12.2020.108
Versamento di una somma di denaro: contratto di mutuo o estinzione/compensazione di un pregresso debito
10 maggio 2021Italiano37 min
contratto 5/14 maggio 2009, la Banca __________ (qui di seguito anche solo “__________”)
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.108
Lugano
10 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.25 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 18 settembre 2017
da
AO
1
rappr. da RA 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
__________,
__________
entrambi patrocinati dall’
PA 1
chiedente la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 225'620.- oltre
interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 e il rigetto in
via definitiva dell’opposizione
interposta dai medesimi ai PE n. __________ e n. __________
dell’UE di __________;
petizione avversata dai convenuti e che il Pretore aggiunto con
decisione 13 agosto
2020 ha respinto in quanto promossa contro I__________ e
parzialmente accolto in
quanto rivolta nei confronti di AP 1;
appellante AP 1 con atto di appello del 14 settembre 2020, con cui ha
postulato in via principale la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione anche in quanto rivolta nei
suoi confronti, con contestuale obbligo per la
controparte di sostenere integralmente
le relative tasse e spese e versare a lui e a I__________
fr. 2'000.- per ripetibili, e in via
subordinata di annullare la decisione di primo
grado e rinviare l’incarto alla Pretura
affinché completi l’istruttoria ai sensi dei
considerandi, procedendo al suo interrogatorio,
con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede;
mentre l’attrice con risposta 8 febbraio 2021 ha postulato la
reiezione del gravame
(nella misura in cui è ricevibile), pure con protesta di spese e
ripetibili;
richiamata la decisione 18 novembre 2020 con cui il Presidente di
questa Camera ha
fatto ordine all’appellante di prestare una cauzione processuale di
fr. 8'000.- per la
procedura di secondo grado, poi tempestivamente fornita;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con
contratto 5/14 maggio 2009, la Banca __________ (qui di seguito anche solo “__________”)
e R__________ hanno sottoscritto il “Contratto di credito base ipoteca” di cui
al doc. A, volto all’erogazione di un prestito ipotecario di fr. 200'000.- sul
conto n. __________. Le parti hanno convenuto che gli interessi ipotecari e gli
ammortamenti sarebbero stati addebitati sul conto n. __________ intestato a R__________.
Scopo dell’operazione era finanziare l’acquisto, da parte del fratello AP 1,
dell’appartamento di cui alla PPP n. __________, fondo base part. n. __________
RFD di __________ (doc. A, A1 e B).
B.
Il prestito
è stato garantito mediante l’emissione e il trasferimento alla banca di una
cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.- in 1° rango gravante la quota
B di 1/2 della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di R__________,
nonché per il residuo sui margini delle due cartelle ipotecarie al portatore di
nuova emissione per gli importi di fr. 630'000.- e fr. 200'000.- gravanti il
foglio PPP n. __________, acquistato da AP 1 e I__________ in ragione di ½
ciascuno (cfr. doc. B e C).
C.
Il 26
maggio 2009 l’importo di fr. 200'000.- bonificato sul conto n. __________
intestato a R__________ è stato girato in favore di __________ e __________
quale acconto del prezzo di compravendita della PPP n. __________ (doc. D).
D.
A
partire dal giugno 2009, R__________ ha conseguentemente iniziato a far fronte
agli interessi ipotecari, agli ammortamenti e alle spese relative al prestito
in questione (doc. F). Egli è poi deceduto il 20 aprile 2011. La figlia AO 1,
nata il 21 gennaio 2006 dall’unione di quest’ultimo con M__________, ne è divenuta
l’erede universale (doc. K), e si è dunque assunta i suddetti oneri ipotecari
(doc. E, F e G).
E.
Il 7
luglio 2014 AO 1 ha venduto ad __________ T__________ la quota B di 1/2 della
part. n. __________ RFD di __________, estinguendo con il ricavato il relativo
debito ipotecario (doc. G, H, M, N e O).
F.
Con
separati scritti 26 novembre 2015 (doc. I1 e I2) la medesima ha chiesto a AP 1
e I__________, per il tramite del suo legale, il pagamento entro 6 settimane di
complessivi fr. 225'620.- a titolo di restituzione del mutuo erogato dal padre
per finanziare l’acquisto della PPP n. __________ (fr. 200'000.-) oltre che
degli interessi ipotecari pagati (fr. 25'445.-) e delle spese bancarie
sostenute (fr. 175.-) ai sensi dell’art. 318 CO.
G.
Costatato
il mancato pagamento di quanto sopra, con PE n. __________ e n. __________,
emessi dall’UE di __________ in data 28 marzo 2017, ella li ha escussi per
l’importo di fr. 225'620.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 (doc. J1 e
J2). Entrambi hanno sollevato opposizione.
H.
Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 18 settembre 2017 AO 1, rappresentata dalla madre
M__________ __________, ha convenuto AP 1 e I__________ innanzi alla Pretura
del Distretto di Bellinzona postulando la loro condanna in solido al pagamento
di fr. 225'620.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ e da I__________
al PE n. __________.
I.
Con risposta 8
gennaio 2018 i convenuti hanno contestato le pretese avverse, in particolare
evidenziando l’estraneità di I__________ all’operazione descritta dalla
controparte e sostenendo che R__________ avrebbe stipulato il debito ipotecario
in questione e utilizzato la derivante somma di fr. 200'000.- in favore del
fratello AP 1 a parziale copertura di pregressi debiti che il primo aveva nei
confronti del secondo.
J.
Con replica 9
febbraio 2018 e duplica 30 aprile 2018 le parti hanno ulteriormente approfondito
le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento dell’istruttoria, le
stesse hanno rinunciato alle arringhe finali producendo dei memoriali
conclusivi scritti.
K.
Con decisione 13
agosto 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione in quanto promossa
contro I__________ e l’ha invece parzialmente accolta nella misura di fr.
225'445.- oltre interessi del 5% dal 18 gennaio 2016 in quanto rivolta nei
confronti di AP 1, ponendo le tasse e le spese di giustizia, di complessivi fr.
