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Decisione

12.2020.123

Lavoro: licenziamento immediato ingiustificato e tardivo, indennità

31 maggio 2021Italiano21 min

I. L’appello

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.123

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.58 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud - promossa con petizione 5

dicembre 2018 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 27'014.65

oltre gli oneri sociali ai preposti istituti e interessi del 5% dal 12

settembre 2018;

domanda alla quale si è

opposta la controparte e che il Pretore con sentenza 7 settembre 2020 ha

integralmente respinto;

appellante l’attrice con

appello 7 ottobre 2020 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione, con protesta delle spese giudiziarie di

entrambi i gradi di giudizio;

mentre la convenuta con

risposta 12 novembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta

di spese e ripetibili di appello;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. La AO 1 gestisce l’omonimo

Istituto per anziani a Morbio Inferiore e si prefigge, tra l’altro, di offrire

agli ospiti un ambiente familiare, ispirato ai principi cristiani, nel quale

ogni persona viene sostenuta, accompagnata e valorizzata in qualsiasi situazione

si venga a trovare (doc. B).

2. Dal mese di novembre

2014 AP 1 è stata assunta dalla AO 1 quale assistente di cura, dapprima con un

contratto a ore, dal 1° gennaio 2015 a tempo parziale (doc. C) e a partire dal

1° settembre 2015 a tempo pieno per un salario mensile lordo di fr. 4'231.60

per tredici mensilità (doc. D). Il contratto, di durata indeterminata,

prevedeva esplicitamente l’obbligo per la dipendente di “eseguire con

diligenza il lavoro assegnatogli, comportandosi in modo corretto ed educato”

e di attenersi “alle istruzioni e richieste della direzione”, alla quale

avrebbe dovuto fare capo per eventuali problemi che sarebbero potuti sorgere

nello svolgimento del lavoro, con l’avvertenza che “in caso di comportamento

inadeguato il lavoratore verrà licenziato con effetto immediato”. Il

Regolamento dei dipendenti della casa, parte integrante del contratto,

precisava tra l’altro che “è doveroso il rispetto assoluto della dignità

umana degli ospiti, in ogni frangente o situazione, indipendentemente dalle

infermità fisiche, mentali o psichiche. In particolare si chiede al dipendente

che abbia particolare attenzione alla sua vulnerabilità – tanto negli

atteggiamenti che nella comunicazione – con un comportamento improntato al

rispetto, all’empatia e alla pazienza, evitando all’ospite con capacità ridotte

situazioni che esulino dalla normalità” (doc. 4, art. 3 cpv. 2).

3. Con scritto

raccomandato 12 settembre 2018, consegnato a mano, la AO 1 ha licenziato con

effetto immediato AP 1, rimproverandole di avere “reiteratamente”

zittito un’ospite incapace d’intendere e di volere, “ponendo fisicamente una

mano sulla sua bocca” (doc. 1). La disdetta immediata è stata contestata

dalla dipendente con scritto 19 settembre 2018 (doc. H).

4. Con petizione 5 dicembre

2018 AP 1 , al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. n.

CM.2018.86), ha convenuto in giudizio la AO 1 innanzi alla Pretura di Mendrisio

– Sud, chiedendo di dichiarare ingiustificato il licenziamento e di condannare

la datrice di lavoro al pagamento di un importo complessivo di fr. 27'014.65,

oltre gli oneri sociali agli istituti preposti e interessi al 5% dal 12

settembre 2018. La dipendente, ritenendo ingiustificato, tardivo e arbitrario

il suo licenziamento in tronco, ha innanzitutto preteso il pagamento dello

stipendio fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta il 30 novembre

2018 e della tredicesima mensilità pro rata (fr. 9'078.80), il versamento del

contributo LPP per i mesi di ottobre e novembre 2018 (fr. 372.90) e ha infine

rivendicato l’attribuzione di un’indennità per licenziamento ingiustificato

pari a fr. 17'652.95.

5. La convenuta, con

risposta 28 gennaio 2019, si è integralmente opposta alla petizione,

sottolineando la gravità del fatto imputato all’attrice, venuto alla luce solo

l’11 settembre 2018, ovvero il giorno precedente il suo licenziamento

immediato.

6. Esperita

l’istruttoria e conclusa la fase dibattimentale, le parti hanno presentato dei

memoriali conclusivi scritti, in cui hanno ribadito le loro antitetiche argomentazioni

e posizioni.

