12.2020.110
Appalto, mercede e iscrizione dell'ipoteca legale; procedura di conciliazione; natura, ammontare ed esigibilità della mercede, onere della prova; pena convenzionale; legittimazione passiva
5 agosto 2021Italiano76 min
2'830'000.- (doc. C), e la consegna dell’opera era prevista per il 29 febbraio 2012. Ciononostante, i tempi di esecuzione si sono
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Incarto n.
12.2020.110
Lugano
5 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.22 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 19
ottobre 2012 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1
AP 2 (FL)
AP 3
tutti
patrocinati dall’ PA 1
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna di AP 2 (qui di seguito
anche: “AP 2”) al pagamento di fr. 433'500.-
oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2012 nonché l’iscrizione di un’ipoteca
legale definitiva per complessivi fr. 433'500.- oltre interessi del 5% dal 1°
giugno 2012 sui singoli fogli di PPP (dal n. __________ al n. __________) di
cui al fondo base part. n. __________ RFD di __________ in proporzione delle loro
quote millesimali;
domande
avversate dalle parti convenute, ritenuto che AP 2, con azione riconvenzionale,
ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
431'396.07 oltre interessi del 5% dal 9 luglio 2013;
vista
la decisione 28 luglio 2020 del Pretore, che ha parzialmente accolto la
petizione, condannando AP 2 al pagamento di fr. 300'235.25 oltre
interessi del 5% dal 1° giugno 2012 in favore di AO 1 e disponendo l’iscrizione
delle ipoteche legali definitive come da dispositivo, mentre ha respinto
l’azione riconvenzionale;
appellanti entrambe le parti:
Fatti
i convenuti, che con appello 14
settembre 2020 hanno chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere
la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale,
con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
l’attrice, che con risposta e
appello incidentale 3 novembre 2020 ha postulato, oltre che
la reiezione del gravame della
controparte, la modifica della decisione pretorile nel
senso di accogliere la
petizione nella misura di fr. 391'381.25 e modificare gli importi
delle ipoteche legali a
carico dei vari fogli di PPP, con conseguente adeguamento della
ripartizione delle spese giudiziarie di
prima sede e protesta di quelle di seconda sede;
vista la risposta all’appello
incidentale 10 dicembre 2020 degli appellanti principali;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A.
Nel novembre 2010 la AP 2, __________ (FL), in qualità di
committente, ha sottoscritto con l’impresa AO 1, __________, in qualità di
appaltatrice, un contratto di appalto avente per oggetto delle opere di
capomastro destinate alla costruzione di un complesso abitativo (“__________”)
sul fondo part. n. __________ RFD di __________, costituito di 22 proprietà per
piani (PPP) dalla n. ____________________ alla n. __________ tutte di proprietà
della società immobiliare AP 1. La mercede contrattuale ammontava a fr.
2'830'000.- (doc. C), e la consegna dell’opera era prevista per il 29 febbraio 2012. Ciononostante, i tempi di esecuzione si sono
protratti oltre a quella data e nel luglio 2012 l’impresa ha interrotto i
lavori e lasciato definitivamente il cantiere per divergenze sorte con la
committenza e/o i suoi rappresentanti, segnatamente in relazione a fatture non
pagate (doc. G, H, M, N).
B.
Con istanza 26 giugno 2012 AO 1 ha chiesto al Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali
degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 cifra 3, 839 e
961 CC) sulle suddette 22 PPP per complessivi fr. 433’500.- oltre
interessi (inc. SO.2012.442). Con decisione del 21 agosto 2012, il Pretore ha
ordinato le postulate iscrizioni provvisorie in proporzione alle quote
millesimali delle singole PPP, impartendo alla AO 1 un termine di 60 giorni per
promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali (doc.
Abis). A fronte di una modifica delle quote millesimali delle PPP n. __________
e __________, con decisione 20 dicembre 2012 il Pretore ha aggiornato la
ripartizione millesimale delle ipoteche legali provvisorie gravanti le suddette
due unità.
C.
Nel frattempo, con petizione 19 ottobre 2012 AO 1 ha convenuto in
giudizio AP 2 e AP 1 innanzi al medesimo Pretore, chiedendo la condanna della
prima al pagamento in suo favore di fr. 433'500.-
oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2012 (pari al preteso saldo della mercede
forfettaria di sua spettanza, ovvero fr. 2'830'000.- - fr. 2'396'500.- di acconti
già versati) e, per la medesima somma, l’iscrizione in via definitiva delle
ipoteche legali sulle 22 PPP di proprietà della seconda sulla base delle
rispettive quote millesimali.
D.
Con risposta 17 gennaio 2013 le due società convenute si sono
opposte alla petizione, postulandone la reiezione con la conseguente
cancellazione delle ipoteche legali provvisoriamente iscritte e formulando
un’azione riconvenzionale tendente al pagamento in favore di AP 2 di almeno fr.
344'691.85 oltre interessi del 5% dal 9 luglio 2013. In
sintesi, premesso che le parti avrebbero inteso pattuire dei prezzi unitari e
non una mercede forfettaria e che la ripartizione delle ipoteche
legali sulle singole unità PPP effettuata dall’attrice non sarebbe corretta, le
convenute hanno contestato l’esistenza di un credito in favore di quest’ultima.
Difatti, dalla mercede pattuita di fr. 2'830'000.- e maggiorata di fr.
523'361.32 per tener conto delle opere aggiuntive effettuate sarebbero da
dedurre fr. 13'000.- come dalla clausola 7.8 del contratto doc. C, fr.
924'876.20 per opere non eseguite o non completate, fr. 167'176.97 per difetti
(minor valore), fr. 196'500.- a titolo di pena convenzionale (mancato rispetto
dei termini di consegna dell’opera) e fr. 2'396'500.- per versamenti già
eseguiti, di cui un saldo in favore di AP 2, oggetto della riconvenzionale.
E.
Con replica e risposta riconvenzionale 29 aprile 2013
l’attrice ha approfondito le proprie posizioni, contestando quelle avverse e
rimarcando in special modo l’esecuzione di tutte le opere previste
contrattualmente, l’assenza di difetti e la loro mancata tempestiva notifica,
rispettivamente la mancata assegnazione di un termine per sanarli (art. 169
Norma SIA 118) e l’assenza di responsabilità per i ritardi sul cantiere.
Con
duplica e replica riconvenzionale 12 luglio 2013 le convenute hanno ribadito le
proprie tesi. AP 2 ha inoltre aumentato di fr. 86'704.22 la propria domanda
riconvenzionale per tener conto di ulteriori costi occorsi per sanare i difetti
costatati, portandola a fr. 431'396.07.
Con duplica
riconvenzionale 12 settembre 2013 l’attrice si è riconfermata nelle proprie
posizioni.
F.
Con decisione 15 ottobre 2013 il Pretore, costatata la
vendita della PPP n. __________ e della quota di 1/33 della PPP n. __________ a
AP 3 nell’aprile 2013, ha disposto il subentro nel processo di quest’ultimo
accanto alle due società convenute, come da sua richiesta. Vi è poi stata nel
dicembre 2013 la vendita delle PPP n. __________, __________, __________, __________
(quest’ultima poi soppressa e riunita alla PPP n. __________) e di 7/33 della
PPP n. __________ in favore di N__________, __________, ritenuto
tuttavia che la suddetta società non è subentrata in causa.
G.
Dopo l’esperimento dell’istruttoria (comprendente
l’allestimento della perizia 31 luglio 2018 dell’arch. __________ e delle
successive delucidazioni 12 giugno 2019 e 8 luglio 2019) e la produzione degli
allegati conclusivi scritti, con decisione 28 luglio 2020 il Pretore ha
parzialmente accolto le richieste attoree, condannando AP 2 a pagare a AO 1 fr. 300'235.25 oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2012 e
ordinando per tale importo l’iscrizione definitiva delle ipoteche legali sulle
PPP n. __________-__________ e __________-__________ in proporzione alle
rispettive quote millesimali, rifiutando per contro l’iscrizione definitiva
sulla PPP n. __________ in quanto di proprietà di N__________.
Per tale PPP, il Pretore ha disposto il mantenimento dell’ipoteca legale
provvisoria di fr. 6'069.- oltre interessi come da decisione 21 agosto 2012 e
ha assegnato all’attrice un termine di 30 giorni per promuovere nei confronti
dell’attuale proprietaria l’azione volta all’iscrizione dell’ipoteca legale
definitiva. Il Pretore ha per contro respinto integralmente l’azione
riconvenzionale.
In
relazione all’azione creditoria di AO 1 contro AP 2, la tassa di giustizia di
fr. 6'000.- e le spese di fr. 7'195.- sono state poste per il 30% a carico della prima e per il 70% a carico della seconda, pure condannata a versare alla controparte fr. 6'400.-
per ripetibili parziali. Per quanto riguarda l’azione di AO 1 nei
confronti di AP 1 e AP 3 volta all’iscrizione definitiva delle ipoteche legali,
la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 7'195.-
sono state poste per il 30% a carico della prima e per il 70% a carico dei
secondi in solido, pure condannati a rifondere alla controparte, con uguale
vincolo di solidarietà, fr. 6'400.- per ripetibili. Quanto all’azione
riconvenzionale di AP 2 contro AO 1, la tassa di giustizia
di fr. 10'000.- e le spese di fr. 7'195.- sono state poste a carico della prima,
con obbligo di rifondere alla seconda fr. 25’000.- per ripetibili.
H.
Con appello 14 settembre 2020 i convenuti si sono aggravati contro
tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la
petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
I.
Con risposta 3 novembre 2020 l’attrice si è opposta al gravame,
postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato appello incidentale,
chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso di riconoscerle
aggiuntivi fr. 91'146.- e dunque accogliere la petizione nella misura di fr.
391'381.25 oltre interessi, aumentando dunque come da petitum gli
importi iscritti sulle PPP n. __________, __________-__________, __________-__________
secondo le rispettive quote millesimali, a esclusione delle PPP n. __________ e
__________ (in quanto pure divenute in pendenza di causa di proprietà di N__________) e della PPP n. __________ (in quanto soppressa e riunita
alla PPP n. __________). Per queste PPP l’appellante incidentale ha chiesto,
analogamente a quanto fatto dal Pretore per la PPP n. __________, di mantenere
l’iscrizione delle ipoteche legali provvisorie stabilite con decisione 21
agosto 2012 (fr. 3'468.- per la PPP n. __________ e fr. 19'507.50 + fr. 8'670.-
per la PPP n. __________) e assegnarle un termine di 30 giorni per promuovere
nei confronti dell’attuale proprietaria l’istanza di iscrizione delle ipoteche
legali definitive. L’appellante incidentale ha conseguentemente chiesto anche
la modifica della ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede e
ha protestato quelle di seconda sede.
J.
Con risposta all’appello incidentale 10 dicembre 2020 gli appellanti
principali si sono opposti al gravame della controparte, postulandone
l’integrale reiezione.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 14 settembre 2020 contro la
decisione 28 luglio 2020 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie),
così come sono tempestivi la risposta e appello incidentale 3 novembre 2020 dell’appellata
e la risposta all’appello incidentale 10 dicembre 2020 degli appellanti
principali.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime.
3.
Preliminarmente, AP 2 critica
il Pretore per non aver sancito l’irricevibilità dell’azione creditoria della
controparte per l’assenza di un presupposto processuale, e meglio del necessario
tentativo di conciliazione, questione già sollevata con le conclusioni scritte,
censurabile in ogni tempo e che il giudice deve verificare d’ufficio in ogni
stadio della causa. Essa rileva che non vi è mai stata una rinuncia, nemmeno
per atti concludenti, all’esperimento della conciliazione, e che l’attrice non
si è mai prevalsa dell’eccezione di cui all’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC
(considerato oltretutto che i co-convenuti AP 1 e AP 3 sono domiciliati in
Svizzera).
3.1
Pur non trovando la censura un riscontro nel petitum del
gravame, ove viene unicamente postulata la reiezione della petizione nel
merito, essa dev’essere in ogni caso esaminata, essendo l’esistenza di una
valida autorizzazione ad agire un presupposto processuale che il giudice deve
esaminare d’ufficio (art. 59 e 60 CPC).