7’700.-, per ½ a carico di AO 1 e per ½ a carico di AP 1, compensate le
ripetibili.
L.
Con atto di
appello 14 settembre 2020 AP 1 si è aggravato contro tale decisione,
postulandone in via principale la riforma nel senso di respingere la petizione
anche nei suoi confronti, con contestuale obbligo per la controparte di
sostenere integralmente le relative tasse e spese e versare a lui e a I__________
fr. 2'000.- per ripetibili. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui
si dovesse ammettere l’esistenza di un mutuo ed esso non possa essere
considerato già completamente estinto per compensazione, l’appellante chiede di
annullare l’impugnato giudizio e rinviare l’incarto alla Pretura affinché
completi l’istruttoria procedendo al suo interrogatorio.
M.
Con decisione 18 novembre 2020 il
Presidente di questa Camera ha accolto l’istanza 18 settembre 2020
dell’appellata volta a imporre alla controparte il versamento di una cauzione
ex art. 99 CPC, ordinando all’appellante di versare un importo di fr. 8'000.- a
garanzia di eventuali ripetibili a favore della controparte per la procedura di
appello.
N.
Con ordinanza 29
gennaio 2021 il Presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello
sino al 10 febbraio 2021 su richiesta dell’appellata e con l’accordo
dell’appellante.
O.
Con risposta 8
febbraio 2021 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame (nella misura
in cui è ricevibile), pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 14 settembre 2020 contro la
decisione 13 agosto 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 8
febbraio 2021 dell’appellata, tenuto conto della sospensione della procedura di
cui si è già detto (v. sopra, consid. N).
2.
Con l’impugnata decisione il
Pretore aggiunto ha dapprima respinto la petizione in quanto rivolta nei confronti
di I__________ per carenza di legittimazione passiva. L’accertamento non è più
controverso in questa sede.
3.
Quanto all’esistenza di un
contratto di mutuo ex art. 312 seg. CO, rispettivamente di un accordo fra i
fratelli R__________ e AP 1 circa l’obbligo di restituzione della somma di fr.
200'000.-, il giudice di prima sede, dopo avere esposto pertinente
giurisprudenza in materia (consid. 1 e 2, ai quali si rinvia) ha rilevato che i
testi indicati dall’attrice non hanno saputo confermare alcunché. Nondimeno, il
teste Ti__________ (collaboratore banca __________) ha osservato che il
coinvolgimento di R__________, quale ulteriore garante, nell’operazione
immobiliare del fratello, è stato voluto dalla banca a fronte dell’ammontare
complessivo del finanziamento erogato (oltre 1 mio. di franchi). Ma
soprattutto, la somma è stata inserita da AP 1 nella sua dichiarazione
d’imposta per l’anno 2009 quale debito nei confronti di R__________ con la
dicitura “Ipoteca R__________ x appartamento” e figura nella relativa
decisione di tassazione alla voce “debiti privati” (cfr. incarto fiscale 2009
di AP 1 e allegata scheda riassuntiva richiamati dall’Ufficio di tassazione).
Malgrado tale posta di debito sia stata ammessa dall’Ufficio tassazioni senza
verifica, ovvero sulla base della semplice dichiarazione del contribuente, la
circostanza deve valere quale prova, e meglio quale riconoscimento di debito.
La stessa posizione è altresì contenuta quale credito nel calcolo
dell’imponibile per l’imposta cantonale 2009 di R__________ (doc. S). Inoltre,
malgrado nelle successive dichiarazioni fiscali AP 1 abbia progressivamente
modificato/ridotto tale posizione debitoria (infine non più inserita), non vi
sono agli atti giustificativi che comprovino il pagamento del debito. Giusta
gli accertamenti pretorili, il riconoscimento dell’esistenza del debito
sconfessa peraltro la tesi secondo la quale i fr. 200'000.- dovevano saldare
parzialmente dei pregressi crediti di AP 1 nei confronti di R__________,
ritenuto che il primo dopo l’operazione non solo non ha conseguentemente
ridotto le sue pretese creditorie (quantificate nelle sue dichiarazioni fiscali
2008-2009 in fr. 539'000.-), ma nel 2010 le ha addirittura aumentate (cfr.
richiamo UT). Peraltro tali presunti crediti nemmeno sono stati comprovati, e
l’obiezione di compensazione è stata sollevata dai convenuti in maniera tardiva
(e dunque inammissibile) solo con le conclusioni scritte. Di qui il diritto di AO
1.
a ottenere la restituzione di fr. 200'000.-.
Quanto alle pretese attoree volte al pagamento di
interessi e spese bancarie (poste invero nemmeno contestate dai convenuti), il
Pretore aggiunto ha stabilito che, essendo R__________ e AP 1 qualificabili
quali imprenditori, il prestito aveva natura commerciale e onerosa (art. 313
cpv. 2 CO). Ne ha pertanto concluso che l’attrice può altresì pretendere (sulla
base dell’art. 314 CO) il rimborso degli interessi ipotecari corrisposti da
lei, rispettivamente dal padre, negli anni 2009-2014, ovvero complessivi fr.
25'445.- (come correttamente rettificato dall’attrice nelle sue conclusioni
scritte), cifra evincibile dai giustificativi e dal conteggio di cui al doc. F,
pure confermato dal teste F__________ (collaboratore __________). Ella non ha
per contro diritto al rimborso di fr. 175.- per le spese bancarie sostenute,
non fondandosi la pretesa su alcuna base legale.
Infine, il giudice di primo grado ha confermato la
decorrenza degli interessi di mora del 5% dal 18 gennaio 2016, a fronte
dell’interpellanza di cui al doc. I1.
4.