7. Con sentenza 7

settembre 2020 il Pretore aggiunto ha ritenuto il licenziamento immediato del 12

settembre 2018 giustificato e ha respinto integralmente la petizione. Il primo

giudice ha ritenuto provato l’episodio posto alla base del licenziamento in

tronco, ovvero che la dipendente aveva zittito un’anziana degente con capacità

cognitive seriamente compromesse, ponendole una mano sulla bocca, e lo ha

qualificato come un atto sproporzionato e lesivo della libertà e della dignità

della persona. Il Pretore aggiunto ha concluso che l’intervento dell’attrice

costituiva una grave violazione delle norme generali di comportamento e delle

direttive impartitele in modo chiaro e di cui era a conoscenza, tale da

compromettere la base della fiducia in lei riposta e rendere intollerabile il

proseguimento del rapporto lavorativo fino al termine di disdetta ordinario.

8. Con appello 7

ottobre 2020 AP 1, ribadendo il carattere ingiustificato e tardivo del

licenziamento immediato comunicatole il 12 settembre 2018, chiede la riforma

del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione.

La convenuta si è

opposta al gravame con risposta 12 novembre 2020.

9. L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 7

settembre 2020 è stata recapitata all’appellante il giorno seguente (v.

tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 7 ottobre 2020 è

tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attore nel termine di 30

giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

10. L’appellante contesta

al Pretore aggiunto un errato apprezzamento delle prove e una violazione del

diritto per avere considerato giustificato il licenziamento immediato a lei

significato il 12 settembre 2018. Al riguardo rimprovera dapprima al primo

giudice di avere ritenuto provata la circostanza posta alla base della disdetta

immediata, secondo cui ella aveva zittito un’anziana ospite ponendole una mano

sulla bocca, violando ripetutamente le chiare direttive della datrice di

lavoro.

11. L'art.

337 cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata del rapporto di lavoro è

possibile solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza

che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la

continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto

di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione

costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione

praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento

eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid.

6.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid.

3.2). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti

– presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al

punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario

non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende

di regola la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del

dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono

assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate

nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del

medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2, 137 III 304 consid. 2.1.1;

sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.3).

Sapere se in un caso

concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende

dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa

grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento (art.

337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC);

egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del

caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore,

il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la

durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da

lui assunto di fronte a sollecitazioni o avvertimenti formulate dal datore di

lavoro (DTF 142 III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale

4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid. 3.2).

12. L’appellante

critica l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore aggiunto, osservando

che lo stesso si baserebbe su un verbale concernente l’incontro dell’11

settembre 2018 redatto a posteriori, da lei nemmeno firmato, e sulle dichiarazioni

dei testi __________ D__________ e __________ U__________, estensori del

menzionato doc. 2 e/o comunque vicini alla convenuta e pertanto inattendibili,

le cui dichiarazioni non hanno trovato conferma in altri atti istruttori, se

non nel documento redatto da loro stessi. L’appellante si limita in sostanza a

trascrivere le stesse argomentazioni già esposte in sede di conclusioni

(conclusioni, pag. 8), proponendo un personale apprezzamento e una soggettiva interpretazione

delle risultanze istruttorie, di modo che sul tema la censura si rivela

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). In ogni caso, contrariamente a quanto

sembra pretendere l’appellante, il Pretore aggiunto non ha fondato il proprio

giudizio solo sul contenuto del verbale doc. 2, bensì sulla linearità e

univocità delle dichiarazioni dei testi __________ D__________, __________ U__________

e __________ C__________, i quali hanno confermato che l’attrice in occasione

del colloquio dell’11 settembre 2018 aveva ammesso di avere posto una mano

sulla bocca dell’ospite. In assenza di elementi oggettivi o ulteriori indizi

atti a dimostrare l’inattendibilità o la falsità delle dichiarazioni dei testi,

del tutto convergenti sul tema, la circostanza che essi siano dipendenti della

convenuta e/o estensori del documento menzionato non è sufficiente per ritenere

le loro dichiarazioni poco credibili. Trattandosi di una causa concernente il

diritto del lavoro, un loro coinvolgimento in quanto superiori dell’attrice era

peraltro inevitabile. A ciò si aggiunga che controparte non si è opposta alla

loro audizione.

