la

stipulazione di un contratto di mutuo risulti inverosimile già solo alla luce

del ruolo avuto nella fattispecie da R__________, che è andato ben oltre al

semplice versamento di fr. 200'000.-: per ottenere la somma, egli ha gravato un

suo immobile con un’ipoteca e si è assunto i relativi oneri. Premesso che,

secondo il normale corso delle cose, nessuno presta del denaro di cui non

dispone ponendosi in una situazione tanto difficoltosa verso un istituto bancario

e assumendosi pure l’onere di pagare ammortamenti e interessi, AP 1 sostiene

dunque che le ragioni del versamento in questione andrebbero ricercate altrove,

e meglio nella necessità per R__________ di saldare almeno in parte i propri debiti

nei confronti del fratello. L’appellante rileva inoltre che Ti__________ non ha

potuto riferire alcunché sugli accordi dei fratelli. Il teste sapeva unicamente

quanto risultava dalla documentazione bancaria, ovvero che il debitore

esclusivo del prestito ipotecario di cui al doc. A era R__________.

9.

Queste argomentazioni, per la

gran parte irricevibili, non sono comunque atte a mutare l’esito del giudizio.

L’appellante difatti, nel qualificare l’esistenza di un contratto di mutuo come

“inverosimile”, oppone all’impugnata decisione una propria visione soggettiva.

È pur vero che il teste Ti__________ non ha potuto riferire alcunché sugli

accordi fra i due fratelli. Tuttavia, il fatto che il coinvolgimento di R__________

nell’operazione volta all’acquisto della PPP n. __________ da parte di AP 1 e

della moglie sia stato voluto dalla banca al fine di avere migliori garanzie a

copertura dell’ingente prestito ipotecario erogato (oltre 1 mio. di franchi,

cfr. verbale del 19 febbraio 2019, p. 5) ha una sua rilevanza, e contrasta con

le considerazioni dell’appellante in relazione alla sua disponibilità

finanziaria e alla sua possibilità di assumersi autonomamente ulteriori debiti

verso la banca.

10.

Con l’impugnativa,

l’appellante contesta anche che dalla documentazione fiscale possa dedursi un

suo riconoscimento di debito. Egli rileva che la scheda riassuntiva allegata al

suo incarto fiscale del 2009 e citata dal primo giudice, che riporta una situazione

finanziaria complessa, non è stata da lui allestita (per cui gli risulta

difficile ricostruirne il contenuto), non è chiara e non è stata oggetto di

approfondimenti istruttori. Essa innanzitutto non menziona l’importo di fr.

200'000.-; piuttosto, alla voce “Costo App” relativa alle fonti di

finanziamento della PPP n. __________, vengono indicati fr. 100'000.- quale “rimborso

R__________” (a conferma della sua tesi secondo la quale il versamento

andava parzialmente a saldare pregressi debiti di R__________ e non doveva

essere restituito) e ulteriori fr. 100'000.- quale “Ipo R__________ x app”.

In ogni caso, dalla scheda non si comprende perché quest’ultimo importo diverga

rispetto al mutuo acceso da R__________ per fr. 200'000.-, o perché esso sia

stato ridotto nel 2010 a fr. 80'000.- (ciò che agli atti non risulta). Secondo

l’appellante, la scheda è stata allestita da un fiduciario a lui vicino a fini

fiscali per mostrare una fotografia della sua situazione patrimoniale e non per

illustrare i rapporti di dare e avere fra i fratelli __________, per cui non

potrebbe essere considerata un riconoscimento di debito. Tanto più che l’attrice,

la quale aveva a disposizione tale scheda (poiché menzionata nella decisione di

tassazione IC 2007 di R__________), non vi ha mai dedotto alcunché. L’accertamento

da parte dell’Autorità fiscale di un suo debito di fr. 200'000.- sarebbe frutto

di una svista di cui egli neppure si è accorto, ritenuto che egli non avrebbe

avuto alcun interesse a impugnare la decisione, che non andava a suo discapito.