Con il gravame, l’appellante
lamenta in primo luogo delle irregolarità nell’assunzione e nell’apprezzamento
delle prove, e contesta in secondo luogo l’esistenza di un contratto di mutuo e
di un relativo obbligo di restituzione, a suo dire tutt’altro che dimostrati,
rilevando che il versamento della somma in questione (fr. 200'000.-) è da
considerare come la restituzione (parziale) di un prestito che l’appellante
medesimo aveva concesso al fratello R__________. In ogni caso, l’importo
sarebbe da compensare con i (maggiori) crediti di AP 1 nei confronti di
quest’ultimo. Le relative argomentazioni verranno trattate nei considerandi che
seguiranno. In via preliminare si può comunque precisare che colui che chiede
la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del
versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di
mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 144 III
93, consid. 5.1.1; DTF 83 II 209, consid. 2). La consegna di denaro da parte
del mutuante al mutuatario non sussiste solo nei casi in cui il mutuante
consegna fisicamente nelle mani del mutuatario una somma di denaro, bensì può
avvenire attraverso altre modalità, ad esempio allorché il mutuante esegue per
conto del mutuatario dei pagamenti in favore di terzi (IICCA dell’8 agosto
2008, inc. 12.2007.193, consid. 2.1;
Higi in: Zürcher Kommentar, Die
Leihe, Art. 305-318 OR, 3. ed., n. 53 ad art. 312 CO). Il fatto di ricevere una somma di denaro può, secondo
le circostanze, essere un elemento indiziante per configurare un contratto di
mutuo (con il relativo obbligo di restituire detta somma), che diventa una prova
piena se agli occhi del giudice la consegna del denaro non può ragionevolmente
spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93, consid.
5.1.1; STF 4A_639/2015 del 28 luglio 2016, consid. 5.1; DTF 83 II 209, consid.
2; IICCA dell’8 agosto 2008, inc. 12.2007.193, consid. 1 e 2.1; IICCA del 15
maggio 2020, inc. 12.2019.58, consid. 3).
D’altra parte, a fronte dell’onere probatorio che incombe
a chi vuole dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita
(art. 8 CC), il debitore che pretende di essere svincolato da un obbligo che
gli compete deve recare la prova dei fatti che consentono di stabilirlo.
5.
Con il gravame, l’appellante
critica innanzitutto il Pretore aggiunto per non avere assunto un mezzo di
prova da lui richiesto e ammesso con ordinanza sulle prove del 31 agosto 2018,
ovvero il suo interrogatorio, ritenuto che all’udienza del 3 dicembre 2019 il
primo giudice ha decretato la chiusura dell’istruttoria tralasciando
completamente la questione. Malgrado il patrocinatore dell’appellante abbia
successivamente segnalato la svista, postulando la riapertura dell’istruttoria
e l’assunzione della prova, il Pretore aggiunto avrebbe a torto respinto la
richiesta con decisione 18 febbraio 2020 a fronte di una presunta e contestata
rinuncia implicita alla prova da parte dei convenuti. Richiamato altresì il
dovere del giudice di assumere le prove ammesse o motivare una loro mancata
assunzione, l’appellante rimprovera al Pretore aggiunto anche di non essersi neppure
espresso sul merito della prova, e meglio spiegando perché la ritenesse
ininfluente ai fini del giudizio. A dire dell’appellante, essa sarebbe
rilevante poiché permetterebbe di meglio comprendere la documentazione fiscale
e ulteriormente sostanziare l’esistenza dei suoi crediti, e andrebbe pertanto
assunta (in questa sede oppure dal primo giudice dopo rinvio dell’incarto) nel
caso in cui la petizione non sia da respingere già sulla base degli atti.
Attiene all’ambito probatorio anche un’ulteriore
censura dell’appellante, ovvero il rimprovero mosso al primo giudice di avere
inammissibilmente considerato la documentazione fiscale agli atti quale valido
e principale mezzo di prova a supporto delle tesi attoree. Richiamato il
principio attitatorio applicabile alla fattispecie (art. 55 CPC), che imponeva fra
l’altro all’attrice di associare i fatti allegati con i pertinenti mezzi di
prova, l’appellante sottolinea che quest’ultima ha fondato la propria pretesa esclusivamente
sulla documentazione bancaria prodotta. Ella non ha mai allegato l’esistenza di
un riconoscimento di debito di AP 1, né tantomeno che l’esistenza del debito si
evincerebbe dagli atti fiscali. Anzi, la medesima ha più volte negato la
rilevanza delle dichiarazioni d’imposta dei fratelli __________, contestandone
la valenza probatoria in quanto allestite con leggerezza e non attendibili (v.
replica, p. 4 e conclusioni attoree, p. 15). Il primo giudice non avrebbe
pertanto potuto porle alla base dell’accoglimento della petizione. In ogni
caso, qualora le avesse ritenute rilevanti, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto esaminarne
il contenuto (in particolare interrogando AP 1) anche alla luce del contesto in
cui sono state allestite, rispettivamente considerare l’inserimento nelle
tassazioni non solo del debito in questione, ma anche dei maggiori crediti da
lui vantati. Invece, quest’ultimo aspetto non è stata approfondito in sede
istruttoria.
6.
L’appellante ha ragione nel
sostenere che la controparte non si è avvalsa dei documenti fiscali per
supportare la propria tesi. Si è
in effetti creata la situazione per la quale l’attrice, che li aveva in primo
grado contestati, trova ora in essi un determinante appoggio per la sua
pretesa, mentre la convenuta, che li aveva presentati quale mezzo di prova, ne
contesta in seconda sede l’attendibilità. Al riguardo si può nondimeno
osservare quanto segue.
I convenuti non
hanno mai sostenuto che R__________ abbia inteso l’importo di fr. 200'000.-
quale donazione in favore del fratello. Essi hanno piuttosto contestato
l’esistenza di un mutuo rilevando che la somma è stata versata quale
restituzione di un prestito, rispettivamente a estinzione parziale di crediti
pregressi di AP 1 nei confronti del fratello, ciò che sarebbe evincibile dai
documenti fiscali. Il fatto che tale tesi difensiva vi trovi riscontro e appaia
pertanto fondata o infondata è sicuramente rilevante ai fini del giudizio. La richiesta
probatoria aveva lo scopo di dimostrare l’esistenza dei crediti suddetti, segnatamente quelli derivanti da un’operazione
immobiliare a __________ avvenuta negli anni ’90. Di riflesso, l’attrice ne ha
contestato la valenza probatoria non tanto in relazione al credito da lei
azionato, ma piuttosto in relazione a quelli fatti valere dalla controparte.
