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Decisione

12.2020.120

Scioglimento d'ufficio, società senza attività economica e senza attivo; ricorso contro la decisione di tassazione dell'URC; responsabilità solidale dell'amministratore unico per il pagamento di tasse e spese

25 febbraio 2021Italiano13 min

di commercio, e dunque prima della modifica del Codice delle obbligazioni e dell’Ordinanza

Source ti.ch

CO 1CO 1

Incarto n.

12.2020.120

Lugano

25 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire sul ricorso 24 settembre 2020 di

CO

1

contro

la

decisione di tassazione 5 maggio 2020 emessa dall'Ufficio del registro di

commercio (URC), Biasca in applicazione dell'art. 155 ORC (inc. n. 108.770.444, 22523/2019);

viste la risposta 13 ottobre 2020 dell’Ufficio del registro di

commercio, la replica 12

novembre 2020 del ricorrente e la duplica 23 novembre 2020

dell’Ufficio del registro di

commercio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con scritto 4 dicembre 2019 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha

comunicato all’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito anche “URC”)

che la società __________ SA, __________ (con recapito c/o __________ __________,

Via __________ __________, __________ __________), non disponeva più di beni

pignorabili e che a carico della stessa erano stati emessi 5 attestati di

carenza beni per un totale di fr. 2'399.75. Allo scritto era allegato il

verbale di pignoramento del 27 novembre 2019, sottoscritto da RI 1, attestante

che la società non era più attiva da anni e non disponeva della liquidità

necessaria per poter far fronte agli scoperti.

2.

Con raccomandata 6 dicembre 2019 l’URC ha informato la società

dell’apertura della procedura di cancellazione d’ufficio dal Registro di

commercio giusta l’art. 155 ORC (cancellazione d’ufficio di enti giuridici

senza attività economica e senza attivo), intimandole di notificare entro 30

giorni la cancellazione o di comunicare e motivare un interesse al mantenimento

dell’iscrizione, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze

giuridiche in caso di violazione di tale obbligo (art. 155 cpv. 1 ORC). La

raccomandata è stata recapitata il 9 dicembre 2019.

3.

In assenza di relative comunicazioni il 18, il 19 e il 20 febbraio

2020 l’URC ha proceduto a tre pubblicazioni successive sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio (FUSC), esortando i soci e i creditori a comunicare per

scritto entro 30 giorni un interesse motivato al mantenimento dell’iscrizione

dell’ente giuridico, con l’avvertenza che in caso di assenza di domande

tempestive la società sarebbe stata cancellata d’ufficio, mentre che in caso

contrario l’incarto sarebbe stato trasmesso al tribunale competente per

decisione (art. 155 cpv. 2-4 ORC e 938a cpv. 1 e 2 CO).

4.

Dopo la decorrenza infruttuosa di quest’ulteriore termine, con

comunicazioni 22 aprile 2020 l’URC ha richiesto il consenso per la

cancellazione alle autorità fiscali federali e cantonali (cfr. art. 171 LIFD e

art. 11 OIPrev).

5.

In assenza di opposizioni, l’URC ha provveduto alla cancellazione

d’ufficio della società, emettendo la decisione finale di tassazione del 5

maggio 2020 (fattura n. 46879190), con la quale ha posto a carico di RI 1 un

importo complessivo di fr. 475.- e meglio:

-

fr. 120.- per la liquidazione d’ufficio;

-

fr. 200.- per la diffida ex art. 12 OTRC;

-

fr. 100.- per la diffida ex art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC;

-

fr. 45.- per la triplice pubblicazione sul FUSC;

-

fr. 10.- per spese di cancelleria.

6.

Con ricorso 24 settembre 2020 RI 1 ha impugnato la suddetta

decisione, postulandone l’annullamento. Egli ha innanzitutto rilevato di non

aver ricevuto la fattura in questione se non il 22 settembre 2020 a seguito di

un richiamo di pagamento, e ha lamentato che il suo carattere di decisione non

era riconoscibile. Ha nel seguito rilevato di non essere più amministratore

societario dal 31 dicembre 2019, di non aver mai dato istruzioni per le pratiche

e le pubblicazioni citate nella fattura, nonché ha contestato una sua

responsabilità solidale per i debiti di competenza della __________ SA.

7.

Con risposta 13 ottobre 2020 l’URC si è opposto al ricorso

postulandone la reiezione, contestando in primo luogo la sua tempestività e

l’asserita mancata ricezione della fattura da parte del ricorrente (il quale ha

peraltro ricevuto il relativo richiamo di pagamento). Il predetto ufficio ha in

secondo luogo sottolineato che la fattura 5 maggio 2020 costituisce una

decisione impugnabile ai sensi dell’art. 46 LPAmm, che la procedura di

cancellazione d’ufficio è stata eseguita giusta l’art. 155 ORC proprio per

l’assenza di comunicazioni da parte degli interessati nonché che il ricorrente

(quale amministratore unico della società dalla sua costituzione sino al

momento della sua cancellazione) deve rispondere solidalmente delle relative

tasse e spese in virtù dell’art. 21 cpv. 1 OTRC in connessione con l’art. 17

cpv. 1 lett. c ORC.

