12.2020.120
Scioglimento d'ufficio, società senza attività economica e senza attivo; ricorso contro la decisione di tassazione dell'URC; responsabilità solidale dell'amministratore unico per il pagamento di tasse e spese
25 febbraio 2021Italiano13 min
di commercio, e dunque prima della modifica del Codice delle obbligazioni e dell’Ordinanza
Source ti.ch
CO 1CO 1
Incarto n.
12.2020.120
Lugano
25 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire sul ricorso 24 settembre 2020 di
CO
1
contro
la
decisione di tassazione 5 maggio 2020 emessa dall'Ufficio del registro di
commercio (URC), Biasca in applicazione dell'art. 155 ORC (inc. n. 108.770.444, 22523/2019);
viste la risposta 13 ottobre 2020 dell’Ufficio del registro di
commercio, la replica 12
novembre 2020 del ricorrente e la duplica 23 novembre 2020
dell’Ufficio del registro di
commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con scritto 4 dicembre 2019 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha
comunicato all’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito anche “URC”)
che la società __________ SA, __________ (con recapito c/o __________ __________,
Via __________ __________, __________ __________), non disponeva più di beni
pignorabili e che a carico della stessa erano stati emessi 5 attestati di
carenza beni per un totale di fr. 2'399.75. Allo scritto era allegato il
verbale di pignoramento del 27 novembre 2019, sottoscritto da RI 1, attestante
che la società non era più attiva da anni e non disponeva della liquidità
necessaria per poter far fronte agli scoperti.
2.
Con raccomandata 6 dicembre 2019 l’URC ha informato la società
dell’apertura della procedura di cancellazione d’ufficio dal Registro di
commercio giusta l’art. 155 ORC (cancellazione d’ufficio di enti giuridici
senza attività economica e senza attivo), intimandole di notificare entro 30
giorni la cancellazione o di comunicare e motivare un interesse al mantenimento
dell’iscrizione, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze
giuridiche in caso di violazione di tale obbligo (art. 155 cpv. 1 ORC). La
raccomandata è stata recapitata il 9 dicembre 2019.
3.
In assenza di relative comunicazioni il 18, il 19 e il 20 febbraio
2020 l’URC ha proceduto a tre pubblicazioni successive sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio (FUSC), esortando i soci e i creditori a comunicare per
scritto entro 30 giorni un interesse motivato al mantenimento dell’iscrizione
dell’ente giuridico, con l’avvertenza che in caso di assenza di domande
tempestive la società sarebbe stata cancellata d’ufficio, mentre che in caso
contrario l’incarto sarebbe stato trasmesso al tribunale competente per
decisione (art. 155 cpv. 2-4 ORC e 938a cpv. 1 e 2 CO).
4.
Dopo la decorrenza infruttuosa di quest’ulteriore termine, con
comunicazioni 22 aprile 2020 l’URC ha richiesto il consenso per la
cancellazione alle autorità fiscali federali e cantonali (cfr. art. 171 LIFD e
art. 11 OIPrev).
5.
In assenza di opposizioni, l’URC ha provveduto alla cancellazione
d’ufficio della società, emettendo la decisione finale di tassazione del 5
maggio 2020 (fattura n. 46879190), con la quale ha posto a carico di RI 1 un
importo complessivo di fr. 475.- e meglio:
-
fr. 120.- per la liquidazione d’ufficio;
-
fr. 200.- per la diffida ex art. 12 OTRC;
-
fr. 100.- per la diffida ex art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC;
-
fr. 45.- per la triplice pubblicazione sul FUSC;
-
fr. 10.- per spese di cancelleria.
6.
Con ricorso 24 settembre 2020 RI 1 ha impugnato la suddetta
decisione, postulandone l’annullamento. Egli ha innanzitutto rilevato di non
aver ricevuto la fattura in questione se non il 22 settembre 2020 a seguito di
un richiamo di pagamento, e ha lamentato che il suo carattere di decisione non
era riconoscibile. Ha nel seguito rilevato di non essere più amministratore
societario dal 31 dicembre 2019, di non aver mai dato istruzioni per le pratiche
e le pubblicazioni citate nella fattura, nonché ha contestato una sua
responsabilità solidale per i debiti di competenza della __________ SA.
7.
Con risposta 13 ottobre 2020 l’URC si è opposto al ricorso
postulandone la reiezione, contestando in primo luogo la sua tempestività e
l’asserita mancata ricezione della fattura da parte del ricorrente (il quale ha
peraltro ricevuto il relativo richiamo di pagamento). Il predetto ufficio ha in
secondo luogo sottolineato che la fattura 5 maggio 2020 costituisce una
decisione impugnabile ai sensi dell’art. 46 LPAmm, che la procedura di
cancellazione d’ufficio è stata eseguita giusta l’art. 155 ORC proprio per
l’assenza di comunicazioni da parte degli interessati nonché che il ricorrente
(quale amministratore unico della società dalla sua costituzione sino al
momento della sua cancellazione) deve rispondere solidalmente delle relative
tasse e spese in virtù dell’art. 21 cpv. 1 OTRC in connessione con l’art. 17
cpv. 1 lett. c ORC.