Non senza motivo. In effetti, le dichiarazioni d’imposta dei due fratelli dal
2007.
in avanti sono state presentate solo nel 2012, in un momento in cui R__________
era già deceduto. Nelle relative decisioni di tassazione, l’autorità fiscale ha
esplicitato che, a eccezione di un pre-esistente e già accertato credito di AP
1.
pari a fr. 160'000.-, gli ulteriori crediti fatti valere dal medesimo nei
confronti del fratello non hanno potuto essere verificati: essi sono stati
inseriti nelle tassazioni sulla base delle sole dichiarazioni del contribuente (cfr.
richiamo UT, doc. S; teste G__________, verbale 3 dicembre 2019, p. 26-27;
teste A__________, verbale dell’11 ottobre 2019, p. 18-19). Aggiungasi che,
come già rilevato dal primo giudice (consid. 4.3, p. 7 della decisione di primo
grado), l’affermazione di un preteso credito non ha la stessa valenza di un
riconoscimento di debito. E meglio, AP 1 si è occupato personalmente
dell’allestimento e della presentazione delle sue dichiarazioni d’imposta dal
2007.
in avanti (cfr. conclusioni 2 marzo
2020.
dei convenuti, p. 13) esponendovi non solo dei crediti ma, a partire dal
2009, anche un debito nei confronti di R__________ derivante dall’operazione
descritta dall’attrice. Anche volendo ammettere che i rapporti di dare e avere
fra i due fratelli fossero intricati e raramente formalizzati nonché
ipotizzare, come alluso dalla stessa attrice nei suoi allegati di prima sede, che
le dichiarazioni d’imposta siano state allestite con una certa leggerezza (ciò
che impone prudenza nel loro apprezzamento), trattasi pur sempre di
dichiarazioni effettuate da AP 1 nei confronti dell’Autorità fiscale. Tenuto
altresì conto del dovere del contribuente di esporre in modo veritiero la sua
situazione finanziaria, fornendo al fisco gli opportuni chiarimenti e
correggendo eventuali errori, esse devono pertanto essere tenute in
considerazione, tanto più che sono sfociate in decisioni di tassazione cresciute
in giudicato.
7.
Per l’appellante, la sua situazione fiscale e creditoria necessitava
quantomeno di essere approfondita mediante il suo interrogatorio. Tale prova,
ammessa dal primo giudice in occasione del verbale di udienza del 31 agosto
2018, non è successivamente stata esperita, e al termine dell’udienza del 3
dicembre 2019 il Pretore aggiunto, con l’accordo delle parti, ha chiuso
l’istruttoria, assegnando loro il termine del 31 gennaio 2020 per produrre
delle conclusioni scritte. Con comunicazione 29 gennaio 2020 i convenuti hanno
rilevato che la chiusura dell’istruttoria è stata il frutto di una svista,
chiedendo di procedere all’interrogatorio diAP 1. Sentita anche la controparte,
il giudice di primo grado con decisione 18 febbraio 2020 ha respinto la richiesta, non solo in quanto tardiva
ma anche poiché qualora le parti non si oppongano alla chiusura della procedura
probatoria, esse rinunciano tacitamente ai mezzi di prova rimasti indecisi o
ancora da assumere. Ciò trova un riscontro nella giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 138 III 374, consid. 4.3.2; STF 5A_906/2012 del 18 aprile 2013,
consid. 5.1.2), il quale ha altresì più volte precisato che le parti devono
rispettare il principio della buona fede (art. 52 CPC) e sollevare
tempestivamente le proprie contestazioni, non potendo ad esempio attendere
l’esito del giudizio e dolersi di irregolarità della procedura probatoria nel
caso in cui esso sia per loro sfavorevole (STF 5A_597/2007 del 17 aprile 2008,
consid. 2.3; STF 5A_113/2018 del 12 settembre 2018, consid. 4.2.1.2; STF
4A_587/2017 del 4 dicembre 2017, consid. 2;
STF 4D_5/2015 del 2 ottobre 2015, consid. 2.2). Nel caso specifico, ritenuto
che la prova in questione, ammessa dal primo giudice, non è mai stata
formalmente revocata, e che comunque i convenuti non hanno atteso l’emanazione
del giudizio per ribadire la loro richiesta di assumerla, ci si potrebbe
chiedere se qualificare la loro mancata opposizione alla chiusura
dell’istruttoria come una rinuncia implicita e definitiva alla prova, piuttosto
che come una svista, sia eccessivamente severo. Vi è tuttavia altresì da
considerare che essi, invece che diligentemente sollevare immediatamente la
loro contestazione (manifestando così il loro interesse al mantenimento della
prova e la rilevanza della medesima), abbiano atteso quasi due mesi per
presentare l’istanza del 29 gennaio 2020, a soli due giorni dallo scadere del
termine per presentare le conclusioni. Un simile agire deve essere giudicato
effettivamente tardivo, per cui la decisione del primo giudice di ammettere una
rinuncia implicita alla prova da parte dei convenuti dev’essere tutelata. È in
ogni caso inverosimile che l’interrogatorio di AP 1 potesse mutare l’esito del
giudizio, per i motivi che saranno esposti nel prosieguo della presente
decisione.
8.
