Lexipedia

Decisione

12.2020.124

Appalto - garanzia per difetti - riparazione da parte di un terzo - corresponsabilità

17 giugno 2021Italiano27 min

rispettivamente il 65% della responsabilità per i difetti. In questa sede, l’attrice,

Source ti.ch

Incarti n.

12.2020.124

12.2020.127

Lugano

17 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.172 (già

inc. n. OR.2015.19) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa

con petizione 28 gennaio 2015 da

AO

1

rappr. da PA 2,

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 89'651.55 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010 su fr.

77'000.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'651.55, somma poi

aumentata in sede conclusionale a fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 29

luglio 2009 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione

della petizione, e che il Pretore con decisione 7 settembre 2020

ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 62'990.-

oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009;

appellanti entrambe le parti, con tre diversi rimedi giuridici: la

convenuta, che con appello 7

ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.124) ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla per

fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010, protestando spese e

ripetibili di primo e secondo grado; l’attrice, che

con appello 13 ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.127) ha chiesto di riformare la

decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 111'901.55

oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su

fr. 12'851.55, con protesta di spese e ripetibili di entrambe

le sedi; e ancora la convenuta, che con appello

incidentale 1° dicembre 2020 (inc. n. 12.2020.127) ha chiesto che gli interessi

dovuti sulle eventuali somme a favore dell’attrice avessero semmai a decorrere

solo dal 7 settembre 2020, sempre protestando spese e ripetibili;

preso

atto della risposta 12 novembre 2020 dell’attrice all’appello della convenuta

(inc. n. 12.2020.124), della risposta 1° dicembre 2020 della convenuta

all’appello dell’attrice (inc. n. 12.2020.127) e della risposta 11 dicembre 2020

dell’attrice all’appello incidentale della convenuta (inc. n. 12.2020.127), con

cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure

con protesta di spese e di ripetibili;

vista la

replica spontanea 11 dicembre 2020 dell’attrice alla risposta della convenuta all’appello

della prima (inc. n. 12.2020.127);

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto 6 febbraio 2007 (doc. E) Ma__________ __________, J__________

__________ e M__________ __________, nella loro qualità di promotori e

committenti, hanno appaltato a AP 1, nella sua qualità di assuntore generale,

la costruzione di un condominio di 10 appartamenti (denominato “Residenza __________”)

sulla part. __________ RFD di __________, fondo che è poi stato costituito in

proprietà per piani (doc. D).

Gli

appartamenti così edificati, oggetto di un regolare collaudo il 1° dicembre

2008 (doc. 2), sono stati venduti, tra il novembre 2008 e l’agosto 2014 (doc.

3-6), ai singoli comproprietari.

2. Ritenendo che,

nonostante gli interventi nel frattempo messi in atto, non fosse stato

possibile ovviare in modo soddisfacente alle infiltrazioni d’acqua riscontrate nelle cantine e nel garage

rispettivamente al problema causato dal ristagno d’acqua all’entrata

dell’edificio, il 2 febbraio 2012 la Comunione dei comproprietari ha dapprima

inoltrato nei confronti dei committenti e venditori un’istanza di assunzione di

prove a titolo cautelare (inc. n. CA.2012.55), che ha portato all’allestimento

da parte dell’ing. F__________ __________ di tre distinti rapporti peritali

attestanti la almeno parziale persistenza di questi e di altri problemi (doc. N, O e P), e il 27 gennaio 2014

ha poi promosso nei loro confronti un’istanza di conciliazione in vista della

loro condanna al pagamento di complessivi fr. 96'701.70 oltre interessi.

Il

17/20 ottobre 2014 la Comunione dei comproprietari e i committenti e venditori

hanno quindi sottoscritto un accordo transattivo (doc. EE), nell’ambito del

quale è stata concordata la cessione da parte di questi ultimi alla prima, a

fronte del pagamento di fr. 12'000.- da parte di costoro, di “tutti i

diritti di garanzia derivanti dal contratto d’appalto del 6 febbraio 2007 ed

eventuali accordi complementari, conclusi con la AP 1 ed in generale tutti i

diritti derivanti dall’edificazione del mappale __________ RFD __________ e

meglio come da dichiarazione allegata quale inserto A”, avente appunto per

oggetto la cessione vera e propria “di tutti i diritti di garanzia dagli

stessi vantati nei confronti della AP 1 derivanti dal contratto per opere da

impresario costruttore di data 6 febbraio 2007 per l’edificazione di un nuovo

condominio in PPP sulla particella __________ RFD __________” (doc.