L’appellante rileva inoltre di avere sempre indicato agli

eredi del fratello e all’amministratore della successione (avv. P__________), già

prima dell’avvio della controversia giudiziaria e addirittura prima della

presentazione delle varie dichiarazioni d’imposta, che la somma andava a

tacitare parzialmente i suoi crediti (cfr. doc. R).

A suo dire, il versamento di fr. 200'000.- da parte di

R__________ sarebbe da contestualizzare nell’ambito dei pregressi rapporti di

dare e avere fra i due fratelli, in particolare evincibili dalla documentazione

fiscale oltre che da ulteriori prove (alle quali avrebbe dovuto aggiungersi il

suo interrogatorio). D’altronde, se la suddetta documentazione può essere

considerata nell’esame del contestato debito di cui alla presente procedura,

essa dovrebbe avere valenza probatoria anche per quanto riguarda gli ingenti

crediti da lui rivendicati e ivi riportati, a differenza di quanto ritenuto dal

Pretore aggiunto.

Nello specifico, l’appellante evidenzia che nella documentazione

fiscale agli atti relativa all’anno 2007 e successiva sono esposti dei suoi crediti

nei confronti del fratello per fr. 539'000.-. Tali crediti deriverebbero in

primis da un’operazione immobiliare avviata negli anni ’90 e volta alla costruzione

di 20 case su alcuni fondi siti a __________, finanziata in parte da __________

T__________ e in parte dai due fratelli, che vi avrebbero immesso il denaro

ottenuto dall’eredità paterna (all’incirca mezzo milione di franchi ciascuno,

cfr. doc. 3). Non avendo AP 1 tuttavia né beneficiato dell’operazione né partecipato

alla distribuzione degli utili (non ottenendo ad esempio, come già menzionato

nelle conclusioni ai pti. 51-53, il versamento di determinate pigioni derivanti

dalla locazione degli immobili edificati), egli ne deriva pertanto un suo

credito verso R__________ di fr. 500'000.-. L’appellante aggiunge che il doc. 1

e la testimonianza di __________ T__________ (verbale del 9 luglio 2019, p. 14)

attestano perlomeno un suo investimento di fr. 210'000.- per l’edificazione

della part. __________ RFD di __________ malgrado la stessa, al termine

dell’operazione, sia divenuta di proprietà del solo R__________. Di qui

l’esistenza di un corrispondente credito del primo nei confronti del secondo

quantomeno pari a tale cifra. Pure la società R__________ SA, detenuta dai due fratelli in ragione

di ½ ciascuno, avrebbe finanziato l’operazione con fr. 290'000.- (doc. 5-6), e

dunque per la metà con denaro di AP 1, ciò che comporterebbe un suo ulteriore

credito pari a fr. 145'000.-. Queste considerazioni, a mente dell’appellante, non sono contrastate da quanto

dichiarato in sede di audizione testimoniale da __________ T__________, poiché

la liquidazione della società semplice da lui menzionata ha riguardato i

rapporti esterni fra il medesimo e i due fratelli, e non i rapporti interni fra

questi ultimi. A tali importi

dovrebbe essere aggiunto un altro credito di fr. 50'000.-, avendo R__________ prelevato da un conto co-intestato ai due

fratelli l’importo di fr. 100'000.- per uso proprio (doc. 7). Secondo

l’appellante, a prescindere da ciò, l’istruttoria ha dimostrato perlomeno

l’esistenza di un suo credito di fr. 160'000.-, che lo stesso R__________ aveva

già esposto quale debito nell’ultima dichiarazione fiscale presentata quando

era ancora in vita (ovvero quella relativa all’anno 2006). Tale posta

troverebbe un riscontro non solo nelle dichiarazioni fiscali successive dei

fratelli, ma anche nelle testimonianze di A__________ (verbale dell’11 ottobre

2019, p. 18-19), di P__________ (verbale del 3 aprile 2019, p. 10) e di G__________

(verbale del 3 dicembre 2019, p. 26).