3.2
Con la decisione 21 agosto 2012 (inc. SO.2012.442) il Pretore ha
assegnato a AO 1 un termine di 60 giorni per promuovere l’azione di iscrizione
definitiva dell’ipoteca legale ai sensi dell’art. 961 cpv. 3 CC, ciò che
comporta l’esenzione dall’obbligo di conciliazione ex art. 198 lett. h CPC.
L’azione condannatoria può, ma non deve, esservi cumulata (v. art. 90 CPC e DTF
137.
III 563, consid. 3.4) e contrariamente a quanto sembra pretendere la parte
appellata, non beneficia della medesima esenzione, ritenuto che l’elenco di cui
all’art. 198 CPC è esaustivo e non include il cumulo di azioni (STF 4A_413/2012
del 14 gennaio 2013, consid. 5 e 6.1 e 4A_176/2019 del 2 settembre 2019,
consid. 4.3). Ciò è stato confermato in una recente sentenza del Tribunale
federale (STF 4A_368/2020 del 9 febbraio 2021, consid. 2.2), ritenuto che la
trattazione congiunta delle due diverse azioni può ad esempio essere ottenuta
mediante sospensione della procedura di iscrizione definitiva in attesa
dell’esperimento del tentativo di conciliazione per l’azione condannatoria, con
successiva riunificazione degli incarti ex art. 125 lett. c CPC. Ne consegue
che un’azione condannatoria sprovvista del preventivo tentativo di
conciliazione, seppur connessa a un’azione di iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale, deve di principio essere dichiarata irricevibile, a meno
che non sussista una delle eccezioni previste dall’art. 199 CPC.
3.3
A quest’ultimo riguardo, rientrano segnatamente in considerazione
la possibilità di rinuncia unanime delle parti al tentativo di conciliazione
nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a fr.
100'000.- (art. 199 cpv. 1 CPC), o la rinuncia unilaterale della parte attrice
alla luce del domicilio o della sede estera della parte convenuta (art. 199
cpv. 2 lett. a CPC).
Nella fattispecie, avendo l’azione condannatoria dell’attrice
un valore nettamente superiore a fr. 100'000.-, si può in particolare ammettere
una rinuncia unanime per atti concludenti, ritenuto che la parte convenuta si è
espressa nel merito senza contestare l’irricevibilità della petizione e ha sollevato
una relativa censura solamente (e tardivamente) con le conclusioni. Questa
ipotesi, espressamente ammessa dal Messaggio concernente il Codice processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006 (FF 2006, pag. 6702) e condivisa da una
buona parte della dottrina (cfr. Infanger
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed., n. 4 ad art. 199; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, Band II, n. 3 ad art. 199
e n. 37 ad art. 221; Egli,
rispettivamente Pahud in:
Brunner/Gasser/Schwander [ed.], ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 8 ad art. 199 e n. 23
ad art. 221; Bohnet,
rispettivamente Tappy in:
Commentaire Romand, CPC, 2ª ed., n. 6 ad art. 199 e n. 32 ad art. 221; Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 2, n. 4 ad art.
199; contrari: Honegger rispettivamente
Leuenberger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª
ed., n. 2 ad art. 199 e n. 3 ad art. 220), è pure stata recentemente confermata
dall’Alta Corte (STF 5A_1006/2020 del 16 marzo 2021, consid. 3.3). Aggiungasi
che il principio della buona fede impone alle parti di sollevare immediatamente
eventuali vizi procedurali (art. 2 CC e 52 CPC) e che nella fattispecie si
realizza pure l’ulteriore eccezione prevista dall’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC,
avendo AP 2 sede all’estero (Liechtenstein) e non potendo il domicilio, rispettivamente
la sede svizzera di AP 3 e AP 1 essere determinanti. Difatti, la petizione
attorea è frutto di un cumulo di azioni (art. 90 CPC) e contiene
concettualmente due azioni separate, benché riunite all’interno della medesima
procedura: solo quella tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale è
diretta contro AP 3 e AP 1 (quali proprietari delle PPP), mentre l’azione
condannatoria è rivolta esclusivamente contro AP 2. Le parti convenute
costituiscono fra loro un ammissibile litisconsorzio facoltativo passivo ai
sensi dell’art. 71 CPC (v. anche DTF 138 III 471, consid. 5.1).
3.4
In sintesi, non solo a fronte della mancata opposizione
tempestiva della parte convenuta all’introduzione diretta dell’azione
condannatoria dinanzi al primo giudice e del principio della buona fede, ma
anche in considerazione della sede estera della medesima, la suddetta azione
dev’essere ritenuta ricevibile. Va comunque detto, alla luce delle
argomentazioni contenute nell’appello principale, che un giudizio di
irricevibilità non avrebbe automaticamente pregiudicato l’esito della domanda
di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale: essa avrebbe in ogni caso imposto
un esame pregiudiziale (seppur non definitivo) del credito in questione al fine
di determinare l’ammontare del pegno (v. in proposito ad esempio DTF 138 III
132, consid. 4.2.2 e STF 5A_77/2018 del 16 marzo 2018, consid. 1.2.2).
4.
Quanto al merito
dell’impugnata decisione il Pretore ha esaminato, sulla base della perizia,
quali fossero le opere non eseguite dall’attrice e i difetti a lei imputabili,
deducendo conseguentemente dalla mercede forfettaria pattuita (fr. 2'830'300.-
secondo il calcolo eseguito dal primo giudice) i corrispondenti importi (fr.
75'484.75 per opere non eseguite e fr. 45'080.- per difetti). Ha poi defalcato
ulteriori fr. 13'000.- quale deduzione forfettaria prevista dalla clausola 7.8
del contratto e fr. 2'396'500.- di acconti già versati, ma nessun importo a
titolo di pena convenzionale, in quanto non dovuta. Rimanendo un saldo in
favore dell’attrice pari a fr. 300'235.25, il primo giudice ha quindi accolto
in tale misura l’azione condannatoria della medesima e respinto per contro l’azione
riconvenzionale di AP 2. Sulla base di tale importo, il Pretore ha quantificato
le ipoteche legali da iscrivere su ciascuna PPP di proprietà di AP 1 e di AP 3.
In realtà, il Pretore è incorso in un errore di calcolo, rettificabile
d’ufficio (art. 334 cpv. 1 e 2 CPC), laddove ha indicato la mercede forfettaria
pattuita in fr. 2'830'300.- invece della cifra corretta, evincibile da altri
passaggi della decisione di primo grado, dal doc. C e dalle allegazioni delle
parti, ovvero fr. 2'830'000.-. In base alla rettifica, il saldo determinato
secondo il calcolo del Pretore ammonta di conseguenza a fr. 299'935.25.
5.
L’ammontare degli acconti già
versati da AP 2 (fr. 2'396'500.-) non è controverso. Parimenti è da confermare
la deduzione di fr. 13'000.-. AO 1 non la mette in discussione, mentre la
controparte sostiene con una censura manifestamente infondata che il Pretore
avrebbe omesso di dedurre quanto previsto alla clausola 6.3 del contratto: non
si avvede difatti che detta deduzione (la quale altro non è che quella
stabilita alla successiva clausola 7.8) è già stata computata dal primo giudice
(cfr. pag. 6, consid. 11.4 della decisione impugnata).
6.
Nel loro gravame, gli
appellanti principali rivendicano in sintesi la pattuizione di prezzi unitari anziché
di un prezzo forfettario come pure una maggiore riduzione della mercede per
opere non eseguite, per difetti e per la pena convenzionale pattuita
contrattualmente, contestandone altresì l’esigibilità, rispettivamente
evidenziando che la controparte ha omesso di allestire una liquidazione ed
eseguire il collaudo finale.
Da parte sua, l’appellante incidentale rivendica una
maggiorazione della mercede forfettaria a lei spettante per tener conto dei
maggiori costi da lei sopportati, e chiede una diversa ripartizione delle
ipoteche legali sui vari fogli di PPP.
Sulla motivazione della sentenza pretorile
7.
Prima di addentrarsi nelle
considerazioni di merito, gli appellanti principali rimproverano al Pretore di
essersi eccessivamente affidato alle risultanze della perizia, riprendendone
apoditticamente il contenuto. Egli avrebbe redatto una decisione parziale omettendo
di confrontarsi con le loro conclusioni scritte e con le prescrizioni
contrattuali sull’onere della prova in capo all’attrice, limitandosi a dedurre
dalla cifra globale del contratto gli importi riconosciuti dal perito per opere
non eseguite o difetti, senza menzionare le ulteriori pretese di deduzione respinte
dal perito e le ragioni del loro diniego. Il giudice di prime cure avrebbe
omesso di giudicare singolarmente ogni singola pretesa da loro avanzata e di
valutare le altre risultanze istruttorie e le allegazioni delle parti, ciò che
avrebbe comportato un diniego di giustizia: gli appellanti rilevano di non
sapere perché le loro pretese di riduzione sono state respinte, e di essere
pertanto costretti a ripresentare integralmente le singole voci, rimettendosi
all’esito peritale.
7.1
Gli appellanti, con le loro argomentazioni, lamentano
implicitamente una carente motivazione della sentenza di prima sede, ma non
chiedono l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al primo
giudice. Un tale esito, non fondato su una corrispondente richiesta di
giudizio, non rientra pertanto in considerazione.
Comunque sia, il Pretore non è tenuto a determinarsi
su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e
concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in
un modo piuttosto che in un altro, affinché l'interessato possa valutare con
cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale
deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo
giurisdizionale (DTF 143 III 70, consid. 5.2 e 142 II 157, consid. 4.2 con
rinvii). Di principio il giudice, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove ai
sensi dell’art. 157 CPC, deve esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti
e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le conclusioni a
cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri,
lacune o contraddizioni. Nondimeno, se decide di aderire alle conclusioni del
perito, non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Al contrario, se intende discostarsi da una perizia giudiziaria, deve spiegare
in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire
dall’opinione dell’esperto, che dispone di conoscenze professionali specifiche
(IICCA del 22 aprile 2021, inc.
12.2020.80, consid. 8.2; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid.
7.2.2).
7.2
Premesso che per ossequiare l’onere di motivazione
sancito dall’art. 311 CPC non basta sostenere che le proprie conclusioni
scritte non sono state debitamente considerate, bensì occorre indicare con
precisione le argomentazioni cui si fa riferimento, nella fattispecie il
giudice di prime cure ha chiarito che le sue valutazioni si fondavano sulla
perizia (ritenuta pertanto attendibile e concludente) esponendo quali fossero,
secondo gli accertamenti peritali, le opere eseguite o non eseguite e i difetti
emersi nonché imputabili a AO 1. È quindi evidente che i motivi del diniego
delle rimanenti pretese di deduzione sono da ricercare nella perizia, e che il
primo giudice non era tenuto a riprenderne integralmente il contenuto. In altre
parole, gli appellanti erano in grado di comprendere la decisione impugnata e
la sua portata, e di censurarla con cognizione di causa, mentre le varie
argomentazioni di merito, fra cui un’eventuale erronea applicazione dell’onere
della prova, verranno approfonditi nel seguito della presente decisione. Ne
consegue altresì che gli appellanti, per opporre al giudizio di primo grado
delle sufficienti contestazioni, non potevano limitarsi a ribadire le proprie
tesi, bensì erano tenuti a confrontarsi con gli accertamenti peritali,
spiegando perché gli stessi non siano condivisibili e perché il Pretore avrebbe
dovuto discostarsi dagli stessi.
Sulla natura della mercede pattuita
8.
Con l’impugnata decisione, il
giudice di prima sede ha stabilito che la mercede pattuita dalle parti ha
natura forfettaria (fr. 2'830'000.-). Ciò è deducibile dalla clausola 2.1 del
contratto doc. C e dalle prescrizioni integrative (doc. D, pag. 2), ma anche da
una successiva comunicazione della DL (doc. M), che menzionava chiaramente la “retribuzione
forfettaria”. Il fatto che il capitolato d’appalto precedentemente
allestito menzionasse i prezzi unitari per i vari tipi di prestazione elencati
non può mutare la natura del prezzo definitivo poi pattuito dalle parti,
ritenuto che lo stesso può essere servito per chiarire quali fossero i lavori
richiesti e i corrispondenti costi.