Z).

3. Con petizione 28

gennaio 2015 la AO 1, al beneficio della

necessaria autorizzazione ad agire (doc. AA), ha convenuto in giudizio AP 1

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la

condanna al pagamento di una somma poi aumentata in

sede conclusionale a fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009 su

fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55. Essa, agendo quale

cessionaria delle pretese dei committenti e venditori

(doc. Z), ha preteso in estrema

sintesi, dopo aver già tolto i fr. 12'000.- nel frattempo ricevuti da questi

ultimi, l’attribuzione delle somme necessarie per

ovviare ai vari difetti riscontrati nello stabile (fr. 3'050.- per le opere da

eseguire all’entrata, fr. 2'000.- per un intervento “fessurazione”, fr.

20’000.- per i problemi nelle cantine e fr. 74'000.- per i difetti nel garage) e

il risarcimento delle spese legali a lei frattanto occorse (fr. 11'516.75 per

spese legali preprocessuali, fr. 634.80 per spese della procedura di assunzione

di prove a titolo cautelare e fr. 700.- per spese delle due procedure di

conciliazione).

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

4. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con la

decisione 7 settembre 2020 qui impugnata - emanata dopo che con pronuncia 12

luglio 2017 (inc. n. 12.2016.22) la scrivente Camera, riformando il giudizio

pretorile preliminare 21 dicembre 2015, aveva respinto l’eccezione di carenza

di legittimazione attiva, ritenuto che il 28 agosto 2017 (inc. n. 4A_379/2017)

il Tribunale federale aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso in materia

civile presentato contro la stessa - il Pretore, in parziale

accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al

pagamento di fr. 62'990.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009,

ponendo la tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese, comprese quelle della

perizia giudiziaria e quelle della procedura di conciliazione (di fr. 500.-),

per 2/5 a carico dell’attrice e per 3/5 a carico della convenuta, tenuta

altresì a rifondere alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. Egli

ha in sostanza riconosciuto all’attrice, per altro in misura limitata, solo la

pretesa avente per oggetto le somme necessarie alla

riparazione di alcuni difetti (fr. 1’890.- per le opere da eseguire

all’entrata, fr. 13’000.- per i problemi nelle cantine e fr. 48'100.- per i

difetti nel garage).

5. La decisione

pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

Con appello 13 ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.127), avversato dalla convenuta con risposta 1° dicembre 2020 (a cui ha fatto

seguito la replica spontanea 11 dicembre

2020), l’attrice,

ribadendo la fondatezza di tutte le sue pretese tranne per

quanto riguardava la data di decorrenza degli

interessi per la pretesa avente per oggetto le

somme necessarie alla riparazione dei difetti, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione per fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 20 agosto

2010 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi.

In precedenza, con appello 7 ottobre

2020 (inc. n. 12.2020.124), avversato dall’attrice con

risposta 12 novembre 2020, la convenuta, ritenendo che la pretesa avente per oggetto le somme necessarie alla riparazione dei difetti fosse del tutto infondata e comunque potesse essere accolta solo in

misura ancor più ridotta (fr. 890.- per le

opere da eseguire all’entrata, fr. 12’000.- per i problemi nelle cantine e fr.

36'000.- per i difetti nel garage) e con una diversa data di decorrenza degli

interessi, aveva chiesto

di riformare la decisione pretorile nel senso di respingere la petizione e in

via subordinata di accoglierla per fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20

agosto 2010, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Nell’ambito della procedura ricorsuale promossa dalla

controparte (inc. n. 12.2020.127), con appello

incidentale 1° dicembre 2020, avversato dall’attrice con

risposta 11 dicembre 2020, ha poi pure chiesto che gli interessi sulle eventuali

somme dovute a qualsiasi titolo a favore della controparte avessero semmai a

decorrere solo dal 7 settembre 2020, sempre protestando spese e ripetibili.

