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Decisione

12.2020.121

Prestito di personale, minimi salariali

7 aprile 2021Italiano16 min

i minimi salariali previsti da queste normative, così come non lo sarebbero le

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.121

Lugano

7 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2019.14 della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 7 maggio

2019 da

AO 1 (IT)

rappr. dal RA 1

contro

AP

1 (VD)

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'188.91 oltre interessi al 5%

dal 1° marzo 2019, con protesta di spese giudiziarie;

domanda avversata dalla

convenuta, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con decisione 25

agosto 2020 ha parzialmente accolto, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr.

22'042.38 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019;

appellante la convenuta

con appello 25 settembre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l’attore con

risposta 30 ottobre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1 ha

concluso con AO 1 un “Contratto d’incarico” in base al quale egli

avrebbe dovuto lavorare in qualità di “operaio per pulizie ordinarie I”

per la __________ Sagl (impresa acquisitrice) a far tempo dal 17 ottobre 2017 e

per una durata indeterminata, con un salario lordo di fr. 25.57 all’ora (doc. A

inc. CM.2019.20). La qualifica professionale del collaboratore indicata sul

documento in questione era proprio “operaio per pulizie ordinarie I” e

in calce allo stesso era stata crociata la casella indicante che “L’impresa

acquisitrice sottostà alla CCL di obbligatorietà generale di: CCT location de

services personale impresa di pulizia TI”.

In data 31 ottobre

2018 __________ J__________, responsabile dell’agenzia di Locarno di AP 1, ha

comunicato al dipendente la disdetta per il 30 novembre 2018 del contratto di

lavoro tramite il seguente messaggio Whatsapp delle ore 09:39 (errori di

scrittura inclusi): “Ciao AO 1, non ruesco a trovarti telefonicsmente.

Purtroppo la __________ ci comunica che non garantisce lavoro oltre la fine di

novembre. Quindi hai 30 giorni di disdetta. Termine previsto 30.11.2018. Ciao”

(doc. B). Il 9 novembre 2018 il RA 1, a nome del proprio affiliato AO 1, ha

contestato la validità della disdetta asserendo che essa avrebbe rappresentato

un’illecita reazione ai sensi dell’art. 336 lett. c e d CO alle sue richieste

di adeguamento salariale alle mansioni da lui realmente svolte per __________

Sagl, ovvero quelle da piastrellista, invitandola a ratificare retroattivamente

le distinte salariali con la modifica del minimo di categoria in riferimento al

CCL nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e

artificiali. Con la stessa lettera il sindacato ha comunicato che il lavoratore

era completamente inabile al lavoro a far tempo dal 7 novembre 2018.

In un seguente scritto

del 4 dicembre 2018 RA 1 ha indicato in fr. 28.25 orari il salario dovuto in

base al CCL summenzionato e con lettera 1° marzo 2019 ha formalizzato la

richiesta di pagamento di fr. 24'188.91 quale conguaglio salariale in

considerazione della reale funzione svolta sui cantieri da AO 1.

Dal canto suo AP 1 ha

sempre, sin dalla sua prima risposta del 9 dicembre 2018 alla controparte,

contestato di essere debitrice nei suoi confronti di qualsivoglia importo,

adducendo il fatto di non essere stata lei a decidere la disdetta, bensì la

società acquisitrice e ammettendo di essere cosciente che era stata avviata

un’inchiesta dalla Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio

civile del Cantone Ticino a carico di __________ Sagl per la verifica della

tipologia di attività da essa realmente svolta. In seguito ha poi aggiunto che

l’azienda acquisitrice aveva negato di avere impiegato durevolmente AO 1 come

piastrellista, sostenendo di avergli affidato solo sporadicamente incarichi di

quella natura e di manutenzione degli appartamenti e aggiungendo che

quest’ultimo non aveva mai segnalato di essere stato impiegato in maniera

diversa da quella prevista dal contratto, né aveva avanzato pretese di

adeguamento salariale.

2. Non essendo

possibile giungere a un accordo, con petizione 7 maggio 2019, dopo aver

ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC, AO 1

ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'188.91 oltre

interessi al 5% dal 1° marzo 2019, importo ridotto a fr. 22'042.38 con le

conclusioni.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione, negando l’assoggettamento di __________

Sagl al contratto mantello del settore dell’edilizia, contestando l’impiego del

lavoratore per mansioni diverse da quelle stabilite contrattualmente ed eccependo

il fatto che la mancata segnalazione da parte del lavoratore dello svolgimento

di mansioni eccedenti quanto contrattualmente convenuto costituiva una

violazione da parte sua dell’obbligo di diligenza e fedeltà sancito dall’art.