8.1
Con il gravame,
gli appellanti principali ribadiscono la loro visione secondo cui i prezzi
pattuiti sarebbero di natura unitaria, ma non propongono censure idonee a
scalfire la decisione di prima sede. Essi omettono di confrontarsi con la
chiara denominazione del prezzo contenuta nel contratto di appalto e nelle
prescrizioni integrative (doc. C e D), con il contenuto del doc. M e con la
riflessione fatta dal primo giudice sullo scopo dell’elenco dei prezzi,
riproponendo piuttosto delle proprie tesi, ciò che non assurge a sufficiente
critica del giudizio impugnato (art. 311 CPC). Su questo aspetto, l’appello è
conseguentemente irricevibile.
8.2
In ogni caso, come già accertato dal Pretore, l’elenco
delle prestazioni e dei prezzi contenuto nel capitolato non può essere
determinante per la natura della mercede. Il fatto che il punto 0.04 stabilisca
l’obbligo per l’appaltatrice di redigere rapporti giornalieri e che i
bollettini di cantiere (doc. A3) indichino le misure e le percentuali di
esecuzione dei lavori non dimostra alcunché in relazione al sistema di
retribuzione. Lo stesso dicasi per il rinvio degli appellanti ai punti 4 e 5
delle prescrizioni integrative (doc. D, pag. 1), pure antecedenti al contratto
(per cui è quest’ultimo documento che deve avere la precedenza), secondo cui
determinate prestazioni avrebbero potuto essere aggiunte in seguito o variare
nella quantità. Giusta quanto accertato nella perizia (pag. 11) e non
contestato nell’impugnativa, tali clausole riguardano il principio della
modifica d’ordinazione, il quale non cambia la natura del contratto. Il perito
ha in sintesi stabilito che il prezzo pattuito fra le parti è forfettario, non
dipende dai quantitativi utilizzati e può subire variazioni al rialzo e al
ribasso solo in caso di modifiche d’ordinazione. La clausola 7.1 del contratto
doc. C, ove la committenza si era riservata di ridurre o stralciare delle posizioni
senza che l’appaltatrice potesse pretendere indennità di sorta, può essere
inserita in questo contesto e non fa apparire errato il giudizio di prima sede.
Lo stesso discorso vale per la clausola 7.7, la quale non afferma, come
sostengono gli appellanti, che i prezzi contenuti nel contratto doc. C sono da
considerare unitari, ma solo che la variazione dei prezzi non avrebbe influito
sulla mercede pattuita se non in relazione al ferro d’armatura, e solo a
determinate condizioni. Gli appellanti menzionano poi il tema della
liquidazione finale rinviando alla clausola contrattuale 6.6, che tuttavia non
esiste. Qualora essi intendessero riferirsi alla clausola 6.3, va in ogni caso
precisato che la necessità di una liquidazione finale non esclude la natura
forfettaria dell’importo concordato nel contratto (cfr. anche l’art. 153 della
Norma SIA 118, applicabile in virtù del rimando contenuto nella clausola 1.5,
che prevede la liquidazione anche in caso di mercede forfettaria). Gli
appellanti avanzano poi una censura palesemente destituita di fondamento quando
affermano che la perizia confermerebbe la pattuizione di prezzi unitari,
giacché il referto (cfr. pag. 10 e 11) attesta l’esatto contrario.
8.3
In conclusione, l’accertamento pretorile relativo alla natura
forfettaria della mercede pattuita dev’essere confermato.
Sull’onere della prova
9.
Per gli appellanti principali,
il primo giudice avrebbe trascurato che incombeva all’attrice di dimostrare, all’emissione delle sue fatture,
di avere eseguito tutte le opere e i quantitativi previsti oltre che l’esecuzione
secondo le regole dell’arte ed entro il termine pattuito del 29 febbraio 2012
(cfr. art. 3.1.1 di cui al doc. C). Il Pretore avrebbe dovuto conseguentemente
riconoscerle solo quanto è riuscita a comprovare, e non poteva supporre che il prezzo
forfettario fosse dovuto e dedurre unicamente quanto non o mal eseguito. Gli
appellanti lamentano in altre parole una violazione dell’onere probatorio. Essi
sostengono altresì che la controparte, non avendo predisposto una liquidazione finale
che evidenziasse quanto svolto (a misura) e non essendosi opposta a quella
della committenza, e meglio ai quantitativi esposti dalla direzione lavori,
avrebbe perso il diritto di contestarli (punti 0.01 e 0.02 del capitolato doc.
D).
9.1
Per principio, in virtù dell’art. 8 CC, l’appaltatore che procede in giudizio per
ottenere il pagamento della sua mercede deve dimostrare l’esistenza del
contratto, l’esecuzione delle opere concordate e la congruità della sua
remunerazione (ovvero che il prezzo richiesto corrisponde a quanto pattuito oppure,
se la mercede non è stata preventivamente determinata, al valore del lavoro
eseguito). Per contro, il committente è gravato dall’onere di dimostrare
eventuali carenze, la corrispondente riduzione dell’onorario o le sue pretese
di risarcimento dei danni (IICCA del 12 agosto 2010, inc. n. 12.2010.4, consid.
3; STF 4A_401/2015 dell’8 gennaio 2016, consid. 3.2). Dottrina e giurisprudenza
tendono tuttavia ad ammettere la possibilità di concludere accordi privati che
deroghino da questa regola e spostino l’onere della prova sull’appaltatore
anche in quest’ultimo caso, come d’altronde previsto, a determinate condizioni,
dall’art. 174 cpv. 3 della Norma SIA 118 (Gauch,
Der Werkvertrag, 6ª ed. 2019, pag. 709 n. 1509 e riferimenti ivi citati; Walter in: Berner Kommentar, ZGB, 2012,
pag. 1251, n. 649 seg. ad art. 8; Jungo
in: Zürcher Kommentar, ZGB, 3ª ed. 2018, n. 312 seg. ad art. 8; STF 4C.20/2003
del 21 marzo 2003, consid. 2.3). Occorre nondimeno distinguere l’onere di
dimostrare che una certa situazione di fatto non costituisca una vera difformità dal contratto
(difetto) dall’onere di dimostrare
che una
prestazione non eseguita fosse contrattualmente dovuta
(Gauch, op. cit., pag. 1122 n.
2697). Ciò posto, l’art. 8 CC regola la ripartizione dell’onere della prova,
stabilisce cioè quale parte debba sopportare le conseguenze della mancata prova
di un fatto rilavante. La questione diviene però priva di oggetto quando il
giudice ha considerato un fatto come accertato per apprezzamento delle prove (IICCA
del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.151, consid. 5; STF 4A_609/2018 del 29 aprile
2019, consid. 5).
9.2
Nel caso concreto, la clausola contrattuale 3.1.1 prevede che “In
caso di contestazioni di qualsivoglia natura, l’onere della prova, relativo
all’assenza di responsabilità contrattuale ed alla corretta esecuzione secondo
le regole dell’arte, spetta all’assuntore delle opere”. Trattasi
effettivamente di un’inversione dell’onere della prova, che trova la sua efficacia
qualora non vi siano sufficienti riscontri attestanti la corretta esecuzione
delle opere. Come già accennato, ciò non influenza l’onere della committenza di
dimostrare che una certa opera non eseguita fosse dovuta contrattualmente, né tantomeno
quello di dimostrare la congruità della propria pretesa di riduzione della
mercede. La questione verrà affrontata nei prossimi considerandi sulla base
delle censure appellatorie. In ogni caso, non si può ammettere un’accettazione tacita,
da parte dell’appaltatrice, della liquidazione effettuata dalla controparte.
Premesso che i punti 0.01 e 0.02 richiamati dagli appellanti menzionano
unicamente l’obbligo di seguire le istruzioni della DL in corso d’opera e di
sollevare immediatamente eventuali obiezioni, l’impresa edile già prima
dell’allestimento della suddetta liquidazione aveva preteso l’esistenza di un
saldo a suo favore. La medesima nel suo scritto 6 luglio 2012 (doc. N) ha poi ribadito
che le fatture da lei emesse erano definitive, come pure che un esame della
liquidazione della controparte non avrebbe comportato alcun riconoscimento da
parte sua. Per il resto, la portata della liquidazione effettuata dalla DL
verrà affrontata qui di seguito.
Sulla valenza della perizia
10.
Nell’impugnata decisione, il
Pretore ha deciso di affidarsi alle risultanze peritali e ha ritenuto
condivisibile la decisione del perito di basare il suo esame sul confronto fra
quanto previsto dal contratto e dal capitolato e l’edificazione visibile sul
posto, come pure la sua decisione di non fondarsi sul plico di documenti
(conteggi) prodotti dalla committenza per il tramite della DL a fronte della
loro debolezza/inattendibilità (segnatamente per assenza di informazioni e di
chiarezza, cfr. decisione impugnata, consid. 11.5).
10.1
Come già accennato, il giudice è tenuto a
distanziarsi dalle considerazioni del perito solo in presenza di seri motivi. L’adduzione
di mere congetture o considerazioni soggettive di una parte non è sufficiente.
Occorre piuttosto che il giudice nutra dei seri dubbi sulla concludenza,
coerenza, correttezza o completezza della perizia (DTF 142 IV 49, consid.
2.1.3; 138 III 193, consid. 4.3.1; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23,
consid. 7.2.2; IICCA del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.77, consid. 3.2.1).
Inoltre, per ossequiare l’onere di motivazione, il gravame deve indicare con
precisione quali risultanze non sono accettabili, e perché.
10.2
Conseguentemente, non è sufficiente che gli
appellanti rimproverino genericamente al perito di aver travalicato l’incarico
assegnatogli, addentrandosi sovente in argomentazioni giuridiche di competenza
del giudice, senza concretamente indicare, sulla base dei quesiti peritali
sottoposti all’esperto, quali conclusioni non possono essere seguite e per
quali motivi. A tal proposito, gli appellanti sostengono che non spettava al
perito, bensì al giudice verificare l’attendibilità della documentazione
prodotta, ma non spiegano quali documenti avrebbero dovuto essere considerati
attendibili e per quali motivi. In particolare, essi non si oppongono agli
accertamenti pretorili secondo cui la liquidazione della DL non è attendibile,
rispettivamente è stata eseguita unilateralmente
sulla base di misurazioni e prezzi unitari e dunque non è conforme alla natura
forfettaria del contratto concretamente in esame (decisione impugnata, consid. 11.5
e 15). Non è d’altronde sufficiente
rimproverare al primo giudice di non aver verificato i rapporti giornalieri e i
verbali di cantiere, senza fare opportuni riferimenti agli atti e spiegare
quale influenza essi avrebbero sull’esito della controversia.
10.3
Ne consegue che il metodo di esame adottato dal
perito e accettato dal Pretore, basato su un suo raffronto fra quanto
contrattualmente dovuto e quanto effettivamente eseguito, a esclusione della
documentazione prodotta dalla DL, dev’essere qui confermato.
Sulle deduzioni per opere non eseguite
11.
Il Pretore si è chinato su
queste deduzioni al consid. 11 dell’impugnata decisione, accertando che una
parte delle opere di canalizzazione, di posa e tutte quelle alla voce “diversi”
non sono state eseguite e comportano una riduzione della mercede per
complessivi fr. 75'484.75. Inoltre, una parte delle posizioni inerenti alle
opere di isolazione, e meglio al sistema “vasca nera” non sono state eseguite,
ma solo perché è stato realizzato l’alternativo sistema “vasca bianca”, ben più
costoso. Ne consegue che la committenza non può pretendere riduzioni al
riguardo. L’appaltatrice da parte sua non ha debitamente richiesto, negli
allegati di causa, una maggiorazione della sua mercede sulla base di una
modifica d’ordinazione ma solo il
saldo del pagamento delle opere contrattuali,
sicché null’altro può esserle riconosciuto se non la remunerazione forfettaria
convenuta. Per il resto, secondo gli accertamenti pretorili, l’esecuzione delle
opere rimanenti è stata confermata dal perito (impugnata decisione, consid.
11.3).
11.1
AO 1 contesta solamente la mancata attribuzione di
una maggiorazione per la realizzazione del sistema “vasca bianca”, che
quantifica in un maggior costo di fr. 91'146.- da aggiungere alla mercede riconosciutale. A suo dire, essa
l’avrebbe postulata in maniera implicita richiedendo il versamento del saldo,
poiché intendeva chiaramente ottenere il pagamento di tutto quanto eseguito,
ivi comprese le opere complementari rispetto al capitolato. Ciò peraltro
dovrebbe valere a maggior ragione dal momento che il sistema “vasca bianca” era
già previsto contrattualmente quale alternativa nelle prescrizioni integrative
(doc. D, pag. 1 punto 6) e nell’offerta 21 settembre 2010 allegata quale doc. B
al complemento peritale dell’8 luglio 2019.