6. L’appello incidentale

della convenuta (non però la censura in esso contenuta relativa alla decorrenza

degli interessi, che verrà esaminata al consid. 12) dev’essere dichiarato

irricevibile. Avendo essa in precedenza già inoltrato un appello con cui aveva

postulato in via principale la riforma dell’intera

decisione pretorile nel senso di respingere la petizione con protesta di spese

e ripetibili, le era in effetti preclusa la possibilità di presentare in

seguito un ulteriore gravame, principale o incidentale, volto ad ottenere una

modifica meno incisiva di quel giudizio, segnatamente una riduzione della somma

o degli interessi eventualmente dovuti alla controparte. Una richiesta in tal

senso avrebbe del resto potuto essere formulata già nel suo appello (ciò che

per l’appunto essa aveva fatto con la sua domanda in via subordinata di

accogliere la petizione per soli fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20

agosto 2010) e comunque avrebbe potuto essere inserita anche nella sua risposta

all’appello della controparte, con cui aveva postulato la reiezione del gravame

(TF 4A_267/2015 del 27 giugno 2016 consid. 3).

7. In questa sede la

convenuta ha sostenuto che la petizione avrebbe dovuto essere respinta già per

il fatto che negli allegati preliminari l’attrice, oltre a non aver indicato se

le sue pretese si fondassero sulle disposizioni del CO oppure sulle norme SIA

118, non aveva specificato qual era stato il diritto di garanzia scelto

(riparazione del difetto ad opera dell’appaltatore o tramite un terzo, minor

valore dell’opera, risarcimento del danno, recesso dal contratto), e semmai

aveva lasciato intendere che sarebbe stato scelto il minor valore dell’opera o

il risarcimento del danno (replica p. 1; recte: p. 2) senza però

avvedersi che quest’ultima circostanza comportava la nullità della cessione da

loro successivamente effettuata (doc. Z).

7.1. La censura relativa

all’applicabilità delle norme SIA 118, prodotte agli atti sub doc. T, è

infondata, essendo incontestabile che negli allegati preliminari l’attrice,

facendo giustamente riferimento a quanto era stato concordato nel contratto

d’appalto venuto in essere tra i committenti e

la convenuta (doc. E), aveva indicato che le sue pretese si fondavano proprio

su quella particolare regolamentazione (petizione p. 2 e replica p. 3).

7.2. La censura concernente

la mancata indicazione da parte dell’attrice negli allegati preliminari del

diritto di garanzia scelto dai committenti e da lei

stessa, rispettivamente la presunta indicazione da parte sua a favore

del minor valore o del risarcimento del danno tale da comportare la nullità

della cessione a suo favore (doc. Z), deve a sua volta essere respinta.

Sul tema dell’allegazione,

si osserva che l’attrice negli allegati preliminari aveva indicato, sia pure in

modo un po’ ermetico, che “i promotori

hanno sempre tenuto informata

la convenuta dei difetti che venivano loro segnalati dall’attrice, chiedendo

nel contempo di intervenire a risolvere le varie problematiche (plico doc. U [nel

quale - si aggiunga qui - essi avevano assegnato all’impresa un termine per la

riparazione, aggiungendo che in caso di mancato riscontro le riparazioni

sarebbero state fatte eseguire da terzi])”, che “i vari tentativi di

intervenire da parte dei promotori e dell’impresa qui convenuta per correggere

la situazione si sono rivelati dei meri palliativi, che non hanno apportato

nulla di concreto e nessun sostanziale miglioramento” e che sulla base

delle perizie a titolo cautelare (doc. N, O e P) “il costo di ripristino dei

difetti” da lei concretamente rivendicato in quanto cessionaria dei

promotori “è stato quantificato in fr. 77'000.-” oltre interessi

(petizione p. 2 seg.), lasciando con ciò intendere che i promotori, e lei

stessa nella sua qualità di cessionaria, avevano optato proprio per la

riparazione dei difetti da parte di un terzo.

