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Decisione

12.2020.122

Contratto di avvocatura - remunerazione - fattura - onere di allegazione e di contestazione

21 settembre 2021Italiano32 min

il convenuto AP 1 al pagamento di fr. 112'263.85 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.122

Lugano

21 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.235 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 -

promossa con petizione 1° dicembre 2014 da

alla quale, deceduta nel

corso della procedura d’appello, è poi subentrato

il primo

(rappr. dall’avv. PA 2 )

contro

AP 1

AP

1 , al quale,

deceduto nel corso della procedura di prima istanza,

è poi

subentrato il primo

(rappr. dall’avv. PA 1 )

con cui gli

attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 139'889.-

oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2014 su fr. 135'775.15 nonché la conferma

della decisione di sequestro del 19 novembre 2014 della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1, e del decreto di sequestro della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

domanda avversata dai convenuti, che

hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con

decisione 31 agosto 2020, ha parzialmente accolto, condannando il convenuto AP

1 al pagamento di fr. 112'263.85 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2014;

appellanti

il convenuto AP 1, che

con appello 1° ottobre 2020 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili

di primo e secondo grado, e l’attore AO 1, che con appello incidentale 4 novembre 2020 ha chiesto la riforma

della decisione pretorile nel senso di condannare il convenuto AP 1 al

pagamento di fr. 138'039.- oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2014 su fr.

23'511.30 e dal 20 ottobre 2014 su fr. 112'263.85, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

preso

atto della risposta all’appello 4 novembre 2020 dell’attore AO 1 e della

risposta all’appello incidentale 22 marzo 2021 del convenuto AO 1, con cui le parti hanno postulato

la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Gli AO 1 e V__________

__________ hanno svolto, dal 26

ottobre 2012 al 2 aprile 2014, prestazioni di avvocatura e di notariato nell’ambito

della successione fu E__________ __________.

La presente vertenza trae

origine dal rifiuto di Eri__________ __________, figlio della defunta, e di AP

1, figlio invece di quest’ultimo, di corrispondere loro, oltre ai fr.

156'611.45 già versati sino ad allora (cfr. doc. E5), ulteriori importi per le

prestazioni da loro eseguite.

2. Con petizione 1°

dicembre 2014, non sottoposta all’esigenza di una preventiva procedura di

conciliazione (art. 199 cpv. 2 lett. a CPC), gli AO 1 e V__________ __________

hanno convenuto in giudizio Er__________ __________ e AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, per

ottenere la loro condanna in solido al

pagamento di fr. 139'889.- oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2014 su fr.

135'775.15 nonché la conferma della decisione di sequestro del 19 novembre 2014

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e del decreto di sequestro

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. A convalida del

sequestro ottenuto, essi, in estrema sintesi, hanno preteso l’importo di fr.

110'000.- che il 1° aprile 2014 AP 1, in rappresentanza di Er__________ __________, si sarebbe impegnato a

corrispondere a liquidazione dell’estratto conto 6 febbraio 2014 (doc. E5, dal quale

si evinceva che, a fronte delle somme di fr. 267'795.85 fatturate sino ad

allora, erano ancora scoperti fr. 111'184.40), l’importo complessivo di fr.

25'775.15 per le 4 fatture da loro emesse dopo il 1° aprile 2014 (di fr.

16'715.70 [doc. E1 p. 2], di fr. 2'458.- [doc. E2 p. 4], di fr. 4'087.25 [doc.

E2 p. 2] e di fr. 2'514.20 [doc. E3]), l’importo di fr. 2'263.85 per gli interessi

di mora frattanto scaduti come pure la tassa di giustizia di fr. 650.- e le ripetibili

di fr. 1’200.- (doc. RR) poste a loro carico in una precedente procedura di sequestro risoltasi, per

loro, negativamente.

Fatti

I convenuti si sono integralmente

opposti alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti (e i

rispettivi successivi allegati spontanei), con

decisione 31 agosto 2020, resa dopo il decesso del convenuto Er__________

__________ - di cui il convenuto AP 1 era

l’unico erede (cfr. Erbschein allegato alla lettera 5

giugno 2018 dell’avv. PA 1) -, il

Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato

il convenuto AP 1 al pagamento di fr. 112'263.85 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre

2014, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di complessivi

fr. 200.- per il 20% a carico degli attori in solido e per l’80% a carico del convenuto AP 1, tenuto

altresì a rifondere alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili parziali. Egli,

in buona sostanza, ha riconosciuto agli attori unicamente l’importo di fr.

110'000.- che il 1° aprile 2014 AP 1, in rappresentanza del padre Er__________ __________, si

era impegnato a corrispondere a liquidazione dell’estratto conto 6 febbraio

2014 e l’importo di fr. 2'263.85 per gli interessi di mora.

4. La decisione pretorile è stata impugnata da tutte le

parti.

