12.2020.124
Appalto - garanzia per difetti - riparazione da parte di un terzo - corresponsabilità
17 giugno 2021Italiano27 min
rispettivamente il 65% della responsabilità per i difetti. In questa sede, l’attrice,
Source ti.ch
Incarti n.
12.2020.124
12.2020.127
Lugano
17 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.172 (già
inc. n. OR.2015.19) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa
con petizione 28 gennaio 2015 da
AO
1
rappr. da PA 2,
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 89'651.55 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010 su fr.
77'000.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'651.55, somma poi
aumentata in sede conclusionale a fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 29
luglio 2009 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con decisione 7 settembre 2020
ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 62'990.-
oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009;
appellanti entrambe le parti, con tre diversi rimedi giuridici: la
convenuta, che con appello 7
ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.124) ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla per
fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado; l’attrice, che
con appello 13 ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.127) ha chiesto di riformare la
decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 111'901.55
oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su
fr. 12'851.55, con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi; e ancora la convenuta, che con appello
incidentale 1° dicembre 2020 (inc. n. 12.2020.127) ha chiesto che gli interessi
dovuti sulle eventuali somme a favore dell’attrice avessero semmai a decorrere
solo dal 7 settembre 2020, sempre protestando spese e ripetibili;
preso
atto della risposta 12 novembre 2020 dell’attrice all’appello della convenuta
(inc. n. 12.2020.124), della risposta 1° dicembre 2020 della convenuta
all’appello dell’attrice (inc. n. 12.2020.127) e della risposta 11 dicembre 2020
dell’attrice all’appello incidentale della convenuta (inc. n. 12.2020.127), con
cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure
con protesta di spese e di ripetibili;
vista la
replica spontanea 11 dicembre 2020 dell’attrice alla risposta della convenuta all’appello
della prima (inc. n. 12.2020.127);
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 6 febbraio 2007 (doc. E) Ma__________ __________, J__________
__________ e M__________ __________, nella loro qualità di promotori e
committenti, hanno appaltato a AP 1, nella sua qualità di assuntore generale,
la costruzione di un condominio di 10 appartamenti (denominato “Residenza __________”)
sulla part. __________ RFD di __________, fondo che è poi stato costituito in
proprietà per piani (doc. D).
Gli
appartamenti così edificati, oggetto di un regolare collaudo il 1° dicembre
2008 (doc. 2), sono stati venduti, tra il novembre 2008 e l’agosto 2014 (doc.
3-6), ai singoli comproprietari.
2. Ritenendo che,
nonostante gli interventi nel frattempo messi in atto, non fosse stato
possibile ovviare in modo soddisfacente alle infiltrazioni d’acqua riscontrate nelle cantine e nel garage
rispettivamente al problema causato dal ristagno d’acqua all’entrata
dell’edificio, il 2 febbraio 2012 la Comunione dei comproprietari ha dapprima
inoltrato nei confronti dei committenti e venditori un’istanza di assunzione di
prove a titolo cautelare (inc. n. CA.2012.55), che ha portato all’allestimento
da parte dell’ing. F__________ __________ di tre distinti rapporti peritali
attestanti la almeno parziale persistenza di questi e di altri problemi (doc. N, O e P), e il 27 gennaio 2014
ha poi promosso nei loro confronti un’istanza di conciliazione in vista della
loro condanna al pagamento di complessivi fr. 96'701.70 oltre interessi.
Il
17/20 ottobre 2014 la Comunione dei comproprietari e i committenti e venditori
hanno quindi sottoscritto un accordo transattivo (doc. EE), nell’ambito del
quale è stata concordata la cessione da parte di questi ultimi alla prima, a
fronte del pagamento di fr. 12'000.- da parte di costoro, di “tutti i
diritti di garanzia derivanti dal contratto d’appalto del 6 febbraio 2007 ed
eventuali accordi complementari, conclusi con la AP 1 ed in generale tutti i
diritti derivanti dall’edificazione del mappale __________ RFD __________ e
meglio come da dichiarazione allegata quale inserto A”, avente appunto per
oggetto la cessione vera e propria “di tutti i diritti di garanzia dagli
stessi vantati nei confronti della AP 1 derivanti dal contratto per opere da
impresario costruttore di data 6 febbraio 2007 per l’edificazione di un nuovo
condominio in PPP sulla particella __________ RFD __________” (doc.
