12.2020.123
Lavoro: licenziamento immediato ingiustificato e tardivo, indennità
31 maggio 2021Italiano21 min
I. L’appello
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.123
Lugano
31 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.58 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud - promossa con petizione 5
dicembre 2018 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 27'014.65
oltre gli oneri sociali ai preposti istituti e interessi del 5% dal 12
settembre 2018;
domanda alla quale si è
opposta la controparte e che il Pretore con sentenza 7 settembre 2020 ha
integralmente respinto;
appellante l’attrice con
appello 7 ottobre 2020 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione, con protesta delle spese giudiziarie di
entrambi i gradi di giudizio;
mentre la convenuta con
risposta 12 novembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili di appello;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. La AO 1 gestisce l’omonimo
Istituto per anziani a Morbio Inferiore e si prefigge, tra l’altro, di offrire
agli ospiti un ambiente familiare, ispirato ai principi cristiani, nel quale
ogni persona viene sostenuta, accompagnata e valorizzata in qualsiasi situazione
si venga a trovare (doc. B).
2. Dal mese di novembre
2014 AP 1 è stata assunta dalla AO 1 quale assistente di cura, dapprima con un
contratto a ore, dal 1° gennaio 2015 a tempo parziale (doc. C) e a partire dal
1° settembre 2015 a tempo pieno per un salario mensile lordo di fr. 4'231.60
per tredici mensilità (doc. D). Il contratto, di durata indeterminata,
prevedeva esplicitamente l’obbligo per la dipendente di “eseguire con
diligenza il lavoro assegnatogli, comportandosi in modo corretto ed educato”
e di attenersi “alle istruzioni e richieste della direzione”, alla quale
avrebbe dovuto fare capo per eventuali problemi che sarebbero potuti sorgere
nello svolgimento del lavoro, con l’avvertenza che “in caso di comportamento
inadeguato il lavoratore verrà licenziato con effetto immediato”. Il
Regolamento dei dipendenti della casa, parte integrante del contratto,
precisava tra l’altro che “è doveroso il rispetto assoluto della dignità
umana degli ospiti, in ogni frangente o situazione, indipendentemente dalle
infermità fisiche, mentali o psichiche. In particolare si chiede al dipendente
che abbia particolare attenzione alla sua vulnerabilità – tanto negli
atteggiamenti che nella comunicazione – con un comportamento improntato al
rispetto, all’empatia e alla pazienza, evitando all’ospite con capacità ridotte
situazioni che esulino dalla normalità” (doc. 4, art. 3 cpv. 2).
3. Con scritto
raccomandato 12 settembre 2018, consegnato a mano, la AO 1 ha licenziato con
effetto immediato AP 1, rimproverandole di avere “reiteratamente”
zittito un’ospite incapace d’intendere e di volere, “ponendo fisicamente una
mano sulla sua bocca” (doc. 1). La disdetta immediata è stata contestata
dalla dipendente con scritto 19 settembre 2018 (doc. H).
4. Con petizione 5 dicembre
2018 AP 1 , al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. n.
CM.2018.86), ha convenuto in giudizio la AO 1 innanzi alla Pretura di Mendrisio
– Sud, chiedendo di dichiarare ingiustificato il licenziamento e di condannare
la datrice di lavoro al pagamento di un importo complessivo di fr. 27'014.65,
oltre gli oneri sociali agli istituti preposti e interessi al 5% dal 12
settembre 2018. La dipendente, ritenendo ingiustificato, tardivo e arbitrario
il suo licenziamento in tronco, ha innanzitutto preteso il pagamento dello
stipendio fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta il 30 novembre
2018 e della tredicesima mensilità pro rata (fr. 9'078.80), il versamento del
contributo LPP per i mesi di ottobre e novembre 2018 (fr. 372.90) e ha infine
rivendicato l’attribuzione di un’indennità per licenziamento ingiustificato
pari a fr. 17'652.95.
5. La convenuta, con
risposta 28 gennaio 2019, si è integralmente opposta alla petizione,
sottolineando la gravità del fatto imputato all’attrice, venuto alla luce solo
l’11 settembre 2018, ovvero il giorno precedente il suo licenziamento
immediato.
6. Esperita
l’istruttoria e conclusa la fase dibattimentale, le parti hanno presentato dei
memoriali conclusivi scritti, in cui hanno ribadito le loro antitetiche argomentazioni
e posizioni.