La censura è tuttavia irricevibile per insufficiente
motivazione, poiché non si confronta con il problema della carente allegazione
e non indica se e dove la richiesta di maggiorazione e la corrispondente
quantificazione fossero state sufficientemente dettagliate e considerate nel
computo globale. Anzi, la stessa appellante incidentale riconosce che non vi è
stata alcuna tematizzazione specifica della questione. La decisione pretorile
resiste pertanto alla critica su questo punto.
11.2
Gli appellanti principali, da parte loro, sostengono
che la controparte non avrebbe dimostrato l’esecuzione delle opere pattuite
contrattualmente, ma nella misura in cui non si confrontano con gli
accertamenti pretorili di cui al summenzionato consid. 11.3, la censura è
irricevibile per carenza di motivazione. Le deduzioni da essi rivendicate e qui
sotto elencate verranno esaminate solo qualora siano sufficientemente riferite
alle motivazioni contenute nella decisione di primo grado e nella perizia.
11.3
Per quanto riguarda le opere di isolazione
essi sostengono che la controparte, gravata dall’onere della prova, avrebbe
omesso di annotare i quantitativi realizzati e pacificamente non ha eseguito le
posizioni 6.13 e 6.21 del capitolato (relative al sistema “vasca nera”, cfr.
perizia, pag. 8 e 13) e non ha preteso alcun pagamento per il sistema vasca
bianca. Avanzano conseguentemente una pretesa di riduzione di fr. 109'466.40.
Questa censura è
pretestuosa e non merita accoglimento. Evidenziato che l’ammontare della
mercede non dipendeva dai quantitativi utilizzati e che gli appellanti non precisano
come è stato calcolata la riduzione da loro richiesta, il perito ha accertato
l’esecuzione delle opere di isolazione, rispettivamente ha rilevato che la
mancata realizzazione della “vasca nera” non è dovuta a un errore o a una
dimenticanza bensì a una modifica d’ordinazione e alla scelta nonché esecuzione
del sistema più costoso “vasca bianca” (perizia, pag. 8 e complemento peritale
dell’8 luglio 2019, pag. 5-6). L’appaltatrice ha pertanto dimostrato che la
mercede rivendicata a tal riguardo è giustificata alla luce di quanto eseguito.
11.4
Con riferimento all’installazione di cantiere e allo scavo, a torto gli appellanti sostengono
che il Pretore non si è pronunciato: egli ha difatti accertato lo svolgimento
di questi lavori sulla base della perizia (consid. 11.3 della decisione
impugnata). Gli appellanti osservano nel seguito che il perito ha negato la
deduzione per la carente installazione del cantiere facendo una valutazione
tecnica, ma che il Pretore avrebbe dovuto fare una valutazione giuridica
basandosi sul capitolato, che prevedeva anche l’esecuzione di recinzioni e la
posa di una baracca (posizione 1.00), prestazioni che la controparte, gravata
dell’onere della prova, non ha dimostrato di avere eseguito. Quest’ultima nemmeno
avrebbe contestato la mancata esecuzione e anzi l’avrebbe parzialmente ammessa.
Il costo per le due prestazioni omesse, secondo quanto calcolato dalla DL e pure
rimasto incontestato, ammonterebbe a fr. 17'095.-.
Anche questa censura non può mutare l’esito
del giudizio. In primo luogo, gli appellanti omettono di indicare dove
sarebbero contenute le asserite ammissioni di AO 1, che negli allegati
introduttivi ha sempre rilevato di avere eseguito tutto quanto di sua
pertinenza, contestando le pretese di deduzione della parte avversa (cfr.
replica e risposta riconvenzionale 3 novembre 2020, pag. 6). In secondo luogo,
il perito alle pag. 6 e 12 del referto ha indicato che, in caso di posizioni
appaltate a un prezzo forfettario, se da una parte l’impresa non può in un
secondo tempo rivendicare una maggiorazione del costo d’impianto di cantiere,
d’altra parte l’importo globale pattuito in sede di contratto va pagato nella
misura in cui l’installazione di cantiere sia effettivamente servita agli scopi
della costruzione. Egli ha concluso che nel caso concreto l’installazione di
cantiere è servita al suo scopo e deve considerarsi conformemente eseguita
indipendentemente dalla mancata posa di una baracca o di recinzioni, ciò che è
condivisibile, soprattutto se si considera che gli appellanti non indicano se
ne siano derivate delle conseguenze negative, e quali. Anche volendo discostarsi
da ciò, tenuto conto dell’inattendibilità della documentazione prodotta dalla
DL (cfr. sopra, consid. 10), l’importo preteso dagli appellanti a titolo di
deduzione, neanche supportato da opportuni rinvii agli atti di causa, non risulta
comprovato. Per quanto riguarda lo scavo, il generico e laconico rinvio fatto
dagli appellanti a quanto esposto per l’installazione di cantiere, privo di
qualsivoglia specificazione o raffronto con il contenuto della perizia, non può
certo bastare: la censura è irricevibile per insufficiente motivazione.
11.5
Gli
appellanti nel seguito, relativamente alla posizione “canalizzazioni”,
rimproverano al Pretore di non aver considerato gli obblighi contrattuali
dell’appaltatrice. Essi evidenziano di avere dimostrato che altri artigiani sono intervenuti sul cantiere per
eseguire dei lavori e che dal canto suo la controparte non avrebbe dimostrato l’esecuzione
di tutte le opere pattuite nella misura prevista dal contratto. Rinnovano
pertanto la loro pretesa di riduzione della mercede di fr. 68'150.-, rinviando
alle loro conclusioni e alle fatture di cui ai doc. 4 e 39.
Ora, ribadito ancora una volta che il
contratto qui in esame è “a corpo” e non “a misura”, il riferimento globale
degli appellanti alle loro conclusioni è privo di rinvii puntuali a determinate
pagine o passaggi ed è quindi inammissibile. Manca poi nel gravame un confronto
con quanto accertato dal primo giudice, che per le opere di canalizzazione ha
già ammesso, sulla base della perizia (pag. 12 e 35) una deduzione di fr.
27'310.- per i lavori eseguiti dalla ditta B__________ SA, e con le inerenti considerazioni
peritali. Il perito, a pag. 7 del suo referto, ha accertato che AO 1 ha
eseguito una parte delle opere di canalizzazione, menzionando poi solamente la
B__________ SA quale ditta terza che ha dovuto intervenire per supplire alle
mancanze della medesima. Anche a tal proposito, gli appellanti non formulano
specifiche obiezioni, evidenziando quali ulteriori ditte sarebbero intervenute
sul cantiere, per quali lavori di canalizzazione e per quale importo. Non basta
pertanto un globale rinvio al doc. 4 (contratto con M__________ Sagl per opere
da capomastro), peraltro privo di un descrittivo delle opere da eseguire.
Quanto alla fattura doc. 39, da una lettura della stessa e della perizia (pag.
36) non è possibile stabilire che dette prestazioni riguardassero le
canalizzazioni e neppure, più in generale, opere comprese nel capitolato
d’appalto. In sintesi la censura appellatoria, per l’assenza di precisazioni e
di spiegazioni quanto al computo e al fondamento della deduzione pretesa, non permette
di scostarsi dalla decisione pretorile.
11.6
Gli appellanti principali criticano il giudice
di prima sede anche per non essersi pronunciato sulla loro pretesa di deduzione
relativa alle opere in calcestruzzo, rispettivamente per aver unicamente
ripreso il contenuto della perizia senza confrontarsi con tematiche giuridiche
e di interpretazione del contratto. Sia il giudice, sia il perito si sarebbero
espressi in maniera contraddittoria, accertando l’esistenza di un contratto
forfettario ma utilizzando prezzi unitari per aggiungere prestazioni a favore
dell’attrice senza considerare le prescrizioni contrattuali. In particolare gli
appellanti, dopo essersi riferiti alla pag. 27 della perizia, sottolineano che i
maggiori quantitativi e i maggiori costi elencati dal perito per l’uso del
ferro, spinotti e raccordi, non preventivati e annunciati secondo quanto
previsto dal contratto (clausole 7.5 e 7.7) e dagli art. 84/89 della Norma SIA
118, non possono essere riconosciuti.
La censura risulta oltremodo confusa e di
difficile comprensione, ritenuto che essa è contenuta nella parte dell’impugnativa
dedicata alle deduzioni per opere non eseguite, ma fa riferimento a un estratto
peritale (pag. 27) riguardante gli asseriti difetti nel ferro d’armatura,
questioni che avrebbero invece dovuto essere distinte fra loro. E meglio, il primo
giudice ha accertato l’avvenuta esecuzione delle opere in cemento armato,
rinviando alle pag. 7 e 13 della perizia (consid. 11.3 della sentenza
impugnata), senza che ciò sia debitamente contestato in questa sede. Per il
resto, il Pretore ha esaminato le pretese di riduzione per difetti del
calcestruzzo e del ferro d’armatura ai considerandi 12.1 c) e d), accogliendo
la prima nella misura di fr. 44'000.- e respingendo la seconda sulla base delle
pag. 22-29 della perizia. In particolare, il perito ha quantificato il minor
valore delle opere in calcestruzzo alle pag. 23-26. Per quanto riguarda il
ferro d’armatura, l’esperto ha considerato i quantitativi utilizzati non al
fine di un calcolo della mercede secondo prezzi unitari, né tantomeno per
aggiungere prestazioni in favore dell’appaltatrice, bensì per esaminare
l’esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte, accertando delle
discrepanze rispetto a quanto previsto dal capitolato ma escludendo l’esistenza
di difetti, ritenuto che eventuali problematiche del cemento armato sono state
risolte in corso d’opera (pag. 26-29 perizia). Ancora una volta, gli appellanti
omettono di confrontarsi con tutti questi accertamenti, limitandosi a irricevibili
argomentazioni di carattere generico (art. 311 CPC). Peraltro, essi neppure
indicano quali conclusioni si dovrebbero trarre e come andrebbe modificato il
calcolo effettuato dal primo giudice. L’appello è di conseguenza irricevibile
anche su questo punto.
11.7
Gli appellanti rimproverano al Pretore di non aver
considerato la loro pretesa di riduzione della mercede riferita a murature e
tramezze. A loro modo di vedere, non contenendo i rapporti i quantitativi delle murature eseguite, il
perito avrebbe dovuto verificare l’esecuzione di quanto concordato sulla base
di misurazioni reali eseguite sul posto. Vi sarebbe una differenza fra quanto
eseguito e quanto previsto nel contratto che giustificherebbe una deduzione di
fr. 18'740.91, come evincibile dai doc. 20 e 27, tenuto altresì conto che la controparte
ha abbandonato il cantiere già a inizio 2012.
Premesso che quest’ultima affermazione è
palesemente pretestuosa, ritenuto che l’abbandono del cantiere, secondo quanto
riconosciuto dagli appellanti stessi in prima sede e confermato dagli atti, è
avvenuto nel luglio 2012 (cfr. risposta 17 gennaio 2013, pag. 17 e doc. 3), i
medesimi neanche spiegano perché la circostanza sarebbe rilevante ai fini del
giudizio. Essi nuovamente trascurano che i prezzi pattuiti erano forfettari e
non unitari e che il primo giudice si è pronunciato su questa tematica al
consid. 11.3 con rinvio alle pag. 8 e 13 della perizia, accertanti l’effettiva
esecuzione della prestazione. Il doc. 20 da loro citato riguarda la
costatazione di difetti e non la mancata esecuzione di opere, né essi spiegano
cosa si dovrebbe dedurre dal verbale di cantiere di cui al doc. 27. Nessuno di
questi documenti dimostra il fondamento della pretesa di deduzione di fr.
18'740.91. Ad ogni modo, il perito ha indicato che la fornitura e messa in
opera delle murature risulta nei rapporti giornalieri e che esse corrispondono
a quelle indicate nei piani d’offerta. In mancanza di seri elementi che
contrastino con queste conclusioni, la censura degli appellanti principali dev’essere
disattesa.