Z).
3. Con petizione 28
gennaio 2015 la AO 1, al beneficio della
necessaria autorizzazione ad agire (doc. AA), ha convenuto in giudizio AP 1
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la
condanna al pagamento di una somma poi aumentata in
sede conclusionale a fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009 su
fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55. Essa, agendo quale
cessionaria delle pretese dei committenti e venditori
(doc. Z), ha preteso in estrema
sintesi, dopo aver già tolto i fr. 12'000.- nel frattempo ricevuti da questi
ultimi, l’attribuzione delle somme necessarie per
ovviare ai vari difetti riscontrati nello stabile (fr. 3'050.- per le opere da
eseguire all’entrata, fr. 2'000.- per un intervento “fessurazione”, fr.
20’000.- per i problemi nelle cantine e fr. 74'000.- per i difetti nel garage) e
il risarcimento delle spese legali a lei frattanto occorse (fr. 11'516.75 per
spese legali preprocessuali, fr. 634.80 per spese della procedura di assunzione
di prove a titolo cautelare e fr. 700.- per spese delle due procedure di
conciliazione).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
4. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con la
decisione 7 settembre 2020 qui impugnata - emanata dopo che con pronuncia 12
luglio 2017 (inc. n. 12.2016.22) la scrivente Camera, riformando il giudizio
pretorile preliminare 21 dicembre 2015, aveva respinto l’eccezione di carenza
di legittimazione attiva, ritenuto che il 28 agosto 2017 (inc. n. 4A_379/2017)
il Tribunale federale aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso in materia
civile presentato contro la stessa - il Pretore, in parziale
accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al
pagamento di fr. 62'990.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese, comprese quelle della
perizia giudiziaria e quelle della procedura di conciliazione (di fr. 500.-),
per 2/5 a carico dell’attrice e per 3/5 a carico della convenuta, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. Egli
ha in sostanza riconosciuto all’attrice, per altro in misura limitata, solo la
pretesa avente per oggetto le somme necessarie alla
riparazione di alcuni difetti (fr. 1’890.- per le opere da eseguire
all’entrata, fr. 13’000.- per i problemi nelle cantine e fr. 48'100.- per i
difetti nel garage).
5. La decisione
pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 13 ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.127), avversato dalla convenuta con risposta 1° dicembre 2020 (a cui ha fatto
seguito la replica spontanea 11 dicembre
2020), l’attrice,
ribadendo la fondatezza di tutte le sue pretese tranne per
quanto riguardava la data di decorrenza degli
interessi per la pretesa avente per oggetto le
somme necessarie alla riparazione dei difetti, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione per fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 20 agosto
2010 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi.
In precedenza, con appello 7 ottobre
2020 (inc. n. 12.2020.124), avversato dall’attrice con
risposta 12 novembre 2020, la convenuta, ritenendo che la pretesa avente per oggetto le somme necessarie alla riparazione dei difetti fosse del tutto infondata e comunque potesse essere accolta solo in
misura ancor più ridotta (fr. 890.- per le
opere da eseguire all’entrata, fr. 12’000.- per i problemi nelle cantine e fr.
36'000.- per i difetti nel garage) e con una diversa data di decorrenza degli
interessi, aveva chiesto
di riformare la decisione pretorile nel senso di respingere la petizione e in
via subordinata di accoglierla per fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20
agosto 2010, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Nell’ambito della procedura ricorsuale promossa dalla
controparte (inc. n. 12.2020.127), con appello
incidentale 1° dicembre 2020, avversato dall’attrice con
risposta 11 dicembre 2020, ha poi pure chiesto che gli interessi sulle eventuali
somme dovute a qualsiasi titolo a favore della controparte avessero semmai a
decorrere solo dal 7 settembre 2020, sempre protestando spese e ripetibili.