7. Con sentenza 7
settembre 2020 il Pretore aggiunto ha ritenuto il licenziamento immediato del 12
settembre 2018 giustificato e ha respinto integralmente la petizione. Il primo
giudice ha ritenuto provato l’episodio posto alla base del licenziamento in
tronco, ovvero che la dipendente aveva zittito un’anziana degente con capacità
cognitive seriamente compromesse, ponendole una mano sulla bocca, e lo ha
qualificato come un atto sproporzionato e lesivo della libertà e della dignità
della persona. Il Pretore aggiunto ha concluso che l’intervento dell’attrice
costituiva una grave violazione delle norme generali di comportamento e delle
direttive impartitele in modo chiaro e di cui era a conoscenza, tale da
compromettere la base della fiducia in lei riposta e rendere intollerabile il
proseguimento del rapporto lavorativo fino al termine di disdetta ordinario.
8. Con appello 7
ottobre 2020 AP 1, ribadendo il carattere ingiustificato e tardivo del
licenziamento immediato comunicatole il 12 settembre 2018, chiede la riforma
del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione.
La convenuta si è
opposta al gravame con risposta 12 novembre 2020.
9. L’art. 308 cpv. 1
lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 7
settembre 2020 è stata recapitata all’appellante il giorno seguente (v.
tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 7 ottobre 2020 è
tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attore nel termine di 30
giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
10. L’appellante contesta
al Pretore aggiunto un errato apprezzamento delle prove e una violazione del
diritto per avere considerato giustificato il licenziamento immediato a lei
significato il 12 settembre 2018. Al riguardo rimprovera dapprima al primo
giudice di avere ritenuto provata la circostanza posta alla base della disdetta
immediata, secondo cui ella aveva zittito un’anziana ospite ponendole una mano
sulla bocca, violando ripetutamente le chiare direttive della datrice di
lavoro.
11. L'art.
337 cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata del rapporto di lavoro è
possibile solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza
che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la
continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto
di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione
costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione
praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento
eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid.
6.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid.
3.2). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti
– presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al
punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario
non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende
di regola la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del
dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono
assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate
nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del
medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2, 137 III 304 consid. 2.1.1;
sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.3).
Sapere se in un caso
concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende
dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa
grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento (art.
337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC);
egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del
caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore,
il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la
durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da
lui assunto di fronte a sollecitazioni o avvertimenti formulate dal datore di
lavoro (DTF 142 III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale
4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid. 3.2).
12. L’appellante
critica l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore aggiunto, osservando
che lo stesso si baserebbe su un verbale concernente l’incontro dell’11
settembre 2018 redatto a posteriori, da lei nemmeno firmato, e sulle dichiarazioni
dei testi __________ D__________ e __________ U__________, estensori del
menzionato doc. 2 e/o comunque vicini alla convenuta e pertanto inattendibili,
le cui dichiarazioni non hanno trovato conferma in altri atti istruttori, se
non nel documento redatto da loro stessi. L’appellante si limita in sostanza a
trascrivere le stesse argomentazioni già esposte in sede di conclusioni
(conclusioni, pag. 8), proponendo un personale apprezzamento e una soggettiva interpretazione
delle risultanze istruttorie, di modo che sul tema la censura si rivela
irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). In ogni caso, contrariamente a quanto
sembra pretendere l’appellante, il Pretore aggiunto non ha fondato il proprio
giudizio solo sul contenuto del verbale doc. 2, bensì sulla linearità e
univocità delle dichiarazioni dei testi __________ D__________, __________ U__________
e __________ C__________, i quali hanno confermato che l’attrice in occasione
del colloquio dell’11 settembre 2018 aveva ammesso di avere posto una mano
sulla bocca dell’ospite. In assenza di elementi oggettivi o ulteriori indizi
atti a dimostrare l’inattendibilità o la falsità delle dichiarazioni dei testi,
del tutto convergenti sul tema, la circostanza che essi siano dipendenti della
convenuta e/o estensori del documento menzionato non è sufficiente per ritenere
le loro dichiarazioni poco credibili. Trattandosi di una causa concernente il
diritto del lavoro, un loro coinvolgimento in quanto superiori dell’attrice era
peraltro inevitabile. A ciò si aggiunga che controparte non si è opposta alla
loro audizione.
