Lexipedia

Decisione

12.2020.117

Contratto di lavoro - licenziamento in tronco

5 febbraio 2021Italiano15 min

rapporto di lavoro intimata con effetto immediato, per cause gravi, alla signora

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.117

Lugano

5 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.10 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 gennaio

2018 da

AO

1

PA 2

contro

AP

1

PA 1

con cui l’attrice ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 44'506,45, oltre interessi e

accessori, a titolo di salario e indennità per licenziamento abusivo;

domande in gran parte

avversate dalla convenuta che, con la risposta, ha riconosciuto unicamente un importo

di fr. 1'034.95, e sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 21

agosto 2020, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la

convenuta al pagamento di fr. 27'989,45 oltre interessi a titolo di salario e

fr. 11'111,10 oltre interessi quale indennità per licenziamento abusivo;

appellante la

convenuta con appello 23 settembre 2020 con il quale chiede la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di respingere la petizione, con protesta di

tasse, spese e ripetibili;

mentre l’attrice con risposta 10 dicembre 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 è stata alle

dipendenze di AP 1 dal 1° maggio 2013 in qualità di collaboratrice domestica.

Il contratto, a tempo indeterminato, prevedeva inizialmente un salario mensile

lordo di fr. 1'600.- per un tasso di occupazione di 22,5 ore settimanali (pari

al 53%), secondo giorni e orari prestabiliti (doc. B). Successive modifiche

contrattuali hanno condotto le parti, il 30 giugno 2016, a stipulare un

contratto di durata indeterminata con uno stipendio lordo di fr. 3'000.- per un

impiego a tempo pieno (doc. F).

Fatti

B. Preannunciandone

verbalmente l’intenzione, il 13 ottobre 2016 la datrice di lavoro ha disdetto

con effetto immediato il contratto, invocando il venir meno della fiducia (doc.

G). Con lettera dello stesso giorno la dipendente ha contestato tale decisione,

siccome ritenuta ingiustificata (doc. H). Richiesta di motivare la disdetta

straordinaria, la datrice di lavoro ha comunicato, con lettera 2 dicembre 2016

alla rappresentante sindacale della lavoratrice, che “la disdetta del

rapporto di lavoro intimata con effetto immediato, per cause gravi, alla signora

AO 1, è stata determinata dallo stato di ubriachezza in cui è stata trovata sul

posto di lavoro e sulle risultanze di precedenti analoghi; circostanza che

preclude la possibilità che il rapporto di lavoro abbia a continuare (art. 337

cpv. 2 CO)” (doc. I).

C. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.151), con petizione 12 gennaio 2018 AO

1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 44'506,45

oltre interessi.

L’attrice ha preteso fr. 24'136.- a titolo differenza tra quanto percepito da

maggio 2013 a metà ottobre 2016 e i minimi salariali imposti dal vigente Contratto

normale di lavoro per il personale domestico approvato il 20 ottobre 2010

dal Consiglio federale (in seguito CNL). Per il periodo ordinario di disdetta,

da metà ottobre a fine dicembre 2016, la dipendente ha chiesto fr. 9'259,25,

calcolati sulla base del salario lordo di fr. 3'703,70 previsto dal CNL. Infine,

essa ha richiesto fr. 11'111,10, pari a tre mensilità, quale indennità per

licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.

Con la risposta 9

aprile 2018 la convenuta, ribaditi i motivi alla base di un licenziamento

immediato, si è opposta a gran parte delle pretese, fatta eccezione per

l’importo di fr. 1'034,95 a titolo di saldo salariale, sulla base di un

conteggio da lei elaborato.

Con replica 11 maggio 2018 e duplica 5 luglio 2018, così come con le

conclusioni 18 febbraio 2019, le parti si sono riconfermate nelle rispettive

tesi e domande.

D. Con la sentenza 21

agosto 2020 qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

condannando la convenuta al pagamento di fr. 27'989,45 oltre interessi a titolo

di salario e fr. 11'111,10 oltre interessi quale indennità per licenziamento

abusivo.

E. Con l’appello 23

settembre 2020 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel

senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Con risposta 10 dicembre 2020 l’appellata ha chiesto di respingere

l’impugnativa e confermare il giudizio pretorile.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art.

