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Decisione

12.2020.116

Contratto di lavoro - appello irricevibile

1 febbraio 2021Italiano5 min

con scritto 22 settembre 2019, a cui ha fatto seguito la disposizione ordinatoria

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.116

Lugano

1 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.111

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26

marzo 2019 da

AO

1

patrocinato dall’ avv. PA

1

contro

AP

1

rappr. da: RA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'066.15 a titolo di

pretese salariali, lavoro suppletivo non remunerato e vacanze non godute, e di

ordinarle di regolarizzare gli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre

2018;

domanda alla quale si è

opposta la controparte e che il Pretore con decisione 20 agosto 2020 ha

parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 25'413.-

oltre interessi, ordinandole altresì di regolarizzare gli oneri sociali di

pertinenza dell’attore;

appellante

la

convenuta con appello 21 settembre 2020, con cui chiede l’annullamento del

querelato giudizio, protestando le spese processuali e le ripetibili di

entrambe le sedi;

ritenuto che l’appello

non è stato notificato alla controparte per la risposta;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

considerato

in fatto in

diritto: che con contratto 7 maggio 2015 AO 1 è stato

assunto dalla AP 1 a partire dal 18 maggio seguente in qualità di barista a

tempo pieno per un salario lordo mensile di fr. 3'407.-. Al rapporto di lavoro,

di durata indeterminata, era applicabile il CCNL dell’industria alberghiera e

della ristorazione, di obbligatorietà generale (doc. C). Con scritto

raccomandato 21 agosto 2018 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto con

effetto al 30 settembre 2018 (doc. H);

che

con petizione 26 marzo 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione

ad agire (doc. D), ha convenuto in giudizio la AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 27'066.55, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2015, a titolo

di salari arretrati (fr. 20'371.15) per il 2015 e per il 2018 (da giugno a

settembre), di lavoro suppletivo non remunerato (fr. 1'653.55) e di vacanze

residue non godute (fr. 5'041.25) nonché di fare ordine alla datrice di lavoro

di regolarizzare gli oneri sociali;

che

la convenuta con risposta 11 giugno 2019 si è opposta all’accoglimento

dell’azione, postulandone l’integrale reiezione;

che

con sentenza 20 agosto 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per

l’importo di fr. 25'413.- oltre interessi e ordinato alla datrice di lavoro di

regolarizzare gli oneri sociali di pertinenza dell’attore, senza prelevare

oneri processuali e obbligando la convenuta a versare alla controparte fr.

3'500.- a titolo di ripetibili; egli, in breve, ha qualificato l’accordo

sottoscritto dalle parti come un contratto di lavoro a cui erano applicabili le

disposizioni del CCNL dell’industria alberghiera e della

ristorazione, e riconosciuto gli importi fatti valere dall’attore concernenti i

salari arretrati e le ferie residue non godute, mentre ha respinto la richiesta

Fatti

di fr. 1'653.55 per lavoro suppletivo;

che

la convenuta è insorta contro il menzionato giudizio con appello 21 settembre

2019, postulandone il suo annullamento;

che

con scritto 22 settembre 2019, a cui ha fatto seguito la disposizione ordinatoria

del 12 ottobre 2020, il presidente di questa Camera, accertato che il gravame

era privo di firma, ha assegnato all’appellante un termine fino al 20 ottobre

seguente per sanare il difetto, ciò che è poi avvenuto;

che

l’appello non è stato notificato a AO 1 per la risposta (art. 312

cpv. 1 CPC);

che

con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e

l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 311 cpv. 1 CPC); l’obbligo di motivazione previsto comporta che l’atto di

appello deve criticare compiutamente la motivazione del giudizio di prima

Considerandi

istanza spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe

errato e con ciò da riformare;

che

in concreto l’appellante non si confronta in alcun modo con le argomentazioni

del primo giudice, limitandosi a ritenere erronea la decisione impugnata senza

spiegarne i motivi e a evidenziare che l’attore sarebbe stato in malafede e

avrebbe “approfittato delle difficoltà della società scrivente nel

dimostrare che avesse torto”, ciò che rende l’appello irricevibile;

che

la presente procedura concerne una controversia in materia di diritto

del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, di modo che non

vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC);

che

non si assegnano indennità ripetibili alla controparte a cui non è stato

notificato l’appello;

che,

terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente

inammissibile, la procedura può essere decisa dalla

Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

che

il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale

è superiore alla soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L’appello 21 settembre

2020 di AP 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).