6. L’appello incidentale
della convenuta (non però la censura in esso contenuta relativa alla decorrenza
degli interessi, che verrà esaminata al consid. 12) dev’essere dichiarato
irricevibile. Avendo essa in precedenza già inoltrato un appello con cui aveva
postulato in via principale la riforma dell’intera
decisione pretorile nel senso di respingere la petizione con protesta di spese
e ripetibili, le era in effetti preclusa la possibilità di presentare in
seguito un ulteriore gravame, principale o incidentale, volto ad ottenere una
modifica meno incisiva di quel giudizio, segnatamente una riduzione della somma
o degli interessi eventualmente dovuti alla controparte. Una richiesta in tal
senso avrebbe del resto potuto essere formulata già nel suo appello (ciò che
per l’appunto essa aveva fatto con la sua domanda in via subordinata di
accogliere la petizione per soli fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20
agosto 2010) e comunque avrebbe potuto essere inserita anche nella sua risposta
all’appello della controparte, con cui aveva postulato la reiezione del gravame
(TF 4A_267/2015 del 27 giugno 2016 consid. 3).
7. In questa sede la
convenuta ha sostenuto che la petizione avrebbe dovuto essere respinta già per
il fatto che negli allegati preliminari l’attrice, oltre a non aver indicato se
le sue pretese si fondassero sulle disposizioni del CO oppure sulle norme SIA
118, non aveva specificato qual era stato il diritto di garanzia scelto
(riparazione del difetto ad opera dell’appaltatore o tramite un terzo, minor
valore dell’opera, risarcimento del danno, recesso dal contratto), e semmai
aveva lasciato intendere che sarebbe stato scelto il minor valore dell’opera o
il risarcimento del danno (replica p. 1; recte: p. 2) senza però
avvedersi che quest’ultima circostanza comportava la nullità della cessione da
loro successivamente effettuata (doc. Z).
7.1. La censura relativa
all’applicabilità delle norme SIA 118, prodotte agli atti sub doc. T, è
infondata, essendo incontestabile che negli allegati preliminari l’attrice,
facendo giustamente riferimento a quanto era stato concordato nel contratto
d’appalto venuto in essere tra i committenti e
la convenuta (doc. E), aveva indicato che le sue pretese si fondavano proprio
su quella particolare regolamentazione (petizione p. 2 e replica p. 3).
7.2. La censura concernente
la mancata indicazione da parte dell’attrice negli allegati preliminari del
diritto di garanzia scelto dai committenti e da lei
stessa, rispettivamente la presunta indicazione da parte sua a favore
del minor valore o del risarcimento del danno tale da comportare la nullità
della cessione a suo favore (doc. Z), deve a sua volta essere respinta.
Sul tema dell’allegazione,
si osserva che l’attrice negli allegati preliminari aveva indicato, sia pure in
modo un po’ ermetico, che “i promotori
hanno sempre tenuto informata
la convenuta dei difetti che venivano loro segnalati dall’attrice, chiedendo
nel contempo di intervenire a risolvere le varie problematiche (plico doc. U [nel
quale - si aggiunga qui - essi avevano assegnato all’impresa un termine per la
riparazione, aggiungendo che in caso di mancato riscontro le riparazioni
sarebbero state fatte eseguire da terzi])”, che “i vari tentativi di
intervenire da parte dei promotori e dell’impresa qui convenuta per correggere
la situazione si sono rivelati dei meri palliativi, che non hanno apportato
nulla di concreto e nessun sostanziale miglioramento” e che sulla base
delle perizie a titolo cautelare (doc. N, O e P) “il costo di ripristino dei
difetti” da lei concretamente rivendicato in quanto cessionaria dei
promotori “è stato quantificato in fr. 77'000.-” oltre interessi
(petizione p. 2 seg.), lasciando con ciò intendere che i promotori, e lei
stessa nella sua qualità di cessionaria, avevano optato proprio per la
riparazione dei difetti da parte di un terzo.