11.8
Per quanto concerne i lavori di posa,
il Pretore ha stabilito che essi sono stati solo in parte eseguiti, ammettendo
una deduzione di fr. 14'971.25
conformemente a quanto indicato dal perito alle pag. 8 e 14 del suo referto. Nello
specifico, giusta gli accertamenti peritali questa deduzione è riferita alle
posizioni “Pozzi luce” e “Immurazione di correntini”. Per le
restanti due posizioni il perito non ha ammesso deduzioni: ha osservato che le
prestazioni di assistenza agli artigiani sono da considerare eseguite, dal
momento che le installazioni sono terminate e funzionanti, e ha rilevato che il
doc. Nbis attesta l’esecuzione di lavori relativi alla posa di falsi telai di
porte.
Gli appellanti criticano il primo giudice per non aver
considerato le argomentazioni da loro esposte nell’allegato conclusivo, ma senza
effettuare puntuali rinvii, per cui esse non possono essere considerate se non
nella misura in cui vengono riproposte nel gravame. Secondo i medesimi, il
Pretore avrebbe a torto demandato al perito le valutazioni giuridiche a lui
incombenti, limitandosi a riprendere il contenuto della perizia senza
verificare le diverse posizioni contrattuali, i rapporti giornalieri e i verbali
di cantiere agli atti nonché l’onere probatorio dell’attrice. Quest’ultima avrebbe
difatti dovuto produrre i bollettini di cantiere e dimostrare che le opere
eseguite e i quantitativi applicati rispecchiassero le pattuizioni contrattuali,
mentre il fatto che le opere risultino attualmente eseguite non significa che
sia stata AO 1 a eseguirle. In altre parole, essi sostengono (implicitamente)
che la controparte non avrebbe dimostrato l’esecuzione delle prestazioni. Per
quanto è dato capire, secondo gli appellanti il Pretore avrebbe
conseguentemente dovuto accertare che l’appaltatrice non ha eseguito alcun
lavoro di posa, come fatto per i lavori catalogati alla voce “diversi”. Dette argomentazioni
appellatorie non sono puntualmente riferite al contenuto della perizia: non
spiegano chi avrebbe fornito assistenza agli artigiani se non AO 1 o cosa si
dovrebbe dedurre dai rapporti e dai verbali (solo genericamente citati), non
argomentano alcunché in relazione alla posa dei telai delle porte, né indicano
eventuali ulteriori posizioni a loro dire trascurate dalla controparte. La
ricevibilità delle loro censure, ridotte a una riproposizione delle proprie
tesi, è quantomeno dubbia. Detto altrimenti, l’onere probatorio dell’impresa
edile non esime gli appellanti dall’illustrare compiutamente i motivi per cui
la decisione pretorile e le risultanze peritali sarebbero errate (art. 311 CPC).
Comunque sia, le loro argomentazioni non sono supportate da una conseguente
conclusione e richiesta di giudizio: essi difatti non quantificano la riduzione
da applicare (rispetto a quella già accordata dal primo giudice), sicché non vi
è spazio per una riforma del primo giudizio.
Sulle deduzioni per difetti
12.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha verificato l’esistenza di difetti nelle opere eseguite da AO 1,
elencando quelli accertati dal perito e costatando la tempestiva notifica dei
medesimi (laddove una notifica era necessaria). Ha conseguentemente ammesso una
deduzione complessiva di fr. 45'080.-, ovvero
fr. 44'000.- per problematiche del calcestruzzo e fr. 1'080.- per carenze nello sgombero del materiale lasciato sul cantiere. L’impresa edile,
nel suo appello incidentale, non contesta dette conclusioni, e non ripropone la
sua argomentazione secondo cui la controparte non potrebbe rivendicare alcunché
per il mancato ossequio della procedura prevista dall’art. 169 della Norma SIA
118.
(e meglio per non averle richiesto l’eliminazione dei difetti prima di pretendere
una riduzione del prezzo). La tematica non necessita pertanto di essere qui
esaminata. Gli appellanti principali postulano invece maggiori deduzioni,
elencando le fatture emesse da ditte terze per ovviare alle asserite
problematiche causate da AO 1.
12.1
Fattura
n. 10625 di Bo__________ Srl per fr. 6'514.83 (doc. 5, posa serramenti)
Gli appellanti principali pretendono questa
deduzione a causa dei maggiori oneri sostenuti per la posa dei serramenti,
dovuti a una presunta esecuzione carente, da parte dell’impresa edile, delle
solette su cui andavano posati i telai, non rispettosa dei disegni e dei
dettagli forniti all’impresa edile e comprovata dalla testimonianza di M__________
B__________ (verbale rogatoriale del 21 dicembre 2015).
Essi non si confrontano tuttavia in alcun modo
con la perizia (pag. 16) ove l’esperto, dopo aver premesso che di principio le
misure dei serramenti vengono prese dopo l’esecuzione dei piani di posa o che
nell’offerta del serramentista vengono di regola conteggiati gli eventuali
lavori di adattamento, ha rilevato che nel capitolato d’appalto “non
risultano d’altra parte posizioni relative alla formazione di piani di posa per
serramenti, con o senza riferimento a quote prestabilite o a dettagli di posa
prodotti dal fornitore o dal progettista”, per cui non si trattava di una
prestazione prevista contrattualmente. Non contestando gli appellanti questa
affermazione, né dimostrando in alcun modo, con opportuni riferimenti a
riscontri probatori, che la DL avesse effettivamente fornito all’impresa
indicazioni al riguardo, la censura è irricevibile e inadatta a sovvertire il
giudizio di primo grado.
12.2
Fatture
n. 578 per fr. 7'406.64 e n. 587 per fr. 1'080.- di A__________ Sagl (doc. 6, sgombero
cantiere)
A dire degli
appellanti, il Pretore avrebbe errato a porre a carico della controparte solo
l’importo di fr. 1'080.- ma non quello di fr. 7'406.64, pure da ricondurre
esclusivamente all’impresa edile (come attestato dal doc. 6). Secondo gli
appellanti, il perito non avrebbe dovuto fondarsi su “rapporti privi di
quantità prodotti da AO 1” e dubitare invece, nel caso dei bollettini a
regia prodotti da A__________ Sagl, della quota parte dei lavori imputabili
alla controparte.
La censura si esaurisce nella proposizione di
una propria tesi priva dei sufficienti riferimenti e confronti con quanto
osservato dal perito, secondo cui la fattura n. 578, da quanto emerge proprio
dai bollettini a regia prodotti dalla ditta terza, riguarda prestazioni non
incluse nel capitolato d’appalto e dunque non a carico dell’attrice (perizia, pag.
17). Gli appellanti nemmeno si confrontano con le ulteriori spiegazioni già
fornite dall’esperto nel complemento peritale del 12 giugno 2019 (pag. 12-13)
in risposta a una loro domanda di delucidazione. Ne discende che la decisione
del Pretore di non ammettere la suddetta deduzione resiste alla critica.
12.3
Fatture
n. 12 per fr. 14'790.80, n. 23 per fr. 11'762.90 e n. 24 per fr. 10'381.50 di P__________
SA (doc. 7, 8, 9, opere da intonacatore e gessatore)
Anche in questo caso,
il gravame non consente di rimettere in discussione il giudizio di prima sede,
poiché si limita ad asserire che la pretesa di riduzione della mercede sarebbe
comprovata dal doc. 20, senza però confutare le risultanze peritali. Il perito
ha difatti costatato che le fatture doc. 7, 8 e 9 non attengono a lavori descritti
nel capitolato d’appalto, rinviando pure a quanto riferito dal direttore di P__________
SA M__________ M__________, secondo cui le prestazioni ivi contemplate non si
sono rese necessarie per errori o problemi addebitabili a terzi. Il doc. 20 dal
canto suo indica unicamente che i lavori di intonacatura sono stati talvolta
più onerosi a fronte di alcune problematiche, ma non si riferisce in alcun modo
alle suddette fatture né dimostra l’ammontare dell’eventuale pretesa di
deduzione. In sostanza, anche in questo caso è dimostrato che i costi di cui
alle fatture doc. 7-9 non sono addebitabili a AO 1.
12.4
Fattura
n. 131 di N__________ Sagl per fr. 1'695.60 (doc. 10 ed edizione documenti
dalla suddetta ditta, esecuzione di carotaggi)
Gli appellanti
rinviano all’e-mail 4 ottobre 2012 contenuta nell’edizione documenti rivolta a
N__________ Sagl, ove R__________ C__________ conferma che “abbiamo dovuto
eseguire carotaggi per erronea o mancata esecuzione per risparmi ventilazione,
impianti elettrici e termosanitari” da parte dell’impresa edile. Rinviano
anche alla testimonianza dell’arch. F__________ E__________ (direzione lavori),
che pure attesterebbe la negligenza della controparte: infatti, secondo quanto
dichiarato dalla teste, la fattura della ditta indica esattamente il numero di
carotaggi mal eseguiti o non eseguiti da AO 1 (verbale del 21 aprile 2015).
Ancora una volta però essi espongono a ruota libera delle proprie tesi
trascurando il loro dovere di confrontarsi con quanto osservato dal perito, ciò
che non assurge a sufficiente motivazione. Non contestano in particolare che
sui piani esecutivi del cemento armato non era contenuta alcuna indicazione concernente
i risparmi per l’impiantistica, né che l’allestimento dei piani per i risparmi
da effettuare, la trasmissione di istruzioni all’impresa edile, la sorveglianza
e il controllo sul cantiere prima del getto del cemento armato sono di
competenza degli impiantisti, per cui è a essi che andrebbe semmai attribuita la
responsabilità per la mancata esecuzione dei passaggi delle diverse condotte (perizia,
pag. 18). Anche questa censura cade pertanto nel vuoto.
12.5
Fatture n. 6 di A__________ B__________ per fr.
3'209.60 e n. 8 di S__________ C__________ di __________ per fr. 3'209.60 (doc.
11, posa dei pavimenti)
La deduzione pretesa dagli
appellanti riguarda le opere straordinarie pagate dalla committenza per
rimediare all’errata quota di piano delle scale in cemento armato, che sono
state realizzate da AO 1 (cfr. teste arch. F__________ E__________, doc. 11 e
doc. 21).
A tal proposito, il perito
ha accertato che: i prezzi esposti nel doc. 11 corrispondono al costo di un “riprofilamento
generale di tutte le rampe delle scale interne delle 5 villette”; mancando
agli atti le due fatture e il relativo contratto, non è possibile stabilire se
nell’offerta delle ditte terze fossero compresi anche i lavori di profilamento
di precisione della superficie dei gradini (quasi sempre necessari per la posa
del pavimento); non è possibile stabilire se la mancata esecuzione dei suddetti
lavori sia ascrivibile a una dimenticanza nel capitolato delle opere di
piastrellista o a un errore dell’impresa di costruzione; non è possibile
stabilire che questi lavori fossero di competenza dell’impresa edile e se gli
importi esposti siano congrui; le discrepanze potrebbero essere ricondotte ai
piani esecutivi (“Sulla base dei piani esecutivi, appare cioè verosimile
l’ipotesi che le misure di altezza dei gradini non abbiano correttamente tenuto
conto dei diversi spessori dei sottofondi, che nei piani dei casseri e delle
armature non sono peraltro indicati”); non è possibile accertare se e quali
indicazioni siano state date all’impresa (perizia pag. 18-19). Nessuno di
questi accertamenti è debitamente contestato nell’impugnativa. In particolare,
gli appellanti non indicano se e perché il lavoro di profilamento fosse di
competenza dell’impresa edile e quali prove dimostrerebbero la congruità della
deduzione pretesa (non deducibile né dalla testimonianza dell’architetto, né
dai doc. 11 e 21). La censura appellatoria non può conseguentemente condurre a
una modifica del giudizio pretorile.