13. In

concreto, dall’istruttoria è emerso che un’anziana ospite, con una capacità

cognitiva compromessa, in data 30 agosto 2018 durante l’esecuzione dell’igiene

personale da parte delle assistenti di cura __________ C__________ e AP 1, ha

iniziato ad agitarsi e a urlare (verbale __________ C__________, 13 novembre

2019, pag. 2; verbale AP 1 19 febbraio 2020, pag. 4). I testi __________ D__________,

responsabile delle cure, e __________ U__________, infermiere responsabile

delle cure, hanno confermato che durante il colloquio avvenuto l’11 settembre

2018 l’attrice aveva ammesso di avere posato in quel frangente una mano sulla

bocca dell’anziana ospite e precisato “che si trattava di prassi comune e

che era un modo per tranquillizzarla” (verbale 25 settembre 2019, pag. 4;

verbale 13 novembre 2019, pag. 4). Dall’istruttoria non emerge invece alcunché

in merito alle modalità o all’intensità del gesto, rispettivamente alla sua

finalità, le dichiarazioni delle due persone direttamente coinvolte (l’attrice

e __________ C__________) essendo divergenti e i testi __________ D__________ e

__________ U__________ limitandosi a riportare la percezione e la valutazione

di __________ C__________. In merito alla questione a sapere se fosse usuale

posare una mano sulla bocca dei residenti per tranquillizzarli, dalla

testimonianza della caporeparto emerge che presso la casa di riposo “non è

prassi mettere una mano sulla bocca di un residente che urla”. La stessa ha

inoltre spiegato che per la presa a carico dell’anziana ospite vi era “l’indicazione

secondo cui qualora essa cominciasse a urlare opponendosi alle cure, si sarebbe

dovuto sospendere le stesse, permettendole di calmarsi, uscendo dalla stanza ed

eventualmente provando anche a sostituire la persona incaricata delle cure”

(verbale 3 giugno 2020, pag. 2 e 3).

Dato quanto precede, ben si può ammettere che l’attrice abbia posato

una mano sulla bocca dell’anziana ospite che urlava, opponendosi alle cure, malgrado

ciò non fosse prassi e non vi fosse un’indicazione di agire in tal senso.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto, tuttavia,

dall’istruttoria non si può in alcun modo dedurre che l’attrice abbia agito “per

zittire” l’ospite e “ripetutamente”. L’ammissione di quest’ultima

durante l’incontro dell’11 settembre 2018, secondo cui una tale pratica sarebbe

stata usuale nel reparto, non permette di desumere che l’autrice di tali gesti

fosse l’attrice e non invece altri dipendenti.

14. Dall’istruttoria

è altresì emerso che a seguito di questo episodio, __________ C__________, presente

al momento dei fatti e che aveva parzialmente assistito alla scena, nei giorni

immediatamente successivi si è rivolta telefonicamente a __________ U__________,

responsabile delle cure, segnalandogli quanto successo, il quale le ha dato

appuntamento per il 4 settembre successivo per approfondire la questione

(verbale 13 novembre 2019, pag. 3). L’attrice è stata assente per vacanza dal 4

all’8 settembre 2018, giorno in cui ha ripreso il lavoro svolgendo il turno di

notte, mentre dall’11 settembre seguente, giorno in cui è stata convocata dai

superiori, ha svolto il turno diurno (doc. 3).

15. Il fatto

di posare una mano sulla bocca nelle modalità rimproverate all’attrice a una

persona anziana con un importante deficit cognitivo che, contestualmente

all’esecuzione dell’igiene personale da parte di un’assistente di cura, esprime

il proprio disagio urlando, rappresenta oggettivamente un comportamento

inadeguato e lesivo della dignità umana; in quanto tale esso è suscettibile di

configurare un maltrattamento (sulla nozione di maltrattamento cfr. Ufficio del

medico cantonale/Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, Sospetto

maltrattamento: linee guida e protocollo di gestione, giugno 2019, consultabile

al sito: https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/vigilanza/UMC_UACD_Rapporto_maltrattamento_2019.pdf).

Nel caso di specie, l’intervento imputato alla dipendente non rispettava l’indicazione

circa l’adeguata presa a carico dell’anziana ospite nel caso essa si fosse

opposta alle cure. Sennonché, le circostanze che hanno condotto l’attrice a

posare la mano sulla bocca della residente, l’intensità, le modalità, e le

finalità di un tale atto (secondo l’attrice l’intenzione sarebbe stata quella

di tranquillizzarla) non hanno potuto essere chiarite né è possibile dedurre

alcunché dal solo gesto, lo stesso essendo stato descritto in maniera vaga e non

essendo di per sé un’azione qualificante da cui desumere direttamente la

gravità dell’agire, come è ad esempio il caso di uno sputo o di un pugno.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto e sostenuto dalla datrice