Poco importa invece se essa, a p. 2 della replica, abbia provveduto ad esporre
delle considerazioni giuridiche in merito al “credito derivante dal diritto
al minor valore”
e “al risarcimento dei danni”, il giudice
non essendo vincolato da un’eventuale erronea interpretazione giuridica fornita
dalle parti (art. 57 CPC; TF 5A_673/2011 del 11 aprile 2012 consid. 3,
5A_862/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 4).
Sulla validità della
cessione dei committenti (doc. Z) dopo la loro scelta della riparazione dei
difetti da parte di un terzo, confermata dall’istruttoria, si può senz’altro
rinviare alle considerazioni, che si danno qui per riprodotte, che il 12 luglio
2017 avevano indotto questa Camera a respingere l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva (inc. n. 12.2016.22).
8. In questa sede
l’attrice ha ribadito il buon fondamento della sua pretesa di fr. 2'000.-, relativa a un non meglio precisato intervento “fessurazione
(doc. O p. 16)” (appello p. 7), che il Pretore aveva invece disatteso rilevando
che l’istruttoria aveva invece permesso di appurare che “allo stato attuale
permangono nelle cantine, nel garage ed all’entrata dello stabile problemi d’infiltrazione
d’acqua e di ristagno dell’acqua piovana” ma nessun altro problema
(decisione p. 11).
La censura è irricevibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1;
TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid.
9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). L’attrice, a parte la
stringatissima indicazione da lei fornita e di cui si è appena detto, non si è
in effetti confrontata con l’argomentazione che aveva portato il giudice di
prime cure a non ammettere quella pretesa, pacificamente relativa al corridoio
esterno di accesso all’edificio (doc. O p. 14), e nemmeno ha fornito alcun
dettaglio aggiuntivo a sostegno della stessa, che oltretutto nel suo gravame
era stata esposta, manifestamente in modo erroneo, tra le pretese riguardanti le
cantine ed il garage.
9. Entrambe le parti
hanno censurato il giudizio con cui il Pretore, per le opere
da eseguire all’entrata, aveva riconosciuto all’attrice complessivi fr. 1’890.- (fr. 1'000.- per la sistemazione delle crepe
degli scalini, fr. 720.- per i costi di impermeabilizzazione della vasca da
fiori e fr. 170.- per i costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco).
Mentre l’attrice ha preteso la totalità dei fr. 3'050.- azionati a questo
titolo (fr. 1'000.- per la sistemazione delle crepe degli scalini, fr. 1’200.-
per i costi di impermeabilizzazione della vasca da fiori e fr. 850.- per i
costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco), la convenuta ha
contestato di dovere alcunché, dicendosi però disposta in via subordinata a pagare
fr. 890.- (fr. 720.- per i costi di impermeabilizzazione della vasca da fiori e
fr. 170.- per i costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco).
9.1. Come si dirà qui di
seguito, la pretesa dev’essere respinta siccome il difetto alla base delle
opere di ripristino non è stato notificato tempestivamente.
9.1.1. È vero che il 20 agosto
2010, ossia entro i due anni dal collaudo dell’opera - avvenuto come detto il
1° dicembre 2008 (doc. 2) - e con ciò tempestivamente (art. 172 delle norme SIA
118), l’attrice aveva segnalato il fatto che “durante i periodi di pioggia,
davanti alla porta d’entrata del condominio, vengono a formarsi delle
pozzanghere che non riescono a smaltirsi causa il mal posizionamento della
pavimentazione esterna” (doc. F), tanto che in occasione del sopralluogo
del 30 agosto 2010, effettuato in presenza della convenuta, era stata persino
concordata, quale misura di risanamento, l’esecuzione all’ “entrata stabile”
di una pavimentazione “in lastre di granito” (doc. G).
È però altrettanto
vero che nell’ambito delle perizie a titolo cautelare
l’attrice ha poi dato atto che la problematica era stata risolta con
l’intervento allora concordato (doc. N p. 3 e O p. 3).