Poco importa invece se essa, a p. 2 della replica, abbia provveduto ad esporre

delle considerazioni giuridiche in merito al “credito derivante dal diritto

al minor valore”

e “al risarcimento dei danni”, il giudice

non essendo vincolato da un’eventuale erronea interpretazione giuridica fornita

dalle parti (art. 57 CPC; TF 5A_673/2011 del 11 aprile 2012 consid. 3,

5A_862/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 4).

Sulla validità della

cessione dei committenti (doc. Z) dopo la loro scelta della riparazione dei

difetti da parte di un terzo, confermata dall’istruttoria, si può senz’altro

rinviare alle considerazioni, che si danno qui per riprodotte, che il 12 luglio

2017 avevano indotto questa Camera a respingere l’eccezione di carenza di

legittimazione attiva (inc. n. 12.2016.22).

8. In questa sede

l’attrice ha ribadito il buon fondamento della sua pretesa di fr. 2'000.-, relativa a un non meglio precisato intervento “fessurazione

(doc. O p. 16)” (appello p. 7), che il Pretore aveva invece disatteso rilevando

che l’istruttoria aveva invece permesso di appurare che “allo stato attuale

permangono nelle cantine, nel garage ed all’entrata dello stabile problemi d’infiltrazione

d’acqua e di ristagno dell’acqua piovana” ma nessun altro problema

(decisione p. 11).

La censura è irricevibile

per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1;

TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid.

9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). L’attrice, a parte la

stringatissima indicazione da lei fornita e di cui si è appena detto, non si è

in effetti confrontata con l’argomentazione che aveva portato il giudice di

prime cure a non ammettere quella pretesa, pacificamente relativa al corridoio

esterno di accesso all’edificio (doc. O p. 14), e nemmeno ha fornito alcun

dettaglio aggiuntivo a sostegno della stessa, che oltretutto nel suo gravame

era stata esposta, manifestamente in modo erroneo, tra le pretese riguardanti le

cantine ed il garage.

9. Entrambe le parti

hanno censurato il giudizio con cui il Pretore, per le opere

da eseguire all’entrata, aveva riconosciuto all’attrice complessivi fr. 1’890.- (fr. 1'000.- per la sistemazione delle crepe

degli scalini, fr. 720.- per i costi di impermeabilizzazione della vasca da

fiori e fr. 170.- per i costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco).

Mentre l’attrice ha preteso la totalità dei fr. 3'050.- azionati a questo

titolo (fr. 1'000.- per la sistemazione delle crepe degli scalini, fr. 1’200.-

per i costi di impermeabilizzazione della vasca da fiori e fr. 850.- per i

costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco), la convenuta ha

contestato di dovere alcunché, dicendosi però disposta in via subordinata a pagare

fr. 890.- (fr. 720.- per i costi di impermeabilizzazione della vasca da fiori e

fr. 170.- per i costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco).

9.1. Come si dirà qui di

seguito, la pretesa dev’essere respinta siccome il difetto alla base delle

opere di ripristino non è stato notificato tempestivamente.

9.1.1. È vero che il 20 agosto

2010, ossia entro i due anni dal collaudo dell’opera - avvenuto come detto il

1° dicembre 2008 (doc. 2) - e con ciò tempestivamente (art. 172 delle norme SIA

118), l’attrice aveva segnalato il fatto che “durante i periodi di pioggia,

davanti alla porta d’entrata del condominio, vengono a formarsi delle

pozzanghere che non riescono a smaltirsi causa il mal posizionamento della

pavimentazione esterna” (doc. F), tanto che in occasione del sopralluogo

del 30 agosto 2010, effettuato in presenza della convenuta, era stata persino

concordata, quale misura di risanamento, l’esecuzione all’ “entrata stabile”

di una pavimentazione “in lastre di granito” (doc. G).

È però altrettanto

vero che nell’ambito delle perizie a titolo cautelare

l’attrice ha poi dato atto che la problematica era stata risolta con

l’intervento allora concordato (doc. N p. 3 e O p. 3).