Con appello 1° ottobre 2020, che

a seguito del decesso dell’attrice __________ V__________ __________ - di cui l’attore AO 1 era l’unico erede (cfr. certificato ereditario allegato alla lettera 28 gennaio

2021 dell’avv. PA 2 [doc. 4.1 d’appello AO

1]) - è poi stato avversato dal solo attore

AO 1 con risposta 4 novembre

2020, il convenuto AP 1, ritenendo

che in realtà la controparte non potesse pretendere da lui alcunché, ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,

protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.

Con appello incidentale 4 novembre 2020,

avversato dal convenuto AP 1 con risposta 22 marzo 2021, il solo attore AO 1, auspicando invece il riconoscimento

anche dell’importo complessivo di fr.

25'775.15 più interessi relativo alle 4 fatture emesse dopo il 1° aprile 2014, ha chiesto la riforma della

decisione pretorile nel senso di condannare il convenuto AP 1 al pagamento di

fr. 138'039.- oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2014 su fr. 23'511.30 e dal 20

ottobre 2014 su fr. 112'263.85, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

5. Nella sua decisione,

per quanto qui interessa, il Pretore aggiunto ha preliminarmente respinto, in

ordine, l’eccezione di irricevibilità della petizione per la mancata richiesta

da parte degli attori di essere liberati dal segreto professionale, rilevando

come la stessa era stata formulata per la prima volta e con ciò irritualmente

solo in sede conclusionale e comunque siccome quell’aspetto nemmeno costituiva

un presupposto processuale.

Nel merito, dopo aver

respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto AP 1, e ciò ritenendo che quest’ultimo, che pretendeva di non

essere stato parte del contratto di mandato conferito agli attori, fosse nel

frattempo subentrato, a seguito del decesso del convenuto Er__________ __________,

pacificamente parte di quel contratto (cfr. le relative procure di cui ai doc.

FFF p. 1, 2 e 4) e di cui egli era l’unico erede, nella sua posizione giuridica,

ha osservato che i convenuti avevano abbandonato in sede conclusionale l’eccezione

di compensazione nei confronti delle eventuali somme precedentemente versate in

eccesso agli attori, e si è quindi chinato sulle singole pretese vantate dagli

attori, risolvendole come si è detto più sopra (cfr. consid. 3).

Le pretese di fr.

110'000.- a liquidazione delle prestazioni di cui all’estratto conto 6 febbraio

2014 e di fr. 2'263.85 per gli interessi di mora sono dunque state da lui accolte.

La prima è stata ammessa sulla base della testimonianza, ritenuta del tutto attendibile,

di __________ F__________, collaboratore indipendente e secondo cugino dell’attore

AO 1, teste che aveva riferito che il 1° aprile 2014 AP 1 aveva promesso di

pagare quell’importo all’attore AO 1, il quale a sua volta aveva poi accettato

quella proposta (cfr. verbale 24 febbraio 2016 p. 5 seg.); d’altronde nemmeno i

legali dei convenuti avevano categoricamente escluso che le parti avessero

allora trovato un accordo, da una parte avendo sostenuto un semplice successivo

cambiamento di idea da parte dei clienti rispetto all’accordo iniziale (cfr. doc.

OO7) e dall’altra avendo confermato l’esistenza di una loro disponibilità al

pagamento delle fatture scoperte nella convinzione che la fatturazione futura

sarebbe stata eseguita secondo gli usi (cfr. doc. OO2); poco importava poi se

il 3 aprile 2014 (doc. 1) l’avv. PA 1 fosse stato incaricato di contestare gli

onorari degli attori, se il 23 aprile 2014 (doc. HHH) costui - ma la

circostanza era comunque irricevibile siccome non evocata negli allegati

preliminari - avesse inoltrato una memoria difensiva volta a contrastare un

eventuale sequestro presentato dagli attori sulla base di quell’accordo e ancora

se per i convenuti - ma ciò non era stato in ogni caso provato - il 16 aprile

2014 l’attore AO 1 si fosse rivolto ai loro legali tedeschi partendo dal

presupposto che gli onorari non gli erano ancora stati riconosciuti. In merito

alla seconda, ha osservato che la stessa corrispondeva agli interessi maturati

sull’importo di fr. 110'000.- dal 2 aprile 2014, data della revoca del mandato,

al 1° dicembre 2014, data di introduzione della petizione.

Le pretese relative alle 4

fatture emesse dopo il 1° aprile 2014 di fr. 16'715.70, di fr. 2'458.-, di fr.

4'087.25 e di fr. 2'514.20, contestate dai convenuti in quanto sproporzionate,

sono per contro state tutte respinte. In merito alla prima gli attori avevano

disatteso l’onere di allegazione e di specificazione, negli allegati

introduttivi non essendovi alcuna uniformità di esposizione per quanto atteneva

le ore esposte per la causa civile e non essendo state dettagliate chiaramente

le ore dedicate all’assistenza dei legali tedeschi, essi essendosi limitati a

riportare le ore maturate durante l’intero mandato. In merito alla seconda

mancava agli atti qualsiasi prova (ad esempio peritale) che dimostrasse la

correttezza delle ore esposte, fermo restando che 2 di queste ultime 9 ore

erano comunque state eseguite dopo la revoca del mandato e come tale nemmeno

avrebbero potuto essere conteggiate. Anche per quanto riguardava la terza, che perlopiù

non era già fatturabile in quanto relativa al periodo successivo alla revoca del

mandato e per il resto non si capiva in che misura fosse invece fatturabile siccome

precedente alla stessa, non era stato rispettato l’onere di allegazione e di specificazione.