9.1.2. Il difetto ora in
discussione, concernente più che altro le crepe negli scalini che portavano al
pianerottolo d’entrata e la vasca da fiori adiacente
all’entrata (problemi questi che avevano poi causato le infiltrazioni nella
parete interna del pianerottolo d’entrata e la
conseguente necessità di ripristinarne lo zoccolino e l’intonaco, cfr.
perizia p. 6 segg.), è in realtà diverso, e soprattutto nulla ha a che vedere
con il ristagno d’acqua nel pianerottolo e con la nuova pavimentazione in
granito posata (tant’è che a p. 10 della perizia è anzi stato precisato che “le
foto mostrano che l’acqua piovana scende dai gradini e tende ad andare verso
l’esterno quando arriva sul pianerottolo (grazie alla pendenza [realizzata
- si aggiunga qui - mediante la nuova pavimentazione])”; in tal senso pure
perizia p. 13). Esso è venuto alla luce unicamente in occasione
dell’allestimento del primo referto a titolo cautelare (doc. N), reso il 19
ottobre 2012 e notificato all’attrice 23 ottobre 2012 (cfr.
inc. n. CA.2012.55 rich.), nel quale il perito, richiesto di accertare i
difetti presenti nel garage, nelle cantine e sullo spiazzo antistante l’entrata
del condominio, aveva avuto modo di evidenziare anche l’esistenza di “un’infiltrazione
di acqua all’interno della porta d’entrata …, che si manifesta con una macchia
sulla parete … e con acqua sotto lo zerbino”, la cui origine “potrebbe
essere una mancanza d’impermeabilizzazione della vasca dei fiori adiacente,
oppure dell’acqua superficiale che scendendo dai 3 scalini scoperti (in caso di
forte pioggia) scorre verso la porta e si infiltra sotto la soglia” (doc. N
p. 3 seg.; cfr. pure doc. O p. 3 seg.).
Ora, non trattandosi né di
un difetto già segnalato nel periodo di garanzia di due anni (art. 172 delle
norme SIA 118) né di un difetto conseguente all’eliminazione di un precedente
problema (art. 176 delle norme SIA 118), lo stesso, per eventualmente innescare
la responsabilità della convenuta, avrebbe dovuto esserle segnalato - laddove
fosse stato riconducibile a un difetto occulto, il che per altro nemmeno sembra
essere il caso - subito dopo la sua scoperta (art. 179 cpv. 2 delle norme SIA
118), ciò che tuttavia non risulta essere avvenuto. La problematica è in
effetti stata segnalata per la prima volta alla convenuta, che - come detto - non
era parte alla procedura di assunzione di prove a titolo cautelare, solo il 3
aprile 2013 (doc. U4; cfr. doc. U5), a seguito dell’invio del secondo referto a
titolo cautelare (doc. O), allestito nel “marzo 2013” e notificato
all’attrice il 29 marzo 2013 (cfr. inc. n. CA.2012.55
rich.). Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
dalle testimonianze di Ma__________ __________, arch. E__________ __________, A__________
__________ e S__________ __________ non si poteva invece concludere che questo
difetto fosse stato notificato tempestivamente.
10. Anche il giudizio con
cui il Pretore, per i difetti riscontrati nelle
cantine e nel garage, aveva riconosciuto all’attrice complessivamente fr. 51’100.- (fr. 13'000.- [il 65% di fr. 20'000.-] per i
primi e fr. 48’100.- [il 65% di fr. 74'000.-] per i secondi), è stato
censurato da entrambe le parti. Mentre l’attrice ha preteso
la totalità dei fr. 94'000.- rivendicati in sede conclusionale a questo titolo
(fr. 20'000.- [il 100% di fr. 20'000.-] e fr. 74’000.- [il 100% di fr.
74'000.-]), la convenuta ha chiesto di ridurre la somma da lei dovuta a un
importo non superiore a fr. 48’000.- (fr. 12’000.- [il 60% di fr. 20'000.-] e
fr. 36'000.- [il 60% di fr. 60'000.-]).
10.1. A
questo stadio della lite è pacifico che le spese per eliminare i difetti nelle
cantine ammontino a fr. 20'000.- (doc. O p. 16).