8.

Con replica 12 novembre 2020 RI 1 si è riconfermato nelle proprie tesi,

rilevando che la fattura non è motivata, lamentando la ricezione di una diffida

di pagamento in data 7 ottobre 2020, ovvero dopo l’inoltro del suo ricorso (allegata

alla replica insieme a un richiamo di pagamento del 26 agosto 2020), e

osservando che con scritto 16 dicembre 2019 indirizzato alla società (pure

allegato alla replica), egli aveva rassegnato le sue dimissioni quale

amministratore unico.

9.

Con duplica 23 novembre 2020 l’URC ha ribadito la propria posizione,

osservando che la procedura di incasso di cui trattasi è stata sospesa e

sottolineando di non aver mai ricevuto alcuna notifica di cancellazione

dell’amministratore unico dal Registro di commercio, come avrebbero imposto gli

art. 938b cpv. 2 CO e 17 cpv. 2 lett. a ORC (né il ricorrente ha allegato e

dimostrato di avere effettuato tale notifica).

10. Questa

Camera è competente a trattare il ricorso in esame giusta gli art. 165 cpv. 2

ORC e 6 cpv. 1 LCRC. Quale persona direttamente interessata dall’iscrizione

d’ufficio, RI 1 è legittimato a ricorrere (art. 165 cpv. 3 lett. b ORC).

Ai sensi dell’art. 165

cpv. 4 ORC, il ricorso dev’essere presentato entro il termine di 30 giorni

dalla notifica della decisione dell’URC. Ora, il ricorso 24 settembre 2020

contro la fattura 5 maggio 2020 parrebbe intempestivo, sennonché in assenza di

invio raccomandato e di un relativo tracciamento non è possibile stabilire se e

quando il ricorrente ha ricevuto tale scritto. Può essere unicamente appurato

che egli ha ricevuto il richiamo di pagamento del 26 agosto 2020. Il ricorso

deve pertanto essere considerato tempestivo ed essere esaminato. Esso ha

effetto sospensivo giusta l’art. 71 LPAmm (in connessione con l’art. 6 cpv. 2 LCRC),

ritenuto che l’URC ha confermato la sospensione della procedura di incasso.

11. Preliminarmente

si può osservare che i fatti qui litigiosi hanno avuto luogo prima dell’entrata

in vigore (in data 1° gennaio 2021) della nuova legislazione inerente il Registro

Fatti

di commercio, e dunque prima della modifica del Codice delle obbligazioni e dell’Ordinanza

sul registro di commercio, nonché dell’abrogazione dell’Ordinanza sulle tasse

in materia di registro di commercio (sostituita dall’Ordinanza sugli emolumenti

in materia di registro di commercio). La presente procedura verrà pertanto

esaminata sulla base del precedente regime legale.

12. Innanzitutto,

il ricorrente contesta che lo scritto 5 maggio 2020 possa essere considerato

una decisione impugnabile. Ciò non sarebbe desumibile né dall’intestazione né

dal contenuto della prima pagina, che avrebbe il semplice aspetto di una

fattura e non conterrebbe una valida motivazione. Il documento sarebbe pertanto

ingannevole, poiché solo alla seconda pagina, e in modo insufficiente, è

menzionata la possibilità di ricorso.

13. Giusta

l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La

citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che

comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF

138 I 232, consid. 5.1). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una

decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di

rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo

impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità

esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid.

4.2). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la

motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi

considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557,

consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1; v. anche TRAM

del 21.09.2020, inc. 52.2018.470, consid. 2.1).

14. Nel

caso concreto, vi sono pure da tenere in considerazione le peculiarità

dell’art. 155 cpv. 3 ORC. A differenza per esempio dell’art. 153b ORC, il quale

pretende, successivamente alle diffide del caso, l’emanazione di una decisione

formale, nella procedura di cui all’art. 155 ORC l’Ufficio del registro di commercio,

dopo la mancata reazione alla diffida e alle grida, procede direttamente alla radiazione

della società senza necessità di una relativa decisione formale. D’altronde, la

diffida e le successive grida permettono alle persone interessate di esercitare

il loro diritto di essere sentite, laddove in assenza di comunicazioni o opposizioni

alla cancellazione d’ufficio, tale atto non avviene in contrasto con la volontà

della società, dei soci e dei creditori (cfr. anche Gwelessiani/Schindler in: Commentaire pratique de

l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2. ed., n. 547 ad art. 155 ORC).