13. In
concreto, dall’istruttoria è emerso che un’anziana ospite, con una capacità
cognitiva compromessa, in data 30 agosto 2018 durante l’esecuzione dell’igiene
personale da parte delle assistenti di cura __________ C__________ e AP 1, ha
iniziato ad agitarsi e a urlare (verbale __________ C__________, 13 novembre
2019, pag. 2; verbale AP 1 19 febbraio 2020, pag. 4). I testi __________ D__________,
responsabile delle cure, e __________ U__________, infermiere responsabile
delle cure, hanno confermato che durante il colloquio avvenuto l’11 settembre
2018 l’attrice aveva ammesso di avere posato in quel frangente una mano sulla
bocca dell’anziana ospite e precisato “che si trattava di prassi comune e
che era un modo per tranquillizzarla” (verbale 25 settembre 2019, pag. 4;
verbale 13 novembre 2019, pag. 4). Dall’istruttoria non emerge invece alcunché
in merito alle modalità o all’intensità del gesto, rispettivamente alla sua
finalità, le dichiarazioni delle due persone direttamente coinvolte (l’attrice
e __________ C__________) essendo divergenti e i testi __________ D__________ e
__________ U__________ limitandosi a riportare la percezione e la valutazione
di __________ C__________. In merito alla questione a sapere se fosse usuale
posare una mano sulla bocca dei residenti per tranquillizzarli, dalla
testimonianza della caporeparto emerge che presso la casa di riposo “non è
prassi mettere una mano sulla bocca di un residente che urla”. La stessa ha
inoltre spiegato che per la presa a carico dell’anziana ospite vi era “l’indicazione
secondo cui qualora essa cominciasse a urlare opponendosi alle cure, si sarebbe
dovuto sospendere le stesse, permettendole di calmarsi, uscendo dalla stanza ed
eventualmente provando anche a sostituire la persona incaricata delle cure”
(verbale 3 giugno 2020, pag. 2 e 3).
Dato quanto precede, ben si può ammettere che l’attrice abbia posato
una mano sulla bocca dell’anziana ospite che urlava, opponendosi alle cure, malgrado
ciò non fosse prassi e non vi fosse un’indicazione di agire in tal senso.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto, tuttavia,
dall’istruttoria non si può in alcun modo dedurre che l’attrice abbia agito “per
zittire” l’ospite e “ripetutamente”. L’ammissione di quest’ultima
durante l’incontro dell’11 settembre 2018, secondo cui una tale pratica sarebbe
stata usuale nel reparto, non permette di desumere che l’autrice di tali gesti
fosse l’attrice e non invece altri dipendenti.
14. Dall’istruttoria
è altresì emerso che a seguito di questo episodio, __________ C__________, presente
al momento dei fatti e che aveva parzialmente assistito alla scena, nei giorni
immediatamente successivi si è rivolta telefonicamente a __________ U__________,
responsabile delle cure, segnalandogli quanto successo, il quale le ha dato
appuntamento per il 4 settembre successivo per approfondire la questione
(verbale 13 novembre 2019, pag. 3). L’attrice è stata assente per vacanza dal 4
all’8 settembre 2018, giorno in cui ha ripreso il lavoro svolgendo il turno di
notte, mentre dall’11 settembre seguente, giorno in cui è stata convocata dai
superiori, ha svolto il turno diurno (doc. 3).
15. Il fatto
di posare una mano sulla bocca nelle modalità rimproverate all’attrice a una
persona anziana con un importante deficit cognitivo che, contestualmente
all’esecuzione dell’igiene personale da parte di un’assistente di cura, esprime
il proprio disagio urlando, rappresenta oggettivamente un comportamento
inadeguato e lesivo della dignità umana; in quanto tale esso è suscettibile di
configurare un maltrattamento (sulla nozione di maltrattamento cfr. Ufficio del
medico cantonale/Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, Sospetto
maltrattamento: linee guida e protocollo di gestione, giugno 2019, consultabile
al sito: https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/vigilanza/UMC_UACD_Rapporto_maltrattamento_2019.pdf).
