12.2020.121
Prestito di personale, minimi salariali
7 aprile 2021Italiano16 min
i minimi salariali previsti da queste normative, così come non lo sarebbero le
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.121
Lugano
7 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2019.14 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 7 maggio
2019 da
AO 1 (IT)
rappr. dal RA 1
contro
AP
1 (VD)
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'188.91 oltre interessi al 5%
dal 1° marzo 2019, con protesta di spese giudiziarie;
domanda avversata dalla
convenuta, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con decisione 25
agosto 2020 ha parzialmente accolto, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr.
22'042.38 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019;
appellante la convenuta
con appello 25 settembre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attore con
risposta 30 ottobre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 ha
concluso con AO 1 un “Contratto d’incarico” in base al quale egli
avrebbe dovuto lavorare in qualità di “operaio per pulizie ordinarie I”
per la __________ Sagl (impresa acquisitrice) a far tempo dal 17 ottobre 2017 e
per una durata indeterminata, con un salario lordo di fr. 25.57 all’ora (doc. A
inc. CM.2019.20). La qualifica professionale del collaboratore indicata sul
documento in questione era proprio “operaio per pulizie ordinarie I” e
in calce allo stesso era stata crociata la casella indicante che “L’impresa
acquisitrice sottostà alla CCL di obbligatorietà generale di: CCT location de
services personale impresa di pulizia TI”.
In data 31 ottobre
2018 __________ J__________, responsabile dell’agenzia di Locarno di AP 1, ha
comunicato al dipendente la disdetta per il 30 novembre 2018 del contratto di
lavoro tramite il seguente messaggio Whatsapp delle ore 09:39 (errori di
scrittura inclusi): “Ciao AO 1, non ruesco a trovarti telefonicsmente.
Purtroppo la __________ ci comunica che non garantisce lavoro oltre la fine di
novembre. Quindi hai 30 giorni di disdetta. Termine previsto 30.11.2018. Ciao”
(doc. B). Il 9 novembre 2018 il RA 1, a nome del proprio affiliato AO 1, ha
contestato la validità della disdetta asserendo che essa avrebbe rappresentato
un’illecita reazione ai sensi dell’art. 336 lett. c e d CO alle sue richieste
di adeguamento salariale alle mansioni da lui realmente svolte per __________
Sagl, ovvero quelle da piastrellista, invitandola a ratificare retroattivamente
le distinte salariali con la modifica del minimo di categoria in riferimento al
CCL nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e
artificiali. Con la stessa lettera il sindacato ha comunicato che il lavoratore
era completamente inabile al lavoro a far tempo dal 7 novembre 2018.
In un seguente scritto
del 4 dicembre 2018 RA 1 ha indicato in fr. 28.25 orari il salario dovuto in
base al CCL summenzionato e con lettera 1° marzo 2019 ha formalizzato la
richiesta di pagamento di fr. 24'188.91 quale conguaglio salariale in
considerazione della reale funzione svolta sui cantieri da AO 1.
Dal canto suo AP 1 ha
sempre, sin dalla sua prima risposta del 9 dicembre 2018 alla controparte,
contestato di essere debitrice nei suoi confronti di qualsivoglia importo,
adducendo il fatto di non essere stata lei a decidere la disdetta, bensì la
società acquisitrice e ammettendo di essere cosciente che era stata avviata
un’inchiesta dalla Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio
civile del Cantone Ticino a carico di __________ Sagl per la verifica della
tipologia di attività da essa realmente svolta. In seguito ha poi aggiunto che
l’azienda acquisitrice aveva negato di avere impiegato durevolmente AO 1 come
piastrellista, sostenendo di avergli affidato solo sporadicamente incarichi di
quella natura e di manutenzione degli appartamenti e aggiungendo che
quest’ultimo non aveva mai segnalato di essere stato impiegato in maniera
diversa da quella prevista dal contratto, né aveva avanzato pretese di
adeguamento salariale.
2. Non essendo
possibile giungere a un accordo, con petizione 7 maggio 2019, dopo aver
ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC, AO 1
ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'188.91 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2019, importo ridotto a fr. 22'042.38 con le
conclusioni.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione, negando l’assoggettamento di __________
Sagl al contratto mantello del settore dell’edilizia, contestando l’impiego del
lavoratore per mansioni diverse da quelle stabilite contrattualmente ed eccependo
il fatto che la mancata segnalazione da parte del lavoratore dello svolgimento
di mansioni eccedenti quanto contrattualmente convenuto costituiva una
violazione da parte sua dell’obbligo di diligenza e fedeltà sancito dall’art.