9.1.2. Il difetto ora in

discussione, concernente più che altro le crepe negli scalini che portavano al

pianerottolo d’entrata e la vasca da fiori adiacente

all’entrata (problemi questi che avevano poi causato le infiltrazioni nella

parete interna del pianerottolo d’entrata e la

conseguente necessità di ripristinarne lo zoccolino e l’intonaco, cfr.

perizia p. 6 segg.), è in realtà diverso, e soprattutto nulla ha a che vedere

con il ristagno d’acqua nel pianerottolo e con la nuova pavimentazione in

granito posata (tant’è che a p. 10 della perizia è anzi stato precisato che “le

foto mostrano che l’acqua piovana scende dai gradini e tende ad andare verso

l’esterno quando arriva sul pianerottolo (grazie alla pendenza [realizzata

- si aggiunga qui - mediante la nuova pavimentazione])”; in tal senso pure

perizia p. 13). Esso è venuto alla luce unicamente in occasione

dell’allestimento del primo referto a titolo cautelare (doc. N), reso il 19

ottobre 2012 e notificato all’attrice 23 ottobre 2012 (cfr.

inc. n. CA.2012.55 rich.), nel quale il perito, richiesto di accertare i

difetti presenti nel garage, nelle cantine e sullo spiazzo antistante l’entrata

del condominio, aveva avuto modo di evidenziare anche l’esistenza di “un’infiltrazione

di acqua all’interno della porta d’entrata …, che si manifesta con una macchia

sulla parete … e con acqua sotto lo zerbino”, la cui origine “potrebbe

essere una mancanza d’impermeabilizzazione della vasca dei fiori adiacente,

oppure dell’acqua superficiale che scendendo dai 3 scalini scoperti (in caso di

forte pioggia) scorre verso la porta e si infiltra sotto la soglia” (doc. N

p. 3 seg.; cfr. pure doc. O p. 3 seg.).

Ora, non trattandosi né di

un difetto già segnalato nel periodo di garanzia di due anni (art. 172 delle

norme SIA 118) né di un difetto conseguente all’eliminazione di un precedente

problema (art. 176 delle norme SIA 118), lo stesso, per eventualmente innescare

la responsabilità della convenuta, avrebbe dovuto esserle segnalato - laddove

fosse stato riconducibile a un difetto occulto, il che per altro nemmeno sembra

essere il caso - subito dopo la sua scoperta (art. 179 cpv. 2 delle norme SIA

118), ciò che tuttavia non risulta essere avvenuto. La problematica è in

effetti stata segnalata per la prima volta alla convenuta, che - come detto - non

era parte alla procedura di assunzione di prove a titolo cautelare, solo il 3

aprile 2013 (doc. U4; cfr. doc. U5), a seguito dell’invio del secondo referto a

titolo cautelare (doc. O), allestito nel “marzo 2013” e notificato

all’attrice il 29 marzo 2013 (cfr. inc. n. CA.2012.55

rich.). Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,

dalle testimonianze di Ma__________ __________, arch. E__________ __________, A__________

__________ e S__________ __________ non si poteva invece concludere che questo

difetto fosse stato notificato tempestivamente.

10. Anche il giudizio con

cui il Pretore, per i difetti riscontrati nelle

cantine e nel garage, aveva riconosciuto all’attrice complessivamente fr. 51’100.- (fr. 13'000.- [il 65% di fr. 20'000.-] per i

primi e fr. 48’100.- [il 65% di fr. 74'000.-] per i secondi), è stato

censurato da entrambe le parti. Mentre l’attrice ha preteso

la totalità dei fr. 94'000.- rivendicati in sede conclusionale a questo titolo

(fr. 20'000.- [il 100% di fr. 20'000.-] e fr. 74’000.- [il 100% di fr.

74'000.-]), la convenuta ha chiesto di ridurre la somma da lei dovuta a un

importo non superiore a fr. 48’000.- (fr. 12’000.- [il 60% di fr. 20'000.-] e

fr. 36'000.- [il 60% di fr. 60'000.-]).

10.1. A

questo stadio della lite è pacifico che le spese per eliminare i difetti nelle

cantine ammontino a fr. 20'000.- (doc. O p. 16).