Inoltre per l’appellante il fatto di non avere, dalla

dichiarazione fiscale del 2009 in avanti, ridotto l’esposizione creditoria nei

confronti di R__________ a fronte dell’importo di fr. 200'000.- da questi

versato, non indebolisce la sua tesi. Anzi, il leggero aumento dei suoi crediti

nel periodo 2008-2010 attesterebbe che egli non ha contratto alcun debito nei

confronti del fratello. Infine, l’appellante sostiene di avere manifestato

tempestivamente alla controparte la sua intenzione di prevalersi della

compensazione già nella risposta (p. 3) e nella duplica (p. 2 seg.), e non

solamente nelle conclusioni (p. 16).

11.

Giusta l’art. 124 CO vi è

compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione

di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che

necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere

compiuta anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti

concludenti. Nondimeno, essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in

maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009,

consid. 2; IICCA del 21

settembre 2017, inc. 12.2016.205, consid. 5.2; Zellweger-Gutknecht

in: Berner Kommentar, Verrechnung, Art. 120-126 OR, 2012, n. 17 ad art. 124

CO). Nelle procedure rette dal principio

attitatorio e dispositivo (come quella qui in esame), la responsabilità

primaria del processo resta alle parti, a cui incombe l’onere di allegazione e

contestazione, che deve essere adempiuto in modo processualmente conforme.

Anche l’obiezione di compensazione deve essere pertanto sollevata

tempestivamente (STF 4A_435/2015 del 14.1.2016, consid. 2.6).

12.

Ora, il versamento di

fr. 200'000.- eseguito da R__________ in favore del fratello nell’ambito

dell’operazione già descritta nei fatti della presente decisione (consid. A-C)

è pacifico e incontestato. Come già accennato, è parimenti evidente che

l’ipotesi di una donazione non rientra in considerazione, né l’appellante ha

mai sostenuto di avere successivamente provveduto a restituire l’importo. Resta

dunque da capire se si è in presenza di un mutuo con obbligo di restituzione

(come preteso dall’attrice) oppure di una restituzione/estinzione per

compensazione di un precedente prestito/debito (come preteso dai convenuti),

rispettivamente se questi ultimi in sede giudiziaria hanno validamente

sollevato l’obiezione di compensazione.

13.

Nei suoi allegati

introduttivi AP 1 ha preteso che l’importo di fr. 200'000.- andasse a saldare

dei suoi precedenti crediti derivanti dall’operazione immobiliare degli anni

Novanta. Egli ha utilizzato l’espressione “restituzione di un prestito” senza

menzionare espressamente un’avvenuta estinzione per compensazione, rispettivamente

senza indicare se e quando avrebbe effettuato una dichiarazione di

compensazione, sufficientemente precisa e riferita a un determinato credito. In

ogni caso, la sua tesi non trova alcun riscontro negli atti. Anzi, premesso

quanto già riportato al consid. 6 sulla valenza probatoria della documentazione

fiscale, questa attesta l’esistenza di un debito nei confronti di R__________,

chiaramente riferito all’operazione che ha portato all’acquisto della PPP n. __________

e quindi alla fattispecie allegata dall’attrice, rispettivamente la mancata

corrispondente diminuzione dei crediti dichiarati da AP 1; dette circostanze,

che smentiscono decisamente l’ipotesi della restituzione di un prestito (o di

un’eventuale avvenuta compensazione), neppure sono state contrastate da

quest’ultimo mediante plausibili giustificazioni alternative. Egli dev’essere

ritenuto responsabile per quanto dichiarato al fisco. Nessun riscontro

oggettivo conferma peraltro che la scheda riassuntiva o le dichiarazioni

d’imposta siano state redatte da terze persone (che in ogni caso sarebbero

state da considerare quali sue ausiliarie), considerato oltretutto che nelle

sue conclusioni scritte il medesimo ha dichiarato di essersi personalmente

occupato delle dichiarazioni dal 2007 in avanti (cfr. conclusioni 2 marzo 2020 dei convenuti, p. 13 e

consid. 6). Per quanto riguarda la discrepanza fra gli importi riportati nella

scheda (separati importi di fr. 100'000.-) e quello accertato dall’Autorità

fiscale ed esposto nella decisione di tassazione del 2009 di AP 1 (debito di

fr. 200'000.-), quest’ultima ha determinato questo importo specificando: “Rettifica

dei debiti nei confronti del fratello R__________ in CHF 200'000.- così come

indicato dal contribuente”. La decisione è cresciuta in giudicato, né

risulta dagli atti che AP 1 abbia mai segnalato al fisco un relativo errore. D’altronde

l’appellante nemmeno spiega o sostanzia quale suo credito sia stato saldato

mediante l’importo di fr. 100'000.- descritto come “rimborso R__________”.