L’appellante ritiene che la
stipulazione di un contratto di mutuo risulti inverosimile già solo alla luce
del ruolo avuto nella fattispecie da R__________, che è andato ben oltre al
semplice versamento di fr. 200'000.-: per ottenere la somma, egli ha gravato un
suo immobile con un’ipoteca e si è assunto i relativi oneri. Premesso che,
secondo il normale corso delle cose, nessuno presta del denaro di cui non
dispone ponendosi in una situazione tanto difficoltosa verso un istituto bancario
e assumendosi pure l’onere di pagare ammortamenti e interessi, AP 1 sostiene
dunque che le ragioni del versamento in questione andrebbero ricercate altrove,
e meglio nella necessità per R__________ di saldare almeno in parte i propri debiti
nei confronti del fratello. L’appellante rileva inoltre che Ti__________ non ha
potuto riferire alcunché sugli accordi dei fratelli. Il teste sapeva unicamente
quanto risultava dalla documentazione bancaria, ovvero che il debitore
esclusivo del prestito ipotecario di cui al doc. A era R__________.
9.
Queste argomentazioni, per la
gran parte irricevibili, non sono comunque atte a mutare l’esito del giudizio.
L’appellante difatti, nel qualificare l’esistenza di un contratto di mutuo come
“inverosimile”, oppone all’impugnata decisione una propria visione soggettiva.
È pur vero che il teste Ti__________ non ha potuto riferire alcunché sugli
accordi fra i due fratelli. Tuttavia, il fatto che il coinvolgimento di R__________
nell’operazione volta all’acquisto della PPP n. __________ da parte di AP 1 e
della moglie sia stato voluto dalla banca al fine di avere migliori garanzie a
copertura dell’ingente prestito ipotecario erogato (oltre 1 mio. di franchi,
cfr. verbale del 19 febbraio 2019, p. 5) ha una sua rilevanza, e contrasta con
le considerazioni dell’appellante in relazione alla sua disponibilità
finanziaria e alla sua possibilità di assumersi autonomamente ulteriori debiti
verso la banca.
10.
Con l’impugnativa,
l’appellante contesta anche che dalla documentazione fiscale possa dedursi un
suo riconoscimento di debito. Egli rileva che la scheda riassuntiva allegata al
suo incarto fiscale del 2009 e citata dal primo giudice, che riporta una situazione
finanziaria complessa, non è stata da lui allestita (per cui gli risulta
difficile ricostruirne il contenuto), non è chiara e non è stata oggetto di
approfondimenti istruttori. Essa innanzitutto non menziona l’importo di fr.
200'000.-; piuttosto, alla voce “Costo App” relativa alle fonti di
finanziamento della PPP n. __________, vengono indicati fr. 100'000.- quale “rimborso
R__________” (a conferma della sua tesi secondo la quale il versamento
andava parzialmente a saldare pregressi debiti di R__________ e non doveva
essere restituito) e ulteriori fr. 100'000.- quale “Ipo R__________ x app”.
In ogni caso, dalla scheda non si comprende perché quest’ultimo importo diverga
rispetto al mutuo acceso da R__________ per fr. 200'000.-, o perché esso sia
stato ridotto nel 2010 a fr. 80'000.- (ciò che agli atti non risulta). Secondo
l’appellante, la scheda è stata allestita da un fiduciario a lui vicino a fini
fiscali per mostrare una fotografia della sua situazione patrimoniale e non per
illustrare i rapporti di dare e avere fra i fratelli __________, per cui non
potrebbe essere considerata un riconoscimento di debito. Tanto più che l’attrice,
la quale aveva a disposizione tale scheda (poiché menzionata nella decisione di
tassazione IC 2007 di R__________), non vi ha mai dedotto alcunché. L’accertamento
da parte dell’Autorità fiscale di un suo debito di fr. 200'000.- sarebbe frutto
di una svista di cui egli neppure si è accorto, ritenuto che egli non avrebbe
avuto alcun interesse a impugnare la decisione, che non andava a suo discapito.
L’appellante rileva inoltre di avere sempre indicato agli
eredi del fratello e all’amministratore della successione (avv. P__________), già
prima dell’avvio della controversia giudiziaria e addirittura prima della
presentazione delle varie dichiarazioni d’imposta, che la somma andava a
tacitare parzialmente i suoi crediti (cfr. doc. R).
A suo dire, il versamento di fr. 200'000.- da parte di
R__________ sarebbe da contestualizzare nell’ambito dei pregressi rapporti di
dare e avere fra i due fratelli, in particolare evincibili dalla documentazione
fiscale oltre che da ulteriori prove (alle quali avrebbe dovuto aggiungersi il
suo interrogatorio). D’altronde, se la suddetta documentazione può essere
considerata nell’esame del contestato debito di cui alla presente procedura,
essa dovrebbe avere valenza probatoria anche per quanto riguarda gli ingenti
crediti da lui rivendicati e ivi riportati, a differenza di quanto ritenuto dal
Pretore aggiunto.