Contrariamente

a quanto preteso dalla convenuta, non è invece vero che le spese per eliminare

Fatti

i difetti nel garage ammontino a fr. 60'000.- (fr. 45'000.- + fr. 15'000.-)

anziché a fr. 74'000.- (fr. 45'000.- + fr. 29'000.-). Il rilievo è innanzitutto

irricevibile, atteso che la convenuta, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l’assunto pretorile

secondo cui il perito giudiziario aveva accertato che, per riparare quei

difetti, ai fr. 45'000.- da lui stimati in un primo tempo (perizia p. 27)

bisognava aggiungere anche la spesa per l’intervento d’impermeabilizzazione

della ditta __________, che inizialmente era stata da lui stimata in fr.

15'000.- (perizia p. 27), salvo poi essere stata da lui “attualizzata”,

una volta ricevuta la relativa offerta che era però risultata più cara del

previsto, a fr. 29'000.- (complemento peritale p. 7). Esso sarebbe comunque

stato destinato all’insuccesso anche nel merito, atteso che quell’accertamento

è stato effettivamente confermato dall’istruttoria, nulla permettendo di

ritenere che la somma di fr. 29'000.- fosse invece riferita a un intervento

diverso e più incisivo di quello previsto nella perizia giudiziaria (quello

relativo a un intervento parzialmente dall’interno e parzialmente dall’esterno,

complemento peritale p. 6 segg.).

10.2. Il perito giudiziario

ha accertato che sia i difetti nelle cantine sia i

problemi nel garage erano imputabili al 10% al progettista, al 30% alla

direzione lavori e al 60% alla ditta esecutrice (perizia p. 22 e 26). Richiesto

di indicare le ragioni che l’avevano indotto ad accollare il 10% di

responsabilità al progettista, egli ha risposto che la suddivisione percentuale

delle responsabilità per i difetti era stata da lui quantificata “in base

alla nostra esperienza pluridecennale sui cantieri” (complemento peritale

p. 3).

Ritenendo

quest’ultima motivazione generica e non supportata da più precise indicazioni,

il Pretore ha suddiviso equamente il 10% attribuito al progettista tra la

direzione lavori e la ditta esecutrice, alle quali ha così imputato il 35%

rispettivamente il 65% della responsabilità per i difetti. In questa sede, l’attrice,

rilevando come nulla potesse essere rimproverato al progettista e alla

direzione lavori, ha chiesto di aumentare al 100% la responsabilità della

convenuta, mentre quest’ultima ha chiesto di confermare la percentuale del 60%

riportata nella perizia.

10.2.1. L’accertamento

fattuale effettuato a p. 22 e 26 della perizia (che imputava la responsabilità

per i difetti al 10% al progettista, al 30% alla direzione lavori e al 60% alla

ditta esecutrice) può in realtà essere confermato. Contrariamente a quanto

ritenuto dal giudice di prime cure e dall’attrice, il fatto che quella

circostanza sia stata motivata sulla base dell’esperienza del perito non è in

effetti ancora sufficiente per rimetterla in discussione (TF 4A_ 390/2009 del

20 ottobre 2009 consid. 1.3.2, 6B_1117/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3 e

3.4.2; II CCA 4 dicembre 2007 inc. n. 12.2006.180, 8 maggio 2009 inc. n.

12.2008.48, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178). E nemmeno è possibile seguire

l’attrice, in assenza di puntuali riscontri istruttori segnatamente peritali,

laddove aveva preteso che al progettista e alla direzione lavori non poteva

essere ascritta alcuna responsabilità, rispettivamente laddove aveva concluso

che il fatto che l’esperto in altri passaggi della sua perizia avesse affermato

che le problematiche riscontrate erano “principalmente” riconducibili ad

errori di esecuzione (perizia p. 20 e 24) sarebbe stato sufficiente per

ammettere una responsabilità integrale della convenuta.