12.6
Fattura
di L.T. __________ per fr. 6'534.- (doc. 12, realizzazione di finte travi)
Quando gli appellanti
rimproverano al Pretore di non aver considerato le loro obiezioni alla perizia
o le loro conclusioni, senza specificare di quali critiche si trattasse o
fornire riferimenti, le loro censure sono irricevibili per assenza di
motivazione. Lo stesso dicasi laddove i medesimi sostengono che il perito
sarebbe andato oltre al suo incarico facendo dichiarazioni che non gli erano
state richieste, senza però spiegare quali conclusioni peritali sarebbero
errate e per quali ragioni. Essi rilevano unicamente che la loro pretesa
sarebbe confermata dal doc. 12, attestante che le prestazioni della ditta
sarebbero state fornite per eliminare dei difetti causati dall’impresa edile
(cattiva esecuzione dei cementi armati, disallineamenti). Ciononostante, il
perito ha osservato che la struttura grezza in calcestruzzo evidenziata nel
rapporto della ditta terza non differiva nella sostanza da quanto indicato nei
piani esecutivi, attestando solamente un’esecuzione “non propriamente
eccelsa per la precisione degli spigoli e dei raccordi” risolvibile con una
semplice rasatura dello spessore dell’intonaco piuttosto che con i lavori
eseguiti dalla summenzionata ditta, che divergono, rispettivamente eccedono
rispetto a quanto previsto dai piani e non riguardano il rifacimento di opere
che l’attrice avrebbe dovuto eseguire (perizia, pag. 19-20). In sostanza, anche
ammettendo che incombeva all’impresa edile dimostrare la corretta esecuzione
delle sue prestazioni, e che dei difetti erano effettivamente presenti, la
committente non ha ossequiato il suo onere di dimostrare l’ammontare della sua
pretesa di riduzione della mercede. Anche su questo punto, l’appello non può
mutare l’esito del giudizio. Per il resto, il Pretore ha già accordato una
deduzione di fr. 44'000.- per i lavori di ripristino delle opere in calcestruzzo senza che gli
appellanti si oppongano alle considerazioni espresse a tal riguardo (consid.
12.1
della decisione di primo grado).
12.7
Nota d’onorario dello Studio di ingegneria __________
per fr. 1'965.60 (doc. 16, rifacimento dei dettagli della centrale termica)
La pretesa di deduzione
avanzata dagli appellanti principali concerne un presunto errore dell’impresa
edile, che avrebbe sbagliato le quote e l’altezza del locale della centrale
termica (risultata essere di 2.08 m invece che di 2.30 m), ciò che avrebbe richiesto
lo studio di diverse soluzioni per il posizionamento degli impianti da parte
dell’ingegnere. Il primo giudice avrebbe trascurato l’audizione dell’ing. F__________
B__________ (verbale del 23
giugno 2015) e la sua lettera del 5 dicembre 2013 (v. edizione documenti dallo
Studio d’ingegneria), ove egli ha confermato di avere allestito i piani
esecutivi e di aver ricevuto una copia dei piani consegnati all’impresa edile
nonché ha rilevato che l’altezza prevista per il locale era di 2.30 m. Ci si
dovrebbe dunque affidare a queste risultanze e non a quelle erronee contenute
nella perizia, ritenuto che il perito avrebbe a torto utilizzato dei piani non
confermati in contraddittorio dalle parti e non agli atti. La censura tuttavia
non convince. Non vi sono concreti elementi per ritenere che il perito abbia
consultato piani erronei e i suoi accertamenti, risultando ben più approfonditi
di quelli del teste sopra citato, devono prevalere. Egli ha difatti precisato
che secondo i piani di progetto, il locale aveva altezze variabili: la parete
nord-ovest aveva un’altezza prevista di 2.3 m, mentre la parete sud-est di 2.11
m, ovvero poco difforme da quanto realizzato dall’impresa edile, che in
sostanza ha eseguito l’opera conformemente ai piani esecutivi. Sono stati piuttosto
i progettisti/impiantisti ad aver trascurato questa variabilità al momento di
stabilire la disposizione degli impianti nel locale tecnico e ad aver
progettato la posa di svariati apparecchi lungo la parete più bassa (perizia, pag.
21). Queste conclusioni resistono alla critica.
12.8
Fattura n. E23768 di __________ architettura __________
SA per fr. 11'340.- (doc. 18, prestazioni supplementari della DL)
A mente degli appellanti, dalla mercede dovrebbe anche
essere dedotto il costo delle prestazioni supplementari della DL, che dopo
l’abbandono del cantiere da parte dell’impresa edile ha dovuto cercare nuovi
artigiani e occuparsi del coordinamento dei relativi lavori (ovvero svolgere
prestazioni aggiuntive non previste contrattualmente e che nulla hanno a che
vedere con la gestione corrente dei difetti, contrariamente a quanto indicato
dal perito). L’abbandono del cantiere sarebbe stato difatti intempestivo,
ingiustificato e unilaterale, come attestato dalla sentenza del Pretore del 25
giugno 2013, inc. SO.2012.817).
La censura non basta per sovvertire l’esito del
giudizio. Innanzitutto, gli appellanti non indicano dove, nella sentenza
citata, sarebbe indicato che l’abbandono del cantiere era ingiustificato (avendo
il Pretore unicamente accertato l’interruzione dei lavori, la mancata
esecuzione dello sgombero e il mancato smontaggio dei ponteggi). Il perito inoltre
ha osservato che, oltre a non potersi esprimere sulle condizioni di contratto
della DL e sulle prestazioni pattuite (che di regola includono anche la
costatazione e notifica di eventuali difetti e l’organizzazione dei lavori per
la loro eliminazione), nemmeno poteva comprendere oggettivamente come sia stato
calcolato l’importo fatturato nel doc. 18 e a quali prestazioni si riferisca,
mancando un dettaglio (perizia, pag. 22), e gli appellanti non forniscono
chiarimenti. In effetti, la fattura non menziona solo i costi per la ricerca di
nuovi artigiani ma anche “perizie, coordinazione, notifiche varie, spese postali
e telefoniche”, per cui non è possibile determinare se queste attività fossero
previste nel contratto originario e sarebbero state comunque da svolgere. Queste
considerazioni non possono essere sovvertite dalle suesposte censure
appellatorie, di carattere eccessivamente soggettivo. In altre parole, anche se
l’abbandono del cantiere ha causato alla committenza dei maggiori costi, questi
non sono stati sufficientemente dimostrati, mancando elementi oggettivi per
valutare la congruità della pretesa di deduzione di cui trattasi. Non occorre dunque
esaminare se l’impresa edile fosse o meno legittimata a interrompere i lavori
(ad esempio a seguito di mancati pagamenti in applicazione dell’art. 82 CO).
12.9
Fatture n. 21 e 22 di E__________ SA per fr.
15'000.- cadauna (doc. 14 e 15, sgombero di materiale e smontaggio di ponteggi)
Anche a tal riguardo, le
censure appellatorie sono destinate all’insuccesso siccome troppo generiche e
inadatte a mettere in discussione le conclusioni peritali. Come già detto, gli
appellanti evidenziano che l’abbandono del cantiere sarebbe stato
ingiustificato, ma non indicano dove, nella sentenza 25 giugno 2013, verrebbe accertata detta circostanza. È
pur vero che detta sentenza accerta che E__________ SA ha svolto lavori di sgombero e smontaggio che
avrebbero dovuto essere eseguiti da AO 1. Il perito ha nondimeno osservato che le fatture doc.
14.
e 15, anche se lette unitamente al preventivo 28 giugno 2012 contenuto nel
plico doc. 4, sono troppo generiche per comprendere nel dettaglio quali opere siano
state eseguite e per dedurre se esse fossero comprese nel capitolato d’appalto
delle opere da capomastro. Ha anche rilevato che, avendo l’impresa edile
lasciato il cantiere a inizio luglio 2012 (con l’ultimo rapporto giornaliero
risalente al 9 luglio 2012), non è chiaro perché il suddetto preventivo è stato
richiesto e presentato parecchi giorni prima, quando l’impresa era ancora
presente sul posto (perizia, pag. 20-21). Gli appellanti non confutano questi
accertamenti. Ne deriva la mancata dimostrazione che le prestazioni svolte da E__________ SA e fatturate nei doc. 14 e 15 fossero di
competenza di AO 1 e la mancata dimostrazione del buon fondamento dell’importo
preteso.
12.10
Fatture n. 9121687 per fr. 27'285.90, n. 9121688
per fr. 3'937.90 (recte: fr. 3'937.70) e n. 9131099 per fr. 1'080.- di D__________
SA __________ (doc. 13, 35 e 36, interventi di riparazione)
A mente degli appellanti, le
corrispondenti pretese di deduzione sono comprovate dall’audizione del teste M__________ G__________ (verbale
dell’8 settembre 2015), che il Pretore non ha considerato.
Ora, la citata audizione evidenzia
effettivamente i lavori eseguiti dalla ditta, ma non confuta né quanto
accertato dal primo giudice (ovvero che la riparazione di due giunti di
dilatazione difettosi nell’autorimessa doveva essere eseguita in garanzia da D__________ SA e che per il resto gli interventi per
risolvere i difetti nei giunti sono già compresi nei lavori generali di ripristino delle superfici in
calcestruzzo, cfr. consid. 12.1 b e f), né quanto osservato dal perito (ovvero
che non è possibile accertare che le riparazioni fatturate riguardassero opere
di competenza di AO 1, cfr. le pag. 34-35 della perizia). Alla pag. 35 della
perizia, il perito ha accertato che la riparazione dei nidi di ghiaia nelle
solette (dal costo di fr. 799.20) è senza dubbio la riparazione di un’opera
difettosa, ma gli appellanti non menzionano tale posizione, che peraltro pure risulta
già contenuta nel costo complessivo di fr. 44'000.- per il risanamento delle
opere in calcestruzzo (cfr. perizia, pag. 24). In sintesi, la censura appellatoria
è insufficientemente riferita agli accertamenti pretorili e peritali ed è
pertanto irricevibile in ordine, nonché infondata nel merito.
12.11
Fattura di __________G Sagl per fr. 2'559.60
(doc. 34, opere di lattoneria)
Gli appellanti evidenziano che l’impresa edile, dopo
aver posato dei ponteggi sul
tetto dei vicini con l’accordo di questi ultimi, ha causato dei danni al tetto
e delle infiltrazioni di acqua a seguito del loro smontaggio, risolti con i
lavori di lattoneria di cui trattasi. Ciononostante, la circostanza non risulta
debitamente allegata negli scritti introduttivi di prima sede né tantomeno
confermata dalle prove citate nel gravame. Il teste G__________ M__________
(socio e gerente della ditta terza) ha unicamente confermato l’esecuzione delle
suddette opere (verbale del 10 novembre 2015); il doc. 34 attesta soltanto che “le
acque piovane del tetto del garage del confinante, si riversavano sulla
muratura della proprietà in questione, che provocavano un’evidente
infiltrazione sulla facciata est dello stabile”; il punto 1.02 del
capitolato si limita ad affidare all’impresa edile il compito di posare dei
ponteggi e non menziona il tetto dei vicini; per quanto riguarda il verbale di
cantiere n. 30, gli appellanti omettono opportuni riferimenti e non spiegano
che informazioni se ne dovrebbero trarre. I medesimi neppure contestano quanto
indicato dal perito, ovvero che le opere oggetto della fattura doc. 34 (e volte
a evitare il deflusso di acque dal tetto di un edificio sito sul fondo
confinante) non rientrano nel genere di opere che AO 1 avrebbe dovuto eseguire
(pag. 34 perizia). Ne discende che la loro censura è irricevibile per
insufficiente motivazione nonché inadatta a scalfire il giudizio impugnato.
12.12
Fattura n. 1304 di Ed__________ Sagl per fr.
4'093.20 (doc. 39, esecuzione di muretti esterni)
Precisato che la fattura non
riguarda difetti, bensì la presunta mancata esecuzione di opere, il perito ha
costatato che la prestazione è descritta in modo generico ed è priva di
riscontro nel capitolato doc. D, non potendo essere considerata come ivi compresa
(perizia, pag. 36 e complemento del 12 giugno 2019, pag. 15). Il punto 8.02 del
capitolato citato dagli appellanti non permette di accertare il contrario.
Quando poi essi rinviano, con tanto di virgolettato, a una presunta
affermazione del teste E__________ B__________ (verbale del 10 novembre 2015), e
meglio sostengono che questi avrebbe dichiarato che l’opera era “in
precedenza appaltata ad altra ditta”, la censura è finanche temeraria,
giacché il teste ha riferito: “L’arch. E__________ non mi disse se
l’edificazione del muretto era stata in precedenza commissionata a un'altra ditta”.
Il giudizio pretorile resiste dunque alla critica.
12.13
Fattura n. 119 di N__________ Sagl per fr.
3'033.72 (doc. 40, taglio del beton e altre opere)
A dire degli appellanti, non
avendo l’impresa edile rispettato i piani di costruzione malgrado fosse al
corrente delle quote previste dalla ditta A__________ T__________ SA, la posa
delle porte dell’ascensore ha necessitato l’apporto di modifiche da parte di N__________
Sagl, che dovrebbero essere a carico di AO 1.