La quarta non poteva essere riconosciuta siccome interamente relativa al

periodo successivo alla rescissione del mandato.

Gli interessi di mora

sulle somme dovute, di fr. 112'263.85, sono

infine stati fatti decorrere dalla data d’inoltro della prima istanza di

sequestro, quella che era poi stata respinta (cfr. doc. RR).

sulle

eccezioni

preliminari

6. Nel suo appello, il

convenuto AP 1 ha riproposto la tesi secondo cui la petizione avrebbe già dovuto

essere respinta in ordine in quanto gli attori non erano a suo tempo stati

svincolati dal segreto professionale dall’autorità cantonale competente.

Come già rilevato anche

dal giudice di prime cure, la censura è innanzitutto irricevibile, visto che lo

svincolo dal segreto professionale non costituisce un presupposto processuale giusta

l’art. 59 CPC e in ogni caso i fatti alla base di quella tesi erano stati addotti

dai convenuti per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e

2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14

maggio 2020 inc. n. 12.2018.151, 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56). Per altro dal

fatto che costoro non avessero sollevato quell’eccezione negli allegati

preliminari si poteva e doveva già ritenere che essi avessero implicitamente

acconsentito alla rivelazione dei segreti custoditi dagli attori (cfr. DTF 98

IV 217 consid. 2, secondo cui il consenso allo svincolo può essere dato anche

per atti concludenti, in particolare laddove la parte tutelata dal segreto non obietta

nel momento in cui esso viene rivelato a un terzo).

Essa sarebbe comunque

stata da respingere anche nel merito, atteso che la rivelazione in un allegato

di causa di un segreto professionale senza l’autorizzazione della parte

tutelata dal segreto o dell’autorità cantonale competente a rilasciare lo

svincolo dallo stesso avrebbe comportato unicamente eventuali conseguenze

penali o disciplinari (cfr. TF 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 2.2,

2C_101/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 4.2), ma non di natura civile (diverso

è invece il caso, retto dall’art. 152 cpv. 2 CPC, in cui una parte si sia poi avvalsa

di una prova ottenuta in violazione del segreto professionale, cfr. TF 4A_200/2016 del 5 ottobre 2017 consid. 3.1). Oltretutto

nel caso concreto nemmeno risulta che l’attore AO 1 abbia rivelato dei segreti

professionali senza il consenso dei convenuti, visto e considerato che in

occasione dell’udienza di prime arringhe (cfr. verbale 7 luglio 2015 p. 1 e

relativi allegati) questi ultimi, che per altro già in precedenza avevano dato per

scritto il loro consenso a svincolare gli attori dal segreto professionale per

quanto riguardava la pratica denominata “successione E__________ __________,

causa civile di impugnazione di un documento nullo pubblicato quale testamento

dalla signora L__________ __________” (cfr. le procure di cui ai doc. FFF

p. 1 e 2, in base alle quali “per il caso in cui il mandatario dovesse agire

in via esecutiva e/o giudiziaria per il riconoscimento delle sue pretese e/o

altre questioni inerenti al mandato che sorgessero tra le parti, per iniziativa

dell’una o dell’altra, il mandante dichiara sin d’ora, a titolo preventivo, di

svincolare il mandatario dal segreto professionale”), non si erano opposti

ai mezzi di prova notificati dalla controparte, tra i quali vi era per

l’appunto l’interrogatorio dell’attore AO 1 (cfr. per analogia DTF 97 II 369,

secondo cui il consenso allo svincolo può essere ammesso anche nel caso in cui

la parte chiede l’assunzione quale teste della persona che custodisce il

segreto) e nulla avevano poi eccepito nemmeno al momento dell’effettuazione

dell’interrogatorio. Il convenuto AP 1 è oltretutto assai malvenuto ad aver

sollevato una tale eccezione, dopo che con osservazioni 31 agosto 2015 era

stato fatto notare alla controparte, la quale con scritto 14 luglio 2015 aveva insistito

(in vista delle rogatorie da effettuare all’estero) per ottenere per sé e per i

suoi collaboratori dipendenti o indipendenti un formale svincolo dal segreto

professionale, “l’esistenza di una recente, ma non recentissima, decisione

della Commissione per l’avvocatura del Tribunale d’appello … che ha precisato

che per controversie con il cliente per il pagamento delle prestazioni legali

il legale non abbisogna di formale autorizzazione di svincolo dal segreto

professionale” (p. 2) e con ciò la sostanziale inutilità di una tale

richiesta.

7. Il convenuto AP 1, ribadendo

di non essere mai stato parte del contratto di mandato conferito agli attori e

di non poter con ciò essere convenuto in giudizio (anche perché il momento

determinante per decidere la questione era quello iniziale e non quello dell’emanazione

della decisione), ha nuovamente chiesto di accogliere la sua eccezione di

carenza di legittimazione passiva e con ciò di respingere la petizione nella

misura in cui era stata inizialmente promossa nei suoi confronti, con

conseguente attribuzione di ripetibili in suo favore.