311 CPC). L’appello 23 settembre 2020, introdotto nel termine di 30 giorni

dall’avvenuta notifica del primo giudizio è pertanto tempestivo.

Considerandi

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha anzitutto rilevato come le audizioni testimoniali di

due medici abbiano permesso di escludere che l’attrice avesse un problema di

abuso cronico di bevande alcoliche. Nessun riscontro avrebbe altresì avuto il

rimprovero di abuso regolare o estemporaneo di alcolici.

Preso in esame l’episodio verificatosi il 12 ottobre 2016, assurto a motivo di

licenziamento straordinario, il primo giudice ha rilevato come le testimonianze

delle uniche due persone presenti in quel frangente si eludessero a vicenda e

concluso che la datrice di lavoro sarebbe venuta meno all’onere probatorio che

le incombeva a tal proposito. Il giudizio pretorile ha altresì esposto i motivi

che renderebbero inspiegabile, secondo il buon senso e l’esperienza generale

della vita, la versione dei fatti resa dalla testimonianza posta alla base

della tesi della convenuta. Accertato che non vi fosse prova di problemi nel

rapporto di lavoro con la dipendente precedenti quella data, il Pretore ha

ritenuto di non poter trarre conclusioni, in merito ai fatti determinanti del

12.

ottobre 2016, sulla base delle dichiarazioni rese da una teste chiamata a

riferire in merito a un episodio verificatosi due giorni prima, siccome

inidoneo a inficiare l’esistenza di un rapporto professionale immacolato.

Ritenute irrilevanti ai fini del giudizio le conseguenze soggettive del licenziamento

per la convenuta e le sue considerazioni secondo una semplice logica di

convenienza, il giudizio pretorile ha concluso che il licenziamento immediato

dell’attrice non risultasse fondato su un valido motivo. In applicazione

dell’art. 337c cpv. 1 CO, ha pertanto riconosciuto alla dipendente il diritto

al salario per il periodo di disdetta ordinaria.

Definita l’attrice quale lavoratrice non qualificata con più di quattro anni

di esperienza, il Pretore le ha riconosciuto il diritto alla corrispondente

remunerazione oraria fissata dal CNL, ritenendo altresì infondata la pretesa

della convenuta di dedurre dal salario prestazioni in natura rimaste prive di

dimostrazione.

Ricordati i criteri rilevanti nell’esercizio del potere di apprezzamento

conferito al giudice dall’art. 337c cpv. 3 CO, il giudizio pretorile ha infine

ritenuto adeguata alle circostanze concrete un’indennità pari a tre mensilità,

per tener conto dell’età professionalmente avanzata della lavoratrice e della

grave accusa di essere dedita all’abuso di alcol, particolarmente lesiva della

personalità di una lavoratrice chiamata ad accudire anziani con le relative

esigenze accresciute di prontezza nelle reazioni.

Il primo giudice ha per contro respinto la pretesa di fr. 5'405,90 (importo già

percepito dalla cassa disoccupazione) per la quale l’attrice è stata ritenuta

sprovvista di legittimazione attiva.

3.

L’appellante,

riepilogate le circostanze che avrebbero giustificato il licenziamento,

rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti, per aver erroneamente

concluso che non sussistesse un motivo grave a giustificazione della disdetta

immediata e per aver omesso di considerare le prestazioni in natura ricevute

dalla dipendente a titolo di remunerazione e applicato erroneamente il CNL.

4.

Secondo l’appellante

il Pretore non avrebbe esaminato la gravità del comportamento della dipendente

alla luce delle mansioni specifiche, estremamente delicate e che esigono la

massima fiducia, l’ubriachezza costituendo motivo grave giustificante la disdetta

immediata.

La censura è priva di rilievo. La gravità in termini generali e astratti di un

comportamento come quello al centro delle prolisse considerazioni esposte

all’appellante (appello pag. 8 -11), non è infatti stata oggetto di

contestazione e discussione, l’attrice non avendo preteso che l’ubriachezza sul

posto di lavoro possa essere in qualche modo giustificabile o tollerata. Nessun

rimprovero può quindi essere mosso al Pretore per non essersi esplicitamente

espresso su una questione evidente, neppure controversa e risultata altresì

irrilevante per l’esito della lite, in assenza di prove al riguardo.

