12.2020.116
Contratto di lavoro - appello irricevibile
1 febbraio 2021Italiano5 min
con scritto 22 settembre 2019, a cui ha fatto seguito la disposizione ordinatoria
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.116
Lugano
1 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.111
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26
marzo 2019 da
AO
1
patrocinato dall’ avv. PA
1
contro
AP
1
rappr. da: RA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'066.15 a titolo di
pretese salariali, lavoro suppletivo non remunerato e vacanze non godute, e di
ordinarle di regolarizzare gli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre
2018;
domanda alla quale si è
opposta la controparte e che il Pretore con decisione 20 agosto 2020 ha
parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 25'413.-
oltre interessi, ordinandole altresì di regolarizzare gli oneri sociali di
pertinenza dell’attore;
appellante
la
convenuta con appello 21 settembre 2020, con cui chiede l’annullamento del
querelato giudizio, protestando le spese processuali e le ripetibili di
entrambe le sedi;
ritenuto che l’appello
non è stato notificato alla controparte per la risposta;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
considerato
in fatto in
diritto: che con contratto 7 maggio 2015 AO 1 è stato
assunto dalla AP 1 a partire dal 18 maggio seguente in qualità di barista a
tempo pieno per un salario lordo mensile di fr. 3'407.-. Al rapporto di lavoro,
di durata indeterminata, era applicabile il CCNL dell’industria alberghiera e
della ristorazione, di obbligatorietà generale (doc. C). Con scritto
raccomandato 21 agosto 2018 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto con
effetto al 30 settembre 2018 (doc. H);
che
con petizione 26 marzo 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione
ad agire (doc. D), ha convenuto in giudizio la AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 27'066.55, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2015, a titolo
di salari arretrati (fr. 20'371.15) per il 2015 e per il 2018 (da giugno a
settembre), di lavoro suppletivo non remunerato (fr. 1'653.55) e di vacanze
residue non godute (fr. 5'041.25) nonché di fare ordine alla datrice di lavoro
di regolarizzare gli oneri sociali;
che
la convenuta con risposta 11 giugno 2019 si è opposta all’accoglimento
dell’azione, postulandone l’integrale reiezione;
che
con sentenza 20 agosto 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per
l’importo di fr. 25'413.- oltre interessi e ordinato alla datrice di lavoro di
regolarizzare gli oneri sociali di pertinenza dell’attore, senza prelevare
oneri processuali e obbligando la convenuta a versare alla controparte fr.
3'500.- a titolo di ripetibili; egli, in breve, ha qualificato l’accordo
sottoscritto dalle parti come un contratto di lavoro a cui erano applicabili le
disposizioni del CCNL dell’industria alberghiera e della
ristorazione, e riconosciuto gli importi fatti valere dall’attore concernenti i
salari arretrati e le ferie residue non godute, mentre ha respinto la richiesta
Fatti
di fr. 1'653.55 per lavoro suppletivo;
che
la convenuta è insorta contro il menzionato giudizio con appello 21 settembre
2019, postulandone il suo annullamento;
che
con scritto 22 settembre 2019, a cui ha fatto seguito la disposizione ordinatoria
del 12 ottobre 2020, il presidente di questa Camera, accertato che il gravame
era privo di firma, ha assegnato all’appellante un termine fino al 20 ottobre
seguente per sanare il difetto, ciò che è poi avvenuto;
che
l’appello non è stato notificato a AO 1 per la risposta (art. 312
cpv. 1 CPC);
che
con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 311 cpv. 1 CPC); l’obbligo di motivazione previsto comporta che l’atto di
appello deve criticare compiutamente la motivazione del giudizio di prima
Considerandi
istanza spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe
errato e con ciò da riformare;
che
in concreto l’appellante non si confronta in alcun modo con le argomentazioni
del primo giudice, limitandosi a ritenere erronea la decisione impugnata senza
spiegarne i motivi e a evidenziare che l’attore sarebbe stato in malafede e
avrebbe “approfittato delle difficoltà della società scrivente nel
dimostrare che avesse torto”, ciò che rende l’appello irricevibile;
che
la presente procedura concerne una controversia in materia di diritto
del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, di modo che non
vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC);
che
non si assegnano indennità ripetibili alla controparte a cui non è stato
notificato l’appello;
che,
terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente
inammissibile, la procedura può essere decisa dalla
Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che
il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale
è superiore alla soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello 21 settembre
2020 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).