A torto. Come già

rilevato dal giudice di prime cure, il momento determinante per statuire sulla

legittimazione delle parti è in effetti proprio quello dell’emanazione della

decisione (cfr. DTF 118 Ia 129 consid. 1; JdT 2007 III 116; II CCA 17 maggio

2011 inc. n. 12.2009.80), ritenuto che per il resto è ormai incontestato che a

seguito del decesso del convenuto Er__________ __________, pacificamente parte

del contratto con gli attori (cfr. le relative procure di cui ai doc. FFF p. 1,

2 e 4) e dunque legittimato passivamente, il convenuto AP 1 fosse subentrato

nella sua posizione giuridica.

sulle singole pretese

attoree

8. Giusta l’art. 8 CC,

l’avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue

prestazioni è gravato dell’onere di allegare prima, e - in caso di

contestazione - di dimostrare poi, l’esistenza dell’asserito mandato nonché la

congruità della sua pretesa (cfr. II CCA 30 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.217, 5

aprile 2011 inc. n. 12.2008.171). Con riferimento a quest’ultimo aspetto,

egli è in particolare tenuto ad allegare prima, e - in caso di

contestazione - di dimostrare poi, che l’onorario rivendicato

corrisponde alle modalità di computo concordate, è conforme alla

regolamentazione cantonale applicabile, è giustificato in base all’uso, oppure

ancora è oggettivamente proporzionato in base a tutte le circostanze pertinenti

(cfr. DTF 135 III 259 consid. 2.2; II CCA 12 agosto 2013 inc. n. 12.2012.117).

9. In questa sede il

convenuto AP 1 ha nuovamente preteso di non essersi impegnato il 1° aprile

2014, in rappresentanza del padre Er__________

__________, a corrispondere l’importo di fr. 110'000.- a liquidazione

dell’estratto conto 6 febbraio 2014.

9.1. Egli ha innanzitutto evidenziato

che “la sentenza non si esprime sulla questione” di sapere se le pretese

degli attori fossero “esorbitanti” o “eccessive”, aggiungendo che

un tale “elemento … andava preso in considerazione per ammettere o negare se

quel 1 aprile il convenuto avesse realmente accettato di pagare la somma poi

riconosciuta dal Pretore” (appello p. 5 seg.).

La censura, con la quale egli

per altro nemmeno ha auspicato l’annullamento della decisione pretorile per un’eventuale

carenza di motivazione, deve senz’altro essere disattesa. La questione non è in

effetti rilevante né per il giudizio sulla venuta in essere a quel momento di quel

presunto accordo (e ciò siccome il suo perfezionamento sarebbe stato senz’altro

possibile anche a fronte di una fatturazione residua esorbitante o eccessiva) né

per stabilire se in precedenza, prima del ricevimento dell’estratto conto 6

febbraio 2014, e dunque nella misura in cui avevano già anticipato fr.

156'611.45, i convenuti avessero versato alla controparte delle somme in

eccesso e potessero così porle in compensazione con la pretesa oggetto di

quell’eventuale accordo (e ciò in quanto l’assunto pretorile secondo cui essi

avevano abbandonato in sede conclusionale l’eccezione di compensazione nei

confronti delle eventuali somme precedentemente versate in eccesso agli attori

non è stato da loro censurato in questa sede). Oltretutto nell’appello, in

violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non è stato

minimamente spiegato per quali motivi le pretese degli attori sarebbero state effettivamente

esorbitanti o eccessive.

9.2. Per il convenuto AP 1

la controparte non avrebbe comunque sufficientemente provato l’esistenza del

presunto accordo del 1° aprile 2014. A torto.

9.2.1. Contrariamente a quanto

preteso nell’appello, non vi è innanzitutto ragione di far astrazione dalla testimonianza,

Considerandi

attestante l’esistenza di quell’accordo, resa dal commercialista e consulente

fiscale B__________ __________, presente a quell’incontro.

9.2.1.1

In questa sede il

convenuto AP 1 ha fatto notare che il teste, in occasione della sua deposizione,

non sarebbe stato da lui svincolato dal segreto professionale (verbale 24

febbraio 2016 p. 2: “L’avv. PA 1 fa presente che nella misura in cui dovesse

sussistere un segreto professionale in rapporto ai convenuti, questi non

svincolano il teste dal segreto professionale”) sicché la sua deposizione

costituirebbe persino “carta straccia” (appello p. 10).

La censura, sollevata per

la prima volta solo in questa sede, è manifestamente irricevibile in ordine (art.

317.

cpv. 1 CPC).