Nello specifico, l’appellante evidenzia che nella documentazione
fiscale agli atti relativa all’anno 2007 e successiva sono esposti dei suoi crediti
nei confronti del fratello per fr. 539'000.-. Tali crediti deriverebbero in
primis da un’operazione immobiliare avviata negli anni ’90 e volta alla costruzione
di 20 case su alcuni fondi siti a __________, finanziata in parte da __________
T__________ e in parte dai due fratelli, che vi avrebbero immesso il denaro
ottenuto dall’eredità paterna (all’incirca mezzo milione di franchi ciascuno,
cfr. doc. 3). Non avendo AP 1 tuttavia né beneficiato dell’operazione né partecipato
alla distribuzione degli utili (non ottenendo ad esempio, come già menzionato
nelle conclusioni ai pti. 51-53, il versamento di determinate pigioni derivanti
dalla locazione degli immobili edificati), egli ne deriva pertanto un suo
credito verso R__________ di fr. 500'000.-. L’appellante aggiunge che il doc. 1
e la testimonianza di __________ T__________ (verbale del 9 luglio 2019, p. 14)
attestano perlomeno un suo investimento di fr. 210'000.- per l’edificazione
della part. __________ RFD di __________ malgrado la stessa, al termine
dell’operazione, sia divenuta di proprietà del solo R__________. Di qui
l’esistenza di un corrispondente credito del primo nei confronti del secondo
quantomeno pari a tale cifra. Pure la società R__________ SA, detenuta dai due fratelli in ragione
di ½ ciascuno, avrebbe finanziato l’operazione con fr. 290'000.- (doc. 5-6), e
dunque per la metà con denaro di AP 1, ciò che comporterebbe un suo ulteriore
credito pari a fr. 145'000.-. Queste considerazioni, a mente dell’appellante, non sono contrastate da quanto
dichiarato in sede di audizione testimoniale da __________ T__________, poiché
la liquidazione della società semplice da lui menzionata ha riguardato i
rapporti esterni fra il medesimo e i due fratelli, e non i rapporti interni fra
questi ultimi. A tali importi
dovrebbe essere aggiunto un altro credito di fr. 50'000.-, avendo R__________ prelevato da un conto co-intestato ai due
fratelli l’importo di fr. 100'000.- per uso proprio (doc. 7). Secondo
l’appellante, a prescindere da ciò, l’istruttoria ha dimostrato perlomeno
l’esistenza di un suo credito di fr. 160'000.-, che lo stesso R__________ aveva
già esposto quale debito nell’ultima dichiarazione fiscale presentata quando
era ancora in vita (ovvero quella relativa all’anno 2006). Tale posta
troverebbe un riscontro non solo nelle dichiarazioni fiscali successive dei
fratelli, ma anche nelle testimonianze di A__________ (verbale dell’11 ottobre
2019, p. 18-19), di P__________ (verbale del 3 aprile 2019, p. 10) e di G__________
(verbale del 3 dicembre 2019, p. 26).
Inoltre per l’appellante il fatto di non avere, dalla
dichiarazione fiscale del 2009 in avanti, ridotto l’esposizione creditoria nei
confronti di R__________ a fronte dell’importo di fr. 200'000.- da questi
versato, non indebolisce la sua tesi. Anzi, il leggero aumento dei suoi crediti
nel periodo 2008-2010 attesterebbe che egli non ha contratto alcun debito nei
confronti del fratello. Infine, l’appellante sostiene di avere manifestato
tempestivamente alla controparte la sua intenzione di prevalersi della
compensazione già nella risposta (p. 3) e nella duplica (p. 2 seg.), e non
solamente nelle conclusioni (p. 16).
11.
Giusta l’art. 124 CO vi è
compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione
di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che
necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere
compiuta anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti
concludenti. Nondimeno, essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in
maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009,
consid. 2; IICCA del 21
settembre 2017, inc. 12.2016.205, consid. 5.2; Zellweger-Gutknecht
in: Berner Kommentar, Verrechnung, Art. 120-126 OR, 2012, n. 17 ad art. 124
CO). Nelle procedure rette dal principio
attitatorio e dispositivo (come quella qui in esame), la responsabilità
primaria del processo resta alle parti, a cui incombe l’onere di allegazione e
contestazione, che deve essere adempiuto in modo processualmente conforme.
Anche l’obiezione di compensazione deve essere pertanto sollevata
tempestivamente (STF 4A_435/2015 del 14.1.2016, consid. 2.6).
12.
Ora, il versamento di
fr. 200'000.- eseguito da R__________ in favore del fratello nell’ambito
dell’operazione già descritta nei fatti della presente decisione (consid. A-C)
è pacifico e incontestato. Come già accennato, è parimenti evidente che
l’ipotesi di una donazione non rientra in considerazione, né l’appellante ha
mai sostenuto di avere successivamente provveduto a restituire l’importo. Resta
dunque da capire se si è in presenza di un mutuo con obbligo di restituzione
(come preteso dall’attrice) oppure di una restituzione/estinzione per
compensazione di un precedente prestito/debito (come preteso dai convenuti),
rispettivamente se questi ultimi in sede giudiziaria hanno validamente
sollevato l’obiezione di compensazione.
13.
Nei suoi allegati
introduttivi AP 1 ha preteso che l’importo di fr. 200'000.- andasse a saldare
dei suoi precedenti crediti derivanti dall’operazione immobiliare degli anni
Novanta. Egli ha utilizzato l’espressione “restituzione di un prestito” senza
menzionare espressamente un’avvenuta estinzione per compensazione, rispettivamente
senza indicare se e quando avrebbe effettuato una dichiarazione di
compensazione, sufficientemente precisa e riferita a un determinato credito. In
ogni caso, la sua tesi non trova alcun riscontro negli atti. Anzi, premesso
quanto già riportato al consid. 6 sulla valenza probatoria della documentazione
fiscale, questa attesta l’esistenza di un debito nei confronti di R__________,
chiaramente riferito all’operazione che ha portato all’acquisto della PPP n. __________
e quindi alla fattispecie allegata dall’attrice, rispettivamente la mancata
corrispondente diminuzione dei crediti dichiarati da AP 1; dette circostanze,
che smentiscono decisamente l’ipotesi della restituzione di un prestito (o di
un’eventuale avvenuta compensazione), neppure sono state contrastate da
quest’ultimo mediante plausibili giustificazioni alternative. Egli dev’essere
ritenuto responsabile per quanto dichiarato al fisco. Nessun riscontro
oggettivo conferma peraltro che la scheda riassuntiva o le dichiarazioni
d’imposta siano state redatte da terze persone (che in ogni caso sarebbero
state da considerare quali sue ausiliarie), considerato oltretutto che nelle
sue conclusioni scritte il medesimo ha dichiarato di essersi personalmente
occupato delle dichiarazioni dal 2007 in avanti (cfr. conclusioni 2 marzo 2020 dei convenuti, p. 13 e
consid. 6). Per quanto riguarda la discrepanza fra gli importi riportati nella
scheda (separati importi di fr. 100'000.-) e quello accertato dall’Autorità
fiscale ed esposto nella decisione di tassazione del 2009 di AP 1 (debito di
fr. 200'000.-), quest’ultima ha determinato questo importo specificando: “Rettifica
dei debiti nei confronti del fratello R__________ in CHF 200'000.- così come
indicato dal contribuente”. La decisione è cresciuta in giudicato, né
risulta dagli atti che AP 1 abbia mai segnalato al fisco un relativo errore. D’altronde
l’appellante nemmeno spiega o sostanzia quale suo credito sia stato saldato
mediante l’importo di fr. 100'000.- descritto come “rimborso R__________”.