di lavoro, dall’istruttoria non è nemmeno emerso che la dipendente fosse solita

compiere simili gesti con l’anziana paziente o con altri ospiti della casa di

riposo. Al riguardo nulla cambia l’episodio secondo cui l’attrice avrebbe

“sgridato” un ospite che si rifiutava di bere, le cui modalità e circostanze,

ancora una volta, non sono state chiarite dall’istruttoria. In concreto,

inoltre, è proprio l’atteggiamento della datrice di lavoro che concorre a

relativizzare la gravità del comportamento imputato all’attrice. I responsabili

delle cure, superiori gerarchici dell’attrice, infatti, benché informati fin da

subito dell’accaduto, ovvero già il 31 agosto 2018, hanno lasciato che la

dipendente al rientro dalle vacanze l’8 settembre successivo riprendesse

normalmente servizio e svolgesse il turno di notte nel reparto dove risiedeva

l’anziana ospite, senza adottare alcuna misura (ad esempio cambiando il turno

di lavoro della dipendente, spostandola di reparto o affiancandole un/a

collega). Malgrado il tempo avuto a disposizione, la datrice di lavoro, che

deve lasciarsi imputare l’agire dei responsabili delle cure ai quali ha

delegato il compito di garantire un’adeguata presa a carico degli ospiti, non

ha fatto nulla, manifestando in tal modo di non considerare intollerabile lo

svolgimento delle usuali mansioni e il proseguimento del contratto, perlomeno fino

al normale termine di disdetta. Nulla cambia il

fatto che il contratto di lavoro prevedeva il licenziamento immediato nel caso

in cui il dipendente avesse tenuto un comportamento inadeguato, l’esistenza di

una causa grave è infatti lasciata per legge all’apprezzamento del giudice

(art. 337 cpv. 3 CO).

In queste circostanze se

ne deve concludere che il licenziamento immediato significato all’attrice il 12

settembre 2018 è ingiustificato, non essendo stata provata l’esistenza di una

causa grave.

16. Alla

luce delle circostanze concrete, il licenziamento immediato significato

all’attrice si rivela altresì ingiustificato siccome tardivo.

16.1 La legge prescrive che la

disdetta per cause gravi di cui all’art. 337 CO dev’essere comunicata “immediatamente”.

Dottrina e giurisprudenza convergono tuttavia nel concedere alla parte che

rescinde il contratto un termine di riflessione per comunicare la sua

decisione, a patto che esso sia breve: un ritardo nel reagire può infatti far

apparire possibile la prosecuzione dei rapporti di lavoro sino alla scadenza

del contratto mediante una disdetta ordinaria (DTF 123 III 86 consid. 2a).

Secondo la giurisprudenza, alla parte contrattuale che intende porre fine “immediatamente”

al contratto bastano di regola due o tre giorni lavorativi (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª ed.,

p. 591; Streiff/Von Känel/Rudolph,

Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 17 ad art. 337 CO;

Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2ª ed., n. 1.48 ad

art. 337 CO; TF 21 giugno 1995 4C.282/1994 consid. 3a in JAR 1997 p. 208), dal

momento in cui ha acquisito conoscenza certa della causa grave di

licenziamento, per maturare la sua decisione e riunire le informazioni

giuridiche necessarie (DTF 130 III 28 consid. 4.4). Un’ulteriore attesa,

comunque limitata a qualche giorno, è ammissibile solo quando lo esigono

circostanze particolari, ad esempio quando la parte è una persona giuridica, il

cui processo decisionale è più complesso (DTF 138 I 113 consid. 6.3.2), quando

vi è la necessità di discutere del prospettato licenziamento con una

rappresentanza dei lavoratori o un avvocato o un sindacato (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 592; TF 2

marzo 1999 4C.382/1998 consid. 1b, 24 agosto 2004 4C.348/2003

consid. 3.2), se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla

disdetta immediata (TF 13 agosto 2001 4C.116/2001

consid. 3c), oppure ancora se alla parte all’origine del licenziamento può

ancora essere data l’occasione di riparare o ovviare al torto commesso (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16c ad

art. 337 CO; Streiff/Von Känel/Rudolph,

op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 1.51 ad art. 337 CO). Se l’addebito mosso al dipendente è chiaro

sin dall’inizio e occorre solo stabilire se egli si è effettivamente comportato

così come sospettato, si può esigere che il datore di lavoro rifletta già

durante la fase di chiarimento su come sanzionare il comportamento del

dipendente e che, pertanto, non appena ricevuta conferma dei suoi sospetti egli

proceda subito al licenziamento (sentenza del TF 4C.188/2006 del 25 settembre

2006 consid. 2).