Essa sarebbe comunque

stata da respingere anche nel merito. Da una parte non risulta in effetti che nell’occasione

il testimone, che per sua ammissione si occupava perlopiù dei documenti bancari

e delle dichiarazioni fiscali dei convenuti (cfr. verbale 24 febbraio 2016 p. 1

seg.), abbia riferito una circostanza fattuale coperta dal segreto

professionale. Dall’altra, come si è già detto in precedenza, in occasione

dell’udienza di prime arringhe (cfr. verbale 7 luglio 2015 p. 1 e relativi

allegati) i convenuti, che per altro già in precedenza avevano dato per scritto

il loro consenso a svincolare gli attori e i loro subdelegati (tra cui i loro

collaboratori) dal segreto professionale per quanto riguardava la pratica

denominata “successione E__________ __________, causa civile di impugnazione

di un documento nullo pubblicato quale testamento dalla signora L__________ __________”

(cfr. le procure di cui ai doc. FFF p. 1 e 2), non si erano opposti ai mezzi di

prova notificati dalla controparte, tra i quali vi era per l’appunto quella

testimonianza (cfr. per analogia DTF 97 II 369). Il convenuto AP 1 è per altro assai

malvenuto ad aver ora sollevato una tale eccezione, dopo che con osservazioni

31.

agosto 2015 era stato fatto notare alla controparte, la quale con scritto 14

luglio 2015 aveva insistito (in vista delle rogatorie da effettuare all’estero)

per ottenere per sé e per i suoi collaboratori dipendenti o indipendenti un

formale svincolo dal segreto professionale, “l’esistenza di una recente, ma

non recentissima, decisione della Commissione per l’avvocatura del Tribunale

d’appello … che ha precisato che per controversie con il cliente per il

pagamento delle prestazioni legali il legale non abbisogna di formale

autorizzazione di svincolo dal segreto professionale” precisando in seguito

che “ovviamente, così come il segreto si estende ai suoi collaboratori, anche

lo svincolo segue tale precetto” (p. 2), e con ciò la sostanziale inutilità

di una tale richiesta.

9.2.1.2

Nemmeno è poi possibile seguire

il convenuto AP 1 laddove ha preteso che il teste sarebbe stato in ogni caso inattendibile,

trattandosi di un collaboratore indipendente e secondo cugino dell’attore AO 1

e non essendo stato in grado di rispondere ad alcune domande.

La giurisprudenza ha in

effetti già avuto modo di stabilire che l’attendibilità di un testimone non può

di principio essere messa in dubbio, in assenza di incoerenze o contraddizioni

nel suo resoconto, per il solo fatto che egli fosse dipendente di una parte (cfr.

TF 4P.243/2004 del 15 marzo 2005 consid. 4.3.3), ritenuto che nel caso di

specie dalla testimonianza di B__________ __________, il quale per altro - come

già evidenziato con pertinenza nel querelato giudizio - nemmeno si trovava in

un rapporto di subordinazione con gli attori ma agiva con un ampio margine di

indipendenza da loro (cfr. verbale 24 febbraio 2016 p. 2), non sono risultate particolari

incoerenze o contraddizioni. Il fatto che egli non sia un giurista non basta

per ritenere che avesse equivocato sulla portata della discussione allora

intervenuta. Il fatto che abbia riferito che i convenuti avevano a suo tempo

proposto di effettuare un incontro “per trovare un accordo commerciale con

gli attori sui conti” e che in seguito, in occasione dell’incontro, “sorprendentemente

… non avevano approfondito il discorso degli onorari degli attori ma avevano

promesso solo di effettuare dei versamenti” (verbale 24 febbraio 2016 p. 4

seg.) non è tale da inficiarne la credibilità. Il fatto che abbia dichiarato di

non ricordare “se nei giorni seguenti all’incontro del 1 aprile 2014 io

abbia ricevuto copie di e-mail da parte dell’AO 1 in cui si confermava la

volontà dei convenuti di versare gli importi di fr. 50'000.- e fr. 60'000.-

discussi in quell’incontro” ed in particolare il doc. PP36 (verbale 24

febbraio 2016 p. 5), se con l’importo di fr. 110'000.- allora concordato “fossero

intese tutte le prestazioni fornite dallo studio legale a saldo” (verbale

24.

febbraio 2016 p. 6) e “se il giorno dell’incontro del 1 aprile 2014 l’AO

1.

mi abbia detto che avrebbe trascritto il contenuto degli accordi presi”

(verbale 24 febbraio 2016 p. 6) è a sua volta privo di rilevanza per la sua

attendibilità. Nel fatto che abbia dichiarato di non ricordare “se in quell’incontro

si sia discusso” dei doc. E6 e E5, ossia degli estratti conto 18 dicembre

2013.

e 6 febbraio 2014, aggiungendo poi però di ricordare che “si discusse

delle note professionali globali dello studio legale degli attori e del loro accumularsi,

ma non ricordo che fu fatto sulla base dei doc. E5 e E6” (verbale 24

febbraio 2016 p. 4 seg.), non si ravvisa alcuna contraddizione. E lo stesso discorso

vale per quanto riguarda la sua dichiarazione di non ricordare “il doc.