Tutti questi elementi devono prevalere rispetto alla generica menzione
contenuta nel doc. R secondo la quale AP 1 aveva spiegato all’avv. P__________
(impegnato nel ricostruire la situazione patrimoniale del defunto R__________,
cfr. verbale del 3 aprile 2019, p. 9-10) che l’operazione “sarebbe stata
eseguita per tacitare un credito che AP 1 avrebbe avuto nei confronti di R__________”.
Il documento del resto non dimostra in alcun modo un’avvenuta, specifica e
valida compensazione e piuttosto attesta che l’avv. P__________ aveva deciso di
inserire il credito di fr. 200'000.- negli attivi di R__________ (v. anche doc.
P). L’appellante sostiene poi che i documenti fiscali avrebbero dovuto essere
oggetto di approfondimenti istruttori. Non spiega tuttavia se e quali prove abbia
ritualmente offerto a tal riguardo (se non con riferimento al suo
interrogatorio, che in prima sede è stato proposto a supporto dei suoi
rivendicati crediti piuttosto che per spiegare il contenuto dei documenti
fiscali), e cosa avrebbero dimostrato. Comunque sia, l’interrogatorio
dell’appellante (indipendentemente dalla sua inammissibilità alla luce di
quanto rilevato al consid. 7) sarebbe risultato insufficiente per sconfessare i
concreti elementi agli atti, i quali oltre a confermare i dettagli dell’operazione
che ha condotto alla stipulazione del prestito ipotecario e all’erogazione
della somma, chiarire che questa operazione non è avvenuta su iniziativa di R__________
ed accertare l’esistenza di un debito di AP 1, smentiscono la sua tesi
difensiva, ne evidenziano la contraddittorietà e conseguentemente riducono la
credibilità del medesimo.
Quanto alla riduzione/eliminazione della posizione
debitoria nelle dichiarazioni fiscali successive, che il primo giudice ha
ritenuto irrilevante in quanto rimasta incomprovata, l’appellante non si oppone
all’accertamento né espone spiegazioni al riguardo. In effetti, neppure in
prima sede egli ha affrontato la questione o sostenuto che il debito sia stato
progressivamente ridotto, estinto, compensato o condonato a partire dal 2010.
La questione non può pertanto sovvertire il primo giudizio né poteva essere
approfondita mediante l’interrogatorio di AP 1.
14.
Negli allegati
introduttivi di causa, come già accennato, l’appellante non ha menzionato la
compensazione. Anche volendo ipotizzare che abbia implicitamente sottinteso che
una compensazione fosse già avvenuta prima dell’avvio del contenzioso
giudiziario (circostanza come appena detto rimasta incomprovata e smentita
dagli atti), egli non l’ha comunque invocata in causa, a titolo subordinato, in
opposizione alla pretesa avversa. È pertanto dubbio che si possa ammettere una
dichiarazione inequivocabile ai sensi della summenzionata giurisprudenza.
Considerato che il medesimo si è riferito a suoi asseriti crediti derivanti
dall’utilizzo dell’eredità paterna per il finanziamento dell’operazione
immobiliare degli anni ’90 (risposta 8
gennaio 2018, p. 3-4; duplica 30 aprile 2018, p. 2-4), ciò porterebbe in ogni caso a escludere dalla compensazione il
menzionato finanziamento derivante dalla R__________ SA. Comunque sia,
l’esistenza e l’ammontare dei crediti dell’appellante derivanti dalla suddetta
operazione (ed esposti solo a partire dal 2012, con la presentazione della
dichiarazione d’imposta dell’anno 2007) è tutt’altro che chiarita. L’Autorità
fiscale non ha potuto verificarli (teste G__________, verbale del 3 dicembre
2019, p. 26-27 e decisione di tassazione IC 2007 di cui al richiamo UT). Il
teste A__________ ha dichiarato di non sapere nulla a tal riguardo (verbale
dell’11 ottobre 2019, p. 18-19). Inoltre, come evidenziato dal Pretore
aggiunto, il semplice fatto che AP 1 non sia divenuto proprietario dei fondi in
questione non basta a dimostrare i suoi crediti, ritenuto che secondo __________
T__________ la società semplice istauratasi fra quest’ultimo, R__________ e AP
1.
è stata definitivamente liquidata (verbale del 9 luglio 2019, p. 15). A tal
proposito, osservando che la liquidazione non ha riguardato i rapporti interni
fra i due fratelli, l’appellante si limita ad opporre al giudizio pretorile una
propria versione dei fatti, e non una valida censura. Ciò a prescindere dal
fatto che lo scioglimento di una società semplice presuppone l’esame nel loro
insieme di tutti i rapporti giuridici,
tutti gli attivi e i passivi, tutti i diritti e i doveri e le reciproche
pretese dei soci (principio
dell’unità della liquidazione, cfr.
STF 4A_509/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 6.2). Ne consegue pure che l’interrogatorio di AP 1 non avrebbe comunque
potuto prevalere su questi molteplici elementi che inducono a escludere una
valida compensazione.
Per il resto, la compensazione non può certamente
riferirsi al credito di fr. 160'000.- vantato da AP 1, non solo poiché a suo stesso
dire estraneo alla suddetta operazione immobiliare, ma anche perché egli in
prima sede non l’ha mai incluso in un’eventuale compensazione bensì si è
riservato di avviare una procedura giudiziaria per il suo incasso, ciò che
sembra essere già avvenuto (cfr. duplica 30
aprile 2018, p. 5, conclusioni 2 marzo 2020, p. 9 e doc. Q). Lo stesso dicasi
per l’asserito credito di fr. 50'000.- derivante da un prelievo di denaro dal
conto co-intestato (nemmeno puntualmente riferito all’operazione immobiliare)
che l’appellante pure intende far valere giudizialmente (duplica 30
aprile 2018, p. 5). Anche a tal riguardo, l’appello non può pertanto sovvertire
il giudizio di prima sede.