A ben vedere, l’opinione del primo giudice a questo proposito è comunque

facilmente deducibile dalla motivazione esposta in merito alla determinazione

dell’ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 337c CO (sentenza pag. 5),

laddove questi considera particolarmente lesivo della persona della dipendente

il rimprovero (non dimostrato) di abuso di alcol, sottolineando come la

sobrietà sia un requisito indispensabile per il corretto adempimento degli

oneri di cura, tenuto conto dell’attenzione e della prontezza di reazione che

si impongono.

5.

A comprova

dell’esistenza dell’ubriachezza dell’attrice la sera del 12 ottobre 2016,

l’appellante espone una serie di elementi, segnatamente la testimonianza di sua

figlia e della vicina di casa, unitamente a un ragionamento secondo logica e

un’ulteriore circostanza ritenuta indiziante. A suo dire, a questi elementi si

contrapporrebbe solo “la dichiarazione, confusa, del compagno dell’appellata”

(appello pag. 6 secondo paragrafo). Ritenuto ingiustificato il rimprovero

pretorile mosso all’agire di sua figlia nel frangente oggetto di contestazione,

l’appellante censura la superficialità della deduzione pretorile di un’assenza

di abuso prolungato di alcol sulla base delle deposizioni testimoniali dei

medici curanti della dipendente, siccome questi non avrebbero avuto in cura la

paziente nel periodo da inizio luglio a metà ottobre 2016, ovvero nei 4 mesi (recte:

3,5 mesi) precedenti l’episodio incriminato.

A torto il primo giudice non avrebbe altresì considerato rilevante, quale

indizio a favore della convenuta, l’agire contrario al buon senso e

all’esperienza della vita tenuto dalla dipendente, che ha atteso una settimana

per sottoporsi ad un test specifico per l’alcol, potendolo fare già il 14

ottobre 2016 in occasione di una sua visita medica per un problema alla

schiena.

Senza esaminare oltre la ricevibilità della censura (art. 311 cpv. 1 CPC), che

a ben vedere non si confronta adeguatamente con il giudizio pretorile

limitandosi sostanzialmente a contrapporvi una soggettiva valutazione

alternativa dei fatti e della loro rilevanza, la medesima è comunque infondata.

A giusta ragione il Pretore ha infatti valutato e ponderato le risultanze

istruttorie e ne ha concluso che la convenuta è venuta meno all’onere della

prova in merito ai motivi invocati a giustificazione della disdetta

straordinaria. Anzitutto, la prova di un abuso precedente l’episodio scatenante

non è stata apportata. A torto l’appellante pretende un’inversione dell’onere

della prova, come se fosse l’attrice a dover dare dimostrazione di non essere

dedita ad abuso. Secondo il normale andamento delle cose la circostanza di un

consumo corretto di alcol va infatti ritenuta presunta per chiunque e, a

maggior ragione, per una persona che ha svolto in modo ineccepibile il suo

compito professionale e che la stessa figlia della beneficiaria ha dichiarato

di non aver mai visto ubriaca (deposizione testimoniale M__________ __________,

atto VI pag. 7 e segg.).

Lo scrupolo dimostrato dall’attrice chiamando a deporre i suoi medici curanti

ha piuttosto fornito un elemento di rilievo a conferma di tale presunzione.

Privo di consistenza risulta inoltre il rimprovero mosso ai medici di aver

espresso un parere, definito azzardato, in assenza di un rapporto di cura per

un periodo di tre mesi e mezzo. Alla valutazione medica di professionisti,

supportata dai risultati di specifiche analisi di laboratorio e oggetto di

spiegazioni, segnatamente sulla funzionalità epatica della paziente (doc. R e

S), l’appellante non fa che contrapporre personali opinioni, peraltro di

persona non cognita in materia.

Inidonea a scalfire il giudizio pretorile al riguardo risulta pure la

soggettiva valutazione, irricevibile quale censura (art. 310 cpv. 1 CPC), in

merito ad una pretesa inadeguatezza e alla confusione della deposizione

testimoniale di __________ Q__________ (atto VI, pag. 1 e segg.), compagno

della dipendente, intervenuto la sera dei fatti.