10.2.2. Ciò

posto, in diritto, è senz’altro giustificato ed equo attribuire alla convenuta

una responsabilità per l’insorgenza dei difetti pari solo al 60% e con ciò

ridurre del 40% le somme da porre a suo carico per il risanamento dell’opera

(art. 170 cpv. 3 delle norme SIA 118; TF 4A_213/2015 del 31 agosto 2015

consid. 7.2.2).

La

giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’appaltatrice

responsabile dell’insorgenza di un difetto non è tenuta a rispondere

integralmente del pregiudizio causato se vi è una corresponsabilità del

committente o dei suoi eventuali ausiliari, ritenuto che in quest’ultima

categoria rientrano tra gli altri gli ingegneri e gli architetti ai quali il

committente ha attribuito una posizione di predominanza rispetto ad altre

persone incaricate nel cantiere ed ai quali segnatamente è stata conferita la

facoltà di dare istruzioni a queste ultime (DTF 130 III 591 consid. 5.5.1),

com’è evidentemente il caso per la direzione lavori (in tal senso pure art. 166

cpv. 4 delle norme SIA 118).

Nel

caso di specie, è così incontestabile che la convenuta non debba rispondere del

Considerandi

30% del pregiudizio che era stato causato dalla direzione lavori. Ritenuto poi

che questa era stata concretamente assunta da Ma__________ __________ - che

come detto era anche uno dei tre committenti iniziali -, dall’arch. Ad__________

__________ e dall’arch. E__________ __________

(cfr. teste arch. Ad__________ __________ p. 6; cfr. pure teste arch. E__________

__________ p. 3, il quale ha confermato che la direzione lavori era stata

svolta da lui e dall’arch. Ad__________ __________; cfr. anche doc. 2) e che

gli ultimi due risultavano oltretutto essere i progettisti del condominio in

questione (cfr. testi arch. Ad__________ __________ p. 6 e arch. E__________ __________

p. 3), è evidente che la convenuta nemmeno debba

rispondere del 10% del pregiudizio che era stato causato dai progettisti,

trattandosi sempre delle medesime persone fisiche che erano state incaricate

della direzione lavori e che con ciò si trovavano in una posizione di predominanza

nei suoi confronti.

10.3

All’attrice,

per i difetti nelle cantine e nel garage,

possono in definitiva essere riconosciuti complessivamente fr. 56’400.- (fr. 12'000.- [il 60% di fr. 20'000.-] per i

primi e fr. 44’400.- [il 60% di fr. 74'000.-] per i secondi).

11.

Il Pretore ha

integralmente respinto le pretese dell’attrice volte al

risarcimento delle spese legali a lei frattanto occorse (fr. 12'851.55): per

quanto atteneva alle spese legali preprocessuali e giudiziarie inerenti la

procedura di cui all’inc. n. CA.2012.55 (doc. Q, R e S), ha osservato che le

stesse non potevano essere poste a carico della convenuta, che non vi era parte

e verso la quale l’attrice non deteneva alcun diritto di garanzia né alcun

credito riconducibile all’esercizio di diritti di garanzia esercitati dai

promotori immobiliari; per quanto atteneva alle spese legali preprocessuali

inerenti l’avvio della procedura di conciliazione a seguito della cessione dei

diritti dei promotori verso la convenuta (doc. S), ha rilevato che l’attrice

non aveva in alcun modo sostanziato la sua pretesa né giustificato il carattere

necessario delle prestazioni da lei fatturate; per quanto riguardava le spese

di conciliazione, le stesse dovevano seguire la soccombenza, da determinarsi

sulla base delle pretese ammesse nel giudizio, fermo restando che ciò valeva

solo per la tassa di giustizia di fr. 500.- prelevata nella procedura promossa

nei confronti della convenuta, non però per la tassa di giustizia prelevata

nella procedura promossa nei confronti dei promotori, che in effetti nemmeno

aveva visto coinvolto la convenuta.