Tutti questi elementi devono prevalere rispetto alla generica menzione

contenuta nel doc. R secondo la quale AP 1 aveva spiegato all’avv. P__________

(impegnato nel ricostruire la situazione patrimoniale del defunto R__________,

cfr. verbale del 3 aprile 2019, p. 9-10) che l’operazione “sarebbe stata

eseguita per tacitare un credito che AP 1 avrebbe avuto nei confronti di R__________”.

Il documento del resto non dimostra in alcun modo un’avvenuta, specifica e

valida compensazione e piuttosto attesta che l’avv. P__________ aveva deciso di

inserire il credito di fr. 200'000.- negli attivi di R__________ (v. anche doc.

P). L’appellante sostiene poi che i documenti fiscali avrebbero dovuto essere

oggetto di approfondimenti istruttori. Non spiega tuttavia se e quali prove abbia

ritualmente offerto a tal riguardo (se non con riferimento al suo

interrogatorio, che in prima sede è stato proposto a supporto dei suoi

rivendicati crediti piuttosto che per spiegare il contenuto dei documenti

fiscali), e cosa avrebbero dimostrato. Comunque sia, l’interrogatorio

dell’appellante (indipendentemente dalla sua inammissibilità alla luce di

quanto rilevato al consid. 7) sarebbe risultato insufficiente per sconfessare i

concreti elementi agli atti, i quali oltre a confermare i dettagli dell’operazione

che ha condotto alla stipulazione del prestito ipotecario e all’erogazione

della somma, chiarire che questa operazione non è avvenuta su iniziativa di R__________

ed accertare l’esistenza di un debito di AP 1, smentiscono la sua tesi

difensiva, ne evidenziano la contraddittorietà e conseguentemente riducono la

credibilità del medesimo.

Quanto alla riduzione/eliminazione della posizione

debitoria nelle dichiarazioni fiscali successive, che il primo giudice ha

ritenuto irrilevante in quanto rimasta incomprovata, l’appellante non si oppone

all’accertamento né espone spiegazioni al riguardo. In effetti, neppure in

prima sede egli ha affrontato la questione o sostenuto che il debito sia stato

progressivamente ridotto, estinto, compensato o condonato a partire dal 2010.

La questione non può pertanto sovvertire il primo giudizio né poteva essere

approfondita mediante l’interrogatorio di AP 1.

14.

Negli allegati

introduttivi di causa, come già accennato, l’appellante non ha menzionato la

compensazione. Anche volendo ipotizzare che abbia implicitamente sottinteso che

una compensazione fosse già avvenuta prima dell’avvio del contenzioso

giudiziario (circostanza come appena detto rimasta incomprovata e smentita

dagli atti), egli non l’ha comunque invocata in causa, a titolo subordinato, in

opposizione alla pretesa avversa. È pertanto dubbio che si possa ammettere una

dichiarazione inequivocabile ai sensi della summenzionata giurisprudenza.