15. Ne

consegue che nella fattispecie l’URC poteva semplicemente limitarsi, come ha

fatto, a emettere la fattura in questione, ove ha stabilito le tasse e le spese

procedurali e le ha poste a carico dell’organo. Il contenuto di tale fattura

risulta sufficiente: dal documento emerge chiaramente che esso è riferito alla

cancellazione d’ufficio della __________ SA, sulla cui procedura RI 1 era già

stato ampiamente informato tramite la diffida del 6 dicembre 2019 e le tre

pubblicazioni sul FUSC del 18, 19 e 20 febbraio 2020. La pagina 1 contiene altresì

il dettaglio degli importi pretesi e le basi legali di riferimento

(segnatamente l’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

Considerandi

Alla pagina 2, la fattura viene esplicitamente definita una “decisione di

tassazione” nonché vengono indicati chiaramente il mezzo e il termine di

ricorso. Ciò basta per rigettare le censure del ricorrente a tal riguardo e per

concludere che il medesimo è stato posto nelle condizioni di presentare

un’impugnazione.

16.

Quanto

alla correttezza della procedura seguita dall’URC, il gravame non contiene

alcuna valida censura, limitandosi a sottolineare l’assenza di comunicazioni o

istruzioni da parte di RI 1, ciò che evidentemente non muta l’esito del

giudizio: è stata proprio l’assenza di reazioni del medesimo, dei soci e dei

creditori alla diffida e alle tre grida a legittimare l’URC a procedere

d’ufficio alla cancellazione della società giusta l’art. 155 ORC.

17.

Il

ricorrente sostiene infine che le tasse e le spese in questione costituiscono

dei debiti della società e non possono essere poste a suo carico, avendo egli

d’altronde presentato le sue dimissioni dalla carica di amministratore unico

con scritto 16 dicembre 2019 indirizzato alla società.

18.

Giusta

l’art. 21 cpv. 1 OTRC, chiunque è autorizzato od obbligato a notificare

un’iscrizione, chiunque presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo

ai servigi del registro di commercio risponde personalmente del pagamento delle

tasse e delle spese (in solido con la società).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 lett. c ORC, in presenza di persone giuridiche (quale è una

società anonima), gli oneri di notifica incombono in particolare al membro

dell’organo superiore di direzione o di amministrazione che

detiene diritto di firma individuale della società. Nella fattispecie, è

incontestato che RI 1 fosse un organo societario dotato di firma individuale

(membro del CdA secondo l’estratto RC della società, amministratore unico

secondo quanto indicato dal ricorrente stesso). Malgrado egli abbia prodotto la

sua lettera di dimissioni, una simile comunicazione ha unicamente un effetto

interno, ovvero nei confronti della società. A livello esterno, e in

particolare nei confronti di terze persone, le dimissioni esplicano invece i loro

effetti soltanto dopo l'iscrizione nel registro di commercio (art. 932 e 933

CO; cfr. anche DTF 104 Ib 321, consid. 2b e Vogel in: CHK - Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere –

Bucheffektengesetz, 3. ed., n. 3 seg. ad art. 938b CO).

Sussiste d’altronde un

obbligo di notifica per qualsiasi modifica dei fatti iscritti nel registro di

commercio (art. 937 CO in connessione con l’art. 27 ORC), e in particolare

quello di comunicare immediatamente all’URC qualsiasi cessazione di funzione da

parte di un organo societario, di modo che la relativa iscrizione del registro

di commercio possa essere cancellata. L’obbligo incombe in prima linea alla

società, ma la cancellazione può essere anche richiesta dalle persone

che cessano le loro funzioni (art. 938b cpv. 1 e 2 CO e 17 cpv. 2 lett.

a ORC).

19.

Ne

consegue che, non avendo alcuno notificato all’URC le dimissioni di RI 1 per la

cancellazione della relativa iscrizione, il medesimo deve rispondere

solidalmente delle tasse e delle spese della procedura di cui all’art. 155 ORC

giusta l’art. 21 OTRC. Anche sotto questo aspetto, l’impugnativa è destituita

di fondamento. Non contestando per il resto il ricorrente gli importi fatturati

dall’URC a titolo di tasse e spese amministrative e di cancelleria (onere di

motivazione, cfr. art. 70 cpv. 1 LPAmm), essi devono essere confermati.

20.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Il valore litigioso

della presente controversia (determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale) ammonta a fr. 475.- (ritenuto che ad essere controversa in

questa sede non è la cancellazione d’ufficio della __________ SA, bensì

unicamente la fattura 5 maggio 2020 dell’URC).

21.

Le

spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza del ricorrente (v. art.

47.

cpv. 1 LPAmm) e ammontano a fr. 300.-. All’Ufficio del registro di commercio

non possono venir attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1.

Il ricorso 24 settembre 2020

di RI 1 è

respinto.

2.

La tassa di giudizio di fr. 300.-,

in parte già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).