321a CO, che le avrebbe cagionato un danno.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore con decisione 25 agosto 2020 ha accolto parzialmente la petizione,

condannando la convenuta al pagamento all’attore di fr. 22'042.38 netti oltre

interessi al 5% dal 1° marzo 2019, nonché al versamento ai preposti istituti

previdenziali degli oneri sociali di legge, senza prelevare né una tassa di

giustizia, né spese e obbligando la convenuta a rifondere all’attore fr.

1’000.- a titolo di ripetibili. In particolare egli ha concluso per

l’assoggettamento di __________ Sagl e dell’attore al Contratto Nazionale

Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) 2016-2018 (con

obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale per il periodo dal 1°

luglio 2016 al 31 dicembre 2018) e 2019-2022 (con obbligatorietà generale

decretata dal Consiglio federale per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre

2022), fondandosi sull’accertamento dello svolgimento da parte dell’attore di

lavori qualificabili come edili e meglio lavori da piastrellista che

comprendevano anche opere in muratura nel 2017 e posa di parquet e cucine nel

2018.

Sia __________ Sagl

che AO 1 erano pure da reputare soggetti, per il primo giudice, al Contratto

collettivo di lavoro ticinese (CCL-TI) per il settore dell’edilizia, che

costituisce parte integrante del CNM, avendo la società esercitato attività

rientranti nel settore edile anche nel periodo precedente al 26 novembre 2018.

Ciò posto e accertato

che il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se

l’azienda acquisitrice sottostà a un altro contratto collettivo di lavoro, in

applicazione degli art. 20 LC (Legge federale sul collocamento e personale a

prestito) e 48a OC (ordinanza sul collocamento e personale a prestito), il

primo giudice ha ritenuto essere per la fattispecie vincolanti le disposizioni

del CNM concernenti il salario.

In merito all’obbligo del

lavoratore di informare il datore di lavoro circa elementi fondamentali per

stabilire la sua idoneità per l’attività lavorativa richiesta, egli ha rilevato

come nella fattispecie non sussisteva alcuna violazione del dovere di fedeltà,

avendo AO 1 presentato alla convenuta al momento dell’assunzione il suo curriculum

vitae completo e avendo egli consegnato ogni settimana i bollettini di

lavoro contenenti anche la voce “piastrellista”, che tuttavia non

venivano controllati adeguatamente da nessuno per conto di AP 1. Convenuta che

già solo per questo e per il fatto che dei lavori di pulizia non potessero

richiedere ragionevolmente 42 ore alla settimana per più settimane di fila,

avrebbe potuto e dovuto sapere dell’attività da lui effettivamente svolta sui cantieri.

Di riflesso è stata proprio AP 1 a non avere ottemperato agli obblighi che le

incombevano “in virtù dell’art. 321a cpv. 1 CO e 43 cpv. 1 CNM”.

Quale conseguenza di

queste valutazioni, il Pretore ha collocato l’attore nella categoria salariale “lavoratore

edile con conoscenze professionali” di cui alla cat. B, prevista dall’art.

42 CNM e, ritenuto che il Ticino appartiene alla “zona Blu” (appendice 9

CNM), quantificato il suo salario netto in fr. 28.30 orari per gli anni 2017 e

2018 e fr. 28.75 orari per il 2019 (art. 41 CNM).

Stabilito che il contratto

aveva avuto fine il 28 febbraio 2019 (tenuto conto della disdetta del 31

ottobre 2018 e dell’inizio della malattia al 7 novembre 2018), egli ha

calcolato che il lavoratore aveva ancora diritto a fr. 3'968.68 per il periodo

17 ottobre 2017-31 dicembre 2017, a fr. 17'258.47 per il periodo 1° gennaio

2018-31 dicembre 2018 e a fr. 3'108.30 per quello 1° gennaio 2019-28 febbraio

2019, per complessivi fr. 24'335.45. Tenuto conto che con le conclusioni la

pretesa era tuttavia stata ridotta dall’attore a fr. 22'042.38, la convenuta è

stata quindi condannata al pagamento di quest’ultimo importo.

4. Con l’appello 25

settembre 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 30 ottobre

2020, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

A suo dire, AP 1 non

sarebbe stata sottoposta al CNM e nessuna violazione del dovere di diligenza

può esserle addebitata, non avendo l’attore - ma nemmeno nessun altro - mai

segnalatole di svolgere attività diverse da quelle per le quali era stato

assunto, non essendosi egli mai rifiutato di svolgere mansioni che non gli

erano state attribuite contrattualmente e non avendo egli mai esatto (per oltre

un anno) il pagamento di un salario maggiorato. Diversamente dalle conclusioni

pretorili, ad aver violato i propri doveri di diligenza e fedeltà sarebbe stato

l’attore, che se ne deve assumere le conseguenze.