La censura non ossequia
l’onere di motivazione previsto dall’art. 311 CPC: è difatti priva di
riferimenti alla perizia (pag. 29 e 36) o a qualsiasi altro documento (neppure
al doc. 40, qui sopra riportato per completezza) o prova, e dev’essere
dichiarata irricevibile. In simili circostanze, la clausola contrattuale 3.1.1
(secondo cui in caso di dubbio sulla responsabilità per il difetto, l’assenza
di prove deve andare a scapito dell’appaltatrice) non può pertanto soccorrere
gli appellanti.
Sulla pena convenzionale
13.
Il Pretore ha respinto la
pretesa di deduzione di fr. 196'500.-
(fr. 1'500.- per ogni giorno di ritardo per 131 giorni) quale pena
convenzionale per il mancato rispetto del termine di consegna dei lavori,
prevista per il 29 febbraio 2012 (doc. C, clausola 4). In sintesi, costatato
l’evidente mancato ossequio del termine, egli ha accertato che secondo il tenore
della suddetta clausola la committenza, per ottenere il pagamento della pena
convenzionale, doveva dimostrare che la
circostanza fosse riconducibile alla responsabilità dell’appaltatrice, ciò che
nel concreto non è avvenuto: non solo la tesi della parte attrice, secondo cui i ritardi erano riconducibili
a terzi e alla riprogrammazione dei lavori da parte della DL, non è stata
contestata dalla convenuta (cfr. replica, ad. 5, pag. 9 seg. e duplica, ad 5, pag.
6), ma è pure stata supportata dall’istruttoria (e nello specifico dai testi C__________
M__________, L__________ M__________ e F__________ E__________, dalla
corrispondenza di cui ai doc. S-A1 e dal rapporto di cantiere doc. A2).
13.1
Dal momento che gli appellanti non si oppongono a
una delle conclusioni alternative e indipendenti del primo giudice, ovvero a
quella inerente alla mancata contestazione delle tesi attoree negli allegati
introduttivi di prima sede, tutte le restanti argomentazioni contenute nel
gravame sono irricevibili per carenza di motivazione. Comunque sia, esse
sarebbero state destinate all’insuccesso.
13.2
In primo luogo, gli appellanti muovono una censura
irricevibile quando sostengono che l’onere probatorio gravasse la controparte
in virtù della clausola contrattuale 3.1.1, poiché omettono di confrontarsi con
la sentenza di primo grado, fondata su una diversa clausola contrattuale (n. 4)
secondo cui la pena convenzionale era dovuta dall’appaltatrice “per comprovata responsabilità riferibile alle
opere del proprio mandato”
(norma che peraltro può essere considerata alla stregua di una lex specialis
rispetto alla più generica clausola 3.1.1).
13.3
In secondo luogo, gli appellanti non possono
essere seguiti quando sostengono che basta qualsiasi manchevolezza da parte
dell’impresa edile per fondare il diritto alla penale, né quando rinviano al
punto 0.00 del modulo descrittivo (doc. D), secondo cui eventuali maggiori
oneri o circostanze che avrebbero potuto rendere il lavoro più difficile
rientravano nel rischio di contratto a carico di AO 1: il passaggio citato
dagli appellanti è eccessivamente generico per costituire una deroga a quanto
appena detto e alla clausola contrattuale n. 4, che imponeva alla committenza
di dimostrare la responsabilità dell’impresa per il mancato rispetto del
termine di consegna. Secondo un’interpretazione oggettiva della clausola, una
“comprovata responsabilità” può essere ammessa solo qualora il comportamento
dell’impresa edile sia stato decisivo, e meglio la causa preponderante dei
ritardi, e non già solo in presenza di qualche negligenza minore che si è
cumulata alle colpe di terzi.
13.4
Gli appellanti non portano la dimostrazione a loro
incombente di quanto sostengono. Non possono innanzitutto essere seguiti quando
affermano che la teste F__________ E__________ avrebbe dichiarato che tutti i
ritardi sarebbero stati causati da AO 1. L’esistenza di problematiche e ritardi
(anche importanti, fra cui allagamenti e riprogrammazione dei lavori da parte
della DL) non imputabili all’impresa edile emerge peraltro sia dai documenti,
sia dai testi citati dal Pretore (la cui rilevanza probatoria non può essere
esclusa a priori dagli appellanti semplicemente affermando che essi sono
collaboratori o ex-collaboratori dell’attrice) e non è smentita dai riferimenti
degli appellanti ai doc. 24, 25 e 29. Per il resto gli appellanti rilevano che
la controparte, abbandonando il cantiere, ha assunto il rischio di non poter rimediare ai ritardi accumulati,
ma omettono di considerare che non è
stata questa circostanza (sovvenuta solo il 9 luglio 2012) a causare il mancato
rispetto del termine di consegna del 29 febbraio 2012 e che essi hanno chiesto il pagamento della penale
solo per i giorni di ritardo dal 29 febbraio 2012 al 9 luglio 2012.
13.5
In sintesi, non è dimostrato che i ritardi siano (prevalentemente)
da imputare a AO 1. Gli appellanti devono sopportare le conseguenze negative
della mancata dimostrazione, cosicché la loro censura, oltre a essere
irricevibile, sarebbe pure stata da respingere nel merito.
Sull’esigibilità della mercede e sulla mora
14.
Il giudice di prime cure ha
stabilito che il contratto non fa dipendere l’esigibilità della mercede dall’allestimento di una liquidazione
finale. Il contratto prevedeva unicamente che il saldo della mercede sarebbe
stato pagato dopo il collaudo dell’opera. Detto collaudo, presupponendo
l’esistenza di un’opera completa, non è potuto avvenire, ma ciò non comporta il
diritto della committenza di trattenere integralmente la mercede dovuta;
piuttosto, essa deve retribuire l’appaltatrice per la parte di opera eseguita.
Accertata in altre parole l’esigibilità della mercede, il primo giudice ha
fatto decorrere gli interessi di mora dal 1° giugno 2012 così come richiesto
nella petizione sulla base delle interpellanze di cui ai doc. G e H.
14.1
Gli appellanti criticano il primo giudice per non
aver ammesso la necessità di una liquidazione finale (menzionata dalla clausola
contrattuale 6.3), che andava fatta anche in caso di abbandono anticipato del
cantiere vista la natura del contratto, e meglio per verificare le opere e i
quantitativi eseguiti nonché la mercede dovuta. Non avendo la controparte né
presenziato al collaudo (previsto dalla clausola 6.2 del contratto, possibile
anche per una parte parziale di opera e indispensabile per chiedere il saldo
della mercede), né allestito un conteggio delle prestazioni effettuate, essi
contestano pertanto che la pretesa attorea possa essere considerata esigibile e fruttifera di interessi passivi.
Piuttosto, l’esigibilità interverrà unicamente nel momento in cui il conteggio
fatto nella sentenza diventerà definitivo.
14.2
Da un esame degli allegati introduttivi della
parte convenuta, sorge il dubbio che la stessa abbia con la sufficiente
chiarezza e precisione contestato l’esigibilità della mercede, la sua mora e il
decorso dei relativi interessi, ritenuto che essa ha soltanto rilevato
l’assenza di una liquidazione e di un collaudo (cfr. pag. 5-6, 12 e 20 della
risposta con domanda riconvenzionale del 17 gennaio 2013). Sia come sia, le
censure contenute nel gravame non fanno apparire errate le conclusioni
pretorili.
14.3
In relazione all’assenza del collaudo, gli
appellanti si limitano a riproporre delle proprie tesi soggettive in
contrapposizione alla decisione pretorile e non spiegano come avrebbe potuto
avvenire il collaudo in presenza di un’opera incompleta, sicché la censura non può
mutare l’esito del giudizio. Parimenti, gli appellanti non possono (come già
più volte ribadito) pretendere una liquidazione allestita in base alle
misurazioni e a prezzi unitari, vista la natura forfettaria della mercede.
14.4
Per legge, nel contratto di appalto la mercede è
esigibile al momento della consegna dell’opera ultimata (art. 372 CO), a meno
che le parti abbiano pattuito altrimenti. La Norma SIA 118 esige, oltre a ciò,
l’allestimento di una liquidazione finale e la sua verifica da parte della
committenza (art. 153-155). Laddove l’appaltatrice interrompa definitivamente i
lavori e receda dal contratto prima dell’ultimazione dell’opera, essa deve però
evidentemente poter pretendere il pagamento per le prestazioni fornite (cfr. Gauch, op. cit., pag. 551 n. 1156; Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, 2015, pag. 85 n.
207; DTF 129 III 738, consid. 7.3; STF 4C.241/2003 dell’11 novembre 2003,
consid. 5.2). Secondo l’Alta Corte, la difettosità dell’opera non preclude l’esigibilità della mercede (DTF 129 III 738, consid. 7.2). Ciononostante, non può subentrare una mora se il
committente ha il diritto di rifiutare il pagamento, segnatamente in base
all’art. 82 CO; ad esempio, la committenza può trattenere la mercede relativa
alle opere non eseguite oppure, a determinate circostanze, alle opere difettose
(ritenuto che una parte della dottrina riconosce un simile diritto, fondato sul
sinallagma, solo qualora il committente faccia valere il diritto alla riparazione
gratuita dei difetti e l’importo trattenuto si trovi in un ragionevole rapporto
con i presumibili costi di riparazione, cfr. Gauch,
op. cit., pag. 1013 n. 2370 seg. e pag. 1019 n. 2387 seg.; v. anche DTF 89 II 232, consid. 4 ma altresì DTF 94 II 161, consid. 2d). La questione non
necessita di essere qui approfondita per assenza di argomentazioni degli
appellanti a tal proposito. Di principio, malgrado l’esigibilità della mercede,
il committente ha il diritto di trattenerla fintantoché non ha ricevuto una
fattura comprensibile e verificabile, in modo da poter essere in grado di
valutare quali pretese riconoscere e quali contestare, laddove il grado di dettaglio richiesto dipende dalla
natura del contratto, dal tipo di mercede e da tutte le circostanze del caso
concreto (Gauch, op. cit., pag. 552 seg. n. 1159 seg.; Koller, op. cit., pag. 82 n. 201; STF
4A_305/2014 dell’8 gennaio 2015, consid. 6.3). Le necessità di specificazione
sono difatti evidentemente maggiori in caso di determinazione della mercede in
base ai quantitativi eseguiti, oppure a regia, o in presenza di una o più
modifiche di ordinazione, rispetto alla semplice richiesta del saldo di una
mercede forfettaria.
14.5
Nel caso concreto, il Pretore si è riferito alle
richieste di pagamento e alle diffide dell’appaltatrice di cui ai doc. G e H,
che chiedevano il pagamento (entro il 31 maggio 2012) del saldo delle tre fatture
già precedentemente trasmesse alla committenza (datate 22 dicembre 2011 e 19
aprile 2012, cfr. anche doc. F). Agli atti vi è pure uno scritto di AO 1 datato
18.
aprile 2012 (doc. I) contenente una ricapitolazione dello stato dei lavori e
il costo delle opere rimaste da eseguire. L’impugnativa non menziona questi
scritti, né lamenta l’insufficienza delle fatture ricevute o l’incapacità di valutare
le pretese avanzate dalla controparte e di stimare, sulla base della mercede
forfettaria prevista, quanto eseguito, i difetti e l’eventuale saldo da
corrispondere. In altre parole, in assenza di sufficienti specificazioni, la
decisione del Pretore di far decorrere gli interessi di mora dal 1° giugno 2012
dev’essere tutelata.
Sull’ipoteca legale
15.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha accertato l’adempimento dei presupposti per ottenere l’iscrizione
dell’ipoteca legale definitiva ex art. 837 cpv. 1 cifra 3 CC. Stabilito
l’ammontare del credito dell’impresa edile e il corrispondente importo del pegno,
ne ha poi disposto la ripartizione su tutte le unità di PPP a eccezione della
n. __________ (divenuta in pendenza di causa di proprietà di N__________) in base alle singole quote millesimali di ciascuna.
15.1
A tal riguardo, gli appellanti principali non
muovono contestazioni, se non quelle già trattate riferite all’ammontare della
mercede. L’appellante incidentale da parte sua chiede unicamente che l’ipoteca
legale iscritta a carico della non più esistente PPP n. __________ venga
ripresa in seno alla PPP n. __________ e che per quest’ultima, come pure per la
n. __________ (pure diventate di proprietà di terzi in costanza di causa),
venga disposta la reiezione dell’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva e
mantenuta l’iscrizione provvisoria stabilita con decisione 21 agosto 2012 (fr.