15.
Per tutti questi
motivi, l’accertamento pretorile relativo
all’esistenza di un mutuo e di un relativo obbligo di restituzione dev’essere
confermato, impregiudicata ogni possibilità per l’appellante di far valere in
via giudiziale i crediti da lui rivendicati.
16.
Quanto alla pretesa attorea
riferita agli interessi ipotecari, l’appellante sottolinea di non essersi specificatamente
opposto unicamente alla luce della sua più generale contestazione riguardante
l’inesistenza di un mutuo. Egli non l’avrebbe dunque mai ammessa, ritenuto in
ogni caso che il semplice fatto
di avere un’attività commerciale non basta per ammettere l’onerosità di un
mutuo ex art. 313 CO. Il versamento in questione riguardava il rapporto fra due
fratelli e nulla aveva a che vedere con la loro attività professionale.
D’altronde, l’appellante rileva di non aver mai preteso il versamento di
interessi per i suoi crediti, rispettivamente che gli interessi stabiliti da R__________
con la banca sono inapplicabili ai rapporti interni fra i due fratelli.
17.
La censura può essere accolta.
In effetti, malgrado l’appellante non possa addurre nuove considerazioni
fattuali che ha omesso di proporre ritualmente in prima sede (art. 317 CPC),
egli può comunque opporsi alle considerazioni giuridiche esposte dal primo giudice,
né la posta relativa agli interessi può essere ritenuta non controversa, avendo
egli in prima sede contestato l’esistenza di qualsivoglia debito nei confronti
della controparte, segnatamente l’esistenza di un mutuo e di riflesso dei
derivanti oneri. Tenuto conto che il mutuante (R__________) non concedeva
prestiti per mestiere, che la somma mutuata non è stata utilizzata per scopi
professionali bensì privati (ovvero l’acquisto dell’abitazione famigliare dei
convenuti) e che le parti al negozio erano fratelli aventi fra loro uno stretto
legame e rapporti di collaborazione, il solo fatto che entrambi possano essere
qualificati come imprenditori non può bastare per ammettere la natura
commerciale del mutuo (art. 313 cpv. 2 CO; a tal riguardo v. ad esempio Schärer/Maurenbrecher in: Basler
Kommentar, OR I, 6. ed. 2015, n. 3 ad art. 313 CO; Weber in: Berner Kommentar, Das Darlehen, 2013, n. 45 ad
art. 313 CO; Higi, op. cit., n.
11-12 ad art. 313 CO). Nemmeno può ritenersi comprovata l’esistenza di un accordo
sull’onerosità del mutuo (art. 313 cpv. 1 CO): in particolare, il semplice
fatto che le cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ garantissero
anche il debito ipotecario contratto da R__________ e i relativi interessi
(cfr. risposta all’appello, p. 25-26) non può, a mente di questa Camera,
bastare per portare una simile dimostrazione, essendo R__________ il debitore
esclusivo del prestito ipotecario da lui ottenuto (teste Ti__________, verbale
del 19 febbraio 2019, p. 6). In conclusione, ritenuto che non vi sono agli atti
sufficienti elementi concreti per individuare e definire gli accordi fra le
parti a tal riguardo né documenti attestanti un obbligo di rimborso, la
circostanza rimane non provata, ciò che deve andare a discapito dell’attrice
gravata del relativo onere. La pretesa attorea relativa agli interessi deve
pertanto essere respinta.
18.
Ne discende che l’appello
dev’essere parzialmente accolto limitatamente alla pretesa relativa agli
interessi, con conseguente riforma della decisione di primo grado. Le spese
processuali di prima sede vengono pertanto ripartite per il 45% a carico di AP
1, e per il 55% a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'400.-
per ripetibili.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 225'445.- (determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106
CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG,
ammontano a fr. 8'000.-, e sono poste a carico dell’appellata per il 10% e
dell’appellante per il 90%, il quale rifonderà alla controparte fr. 6'400.- a
titolo di ripetibili parziali (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).
Alla crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione versata
dall’appellante verrà liberata a favore dell’appellata limitatamente a tale
importo. Il rimanente importo sarà restituito all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello
14 settembre 2020 di AP 1 è parzialmente accolto.
§
Di conseguenza, la decisione 13 agosto 2020 del Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona è cosi riformata:
1. Invariato.
2. Invariato.
§
Di conseguenza AP 1 è condannato a pagare a
AO
1 fr. 200’000.– oltre interessi al 5% a far capo dal
18
gennaio 2016.
§§
L’opposizione interposta da AP 1 al PE no. __________
dell’Ufficio
esecuzioni di __________ è rigettata in via definitiva,
limitatamente
all’importo di fr. 200'000.- oltre interessi al 5%
a
far capo dal 18 gennaio 2016.
3. La
tassa di giustizia di fr. 7000.- e le spese di fr. 700.-,
anticipate
o da anticipare come di rito, sono poste a carico di
AO
1 in ragione di 55/100 e a carico della parte convenuta
nella
persona di AP 1 in ragione di 45/100. AO 1 verserà
alla
controparte complessivi fr. 1'400.- per ripetibili parziali.
4. Invariato.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 8'000.-, sono poste a carico dell’appellata
per il 10% e dell’appellante per il 90%, il quale rifonderà alla controparte
fr. 6'400.- a titolo di ripetibili parziali. Ad avvenuta crescita in giudicato
della presente decisione, quest’ultimo importo verrà prelevato dalla cauzione
processuale per ripetibili versata dall’appellante.
3. Notificazione:
-
;
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).