A questo la ricorrente ha

aggiunto che, con il fatto che l’assoggettamento di __________ Sagl al CNM è

avvenuto retroattivamente al 26 novembre 2018, AO 1 avrebbe diritto al massimo

alle differenze salariali dal 26 novembre 2018 al 28 febbraio 2019. Per tutto il

periodo precedente, __________ Sagl non era dunque assoggettata al CNM e al CCL

e di conseguenza neppure AO 1 poteva esserlo, sicché non sarebbero applicabili

Fatti

i minimi salariali previsti da queste normative, così come non lo sarebbero le

relative disposizioni in merito alle indennità per giorni festivi o per vacanze

e alla tredicesima.

5. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che la

convenuta dovesse, per tutto il periodo che qui interessa (quindi dall’ottobre

2017 al febbraio 2019), essere sottoposta al CNM e al CCL per il fatto che lo

siano __________ Sagl e l’attore, e di conseguenza che dovessero essere per

essa vincolanti le corrispondenti norme, risulta corretto e può essere

confermato.

In questa sede l’appellante,

in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è

innanzitutto confrontata criticamente con l’argomentazione pretorile secondo

cui dalle tavole processuali è emerso che l’impresa acquisitrice aveva svolto,

in conformità con il suo scopo, dei lavori nel settore edilizio operando

ristrutturazioni importanti di appartamenti, impiegando degli operai (compreso

l’attore) in lavori quali la riparazione di perdite d’acqua, la posa di parquet

e piastrelle, piccole riparazioni, la posa di cucine, pulizie e sgomberi, scavi

per piazzare dei ricoveri per biciclette, così come in ristrutturazioni

importanti, con opere di muratura e falegnameria (sentenza impugnata, consid.

3.1, pag. 10).

Parimenti essa non si

confronta con la tesi del Pretore per la quale, il fatto che la CPC non abbia

emesso una decisione per il periodo antecedente al 26 novembre 2018, nulla muta

all’assoggettamento di __________ Sagl e dell’attore al CNM e al CCL anche per

quel lasso di tempo, poiché il conferimento del carattere obbligatorio generale

al contratto collettivo di lavoro da parte del Consiglio federale comporta

l’estensione del suo campo di applicazione a tutti i datori di lavoro e

lavoratori del settore, anche a coloro che non vi hanno aderito direttamente,

così che per l’applicazione delle norme dei due contratti collettivi di lavoro

basta che si sia potuto appurare che l’attore aveva svolto lavori di natura

prettamente edile sin dalle prime battute (nel 2017 e nel 2018),

rispettivamente che __________ Sagl si sia occupata di ristrutturazioni di

appartamenti e altri interventi edili in generale sin dalla costituzione, come

ammesso dal suo stesso proprietario (sentenza impugnata, consid. 3.2., pag.

11).

Su questo punto l’appello

risulta quindi irricevibile. Ma non solo: esso è pure debole dal punto di vista

contenutistico, poiché limitarsi a ribadire, senza alcun riferimento alle prove

agli atti, che __________ Sagl prima dell’assoggettamento svolgeva solo lavori

di pulizia e piccola manutenzione, non basta a scalfire le puntuali e precise

motivazioni che si trovano nella sentenza di primo grado, che risultano

oltremodo essere corrette.

A titolo abbondanziale va

a questo proposito da ultimo rilevato come dalla documentazione di cui al doc.

V° acquisita agli atti il 15 gennaio 2020 in occasione dell’audizione

testimoniale di __________ M__________, emerge in tutta chiarezza come l’attore

non abbia di fatto quasi mai svolto veri e propri lavori di pulizia e che

quelli che risultano dai bollettini d’intervento sui singoli cantieri, come

tali, sono semplicemente quelle pulizie indispensabili per procedere ai lavori

di ristrutturazione (per esempio per la posa del collante per le piastrelle).

Anch’esse quindi di natura edile ai sensi del CNM.

6. Alla stessa stregua,

può trovare conferma anche la conclusione del primo giudice secondo la quale

nella fattispecie non può essere riconosciuta alcuna lesione del dovere di

fedeltà da parte dell’attore per il fatto di non aver fornito tutte le

informazioni necessarie per la valutazione delle modalità d’impiego e del

salario.

Nuovamente, con

l’impugnativa, l’appellante si limita a fornire la propria interpretazione dei

fatti, ma non spiega perché il Pretore avrebbe sbagliato a ritenere che

presentandole al momento dell’assunzione il suo curricolo completo, contenente

l’indicazione che egli era stato titolare di una ditta che si occupava di

Considerandi

ristrutturazioni d’immobili, e consegnando settimanalmente i bollettini di

lavoro con la precisa indicazione della mansione “piastrellista”, AO 1 aveva

ossequiato i propri doveri d’informazione.