PP36, … nel quale l’AO 1 ricapitolava l’accordo intervenuto il 1 aprile 2014”,

nonostante abbia poi aggiunto che “comunque non contesto di aver ricevuto in

copia tale documento” (verbale 24 febbraio 2016 p. 5). Per completezza di

motivazione, si osserva infine che il convenuto AP 1 è assai malvenuto a

contestare l’attendibilità del teste, salvo poi fondarsi sulla sua testimonianza

per provare altre circostanze a suo favore (cfr. TF 4A_260/2008 del 17 novembre

2008.

consid. 3.1) e meglio il fatto che egli fosse solo il rappresentante di Er__________

__________ (cfr. appello p. 6).

9.2.2

Ad ogni buon conto,

l’esito non sarebbe stato diverso nemmeno qualora, per mera e denegata ipotesi,

fosse stato necessario far astrazione dalla testimonianza di B__________ __________.

La sua versione sulla

venuta in essere dell’accordo del 1° aprile 2014 è in effetti stata confermata dall’attore

AO 1, lui pure presente all’incontro, nel suo interrogatorio (cfr. verbale 18

aprile 2016 p. 9 segg.) e soprattutto dal fatto che quello stesso giorno il

medesimo, oltre ad aver trascritto il tenore di quell’accordo nel dettaglio

dell’elenco delle prestazioni svolte in quella giornata (cfr. doc. VV9 “elenco

delle prestazioni della pratica 7108/02” p. 3), abbia trasmesso ai convenuti

uno scritto (doc. E1) - poi pacificamente seguito da altre numerose missive di

analogo contenuto (cfr. conclusioni di parte convenuta p. 12; interrogatorio

dell’attore AO 1, verbale 18 aprile 2016 p. 11; teste PA 1, verbale 17 maggio

2016.

p. 2) - che pure confermava il contenuto degli accordi allora raggiunti,

senza che la controparte in seguito, per oltre due mesi, avesse ritenuto di

contestarlo (cfr. interrogatorio dell’attore AO 1, verbale 18 aprile 2016 p.

11; teste PA 1, verbale 17 maggio 2016 p. 2).

I convenuti, dal

canto loro, non sono per contro stati in grado di comprovare, non avendo versato

agli atti le eventuali deposizioni in senso contrario delle altre persone intervenute

all’incontro del 1° aprile 2014, ossia dell’avv. M__________ __________, del

convenuto AP 1 e di sua moglie (poco importa invece la testimonianza dell’PA 1,

rimasta isolata, che, a p. 2 del verbale 17 maggio 2016, si era limitato a

riferire quanto gli sarebbe stato riferito da costoro), che allora non sarebbe

in realtà stato perfezionato alcun accordo.

9.2.3

Come in parte

evidenziato dal giudice di prime cure, le ulteriori circostanze (indiziarie) qui

evocate dal convenuto AP 1 non sono sufficienti per mutare il convincimento a

cui è giunta la scrivente Camera.

In particolare, il fatto

che il 3 aprile 2014 l’PA 1 fosse stato incaricato dai convenuti di contestare

gli onorari degli attori (doc. 1) e che il 24 giugno 2014 (doc. OO7), dopo aver

inoltrato - circostanza questa la cui irricevibilità per altro nemmeno è stata

censurata in questa sede - una memoria difensiva volta a contrastare un

eventuale sequestro presentato dagli attori sulla base di quell’accordo (doc. HHH),

avesse per la prima volta messo in dubbio il tenore dello stesso dichiarando

che a suo tempo i suoi clienti erano stati unicamente “disposti a versarle

fr. 60'000.- (non fr. 110'000.-)” e “alla luce delle considerazioni

suesposte e del suo insistere per averne ancora fr. 136'956.55

ora hanno

ben altre intenzioni e si riservano di reclamare la restituzione di quanto

eccede una normale assistenza (circa 100 ore)”, non esclude affatto che il

1° aprile 2014 essi avessero effettivamente concluso l’accordo di cui si è

detto e successivamente potessero aver cambiato idea.

Il fatto che gli attori,

in un unico passaggio dei loro allegati preliminari, e dunque verosimilmente

per una svista, avessero dichiarato di aver avuto unicamente “l’impressione del

raggiunto accordo con pagamento promesso” (replica p. 32), non può a sua

volta essere enfatizzato o strumentalizzato oltre misura dai convenuti, essendo

incontestabile che per il resto gli attori, negli allegati preliminari, avevano

invece sempre sostenuto la perfetta venuta in essere di quell’accordo (cfr.

petizione p. 5, 10 seg. e 15; replica p. 3 seg., 9, 17 segg., 23 seg., 35 seg.).

Nemmeno il fatto che,

accettando di pagare anche quei fr. 110'000.-, i convenuti, il cui reddito

sarebbe stato tutto sommato contenuto, avrebbero di fatto ammesso, a loro dire contro

ogni logica, il buon fondamento di una fatturazione di quasi fr. 260'000.- per

un mandato in realtà assai semplice e svolto sull’arco di poco più di 14 mesi, appare

infine rilevante.

10.

In questa sede l’attore AO 1 ha da parte sua ribadito il

buon fondamento della pretesa di fr. 25'775.15 relativa alle 4 fatture

emesse dopo il 1° aprile 2014 (la prima di fr. 16'715.70, la seconda di fr.