8.
Con replica 12 novembre 2020 RI 1 si è riconfermato nelle proprie tesi,
rilevando che la fattura non è motivata, lamentando la ricezione di una diffida
di pagamento in data 7 ottobre 2020, ovvero dopo l’inoltro del suo ricorso (allegata
alla replica insieme a un richiamo di pagamento del 26 agosto 2020), e
osservando che con scritto 16 dicembre 2019 indirizzato alla società (pure
allegato alla replica), egli aveva rassegnato le sue dimissioni quale
amministratore unico.
9.
Con duplica 23 novembre 2020 l’URC ha ribadito la propria posizione,
osservando che la procedura di incasso di cui trattasi è stata sospesa e
sottolineando di non aver mai ricevuto alcuna notifica di cancellazione
dell’amministratore unico dal Registro di commercio, come avrebbero imposto gli
art. 938b cpv. 2 CO e 17 cpv. 2 lett. a ORC (né il ricorrente ha allegato e
dimostrato di avere effettuato tale notifica).
10. Questa
Camera è competente a trattare il ricorso in esame giusta gli art. 165 cpv. 2
ORC e 6 cpv. 1 LCRC. Quale persona direttamente interessata dall’iscrizione
d’ufficio, RI 1 è legittimato a ricorrere (art. 165 cpv. 3 lett. b ORC).
Ai sensi dell’art. 165
cpv. 4 ORC, il ricorso dev’essere presentato entro il termine di 30 giorni
dalla notifica della decisione dell’URC. Ora, il ricorso 24 settembre 2020
contro la fattura 5 maggio 2020 parrebbe intempestivo, sennonché in assenza di
invio raccomandato e di un relativo tracciamento non è possibile stabilire se e
quando il ricorrente ha ricevuto tale scritto. Può essere unicamente appurato
che egli ha ricevuto il richiamo di pagamento del 26 agosto 2020. Il ricorso
deve pertanto essere considerato tempestivo ed essere esaminato. Esso ha
effetto sospensivo giusta l’art. 71 LPAmm (in connessione con l’art. 6 cpv. 2 LCRC),
ritenuto che l’URC ha confermato la sospensione della procedura di incasso.
11. Preliminarmente
si può osservare che i fatti qui litigiosi hanno avuto luogo prima dell’entrata
in vigore (in data 1° gennaio 2021) della nuova legislazione inerente il Registro
Fatti
di commercio, e dunque prima della modifica del Codice delle obbligazioni e dell’Ordinanza
sul registro di commercio, nonché dell’abrogazione dell’Ordinanza sulle tasse
in materia di registro di commercio (sostituita dall’Ordinanza sugli emolumenti
in materia di registro di commercio). La presente procedura verrà pertanto
esaminata sulla base del precedente regime legale.
12. Innanzitutto,
il ricorrente contesta che lo scritto 5 maggio 2020 possa essere considerato
una decisione impugnabile. Ciò non sarebbe desumibile né dall’intestazione né
dal contenuto della prima pagina, che avrebbe il semplice aspetto di una
fattura e non conterrebbe una valida motivazione. Il documento sarebbe pertanto
ingannevole, poiché solo alla seconda pagina, e in modo insufficiente, è
menzionata la possibilità di ricorso.
13. Giusta
l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La
citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione
scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,
cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che
comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF
138 I 232, consid. 5.1). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una
decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di
rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo
impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità
esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid.
4.2). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la
motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi
considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557,
consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1; v. anche TRAM
del 21.09.2020, inc. 52.2018.470, consid. 2.1).
14. Nel
caso concreto, vi sono pure da tenere in considerazione le peculiarità
dell’art. 155 cpv. 3 ORC. A differenza per esempio dell’art. 153b ORC, il quale
pretende, successivamente alle diffide del caso, l’emanazione di una decisione
formale, nella procedura di cui all’art. 155 ORC l’Ufficio del registro di commercio,
dopo la mancata reazione alla diffida e alle grida, procede direttamente alla radiazione
della società senza necessità di una relativa decisione formale. D’altronde, la
diffida e le successive grida permettono alle persone interessate di esercitare
il loro diritto di essere sentite, laddove in assenza di comunicazioni o opposizioni
alla cancellazione d’ufficio, tale atto non avviene in contrasto con la volontà
della società, dei soci e dei creditori (cfr. anche Gwelessiani/Schindler in: Commentaire pratique de
l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2. ed., n. 547 ad art. 155 ORC).