Contrariamente
a quanto preteso dalla convenuta, non è invece vero che le spese per eliminare
Fatti
i difetti nel garage ammontino a fr. 60'000.- (fr. 45'000.- + fr. 15'000.-)
anziché a fr. 74'000.- (fr. 45'000.- + fr. 29'000.-). Il rilievo è innanzitutto
irricevibile, atteso che la convenuta, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l’assunto pretorile
secondo cui il perito giudiziario aveva accertato che, per riparare quei
difetti, ai fr. 45'000.- da lui stimati in un primo tempo (perizia p. 27)
bisognava aggiungere anche la spesa per l’intervento d’impermeabilizzazione
della ditta __________, che inizialmente era stata da lui stimata in fr.
15'000.- (perizia p. 27), salvo poi essere stata da lui “attualizzata”,
una volta ricevuta la relativa offerta che era però risultata più cara del
previsto, a fr. 29'000.- (complemento peritale p. 7). Esso sarebbe comunque
stato destinato all’insuccesso anche nel merito, atteso che quell’accertamento
è stato effettivamente confermato dall’istruttoria, nulla permettendo di
ritenere che la somma di fr. 29'000.- fosse invece riferita a un intervento
diverso e più incisivo di quello previsto nella perizia giudiziaria (quello
relativo a un intervento parzialmente dall’interno e parzialmente dall’esterno,
complemento peritale p. 6 segg.).
10.2. Il perito giudiziario
ha accertato che sia i difetti nelle cantine sia i
problemi nel garage erano imputabili al 10% al progettista, al 30% alla
direzione lavori e al 60% alla ditta esecutrice (perizia p. 22 e 26). Richiesto
di indicare le ragioni che l’avevano indotto ad accollare il 10% di
responsabilità al progettista, egli ha risposto che la suddivisione percentuale
delle responsabilità per i difetti era stata da lui quantificata “in base
alla nostra esperienza pluridecennale sui cantieri” (complemento peritale
p. 3).
Ritenendo
quest’ultima motivazione generica e non supportata da più precise indicazioni,
il Pretore ha suddiviso equamente il 10% attribuito al progettista tra la
direzione lavori e la ditta esecutrice, alle quali ha così imputato il 35%
rispettivamente il 65% della responsabilità per i difetti. In questa sede, l’attrice,
rilevando come nulla potesse essere rimproverato al progettista e alla
direzione lavori, ha chiesto di aumentare al 100% la responsabilità della
convenuta, mentre quest’ultima ha chiesto di confermare la percentuale del 60%
riportata nella perizia.
10.2.1. L’accertamento
fattuale effettuato a p. 22 e 26 della perizia (che imputava la responsabilità
per i difetti al 10% al progettista, al 30% alla direzione lavori e al 60% alla
ditta esecutrice) può in realtà essere confermato. Contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice di prime cure e dall’attrice, il fatto che quella
circostanza sia stata motivata sulla base dell’esperienza del perito non è in
effetti ancora sufficiente per rimetterla in discussione (TF 4A_ 390/2009 del
20 ottobre 2009 consid. 1.3.2, 6B_1117/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3 e
3.4.2; II CCA 4 dicembre 2007 inc. n. 12.2006.180, 8 maggio 2009 inc. n.
12.2008.48, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178). E nemmeno è possibile seguire
l’attrice, in assenza di puntuali riscontri istruttori segnatamente peritali,
laddove aveva preteso che al progettista e alla direzione lavori non poteva
essere ascritta alcuna responsabilità, rispettivamente laddove aveva concluso
che il fatto che l’esperto in altri passaggi della sua perizia avesse affermato
che le problematiche riscontrate erano “principalmente” riconducibili ad
errori di esecuzione (perizia p. 20 e 24) sarebbe stato sufficiente per
ammettere una responsabilità integrale della convenuta.
10.2.2. Ciò
posto, in diritto, è senz’altro giustificato ed equo attribuire alla convenuta
una responsabilità per l’insorgenza dei difetti pari solo al 60% e con ciò
ridurre del 40% le somme da porre a suo carico per il risanamento dell’opera
(art. 170 cpv. 3 delle norme SIA 118; TF 4A_213/2015 del 31 agosto 2015
consid. 7.2.2).