2'458.-, la terza di fr. 4'087.25 e la quarta di fr. 2'514.20).

10.1

Contrariamente a quanto

ritenuto dal giudice di prime cure (per altro con riferimento solo alla prima e

alla terza fattura) e come invece preteso dall’attore AO 1, nel caso di specie è

in realtà incontestabile che gli attori, con riferimento a queste 4 fatture, hanno

senz’altro ossequiato l’onere di allegazione e di specificazione che incombeva

loro. Pacifico che il mandato legale conferito da Er__________ __________ fosse

di carattere oneroso (cfr. doc. FFF p. 1, 2 e 4), essi hanno in effetti

dapprima allegato di aver a suo tempo concordato, oltre al rimborso delle spese

vive, una tariffa oraria di fr. 480.- per la loro attività, una tariffa oraria

di fr. 250.- per l’attività dei loro collaboratori fiscalisti e una tariffa

oraria di fr. 50.- per l’attività delle loro segretarie (cfr. petizione p. 9 e

replica p. 21, entrambe riferite al doc. O e poi confermate dal doc. HHH p. 3, dal

teste B__________ __________ a p. 4 del verbale 24 febbraio 2016 e

dall’interrogatorio dell’attore AO 1 a p. 8 del verbale 18 aprile 2016), e in

seguito, a comprova dell’entità delle pretese riferite a quelle fatture, da

loro puntualmente azionate in causa (cfr. petizione p. 17 e soprattutto replica

p. 4, 6 e 35), hanno versato agli atti tutta una serie di schede (doc. VV9-VV12)

da cui si poteva evincere, in dettaglio, il dispendio temporale avuto ogni

giorno per ogni singola prestazione effettuata da loro e dai loro vari collaboratori

(di cui è stato pure fornito un breve riassunto), il tutto con riferimento ad

ogni specifica pratica.

10.2

Avendo gli attori in

tal modo dato seguito al loro onere di allegazione e di specificazione con

riferimento alle 4 fatturazioni in esame (cfr. TF 4A_10/2020 del 12 maggio 2020

consid. 6), i convenuti, se del caso, avrebbero a loro volta dovuto provvedere alla

loro puntuale e dettagliata contestazione (cfr. TF 4A_10/2020 del 12 maggio

2020.

consid. 7.1 e 7.2).

Ora, nonostante nel

querelato giudizio sia stato indicato, a p. 11 e 15, che i convenuti avevano

contestato quelle 4 fatture ritenendole sproporzionate (le tariffe orarie e le

spese vive non risultano invece essere state contestate), è senz’altro a ragione

che gli attori hanno qui fatto notare che una contestazione di quel genere,

prescindendo da un confronto critico e puntuale dell’entità delle prestazioni

concretamente esposte nelle schede di cui ai doc. VV9-VV12, fosse in realtà eccessivamente

vaga e generica e dovesse con ciò essere considerata insufficiente.

In tali circostanze, le

somme fatturate nell’occasione dagli attori devono di principio esser loro pagate.

10.3

Resta però il fatto,

come già rilevato anche dal giudice di prime cure (con riferimento alla seconda

[in parte], alla terza [in parte] e alla quarta fattura), che agli attori non

potevano di principio essere remunerate, tanto meno per le tariffe orarie concordate

a suo tempo, le prestazioni professionali che risultavano essere state da loro eseguite

successivamente alla revoca del mandato (cfr. Fellmann,

Berner Kommentar, n. 554 ad art. 394 CO), avvenuta il 2 aprile 2014, essendo

per altro per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art.

317.

cpv. 1 CPC), che gli attori hanno preteso, senza per altro averlo

sufficientemente provato, che nell’occasione potesse invece essersi trattato di

prestazioni, di per sé remunerabili (cfr. Fellmann,

op. cit., n. 102 ad art. 400 CO), inerenti al rendiconto richiesto loro dai

convenuti. Dalle pretese degli attori devono pertanto essere dedotte 2 delle 9

ore esposte a fr. 250.- + IVA nell’ambito della seconda fattura (per

complessivi fr. 540.-, cfr. doc. VV11) e la totalità delle prestazioni esposte

nell’ambito della quarta fattura (fr. 2'514.20, doc. VV12), mentre che nessuna

deduzione può essere ammessa con riferimento alla terza fattura, visto e

considerato che nella stessa (di fr. 4'087.25, doc. VV10) gli attori, pur

avendo elencato anche alcune prestazioni eseguite successivamente alla revoca

del mandato (circa 8 delle circa 41 ore esposte a fr. 480.- + IVA), avevano poi

concesso alla controparte, con riferimento all’accordo concluso il 1° aprile

2014.

(cfr. doc. E1), un importantissimo sconto (di oltre fr. 16'874.- + IVA), di

modo che la fatturazione così ridotta copriva di fatto solo le pretese svolte

prima della revoca del mandato.