15. Ne
consegue che nella fattispecie l’URC poteva semplicemente limitarsi, come ha
fatto, a emettere la fattura in questione, ove ha stabilito le tasse e le spese
procedurali e le ha poste a carico dell’organo. Il contenuto di tale fattura
risulta sufficiente: dal documento emerge chiaramente che esso è riferito alla
cancellazione d’ufficio della __________ SA, sulla cui procedura RI 1 era già
stato ampiamente informato tramite la diffida del 6 dicembre 2019 e le tre
pubblicazioni sul FUSC del 18, 19 e 20 febbraio 2020. La pagina 1 contiene altresì
il dettaglio degli importi pretesi e le basi legali di riferimento
(segnatamente l’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).
Considerandi
Alla pagina 2, la fattura viene esplicitamente definita una “decisione di
tassazione” nonché vengono indicati chiaramente il mezzo e il termine di
ricorso. Ciò basta per rigettare le censure del ricorrente a tal riguardo e per
concludere che il medesimo è stato posto nelle condizioni di presentare
un’impugnazione.
16.
Quanto
alla correttezza della procedura seguita dall’URC, il gravame non contiene
alcuna valida censura, limitandosi a sottolineare l’assenza di comunicazioni o
istruzioni da parte di RI 1, ciò che evidentemente non muta l’esito del
giudizio: è stata proprio l’assenza di reazioni del medesimo, dei soci e dei
creditori alla diffida e alle tre grida a legittimare l’URC a procedere
d’ufficio alla cancellazione della società giusta l’art. 155 ORC.
17.
Il
ricorrente sostiene infine che le tasse e le spese in questione costituiscono
dei debiti della società e non possono essere poste a suo carico, avendo egli
d’altronde presentato le sue dimissioni dalla carica di amministratore unico
con scritto 16 dicembre 2019 indirizzato alla società.
18.
Giusta
l’art. 21 cpv. 1 OTRC, chiunque è autorizzato od obbligato a notificare
un’iscrizione, chiunque presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo
ai servigi del registro di commercio risponde personalmente del pagamento delle
tasse e delle spese (in solido con la società).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 lett. c ORC, in presenza di persone giuridiche (quale è una
società anonima), gli oneri di notifica incombono in particolare al membro
dell’organo superiore di direzione o di amministrazione che
detiene diritto di firma individuale della società. Nella fattispecie, è
incontestato che RI 1 fosse un organo societario dotato di firma individuale
(membro del CdA secondo l’estratto RC della società, amministratore unico
secondo quanto indicato dal ricorrente stesso). Malgrado egli abbia prodotto la
sua lettera di dimissioni, una simile comunicazione ha unicamente un effetto
interno, ovvero nei confronti della società. A livello esterno, e in
particolare nei confronti di terze persone, le dimissioni esplicano invece i loro
effetti soltanto dopo l'iscrizione nel registro di commercio (art. 932 e 933
CO; cfr. anche DTF 104 Ib 321, consid. 2b e Vogel in: CHK - Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere –
Bucheffektengesetz, 3. ed., n. 3 seg. ad art. 938b CO).
Sussiste d’altronde un
obbligo di notifica per qualsiasi modifica dei fatti iscritti nel registro di
commercio (art. 937 CO in connessione con l’art. 27 ORC), e in particolare
quello di comunicare immediatamente all’URC qualsiasi cessazione di funzione da
parte di un organo societario, di modo che la relativa iscrizione del registro
di commercio possa essere cancellata. L’obbligo incombe in prima linea alla
società, ma la cancellazione può essere anche richiesta dalle persone
che cessano le loro funzioni (art. 938b cpv. 1 e 2 CO e 17 cpv. 2 lett.
a ORC).
19.
Ne
consegue che, non avendo alcuno notificato all’URC le dimissioni di RI 1 per la
cancellazione della relativa iscrizione, il medesimo deve rispondere
solidalmente delle tasse e delle spese della procedura di cui all’art. 155 ORC
giusta l’art. 21 OTRC. Anche sotto questo aspetto, l’impugnativa è destituita
di fondamento. Non contestando per il resto il ricorrente gli importi fatturati
dall’URC a titolo di tasse e spese amministrative e di cancelleria (onere di
motivazione, cfr. art. 70 cpv. 1 LPAmm), essi devono essere confermati.
20.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Il valore litigioso
della presente controversia (determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale) ammonta a fr. 475.- (ritenuto che ad essere controversa in
questa sede non è la cancellazione d’ufficio della __________ SA, bensì
unicamente la fattura 5 maggio 2020 dell’URC).
21.
Le
spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza del ricorrente (v. art.
47.
cpv. 1 LPAmm) e ammontano a fr. 300.-. All’Ufficio del registro di commercio
non possono venir attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1.
Il ricorso 24 settembre 2020
di RI 1 è
respinto.
2.
La tassa di giudizio di fr. 300.-,
in parte già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).