321a CO, che le avrebbe cagionato un danno.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore con decisione 25 agosto 2020 ha accolto parzialmente la petizione,
condannando la convenuta al pagamento all’attore di fr. 22'042.38 netti oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2019, nonché al versamento ai preposti istituti
previdenziali degli oneri sociali di legge, senza prelevare né una tassa di
giustizia, né spese e obbligando la convenuta a rifondere all’attore fr.
1’000.- a titolo di ripetibili. In particolare egli ha concluso per
l’assoggettamento di __________ Sagl e dell’attore al Contratto Nazionale
Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) 2016-2018 (con
obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale per il periodo dal 1°
luglio 2016 al 31 dicembre 2018) e 2019-2022 (con obbligatorietà generale
decretata dal Consiglio federale per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre
2022), fondandosi sull’accertamento dello svolgimento da parte dell’attore di
lavori qualificabili come edili e meglio lavori da piastrellista che
comprendevano anche opere in muratura nel 2017 e posa di parquet e cucine nel
2018.
Sia __________ Sagl
che AO 1 erano pure da reputare soggetti, per il primo giudice, al Contratto
collettivo di lavoro ticinese (CCL-TI) per il settore dell’edilizia, che
costituisce parte integrante del CNM, avendo la società esercitato attività
rientranti nel settore edile anche nel periodo precedente al 26 novembre 2018.
Ciò posto e accertato
che il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se
l’azienda acquisitrice sottostà a un altro contratto collettivo di lavoro, in
applicazione degli art. 20 LC (Legge federale sul collocamento e personale a
prestito) e 48a OC (ordinanza sul collocamento e personale a prestito), il
primo giudice ha ritenuto essere per la fattispecie vincolanti le disposizioni
del CNM concernenti il salario.
In merito all’obbligo del
lavoratore di informare il datore di lavoro circa elementi fondamentali per
stabilire la sua idoneità per l’attività lavorativa richiesta, egli ha rilevato
come nella fattispecie non sussisteva alcuna violazione del dovere di fedeltà,
avendo AO 1 presentato alla convenuta al momento dell’assunzione il suo curriculum
vitae completo e avendo egli consegnato ogni settimana i bollettini di
lavoro contenenti anche la voce “piastrellista”, che tuttavia non
venivano controllati adeguatamente da nessuno per conto di AP 1. Convenuta che
già solo per questo e per il fatto che dei lavori di pulizia non potessero
richiedere ragionevolmente 42 ore alla settimana per più settimane di fila,
avrebbe potuto e dovuto sapere dell’attività da lui effettivamente svolta sui cantieri.
Di riflesso è stata proprio AP 1 a non avere ottemperato agli obblighi che le
incombevano “in virtù dell’art. 321a cpv. 1 CO e 43 cpv. 1 CNM”.
Quale conseguenza di
queste valutazioni, il Pretore ha collocato l’attore nella categoria salariale “lavoratore
edile con conoscenze professionali” di cui alla cat. B, prevista dall’art.
42 CNM e, ritenuto che il Ticino appartiene alla “zona Blu” (appendice 9
CNM), quantificato il suo salario netto in fr. 28.30 orari per gli anni 2017 e
2018 e fr. 28.75 orari per il 2019 (art. 41 CNM).
Stabilito che il contratto
aveva avuto fine il 28 febbraio 2019 (tenuto conto della disdetta del 31
ottobre 2018 e dell’inizio della malattia al 7 novembre 2018), egli ha
calcolato che il lavoratore aveva ancora diritto a fr. 3'968.68 per il periodo
17 ottobre 2017-31 dicembre 2017, a fr. 17'258.47 per il periodo 1° gennaio
2018-31 dicembre 2018 e a fr. 3'108.30 per quello 1° gennaio 2019-28 febbraio
2019, per complessivi fr. 24'335.45. Tenuto conto che con le conclusioni la
pretesa era tuttavia stata ridotta dall’attore a fr. 22'042.38, la convenuta è
stata quindi condannata al pagamento di quest’ultimo importo.
4. Con l’appello 25
settembre 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 30 ottobre
2020, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, AP 1 non
sarebbe stata sottoposta al CNM e nessuna violazione del dovere di diligenza
può esserle addebitata, non avendo l’attore - ma nemmeno nessun altro - mai
segnalatole di svolgere attività diverse da quelle per le quali era stato
assunto, non essendosi egli mai rifiutato di svolgere mansioni che non gli
erano state attribuite contrattualmente e non avendo egli mai esatto (per oltre
un anno) il pagamento di un salario maggiorato. Diversamente dalle conclusioni
pretorili, ad aver violato i propri doveri di diligenza e fedeltà sarebbe stato
l’attore, che se ne deve assumere le conseguenze.