In questa sede l’attrice

ha riproposto, pari pari, le sue pretese a titolo di spese legali, da lei

ritenute “ben giustificate”, dopo aver osservato che “il Pretore ha

riconosciuto in maniera molto ridotta (solo fr. 300.-) i costi sopportati dall’appellante

per poter ottenere il riconoscimento del proprio buon diritto. Nelle proprie

valutazioni, il giudice di prime cure non ha considerato che tutti i costi

sopportati dall’appellante si sono resi necessari poiché fin da subito la AP 1

ha rifiutato di affrontare le problematiche nei modi corretti. Invece di

verificare e soprattutto correggere i difetti, l’appellata ha fin da subito

negato ogni sua responsabilità, obbligando l’appellante a muoversi

giudizialmente per poter ottenere quanto gli spettava, ossia un’edificazione priva

di difetti. La procedura è stata dapprima avviata contro i promotori, con cui i

condomini avevano un rapporto contrattuale ed in seguito, verificata la difficoltà

di agire nominalmente, stanti le differenti tipologie di contratto di compravendita

degli appartamenti, contro la qui appellata a seguito della cessione dei

diritti di garanzia alla Comunione dei comproprietari. L’origine della

problematica è tuttavia sempre la stessa, ossia l’esistenza dei difetti dovuti

alla cattiva esecuzione delle opere da parte della AP 1. Nessuna spesa sarebbe

stata necessaria qualora l’appellata avesse eseguito correttamente le opere che

le sono state appaltate o perlomeno avesse agito correttamente quando le sono stati

segnalati i difetti, riparandoli in garanzia” (appello 13 ottobre 2020 p.

7). Non essendosi essa in tal modo confrontata criticamente con la decisione

pretorile che aveva respinto quelle pretese, spiegando le ragioni per cui la

stessa sarebbe stata errata e da riformare, la sua censura deve senz’altro

essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC).

12.

Il Pretore ha infine ritenuto che

gli interessi di mora sulle somme attribuite all’attrice per l’eliminazione dei

difetti dovessero pacificamente decorrere a far tempo dal 29 luglio 2009.

In

questa sede la convenuta ha dapprima chiesto che gli stessi decorressero solo

dal 20 agosto 2010 (appello 7 ottobre 2020 p. 2 e 11), trovando sin da subito

l’esplicita adesione dell’attrice (appello 13 ottobre 2020 p. 8, risposta

all’appello 12 novembre 2020 p. 9, replica spontanea 11 dicembre 2020 p. 4), ciò che impone di riformare in tal senso la decisione

pretorile.

Poco

importa invece se la convenuta, in modo contraddittorio, abbia in seguito

auspicato una loro decorrenza unicamente dalla

data della decisione pretorile (appello incidentale 1° dicembre 2020 p. 8),

questa sua ulteriore richiesta, oltre ad essere manifestamente infondata nel

merito (art. 102 CO, cfr. doc. F), dovendo senz’altro essere disattesa già in

base al principio della buona fede processuale e dell’abuso di diritto (art. 52

CPC e art. 2 cpv. 2 CC; TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1).

13.

Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto nel

senso che la petizione va ammessa limitatamente alla somma di fr. 56'400.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010, che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e che l’appello incidentale della convenuta dev’essere dichiarato irricevibile.

Le

spese giudiziarie delle procedure di primo e di secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 7 ottobre 2020 di AP 1 (inc.

n. 12.2020.124) è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 7 settembre 2020 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza AP 1 è condannata a pagare alla AO 1 fr. 56'400.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010.

2.

La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese, ivi comprese

quelle peritali sopportate in questa sede e quelle della procedura di

conciliazione di fr. 500.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

II. Le spese

processuali di cui all’appello 7 ottobre 2020,

di fr. 4'000.-, sono poste per 9/10 a carico dell’appellante e per 1/10 a

carico della controparte, alla quale l’appellante rifonderà fr. 2'500.- per

ripetibili parziali.

III. L’appello 13 ottobre 2020 della AO 1 (inc.

n. 12.2020.127) è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali

di cui all’appello 13 ottobre 2020, di fr.

3'500.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 3'000.- per ripetibili.

V. L’appello incidentale

1° dicembre 2020 di AP 1 (inc. n. 12.2020.127) è

irricevibile.

VI. Le spese processuali

di cui all’appello incidentale 1° dicembre 2020, di fr. 100.-, sono poste a

carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà alla controparte fr.

200.- per ripetibili.

VII. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).