Nel caso di specie, l’intervento imputato alla dipendente non rispettava l’indicazione
circa l’adeguata presa a carico dell’anziana ospite nel caso essa si fosse
opposta alle cure. Sennonché, le circostanze che hanno condotto l’attrice a
posare la mano sulla bocca della residente, l’intensità, le modalità, e le
finalità di un tale atto (secondo l’attrice l’intenzione sarebbe stata quella
di tranquillizzarla) non hanno potuto essere chiarite né è possibile dedurre
alcunché dal solo gesto, lo stesso essendo stato descritto in maniera vaga e non
essendo di per sé un’azione qualificante da cui desumere direttamente la
gravità dell’agire, come è ad esempio il caso di uno sputo o di un pugno.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto e sostenuto dalla datrice
di lavoro, dall’istruttoria non è nemmeno emerso che la dipendente fosse solita
compiere simili gesti con l’anziana paziente o con altri ospiti della casa di
riposo. Al riguardo nulla cambia l’episodio secondo cui l’attrice avrebbe
“sgridato” un ospite che si rifiutava di bere, le cui modalità e circostanze,
ancora una volta, non sono state chiarite dall’istruttoria. In concreto,
inoltre, è proprio l’atteggiamento della datrice di lavoro che concorre a
relativizzare la gravità del comportamento imputato all’attrice. I responsabili
delle cure, superiori gerarchici dell’attrice, infatti, benché informati fin da
subito dell’accaduto, ovvero già il 31 agosto 2018, hanno lasciato che la
dipendente al rientro dalle vacanze l’8 settembre successivo riprendesse
normalmente servizio e svolgesse il turno di notte nel reparto dove risiedeva
l’anziana ospite, senza adottare alcuna misura (ad esempio cambiando il turno
di lavoro della dipendente, spostandola di reparto o affiancandole un/a
collega). Malgrado il tempo avuto a disposizione, la datrice di lavoro, che
deve lasciarsi imputare l’agire dei responsabili delle cure ai quali ha
delegato il compito di garantire un’adeguata presa a carico degli ospiti, non
ha fatto nulla, manifestando in tal modo di non considerare intollerabile lo
svolgimento delle usuali mansioni e il proseguimento del contratto, perlomeno fino
al normale termine di disdetta. Nulla cambia il
fatto che il contratto di lavoro prevedeva il licenziamento immediato nel caso
in cui il dipendente avesse tenuto un comportamento inadeguato, l’esistenza di
una causa grave è infatti lasciata per legge all’apprezzamento del giudice
(art. 337 cpv. 3 CO).
In queste circostanze se
ne deve concludere che il licenziamento immediato significato all’attrice il 12
settembre 2018 è ingiustificato, non essendo stata provata l’esistenza di una
causa grave.
16. Alla
luce delle circostanze concrete, il licenziamento immediato significato
all’attrice si rivela altresì ingiustificato siccome tardivo.
16.1 La legge prescrive che la
disdetta per cause gravi di cui all’art. 337 CO dev’essere comunicata “immediatamente”.
Dottrina e giurisprudenza convergono tuttavia nel concedere alla parte che
rescinde il contratto un termine di riflessione per comunicare la sua
decisione, a patto che esso sia breve: un ritardo nel reagire può infatti far
apparire possibile la prosecuzione dei rapporti di lavoro sino alla scadenza
del contratto mediante una disdetta ordinaria (DTF 123 III 86 consid. 2a).
Secondo la giurisprudenza, alla parte contrattuale che intende porre fine “immediatamente”
al contratto bastano di regola due o tre giorni lavorativi (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª ed.,
p. 591; Streiff/Von Känel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 17 ad art. 337 CO;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2ª ed., n. 1.48 ad
art. 337 CO; TF 21 giugno 1995 4C.282/1994 consid. 3a in JAR 1997 p. 208), dal
momento in cui ha acquisito conoscenza certa della causa grave di
licenziamento, per maturare la sua decisione e riunire le informazioni
giuridiche necessarie (DTF 130 III 28 consid. 4.4). Un’ulteriore attesa,
comunque limitata a qualche giorno, è ammissibile solo quando lo esigono
circostanze particolari, ad esempio quando la parte è una persona giuridica, il
cui processo decisionale è più complesso (DTF 138 I 113 consid. 6.3.2), quando
vi è la necessità di discutere del prospettato licenziamento con una
rappresentanza dei lavoratori o un avvocato o un sindacato (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 592; TF 2
marzo 1999 4C.382/1998 consid. 1b, 24 agosto 2004 4C.348/2003
consid. 3.2), se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla
disdetta immediata (TF 13 agosto 2001 4C.116/2001
consid. 3c), oppure ancora se alla parte all’origine del licenziamento può
ancora essere data l’occasione di riparare o ovviare al torto commesso (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16c ad
art. 337 CO; Streiff/Von Känel/Rudolph,
op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.51 ad art. 337 CO). Se l’addebito mosso al dipendente è chiaro
sin dall’inizio e occorre solo stabilire se egli si è effettivamente comportato
così come sospettato, si può esigere che il datore di lavoro rifletta già
durante la fase di chiarimento su come sanzionare il comportamento del
dipendente e che, pertanto, non appena ricevuta conferma dei suoi sospetti egli
proceda subito al licenziamento (sentenza del TF 4C.188/2006 del 25 settembre
2006 consid. 2).