A questo la ricorrente ha
aggiunto che, con il fatto che l’assoggettamento di __________ Sagl al CNM è
avvenuto retroattivamente al 26 novembre 2018, AO 1 avrebbe diritto al massimo
alle differenze salariali dal 26 novembre 2018 al 28 febbraio 2019. Per tutto il
periodo precedente, __________ Sagl non era dunque assoggettata al CNM e al CCL
e di conseguenza neppure AO 1 poteva esserlo, sicché non sarebbero applicabili
Fatti
i minimi salariali previsti da queste normative, così come non lo sarebbero le
relative disposizioni in merito alle indennità per giorni festivi o per vacanze
e alla tredicesima.
5. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che la
convenuta dovesse, per tutto il periodo che qui interessa (quindi dall’ottobre
2017 al febbraio 2019), essere sottoposta al CNM e al CCL per il fatto che lo
siano __________ Sagl e l’attore, e di conseguenza che dovessero essere per
essa vincolanti le corrispondenti norme, risulta corretto e può essere
confermato.
In questa sede l’appellante,
in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è
innanzitutto confrontata criticamente con l’argomentazione pretorile secondo
cui dalle tavole processuali è emerso che l’impresa acquisitrice aveva svolto,
in conformità con il suo scopo, dei lavori nel settore edilizio operando
ristrutturazioni importanti di appartamenti, impiegando degli operai (compreso
l’attore) in lavori quali la riparazione di perdite d’acqua, la posa di parquet
e piastrelle, piccole riparazioni, la posa di cucine, pulizie e sgomberi, scavi
per piazzare dei ricoveri per biciclette, così come in ristrutturazioni
importanti, con opere di muratura e falegnameria (sentenza impugnata, consid.
3.1, pag. 10).
Parimenti essa non si
confronta con la tesi del Pretore per la quale, il fatto che la CPC non abbia
emesso una decisione per il periodo antecedente al 26 novembre 2018, nulla muta
all’assoggettamento di __________ Sagl e dell’attore al CNM e al CCL anche per
quel lasso di tempo, poiché il conferimento del carattere obbligatorio generale
al contratto collettivo di lavoro da parte del Consiglio federale comporta
l’estensione del suo campo di applicazione a tutti i datori di lavoro e
lavoratori del settore, anche a coloro che non vi hanno aderito direttamente,
così che per l’applicazione delle norme dei due contratti collettivi di lavoro
basta che si sia potuto appurare che l’attore aveva svolto lavori di natura
prettamente edile sin dalle prime battute (nel 2017 e nel 2018),
rispettivamente che __________ Sagl si sia occupata di ristrutturazioni di
appartamenti e altri interventi edili in generale sin dalla costituzione, come
ammesso dal suo stesso proprietario (sentenza impugnata, consid. 3.2., pag.
11).
Su questo punto l’appello
risulta quindi irricevibile. Ma non solo: esso è pure debole dal punto di vista
contenutistico, poiché limitarsi a ribadire, senza alcun riferimento alle prove
agli atti, che __________ Sagl prima dell’assoggettamento svolgeva solo lavori
di pulizia e piccola manutenzione, non basta a scalfire le puntuali e precise
motivazioni che si trovano nella sentenza di primo grado, che risultano
oltremodo essere corrette.
A titolo abbondanziale va
a questo proposito da ultimo rilevato come dalla documentazione di cui al doc.
V° acquisita agli atti il 15 gennaio 2020 in occasione dell’audizione
testimoniale di __________ M__________, emerge in tutta chiarezza come l’attore
non abbia di fatto quasi mai svolto veri e propri lavori di pulizia e che
quelli che risultano dai bollettini d’intervento sui singoli cantieri, come
tali, sono semplicemente quelle pulizie indispensabili per procedere ai lavori
di ristrutturazione (per esempio per la posa del collante per le piastrelle).
Anch’esse quindi di natura edile ai sensi del CNM.
6. Alla stessa stregua,
può trovare conferma anche la conclusione del primo giudice secondo la quale
nella fattispecie non può essere riconosciuta alcuna lesione del dovere di
fedeltà da parte dell’attore per il fatto di non aver fornito tutte le
informazioni necessarie per la valutazione delle modalità d’impiego e del
salario.
Nuovamente, con
l’impugnativa, l’appellante si limita a fornire la propria interpretazione dei
fatti, ma non spiega perché il Pretore avrebbe sbagliato a ritenere che
presentandole al momento dell’assunzione il suo curricolo completo, contenente
l’indicazione che egli era stato titolare di una ditta che si occupava di
Considerandi
ristrutturazioni d’immobili, e consegnando settimanalmente i bollettini di
lavoro con la precisa indicazione della mansione “piastrellista”, AO 1 aveva
ossequiato i propri doveri d’informazione.