Così come non si confronta

con l’argomentazione secondo la quale è piuttosto AP 1 a non aver dato seguito

al proprio obbligo di diligenza, che le imponeva di raccogliere dal lavoratore

tutte le informazioni necessarie per ossequiare il dovere di fissare

adeguatamente il suo salario ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CNM, in particolare

non verificando come ci si sarebbe potuto e dovuto aspettare i bollettini

consegnatile (sentenza impugnata consid. 4.2. pag. 13).

L’appello risulta così

essere anche su questi aspetti in buona parte irricevibile. Ma anche per quella

limitatissima porzione di critiche alla sentenza che potrebbero esserlo, esso

è, nel merito, destinato all’insuccesso. In effetti è a giusta ragione che il

primo giudice ha ritenuto corretto l’agire del dipendente che, fornendo un curriculum

vitae completo e, soprattutto, consegnando regolarmente i resoconti

lavorativi settimanali sui quali era espressamente e visibilmente indicato

l’impiego in qualità di piastrellista, ha fornito a AP 1 tutti gli elementi per

comprendere che quella da lui e da __________ SA esercitata era una tipica

attività edile. Non è dunque vero che AO 1 non avrebbe mai segnalato di

svolgere delle attività differenti da quelle per le quali era stato assunto.

Pure rettamente, la

sentenza ha concluso per l’esistenza di pesanti mancanze da parte della

convenuta nella verifica della situazione di fatto e nel monitoraggio

dell’attività realmente svolta da __________ Sagl e dai suoi dipendenti. A

quanto appurato dal Pretore si può persino aggiungere, per completezza, che

risulta costituire un comportamento del tutto inammissibile e contrario ai propri

doveri di datore di lavoro, a fronte di precise denunce da parte del

lavoratore, accontentarsi di semplici e sbrigative assicurazioni da parte del

titolare dell’impresa terza acquisitrice che aveva tutto l’interesse a

mantenere i salari i più bassi possibile: “E’ vero che in alcune occasioni,

sul finire della collaborazione, mi aveva detto di svolgere lavori da

piastrellista, ma il signor Ma__________ mi aveva sempre assicurato che al

massimo si era trattato di qualche riparazione/sostituzione di piastrelle”

(verbale 5 marzo 2020 di __________ J__________, come scritto responsabile

della succursale locarnese di AP 1).

7.

Il fatto che

l’attore non abbia mai reclamato un adeguamento salariale e abbia solo in

seguito avanzato la relativa pretesa, non ha nulla di anomalo e non ne

compromette la posizione, facendo questo parte dei suoi diritti ai sensi

dell’art. 341 cpv. 1 CO, norma che sancisce l’irrinunciabilità di determinati

crediti tra i quali quello al pagamento del salario minimo. Il silenzio del lavoratore in tal senso non

pregiudica pertanto in linea di principio la facoltà dello stesso di far valere

solo in seguito il relativo credito verso il datore di lavoro (DTF 129 III 171

consid. 2.4 con rinvii; Favre/Tobler/Munoz,

Le contrat de travail, Code annoté, 2.a edizione, Losanna 2010, ad art. 321c n.

3.7; Jean-Philippe Dunand in

Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna

2013, ad art. 321c n. 57).

Di conseguenza, oltre a

non costituire una violazione contrattuale da parte del lavoratore, nemmeno si

può desumere da questo aspetto un elemento discolpante a favore della

convenuta, le cui importanti negligenze sono state testé illustrate.

8.

Pertanto, in base a

quanto precede, la sentenza di prime cure va confermata sia per quanto concerne

l’assoggettamento di AO 1 per tutto il periodo durante il quale è stato alle

dipendenze di AP 1 lavorando per la ditta assuntrice __________ Sagl alle norme

del CNM e del CCL, specialmente a quelle per il calcolo dei salari e delle

indennità da riconoscere a un lavoratore impiegato in mansioni come quelle

affidategli, sia per l’assenza di qualsivoglia violazione dei doveri

contrattuali da parte sua.

Non essendo stati i

restanti accertamenti pretorili oggetto di critica, in particolare le modalità

di calcolo delle differenze salariali e delle indennità giornaliere ancora

dovutegli, per complessivi fr. 24'335.45, ridotti a fr. 22'042.38 in base alle

richieste da lui formulate con le conclusioni di causa, la decisione impugnata

può trovare in questa sede piena ratifica. L’appello, per contro, è da

respingere integralmente, nei (grandi) limiti della sua ricevibilità.

Trattandosi di una

controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano nemmeno in questa sede spese

processuali (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili d’appello,

calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 22'042.38 - rilevante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale - vengono attribuite in base

alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 25

settembre 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1’200.- per

ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).