Considerato che il medesimo si è riferito a suoi asseriti crediti derivanti

dall’utilizzo dell’eredità paterna per il finanziamento dell’operazione

immobiliare degli anni ’90 (risposta 8

gennaio 2018, p. 3-4; duplica 30 aprile 2018, p. 2-4), ciò porterebbe in ogni caso a escludere dalla compensazione il

menzionato finanziamento derivante dalla R__________ SA. Comunque sia,

l’esistenza e l’ammontare dei crediti dell’appellante derivanti dalla suddetta

operazione (ed esposti solo a partire dal 2012, con la presentazione della

dichiarazione d’imposta dell’anno 2007) è tutt’altro che chiarita. L’Autorità

fiscale non ha potuto verificarli (teste G__________, verbale del 3 dicembre

2019, p. 26-27 e decisione di tassazione IC 2007 di cui al richiamo UT). Il

teste A__________ ha dichiarato di non sapere nulla a tal riguardo (verbale

dell’11 ottobre 2019, p. 18-19). Inoltre, come evidenziato dal Pretore

aggiunto, il semplice fatto che AP 1 non sia divenuto proprietario dei fondi in

questione non basta a dimostrare i suoi crediti, ritenuto che secondo __________

T__________ la società semplice istauratasi fra quest’ultimo, R__________ e AP

1.

è stata definitivamente liquidata (verbale del 9 luglio 2019, p. 15). A tal

proposito, osservando che la liquidazione non ha riguardato i rapporti interni

fra i due fratelli, l’appellante si limita ad opporre al giudizio pretorile una

propria versione dei fatti, e non una valida censura. Ciò a prescindere dal

fatto che lo scioglimento di una società semplice presuppone l’esame nel loro

insieme di tutti i rapporti giuridici,

tutti gli attivi e i passivi, tutti i diritti e i doveri e le reciproche

pretese dei soci (principio

dell’unità della liquidazione, cfr.

STF 4A_509/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 6.2). Ne consegue pure che l’interrogatorio di AP 1 non avrebbe comunque

potuto prevalere su questi molteplici elementi che inducono a escludere una

valida compensazione.

Per il resto, la compensazione non può certamente

riferirsi al credito di fr. 160'000.- vantato da AP 1, non solo poiché a suo stesso

dire estraneo alla suddetta operazione immobiliare, ma anche perché egli in

prima sede non l’ha mai incluso in un’eventuale compensazione bensì si è

riservato di avviare una procedura giudiziaria per il suo incasso, ciò che

sembra essere già avvenuto (cfr. duplica 30

aprile 2018, p. 5, conclusioni 2 marzo 2020, p. 9 e doc. Q). Lo stesso dicasi

per l’asserito credito di fr. 50'000.- derivante da un prelievo di denaro dal

conto co-intestato (nemmeno puntualmente riferito all’operazione immobiliare)

che l’appellante pure intende far valere giudizialmente (duplica 30

aprile 2018, p. 5). Anche a tal riguardo, l’appello non può pertanto sovvertire

il giudizio di prima sede.

15.

Per tutti questi

motivi, l’accertamento pretorile relativo

all’esistenza di un mutuo e di un relativo obbligo di restituzione dev’essere

confermato, impregiudicata ogni possibilità per l’appellante di far valere in

via giudiziale i crediti da lui rivendicati.

16.

Quanto alla pretesa attorea

riferita agli interessi ipotecari, l’appellante sottolinea di non essersi specificatamente

opposto unicamente alla luce della sua più generale contestazione riguardante

l’inesistenza di un mutuo. Egli non l’avrebbe dunque mai ammessa, ritenuto in

ogni caso che il semplice fatto

di avere un’attività commerciale non basta per ammettere l’onerosità di un

mutuo ex art. 313 CO. Il versamento in questione riguardava il rapporto fra due

fratelli e nulla aveva a che vedere con la loro attività professionale.

D’altronde, l’appellante rileva di non aver mai preteso il versamento di

interessi per i suoi crediti, rispettivamente che gli interessi stabiliti da R__________

con la banca sono inapplicabili ai rapporti interni fra i due fratelli.

17.

La censura può essere accolta.