Così come non si confronta
con l’argomentazione secondo la quale è piuttosto AP 1 a non aver dato seguito
al proprio obbligo di diligenza, che le imponeva di raccogliere dal lavoratore
tutte le informazioni necessarie per ossequiare il dovere di fissare
adeguatamente il suo salario ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CNM, in particolare
non verificando come ci si sarebbe potuto e dovuto aspettare i bollettini
consegnatile (sentenza impugnata consid. 4.2. pag. 13).
L’appello risulta così
essere anche su questi aspetti in buona parte irricevibile. Ma anche per quella
limitatissima porzione di critiche alla sentenza che potrebbero esserlo, esso
è, nel merito, destinato all’insuccesso. In effetti è a giusta ragione che il
primo giudice ha ritenuto corretto l’agire del dipendente che, fornendo un curriculum
vitae completo e, soprattutto, consegnando regolarmente i resoconti
lavorativi settimanali sui quali era espressamente e visibilmente indicato
l’impiego in qualità di piastrellista, ha fornito a AP 1 tutti gli elementi per
comprendere che quella da lui e da __________ SA esercitata era una tipica
attività edile. Non è dunque vero che AO 1 non avrebbe mai segnalato di
svolgere delle attività differenti da quelle per le quali era stato assunto.
Pure rettamente, la
sentenza ha concluso per l’esistenza di pesanti mancanze da parte della
convenuta nella verifica della situazione di fatto e nel monitoraggio
dell’attività realmente svolta da __________ Sagl e dai suoi dipendenti. A
quanto appurato dal Pretore si può persino aggiungere, per completezza, che
risulta costituire un comportamento del tutto inammissibile e contrario ai propri
doveri di datore di lavoro, a fronte di precise denunce da parte del
lavoratore, accontentarsi di semplici e sbrigative assicurazioni da parte del
titolare dell’impresa terza acquisitrice che aveva tutto l’interesse a
mantenere i salari i più bassi possibile: “E’ vero che in alcune occasioni,
sul finire della collaborazione, mi aveva detto di svolgere lavori da
piastrellista, ma il signor Ma__________ mi aveva sempre assicurato che al
massimo si era trattato di qualche riparazione/sostituzione di piastrelle”
(verbale 5 marzo 2020 di __________ J__________, come scritto responsabile
della succursale locarnese di AP 1).
7.
Il fatto che
l’attore non abbia mai reclamato un adeguamento salariale e abbia solo in
seguito avanzato la relativa pretesa, non ha nulla di anomalo e non ne
compromette la posizione, facendo questo parte dei suoi diritti ai sensi
dell’art. 341 cpv. 1 CO, norma che sancisce l’irrinunciabilità di determinati
crediti tra i quali quello al pagamento del salario minimo. Il silenzio del lavoratore in tal senso non
pregiudica pertanto in linea di principio la facoltà dello stesso di far valere
solo in seguito il relativo credito verso il datore di lavoro (DTF 129 III 171
consid. 2.4 con rinvii; Favre/Tobler/Munoz,
Le contrat de travail, Code annoté, 2.a edizione, Losanna 2010, ad art. 321c n.
3.7; Jean-Philippe Dunand in
Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna
2013, ad art. 321c n. 57).
Di conseguenza, oltre a
non costituire una violazione contrattuale da parte del lavoratore, nemmeno si
può desumere da questo aspetto un elemento discolpante a favore della
convenuta, le cui importanti negligenze sono state testé illustrate.
8.
Pertanto, in base a
quanto precede, la sentenza di prime cure va confermata sia per quanto concerne
l’assoggettamento di AO 1 per tutto il periodo durante il quale è stato alle
dipendenze di AP 1 lavorando per la ditta assuntrice __________ Sagl alle norme
del CNM e del CCL, specialmente a quelle per il calcolo dei salari e delle
indennità da riconoscere a un lavoratore impiegato in mansioni come quelle
affidategli, sia per l’assenza di qualsivoglia violazione dei doveri
contrattuali da parte sua.
Non essendo stati i
restanti accertamenti pretorili oggetto di critica, in particolare le modalità
di calcolo delle differenze salariali e delle indennità giornaliere ancora
dovutegli, per complessivi fr. 24'335.45, ridotti a fr. 22'042.38 in base alle
richieste da lui formulate con le conclusioni di causa, la decisione impugnata
può trovare in questa sede piena ratifica. L’appello, per contro, è da
respingere integralmente, nei (grandi) limiti della sua ricevibilità.
Trattandosi di una
controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano nemmeno in questa sede spese
processuali (art. 114 lett. c CPC).
Le ripetibili d’appello,
calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 22'042.38 - rilevante anche ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale - vengono attribuite in base
alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 25
settembre 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1’200.- per
ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).