In assenza di una prova del motivo grave invocato a supporto della decisione di

licenziamento immediato, il Pretore non poteva pertanto fare altro che

accertare come la disdetta non fosse supportata da un valido motivo e,

correttamente, ha quindi riconoscere il diritto della dipendente al salario per

il periodo di disdetta ordinaria (art. 337c cpv. 1 CO).

6.

L’appellante

rimprovera al primo giudice un’errata valutazione delle risultanze di causa

con

riferimento ai pasti consumati. L’assenza da parte della dipendente di

contestazioni sulla retribuzione riconosciutale durante tutto il periodo di

impiego costituirebbe, a mente della convenuta, la conferma implicita di aver “sempre

consumato il pasto durante l’attività lavorativa presso l’appellante”

(appello pag. 13 primo paragrafo).

A torto il Pretore avrebbe tratto la sua conclusione sulla base dell’assenza di

un esplicito riferimento al pasto e al relativo computo nel contratto scritto

di lavoro, vigendo a tal riguardo le norme del CNL. Il fatto di aver

regolarmente beneficiato dei pasti non sarebbe inoltre stato contestato

dall’attrice nelle allegazioni di causa.

La censura, peraltro irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC) è comunque da respingere. Nelle comparse di causa la convenuta si è

sostanzialmente limitata a negare inizialmente di dover ancora qualcosa alla

dipendente, per poi successivamente appena accennare alla questione dei pasti

nell’ambito di un conteggio da lei allestito, senza aggiungere particolari

indicazioni o spiegazioni a questo riguardo.

E’ per la prima volta in questa sede che la convenuta invoca la questione di un

accordo in applicazione del CNL, peraltro senza fare cenno alle norme alle

quali si riferisce.

La tesi, basata su una deduzione non meglio spiegata, non è comunque

sostenibile. È peraltro costitutivo di malafede invocare tardivamente in causa l’esistenza

di un tacito accordo di applicazione di specifiche prescrizioni del CNL dopo

aver ritenuto di poter stipulare un contratto privato ignorando le norme di

tale regolamentazione imperativa.

7.

L’appellante censura

la decisione pretorile che ha ritenuto provata un’esperienza professionale

quadriennale dell’attrice sulla base dei doc. Q e T, ovvero delle referenze

scritte dei precedenti datori di lavoro, dei quali la convenuta è venuta a

conoscenza solo in corso di causa. L’appellante indica quindi la tariffa oraria

a suo parere corretta, sulla base della quale calcola il saldo salariale ancora

dovuto, tenuto altresì conto delle deduzioni per i pasti.

La censura va respinta. Determinante ai fini della qualifica professionale e

quindi dell’applicazione dei criteri salariali del CNL è la reale situazione,

ovvero l’esperienza precedentemente acquisita dall’attrice nello svolgimento

della specifica mansione, dalla quale si deduce la qualità presunta della

prestazione lavorativa che è in grado di fornire.

D’altra parte, l’appellante nemmeno contesta adeguatamente l’accertamento pretorile

al riguardo, supportato da precisi riscontri istruttori. A torto, in violazione

del principio di buona fede nei rapporti contrattuali, la convenuta cerca,

peraltro tardivamente, di trarre beneficio dalla sua negligenza. A lei sola

vanno imputati il mancato chiarimento preventivo di questo aspetto e, più in

generale, la stipulazione di un rapporto contrattuale non rispettoso delle

norme imperative del CNL in vigore. Circostanze queste di cui non può essere

ritenuta responsabile la dipendente.

8.

Ne discende che

l’appello della datrice di lavoro è da respingere, nella misura in cui è

ricevibile.

Le spese sono poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente, e sono

calcolate su un valore di fr. 39'100,55 (fr. 27'989,45 + 11'111,10); nel petitum

essa chiede infatti la riforma del giudizio nel senso di respingere

integralmente la petizione, in contraddizione con il riconoscimento esplicito

di essere debitrice di fr. 1'034,95 (come ammesso in prima sede sulla base di

conteggi riproposti ancora alle pag. 14 e 15 dell’appello).

Tale valore è determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale

federale.

L’appellante è altresì tenuta a rifondere congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello 23

settembre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 21 agosto 2020 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico di AP 1, che

rifonderà a AO 1 fr. 3'000.- di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).