In effetti, malgrado l’appellante non possa addurre nuove considerazioni

fattuali che ha omesso di proporre ritualmente in prima sede (art. 317 CPC),

egli può comunque opporsi alle considerazioni giuridiche esposte dal primo giudice,

né la posta relativa agli interessi può essere ritenuta non controversa, avendo

egli in prima sede contestato l’esistenza di qualsivoglia debito nei confronti

della controparte, segnatamente l’esistenza di un mutuo e di riflesso dei

derivanti oneri. Tenuto conto che il mutuante (R__________) non concedeva

prestiti per mestiere, che la somma mutuata non è stata utilizzata per scopi

professionali bensì privati (ovvero l’acquisto dell’abitazione famigliare dei

convenuti) e che le parti al negozio erano fratelli aventi fra loro uno stretto

legame e rapporti di collaborazione, il solo fatto che entrambi possano essere

qualificati come imprenditori non può bastare per ammettere la natura

commerciale del mutuo (art. 313 cpv. 2 CO; a tal riguardo v. ad esempio Schärer/Maurenbrecher in: Basler

Kommentar, OR I, 6. ed. 2015, n. 3 ad art. 313 CO; Weber in: Berner Kommentar, Das Darlehen, 2013, n. 45 ad

art. 313 CO; Higi, op. cit., n.

11-12 ad art. 313 CO). Nemmeno può ritenersi comprovata l’esistenza di un accordo

sull’onerosità del mutuo (art. 313 cpv. 1 CO): in particolare, il semplice

fatto che le cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ garantissero

anche il debito ipotecario contratto da R__________ e i relativi interessi

(cfr. risposta all’appello, p. 25-26) non può, a mente di questa Camera,

bastare per portare una simile dimostrazione, essendo R__________ il debitore

esclusivo del prestito ipotecario da lui ottenuto (teste Ti__________, verbale

del 19 febbraio 2019, p. 6). In conclusione, ritenuto che non vi sono agli atti

sufficienti elementi concreti per individuare e definire gli accordi fra le

parti a tal riguardo né documenti attestanti un obbligo di rimborso, la

circostanza rimane non provata, ciò che deve andare a discapito dell’attrice

gravata del relativo onere. La pretesa attorea relativa agli interessi deve

pertanto essere respinta.

18.

Ne discende che l’appello

dev’essere parzialmente accolto limitatamente alla pretesa relativa agli

interessi, con conseguente riforma della decisione di primo grado. Le spese

processuali di prima sede vengono pertanto ripartite per il 45% a carico di AP

1, e per il 55% a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'400.-

per ripetibili.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 225'445.- (determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106

CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG,

ammontano a fr. 8'000.-, e sono poste a carico dell’appellata per il 10% e

dell’appellante per il 90%, il quale rifonderà alla controparte fr. 6'400.- a

titolo di ripetibili parziali (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

Alla crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione versata

dall’appellante verrà liberata a favore dell’appellata limitatamente a tale

importo. Il rimanente importo sarà restituito all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello

14 settembre 2020 di AP 1 è parzialmente accolto.

§

Di conseguenza, la decisione 13 agosto 2020 del Pretore aggiunto del Distretto

di Bellinzona è cosi riformata:

1. Invariato.

2. Invariato.

§

Di conseguenza AP 1 è condannato a pagare a

AO

1 fr. 200’000.– oltre interessi al 5% a far capo dal

18

gennaio 2016.

§§

L’opposizione interposta da AP 1 al PE no. __________

dell’Ufficio

esecuzioni di __________ è rigettata in via definitiva,

limitatamente

all’importo di fr. 200'000.- oltre interessi al 5%

a

far capo dal 18 gennaio 2016.

3. La

tassa di giustizia di fr. 7000.- e le spese di fr. 700.-,

anticipate

o da anticipare come di rito, sono poste a carico di

AO

1 in ragione di 55/100 e a carico della parte convenuta

nella

persona di AP 1 in ragione di 45/100. AO 1 verserà

alla

controparte complessivi fr. 1'400.- per ripetibili parziali.

4. Invariato.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 8'000.-, sono poste a carico dell’appellata

per il 10% e dell’appellante per il 90%, il quale rifonderà alla controparte

fr. 6'400.- a titolo di ripetibili parziali. Ad avvenuta crescita in giudicato

della presente decisione, quest’ultimo importo verrà prelevato dalla cauzione

processuale per ripetibili versata dall’appellante.

3. Notificazione:

-

;

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).