La
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’appaltatrice
responsabile dell’insorgenza di un difetto non è tenuta a rispondere
integralmente del pregiudizio causato se vi è una corresponsabilità del
committente o dei suoi eventuali ausiliari, ritenuto che in quest’ultima
categoria rientrano tra gli altri gli ingegneri e gli architetti ai quali il
committente ha attribuito una posizione di predominanza rispetto ad altre
persone incaricate nel cantiere ed ai quali segnatamente è stata conferita la
facoltà di dare istruzioni a queste ultime (DTF 130 III 591 consid. 5.5.1),
com’è evidentemente il caso per la direzione lavori (in tal senso pure art. 166
cpv. 4 delle norme SIA 118).
Nel
caso di specie, è così incontestabile che la convenuta non debba rispondere del
Considerandi
30% del pregiudizio che era stato causato dalla direzione lavori. Ritenuto poi
che questa era stata concretamente assunta da Ma__________ __________ - che
come detto era anche uno dei tre committenti iniziali -, dall’arch. Ad__________
__________ e dall’arch. E__________ __________
(cfr. teste arch. Ad__________ __________ p. 6; cfr. pure teste arch. E__________
__________ p. 3, il quale ha confermato che la direzione lavori era stata
svolta da lui e dall’arch. Ad__________ __________; cfr. anche doc. 2) e che
gli ultimi due risultavano oltretutto essere i progettisti del condominio in
questione (cfr. testi arch. Ad__________ __________ p. 6 e arch. E__________ __________
p. 3), è evidente che la convenuta nemmeno debba
rispondere del 10% del pregiudizio che era stato causato dai progettisti,
trattandosi sempre delle medesime persone fisiche che erano state incaricate
della direzione lavori e che con ciò si trovavano in una posizione di predominanza
nei suoi confronti.
10.3
All’attrice,
per i difetti nelle cantine e nel garage,
possono in definitiva essere riconosciuti complessivamente fr. 56’400.- (fr. 12'000.- [il 60% di fr. 20'000.-] per i
primi e fr. 44’400.- [il 60% di fr. 74'000.-] per i secondi).
11.
Il Pretore ha
integralmente respinto le pretese dell’attrice volte al
risarcimento delle spese legali a lei frattanto occorse (fr. 12'851.55): per
quanto atteneva alle spese legali preprocessuali e giudiziarie inerenti la
procedura di cui all’inc. n. CA.2012.55 (doc. Q, R e S), ha osservato che le
stesse non potevano essere poste a carico della convenuta, che non vi era parte
e verso la quale l’attrice non deteneva alcun diritto di garanzia né alcun
credito riconducibile all’esercizio di diritti di garanzia esercitati dai
promotori immobiliari; per quanto atteneva alle spese legali preprocessuali
inerenti l’avvio della procedura di conciliazione a seguito della cessione dei
diritti dei promotori verso la convenuta (doc. S), ha rilevato che l’attrice
non aveva in alcun modo sostanziato la sua pretesa né giustificato il carattere
necessario delle prestazioni da lei fatturate; per quanto riguardava le spese
di conciliazione, le stesse dovevano seguire la soccombenza, da determinarsi
sulla base delle pretese ammesse nel giudizio, fermo restando che ciò valeva
solo per la tassa di giustizia di fr. 500.- prelevata nella procedura promossa
nei confronti della convenuta, non però per la tassa di giustizia prelevata
nella procedura promossa nei confronti dei promotori, che in effetti nemmeno
aveva visto coinvolto la convenuta.