3'468.- per la PPP n. __________ e fr. 19'507.50 + fr. 8'670.- per la PPP n. __________)
con assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere nei confronti
dell’attuale proprietaria l’istanza di iscrizione delle ipoteche legali
definitive. Gli appellanti principali da parte loro non formulano obiezioni e si
rimettono al giudizio di questa Camera.
15.2
Come già ricordato dal giudice di primo grado, la
domanda di iscrizione dell’ipoteca legale va rivolta nei confronti del
proprietario attuale del fondo oggetto delle forniture o dei lavori. La
questione attiene al presupposto di merito della legittimazione passiva e va
verificata d’ufficio a ogni stadio della causa sulla base dei fatti allegati e
accertati. Qualora l’oggetto litigioso (nella fattispecie: l'oggetto del pegno)
sia alienato pendente causa, l'acquirente può subentrare nel processo al posto
dell'alienante (art. 83 cpv. 1 CPC). Se non subentra, la richiesta di
iscrizione va respinta per carenza di legittimazione passiva. In tal caso
tuttavia l'artigiano o imprenditore deve avere la possibilità di chiedere
nuovamente l'iscrizione (provvisoria o definitiva) dell'ipoteca legale nei
confronti del nuovo proprietario del fondo. A tal fine il giudice gli fissa un
termine entro cui agire. Le spese giudiziarie vanno di principio poste a carico
della parte convenuta, essendo essa responsabile per la reiezione della domanda
(Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
5ª ed., pag. 521 n. 1730; Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª ed., pag. 542 n. 1475; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª ed., pag. 312 n.
2882b e relativa nota 82; ICCA del 6 novembre 2015, inc. 11.2013.58, consid. 2).
Qualora l’imprenditore richieda l’iscrizione
dell’ipoteca legale non sul fondo base, ma su uno o più fogli di PPP, i
proprietari costituiscono fra loro un litisconsorzio passivo facoltativo. Invece,
i comproprietari di una singola unità PPP formano un litisconsorzio passivo
necessario giusta l’art. 70 CPC (Spahr,
Die prozessualen Aspekte der definitiven Eintragung des
Bauhandwerkerpfandrechts, 2017, pag. 71 n. 191-192; Schumacher, op. cit., pag. 498 seg. n. 1366-1368 e Ergänzungsband
zur 3. Auflage, 2011, pag. 225
n. 729; Bohnet, Actions civiles,
Vol. I, 2ª ed., § 55 n. 32 e 34; DTF
138.
III 512, consid. 2.2, 2.4 e 4.3).
15.3
Nella fattispecie, durante la pendenza della
procedura di prima sede, e meglio nell’aprile del 2013, AP 1 ha ceduto a AP 3 (che
è subentrato in causa quale parte convenuta accanto alla suddetta società) la
PPP n. __________ e 1/33 della PPP n. __________. Nel dicembre 2013 AP 1 ha
altresì ceduto a N__________ le PPP n. __________, __________, __________ e __________
(quest’ultima nel seguito soppressa e riunita alla PPP n. __________) e 7/33
della PPP n. __________. Questa società non è subentrata in causa. Va precisato
che nel frattempo, in pendenza di appello (aprile 2021), vi è stata l’ulteriore
cessione di tutte le PPP/quote di PPP di proprietà di N__________ in favore di S__________.
Ne consegue che il Pretore avrebbe dovuto respingere la richiesta d’iscrizione
non solo per quanto concerne la PPP n. __________, ma anche per le n. __________,
__________ e __________, e avrebbe dovuto dichiarare irricevibile tale
richiesta per quanto riguarda la PPP n. __________, in quanto non tutti i suoi
comproprietari, formanti un litisconsorzio necessario, sono stati convenuti in
causa. Per queste PPP si giustifica di procedere così come auspicato
dall’appellante incidentale, mantenendo l’iscrizione provvisoria e assegnando
un termine per l’inoltro dell’azione di iscrizione definitiva contro i
proprietari attuali.
Conclusioni e spese giudiziarie
16.
In definitiva, l’appello
principale deve essere integralmente respinto (nella misura della sua
ricevibilità), con la rettifica che la mercede complessiva dovuta a AO 1 ammonta
a fr. 299'935.25 (ciò che comporta altresì la corrispondente rettifica
dell’ammontare del pegno iscritto sui singoli fogli di PPP). L’appello
incidentale dev’essere parzialmente accolto limitatamente a quanto esposto al
considerando che precede.
17.
Vista la natura minima delle
modifiche del giudizio di prima sede, la ripartizione delle spese giudiziarie
decisa dal primo giudice viene lasciata immutata.
18.
Per quanto riguarda il valore
litigioso della presente procedura, va ribadita l’esistenza di un cumulo di
azioni e di diverse rivendicazioni degli appellanti principali e
dell’appellante incidentale, che concettualmente hanno presentato degli appelli
distinti, e meglio:
AP 2 ha chiesto di respingere l’azione condannatoria e
di accogliere la sua domanda riconvenzionale, per cui il valore litigioso delle
sue domande di seconda sede è quantificato in fr. 731'631.32. AP 1 e AP 3 hanno
postulato la reiezione della domanda di iscrizione delle ipoteche legali
definitive sulle PPP di loro proprietà. Il valore litigioso della loro domanda
è quindi di fr. 300'235.25.
AO 1, nell’ambito dell’azione creditoria che
la vede opposta a AP 2, ha chiesto in seconda sede di ottenere il pagamento di aggiuntivi
fr. 91'146.-, importo che costituisce il valore litigioso del
relativo appello. Essa ha altresì conseguentemente chiesto, nell’ambito
dell’azione rivolta nei confronti di AP 1 e AP 3, il corrispondente aumento dei
pegni gravanti le PPP di loro proprietà oltre che le modifiche suesposte in
materia di ripartizione dell’ipoteca legale (per cui pure tale valore litigioso
è quantificato in fr. 91'146.-).
19.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per la commisurazione delle suddette spese e la
valutazione del dispendio di tempo si tiene conto che gli importi oggetto delle
varie azioni riguardavano la medesima fattispecie e i medesimi accertamenti.
Gli importi verranno quindi opportunamente ridotti.
AP 2 è integralmente soccombente con il suo appello. Le
spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 17’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 e 13 RTar, sono quantificate
in fr. 7’000.-.
AP 1 e AP 3 sono integralmente soccombenti con il loro
appello. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano
a fr. 6’000.-, e vengono suddivise in fr. 5'700.- a carico di AP 1 e in fr.
300.- a carico di AP 3, tenuto conto delle quote millesimali di loro proprietà
(art. 106 cpv. 3 CPC). Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 e 13
RTar, sono quantificate in fr. 3’000.-.
Per quanto riguarda l’appello incidentale, AO 1
soccombe in relazione alla sua pretesa creditoria e al postulato aumento
dell’importo dei pegni gravanti le varie PPP, mentre ottiene ragione in
relazione alle sue riflessioni sulle PPP n. __________, __________ e __________.
Su quest’ultimo tema, AP 1 e AP 3 si sono rimessi al giudizio di questa Camera.
Tutto considerato, si giustifica di porre a carico di AO 1 spese processuali di
seconda sede di fr. 3'000.- per l’azione creditoria e di fr. 2'000.- per la
domanda di iscrizione delle ipoteche legali (art. 2, 7 e 13 LTG). A titolo di ripetibili,
la medesima rifonderà fr. 1'500.- a AP 2 e fr. 1'500.- (complessivi) a AP 1 e AP
3.
20.
Quanto agli eventuali rimedi
giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni
rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Nella
fattispecie, sia il valore litigioso della domanda principale che quello della
domanda riconvenzionale superano agevolmente i fr. 30'000.- di cui all’art. 74
cv. 1 lett. b LTF (cfr. art. 53 LTF).
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 14 settembre 2020 di AP 2 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura
d’appello di AP 2, pari a fr. 17’000.-, sono a carico dell’appellante, che
rifonderà a AO 1 fr. 7’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’appello 14 settembre 2020
di AP 1 e AP 3 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le
spese processuali della procedura d’appello di AP 1 e AP 3, pari a fr. 6’000.-,
sono a carico di AP 1 nella misura di fr. 5'700.- e di AP 3 nella misura di fr.
300.-. I medesimi rifonderanno a AO 1, con vincolo di solidarietà, fr. 3’000.-
per ripetibili di seconda sede.
V. La
decisione pretorile 28
luglio 2020 è
rettificata d’ufficio nel
senso che la mercede e l’ammontare complessivo del pegno ammontano a fr. 299'935.25, con conseguente modifica
degli importi a carico di ciascun foglio di PPP in base alle rispettive quote
millesimali così come esposto al successivo punto del dispositivo.
VI. L’appello
incidentale 3 novembre 2020 di AO 1 è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione pretorile 28
luglio 2020 è così
modificata:
1.
Invariato.
1.1
AP 2, __________
(FL), è condannata a versare a AO 1, __________, fr. 299'935.25 oltre interessi
del 5% dal 1° giugno 2012.
2.
Invariato.
2.1
È fatto ordine
all’Ufficiale dei registri di __________ di iscrivere le seguenti ipoteche
legali definitive degli artigiani e degli imprenditori
a favore di AO
1, __________, e
a carico
delle seguenti PPP, fondo base n. __________ RFD __________:
per l’importo
di fr. 6'298,64 oltre interessi del 5% dal 1 giugno 2012 a carico della PPP n. __________
di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 2'999,35 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP n.
__________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 2'699.42 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP n.
__________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 2'399.48 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP n.
__________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 15'896.57 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP
n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 14'996.76 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP
n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 8'398.19 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP n.
__________ di proprietà di AP 3;
per l’importo
di fr. 15'896.57 oltre interessi del 5%
dal 1. giugno 2012 a carico della PPP n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 17'096.31 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP
n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 11'397.54 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP
n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 14'996.76 oltre interessi del 5%
dal 1. giugno 2012 a carico della PPP n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 8'398.19 oltre interessi del 5% dal 1.
giugno 2012 a carico della PPP n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 15'896.57 oltre interessi del 5%
dal 1. giugno 2012 a carico della PPP n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 17'096.31 oltre interessi del 5%
dal 1. giugno 2012 a carico della PPP n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 11'397.54 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP
n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 11'397.54 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP
n. __________ di proprietà di AP 1;
per l’importo
di fr. 11'997.41 oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2012 a carico della PPP
n. __________ di proprietà di AP 1;
già iscritte
in via provvisoria – per importi più elevati ammontanti a complessivi fr.
433'500 – su decisione 21 agosto 2012 e (in seguito a modifica delle quote
millesimali di PPP __________ e __________) su decisione 20 dicembre 2012.
2.2
L’istanza
di iscrizione di ipoteca legale definitiva è respinta per l’iscrizione a carico
delle PPP n. __________, __________, __________ (di proprietà di terzi) e __________
(soppressa e riunita alla n. __________). L’istanza di iscrizione
di ipoteca legale definitiva è irricevibile per quanto riguarda l’iscrizione a
carico della PPP n. __________. Per tali PPP rimangono
iscritte le ipoteche legali provvisorie sancite con decisione 21 agosto 2012
per i seguenti importi:
- fr. 3'468.-
oltre
interessi del 5% dal 1 giugno 2012 sulla PPP n. __________;
- fr. 6'069.-
oltre interessi del 5% dal 1 giugno 2012 sulla PPP n. __________;
- fr.
19'507.50 + fr. 8'670.-
oltre
interessi del 5% dal 1 giugno 2012 sulla PPP
n. __________;
- fr. 122'247.-
oltre
interessi del 5% dal 1 giugno 2012 sulla PPP n. __________.
2.2.1
All’attrice è
assegnato un termine di 30 giorni per promuovere nei confronti degli attuali
proprietari delle PPP n. __________, __________, __________ e __________
l’azione volta all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, in difetto di che
l’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria verrà cancellata.
3.
Invariato.
4.
Invariato.
5.
Invariato.
6.
Invariato.
7.
Invariato.
VII. Le
spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a complessivi fr.
5’000.-, sono a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà fr. 1'500.- a
AP 2 e fr. 1’500.- complessivi a AP 1 e a AP 3 per ripetibili di seconda sede.
VIII. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord e all’Ufficio del registro
fondiario di Mendrisio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).