16.2 Il Pretore aggiunto ha

ritenuto tempestiva la disdetta in tronco significata alla dipendente dopo 13

giorni dall’episodio posto a suo fondamento, tenuto conto delle vacanze di

quest’ultima e della necessità di concederle la possibilità di prendere

posizione sulla vicenda che le veniva contestata. Sennonché, come confermato

dall’istruttoria, la dipendente ha ripreso servizio già l’8 settembre 2018 e

nulla avrebbe oggettivamente impedito alla datrice di lavoro di organizzare

l’incontro, poi avvenuto l’11 settembre successivo, già quel giorno e procedere

poi subito al licenziamento (se ne ricorrevano gli estremi). A maggior ragione

in concreto, ritenuto che __________ C__________ aveva segnalato ai suoi

superiori l’episodio, avvenuto il 30 agosto 2018, già l’indomani e che la

segnalante era stata sentita dal suo superiore già il 4 settembre successivo,

la convenuta avrebbe avuto tutto il tempo per procedere in tal senso, ciò che

però ha omesso di fare. Ne discende che il licenziamento in tronco si rivela in

ogni caso ingiustificato siccome tardivo.

17. Il

lavoratore licenziato con effetto immediato senza una causa grave ha diritto a

quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza

del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto

(art. 337c cpv. 1 CO). Inoltre, il giudice può obbligare il datore di lavoro al

pagamento di un'indennità al lavoratore (art. 337c cpv. 3 CO). Per quel che

concerne la determinazione di tale indennità, il giudice gode di un ampio

potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso

concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il

tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza

delle manchevolezze (DTF 130 III 28 consid. 4.1 con riferimenti).

17.1 In concreto l’attrice ha

diritto allo stipendio e al versamento della tredicesima mensilità fino al

termine ordinario di disdetta, vale a dire fino al 30 novembre 2018. Gli

importi da lei indicati nel conteggio doc. L non sono stati adeguatamente contestati

dalla datrice di lavoro nella loro entità. Ne discende che l’attrice ha diritto

a ricevere l’importo di fr. 9'078.80 a titolo di salario e tredicesima, al

netto delle deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali, salvo il

contributo LPP, che saranno pagati dalla datrice di lavoro in aggiunta a quanto

versato al lavoratore, oltre la somma di fr. 372.90 a titolo di contributo LPP

per i mesi di ottobre e novembre 2018 che il datore di lavoro avrebbe dovuto

versare se il contratto fosse stato disdetto in via ordinaria (al riguardo cfr.

Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit.,

n. 15 ad art. 337c CO).

17.2 L’appellante chiede inoltre il

versamento di un’indennità in applicazione dell’art. 337c cpv. 3 CO pari a sei

mensilità di salario, limitata tuttavia all’importo di fr 17'652.95 (per

rimanere sotto la soglia del valore di causa di fr. 30'000.-).

In concreto, tenuto conto

del fatto, da una parte, che la datrice di lavoro ha licenziato con effetto

immediato la dipendente, senza avere proceduto a ulteriori, opportune verifiche,

che la dipendente in precedenza non era mai stata richiamata, della durata del

contratto di lavoro, e, dall’altra, che il singolo episodio, benché rimasto

indefinito nelle sue caratteristiche (consid. 13 – 15) non rappresenta comunque

una buona pratica di presa a carico di una persona anziana con deficit

cognitivo e che la dipendente ha trovato subito un altro impiego, come da lei

ammesso (petizione, ad 4, pag. 4), si giustifica riconoscerle un’indennità di

fr. 8'767.20, pari a due mesi di stipendio lordo. L’indennità prevista

dall’art. 337c cpv. 3 non è soggetta a prelievi di contributi delle

assicurazioni sociali, vista la sua natura particolare. L’importo va pertanto

versato integralmente alla dipendente senza deduzioni sociali.

18. Ne discende che

l’appello dell’attrice è parzialmente accolto e la decisione impugnata deve

essere riformata nel senso che la petizione è accolta per l’importo complessivo

di fr. 18'218.90.

Trattandosi di una

causa derivante da una controversia in materia di diritto del lavoro con un

valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili di prima e seconda sede

seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

19. Il valore litigioso

della presente controversia raggiunge la

soglia di fr. 15’000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un

eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 95 e 106 e 114 CPC,

decide:

Fatti

I. L’appello

7 ottobre 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 7 settembre 2020 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud,

invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e

di conseguenza la convenuta AO 1, è condannata a pagare all’attrice AP 1

l’importo di fr. 17'846.- al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle

assicurazioni sociali, salvo i premi LPP, e di fr. 372.90, oltre interessi al

5% dal 12 settembre 2018.

2. Non

si prelevano spese processuali. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili.

Considerandi

II. Non si prelevano

spese processuali per la procedura di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 500.-

a titolo di ripetibili di secondo grado.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).