In questa sede l’attrice
ha riproposto, pari pari, le sue pretese a titolo di spese legali, da lei
ritenute “ben giustificate”, dopo aver osservato che “il Pretore ha
riconosciuto in maniera molto ridotta (solo fr. 300.-) i costi sopportati dall’appellante
per poter ottenere il riconoscimento del proprio buon diritto. Nelle proprie
valutazioni, il giudice di prime cure non ha considerato che tutti i costi
sopportati dall’appellante si sono resi necessari poiché fin da subito la AP 1
ha rifiutato di affrontare le problematiche nei modi corretti. Invece di
verificare e soprattutto correggere i difetti, l’appellata ha fin da subito
negato ogni sua responsabilità, obbligando l’appellante a muoversi
giudizialmente per poter ottenere quanto gli spettava, ossia un’edificazione priva
di difetti. La procedura è stata dapprima avviata contro i promotori, con cui i
condomini avevano un rapporto contrattuale ed in seguito, verificata la difficoltà
di agire nominalmente, stanti le differenti tipologie di contratto di compravendita
degli appartamenti, contro la qui appellata a seguito della cessione dei
diritti di garanzia alla Comunione dei comproprietari. L’origine della
problematica è tuttavia sempre la stessa, ossia l’esistenza dei difetti dovuti
alla cattiva esecuzione delle opere da parte della AP 1. Nessuna spesa sarebbe
stata necessaria qualora l’appellata avesse eseguito correttamente le opere che
le sono state appaltate o perlomeno avesse agito correttamente quando le sono stati
segnalati i difetti, riparandoli in garanzia” (appello 13 ottobre 2020 p.
7). Non essendosi essa in tal modo confrontata criticamente con la decisione
pretorile che aveva respinto quelle pretese, spiegando le ragioni per cui la
stessa sarebbe stata errata e da riformare, la sua censura deve senz’altro
essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC).
12.
Il Pretore ha infine ritenuto che
gli interessi di mora sulle somme attribuite all’attrice per l’eliminazione dei
difetti dovessero pacificamente decorrere a far tempo dal 29 luglio 2009.
In
questa sede la convenuta ha dapprima chiesto che gli stessi decorressero solo
dal 20 agosto 2010 (appello 7 ottobre 2020 p. 2 e 11), trovando sin da subito
l’esplicita adesione dell’attrice (appello 13 ottobre 2020 p. 8, risposta
all’appello 12 novembre 2020 p. 9, replica spontanea 11 dicembre 2020 p. 4), ciò che impone di riformare in tal senso la decisione
pretorile.
Poco
importa invece se la convenuta, in modo contraddittorio, abbia in seguito
auspicato una loro decorrenza unicamente dalla
data della decisione pretorile (appello incidentale 1° dicembre 2020 p. 8),
questa sua ulteriore richiesta, oltre ad essere manifestamente infondata nel
merito (art. 102 CO, cfr. doc. F), dovendo senz’altro essere disattesa già in
base al principio della buona fede processuale e dell’abuso di diritto (art. 52
CPC e art. 2 cpv. 2 CC; TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1).
13.
Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto nel
senso che la petizione va ammessa limitatamente alla somma di fr. 56'400.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010, che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e che l’appello incidentale della convenuta dev’essere dichiarato irricevibile.
Le
spese giudiziarie delle procedure di primo e di secondo grado seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 7 ottobre 2020 di AP 1 (inc.
n. 12.2020.124) è parzialmente accolto. Di
conseguenza la decisione 7 settembre 2020 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza AP 1 è condannata a pagare alla AO 1 fr. 56'400.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010.
2.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese, ivi comprese
quelle peritali sopportate in questa sede e quelle della procedura di
conciliazione di fr. 500.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le spese
processuali di cui all’appello 7 ottobre 2020,
di fr. 4'000.-, sono poste per 9/10 a carico dell’appellante e per 1/10 a
carico della controparte, alla quale l’appellante rifonderà fr. 2'500.- per
ripetibili parziali.
III. L’appello 13 ottobre 2020 della AO 1 (inc.
n. 12.2020.127) è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali
di cui all’appello 13 ottobre 2020, di fr.
3'500.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 3'000.- per ripetibili.
V. L’appello incidentale
1° dicembre 2020 di AP 1 (inc. n. 12.2020.127) è
irricevibile.
VI. Le spese processuali
di cui all’appello incidentale 1° dicembre 2020, di fr. 100.-, sono poste a
carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà alla controparte fr.
200.- per ripetibili.
VII. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).