16.2 Il Pretore aggiunto ha
ritenuto tempestiva la disdetta in tronco significata alla dipendente dopo 13
giorni dall’episodio posto a suo fondamento, tenuto conto delle vacanze di
quest’ultima e della necessità di concederle la possibilità di prendere
posizione sulla vicenda che le veniva contestata. Sennonché, come confermato
dall’istruttoria, la dipendente ha ripreso servizio già l’8 settembre 2018 e
nulla avrebbe oggettivamente impedito alla datrice di lavoro di organizzare
l’incontro, poi avvenuto l’11 settembre successivo, già quel giorno e procedere
poi subito al licenziamento (se ne ricorrevano gli estremi). A maggior ragione
in concreto, ritenuto che __________ C__________ aveva segnalato ai suoi
superiori l’episodio, avvenuto il 30 agosto 2018, già l’indomani e che la
segnalante era stata sentita dal suo superiore già il 4 settembre successivo,
la convenuta avrebbe avuto tutto il tempo per procedere in tal senso, ciò che
però ha omesso di fare. Ne discende che il licenziamento in tronco si rivela in
ogni caso ingiustificato siccome tardivo.
17. Il
lavoratore licenziato con effetto immediato senza una causa grave ha diritto a
quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza
del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto
(art. 337c cpv. 1 CO). Inoltre, il giudice può obbligare il datore di lavoro al
pagamento di un'indennità al lavoratore (art. 337c cpv. 3 CO). Per quel che
concerne la determinazione di tale indennità, il giudice gode di un ampio
potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso
concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il
tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza
delle manchevolezze (DTF 130 III 28 consid. 4.1 con riferimenti).
17.1 In concreto l’attrice ha
diritto allo stipendio e al versamento della tredicesima mensilità fino al
termine ordinario di disdetta, vale a dire fino al 30 novembre 2018. Gli
importi da lei indicati nel conteggio doc. L non sono stati adeguatamente contestati
dalla datrice di lavoro nella loro entità. Ne discende che l’attrice ha diritto
a ricevere l’importo di fr. 9'078.80 a titolo di salario e tredicesima, al
netto delle deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali, salvo il
contributo LPP, che saranno pagati dalla datrice di lavoro in aggiunta a quanto
versato al lavoratore, oltre la somma di fr. 372.90 a titolo di contributo LPP
per i mesi di ottobre e novembre 2018 che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare se il contratto fosse stato disdetto in via ordinaria (al riguardo cfr.
Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit.,
n. 15 ad art. 337c CO).
17.2 L’appellante chiede inoltre il
versamento di un’indennità in applicazione dell’art. 337c cpv. 3 CO pari a sei
mensilità di salario, limitata tuttavia all’importo di fr 17'652.95 (per
rimanere sotto la soglia del valore di causa di fr. 30'000.-).
In concreto, tenuto conto
del fatto, da una parte, che la datrice di lavoro ha licenziato con effetto
immediato la dipendente, senza avere proceduto a ulteriori, opportune verifiche,
che la dipendente in precedenza non era mai stata richiamata, della durata del
contratto di lavoro, e, dall’altra, che il singolo episodio, benché rimasto
indefinito nelle sue caratteristiche (consid. 13 – 15) non rappresenta comunque
una buona pratica di presa a carico di una persona anziana con deficit
cognitivo e che la dipendente ha trovato subito un altro impiego, come da lei
ammesso (petizione, ad 4, pag. 4), si giustifica riconoscerle un’indennità di
fr. 8'767.20, pari a due mesi di stipendio lordo. L’indennità prevista
dall’art. 337c cpv. 3 non è soggetta a prelievi di contributi delle
assicurazioni sociali, vista la sua natura particolare. L’importo va pertanto
versato integralmente alla dipendente senza deduzioni sociali.
18. Ne discende che
l’appello dell’attrice è parzialmente accolto e la decisione impugnata deve
essere riformata nel senso che la petizione è accolta per l’importo complessivo
di fr. 18'218.90.
Trattandosi di una
causa derivante da una controversia in materia di diritto del lavoro con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili di prima e seconda sede
seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
19. Il valore litigioso
della presente controversia raggiunge la
soglia di fr. 15’000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un
eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 95 e 106 e 114 CPC,
decide:
Fatti
I. L’appello
7 ottobre 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 7 settembre 2020 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e
di conseguenza la convenuta AO 1, è condannata a pagare all’attrice AP 1
l’importo di fr. 17'846.- al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle
assicurazioni sociali, salvo i premi LPP, e di fr. 372.90, oltre interessi al
5% dal 12 settembre 2018.
2. Non
si prelevano spese processuali. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano
spese processuali per la procedura di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 500.-
a titolo di ripetibili di secondo grado.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).