10.4

Le pretese di cui alle 4

fatture possono in definitiva essere ammesse in misura di fr. 22'720.95 (la prima

per fr. 16'715.70, la seconda per fr. 1’918.- e la terza per fr. 4'087.25),

fermo restando che a tale somma devono essere aggiunti

gli interessi al 5% dal 20 ottobre 2014, gli attori non avendo spiegato perché,

diversamente da quanto deciso dal giudice di prime cure con riferimento alle

altre pretese riconosciute, la loro decorrenza avrebbe ora dovuto essere

anticipata già al 16 ottobre 2014.

11.

In questa sede il convenuto

AP 1 ha pure contestato di essere tenuto a corrispondere fr. 2'263.85 a titolo

di interessi di mora. Da una parte ha implicitamente rilevato che gli attori

non vantavano in realtà alcuna pretesa nei suoi confronti sicché nemmeno

potevano esservi delle somme per le quali egli sarebbe stato in mora. E dall’altra

ha esplicitamente osservato che “la decisione” pretorile “appare inoltre

incomprensibile dove fissa un importo dovuto di fr. 110'000.- a cui aggiunge

gli interessi dal momento del presunto accordo per poi sommare le due pretese e

sul risultato fare ancora decorrere gli interessi moratori” (appello p.

16).

Mentre la prima censura

dev’essere respinta siccome - come si è visto in precedenza (consid. 9 e 10) -

gli attori erano effettivamente creditori della controparte per tutta una serie

di importi, la seconda merita tutto sommato accoglimento, visto e considerato

che nella sede pretorile gli interessi moratori erano stati richiesti dagli

attori solo sulla somma in capitale a loro favore, ridotta dei fr. 2'263.85 già

riconosciuti loro a titolo di interessi di mora (e ciò evidentemente per non

incorrere in una violazione del divieto di anatocismo, art. 105 cpv. 3 CO).

Tale impostazione ha per altro trovato implicita conferma nella formulazione

del petitum dell’appello incidentale (domanda di pagamento di fr. 138'039.- oltre interessi al 5% su complessivi

fr. 135’775.15), in cui la parte attrice ha di fatto riconosciuto

di non poter pretendere interessi di mora sull’importo di fr. 2'263.85.

12.

In un ultimo capitolo

il convenuto AP 1 si è opposto all’eventuale attribuzione di ripetibili, per le

procedure di secondo grado, all’attore AO 1, patrocinato in causa da un

avvocato del proprio studio legale (cfr. risposta all’appello incidentale p. 7).

La richiesta dev’essere disattesa,

applicando per analogia le pertinenti argomentazioni già esposte nel querelato

giudizio. In quell’occasione era stato rammentato che in un caso del genere

valevano le regole che normalmente si applicavano nel caso in cui un avvocato

si era difeso da solo in una procedura giudiziaria (cfr. TF 2C_807/2008 del 19

giugno 2009 consid. 4.3) e che dunque il diritto alle ripetibili (comunque da

ridursi, per raffronto a un mandato “normale”) andava ammesso unicamente se la

causa era complessa, se gli interessi in gioco erano importanti, se il lavoro

svolto gli aveva impedito l’attività professionale o gli aveva comportato una

perdita di guadagno e se gli sforzi da lui profusi erano ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2ª ed., p. 245; DTF 110 V 132 consid. 4d, 129 V 113 consid.

4.1). Nel caso di specie queste condizioni ricorrono incontestabilmente anche

in seconda sede: la procedura d’appello presentava in effetti un certo grado di

complessità e aveva sicuramente comportato un certo dispendio di tempo, che a

sua volta poteva aver limitato la normale conduzione dello studio legale

dell’attore; gli interessi in gioco potevano essere ritenuti importanti, visto

l’ammontare delle pretese ancora litigiose in seconda sede; e infine, per

quanto riguardava il risultato concretamente ottenuto (con la parte attrice

risultata in larghissima misura vincente), non si poteva certo dire che lo

stesso non fosse proporzionato con gli sforzi profusi nella procedura

ricorsuale.

conclusione

13.

Ne

discende che l’appello del convenuto AP 1 dev’essere respinto nella misura in

cui è ricevibile e che l’appello incidentale dell’attore AO 1 dev’essere

parzialmente accolto nel senso che la petizione va ammessa limitatamente a fr. 134'984.80

oltre interessi al 5% dal 20 ottobre

2014.

su fr. 132'720.95.

Le

spese giudiziarie delle procedure di primo e di secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 1° ottobre 2020 di AP 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le

spese processuali della procedura d’appello, di fr. 6’000.-, sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per

ripetibili.

III. L’appello incidentale 4 novembre 2020 dell’AO

1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione 31 agosto 2020 del Pretore aggiunto del

Distretto di Lugano, sezione 1, è

così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza AP 1

è condannato a pagare all’AO 1 fr. 134'984.80 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2014 su

fr. 132'720.95.

2.

La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di complessivi fr.

200.- sono poste per il 3% a

carico dell’AO 1 e per il 97% a carico

di AP 1, che verserà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili.

IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale, di fr. 2'000.-, sono poste per il 10% a carico dell’appellante incidentale

e per il 90% a carico della controparte, che rifonderà all’appellante incidentale

fr. 1’200.- per ripetibili parziali.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).